Come deve essere calcolato il valore fiscale delle partecipazioni con diritti patrimoniali differenziati (come il carried interest) ai fini della rideterminazione prevista dalla legge 448/2001?
Spiegato da FiscoAI
La rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, disciplinata dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 (riaperta per il 1° gennaio 2021), consente ai contribuenti di sostituire il costo storico con il valore corrente determinato da perizia giurata, versando un'imposta sostitutiva dell'11%. Nel caso di azioni con diritti patrimoniali differenziati (come le Azioni C con carried interest), il contribuente aveva chiesto se il valore potesse essere calcolato tenendo conto dei diritti "più che proporzionali" previsti dallo statuto, anziché della semplice percentuale di partecipazione al capitale. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore deve essere determinato esclusivamente in base alla frazione del patrimonio netto corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale, senza considerare i diritti patrimoniali aggiuntivi o il carried interest. Questa soluzione garantisce uniformità nel calcolo e impedisce che strutture complesse di governance alterino artificialmente il valore fiscale delle partecipazioni.
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Riferimento normativo
Articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i. - Rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 738/2021
OGGETTO: Articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i. -
Rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il signor Tizio (di seguito, "Istante") è uno dei due cofondatori della società di
diritto italiano Alfa Holding S.p.A. (di seguito, la "Società").
Il capitale sociale sottoscritto della Società è suddiviso nelle seguenti categorie di
azioni:
1) n. 12.000 azioni di categoria A (di seguito, le "Azioni A"), con diritti
patrimoniali ordinari e diritti amministrativi "rafforzati", detenute esclusivamente dai
due co-fondatori ai quali sono riconosciuti particolari poteri di governance, quali ad
esempio il diritto di veto su alcune materie societarie e il diritto di prelazione in
relazione al trasferimento delle Azioni B;
2) n. 10.243.805 azioni di categoria B (di seguito, le "Azioni B"), con diritti
patrimoniali e amministrativi ordinari, sottoscritte dagli investitori;
3) n. 8.660 azioni di categoria C (di seguito, le "Azioni C"), con gli stessi diritti
patrimoniali e amministrativi delle Azioni B, ad eccezione del diritto di voto
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nell'assemblea generale degli azionisti. Le Azioni C prevedono altresì un diritto
patrimoniale rafforzato (c.d. carried interest) che può maturare, a determinate
condizioni, solo nel caso in cui si verifichi un c.d. "evento di liquidità".
Con particolare riferimento ai carried interest connessi alle Azioni C, l'Istante ha
dichiarato che, in sede di cessione delle Azioni A, B e C, una parte più che
proporzionale del corrispettivo complessivo che dovesse essere pagata dal terzo
acquirente, sarebbe automaticamente riconosciuta ai titolari delle Azioni C, con
corrispondente automatico decremento del corrispettivo incassato dai titolari delle
Azioni A e dai titolari delle Azioni B.
L'articolo 29 dello statuto della Società, infatti, prevede che, al verificarsi di un
evento di liquidità, si produca un c.d. effetto "a cascata" (waterfall) di determinazione
del carried interest. Più precisamente, le cessioni di Azioni A o di Azioni B sono
distinte a seconda che abbiano ad oggetto azioni sottoscritte da parte dei soci originari,
ovvero prima o dopo il secondo aumento di capitale ovvero azioni sottoscritte per
effetto dell'esercizio del diritto di opzione o del diritto di prelazione sulle azioni
inoptate. Per ciascuna di tali ipotesi, se i titolari delle Azioni A e delle Azioni B
dovessero ottenere un prezzo almeno superiore a determinati importi (superiori al
prezzo di sottoscrizione), scatterebbe a favore dei titolari delle Azioni C il diritto a
vedersi riconosciuto un extra-rendimento calcolato in percentuale sul prezzo di
vendita.
In altri termini, per espressa disposizione statutaria, in sede di cessione delle
Azioni A, B e C della Società, una parte più che proporzionale del corrispettivo
complessivo pagata dal terzo acquirente è automaticamente riconosciuta ai titolari
delle Azioni C, con corrispondente automatico decremento del corrispettivo incassato
dai Soci A e dai Soci B in relazione a ciascuna delle Azioni A e delle Azioni B da
questi ultimi vendute.
Con riferimento a tale fattispecie l'Istante ha presentato un'istanza di interpello
volta ad ottenere conferma che l'eventuale carried interest connesso alle Azioni C
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potesse essere qualificato come reddito diverso di natura finanziaria ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di
seguito, "Tuir") in forza delle previsioni di cui all'articolo 60 del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50, ovvero sulla base dei criteri dettati nella Circolare 16 ottobre 2017,
n. 25/E.
L'Istante ha inoltre chiesto se nella determinazione della plusvalenza sulle
Azioni A, il corrispettivo con cui confrontare il valore fiscale delle azioni cedute
dovesse essere pari alla somma riconosciuta dal terzo acquirente.
In data xxxxx la scrivente, nel presupposto che l'investimento del management
rientri effettivamente nei limiti previsti dalla norma, ha confermato la riconducibilità
della fattispecie alla presunzione, iuris et de iure, prevista dall'articolo 60 del decreto
legge n. 50 del 2017. Per quanto concerne il secondo quesito, è stato chiarito che le
eventuali plusvalenze saranno costituite dalla differenza tra il corrispettivo
effettivamente percepito dai detentori delle Azioni A ed il costo di acquisto aumentato
di ogni onere inerente alla sua produzione (bolli e altre imposte indirette, commissioni,
spese notarili, ecc.), con l'esclusione degli interessi passivi.
Nella medesima data si è concluso un contratto di share purchase agreement per
la cessione integrale ad un soggetto terzo del capitale sociale della Società per un
corrispettivo pari a complessivi euro xxx.
Per completezza di esposizione l'Istante ha dichiarato che al 1° gennaio 2021
deteneva n. 6.000 Azioni A e n. 4.000 Azioni C in regime dichiarativo ai sensi
dell'articolo 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e che il patrimonio netto della
Società al 31 dicembre 2020 era di circa Euro xxx milioni, non presentava riserve di
utili e la Società deteneva una liquidità di poco inferiore ad Euro xx milioni.
L'Istante ha, pertanto, realizzato un corrispettivo di vendita pari ad Euro
34.181.368, di cui circa Euro 33.953.000 in relazione alle n. 4.000 Azioni C cedute e
circa Euro 196.000 in relazione alle n. 6.000 Azioni A cedute.
Il terzo acquirente ha richiesto che i due co-fondatori reinvestano circa il 37 per
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cento del corrispettivo complessivamente realizzato e mantengano la carica di
amministratori delegati della Società.
Ciò premesso, atteso che l'articolo 1, commi 1122 e 1123 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati
possedute alla data del 1° gennaio 2021, l'Istante intenderebbe avvalersi di tale regime
opzionale in relazione sia alle Azioni A sia alle Azioni C, ottenendo una perizia
giurata di stima entro il 30 giugno 2021 e versando la prima rata dell'imposta
sostitutiva dell'11 percento entro il medesimo termine.
In merito alla descritta fattispecie, l'Istante chiede conferma che, ai fini della
rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni, la frazione del valore corrente
periziato del patrimonio netto della Società di pertinenza delle Azioni C detenute dall'
Istante al 1° gennaio 2021 debba essere calcolato tenendo conto del carried interest
spettante statutariamente con riferimento alle Azioni C.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ha dichiarato che la perizia giurata di stima stabilirà il valore
economico (di mercato) del 100 per cento della Società al 1° gennaio 2021 e che
l'individuazione di tale valore è resa più agevole nel caso concreto in virtù del fatto che
a tale data (1° gennaio 2021) esisteva già un contratto concluso -sebbene non ancora
efficace - con un soggetto terzo per la cessione dell'intero capitale sociale della
Società.
Una volta che la perizia abbia individuato il valore corrente della Società al 1°
gennaio 2021, l'Istante ritiene che il valore economico delle proprie azioni (sia le
Azioni A sia le Azioni C) debba essere determinato - anche ai fini della rivalutazione
fiscale - tenendo conto di quanto espressamente previsto dallo statuto societario e,
quindi, dei diritti più che proporzionali che le Azioni C attribuivano ai loro titolari sul
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maggior valore corrente generatosi in seno alla Società rispetto al patrimonio netto
contabile, che invece riflette unicamente i conferimenti effettuati dai soci.
Di conseguenza, a parere dell'Istante, "la frazione del patrimonio netto" a valori
correnti di pertinenza delle Azioni A e delle Azioni C detenute non deve essere
determinata applicando all'intero valore periziato della Società la mera percentuale di
partecipazione al capitale sociale espressa dalle predette azioni, bensì ripartendo i
maggiori valori intrinseci (e risultanti dalla perizia) della Società secondo i criteri
previsti dall'articolo 29 dello Statuto.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come è noto, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 hanno
consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o
diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con
destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta
data.
Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette
disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir.
Per poter utilizzare il valore "rideterminato", in luogo del costo storico, il
contribuente è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore
risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento
dell'imposta o il versamento della prima rata, inizialmente fissato al 30 settembre
2002, è stato più volte modificato con disposizioni successive che hanno variato la
data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l'effettuazione dei
richiamati adempimenti.
Da ultimo, l'articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n.
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178 ha fissato al 1° gennaio 2021 la data in cui deve essere verificato il possesso dei
predetti beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
La relativa perizia deve essere redatta entro il termine del 30 giugno 2021.
La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle
partecipazioni e dei terreni è condizionata al versamento entro il 30 giugno 2021
dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento del valore risultante dalla perizia
ovvero della prima rata.
Ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni, il comma 1
dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 prevede che "per i titoli, le quote o i diritti
non negoziati nei mercati regolamentati (...) può essere assunto, in luogo del costo o
valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della
società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima cui
si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché
nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
Come chiarito nella circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E, il valore delle
partecipazioni è determinato in relazione alla corrispondente frazione di patrimonio
netto della società, ente o associazione partecipato, calcolato sula base di una perizia
giurata di stima. Per quel che concerne il valore oggetto della relazione giurata di
stima, si evidenzia che il comma 4 del citato articolo 5 stabilisce che "Il valore
periziato è riferito all'intero patrimonio sociale".
Con la circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E in tema di rivalutazione delle
partecipazioni sociali, inoltre, è stato chiarito che il valore dei titoli, delle quote o dei
diritti è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società
(associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa.
Ciò posto, si ritiene che ai fini della rideterminazione del valore delle
partecipazioni, titoli o diritti non sia possibile assumere un valore diverso da quello
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risultante dalla corrispondente frazione del patrimonio netto della società, associazione
o ente, alla data del 1° gennaio 2021, espressa dalla percentuale di partecipazione al
capitale delle azioni detenute.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 448/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni secondo la legge 448/2001 si applica a titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, ed è rilevante per commercialisti che gestiscono plusvalenze, redditi diversi ex articolo 67 TUIR e operazioni di cessione di partecipazioni. Il carried interest, pur rappresentando un diritto patrimoniale qualificato, non incide sulla determinazione della base imponibile per la rivalutazione fiscale, che rimane ancorata al patrimonio netto contabile e alla percentuale di partecipazione al capitale.
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