Regolamento di esecuzione (UE) 2025/325 della Commissione, del 18 febbraio 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono le modifiche apportate dal Regolamento UE 2025/325 ai dazi antidumping sulla melamina cinese e quali circostanze hanno giustificato il cambio della forma delle misure?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/325 della Commissione, del 18 febbraio 2025, modifica il precedente Regolamento UE 2023/1776 che istituiva dazi antidumping sulla melamina originaria della Repubblica Popolare Cinese. La normativa risponde a una richiesta di riesame intermedio parziale presentata da produttori europei di melamina (LAT Nitrogen, OCI Nitrogen e Grupa Azoty), i quali contestavano la forma delle misure allora vigenti, costituite da un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata e da prezzi minimi all'importazione (PMI) di 1.153-1.346 EUR/tonnellata. La Commissione ha accertato che le circostanze originarie che giustificavano questa forma di dazio erano significativamente mutate in modo duraturo: in particolare, i costi di produzione dell'industria europea sono aumentati drasticamente a causa dell'impennata dei prezzi del gas naturale (passati da circa 19 EUR/MWh nel 2010 a oltre 50 EUR/MWh nel periodo di riesame), dell'aumento dei costi di conformità ambientale nell'ambito dell'ETS (Emission Trading System), e dell'inflazione generale. Contemporaneamente, la situazione dell'offerta sul mercato dell'Unione è migliorata grazie all'aumento della capacità produttiva europea (superiore del 20% rispetto al 2009) e alla diversificazione delle fonti di importazione da paesi terzi (Qatar, Trinidad e Tobago, India), che hanno ridotto la dipendenza dalle sole importazioni cinesi. La Commissione ha inoltre rilevato che l'industria europea ha subito un grave pregiudizio: la sua quota di mercato è crollata dal 79,9% nel 2020 al 48,6% nel periodo di riesame, mentre le importazioni cinesi sono aumentate di oltre 80 volte nello stesso arco temporale, penetrando il mercato con prezzi inferiori di almeno l'8,5% rispetto ai prezzi europei.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/325 della Commissione, del 18 febbraio 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/325 of 18 February 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2023/1776 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of melamine originating in the People’s Republic of China, following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/325
19.2.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/325 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2025
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
In seguito a un’inchiesta («inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio
(
2
)
(«regolamento iniziale»), misure antidumping definitive sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»). Le misure sono state istituite sotto forma di un dazio fisso pari a 415 EUR/tonnellata su tutte le importazioni dalla RPC, a eccezione dei tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co. Ltd («Sichuan»), Shandong Holitech Chemical Industry Co. Ltd («Shandong») e Henan Junhua Development Company Ltd («Henan»), alle cui esportazioni è stato imposto un prezzo minimo all’importazione («PMI») pari a 1 153 EUR/tonnellata.
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione
(
3
)
, la Commissione ha reistituito tali misure in seguito a un riesame in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza»). In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza («secondo riesame in previsione della scadenza»), la Commissione ha nuovamente reistituito tali misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 della Commissione
(
4
)
.
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2653 della Commissione
(
5
)
(«regolamento (UE) 2023/2653») e in seguito a un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha modificato le misure di cui al considerando 2 imponendo un prezzo minimo all’importazione pari a 1 346 EUR/tonnellata alle importazioni di melamina fabbricata da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co. Ltd. («Xinjiang») e originaria della RPC.
1.2.
Domanda di riesame intermedio parziale
(4)
Il 13 novembre 2023 LAT Nitrogen Linz GmbH e LAT Nitrogen Piesteritz GmbH (insieme, «LAT Nitrogen»
(
6
)
), OCI Nitrogen BV e Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA («richiedenti»), agendo per conto dell’industria dell’Unione della melamina, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, hanno presentato una domanda di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping sulle importazioni di melamina originaria della RPC, limitato alla forma delle misure.
(5)
In particolare, i richiedenti hanno chiesto che la forma delle misure in vigore, consistente in un dazio fisso e un prezzo minimo all’importazione, fosse modificata in un dazio ad valorem, a motivo del fatto che le circostanze che hanno giustificato la forma dei dazi iniziali sono mutate in modo significativo e duraturo; che altri mutamenti duraturi delle circostanze hanno fatto sì che il dazio fisso e il prezzo minimo all’importazione non siano più adatti allo scopo; e, infine, che l’applicazione di un dazio fisso e di un prezzo minimo all’importazione arreca ai richiedenti un grave pregiudizio.
1.3.
Apertura di un riesame intermedio
(6)
Il 20 dicembre 2023, con avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(«avviso di apertura»)
(
7
)
, la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della RPC a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
(7)
Il riesame intermedio parziale è stato limitato alla forma delle misure e in particolare alla valutazione se fosse o no nell’interesse dell’Unione mantenere le misure attualmente in vigore sotto forma di un prezzo minimo all’importazione e di dazi fissi.
1.4.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(8)
L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). Il periodo in esame è compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame.
1.5.
Parti interessate
(9)
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura e li ha invitati a partecipare.
(10)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame intermedio parziale e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(11)
Diverse parti hanno chiesto un’audizione e hanno presentato osservazioni in merito all’apertura. La Commissione ha tenuto audizioni con la European Panel Federation («EPF»), la European Producers of Laminate Flooring («EPLF») e la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»). Le osservazioni espresse durante le audizioni hanno rispecchiato le comunicazioni scritte di tali parti in seguito all’apertura e sono trattate nella sezione 3 del presente regolamento.
1.6.
Campionamento
(12)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori dell’Unione e degli importatori indipendenti, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
1.6.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(13)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori dell’Unione ubicati in tre diversi Stati membri. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume di produzione nell’Unione durante il periodo dal 1
o
ottobre 2022 al 30 settembre 2023 indicato dai produttori dell’Unione nel contesto della valutazione preliminare della legittimazione ad agire. Il campione rappresentava l’83 % della produzione stimata nell’Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.
1.6.2.
Campionamento degli importatori indipendenti
(14)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Solo un importatore indipendente, segnatamente Borghi SpA, Grandate, Italia, si è manifestato. La Commissione ha pertanto deciso che non era necessario ricorrere al campionamento e ha invitato Borghi SpA a compilare il questionario per gli importatori indipendenti.
1.7.
Risposte al questionario
(15)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, a un importatore indipendente che si è manifestato nel corso della procedura di campionamento e a tutti gli utilizzatori noti di melamina. Inoltre tutti i questionari applicabili sono stati messi a disposizione sul sito web della DG Commercio
(
8
)
il giorno dell’apertura. Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario ai richiedenti per ottenere i dati macroeconomici dell’industria dell’Unione.
(16)
Sono state ricevute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, da un importatore indipendente e da cinque utilizzatori, due dei quali sono collegati tra loro.
1.8.
Verifica
(17)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire se fosse o meno nell’interesse dell’Unione modificare la forma delle misure antidumping in vigore.
(18)
Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
produttori dell’Unione:
—
LAT Nitrogen Linz GmbH, Linz, Austria;
—
Grupa Azoty Zaklady Azotowe, Pulawy, Polonia;
—
OCI Nitrogen B.V., Sittard, Paesi Bassi.
utilizzatori:
—
Unilin B.V. e Unilin Resins B.V. («gruppo Unilin»), Wielsbeke, Belgio.
1.9.
Procedura successiva
(19)
Il 19 dicembre 2024 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva modificare la forma dei dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato indicato un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni e chiedere un’audizione.
(20)
Sono pervenute osservazioni dai richiedenti, da Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd. («SGE»), da Kronospan Polska Sp.z.o.o. («KRP»), dal gruppo Unilin, dalla CCCMC e dall’EPF. La SGE, il gruppo Unilin e l’EPF hanno chiesto un’audizione.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(21)
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da melamina («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 .
(22)
La melamina è una polvere cristallina bianca prodotta prevalentemente a partire dall’urea e impiegata principalmente per la produzione di laminati, resine, adesivi per legno, masse da stampaggio e trattamenti per carta/tessuti.
2.2.
Prodotto in esame
(23)
Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina.
2.3.
Prodotto simile
(24)
Come è emerso dall’inchiesta iniziale che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore
(
9
)
, i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato (Cina); e
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(25)
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
INTERESSE DELL’UNIONE
3.1.
Introduzione
(26)
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la modifica della forma delle misure sarebbe contraria all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, in particolare quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori indipendenti.
(27)
In particolare, la Commissione ha esaminato se le circostanze alla base dell’applicazione di un dazio fisso e di un prezzo minimo all’importazione siano cambiate in modo significativo e duraturo e se il dazio fisso e il prezzo minimo all’importazione stiano arrecando all’industria dell’Unione un pregiudizio grave e sostenuto.
(28)
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
3.2.
Mutamento delle circostanze e carattere duraturo
3.2.1.
Contesto
(29)
Come indicato ai considerando 1 e 3, le misure antidumping oggetto del presente riesame assumono la forma di un prezzo minimo all’importazione pari a 1 153 EUR/tonnellata per tre produttori esportatori cinesi, di un prezzo minimo all’importazione pari a 1 346 EUR/tonnellata per un quarto produttore esportatore cinese e di un dazio fisso pari a 415 EUR/tonnellata per tutti gli altri produttori esportatori cinesi. Tali dazi sono stati basati sui dati relativi al valore normale valutati per il periodo dell’inchiesta allora applicabile (dal 1
o
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009) nel paese di riferimento allora utilizzato, vale a dire l’Indonesia (cfr. considerando 78 e 79 del regolamento iniziale).
(30)
I motivi alla base della scelta di tale forma per le misure sono stati illustrati nella sezione 3.3 del regolamento iniziale. In particolare, è stato constatato che i prezzi di vendita della melamina dopo il periodo dell’inchiesta variavano tra 1 200 EUR e 1 500 EUR per tonnellata, ossia si attestavano tra 300 EUR e 600 EUR al di sopra del prezzo medio di vendita del periodo dell’inchiesta interessato. Un dazio specifico basato sui prezzi prevalenti in tale periodo dell’inchiesta avrebbe limitato «ulteriori aumenti del prezzo della melamina, che avrebbero [avuto] gravi ripercussioni sull’attività degli utilizzatori»
(
10
)
.
(31)
In linea con le motivazioni del riesame di cui al punto 4 dell’avviso di apertura, la Commissione ha quindi esaminato se le circostanze che hanno giustificato l’istituzione della misura antidumping nella forma attuale (prezzo minimo all’importazione e dazio specifico) sussistano ancora. La Commissione ha inoltre esaminato se tale forma della misura antidumping continui a compensare gli effetti del dumping riscontrato nelle inchieste precedenti, in tal modo evitando un pregiudizio per l’industria dell’Unione.
3.2.2.
Mutamento delle circostanze
3.2.2.1. Significative variazioni al rialzo del costo di produzione
3.2.2.1.1. Forte aumento dei prezzi del gas
(32)
Il costo della melamina è in larga misura determinato dal prezzo del gas. La melamina può essere prodotta a partire dall’urea o dall’ammoniaca. Secondo quanto riportato nell’inchiesta iniziale, che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, il gas rappresentava quasi il 50 % del costo di produzione della melamina
(
11
)
.
(33)
Nella presente inchiesta la Commissione ha constatato che, dall’adozione del regolamento iniziale, sono intervenuti cambiamenti strutturali nei mercati europei del gas. In considerazione della quota rappresentata dal gas sul costo della melamina, tali cambiamenti hanno avuto un forte impatto sul costo di produzione della melamina.
(34)
Fino al 2021 proveniva dalla Russia una parte significativa delle forniture di gas all’Unione. La quota del gas da gasdotto importato nell’UE di provenienza russa è infatti scesa da oltre il 40 % nel 2021 a circa l’8 % nel 2023
(
12
)
. Nel lungo periodo precedente, tra il 2010 e il 2021, la quota di gas russo nelle importazioni di gas dell’UE era compresa tra il 30 % e il 45,5 %
(
13
)
. Di conseguenza agli utilizzatori di gas dell’UE era garantita una relativa stabilità dei prezzi. La Commissione ha constatato che, nel periodo di nove mesi compreso tra aprile 2010 e dicembre 2010, prima della conclusione dell’inchiesta iniziale, il gas era scambiato in media a 19,08 EUR/MWh sulla borsa neerlandese TTF («TTF»)
(
14
)
. Tra il 2011 e il 2020 i prezzi del gas hanno oscillato tra 6 EUR/MWh e 28 EUR/MWh. A partire dalla seconda metà del 2021, i prezzi del gas nell’UE hanno iniziato a salire a livelli molto più elevati, mai osservati in precedenza. Tale tendenza si è aggravata a seguito dell’aggressione militare non provocata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina a partire dal marzo 2022. Da allora, le importazioni di gas naturale da gasdotto proveniente dalla Russia sono state in gran parte sostituite da importazioni di gas sotto forma di GNL da altri paesi di origine o, in particolare, da importazioni di gas naturale dalla Norvegia
(
15
)
. Questo cambiamento dell’infrastruttura di approvvigionamento del gas è stato un ulteriore fattore che ha contribuito al rapido aumento dei prezzi del gas. Il 22 agosto 2022 i prezzi del gas hanno subito un’impennata fino a raggiungere 339,20 EUR/MWh per il gas scambiato sul TTF
(
16
)
. Inoltre, date le loro dimensioni, gli investimenti effettuati nelle infrastrutture per il GNL sono considerati irreversibili. È pertanto ragionevole presumere che, anche quando l’aggressione militare sarà terminata, la maggior parte degli Stati membri probabilmente non riprenderà ad acquistare gas a prezzi tanto bassi quanto quelli registrati al momento dello svolgimento dell’inchiesta iniziale e della fissazione del prezzo minimo all’importazione fino al 2020 compreso.
(35)
Inoltre, anche dopo che i prezzi del gas hanno iniziato a stabilizzarsi a partire dall’inizio del 2023, il prezzo medio del gas è rimasto superiore rispetto a quello costantemente registrato prima del 2021. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il gas è stato scambiato in media a [50-60] EUR/MWh
(
17
)
, vale a dire un prezzo circa tre volte superiore al prezzo medio del periodo compreso tra aprile e dicembre 2010. Il 29 settembre 2023, ultimo giorno di contrattazione del periodo dell’inchiesta di riesame, il gas naturale è stato scambiato sul TTF a 41,86 EUR/MWh
(
18
)
. Si tratta di un dato significativamente inferiore rispetto al picco osservato nell’agosto 2022, ma comunque notevolmente superiore rispetto ai livelli registrati fino alla prima metà del 2021 (inclusa).
(36)
Nel periodo in esame dell’inchiesta iniziale, vale a dire dal 1
o
gennaio 2006 al 31 dicembre 2009, il costo di produzione sostenuto dall’industria dell’Unione era compreso tra 1 054 EUR e 1 229 EUR per tonnellata
(
19
)
. Tra il 1
o
gennaio 2012 e il 31 marzo 2016, il periodo in esame utilizzato nel primo riesame in previsione della scadenza, tale costo era compreso tra 1 036 EUR e 1 144 EUR per tonnellata
(
20
)
. Nel 2019 il costo di produzione dell’industria dell’Unione era pari a 980 EUR/tonnellata
(
21
)
. Pertanto in tutti i periodi esaminati dalla Commissione tra il 2006 e il 2019 il costo di produzione dell’industria dell’Unione per tonnellata di melamina è rimasto considerevolmente stabile, con una differenza tra il valore più basso (980 EUR) e quello più elevato (1 229 EUR) pari solo al 25,4 %.
(37)
Per contro, durante la maggior parte del periodo in esame, dal 1
o
gennaio 2021 al 30 settembre 2023, il costo di produzione sostenuto dall’industria dell’Unione era compreso tra 1 611 EUR e 3 132 EUR per tonnellata. Questo quadro non comprende il 2020, il primo anno del periodo in esame, in quanto il costo piuttosto basso registrato in tale anno è stato influenzato dalla recessione economica legata alla pandemia di COVID-19. Ciò dimostra quanto fortemente il rapido aumento dei costi del gas (cfr. considerando 34) abbia inciso sul costo totale di produzione dell’industria dell’Unione.
(38)
I richiedenti hanno sostenuto che, nel loro insieme, il gas naturale, i principali fattori produttivi basati sul gas naturale e il vapore, tenuto conto dei prezzi del gas attualmente prevalenti, rappresentavano l’80 %-90 % dei costi di produzione totali stimati dei produttori dell’Unione. La CCCMC non ha contestato tale affermazione
(
22
)
.
(39)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che dall’inchiesta iniziale i costi del gas sono aumentati in modo considerevole, in termini assoluti e, di conseguenza, relativi, il che è ritenuto un mutamento significativo delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
3.2.2.1.2. Altri fattori che aumentano in maniera significativa il costo di produzione
(40)
I richiedenti hanno sostenuto che, dall’inchiesta iniziale, i costi di conformità al quadro ambientale europeo sono aumentati. Il principale regime ambientale cui è soggetta l’industria dell’Unione è il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS). L’ETS è stato inizialmente istituito nel 2005. Di conseguenza il sistema esisteva già al momento dell’inchiesta iniziale. Tuttavia da allora sono intervenuti cambiamenti significativi nell’ETS, che si sono tradotti direttamente in costi di produzione notevolmente più elevati a carico dei produttori dell’Unione.
(41)
La CCCMC ha osservato che la quota di tali costi di conformità ambientale sul costo di produzione totale non emergeva chiaramente dalla domanda e, in generale, ha messo in discussione la rilevanza di tali costi. A tal riguardo, la CCCMC ha fatto riferimento alla disponibilità di quote a titolo gratuito nell’ambito dell’ETS. La CCCMC ha inoltre sostenuto che eventuali costi derivanti dalla conformità all’ETS dovrebbero essere compensati dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) di recente introduzione
(
23
)
.
(42)
Secondo gli elementi di prova e le proiezioni presentate dai richiedenti, entro il 2026 i costi sostenuti per i diritti di emissione di CO
2
supereranno il vantaggio derivante dalle quote a titolo gratuito disponibili per le emissioni causate dalla produzione dei fattori produttivi necessari per fabbricare melamina. In base ai dati riportati nella domanda, per le proiezioni dei prezzi relative alle emissioni inquinanti totali delle società si prevede un aumento compreso tra il [55 % e il 135 %]
(
24
)
tra il 2021 e il 2026.
(43)
Per quanto riguarda i costi ambientali, la CCCMC ha affermato che la divulgazione da parte della Commissione unicamente di una variazione percentuale senza fornire un valore di riferimento o un contesto di costi pertinenti non aveva alcun senso.
(44)
La Commissione ha ribadito che l’intervallo di valori fornito comprendeva l’aumento stimato massimo e quello minimo dei costi ambientali tra i produttori dell’Unione inclusi nel campione. Non è insolito che i tassi di aumento varino significativamente tra imprese con politiche di acquisto delle emissioni diverse. Inoltre le cifre precise per società erano considerate informazioni commerciali riservate.
(45)
Per quanto riguarda l’eventuale compensazione nell’ambito del CBAM dei costi sostenuti dall’industria dell’Unione, la Commissione ha concordato con i richiedenti e ha confermato che in effetti la melamina non può beneficiare della protezione offerta nel quadro del CBAM.
(46)
I richiedenti hanno inoltre sottolineato che dall’inchiesta iniziale è stata constatata una generale inflazione dei prezzi. Tra i fattori all’origine dell’inflazione figurano in primo luogo i cambiamenti strutturali nei mercati del gas illustrati al considerando 34, ma anche strozzature nelle catene di approvvigionamento e un aumento della domanda. Se il prezzo minimo all’esportazione di 1 153 EUR/tonnellata istituito nell’inchiesta iniziale fosse stato adeguato in base ai tassi di inflazione annuali pubblicati da Eurostat, il risultato per il 2022 sarebbe stato un prezzo minimo all’esportazione pari ad almeno 1 474 EUR. La Commissione ha osservato che i prezzi di vendita della melamina dell’industria dell’Unione hanno raggiunto 3 196 EUR/tonnellata (media del 2022, cfr. tabella 7) e i prezzi delle importazioni cinesi 1 990 EUR/tonnellata (media del 2022, cfr. tabella 3). Sebbene i prezzi siano poi diminuiti durante il periodo dell’inchiesta di riesame, occorre osservare che in tale periodo il costo di produzione sostenuto dall’industria dell’Unione si attestava ancora a 3 069 EUR (cfr. tabella 7).
(47)
La CCCMC ha osservato che il tasso di inflazione dell’Unione ha raggiunto il picco nel 2022, ma è successivamente calato per il venir meno delle cause all’origine dell’inflazione, come l’impennata dei prezzi del gas e la domanda di melamina in seguito alla pandemia di COVID-19. La Commissione ha convenuto sul fatto che l’inflazione generale dei prezzi ha raggiunto il picco nel 2022 e che da allora i tassi di inflazione sono diminuiti. Tuttavia i prezzi e, di conseguenza, i costi sono ancora a un livello notevolmente superiore rispetto a quello del 2009, vale a dire il periodo dell’inchiesta iniziale. Nulla indica che l’impatto complessivo avuto dall’inflazione sui prezzi a partire dal 2009 possa invertirsi.
3.2.2.2. Situazione dell’offerta sul mercato dell’Unione
(48)
Nell’inchiesta iniziale gli utilizzatori avevano espresso preoccupazioni in merito alla sicurezza di un approvvigionamento di melamina sufficiente e a prezzi accessibili
(
25
)
.
3.2.2.2.1. Capacità produttiva dell’industria dell’Unione
(49)
Nella domanda i richiedenti hanno affermato che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è superiore di circa il 60 % rispetto al consumo dell’Unione ed è notevolmente aumentata dal 2009. Hanno inoltre dichiarato di dare priorità alle vendite sul mercato dell’Unione rispetto ai mercati di esportazione e di essere pertanto in grado, se necessario, di rifornire l’intero mercato dell’UE.
(50)
L’inchiesta ha in effetti rilevato che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata di oltre il 20 % tra il 2009, vale a dire il periodo dell’inchiesta iniziale, e il periodo dell’inchiesta di riesame attuale. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione ammontava a 476 874 tonnellate, come indicato nella tabella 5, mentre il consumo era pari a 339 676 tonnellate (cfr. tabella 1). L’industria dell’Unione è pertanto in grado, se necessario, di rifornire l’intero mercato dell’Unione.
(51)
La CCCMC ha sostenuto che dal 2006 la capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha costantemente superato il consumo dell’Unione e di non aver pertanto ravvisato alcun mutamento delle circostanze riguardo alla capacità dell’industria dell’Unione di rifornire il mercato dell’Unione
(
26
)
.
(52)
La Commissione ha respinto l’argomentazione addotta dalla CCCMC e l’approccio di considerare la capacità inutilizzata totale dell’industria dell’Unione dal 2009 separatamente rispetto ad altri fattori pertinenti. Come indicato al considerando 57, la situazione dell’offerta sul mercato dell’Unione è complessivamente migliorata grazie all’aumento della capacità dell’industria dell’Unione, unitamente a importazioni maggiori e a prezzi equi da paesi terzi.
3.2.2.2.2. Quota di mercato dell’industria dell’Unione
(53)
Tra il 2006 e il 2009, vale a dire il periodo di riferimento dell’inchiesta iniziale, la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione si attestava in media all’80 % senza mai scendere al di sotto del 74 %. Analogamente, tra il 1
o
gennaio 2012 e il 31 marzo 2016 tale quota di mercato si attestava in media al 77 % [cfr. tabella 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171], mentre nel 2019, vale a dire l’anno conclusosi prima dell’inizio del periodo di riferimento della presente inchiesta, era pari al 73 % [cfr. tabella 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2653].
(54)
Nella domanda i richiedenti hanno sostenuto che la quota di mercato dell’industria dell’Unione era crollata a causa dei prezzi aggressivi praticati dai produttori esportatori cinesi. In effetti, mentre per un lungo periodo si era situata tra il 73 % e l’80 %, come illustrato al considerando 53, nel periodo della presente inchiesta di riesame la quota di mercato dell’industria dell’Unione arrivava solo al 48,6 % (cfr. tabella 6), il che rappresenta un mutamento significativo di circostanze. La Commissione ha osservato che, per contro, la quota di mercato delle importazioni cinesi è passata da appena il 6,5 % nel 2009 al 29,2 % nel periodo della presente inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 56, anche le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate, contribuendo così alla riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione, benché in misura minore rispetto alle importazioni cinesi.
3.2.2.2.3. Importazioni da paesi terzi
(55)
Nella domanda i richiedenti hanno sostenuto che, in caso di carenza di approvvigionamento, le importazioni da paesi terzi potrebbero colmare un’eventuale penuria dovuta a un aumento del consumo.
(56)
La Commissione ha osservato che la quota di mercato totale delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina era pari al 6,2 % nel 2009 [cfr. tabella 12 del regolamento (UE) n. 1035/2010] e che il livello di tale quota di mercato, unitamente alla quota di mercato dell’industria dell’Unione, pari allora all’85 %, era stato uno dei motivi principali alla base della modifica della forma del dazio introducendo un dazio fisso
(
27
)
. Da allora la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi è aumentata notevolmente, attestandosi al 22,3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, il che dimostra che i produttori di paesi terzi hanno sviluppato capacità in grado di contribuire a soddisfare il consumo nel mercato dell’Unione e a garantire una sana situazione concorrenziale in condizioni di parità.
3.2.2.2.4. Conclusioni sulla situazione dell’offerta
(57)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la situazione dell’offerta sul mercato dell’Unione è cambiata in modo significativo dall’inchiesta iniziale. Mentre nel 2009 l’unica fonte significativa di importazioni era la Cina e, al momento dell’istituzione delle misure provvisorie, una carenza di melamina sul mercato dell’Unione poteva avere determinato consistenti aumenti di prezzo (cfr. considerando 63 del regolamento iniziale), la situazione era chiaramente diversa durante il periodo dell’inchiesta di riesame in cui vi erano molteplici considerevoli fonti di importazioni (in grado di assicurare un’equa pressione concorrenziale) e inoltre una capacità produttiva molto superiore nell’industria dell’Unione.
3.2.2.3. Conclusioni
(58)
Nella presente inchiesta la Commissione ha constatato che diverse circostanze sono mutate rispetto all’inchiesta iniziale, in particolare per quanto riguarda il costo di produzione sostenuto dall’industria dell’Unione, ma anche sotto il profilo dell’offerta. Dal 2021 i costi di produzione nell’Unione sono aumentati considerevolmente, per cui i prezzi minimi all’importazione e il dazio specifico applicabile a tutte le altre società, basati sui costi e sui prezzi del 2009, non sono più risultati efficaci per evitare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Di conseguenza l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio, come concluso al considerando 134. Allo stesso tempo, sebbene siano state le preoccupazioni relative alla disponibilità di una fornitura sufficiente di melamina agli utilizzatori il motivo principale dell’istituzione delle misure nella loro forma attuale nell’inchiesta iniziale, la sicurezza dell’approvvigionamento dell’industria utilizzatrice è notevolmente migliorata dal 2009.
3.2.3.
Carattere duraturo
3.2.3.1. Introduzione
(59)
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha anche esaminato se il mutamento delle circostanze osservato nella sezione 3.5.2 potesse ragionevolmente essere ritenuto di carattere duraturo.
(60)
Nelle loro comunicazioni diverse parti hanno messo in discussione il carattere duraturo di tali mutamenti delle circostanze. Alcune delle osservazioni sono state trasmesse prima della divulgazione dei fatti principali. Tutte le argomentazioni sono sintetizzate nella presente sezione.
3.2.3.2. Valutazione del carattere duraturo
3.2.3.2.1. Significative variazioni al rialzo del costo di produzione
(61)
Per quanto riguarda il forte aumento dei prezzi del gas, la CCCMC ha sostenuto che verso la fine del periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi del gas naturale erano notevolmente diminuiti rispetto ai picchi precedenti. Tale andamento, secondo la CCCMC, dimostrava che qualsiasi mutamento delle circostanze, nel caso di specie il drastico aumento dei prezzi del gas, era solo di carattere temporaneo. La CCCMC ha inoltre affermato che i prezzi del gas naturale, il principale fattore produttivo per fabbricare la melamina, erano scesi a livelli paragonabili a quelli osservati prima della metà del 2021.
(62)
Analogamente, l’EPF ha ricordato che il principale fattore che incideva sul costo di produzione dei produttori di melamina era il costo del gas naturale. Secondo l’EPF, dal 2023 i prezzi del gas naturale sono diminuiti rapidamente e considerevolmente. L’EPF ha osservato che i prezzi a pronti del gas naturale in Europa erano a livelli compresi tra 28 e 32 EUR/MWh nel gennaio 2024, mentre nel 2018 i prezzi medi a pronti del gas naturale in Europa si attestavano tra i 22 e i 23 EUR/MWh. Secondo l’EPF, i mercati finanziari prevedevano per il periodo tra il 2024 e il 2026 prezzi del gas molto vicini ai livelli storici. L’EPF ha sostenuto che i prezzi del gas erano tornati ai consueti livelli storici e che i richiedenti potevano nuovamente competere con le misure nella forma attuale.
(63)
La European Producers of Laminate Flooring («EPLF») ha fornito una proiezione analoga sull’andamento dei prezzi del gas. L’EPLF ha aggiunto che nel momento in cui i prezzi del gas si fossero stabilizzati come previsto, i tassi di inflazione sarebbero poi diminuiti. A propria volta, al calo dei tassi di inflazione, le principali banche centrali avrebbero iniziato a ridurre i tassi di interesse. Tassi di interesse inferiori avrebbero reso i prestiti ipotecari meno costosi. Di conseguenza, i beni immobili sarebbero diventati più accessibili, determinando una prevedibile ripresa del settore edilizio, uno dei principali utilizzatori di prodotti a base di melamina.
(64)
La Commissione ha espresso disaccordo in relazione a tutte le argomentazioni di cui sopra. La Commissione ha ritenuto molto improbabile che i prezzi del gas naturale tornino agli intervalli di prezzo osservati fino al 2020.
(65)
Per quanto riguarda l’argomentazione di cui al considerando 62, la Commissione ha osservato che i prezzi del gas registrati dall’EPF nel gennaio 2024, compresi tra 28 e 32 EUR/MWh, erano ancora notevolmente superiori rispetto ai prezzi compresi tra 22 e 23 EUR/MWh, osservati, sempre dall’EPF, nel 2019. La Commissione ha osservato che il prezzo medio del gas sul TTF nel primo semestre del 2024 si è attestato a 29,82 EUR/MWh
(
28
)
, ossia a un livello del 56 % superiore rispetto al prezzo medio del gas sul TTF nel periodo da aprile a dicembre 2010, pari a 19,08 EUR/MWh (cfr. nota 16 del presente regolamento), nonché ben al di sopra del prezzo medio del gas sul TTF nel periodo 2011-2020. Pertanto, anche se la situazione dei prezzi del gas nel periodo dell’inchiesta di riesame dovesse essere considerata eccezionale, i prezzi del gas sono ancora notevolmente superiori rispetto al prezzo medio registrato fino al 2020 compreso.
(66)
Le presunte proiezioni dei probabili prezzi del gas fino al 2026 non sono state ulteriormente suffragate dall’EPF. Per quanto attiene alle argomentazioni sintetizzate nei considerando da 61 a 63, la Commissione ha inoltre ritenuto improbabile, alla luce dei cambiamenti della situazione geopolitica, che i prezzi del gas si stabilizzino in modo duraturo ai livelli osservati fino a giugno 2021. A partire dal 2021 la maggior parte degli Stati membri che si approvvigionano di gas naturale direttamente dalla Russia attraverso gasdotti ha iniziato a ridurre tali importazioni. A seguito dell’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione europea e gli Stati membri hanno rafforzato e accelerato le misure volte a ridurre la dipendenza dal gas russo. In tale contesto sono stati pianificati, o sono in costruzione, almeno 17 terminali di GNL
(
29
)
. Considerati gli investimenti estremamente importanti che la costruzione dei terminali di GNL e dell’intera infrastruttura di approvvigionamento richiede, così come l’impegno dell’Unione di affrancarsi dalla dipendenza dal gas russo
(
30
)
, è estremamente improbabile che l’Unione torni ad acquistare gas russo da gasdotto nei volumi e ai prezzi osservati prima del 2021. Pertanto il mercato continuerà probabilmente a registrare prezzi molto più elevati rispetto a quelli osservati fino al primo semestre del 2021.
(67)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha criticato il fatto che, a fini di confronto, la Commissione si fosse basata sul prezzo del gas dell’ultimo giorno del periodo dell’inchiesta di riesame, che era stato rilevato a 41,86 EUR/MWh sul TTF, e sul prezzo medio del periodo dell’inchiesta di riesame, che la CCCMC non riteneva rappresentativi, dal momento che in quel periodo si erano registrati prezzi eccezionalmente elevati, tra cui il picco di 339,20 EUR/MWh, toccato il 22 agosto 2022 (cfr. considerando 34 e 35). La CCCMC ha aggiunto che i costi di produzione dell’industria dell’Unione, essendo correlati ai prezzi del gas naturale, sono già tornati ai «livelli pre-crisi» o si prevede che vi tornino a breve.
(68)
La Commissione ha respinto l’argomentazione. Essa ha ricordato che, al fine di valutare il carattere duraturo del cambiamento di circostanze constatato, aveva fatto riferimento anche al prezzo medio del gas sul TTF nel primo semestre del 2024 (cfr. considerando 65), periodo in cui i prezzi erano nettamente diminuiti rispetto agli eccezionali picchi precedenti, ma stavano stabilizzandosi a livelli notevolmente superiori a quello precedente alla prima metà del 2021. La Commissione ha inoltre osservato che nel secondo semestre del 2024 il prezzo medio del gas sul TTF era pari a 29,82 EUR/MWh, ben al di sopra del prezzo medio del gas sul TTF registrato nel periodo 2011-2020 (cfr. considerando 65). Ne consegue che non vi sono segnali che facciano prevedere che il costo di produzione sostenuto dall’industria dell’Unione si stabilizzi a livelli simili a quelli prevalenti durante il periodo compreso tra l’istituzione delle misure e il primo semestre del 2021.
(69)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’EPF ha ribadito che, stando alle previsioni, i livelli di prezzo del gas naturale per il secondo semestre del 2026 si avvicineranno ai prezzi effettivi del gas rilevati nel luglio 2023 (23-25 EUR/MWh). Un livello che non sarebbe lontano da quelli osservati nel 2021. A tal riguardo, l’EPF ha fatto riferimento alle ultime previsioni economiche europee del 15 novembre 2024
(
31
)
.
(70)
La Commissione ha osservato che i prezzi del gas naturale previsti per il periodo compreso tra il secondo trimestre del 2025 e il primo trimestre del 2026 oscillavano tra 43,5 e 47,25 EUR/MWh
(
32
)
. Prezzi che sono superiori di almeno il 46 % rispetto al prezzo medio del gas sul TTF osservato nella prima metà del 2024 (cfr. considerando 65).
(71)
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha confermato che il mutamento delle modalità di acquisto e di fornitura e il conseguente aumento dei costi del gas naturale sostenuti dai produttori dell’Unione sono considerati di carattere duraturo.
(72)
Per quanto attiene ai costi di conformità ambientale a carico dell’industria dell’Unione (cfr. considerando 40), non sussiste alcuna indicazione che tali obblighi normativi in materia ambientale saranno abrogati a breve. Piuttosto, la crescente attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale, soprattutto attraverso il Green Deal europeo, comporterà probabilmente costi di conformità industriale sempre più elevati per i produttori dell’Unione. Le proiezioni rese disponibili finora dai produttori dell’Unione (cfr. considerando 42) confermano tale affermazione. Si prevede pertanto che il mutamento delle circostanze osservato sia di carattere duraturo.
(73)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha chiesto di conoscere l’incidenza relativa dei presunti costi di conformità sui costi unitari totali di produzione della melamina, aspetto che rimane fondamentale per valutare la rilevanza effettiva dell’aumento percentuale.
(74)
La Commissione ha osservato che i costi ambientali che l’industria dell’Unione ha dovuto affrontare rappresentavano una quota inferiore dei costi totali di produzione della melamina rispetto ai costi del gas. Ciò tuttavia non cambia il fatto che i mutamenti osservati siano comunque significativi e di carattere duraturo.
(75)
Quanto all’inflazione (cfr. considerando 46), la Commissione ha osservato che il carattere duraturo degli aumenti registrati dalle voci di costo (gas e conformità ambientale) comporterà inevitabilmente un aumento dei prezzi del prodotto ottenuto, la melamina. Inoltre, una volta ripristinate condizioni di parità, l’industria dell’Unione vorrà trasferire l’aumento della base di costi sui suoi prezzi di vendita, in quanto non può sostenere le perdite subite nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta di riesame a lungo termine. Si prevede pertanto che un livello di prezzo della melamina più elevato rispetto ai livelli di prezzo osservati nell’inchiesta iniziale sia di carattere duraturo.
(76)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha obiettato che il costo di produzione dell’industria dell’Unione era più elevato nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale e che si prevedeva che il livello di costo più elevato fosse di carattere duraturo.
(77)
La Commissione ha fatto riferimento alla confutazione relativa al carattere duraturo dell’aumento dei costi del gas (cfr. considerando 70), che, dato il peso dei costi del gas nel costo complessivo di produzione della melamina, si prevede che comporterà un aumento dei costi totali altrettanto duraturo.
3.2.3.2.2. Situazione dell’offerta sul mercato dell’Unione
(78)
Per quanto riguarda l’aumento della capacità produttiva dell’industria dell’Unione, l’inchiesta non ha evidenziato alcuna intenzione dei produttori dell’Unione di ridurre le capacità nel prossimo futuro. Si ritiene pertanto che l’aumento della capacità complessiva sia di carattere duraturo.
(79)
La CCCMC ha tuttavia osservato che non sono intervenuti mutamenti significativi (o duraturi) della capacità produttiva dell’industria dell’Unione o della relativa capacità di rifornire il mercato dell’UE.
(80)
La Commissione ha chiarito che l’industria dell’Unione dispone di una capacità sufficiente per soddisfare il consumo dell’Unione. A tal proposito, la Commissione ha fatto riferimento ai dati raccolti nella presente inchiesta (cfr. tabelle 1 e 5). Mentre il consumo non ha mai superato le 427 309 tonnellate l’anno (nel 2021), la capacità si è attestata ad almeno 476 874 tonnellate l’anno (nel periodo dell’inchiesta di riesame).
(81)
La CCCMC ha aggiunto che il calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione a meno del 30 % nel periodo compreso tra il 1
o
luglio 2022 e il 30 giugno 2023 non era di carattere duraturo, in quanto dovuto a circostanze eccezionali, quali difficoltà di produzione a livello dei produttori dell’Unione e il contemporaneo aumento della domanda da parte degli utilizzatori. Per compensare le carenze di approvvigionamento, gli utilizzatori erano stati costretti ad aumentare le importazioni, principalmente dalla Cina.
(82)
La Commissione ha osservato che il notevole calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione era oggettivo e, in quanto tale, non è stato contestato dalla CCCMC. La Commissione ha ritenuto che il calo della quota di mercato fosse dovuto in larga misura all’aumento esponenziale delle importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione (cfr. considerando 102).
(83)
Alla luce di quanto precede, le osservazioni della CCCMC sono state respinte.
(84)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, SGE ha sostenuto che le circostanze che hanno giustificato le misure in vigore sotto forma di dazio fisso e di un prezzo minimo all’importazione non sono mutate in modo significativo e duraturo. Per quanto concerne la disponibilità di importazioni di melamina da paesi terzi, SGE ha osservato che in determinati momenti i prezzi dei paesi terzi erano inferiori a quelli della Cina e che l’approvvigionamento da paesi terzi non era stabile e non poteva sostituire le importazioni dalla Cina.
(85)
La Commissione ha osservato che nel periodo in esame i prezzi all’importazione da paesi terzi hanno in generale seguito le tendenze del mercato. Soprattutto, come si evince dalla tabella 4, nel periodo in esame la quota di mercato del totale delle importazioni dai paesi terzi è rimasta all’interno di un intervallo di valori relativamente ristretto, compreso tra il 19,2 % e il 22,3 %; vale a dire che i prezzi non si sono ripercossi sulle quote di mercato dell’industria dell’Unione altrettanto negativamente quanto i prezzi cinesi (cfr. tabella 2). Quote di mercato comprese tra il 19,2 % e il 22,3 % sono oltretutto ben al di sopra delle quote di mercato detenute dalla Cina durante tutto il periodo in esame nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del riesame e pertanto la Commissione non concordava con SGE. La Commissione ha constatato che le importazioni totali di paesi terzi costituivano un fattore di approvvigionamento alternativo stabile per il mercato dell’Unione.
(86)
SGE ha ribadito un’argomentazione esposta dall’utilizzatore KRP il 30 ottobre 2024
(
33
)
, affermando che la capacità produttiva europea da sola non poteva soddisfare la domanda. Sulla stessa linea, nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, l’EPF ha messo in discussione i dati relativi alla capacità valutati dalla Commissione e riportati nella tabella 5. L’EPF ha affermato che due stabilimenti di produzione di melamina di BASF a Ludwigshafen sono stati definitivamente chiusi alla fine di aprile 2023
(
34
)
. Inoltre l’EPF ha fatto riferimento alle informazioni di mercato fornite dai propri membri, secondo cui nel 2024 solo OCI e LAT Nitrogen producevano melamina a una capacità ridotta. Secondo l’EPF, l’intera capacità produttiva di questi produttori ammontava in totale a 290 000 tonnellate all’anno.
(87)
Al fine di proteggere informazioni considerate informazioni commerciali riservate, la Commissione non ha potuto divulgare i dati relativi alla capacità produttiva dei singoli produttori dell’Unione. Essa ha tuttavia confermato che i dati relativi alla capacità produttiva di cui alla tabella 5 erano stati adeguatamente verificati. La Commissione ha inoltre osservato che gli stabilimenti BASF interessati non erano stati chiusi in modo permanente, come sostenuto dall’EPF, ma messi in vendita sul mercato
(
35
)
. Inoltre, l’approccio dell’EPF di escludere capacità temporaneamente tenute inattive o messe in vendita non è coerente con la prassi costante della Commissione. Il fatto che i produttori dell’Unione abbiano ridotto la produzione perché non sono stati in grado di far fronte alle importazioni a prezzi sleali dalla Cina, che sono penetrate nel mercato dell’Unione in volumi mai così elevati, non dovrebbe essere confuso con una riduzione permanente della capacità produttiva. L’argomentazione della EPF è stata pertanto respinta. L’argomentazione di KRP non è stata ulteriormente suffragata da elementi di prova e, per questo motivo, è stata parimenti respinta.
3.2.4.
Conclusioni
(88)
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, che le circostanze di cui alla sezione 3.2.2 sono mutate rispetto all’inchiesta iniziale e che tali mutamenti sono di carattere duraturo.
3.3.
Pregiudizio
3.3.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(89)
Sulla base delle informazioni disponibili nella domanda, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato dai tre richiedenti e altri due produttori. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. I due produttori non inclusi nel campione individuati nella domanda sono BASF AG, Ludwigshafen (Germania), e S.C. Azomures, Targu Mures (Romania). Solo BASF si è registrata come parte interessata. Nessuno dei due produttori in questione ha presentato osservazioni nel corso dell’inchiesta.
(90)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata pari a 175 786 tonnellate. La cifra è stata calcolata sulla base delle risposte al questionario fornite dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e della risposta al questionario sui macroindicatori fornita dai richiedenti.
(91)
Come indicato al considerando 13, la Commissione ha selezionato un campione definitivo dei produttori dell’Unione che rappresentava circa l’83 % della produzione totale stimata dell’Unione del prodotto simile. I tre produttori inclusi nel campione sono i richiedenti.
3.3.2.
Consumo dell’Unione
(92)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati dei richiedenti concernenti le vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione, parzialmente sottoposti a controllo incrociato con i volumi di vendita indicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame da tutti i paesi terzi quali riportate nella banca dati Comext (Eurostat).
(93)
Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell’Unione (tonnellate)
2020
2021
2022
PIR
Consumo
364 168
427 309
377 704
339 676
Indice (2020 = 100)
100
117
104
93
Fonte:
Eurostat
(94)
Dal riesame è emerso che tra il 2020 e il 2021, a seguito della ripresa registrata dopo la pandemia di COVID-19, il consumo dell’Unione è aumentato del 18 %. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il consumo dell’Unione è complessivamente diminuito del 7 %.
3.3.3.
Importazioni dal paese interessato
3.3.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(95)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dal paese interessato in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato cinese è stata stabilita confrontando le importazioni con il consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 2.
(96)
Le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Volume delle importazioni e quota di mercato
2020
2021
2022
PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (tonnellate)
1 222
27 270
107 506
99 112
Indice (2020 = 100)
100
2 232
8 800
8 113
Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)
0,3
6,4
28,5
29,2
Indice (2020 = 100)
100
1 902
8 484
8 698
Fonte:
Eurostat
(97)
I volumi delle importazioni dalla Cina sono aumentati di oltre ottanta volte tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Anche se il 2020 potrebbe non essere considerato rappresentativo a causa della recessione economica dovuta alla pandemia di COVID-19, dal 2021 al periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Cina sono comunque aumentate di quasi quattro volte.
(98)
In termini relativi (cfr. gli indici nella tabella 2), la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata in modo ancor più marcato del volume di tali importazioni, raggiungendo quasi il 30 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Rispetto al 2021, la quota di mercato è più che quadruplicata.
3.3.3.2. Prezzi delle importazioni dalla Cina e undercutting dei prezzi.
3.3.3.2.1. Prezzi
(99)
La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni dalla Cina in base alle statistiche di Eurostat.
(100)
La media ponderata del prezzo delle importazioni dalla Cina ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)
2020
2021
2022
PIR
Cina
958
1 627
1 990
1 361
Indice (2020 = 100)
100
170
208
142
Fonte:
Eurostat
(101)
Tra il 2020 e il 2022 i prezzi medi delle importazioni di melamina dalla Cina sono aumentati del 108 %. Tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi hanno subito un forte calo, pari al 32 %.
3.3.3.2.2. Undercutting dei prezzi
(102)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi confrontando a) la media statistica ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame, stabilita su base cif, con opportuni adeguamenti per tenere conto dell’aliquota convenzionale dei dazi doganali, del dazio antidumping
(
36
)
e dei costi successivi all’importazione; e b) la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai tre produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione. Il margine di undercutting così calcolato ammontava all’8,5 %.
(103)
La Commissione ha inoltre considerato altri effetti sui prezzi, in particolare la presenza di una significativa depressione dei prezzi. La Commissione ha osservato che la depressione dei prezzi si è verificata in quanto l’industria dell’Unione ha dovuto abbassare i prezzi di vendita di circa il 53 % tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. tabella 7), fissandoli ben al di sotto dei costi di produzione, con una conseguente perdita del 100,1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. tabella 10).
3.3.4.
Volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi
(104)
La Commissione ha stabilito i volumi e i prezzi delle importazioni da paesi terzi applicando lo stesso metodo utilizzato per la RPC (cfr. sezione 3.3.3.1).
(105)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Importazioni da paesi terzi
Paese
2020
2021
2022
PIR
Qatar
Volume delle importazioni (in tonnellate)
26 256
35 622
37 809
40 360
Indice (2020 = 100)
100
136
144
154
Quota di mercato (%)
7,2
8,3
10,0
11,9
Indice (2020 = 100)
100
115
139
165
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
824
1 548
2 459
1 644
Indice (2020 = 100)
100
188
298
200
Trinidad e Tobago
Volume delle importazioni (in tonnellate)
8 370
14 112
11 400
16 320
Indice (2020 = 100)
100
169
136
195
Quota di mercato (%)
2,3
3,3
3,0
4,8
Indice (2020 = 100)
100
144
131
209
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
850
1 572
2 504
1 379
Indice (2019 = 100)
100
185
295
162
India
Volume delle importazioni (in tonnellate)
2 122
5 520
12 848
9 768
Indice (2020 = 100)
100
260
605
460
Quota di mercato (%)
0,6
1,3
3,4
2,9
Indice (2020 = 100)
100
222
584
493
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
677
1 446
2 219
1 450
Indice (2020 = 100)
100
214
328
214
Altri paesi terzi
Volume delle importazioni (in tonnellate)
35 311
26 652
15 110
9 180
Indice (2020 = 100)
100
75
43
26
Quota di mercato (%)
9,7
6,2
4,0
2,7
Indice (2020 = 100)
100
64
41
28
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
800
1 570
2 262
1 502
Indice (2020 = 100)
100
196
283
188
Importazioni totali esclusa la Cina
Volume delle importazioni (in tonnellate)
72 059
81 907
77 167
75 629
Indice (2020 = 100)
100
114
107
105
Quota di mercato (%)
19,8
19,2
20,4
22,3
Indice (2020 = 100)
100
97
103
113
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
835
1 557
2 387
1 544
Indice (2020 = 100)
100
186
286
185
Fonte:
Eurostat
(106)
Le principali fonti di importazioni al di fuori della Cina comprendevano Qatar, Trinidad e Tobago e India. Le importazioni da ciascuno di tali paesi sono aumentate durante il periodo in esame di almeno il 54 % (Qatar) e fino al 360 % (India). L’India tuttavia è partita da un livello molto inferiore rispetto a quello degli altri due paesi nel 2020. La quota di mercato delle importazioni totali da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina, è aumentata solo del 5 % nel periodo in esame.
(107)
Nel periodo dell’inchiesta di riesame, i prezzi medi all’importazione registrati per le tre principali fonti diverse dalla Cina erano tutti superiori ai prezzi medi all’importazione dalla RPC. Solo i prezzi all’importazione da Trinidad e Tobago erano relativamente vicini ai prezzi all’importazione dalla Cina, anche se comunque superiori (1 379 EUR/tonnellata rispetto a 1 361 EUR/tonnellata). Nel periodo dell’inchiesta di riesame tuttavia il volume delle importazioni provenienti da Trinidad e Tobago era meno del 20 % rispetto al volume proveniente dalla Cina.
(108)
L’aumento della quota di mercato dei paesi terzi nel periodo in esame, pari a 2,5 punti percentuali, è nettamente inferiore alla crescita di 28,9 punti percentuali della quota di mercato delle importazioni cinesi. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi era notevolmente superiore sia rispetto al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione (cfr. tabella 7) sia rispetto al prezzo medio delle importazioni dalla Cina (cfr. tabella 3).
3.3.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
3.3.5.1. Osservazioni generali
(109)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella risposta al questionario dei richiedenti, debitamente sottoposti a controllo incrociato con le informazioni contenute nella domanda di riesame e nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, e delle statistiche Eurostat. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(110)
Gli indicatori macroeconomici nel caso di specie sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività.
(111)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi di vendita unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
3.3.5.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(112)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
PIR
Volume di produzione (in tonnellate)
401 780
396 575
268 034
175 786
Indice (2020 = 100)
100
99
67
44
Capacità produttiva (in tonnellate)
480 578
477 621
477 379
476 874
Indice (2020 = 100)
100
99
99
99
Utilizzo degli impianti (%)
83,6
83,0
56,1
36,9
Indice (2020 = 100)
100
99
67
44
Fonte:
richiedenti.
(113)
Nel periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 56 %. Sempre nel periodo in esame la capacità produttiva dell’Unione si è mantenuta pressoché stabile, con un calo minimo pari all’1 %. Di conseguenza l’utilizzo degli impianti è diminuito del 56 %.
3.3.5.3. Volume delle vendite e quota di mercato
(114)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
PIR
Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione – acquirenti indipendenti
290 888
318 133
193 031
164 935
Indice (2020 = 100)
100
109
66
57
Quota di mercato (%)
79,9
74,5
51,1
48,6
Indice (2020 = 100)
100
93
64
61
Fonte:
Eurostat, richiedenti.
(115)
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è aumentato del 9 % dal 2020 al 2021, ma è sceso di 52 punti percentuali tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame, fino al 43 % sotto il livello del 2020.
(116)
Seguendo lo stesso andamento, la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione è scesa dal 79,9 % al 48,6 %.
3.3.5.4. Crescita
(117)
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 7 % (cfr. tabella 1), mentre il volume delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è calato del 43 % (cfr. tabella 6). Di conseguenza, l’industria dell’Unione ha perso importanti quote di mercato (cfr. tabella 6) a fronte delle importazioni cinesi (cfr. tabella 2).
3.3.5.5. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(118)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo unitario di produzione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione
2020
2021
2022
PIR
MEDIA ponderata dei prezzi di vendita unitari nell’Unione (in EUR/tonnellata)
928
1 863
3 196
1 498
Indice (2020 = 100)
100
201
344
161
Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)
906
1 611
3 173
3 069
Indice (2020 = 100)
100
178
350
339
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(119)
Il costo unitario di produzione è aumentato in maniera esponenziale a un livello che nel 2022 superava del 250 % il livello registrato nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame risultava ancora del 239 % superiore al livello del 2020. Tale drastico aumento del costo di produzione è stato provocato principalmente dal fortissimo rialzo dei prezzi del gas a partire dal 2021.
(120)
I prezzi di vendita hanno seguito un andamento analogo fino al 2022, quando hanno raggiunto un livello che superava del 244 % quello del 2020. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi di vendita si sono più che dimezzati rispetto al 2022. In una comunicazione presentata il 23 agosto 2024
(
37
)
, i richiedenti hanno sottolineato che il volume delle vendite dell’industria dell’Unione era sceso a livelli insostenibili a fronte di un aumento significativo delle basi di costo nel periodo dell’inchiesta di riesame.
3.3.5.6. Occupazione e produttività
(121)
Nel periodo in esame, l’occupazione, la produttività e il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
PIR
Numero di dipendenti
632
642
613
582
Indice (2020 = 100)
100
102
97
92
Produttività del lavoro (tonnellate/dipendente)
524
508
347
231
Indice (2020 = 100)
100
97
66
44
Costo medio del lavoro per dipendente
73 491
77 431
86 835
90 642
Indice (2020 = 100)
100
105
118
123
Fonte:
richiedenti, produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(122)
Il numero di dipendenti è diminuito di oltre il 9 % tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame, in quanto l’industria dell’Unione, in una situazione di mercato sfavorevole, ha iniziato a ridurre la forza lavoro.
(123)
La produttività del lavoro è crollata del 56 % nel periodo in esame, in linea con il brusco calo della produzione (cfr. tabella 5).
(124)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 23 %, a seguito dell’adeguamento delle retribuzioni all’inflazione e alla crescita precedente.
3.3.5.7. Scorte
(125)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Scorte
2020
2021
2022
PIR
Scorte finali
12 151
5 372
32 163
13 336
Indice (2020 = 100)
100
44
265
110
Scorte finali in percentuale della produzione (%)
3,1
1,4
15,1
9,9
Indice (2020 = 100)
100
45
488
320
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(126)
Nel periodo in esame il livello delle scorte è variato in misura significativa. Nel 2021 era del 56 % inferiore rispetto al livello del 2020; nel 2022 superava del 165 % il livello del 2020. Le scorte finali in percentuale della produzione sono cresciute di quasi cinque volte tra il 2020 e il 2022 e di oltre tre volte tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Si tratta di un ulteriore indicatore del fatto che verso la fine del periodo in esame l’industria dell’Unione ha incontrato crescenti difficoltà a vendere la propria produzione, a fronte dell’aumento significativo delle importazioni dalla Cina.
3.3.5.8. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(127)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
PIR
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (%)
–4,1
12,3
–5,6
– 100,1
Indice (2020 = 100)
- 100
298
- 136
-2 427
Flusso di cassa
12 158 042
95 868 270
-10 678 921
- 118 092 691
Indice (2020 = 100)
100
789
-88
- 971
Investimenti
25 704 881
32 880 347
46 905 512
75 538 271
Indice (2020 = 100)
100
128
182
294
Utile sul capitale investito
–10,2 %
46,2 %
–7,4 %
–94,6 %
Indice (2020 = 100)
- 100
455
-73
- 930
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(128)
La Commissione ha stabilito i profitti dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite di melamina ad acquirenti indipendenti dell’Unione, in percentuale del fatturato delle vendite sottostanti. L’industria dell’Unione ha realizzato un profitto solo nel 2021, pari al 12,3 %. Nel 2020 e nel 2022 le vendite sottostanti sono state in perdita, rispettivamente del –4,1 % e del –5,6 %. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la perdita si è attestata a –100,1 %.
(129)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa è stato positivo nel 2021. Nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha generato un flusso di cassa negativo a seguito dell’andamento negativo della redditività.
(130)
Nel periodo in esame il livello degli investimenti dell’industria dell’Unione è aumentato del 194 %. Secondo i risultati dell’inchiesta, gli investimenti hanno riguardato quasi esclusivamente la sostituzione di attivi completamente ammortizzati e usurati. Il fatto che tali investimenti si siano concentrati nel periodo dell’inchiesta di riesame è stato piuttosto casuale. Inoltre gli investimenti sono stati relativamente modesti se considerati in proporzione ad altri indicatori, come il valore totale delle vendite. La Commissione non ritiene pertanto che tale indicatore sia molto significativo per il caso di specie.
(131)
L’utile sul capitale investito, ossia il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha registrato un andamento analogo a quello dei tassi di redditività esaminati.
3.3.5.9. Conclusioni sulla situazione dell’industria dell’Unione
(132)
In un contesto di aumento dei costi di produzione e di crescente volatilità dei prezzi, nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha perso consistenti quote di mercato a vantaggio della RPC. I volumi delle importazioni cinesi sono aumentati in modo esponenziale e sono entrati nel mercato dell’Unione a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. A fronte di tale pressione, l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire l’aumento dei costi di produzione sui suoi prezzi di vendita e ha di conseguenza subito pesanti perdite, a livelli senza precedenti e insostenibili.
(133)
In sostanza, tutti gli indicatori di pregiudizio, quali la produzione, i tassi di utilizzo degli impianti, i volumi delle vendite, i prezzi unitari di vendita, le quote di mercato, la redditività e il flusso di cassa, hanno mostrato andamenti fortemente negativi nel periodo in esame.
(134)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.
3.3.6.
Nesso di causalità
(135)
Avendo concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole e facendo riferimento al considerando 27, la Commissione ha esaminato se il prezzo minimo all’importazione e il dazio fisso applicabili stessero arrecando un pregiudizio grave e sostenuto all’industria dell’Unione.
(136)
In una prima fase, la Commissione ha ricordato che il prezzo minimo all’importazione è concepito in modo tale che, quando i prezzi hanno raggiunto livelli ampiamente superiori al PMI, i produttori esportatori possano esportare volumi praticamente illimitati del prodotto in esame senza essere soggetti a dazi antidumping nell’Unione. Tale scenario si è verificato nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, quando i prezzi di mercato stavano raggiungendo tali livelli (cfr. tabella 2 e considerando 97 e 98).
(137)
In una seconda fase, la Commissione ha stabilito che le importazioni dalla Cina hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Infatti tali importazioni sono aumentate in modo esponenziale, vale a dire dell’8013 % nel periodo in esame (cfr. tabella 2), il che ha determinato un aumento significativo delle quote di mercato di tali importazioni, passate dallo 0,3 % nel 2020 al 29,2 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, a spese dell’industria dell’Unione, che ha invece perso quote di mercato, scendendo dal 79,9 % al 48,6 % nello stesso periodo. Inoltre le importazioni dalla Cina sono state effettuate a prezzi in calo (cfr. tabella 3, dal 2022 al periodo dell’inchiesta di riesame) e a prezzi inferiori (cfr. considerando 102), che hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, esercitando inoltre una notevole pressione sui prezzi da questa praticati. Infatti dal 2021 tali prezzi sono stati notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione e, soprattutto, dal 2022 sono stati al di sotto del costo di produzione dell’industria dell’Unione. A causa della compressione dei prezzi osservata, durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi, il che ha comportato perdite significative. Anche altri fattori, come i prezzi del gas, che sono stati la principale causa di un aumento dei costi di produzione al di sopra dei prezzi di vendita (cfr. i dati della tabella 7 per il 2022 e il periodo dell’inchiesta di riesame), hanno contribuito a tale pregiudizio, ma senza attenuare il nesso di causalità riscontrato. La quota di mercato delle importazioni totali da paesi terzi è aumentata del 13 % nel periodo in esame (cfr. tabella 4), una crescita ampiamente superata dall’aumento di oltre ottanta volte registrato dalle importazioni cinesi nello stesso periodo (cfr. tabella 2). Analogamente, nel periodo dell’inchiesta di riesame il totale delle importazioni da altri paesi terzi era in media di quasi 200 EUR per tonnellata più costoso delle importazioni cinesi. Di conseguenza, le importazioni da paesi terzi non hanno attenuato il nesso di causalità riscontrato tra le importazioni dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
(138)
All’atto della divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha affermato che il motivo principale per cui i produttori dell’Unione non hanno potuto aumentare ulteriormente i propri prezzi per coprire i costi di produzione e mantenere la redditività non risiedeva nelle importazioni cinesi, bensì nelle circostanze eccezionali del mercato interno dell’UE determinatesi nella seconda metà del 2022 e nel 2023.
(139)
La Commissione ha respinto l’argomentazione. Dall’inchiesta è emerso che nel 2021, e in una certa misura ancora nel 2022, quando le importazioni cinesi entravano sul mercato a prezzi all’importazione che oscillavano tra 1 627 EUR e 1 990 EUR per tonnellata, l’industria dell’Unione è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con la crescita dei costi di produzione. Solo nel periodo dell’inchiesta di riesame, quando i prezzi all’importazione sono scesi a 1 361 EUR per tonnellata, l’industria dell’Unione non ha più potuto vendere a prezzi in grado di coprire i costi. Ciò dimostra chiaramente che le misure non hanno prodotto l’effetto desiderato, in quanto i volumi sempre più ingenti di importazioni cinesi a basso prezzo sono state la principale causa di pregiudizio per l’industria dell’Unione.
(140)
Perciò la Commissione ha concluso che il modo in cui era stato concepito il prezzo minimo all’esportazione ha fondamentalmente consentito ai produttori cinesi di aumentare i volumi delle esportazioni a prezzi ridotti, arrecando così un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
3.4.
Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori
(141)
Tutti gli importatori indipendenti e gli utilizzatori noti sono stati informati dell’apertura del riesame.
(142)
La Commissione ha ricevuto una risposta al questionario da un importatore indipendente, che però si è rifiutato di fornire una versione non riservata della risposta. Non è stato pertanto possibile analizzare le informazioni fornite.
(143)
Hanno risposto al questionario tre utilizzatori e il gruppo Unilin (composto da due utilizzatori). I tre utilizzatori non hanno presentato una versione consultabile significativa delle proprie risposte al questionario e pertanto non è stato possibile analizzare tali contributi. Solo il gruppo Unilin ha continuato a collaborare per l’intera durata dell’inchiesta, tra l’altro consentendo una verifica in loco presso la propria sede (come illustrato al considerando 18).
(144)
Il gruppo Unilin ha tuttavia affermato di non poter presentare una versione non riservata dettagliata di quanto comunicato perché, in un’ottica concorrenziale, non gradiva condividere talune informazioni con un pubblico più ampio. Il gruppo Unilin ha pertanto invocato «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha preso atto dell’argomentazione del gruppo Unilin. Sulla base delle informazioni fornite, essa ha potuto unicamente constatare che né gli acquisti del gruppo Unilin dall’industria dell’Unione né le sue importazioni dalla Cina erano rappresentativi del settore degli utilizzatori nel suo complesso e che una modifica della forma delle misure non avrebbe indebitamente danneggiato la parte interessata.
(145)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’EPF ha espresso preoccupazioni in merito alla valutazione dell’interesse degli utilizzatori effettuata dalla Commissione, in quanto sembrava basarsi solo sulle risposte a due questionari fornite dal gruppo Unilin. L’EPF ha aggiunto che l’aumento dei costi della melamina tra novembre 2022 e novembre 2023 ha provocato un enorme aumento del differenziale tra pannelli grezzi e pannelli rivestiti, passato da una media del 30-50 % al 60-124 %.
(146)
La Commissione ha precisato che, nella sua valutazione, può basarsi solo su dati verificabili forniti dalle parti interessate che hanno collaborato. Al momento dell’apertura del riesame sono stati contattati e informati della revisione circa 80 utilizzatori. Alla fine, i dati forniti dal gruppo Unilin sono risultati gli unici verificabili tra le comunicazioni degli utilizzatori di cui disponeva la Commissione. La Commissione non ha esteso la conclusione cui è giunta riguardo a Unilin a tutti gli utilizzatori, ma, data l’assenza di collaborazione da parte di altri utilizzatori, non aveva a disposizione altre informazioni per l’analisi.
(147)
Inoltre l’approccio adottato dall’EPF di dedurre i costi dei fattori produttivi della melamina da un differenziale di prezzo dei prodotti ottenuti è considerato errato. I differenziali di prezzo possono essere attribuiti a vari altri motivi, quali la percezione da parte dei clienti ecc., ma non necessariamente e non esclusivamente all’aumento di un elemento di costo.
(148)
In seguito all’apertura del procedimento, l’EPF ha comunicato che le industrie europee della lavorazione del legno rappresentavano un fatturato annuo di oltre 500 miliardi di EUR e assicuravano 4 milioni di posti di lavoro diretti nell’Unione. Rappresentando il 9 % di tale fatturato, l’industria dei pannelli in legno svolgeva un ruolo fondamentale, valorizzando i sottoprodotti della raccolta e della lavorazione del legno fornendo prodotti di alta qualità, leggeri e a prezzi accessibili per i settori dei mobili e dell’edilizia. Di conseguenza, qualsiasi modifica della forma delle misure avrebbe inciso negativamente su un numero di lavoratori molte volte superiore (quelli dei produttori di pannelli a base di legno dell’UE e della relativa catena del valore degli utilizzatori a valle) rispetto a quello dei dipendenti dei produttori di melamina dell’Unione che avrebbero beneficiato della modifica.
(149)
La Commissione ha ritenuto che l’EPF non abbia dimostrato quale parte del presunto fatturato annuo riguardava le vendite di prodotti contenenti melamina, in che misura il costo della melamina era rilevante in tali prodotti e quanti posti di lavoro contribuivano alla produzione e alla vendita di tali prodotti. Di conseguenza non è stato possibile determinare l’impatto della modifica della forma della misura e la Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(150)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’EPF ha calcolato che circa 650 000 posti di lavoro nell’industria dei pannelli a base di legno e nei settori correlati lungo tutta la catena di approvvigionamento erano legati all’uso della melamina e che tutti questi posti di lavoro sarebbero stati seriamente minacciati in caso di modifica della forma delle misure. La Commissione ha respinto l’argomentazione, in quanto l’EPF non ha dimostrato per quale motivo i dazi ad valorem su una materia prima proveniente da un paese specifico, invece di un dazio fisso e di un prezzo minimo all’importazione, sarebbero dannosi per tali settori economici.
(151)
L’EPLF ha sostenuto che i produttori esportatori cinesi soggetti al dazio fisso di 415 EUR/tonnellata non potevano esportare nell’Unione perché tale dazio risultava proibitivo e che la capacità totale dei tre produttori cinesi soggetti a un prezzo minimo all’importazione non superava le 300 000 tonnellate ed era pertanto insufficiente per rifornire il mercato europeo. L’EPLF ha inoltre asserito che gli utilizzatori dell’Unione non avrebbero potuto affidarsi esclusivamente alla produzione europea di melamina, soprattutto quando il mercato è tornato a crescere.
(152)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni formulate dall’EPLF. Il consumo non è mai stato superiore a circa 430 000 tonnellate l’anno. Ad esempio, nel 2021 si è attestato a 427 185 tonnellate. Con una capacità superiore a 476 000 tonnellate (quale rilevata nel periodo dell’inchiesta di riesame, cfr. tabella 5), l’industria dell’Unione sarebbe certamente stata in grado di coprire da sola tale consumo.
(153)
L’EPLF ha aggiunto che i suoi membri si trovavano ad affrontare una concorrenza sempre più forte da parte della Turchia, in quanto i produttori turchi di pannelli laminati potevano continuare a importare melamina dalla Cina senza pagare dazi antidumping e quindi sostenere costi inferiori rispetto ai produttori di pannelli laminati dell’Unione.
(154)
L’EPLF non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle affermazioni relative all’intensificarsi della concorrenza da parte della Turchia. Inoltre non vi erano elementi per ritenere che gli utilizzatori in generale sarebbero indebitamente danneggiati da una modifica della forma delle misure (cfr. anche il considerando 144). La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(155)
SGE ha sostenuto che, se la forma della misura antidumping fosse modificata in dazi ad valorem, le aliquote del dazio risultanti determinerebbero un notevole aumento del costo di importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Cina. Peggio ancora, aliquote così elevate potrebbero rendere gli esportatori cinesi non competitivi, costringendoli potenzialmente a ritirarsi dal mercato dell’Unione. Ciò lascerebbe agli importatori e agli utilizzatori dell’Unione opzioni di approvvigionamento limitate, rappresentate principalmente dai richiedenti, il che si tradurrebbe in un mercato dell’UE meno competitivo. Si determinerebbe uno squilibro della catena di approvvigionamento con un probabile drastico aumento dei prezzi di acquisto della melamina.
(156)
La Commissione ha respinto l’argomentazione. La Commissione ha riconosciuto che un aumento dei prezzi di mercato della melanina è probabile, in quanto i prezzi osservati nel periodo dell’inchiesta di riesame erano insostenibili per l’industria dell’Unione e le misure sotto forma di prezzo minimo all’importazione e di dazio fisso non proteggevano adeguatamente l’industria dell’Unione dalle pratiche commerciali sleali dei produttori esportatori, determinando una forte contrazione dei suoi prezzi di vendita (cfr. tabella 7). Tuttavia la Commissione ha anche ritenuto che, con dazi ad valorem compresi tra il 12 % e il 65,2 % a seconda del livello di dumping accertato, gli utilizzatori saranno complessivamente in grado di acquistare melamina cinese a prezzi comprensivi di dazi in condizioni di parità con i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione. Inoltre gli utilizzatori possono anche rifornirsi da altri paesi al di fuori dell’Unione, come hanno fatto durante il periodo in esame (cfr. tabella 4).
(157)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’EPF ha evidenziato i limiti delle capacità produttive della Cina. Secondo l’EPF, le esportazioni cinesi verso l’Unione hanno raggiunto un picco nel 2022, il che significa che è improbabile che superino la quantità registrata in quell’anno.
(158)
La Commissione ha osservato che l’EPF non ha fornito dati comprovati sulle capacità effettive e inutilizzate in Cina. In ogni caso, la quantità delle esportazioni cinesi verso l’Unione nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta di riesame era già fortemente dannosa per l’industria dell’Unione, come ben dimostrato dai dati sulla redditività di cui alla tabella 10.
(159)
La Commissione ha ricevuto osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni anche da KRP, un utilizzatore di melamina registrato come parte interessata, ma che non ha risposto al questionario.
(160)
KRP ha affermato che il prezzo minimo all’importazione garantiva una concorrenza leale fornendo un prezzo minimo. Esso consentiva ai produttori dell’Unione di realizzare profitti garantendo nel contempo agli utilizzatori l’accesso a forniture stabili e a prezzi accessibili. Secondo KRP, il mantenimento del prezzo minimo all’importazione era pertanto nell’interesse dell’Unione. KRP ha inoltre osservato che, se la misura attuale fosse sostituita da dazi ad valorem, si troverebbe ad affrontare costi di melamina molto più elevati, con un conseguente aumento significativo dei costi di produzione. Ciò minerebbe la sua competitività non solo sul mercato interno ma anche sui mercati internazionali, mettendo a rischio l’attività.
(161)
KPR non ha suffragato nessuna delle argomentazioni presentate e pertanto entrambe le argomentazioni sono state respinte.
(162)
In assenza di un’ulteriore collaborazione da parte degli utilizzatori e delle loro associazioni, la Commissione ha concluso che una modifica della forma delle misure non avrebbe danneggiato indebitamente gli utilizzatori.
(163)
La Commissione ha pertanto concluso che non vi erano elementi per ritenere che la modifica proposta della forma delle misure avrebbe avuto un’incidenza negativa sugli utilizzatori e/o sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure.
3.5.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(164)
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione la modifica della forma delle misure sulle importazioni di melamina originaria della Cina.
(165)
Come concluso al considerando 134, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza l’attuale forma delle misure non è più adeguata a proteggere l’industria dell’Unione dalle importazioni cinesi, che sono entrate nel mercato dell’Unione con volumi senza precedenti e a prezzi inferiori.
4.
MISURE ANTIDUMPING
4.1.
Nesso tra pregiudizio e mutamento delle circostanze
(166)
Alla luce dei mutamenti delle circostanze valutati, l’attuale forma delle misure, che per oltre l’80 % di tutte le importazioni dalla Cina nel periodo dell’inchiesta di riesame sono consistite in un dazio basato su un prezzo minimo all’importazione di 1 153 EUR/tonnellata, quindi senza riscossione di alcun dazio, e per le restanti importazioni in un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata, non è più in grado di eliminare il pregiudizio notevole accertato subito dall’industria dell’Unione e causato dalle importazioni cinesi. In particolare, il prezzo minimo all’importazione non è stato in grado di ovviare al significativo undercutting (cfr. considerando 102) e alla depressione dei prezzi riscontrati durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(167)
Entrambi i precedenti riesami in previsione della scadenza hanno concluso che l’industria dell’Unione non subiva più alcun pregiudizio grazie all’efficace protezione offerta dalle misure in vigore (cfr. considerando 128) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 e considerando 277 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776). Per contro, nell’ambito del presente riesame intermedio parziale, la Commissione ha concluso che le misure, nella loro forma attuale, non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio.
(168)
Dopo il 2020 la volatilità dei prezzi della melamina è aumentata notevolmente, sulla scia della volatilità dei prezzi del gas, il principale fattore produttivo della melamina. In alcuni momenti i prezzi della melamina hanno raggiunto livelli senza precedenti, mai osservati almeno dall’inchiesta iniziale. Dopo aver raggiunto tali livelli elevati, i prezzi sono crollati rapidamente a causa del drastico aumento dei volumi delle importazioni a prezzi inferiori dalla Cina. Tale circostanza ha costretto l’industria dell’Unione a vendere a prezzi notevolmente inferiori ai costi.
(169)
La forma delle misure non era pertanto più in grado di garantire la protezione che aveva assicurato nei periodi oggetto delle inchieste dei precedenti riesami in previsione della scadenza e che si era dimostrata sufficiente a tutelare l’industria dell’Unione da un pregiudizio. I produttori cinesi esportavano nell’Unione a prezzi che erano al contempo inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione ma superiori al prezzo minimo all’importazione applicabile, quindi senza che tali esportazioni fossero soggette a dazi antidumping.
(170)
Ne consegue che il mutamento delle circostanze ha comportato la reiterazione del pregiudizio e ha reso la forma delle misure inadeguata a proteggere l’industria dell’Unione dalle importazioni a prezzi inferiori.
4.2.
Modifica della forma della misura
(171)
Sulla base delle conclusioni di cui sopra e, in particolare, di quelle relative all’esistenza di un pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, ai mutamenti delle circostanze rispetto all’inchiesta iniziale e al carattere duraturo degli stessi, nonché all’interesse dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che l’attuale forma delle misure antidumping sulla melamina originaria della Repubblica popolare cinese non sia più adeguata per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping.
(172)
La Commissione ha pertanto deciso di ripristinare i dazi ad valorem per tutte le società.
(173)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, SGE e KRP hanno obiettato che il ripristino di dazi ad valorem fissati più di dieci anni fa era iniquo. A loro avviso, se fossero cambiate le circostanze in cui era stato inizialmente introdotto un prezzo minimo all’importazione, le stesse circostanze iniziali sarebbero altrettanto obsolete ai fini dell’istituzione di dazi ad valorem. Inoltre alcuni dei dazi ad valorem da ripristinare erano stati calcolati sulla base dei dati del 2009, e solo uno era basato sui dati del 2022. Il ripristino dei dazi ad valorem era pertanto iniquo nei confronti dei produttori esportatori cinesi le cui aliquote del dazio sono state calcolate sulla base dei dati dell’inchiesta iniziale, che sono obsoleti e non sono in linea con le attuali condizioni di mercato.
(174)
La Commissione ha ritenuto infondate le argomentazioni. I dazi ad valorem costituiscono la forma di misura antidumping di norma utilizzata dalla Commissione per l’istituzione di misure a seguito di un’inchiesta. L’istituzione di misure in altre forme richiede generalmente una giustificazione speciale nei rispettivi regolamenti di esecuzione, mentre questo non è il caso per l’istituzione di dazi ad valorem. Nel presente regolamento la Commissione ha sufficientemente motivato il fatto che le circostanze che hanno portato all’istituzione eccezionale di dazi basati su prezzi minimi ai sensi del regolamento iniziale non sussistono più.
(175)
La Commissione ha altresì ricordato che il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2653, con il quale è stato attribuito un dazio antidumping ad valorem del 12 % a Xinjiang, ha modificato le misure in vigore. Nell’ambito del presente riesame intermedio, la Commissione è giuridicamente tenuta a riesaminare tutte le misure vigenti, comprese le eventuali modifiche come quella apportata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2653. Essa non può pertanto trattare la misura modificata istituita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2653 in modo diverso dalle misure iniziali.
(176)
SGE e KRP hanno proposto di adeguare il prezzo minimo all’importazione portandolo da 1 153 EUR/tonnellata a un intervallo compreso tra 1 300 e 1 400 EUR/tonnellata, sulla base degli ultimi dati sui prezzi a pronti raccolti e pubblicati da Independent Commodity Intelligence Services (ICIS)
(
38
)
. La forcella di prezzi proposta è ricavata dal prezzo medio della melamina per il periodo compreso tra luglio 2024 a dicembre 2024, quale riportato dall’ICIS. In un’audizione successiva alla divulgazione delle informazioni, SGE ha specificato che, nell’ambito del regime di prezzo minimo all’importazione proposto, i prezzi sarebbero stati costantemente adeguati sulla base dei citati dati ICIS. A tal riguardo, SGE riteneva che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione
(
39
)
, costituisse un precedente pertinente per la presente inchiesta.
(177)
La Commissione ha ricordato che il presente riesame intermedio era limitato alla forma delle misure. La proposta presentata da SGE e KRP ha tuttavia comportato una modifica del livello delle misure, in particolare da un livello di prezzo minimo all’importazione pari a 1 153 EUR/tonnellata ad almeno 1 300 EUR/tonnellata. La Commissione ha inoltre ritenuto errato il riferimento di SGE al regolamento (UE) 2015/82, in quanto tale regolamento riguardava non solo un riesame intermedio parziale limitato all’esame della forma delle misure (cfr. considerando 8, terzo trattino, di tale regolamento), ma anche un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio (cfr. considerando 8, quarto trattino, dello stesso regolamento). Come indicato al considerando 181 del regolamento in questione, nel quadro del riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio la Commissione ha stabilito un nuovo prezzo non pregiudizievole per l’industria dell’Unione e, su tale base, un nuovo prezzo minimo all’importazione (poiché le misure erano basate sul pregiudizio). Poiché il presente riesame intermedio parziale è limitato alla forma delle misure, non è possibile modificare il livello delle misure. Le proposte di SGE e KRP hanno pertanto dovuto essere respinte.
(178)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione delle aliquote individuali del dazio. Le società soggette ad aliquote individuali del dazio devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(179)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione delle aliquote individuali sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(180)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base ovvero un mutamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione ossia un’inchiesta di riesame intermedio. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(181)
Le aliquote individuali del dazio di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(182)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio nel caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione
(
40
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(183)
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare la modifica della forma delle misure. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.
(184)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
41
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(185)
Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso parere favorevole,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 , originaria della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd
12,0
8 99B
Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd
44,9
A 986
Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd
47,6
A 987
Henan Junhua Development Company Ltd
49,0
A 988
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
65,2
A 999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
Articolo 2
Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/457/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L 170 dell’1.7.2017, pag. 62
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1171/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 della Commissione, del 15 settembre 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L 228 del 15.9.2023, pag. 199
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1776/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2653 della Commissione, del 27 novembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2023/2653, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2653/oj
).
(
6
)
LAT Nitrogen è stata creata nel 2023 attraverso l’acquisizione, da parte di AGROFERT, dell’unità aziendale di Borealis specializzata in fertilizzanti, composti azotati per uso tecnico e melamina.
Fonte:
Società (lat-nitrogen.com)
.
(
7
)
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU C, 2023/1595, 20.12.2023
).
(
8
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2609
.
(
9
)
Cfr. la nota 2.
(
10
)
Considerando 63 e 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011.
(
11
)
Considerando 22 del regolamento (UE) n. 1035/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L 298 del 16.11.2010, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1035/oj
).
(
12
)
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/eu-gas-supply/
.
(
13
)
https://www.statista.com/statistics/1021735/share-russian-gas-imports-eu/
.
(
14
)
Cfr.
https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
. La Commissione ha utilizzato il periodo da aprile a dicembre 2010 come punto di riferimento in quanto è il primo visibile nel grafico accessibile al pubblico da tale sito web.
(
15
)
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/eu-gas-supply/
.
(
16
)
https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
.
(
17
)
È stato indicato un intervallo al fine di proteggere dati soggetti al diritto d’autore.
(
18
)
https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
.
(
19
)
Cfr. la tabella 7b del regolamento (UE) n. 1035/2010.
(
20
)
Cfr. la tabella 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171.
(
21
)
Cfr. la tabella 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776.
(
22
)
t24.001030, pag. 9, punti 22 e 23.
(
23
)
Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (
GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj
).
(
24
)
È stato indicato un intervallo più ampio al fine di proteggere dati sensibili.
(
25
)
Considerando 62 e 67 del regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011.
(
26
)
t24.001039, punto 10.
(
27
)
Cfr. la nota 25.
(
28
)
MEDIA dei primi giorni di contrattazione di ogni mese tra gennaio e giugno 2024.
(
29
)
Financial Times, 29 aprile 2024,
https//www.ft.com/content/16031b21-cb2f-40c7-a77d-1ac061196264
.
(
30
)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 360 final del 20.7.2022.
(
31
)
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/3b537fad-ad74-419f-8b54-d73553ca7f7f_en?filename=AF2024%20PPT_final.pdf
.
(
32
)
https://www.ice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Natural-Gas-Futures/data?marketId=5786628&span=1
, prezzi controllati l’8 gennaio 2025.
(
33
)
t24.009914.
(
34
)
https://mcgroup.co.uk/news/20230426/melamine-market-challenges-dynamics.html
.
(
35
)
BASF Sells Ammonia, Methanol and Melamine Plants - ChemistryViews
.
(
36
)
Per quanto riguarda il dazio antidumping aggiunto, durante il periodo dell’inchiesta di riesame le misure sono costituite da un prezzo minimo all’esportazione per tre produttori esportatori e da un dazio fisso specifico per tutti gli altri produttori esportatori. Le importazioni dalle tre parti soggette ai prezzi minimi all’importazione, se superiori al prezzo minimo, erano esenti da dazio antidumping, mentre i dazi antidumping applicabili sulle importazioni dalle stesse parti al di sotto dei prezzi minimi all’importazione variavano a seconda del valore netto in fattura prima dell’importazione. Ad altre importazioni da altri produttori esportatori si applicava il dazio residuo specifico di 415 EUR per tonnellata. Alla luce di questo quadro variegato, l’importo dei dazi antidumping aggiunti si basava sui dati sulle importazioni di melamina indicati dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, poiché le serie di dati comprendevano gli importi pagati.
(
37
)
t24.007253.
(
38
)
Secondo SGE, l’ICIS è un fornitore indipendente di informazioni sui mercati dei prodotti di base a livello mondiale. ICIS è ampiamente utilizzato nell’industria mondiale della melamina e riflette il quadro completo del mercato della melamina in tempo reale, comprese le tendenze dei prezzi, del trasporto merci ecc. Il sito web dell’ICIS è il seguente:
https://www.icis.com
.
(
39
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (
GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/82/oj
).
(
40
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
41
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione), (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/325/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2025/325 riguarda le misure antidumping, i dazi doganali e la protezione dell'industria europea dalle importazioni sleali. È rilevante per commercialisti e aziende che operano nel settore chimico, in particolare nella produzione e commercializzazione di melamina, poiché modifica la forma dei dazi da specifici (fissi per tonnellata) a potenzialmente ad valorem. La normativa applica l'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/1036 sul dumping, e considera fattori quali il mutamento duraturo delle circostanze economiche, il pregiudizio all'industria dell'Unione, l'interesse generale dell'UE, i costi di produzione, i prezzi di importazione e l'undercutting dei prezzi.
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