Regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/393 of 26 February 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of epoxy resins originating in the People’s Republic of China, Taiwan, and Thailand
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/393
27.2.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/393 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2025
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 1
o
luglio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di resine epossidiche («resine epossidiche») originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (la Repubblica popolare cinese, Taiwan e la Thailandia continuano ad essere considerati «paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 6 giugno 2024 («denuncia») dalla coalizione ad hoc dei produttori di resine epossidiche («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di resine epossidiche ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2714 della Commissione
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità coreane, cinesi, taiwanesi e thailandesi, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Osservazioni in merito all’apertura
(6)
Il comitato per la resina epossidica e le applicazioni della China Petroleum and Chemical Industry Federation («comitato»), che agisce per conto dei produttori cinesi di resine epossidiche
(
4
)
, ha asserito che l’industria dell’Unione non ha soddisfatto la norma in materia di elementi di prova sufficienti per l’apertura del presente procedimento e che la Commissione non ha debitamente verificato il contenuto della denuncia. Secondo il comitato, nella denuncia avrebbero dovuto essere incluse informazioni in merito a tutti i fattori che figurano all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base.
(7)
Innanzitutto, il criterio giuridico degli elementi di prova richiesti per una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento di base («sufficiente per giustificare l’apertura di un’inchiesta») chiarisce che la quantità e la qualità delle informazioni contenute nella denuncia non sono le stesse su cui la Commissione basa le proprie risultanze al termine di un’inchiesta. La denuncia deve infatti contenere sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui il denunciante possa ragionevolmente disporre. Inoltre l’articolo 5 del regolamento di base non richiede che tutti i fattori di pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 5, siano analizzati o mostrino un deterioramento affinché si possa constatare l’esistenza di elementi di prova sufficienti attestanti un pregiudizio notevole. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma di fatto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori (ma non necessariamente tutti) attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione, elencati all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Nel caso di specie l’analisi condotta dalla Commissione degli elementi di prova forniti dai denuncianti, conformemente all’articolo 2 del regolamento di base, ha portato alla conclusione che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità. L’argomentazione del comitato è stata pertanto respinta.
(8)
Il comitato ha sostenuto che la versione non riservata della denuncia e dei suoi allegati non consentiva una comprensione ragionevole della sostanza delle informazioni espunte e che complicava notevolmente la capacità delle altre parti interessate di presentare osservazioni significative. Più specificamente, il comitato ha sostenuto che tutti gli indicatori di pregiudizio a livello di Unione e i dati per i produttori denuncianti sono stati presentati sotto forma di intervalli di valori senza elementi di prova, che numerose fonti di informazione non sono state comunicate e che alcuni allegati contenenti calcoli del margine di dumping hanno omesso del tutto tutti i dati sostanziali che avrebbero consentito al comitato di rispondere alle asserzioni di dumping formulate.
(9)
Il produttore esportatore thailandese Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited («Aditya Birla») ha parimenti sostenuto l’eccessiva riservatezza concessa dalla Commissione ai denuncianti, che a suo avviso era contraria all’articolo 19 del regolamento di base. L’argomentazione riguardava informazioni espunte nella denuncia concernenti varie relazioni di mercato (ECH Market Report,
2022 CEH Epoxy Resins
, Tecnon Orbichem), lettere di sostegno, elementi di prova a sostegno dei calcoli del dumping e dell’undercutting/underselling (compresa l’analisi dell’undercutting e dell’underselling mancante per la Thailandia) e l’analisi dell’impatto della COVID-19 sull’industria dell’Unione.
(10)
Innanzitutto, la Commissione ha constatato che le informazioni fornite nella denuncia, comprese quelle espunte per motivi di riservatezza, consentivano una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. Data la struttura dell’industria dell’Unione, la Commissione ha accettato intervalli di valori per gli indicatori microeconomici e macroeconomici. Gli intervalli di valori indicati per gli indicatori di pregiudizio hanno fornito dettagli sufficienti per consentire una comprensione ragionevole della sostanza delle informazioni presentate e per valutare gli andamenti di tutti gli indicatori di pregiudizio, in particolare dato che è stato fornito un indice per ciascun indicatore.
(11)
Inoltre, in particolare per quanto riguarda le restrizioni per ragioni di riservatezza relative agli indicatori di pregiudizio e alle fonti di informazione contestate dal comitato, tali dati sono stati inseriti nel fascicolo pubblico dal denunciante dopo l’apertura dell’inchiesta nella sua risposta al questionario relativo ai macroindicatori in forma non soggetta a restrizioni e senza ricorso a indici, unitamente a una specificazione delle fonti utilizzate.
(12)
Per quanto concerne le asserzioni di dumping, la Commissione ha constatato che le informazioni contenute nel testo della denuncia consentivano al comitato di formulare osservazioni significative sul merito. I calcoli del dumping nella versione consultabile della denuncia hanno fornito una spiegazione dettagliata di tutti i diversi elementi utilizzati per il calcolo del dumping, comprese tutte le fonti utilizzate per tali calcoli. Il valore normale è stato basato sulla struttura dei costi dell’industria dell’Unione e la Commissione ha pertanto ritenuto ragionevole che nella versione consultabile della denuncia fosse indicato un intervallo ristretto del valore normale per ciascuno dei paesi interessati. Aditya Birla non ha fornito alcuna motivazione del motivo per cui le informazioni presentate nella versione consultabile della denuncia in merito al calcolo del margine di dumping non fossero sufficientemente dettagliate da consentire una comprensione ragionevole.
(13)
Per quanto concerne le argomentazioni di Aditya Birla, in sintesi non riservate sono stati forniti, in modo sufficientemente dettagliato, intervalli di valori o indicazioni dell’evoluzione tendenziale tratti da relazioni di mercato o in relazione ai calcoli del pregiudizio e del dumping. Contrariamente a quanto asserito da Aditya Birla, l’analisi dell’undercutting/underselling dei prezzi per la Thailandia fa parte del corpo della denuncia, mentre le stesse informazioni si riflettono nell’allegato 5.4. Inoltre alcune informazioni (quali le citazioni tratte da relazioni sulle comunicazioni telefoniche) sono per loro natura riservate e non possono essere oggetto di una sintesi non riservata. Le varie relazioni menzionate nella denuncia erano inoltre soggette a diritti d’autore, ma prontamente disponibili per altre parti interessate. Infine, per quanto riguarda le altre argomentazioni formulate dalla parte in questione, ad esempio in merito all’analisi commerciale, alle lettere di sostegno e all’impatto della COVID-19, non è stato fornito alcun elemento di prova del motivo per cui la versione aperta non consentisse una comprensione ragionevole e non potesse pertanto essere debitamente valutata dalla Commissione.
(14)
In conclusione, come indicato sopra, la versione non riservata della denuncia e la relativa documentazione consentivano una comprensione ragionevole della sostanza ivi inclusa e, di conseguenza, i diritti procedurali delle parti sono stati rispettati.
(15)
Il comitato ha inoltre affermato che dai dati Prodcom sulla produzione industriale forniti da Eurostat per il gruppo di prodotti in questione emergerebbe una situazione dell’industria dell’Unione diversa da quella presentata nella denuncia.
(16)
I dati forniti nella denuncia riguardano il 70 %-80 % della produzione dell’Unione e provengono dal denunciante stesso. Al contrario, i dati Prodcom sono raccolti attraverso un sondaggio volontario presso i produttori dell’Unione e la loro accuratezza non può essere verificata in modo indipendente. Per i motivi di cui sopra, il denunciante non è incorso in errore ignorando la banca dati Prodcom nella preparazione della denuncia. L’argomentazione del comitato è stata pertanto respinta.
(17)
Aditya Birla ha sostenuto che i dati forniti nella denuncia riguardano un periodo dell’inchiesta compreso tra ottobre 2022 e settembre 2023, mentre l’avviso di apertura si riferisce a un periodo dell’inchiesta diverso. Secondo Aditya Birla, le osservazioni sui dati relativi alle importazioni, sul pregiudizio e sul dumping possono basarsi soltanto sul periodo oggetto della denuncia o altrimenti tale approccio costituirebbe una violazione dei diritti di difesa. Aditya Birla ha inoltre sostenuto che, ai fini dell’accertamento della legittimazione ad agire, la denuncia non ha consentito al produttore esportatore di valutare le informazioni pertinenti sui produttori e sulla produzione dell’Unione.
(18)
Innanzitutto, nello svolgimento della sua inchiesta, la Commissione non è vincolata dal periodo dell’inchiesta indicato nella denuncia e, in linea di principio, dovrebbe fissare il periodo dell’inchiesta più vicino alla data di apertura del procedimento. In secondo luogo, i risultati dell’esercizio di legittimazione ad agire, nel contesto del quale quattro società si sono manifestate rappresentanti circa l’80 % della produzione dell’Unione, sono stati inseriti nel fascicolo pubblico e sono pertanto a disposizione di tutte le parti interessate per fini di consultazione. Le asserzioni di Aditya Birla sono pertanto respinte in quanto infondate.
(19)
Secondo Aditya Birla, le importazioni dalla Thailandia erano decisamente inferiori rispetto alle importazioni dagli altri due paesi interessati e, pertanto, la Thailandia avrebbe dovuto essere esclusa dall’inchiesta.
(20)
Le importazioni dalla Thailandia rappresentavano una quota di mercato superiore all’1 %, soglia al di sotto della quale non è possibile avviare un’inchiesta come stabilito dall’articolo 5, paragrafo 7, per l’apertura. L’argomentazione di Aditya Birla non può pertanto essere accolta.
1.5.
Campionamento
(21)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(22)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione lo ha selezionato sulla base della produzione rappresentativa e del volume delle vendite più ampi nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il campione era costituito da due produttori dell’Unione (Westlake e Blue Cube/Olin). I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano circa il 60 % della produzione totale dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.
Campionamento degli importatori
(23)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(24)
Due importatori indipendenti (Cortex e Comexim) hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.
Campionamento dei produttori esportatori della Thailandia
(25)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Thailandia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione del Regno della Thailandia presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(26)
All’apertura dell’inchiesta vi era un solo produttore esportatore noto alla Commissione in Thailandia. Non si sono manifestati altri produttori esportatori. La Commissione ha pertanto ritenuto che non fosse necessario selezionare un campione e ha proposto che tale produttore esportatore fosse oggetto dell’inchiesta. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, il produttore esportatore noto e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito a tale decisione. Non è pervenuta alcuna osservazione.
Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica di Corea
(27)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea («Corea») a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica di Corea presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(28)
Quattro produttori esportatori interessati in Corea hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha inserito nel campione i due produttori esportatori coreani che presentavano il maggior quantitativo di esportazioni nell’Unione che rappresentavano oltre il 90 % del volume totale delle esportazioni dalla Corea nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
Campionamento dei produttori esportatori di Taiwan
(29)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori di Taiwan a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto all’ufficio di rappresentanza di Taipei presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(30)
All’apertura dell’inchiesta erano noti alla Commissione solo due produttori esportatori di Taiwan. Non si sono manifestati altri produttori esportatori. La Commissione ha pertanto ritenuto che non fosse necessario selezionare un campione e ha proposto che tali due produttori esportatori fossero oggetto dell’inchiesta. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori esportatori noti e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito a tale decisione. Non è pervenuta alcuna osservazione.
Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese
(31)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («Cina») a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(32)
Dieci produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della Cina hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi rappresentanti circa l’80 % delle importazioni cinesi durante il periodo dell’inchiesta sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità dei paesi interessati (come pure della Corea) sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
(33)
I produttori esportatori Chang Chun Chemical (Panjin) Co., Ltd. (CCPJ) e Chang Chun Chemical (Jiangsu) Co., Ltd. (CCJS) (congiuntamente «gruppo Chang Chun») hanno sostenuto che il loro volume aggregato delle esportazioni rappresenta il 20 % delle importazioni nell’Unione di resine epossidiche durante il periodo dell’inchiesta, ossia un dato superiore a quello dell’altro gruppo inserito nel campione. Inoltre dato che il gruppo Chang Chun è stato inserito nel campione anche a Taiwan, il gruppo ha sostenuto che la Commissione poteva desumere la maggior parte delle esportazioni del gruppo nell’Unione se avesse inserito nel campione anche il gruppo Chang Chun in Cina. Infine il gruppo Chang Chun ha sostenuto che il suo sistema contabile è diverso da quello delle società cinesi inserite nel campione, in quanto si tratta di un gruppo di proprietà di Taiwan.
(34)
La Commissione ha confermato che, contrariamente a quanto asserito, il volume delle esportazioni di Chang Chun nell’Unione era inferiore al volume dichiarato dai due gruppi inseriti nel campione. La Commissione ha inoltre selezionato un campione che potesse essere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo disponibile e non ha pertanto potuto tenere conto di altri fattori quali i metodi contabili o il volume complessivo delle esportazioni del gruppo Chang Chun dalla Cina e da Taiwan nell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
1.6.
Risposte al questionario e visite di verifica
(35)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(36)
Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Cina le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2
bis
e 2
ter
, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo un questionario aggiuntivo al governo della RPC.
(37)
I questionari relativi alle società inserite nel campione in Cina, in Corea, a Taiwan e in Thailandia sono stati resi disponibili online
(
5
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(38)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
produttori dell’Unione:
—
Westlake Epoxy BV («Westlake»), Pernis, Paesi Bassi;
—
Blue Cube Germany Assets Management GmbH («Olin»), Stade, Germania;
importatori indipendenti dell’Unione:
—
Comexim Europe SARL («Comexim»), Sannois, Francia;
—
Cortex Chemicals Sp. z o.o. («Cortex»), Tarnów, Polonia;
produttori esportatori della Repubblica popolare cinese:
—
Sinochem Group:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd., Lianyungang, Jiangsu, Cina;
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd., Nantong, Jiangsu, Cina;
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd., Yizheng, Jiangsu, Cina;
—
Sanmu Group:
—
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd., Yixing, Jiangsu, Cina;
—
Jiangsu Sanmu Chemical Co., Ltd, Yixing, Jiangsu, Cina;
produttori esportatori della Repubblica di Corea:
—
Kukdo Chemical Co., Ltd., Seoul, Repubblica di Corea;
—
Kumho P&B Chemicals, Inc., Seoul, Repubblica di Corea;
società collegate nella Repubblica di Corea:
—
Kumho Trading Co. Inc., Seoul, Repubblica di Corea;
—
Kukdo Finechem Co., Ltd., Seoul, Repubblica di Corea;
società collegate nell’Unione:
—
Kukdo Europe GmbH, Eschborn, Germania;
produttori esportatori di Taiwan:
—
Chang Chun Plastics Co., Ltd, Taipei, Taiwan;
—
Nan Ya Plastics Corporation, Taipei, Taiwan;
importatore collegato dell’Unione:
—
CCD (Germany) GmbH, Düsseldorf, Germania;
produttore esportatore della Thailandia:
—
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited, Rayong, Thailandia;
importatore collegato dell’Unione:
—
CTP Advance Materials GmbH, Rüsselsheim, Germania.
1.7.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(39)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
aprile 2023 e il 31 marzo 2024 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
(40)
Il comitato ha affermato che il periodo dell’inchiesta fissato dalla Commissione all’apertura manca di un intero trimestre tra la fine di tale periodo e la data di apertura. Inoltre, secondo il comitato, la scelta del 2020 come riferimento per valutare i volumi e i prezzi delle importazioni offre un’immagine distorta, dato che quell’anno è stato trainato da forze non di mercato che hanno causato un punto minimo in termini di volumi delle importazioni in ragione di problemi logistici e di prezzi estremamente volatili. Il comitato ha suggerito alla Commissione di adottare un periodo in esame a partire dal 1
o
gennaio 2019 per rispecchiare le normali condizioni commerciali prima della pandemia di COVID-19 e le conseguenti turbolenze geopolitiche.
(41)
Uno degli importatori indipendenti, Cortex, ha chiesto inoltre un’estensione del periodo in esame al fine di includere l’anno 2019, che, secondo l’importatore, era stato un anno in cui sul mercato esistevano condizioni normali.
(42)
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, il periodo dell’inchiesta deve riguardare di norma un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’apertura del procedimento. La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta del periodo dell’inchiesta, fintantoché tale selezione consente di giungere a risultanze rappresentative, utilizzando informazioni il più possibile recenti. Nel caso di specie la Commissione ha selezionato il periodo dell’inchiesta che termina tre mesi prima dell’apertura dell’inchiesta, in linea con l’articolo 6, paragrafo 1, e con la prassi consolidata, consentendo nel contempo la raccolta di dati presso l’Unione, i produttori esportatori e altre fonti statistiche.
(43)
Per quanto concerne il periodo in esame e la sua estensione al 2019, si ricorda che la Commissione dispone parimenti di un ampio margine di discrezionalità anche per quanto concerne la scelta di tale periodo. Il periodo in esame dovrebbe essere sufficientemente lungo da consentire alla Commissione di valutare debitamente tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione. Nel caso di specie, la Commissione, conformemente alla sua prassi abituale, ha selezionato un periodo di tre anni interi nonché il periodo dell’inchiesta per l’esame delle tendenze e degli indicatori macroeconomici e microeconomici. Va inoltre osservato che la valutazione del pregiudizio da parte della Commissione comporta una valutazione dinamica dei fattori economici nel periodo in esame e non soltanto delle condizioni all’inizio e alla fine del periodo in esame. In tale contesto, indipendentemente dal primo anno del periodo in esame, dall’analisi della Commissione è emerso chiaramente un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza una modifica del periodo considerato non inficerebbe né modificherebbe in altro modo le risultanze relative al pregiudizio di cui al presente regolamento. Le argomentazioni del comitato e di Cortex sono state pertanto respinte.
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(44)
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche, note anche come resine epossiche o poliepossidi, che sono polimeri o prepolimeri contenenti gruppi epossidici reattivi, a base di epicloridrina («ECH») e di un componente di alcol alifatico o aromatico (quale il BPA), in forma solida, semisolida o liquida, di ogni tipo di categoria, purezza, peso molecolare o struttura molecolare, anche contenenti modificanti, agenti indurenti o additivi, purché gli agenti indurenti non abbiano reagito chimicamente in modo da indurire la resina epossidica o trasformarla in un prodotto diverso che non contenga più gruppi epossidici («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
Sono esclusi i seguenti prodotti:
1)
determinati prodotti vernicianti e di rivestimento, costituiti da miscele, miscugli o altre formulazioni di resina epossidica, agente indurente e pigmento, in qualsiasi forma, confezionati in uno o più recipienti, in cui 1) il pigmento rappresenta almeno il 10 % del peso totale del prodotto, 2) la resina epossidica rappresenta al massimo l’80 % del peso totale del prodotto e 3) l’agente indurente rappresenta dal 5 al 40 % del peso totale del prodotto;
2)
tessuti o fibre preimpregnati, spesso denominati «preimpregnati», che sono materiali compositi costituiti da tessuti o fibre (in genere carbonio o vetro) impregnati di resina epossidica;
3)
miscele di resine epossidiche con altri materiali, attualmente classificate con codici NC diversi da 2910 90 00 , 3824 99 92 , 3824 99 93 e 3907 30 00 .
(45)
Le resine epossidiche presentano una varietà di composizioni chimiche diverse. La resina epossidica più comune è il bisfenol-A-digliciletere, noto anche come BADGE o DGEBA, che si forma facendo reagire l’ECH con il bisfenolo A («BPA»). Le resine epossidiche possono essere prodotte anche facendo reagire l’ECH con altre materie prime quali i glicoli alifatici e le fenolo- o cresolo-novolacche. Anche quando si produce resina epossidica utilizzando altre materie prime per sostituire il BPA nella reazione con l’ECH, il processo di produzione è analogo.
(46)
Le resine epossidiche sono resine termoindurenti, il che significa che non sviluppano proprietà utili fino a quando non vengono indurite, ossia fino a quando non hanno reagito con agenti indurenti. Nella loro forma indurita, le resine epossidiche possiedono le seguenti proprietà: notevole aderenza, ottima resistenza alla corrosione e alle sostanze chimiche, elevata resistenza meccanica e proprietà eccellenti per applicazioni isolanti.
(47)
Le resine epossidiche sono utilizzate in un’ampia serie di applicazioni quali rivestimenti (comprese le pale per l’energia eolica), vernici, adesivi, materiali compositi, materiali isolanti e materiali elettronici.
2.2.
Prodotto in esame
(48)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, attualmente classificato con i codici NC ex 2910 90 00 , ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00 (codici TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20 e 3907 30 00 80).
2.3.
Prodotto simile
(49)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(50)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(51)
La società Valspar Corporation SAS (di seguito «Sherwin Williams») ha sostenuto che il digliciletere a base di tetrametilbisfenolo F («TMBPF-DGE»), che rientra nella definizione del prodotto in esame, dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Più specificamente, Sherwin Williams ha sostenuto che il TMBPF-DGE è approvato per l’uso in applicazioni di rivestimento a contatto con alimenti e costituisce un’alternativa importante ai rivestimenti a base di BPA. Inoltre, secondo Sherwin Williams, la società detiene diritti brevettuali di proprietà per la produzione di TMBPF-DGE nell’Unione e in Cina, il TMBPF-DGE non è importata nell’Unione e non vi sono elementi di prova di un pregiudizio per la produzione di TMBPF-DGE nell’Unione causato dall’aumento delle importazioni di resina epossidica nell’Unione dai paesi interessati.
(52)
Innanzitutto la stessa Sherwin Williams asserisce che il TMBPF-DGE è utilizzato nell’industria dei rivestimenti in alternativa ai prodotti a base di BPA. Tale tipo di resina epossidica presenta quindi il medesimo uso di base e caratteristiche essenziali analoghe a quelle di altri tipi di resine epossidiche concorrenti ed è intercambiabile con le altre resine epossidiche che costituiscono prodotti oggetto dell’inchiesta. Inoltre l’esistenza di un diritto di proprietà per quanto concerne la fabbricazione di un determinato tipo di resine epossidiche non può essere considerata un motivo di esclusione dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Sherwin Williams non ha dimostrato che tutte le versioni del TMBPF-DGE sarebbero coperte da brevetto. Inoltre i diritti di proprietà intellettuale non hanno alcuna incidenza sulle caratteristiche o sugli usi di un prodotto pertinente nell’ambito di inchieste di difesa commerciale. Il fatto che il TMBPF-DGE non sia importato nell’Unione non è inoltre indicativo del comportamento futuro dei produttori esportatori dei paesi interessati, indipendentemente da eventuali diritti brevettuali che possano estendersi al di fuori dell’Unione o che potrebbero addirittura essere inapplicabili in territori al di fuori dell’Unione. Sherwin Williams non ha neppure dimostrato che il TMBPF-DGE non potrebbe essere prodotto in nessuno dei paesi interessati.
(53)
Inoltre Allnex Resins (China) Ltd. («Allnex Cina») ha presentato domanda di esclusione delle resine speciali di Allnex, in particolare della BECKOPOX EP 2387w/53WA, dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Allnex Cina ha asserito che tale resina speciale contiene solventi organici meno pericolosi e presenta un impatto ambientale decisamente basso e che la società utilizza tecniche proprietarie per fabbricare tale resina.
(54)
Innanzitutto Allnex Cina stessa riconosce che la resina BECKOPOX EP 2387w/53WA soddisfa la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. In secondo luogo, il fatto che la resina in questione contenga sostanze meno pericolose e sia più rispettosa dell’ambiente non è un criterio qualificante ai fini della definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta nel caso di specie. Infine, come indicato al considerando 51, l’uso di tecniche proprietarie non può fungere da motivo per l’esclusione del prodotto e non implica che altri produttori non possano fabbricare resine epossidiche con proprietà e caratteristiche di prestazione analoghe, causando un pregiudizio all’industria dell’Unione.
(55)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto in via provvisoria la richiesta di escludere il TMBPF-DGE e la resina BECKOPOX EP 2387w/53WA dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
3.
DUMPING
3.1.
Repubblica popolare cinese
3.1.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(56)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(57)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di resine epossidiche. Tre gruppi di produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(58)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina. Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate in merito all’eventuale applicazione alla Cina dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(59)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(60)
Il 17 settembre 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato un possibile paese rappresentativo, ossia la Thailandia. Alla Commissione sono pervenute osservazioni da un produttore esportatore cinese inserito nel campione, Jiangsu Sanmu Group Co. Ltd, e dal denunciante. Tali osservazioni sono state analizzate nella seconda nota.
(61)
Il 15 novembre 2024, dopo aver analizzato le osservazioni ricevute, la Commissione ha pubblicato una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale («seconda nota»). In tale nota la Commissione ha stabilito un elenco provvisorio dei fattori produttivi e ha informato le parti interessate della sua intenzione di usare la Thailandia come paese rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati finanziari prontamente disponibili ottenuti dalla società per la società Aditya Birla Chemicals (Thailand), un produttore del paese rappresentativo. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Sono pervenute osservazioni dal produttore esportatore inserito nel campione, Jiangsu Sanmu Group Co. Ltd, e dal denunciante.
(62)
A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute in relazione alla seconda nota, la Commissione ha concluso che la scelta della Thailandia come paese rappresentativo dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio ai considerando 104 e seguenti. Le osservazioni ricevute sono analizzate nella sezione 3.1.2.4.4.
3.1.2.
Valore normale
(63)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «
il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore
».
(64)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base,
"[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
» e «
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
» (le «
spese generali, amministrative e di vendita
» sono di seguito denominate «SGAV»).
(65)
Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso, nella presente inchiesta, che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.1.2.1. Esistenza di distorsioni significative
(66)
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore chimico
(
6
)
in Cina
(
7
)
, la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(67)
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato
(
8
)
. In particolare la Commissione ha concluso che nel settore chimico non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
9
)
ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
10
)
. La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti
(
11
)
. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina
(
12
)
. Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
13
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per le imprese in Cina
(
14
)
.
(68)
Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore chimico in Cina, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale
(
15
)
(«
relazione
»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha comportato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina, come constatato anche dalle sue precedenti inchieste condotte a tale riguardo.
(69)
La denuncia ha sostenuto l’esistenza di distorsioni significative nel settore cinese delle resine epossidiche. Ha fatto riferimento alla relazione e, in particolare, al fatto che il sistema economico cinese è un’«economia di mercato socialista», così come al ruolo attivo del partito comunista cinese («PCC») tanto nel settore pubblico quanto in quello privato in Cina.
(70)
Più specificamente, la denuncia ha sottolineato che:
—
le imprese di proprietà dello Stato interferiscono con i costi delle resine epossidiche in Cina e numerosi produttori cinesi di resine epossidiche sono fortemente collegati al governo della RPC. Ad esempio Sinochem Holdings Corporation Ltd., facente parte del Sinochem Group, possiede produttori di resine epossidiche quali Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd. e Zhejiang Haobang Chemical Co., Ltd. Sinochem ha effettuato investimenti significativi nella sua controllata Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co. Sinochem Group possiede altresì la società China National BlueStar (Group) Co., una grande impresa avente importanti quote di mercato nella produzione di resina epossidica. Inoltre la società Sinopec Baling Petrochemical Company, il maggiore fabbricante cinese di resina epossidica, è un’impresa di proprietà dello Stato ed è nota per promuovere la politica ufficiale cinese
(
16
)
;
—
le misure adottate dal governo della RPC incidono sui costi e sui prezzi della resina epossidica in Cina. La denuncia fa riferimento alla pressione del PCC sulle società pubbliche e private in Cina e alla presenza di tale partito in seno a dette società. A titolo di esempio, diversi membri del partito rivestono incarichi di dirigenza in seno a produttori di resine epossidiche quali Jiangsu Yangnong Kumho Chemical Co., Ltd e Jiangsu Sanmu Group. Ciò costituisce un elemento di prova prima facie del fatto che il settore delle resine epossidiche in Cina è soggetto alla presenza dello Stato, il che consente al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(
17
)
;
—
si registra l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Specificamente, l’industria dei prodotti petrolchimici e chimici è considerata un’industria strategica dal governo della RPC, come spiegato nel quattordicesimo piano quinquennale. Di conseguenza i recenti sviluppi del settore chimico in Cina hanno avuto un forte impulso normativo a perseguire diversi obiettivi strategici, tra cui il miglioramento delle capacità tecniche da parte dell’industria, il passaggio a prodotti più speciali e l’inasprimento dei requisiti ambientali. Tali obiettivi sono sostenuti da varie misure politiche, quali la delocalizzazione dei siti di produzione chimica o la messa a disposizione di finanziamenti per i prodotti chimici. La denuncia ha fatto altresì riferimento specificamente alla relazione che menzionava l’attuazione del quattordicesimo piano quinquennale a Jiangsu, dove hanno sede diversi produttori cinesi di resine epossidiche
(
18
)
;
—
la mancanza di un’applicazione discriminatoria o l’applicazione inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale incide sui costi delle resine epossidiche in Cina. Le imprese di proprietà dello Stato possono beneficiare di fatto di garanzie governative e, a causa dell’assenza di normali meccanismi di mercato, il sistema finanziario cinese rimane marcatamente distorto
(
19
)
;
—
anche il mercato dell’epicloridrina («ECH»), uno dei principali fattori produttivi delle resine epossidiche, è soggetto a distorsioni. Da un lato, il governo della RPC ha creato una notevole sovraccapacità di ECH sul mercato cinese a causa di distorsioni e sostegno pubblici significativi. Dall’altro, le distorsioni e gli incentivi forniti nei mercati a monte del biodiesel e della glicerina incidono anche sui mercati delle resine epossidiche e dell’ECH.
(71)
In conclusione, secondo la denuncia i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la denuncia, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso.
(72)
La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno in Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b, del regolamento di base. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame.
(73)
Per quanto concerne l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), il settore del prodotto in esame è servito tanto da società private, quali Hongchang Electronics (denominata anche Grace Epoxy)
(
20
)
o Huibo New Materials (denominata anche Wells Advanced Materials)
(
21
)
, quanto da imprese di proprietà dello Stato, quali Fujian Sanmu Group
(
22
)
, Sinochem Group
(
23
)
e Sinopec Group
(
24
)
. Non è stato possibile stabilire il rapporto esatto tra produttori privati e produttori di proprietà dello Stato sul mercato delle resine epossidiche. La Commissione ha tuttavia constatato che diversi produttori sono direttamente controllati dallo Stato. Tra gli esempi figurano il maggiore produttore cinese di resina epossidica
(
25
)
, Fujian Sanmu Group, controllato da Fuzhou Development Zone State-owned Assets Operation Co., Ltd.
(
26
)
, e Sinochem Group e Sinopec Group, entrambe imprese centrali controllate dalla Commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato («SASAC» – State Asset Supervision and Administration Commission)
(
27
)
.
(74)
Inoltre gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato, ma anche nelle società private
(
28
)
, dato che il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, se si considera quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina.
(75)
Dall’inchiesta è emerso che l’associazione nazionale di settore che rappresenta i produttori di resina epossidica, la China Petroleum and Chemical Industry Federation («CPCIF», Federazione dell’industria petrolifera e chimica cinese), ha istituito una commissione speciale per le resine epossidiche e le rispettive applicazioni
(
29
)
. La CPCIF aderisce alla leadership generale del PCC, svolge le attività del partito e assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni del partito
(
30
)
. Inoltre l’autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili
(
31
)
e tra le condizioni per essere ammissibili ad agire in veste di rappresentante della CPCIF figurano l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche
(
32
)
.
(76)
Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore chimico sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore chimico e petrolchimico confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035, secondo cui il governo della RPC intende trasformare e migliorare le industrie tradizionali, promuovere l’ottimizzazione della configurazione e l’adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime quali i prodotti petrolchimici.
(77)
Inoltre il parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell’industria petrolchimica e chimica emesso durante il quattordicesimo piano quinquennale («il parere orientativo») stabilisce altresì che il governo della RPC promuoverà un adeguamento della struttura industriale, rafforzerà le misure specifiche, regolamenterà scientificamente la scala dell’industria e potenzierà la capacità di approvvigionamento di polimeri di fascia alta, prodotti chimici speciali e altri prodotti.
(78)
Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore delle resine epossidiche sono disponibili a livello provinciale, ad esempio nel quattordicesimo piano quinquennale di Jiangxi sullo sviluppo di alta qualità dell’industria dei nuovi materiali, nel quale si afferma che puntando su settori emergenti quali la conservazione dell’energia e la protezione dell’ambiente, le informazioni elettroniche, i veicoli alimentati da energie nuove, il 5G e la biomedicina, dette autorità intendono sviluppare resine ad alte prestazioni.
(79)
Inoltre nel quattordicesimo piano quinquennale di Zhejiang sullo sviluppo dell’industria dei nuovi materiali, che riguarda il settore delle resine ad alte prestazioni, le autorità prevedono di concentrarsi sullo sviluppo di resine ed elastomeri ad alte prestazioni quali polietilene, polipropilene, poliestere, resina epossidica ed elencano la resina epossidica tra i nuovi materiali chiave da sviluppare.
(80)
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire con i prezzi e i costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha constatato che l’articolo 12 dello statuto di Huibo New Materials stabilisce che detta società deve istituire un’organizzazione del partito comunista e svolgere attività del partito conformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese e deve assicurare le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell’organizzazione del partito
(
33
)
.
(81)
Inoltre il presidente così come diversi membri del consiglio di amministrazione di Fujian Sanmu Group sono anche membri del PCC
(
34
)
.
(82)
Il presidente del consiglio di amministrazione di Sinochem Group funge da segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio di amministrazione fungono da vicesegretari del comitato di partito
(
35
)
. Inoltre Sinochem Group si presenta come una società che aderisce agli orientamenti di cui alla pubblicazione sul pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, rafforza in modo efficace la leadership complessiva del partito sull’impresa, approfondisce l’edificazione del partito e valorizza pienamente il ruolo delle organizzazioni di partito a tutti i livelli
(
36
)
.
(83)
Analogamente, il presidente del consiglio di amministrazione di Sinopec Group è il segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio di amministrazione svolgono la funzione di vicesegretari del comitato di partito
(
37
)
. La società Sinopec Group ha dichiarato di intendere concentrarsi sulla nuova missione e sui nuovi compiti della società in relazione al nuovo percorso, portare avanti lo spirito autorivoluzionario del partito, rafforzare la leadership e l’edificazione del partito in modo onnicomprensivo e integrato e promuovere sistematicamente una governance globale e rigorosa del partito, in modo da fornire una solida garanzia per la realizzazione di un nuovo capitolo della moderna industria petrolchimica cinese
(
38
)
.
(84)
È stato impossibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra tutti i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta e il PCC. Tuttavia, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore del settore chimico, la Commissione ha ritenuto che le informazioni stabilite nelle recenti inchieste relative al settore chimico, come indicato al considerando 67, siano pertinenti anche per il prodotto oggetto dell’inchiesta.
(85)
Nel settore delle resine epossidiche inoltre esistono politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha individuato diversi documenti che dimostrano che l’industria delle resine epossidiche beneficia degli orientamenti e dell’intervento del governo nel settore chimico, dato che la resina epossidica rappresenta un sottosettore del settore chimico.
(86)
L’industria chimica è costantemente considerata un settore chiave dal governo della RPC
(
39
)
. Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore chimico emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel contesto del quattordicesimo piano quinquennale, il governo della RPC ha destinato l’industria chimica all’ottimizzazione e all’ammodernamento
(
40
)
. Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che il governo della RPC: ottimizzerà la struttura organizzativa; renderà le principali imprese più grandi e più forti; sosterrà le imprese nell’accelerare le fusioni e le riorganizzazioni transregionali e interproprietarie; aumenterà la concentrazione industriale e condurrà operazioni internazionali;
e, nei settori dei prodotti petrolchimici, chimici e siderurgici, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e in altri settori, coltiverà un gruppo di imprese leader della catena industriale aventi una posizione dominante a livello ecologico e una competitività fondamentale
(
41
)
.
(87)
Inoltre il progetto della controllata Hunan di Sinopec Group denominato «Tecnologia chiave per la resina epossidica speciale ad alte prestazioni» è stato selezionato tra i primi 10 progetti di ricerca tecnologica da sostenere
(
42
)
.
(88)
Inoltre nel 2024 Hongchang Electronics ha ricevuto sovvenzioni governative speciali per 21 milioni di CNY a favore della sua controllata al 100 % Zhuhai Hongchang Electronics Materials Co., Ltd per un progetto di produzione di resine epossidiche
(
43
)
. Nella sua relazione annuale 2023, Hongchang Electronics Materials Co., Ltd ha dichiarato di aver ricevuto 9,2 milioni di CNY di sovvenzioni governative nel 2022 e 11,5 milioni di CNY nel 2023
(
44
)
.
(89)
Analogamente, Huibo New Materials ha ricevuto 1,4 milioni di CNY di sovvenzioni governative nel 2022 e 2,8 milioni di CNY nel 2023
(
45
)
.
(90)
Fujian Sanmu Group ha anch’essa beneficiato di sovvenzioni governative per un importo di 10,8 milioni di CNY nel 2021, di 13,9 milioni di CNY nel 2022 e di 3,2 milioni di CNY nel 2023
(
46
)
.
(91)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
(92)
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore chimico a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta
(
47
)
.
(93)
Inoltre il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato altresì dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 67. Il settore subisce gli effetti di tale distorsione sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina)
(
48
)
.
(94)
Nella presente inchiesta non sono inoltre stati forniti elementi di prova attestanti che il settore della resina epossidica non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base
(
49
)
. Anche il parere orientativo menzionato in precedenza, nel quale si impone di migliorare le politiche di sostegno, rafforzare il coordinamento tra le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione e di esportazione e le politiche industriali al fine di rendere pienamente funzionante la piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza e promuovere il collegamento tra imprese e banche
(
50
)
, esemplifica molto bene questo tipo di intervento governativo. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(95)
La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(96)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, alle materie prime e all’energia sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(97)
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dei terreni, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.
3.1.2.2. Argomentazioni sollevate dalle parti interessate
(98)
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base al caso di specie.
(99)
Jiangsu Sanmu Group ha sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base non è applicabile nel caso di specie, in quanto non vi sono elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni significative nell’industria cinese delle resine epossidiche. Ha sostenuto inoltre che Jiangsu Sanmu Group è una società privata e che le sue attività commerciali sono guidate da forze di mercato senza indebite interferenze da parte del governo. Ha pertanto chiesto alla Commissione di accettare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno comunicati dalla società.
(100)
Innanzitutto la Commissione ha contestato il fatto che non vi siano elementi di prova sufficienti del fatto che l’industria cinese delle resine epossidiche sia interessata da distorsioni significative. Sebbene la relazione non contenga un capitolo specifico dedicato alle resine epossidiche, l’esistenza delle distorsioni significative che hanno determinato l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base non è legata all’esistenza di uno specifico capitolo settoriale relativo al prodotto oggetto dell’inchiesta. La relazione descrive diversi tipi di distorsioni presenti in Cina che sono trasversali e applicabili a tutta l’economia cinese
(
51
)
e incidono sui prezzi e sui costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi quelli di materie prime, energia, terreni, capitale e lavoro
(
52
)
. La relazione comprende inoltre un capitolo sul settore dell’industria chimica, pertinente ai fini della valutazione della Commissione sul settore delle resine epossidiche, che è un sottosettore dell’industria chimica.
(101)
La relazione inoltre non costituisce l’unica fonte di prove utilizzata dalla Commissione ai fini della sua determinazione, in quanto vi sono ulteriori elementi di prova utilizzati a tale scopo (compresa la denuncia
(
53
)
). Come illustrato nella sezione 3.1.2.1, l’industria delle resine epossidiche è soggetta a una serie di interventi pubblici (quali la presenza e la supervisione dello Stato in seno ai principali soggetti industriali
(
54
)
, l’inserimento nei piani quinquennali e in altri documenti
(
55
)
e interventi nel settore finanziario
(
56
)
), che incidono anche sui costi di produzione della resina epossidica, comprese le materie prime, l’energia, i terreni, il capitale e il lavoro
(
57
)
. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(102)
In secondo luogo, per quanto riguarda la richiesta di Jiangsu Sanmu Group affinché la Commissione utilizzi i prezzi e i costi praticati sul mercato interno comunicati dalla società, la Commissione rammenta che una volta stabilito che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore, la Commissione può costruire il valore normale utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, secondo l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a). L’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), consente l’utilizzo di costi sul mercato interno soltanto qualora sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. Tuttavia, alla luce degli elementi di prova disponibili sui fattori produttivi dei singoli produttori esportatori, non è stato possibile stabilire che i costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta fossero esenti da distorsioni. La Commissione osserva inoltre che Jiangsu Sanmu Group non ha ulteriormente suffragato la sua argomentazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.1.2.3. Conclusioni
(103)
In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.
3.1.2.4. Paese rappresentativo
3.1.2.4.1. Osservazioni generali
(104)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale
(
58
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;
—
l’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo;
—
qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(105)
Come indicato ai considerando 60 e 61, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivevano i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendevano in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di scegliere la Thailandia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie.
3.1.2.4.2. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina
(106)
Nella prima nota la Commissione ha individuato Brasile, Malaysia e Thailandia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
3.1.2.4.3. Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo
(107)
Nella prima nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come paesi in cui è fabbricato il prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia Brasile, Malaysia e Thailandia, i dati finanziari prontamente disponibili dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta erano disponibili soltanto per un produttore di resine epossidiche in Thailandia, Aditya Birla Chemicals (Thailand)
(
59
)
.
(108)
La Commissione non ha potuto trovare informazioni finanziarie dettagliate che coincidessero con il periodo dell’inchiesta per il produttore thailandese individuato Aditya Birla Chemicals (Thailand). Tuttavia, nel corso dell’inchiesta, la società ha fornito i rendiconti finanziari per l’esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2024, che è in linea con il periodo dell’inchiesta, e ha acconsentito ad essere considerata un riferimento nella presente inchiesta
(
60
)
, così come all’inserimento dei dati pertinenti nel fascicolo, accessibile alle parti interessate.
(109)
Per quanto concerne la Malaysia, sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone, vi è un solo produttore che fabbrica resine epossidiche, DIC Corporation
(
61
)
, il quale fa parte di un gruppo giapponese che opera a livello mondiale. Non sono state riscontrate informazioni finanziarie dettagliate prontamente disponibili per questa società. Non sono pervenute osservazioni riguardo a questa risultanza.
(110)
Per quanto concerne il Brasile, sulla base delle informazioni di cui la Commissione europea dispone, vi sono tre produttori che fabbricano resine epossidiche, Dow
(
62
)
, Hexion Quimica do Brazil LTDA
(
63
)
e Olin
(
64
)
. Tuttavia per tali società non è stata trovata alcuna informazione finanziaria disponibile relativa al prodotto in esame.
(111)
Il denunciante ha fornito una versione sensibile dei conti certificati di uno dei produttori noti di resine epossidiche in Brasile, ossia Olin Brasile. Tali informazioni non erano tuttavia accompagnate da alcuna sintesi non riservata, né da alcun consenso espresso dalla società in questione all’utilizzo di tali dati sensibili come riferimento nella presente inchiesta. La Commissione non è stata pertanto in grado di considerare tali informazioni come dati prontamente disponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base e non ha quindi potuto utilizzarle nella presente inchiesta.
(112)
Nelle sue osservazioni sulla seconda nota, il produttore esportatore cinese Jiangsu Sanmu Group ha chiesto alla Commissione di divulgare i conti annuali completi di Aditya Birla Chemicals (Thailand) al fine di valutare la correttezza del calcolo e del metodo utilizzati per la costruzione dei profitti e delle SGAV. In particolare Jiangsu Sanmu Group ha chiesto la divulgazione dei dettagli delle voci «spese di vendita», «spese amministrative» e «spese finanziarie».
(113)
La Commissione ha ritenuto che i dati finanziari forniti da Aditya Birla Chemicals (Thailand) costituissero una fonte completa e aggiornata di informazioni per il calcolo delle SGAV e dei profitti, una circostanza questa che ha consentito alle parti interessate di disporre di dati sufficienti per valutare il livello dei profitti e delle SGAV. Come spiegato ai considerando da 109 a 111, non erano prontamente disponibili informazioni alternative, né le parti interessate avevano fornito dati alternativi utilizzabili. Per quanto concerne gli elementi inclusi nelle SGAV utilizzati nel calcolo, che potrebbero essere resi prontamente disponibili, la Commissione approfondirà questo aspetto ulteriormente con Aditya Birla Chemicals (Thailand).
(114)
Nella seconda nota la Commissione ha rilevato che i volumi delle importazioni dalla Cina in Thailandia erano significativi per l’ECH (75 %) e la soda caustica (62 %). Su tale base, la Commissione ha ritenuto fosse probabile che il valore delle importazioni di ECH e di soda caustica dalla Thailandia fosse soggetto a distorsioni. In effetti, da un ulteriore esame dei prezzi delle importazioni dalla Cina e da altre fonti era emerso che tali prezzi erano allineati e che i prezzi cinesi probabilmente influenzavano i prezzi del resto del mondo. Di conseguenza la Commissione ha deciso di individuare parametri di riferimento alternativi per tali due fattori produttivi. Non erano disponibili parametri di riferimento internazionali né per l’ECH né per la soda caustica. Per questo motivo la Commissione ha preso in considerazione le importazioni di tali fattori in Malaysia o Brasile, i due paesi con uno sviluppo e una produzione di resine epossidiche analoghi, come illustrato al considerando 106. La quota delle importazioni cinesi di ECH rispetto al totale delle importazioni era pari allo 0 % per la Malaysia e al 27 % per il Brasile, mentre la quota delle importazioni cinesi di soda caustica, che rappresenta tuttavia una quota inferiore dei costi totali di produzione, rispetto alle importazioni totali durante l’inchiesta era pari al 15 % per la Malaysia e al 4 % per il Brasile. Data la rilevanza generale dell’ECH nei costi complessivi di produzione della resina epossidica, la Commissione ha deciso di utilizzare le importazioni in Malaysia per stabilire i costi esenti da distorsioni dei due fattori produttivi.
(115)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato (fatta eccezione per le importazioni di ECH e soda caustica per le quali avrebbe utilizzato le importazioni in Malaysia) e di utilizzare la società Aditya Birla Chemicals (Thailand) a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.
(116)
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Thailandia come paese rappresentativo e di Aditya Birla Chemicals (Thailand) come produttore nel paese rappresentativo.
3.1.2.4.4. Osservazioni delle parti interessate
(117)
Jiangsu Sanmu Group si è opposta alle ipotesi adottate dalla Commissione secondo cui i mercati thailandesi dell’ECH e della soda caustica sarebbero distorti unicamente in ragione delle elevate importazioni dalla Cina e ha asserito che la Commissione dovrebbe utilizzare le importazioni in Thailandia anche per stabilire i valori esenti da distorsioni tanto per la soda caustica quanto per l’ECH.
(118)
Inoltre Jiangsu Sanmu Group ha sottolineato che il quantitativo di importazioni di ECH in Thailandia da paesi diversi dalla Cina è comunque superiore alle importazioni totali di ECH in Malaysia.
(119)
Infine Jiangsu Sanmu Group ha asserito che la Thailandia dovrebbe avere la precedenza come fonte di valori di riferimento esenti da distorsioni per il valore normale, trattandosi di uno dei paesi oggetto dell’inchiesta.
(120)
Il denunciante si è opposto a tali argomentazioni nel formulare le proprie osservazioni in merito alla prima e alla seconda nota e ha sottolineato la probabilità che una quota significativa delle importazioni dalla Cina in un paese eserciti una pressione anche sui prezzi delle importazioni da altri paesi concorrenti. Il denunciante ha sottolineato che, essendo il principale produttore mondiale di ECH, il massiccio flusso di produzione e di esportazione della Cina esercita una profonda influenza sui mercati contigui. Di conseguenza i prezzi all’importazione in Thailandia dell’ECH e della soda caustica rispecchierebbero indirettamente le distorsioni dei prezzi esistenti in Cina.
(121)
La Commissione ha constatato che, in assenza di elementi di prova che indichino il contrario, è probabile che importazioni consistenti dalla Cina influenzino i prezzi all’importazione complessivi. Ciò è stato dimostrato in effetti dall’allineamento dei prezzi tra le importazioni cinesi e non cinesi in Thailandia, dove la percentuale delle prime era significativa, come illustrato al considerando 114. Per questo motivo è in effetti prassi della Commissione non considerare come paesi rappresentativi appropriati i paesi che presentano una percentuale elevata di importazioni di fattori produttivi chiave dalla Cina. La Commissione ha pertanto deciso di non tenere conto delle importazioni in Thailandia di ECH e di soda caustica come valori di riferimento esenti da distorsioni ai fini della determinazione del valore normale.
(122)
Il denunciante ha ciò nonostante contestato la proposta della Commissione di utilizzare la Malaysia come fonte di valori di riferimento esenti da distorsioni per l’ECH e la soda caustica. Il denunciante ha sostenuto che la Malaysia non soddisfa i criteri per fungere da valore di riferimento esente da distorsioni per due motivi. Innanzitutto la Malaysia non produce resina epossidica liquida, che si fonda sull’ECH tra gli altri fattori produttivi. In secondo luogo, la Malaysia non è isolata dalle distorsioni del mercato che interessano la catena di produzione di resine epossidiche asiatiche. Per questi motivi, il denunciante ha proposto alla Commissione di ricorrere piuttosto al Brasile. Secondo il denunciante, il Brasile produce una quantità maggiore di resine epossidiche, comprese quelle liquide. Inoltre i prezzi brasiliani dell’ECH e della soda caustica sono più allineati a quelli internazionali rispetto a quelli malesi. Infine il denunciante ha sostenuto che i prezzi all’importazione brasiliani dell’ECH e della soda caustica sono superiori a quelli registrati in Malaysia.
(123)
La Commissione ha sottolineato che la Malaysia era un paese che presentava una produzione di resine epossidiche, anche se presumibilmente non in forma liquida, e che importava ECH e soda caustica da fonti esenti da distorsioni in volumi significativi. Inoltre l’argomentazione relativa alle distorsioni cinesi che si diffondono in tutta l’Asia non è stata suffragata da elementi di prova. La Commissione ha pertanto respinto l’osservazione in questione.
(124)
Per quanto concerne l’alternativa proposta, ossia il Brasile, la Commissione ha rilevato che le importazioni cinesi di ECH rappresentavano il 27 % delle importazioni totali di ECH, rispetto allo 0 % delle importazioni cinesi in Malaysia per lo stesso materiale durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che la Malaysia costituiva una fonte più adatta per determinare un valore esente da distorsioni per l’ECH rispetto al Brasile.
(125)
Infine, nella sua risposta alla prima nota, il denunciante ha sostenuto che le SGAV e i profitti del produttore thailandese di resine epossidiche potrebbero essere distorti, in quanto trarrebbero vantaggio da un prezzo di mercato distorto dell’ECH. Ai fini della determinazione di valori esenti da distorsioni per i profitti e le SGAV, il denunciante ha pertanto chiesto alla Commissione di utilizzare i produttori di resine epossidiche aventi sede in Brasile, noti anche per essere più integrati verticalmente rispetto ai loro concorrenti thailandesi. Tuttavia il denunciante non ha fornito elementi di prova a sostegno di tale argomentazione, né rendiconti finanziari pubblicamente disponibili alternativi e utilizzabili di produttori brasiliani. Di conseguenza la sua osservazione è stata respinta in quanto priva di fondamento.
3.1.2.4.5. Livello di protezione sociale e ambientale
(126)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi di cui sopra, che la Thailandia era il paese rappresentativo più appropriato per il quale erano prontamente disponibili i dati pertinenti, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. Per quanto concerne i dati esenti da distorsioni relativi all’ECH e alla soda caustica, si è constatato che la Malaysia forniva i dati rappresentativi più appropriati e pertanto non è stata necessaria una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale relativo alla Malaysia.
3.1.2.4.6. Conclusioni
(127)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Thailandia (e la Malaysia per quanto concerne l’ECH e la soda caustica) ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
3.1.2.5. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(128)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(129)
Nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime e della lignite. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i dati della Banca di Thailandia per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni
(
65
)
, dell’Autorità provinciale thailandese per l’energia elettrica e della Commissione thailandese di regolamentazione dell’energia elettrica
(
66
)
e dell’Ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia per il gas naturale e, di conseguenza, il vapore
(
67
)
.
(130)
Inoltre, nella seconda nota la Commissione ha aggiornato l’elenco di fattori produttivi sulla base delle osservazioni delle parti e delle informazioni fornite dai produttori esportatori inseriti nel campione nelle risposte al questionario.
(131)
Infine, nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.
3.1.2.6. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.1.2.6.1. Fattori produttivi
(132)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi delle resine epossidiche
Fattore produttivo
Codice delle merci thailandese
(
*1
)
Valore esente da distorsioni
Unità di misura
Materie prime
Bisfenolo A
2907 23 00
GTA – Thailandia
8,76 CNY/kg
Epicloridrina (ECH)
2910 30
GTA – Malaysia
8,89 CNY/kg
Soda caustica (idrossido di sodio) 50 %
281512001020
GTA – Malaysia
1,68 CNY/kg
Soda caustica (idrossido di sodio) 32 %
281512001020
GTA – Malaysia
1,68 CNY/kg
Acetone
2914 11 00
GTA – Thailandia
6,39 CNY/kg
Benzene (o «petrobenzene» o «C6H6»)
2902 20 00
GTA – Thailandia
6,95 CNY/kg
Fenolo
290711001010
GTA – Thailandia
7,35 CNY/kg
Propano
2711 12 00
GTA – Thailandia
4,68 CNY/kg
Propilene
2901 22 00
GTA – Thailandia
6,97 CNY/kg
Ossido di allile e glicidile
291090001030
GTA – Thailandia
33,50 CNY/kg
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
N/A
Banca di Thailandia
(
68
)
e ILO (Organizzazione internazionale del lavoro)
(
69
)
18,55 CNY/ora
Energia
Energia elettrica
N/A
Autorità provinciale thailandese per l’energia elettrica
(
70
)
1,03 CNY/kWh
Gas naturale
N/A
Ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia della Thailandia
(
71
)
2,83 CNY/m
3
Vapore
N/A
Ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia della Thailandia
(
72
)
215,7 CNY/MT
Lignite
2702 10
GTA – Thailandia
0,27 CNY/kg
(133)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo è debitamente illustrato ai considerando da 158 a 160.
3.1.2.6.2. Materie prime
(134)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
73
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in quanto al considerando 103 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. La Commissione ha ritenuto che le restanti quantità fossero rappresentative.
(135)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime (fino al 2,5 %) nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 157.
(136)
Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all’importazione pertinenti del paese rappresentativo o della Malaysia, per quanto riguarda l’ECH o la soda caustica.
(137)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
(138)
In seguito alla seconda nota, Jiangsu Sanmu Group ha sollevato la questione che la Commissione aveva applicato lo stesso parametro di riferimento per due tipi di soda caustica (concentrazione pari al 32 % e al 50 %) e ha suggerito un adeguamento al fine di tenere conto del prezzo di mercato più elevato, solitamente determinato dal tipo con concentrazione al 50 %.
(139)
La Commissione ha riconosciuto che il prezzo di mercato della soda caustica al 50 % è effettivamente superiore a quello per quella con concentrazione al 32 %. Tuttavia il prezzo di riferimento disponibile del GTA si riferisce all’«idrossido di sodio (soda caustica): in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)», il che implica che tale parametro di riferimento sia un prezzo medio per le importazioni di vari tipi di soda caustica. Data la mancanza di dati sui prezzi specifici per tipo, la Commissione ha concluso che l’utilizzo di tale prezzo medio del GTA costituiva l’opzione più affidabile. Inoltre l’approssimazione introdotta da tale metodo è attenuata dal fatto che il processo di produzione delle resine epossidiche consuma anche una miscela di tipi di soda caustica. L’adeguamento proposto è stato pertanto respinto.
(140)
Jiangsu Sanmu Group ha formulato un’argomentazione relativa allo stadio commerciale al quale i dati sulle importazioni (fonte: GTA
(
74
)
) sono utilizzati e si è opposta alla decisione della Commissione di basarsi sui prezzi, dazio corrisposto, comprensivi di nolo marittimo, assicurazione, tasse portuali, trasporto interno e dazi all’importazione, al fine di costituire un parametro di riferimento per il costo cinese della materia prima. Detto soggetto ha sottolineato che tali fattori sono irrilevanti per il processo di produzione dei produttori cinesi che forniscono principalmente la loro materia prima sul mercato interno e gonfiano la base dei costi ai fini della determinazione del valore normale. In altre parole, tale società ha asserito che le statistiche sulle importazioni di un paese terzo non rispecchiano accuratamente i prezzi praticati sul mercato interno o i costi di acquisto effettivi nel paese interessato, in quanto il livello dei prezzi all’importazione è soggetto a distorsioni dovute a vari fattori esterni, tra cui i volumi delle importazioni, la distanza geografica tra i paesi importatori ed esportatori e la disponibilità di tali fattori produttivi in tale paese. Jiangsu Sanmu Group ha pertanto chiesto alla Commissione di detrarre dal valore cif all’importazione dei fattori produttivi nel paese rappresentativo i costi relativi al nolo marittimo, al trasporto interno, all’assicurazione e ai dazi doganali. Ciò approssimerebbe i prezzi di riferimento ai prezzi dei fattori produttivi acquistati sul mercato interno.
(141)
La Commissione ha respinto tale richiesta. Tutti gli elementi citati da Jiangsu Sanmu Group sono costi che devono rispecchiarsi nel prezzo praticato in definitiva sul mercato del paese rappresentativo. Va aggiunto che questi prezzi finali, che incorporano tali elementi, sono influenzati dalle forze concorrenziali nei paesi importatori. Costituiscono pertanto una fonte affidabile per determinare i costi esenti da distorsioni nei mercati rappresentativi.
(142)
In seguito alla prima nota, il denunciante ha chiesto alla Commissione di operare una distinzione tra le materie prime dirette (quali BPA, ECH e soda caustica) utilizzate specificamente nel processo di produzione delle resine epossidiche e le materie prime a monte (quali il propilene, il fenolo, l’acetone, il benzene e il propano) utilizzate in fasi a monte da produttori integrati verticalmente.
(143)
La Commissione ha rilevato che produttori integrati utilizzano internamente materie prime a monte per produrre BPA e/o ECH, che sono i fattori produttivi diretti per la fabbricazione di resine epossidiche, e ha applicato parametri di riferimento basati sul consumo effettivo di materie prime di ciascun produttore esportatore, indipendentemente dal fatto che si tratti di materie prime dirette o a monte.
(144)
Il denunciante ha sostenuto che, se la Commissione include il propilene e il benzene come materie prime, dovrebbe includere anche cloro, glicerolo e cloruro di idrogeno. Tuttavia, sulla base delle risposte verificate dei produttori esportatori inseriti nel campione, il consumo di tali fattori produttivi rappresenta una quota trascurabile del costo di produzione e viene pertanto trattato come materiale di consumo.
3.1.2.6.3. Lavoro (manodopera)
(145)
Al fine di stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato gli ultimi dati pubblicamente disponibili della Banca di Thailandia
(
75
)
per i salari medi in Thailandia durante il periodo dell’inchiesta. Tali dati sono stati adeguati al fine di includere gli oneri sociali
(
76
)
. Infine il costo annuo totale del lavoro è stato diviso per il numero di ore dell’anno (ossia otto ore al giorno, moltiplicato per cinque giorni lavorativi settimanali e per il numero di settimane in un anno).
(146)
Nelle sue osservazioni in merito alla seconda nota, Jiangsu Sanmu Group ha contestato l’ipotesi di una durata settimanale del lavoro di 40 ore, come descritta al considerando 145, in considerazione del fatto che tale dato sottovaluta la durata del lavoro effettiva. Jiangsu Sanmu Group ha fatto riferimento al ministero del Lavoro thailandese, che consente fino a 48 ore settimanali. La società ha inoltre sottolineato che il calcolo della Commissione non tiene conto delle ore di lavoro straordinario, che costituisce una prassi comune in Thailandia. Nelle sue osservazioni, Jiangsu Sanmu Group ha sottolineato che, secondo il diritto del lavoro thailandese, le ore di lavoro straordinario devono essere retribuite con un importo pari ad almeno 1,5 volte il salario standard per un normale giorno di lavoro e fino a 2 volte nei giorni di riposo, nei giorni festivi o durante le ferie annuali.
(147)
La Commissione ha rilevato che Jiangsu Sanmu Group non ha fornito alcun elemento di prova concreto che suggerisca che i lavoratori attivi nella produzione di resine epossidiche in Thailandia lavorino più di 40 ore. È stato ricordato che, qualora le parti interessate desiderino contestare le complesse valutazioni della Commissione nel contesto della determinazione del valore normale, spetta a loro fornire elementi di prova concreti atti a dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione negli elementi di prova presi in considerazione ai fini di tale calcolo. Come nel caso della
CCCME
(
77
)
, Jiangsu Sanmu Group ha sostenuto che le ore di lavoro settimanali sono di fatto più elevate in Thailandia, ma non si è basata su elementi di prova concreti. In una situazione analoga, nella sentenza
CCCME
, il Tribunale ha constatato che i ricorrenti non hanno fornito elementi di prova circa il fatto che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione utilizzando il valore di 40 ore per ciascuna settimana lavorativa in Thailandia ai fini del calcolo del costo del lavoro associato alla produzione del prodotto in esame
(
78
)
. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(148)
Nelle sue osservazioni in merito alla seconda nota, il denunciante ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il costo del lavoro e ha sostenuto che quest’ultimo dovrebbe essere allineato alle inchieste precedenti nelle quali la Thailandia era stata utilizzata come paese rappresentativo (ossia il procedimento antidumping concernente elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina
(
79
)
). Il denunciante ha inoltre rilevato che il costo del lavoro per unità di prodotto stimato era notevolmente inferiore a quello registrato durante l’inchiesta nel caso degli elementi di fissaggio (ossia dal 1
o
luglio 2019 al 30 giugno 2020).
(149)
La Commissione ha chiarito di aver utilizzato lo stesso metodo e le stesse fonti utilizzati nel caso degli elementi di fissaggio per stabilire un valore esente da distorsioni per il costo del lavoro. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.1.2.6.4. Energia elettrica
(150)
Per stabilire il prezzo di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato la quotazione del prezzo dell’energia elettrica per le imprese commerciali, industriali e statali, disponibile sul sito web dell’autorità provinciale per l’energia elettrica
(
80
)
(4.2 - tariffa per fasce orarie). La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente 4.2.3: inferiore a 12 kV.
(151)
Tale onere energetico è rimasto invariato dal 2018 ed è aggiornato su base mensile utilizzando lo strumento denominato «Ft surcharge» (Ft sovrapprezzo). Gli oneri per l’energia elettrica fatturati per ciascun mese sono pertanto calcolati come segue:
—
un onere di base per l’energia elettrica, secondo le tariffe di cui sopra e rimasto costante nel corso degli anni, PIÙ/MENO
—
un onere di adeguamento dell’energia (Ft), periodicamente aggiornato dalla Commissione thailandese di regolamentazione dell’energia elettrica (ERC)
(
81
)
.
(152)
Nel calcolare il parametro di riferimento, la Commissione ha aggiunto l’onere medio adeguato per l’energia all’onere di base per l’energia elettrica per il periodo dell’inchiesta.
(153)
Il valore di riferimento è stato stabilito per ciascun produttore esportatore inserito nel campione sulla base dei rispettivi consumi di punta e fuori punta, quando il produttore esportatore ha operato una distinzione tra consumo di punta e consumo fuori punta. L’utilizzo risultante è stato assegnato alle tariffe per le ore di punta e fuori punta. Se un produttore esportatore inserito nel campione non distingueva tra il consumo nelle ore di punta e al di fuori delle ore di punta, sono state applicate le tariffe per le ore di punta.
3.1.2.6.5. Gas naturale
(154)
Per stabilire il valore di riferimento per il gas, la Commissione ha utilizzato i prezzi del gas per le imprese (utenti industriali) in Thailandia pubblicati dall’ufficio per la politica e la pianificazione energetica del ministero dell’Energia
(
82
)
. La Commissione ha utilizzato i prezzi corrispondenti della tabella 7.2-4: consumo finale di energia pro capite. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento i dati più recenti relativi al 2023.
3.1.2.6.6. Vapore
(155)
Al fine di stabilire il parametro di riferimento per il vapore espresso in CNY/MT, la Commissione è partita dal prezzo del gas naturale espresso in CNY/m
3
, calcolato secondo il metodo illustrato al considerando 154. Utilizzando un fattore di conversione generalmente accettato
(
83
)
, la Commissione ha stimato il contenuto energetico del gas, espresso in MMBtu/m
3
. Successivamente, applicando il fattore di efficienza di combustione pubblicato dal ministero dell’Energia degli Stati Uniti
(
84
)
, la Commissione ha stabilito il quantitativo di energia del gas che può essere trasferita al vapore, espressa in Btu/m
3
di gas. Utilizzando la relativa tabella pubblicata dal ministero dell’Energia degli Stati Uniti, la Commissione ha stabilito il quantitativo di energia immagazzinata nel vapore saturo a una pressione di 4 MPa, espressa in Btu/kg di vapore. Combinando tali elementi (il prezzo del gas in CNY/m
3
, l’energia trasferita al vapore in Btu/m
3
di gas e l’energia immagazzinata nel vapore in Btu/kg di vapore), la Commissione ha ottenuto il prezzo di riferimento del vapore in CNY/MT
(
85
)
.
3.1.2.6.7. Lignite
(156)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni della lignite consegnata all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto, come spiegato al considerando 134.
3.1.2.6.8. Materiali di consumo
(157)
A causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, alcuni dei fattori produttivi sono stati assimilati a «materiali di consumo». La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo rispetto al costo totale di produzione e ha applicato tale percentuale al costo di produzione ricalcolato sulla base di parametri di riferimento.
3.1.2.6.9. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(158)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «
il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(159)
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(160)
Al fine di stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per l’esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2024 per
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Ltd.
come forniti dalla società, in versione non riservata. Sulla base dei dati disponibili di Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Ltd., la Commissione ha utilizzato un 18,0 % come valore esente da distorsioni per le SGAV e un 9,3 % come valore esente da distorsioni per i profitti.
3.1.2.6.10.
Calcolo
(161)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(162)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto alla sezione 3.1.2.6.2.
(163)
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 158 a 160. Tali valori sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari della società come spiegato al considerando 160.
(164)
La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione, come spiegato al considerando 160, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per giungere a costi di produzione esenti da distorsioni.
(165)
Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti della società. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 18,0 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 9,3 %.
(166)
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.1.3.
Prezzo all’esportazione
(167)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti.
(168)
Di conseguenza il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.1.4.
Confronto
(169)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.1.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale
(170)
Come spiegato al considerando 161, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(171)
La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione.
3.1.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(172)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto, dei dazi doganali e delle spese di assicurazione, movimentazione e carico.
(173)
Sono stati effettuati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito e spese bancarie.
3.1.5.
Margini di dumping
(174)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(175)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
24,2 %
Sinochem Group, costituito da:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd.
40,8 %
(176)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi stabilito sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.
(177)
Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 30,3 %.
(178)
Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.
(179)
A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base a Eurostat.
(180)
Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno costituito l’85 % circa delle importazioni totali dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del gruppo con il margine di dumping più elevato.
(181)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
24,2 %
Sinochem Group, costituito da:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd.
40,8 %
Altre società che hanno collaborato
30,3 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
40,8 %
3.2.
Metodo generale per la Repubblica di Corea, Taiwan e la Thailandia
(182)
La Commissione espone nei considerando da 183 a 191 il metodo generale utilizzato per il calcolo del dumping. Ove giustificato, tutte le questioni specifiche per società o per Paese, pertinenti ai fini di questo calcolo, sono affrontate di seguito nelle sezioni specifiche per paese.
3.2.1.
Valore normale
(183)
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore inserito nel campione fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(184)
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.
(185)
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore inserito nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell’Unione fossero rappresentative, in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.
(186)
La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(187)
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
a)
il volume delle vendite del tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e
b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(188)
Nel presente caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.
(189)
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta se:
a)
il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
b)
la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
(190)
Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
(191)
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile di ciascun produttore esportatore inserito nel campione durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:
a)
la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute da ciascun produttore esportatore inserito nel campione per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta; e
b)
la media ponderata dei profitti ciascun produttore esportatore inserito nel campione, realizzati con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta.
(192)
Il denunciante ha sostenuto che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale dovrebbe essere costruito, dato che i prezzi sul mercato interno erano inferiori al costo di produzione se adeguati per tenere conto dei costi di produzione distorti in Corea, a Taiwan e in Thailandia. Segnatamente ha sostenuto che il mercato asiatico delle resine epossidiche è distorto dalla sovraccapacità cinese, il che comporta prezzi artificiosamente bassi per la resina epossidica e i suoi fattori produttivi, compresi il bisfenolo A («BPA») e l’epicloridrina («ECH»). Secondo tale argomentazione, la sovraccapacità cinese per la resina epossidica e i suoi fattori produttivi, associata a prezzi dell’energia artificiosamente bassi in Corea e Taiwan, avrebbe distorto i costi di produzione e la fissazione dei prezzi della resina epossidica in Corea, a Taiwan e in Thailandia. Tale circostanza avrebbe presumibilmente impedito un confronto adeguato tra le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, rendendo impossibile stabilire se le vendite sul mercato interno avvenissero «nel corso di normali operazioni commerciali».
(193)
Il denunciante ha chiesto alla Commissione di esercitare la sua ampia autorità per adeguare i costi a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base adeguando il costo di produzione degli esportatori al fine di rispecchiare i prezzi non distorti dell’ECH e del BPA. Il denunciante ha sostenuto che tale azione era necessaria al fine di stabilire se i prezzi delle vendite sul mercato interno fossero inferiori al costo di produzione.
(194)
La Commissione ha ritenuto che il denunciante non abbia dimostrato la presenza delle condizioni per l’adeguamento dei costi a norma dell’articolo 2, paragrafo 5. Inoltre le argomentazioni non sono state suffragate da elementi di prova, in particolare i presunti effetti sui prezzi che la sovraccapacità cinese causava sui mercati in Asia del BPA e dell’ECH. Ad esempio dall’inchiesta è emerso che il prezzo di acquisto dell’ECH in Corea durante il periodo dell’inchiesta, nonostante le argomentazioni concernenti importazioni elevate dalla Cina, era superiore al prezzo medio all’importazione dell’ECH in Malaysia, dove non vi erano importazioni dalla Cina. Ciò ha contraddetto l’argomentazione del denunciante secondo cui la sovraccapacità cinese si è tradotta in un calo dei prezzi delle materie prime, in particolare dell’ECH, in Corea.
(195)
Inoltre l’argomentazione relativa alla sovraccapacità cinese in relazione al BPA non è stata suffragata da elementi di prova, in quanto dalle statistiche del GTA
(
86
)
è emerso che le esportazioni cinesi rappresentavano soltanto l’1 % delle esportazioni globali di BPA.
(196)
Anche l’argomentazione relativa ai prezzi dell’energia artificiosamente bassi in Corea e a Taiwan non è stata suffragata da elementi di prova. L’argomentazione si basava principalmente sulla posizione dominante delle imprese di proprietà dello Stato sul mercato dell’energia elettrica e su confronti tra i prezzi dell’energia elettrica e quelli dell’Unione e del Giappone. Tuttavia tali differenze di prezzo da sole non possono determinare in alcun caso l’esistenza di distorsioni significative sul mercato di un determinato paese. Il denunciante ha ignorato ad esempio le fonti di energia e i costi associati della relativa produzione, che svolgono un ruolo cruciale nella determinazione dei prezzi dell’energia elettrica.
(197)
Il denunciante ha asserito altresì che il principale fornitore di energia elettrica in Corea ha comunicato perdite in relazione ai suoi prezzi di acquisto e di vendita per kWh durante determinati periodi, che tuttavia non coprivano interamente il periodo dell’inchiesta. Una situazione analoga è stata osservata a Taiwan. Sebbene ciò possa indicare sfide finanziarie per i fornitori di energia, tali argomentazioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di distorsioni del mercato, senza una valutazione globale dei fattori sottostanti, quali i metodi di produzione dell’energia, le politiche governative e le dinamiche di mercato, che non sono stati presentati o analizzati dal denunciante.
(198)
La Commissione ha ritenuto pertanto che le informazioni fornite dal denunciante non fossero sufficienti per effettuare un’analisi adeguata delle asserite distorsioni nel mercato asiatico delle resine epossidiche causate dalla sovraccapacità cinese, che hanno determinato prezzi artificiosamente bassi per la resina epossidica e i suoi fattori produttivi in Corea, a Taiwan e in Thailandia e che, in associazione ai prezzi dell’energia artificiosamente bassi in Corea e a Taiwan, avevano distorto i costi di produzione e la fissazione dei prezzi della resina epossidica. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.2.
Prezzo all’esportazione
(199)
I produttori esportatori hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come importatori.
(200)
Quando i produttori esportatori esportavano il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(201)
Quando i produttori esportatori esportavano il prodotto in esame nell’Unione tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel presente caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti.
3.2.3.
Confronto
(202)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.3.
Repubblica di Corea
(203)
Due produttori esportatori coreani sono stati inseriti nel campione nel contesto della presente inchiesta: Kukdo Chemical Co., Ltd. e Kumho P&B Chemicals, Inc.
(204)
Una controllata al 100 % di Kukdo Chemical Co., Ltd., Kukdo Finechem Co., Ltd., ha anch’essa prodotto e venduto il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta e ha collaborato alla presente inchiesta. Entrambi i produttori esportatori sono stati considerati parte del gruppo Kukdo.
(205)
Sul mercato interno entrambi i produttori esportatori/gruppi hanno venduto il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti. Analogamente, le vendite nell’Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate.
3.3.1.
Valore normale
(206)
Il valore normale entrambi i produttori esportatori/gruppi coreani è stato calcolato in base al metodo generale di cui alla sezione 3.2.1. Il valore normale per la maggior parte dei tipi di prodotto esportati nell’Unione è stato di conseguenza determinato in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato interno. Il valore normale per i restanti tipi di prodotto è stato costruito, dato che per tali tipi di prodotto non esisteva alcuna vendita sul mercato interno presso nessuno dei due produttori esportatori inseriti nel campione e la Commissione non disponeva di altre informazioni sui prezzi dei tipi di prodotto pertinenti.
3.3.2.
Prezzo all’esportazione
(207)
Entrambi i produttori esportatori/gruppi coreani hanno effettuato vendite nell’Unione direttamente o tramite società collegate. Il prezzo all’esportazione è stato calcolato in linea con il metodo generale di cui alla sezione 3.2.2.
(208)
Per quanto concerne le vendite all’esportazione tramite l’importatore collegato, i prezzi all’esportazione sono stati determinati a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base ai prezzi ai quali le merci sono state rivendute per la prima volta ad un acquirente indipendente nell’Unione. Nel presente caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita. Sono state inoltre detratte le SGAV delle società collegate e i profitti secondo una percentuale pari allo [1 %-5 %], ottenuta da un importatore indipendente che ha collaborato. I dati dell’altro importatore che ha collaborato sono stati esclusi in quanto operava in perdita.
3.3.3.
Confronto
(209)
Come illustrato al considerando 202, la Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori.
3.3.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale
(210)
Al fine di riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico sul mercato interno.
(211)
Sono stati effettuati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito, restituzione del dazio e spese di imballaggio.
3.3.3.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(212)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, così come delle spese di imballaggio e dei costi del credito.
(213)
Sono stati effettuati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: spese di imballaggio, costi del credito e spese bancarie.
(214)
Per quanto concerne l’adeguamento del prezzo all’esportazione per le commissioni, la Commissione ha constatato che alcuni degli operatori commerciali collegati agivano in qualità di agenti sulla base di commissioni ed erano remunerati per le funzioni pertinenti con una maggiorazione, di conseguenza era giustificato un adeguamento per una commissione costruita sulla base delle SGAV e di un profitto nominale pertinenti.
3.3.4.
Margini di dumping
(215)
Per i produttori esportatori coreani che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(216)
I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo CIF all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Kukdo Chemical Co., Ltd., Kukdo Finechem Co., Ltd.
0 %
Kumho P&B Chemicals, Inc
2,4 %
(217)
La Commissione ha esaminato se il margine di dumping a livello nazionale per la Corea era stato riscontrato essere superiore al livello minimo del 2 % indicato dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. A tal fine, ha ritenuto opportuno estrapolare i risultati del campione, compresa la società per la quale non è stato constatato alcun dumping, al fine di stimare il livello di dumping delle società non inserite nel campione. Per quanto riguarda il campione, il livello di dumping, espresso in percentuale del valore CIF delle esportazioni del campione, era inferiore allo 0 %. Pertanto non è stato stabilito alcun margine di dumping complessivo per la Repubblica di Corea.
(218)
Date le circostanze, la Commissione intende chiudere il presente procedimento per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica di Corea, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.
(219)
Alla luce delle conclusioni di cui sopra, la registrazione delle importazioni del prodotto simile provenienti dalla Corea sarà sospesa.
(220)
Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’intenzione della Commissione di chiudere il procedimento nei confronti della Repubblica di Corea entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
3.4.
Taiwan
(221)
Durante il periodo dell’inchiesta vi erano due produttori esportatori a Taiwan, Chang Chun Plastics Co. e Nan Ya Plastics Corporation. I due produttori esportatori hanno collaborato all’inchiesta. Le vendite nell’Unione da parte di uno dei produttori esportatori sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti. L’altro produttore esportatore ha venduto nell’Unione tanto direttamente quanto indirettamente tramite un importatore collegato nell’Unione. Sul mercato interno entrambi i produttori esportatori hanno venduto il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti.
3.4.1.
Valore normale
(222)
Il valore normale per l’unico produttore esportatore taiwanese è stato calcolato in linea con il metodo generale di cui alla sezione 3.2.1. Il valore normale per la maggior parte dei tipi di prodotto esportati nell’Unione è stato di conseguenza determinato in base al prezzo effettivo praticato sul mercato interno. In assenza di vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto simile, il valore normale è stato costruito dato che il prezzo di vendita sul mercato interno di un altro produttore inserito nel campione per quel tipo di prodotto non poteva essere divulgato in modo significativo senza violare la riservatezza di tale produttore.
3.4.2.
Prezzo all’esportazione
(223)
Un produttore esportatore taiwanese ha esportato nell’Unione direttamente. Per tali esportazioni il prezzo all’esportazione è stato stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, come illustrato nella sezione 3.2.2.
(224)
L’altro produttore esportatore ha esportato nell’Unione direttamente e tramite un importatore collegato situato nell’Unione. Per tali esportazioni effettuate tramite un importatore nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
3.4.3.
Confronto
(225)
Come illustrato al considerando 202, la Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori.
3.4.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale
(226)
Al fine di riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di nolo, assicurazione, movimentazione e carico.
(227)
Sono stati effettuati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito e costi di imballaggio.
3.4.3.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(228)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto delle spese di nolo, movimentazione, carico e delle spese accessorie, del trasporto marittimo, dell’assicurazione marittima, della commissione di intermediazione doganale, del diritto di prospezione commerciale e del dazio doganale.
(229)
Sono stati effettuati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: imballaggio, commissioni, costi del credito e spese bancarie.
(230)
Per quanto concerne l’adeguamento del prezzo all’esportazione per le commissioni, la Commissione ha constatato che l’operatore commerciale collegato agiva in qualità di agente sulla base di commissioni ed è stato remunerato per le funzioni pertinenti con una maggiorazione, di conseguenza era giustificato un adeguamento per una commissione costruita sulla base delle SGAV e di un profitto nominale pertinenti.
3.4.4.
Margini di dumping
(231)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(232)
Il livello di collaborazione è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il 100 % delle importazioni taiwanesi totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping per l’intero paese al livello della società che tra quante hanno collaborato ha il più alto margine di dumping.
(233)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Chang Chun Plastics Co., Ltd
10,8 %
Nan Ya Plastics Corporation
11,0 %
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan
11,0 %
3.5.
Thailandia
3.5.1.
Valore normale
(234)
Il valore normale per l’unico produttore esportatore thailandese, Aditya Birla Chemicals (Thailand), è stato calcolato in linea con il metodo generale di cui alla sezione 3.2.1. Il valore normale per la maggior parte dei tipi di prodotto esportati nell’Unione è stato di conseguenza determinato in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato interno. La Commissione ha costruito il valore normale per i restanti altri tipi, che sono stati venduti in quantità insufficienti sul mercato interno.
3.5.2.
Prezzo all’esportazione
(235)
Aditya Birla Chemicals (Thailand) ha venduto sul mercato dell’Unione tanto direttamente quanto indirettamente tramite un importatore collegato nell’Unione. La società collegata nell’Unione importava il prodotto in esame e, in alternativa, i) lo rivendeva o ii) lo trasformava ulteriormente prima di rivenderlo. In quest’ultimo caso, la società collegata ha trasformato il prodotto in esame formulandolo sulla base di formule proprietarie.
(236)
Per le esportazioni dirette il prezzo all’esportazione è stato stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, come illustrato nella sezione 3.2.2.
(237)
Per le esportazioni effettuate tramite un importatore collegato nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Per le esportazioni trasformate dall’importatore collegato, oltre alle SGAV e ai profitti di cui al considerando 214, sono stati applicati adeguamenti anche per tenere conto dei costi di trasformazione.
(238)
Nel caso in cui il tipo di prodotto sia stato venduto in combinazione con altri prodotti (prodotti in esame o prodotti non in esame) e nel caso in cui sia stato applicato un unico prezzo unitario per tutti i prodotti, il prezzo di vendita è stato ripartito tra le componenti in base al rispettivo costo di produzione o prezzo di acquisto.
3.5.3.
Confronto
(239)
Come illustrato al considerando 202, la Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori.
3.5.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale
(240)
Al fine di riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di nolo, assicurazione, movimentazione e carico.
(241)
Sono stati effettuati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: imballaggio, commissioni, costi del credito e spese bancarie.
3.5.3.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(242)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto e magazzinaggio, dei dazi doganali e delle spese di assicurazione, movimentazione e carico.
(243)
Sono stati effettuati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: commissione, costi del credito e spese bancarie, prodotti venduti in kit e costi di conversione.
(244)
Per quanto concerne le vendite dirette all’esportazione nell’Unione, anche la società collegata nell’Unione è stata coinvolta nel processo di vendita in qualità di agente operante sulla base di commissioni. Pertanto è stato applicato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite agevolate da tale società collegata. L’adeguamento è consistito nelle SGAV della rispettiva società collegata e nel profitto di cui al considerando 214.
3.5.4.
Margini di dumping
(245)
Per l’unico produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(246)
Il livello di collaborazione è stato ritenuto alto, perché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato hanno costituito la totalità delle importazioni thailandesi durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di stabilire il margine di dumping per l’intero paese allo stesso livello di quello relativo all’unico produttore esportatore.
(247)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
32,8 %
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
32,8 %
4.
PREGIUDIZIO
(248)
In considerazione della determinazione dell’assenza di dumping a livello nazionale per la Corea, la Commissione ha valutato il pregiudizio notevole soltanto per quanto concerne le importazioni dalla Cina, da Taiwan e dalla Thailandia.
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(249)
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da sei gruppi di produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(250)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 249 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, fornite dal denunciante, nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione e in una pubblicazione dello specialista del settore IHS Markit/S&P Global («S&P Global»)
(
87
)
. Come indicato al considerando 22, i due produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 60 % circa della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
(251)
Ai fini del presente caso, la Commissione ha considerato come produttori dell’Unione i cosiddetti produttori di base di resine epossidiche. I produttori di base fabbricano resine epossidiche in forma pura e liquida («resina epossidica liquida» o «resina epossidica liquida di base»), che comporta una reazione complessa principalmente tra il BPA e l’ECH. Le società che non hanno la capacità di produrre la resina epossidica liquida di base e si limitano ad acquistarla per farla reagire, miscelarla o formularla ulteriormente per realizzare prodotti a valle, impiegati poi nell’ambito di un uso vincolato o ulteriormente rivenduti, non sono considerate costituire parte dell’industria dell’Unione. Tale approccio è in linea con la consueta prassi del settore (confermata dalla principale società di consulenza industriale IHS Markit/S&P Global) e coerente con i punti di vista del denunciante (e non è stato contestato da altre parti interessate).
(252)
Inoltre, al fine di evitare doppi conteggi, la produzione totale dell’Unione (almeno per i produttori denuncianti, data la disponibilità di dati più dettagliati) non comprende la resina epossidica liquida di base utilizzata internamente per l’ulteriore trasformazione in altre resine avanzate (tanto la resina epossidica liquida quanto le resine avanzate costituiscono il prodotto in esame). Ciò anche per garantire che specificamente la produzione di resine epossidiche vendute sul mercato libero sia inclusa nell’analisi della Commissione. In ogni caso, nel caso di specie non è stato individuato alcun uso vincolato né sono state individuate vendite vincolate di resine epossidiche per la fabbricazione di prodotti a valle del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dell’industria dell’Unione.
(253)
Una delle parti interessate, Sherwin Williams, si è identificata (tra l’altro) come produttore (produttore in conto lavorazione) di determinati tipi di resine epossidiche nell’Unione e come produttore diretto di rivestimenti in polvere epossidica. Innanzitutto, i rivestimenti in polvere epossidica non sono contemplati dalla presente inchiesta, trattandosi di un prodotto a valle del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nel caso di specie i produttori di rivestimenti in polvere epossidica non fanno parte dell’industria dell’Unione. Inoltre, e aspetto ancora più importante, Sherwin Williams non è un produttore di resine epossidiche di base in quanto non ha la capacità di produrre la resina epossidica liquida di base. Come illustrato al considerando 251, nel caso di specie soltanto i produttori di base di resine epossidiche sono stati considerati produttori dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Per questi motivi, nel contesto del presente procedimento Sherwin Williams non può essere considerata un produttore dell’Unione di resine epossidiche.
(254)
Inoltre CTP Advanced Material GmbH («CTP»), controllata tedesca del produttore esportatore thailandese, ha sostenuto che la produzione di CTP dovrebbe essere inclusa nella produzione dell’Unione, dato che la società è coinvolta nella produzione di una categoria specializzata di resine epossidiche. Come indicato al considerando 251, CTP non può essere trattata come un produttore dell’Unione, in quanto non ha dimostrato di disporre della competenza e della capacità di produrre resina epossidica liquida di base nell’Unione. Inoltre, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha concluso che CTP non dovrebbe essere considerata un produttore dell’Unione essendo collegata al produttore esportatore thailandese.
4.2.
Consumo dell’Unione
(255)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base delle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, delle risposte del denunciante al questionario relativo ai macroindicatori, della pubblicazione «S&P Global intelligence» e di Eurostat.
(256)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione
383 695
424 393
365 702
339 427
340 664
Indice
100
111
95
88
89
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione, risposta al questionario del denunciante, S&P Global intelligence ed Eurostat.
(257)
Il consumo dell’Unione è aumentato dell’11 % tra il 2020 e il 2021. Le resine epossidiche sono un’importante materia prima necessaria per produrre vernici e rivestimenti e durante la pandemia di COVID-19 il consumo di vernici nell’Unione è aumentato rapidamente, in quanto i consumatori hanno beneficiato di uno stile di vita «casalingo» durante i confinamenti.
(258)
Tuttavia nel 2022 la domanda di resine epossidiche è scesa al di sotto dei livelli del 2020 ed è diminuita ulteriormente nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. La contrazione della domanda è dovuta a numerosi fattori, quali il ritorno del mercato alla normalità a seguito della ripresa della COVID-19 nel settore delle resine epossidiche, che ha portato a uno smaltimento delle scorte esistenti da parte dei clienti.
4.3.
Importazioni dai paesi interessati
4.3.1.
Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(259)
La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni di resine epossidiche originarie dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
(260)
Il margine di dumping determinato in relazione alle importazioni dalla Cina, da Taiwan e dalla Thailandia era superiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Inoltre il volume delle importazioni da ciascuno dei paesi interessati non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base e nel periodo dell’inchiesta le quote di mercato erano rispettivamente pari al 3,3 % per Taiwan, al 4,5 % per la Thailandia e al 9 % per la Cina.
(261)
Inoltre le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina, da Taiwan e dalla Thailandia e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile dell’Unione erano analoghe. Nello specifico, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con le resine epossidiche fabbricate nell’Unione, in quanto condividono in larga misura le medesime caratteristiche e sono vendute a categorie di clienti simili. I produttori esportatori dei paesi interessati vendono sempre in grandi volumi la base epossidica sul mercato dell’Unione. Inoltre, in relazione a questo aspetto, si rileva che, fatta eccezione per alcune resine speciali, le resine epossidiche sono solitamente prodotti di base comparabili indipendentemente dalla loro origine. Le importazioni dai paesi interessati erano inoltre tutte effettuate a prezzi di vendita inferiori a quelli dell’industria dell’Unione secondo un tasso significativo e hanno seguito andamenti dei prezzi ampiamente simili per tutto il periodo in esame.
(262)
Pertanto tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni dalla Cina, da Taiwan e dalla Thailandia sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.
(263)
Aditya Birla ha contestato la valutazione cumulativa per quanto concerne la Thailandia e ha sostenuto che le esportazioni thailandesi nell’Unione si attestavano al livello minimo. Aditya Birla ha fatto riferimento alle importazioni svizzere nell’Unione, che nel periodo in esame sono state molto più elevate di quelle thailandesi. Inoltre, secondo l’esportatore thailandese, le importazioni da paesi diversi da quelli interessati sono state molto più elevate di quelle dei paesi interessati nel periodo in esame e nel periodo dell’inchiesta.
(264)
Akzo Nobel ha inoltre sostenuto che vi era una differenza sostanziale tra il comportamento degli esportatori cinesi di resine epossidiche da un lato e quello degli esportatori degli altri paesi interessati dall’altro e che, contrariamente alle importazioni cinesi di resine epossidiche, le importazioni taiwanesi e thailandesi sono rimaste stabili o decisamente inferiori. Secondo Akzo Nobel, la valutazione cumulativa delle importazioni non era quindi appropriata alla luce delle diverse condizioni di concorrenza.
(265)
Innanzitutto, la situazione degli esportatori taiwanesi e thailandesi è simile a quella degli esportatori cinesi: tutti questi esportatori attuavano pratiche di dumping alle loro resine epossidiche sul mercato dell’Unione e vendevano a prezzi notevolmente inferiori a quelli di vendita dell’Unione, pur vendendo prodotti simili ed essendo in concorrenza tanto tra di loro quanto con i prodotti dell’Unione. In secondo luogo, come indicato ai considerando da 260 a 262, nel caso di specie sono state soddisfatte le condizioni per cumulare le importazioni thailandesi, taiwanesi e cinesi e pertanto le importazioni sono state valutate a livello aggregato. In terzo luogo, la situazione delle importazioni da paesi terzi è irrilevante ai fini della valutazione effettuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha valutato le importazioni da paesi terzi (compresa la Svizzera) nella sezione 5.2.1 relativa al nesso di causalità. In conclusione, le argomentazioni di Aditya Birla e Akzo Nobel sono state respinte in via provvisoria.
4.3.2.
Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(266)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell’Unione (cfr. tabella 2).
(267)
Ai fini della valutazione del pregiudizio nel presente caso, la Commissione ha utilizzato le statistiche Eurostat sulle importazioni esclusivamente per il codice NC 3907 30 00 (resine epossidiche). Nel periodo in esame potrebbero aver avuto luogo importazioni molto limitate di resine epossidiche con i codici NC 2910 90 00 , 3824 99 92 e 3824 99 93 . Si tratta di codici delle merci generali che comprendono anche prodotti diversi dalle resine epossidiche. Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e da uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, la Commissione ha concluso che gli operatori non hanno utilizzato il codice NC 2910 90 00 per importare resine epossidiche nell’Unione nel periodo in esame e che le importazioni con i codici NC 3824 99 92 e 3824 99 93 sarebbero soltanto teoriche, in quanto si riferiscono ai cosiddetti agenti indurenti (non al prodotto oggetto dell’inchiesta). Considerare le importazioni con tali codici generali come importazioni di resine epossidiche sarebbe pertanto inappropriato in quanto distorcerebbe notevolmente il quadro del pregiudizio, compresi in particolare gli andamenti delle importazioni, la quota di mercato e i dati relativi al consumo dell’Unione nel periodo in esame. Di conseguenza, in assenza di un altro metodo più preciso per determinare il volume delle importazioni e i livelli dei prezzi nel caso di specie, le statistiche di Eurostat per le importazioni di cui ai codici NC 2910 90 00 , 3824 99 92 e 3824 99 93 non sono state prese in considerazione ai fini della valutazione del pregiudizio. Successivamente sono state utilizzate soltanto le statistiche di Eurostat per il codice NC 3907 30 00 , relative esclusivamente alle resine epossidiche. Tale approccio è stato utilizzato nella denuncia e non è stato contestato dalle parti interessate
(
88
)
. Le statistiche sulle importazioni utilizzate per il presente caso sono inoltre coerenti con la pubblicazione S&P Global intelligence.
(268)
Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Cina
Volume delle importazioni
2 025
13 354
21 064
30 500
30 799
Indice
100
659
1 040
1 506
1 521
Quota di mercato
0,5 %
3,1 %
5,8 %
9,0 %
9,0 %
Indice
100
596
1 091
1 703
1 713
Thailandia
Volume delle importazioni
4 944
6 078
4 878
13 721
15 398
Indice
100
123
99
278
311
Quota di mercato
1,3 %
1,4 %
1,3 %
4,0 %
4,5 %
Indice
100
111
104
314
351
Taiwan
Volume delle importazioni
6 557
16 063
16 873
12 346
11 352
Indice
100
245
257
188
173
Quota di mercato
1,7 %
3,8 %
4,6 %
3,6 %
3,3 %
Indice
100
221
270
213
195
Tutti i paesi interessati
Volume delle importazioni dai paesi interessati
13 526
35 495
42 814
56 567
57 549
Indice
100
262
317
418
425
Quota di mercato
3,5 %
8,4 %
11,7 %
16,7 %
16,9 %
Indice
100
237
332
473
479
Fonte:
Eurostat.
(269)
In termini assoluti, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate durante il periodo in esame di oltre 44 000 tonnellate, pari a quasi il 13 % del consumo totale dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato totale delle importazioni dei paesi interessati è aumentata passando dal 3,5 % nel 2020 al 16,9 % del periodo dell’inchiesta. Nel complesso, le importazioni dai paesi interessati sono state più di quattro volte superiori nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2020. Le importazioni cinesi sono aumentate di 28 774 tonnellate durante il periodo in esame e hanno raggiunto una quota di mercato del 9 % (in aumento rispetto allo 0,5 % del 2020). Le importazioni thailandesi sono aumentate di 10 454 tonnellate durante il periodo in esame e hanno raggiunto una quota di mercato del 4,5 % (in aumento rispetto all’1,3 % del 2020). Le importazioni taiwanesi sono aumentate di 4 795 tonnellate durante il periodo in esame e hanno raggiunto una quota di mercato del 3,3 % (in aumento rispetto all’1,7 % del 2020). Sebbene in base alle statistiche di Eurostat le importazioni taiwanesi siano diminuite passando dal 4,6 % nel 2022 al 3,3 % nel periodo dell’inchiesta, la Commissione osserva che i volumi delle importazioni per Taiwan sono sottostimati, in particolare durante il periodo dell’inchiesta, a causa di errori nelle dichiarazioni di importazione (uso del codice NC errato). I dati verificati forniti dai due produttori taiwanesi noti hanno suggerito che le importazioni taiwanesi nel periodo dell’inchiesta erano superiori a quelle indicate nelle statistiche sulle importazioni. Di conseguenza la quota di mercato delle importazioni taiwanesi sarebbe di fatto superiore.
4.3.3.
Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
(270)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori e dai produttori dell’Unione inseriti nel campione nonché delle risposte degli importatori indipendenti (per i costi successivi all’importazione).
(271)
La media dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Cina
Prezzo medio
3 601
4 292
3 985
2 312
2 173
Indice
100
119
111
64
60
Thailandia
Prezzo medio
2 440
3 618
4 761
2 914
2 632
Indice
100
148
195
119
108
Taiwan
Prezzo medio
2 333
3 946
4 045
2 638
2 489
Indice
100
169
173
113
107
Tutti i paesi interessati
MEDIA ponderata del prezzo
2 562
4 020
4 097
2 529
2 358
Indice
100
157
160
99
92
Fonte:
Eurostat.
(272)
Il prezzo medio delle importazioni cinesi è dapprima aumentato nel 2021, raggiungendo 4 292 EUR/tonnellata (rispetto a 3 601 EUR/tonnellata nel 2020), successivamente è sceso a 3 985 EUR/tonnellata nel 2022, per poi scendere drasticamente a 2 312 EUR/tonnellata nel 2023 e a 2 173 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio delle importazioni dalla Thailandia e da Taiwan è aumentato drasticamente nel periodo dal 2021 al 2022, raggiungendo rispettivamente un prezzo di 3 618 EUR/tonnellata e 4 761 EUR/tonnellata per le importazioni thailandesi (rispetto a 2 440 EUR/tonnellata nel 2020) e rispettivamente 3 946 EUR/tonnellata e 4 045 EUR/tonnellata per le importazioni taiwanesi (rispetto a 2 333 EUR/tonnellata nel 2020), seguito da un drastico calo rispettivamente a 2 914 EUR/tonnellata (Thailandia) e a 2 638 EUR/tonnellata (Taiwan) nel 2023 e rispettivamente 2 632 EUR/tonnellata (Thailandia) e 2 489 EUR/tonnellata (Taiwan) nel periodo dell’inchiesta.
(273)
Durante il periodo in esame il prezzo medio unitario delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è diminuito dell’8 %. Nel 2020 i prezzi delle importazioni dai paesi interessati erano superiori o prossimi ai prezzi di vendita osservati nell’Unione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, come indicato nelle tabelle 4 e 8. Tuttavia a partire dal 2021 e ininterrottamente fino alla fine del periodo in esame, i prezzi all’importazione dai paesi interessati sono stati costantemente inferiori a quelli dei produttori dell’Unione, spesso con un ampio margine (ad esempio nel periodo dell’inchiesta i prezzi cinesi sono stati del 40 %, i prezzi thailandesi del 27 % e i prezzi taiwanesi del 31 % inferiori a quelli di vendita dell’Unione).
(274)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
(1)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
(2)
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi, thailandesi e taiwanesi che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(275)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato per singole tipologie di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. È emerso un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 25 % e il 28 % per i produttori cinesi, un margine di undercutting medio ponderato del 23 % per il produttore thailandese, un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 20 % e il 25 % per i produttori taiwanesi e un margine di undercutting medio ponderato cumulativo del 27 %, del 23 % e del 20 % per i produttori inseriti nel campione rispettivamente in Cina, in Thailandia e a Taiwan.
(276)
In ogni caso, indipendentemente dalle risultanze concernenti l’undercutting, la Commissione ha rilevato che anche le importazioni oggetto di dumping hanno determinato una depressione significativa dei prezzi (come dimostrano i margini di underselling) durante il periodo dell’inchiesta, quando l’industria dell’Unione ha venduto resina epossidica a un prezzo inferiore al suo costo di produzione.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(277)
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(278)
Come indicato al considerando 22, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(279)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici per il denunciante in base ai dati contenuti nella risposta al questionario relativo ai macroindicatori presentata dal denunciante e alle informazioni ottenute durante le visite di verifica. I dati per gli altri produttori dell’Unione sono stati stimati sulla base dei dati della pubblicazione S&P Global intelligence utilizzati in combinazione con i dati del denunciante. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati macroeconomici e microeconomici sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(280)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(281)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(282)
La produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti totali dell’Unione sono stati stabiliti sulla base: i) dei macrodati verificati forniti dal denunciante per i produttori dell’Unione rappresentati dal denunciante; e ii) delle stime utilizzando i dati della pubblicazione S&P Global intelligence per i restanti produttori dell’Unione.
(283)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti
(
89
)
dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)
407 176
430 283
302 875
241 717
248 693
Indice
100
106
74
59
61
Capacità produttiva (in tonnellate)
748 398
742 270
745 991
707 282
708 202
Indice
100
99
100
95
95
Utilizzo degli impianti
68 %
72 %
50 %
44 %
45 %
Indice
100
105
73
64
66
Fonte:
risposta al questionario relativo ai macroindicatori, produttori dell’Unione inseriti nel campione, pubblicazione S&P Global intelligence.
(284)
Dalla produzione del prodotto simile nell’Unione emerge un’evidente tendenza al ribasso a partire dal 2021 fino alla fine del periodo dell’inchiesta, in seguito a un aumento del 6 % della produzione tra il 2020 e il 2021. Mentre i confinamenti dovuti alla pandemia e l’economia «casalinga» registrati nel 2020 e nel 2021 hanno determinato una crescita enorme della domanda di vernici e rivestimenti (applicazione principale delle resine epossidiche), il miglioramento della disponibilità dell’offerta dall’Asia e la conseguente pressione dell’aumento delle importazioni, unitamente allo smaltimento delle scorte, hanno determinato un marcato calo della produzione dell’Unione a partire dal 2022.
(285)
La capacità produttiva è rimasta relativamente stabile, fatta eccezione per un lieve calo del 5 % nel 2023 fino al periodo dell’inchiesta causato da una questione legata alla manutenzione presso uno dei produttori dell’Unione nel 2023.
(286)
L’utilizzo degli impianti è rimasto stabile nel 2020 e nel 2021, mentre ha registrato una riduzione significativa dal 2022 fino al periodo dell’inchiesta, quando è sceso al di sotto del 50 %. L’utilizzo degli impianti è diminuito a partire dal 2022 a causa di un brusco calo della produzione (cfr. considerando 284).
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(287)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
259 759
273 030
210 733
174 965
178 157
Indice
100
105
81
67
69
Quota di mercato
68 %
64 %
58 %
52 %
52 %
Indice
100
95
85
76
77
Fonte:
risposta al questionario relativo ai macroindicatori, produttori dell’Unione inseriti nel campione, pubblicazione S&P Global intelligence.
(288)
Dall’esame del volume delle vendite dei produttori dell’Unione emergono variazioni significative tra l’inizio del periodo in esame (2020-2021) e il periodo dal 2022 al periodo dell’inchiesta. Sebbene nel 2021 il volume delle vendite sia aumentato del 5 % in ragione dell’impatto della pandemia di COVID-19 e di perturbazioni delle catene di approvvigionamento associati all’aumento della domanda di resine epossidiche, tale crescita temporanea è stata seguita da una riduzione graduale delle vendite dei produttori dell’Unione nel resto del periodo in esame, con una diminuzione superiore al 30 % nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2020. Tale evoluzione è stata dovuta alla contrazione della domanda associata al crescente flusso delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.
(289)
Per quanto concerne l’evoluzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione, la tendenza negativa generale è chiaramente visibile per tutto il periodo in esame, mentre la perdita di quota di mercato è più evidente su base annua tra il 2021 e il 2023/periodo dell’inchiesta, quando l’industria dell’Unione ha perso ogni anno 6 punti percentuali della propria quota di mercato dell’Unione. Complessivamente la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita passando al 68 % al 52 % nel periodo in esame.
(290)
La perdita di quota di mercato in un mercato caratterizzato da un rallentamento del consumo ha aggravato l’impatto delle importazioni oggetto di dumping di resine epossidiche dai paesi interessati, che hanno guadagnato quote di mercato (cfr. considerando 269) a scapito dei produttori dell’Unione.
4.4.2.3. Crescita
(291)
Il consumo dell’Unione è diminuito dell’11 % circa nel periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito del 31 %. Il consumo è stato piuttosto volatile, con un aumento dell’11 % nel 2021. Il consumo dell’Unione ha quindi registrato un calo a partire dal 2022, associato a una riduzione persino maggiore delle vendite dei produttori dell’Unione e a un aumento delle importazioni dai paesi interessati. Di conseguenza l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato in questo mercato in contrazione, contrariamente alla quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati.
4.4.2.4. Occupazione e produttività
(292)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti
1 402
1 394
1 421
1 432
1 423
Indice
100
99
101
102
102
Produttività (in tonnellate/dipendente)
291
309
213
169
175
Indice
100
106
73
58
60
Fonte:
risposta al questionario relativo ai macroindicatori, produttori dell’Unione inseriti nel campione, pubblicazione S&P Global intelligence.
(293)
Il numero di dipendenti è rimasto relativamente stabile durante il periodo in esame (+ 2 %). Ciò è coerente con una capacità produttiva stabile, in quanto il numero di dipendenti necessari al funzionamento degli impianti non fluttua secondo il tasso di utilizzo degli impianti.
(294)
La produttività per dipendente ha subito un’inversione negativa nel 2022. La situazione è ulteriormente peggiorata nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta. La bassa produttività a partire dal 2022 è stata il risultato della combinazione tra il numero stabile di effettivi nel periodo in esame e i bassi livelli di produzione. Complessivamente la produttività in tonnellate per dipendente è diminuita del 40 % nel periodo in esame.
4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(295)
Tutti i margini di dumping erano superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.
(296)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(297)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell’Unione
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita ad acquirenti indipendenti nell’Unione (in EUR/tonnellata)
[2 162 – 2 512 ]
[4 116 – 4 801 ]
[5 192 – 6 057 ]
[3 684 – 4 297 ]
[3 250 – 3 792 ]
Indice
100
191
241
171
151
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
[2 367 – 2 762 ]
[2 679 – 3 126 ]
[4 599 – 5 366 ]
[4 559 – 5 318 ]
[4 121 – 4 808 ]
Indice
100
113
194
193
174
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(298)
Il prezzo medio unitario di vendita nell’Unione è stato decisamente volatile durante il periodo in esame. L’aumento della domanda, associato alle perturbazioni della catena di approvvigionamento e all’aumento dell’inflazione nel 2021 e nel 2022, ha determinato un notevole aumento dei prezzi superiore a quello dei costi. Tuttavia tale tendenza non è stata sostenuta e a seguito dell’emergere di una crisi energetica nell’Unione nel 2022, unitamente allo smaltimento delle scorte da parte degli acquirenti e alla pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, la situazione si è rapidamente deteriorata nel 2023, quando i produttori dell’Unione semplicemente non sono stati in grado di assorbire l’aumento dei costi di produzione. Ciò ha determinato una situazione di depressione dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, che in tali periodi si sono attestati su valori inferiori al costo di produzione.
(299)
Durante il periodo dell’inchiesta, il costo di produzione ha subito una correzione una volta che la crisi energetica si è attenuata, ma il prezzo di vendita è diminuito ancora più bruscamente, come illustrato nella tabella 8 (nel periodo dell’inchiesta e rispetto al 2022, il costo di produzione è diminuito del 10 %, ma il prezzo medio di vendita è diminuito di un margine maggiore, ossia del 37 %). Di conseguenza i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno operato con perdite significative durante il periodo dell’inchiesta. La notevole disparità tra il costo di produzione e i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione è indicativa dell’entità dell’impatto che le importazioni oggetto di dumping, sempre più consistenti, hanno avuto sul comportamento del mercato, sulla politica di fissazione dei prezzi e sulla competitività dei produttori dell’Unione.
(300)
Nel complesso, durante il periodo in esame, i prezzi di vendita sono aumentati del 51 %, mentre tale aumento è stato superato dall’aumento dei costi di produzione (aumento del 74 % durante il periodo in esame).
4.4.3.2. Costo del lavoro
(301)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
[108 781 – 126 911 ]
[115 950 – 135 275 ]
[127 900 – 149 217 ]
[105 066 – 122 577 ]
[105 166 – 122 694 ]
Indice
100
107
118
97
97
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(302)
Il costo medio del lavoro per dipendente è stato relativamente stabile, registrando un calo di appena il 3 % durante il periodo in esame. La Commissione non ritiene che l’evoluzione del costo medio del lavoro incida in alcun modo sulla valutazione del pregiudizio nel caso di specie.
4.4.3.3. Scorte
(303)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
[19 743 – 22 860 ]
[32 515 – 37 649 ]
[21 329 – 24 697 ]
[18 479 – 21 397 ]
[25 612 – 29 656 ]
Indice
100
165
108
94
130
Scorte finali in percentuale della produzione
8,8 %
13,2 %
14,8 %
16,0 %
20,8 %
Indice
100
150
169
182
236
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(304)
Le scorte finali di fine anno in percentuale rispetto alla produzione sono aumentate, passando dall’8,8 % nel 2020 al 16 % nel 2023 e persino al 20,8 % nel periodo dell’inchiesta, quando l’impatto delle elevate importazioni dai paesi interessati, associato a condizioni di mercato sfavorevoli, si è avvertito maggiormente nel periodo in esame.
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(305)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
[-2,2 – -1,6 ]
[34,2 – 45,6 ]
[11,7 – 15,6 ]
[-25,3 – -18,4 ]
[-37,4 – -27,2 ]
Indice
100
1 899
627
-1 141
-1 672
Flusso di cassa (in EUR)
[25 421 000 – 29 658 ]
[265 732 000 – 310 021 000 ]
[164 278 000 – 191 657 000 ]
[-26 506 000 – -22 892 000 ]
[- 101 026 000 – -87 250 000 ]
Indice
100
1 045
646
-85
- 325
Investimenti (in EUR)
[18 003 000 – 21 003 000 ]
[16 853 000 – 19 661 000 ]
[17 330 000 – 20 219 000 ]
[15 122 000 – 17 642 000 ]
[15 090 000 – 17 605 000 ]
Indice
100
94
96
84
84
Utile sul capitale investito
-4 %
150 %
63 %
-66 %
-93 %
Indice
100
3 378
1 405
-1 472
-2 086
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(306)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Sebbene la situazione di perdita nel 2020 sia stata determinata dalla risposta iniziale del mercato alla pandemia di COVID-19, la redditività è tornata rapidamente e ha raggiunto livelli eccezionali nel 2021, dato che la pandemia di COVID-19 in ultima analisi ha portato a un aumento della domanda di prodotti contenenti resine epossidiche e la perturbazione delle catene di approvvigionamento ha comportato una contrazione dell’offerta. Sebbene la redditività conseguita nel 2022 fosse già stata più che dimezzata dalla crisi energetica emergente, i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono riusciti a trasferire l’aumento significativo dei costi agli acquirenti nell’Unione. Tuttavia, a partire dal 2023, la situazione è diventata insostenibile per i produttori dell’Unione, in quanto hanno registrato un calo significativo dei regimi di esercizio, che ha comportato un aumento dei costi unitari fissi e un calo dei volumi delle vendite, sfociati in una situazione di perdita notevole nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta.
(307)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Dall’analisi del flusso di cassa netto emerge una tendenza al ribasso a partire dal 2021 e un crollo significativo nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta, quando il flusso di cassa è diventato negativo per la prima volta durante il periodo in esame. I produttori inseriti nel campione hanno ritardato alcuni investimenti o posposto alcuni interventi di manutenzione non essenziali durante il periodo dell’inchiesta, ma tali misure non sono state sufficienti a evitare flussi di cassa negativi.
(308)
Pur essendo relativamente stabili nel periodo 2020-2022, gli investimenti hanno registrato una tendenza al ribasso nell’arco di tempo dal 2023 al periodo dell’inchiesta, analogamente ad altri indicatori di pregiudizio principali.
(309)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Alla luce degli sviluppi sopra descritti, tale valore è diminuito costantemente dal 2021 fino alla fine del periodo in esame, passando da un sano + 63 % nel 2022 a un significativo - 93 % nel periodo dell’inchiesta.
(310)
La capacità dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di ottenere capitale è stata gravemente compromessa dal deterioramento dei loro risultati economici verso la fine del periodo in esame e dall’incertezza delle prospettive di mercato.
4.4.4.
Conclusioni sul pregiudizio
(311)
Durante il periodo in esame i principali indicatori macroeconomici hanno registrato un andamento negativo: il volume di produzione dell’Unione è diminuito del 39 %, l’utilizzo degli impianti del 34 %, il volume delle vendite dell’Unione del 31 % e la produttività del 40 %. Pur avendo mostrato una tendenza positiva nel 2021 rispetto al 2020, tali indicatori hanno continuato a diminuire drasticamente per il resto del periodo in esame.
(312)
Un quadro analogo può essere tracciato per gli indicatori microeconomici: La redditività delle vendite nell’Unione è stata positiva tra il 2021 e il 2022, ma ha iniziato a diminuire successivamente e l’industria dell’Unione ha iniziato a registrare perdite nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Analogamente il flusso di cassa positivo dal 2020 al 2022 è diventato negativo nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Le scorte finali a fine anno in percentuale della produzione sono aumentate di oltre il 15 % nella seconda parte del periodo in esame, quando l’impatto delle crescenti importazioni dai paesi interessati era già avvertito dall’industria dell’Unione.
(313)
I volumi delle importazioni dai paesi interessati sono aumentati di oltre quattro volte nel periodo in esame. In un contesto di calo del consumo annuo di 43 031 tonnellate nel periodo in esame, le importazioni annue dai paesi interessati sono aumentate di 44 023 tonnellate nello stesso periodo, il che ha fatto sì che gli esportatori dei paesi interessati abbiano aumentato la loro quota di mercato congiunta che è passata dal 3,5 % nel 2020 al 16,9 % nel periodo dell’inchiesta, in quanto i loro prezzi sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione a partire dal 2021. Durante il periodo dell’inchiesta, i margini di undercutting degli esportatori dei paesi interessati sono stati significativi e compresi tra il 20 % e il 28 % (come illustrato al considerando 275).
(314)
Anche le importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dai paesi interessati hanno causato una significativa depressione dei prezzi per l’industria dell’Unione. Di conseguenza l’industria dell’Unione non è stata in grado di vendere a prezzi che avrebbero coperto il suo costo di produzione ed ha iniziato a registrare perdite nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta.
(315)
Durante tutto il periodo in esame gli investimenti netti sono diminuiti del 16 % e l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa sono diventati negativi a partire dal 2023. Anche se nel periodo in esame il numero di dipendenti è aumentato del 2 %, la produttività è diminuita del 40 % nello stesso periodo, con un conseguente aumento del costo del lavoro per tonnellata di resina epossidica prodotta. Ne consegue che, sebbene i livelli di occupazione siano rimasti stabili durante tutto il periodo in esame, l’industria dell’Unione si trova ad affrontare una pressione significativa per mantenere la propria forza lavoro in quanto opera a capacità notevolmente ridotte a causa del massiccio flusso di importazioni oggetto di dumping.
(316)
Come illustrato sopra, nel periodo in esame indicatori finanziari quali redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito si sono drammaticamente deteriorati. Tali sviluppi negativi hanno inciso sulla capacità dell’industria dell’Unione di effettuare investimenti significativi e di ottenere capitali, ostacolandone così la crescita.
(317)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(318)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali fattori sono: importazioni da altri paesi terzi compresa la Corea, andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione, effetti della crisi energetica e aumento del costo di produzione, calo del consumo dell’Unione e decisioni aziendali dei produttori dell’Unione.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(319)
I quantitativi importati dai paesi interessati durante il periodo in esame sono aumentati di più di quattro volte, passando da 13 526 tonnellate nel 2020 a 57 549 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. Tale marcato aumento, come spiegato al considerando 313, ha coinciso con un calo dell’11 % del consumo interno, mentre le vendite sul mercato interno dei produttori dell’Unione sono diminuite del 31 % nello stesso periodo.
(320)
Di conseguenza nel periodo in esame la quota di mercato congiunta dei paesi interessati è aumentata passando dal 3,5 % al 16,9 %. Nel frattempo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita continuamente, passando dal 68 % nel 2020 a un mero 52 % nel periodo dell’inchiesta.
(321)
Il periodo 2020-2021 è stato influenzato dalla pandemia di COVID-19, dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dallo straordinario aumento della domanda di prodotti contenenti resine epossidiche che hanno aiutato i produttori dell’Unione ad arginare gli effetti pregiudizievoli dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping. Tuttavia gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono diventati più evidenti a partire dal 2022, quando le importazioni dai paesi interessati hanno continuato ad aumentare la loro quota di mercato in un mercato in contrazione, esercitando una pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione in sofferenza. Mentre nel 2022 i produttori dell’Unione sono comunque riusciti a conseguire profitti sani, la pressione derivante dall’aumento dei volumi delle importazioni a prezzi di dumping notevolmente inferiore al costo di produzione dei produttori dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta è diventata insostenibile per l’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non è più riuscita ad aumentare i prezzi di vendita in modo da trasferire agli acquirenti l’aumento del costo delle materie prime, poiché ha dovuto affrontare la concorrenza sleale delle importazioni del prodotto in esame. Al fine di attenuare le perdite in termini di volumi di produzione e di quota di mercato, i produttori dell’Unione sono stati costretti a ridurre i prezzi a scapito della loro redditività. In effetti, da una situazione in cui era redditizia negli anni 2021 e 2022, l’industria dell’Unione ha iniziato a registrare perdite elevate nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati hanno pertanto causato una significativa contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base.
(322)
Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume che di prezzi.
(323)
Cortex ha sostenuto che, sebbene le importazioni cinesi incidano sugli scambi nell’Unione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di escludere le importazioni da altri paesi interessati dall’ambito di applicazione del procedimento. Aditya Birla ha sostenuto inoltre che l’aumento delle importazioni proveniva principalmente dai paesi interessati diversi dalla Thailandia (in considerazione dei vantaggi ottenuti dai prezzi dell’energia sovvenzionati), che i prezzi all’esportazione e CIF all’importazione thailandesi erano superiori a quelli degli altri paesi interessati e che l’eventuale pregiudizio era dovuto principalmente alle importazioni dalla Cina.
(324)
Come illustrato nella sezione 4.3.1, gli effetti delle importazioni da tutti i paesi interessati nel caso di specie sono valutati cumulativamente e come concluso nei considerando precedenti, la Commissione ha constatato che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti da tutti i paesi interessati (Cina, Thailandia, Taiwan). Inoltre, anche qualora valutate singolarmente, anche se il tasso di aumento dei volumi delle importazioni e il livello di undercutting dei prezzi cinesi nel periodo in esame sono stati più marcati rispetto a quanto rilevato per le importazioni dagli altri paesi interessati, dai considerando 269 e da 272 a 276 si evince che le tendenze osservate per le importazioni thailandesi e taiwanesi corroborano parimenti la conclusione secondo cui tali importazioni hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, in ragione tanto dell’aumento dei loro volumi quanto dei loro livelli di prezzo, una circostanza questa che risulta essere chiaramente dimostrata dal significativo undercutting riscontrato in relazione ai prezzi dell’industria dell’Unione. Le argomentazioni di Cortex e Aditya Birla sono state pertanto respinte in via provvisoria.
(325)
PPG ha sostenuto che la redditività dei produttori denuncianti è aumentata con il volume delle importazioni (tra il 2020 e il 2021) e ha iniziato a diminuire significativamente mentre il volume delle importazioni è aumentato soltanto in modo discreto (tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta). Secondo PPG, ciò dimostra la mancanza di correlazione tra le resine epossidiche importate dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(326)
Innanzitutto, si fa riferimento al contesto descritto e alle risultanze cui è giunta la Commissione di cui al considerando 321. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da PPG, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate costantemente e a un ritmo significativo ogni anno del periodo in esame (quindi non solo tra il 2020 e il 2021), mentre la quota di mercato dei produttori dell’Unione stava registrando una riduzione e le importazioni da paesi terzi (fatta eccezione per la Corea) erano sostanzialmente stabili. L’aumento delle importazioni dai paesi interessati è stato lungi dall’essere discreto tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta: la quota di mercato dell’Unione di tali importazioni ha raggiunto il 16,9 % nel periodo dell’inchiesta rispetto all’8,4 % nel 2021. L’argomentazione di PPG è stata pertanto respinta in via provvisoria.
(327)
PPG ha inoltre sostenuto che i prezzi all’importazione dai paesi interessati, fatta eccezione per la Cina, sono aumentati nel periodo in esame, il che solleva seri dubbi circa il fatto che tali importazioni avrebbero potuto essere responsabili del pregiudizio subito.
(328)
L’affermazione di PPG è risultata essere fuorviante. Sebbene sia vero che rispetto al 2020 i prezzi per la Thailandia e Taiwan sono aumentati, dall’analisi anno per anno è emerso che i prezzi sono aumentati nel 2021 e nel 2022, ma sono diminuiti drasticamente nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Inoltre le tendenze dei prezzi non possono essere considerate separatamente da altri indicatori di pregiudizio e dalle dinamiche generali del mercato. Nel presente caso la tendenza osservata deve essere considerata in un contesto di aumento dei costi delle materie prime e di spinte inflazionistiche. Inoltre da un confronto dei prezzi all’importazione dai paesi interessati (compresi Taiwan e Thailandia) rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione emerge un undercutting notevole. L’argomentazione di PPG è stata pertanto respinta in via provvisoria.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(329)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da paesi terzi
Paese
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Corea
Volume (in tonnellate)
42 271
42 590
43 772
53 735
52 382
Indice
100
101
104
127
124
Quota di mercato
11 %
10 %
12 %
16 %
15 %
Prezzo medio
2 143
3 962
4 590
2 908
2 684
Indice
100
185
214
136
125
Svizzera
Volume (in tonnellate)
34 166
40 716
33 930
28 245
27 396
Indice
100
119
99
83
80
Quota di mercato
8,9 %
9,6 %
9,3 %
8,3 %
8,0 %
Prezzo medio
4 383
4 573
6 170
6 318
6 236
Indice
100
104
141
144
142
India
Volume (in tonnellate)
10 832
11 251
14 686
7 339
7 243
Indice
100
104
136
68
67
Quota di mercato
2,8 %
2,73 %
4,0 %
2,2 %
2,1 %
Prezzo medio
1 939
3 716
4 159
3 336
3 170
Indice
100
192
215
172
163
Altri paesi terzi
Volume (in tonnellate)
23 142
21 310
19 767
18 576
17 935
Indice
100
92
85
80
78
Quota di mercato
6,0 %
5,0 %
5,4 %
5,5 %
5,3 %
Prezzo medio
5 327
7 114
9 480
9 799
10 081
Indice
100
134
178
184
189
Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati
Volume (in tonnellate)
110 411
115 868
112 155
107 895
104 957
Indice
100
105
102
98
95
Quota di mercato
29 %
27 %
31 %
32 %
31 %
Prezzo medio
3 484
4 733
5 874
5 016
4 909
Indice
100
136
169
144
141
Fonte:
Eurostat.
(330)
Durante il periodo in esame, gli unici altri paesi terzi dai quali sono stati importati volumi significativi di resine epossidiche nell’Unione sono stati la Corea, la Svizzera e l’India.
(331)
Complessivamente, paesi terzi diversi dai paesi interessati detenevano congiuntamente una quota di mercato dell’Unione compresa tra il 27 % e il 32 % nel periodo in esame. Tuttavia la quota di mercato è rimasta stabile tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta, quando gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sono stati avvertiti maggiormente. Inoltre, in termini assoluti, i volumi delle importazioni sono rimasti relativamente stabili se si confronta il 2020 rispetto al periodo dell’inchiesta.
(332)
Se si considerano i singoli importatori, la Corea ha rappresentato quasi la metà delle importazioni da paesi terzi. La quota di mercato coreana ha oscillato tra l’11 % nel 2020 e il 15 % nel periodo dell’inchiesta e in quest’ultimo periodo si è registrato un aumento complessivo di 4 punti percentuali rispetto al 2020, anche a scapito dell’industria dell’Unione. Inoltre i prezzi coreani sono stati inferiori ai prezzi di vendita dell’Unione nel periodo in esame. La Commissione ha constatato che le importazioni coreane hanno innegabilmente contribuito alla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione (soprattutto alla luce delle quote di mercato sul mercato dell’Unione) nel periodo in esame. Tuttavia, dati i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, così come il loro andamento nel corso dell’intero periodo in esame, non si può concludere che le importazioni dalla Corea fossero in grado di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole da esse causato all’industria dell’Unione.
(333)
Per quanto concerne le importazioni svizzere e indiane, i prezzi all’importazione sono aumentati rispettivamente del 42 % e del 63 % nel periodo in esame e, a partire dal 2022, i loro prezzi sono rimasti costantemente al di sopra del prezzo medio all’importazione dei paesi interessati. Inoltre, e cosa ancora più importante, le quote di mercato della Svizzera e dell’India sono diminuite nel periodo in esame (passando dall’8,9 % all’8 % nel caso della Svizzera e dal 2,8 % al 2,1 % nel caso dell’India) e pertanto tali importazioni non possono costituire la causa del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Nel caso della Svizzera, i prezzi nel periodo in esame sono stati inoltre superiori o equivalenti a quelli dei produttori dell’Unione.
(334)
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni dalla Corea hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, ma non in misura tale da attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(335)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
2020
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni ad acquirenti indipendenti (in tonnellate)
[56 905 – 65 890 ]
[53 455 – 61 895 ]
[40 480 – 46 872 ]
[27 036 – 31 305 ]
[27 538 – 31 885 ]
Indice
100
94
71
48
48
Prezzo medio/tonnellata
[2 157 – 2 497 ]
[3 826 – 4 430 ]
[5 005 – 5 795 ]
[3 905 – 4 522 ]
[3 467 – 4 014 ]
Indice
100
177
232
181
161
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(336)
Analogamente ai volumi di produzione e alle vendite sul mercato interno, i volumi delle esportazioni dell’industria dell’Unione sono diminuiti notevolmente nel periodo in esame. I prezzi all’esportazione hanno inoltre seguito la stessa tendenza dei prezzi sul mercato dell’Unione, aumentando nel 2021 e nel 2022 prima di diminuire notevolmente nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta.
(337)
In generale, la Commissione ha rilevato che i produttori dei paesi interessati sono attivi anche nei mercati tradizionali di esportazione dell’Unione, una circostanza questa che spiega le sfide cui deve far fronte l’industria dell’Unione per mantenere volumi e prezzi anche sui mercati di esportazione.
(338)
Inoltre, nel periodo 2020-2022, quando l’Unione ha contrastato con successo le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati, i prezzi sul mercato interno dei produttori dell’Unione sono stati superiori ai prezzi all’esportazione; tuttavia, la situazione si è invertita nell’arco di tempo dal 2023 al periodo dell’inchiesta, quando gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sono stati più marcati. Di conseguenza, in una situazione di pregiudizio notevole, nella quale i prezzi all’esportazione hanno seguito una tendenza al rialzo rispetto ai prezzi praticati sul mercato interno, le vendite all’esportazione hanno semmai attenuato la situazione dei produttori dell’Unione, anziché aggravarla.
(339)
In considerazione di quanto sopra, l’andamento delle esportazioni non è stato tale da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(340)
Aditya Birla e PPG hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto alla perdita di quota di mercato delle esportazioni. Secondo Aditya Birla, anche se il denunciante ha subito un pregiudizio nell’Unione, ciò non spiega il motivo per cui quest’ultimo non sia stato in grado di aumentare le sue vendite all’esportazione. Come indicato ai considerando da 335 a 337, i produttori dell’Unione hanno dovuto affrontare le stesse sfide nei mercati di esportazione, dovendo competere con i paesi interessati e la perdita di tali mercati non può spiegare la perdita di quota di mercato interno e la notevole depressione dei prezzi dell’Unione, con conseguenti profitti negativi sul mercato dell’Unione. L’argomentazione di Aditya Birla e PPG ha dovuto pertanto essere respinta.
5.2.3.
Costo di produzione più elevato e crisi energetica
(341)
Il comitato ha asserito che il fattore principale che ha causato il deterioramento dei risultati e della redditività del denunciante è stato l’aumento del costo di produzione e non le importazioni oggetto di dumping. In tale contesto, il comitato ha asserito altresì che nel periodo 2022-2023 i prezzi dell’energia elettrica nell’Unione sono aumentati notevolmente, il che è diventato pertinente per i costi di produzione e la redditività dei produttori dell’Unione. Aditya Birla ha inoltre sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è dovuto al costo di produzione elevato derivante dalla crisi energetica e all’aumento dei prezzi delle materie prime. Secondo Aditya Birla, l’aumento delle esportazioni dai paesi interessati si è verificato nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta, periodo in cui l’industria dell’Unione ha risentito maggiormente dell’aumento dei prezzi dell’energia e della mancata disponibilità di materie prime. Analogamente, Cortex ha sostenuto che il calo della redditività delle resine epossidiche nel 2023 era imputabile principalmente al verificarsi di condizioni economiche straordinarie quali la crisi energetica in Europa. PPG ha inoltre fatto riferimento all’aumento dei costi dell’energia dopo il 2021 come motivo del deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione.
(342)
È indiscutibile che la crisi energetica abbia provocato un’impennata dei costi dell’energia e, successivamente, del costo di produzione delle resine epossidiche nell’Unione, come ricordato al considerando 305 del presente regolamento. Tuttavia, nel periodo 2021-2022, nonostante l’aumento del costo di produzione e il fatto che i prezzi dell’energia hanno raggiunto i livelli più elevati, i produttori dell’Unione sono stati in grado di assorbire l’aumento dei loro costi unitari di produzione e di conseguire i livelli di redditività più elevati nel periodo in esame. Di contro, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, quando la tendenza al rialzo dei prezzi dell’energia si era invertita (contrariamente a quanto sostenuto dal comitato e da Aditya Birla), la redditività dei produttori dell’Unione è diminuita drasticamente fino a raggiungere livelli allarmanti negativi e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è divenuto evidente. Inoltre Aditya Birla non ha dimostrato che, a partire dal 2022, vi fosse una problematica relativa alla disponibilità di materie prime. In ogni caso, le importazioni oggetto di dumping non dovrebbero impedire ai produttori dell’UE di aumentare i prezzi al fine di trasferire gli aumenti dei costi. In una situazione in cui i prezzi dei produttori dell’Unione sono stati notevolmente ridotti dai crescenti livelli delle importazioni oggetto di dumping e il costo di produzione è rimasto elevato, il crollo della redditività è soltanto una manifestazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, piuttosto che un calo dei risultati autoinflitto. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
5.2.4.
Diminuzione dei consumi
(343)
Come indicato ai considerando 257 e 258, il consumo dell’Unione è aumentato dell’11 % tra il 2020 e il 2021, a seguito dell’impennata della domanda. Nel 2022 la domanda è poi scesa al di sotto dei livelli del 2020 per diminuire persino ulteriormente nell’arco di tempo dal 2023 al periodo dell’inchiesta.
(344)
Il comitato ha asserito che la minore domanda del 2022 è stata il risultato diretto di adeguamenti standard del mercato da parte dei produttori di vernici in funzione delle mutevoli condizioni di mercato, piuttosto che il risultato di eventuali pratiche concorrenziali sleali. PPG ha inoltre fatto riferimento al significativo calo dei consumi dopo il 2021 nel contesto del nesso di causalità. Aditya Birla ha altresì sostenuto che, a fronte di un calo del consumo, anche le vendite sarebbero diminuite e che tale evoluzione non aveva nulla a che vedere con le importazioni dai paesi interessati. Cortex ha inoltre asserito che i problemi registrati nel settore delle costruzioni, uno dei principali mercati delle resine epossidiche, hanno avuto un impatto diretto sulla redditività del prodotto in esame. Cortex ha sostenuto che il calo della redditività dei produttori dell’Unione era stato influenzato dal livello complessivo di consumo del prodotto in esame nell’Unione.
(345)
Il mercato dell’Unione ha effettivamente subito una contrazione di 7 punti percentuali tra il 2022 e il 2023 (e oltre) e dell’11 % nel complesso durante il periodo in esame. Tale calo è stato dovuto alle conseguenze della pandemia di COVID-19, allo smaltimento delle scorte e a una recessione economica generale. In condizioni di concorrenza normali, in un mercato in contrazione, i volumi delle vendite di tutti gli operatori del mercato sarebbero diminuiti più o meno allo stesso modo. Tuttavia, nel caso di specie, i paesi interessati hanno guadagnato un’ulteriore quota di mercato dell’Unione pari a 5,2 punti percentuali tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta a scapito dell’industria dell’Unione (che ha perso 6 punti percentuali di quota di mercato), mentre la quota di mercato totale degli altri paesi importatori è rimasta stabile. Inoltre le parti non hanno spiegato perché la contrazione della domanda avrebbe costretto l’industria dell’Unione, avente una quota di mercato superiore al 55 %, a vendere improvvisamente i propri prodotti a prezzi decisamente inferiori ai costi. Inoltre la domanda è diminuita di quasi il 14 % già tra il 2021 e il 2022 (quindi del doppio rispetto al periodo 2022-2023), sebbene i produttori dell’Unione siano comunque riusciti a beneficiare di profitti sani.
(346)
Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte in quanto, nel caso di specie, la contrazione economica non ha causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
5.2.5.
Decisioni aziendali dei denuncianti
(347)
Cortex, PPG e Akzo Nobel hanno sostenuto che nel periodo 2020-2021 vi è stato un aumento significativo della domanda di resine epossidiche, mentre nel contempo è stato registrato un aumento irragionevole e significativo dei prezzi praticati sul mercato dell’Unione da parte dei produttori denuncianti. Secondo Cortex e PPG, i produttori denuncianti hanno imposto prezzi notevolmente superiori ai costi di produzione, il che ha poi incoraggiato i clienti a cercare fonti di approvvigionamento alternative. Di conseguenza Cortex ha sostenuto che l’aumento delle importazioni dal 2020-2021 dai paesi interessati sia stato il risultato di azioni naturali delle forze di mercato, mentre nel 2022 e oltre tale anno i volumi delle importazioni dai paesi interessati sono rimasti stabili.
(348)
Come indicato al considerando 306, i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato perdite nel 2020 e solo nel 2021 hanno realizzato profitti eccezionali in ragione di: i) una crescita della domanda; ii) una perturbazione delle catene di approvvigionamento che ha portato a una contrazione dell’offerta; e iii) l’aumento dei prezzi di vendita (superiore all’aumento graduale dei prezzi degli idrocarburi). La risposta dei produttori dell’Unione alle condizioni di mercato allora vigenti deve essere vista come una risposta commerciale razionale da parte di un operatore economico in un’economia di mercato. Il deterioramento dell’industria dell’Unione nel contesto di un’impennata delle importazioni a basso prezzo non può tuttavia essere considerato come imputabile a forze di mercato. Va osservato che le importazioni cumulate dai paesi interessati sono aumentate costantemente ogni singolo anno del periodo in esame (quindi non soltanto tra il 2020 e il 2021), mentre la quota di mercato dei produttori dell’Unione è diminuita e le importazioni totali da altri paesi sono rimaste stabili. Inoltre i prezzi all’importazione da ciascuno dei paesi interessati sono stati inferiori ai prezzi dell’Unione già a partire dal 2021. Sebbene gli effetti pregiudizievoli delle importazioni crescenti e a basso costo siano diventati più pronunciati soltanto nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, la strategia degli esportatori dei paesi interessati è rimasta sostanzialmente invariata durante il periodo in esame. In conclusione non esiste alcun nesso tra la politica di fissazione dei prezzi e altre decisioni aziendali dell’industria dell’Unione e il pregiudizio subito. Il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non deriva dalle forze del libero mercato, bensì da pratiche commerciali sleali degli esportatori dei paesi interessati.
(349)
PPG ha inoltre fatto riferimento alla presunta strategia dei produttori dell’Unione di privilegiare i margini/valori unitari più elevati rispetto ai volumi delle vendite nel 2021. PPG non ha tuttavia dimostrato in che modo e per quale motivo tale comportamento commerciale nel periodo in cui l’industria dell’Unione beneficiava di profitti sani avrebbe causato o addirittura contribuito a causare il deterioramento delle condizioni dell’industria dell’Unione a partire dal 2022, né tanto meno come tale comportamento avrebbe attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione.
(350)
Cortex ha inoltre sostenuto che, oltre alle decisioni sui prezzi, altre decisioni aziendali dei produttori denuncianti (quali la chiusura di linee di produzione di BPA, di un impianto di cumene o di operazioni relative alle resine epossidiche al di fuori dell’Unione) hanno probabilmente inciso sul loro livello generale di produzione e redditività. Analogamente, Aditya Birla ha sostenuto che la riduzione significative della produzione era dovuta alla chiusura degli impianti di Olin e Westlake, che era stata prevista strategicamente.
(351)
Innanzitutto, né Westlake né Olin hanno chiuso i loro impianti di resina epossidica nell’Unione durante il periodo in esame. Sebbene i produttori dell’Unione possano aver ridotto la portata delle loro attività in un mercato in calo, nel complesso, come indicato nella tabella 5, la capacità produttiva è rimasta stabile durante tutto il periodo in esame. In secondo luogo, Cortex non ha dimostrato in che modo le operazioni di altri produttori, seppure collegati, o le operazioni relative ad attivi diversi dalle resine epossidiche inciderebbero sulla redditività dei produttori dell’Unione nel settore delle resine epossidiche.
(352)
PPG ha inoltre fatto riferimento agli investimenti insufficienti effettuati da Olin e Westlake nei loro impianti obsoleti, nonché al numero di eventi di forza maggiore invocati da Westlake nel contesto del nesso di causalità.
(353)
Va osservato che il livello consolidato degli investimenti per entrambi i produttori dell’Unione inseriti nel campione è stato relativamente stabile nel periodo in esame (principalmente nel periodo 2020-2022) ed è stato in ogni caso più elevato rispetto ai livelli di produzione e di vendita nel periodo dell’inchiesta rispetto all’inizio del periodo in esame. Sebbene l’attività di investimento sia stata modesta verso la fine del periodo in esame (determinando un conseguente calo del 16 % durante il periodo in esame), ciò è dovuto alla debolezza del mercato e ai risultati finanziari più recenti delle società interessate. Ciò nonostante nel periodo in esame è stata effettuata un’ampia serie di investimenti volti a: i) ammodernare le attrezzature e modernizzare impianti quali ad esempio i sistemi di controllo al fine di eliminare le strozzature nel processo di produzione; ii) conseguire incrementi di efficienza e garantire il rispetto delle normative in materia di ambiente e sicurezza. Il fatto di invocare la forza maggiore in occasioni isolate non è neppure un’indicazione di implicazioni più ampie in termini di efficienza produttiva dei produttori dell’Unione. Nel complesso, non vi sono indicazioni del fatto che il calo degli investimenti osservato inciderebbe in alcun modo sulla competitività dei produttori dell’Unione. In conclusione PPG non ha dimostrato in che modo investimenti asseritamente insufficienti causerebbero un pregiudizio all’industria dell’Unione. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(354)
È stato stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, da un lato, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, dall’altro. Vi è stata una coincidenza temporale tra il significativo aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping e il peggioramento dei risultati dell’industria dell’Unione, visibili in particolare a partire dal 2022. In un mercato relativamente debole, caratterizzato da una contrazione della domanda, l’aumento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping ha eroso i regimi di esercizio dell’industria dell’Unione e la sua capacità di fissare prezzi tali da assorbire gli elevati costi di produzione, il che suggerisce in modo evidente l’esistenza di una depressione dei prezzi. Tale situazione ha comportato una situazione di perdita per i produttori dell’Unione nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta.
(355)
La Commissione ha esaminato altri possibili fattori che possono avere inciso sulla situazione dell’industria dell’Unione. La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti questi fattori sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.
(356)
Per quanto concerne gli effetti delle importazioni da altri paesi terzi, la Commissione ha concluso che, fatta eccezione per le importazioni coreane, dette importazioni non hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. Nel complesso i paesi terzi detenevano quote di mercato stabili e praticavano prezzi superiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping, in particolare nel periodo compreso tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta, quando gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sono stati più marcati. Per quanto riguarda specificamente le importazioni coreane, si tratta di importazioni effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell’Unione nel periodo in esame che hanno aumentato la loro quota di mercato dell’Unione dall’11 % al 15 % nel periodo in esame, mentre Cina, Taiwan e Thailandia hanno aumentato la loro quota di mercato cumulativa, passata dal 3,5 % al 16,9 %
(
90
)
. Pertanto, sebbene le importazioni coreane possano aver contribuito alla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(357)
Anche l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha attenuato il nesso di causalità. Le vendite all’esportazione, in termini di volume e prezzo, hanno seguito un andamento analogo a quello osservato per le vendite dell’Unione nel periodo in esame. Ciò è dovuto al fatto che i produttori dell’Unione si trovano ad affrontare le stesse sfide nei loro tradizionali mercati di esportazione, dovendo competere con i produttori dei paesi interessati e le loro importazioni a basso prezzo. In conclusione, sebbene abbia contribuito alla situazione sfavorevole dei produttori dell’Unione, per i motivi illustrati ai considerando da 335 a 340, l’effetto dell’andamento delle esportazioni sui produttori dell’Unione non ha interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(358)
Per quanto concerne il calo del consumo e l’aumento del costo di produzione derivante dall’incremento dei prezzi delle materie prime, è incontestabile che l’industria dell’Unione abbia dovuto affrontare numerose sfide nel periodo in esame. Tuttavia, se non vi fosse stata la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di trasferire gli aumenti dei costi e di rispondere adeguatamente all’evoluzione delle condizioni di mercato. Come rilevato in precedenza, le importazioni oggetto di dumping non dovrebbero impedire ai produttori dell’Unione di aumentare i prezzi per trasferire gli aumenti dei costi. Di conseguenza, sebbene la crisi energetica e la contrazione della domanda abbiano rappresentato una sfida significativa per i produttori dell’Unione, la Commissione ha constatato che tali sviluppi non hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(359)
Per quanto concerne le decisioni aziendali prese dai produttori dell’Unione, che si tratti di aumenti di prezzo, decisioni di investimento od operazioni relative a impianti, tali decisioni sono state prese in risposta alle condizioni di mercato vigenti e devono essere considerate decisioni aziendali razionali che qualsiasi operatore economico in un’economia di mercato avrebbe adottato. La Commissione ha pertanto constatato che tali decisioni non hanno causato alcun pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(360)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori (importazioni dalla Corea e andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione), considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato o interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste in una riduzione della quota di mercato, della produzione, dell’utilizzo degli impianti di produzione, della produttività, della redditività, delle scorte finali, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. Inoltre, come illustrato al considerando 276, l’industria dell’Unione ha subito una depressione dei prezzi causata dalle importazioni dai paesi interessati.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(361)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(362)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2
quater
e 2
quinquies
, del regolamento di base.
(363)
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dai paesi interessati, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(364)
Nel periodo in esame i profitti dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno subito notevoli fluttuazioni. I profitti eccezionalmente elevati nel periodo 2021-2022 sono stati conseguiti in un periodo straordinario di domanda alimentato dall’economia della COVID-19 e dalle restrizioni alle catene di approvvigionamento. Non sarebbe pertanto opportuno utilizzare i dati relativi ai profitti del periodo 2021-2022 come profitti di base a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base. Inoltre, anche per gli anni precedenti il periodo in esame non è stato possibile individuare livelli di redditività precisi o adeguati, data la mancanza di dati affidabili sugli utili a causa dei vincoli del sistema societario o delle oscillazioni tra profitti elevati e redditività fortemente negativa. La Commissione ha pertanto stabilito il profitto di riferimento per determinare il prezzo non pregiudizievole al 6 %, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base. Nessuno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha presentato richieste motivate per la perdita di investimenti o costi di ricerca e sviluppo e innovazione. Alla luce di tali fatti, per stabilire il prezzo non pregiudizievole, la Commissione ha fatto ricorso all’uso del profitto di riferimento minimo del 6 % che è stato sommato al costo di produzione effettivo dell’industria dell’Unione.
(365)
In assenza di argomentazioni motivate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, in merito ai costi attuali o futuri derivanti da accordi e protocolli ambientali multilaterali o dalle convenzioni dell’ILO elencate, non sono stati aggiunti ulteriori costi al prezzo non pregiudizievole così stabilito.
(366)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione.
(367)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni» originarie dei rispettivi paesi interessati è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni.
Paese
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Cina
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
24,2 %
116 %
Sinochem Group:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd.
40,8 %
118,9 %
Altre società cinesi che hanno collaborato
30,3 %
117,1 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
40,8 %
118,9 %
Taiwan
Chang Chun Plastics Co
10,8 %
105,8 %
Nan Ya Plastics
11,0 %
96,5 %
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan
11,0 %
105,8 %
Thailandia
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
32,1 %
84,2 %
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
32,1 %
84,2 %
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(368)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Cina
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
24,2 %
Sinochem Group:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd.
40,8 %
Altre società che hanno collaborato
30,3 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
40,8 %
Taiwan
Chang Chun Plastics Co
10,8 %
Nan Ya Plastics
11,0 %
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan
11,0 %
Thailandia
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
32,1 %
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
32,1 %
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(369)
Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base.
(370)
La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(371)
Come illustrato al considerando 249, l’industria dell’Unione è costituita da sei gruppi di produttori che hanno fabbricato il prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta.
(372)
L’industria dell’Unione delle resine epossidiche è fondamentale per la base industriale dell’Unione. La resina epossidica, una sostanza chimica resistente all’acqua, è utilizzata per rivestimenti e adesivi nei settori della difesa, dell’industria automobilistica, di quella aerospaziale e di quella elettronica, dell’edilizia, dei dispositivi medici, dell’energia e di numerosi altri settori critici. La resina epossidica è utilizzata anche per beni per uso domestico e di consumo e per la trasformazione e l’imballaggio di prodotti alimentari.
(373)
La resina epossidica svolge un ruolo importante anche nella transizione energetica in quanto i prodotti utilizzati per la produzione e lo stoccaggio di energie rinnovabili (quali le pale delle turbine eoliche, le batterie, le celle a combustibile e i pannelli solari) integrano la resina epossidica come componente insostituibile per garantire la longevità e l’efficienza. L’Associazione dell’industria chimica della Repubblica ceca (che è a favore delle misure e conta tra i suoi membri il produttore ceco denunciante Spolchemie) ha inoltre sottolineato che, garantendo parità di condizioni nell’Unione, è possibile realizzare la transizione verde nella catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche dell’Unione e il conseguimento degli obiettivi climatici.
(374)
Nel complesso, l’istituzione di misure nel caso di specie comporterebbe probabilmente un aumento del volume delle vendite per i produttori dell’Unione e, di conseguenza, un migliore utilizzo degli impianti e una ripresa dei margini di esercizio e dei profitti. Il miglioramento dei risultati porterebbe a sua volta a livelli sostenuti di investimenti e occupazione nonché alla promozione di un’innovazione continua.
(375)
Le misure andrebbero altresì a vantaggio delle industrie a monte, che registrerebbero una domanda più sostenibile di materie prime con volumi di produzione crescenti di resine epossidiche.
(376)
In assenza di misure, sarebbe più probabile che l’impronta della fabbricazione di resine epossidiche nell’Unione venga ulteriormente erosa. Il calo dei tassi di utilizzo porterebbe a operazioni a costi fissi elevati non sostenibili così come a marcate riduzioni degli investimenti, con conseguenti potenziali perdite di posti di lavoro, una circostanza questa che a sua volta renderebbe le operazioni ancora meno capaci di competere con le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Come rilevato anche dalla Camera polacca dell’industria chimica (a sostegno delle misure), le importazioni di resine epossidiche a prezzi che non rispecchiano il valore equo di mercato incidono negativamente non soltanto sul mercato delle resine epossidiche, ma anche sui mercati a monte (come quello per il fenolo).
(377)
Inoltre, alla luce delle inchieste di difesa commerciale in corso negli Stati Uniti d’America nei confronti dei paesi interessati, in caso di istituzione di dazi le esportazioni sarebbero probabilmente riorientate verso altre destinazioni, quali l’Unione, data la sua attrattiva come mercato alternativo. Tale deviazione dei flussi commerciali verso l’Unione aggraverebbe ancora di più la situazione dell’industria dell’Unione in assenza di misure.
(378)
La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione istituire dazi antidumping.
7.2.
Interesse degli utilizzatori
(379)
Nel caso di specie, si sono manifestati utilizzatori che rappresentano prevalentemente il segmento dei rivestimenti/delle vernici e quello dell’industria eolica. Questi ultimi segmenti rappresentano due delle applicazioni principali del prodotto in esame da parte degli utilizzatori. Diversi utilizzatori (PPG, Akzo Nobel, Sherwin Williams, Siemens Gamesa, Allnex Europe) hanno risposto al questionario per gli utilizzatori messo a disposizione all’inizio dell’inchiesta. Altri utilizzatori (MIPA ed Emil Frei) hanno partecipato all’inchiesta senza compilare l’apposito questionario per gli utilizzatori.
(380)
Per gli utilizzatori dell’industria dei rivestimenti, i loro risultati finanziari dimostrano (almeno per gli utilizzatori che hanno fornito risposte strutturate al questionario riguardanti l’intera attività dell’Unione relativa ai rivestimenti) che tali soggetti hanno beneficiato di ampi margini di profitto, che nel periodo dell’inchiesta sono arrivati persino a due cifre. Inoltre dalle osservazioni presentate dagli utilizzatori dell’industria dei rivestimenti è emerso che la percentuale del costo della resina epossidica rispetto al loro costo di produzione è limitata e rappresenta in genere non più del 10 % del costo di produzione. Inoltre le entrate derivanti dai prodotti contenenti resine epossidiche non superavano il 40 %-45 % (e spesso un valore decisamente inferiore).
(381)
Per quanto concerne gli utilizzatori dell’industria eolica, pur trovandosi in condizioni di fragilità, l’utilizzatore che ha presentato una risposta al questionario della Commissione (Siemens Gamesa) domina il mercato dell’energia eolica offshore e ha introdotto meccanismi contrattuali per proteggersi dalle potenziali fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e il costo delle resine epossidiche rispetto al costo delle turbine eoliche (attività in cui operano gli utilizzatori del settore eolico
(
91
)
) è soltanto pari allo [0 %-3 %] circa.
(382)
Nel contesto dell’analisi dell’interesse degli utilizzatori, è degno di nota il fatto che diversi utilizzatori (quali Akzo Nobel o Emil Frei) abbiano riconosciuto che le importazioni cinesi di resine epossidiche potrebbero causare un pregiudizio all’industria dell’Unione.
7.3.
Interesse degli importatori indipendenti
(383)
Per quanto concerne gli importatori indipendenti, due società (Cortex e Comexim) hanno collaborato alla presente inchiesta, anche fornendo risposte al questionario della Commissione. Anche un altro importatore indipendente, Monchy, si è manifestato, esprimendo la propria posizione a sfavore di potenziali misure antidumping. Cortex si è detta favorevole all’istituzione di misure antidumping nei confronti della Cina, sostenendo che tale linea d’azione avrebbe portato al ripristino delle normali condizioni commerciali, ma si è opposta all’applicazione delle misure a paesi diversi dalla Cina.
7.4.
Osservazioni formulate dagli utilizzatori e dagli importatori
(384)
Cortex ha sostenuto che l’ampia applicazione delle misure antidumping (che coinvolgono paesi diversi dalla Cina) non è nell’interesse dell’Unione. Secondo Cortex, la capacità degli operatori dell’Unione di soddisfare le esigenze del mercato dell’Unione per le resine epossidiche è limitata e potrebbe non essere sufficiente. Comexim e Monchy hanno asserito altresì che il volume prodotto in Europa non è sufficiente a coprire la domanda dell’Unione. PPG ha inoltre sostenuto che è fondamentale mantenere fonti di approvvigionamento alternative a prezzi competitivi, data la riduzione della produzione e le numerose dichiarazioni di forza maggiore emesse in passato dai produttori dell’Unione. Sherwin Williams ha asserito inoltre che la capacità dell’Unione non è sufficiente a coprire la domanda dell’Unione e che i dazi comporterebbero una diminuzione della disponibilità del prodotto in esame sul mercato dell’Unione.
(385)
Inoltre, secondo PPG, l’istituzione di dazi antidumping porterà a un’ulteriore concentrazione del mercato delle resine epossidiche nelle mani dei grandi produttori, a scapito dei consumatori e della concorrenza sul mercato nel suo complesso.
(386)
Infine, secondo PPG, i dazi ostacolerebbero il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di neutralità in termini di emissioni di carbonio e di energie rinnovabili, in quanto provocherebbero perturbazioni nella catena di approvvigionamento delle resine epossidiche. Siemens Gamesa Renewable Energy («SGRE») ha sostenuto inoltre che l’istituzione di misure antidumping sarebbe contraria agli obiettivi di politica energetica fissati dall’Unione, dato che gli utilizzatori sposterebbero la loro produzione al di fuori dell’Unione o addirittura abbandonerebbero del tutto il mercato e che non esistono alternative praticabili alle importazioni di resine epossidiche dai paesi interessati. Sherwin Williams ha inoltre espresso preoccupazione per il fatto che l’istituzione di dazi comporterebbe una potenziale delocalizzazione delle industrie a valle al di fuori dell’Unione.
(387)
Innanzitutto, per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui l’industria dell’Unione non è in grado di coprire la domanda e la possibilità di offrire altre fonti alternative, la Commissione ha ricordato che vi sono altri grandi paesi esportatori quali l’India, la Corea o la Svizzera e i loro produttori che rappresentano fonti di approvvigionamento alternative ed esercitano una concorrenza sana nei confronti dell’industria dell’Unione. In secondo luogo, alle importazioni cinesi, thailandesi e taiwanesi a prezzi equi non sarà impedito di entrare nell’Unione. L’istituzione di dazi antidumping non è quindi tale da determinare una maggiore concentrazione dei produttori sul mercato delle resine epossidiche. In terzo luogo, le parti non hanno fornito alcun elemento di prova comprovato del fatto che i produttori dell’Unione non sarebbero in grado di soddisfare la domanda proveniente dagli utilizzatori dell’Unione. Sebbene i produttori dell’Unione possano aver ridotto i loro regimi di esercizio in un mercato in calo, come indicato al considerando 351, la loro capacità produttiva è rimasta stabile e a livelli sufficienti durante tutto il periodo in esame.
(388)
Inoltre, in assenza di misure, non sarebbe minacciata soltanto l’esistenza dell’industria delle resine epossidiche nell’Unione, ma potrebbe essere compromessa anche la stabilità dell’approvvigionamento di resine epossidiche per gli utilizzatori di queste ultime. Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, la dipendenza dalle importazioni oggetto di dumping sarebbe inferiore agli sforzi dell’Unione volti a sviluppare la propria base industriale affidabile e a conseguire gli obiettivi in materia di energie rinnovabili e neutralità in termini di emissioni di carbonio. Inoltre, come osservato anche da uno degli utilizzatori (Allnex Europe), mentre le resine epossidiche cinesi possono presentare una variabilità in termini di qualità e prestazioni, le resine prodotte nell’Unione sono in genere associate a un comportamento coerente nelle applicazioni in cui le prestazioni e la conformità normativa sono critiche.
(389)
Infine, dato il livello di redditività (principalmente per il settore dei rivestimenti) e/o la quota limitata del costo delle resine epossidiche rispetto al costo di produzione degli utilizzatori (cfr. considerando 380 e 381) nonché le fonti di approvvigionamento alternative esistenti, l’istituzione di misure non dovrebbe avere un effetto proibitivo sugli utilizzatori, né tantomeno costringerli a delocalizzare al di fuori dell’Unione. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.
(390)
Il comitato ha sostenuto inoltre che l’istituzione di dazi antidumping non è nell’interesse generale dell’Unione, in quanto tale misura aumenterebbe i prezzi delle resine epossidiche per gli utilizzatori industriali e i consumatori finali nell’Unione. Cortex ha sostenuto inoltre che il costo dei dazi sarà trasferito fino ai consumatori, incidendo in tal modo su di essi. Infine PPG ha sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping comporterebbe aumenti dei prezzi delle resine epossidiche, che a loro volta incrementerebbero la pressione su PPG e su altri utilizzatori dell’Unione spingendoli ad aumentare i prezzi. Di fatto PPG ha sostenuto di non essere in grado di trasferire alcun aumento dei costi dei materiali derivante dai dazi antidumping e che tale aumento dei costi inciderebbe sulla competitività della stessa sul mercato dell’Unione. Monchy ha inoltre sostenuto che l’istituzione di misure avrebbe un effetto negativo sui risultati finanziari e sulla situazione occupazionale dell’importatore. SGRE ha infine sostenuto che le misure inciderebbero sulla sopravvivenza tecnologica a lungo termine dell’industria utilizzatrice.
(391)
Innanzitutto, sebbene le misure antidumping possano comportare un aumento del prezzo delle resine epossidiche e incidere negativamente su taluni importatori, su alcune industrie utilizzatrici e su taluni utilizzatori finali di prodotti contenenti resine epossidiche, tale argomentazione è meramente speculativa, in quanto non sono stati forniti elementi di prova che consentano di quantificare l’effetto dei dazi. Inoltre le fonti di informazioni sul mercato (in particolare Tecnon OrbiChem nella relazione ChemFocus
(
92
)
dell’ottobre 2024) prevedono soltanto un modesto aumento dei prezzi in caso di introduzione di misure antidumping sulle importazioni di resine epossidiche. Inoltre qualsiasi correzione dei prezzi sarebbe semplicemente una manifestazione del ripristino di scambi equi in una situazione in cui i prezzi dell’industria dell’Unione erano contratti in ragione di una pressione al ribasso derivante dalle importazioni oggetto di dumping. Inoltre le operazioni altamente redditizie degli utilizzatori di rivestimenti (quali PPG) consentiranno di assorbire qualsiasi potenziale aumento dei costi e i dazi istituiti saranno fissati a un livello che consentirà agli utilizzatori e agli importatori di continuare a importare resine epossidiche a prezzi ragionevoli ed equi. In conclusione, gli effetti negativi ipotetici sulle industrie utilizzatrici e sugli importatori non possono prevalere sull’evidente necessità di ripristinare la parità di condizioni sul mercato dell’Unione delle resine epossidiche, in particolare quando è in gioco la preservazione dell’industria dell’Unione.
(392)
Alla luce di quanto sopra, è probabile che le misure abbiano un effetto irrilevante sugli utilizzatori e sui consumatori. Tale conclusione può essere tratta sulla base della combinazione dei fattori seguenti. Innanzitutto, la percentuale del costo delle resine epossidiche sui prodotti a valle o sui beni di consumo finali è in genere limitata. In secondo luogo, fonti alternative di resina epossidica sono prontamente disponibili presso i produttori dell’Unione e varie altre fonti di importazione, il che garantisce un approvvigionamento costante e una concorrenza sana. Infine è probabile che la pressione concorrenziale mitighi eventuali aumenti dei costi che potrebbero derivare dall’istituzione dei dazi in questione.
(393)
Inoltre le misure avranno probabilmente un impatto irrilevante (se non nullo) sugli importatori, in quanto questi ultimi possono continuare a importare resine epossidiche a prezzi equi dai paesi interessati o da altri paesi terzi, creando una concorrenza sana per le resine epossidiche prodotte a livello interno.
7.5.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(394)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Cina, di Taiwan e della Thailandia.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(395)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(396)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Cina, della Thailandia e di Taiwan conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
(397)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Cina
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
24,2 %
Sinochem Group:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd.
40,8 %
Altre società che hanno collaborato
30,3 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
40,8 %
Taiwan
Chang Chun Plastics Co
10,8 %
Nan Ya Plastics
11,0 %
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan
11,0 %
Thailandia
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
32,1 %
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
32,1 %
(398)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie di [paese interessato]». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(399)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie di [paese interessato]».
(400)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(401)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
9.
REGISTRAZIONE
(402)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(403)
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.
(404)
In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(405)
Conformemente all’articolo 19
bis
del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.
(406)
Aditya Birla, il denunciante e il gruppo Sinochem hanno presentato osservazioni, ma in nessuna si sollevano preoccupazioni in merito all’accuratezza dei calcoli. La Commissione esaminerà le osservazioni formulate da tali parti nella fase definitiva.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(407)
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
(408)
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche, note anche come resine epossiche o poliepossidi, che sono polimeri o prepolimeri contenenti gruppi epossidici reattivi, a base di epicloridrina e di un componente di alcol alifatico o aromatico (quale il BPA), in forma solida, semisolida o liquida, di ogni tipo di categoria, purezza, peso molecolare o struttura molecolare, anche contenenti modificanti, agenti indurenti o additivi, purché gli agenti indurenti non abbiano reagito chimicamente in modo da indurire la resina epossidica o trasformarla in un prodotto diverso che non contenga più gruppi epossidici, attualmente classificati con i codici NC ex 2910 90 00 , ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00 (codici TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20 e 3907 30 00 80) e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia.
I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1:
—
determinati prodotti vernicianti e di rivestimento, costituiti da miscele, miscugli o altre formulazioni di resina epossidica, agente indurente e pigmento, in qualsiasi forma, confezionati in uno o più recipienti, in cui 1) il pigmento rappresenta almeno il 10 % del peso totale del prodotto, 2) la resina epossidica rappresenta al massimo l’80 % del peso totale del prodotto e 3) l’agente indurente rappresenta dal 5 al 40 % del peso totale del prodotto;
—
tessuti o fibre preimpregnati, spesso denominati «preimpregnati», che sono materiali compositi costituiti da tessuti o fibre (in genere carbonio o vetro) impregnati di resina epossidica;
—
miscele di resine epossidiche con altri materiali, attualmente classificate con codici NC diversi da 2910 90 00 , 3824 99 92 , 3824 99 93 e 3907 30 00 .
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Cina
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
24,2 %
89LO
Sinochem Group:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd.
40,8 %
89LP
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
30,3 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
40,8 %
8999
Taiwan
Chang Chun Plastics Co
10,8 %
89LQ
Nan Ya Plastics
11,0 %
89LR
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan
11,0 %
8999
Thailandia
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
32,1 %
89LS
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
32,1 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte in merito al presente regolamento, compresa l’intenzione della Commissione di chiudere il procedimento in corso nei confronti della Repubblica di Corea, entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2714.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU C 4137, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4137/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2714 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (
GU L, 2024/2714, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2714/oj
).
(
4
)
Che rappresenta Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd, Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co. Ltd, Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd e Nantong Xingchen Synthetic Material Co. Ltd.
(
5
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2733
.
(
6
)
In particolare il sottosettore dei polimeri, che costituisce il fulcro della presente inchiesta.
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese, (
GU L 2024/1959, del 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, (
GU L 2023/2180, del 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, (
GU L 100, del 13.4.2023, pag. 16
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, (
GU L 85, del 12.3.2021, pag. 154
, ELI :
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, considerando 161-162; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, considerando 89-90; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, considerando 70; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, considerando 99.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, considerando 103-113; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, considerando 46-50; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, considerando 49; e regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, considerando 59-65.
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, considerando 114-122; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, considerando 51-55; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, considerando 50-54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, considerando 66-68. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario cinese, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, considerando 123-133; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, considerando 56-65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, considerando 55-63; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, considerando 69-79.
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, considerando 134-138; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, considerando da 66-69; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, considerando 80-83.
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, considerando 139-142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, considerando 71-72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, considerando 65; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, considerando 84-85.
(
14
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, considerando 143-152; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, considerando 72-81; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, considerando 86-95.
(
15
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» del 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final, disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it
, compresa la versione precedente del documento: documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» del 20 dicembre 2017, SWD(2017)483 final/2, disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it
.
(
16
)
Cfr. pagine da 20 a 22 della denuncia.
(
17
)
Cfr. pagine 22 e 23 della denuncia.
(
18
)
Cfr. pagine 24 e 25 della denuncia.
(
19
)
Cfr. pagine 25 e 26 della denuncia.
(
20
)
Cfr.:
http://www.graceepoxy.com/
(consultato il 4 dicembre 2024).
(
21
)
Cfr.:
https://www.wellswam.com/
(consultato il 4 dicembre 2024).
(
22
)
Cfr.:
http://san-mu.com/
(consultato il 4 dicembre 2024).
(
23
)
Cfr.:
https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/qygk/jj/A031002001001Gone1.html
(consultato il 4 dicembre 2024).
(
24
)
Cfr.:
http://www.sinopecgroup.com/group/en/
(consultato il 5 dicembre 2024).
(
25
)
Cfr.:
https://www.chinabaogao.com/detail/702936.html
(consultato il 4 dicembre 2024).
(
26
)
Cfr. relazione annuale 2023 di Fujian Sanmu Group, pag. 63, disponibile all’indirizzo:
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790731.PDF
(consultato il 5 dicembre 2024).
(
27
)
Cfr.:
http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html
(consultato il 5 dicembre 2024).
(
28
)
Cfr. l’articolo 33 della Costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. anche relazione, capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(
29
)
Cfr.:
https://www.chinaepoxy.com/article/116
(consultato il 5 dicembre 2024).
(
30
)
Cfr. statuto della CPCIF, articolo 3, disponibile all’indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultato il 5 dicembre 2024).
(
31
)
Ibidem.
(
32
)
Cfr. statuto della CPCIF, articolo 36, disponibile all’indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultato il 5 dicembre 2024).
(
33
)
Cfr. articolo 12 dello statuto di Huibo New Marterials, disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-3/2024-03-13/9867790.PDF
(consultato il 9 dicembre 2024).
(
34
)
Cfr. relazione annuale 2023 di Fujian Sanmu Group, pag. 32, disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-4/2024-04-25/10054249.PDF
.
(
35
)
Cfr.:
https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/zlzz/ds/A031002002002Gone1.html
, (consultato il 10 dicembre 2024).
(
36
)
Cfr.:
https://www.sinochem.com/sinochem/dzyjj/dj11/A031007001Gone1.html
(consultato il 9 dicembre 2024).
(
37
)
Cfr.:
http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml
, (consultato il 10 dicembre 2024).
(
38
)
Cfr.:
http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml
(consultato il 10 dicembre 2024).
(
39
)
Relazione, parte III, capitolo 16.
(
40
)
Ibidem, sezione 16.3.
(
41
)
Cfr. sezione IV.3, disponibile all’indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm
(consultato il 6 dicembre 2024).
(
42
)
Cfr.:
https://kjj.yueyang.gov.cn/20422/20423/content_2164298.html
(consultato il 9 dicembre 2024).
(
43
)
Cfr.:
https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-12-05/doc-incyizxz3336680.shtml
(consultato il 10 dicembre 2024).
(
44
)
Cfr. relazione annuale 2023 di Hongchang Electronics Materials, pag. 188, disponibile all’indirizzo:
http://www.graceepoxy.com/UploadFiles/20240516/2024516102534937102XW9FP3HR1N.pdf
(consultato il 9 dicembre 2024).
(
45
)
Cfr. relazione annuale 2023 di Huibo New Materials, pag. 161, disponibile all’indirizzo:
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792519.PDF
(consultato il 9 dicembre 2024).
(
46
)
Cfr. relazione annuale 2023 di Fujian Sanmu Group, pag. 8, disponibile all’indirizzo:
https://q.stock.sohu.com/newpdf/202457839703.pdf
(consultato il 10 dicembre 2024).
(
47
)
Cfr. nota 12 nel considerando 67 del regolamento.
(
48
)
Cfr. nota 13 nel considerando 67 del regolamento.
(
49
)
Cfr. nota 14 nel considerando 67 del regolamento.
(
50
)
Cfr. sezione VIII.16, disponibile all’indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU
(consultato il 16 dicembre 2024).
(
51
)
Parte I della relazione. Cfr. anche i considerando da 73 a 94 del regolamento.
(
52
)
Parte II della relazione. Cfr. anche i considerando da 95 a 97 del regolamento.
(
53
)
Cfr. considerando da 69 a 71 del regolamento.
(
54
)
Cfr. considerando da 73 a 75 del regolamento.
(
55
)
Cfr. considerando da 76 a 79 e considerando 86 del regolamento.
(
56
)
Cfr. considerando 94 del regolamento.
(
57
)
Cfr. considerando da 95 a 97 del regolamento.
(
58
)
Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
59
)
https://www.adityabirla.com/businesses/companies/aditya-birla-chemicals-thailand-abctl/
.
(
60
)
Riferimento TRON: t24.010663.
(
61
)
https://www.dic-global.com/my/about/malaysia.html
.
(
62
)
https://br.dow.com/pt-br.html
.
(
63
)
https://www.hexion.com/
.
(
64
)
https://olinepoxy.com/about-us/locations/
.
(
65
)
https://app.bot.or.th
.
(
66
)
https://www.pea.co.th
e
https://www.mea.or.th
.
(
67
)
https://www.eppo.go.th
.
(
68
)
https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG
e in particolare il salario medio classificato per branca di attività economica (ISIC Rev. 4) per il settore manifatturiero durante il periodo dell’inchiesta. I dati sono stati quindi adeguati al fine di includere il 5,2 % degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e un ulteriore 5 % degli oneri sociali per i dipendenti (fonte:
https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/thailand
). Dettagli nell’allegato IV.
(
69
)
https://rshiny.ilo.org/dataexplorer59/?lang=en&id=HOW_TEMP_SEX_AGE_ECO_NB_A
e, in particolare, le ore settimanali medie effettivamente lavorate per dipendente, per l’anno 2023, per il settore manifatturiero. Dettagli nell’allegato IV.
(
70
)
Autorità provinciale per l’energia elettrica, dati di maggio 2023 (
https://www.pea.co.th/Portals/1/Knowledge%20PEA/PEA%20Electricity%20Tariffs%20MAY66%20Unofficial%20Translation.pdf?ver=2024-05-23-112008-353
), tariffa per fasce orarie - grandi imprese di servizi generali, livello di tensione inferiore a 22 kV. Dettagli nell’allegato IV.
(
71
)
Ministero dell’Energia - Ufficio per la pianificazione e la politica energetica (tabella 7.2.4)
https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static
.
(
72
)
Ibidem. Per la descrizione del metodo di calcolo del parametro di riferimento per il vapore, cfr. sezione 1.10.
(
*1
)
Fatta eccezione per l’ECH e la soda caustica.
(
73
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
74
)
Global Trade Atlas:
https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/
.
(
75
)
https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG
e in particolare il salario medio classificato per branca di attività economica (ISIC Rev. 4) per il settore manifatturiero durante il periodo dell’inchiesta. I dati sono stati quindi adeguati al fine di includere il 5,2 % degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e un ulteriore 5 % degli oneri sociali per i dipendenti (fonte:
https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/thailand
).
(
76
)
https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/thailand/
.
(
77
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME) e a./Commissione europea
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663.
(
78
)
Ibidem, punto 162.
(
79
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
OJ L 36, 17.2.2022, p. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj
) considerando 259 e 260.
(
80
)
Autorità provinciale per l’energia elettrica, dati di maggio 2023 (
https://www.pea.co.th/Portals/1/Knowledge%20PEA/PEA%20Electricity%20Tariffs%20MAY66%20Unofficial%20Translation.pdf?ver=2024-05-23-112008-353
), tariffa per fasce orarie - grandi imprese di servizi generali, livello di tensione inferiore a 22 kV.
(
81
)
https://www.mea.or.th/en/our-services/tariff-calculation/latestft
.
(
82
)
Ministero dell’Energia - Ufficio per la pianificazione e la politica energetica (tabella 7.2.4)
https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static
. Consultato da ultimo il 9 ottobre 2024.
(
83
)
Fonte relativa al contenuto energetico in MMBtu di un metro cubo di gas naturale:
Gas naturale - conversione da MMBTU a m3 e da m3 a MMBTU Calcolatore + Grafico (learnmetrics.com)
. Consultato da ultimo il 16 ottobre 2024.
(
84
)
Fonte relativa all’efficienza della combustione:
https://www.energy.gov/eere/amo/articles/benchmark-fuel-cost-steam-generation
. Consultato da ultimo l’11 ottobre 2024.
(
85
)
Sebbene il calcolo abbia riguardato specificamente il vapore a 4 MPa, dalle tabelle del ministero dell’Energia degli Stati Uniti emerge che la variazione di prezzo sarebbe stata inferiore allo 0,6 % per il vapore a 1 MPa.
(
86
)
https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/
.
(
87
)
Epoxy Resins – Chemical Economics Handbook, 2024, in appresso: «S&P Global intelligence», documento pubblicato nell’ottobre 2024. Cfr.
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/ci/products/epoxy-resins-chemical-economics-handbook.html
(consultato da ultimo il 29 novembre 2024) (relazione completa disponibile su abbonamento).
(
88
)
Uno degli utilizzatori (PPG) ha chiesto alla Commissione di effettuare la sua valutazione sui dati effettivi relativi alle importazioni del prodotto in esame. Tuttavia la richiesta non è stata ulteriormente suffragata e, inoltre, è stata presentata dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulla denuncia o su qualsiasi aspetto relativo all’apertura dell’inchiesta.
(
89
)
Al fine di rilevare con precisione i tassi di utilizzo degli impianti, sono state prese in considerazione l’intera produzione delle resine base (comprese quelle utilizzate internamente per l’ulteriore trasformazione in resine avanzate) e la produzione di resine avanzate.
(
90
)
Cfr. tabella 3.
(
91
)
Ciò è coerente con le risultanze dell’inchiesta antidumping sui prodotti in fibra di vetro, secondo cui le pale in genere non sono vendute separatamente, quanto piuttosto insieme alle turbine eoliche o persino come parte di un intero parco eolico. Cfr. considerando da 480 a 490 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1
o
aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (
GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/492/oj
).
(
92
)
https://www.orbichem.com/solutions/chemical-analytics
.
ALLEGATO
Produttori esportatori che hanno collaborato della Repubblica popolare cinese non inseriti nel campione
Nome della società
Codice addizionale TARIC
Allnex Resins (China) Co., Ltd.
89LT
Chang Chun Chemical (JiangSu) Co., Ltd.
89LU
Chang Chun Chemical (Panjin) Co. Ltd.
89LV
Dalian Qihua New Material Co., Ltd.
89LW
Dongying Hebang Chemical Co., Ltd.
89LX
Fujian Huanyang New Material Co., Ltd.
89LY
Sinopec Hunan Petrochemical Co., Ltd.
89LZ
Techstorm Advanced Material Corporation Limited
89M0
Zhuhai Epoxy Base Electronic Material Co., Ltd.
89M1
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/393/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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