Regime PEX - situazione di "liquidazione di fatto" - residenza della società partecipata estera - criteri per l'individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato - articoli 47-bis e 87 del TUIR
Regime PEX - situazione di "liquidazione di fatto" - residenza della società partecipata estera - criteri per l'individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato - articoli 47-bis e 87 del TUIR - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Grandi contribuenti e
internazionale
Risposta n. 481/2022
OGGETTO: Interpello ordinario ex art. 11, co. 1, lett. a), della L. n. 212 del 2000 -
regime PEX - situazione di "liquidazione di fatto" - residenza della società
partecipata estera - criteri per l'individuazione degli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato - articoli 47-bis e 87 del TUIR
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito, anche, "Società" o "Istante") rappresenta di essere (...).
L'Istante fa presente che, nel mese di xxx (n), la società interamente partecipata
di diritto (...) BETA «considerata la liquidazione di fatto già in corso, ha deliberato la
distribuzione di dividendi per un importo di xxx, corrispondenti a xxx Euro».
La Società riferisce che BETA operava storicamente come (...) e che è stata
costituita nel (n-37) da GAMMA, la quale, nell'ambito dell'operazione di scissione
proporzionale a favore di DELTA, ha trasferito il complesso aziendale che operava in
via diretta e indiretta tramite le proprie controllate nel settore (...) e tra gli asset
trasferiti in tale occasione era inclusa la partecipazione totalitaria in BETA, avvenuta
nel (n-15). L'Istante precisa che la predetta partecipazione è stata trasferita in regime di
neutralità e nel rispetto della continuità dei valori per un valore netto contabile pari a
Euro xxx (...).
Successivamente, in data xxx (n-5), ha avuto efficacia l'operazione di fusione
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inversa di DELTA nella Società (allora controllata al 100% dalla stessa DELTA). Con
tale operazione, DELTA è stata estinta e tutto il business di (...) precedentemente in
capo a DELTA è stato trasferito all'Istante. In tale occasione à stata trasferita
all'Istante, a parità di valore, la partecipazione in BETA (...). La Società precisa che
dal (n-5) BETA non è stata interessata da ulteriori operazioni straordinarie ed è
pertanto rimasta controllata al 100% da ALFA
Con specifico riguardo alla predetta distribuzione di dividendi, l'Istante chiarisce
che, come si evince dalla movimentazione del patrimonio netto (n-1)-(n) della
partecipata, «la distribuzione ha riguardato il versamento di capitale eseguito dal
socio unico (allora GAMMA) da ultimo - nel corso del (n-17) e rilevato nella voce
(...)». Inoltre, la Società precisa che «BETA dal (n-18) ad oggi: 1. è stata quasi sempre
in perdita civilistica (e fiscale). La marginalità negativa della Società deve essere
considerata nell'ambito dell'attività svolta e del ruolo che nel settore di riferimento
assume il business (...); 2. non ha mai distribuito dividendi; 3. gli utili portati a nuovo
sono stati totalmente assorbiti dalle perdite portate a nuovo da esercizi precedenti.»
(...).
L'Istante ritiene che la distribuzione (civilistica) di dividendi per xxx debba
essere fiscalmente qualificata come una distribuzione di capitale/riserve di capitale, da
confrontare con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipata americana al fine di
determinare la plusvalenza/minusvalenza conseguente, ai sensi delle disposizioni
contenute negli articoli 86 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito,
"TUIR").
Con riferimento al costo fiscale della partecipazione in BETA della Società,
nell'istanza è stato evidenziato che: (i) nel bilancio della GAMMA, la partecipazione
era stata iscritta a un valore di costo pari a Euro xxx, corrispondente al valore fiscale; (
ii) nel (n-18) la partecipazione è stata interamente svalutata (tale svalutazione è stata
dedotta in 5 periodi di imposta, in applicazione della norma transitoria recata
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dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209); (iii)
nel (n-17) la GAMMA ha effettuato un versamento in conto capitale per il
ripianamento delle perdite, per un importo pari a Euro xxx (...); (iv) successivamente la
partecipazione è stata svalutata per Euro xxx, portando il costo fiscale della partecipata
(coincidente a quello contabile) al valore di Euro xxx; (v) la svalutazione è stata
dedotta in quanto riferita ai c.d. sottozero (ai sensi dell'articolo 61, comma 5, del TUIR
vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344)
(...).
Alla luce di quanto sopra, l'Istante riferisce che la plusvalenza relativa alla
distribuzione di riserve di capitale di BETA eseguita a xxx (n) è pari a Euro xxx (pari
alla differenza tra le riserve di capitali distribuite in Euro xxx e il valore fiscale della
partecipazione BETA di Euro xxx).
L'Istante rappresenta che, in ragione del rinvio eseguito dal comma 6 dell'articolo
87 del TUIR all'articolo 86, comma 5-bis del TUIR, l'eventuale plusvalenza pari alla
differenza positiva tra le somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve di
capitale ex art. 47, comma 5, del TUIR e il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione sarà esente da tassazione (in misura pari al 95%) in presenza dei
requisiti previsti per l'applicazione della participatìon exemption (c.d. regime PEX) dai
commi 1 e 2 dell'articolo 87 del TUIR e che tale disposizione vale anche per le somme
distribuite nei casi di liquidazione della società partecipata.
In merito alla percentuale di esenzione, la Società sottolinea che, laddove rispetto
ai quesiti posti nel seguito fosse confermata l'applicazione della PEX, la predetta
plusvalenza sarebbe esente all'84%, ai sensi della norma transitoria contenuta
nell'articolo l, comma 34, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la quale ha previsto
l'esenzione in misura pari all'84% per le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio
2008 e fino a concorrenza delle svalutazioni fiscalmente dedotte nei periodi d'imposta
anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie sopra descritta l'Istante, ai sensi
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dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della Legge n. 212 del 2000, chiede il parere della
scrivente limitatamente alla corretta applicazione delle disposizioni previste
dall'articolo 87, comma l, lettere c) e d), e dal comma 2 del medesimo articolo TUIR in
materia di partecipation exemption nell'ambito della verifica della decorrenza
temporale del requisito attinente allo svolgimento di un'impresa commerciale da parte
della società americana BETA e dei criteri per determinare la residenza fiscale di
quest'ultima.
Nello specifico la Società pone i seguenti tre quesiti di natura interpretativa.
1) Con riferimento al requisito della commercialità di cui alla lettera d) del
comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, l'Istante chiede conferma che, alla luce delle
interpretazioni di prassi ministeriale, la verifica del requisito dell'impresa commerciale
debba essere eseguita con riferimento all'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al
momento di inizio della c.d. liquidazione di fatto coincidente con il 1° gennaio (n-1), a
seguito della cessazione al 31 dicembre (n-2) del contratto (...) (e non al momento del
realizzo) [di seguito, "Quesito n. 1"].
2) Ai fini dell'orizzonte temporale da monitorare per la verifica del requisito
della residenza fiscale della partecipata di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
87 del TUIR, la Società chiede se la distribuzione di riserve di capitale dalla quale si
origina la plusvalenza possa essere assimilata a una cessione nei confronti di
controparti non appartenenti al gruppo, con la conseguenza di circoscrivere la verifica
del predetto requisito ai cinque periodi d'imposta antecedenti a quelli del realizzo del
componente positivo di reddito (di seguito, "Quesito n. 2").
3) Stante le modifiche normative che hanno interessato i criteri identificativi dei
regimi fiscali di Stati o territori privilegiati e la mancata previsione di una disciplina
che regoli il periodo transitorio con riferimento all'introduzione dell'articolo 47-bis del
TUIR e alle modifiche apportate al successivo articolo 87 (per le partecipazioni già
possedute alla data di entrata in vigore del citato articolo 47-bis), ai fini
dell'accertamento della residenza fiscale della partecipata oggetto di realizzo, l'Istante
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chiede se la verifica della residenza della partecipata BETA sia da porre in essere
secondo i criteri pro-tempore vigenti per l'individuazione degli Stati a fiscalità
privilegiata ovvero secondo il criterio attuale, previsto dall'articolo 47-bis del TUIR,
anche con riferimento alla annualità antecedenti l'entrata in vigore dell'attuale
disposizione (di seguito, "Quesito n. 3").
Con nota (...), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione
integrativa alla quale la Società ha risposto, producendo le informazioni e la
documentazione richieste, in data (...) (acquisita con ... - di seguito, "Documentazione
Integrativa"). In proposito, la Società ha tra l'altro chiarito alcuni aspetti della
procedura liquidatoria di BETA producendo un bilancio di verifica al xxx n, nonché
evidenziato che nel xxx (n+2) quest'ultima ha effettuato un ulteriore versamento al
socio della "cassa residua" derivante dalla chiusura della liquidazione per xxx (la quale
è stato fiscalmente considerato - analogamente a quella effettuata nel xxx (n) di cui
sopra - come una distribuzione di riserve di capitali).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito n. 1
L'Istante, alla luce dei chiarimenti forniti dalla prassi (cfr. circolari n. 10/E del 16
marzo 2005, par. 5.6, e n. 7/E del 29 marzo 2013) e degli elementi fattuali riportati
nell'istanza, ritiene che il requisito dello svolgimento di un'impresa commerciale da
parte della società americana partecipata debba essere verificato per i periodi di
imposta (n-2), (n-3) e (n-4).
La Società rileva che, nel caso di specie, BETA è stata un'impresa dotata del
requisito di commercialità sino al 31 dicembre (n-2), dal momento che la propria
attività consisteva nella (...).
A partire dall'esercizio (n-1), a causa della cessazione della (...), avvenuta in data
xxx (n-2), si è limitata a portare a termine quelle attività concordate nell'accordo che
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regolava la conclusione (...). In tal senso, infatti, già nel corso del (n-2), BETA non ha
provveduto a rinnovare i contratti (...) e comunicava ai clienti la chiusura della
relazione commerciale. Nel (n-1) non risultava alcun costo del personale dipendente,
cessato a causa dell'interruzione dell'attività. In tal senso, nel bilancio di verifica al 31
dicembre (n-1) il conto (...).
In questa prospettiva, ad avviso dell'Istante, la messa in liquidazione della
società partecipata nel (n) costituisce esclusivamente l'atto formale propedeutico al
successivo scioglimento definitivo della Società, che nel frattempo ha provveduto a
restituire le licenze necessarie per lo svolgimento delle attività nel corso (n+1) (...).
Inoltre, la Società precisa che l'utile conseguito nell'esercizio del (n) è connesso
esclusivamente al rilascio di fondi (svalutazione crediti, resi e abbuoni) riconducibili al
business cessato nel (n-2) (...).
Alla luce di quanto sopra prospettato, l'Istante giunge alla conclusione che, nel
momento del realizzo della plusvalenza (xxx (n)) coincidente con la distribuzione di
riserve, la partecipata BETA poteva già considerarsi in uno stato di c.d. liquidazione di
fatto, in quanto l'annualità (n-2) costituisce l'ultimo anno in cui la medesima ha
esercitato attività commerciale.
Quesito n. 2
L'Istante evidenzia che, ai fini dell'articolo 87 del TUIR, il possesso della
partecipata americana risale al suo anno di costituzione (n-37). Sulla base dei
chiarimenti della circolare ministeriale n. 36/E del 4 agosto 2004 in merito agli effetti
sulla PEX delle operazioni straordinarie, infatti, la partecipazione in esame è stata
trasferita alla Società mediante due operazioni straordinarie in regime di c.d. neutralità
fiscale (nel (n-15) con l'operazione di scissione parziale da GAMMA a BETA e nel (n-
5) con la fusione inversa di DELTA nell'Istante) che non rilevano, essendo operazioni
che hanno interessato la partecipante (e non la partecipata).
Nonostante l'anzianità del possesso della partecipazione e l'assenza di un atto di
trasferimento verso i terzi, la Società ritiene che la distribuzione in esame non integri
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alcuna pianificazione fiscale contraria ai principi del TUIR e delle raccomandazioni
OCSE (cfr. circolare n. 7/E del 2013), dal momento che:
(i) non sussiste alcuna effettiva cessione infragruppo della società partecipata
visto che la plusvalenza trae origine da un atto societario che, ai fini tributari, è
costituito dalla distribuzione di riserve di capitale il cui trattamento è equiparato a un
trasferimento;
(ii) l'incasso ricevuto dall'Istante non è espressione di una ricchezza/utile che non
ha scontato la tassazione in misura congrua nel Paese estero di maturazione e ciò
proprio in ragione dell'andamento economico deficitario della stessa partecipata;
(iii) tale incasso rappresenta, invece, la restituzione di somme apportate a titolo
di capitale per la copertura perdite che, essendo state dedotte dal socio secondo le
regole pro-tempore vigenti, devono essere assoggettate a tassazione a titolo di
plusvalenze, ai sensi del richiamo all'articolo 47, comma 7, del TUIR.
L'assenza di un vero e proprio atto di cessione intercompany con la formazione
di un prezzo collegato all'attività della partecipata (e agli utili prodotti nel tempo dalla
medesima) e il contesto in cui si pone la distribuzione di riserve (la liquidazione di
fatto della partecipata) rendono la stessa distribuzione un atto idoneo a essere
assimilato a un realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante
causa, ai fini della verifica della residenza fiscale richiesta dall'articolo 87, comma l,
lettera c) e comma 2.
Conseguentemente, l'Istante ritiene possibile limitare il test della residenza
fiscale ai soli cinque periodi antecedenti a quello del realizzo stesso (n) e,
segnatamente, ai periodi di imposta dal (n-5) al (n-1).
Quesito n. 3
L'Istante ritiene che ai fini della verifica del requisito della residenza richiesto
dall'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, debbano essere adottati i criteri pro-
tempore vigenti.
Nel caso di specie, la Società ritiene che, ove fosse accolta la soluzione posta al
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Quesito n. 2, l'applicazione dei criteri pro-tempore vigenti implicherebbe:
(a) per i periodi d'imposta (n-1) e (n): la verifica della congruità della tassazione
effettiva estera di BETA rispetto a quella teorica italiana, sulla base dell'attuali articoli
47-bis e 167 del TUIR. Tenuto conto delle disposizioni in vigore alla data del 31
dicembre 2020, l'Istante verificherà l'Effective Tax Rate (anche "ETR") estero e
italiano della partecipata BETA;
(b) per i periodi d'imposta (n-4), (n-3) e (n-2): la verifica del livello di tassazione
nominale - rettificato di eventuali regimi speciali - applicato a BETA rispetto a quello
italiano;
(c) per il solo periodo d'imposta (n-5): la verifica dell'esclusione degli Stati Uniti
dalla lista degli Stati e territori black list prevista dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 (e successive modifiche - di seguito,
DM 2001) e verifica che BETA non abbia beneficiato di regimi fiscali speciali di
favore.
Nell'ipotesi in cui non fosse accolta la soluzione proposta al Quesito n. 2, la
verifica della residenza fiscale dovrebbe essere estesa anche ai periodi d'imposta dal
(n-6) al (n-18): verificando l'esclusione degli Stati Uniti dalla lista degli Stati e territori
Black list prevista dal DM 2001 (e successive modifiche), e ai periodi d'imposta
precedenti al 2002 (fino al (n-37)). Per tali anni la disciplina CFC non era ancora in
vigore, pertanto, l'Istante ritiene di far valere la lista degli Stati e territori Black list
prevista dal DM 2001 anche per i periodi d'imposta precedenti. Tale approccio
troverebbe un'indiretta conferma nella circolare n. 36/E del 2004 i cui esempi, per la
verifica della residenza della partecipata estera, facevano riferimento alla lista del DM
2001, anche per la verifica della residenza nelle annualità pregresse l'entrata in vigore
di tale lista.
A fondamento della soluzione proposta, la Società richiama il principio sotteso
alla disposizione introdotta, con riferimento ai dividendi, dall'articolo 1, comma 1007,
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), la quale ha previsto
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che non si considerano provenienti da Paesi Black list gli utili maturati in periodi
d'imposta in cui la partecipata era considerata White sulla base delle norme pro-
tempore vigenti e percepiti in periodi di imposta in cui sono integrate le condizioni
dell'articolo 47-bis del TUIR. Tale intervento - secondo la Società - si è reso
necessario per non ledere il principio di legittimo affidamento del contribuente che
abbia confidato nella natura non paradisiaca del Paese in cui hanno effettuato
l'investimento e per superare parzialmente la posizione della circolare ministeriale n.
35/E 2016.
Considerato l'intento del legislatore in relazione alla tassazione dei dividendi, da
un punto di vista logico-sistematico, l'Istante ritiene corretto che anche per le
plusvalenze debbano essere applicati i criteri pro-tempore vigenti al fine di verificare
la residenza fiscale per l'applicazione della PEX ai sensi dell'articolo 87 del TUIR.
Inoltre, la Società rileva che l'applicazione retroattiva della verifica dell'ETR
sulla base di quanto previsto dall'articoli 47-bis e dall'articolo 167 del TUIR, oltre a
ledere il legittimo affidamento degli investitori, implicherebbe per la società
controllante il recupero di un set documentale (ad esempio bilanci di verifica, calcoli
imposte, dichiarazioni) di anni non recenti, la cui conservazione potrebbe anche non
essere più obbligatoria per norma di legge. Infatti, nel caso di specie, l'Istante
dovrebbe recuperare un set documentale e informativo a partire da (n-37), laddove non
fosse confermata la soluzione del contribuente al Quesito n. 2, che per ovvie ragioni di
carattere temporale non è disponibile o comunque di difficile, se non impossibile
recupero.
Peraltro, la Società evidenzia che, nel caso di specie, la soluzione fornita è
ulteriormente avvallata dalla considerazione che, se la distribuzione del dividendo
eseguita nel xxx (n) da BETA fosse considerata una distribuzione di utili, si
applicherebbe la disciplina dei dividendi. Assunto che gli utili sono stati prodotti in
periodi di imposta in cui non sussisteva il criterio attualmente in vigore, i medesimi
verificate le regole pro-tempore vigenti in materia di residenza potrebbe godere
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dell'esclusione posta dall'articolo 89 del TUIR.
Sul punto, l'Istante sottolinea come l'applicazione "retroattiva" della nuova
disciplina porti a evidenti disparità di trattamento tra il socio che oggi percepisce
dividendi pregressi (considerati white al momento della maturazione ai sensi della
legge di Bilancio 2018) in regime di esclusione, e il socio che, realizzando i medesimi
proventi sotto forma di plusvalenza tramite realizzo della partecipazione infragruppo,
potrebbe vedersi integralmente tassata tale plusvalenza (in tal senso, nella circolare
Assonime n. 15/2021).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che esula dall'analisi della presente istanza la
corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili, dei valori fiscali
indicati nell'istanza e nella documentazione integrativa e nei relativi allegati prodotti,
restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione
finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione degli
stessi.
Inoltre, le questioni interpretative sottoposte all'attenzione della scrivente,
nell'ambito dei più complessi fatti rappresentati, riguardano esclusivamente il requisito
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c), del TUIR relativo alla residenza fiscale
dell'impresa partecipata in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato
(c.d. requisito della residenza fiscale), con particolare riguardo ai criteri identificativi
di tali Stati o territori e l'individuazione del periodo di osservazione richiesto dal
comma 2 del citato articolo 87, e quello di cui alla successiva lettera d) della c.d.
commercialità della società partecipata, con specifico riguardo al periodo di verifica di
tale condizione in ragione della circostanza che l'impresa estera è in liquidazione.
La presente risposta, pertanto, produce effetti esclusivamente in relazione alle
questioni per le quali sono stati formulati i dubbi interpretativi e non si estende a
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questioni diverse in assenza di una espressa formulazione di richiesta di parere da
parte dell'Istante.
In particolare, esula dalla presente risposta la verifica della sussistenza, nel caso
di specie, degli altri requisiti richiesti per l'applicazione del regime PEX; del pari non
sono oggetto di valutazione né la corretta determinazione del valore fiscale
riconosciuto della partecipazione nella società estera, né la qualificazione fiscale
(come distribuzione di riserve di capitali) delle somme distribuite nel xxx (n) (e di
quelle distribuite nel xxx (n+2), come emerso in sede di documentazione integrativa)
alla Società dalla partecipata BETA né la misura dell'esenzione stessa.
Tanto premesso, in relazione ai quesiti prospettati si osserva quanto segue.
Quesito n. 1
In merito al requisito della commercialità, le previsioni del comma 1, lettera d), e
del comma 2 dell'articolo 87 del TUIR mirano a evitare che, modificando in prossimità
della cessione della partecipazione il predetto requisito, si possano far valere
indebitamente i presupposti applicativi del regime PEX (cfr. circolare n. 7/E del 29
marzo 2013, paragrafo n. 1.1).
La circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 (paragrafo 5.6) ha chiarito che, per le
società in liquidazione ordinaria, il periodo di osservazione triennale di cui al comma 2
dell'articolo 87 del TUIR del requisito di commercialità deve essere verificato a
ritroso, non con riferimento al momento del realizzo della partecipazione, bensì
dall'inizio della fase di liquidazione della società partecipata; ciò in quanto la
liquidazione costituisce una fase "peculiare" della vita aziendale che, ai fini PEX, non
può essere equiparata all'ordinaria attività d'impresa e non può assumere rilevanza
nell'esame del requisito della commercialità.
A tal proposito, la circolare n. 7/E del 2013 (paragrafo 1.1) ha sottolineato che,
nel caso in cui l'interruzione dell'attività commerciale da parte di una società derivi da
un depotenziamento dell'azienda (come, ad esempio, a seguito di cessione di asset
rilevanti, licenziamento di personale o conseguimento dell'oggetto sociale), occorre
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valutare caso per caso se tale depotenziamento non configuri un'ipotesi di
«liquidazione di fatto»; in tal caso, tornano applicabili i chiarimenti forniti dalla citata
circolare n. 10/E del 2005 per le società in liquidazione.
Al riguardo, in merito alla fattispecie rappresentata dall'Istante, in base a quanto
emerge dall'istanza, in data xxx (n), con decisione unanime mediante consenso per
iscritto del Socio Unico ALFA e dell'Amministratore Unico di BETA, è stata
deliberata la liquidazione della partecipata BETA in ragione del termine e del mancato
rinnovo del contratto (...) avvenuto in data xxx (n-2), atteso che l'attività di BETA
consisteva nella (...). Tuttavia, come affermato dall'Istante, «al fine di ottemperare
all'accordo siglato dal Gruppo ALFA (...), già dal (n-2) BETA poneva in essere
operazioni propedeutiche alla liquidazione: infatti nel (n-2) la partecipata non ha
rinnovato i contratti (...)» (...) .
Dall'istanza e dalla documentazione prodotta si evince, inoltre, che nel corso del
(n-2) si è proceduto: (i) all'invio alle società locatrici di alcune lettere di interruzione
dei contratti (...); (ii) a comunicare ai clienti che dal xxx (n-2) le relazioni commerciali
si sarebbero interrotte e che il nuovo referente per (...) sarebbe stato (...); (iii) a
comunicare ai dipendenti la chiusura (...), come si evince da alcuni esempi di lettere
inviate ai dipendenti con le quali si comunicava la chiusura di (...) nei primi mesi del
(n-2) (...).
Dai bilanci di verifica di BETA degli ultimi (...) esercizi (...) emerge che già nel
corso del (n-2) BETA ha ridotto in maniera rilevante i costi del personale, in linea con
la progressiva chiusura (...), azzerandoli nel (n-1).
La progressiva riduzione dell'attività della partecipata estera sin dall'esercizio (n-
2) appare confermata anche dall'andamento degli investimenti in immobilizzazioni ("
Total tangible asset"), ricavabile dall'analisi dei bilanci di BETA relativi all'arco
temporale che va dal (n-5) al (n) (...).
L'evoluzione degli investimenti fissi nell'arco temporale considerato è
indubbiamente sintomatica di un depotenziamento dell'azienda iniziato
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precedentemente alla formale apertura della liquidazione della partecipata estera.
Inoltre, risulta che, a partire dall'esercizio (n-1), la cessazione di (...), avvenuta in
data xxx (n-2), ha determinato il depotenziamento della struttura aziendale della
partecipata estera (interruzione di rapporti commerciali essenziali, licenziamento del
personale, mancato rinnovo o stipula dei contratti (...)).
A far data dall'inizio del periodo d'imposta (n-1) (1° gennaio (n-1)), dunque, la
partecipata estera, sprovvista di una struttura aziendale adeguata al proseguimento
della propria attività, si è limitata a portare a termine quelle attività concordate
nell'accordo che regolava la conclusione (...).
Pertanto, si ritiene che nella fattispecie rappresentata si configuri l'ipotesi di una
c.d. "liquidazione di fatto" contemplata dalla circolare n. 7/E del 2013 (paragrafo 1.1),
iniziata in un esercizio antecedente rispetto a quello di formale messa in liquidazione
volontaria della partecipata (n). Di conseguenza, il requisito temporale della
commercialità di BETA, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del TUIR, va verificato
con riferimento ai tre periodi di imposta antecedenti il periodo in cui ha avuto inizio la
suddetta "liquidazione di fatto" della società partecipata.
Sulla base degli elementi forniti nell'istanza, l'apertura della "liquidazione di
fatto", in particolare, si colloca all'inizio del (n-1) poiché è da tale momento che BETA
ha iniziato a svolgere un'attività sostanzialmente liquidatoria, con il fine di cessare la
propria attività.
Alla luce di quanto prospettato nell'istanza, pertanto, si ritiene condivisibile la
soluzione prospettata secondo cui, nel momento del realizzo della plusvalenza (n) -
coincidente con la distribuzione delle riserve - la partecipata BETA poteva già
considerarsi in uno stato c.d. di "liquidazione di fatto", in quanto l'esercizio (n-2)
costituisce l'ultimo periodo d'imposta in cui la medesima ha esercitato un'attività
commerciale e che, conseguentemente, il requisito dello svolgimento di un'impresa
commerciale da parte della società americana dovrà essere verificato per i periodi di
imposta (n-2), (n-3) e (n-4).
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Quesito n. 2
L'articolo 87, comma 6, del TUIR estende l'applicabilità del regime della
participation exemption anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis, del
TUIR, secondo cui «Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono
plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del
capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni».
Le riserve o altri fondi distribuiti da soggetti IRES cui si applica la norma in
esame, indicati nell'articolo 47, comma 5, del TUIR, sono quelli costituiti con riserve o
altri fondi composti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di
conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai
soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da
imposta.
Dalla lettura combinata degli articoli 47, comma 7, 89, comma 2, 86, comma 5-
bis, e 87, comma 6, del TUIR deriva che, ai fini del trattamento fiscale delle somme
erogate al socio nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del TUIR (recesso; esclusione;
riscatto delle azioni o quote; riduzione del capitale per esuberanza dello stesso;
liquidazione anche concorsuale della società o dell'ente), occorre distinguere l'importo
corrisposto a titolo di utili da quello corrisposto a titolo di capitale e di riserve di
capitale (cfr., circolari n. 26/E del 16 giugno 2004 e n. 36/E del 2004).
In sostanza, in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 87 del TUIR, il comma
6 del predetto articolo 87 rende esente (nella misura del 95%) da imposizione soltanto
la quota parte della somma ricevuta in occasione della ripartizione del capitale e di
riserve di capitale che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione;
mentre, la quota parte corrispondente all'utile da partecipazione rimane assoggettata a
tassazione secondo le modalità previste per i dividendi.
Per quanto qui di specifico interesse, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 87
del TUIR prevede che, ai fini dell'applicabilità del regime PEX, la partecipata deve
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risiedere ai fini fiscali in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato.
La medesima lettera prevede che la condizione indicata nell'articolo 47-bis,
comma 2, lettera b), del TUIR, deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo
periodo di possesso della partecipazione; "tuttavia" per i rapporti detenuti da più di
cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo
stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso.
Il medesimo periodo di sorveglianza è previsto dal comma 2 del più volte citato
articolo 87 per il requisito della residenza fiscale.
Si ricorda, al riguardo, che la previsione di un periodo di osservazione durante il
quale deve essere verificata la sussistenza del requisito in parola risponde alla finalità
antielusiva di evitare arbitraggi fiscali attraverso trasferimenti della residenza fiscale
della partecipata in prossimità dell'atto di realizzo, al fine di aggirare le disposizioni in
materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da Paesi a fiscalità
privilegiata (cfr. circolare n. 7/E del 29 marzo 2013, paragrafo 9).
Nel caso di specie, la plusvalenza con riferimento alla quale si chiede
l'applicazione del regime PEX non origina da un'operazione di cessione della
partecipazione, bensì da una delibera di "distribuzione di dividendi" riconducibile sotto
il profilo fiscale, in base a quanto affermato dall'Istante e qui assunto acriticamente, ad
una distribuzione di capitale, la quale conseguentemente costituisce plusvalenza per la
parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società
controllata BETA.
A fronte di ciò, l'Istante - che, come sopra più volte evidenziato non ha
formulato alcun dubbio sulla applicazione al caso di specie della suddetta norma di
equiparazione, che, quindi, ai fini della presente risposta si assume acriticamente
applicabile - formula un quesito in ordine a quale sia il periodo di osservazione
relativo al requisito della residenza fiscale in tale fattispecie, ossia, se quello pari ai
cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo (come richiesto nel caso di cessioni verso
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terzi) o se quello che decorre dal primo periodo di possesso della partecipazione (come
previsto per le operazioni realizzative infragruppo).
Ciò posto, giova evidenziare che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto
legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (di seguito, "Decreto ATAD"), il comma 2
dell'articolo 87 del TUIR dispone in primis la regola generale secondo cui il requisito
di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo
di possesso; mentre, stabilisce un periodo di sorveglianza diverso (cinque periodi
d'imposta anteriori al realizzo) con esclusivo riferimento ai rapporti detenuti da più di
cinque periodi di imposta, nel caso di cessioni effettuate nei confronti di controparti
non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa.
Al riguardo, la relazione illustrativa al Decreto ATAD chiarisce che «la
dimostrazione dell'esimente di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis, per
le cessioni effettuate con controparti che non appartengono allo stesso gruppo del
cedente, deve essere effettuata con riferimento ad un periodo di monitoraggio
massimo di cinque periodi d'imposta e soltanto con riguardo ai soli periodi d'imposta
in cui il Paese è considerato a fiscalità privilegiata. Coerentemente, se la partecipata
non è invece considerata assoggettata a un regime fiscale privilegiato, la fruizione
della esenzione della plusvalenza è concessa, per le cessioni extra-gruppo, per il solo
fatto che tale condizione sia soddisfatta per il quinquennio precedente» (enfasi
aggiunta, n.d.r.).
Pertanto, si ritiene che nel caso di specie non si renda applicabile il periodo di
monitoraggio quinquennale in parola poiché questo criterio, trovando applicazione
solo al ricorrere delle condizioni espressamente indicate, rappresenta un'eccezione alla
regola (generale) del periodo di monitoraggio "sin dal primo periodo di possesso".
Quesito n. 3
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, come modificata dal
Decreto ATAD, stabilisce che gli Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale
privilegiato devono essere individuati «in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis,
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comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della
condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo».
Nello specifico, l'articolo 47-bis, comma 1, del TUIR ha espressamente disposto
che non costituiscono regimi fiscali privilegiati quelli adottati da Stati o territori
appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico
europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio
di informazioni.
In proposito, va rilevato che la verifica della sussistenza del requisito della
residenza fiscale della partecipata deve essere condotta sulla base dei criteri
identificativi dei regimi a fiscalità privilegiata vigenti individuati dall'attuale
formulazione dell'articolo 47-bis del TUIR (appartenenza a Stati UE/SEE: esclusione
senza nessuna verifica; appartenenza a Stati non UE/SEE: verifica del tax rate
nominale in caso di collegamento e del tax rate effettivo in caso di controllo) nella
prospettiva "anno per anno", ossia tenendo conto della specifica situazione in cui versa
il contribuente (tassazione estera, esistenza o meno del controllo, etc.) in ciascuno dei
periodi d'imposta oggetto di monitoraggio.
Vista la risposta al Quesito n. 2, l'applicazione del periodo di sorveglianza
valevole per le cessioni infragruppo comporta in linea di principio il monitoraggio del
requisito della residenza fiscale della partecipata, nel caso in esame, sin dalla
costituzione della stessa avvenuta in data (n-37), essendo stata acquisita la
partecipazione in esame dalla Società per effetto di due operazioni straordinarie in
regime di c.d. neutralità fiscale (nel (n-15) con l'operazione di scissione parziale da
GAMMA - società che ha costituito BETA - a DELTA. e nel (n-5) con la fusione
inversa di quest'ultima nell'Istante).
Pertanto, sarà cura dell'Istante verificare l'assetto partecipativo esistente in
ciascuno dei periodi oggetto di monitoraggio, e applicare il corrispondente criterio (
tax rate nominale in caso di collegamento e tax rate effettivo in caso di controllo)
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previsto dall'articolo 47-bis del TUIR.
Va da sé che i predetti criteri non possono trovare applicazione per i periodi
d'imposta precedenti al 2001, per i quali non era in vigore alcuna normativa in materia
di partecipazioni detenute in Paesi o territori a fiscalità privilegiata applicabile alla
fattispecie descritta.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Resta impregiudicato ogni
potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la
rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali
altri atti, fatti o negozi a esso collegati e non rappresentati dall'Istante ovvero
rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre a una diversa
qualificazione fiscale della fattispecie in esame.
firma su delega del Direttore Centrale,
Capo Divisione aggiunto
Vincenzo Carbone
Delega n. 324214 del 10 agosto 2022
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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