Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 73/2021

Articolo 19, comma 2, del Decreto legge n. 73 del 2021 (cd. ACE innovativa 2021). Periodo d'imposta non coincidente con anno solare

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 19, comma 2, del Decreto legge n. 73 del 2021 (cd. ACE innovativa 2021). Periodo d'imposta non coincidente con anno solare - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale Risposta n. 32/2024 OGGETTO: Articolo 19, comma 2, del Decreto legge n. 73 del 2021 (cd. ACE innovativa 2021). Periodo d'imposta non coincidente con anno solare. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO F.I. S.R.L. con socio Unico è stata costituita con atto notarile in data 3 dicembre 2020 (con denominazione ''X SRL'', successivamente modificata in quella attuale). Lo Statuto ha fissato la chiusura degli esercizi sociali al 31 dicembre di ogni anno, con la precisazione che il primo esercizio iniziato il 3 dicembre 2020 si è chiuso il 31/12/2021. Quelli successivi coincidono invece con l'anno solare. La società ha chiuso il primo esercizio al 31/12/2021 con un utile di euro (...), che, in sede di approvazione del bilancio del 4 aprile 2022, è stato in parte destinato a riserva legale e in parte riportato a nuovo, costituendo la riserva di patrimonio netto Pagina 2 di 7 ''riserva per utili di esercizi precedenti'', ancora presente alla fine dell'esercizio 2022, in quanto mai distribuita. Premesso quanto sopra, la presente istanza di interpello è volta a conoscere la corretta interpretazione dell'art. 19 comma 2 del Decreto Legge 25/5/2021 n.73, riguardante la c.d. Super ACE. In particolare, la citata norma dispone che ''Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.''. La norma agevolativa in esame riguarda dunque il ''periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020''. Secondo il meccanismo della c.d. ''ACE ordinaria'', l'utile dell'esercizio rileva quale incremento del patrimonio netto, ai fini dell'agevolazione, nell'esercizio in cui interviene la delibera assembleare che ne prevede l'accantonamento a riserva. Quindi, nel caso di specie, l'utile dell'esercizio 2021 dovrebbe valere quale incremento ACE nell'esercizio 2022 nel quale è intervenuta l'assemblea che ha approvato il bilancio da cui tale utile emerge. Pagina 3 di 7 L'istante chiede conferma circa l'individuazione del periodo in relazione al quale applicare l'agevolazione rafforzata Super ACE ritenendo che nell'esercizio 2022 si concretizza il periodo temporale di riferimento valido per la Super ACE oggetto della norma sopra citata, in quanto il ''periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020'' ­ cui si applica la super ACE ­ è quello che è iniziato l'1 gennaio 2022 e terminato il 31 dicembre 2022 (mentre quello ''in corso al 31 dicembre 2020'' è quello che va dalla costituzione, il 3 dicembre 2020, al 31/12/2021). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società ritiene che l'utile dell'esercizio 2021, che è stato destinato a riserva (parte a riserva legale, e parte rinviata a nuovo creando una riserva di patrimonio netto denominata ''utili esercizi precedenti''), rilevi nell'esercizio 2022 quale incremento rilevante ai fini della c.d. Super ACE di cui all'art. 19, comma 2, del Decreto Legge 25/5/2021 n. 73, fino a concorrenza dell'importo di euro 5 milioni previsto dalla norma. L'istante ritiene, infatti, che la formulazione letterale della citata norma sia estremamente chiara e non possa condurre ad interpretazione diversa da quella fatta propria dal significato delle parole utilizzate dal legislatore per cui, nel caso rappresentato il periodo d'imposta ''successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020'' è quello che è iniziato il 1 gennaio 2022 e chiuso il 31 dicembre 2022. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 19, comma 2, del Decreto legge n. 73 del 25/05/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 luglio 2021, n. 106, dispone Pagina 4 di 7 che ''Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento (...)''. La norma citata, in sintesi, prevede un rafforzamento dell'ACE cd. ''ordinaria'' introdotta nell'ordinamento fiscale italiano dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti) al fine di perseguire una maggiore neutralità nella scelta delle fonti di finanziamento (tra capitale proprio e capitale di terzi) con riferimento alla tassazione dei redditi d'impresa, favorendo il ricorso al capitale di rischio attraverso il riconoscimento di un beneficio pari al rendimento nozionale del medesimo capitale di rischio investito nelle imprese italiane. In tale contesto, a fianco della disciplina agevolativa ordinaria, è stata introdotta l'ACE Innovativa al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica. In particolare l'articolo 19, commi da 2 a 7, del citato DL 73 del 2021 ha previsto alcuni elementi rafforzativi dell'agevolazione ''ordinaria'' aventi però carattere transitorio, in quanto circoscritti all'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ovvero al 2021 assumendo l'esercizio coincidente all'anno solare). In sintesi, il rafforzamento dell'Aiuto alla Crescita Economica denominato ''ACE innovativa 2021'', definito nel comma 2 dell'articolo 19 citato, consiste: Pagina 5 di 7 i. nella determinazione della ''base ACE'' calcolata prendendo a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (2020 per i soggetti ''solari''); ii. nell'applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15 per cento; iii. nella rilevanza degli incrementi del capitale proprio a partire dal 1° giorno del periodo d'imposta (quindi dall'01/01/2021 per i ''solari'') a prescindere dalla data di effettuazione del conferimento; iv. nella previsione di un limite massimo di 5 milioni di euro, rilevante ai fini del beneficio rafforzato, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Per quanto di interesse nel caso rappresentato, si evidenzia, quindi, come l'agevolazione cosiddetta ACE innovativa introdotta dalla citata disposizione trova applicazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020. Ai fini della risposta al presente interpello la società istante rappresenta di rientrare nella categoria delle società convenzionalmente definite come ''solari'' ed in particolare: ­ a regime, è previsto che ogni esercizio sociale sia di dodici mesi compresi tra il 1° di gennaio ed il 31 di dicembre; ­ per il primo esercizio di attività, in via eccezionale, è stato previsto che l'esercizio sociale avesse una durata superiore ai dodici mesi. L'Istante, dunque, ha un primo periodo d'imposta ''allargato'', compreso tra il 3/12/2020 ed il 31/12/2021. Pagina 6 di 7 Alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni di riferimento, che come sopra accennato, riconosce il beneficio in esame per il ''periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020'', la soluzione prospettata dalla società istante è da ritenersi condivisibile. Resta fermo, in ogni caso, che il tasso di rendimento nozionale, pari al 15 per cento, da applicare ai fini del calcolo dell'agevolazione Super ACE non dovrà essere ragguagliato alla durata del periodo di imposta superiore a dodici mesi come invece previsto nella determinazione dell'ACE cd. ''ordinaria'' (Cfr. articolo 2, comma 1 DM 3 agosto 2017 secondo cui la variazione in aumento del capitale proprio va ragguagliata alla durata del periodo d'imposta se esso è superiore oppure inferiore a 365 giorni). In particolare, infatti, nella quantificazione dell'ACE cd. ''ordinaria'' il rendimento figurativo del nuovo capitale proprio previsto dal legislatore per ciascun anno d'imposta da agevolare si riferisce ad un periodo temporale di durata annuale, per cui eventuali periodi d'imposta di durata inferiore o superiore all'anno impongono la necessità di ragguagliare il suddetto tasso. Nell'agevolazione cd. ''Rafforzata'', invece, tale meccanismo di ragguaglio è da considerarsi applicabile solo nell'ipotesi di periodo di imposta inferiore all'anno ma non opera in caso di periodo di imposta superiore all'anno solare. Ciò poiché il ''rendimento figurativo'' del nuovo capitale proprio indicato al fine di agevolare le imprese a seguito della crisi pandemica rappresenta comunque la ''misura massima'' del beneficio consentita dal legislatore. Tutto ciò considerato, si concorda con l'istante nel ritenere che il beneficio dell'ACE innovativa potrà essere fruito da F.I. S.R.L. in relazione alle variazioni di Pagina 7 di 7 capitale proprio relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, vale a dire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022. Nel caso di specie, pertanto, l'utile dell'esercizio 2021 ­ che l'assemblea di approvazione del bilancio tenutasi in data 4 aprile 2022 ha deliberato di non distribuire ­ assumerà rilevanza ai fini dell'agevolazione Super ACE, con l'aliquota del 15 per cento (come sopra specificato) fino a concorrenza dell'importo di euro 5 milioni normativamente previsto, nell'esercizio 2022. Si ricorda che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, assunte così come illustrate nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità, esaustività e completezza e i suoi effetti non si estendono a questioni diverse da quelle in relazione alle quali è stato formulato espressamente un quesito da parte dell'Istante. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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