Legge Imposte Indirette

Legge 378/1992

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni.

Pubblicato: 18/09/1992 In vigore dal: 17/09/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1992, n. 378

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 378/1992 # DECRETO-LEGGE 17 settembre 1992, n. 378 ## Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , è sostituito dal seguente: "Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati. Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi: a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa; b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa; c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali. La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, (( numeri 1) e 2)) ), del codice civile , o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all' articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 .". 2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , modificato dal comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 , è sostituito dal seguente: "1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826 , dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947 , dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477 , è sostituita dalla seguente: TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*) Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000 a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c): azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . 100 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . . . 16 b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . 9 (***) c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . 9 (***) (*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000. (**) Sono esenti i contratti per contanti. (***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000.".

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