Legge Non_Fiscale

Legge 97/2002

Misure urgenti per assicurare ospitalita' ((e protezione temporanea)) ad alcuni palestinesi.

Pubblicato: 22/05/2002 In vigore dal: 22/05/2002 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. 97

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 97/2002 # DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. 97 ## Misure urgenti per assicurare ospitalita' <em><strong>((e protezione temporanea))</strong></em> ad alcuni palestinesi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di emanare disposizioni che consentano all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini della soluzione della grave crisi venutasi a determinare con l'occupazione del Convento e della Basilica della Nativit&agrave; di Bethlemme, intervenendo con speciali ed eccezionali norme; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. In deroga alla vigente legislazione &egrave; autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purch&egrave; inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorit&agrave; palestinese ed il Governo israeliano. ((2)) 2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorit&agrave; delegata: a) il loro nome e cognome; b) l'indicazione della loro nazionalit&agrave;; c) la disponibilit&agrave; a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea; d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 maggio 2003, n. 111 , convertito senza modificazioni dalla L. 8 luglio 2003, n. 174 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141 , &egrave; prorogato al 31 dicembre 2003".

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