Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 472/2014
Modello 770 - Operazioni Quadro SO - Ravvedimento operoso - Articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997
Riferimento normativo
Modello 770 - Operazioni Quadro SO - Ravvedimento operoso - Articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 517/2022
OGGETTO: Modello 770 - Operazioni Quadro SO - Ravvedimento operoso - articolo
13 del decreto legislativo n. 472 del 1997
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA] (nel prosieguo istante), fa presente quanto qui di seguito sinteticamente
riportato.
L'istante - società fiduciaria del Gruppo [...] - riferisce di essere «autorizzata
all'esercizio dell'amministrazione "statica" di patrimoni per conto terzi ai sensi della
legge 23 novembre 1939 n. 1966. Conseguentemente, (...) è iscritta dal [...] al n. [...]
della sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB».
L'istante «è ricompresa fra i soggetti che - secondo il disposto dell'art. 10,
comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997 (...) - intervengono «anche in qualità di
controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui
alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo [67], del testo unico delle
imposte sui redditi, (...)», pertanto, «relativamente alle Operazioni per le quali «non
sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7» del medesimo d.lgs. n. 461
del 1997, (...) è soggetta agli obblighi stabiliti dall'Art. 10, comma 1, e, in particolare,
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come anche previsto dalle istruzioni al Modello 770 (...), deve «comunica[re]
all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate
nell'anno precedente»».
Tuttavia, l'istante rappresenta che «relativamente al periodo d'imposta 2020 (...)
avrebbe dovuto (...) comunicare, al fine di assolvere l'obbligo predetto, le Operazioni
nelle quali essa era intervenuta. (...), per un errore materiale, (...) ha omesso di
indicare nel Quadro SO i dati relativi a talune delle predette Operazioni».
Tutto ciò premesso, l'istante che «intende procedere al ravvedimento operoso,
presentando dichiarazione integrativa e versando la sanzione determinata ai sensi
dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997», chiede chiarimenti in merito all'
«individuazione della condotta sanzionabile e i criteri di commisurazione della
sanzione».
In particolare - con riferimento alla individuazione della condotta sanzionabile -
l'istante chiede se essa consista:
- «nell'omessa indicazione dei dati relativi ad ogni singola Operazione, cosicché
a ciascuna Operazione per la quale risulterebbe omessa la comunicazione dei dati
corrisponderebbe un'autonoma condotta illecita sotto il profilo amministrativo»;
- «quella consistente nell'omessa comunicazione dei dati relativi alle Operazioni
tramite il Quadro SO, cosicché la (unitaria) condotta illecita sotto il profilo
amministrativo sarebbe indifferentemente integrata dalle omissioni risultanti dal
Quadro SO complessivamente considerate»;
- «quella consistente nell'omessa indicazione dei dati relativi a ciascun
nominativo rilevante rispetto alle Operazioni, cosicché, là dove più Operazioni
omesse facciano capo a un medesimo nominativo, si configuri comunque, in relazione
a tutte le omissioni complessivamente considerate per quel medesimo nominativo, un
unico illecito sanzionabile ai fini amministrativi».
Per ciò che attiene alla commisurazione della sanzione il dubbio dell'istante
«riguarda la possibilità di qualificare l'illecito amministrativo in questione come
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"formale" ai fini di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, «Per ciò che attiene alla commisurazione della sanzione», l'istante
ritiene «di qualificare l'illecito amministrativo in questione come "formale" ai fini di
cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997».
Con riferimento all'individuazione della condotta sanzionabile l'istante ritiene di
risolvere il dubbio interpretativo, «in primo luogo (...): interpretando l'Art. 10, comma
1, (...), nel senso che la condotta costituente illecito amministrativo che rende
applicabile la sanzione ivi prevista sia integrata dalle omissioni riscontrabili nel
Quadro SO valutate nel loro complesso (e non in ragione del numero delle Operazioni
di cui sia omessa l'indicazione nel medesimo Quadro SO);
(...) in secondo luogo e in via subordinata alla precedente proposta
interpretativa: interpretando l'Art. 10, comma 1, (...) nel senso che la condotta
costituente illecito amministrativo che rende applicabile la sanzione ivi prevista sia
integrata dall'insieme delle Operazioni di cui siano stati omessi i dati riferibili al
medesimo nominativo;
(...) in terzo luogo e in via ulteriormente subordinata alla proposta interpretativa
di cui (...) [N.d.r. ai precedenti punti]: interpretando l'Art. 10, comma 1, (...) in
combinato disposto con gli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 nel senso che la
condotta illecita sia integrata dall'omessa comunicazione dei dati relativi al
complesso delle Operazioni relative a ciascun nominativo o, quale extrema ratio,
dall'omessa comunicazione dei dati relativi a ciascuna Operazione ferma restando,
(...), l'applicazione, anche in sede di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del
d.lgs. n. 472 del 1997, della disciplina del cumulo di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del
1997».
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che il presente parere viene reso unicamente sulla
base della fattispecie concreta così come descritta dall'istante, senza dunque entrare nel
merito della determinazione della sanzione definibile in sede di ravvedimento o
irrogabile in sede di controllo - valutazione che esula dalle prerogative dell'interpello -
restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione
finanziaria.
L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
dispone che «Sempreché non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e
7, i notai nonché gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei
predetti articoli 6 e 7, e le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche
in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare
redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 [N.d.r. ora
articolo 67], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [N.d.r. di seguito TUIR], come
modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli
stessi soggetti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole
operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle società emittenti la
disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o
delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni
ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei
confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente
comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le
operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire dieci milioni».
Con decreto del Ministro delle Finanze 02 marzo 1999 - che ha approvato il
modello 770 e le relative istruzioni - è stata disposta l'indicazione delle citate
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operazioni nel quadro SO "Comunicazione delle operazioni ai sensi dell'art. 6, comma
2 e art. 10 comma 1 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461"; con successivo provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 maggio 2010, le istruzioni al quadro SO
sono state integrate con le causali per indicare le operazioni che possono generare
redditi da attività patrimoniali oggetto di rimpatrio, ai sensi dell'articolo 13-bis del
decreto legge n. 78 del 2009, nonché le operazioni aventi ad oggetto attività finanziarie
e patrimoniali rimpatriate che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti.
Al riguardo, con la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 è stato chiarito che,
«L'obbligo di compilazione del quadro SO non sussiste per le operazioni effettuate
nell'ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui agli
articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo. In questi ultimi casi, infatti, le operazioni
sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari.
Per contro, devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre
reddito poste in essere nell'ambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per
l'applicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia perché
è inibito dalle norme di riferimento l'esercizio delle opzioni. (...).
È il caso di sottolineare che la segnalazione in questione non attiene a "redditi"
ma ad operazioni suscettibili (anche potenzialmente e in futuro) di produrre redditi
per il soggetto che ha disposto l'operazione. Pertanto, l'intermediario è tenuto a
comunicare l'ammontare delle operazioni in cui è intervenuto, anche in qualità di
controparte, e non i redditi e le perdite che l'operazione ha originato».
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, è evidente che l'adempimento violato
consiste nella comunicazione all'amministrazione finanziaria dei "dati relativi alle
singole operazioni", a nulla rilevando il mezzo utilizzato - quadro SO del modello 770
- ovvero la circostanza che le operazioni non comunicate si riferiscano ad un solo
soggetto o a più soggetti.
Ne consegue che, l'istante ha facoltà di regolarizzare l'omessa comunicazione dei
dati disposta dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997,
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mediante la presentazione - per l'anno d'imposta 2020 - di una dichiarazione
integrativa del modello 770/2021 (indicando nel quadro SO le operazioni omesse).
L'istante ha, altresì, la facoltà di definire le sanzioni applicabili alla omessa
comunicazione di ogni singola operazione (pari a 516,46 euro per ogni singola
violazione commessa) avvalendosi delle percentuali di riduzione disposte dall'istituto
del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Come più volte chiarito, infine, non è consentito avvalersi del cumulo giuridico
di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, in sede di
ravvedimento operoso, essendo il ricorso a detto istituto consentito ai soli uffici
dell'amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione (Cfr., per
tutti, le circolari n. 180 del 10 luglio 1998 e n. 42/E del 12 ottobre 2016).
[...].
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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