Trattamento IVA applicabile ai contributi aggiuntivi versati a una Associazione da parte di enti associati - Articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Quando i contributi versati a un'associazione da parte dei suoi enti associati sono soggetti a IVA e quando invece ne sono esenti?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i contributi versati dagli enti associati a un'associazione (come il Centro Studi Alfa) sono soggetti a IVA quando rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi specifiche rese dall'associazione stessa. Il presupposto oggettivo dell'IVA si verifica quando esiste un rapporto sinallagmatico, cioè uno scambio di prestazioni tra l'associazione che fornisce il servizio e gli enti che versano il contributo, con un nesso diretto tra la prestazione resa e la somma ricevuta. Non rileva che il contributo sia inferiore al costo effettivo sostenuto dall'associazione, né che l'attività persegua finalità di interesse pubblico: ciò che conta è l'esistenza di un obbligo contrattuale di fare, non fare o permettere. Nel caso specifico, poiché il Centro Studi si impegna a svolgere attività specifiche (studi, progetti, collaborazioni) a fronte del contributo aggiuntivo versato dagli enti, e la titolarità degli elaborati viene riservata ai committenti, sussiste il presupposto oggettivo e quindi l'IVA è dovuta. L'Agenzia sottolinea che questa conclusione vale anche quando gli accordi sono stipulati secondo l'articolo 15 della legge 241/1990 (accordi tra amministrazioni pubbliche) e non secondo le regole del codice dei contratti pubblici: la natura di corrispettivo rimane comunque.
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Riferimento normativo
Trattamento IVA applicabile ai contributi aggiuntivi versati a una Associazione da parte di enti associati - Articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 576/2021
OGGETTO: Trattamento IVA applicabile ai contributi aggiuntivi versati a una
Associazione da parte di enti associati. Articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Articolo 11, comma
1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il Centro Studi Alfa (nel prosieguo Centro Studi istante), rappresenta di essere
un'Associazione volontaria di enti pubblici locali, iscritta nel registro regionale delle
persone giuridiche, costituita attualmente dai soci: il Comune Beta insieme ad altri
circa 70 Comuni dell'area (...); la Città metropolitana Gamma, la Provincia Omega.
L'istante fa, altresì, presente che svolge, senza scopo di lucro, attività di supporto
tecnico-scientifico nei confronti degli enti locali associati, realizzando studi, piani e
progetti in materia di pianificazione-programmazione urbanistica-territoriale,
infrastrutturale, ambientale e in tema di sviluppo socio-economico locale.
Detta attività, da quanto evidenziato dallo stesso interpellante, viene organizzata
attraverso programmi annuali, anche sulla base delle esigenze e delle richieste
evidenziate dagli enti associati.
Detti programmi prevedono, a integrazione delle attività di carattere generale
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aventi una rilevanza per tutti gli enti associati, anche attività specifiche in favore dei
medesimi enti associati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera c),
e dell'articolo 3 dello Statuto, che stabiliscono, tra l'altro, l'indicazione dell'eventuale
contributo aggiuntivo necessario al ristoro parziale dei maggiori oneri connessi allo
svolgimento delle predette attività.
Ciò premesso, il Centro Studi istante chiede chiarimenti in merito al trattamento
tributario, agli effetti dell'IVA, applicabile a detti contributi aggiuntivi versati dagli
enti associati a fronte delle predette attività, in base a quanto previsto dalle predette
disposizioni statutarie.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che, in considerazione della natura di contributo e non di
corrispettivo, alle somme di denaro ricevute dai vari enti locali associati non debba
applicarsi l'IVA, per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, costituendo piuttosto una
fattispecie disciplinata dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del medesimo d.P.R. n. 633.
Con riferimento al presupposto oggettivo, l'istante evidenzia che l'articolo 3 del
richiamato d.P.R. n. 633 non fornisce una definizione generale di prestazione di servizi
elencando, piuttosto, le fonti dalle quali scaturisce l'obbligo di eseguirla. Infatti, la
disposizione si riferisce alle prestazioni verso corrispettivo dipendenti da una serie di
contratti e da obbligazioni di fare, non fare e permettere da qualsiasi fonte pervengano.
Il requisito della corrispettività è soddisfatto in presenza di una controprestazione, un
vantaggio economico valutabile per il prestatore, che sia tale da giustificare il servizio.
Secondo il Centro Studi la normativa europea, nel classificare le operazioni soggette a
IVA, pone particolare attenzione all'onerosità intesa come criterio di economicità
dell'operazione, sicché l'assenza di corrispettivo e, quindi, di onerosità, determina la
carenza del requisito economico dell'operazione. La giurisprudenza della Corte di
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Giustizia UE ha statuito che l'onerosità richiede l'esistenza di un nesso giuridico in cui
sia stabilito un controvalore il quale abbia un nesso diretto con il servizio reso al
committente, presupponendo un rapporto giuridico di natura sinallagmatica. In caso
contrario, ove non vi sia tale collegamento, l'operazione non rileva agli effetti
dell'IVA. Al riguardo, a parere dell'istante, tale nesso di sinallagmaticità appare di
problematico inquadramento nei casi in cui la Pubblica Amministrazione eroghi
contributi a determinati soggetti per supportarne l'attività. Proprio in considerazione di
dette difficoltà interpretative, rileva l'interpellante, l'Agenzia delle entrate ha emanato
la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, con cui si è cercato di apportare chiarezza
sul complesso tema.
Relativamente al caso in esame, l'istante ha inteso, innanzitutto, evidenziare che
rilevano le conclusioni raggiunte nella ricognizione di diritto amministrativo, in quanto
nel parere reso da un primario studio specializzato in tale area è stato precisato che le
convenzioni tra il Centro Studi e i propri enti associati sono riconducibili nella
fattispecie delineata dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia agli
accordi fra pubbliche amministrazioni, successivamente ripresi dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), precisamente all'articolo 5, comma
6.
Già alla luce di detto inquadramento, appare assente la natura di corrispettivi a
carattere oneroso delle somme di cui al predetto articolo 15.
Inoltre, a sostegno della non onerosità della prestazione, l'istante citata la
delibera n. (...) dell' (...), nel punto in cui viene stabilito che "una convenzione tra
amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, L. n.
241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle
parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione
ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese
sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli
appalti pubblici".
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Il Centro Studi conclude affermando che - considerata la natura degli accordi di
cui al citato articolo 15 della legge n. 241, nonché le caratteristiche specifiche
riconducibili alla sua funzione rispetto alle esigenze dei propri soci -appare plausibile
ritenere che dette somme, lungi dal configurarsi quali corrispettivi di un'attività resa
nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, siano piuttosto mere
movimentazioni finanziarie, a parziale ristoro (in quanto non riescono neanche a
coprire interamente i costi) dell'onere finanziario sostenuto dallo stesso nello
svolgimento dell'attività istituzionale, rispondente a un principio di interesse pubblico
consistente nell'assistenza, collaborazione e predisposizione di studi, piani e progetti in
materia di governo del territorio.
Infine, l'istante - in considerazione dei criteri enunciati desumibili dalla circolare
n. 34/E del 2013, ritiene che pur non assistendo a una vera e propria acquisizione dei
risultati dell'attività da esso svolta da parte degli associati non può negarsi che detta
attività realizzi una utilità diretta in capo ai medesimi soci.
Dagli accordi tipo, risulta in ogni caso che ai singoli Comuni soci vengono
consegnati gli elaborati ad esito dello studio svolto dall'istante e la loro titolarità è
riservata agli stessi Comuni.
Al contempo, l'istante rappresenta che gli esiti degli elaborati costituiscano anche
un patrimonio utile alla propria attività istituzionale e, quindi, detta relazione di
condivisione reciproca e costante non configurerebbe un rapporto di scambio con il
realizzo di un vantaggio diretto ed esclusivo per il committente.
Infine, a supporto della tesi della non rilevanza ad IVA di detti contributi,
l'istante evidenzia altresì che la quantificazione degli stessi non risponde a criteri di
mercato, non consentendo la copertura integrale dei costi sostenuti dall'istante per la
realizzazione dell'attività.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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Riguardo all'individuazione del presupposto oggettivo agli effetti dell'IVA, si
precisa che lo stesso è definito in maniera alquanto ampio dalla normativa europea, in
particolare agli articoli 2 e 73 della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha statuito che una
prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi del citato articolo 2,
paragrafo 1, della suddetta Direttiva, configurando pertanto un'operazione imponibile
«soltanto quando tra l'autore della prestazione e il beneficiario intercorre un rapporto
giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche,
nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisca il
controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (...), ciò si verifica quando
esiste un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto,
ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio
individualizzabile fornito nell'ambito di un siffatto rapporto giuridico» (cfr. Corte di
Giustizia CE , sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04, sentenza 3 marzo 1994, causa
C-16/93, sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16).
In altri termini, il presupposto oggettivo impositivo per l'applicazione dell'IVA si
deve escludere, solo nel caso in cui non venga ravvisata alcuna correlazione tra la
prestazione di servizi effettuata ed il corrispettivo percepito. Inoltre, secondo la
giurisprudenza della medesima Corte di Giustizia, "la circostanza che un'operazione
economica venga svolta ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo è
irrilevante ai fini della qualificazione di tale operazione come negozio a titolo
oneroso". Quest'ultima nozione presuppone, infatti, unicamente l'esistenza di un nesso
diretto tra la cessione di beni o la prestazioni di servizi ed il corrispettivo realmente
percepito dal soggetto passivo (cfr. sentenza della Corte di Giustizia UE 12 maggio
2016, causa C-520/14).
Nell'ordinamento interno il requisito oggettivo è disciplinato dall'articolo 3,
comma 1, del medesimo d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede che «
costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da
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contratti d'opera, appalto, (...) e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e
permettere quale ne sia la fonte».
L'articolo 2, comma 3, lettera a) del medesimo d.P.R. n. 633, prevede, invece,
che non si considerano cessioni di beni «le cessioni che hanno per oggetto denaro o
crediti in denaro».
In tale conteso normativo e giurisprudenziale l'Amministrazione finanziaria ha
più volte chiarito che in linea generale, un contributo assume rilevanza, ai fini
dell'IVA, se viene erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere,
ossia quando si è in presenza di un rapporto sinallagmatico obbligatorio a prestazioni
corrispettive (circolare n. 34/E del 21 novembre 2013; risoluzioni 21/E del 16 febbraio
2005 e n. 16/E del 27 gennaio 2006)
In particolare con la suddetta circolare n. 34/E del 2013 è stato precisato il
trattamento IVA applicabile ai contributi erogati da amministrazioni pubbliche,
stabilendo, in particolare, i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle
stesse erogazioni, come contributi o corrispettivi.
Per quanto di interesse, occorre considerare che l'amministrazione non opera
all'interno di un rapporto contrattuale unicamente quando le erogazioni sono effettuate
in esecuzione di norme che prevedono l'erogazione di benefici al verificarsi di
presupposti predefiniti; altresì, è individuabile la natura di contributo delle erogazioni
in casi in cui l'amministrazione agisce con riferimento all'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (provvedimenti attuativi di vantaggi economici).
Più in particolare, in merito a tale ultima considerazione, la circolare conclude
nel senso che "In base al citato articolo 12, pertanto, le sovvenzioni, i contributi, i
sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere,
la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei
criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non
assumono la natura di corrispettivo".
Alla luce dei criteri delineati dalla descritta circolare, al fine del corretto
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inquadramento della somme erogate dagli enti associati nei confronti del Centro Studi
istante, occorre far riferimento agli accordi che regolamentano i rapporti tra le parti.
Nel caso di specie l'interpellante, da quanto emerge dalle norme statutarie
(articolo 2), ha tra i propri scopi, nell'ambito del più generico perseguimento degli
obiettivi attinenti allo svolgimento di attività di supporto operativo e tecnico-
scientifico agli enti associati in materia di governo del territorio, ambiente e
infrastrutture, quello di "svolgere specifiche attività a favore dei predetti soci, da
qualificare in programmi annuali di attività, in particolare per quanto attiene alla
predisposizione di studi su problematiche territoriali e all'attività di collaborazione e
assistenza nella redazione dei rispettivi atti di programmazione, pianificazione e
progettazione".
Sulla base di quanto previsto dallo Statuto, vengono successivamente definiti e
stipulati i programmi di collaborazione (convenzioni) tra lo stesso Centro Studi e i vari
enti locali associati che intendono avvalersi, in base alle proprie richieste ed esigenze,
delle suddette specifiche attività. Dai predetti accordi emerge che l'istante si impegna
oltre che a svolgere l'attività che si evince dall'oggetto dei medesimi programmi, anche
altre attività di supporto quali: partecipare agli incontri necessari per verificare le
diverse fasi del lavoro e a partecipare ad eventuali incontri pubblici che si riterranno
necessari per comunicare all'esterno i risultati della attività con l'eventuale
predisposizione di report/presentazioni.
A fronte dei diversi obblighi assunti in sede di accordo convenzionale da parte
del Centro Studi viene riconosciuto un contributo aggiuntivo (rispetto alla ordinaria
quota associazione) necessario alla parziale copertura delle maggiori spese connesse
allo svolgimento di tali specifiche attività.
Da quanto sin qui esposto, emerge che le predette specifiche attività, previste
dallo Statuto (art. 2), vengono rese dall'istante a titolo oneroso, ossia nell'ambito di un
rapporto a prestazioni corrispettive e quindi di natura sinallagmatica, esistendo un
nesso diretto fra le stesse prestazioni fornite e le somme ricevute, a nulla rilevando sia
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la circostanza che tali somme siano inferiori al prezzo di costo e sia che le prestazioni
fornite siano finalizzate al perseguimento di un interesse pubblico.
In tal senso, il presupposto oggettivo si verifica nella misura in cui il Centro
Studi si impegna a realizzare le specifiche attività e gli enti associati riconoscono e
versano il contributo aggiuntivo che, seppur vada a coprire non interamente i costi
sostenuti dal centro, rappresenta in ogni caso il compenso per le prestazioni rese, in
mancanza del quale l'interpellante non si sarebbe impegnato a svolgere le medesime
prestazioni.
A supporto di detta tesi vi è la circostanza che la titolarità degli elaborati e degli
studi svolti dall'istante viene riservata ai vari enti-soci committenti.
La sussistenza del presupposto oggettivo deve essere ravvisata anche nel caso di
specie in cui gli accordi con i quali vengono disciplinati i rapporti tra il Centro Studi e
gli enti locali associati siano stati conclusi ai sensi del citato articolo 5, comma 6 del
d.lgs. n. 50 del 2016, il quale prevede che un accordo concluso tra due o più
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli
appalti pubblici quando sono soddisfatte le condizioni riportate dalla medesima
disposizione.
Ciò trova conferma nella citata circolare n. 34/E del 2013, nella quale è stato
precisato che si è in presenza di una erogazione-corrispettivo a fronte di una
prestazione di servizi anche se i contratti sono stipulati al di fuori o in deroga alle
norme del codice dei contratti pubblici e ciò avviene, tra l'altro, quando i rapporti sono
costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati
al di fuori delle regole del suddetto codice, con la conseguenza che si rendono
applicabili tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie.
Tale conclusione sembra in linea proprio nel parere di diritto amministrativo -
citato dall'interpellante e allegato all'istanza - che fa rientrare l'attività in esame, svolta
a fronte del contributo aggiuntivo, nell'ambito del citato articolo 15 della legge n. 241
del 1990, in quanto attività analoga a quella delle società in house, le quali non
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ricadono nella disciplina del suddetto codice degli appalti pubblici. In sostanza,
l'istante, sulla scorta del parere allegato, se da un lato riesce ad escludere l'ipotesi che
l'accordo stipulato con gli enti associati sia stato sottoscritto sulla base del codice dei
contratti pubblici dall'altro conferma, implicitamente, la sua riconducibilità nell'ipotesi
innanzi descritta e contenuta nella citata circolare n. 34/E del 2013, che prevede la
sussistenza del medesimo schema (e quindi si è in presenza di una erogazione-
corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi) anche se gli accordi-contratti sono
stipulati al di fuori o in deroga delle norme del descritto codice dei contratti pubblici.
Per le suesposte considerazioni, diversamente da quanto sostenuto dall'istante, si
ritiene che nella fattispecie in esame sussista il presupposto oggettivo ai fini della
disciplina Iva.
Per completezza, si precisa che non si formulano osservazioni in merito alla
sussistenza del presupposto soggettivo, poiché non costituisce quesito presente
nell'istanza in esame.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Il trattamento IVA dei contributi dipende dalla sussistenza del presupposto oggettivo secondo gli articoli 2 e 3 del DPR 633/1972 e dalla Direttiva 2006/112/CE. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE richiede un rapporto sinallagmatico con nesso diretto tra prestazione e corrispettivo per configurare un'operazione imponibile. Commercialisti e consulenti devono verificare se esiste un obbligo di fare, non fare o permettere e se le somme versate costituiscono il controvalore effettivo del servizio, indipendentemente da copertura dei costi, interesse pubblico e modalità contrattuali (articolo 15 legge 241/1990 o codice appalti).
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