Regolamento di esecuzione (UE) 2025/60 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese e riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/60 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese e riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/60 of 15 January 2025 imposing a definitive anti-dumping duty, definitively collecting the provisional duty imposed on imports of erythritol originating in the People’s Republic of China and levying the definitive anti-dumping duty on the registered imports of erythritol originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/60
16.1.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/60 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese e riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 21 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 9 ottobre 2023 da Jungbunzlauer SA («denunciante»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di eritritolo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 della Commissione
(
3
)
(«regolamento di registrazione») la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
In conformità all’articolo 19
bis
del regolamento di base, il 21 giugno 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Entro tale periodo il denunciante ha chiesto alla Commissione di verificare nuovamente i dati relativi alle esportazioni, mentre due importatori/utilizzatori hanno presentato osservazioni incentrate su questioni relative alla registrazione. Solo il produttore esportatore inserito nel campione Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. ha presentato osservazioni sull’esattezza dei calcoli, in particolare per quanto concerne il livello dell’IVA rimborsabile e i valori di riferimento per due sottoprodotti. La Commissione ha corretto gli errori di calcolo individuati da Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.
(5)
La Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di eritritolo originario della RPC con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959
(
4
)
(«regolamento provvisorio»).
1.4.
Fase successiva della procedura
(6)
In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), un produttore esportatore inserito nel campione, indicato nel regolamento provvisorio come Sanyuan Biotechnology Co., Ltd, ha dichiarato che il suo nome dovrebbe essere corretto in Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. Alla luce delle informazioni presentate dalla società nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha accolto la richiesta.
(7)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore inserito nel campione Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd, il denunciante e gli utilizzatori, Rio Mints & Sweeteners B.V. e Hamburg Fructose GmbH International, hanno presentato osservazioni individuali sulle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Analogamente, la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»), autorizzata da quattro produttori esportatori a rappresentarli
(
5
)
, ha presentato osservazioni sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione entro il termine stabilito.
(8)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con la CCCMC, Rio Mints & Sweeteners B.V. e Hamburg Fructose GmbH International.
(9)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(10)
La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di eritritolo originario della RPC («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(11)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha riscontrato un errore materiale nel determinare il congruo importo per i profitti a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. Il 7 novembre 2024 la Commissione ha informato le parti interessate della correzione di tale errore materiale e delle correzioni risultanti dalle argomentazioni di cui ai considerando da 47 a 50. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulle ulteriori informazioni finali.
(12)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il 14 novembre 2024 si è svolta un’audizione con il consigliere-auditore su richiesta di Rio Mints & Sweeteners B.V. e di Hamburg Fructose GmbH International. Le questioni sollevate in tale audizione dalle due parti riguardavano aspetti sostanziali piuttosto che problematiche inerenti ai diritti di difesa. Le parti hanno espresso dubbi in merito ai calcoli del dumping e del pregiudizio, hanno chiesto che non fosse attuata l’applicazione retroattiva delle misure definitive prima del 1
o
luglio 2024 e hanno invocato l’esclusione dalle misure per alcuni tipi di prodotti. La Commissione ha chiarito il metodo di calcolo e ha preso atto delle preoccupazioni e delle richieste delle parti, che sono esaminate di seguito.
1.5.
Argomentazioni relative all’apertura
(13)
La CCCMC ha ritenuto che le argomentazioni procedurali contenute nella sua comunicazione iniziale non fossero state affrontate in misura sufficiente dalla Commissione nel regolamento provvisorio. La CCCMC ha ribadito le proprie preoccupazioni concernenti, tra l’altro, la mancanza di indicatori economici nella denuncia e le carenze nel riassunto non riservato. La parte ha inoltre sostenuto che una migliore qualità dei riassunti non riservati nel regolamento provvisorio non sostituisce i dati originali contenuti nella denuncia e non consente alla CCCMC di esercitare il proprio diritto di difesa violato nella fase di apertura.
(14)
La Commissione ha ribadito che, come illustrato al considerando 11 del regolamento provvisorio, la denuncia conteneva informazioni sufficienti di cui il denunciante poteva disporre e che il riassunto non riservato della denuncia riportava i fattori e gli indicatori attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione, come prescritto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. Essa aveva inoltre spiegato al considerando 17 del regolamento provvisorio che, essendo l’industria dell’Unione costituita da un unico produttore, era comprensibile che nella denuncia i fattori di pregiudizio siano stati riportati sotto forma di intervalli di valori e in forma indicizzata. La Commissione non concorda pertanto con l’asserzione secondo cui i diritti di difesa delle società rappresentate dalla CCCMC sono stati violati nella fase di apertura.
1.6.
Campionamento
(15)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni un importatore ha messo in discussione la rappresentatività dei produttori esportatori inseriti nel campione, sostenendo che i piccoli esportatori cinesi sono diversi sotto vari aspetti rispetto ai grandi operatori. Oltre a essere priva di fondamento, l’argomentazione è stata presentata troppo tardi nel procedimento ed è stata pertanto respinta.
(16)
Non sono pervenute altre osservazioni concernenti il campionamento. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 19 a 26 del regolamento provvisorio.
1.7.
Esame individuale
(17)
Non sono pervenute osservazioni riguardanti l’esame individuale. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 27 del regolamento provvisorio.
1.8.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(18)
Rio Mints & Sweeteners B.V. ha espresso critiche riguardo al periodo dell’inchiesta selezionato, sostenendo che era stato peculiare in termini di prezzi bassi dei fornitori cinesi, bassi costi di spedizione e costi molto elevati delle materie prime e dell’energia nell’Unione. La Commissione ha osservato che l’argomentazione è stata presentata troppo tardi nel procedimento e in ogni caso l’ha respinta perché il periodo dell’inchiesta è in linea con la normale prassi della Commissione di scegliere un periodo dell’inchiesta che precede immediatamente l’apertura di un procedimento.
(19)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Rio Mints & Sweeteners B.V. e Hamburg Fructose GmbH hanno contestato il ragionamento di cui sopra formulato dalla Commissione, affermando che quest’ultima non aveva dimostrato se e in che modo avesse rispettato l’obbligo giuridico di tenere conto delle circostanze eccezionali, indipendentemente dal momento in cui è stata presentata l’argomentazione sulle circostanze eccezionali. Tali parti hanno asserito specificamente che il periodo dell’inchiesta è stato caratterizzato da costi dell’energia eccezionalmente elevati nell’Unione e da costi di spedizione molto bassi. La Commissione ha osservato che l’argomentazione delle parti in quella fase non metteva in discussione l’adeguatezza della prassi della Commissione nel selezionare il periodo dell’inchiesta, prassi che è stata applicata anche nel caso in esame. La Commissione ha inoltre osservato che, esaminando le tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio su un periodo più lungo, compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e il 30 settembre 2023, aveva effettivamente tenuto conto di possibili circostanze eccezionali durante il periodo dell’inchiesta.
(20)
Non sono pervenute altre osservazioni in merito al periodo dell’inchiesta e al periodo in esame di cui al considerando 33 del regolamento provvisorio. Il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame indicati in tale considerando sono stati pertanto confermati.
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(21)
Rio Mints & Sweeteners B.V. ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato i prodotti miscelati e che tali prodotti non sono oggetto di dumping e dovrebbero essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Rio Mints & Sweeteners B.V. ha insistito sulla sua argomentazione iniziale, asserendo che la Commissione non aveva esaminato i prodotti miscelati, in quanto alla parte non è stato mostrato alcun calcolo del confronto per i prodotti miscelati. Hamburg Fructose GmbH ha ripreso la stessa argomentazione, sia per i prodotti miscelati che per quelli biologici. Entrambe le parti hanno rilevato che il denunciante non offriva formati di imballaggio pronti per l’uso da parte del consumatore.
(22)
La Commissione ha ricordato che i margini di dumping e di pregiudizio erano stati calcolati al livello dei numeri di controllo del prodotto (NCP), che operano una distinzione tra prodotti puri e miscelati. Quando sono stati resi disponibili i questionari da compilare nella fase di apertura, nessuna parte ha sostenuto che gli NCP dovrebbero isolare i prodotti biologici. Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati pertanto stabiliti sia per i prodotti puri che per quelli miscelati sulla base di tale distinzione, mentre si è tenuto conto della caratteristica «biologica» nell’ambito del valore normale. Né il denunciante né i produttori esportatori inseriti nel campione vendevano nell’Unione eritritolo in barattoli o in stick durante il periodo dell’inchiesta. I calcoli dettagliati contenevano dati sensibili e sono stati comunicati solo alle parti in grado di formulare osservazioni significative al riguardo. Il metodo utilizzato è stato comunque spiegato alle due parti durante l’audizione di cui al considerando 12.
(23)
La Commissione ha inoltre rilevato che i prodotti puri e miscelati, pur distinguibili in laboratorio, presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base.
(24)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Rio Mints & Sweeteners B.V. e Hamburg Fructose GmbH hanno sostenuto che quanto affermato sopra era irrilevante, poiché le proprietà importanti delle miscele erano costituite da «altri fattori», in particolare le proprietà sensoriali. La Commissione ha ribadito che, sulla base di criteri oggettivi e indiscussi, era stato garantito un confronto equo dei prezzi, come spiegato sopra.
(25)
Rio Mints & Sweeteners B.V. e Hamburg Fructose GmbH International hanno inoltre richiesto, rispettivamente, che almeno le miscele funzionali in prodotti di consumo pronti per l’uso e l’eritritolo biologico fossero esclusi dall’ambito di applicazione delle misure. La Commissione ha osservato che la sua conclusione di cui al considerando 22 resta valida e che, nonostante l’impatto finanziario sulle due parti in questione, tali esclusioni non sono giustificate.
2.1.
Conclusioni
(26)
Sono state pertanto confermate le conclusioni concernenti il prodotto in esame e il prodotto simile di cui ai considerando da 34 a 39 del regolamento provvisorio nella versione modificata.
3.
DUMPING
(27)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore inserito nel campione Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd, la CCCMC, il denunciante e gli utilizzatori hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping.
3.1.
Valore normale
(28)
Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 40 a 227 del regolamento provvisorio.
3.1.1.
Esistenza di distorsioni significative
(29)
La CCCMC ha contestato le considerazioni della Commissione in merito all’esistenza di significative distorsioni di mercato nella RPC. A sostegno della sua posizione, essa ha affermato quanto segue:
i)
la relazione non soddisfa le norme in materia di elementi di prova imparziali e oggettivi e di sufficiente valore probatorio, non da ultimo perché è stata redatta dalla Commissione con lo specifico intento di agevolare la presentazione di denunce da parte delle industrie dell’Unione nel settore delle misure commerciali;
ii)
secondo la giurisprudenza dell’organo d’appello
(
6
)
, la Commissione è tenuta ad accertare positivamente l’esistenza di pratiche di dumping;
iii)
l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base è incompatibile con la legislazione dell’OMC, poiché l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping non contiene alcun riferimento al concetto di distorsioni significative e consente soltanto di utilizzare il costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti, poiché l’articolo 2.2.1.1 prevede che i costi siano di norma calcolati sulla base di documenti contabili tenuti dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente accettati del paese esportatore e riflettano adeguatamente i costi di produzione e di vendita del prodotto in esame, e poiché la giurisprudenza dell’OMC, in particolare nelle controversie DS473 e DS494, stabilisce che per il calcolo dei valori normali costruiti le autorità incaricate dell’inchiesta devono utilizzare i costi del prodotto effettivamente sostenuti dai produttori o dagli esportatori.
(30)
Tali argomentazioni non hanno potuto essere accolte. Per quanto riguarda la prima e la seconda argomentazione della CCCMC, la Commissione ha sottolineato che, al fine di valutare l’esistenza e la potenziale incidenza delle distorsioni significative, essa ha raccolto, in linea con l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera e), del regolamento di base, i dati necessari per determinare l’esistenza e l’incidenza di distorsioni significative e per ricorrere quindi al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. I dati raccolti dalla Commissione e le determinazioni che ne risultano sono presentati in dettaglio nella sezione 3.2.2 del regolamento provvisorio. Tale sezione contiene la valutazione completa della Commissione in merito all’esistenza di distorsioni significative, compresi ulteriori elementi di prova sostanziali specifici per l’inchiesta non inclusi nella relazione. Per quanto riguarda la relazione stessa, la Commissione ha ricordato che si tratta di un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, come pure altre fonti indipendenti attendibili. La relazione è stata inserita nel fascicolo dell’inchiesta affinché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione stessa o sugli elementi di prova su cui si basa. La CCCMC non ha fornito simili confutazioni, se non osservazioni generiche sul fatto che la relazione non fosse imparziale né obiettiva.
(31)
Per quanto riguarda la terza argomentazione della CCCMC, la Commissione ha ribadito il parere espresso al considerando 159 del regolamento provvisorio, secondo cui il metodo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base è pienamente coerente con gli obblighi dell’Unione in ambito OMC. In particolare, non occorre che i membri dell’OMC utilizzino i termini esatti degli accordi OMC nella loro legislazione di attuazione. Pertanto il fatto che l’espressione «distorsioni significative» in quanto tale non sia presente nell’accordo antidumping dell’OMC non ne limita l’uso da parte dell’UE. Inoltre la legislazione dell’OMC, secondo l’interpretazione fornita dall’organo d’appello nella controversia DS473, consente l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati, se tale adeguamento è necessario e motivato. Per quanto riguarda inoltre la controversia DS494, nella relazione del panel si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base esulassero dall’ambito della controversia stessa. La Commissione ha altresì rilevato che sia l’UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell’OMC, non essendo state avallate dall’organo di conciliazione mediante una decisione dei membri dell’OMC. L’argomentazione della CCCMC è stata pertanto respinta.
(32)
Non sono pervenute altre osservazioni in merito all’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Le risultanze di cui ai considerando da 40 a 162 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.
3.1.2.
Paese rappresentativo
(33)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Rio Mints & Sweeteners B.V. e Hamburg Fructose GmbH hanno sostenuto che i costi di produzione dello xilitolo erano maggiormente comparabili ai costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta rispetto ai costi di produzione dell’acido citrico. L’argomentazione è stata respinta, in quanto infondata e presentata in una fase molto avanzata del procedimento.
(34)
Non sono pervenute osservazioni in merito alla risultanza secondo cui la Colombia soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. Sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 163 a 184 del regolamento provvisorio.
3.1.3.
Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
(35)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un importatore ha affermato che prodotti diversi dall’acido citrico avrebbero potuto essere considerati un indicatore appropriato. L’argomentazione, non suffragata da elementi di prova, è stata presentata in una fase troppo avanzata del procedimento
(
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)
e respinta.
(36)
Il denunciante ha rilevato una differenza tra il valore per il granturco/mais nella nota al fascicolo del 21 dicembre 2023 sulle fonti pertinenti, che la Commissione intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale («prima nota») e il valore per il granturco/mais indicato nella tabella 1 del regolamento provvisorio. La Commissione ha confermato di aver effettuato una nuova estrazione di dati grezzi ai fini del regolamento provvisorio, che ha condotto al valore indicato nella tabella 1.
(37)
Il denunciante ha chiesto un adeguamento al rialzo del 6,5 % in relazione al valore di riferimento utilizzato per il granturco/mais, in quanto il granturco cinese non era geneticamente modificato («non GM») e il granturco non GM ottiene un sovrapprezzo sul mercato; inoltre ha presentato elementi di prova relativi alla minore produttività del granturco non GM. Il sovrapprezzo è stato calcolato sulla base delle informazioni di mercato di cui dispone il richiedente. L’inchiesta ha confermato che i prodotti non GM ottengono un sovrapprezzo, che le principali fonti delle importazioni di granturco in Colombia adottavano ampiamente il granturco transgenico
(
8
)
e che l’eritritolo cinese è prodotto a partire da granturco non GM. La Commissione ha pertanto accettato un adeguamento al rialzo del 6,5 % in relazione al valore di riferimento per il granturco/mais di cui alla tabella 1 del regolamento provvisorio. Il valore di riferimento aggiornato per il granturco/mais è pari a 2,277 CNY/kg, mentre il valore di riferimento per il granturco/mais biologico è pari a 2,732 CNY/kg.
(38)
Per quanto riguarda il tenore di sostanza secca nel glucosio liquido, il denunciante ha ritenuto che il tenore del 71 % indicato da un produttore esportatore inserito nel campione fosse sottostimato. La Commissione ha respinto l’argomentazione alla luce delle informazioni verificate a livello dei produttori esportatori inseriti nel campione interessati.
(39)
Il denunciante ha contestato i valori relativi alla voce «Sottoprodotto/scarto» di cui alla tabella 1 del regolamento provvisorio, in quanto era di dominio pubblico che la proteina liquida è notevolmente più costosa del germe di granturco e della fibra di granturco e che il valore del germe di granturco sarebbe almeno due volte superiore a quello della fibra di granturco. La Commissione ha osservato che l’argomentazione del denunciante era in contrasto con la variazione di prezzo praticata dai produttori cinesi inseriti nel campione per la vendita di proteina liquida sul mercato interno. Per quanto riguarda l’argomentazione del denunciante secondo cui il valore della fibra di granturco è superiore a quello del germe di granturco, non è stato possibile concedere alcun adeguamento. Il valore di riferimento del GTA utilizzato dalla Commissione riguarda una combinazione di prodotti e non è stato dimostrato se tale valore si avvicinasse di più a quello del germe di granturco o della fibra di granturco.
(40)
Il denunciante ha asserito che, per quanto riguarda la produzione biologica, la Commissione aveva omesso di applicare una maggiorazione per i materiali accessori o per i maggiori costi di produzione connessi alla pulizia supplementare. La Commissione ha osservato di aver preso in considerazione nei suoi calcoli le specificità della produzione biologica, che non rappresentava la stragrande maggioranza della produzione, per quanto possibile, ad esempio in termini di materiali accessori diversi e di manodopera. La Commissione ha respinto l’asserzione del denunciante.
(41)
Il denunciante ha asserito una possibile sottostima dei costi da parte dei produttori cinesi inseriti nel campione, in particolare quelli verticalmente integrati, e ha proposto una serie di controlli incrociati. La Commissione ha confermato le risultanze delle visite di verifica presso i produttori cinesi inseriti nel campione, non ha riscontrato problemi di sottostima su questo punto e ha respinto l’argomentazione del denunciante.
(42)
Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd ha chiesto che il prezzo medio unitario delle importazioni della Colombia dall’Argentina fosse utilizzato come valore di riferimento per i prezzi del granturco, del glucosio e dell’amido di granturco, in quanto l’Argentina costituiva una delle principali fonti delle importazioni e il prezzo medio unitario delle importazioni della Colombia di granturco, glucosio e amido di granturco dall’Argentina variava di poco rispetto alla media ponderata del prezzo unitario dei principali paesi importatori. Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd ha asserito una possibile distorsione dei prezzi nelle importazioni colombiane di amido di granturco proveniente dal Brasile, dato che i prezzi di tali importazioni erano molto superiori a quelli del granturco proveniente dal Brasile o dell’amido di granturco dall’Argentina; ha quindi aggiunto che le importazioni di amido di granturco dal Brasile, dalla Francia e dagli Stati Uniti d’America («USA») dovrebbero essere escluse, poiché questi sarebbero gli unici paesi che si discostano dai prezzi medi dei principali paesi importatori. La CCCMC ha ribadito la richiesta di escludere le importazioni di amido di granturco dal Brasile, dato che il Brasile non rientra fra i maggiori esportatori mondiali di amido di granturco ed esporta amido di granturco principalmente verso destinazioni diverse dalla Colombia.
(43)
Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd non ha sostenuto che le importazioni da specifici paesi fossero distorte, né ha addotto motivazioni per differenze di prezzo tali da giustificare le esclusioni richieste. Secondo quanto osservato dalla Commissione, il semplice fatto che i prezzi all’importazione variassero da una fonte all’altra non comporta di per sé che i prezzi all’importazione di fonti più (o meno) costose fossero anomali e/o non debbano essere presi in considerazione. Al contrario, la Commissione ha constatato ad esempio che la produzione di amido di granturco in Francia
(
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)
è un’attività competitiva con consistenti esportazioni e che l’offerta, la domanda
(
10
)
e le esportazioni di amido di granturco del Brasile sono significative. La Commissione non ha riscontrato distorsioni alla base delle differenze rilevate dalle parti, né motivi per cui i prezzi all’importazione del granturco dal Brasile e/o dagli USA, i due principali produttori di granturco al mondo, non dovrebbero essere presi in considerazione. Il fatto che il Brasile non figuri tra i maggiori esportatori mondiali di amido di granturco o che la Colombia non sia il principale mercato di esportazione del Brasile per l’amido di granturco non significa che i prezzi all’esportazione brasiliani siano anomali o da respingere. In assenza di una giustificazione motivata per escludere specifiche fonti delle importazioni, la Commissione ha pertanto confermato i prezzi di riferimento per il granturco, il glucosio e l’amido di granturco sulla base di tutte le importazioni pertinenti di granturco, glucosio e amido di granturco in Colombia.
(44)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha esortato la Commissione a escludere dal calcolo del valore di riferimento il prezzo all’importazione brasiliano dell’amido di granturco, adducendo che fosse insolitamente alto, poiché la differenza tra amido di granturco e granturco in Brasile era più elevata rispetto all’Argentina. Secondo la CCCMC, l’inclusione di prezzi all’importazione superiori per l’amido di granturco brasiliano ha reso non rappresentativo il prezzo all’importazione complessivo dell’amido di granturco in Colombia indicato dal GTA, discriminando nel contempo gli esportatori cinesi il cui principale fattore produttivo era l’amido di granturco. Il denunciante ha affermato che le argomentazioni della CCCMC erano contraddittorie, in quanto la CCCMC ha sostenuto che l’inclusione del Brasile nel valore di riferimento è corretta per il granturco, ma sbagliata per l’amido di granturco, laddove il Brasile è il maggiore esportatore sia di granturco che di amido di granturco verso la Colombia. Il denunciante ha concluso che i prezzi brasiliani del granturco erano troppo bassi e che i produttori di amido di granturco e glucosio di granturco godevano di margini elevati. Nell’inchiesta non è stato riscontrato che la differenza tra il granturco e l’amido di granturco in Brasile fosse irragionevole. La Commissione ha pertanto confermato il prezzo di riferimento per l’amido di granturco sulla base di tutte le importazioni pertinenti di amido di granturco in Colombia.
(45)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd ha affermato che il valore dell’amido di granturco utilizzato dalla Commissione era inadeguato. La parte ha confermato che la questione rilevante non risiedeva nell’eventualità che i prezzi all’importazione fossero distorti o inattendibili. Secondo quanto da essa asserito, la Commissione non aveva fornito spiegazioni motivate per giustificare le variazioni dei prezzi tra i paesi; inoltre l’unica spiegazione plausibile per i prezzi più elevati dell’amido di granturco proveniente da USA, Francia e Brasile era data dal fatto che l’amido di granturco era venduto quale bene di consumo.
(46)
Come sottolineato dalla stessa parte, i codici SA per l’amido di granturco non consentivano di distinguere tra amido di granturco utilizzato come bene di consumo e amido di granturco utilizzato come fattore produttivo. In assenza di tale informazione o di altri elementi di prova in merito all’eventuale divario di prezzo dell’amido di granturco venduto come bene di consumo rispetto all’amido di granturco venduto come fattore produttivo in Colombia durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha confermato il prezzo di riferimento per l’amido di granturco basato su tutte le importazioni pertinenti di amido di granturco in Colombia quale metodo migliore per evitare una selezione di comodo di elementi di valore normale che si adattino meglio a interessi specifici. Inoltre, come confermato dal Tribunale nella sentenza
CCCME
, l’uso dei codici SA per stabilire prezzi esenti da distorsioni di determinati fattori produttivi comporta inevitabilmente un certo grado di approssimazione
(
11
)
.
(47)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd ha chiesto un riesame dei calcoli, poiché il valore di riferimento per il costo del lavoro è stato conteggiato due volte per quanto riguarda le prestazioni previdenziali.
(48)
La Commissione ha accolto la richiesta. L’importo di 23,04 CNY/ora lavorativa indicato nella nota al fascicolo del 19 luglio 2024
(
12
)
, che illustra il metodo utilizzato per la determinazione di costi e profitti esenti da distorsioni, includeva erroneamente un importo doppio relativo alle spese sostenute dal datore di lavoro per le prestazioni previdenziali. La Commissione ha confermato che i 18 CNY/ora lavorativa di cui alla tabella 1 e al considerando 209 del regolamento provvisorio riflettevano la retribuzione oraria nel settore in Colombia nel periodo dell’inchiesta, compresi i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro.
(49)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd ha segnalato un errore nel calcolo dei materiali di consumo da parte sua, che comportava un valore eccessivamente elevato a danno della società.
(50)
La Commissione ha accolto l’argomentazione e ha corretto l’errore materiale.
(51)
Rio Mints & Sweeteners B.V. ha affermato che il valore normale dovrebbe essere verificato a fronte di altre fonti, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali. La Commissione ha ricordato che il valore normale è stato stabilito secondo il metodo di cui al regolamento di base (e descritto anche nella sezione 3.1 del regolamento provvisorio) e ha respinto l’argomentazione.
(52)
L’errore materiale di cui al considerando 11 ha comportato un aggiornamento delle percentuali di cui al considerando 227 del regolamento provvisorio. Le SGAV aggiornate, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 21,4 %. I profitti aggiornati, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 13,9 %.
(53)
In assenza di altre osservazioni, oltre alle percentuali aggiornate per le SGAV e i profitti, alle correzioni sintetizzate al considerando 11 e ai valori di riferimento aggiornati per il granturco/mais (biologico) di cui al considerando 37, sono state confermate le risultanze relative al valore normale di cui ai considerando da 40 a 227 del regolamento provvisorio. A fini di chiarezza, la Commissione presenta la tabella 1 del regolamento provvisorio aggiornata nella fase definitiva:
Tabella 1
Fattore produttivo
Codice della merce
Fonte dei dati
Valore (in CNY)
Unità di misura
PRINCIPALI MATERIE PRIME
Granturco/mais
1005 90 11/
GTA +6,5 %
2,277
kg
Granturco/mais, biologico
1005 90 11/
Valore GTA +6,5 % +20 %
(
13
)
2,732
kg
Amido di granturco
1108 12 00 00
GTA
6,294
kg
Amido di granturco, biologico
1108 12 00 00
Valore GTA +20 %
(
14
)
7,553
kg
Glucosio/glucosio monoidrato
1702 30 10/
GTA
7,448
kg
MATERIALI ACCESSORI
Lieviti vivi
2102 10 00 00
GTA
22,889
kg
Lieviti morti
2102 20 11
GTA
49,569
kg
Citrato ammonico
2918 15 00 00
GTA
17,525
kg
Ammoniaca in soluzione acquosa
2814 10 00
GTA
4,798
kg
Solfato di ammonio
3102 21 00
GTA
1,65
kg
Amilasi/α-amilasi/enzima per saccarificazione/cellulasi
3507 90 90 00
GTA
97,257
kg
Carbone attivato in qualsiasi forma
3802 10 00 00
GTA
25,351
kg
Polidimetilsilossano (agente antischiumogeno)
3910 00 00
GTA
72,375
kg
Carbonato di magnesio
2519 10 00
GTA
14,757
kg
Solfato di magnesio
2833 21 00
GTA
9,751
kg
Acido citrico
2918 14 00 00
GTA
15,282
kg
Sale
2501 00 00
GTA
0,474
kg
Edulcorante a base di monk fruit («frutto del monaco»)
2938 90 90 90
GTA
500,721
kg
Stevia
2938 90 90 90
GTA
500,721
kg
LAVORO
Lavoro
[N/A]
ILO
18
Ora di lavoro
ENERGIA
Gas naturale
[N/A]
https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/
3,85 CNY/m
3
(sulla base di 0,3658 per kWh, servono 10,55 kWh per m
3
di gas) (o 5 364,43 per TM)
Metro cubo
Energia elettrica
[N/A]
https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html/
1,3646 CNY per kWh
kWh
Vapore
[N/A]
https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/
263,55 CNY (sulla base del prezzo di 1 m
3
di gas necessario per produrre 1 tonnellata di vapore)
Metri cubi di gas necessari per produrre vapore
Acqua
[N/A]
https://www.acueducto.com.co
16,93 CNY
Metro cubo
Sottoprodotto/scarto
Lieviti
2102 10 00 00
GTA
1 - 4
(
15
)
kg
Residuo di filtrazione (proteine) destinato all’alimentazione degli animali
2308 00 00
GTA
1,363
kg
Eritritolo, acqua madre
2905 49 00
GTA
0,1
kg
Acqua di ammollo del granturco/germi di granturco/fibra di granturco
2303 10 00
GTA
5,049
kg
Proteina liquida/proteina in polvere
2308 00 00
GTA
1,363
kg
3.2.
Prezzo all’esportazione
(54)
Il denunciante ha contestato il volume e il prezzo delle importazioni cinesi considerati ai fini dei calcoli e ha invitato la Commissione a effettuare ulteriori controlli incrociati. La Commissione ha effettuato controlli incrociati interni per quanto possibile, ma non ha potuto mettere a confronto altre parti interessate con le asserzioni e i dati forniti dal denunciante alla Commissione solo in via riservata. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha contestato l’approccio seguito dalla Commissione, chiedendo controlli «completi» e affermando che la Commissione aveva a sua disposizione dati dettagliati che mettevano in discussione le cifre indicate da Baolingbao Biology Co., Ltd., comprese le osservazioni di Rio Mints & Sweeteners B.V. secondo cui i prezzi di Baolingbao Biology Co., Ltd. non erano superiori a quelli degli altri esportatori. La Commissione ha osservato che le informazioni relative a Baolingbao Biology Co., Ltd. fornite dal denunciante alla Commissione solo in via riservata e le informazioni verificate e confermate dalla Commissione presso i locali di Baolingbao Biology Co., Ltd. non potevano essere riconciliate in alcun modo e pertanto non sono state ulteriormente esaminate. La Commissione ha inoltre rilevato che le osservazioni di Rio Mints & Sweeteners B.V. sui prezzi di Baolingbao Biology Co., Ltd. non erano necessariamente rappresentative dei prezzi all’esportazione di Baolingbao Biology Co., Ltd. nel complesso. La Commissione ha confermato le sue risultanze provvisorie e ha respinto le argomentazioni di cui sopra.
(55)
In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 228 del regolamento provvisorio.
3.3.
Confronto
(56)
Alla luce dell’evoluzione dei costi di spedizione nel corso del tempo, Rio Mints & Sweeteners B.V. ha contestato il livello dell’adeguamento per il trasporto di cui al considerando 230 del regolamento provvisorio. La Commissione ha osservato che l’adeguamento ha preso in considerazione i costi di trasporto indicati dagli stessi produttori esportatori inseriti nel campione e ha respinto l’argomentazione.
(57)
In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 229 e 230 del regolamento provvisorio.
3.4.
Margini di dumping
(58)
Come descritto al considerando 53, a seguito delle argomentazioni delle parti interessate la Commissione ha ricalcolato i margini di dumping.
(59)
L’utilizzatore Rio Mints & Sweeteners B.V. ha chiesto di esaminare i calcoli del dumping. La parte ha ribadito la sua richiesta dopo la divulgazione finale delle informazioni. Anche Hamburg Fructose GmbH ha chiesto di esaminare i calcoli del dumping dopo la divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha osservato che i calcoli del dumping, data la loro natura riservata, sono comunicati solo ai produttori esportatori interessati. La Commissione ha respinto le richieste. La Commissione ha tuttavia spiegato alle due parti il metodo di calcolo nell’audizione di cui al considerando 12.
(60)
Rio Mints & Sweeteners B.V. ha ritenuto iniqua la disparità tra i margini di dumping. La Commissione ha osservato che i margini sono influenzati non solo dalle variazioni dei prezzi all’esportazione e delle miscele di prodotti, ma anche dalle differenze nei valori normali costruiti, che riflettono i costi di produzione esenti da distorsioni dei singoli produttori esportatori inseriti nel campione, che utilizzavano fattori produttivi diversi a tariffe variabili. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Rio Mints & Sweeteners B.V. e Hamburg Fructose GmbH hanno chiesto un riesame del divario tra i margini di dumping individuali risultante dal metodo utilizzato per costruire i valori normali, con particolare attenzione al fatto che i fattori produttivi variavano tra i produttori esportatori. Le parti hanno chiesto di considerare piuttosto il livello dei costi dei produttori esportatori della RPC. La Commissione ha ricordato il considerando 159 del regolamento provvisorio, secondo cui l’esistenza di distorsioni significative che determinano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale e, laddove accertata, rende i costi e i prezzi nel paese esportatore inadeguati per la costruzione del valore normale. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(61)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Baolingbao Biology Co., Ltd.
34,4
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.
78,4
Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.
185,5
Altre società che hanno collaborato
160,8
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
233,3
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione
(62)
In assenza di osservazioni riguardanti la determinazione dell’industria dell’Unione e la produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 236 a 238 del regolamento provvisorio.
4.2.
Consumo dell’Unione
(63)
In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 239 a 241 del regolamento provvisorio.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
(64)
La CCCMC ha affermato di non essere in grado di verificare la validità dei dati indicati dalla Commissione al considerando 247 del regolamento provvisorio, poiché la Commissione non ha reso noto nel regolamento provvisorio il fornitore specializzato di informazioni di mercato che aveva fornito i dati relativi alle importazioni cinesi; secondo la CCCMC, tale fatto desta preoccupazioni in merito ai suoi diritti di difesa. Stando alla CCCMC inoltre tali dati non sono attendibili e non possono essere considerati elementi di prova positivi idonei per un esame obiettivo dei fattori di pregiudizio.
(65)
Per quanto riguarda l’argomentazione di cui sopra, la Commissione ha osservato di aver fornito nel regolamento provvisorio dati completi e non indicizzati relativi alle importazioni di eritritolo dalla RPC. La CCCMC è stata pertanto in grado di verificare i dati a fronte delle sue fonti o di qualsiasi altro dato sulle importazioni cui ha accesso. La Commissione ha anche rilevato che, come indicato al considerando 243 del regolamento provvisorio, i dati in questione trasmessi dal fornitore di informazioni di mercato sono stati sottoposti a controlli incrociati con altre fonti statistiche disponibili e con le risposte al questionario di campionamento dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che non siano stati rispettati i diritti di difesa della CCCMC.
(66)
In assenza di altre osservazioni relative alla presente sezione, sono stati confermati i considerando da 242 a 248 del regolamento provvisorio.
4.3.1.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(67)
In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo delle importazioni dal paese interessato, l’undercutting e la contrazione dei prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 249 a 257 del regolamento provvisorio.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(68)
La CCCMC ha ritenuto che il funzionamento del mercato dell’eritritolo e il comportamento dei suoi produttori siano influenzati dal fatto che l’eritritolo è un tipico prodotto di base e di conseguenza anche i prezzi dell’eritritolo sono fissati a livello globale e non dipendono dalle condizioni di mercato locali.
(69)
Secondo quanto osservato dalla Commissione, a prescindere che l’eritritolo sia o no un prodotto di base l’affermazione secondo cui i prezzi dell’eritritolo sono fissati a livello globale è in contraddizione con il fatto che i produttori esportatori cinesi vendevano il prodotto sul mercato dell’UE a prezzi di dumping inferiori a quelli del produttore dell’Unione, che hanno subito una contrazione.
(70)
La CCCMC ha inoltre affermato che l’unico produttore dell’Unione ha il potere di prendere decisioni che incidono sull’intero mercato dell’Unione; a suo avviso, ciò mette in discussione l’affidabilità, la rappresentatività e l’obiettività dei dati sui risultati macroeconomici e microeconomici presentati in risposta al questionario destinato ai produttori dell’Unione.
(71)
La Commissione ha osservato che la capacità del produttore dell’Unione di influenzare l’intero mercato dell’Unione era limitata dal fatto di essere stato esposto alla concorrenza significativa delle importazioni a prezzi sleali dalla RPC, che durante il periodo in esame ha detenuto costantemente una quota di mercato superiore al 60 %. La Commissione ha anche rilevato che tutti i dati erano stati verificati in modo obiettivo nel corso dell’inchiesta e che non erano emerse preoccupazioni in merito alla loro affidabilità od obiettività. Per quanto riguarda la rappresentatività, la Commissione ha osservato che i dati forniti dall’unico produttore dell’Unione sono per definizione rappresentativi dell’industria dell’Unione.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici – Indicatori microeconomici
(72)
La CCCMC ha suggerito che il produttore dell’Unione aveva deciso di investire oltre 20 milioni di EUR per l’ampliamento della capacità produttiva nel quadro di una strategia volta a prepararsi alla presente inchiesta antidumping e a ottenere un esito favorevole.
(73)
La Commissione ha rilevato di aver verificato che la decisione di investimento del produttore dell’Unione era stata presa nel 2019, vale a dire oltre quattro anni prima dell’apertura della presente inchiesta. Ha inoltre osservato che, alla luce della situazione del mercato, in particolare della forte crescita del consumo dell’Unione (39 % nel 2021) e di un utilizzo degli impianti molto elevato (83 % nel 2020, 100 % nel 2021), la decisione di investimento non è apparsa illogica. La Commissione ha pertanto concluso che l’asserzione della CCCMC, oltre a non essere suffragata da elementi di prova, era anche infondata. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Rio Mints & Sweeteners B.V. ha sostenuto che i fattori del 2020 e del 2021 non possono essere utilizzati per valutare la fondatezza di una decisione di investimento adottata nel 2019. La Commissione ha osservato che, oltre alla tempistica, aveva anche verificato che il produttore dell’Unione avesse giustificato la decisione di investimento con previsioni di forte crescita del mercato e di elevati livelli di utilizzo degli impianti. I dati del 2020 e del 2021, che erano disponibili nell’ambito del periodo in esame, sono stati utilizzati per illustrare il fatto che tali previsioni corrispondevano all’evoluzione effettiva delle condizioni di mercato.
(74)
La CCCMC ha affermato altresì che la Commissione non ha indagato sull’eventualità che il fermo della produzione del produttore dell’Unione costituisse in effetti una decisione societaria strategica nel contesto dell’avvio della presente inchiesta.
(75)
La Commissione ha osservato che il fermo della produzione si è verificato nel periodo dell’inchiesta e ha fatto seguito a un costante aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi dal [62-70] % al [77-87] % nel periodo in esame, con un brusco calo dei prezzi di tali importazioni nel periodo dell’inchiesta (-19 % rispetto al 2022 e -36 % rispetto al 2021). La Commissione ha pertanto confermato la risultanza contenuta nel regolamento provvisorio secondo cui la sospensione pressoché totale della produzione del produttore dell’Unione è stata causata dalla sua incapacità di competere con le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, che a partire dal 2022 sono affluite a prezzi sensibilmente inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione.
(76)
Secondo quanto ulteriormente sostenuto dalla CCCMC, la Commissione non ha verificato che il produttore dell’Unione non avesse ridestinato alla produzione di altri composti la capacità non utilizzata per la produzione di eritritolo.
(77)
La Commissione ha osservato che, contrariamente a quanto asserito dalla CCCMC, aveva verificato che il produttore dell’Unione avesse effettivamente fermato la linea di produzione di eritritolo e non l’avesse riassegnata alla produzione di altri composti. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Rio Mints & Sweeteners B.V. ha sostenuto che la Commissione avrebbe invece dovuto esaminare se tale riassegnazione avrebbe consentito di risparmiare sui costi dell’industria dell’Unione, adeguandoli di conseguenza. La Commissione ha osservato che la portata del presente procedimento è limitata al prodotto in esame.
(78)
Le argomentazioni della CCCMC sono state pertanto respinte e, in assenza di altre osservazioni concernenti gli indicatori macroeconomici e microeconomici, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 262 a 287 del regolamento provvisorio.
4.4.3.
Conclusioni relative al pregiudizio
(79)
Tutte le argomentazioni presentate dalle parti in seguito al regolamento provvisorio sono state respinte. La Commissione ha pertanto concluso, sulla base delle risultanze comunicate nel regolamento provvisorio, che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
5.1.
Osservazioni relative al nesso di causalità
(80)
La CCCMC ha affermato che i problemi del produttore dell’Unione erano causati dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia anziché dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. La CCCMC ha inoltre asserito che le importazioni sono aumentate solo per soddisfare la domanda del mercato in seguito alla sospensione pressoché totale della produzione del produttore dell’Unione.
(81)
Come indicato nel regolamento provvisorio, la Commissione ha riconosciuto che l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia ha contribuito a creare problemi per il produttore dell’Unione, in particolare facendo aumentare il suo costo di produzione unitario. Tuttavia il picco dei prezzi dell’energia e del mais (principale materia prima per il glucosio) si è verificato nel 2022; in quell’anno il produttore dell’Unione, aumentando i prezzi di vendita, è stato comunque in grado di mantenere un livello di vendite sul mercato interno equivalente a quello del 2020, un livello di produzione superiore del 14 % rispetto al 2020 e un buon livello di redditività [7-10 %]. Questo però non è stato più possibile durante il periodo dell’inchiesta, a causa di un brusco calo del prezzo e di un notevole aumento della quota di mercato delle importazioni dalla RPC, come indicato al considerando 75. Di conseguenza, l’industria dell’Unione ha dovuto fermare la produzione, perché per continuare a vendere avrebbe dovuto abbassare il suo prezzo di vendita a un livello inferiore al costo di produzione. Come inoltre indicato al considerando 75, le importazioni dalla RPC avevano costantemente guadagnato quote di mercato già negli anni precedenti e non sono aumentate in conseguenza del fermo della produzione del produttore dell’Unione.
5.2.
Conclusioni sul nesso di causalità
(82)
Tutte le argomentazioni presentate dalle parti in seguito al regolamento provvisorio sono state respinte. La Commissione ha pertanto concluso, sulla base delle risultanze comunicate nel regolamento provvisorio, che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato né interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
6.1.
Margine di pregiudizio
(83)
In assenza di osservazioni che giustifichino la revisione dei margini di pregiudizio, il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è il seguente:
Società
Margine di pregiudizio definitivo (in %)
Baolingbao Biology Co. Ltd
86,8
Dongxiao Biotechnology Co. Ltd
169,2
Shandong Sanyuan Biotechnology Co. Ltd
156,7
Altre società che hanno collaborato
152,9
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
316,3
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(84)
In assenza di osservazioni sull’interesse dell’industria dell’Unione, sono confermati i considerando 334 e 335 del regolamento provvisorio.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(85)
In assenza di osservazioni degli importatori dell’Unione, sono confermati i considerando 338 e 339 del regolamento provvisorio.
7.3.
Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori
(86)
Gli utilizzatori hanno asserito che, a causa delle misure, dovranno più che raddoppiare il loro prezzo di vendita rispetto al livello precedente, il che comporterebbe in ultima analisi la cancellazione da parte dei grandi dettaglianti dei loro prodotti sostitutivi dello zucchero a base di eritritolo, negando a molti consumatori una dieta più sana.
(87)
Come spiegato al considerando 342 del regolamento provvisorio, il consumo di eritritolo nel 2021, l’anno che ha registrato il massimo consumo nel periodo in esame, non è stato influenzato dai prezzi cinesi, malgrado fossero del 56 % più elevati rispetto al periodo dell’inchiesta. La Commissione sostiene pertanto che un eventuale aumento dei prezzi non dissuaderebbe gli utilizzatori o i consumatori finali dal consumare eritritolo.
(88)
Un utilizzatore ha affermato che le misure inciderebbero su una percentuale del suo fatturato superiore alla cifra indicata al considerando 342 del regolamento provvisorio. L’utilizzatore ha affermato altresì che ciò avrà un notevole impatto negativo sulla sua situazione economica e pertanto si oppone alle misure. A tale riguardo va notato che le cifre citate in tale considerando riguardavano il costo complessivo delle merci vendute. Poiché inoltre il fatturato degli utilizzatori dipenderebbe dal livello del consumo dell’Unione, l’istituzione delle misure non dovrebbe incidere in modo significativo sul fatturato, come spiegato al precedente considerando 87.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(89)
Tutte le argomentazioni delle parti a seguito del regolamento provvisorio sono state respinte e la Commissione ha confermato la sua risultanza provvisoria secondo cui non esistono fondati motivi per concludere che non sarebbe nell’interesse dell’Unione istituire misure sulle importazioni di eritritolo originario della RPC.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(90)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(91)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Dazio antidumping definitivo (in %)
Baolingbao Biology Co., Ltd.
34,4
86,8
34,4
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.
78,4
169,2
78,4
Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.
185,5
156,7
156,7
Altre società che hanno collaborato
160,8
152,9
152,9
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
233,3
316,3
233,3
(92)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(93)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping nel caso di una successiva modifica del proprio nome. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione
(
16
)
e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(94)
Gli utilizzatori hanno proposto un dazio fisso sul solo tenore di eritritolo relativamente alle importazioni sfuse per tutti i fornitori cinesi. A loro avviso, un dazio fisso garantirebbe un trattamento più equo per le importazioni di miscele e consentirebbe in tal modo ai consumatori di disporre di edulcoranti alternativi più sani.
(95)
La Commissione ha osservato che l’applicazione di una misura relativa al solo tenore di eritritolo sarebbe soggetta a un notevole rischio di elusione. Nel corso del tempo inoltre una misura basata su dazi fissi rischia di diventare inefficace o eccessivamente restrittiva in funzione dell’evoluzione dei prezzi all’importazione, che a sua volta è influenzata dall’inflazione complessiva e, in particolare, dalle fluttuazioni dei prezzi dei principali fattori di costo del prodotto in esame. Nel caso dell’eritritolo si tratta del mais/granturco e dell’energia, che hanno entrambi registrato notevoli fluttuazioni. Dato che la quota delle miscele nel consumo dell’UE non è superiore al 7 % e che gli utilizzatori possono passare alla vendita di altri edulcoranti o eventualmente all’acquisto di miscele a base di eritritolo dal produttore dell’Unione, la Commissione ritiene che i rischi di cui sopra siano superiori all’interesse degli utilizzatori. La Commissione ha pertanto concluso che la forma di misura più appropriata rimane il dazio ad valorem.
(96)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(97)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, non si tratta dell’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(98)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito di tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(99)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta.
(100)
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
8.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(101)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva.
8.3.
Retroattività
(102)
Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(103)
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha analizzato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(104)
I criteri per stabilire se i dazi possono essere riscossi durante il periodo di registrazione sono stabiliti all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(105)
La Commissione ritiene che il regolamento di registrazione soddisfi il criterio di cui alla lettera a), segnatamente che le importazioni siano state registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
(106)
La Commissione ritiene che agli importatori sia stata data la possibilità di presentare osservazioni a norma del criterio di cui alla lettera b) con la pubblicazione del regolamento provvisorio e del regolamento di registrazione.
8.3.1.
Precedenti pratiche di dumping o informazione dell’importatore relativamente al dumping o al pregiudizio
(107)
A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base, occorre che il prodotto sia «stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l’importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato». Nel caso in esame la Commissione ritiene che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato dalla data di apertura dell’inchiesta.
(108)
L’avviso di apertura e la versione non riservata della denuncia contenevano una serie di dichiarazioni e di elementi di prova che sostenevano e indicavano la portata del dumping e il pregiudizio presunto. La Commissione ha pertanto ritenuto che gli importatori e gli utilizzatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del pregiudizio presunto.
(109)
Inoltre il denunciante ha presentato elementi di prova dai quali emergerebbe che gli importatori e i distributori dell’UE sono stati informati dell’inchiesta antidumping e incitati ad acquistare e importare eritritolo prima dell’istituzione delle misure provvisorie. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Rio Mints & Sweeteners B.V. e Hamburg Fructose GmbH International hanno sostenuto che, non avendo preso visione di tali elementi di prova, i loro diritti di difesa sono lesi. La Commissione ha osservato che gli elementi di prova presentati dal denunciante erano di natura sia riservata
(
17
)
che non riservata
(
18
)
.
(110)
Si osserva infine che tale criterio è stato adeguatamente analizzato ai considerando da 8 a 11 del regolamento di registrazione.
(111)
Si conclude pertanto che il criterio della riscossione retroattiva dei dazi è stato soddisfatto.
8.3.2.
Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che potrebbe compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo
(112)
A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base è necessario che «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta» vi sia «un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni».
(113)
Il volume medio mensile delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta è stato di 1 097 tonnellate. Secondo i dati (che al momento della valutazione erano disponibili fino all’agosto 2024 compreso), il volume medio mensile delle importazioni dalla RPC nel periodo compreso tra il primo mese completo successivo alla pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e l’ultimo mese completo precedente l’istituzione delle misure provvisorie (dicembre 2023-giugno 2024) era di 1 749 tonnellate, ossia del 59 % superiore rispetto al periodo dell’inchiesta. Nello stesso periodo, il volume totale delle importazioni era pari a 12 240 tonnellate.
(114)
Se si considera il periodo che va dal primo mese completo successivo all’apertura al mese in cui sono state istituite le misure provvisorie incluso (vale a dire da dicembre 2023 a luglio 2024), il volume medio mensile delle importazioni è di 1 586 tonnellate, ossia del 45 % superiore rispetto alla media mensile durante il periodo dell’inchiesta.
(115)
Entrambe le analisi dimostrano che si è effettivamente verificato un sostanziale aumento del volume delle importazioni successivamente all’apertura.
(116)
Gli utilizzatori che hanno presentato osservazioni in seguito alla registrazione delle importazioni hanno ammesso di aver dovuto ricorrere alla costituzione di scorte di eritritolo per poter adempiere ai propri obblighi contrattuali, in particolare nei confronti delle grandi catene di vendita al dettaglio. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Rio Mints & Sweeteners B.V. e Hamburg Fructose GmbH International hanno contestato tale affermazione, pur ammettendo di aver ordinato merci a prezzi prestabiliti al fine di adempiere ai propri obblighi contrattuali. La Commissione ha osservato che tale comportamento equivale alla costituzione di scorte in previsione dell’attuazione di misure.
(117)
L’analisi del consumo nel periodo compreso tra dicembre 2023 e luglio 2024 evidenzia un aumento medio mensile del 50 % rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta. Nello stesso periodo il produttore dell’Unione ha ripreso la produzione, ma le sue vendite non hanno evidenziato un aumento rispetto al 2022, l’anno del periodo in esame in cui le vendite non erano influenzate dalla chiusura della produzione. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 12 punti percentuali rispetto allo stesso 2022. Questo è un chiaro segno di un ulteriore pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.
(118)
In termini di volumi, le importazioni nel periodo della registrazione sono state incluse nella valutazione relativa a «un ulteriore aumento delle importazioni» e le importazioni nel solo periodo della registrazione sono diminuite rispetto ai livelli del periodo precedente, ma erano ancora sostanziali in termini di volumi.
(119)
I prezzi all’importazione nel periodo da dicembre 2023 a luglio 2024 inoltre hanno continuato a scendere più di quelli praticati dal produttore dell’Unione. Il prezzo medio all’importazione in tale periodo era del 7 % inferiore rispetto al prezzo medio all’importazione nel periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, l’undercutting nel periodo della registrazione è ulteriormente aumentato, raggiungendo in media il [45 % - 65 %].
(120)
Come indicato al considerando 116, la Commissione ha riscontrato elementi di prova relativi alla costituzione di scorte dopo l’apertura dell’inchiesta.
(121)
Nell’audizione di cui al considerando 12, Rio Mints & Sweeteners B.V. e Hamburg Fructose GmbH International hanno contestato tale conclusione sostenendo che, poiché il volume importato è già entrato nel mercato ed è venduto a prezzi concordati contrattualmente, l’applicazione retroattiva dei dazi antidumping non contribuisce in alcun modo a contrastare il dumping e non influenza i prezzi di mercato. Per contro, le parti hanno affermato che si limita a danneggiarle in modo significativo. La Commissione ha respinto questa argomentazione alla luce degli elementi di prova presentati ai considerando da 107 a 120 e ha confermato la conclusione secondo cui l’ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, alla luce della sua collocazione nel tempo e del volume, nonché dell’ulteriore calo dei prezzi medi, ha gravemente compromesso l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo.
(122)
Su tale base la Commissione ha concluso che sussistono le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l’applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo. È pertanto opportuno riscuotere un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame, sottoposto a registrazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608. Il livello del dazio da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere fissato al livello dei dazi provvisori istituiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, nella misura in cui essi sono inferiori al livello dei dazi definitivi istituiti a norma del presente regolamento.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(123)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
19
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(124)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di eritritolo, nella sua forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 49 00 per l’eritritolo nella sua forma pura e i codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 per i prodotti miscelati (codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15), originario della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Società
Aliquota del dazio antidumping definitivo
(in %)
Codice addizionale TARIC
Baolingbao Biology Co., Ltd.
34,4
89 BG
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.
78,4
89 BH
Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.
156,7
89 BI
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
152,9
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
233,3
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il volume in chilogrammi di eritritolo venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva.
Articolo 3
1. È riscosso un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di eritritolo, nella sua forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 49 00 per l’eritritolo nella sua forma pura e i codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 per i prodotti miscelati (codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15), originario della Repubblica popolare cinese, che sono state registrate a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608.
2. L’aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Società
Aliquota del dazio antidumping
(in %)
Codice addizionale TARIC
Baolingbao Biology Co., Ltd.
31,9
89 BG
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.
76,9
89 BH
Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.
156,5
89 BI
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
152,9
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
233,3
C999
Articolo 4
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e di assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova atti a dimostrare che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1
o
ottobre 2022 al 30 settembre 2023);
b)
non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2023/1020, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1020/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 della Commissione, del 5 giugno 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1608, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1608/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese
(
GU L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj
).
(
5
)
Baolingbao Biology Co., Ltd., Dongxiao Biotechnology Co., Ltd., Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd e Yusweet Co., Ltd.
(
6
)
DS379, US – Definitive Antidumping and Countervailing Duties on Certain Products from China
, relazione dell’organo d’appello, punto 354.
(
7
)
La seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale, del 12 aprile 2024, rileva che nessuna parte ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui l’acido citrico era un prodotto appropriato appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta al fine di individuare un valore esente da distorsioni in un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina per gli stessi fattori produttivi utilizzati nella produzione di eritritolo (t24.003150).
(
8
)
Per Brasile e Argentina, cfr.
https://biotec-latam.com/en/
. Per gli USA, cfr.
https://www.fda.gov/food/consumers/agricultural-biotechnology
.
(
9
)
Informazioni dettagliate e statistiche sull’amido di granturco francese sono disponibili, tra l’altro, all’indirizzo
https://www.usipa.fr/chiffres-cles/.
(
10
)
https://www.euromonitor.com/starches-and-starch-products-in-brazil-isic-1532/report
.
(
11
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 77.
(
12
)
t24.006198.
(
13
)
La maggiorazione per il granturco/mais
biologico
è basata sulla media ponderata della differenza tra il prezzo del granturco/mais della qualità tipo acquistato e il prezzo del granturco/mais di qualità
biologica
acquistato da produttori esportatori della RPC inseriti nel campione.
(
14
)
La maggiorazione per l’amido di granturco
biologico
è basata sulla media ponderata della differenza tra il prezzo dell’amido di granturco della qualità tipo acquistato e il prezzo dell’amido di granturco di qualità
biologica
acquistato da produttori esportatori della RPC inseriti nel campione.
(
15
)
Valori specifici per società in base al rapporto tra il prezzo del materiale primario e il prezzo dei materiali di scarto che ne derivano.
(
16
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.
(
17
)
t24.003137 - Eritritolo - Jungbunzlauer - Richiesta di registrazione delle importazioni (Annex_Information_from_importers_open).
(
18
)
t24.006674 - Eritritolo - Osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni - sensibili e aperte, (allegato 12, 05_2024_04_07_Promptly Purchase Erythritol before The EU Anti-Dumping Duties is Announced).
(
19
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori che hanno collaborato della Repubblica popolare cinese non inclusi nel campione
Nome
Codice addizionale TARIC
Shandong Xiangchi Jianyuan Bio-Tech Co., Ltd.
89BJ
Yusweet Co., Ltd.
89BK
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/60/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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