Legge

Legge 92/2002

Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

Pubblicato: 13/05/2002 In vigore dal: 10/05/2002 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 92/2002 # DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92 ## Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975 , relativa alla qualità delle acque di balneazione; Considerato che con numerosi provvedimenti normativi è stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159 , convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249 , che ha prorogato al 31 dicembre 2001, tale disciplina derogatoria; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine, considerato il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Differimento termini ossigeno disciolto 1. ((Il termine per l'applicazione della disciplina)) prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185 , e successive modificazioni, è ((differito)) al 31 dicembre 2003. ((1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell' articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1))

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