Eventuale beneficio della esenzione del pagamento dei tributi speciali catastali per le pratiche catastali (tipo volture, tipi mappali, tipi di frazionamento, accatastamenti, rettifiche, etc.) relative ad immobili di edilizia residenziale pubblica – Articolo 32 D.P.R. n. 601/73 – Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Eventuale beneficio della esenzione del pagamento dei tributi speciali catastali per le pratiche catastali (tipo volture, tipi mappali, tipi di frazionamento, accatastamenti, rettifiche, etc.) relative ad immobili di edilizia residenziale pubblica – Articolo 32 D.P.R. n. 601/73 – Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Risposta n. 358
OGGETTO: Eventuale beneficio della esenzione del pagamento dei tributi
speciali catastali per le pratiche catastali (tipo volture, tipi
mappali, tipi di frazionamento, accatastamenti, rettifiche, etc.)
relative ad immobili di edilizia residenziale pubblica – Articolo 32
D.P.R. n. 601/73 – Interpello articolo 11, comma a), legge 27
luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Agenzia Regionale Alfa, nella persona dell'Amministratore Unico e
legale rappresentante p.t., dott. Caio, rappresenta che la stessa è istituita dalla
Legge Regione Puglia, quale ente regionale di diritto pubblico non economico,
attraverso il quale la Regione Puglia risponde alla domanda abitativa di soggetti
in condizioni economiche e sociali disagiate.
In particolare, con la predetta legge regionale, all'articolo 6, comma 4, si è
proceduto al cambio di denominazione degli ex II.AA.CC.PP. in altrettante
Agenzie regionali, operanti ognuna nelle rispettive aree territoriali di
competenza, più precisamente, nel caso di Brindisi, l'ex IACP è stato denominato
Agenzia Beta.
Le Agenzie regionali proseguono nell'attività e nelle funzioni istituzionali
originariamente assegnate agli ex II.AA.CC.PP., subentrando, ad ogni effetto di
legge, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a questi ultimi.
Va altresì evidenziato che, l'articolo 1 dello Statuto Unico delle Agenzie
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Regionali, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2017,
n. 686, definisce l'Agenzia Alfa quale "Ente Regionale di diritto pubblico non
economico, strumentale della Regione Puglia", dotato di autonomia
organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica.
In seguito all'avvenuto cambio di denominazione dell'I.A.C.P. di Brindisi
in Agenzia Beta, ad opera della Legge regionale n. 22/2014, si rende necessario
procedere al conseguente aggiornamento dell'intestazione catastale di tutte le
unità immobiliari da I.A.C.P. di Brindisi, in Agenzia Beta.
Fatta questa necessaria premessa, con il presente interpello, l’istante
chiede, con un primo quesito, se per le pratiche catastali (tipo volture, tipi
mappali, tipi di frazionamento, accatastamenti, rettifiche, etc.) relative ad
immobili di edilizia residenziale pubblica, possa beneficiare della esenzione del
pagamento dei tributi speciali catastali, così come prevista per le Regioni dalla L.
228/54.
L’interpellante, inoltre, chiede, con un secondo quesito, se per le pratiche
catastali relative ad immobili di edilizia residenziale pubblica, possa invocare
l'esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali, così come previsto dal
D.P.R. n. 601/73, che all'articolo 32, a tutt'oggi integralmente vigente (cfr.
articolo 20 comma 4 ter della L. 164/14), recita testualmente "tutti gli atti e
contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale
pubblica di cui al titolo IV della L. 865/71 sono esenti dalle imposte ipotecare e
catastali".
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In relazione al primo quesito l’istante ritiene che la materia dell'edilizia
residenziale pubblica e sociale rientra fra le materie attribuite dalla Costituzione
alla competenza delle Regioni (non certamente agli enti appositamente costituiti
da quest'ultima), alle quali spettano, in concreto, le funzioni di programmazione,
costruzione e gestione degli interventi di e.r.p. (articolo 93 D.P.R. 616/77 e
articolo 4 e L. 457/78).
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In pratica l'Agenzia Regionale Alfa, nella sua funzione strumentale,
rappresenta la longa manus della Regione, ovvero lo strumento operativo
attraverso il quale la stessa agisce, nel proprio ambito territoriale, nella specificità
della materia dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'ovvia
conseguenza che il risultato dell'attività svolta dagli II.AA.CC.PP. risulta
sostanzialmente riferibile alla Regione (cfr. sul punto Consiglio Stato n. 9/2000).
A tal fine l’istante ritiene che tutte le pratiche catastali inoltrate ed aventi
ad oggetto le unità immobiliari di e.r.p. debbano godere della esenzione dal
pagamento dei tributi speciali catastali ai sensi della L. 228/54.
In riferimento al secondo quesito, l’istante pone l'accento sull'utilizzo da
parte del legislatore della dicitura "Imposte catastali" che viene utilizzata nella
forma plurale.
A tal proposito richiama la circolare n. 12/05 prot. nr 84981 ex Agenzia
del Territorio, nella quale è riportato il parere espresso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, seppure con specifico riferimento all'interpretazione dell'articolo 13
del D.Lgs. 347/90 Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, nel quale l'Organo Legale giunge alla conclusione che:
l'utilizzo del termine "imposte ipotecarie e catastali" in forma plurale lascia
intendere sicuramente un utilizzo atecnico del termine "IMPOSTE", intendendo
il legislatore riferirsi in senso omnicomprensivo anche alle tasse (tributi speciali)
catastali e cioè a tutti i tributi che assumono a loro presupposto un'attività o
servizio degli Uffici catastali.
Ne consegue che a parere dell’istante tutte le pratiche catastali inoltrate ed
aventi oggetto le unità immobiliari di e.r.p. debbano godere dell’esenzione dal
pagamento dei tributi speciali catastali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32
del DPR n.601/1973.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, per la trattazione della richiesta dell'Agenzia Regionale
Alfa si rende utile un excursus dell'articolato quadro normativo di riferimento.
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In particolare, con la fattispecie prospettata nell’istanza di interpello l'Ente
istante, con il primo quesito, chiede l'applicabilità dell'esenzione dai tributi
speciali catastali ai sensi dell'articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228,
rubricato "Esenzione", il quale testualmente recita: "Gli enti Regione, anche se a
statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli
Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge,
sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951,
n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.".
L'elencazione dei servizi e dei relativi tributi, era originariamente
contenuta nel Titolo III della Tabella A, allegata alla legge n. 533/1954. In
particolare, l'articolo 1 del decreto legge 31 luglio 1954 n. 533, convertito nella
legge 26 settembre 1954 n. 869, nel sopprimere "tutti i diritti, proventi e
compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per
essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato" aveva, tuttavia,
mantenuto in vigore quelli previsti nelle tabelle ivi allegate, "diritti" che avevano
assunto la denominazione di "tributi speciali".
Il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648 aveva sostituito quella elencazione
allegata, a sua volta ulteriormente sostituita dalla tabella B acclusa al decreto
legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425, con
l'introduzione di nuove voci di tariffa, precedentemente non previste.
Sulla delicata questione della compatibilità dell’esenzione di cui
all’articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228 anche a nuove fattispecie,
l'Agenzia del Territorio ha acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello
Stato n. 2905/08.
Con Circolare 14 luglio 2009, n. 2/T, l'Agenzia del Territorio, nel
ricostruire il quadro normativo sopra evidenziato, richiama il suddetto parere
secondo cui vi è "continuità normativa, se non addirittura identità tra i diritti e
compensi di cui alla legge 17 luglio 1951 n. 575 e successive disposizioni di
proroga ed i tributi speciali istituiti dal D.L. n. 533/1954 e successivamente
modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
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678”…… “ne discende che, se la normativa di cui alla legge 575/1951 e la
relativa esenzione sono state innestate nel DL n. 533/1954, non si vede la
ragione per escludere dall’esenzione i servizi catastali di più recente istituzione,
ma di identica natura giuridica, in quanto costituiscono mere implementazioni
della originaria tabella A allegata al più volte citato DL 533/1954.
La summenzionata circolare rinvia, altresì, alla Circolare Ministero delle
Finanze 10 febbraio 1998, n. 46, riguardo al trattamento fiscale nel procedimento
di espropriazione per pubblica utilità, specificando "che le disposizioni
abrogative di cui all'articolo 42 non si ritengono applicabili ai tributi speciali
catastali, in quanto il titolo III della tabella A, concernente tali tributi, allegata
al DPR 648/1972 e la tabella B allegata al decreto legge n.323/1996 riportano
entrambi in nota che l'esenzione dal pagamento dei tributi speciali viene
applicata nei soli casi in cui essa è prevista da speciali disposizioni di legge"
cioè "(..) in quelle già vigenti alla data di emanazione del D.P.R. 648/1972,
salvaguardando in tal modo le specifiche esenzioni dalle stesse previste circa il
pagamento dei tributi speciali catastali".
La predetta Circolare n. 2/T/2009 conclude ritenendo applicabili le
disposizioni agevolative di cui alla legge n. 228 del 15 maggio 1954, anche ai
servizi catastali introdotti in epoca successiva a condizione che sia l'ente
territoriale - Regione, Provincia o Comune - il soggetto obbligato
all'adempimento previsto (a titolo esemplificativo: dichiarazione di nuova
costruzione o di variazione, presentazione di tipo mappale) e che non si tratti di
tributi la cui applicabilità sia espressamente prevista dalla legge a carico dei
medesimi enti.
Attualmente, ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. 616/1977, agli Istituti
Autonomi Case Popolari sono subentrati, a livello nazionale, Enti aventi diversa
denominazione, ATER, ACER, ALTER e per la Puglia le Agenzia Regionali
Alfa.
In particolare, gli Istituti Autonomi Case Popolari (II.AA.CC.PP.), ai quali
le Agenzie Regionali Alfa sono subentrate, in seguito all’ intervenuta
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trasformazione, conservandone i rapporti giuridici attivi e passivi (cfr. articolo 6,
comma 3, della legge regionale n. 22/2014), ".. si configurano, in base ad una
consolidata prassi amministrativa, quali enti pubblici aventi per oggetto
esclusivo o principale attività di carattere commerciale (..)" (risoluzione
Ministero delle Finanze, 5 maggio 2000, n. 54, seppure riferito ad altro Ente).
Nel caso di specie, la legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 nell'operare il
"Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale
pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore", ha
disposto la trasformazione degli enti regionali per la casa, denominati Istituti
autonomi case popolari (I.A.C.P.), in Agenzie regionali Alfa che, secondo la
previsione dell'articolo 6, comma 2, sono ".. enti regionali di diritto pubblico non
economici dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria,
contabile e tecnica e informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui al comma 4 dell'articolo
1".
Ai sensi del successivo articolo 7 della citata legge regionale n. 22/2014,
"Le Agenzie agiscono come operatori pubblici nel campo della edilizia
residenziale pubblica e sociale, svolgendo funzioni di promozione, realizzazione
e gestione di servizi abitativi, in attuazione dei piani e degli indirizzi regionali"
e, in particolare, tra l'altro, l'attività di gestione del patrimonio immobiliare di
edilizia residenziale pubblica proprio e, su delega, degli altri soggetti pubblici; gli
interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione degli immobili, ivi
compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti
d'uso degli alloggi e delle parti comuni; la gestione dei servizi attinenti al
soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone e delle famiglie; la
prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e
di alloggi in locazione.
Per le suesposte considerazioni, si ritiene di non condividere la soluzione
interpretativa prospettata dal contribuente con riferimento al primo quesito dal
momento che le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 228 del 15 maggio
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1954, prevedono l'esenzione anche ai servizi catastali, ma con la specifica
condizione che sia l'ente territoriale - Regione, Provincia o Comune - il soggetto
obbligato all'adempimento previsto (ad esempio: dichiarazione di nuova
costruzione o di variazione, presentazione di tipo mappale) e che non si tratti di
tributi la cui applicabilità sia espressamente prevista dalla legge a carico dei
medesimi enti (vds. Circolare n. 2/T/2009).
Le citate condizioni non risultano sussistenti nel caso in esame, laddove il
soggetto tenuto all'adempimento non rientra nell’ambito soggettivo di
applicazione delle disposizioni esentative in argomento, e gli atti di cui si
richiede l'esenzione non sono afferenti all'attuazione dei programmi di edilizia
previsti al titolo IV della legge n. 865/1971, in quanto l'agevolazione di cui si
richiede l'applicazione non è funzionale allo sviluppo della "costruzione di
alloggi popolari" (Cfr. Ris. n. 66/E del 28 febbraio 2008) quanto finalizzata al
mero aggiornamento delle intestazioni subordinate "alla presentazione di
domande di volture".
Inoltre, anche con rifermento al secondo quesito, si ritiene di non poter
condividere la soluzione prospettata dal contribuente.
Al riguardo, si può prescindere, allo stato, dal profilo interpretativo
richiamato dall’interpellante e concernente la portata da attribuire alla
declinazione al plurale della locuzione “imposte ipotecarie e catastali”. Ciò in
quanto sussiste un’argomentazione preliminare che consente di individuare, in
relazione al regime agevolativo rivendicato dalla parte interpellante, la soluzione
più coerente e che riveste carattere assorbente sulla questione in quanto relativa
alla annoverabilità del caso in esame all’interno del perimetro applicativo di detto
regime per come delineato dal legislatore.
In effetti, l'articolo 32, comma 2, del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 601
prevede che "Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al
titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di concessione
del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di
registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.
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Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito
delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti
relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al
titolo IV della legge indicata nel primo comma.".
Dalla lettura della disposizione, quindi, si evince che il beneficio è
esclusivamente applicabile agli atti ed ai contratti relativi all'attuazione dei
programmi pubblici di edilizia residenziale pubblica di cui al all'articolo 48 del
titolo IV della legge 865/1971 per la costruzione di alloggi destinati alla
generalità dei lavoratori, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi.
Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame in cui si tratta di presentazione
di domande volture per l’aggiornamento delle intestazioni in proprietà.
Inoltre, la medesima disposizione agevolativa, non può trovare
applicazione ai tributi speciali catastali, considerato il carattere eccezionale e di
stretta interpretazione della norma agevolativa.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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