Come deve essere trattato ai fini IVA l'addebito delle componenti perequative UR1a e UR2a introdotte da ARERA per la gestione dei rifiuti urbani?
Spiegato da FiscoAI
Le componenti perequative UR1a e UR2a sono maggiorazioni fisse applicate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, introdotte da ARERA con delibera 386/2023 a partire dal 1° gennaio 2024. La componente UR1a (0,10 euro/utenza) copre i costi dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, mentre UR2a (1,50 euro/utenza) finanzia agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il trattamento IVA di queste componenti dipende dal tipo di tariffa a cui sono applicate: se addebitate come maggiorazione della TARI (tariffa rifiuti), sono fuori campo IVA perché considerate parte integrante della tariffa stessa; se invece applicate alla TARIP (tariffa puntuale/corrispettiva), concorrono alla base imponibile IVA della tariffa corrispettiva. La ragione di questa distinzione risiede nel fatto che le componenti sono inscindibilmente connesse alla tariffa di riferimento e finalizzate a soddisfare interessi specifici degli utenti del servizio, costituendo una loro maggiorazione unitaria.
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Riferimento normativo
Regime IVA delle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF del 2023 – Articolo 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 245/2024
OGGETTO: Regime IVA delle componenti perequative introdotte dalla Delibera
ARERA 386/2023/R/RIF del 2023 – Articolo 13 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito la Società ovvero l'Istante), società multiservizi che gestisce
servizi ambientali, idrici, energetici, tecnologici e di pubblica illuminazione, fa presente
che la Delibera 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (di seguito, in breve, ARERA), avente ad oggetto
''l'istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani'', ha introdotto
il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei
rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini
rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare. È stato, al contempo, istituito il
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conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi
eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si
applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al
corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
Viene precisato, al riguardo, che le componenti perequative sono contributi
definiti e quantificati a livello nazionale dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (di seguito, in breve, ARERA), inseriti in bolletta dal Gestore e versati alla
Cassa per i servizi Energetici e Ambientali (di seguito, CSEA). Si tratta, nello specifico,
di ''addebiti a carico di tutti gli utenti del servizio e servono a compensare i costi sostenuti
nell'interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in
caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali''.
L'articolo 2, comma 1, della menzionata Delibera ARERA stabilisce, in
particolare, che ''A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti
perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti
urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
a) UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati
e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
b) UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali
e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno''.
Tali ''voci di costo'' costituiscono, pertanto, somme aggiuntive da indicare nei
documenti fiscali (fatture) della tariffa rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 668, della legge
147/2013.
I successivi commi 2 e 3 definiscono gli importi di tali componenti:
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la componente UR1a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere
aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di
rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi
di gestione;
la componente UR2a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere
aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio
o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
Il comma 4 del medesimo articolo 2 specifica, infine, che ''le componenti
perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie
di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani''.
Le somme percepite a titolo di perequazione sono incassate dal Gestore
dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e successivamente riversate alla
CSEA. Le stesse saranno, poi, destinate ai Gestori richiedenti, in base ad un complesso
iter valutativo da parte dei singoli Enti Territoriali Competenti.
Viene fatto presente, infine, che l'Amministrazione finanziaria si è già espressa in
ordine al trattamento da riservare, ai fini IVA, ai contributi perequativi erogati nell'ambito
del servizio di trasporto del gas su Rete Nazionale ''affermando che, solo nel caso in
cui via sia un rapporto sinallagmatico sottostante tra servizio prestato e corrispettivo
conseguito, i contributi debbano essere assoggettati ad IVA'' (cfr. risposte nn. 134 del 2
marzo 2021 e 590 del 15 dicembre 2022).
Quanto sopra rappresentato, la Società chiede, in conclusione, se debba essere
applicata l'IVA sulle componenti perequative UR1a e UR2a.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
ALFA ritiene che, ''alla luce di quanto sopra esposto in relazione al
funzionamento della società istante'', le componenti perequative introdotte dalla Delibera
ARERA 386/2023/R/RIF del 2023 non vadano assoggettate ad IVA in assenza di
un rapporto sinallagmatico sottostante posto che tali ''contributi non sono calcolati
con riferimento al consumo, ma parametrati diversamente (un importo fisso per ogni
utenza)''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di stabilire la rilevanza IVA delle componenti perequative oggetto del
quesito formulato dalla società interpellante è utile richiamare il quadro regolamentare
di riferimento e le finalità che ha comportato la loro l'introduzione.
Con deliberazione del 3 agosto 2023, n. 386, l'ARERA (386/2023/R/Rif)
disciplina l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, delle ''disposizioni inerenti ai
sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani..., con l'introduzione di componenti
perequative espresse in euro/utenza'', da addebitare a tutte le utenze del servizio di
gestione dei rifiuti come ''maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa
corrispettiva''.
Si tratta in particolare di:
la componente UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata
alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti
volontariamente raccolti;
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la componente UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla
copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi,
come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi
straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito a alluvioni o
terremoti.
In particolare, la componente perequativa UR1a alimenta il conto specifico
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ''Conto per la gestione
dei rifiuti accidentalmente pescati'', anche denominato Conto UR1 e la componente
perequativa UR2a alimenta un Conto destinato alla copertura delle agevolazioni
riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, entrambi gestiti da CSEA.
I relativi importi sono suscettibili di essere aggiornati annualmente da ARERA
in base all'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti
volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali
costi per eventi eccezionali e calamitosi.
La Deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone riguardo la natura giuridica di
dette componenti perequative, limitandosi a specificare che:
1. ''...tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per
il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Richiedendo all'Ente territorialmente
competente di verificare l'assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento'';
2. devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento
della TARI dall'ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni);
3. sono calcolate in misura fissa per ogni utenza.
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Dalla richiamata e specifica regolamentazione di settore si evince che le citate
componenti, addebitate in aggiunta all'importo dovuto per la TARI e al corrispettivo
dovuto per la TARIP, sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria adeguata ad
affrontare sfide specifiche nel settore dei rifiuti, che potrebbero non essere pienamente
coperte dal tradizionale Piano Economico Finanziario (PEF), e a contribuire a migliorare
l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rifiuti a livello nazionale, nonché la copertura
finanziaria di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi sul territorio nazionale
che possono compromettere l'efficace gestione dei rifiuti.
Si tratta, dunque, di componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI
e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente,
i relativi importi sono destinati a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati,
interessi dei soggetti che partecipano in quanto utenti al settore della gestione dei
rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa
(TARI e TARIP). In altri termini, avendo riguardo alle finalità in vista delle quali
dette componenti sono dovute, si ritiene che i relativi importi debbano considerarsi
unitariamente alla tariffa di riferimento.
Da ciò consegue, ad avviso della scrivente, che, ai fini del trattamento fiscale
applicabile ai fini IVA, dette componenti devono considerarsi ''attratte'' alla tariffa di cui
costituiscono una maggiorazione.
Pertanto, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del
servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARI sono
fuori campo IVA. Diversamente, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a
tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto
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per la TARIP, assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R.
n. 633 del 1972, concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della
tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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FiscoAI analizza Interpello AdE 633/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il regime IVA delle componenti perequative si determina in base al collegamento con TARI o TARIP, secondo l'articolo 13 del DPR 633/1972. Gestori di rifiuti e comuni devono verificare se applicare l'imponibilità IVA o l'esclusione dal campo di applicazione, considerando la natura della tariffa sottostante e il principio di sinallagmaticità tra servizio prestato e corrispettivo. La delibera ARERA 386/2023 introduce componenti perequative che alimentano conti specifici presso CSEA, con rilevanza fiscale differenziata a seconda della struttura tariffaria adottata.
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