Legge Imposte Indirette

Legge 38/2026

Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00057)

Pubblicato: 27/03/2026 In vigore dal: 27/03/2026 Documento ufficiale

Qual è la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative secondo il Decreto-Legge 38/2026?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 38/2026 modifica la data di applicazione del nuovo regime IVA per le operazioni permutative (scambi di beni o servizi), rinviando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le nuove regole si applicano esclusivamente alle operazioni eseguite in base a contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026, creando così una distinzione temporale tra i contratti precedenti e quelli successivi a questa data.

La norma riguarda principalmente le aziende che effettuano operazioni di permuta, i commercialisti che devono gestire la transizione normativa e gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che controllano la corretta applicazione. In pratica, le operazioni già in corso secondo i vecchi contratti mantengono il regime precedente, mentre solo i nuovi contratti o quelli rinnovati seguono le nuove regole IVA.

Un aspetto rilevante è la sanatoria dei comportamenti pregressi: non sono previsti rimborsi d'imposta né rettifiche per quanto già liquidato prima dell'entrata in vigore del decreto. Questo significa che le aziende non devono correggere le dichiarazioni relative al periodo tra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore del decreto, se hanno agito in conformità alle disposizioni precedenti.

Per i professionisti, è importante comunicare ai clienti che la transizione è graduale e che non ci sono obblighi di adeguamento retroattivo, riducendo così il rischio di contenziosi con l'Amministrazione finanziaria.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 38/2026 # DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 ## Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00057) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia fiscale; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per garantire l'operatività delle pubbliche amministrazioni, nonchè il regolare svolgimento delle attività economiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative 1. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 , il comma 139 è sostituto dal seguente: «139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.». 2. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026 nonchè quelli adottati in conformità all' articolo 1, comma 138, della legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

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Il Decreto-Legge 38/2026 disciplina il regime IVA delle operazioni permutative, interessando direttamente la tassazione indiretta, i contratti commerciali e la gestione della transizione normativa. Commercialisti e consulenti fiscali devono prestare attenzione alla decorrenza delle nuove disposizioni, alla sanatoria dei comportamenti pregressi e all'assenza di rimborsi retroattivi, elementi cruciali per la corretta applicazione dell'IVA su permute e scambi commerciali.

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