Regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 della Commissione, del 13 marzo 2025, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 della Commissione, del 13 marzo 2025, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/500 of 13 March 2025 imposing definitive countervailing duties on imports of certain aluminium road wheels originating in Morocco
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/500
14.3.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/500 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2025
che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
("regolamento di base"), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 16 febbraio 2024 la Commissione europea ("Commissione") ha avviato un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco ("paese interessato") sulla base dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
("avviso di apertura").
(2)
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2024 dall'Associazione dei costruttori europei di ruote (EUWA - Association of European Wheels Manufacturers) ("denunciante" o "EUWA") La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di determinate ruote di alluminio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
(3)
Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni, la Commissione ha notificato al governo del Marocco
(
3
)
di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata e l'ha invitato a partecipare a consultazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base; inoltre, il 16 febbraio 2024, la Commissione ha pubblicato una nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova
(
4
)
. Le consultazioni con il governo del Marocco si sono svolte il 12 febbraio 2024. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.
(4)
Il 17 novembre 2021 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto originario del Marocco ("inchiesta antidumping distinta")
(
5
)
. La Commissione ha concluso che il prodotto in esame era oggetto di dumping sul mercato dell'Unione e l'11 gennaio 2023 ha istituito dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,0 % e il 17,5 %
(
6
)
.
1.2.
Parti interessate e richiesta di anonimato
(5)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, il governo del Marocco, il governo della Repubblica popolare cinese ("governo della RPC")
(
7
)
, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, gli importatori e gli utilizzatori noti e li ha invitati a partecipare.
(6)
Il governo della RPC è stato invitato a manifestarsi e a collaborare all'inchiesta, tuttavia non ha chiesto di essere considerato quale parte interessata e non ha collaborato.
(7)
I denuncianti hanno chiesto che il loro nome fosse mantenuto riservato, per timore di ritorsioni da parte di acquirenti. La Commissione ha ritenuto che vi fosse effettivamente un notevole rischio di ritorsioni e ha accettato di non divulgare i nomi dei denuncianti. Per tutelare l'anonimato sono stati mantenuti riservati anche i nomi degli altri produttori dell'Unione, al fine di evitare che i nomi dei denuncianti potessero essere identificati per deduzione.
1.3.
Osservazioni in merito all'apertura
(8)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(9)
Alla Commissione sono pervenute osservazioni in merito all'apertura dal governo del Marocco, dall'Associazione dei costruttori europei di automobili ("ACEA" –
Association des constructeurs européens d'automobiles
) e dal denunciante.
(10)
Tre parti hanno chiesto un'audizione con i servizi della Commissione e sono state ascoltate: il governo del Marocco, l'ACEA e il gruppo Renault.
(11)
Nelle osservazioni dell'8 aprile e del 16 maggio 2024
(
8
)
, nonché in occasione dell'audizione del 17 maggio 2024, il governo del Marocco ha sostenuto che il presente procedimento viola alcune disposizioni dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra
(
9
)
("accordo di associazione") e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie
(
10
)
("accordo sulla risoluzione delle controversie"). Secondo il governo del Marocco, tutti i dazi doganali, compresi quelli compensativi, sarebbero vietati a norma degli articoli 8 e 9 dell'accordo di associazione. Il governo del Marocco ha sostenuto che le eccezioni a tali disposizioni sono incluse soltanto negli articoli da 24 a 27 dell'accordo di associazione, che consentono l'adozione di misure antidumping o di salvaguardia, qualora siano soddisfatte le condizioni pertinenti. Di contro, la Commissione non può invocare l'articolo 36 dell'accordo di associazione come difesa affermativa per giustificare l'istituzione di dazi compensativi. Ciò sarebbe contrario all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sulla risoluzione delle controversie, in quanto tali misure esulerebbero dall'ambito di applicazione di tale disposizione e del mandato di un collegio arbitrale, mentre sono specificamente menzionate soltanto le misure antidumping consentite a norma dell'articolo 24 dell'accordo di associazione.
(12)
La Commissione ha espresso disaccordo. Sebbene gli articoli 8 e 9 dell'accordo di associazione contengano rispettivamente il divieto di istituire nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente negli scambi bilaterali e il diritto per i prodotti originari del Marocco di essere importati nell'UE in esenzione da tali dazi doganali e tasse, vi sono eccezioni a tali divieti. Tali eccezioni sono contenute non soltanto negli articoli da 24 a 27 dell'accordo di associazione, come asserisce il governo del Marocco, ma anche nell'articolo 36 di tale accordo.
(13)
In particolare, l'articolo 36, paragrafo 3, dell'accordo di associazione stabilisce che le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio ("GATT" –
General Agreement on Tariffs and Trade
) sono le norme applicabili per valutare la compatibilità con l'accordo di associazione delle sovvenzioni che falsano o minacciano di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di associazione, in assenza di specifiche norme di attuazione adottate dal Consiglio di associazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3. La Commissione ha osservato che fino ad ora non sono state adottate siffatte norme di attuazione. Poiché le pertinenti disposizioni di attuazione di cui all'articolo VI del GATT comprendono l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e il regolamento di base (che recepisce tali disposizioni nel diritto dell'UE), la Commissione ha concluso che si tratta effettivamente delle norme legislative pertinenti applicabili al procedimento in corso nei confronti del Marocco, in piena conformità con l'accordo di associazione.
(14)
La Commissione ha inoltre osservato che l'argomentazione del governo del Marocco non specifica quali norme sostanziali sarebbero applicabili alle sovvenzioni nell'ambito del procedimento in corso. Il governo del Marocco si limita ad affermare che qualsiasi dazio all'importazione o tassa di effetto equivalente sarebbe contrario all'articolo 8 o 9 dell'accordo di associazione, concludendo che qualsiasi dazio compensativo non sarebbe conforme a tali disposizioni. Tale argomentazione è logicamente priva di fondamento, in quanto comporterebbe che le sovvenzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di associazione non solo sfuggirebbero alle disposizioni del regolamento di base e delle pertinenti norme dell'OMC, ma sarebbero semplicemente consentite per legge anche qualora falsino o minaccino di falsare la concorrenza e soddisfino gli altri requisiti sostanziali di tale disposizione. In altre parole, la mancata adozione da parte del Consiglio di associazione delle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, renderebbe automaticamente legittime tutte le sovvenzioni distorsive di questo tipo, anche se contrarie al regolamento di base e alle norme dell'OMC che attuano l'articolo VI del GATT. Si tratterebbe di una conseguenza aberrante non sostenuta da alcuna disposizione giuridica dell'accordo di associazione né dalla sua genesi legislativa.
(15)
L'argomentazione del governo del Marocco basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sulla risoluzione delle controversie non modifica tali conclusioni. L'obiettivo e l'ambito di applicazione di tale accordo consistono nell'evitare e nel risolvere qualsiasi controversia derivante esclusivamente dal titolo II dell'accordo di associazione. Il titolo II comprende gli articoli 8 e 9 dell'accordo di associazione, ma non l'articolo 36. Le controversie relative ad altre disposizioni dell'accordo di associazione, compreso l'articolo 36, sono disciplinate dall'articolo 86 dell'accordo di associazione. La Commissione ha rilevato in via preliminare che tali disposizioni riguardano le norme procedurali che disciplinano l'eventuale risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni sostanziali dell'accordo di associazione. L'applicazione dell'accordo sulla risoluzione delle controversie o dell'articolo 86 dell'accordo di associazione in relazione a potenziali controversie concernenti una decisione finale relativa al procedimento compensativo in corso non incide sulle sottostanti norme sostanziali applicabili di cui al presente procedimento. Come illustrato ai considerando da 12 a 14, la Commissione ha concluso che le norme applicabili sono quelle del regolamento di base e delle pertinenti norme dell'OMC che attuano l'articolo VI del GATT. La Commissione ha rilevato che nulla nel presente regolamento pregiudica il diritto del governo del Marocco di scegliere la via giurisdizionale o alternativa di risoluzione delle controversie più appropriata, anche a norma dell'accordo di associazione e/o dell'accordo sulla risoluzione delle controversie, per eventuali controversie in merito alle risultanze di cui al presente regolamento.
(16)
Il governo del Marocco ha inoltre sostenuto che, in generale, la richiesta non contiene elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni, come richiesto dalla giurisprudenza dell'OMC. In particolare, il governo del Marocco ha sostenuto che la denuncia non contiene elementi di prova specifici del fatto che i due produttori esportatori operanti in Marocco avrebbero beneficiato dei presunti regimi di sovvenzione. Esso ha affermato che le presunte sovvenzioni fornite ai produttori esportatori sono, nella migliore delle ipotesi, speculative e non soddisfano i criteri di cui agli articoli 11.2 e 11.3 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(17)
Più specificamente, il governo del Marocco ha sostenuto che non vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrazione del fatto che i due produttori esportatori noti avessero ricevuto sovvenzioni dal governo del Marocco e che la denuncia non dimostrava a sufficienza che tali sovvenzioni fossero state erogate tramite enti pubblici. La medesima argomentazione è stata formulata per le esenzioni fiscali e i prestiti agevolati concessi dalle banche marocchine. A tale riguardo, il governo del Marocco ha sostenuto che la denuncia non includeva alcuna offerta bancaria o pagamenti da parte di banche come elementi di prova dei prestiti agevolati concessi ai produttori esportatori. Per quanto riguarda le sovvenzioni relative alla fornitura di terreni, il governo del Marocco ha dichiarato che i documenti presentati nella denuncia riguardano informazioni obsolete della Corte dei conti marocchina del 2016, che menzionano alcuni finanziamenti che vanno oltre il periodo contemplato dall'inchiesta e non sono collegati ai produttori esportatori. Per quanto riguarda la specificità, il governo del Marocco ha sostenuto che nella denuncia non vi erano elementi di prova del fatto che i due produttori esportatori facessero parte del settore automobilistico sostenuto da detto governo.
(18)
Infine, il governo del Marocco ha sostenuto che la compensazione del presunto sostegno finanziario cinese attribuito al Marocco è contraria alle norme dell'OMC e che la Commissione non ha ottenuto, prima dell'apertura dell'inchiesta, elementi di prova sufficienti per attribuire il presunto finanziamento cinese al governo del Marocco.
(19)
La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre. Il criterio giuridico degli elementi di prova richiesti ai fini dell'apertura di un'inchiesta ("elementi di prova sufficienti") è diverso da quello necessario ai fini di una determinazione definitiva dell'esistenza di sovvenzioni, del pregiudizio o del nesso di causalità. Pertanto elementi di prova che, per quantità o qualità, sono insufficienti a giustificare una determinazione definitiva delle sovvenzioni, del pregiudizio o del nesso di causalità possono tuttavia essere sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.
(20)
La Commissione fa inoltre riferimento alla nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che ha analizzato in dettaglio il regime di sovvenzioni incluso nella denuncia e ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza delle sovvenzioni presunte nella fase di apertura. In generale, come sottolineato anche dal denunciante nelle sue osservazioni in merito all'apertura, l'esistenza di una serie di sovvenzioni conferite dal governo del Marocco ai produttori esportatori è corroborata dalla firma di un accordo bilaterale in materia di investimenti stipulato con entrambi i produttori esportatori. Tuttavia il denunciante non dispone ragionevolmente dell'accesso al contenuto preciso di tali accordi, trattandosi di materia riservata tra il governo del Marocco e i produttori esportatori. Tale aspetto deve pertanto essere ulteriormente esaminato dopo l'apertura dell'inchiesta. Analogamente, le singole offerte bancarie e le operazioni di pagamento con le banche non sono di norma di dominio pubblico e pertanto non erano ragionevolmente a disposizione del denunciante.
(21)
Per quanto riguarda la fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, la Commissione ha rilevato che gli acquisti di terreni hanno avuto luogo al momento della costituzione dei produttori esportatori, ossia nel 2018. Una relazione del 2016 non dovrebbe pertanto essere considerata obsoleta. In ogni caso, la denuncia non si basava unicamente su tale relazione, ma anche sul piano di accelerazione industriale, che era chiaramente in vigore al momento dell'acquisto dei terreni, così come sul fatto che i produttori esportatori sono situati in zone economiche speciali, disciplinate da norme specifiche.
(22)
Per quanto riguarda l'inclusione dei produttori esportatori attivi nel settore automobilistico, dagli elementi di prova forniti nella denuncia emerge già chiaramente che il governo del Marocco ha suddiviso il settore automobilistico in otto ecosistemi, che riguardano non soltanto l'automobile completa, ma anche le sue parti distinte. Uno di tali ecosistemi comprende il gruppo propulsore e la trasmissione delle automobili, in cui rientrano anche le ruote.
(23)
Infine, per quanto riguarda il presunto sostegno finanziario cinese attribuito al governo del Marocco, la Commissione osserva che la nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova spiegava chiaramente la base giuridica di tale regime di sovvenzioni, approvata dal Tribunale. Essa ha inoltre illustrato gli elementi pertinenti per l'attribuzione al governo del Marocco, compreso il fatto che i capi di Stato e i ministri di entrambe le parti hanno riconosciuto e accolto con favore gli investimenti e il capitale cinesi nell'ambito della nuova via della seta (iniziativa Belt and Road). Entrambi i governi si sono impegnati in discussioni al livello più elevato, hanno rilasciato dichiarazioni congiunte e hanno formalmente concluso accordi di partenariato per l'attuazione della nuova via della seta e i suoi regimi di sovvenzione in Marocco. Il progetto di investimento CITIC Dicastal è stato espressamente menzionato più volte in tale contesto. La Commissione ha pertanto concluso che la denuncia presentava elementi di prova sufficienti sulle sovvenzioni fornite nel contesto della cooperazione tra il governo del Marocco e il governo della RPC. Le argomentazioni del governo del Marocco sono state pertanto respinte.
(24)
Il governo del Marocco ha inoltre asserito che il denunciante non ha dimostrato un reale nesso di causalità tra le importazioni di ruote di alluminio dal Marocco e il presunto pregiudizio all'industria dell'UE delle ruote di alluminio. Detto governo ha affermato che il denunciante non ha esaminato in modo obiettivo l'impatto delle importazioni sull'industria dell'UE delle ruote di alluminio. Ha inoltre sostenuto che le importazioni da paesi terzi sono state valutate in modo inadeguato e che da un'analisi dell'evoluzione del volume delle vendite emerge che i produttori dell'Unione hanno perso quote di mercato interamente a causa delle importazioni dalla Turchia. Il governo del Marocco ha asserito altresì che il denunciante non ha tenuto conto di altri fattori, quali un calo della domanda di ruote di alluminio e un aumento dei costi dell'alluminio durante il periodo in esame.
(25)
La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale argomentazione e ha sostenuto che il denunciante ha di fatto stabilito un evidente nesso di causalità tra le importazioni di ruote di alluminio dal Marocco e il pregiudizio subito dall'industria dell'UE delle ruote di alluminio. Nell'analisi del denunciante figura un esame riguardo all'incidenza delle importazioni da paesi terzi, che tiene conto del notevole aumento delle esportazioni marocchine di ruote di alluminio verso il mercato dell'UE, il che ha determinato una notevole contrazione dei prezzi e una distorsione del mercato. Come illustrato nella sezione 5.2, le importazioni turche e originarie di altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Il denunciante ha inoltre effettuato un'analisi prendendo attentamente in considerazione altri potenziali fattori che hanno contribuito alle circostanze in questione, quali il calo della domanda di ruote di alluminio e l'aumento dei costi dell'alluminio. Tuttavia tali fattori da soli non possono essere pienamente responsabili del pregiudizio subito dall'industria dell'UE, che è stato notevolmente aggravato dall'impennata delle importazioni marocchine.
(26)
Il governo del Marocco ha inoltre formulato osservazioni praticamente in merito a tutti gli indicatori di pregiudizio contenuti nella denuncia, sostenendo che le conclusioni relative al pregiudizio cui sono giunti i denuncianti non comportavano un esame obiettivo basato su elementi di prova positivi e non erano coerenti con le prescrizioni di cui all'articolo 15 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il governo del Marocco ha sostenuto altresì che il denunciante non ha addotto elementi di prova sufficienti dell'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni di ruote di alluminio dal Marocco e il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
(27)
A tale riguardo la Commissione ha rilevato che l'argomentazione del governo del Marocco va oltre le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto il ruolo della Commissione nella fase di apertura consiste nell'esaminare l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura. Poiché la Commissione ha di fatto agito in tal senso, l'argomentazione del governo del Marocco è stata respinta.
(28)
Sulla base di tutte le argomentazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto le argomentazioni formulate dal governo del Marocco.
1.3.1.
Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni
(29)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco ha rilevato che l'accordo di associazione non contiene alcuna disposizione in merito a sovvenzioni equivalenti all'articolo 24 dell'accordo di associazione. Inoltre l'articolo 36 dell'accordo di associazione non costituisce un'eccezione generale per qualsiasi violazione dell'accordo e rientra nel titolo IV – Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche. Di conseguenza, l'articolo 36 non si applica ad altre disposizioni, in particolare quelle di cui al titolo II relativo alla libera circolazione delle merci.
(30)
Il governo del Marocco ha sostenuto che, a norma dell'accordo sulla risoluzione delle controversie, le controversie relative all'articolo 36 dell'accordo di associazione rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 86 dell'accordo di associazione, a differenza delle violazioni degli articoli 8 e 9 dell'accordo di associazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sulla risoluzione delle controversie. Il governo del Marocco ha osservato che la Commissione non ha risposto all'argomentazione secondo cui l'articolo 36 non può essere invocato come difesa affermativa per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 dell'accordo di associazione. A sostegno di quanto sopra esposto, il governo del Marocco si è basato sulla controversia bilaterale relativa al
divieto di esportazione di legname UE-Ucraina
in merito alle disposizioni pertinenti dell'accordo di associazione UE-Ucraina
(
11
)
.
(31)
Il governo del Marocco ha inoltre sostenuto che non è stato dimostrato che la Commissione sia legittimata a adottare misure a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'accordo di associazione. In particolare, la divulgazione delle informazioni non contiene risultanze circa l'esistenza di una situazione prevista dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di associazione, ossia circa il fatto che il governo del Marocco abbia concesso aiuti pubblici che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Secondo il governo del Marocco, la Commissione non ha dimostrato, in tale contesto, che il GATT si applica ai presunti regimi di sovvenzione in questione. In particolare, nessuna disposizione del GATT prevede la possibilità di compensare sovvenzioni transnazionali.
(32)
Il governo del Marocco ha inoltre affermato che, anche supponendo l'esistenza di pratiche incompatibili con l'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 36, paragrafo 6, prevede che possano essere adottate misure a norma del GATT e che ciò dovrebbe essere letto in armonia con le disposizioni di cui al titolo II relativo alla libera circolazione delle merci. Poiché il titolo II, relativo alla libera circolazione delle merci, non prevede la possibilità di istituire tariffe doganali sugli scambi bilaterali in ragione di sovvenzioni, un riferimento all'articolo 36, paragrafo 3, dell'accordo di associazione riguardo a misure a norma del GATT deve essere interpretato nel senso che tale riferimento attiene unicamente alle misure correttive previste nella parte III dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (consultazione e risoluzione delle controversie) e non alla parte V di tale accordo (ossia i dazi compensativi unilaterali).
(33)
La Commissione ha espresso disaccordo. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo del Marocco, la Commissione ha basato le proprie conclusioni sui motivi giuridici specifici esposti ai considerando da 12 a 15. Gli argomenti invocati dal governo del Marocco si basano su citazioni selettive dei motivi ivi contenuti, estrapolati dal contesto giuridico completo e dalla motivazione sottesa.
(34)
Per quanto concerne l'argomento secondo cui l'articolo 36 dell'accordo di associazione non può essere utilizzato come difesa affermativa anche sulla base della controversia bilaterale relativa al
divieto di esportazione di legname UE-Ucraina
, la Commissione ha rilevato che il governo del Marocco ha accolto l'interpretazione di cui al considerando 15, secondo cui le controversie derivanti dall'articolo 36 sono disciplinate dall'articolo 86 dell'accordo di associazione, a differenza degli articoli 8 e 9 che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo di risoluzione delle controversie. La Commissione ha inoltre rilevato che l'articolo 36, paragrafo 6, secondo comma, dell'accordo di associazione stabilisce esplicitamente che pratiche contrarie all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), tra le quali figurano incontestabilmente le sovvenzioni oggetto del presente procedimento, possono essere soggette a misure appropriate adottate conformemente al GATT e agli altri strumenti pertinenti. Come chiarito al considerando 13, le pertinenti disposizioni applicabili alle sovvenzioni oggetto del presente procedimento sono l'articolo VI del GATT e l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative che le attuano, in quanto recepite nel regolamento di base dell'UE. Il riferimento da parte del governo del Marocco alla controversia bilaterale tra l'UE e l'Ucraina è giuridicamente irrilevante non soltanto alla luce di tali considerazioni, ma anche perché riguarda un accordo bilaterale diverso tra l'UE e l'Ucraina che è molto più recente e non contiene una disposizione quale l'articolo 36, in quanto vi figura un capitolo 2 distinto sulle misure di difesa commerciale. L'accordo UE/Ucraina contiene norme specifiche in materia di procedimenti bilaterali di risoluzione di controversie applicabili soltanto tra tali parti. Inoltre, anche qualora le norme sostanziali e procedurali effettive degli accordi fossero del tutto identiche, circostanza appunto contestata, una decisione di un collegio arbitrale istituito ai sensi dell'accordo di associazione UE/Ucraina sarebbe vincolante soltanto tra le parti coinvolte in tale contesto. Per tutti questi motivi, la Commissione ha respinto l'argomentazione in questione formulata dal governo del Marocco.
(35)
Per quanto concerne l'argomentazione del governo del Marocco secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di una situazione prevista dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di associazione, la Commissione ha ribadito le proprie conclusioni di cui ai considerando da 13 a 15. La situazione oggetto del presente procedimento rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), in quanto riguarda aiuti pubblici costituiti da forme diverse di sovvenzioni compensabili che falsano la concorrenza e causano pregiudizio all'industria dell'UE e che sono chiaramente disciplinati dalle pertinenti disposizioni di cui all'articolo VI del GATT, dall'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dal regolamento di base dell'UE, a norma dell'articolo 36, paragrafi 3 e 6, dell'accordo di associazione. Inoltre l'asserzione del governo del Marocco secondo cui quelle che lo stesso governo definisce "sovvenzioni transnazionali" non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo di associazione in quanto non sono previste dal GATT è giuridicamente errata, come dimostrato dalla conclusione di cui alla sezione 3.5, secondo cui il regolamento di base consente di attribuire contributi finanziari a un altro membro dell'OMC. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(36)
Per quanto riguarda l'asserzione del governo del Marocco, secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafi 3 e 6, dell'accordo di associazione dovrebbero essere lette in combinato disposto con quelle di cui al titolo II relativo alla libera circolazione delle merci, la Commissione ha rilevato che tali disposizioni sono distinte e disciplinano situazioni sottostanti diverse. Il titolo II dell'accordo di associazione riguarda la libera circolazione delle merci e contiene, agli articoli 8 e 9 sulla circolazione dei prodotti industriali, il divieto di istituire nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, come illustrato anche al considerando 12. Tali disposizioni rispecchiano le disposizioni di cui agli articoli da I a III del GATT sulla libera circolazione delle merci che prevedono i divieti corrispondenti soggetti a taluni principi e talune eccezioni. Di contro, l'articolo 36 dell'accordo di associazione rientra in un titolo diverso, ossia il titolo IV "Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche" e tratta, tra l'altro, delle distorsioni della concorrenza provocate dagli aiuti pubblici, comprese le sovvenzioni compensabili. Le situazioni esaminate riguardano il commercio sleale e i comportamenti economici soggetti a distorsioni a causa di tali sovvenzioni concesse dal governo di una delle parti. Di conseguenza, tali situazioni sono disciplinate dall'articolo VI del GATT, dall'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dai regolamenti di base dell'UE. Tali norme specifiche sono applicabili a dette situazioni specifiche, che sono diverse e costituiscono un'eccezione alla libera circolazione delle merci. Per quanto riguarda l'asserzione secondo cui l'articolo 36, paragrafi 3 e 6, dell'accordo di associazione consentirebbe soltanto il ricorso alla parte V dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, nulla di quanto contenuto in tali disposizioni limita esplicitamente o implicitamente l'ambito di applicazione delle pertinenti norme del GATT e delle disposizioni di esecuzione delle disposizioni del GATT, compreso l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Inoltre tale argomentazione si basa su un'interpretazione e una comprensione errate di una presunta interazione tra le disposizioni di cui ai titoli II e IV dell'accordo di associazione, come chiarito in precedenza. Su questi presupposti, le argomentazioni del governo del Marocco sono state respinte.
(37)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni definitive, il governo del Marocco ha rilevato che la Commissione ha erroneamente respinto nel documento di divulgazione la maggior parte delle argomentazioni del governo del Marocco relative all'apertura illegale dell'inchiesta, in assenza, tra l'altro, di elementi di prova sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni arrecanti pregiudizio. Secondo il governo del Marocco, la Commissione aveva difeso la propria posizione ribadendo le dichiarazioni contenute nei documenti di apertura, in particolare per quanto concerne la sufficienza degli elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per l'avvio del procedimento, o semplicemente respingendo le argomentazioni giuridiche sulla base del fatto che la Commissione non era tenuta a effettuare le valutazioni richieste dal governo del Marocco nella fase di apertura. Il governo del Marocco sottolinea che numerose delle argomentazioni fondamentali non sono state affatto prese in esame, ad esempio per quanto concerne il fatto che la Commissione aveva accettato, nella fase di apertura, informazioni insufficienti e inesatte del denunciante circa l'esistenza di una sovvenzione sotto forma di dazi all'importazione e di IVA sulle merci importate. Secondo il governo del Marocco, ciò dimostrerebbe che la Commissione ha avviato un'inchiesta senza conoscere l'esatta portata dei regimi sui quali intendeva indagare.
(38)
La Commissione ha espresso disaccordo con la valutazione del governo del Marocco. Come si può vedere ai considerando da 20 a 23, la Commissione non ha soltanto formulato dichiarazioni generali, ma ha altresì fornito argomentazioni ed esempi specifici per confutare le argomentazioni del governo del Marocco. Per quanto riguarda la questione specifica delle sovvenzioni sotto forma di dazi all'importazione e di IVA sulle merci importate, la Commissione ha rilevato che le osservazioni iniziali del governo del Marocco hanno riguardato soltanto una presunta mancanza di specificità. A tale proposito, la Commissione rinvia alla denuncia e alla nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che sottolineano chiaramente che tale regime è stato considerato specifico sulla base (tra l'altro) delle condizioni particolari stabilite dalla legge n. 19-94 e dal dahir (decreto reale) n. 1-95-1 del 26 gennaio 1995 per la costituzione di una società in una zona economica speciale. La specificità è stata ulteriormente corroborata durante l'inchiesta, come si può constatare nella sezione 3.7.
(39)
Il governo del Marocco ha indicato altresì che i dati contenuti nella denuncia erano obsoleti, in quanto risalivano a più di sei mesi prima.
(40)
La Commissione ha osservato che il periodo dell'inchiesta indicato ai fini delle denunce è spesso diverso da quello che figura nel procedimento stesso, dato il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione di una denuncia e l'apertura di un'inchiesta. Il regolamento di base non stabilisce alcun obbligo giuridico per quanto riguarda il periodo in merito ai dati contenuti nella denuncia, ma stabilisce che quest'ultima dovrebbe contenere informazioni di cui il denunciante può disporre. La Commissione ha ritenuto che i dati contenuti nella denuncia fossero sufficientemente recenti da giustificare l'apertura dell'inchiesta.
(41)
Infine, il governo del Marocco ha indicato che la Commissione non si è consultata con detto governo in merito ai nuovi regimi di sovvenzione emersi nel corso dell'inchiesta, in violazione dell'articolo 13.2 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il governo del Marocco non è stato quindi informato né ha avuto la possibilità di discutere riguardo all'intenzione della Commissione di compensare i finanziamenti agevolati presumibilmente erogati da talune entità a Dika Morocco Africa S.A ("DMA").
(42)
I presunti nuovi regimi di sovvenzione evidenziati dal governo della RPC riguardano le sovvenzioni ricevute da DMA nel quadro della cooperazione bilaterale tra il governo del Marocco e il governo della RPC. Il fatto che tali sovvenzioni possano assumere la forma di finanziamenti agevolati era già stato evidenziato prima dell'apertura dell'inchiesta nella sezione D.3 della denuncia, nonché nella sezione 4.2 della nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova. Nel corso dell'inchiesta non sono quindi emersi regimi nuovi che avrebbero richiesto ulteriori consultazioni con il governo del Marocco. In ogni caso, le sovvenzioni ricevute nell'ambito del processo di cooperazione bilaterale tra il governo del Marocco e il governo della RPC sono state incluse nei questionari, nel processo di richiesta di informazioni mancanti e nella visita di verifica presso il governo del Marocco. Il governo del Marocco ha quindi avuto ampie opportunità di interagire in merito a tali questioni anche durante l'inchiesta. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(43)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto che la Commissione aveva imposto un onere eccessivo al gruppo Dicastal estendendo l'ambito di applicazione dei regimi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta e quello delle società collegate alle quali è stato chiesto di presentare informazioni, prevedendo altresì termini brevi per rispondere ai questionari. Secondo DMA, la Commissione ha violato gli articoli 12.1, 12.1.1 e 12.8 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(44)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il questionario per i produttori esportatori che hanno collaborato ha definito in maniera chiara quali società collegate al produttore esportatore erano tenute a rispondere a sezioni specifiche del questionario. Tale obbligo riguardava, tra l'altro, qualsiasi società collegata coinvolta nella fornitura al produttore esportatore di capitale fisso, fattori produttivi, capitale, prestiti, garanzie o altri tipi di finanziamento, nonché nell'acquisto o nella locazione finanziaria di terreni. La risposta era dovuta entro 30 giorni dalla data in cui la Commissione ha informato le parti di aver rinunciato al campionamento dei produttori esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base che attua l'articolo 12.1.1 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Inoltre, a seguito di una richiesta debitamente motivata, al gruppo Dicastal è stata concessa un'ampia proroga. Il gruppo ha tuttavia fornito soltanto risposte parziali al questionario per alcune delle società collegate coinvolte nelle attività di cui sopra. Le informazioni richieste sono state fornite alla Commissione soltanto in seguito a diverse serie di richieste di maggiori informazioni. Chiaramente la Commissione non ha concesso ulteriori 30 giorni per presentare le maggiori informazioni richieste, in quanto le società del gruppo Dicastal avevano già avuto a disposizione un periodo di tempo sufficiente per completare il questionario in occasione della risposta iniziale. La Commissione non ha quindi ampliato l'ambito di applicazione delle società invitate a rispondere al questionario, né ha fissato scadenze brevi affinché le società del gruppo fornissero le rispettive risposte.
(45)
Inoltre, come indicato al considerando 42, la Commissione ha esaminato i regimi di sovvenzione oggetto della denuncia e della nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova. La Commissione ha pertanto ritenuto di non aver imposto oneri aggiuntivi al gruppo Dicastal.
1.4.
Campionamento
(46)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
1.4.1.
Campionamento dei produttori dell'Unione
(47)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione lo ha selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Si è inoltre tenuto conto della distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 27 % del volume totale stimato della produzione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.
(48)
Il denunciante ha presentato osservazioni in merito al campione provvisorio. Dopo aver analizzato le osservazioni ricevute, la Commissione ha constatato che una delle società selezionate nel campione provvisorio non era un produttore del prodotto simile. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di modificare il campione.
(49)
La Commissione ha selezionato un campione definitivo a norma dell'articolo 27 del regolamento di base. I criteri utilizzati per la selezione erano la rappresentatività in termini di volume di produzione del prodotto simile nell'Unione tra il 1
o
gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Il campione definitivo di produttori dell'Unione, che vantava anche una buona distribuzione geografica, rappresentava oltre il 22 % del volume totale di produzione dei produttori noti dell'Unione del prodotto simile e il 24 % del valore totale stimato delle vendite nell'UE del prodotto simile. Il campione definitivo è rappresentativo dell'industria dell'Unione.
1.4.2.
Campionamento degli importatori
(50)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
(51)
Nessuno degli importatori indipendenti ha fornito le informazioni richieste né ha accettato di essere inserito nel campione.
1.4.3.
Campionamento dei produttori esportatori in Marocco
(52)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del Marocco a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre essa ha invitato la missione del Regno del Marocco presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
(53)
Due produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.
1.5.
Esame individuale
(54)
Nessun produttore esportatori in Marocco ha richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base.
1.6.
Risposte al questionario e visite di verifica
(55)
La Commissione ha inviato questionari a tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, al denunciante, a tre utilizzatori noti e a due produttori esportatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online
(
12
)
il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
(56)
La Commissione ha inviato un questionario al governo del Marocco.
(57)
Il questionario destinato al governo del Marocco comprendeva questionari specifici rivolti a: i) fondi pubblici che forniscono sostegno ai produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, in particolare il Fondo Hasan II e il Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali; ii) qualsiasi istituto finanziario che avesse concesso prestiti o crediti all'esportazione ai produttori esportatori oggetto dell'inchiesta; e iii) zone di accelerazione industriale in cui hanno sede i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta.
(58)
Il governo del Marocco è stato invitato a raccogliere le risposte fornite da tali entità e a trasmetterle alla Commissione.
(59)
Alla Commissione sono pervenute risposte dai produttori esportatori, dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, da tre utilizzatori e dal governo del Marocco.
(60)
Le risposte al questionario fornite dai produttori esportatori e dal governo del Marocco non hanno incluso tutte le informazioni richieste nel questionario. La Commissione ha chiesto ai produttori esportatori e al governo del Marocco le rimanenti informazioni mediante lettere di richiesta di maggiori informazioni.
(61)
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha raccolto e verificato tramite controlli incrociati tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate.
Tre produttori dell'Unione. I nomi dei produttori non sono divulgati per motivi di riservatezza, conformemente al considerando 7.
Produttori esportatori e società collegate in Marocco e nella Repubblica popolare cinese ("RPC")
—
Hands 8 S.A., Tangeri, Marocco ("Hands 8");
—
Dika Morocco Africa S.A. ("DMA"), Kenitra, Marocco, e sue società collegate ("gruppo Dicastal"):
—
DIKA Morocco Castings ("DMC"), Kenitra, Marocco,
—
Changsha Dicastal Technology Co., Ltd ("Changsha Dicastal"), Changsha, provincia di Hunan, RPC,
—
Dicastal (Asia) Investment Holdings Company Limited ("Dicastal Asia"), Qinhuangdao, provincia di Hebei, RPC,
—
CITIC Dicastal Co., Ltd ("CITIC Dicastal"), Qinhuangdao, provincia di Hebei, RPC,
—
CITIC Dicastal (Hong Kong) Investment Holdings Company Limited ("Dicastal HK"), Qinhuangdao, provincia di Hebei, RPC.
Utilizzatori
—
Gruppo Renault, Parigi, Francia;
—
Stellantis, Parigi, Francia.
1.7.
Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(62)
L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").
1.8.
Mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura
(63)
Il 18 ottobre 2024, a norma dell'articolo 12 del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie e di proseguire l'inchiesta.
(64)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.
(65)
In risposta alla decisione della Commissione di non istituire misure provvisorie, l'EUWA ha informato la Commissione del proprio rammarico per la decisione di non istituire misure compensative provvisorie
(
13
)
. Nelle sue osservazioni, l'EUWA ha chiesto alla Commissione di istituire dazi compensativi con effetto retroattivo sulla base dell'articolo 16 del regolamento di base, ovviamente a condizione che l'inchiesta della Commissione concluda che dazi compensativi sarebbero stati giustificati.
(66)
La Commissione ha preso atto della richiesta, ma ha confutato tale argomentazione in quanto non sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento di base per l'istituzione retroattiva, in particolare dato che nel caso di specie non è stata effettata la registrazione e non sono stati istituiti dazi provvisori.
1.9.
Divulgazione finale delle informazioni
(67)
Il 23 gennaio 2025 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni del prodotto in esame ("divulgazione finale delle informazioni"). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano formulare osservazioni in merito. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(68)
Il 29 gennaio 2025 il governo del Marocco ha chiesto l'intervento del consigliere-auditore in merito a talune informazioni asseritamente riservate provenienti dal governo del Marocco stesso, ma non presentate formalmente per l'inclusione nel fascicolo in forma documentale, in particolare il piano di attuazione dell'iniziativa per la realizzazione congiunta della nuova via della seta, in vigore tra il governo del Regno del Marocco e il governo della Repubblica popolare cinese ("piano di attuazione della nuova via della seta"). Sebbene il documento sia stato messo a disposizione dei servizi competenti per la difesa commerciale durante la loro visita di verifica in loco, anche se in modo informale, il governo del Marocco ha sostenuto che il documento era stato condiviso soltanto per la consultazione in loco, ma non per la raccolta e la consegna a Bruxelles, in quanto ciò avrebbe violato il carattere riservato delle informazioni in questione.
(69)
Su tale base, il consigliere-auditore ha raccomandato la linea d'azione seguente: i servizi competenti per la difesa commerciale dovrebbero eliminare qualsiasi riferimento alle informazioni in questione dal documento generale di divulgazione delle informazioni a disposizione di tutte le parti interessate ritirando l'attuale documento generale di divulgazione delle informazioni e sostituendolo con una nuova versione, rispettando debitamente i diritti alla riservatezza del governo del Marocco, nonché chiedendo a tutte le parti interessate coinvolte nel procedimento di cancellare la versione precedente di tale documento. I servizi competenti per la difesa commerciale dovrebbero inoltre distruggere gli estratti del piano di attuazione della nuova via della seta di cui all'allegato 12a della relazione di verifica e ignorare tale allegato non considerandolo parte del fascicolo dell'inchiesta.
(70)
Per quanto concerne la presunta natura riservata del piano di attuazione della nuova via della seta, la Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 29 del regolamento di base, le informazioni fornite in via riservata sono trattate come tali per motivi debitamente giustificati. La Commissione ha osservato che il consigliere-auditore aveva ritenuto che tali motivi debitamente giustificati fossero dimostrati e che, pertanto, dal documento generale di divulgazione delle informazioni avrebbero dovuto essere escluse tutte le informazioni oggetto di un trattamento riservato. La Commissione ha riveduto di conseguenza il documento generale di divulgazione delle informazioni.
(71)
Per quanto concerne la raccomandazione di distruggere gli estratti del piano di attuazione della nuova via della seta di cui all'allegato 12a della relazione di verifica e di non considerare tale allegato parte del fascicolo dell'inchiesta, secondo quanto osservato dalla Commissione non si contesta il fatto che tale documento sia stato messo a disposizione dei servizi della Commissione durante la visita di verifica in loco presso i locali del governo del Marocco. È inoltre indiscutibile che, nelle osservazioni sulla lettera a norma dell'articolo 28, il governo del Marocco abbia fatto esplicito riferimento al fatto che i servizi della Commissione hanno avuto accesso a tale documento al fine di verificarne il contenuto e le implicazioni per l'inchiesta in questione, come descritto anche al considerando 94. Sebbene l'allegato 12a della relazione di verifica tutelerebbe pienamente la riservatezza delle informazioni acquisite in loco e la divulgazione delle informazioni sottostanti unicamente al governo del Marocco conseguirebbe parimenti la piena tutela della riservatezza, la Commissione ha comunque distrutto l'allegato e non l'ha preso in considerazione nell'ambito del fascicolo.
(72)
Di conseguenza, fatto salvo quanto precede, la Commissione ha rilevato che i tentativi del governo del Marocco di fare in modo che estratti di un documento messo a disposizione dei servizi della Commissione in via riservata fosse eliminato dal fascicolo si qualificavano come un rifiuto all'accesso o altrimenti una mancata comunicazione di informazioni necessarie, oppure come tentativi di ostacolare l'inchiesta, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.
(73)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sono state presentate osservazioni dai produttori esportatori del Marocco che hanno collaborato, dal governo del Marocco, dall'ACEA e dal denunciante. Il governo del Marocco e DMA hanno inoltre chiesto audizioni con la Commissione.
(74)
Il governo del Marocco ha sostenuto a tale proposito che la Commissione non ha fornito alle parti interessate un'opportunità significativa di formulare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni, sottolineando in particolare il rigetto della richiesta del governo del Marocco di proroga del termine per la presentazione di tali osservazioni e la concessione di una proroga di un solo giorno, il che sarebbe presumibilmente incompatibile con l'articolo 12.1 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e ha impedito al governo del Marocco di presentare per iscritto alla Commissione tutti gli elementi di prova dallo stesso ritenuti pertinenti per quanto concerne le varie questioni oggetto del documento di divulgazione delle informazioni.
(75)
La Commissione ha espresso disaccordo. La Commissione ha ricordato che il termine entro il quale le parti dovevano presentare osservazioni è stato fissato a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre sottolineato che, a norma del punto 9 dell'avviso di apertura, una proroga dei termini può essere concessa soltanto a fronte di circostanze eccezionali e purché sia debitamente giustificata. In questi casi una proroga può essere concessa fino a un massimo di tre giorni. Il governo del Marocco non ha dimostrato l'esistenza di tali circostanze eccezionali. La Commissione ha inoltre ritenuto che la richiesta fosse stata formulata in una fase molto avanzata del procedimento e che pertanto, laddove accolta, per l'intero periodo di proroga richiesto, avrebbe compromesso la conclusione tempestiva del procedimento. La Commissione ha tuttavia consentito una proroga del termine per la presentazione di osservazioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(76)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto che la Commissione aveva violato l'articolo 12.4 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative nel momento in cui ha divulgato dati riservati relativi al gruppo Dicastal. A tale proposito, la società ha ricordato le proprie osservazioni del 24 gennaio 2025, nelle quali ha richiesto il trattamento riservato di una serie di informazioni incluse nel documento generale di divulgazione delle informazioni.
(77)
Sempre in merito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sottolineato alla Commissione che taluni dati riservati erano stati inclusi nel documento generale di divulgazione delle informazioni. La Commissione ha riesaminato rapidamente tale argomentazione e ha modificato il documento generale di divulgazione delle informazioni al fine di proteggere le informazioni riservate conformemente all'articolo 29 del regolamento di base. La Commissione ha quindi informato rapidamente le parti interessate che era stato distribuito un nuovo documento generale di divulgazione delle informazioni e ha chiesto loro di distruggere la versione precedente del documento.
(78)
DMA ha asserito altresì che la Commissione aveva violato l'articolo 22.5 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative nel momento in cui ha utilizzato le informazioni seguenti che non trovavano riscontro nel verbale dell'inchiesta: a) informazioni di riferimento per i prestiti; b) valutazione del rischio paese dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per il Marocco; c) indirizzo del proprietario di Wisdom; d) documenti citati in nota utilizzando collegamenti a siti web, ai quali DMA e le sue società collegate non erano in grado di accedere.
(79)
La Commissione ha espresso disaccordo. I parametri di riferimento per i prestiti e la valutazione del rischio paese dell'OCSE sono stati comunicati alla parte interessata nell'ambito della divulgazione di informazioni specifiche della società. L'indirizzo del proprietario di Wisdom è un'informazione di dominio pubblico, accessibile tramite il registro delle imprese di Hong Kong
(
14
)
a fronte del versamento di un diritto esiguo. I documenti citati in nota sono stati resi disponibili nel fascicolo pubblico dell'inchiesta il giorno della divulgazione finale delle informazioni. Ulteriori documenti utilizzati dalla Commissione per rispondere alle osservazioni delle parti interessate, nonché la denuncia del governo del Marocco relativa alla divulgazione di informazioni riservate di cui al considerando 68, sono stati resi disponibili nel fascicolo pubblico in seguito al ricevimento delle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. In effetti, l'accesso a determinate fonti (collegamenti a siti web) era geograficamente limitato agli indirizzi IP della RPC. In tali casi tuttavia le società del gruppo Dicastal situate nella RPC sarebbero state in grado di accedere a dette fonti di informazione. In ogni caso, le informazioni in questione sono state incluse nel pacchetto di documenti divulgato il 23 gennaio 2025.
(80)
Infine DMA ha sostenuto che la Commissione aveva violato l'articolo 22.5 anche non prendendo in esame a) la risposta del gruppo Dicastal alla prima lettera a norma dell'articolo 28 (cfr. il considerando 110) e b) la presentazione di informazioni in merito alla fonte di finanziamento di Changsha Dicastal.
(81)
La Commissione ha espresso disaccordo. La Commissione ha trattato la risposta del gruppo Dicastal alla prima lettera a norma dell'articolo 28 ai considerando da 280 a 305, già inclusi nel documento generale di divulgazione delle informazioni. Nella presentazione di informazioni in merito alle fonti di finanziamento di Changsha Dicastal, il gruppo Dicastal ha tentato di dimostrare che tale società non aveva ricevuto dal governo della RPC alcuna sovvenzione, né da banche o istituti finanziari cinesi, oppure da CITIC Dicastal, prestiti che avrebbero potuto essere utilizzati per finanziarne gli investimenti in Marocco. La Commissione non ha contestato tali argomentazioni, ma ha piuttosto affrontato la questione del finanziamento di Changsha Dicastal da parte di CITIC Dicastal, ai fini della raccolta di fondi per l'investimento in Marocco, ai considerando 221, 257, 259 e 371.
(82)
Infine, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'ACEA, DMA e il governo del Marocco hanno asserito che i loro diritti di difesa non erano stati garantiti, sostenendo che in taluni settori limitati della versione non riservata del questionario le risposte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione non fornivano una sintesi significativa. Hanno inoltre sostenuto che neppure le versioni non riservate delle relazioni di verifica della Commissione garantivano i loro diritti di difesa.
(83)
La Commissione ha rilevato che, in una fase iniziale del procedimento, tali parti non avevano formulato osservazioni in merito alla qualità della versione non riservata delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Inoltre essi non hanno approfondito la loro argomentazione circa le modalità e la natura dei diritti di difesa che non sarebbero stati garantiti dalle versioni non riservate dei questionari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione e dalle versioni non riservate delle relazioni di verifica. Essi non hanno altresì chiesto di ignorare alcuna informazione presentata a titolo riservato, in ragione della presunta mancanza di sintesi non riservate. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto in esame
(84)
Il prodotto in esame è costituito da ruote di alluminio degli autoveicoli di cui alle voci SA da 8701 a 8705 , con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, originarie del Marocco, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 e 8708 70 50 50) ("prodotto in esame").
(85)
Le ruote di alluminio sono tradizionalmente vendute nell'Unione attraverso due canali di distribuzione: il mercato dei costruttori di apparecchiature originali (
Original Equipment Manufacturers
- "OEM"), che sono principalmente produttori di automobili, e i mercati post-vendita (
Aftermarkets
, "AM"), tra cui figurano distributori, rivenditori, officine di riparazione ecc. Il prodotto in esame proveniente dal Marocco è stato venduto esclusivamente al mercato degli OEM durante il periodo in esame. Nel mercato degli OEM, i produttori di automobili organizzano procedure di aggiudicazione di appalti per ruote di alluminio e sono spesso impegnati nel processo di sviluppo di nuove ruote associate alla loro marca. I produttori dell'Unione e gli esportatori marocchini possono partecipare alle stesse gare d'appalto.
2.2.
Prodotto simile
(86)
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame;
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Marocco; e
—
il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e da produttori di paesi terzi.
(87)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
3.
SOVVENZIONI
3.1.
Sovvenzioni e regimi di sovvenzione nell'ambito delle inchieste
(88)
Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell'avviso di apertura e nelle risposte ai questionari della Commissione, è stata esaminata la sovvenzione presunta erogata dal governo del Marocco mediante gli strumenti di seguito indicati.
a)
Trasferimento diretto di fondi
(1)
Sovvenzioni concesse ai sensi dei regimi seguenti:
(1)
Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali ("IDIF");
(2)
Fondo Hassan II ("HIIF");
(3)
sostegno alla formazione professionale.
(2)
Finanziamenti agevolati
(1)
Forniti dal governo del Marocco;
(2)
forniti nel contesto della cooperazione tra il governo della RPC e quello del Marocco.
(3)
Assicurazione dei crediti all'esportazione fornita nel contesto della cooperazione tra il governo della RPC e quello del Marocco.
b)
Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute
(1)
Esenzione dai dazi all'importazione nelle zone di accelerazione industriale;
(2)
esenzione dall'IVA nelle zone di accelerazione industriale;
(3)
esenzioni da altre imposte, dazi e misure amministrative applicabili nelle zone di accelerazione industriale.
c)
Fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato
(1)
Fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato
(89)
La Commissione ha esaminato se tali sovvenzioni abbiano conferito vantaggi, finanziari o in natura, ai produttori esportatori ai sensi della definizione di cui all'articolo 4 del regolamento di base.
3.2.
Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili
3.2.1.
Applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base al governo del Marocco
(90)
Nel questionario, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni e durante la visita di verifica, la Commissione ha chiesto al governo del Marocco di fornire alcune informazioni relative alla cooperazione bilaterale tra Cina e Marocco. Tali richieste di informazioni comprendevano, tra l'altro, domande sul quadro giuridico e istituzionale e sull'esistenza di accordi intergovernativi tra Cina e Marocco.
(91)
In particolare, il governo del Marocco è stato invitato, nel questionario e nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, a fornire un elenco di documenti e accordi relativi alla cooperazione bilaterale tra il governo del Marocco e quello della RPC. Tuttavia il governo del Marocco non ha presentato tali documenti. Il governo del Marocco ha invece messo a disposizione soltanto uno di tali accordi a partire dal 2022 per una consultazione in loco. Inoltre alla Commissione mancava anche la documentazione relativa all'attuazione degli accordi forniti e ai meccanismi di consultazione messi in atto dal governo della RPC e dal governo del Marocco a tale riguardo, anche per quanto riguarda i progetti comuni nell'ambito del piano di attuazione della nuova via della seta, che comprendono le attività di CITIC Dicastal in Marocco.
(92)
In aggiunta, i rappresentanti del ministero degli Affari esteri, che è il dipartimento governativo competente per la negoziazione, la firma e il monitoraggio degli accordi in questione, non erano stati disponibili per discutere il contenuto e il contesto dei documenti richiesti durante la visita di verifica presso il governo del Marocco.
(93)
Inoltre, nonostante fosse stato chiesto nel questionario e nella lettera di richiesta di maggiori informazioni al governo del Marocco, quest'ultimo non ha fornito l'accordo quadro del 2015 volto a sostenere e assistere gli operatori del settore automobilistico. Tale accordo è stato firmato tra il governo del Marocco e i rappresentanti del settore bancario marocchino, compresa la AttijariWafa Bank, che ha concesso un prestito a uno dei produttori esportatori.
(94)
Nella sua risposta alla lettera a norma dell'articolo 28, il governo del Marocco ha fornito l'accordo quadro del 2015 stipulato con la AttijariWafa Bank. Il governo del Marocco ha sottolineato di aver altresì fornito, durante la visita di verifica, l'accordo di cooperazione tra l'assicurazione statale cinese dei crediti all'esportazione con la Banca marocchina per il commercio estero, nonché una copia cartacea del piano di attuazione dell'iniziativa per la realizzazione congiunta della nuova via della seta, in vigore tra il governo del Regno del Marocco e il governo della Repubblica popolare cinese ("piano di attuazione della sulla nuova via della seta"), del 5 gennaio 2022, chiarendo che tale piano non era pertinente ai fini dell'inchiesta, essendo stato firmato alcuni anni dopo la conclusione dell'investimento da parte di CITIC Dicastal. Il governo del Marocco ha inoltre asserito che nessuno di tali documenti faceva riferimento a una cooperazione tra i due governi per quanto riguarda la produzione di ruote di alluminio o DMA e non costituiva pertanto un'informazione necessaria ai fini dell'inchiesta della Commissione.
(95)
Per quanto riguarda la raccomandazione del consigliere-auditore, la Commissione osserva che il governo del Marocco ha rifiutato di fornire il piano di attuazione della nuova via della seta, che pertanto non fa parte del fascicolo, come specificato al considerando 70.
(96)
Come illustrato al considerando 72, il governo del Marocco ha tentato di far eliminare gli estratti di tale piano dal fascicolo riservato dopo la divulgazione delle risultanze definitive della Commissione. Tale comportamento conferma che il documento controverso in possesso del governo del Marocco, laddove debitamente presentato come richiesto, corroborerebbe le risultanze cui è giunta la Commissione.
(97)
In effetti, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, la Commissione ha constatato che il piano di attuazione della nuova via della seta si collega al protocollo d'intesa tra il governo della Repubblica popolare cinese e il governo del Regno del Marocco sulla promozione congiunta della fascia economica della via della seta (
Silk Road Economic Belt
) e della via della seta marittima del XXI secolo (
21st Century Maritime Silk Road
) ("protocollo d'intesa sulla nuova via della seta") del 2017
(
15
)
, nonché alla dichiarazione congiunta sull'istituzione di un partenariato strategico tra Marocco e Cina, che menziona altresì la visita di Stato del maggio 2016, in occasione della quale si è verificato un incontro tra Mohammed VI, re del Marocco, e il presidente cinese, Xi Jinping
(
16
)
: il governo del Marocco non ha fornito documenti al riguardo. Sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha pertanto ritenuto che il testo del piano di attuazione della nuova via della seta contenga informazioni pertinenti ai fini della propria valutazione nell'ambito della presente inchiesta, contrariamente a quanto sostenuto dal governo del Marocco. Pertanto, anche in considerazione del fatto che il governo del Marocco non ha fornito il protocollo d'intesa sulla nuova via della seta, il piano di attuazione della nuova via della seta e diversi altri documenti di cooperazione bilaterale, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per le sue conclusioni sulla base dell'articolo 28 del regolamento di base.
(98)
Per quanto riguarda la sostanza del piano di attuazione della nuova via della seta, il governo del Marocco ha sostenuto di aver dimostrato che il progetto marocchino di DMA non era contemplato da tale documento e che, in ogni caso, tale documento era irrilevante in quanto firmato dopo la conclusione del progetto marocchino di DMA, come spiegato al considerando 94. Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 e alla luce delle conclusioni di cui al considerando 96, la Commissione è giunta alla conclusione opposta. In particolare, la Commissione ha constatato, in base alle circostanze in cui il documento controverso è stato fornito e poi ritirato, che il piano di attuazione della nuova via della seta contemplava il progetto marocchino di DMA e che esso era pertinente ai fini della valutazione del progetto di DMA nonostante fosse stato firmato in un momento successivo, in quanto il governo del Marocco non avrebbe cercato di ritirare dal fascicolo tale documento dopo la valutazione nella sua divulgazione delle informazioni se lo stesso non avesse contenuto informazioni a conferma di tali elementi. Gli ulteriori elementi di prova e le conclusioni di cui al considerando 97 confermano ulteriormente tale aspetto.
(99)
Il governo del Marocco ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto avviare l'inchiesta inviando un questionario al governo della RPC e verificandolo successivamente in loco in Cina e non solo inviando un questionario al governo del Marocco. Dato che la Commissione non ha inviato alcun questionario al governo della RPC, né lo ha invitato a fornire informazioni utili ai fini della presente inchiesta, il governo del Marocco non ha potuto divulgare unilateralmente gli accordi riservati firmati con il governo della RPC.
(100)
La Commissione ha espresso disaccordo in merito alle dichiarazioni del governo del Marocco. Come sottolineato al considerando 6, all'inizio dell'inchiesta la Commissione ha invitato il governo della RPC a manifestarsi e a collaborare all'inchiesta. Il governo della RPC non si è tuttavia manifestato, non ha chiesto di essere considerato quale parte interessata e non ha deciso di collaborare all'inchiesta. Di conseguenza, l'argomentazione in questione è stata respinta.
(101)
Infine, il governo del Marocco ha sostenuto che non era possibile dimostrare, sulla base di fonti secondarie, che tale governo avesse consentito a DMA di beneficiare dei contributi finanziari di paesi terzi derivanti dalla presunta cooperazione bilaterale tra il governo della RPC e il governo del Marocco per vari motivi. Questa osservazione è collegata alla valutazione delle conclusioni dell'inchiesta cui è giunta la Commissione piuttosto che alla presentazione delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 28 del regolamento di base e sarà pertanto trattata nell'ambito della motivazione dettagliata della Commissione di cui alle sezioni 3.4 e 3.5.
(102)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco ha asserito di aver fornito alla Commissione sufficienti informazioni "necessarie" circa la mancanza di collaborazione tra il governo del Marocco e quello della RPC per quanto concerne la produzione di ruote di alluminio in Marocco. Il governo del Marocco ha sostenuto che nessuno dei documenti richiesti dalla Commissione conteneva informazioni che sarebbero state pertinenti ai fini della presente inchiesta. È importante sottolineare che il governo del Marocco non ha mai citato la nuova via della seta come condizione o motivazione dell'investimento di CITIC Dicastal in Marocco. Inoltre non vi era alcun documento elaborato dal governo del Marocco indicante che quest'ultimo aveva chiesto sovvenzioni cinesi fornite nell'ambito della nuova via della seta per l'investimento di CITIC Dicastal in Marocco. Pertanto, non avendo preso in considerazione la nuova via della seta per l'investimento di CITIC Dicastal in Marocco, il governo del Marocco non era tenuto a comunicare alla Commissione informazioni strettamente riservate relative ad altre forme di cooperazione tra il governo del Marocco e il governo della RPC. Poiché tali informazioni non rientrano nell'ambito di applicazione della presente inchiesta, il governo del Marocco ritiene che le informazioni richieste non fossero "necessarie" ai fini dell'inchiesta e che la mancata comunicazione di tali informazioni non abbia pertanto comportato la mancata disponibilità di elementi di prova.
(103)
Il governo del Marocco ha inoltre sostenuto che la Commissione non poteva applicare a quest'ultimo l'articolo 28 del regolamento di base, in quanto non aveva inviato il questionario al governo della RPC. Secondo il governo del Marocco, il semplice invito a collaborare, fatto pervenire alla data dell'apertura, non equivale a una richiesta di presentazione di informazioni necessarie. Il governo del Marocco ritiene che, nel caso in cui una parte interessata non sia stata informata delle informazioni che è tenuta a presentare, non sia possibile sostenere che essa abbia rifiutato l'accesso alle informazioni necessarie o abbia altrimenti omesso di presentare tali informazioni, oppure che abbia ostacolato in modo significativo l'inchiesta. La Commissione non ha chiarito la natura delle informazioni richieste al governo del Marocco e pertanto non è libera di utilizzare i dati disponibili
(
17
)
. Il governo del Marocco ha rilevato che in tutte le inchieste precedenti riguardanti un sostegno finanziario transfrontaliero e rivolte esclusivamente al governo dell'Egitto e dell'Indonesia, la Commissione aveva inviato una richiesta di informazioni al governo della RPC.
(104)
La Commissione ha espresso disaccordo con la dichiarazione del governo del Marocco. Innanzitutto, come dimostrato ai considerando da 177 a 220, gli accordi bilaterali che il governo del Marocco si è rifiutato di fornire erano necessari al fine di esaminare adeguatamente l'esistenza di una cooperazione tra il governo del Marocco e quello della RPC, in quanto tali accordi hanno creato un quadro nel contesto del quale si è concretizzato l'investimento di CITIC Dicastal. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che il governo della RPC fosse stato sufficientemente informato in merito all'apertura dell'inchiesta e alla richiesta di collaborazione della Commissione. A tale proposito, il giorno dell'apertura la Commissione ha fornito al governo della RPC l'avviso di apertura e lo ha invitato a collaborare con le autorità del Marocco. La Commissione ha richiamato l'attenzione del governo della RPC sulla sezione 5.3 dell'avviso di apertura, nella quale invitava le autorità della RPC a partecipare all'inchiesta. Il governo della RPC è stato quindi debitamente informato in merito al procedimento, così come del fatto che la sua collaborazione sarebbe stata necessaria ai fini dell'inchiesta. Il governo della RPC non ha tuttavia mai risposto a tali comunicazioni, né si è registrato come parte interessata nel contesto dell'inchiesta. La Commissione ha spiegato al governo del Marocco le misure adottate per invitare il governo della RPC a collaborare anche durante la verifica in loco. A tale proposito, il governo del Marocco ha inoltre confermato che il governo della RPC si era rifiutato di collaborare al procedimento in quanto non aveva prestato il suo consenso al governo del Marocco affinché quest'ultimo fornisse alla Commissione gli accordi bilaterali richiesti, compreso ad esempio il piano di attuazione della nuova via della seta del 2022. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal governo del Marocco, non vi era alcuna ambiguità circa la necessità di cooperazione da parte del governo della RPC e il suo rifiuto di estenderla alla Commissione.
3.2.2.
Applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base a DMA e alle sue società collegate
(105)
Dall'inchiesta sono emerse operazioni commerciali insolite, nel novembre 2019, realizzate da DMA e dalle sue società collegate con Wisdom Integration Investment Technology Co., Limited ("Wisdom"), una società avente sede a Hong Kong, che DMA ha dichiarato non essere una società collegata al gruppo Dicastal.
(106)
Segnatamente, gli acquisti di lingotti di alluminio, effettuati da DMA presso Wisdom nel 2023 e in parte anche nel 2022, non erano stati pagati entro la fine del periodo dell'inchiesta. Inoltre tali lingotti sono stati venduti a DMA a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato. Wisdom ha inoltre concesso a Dicastal Asia un prestito che è stato utilizzato per aumentare il conferimento di capitale della società in seno a DMA.
(107)
La Commissione ha constatato che, sebbene Wisdom fosse formalmente stabilita a Hong Kong, il suo proprietario era un cittadino cinese avente un indirizzo a Qinhuangdao, la stessa città della sede legale di CITIC Dicastal. Inoltre i documenti raccolti durante la verifica in loco presso DMA hanno dimostrato che Wisdom aveva sede legale a Hong Kong, al medesimo indirizzo delle due società del gruppo aventi sede a Hong Kong: Dicastal Asia e Dicastal HK.
(108)
Durante la verifica in loco presso DMA, i rappresentanti di CITIC Dicastal hanno spiegato che CITIC Dicastal aveva raccomandato Wisdom come fornitore di lingotti di alluminio a DMA sulla base della cooperazione di lunga data con il proprietario di Wisdom, che era presumibilmente un esperto nel settore dell'alluminio.
(109)
Sulla base delle informazioni di cui sopra. disponibili nel fascicolo. e delle informazioni fornite durante la verifica in loco presso DMA, la Commissione, in una lettera di richiesta di maggiori informazioni del 10 settembre 2024, ha chiesto a Wisdom di fornire una risposta alle parti pertinenti del questionario antisovvenzioni. Inoltre la Commissione ha formulato domande circa la natura del rapporto giuridico e commerciale con il proprietario di Wisdom e sull'indirizzo a partire dal quale Wisdom conduceva in effetti la propria attività. Infine, la Commissione ha chiesto dettagli in merito alla mancata riscossione del debito in essere connesso agli acquisti di lingotti di alluminio. La Commissione ha chiesto informazioni in merito a tali elementi riguardanti Wisdom anche durante la verifica in loco presso CITIC Dicastal.
(110)
Wisdom si è tuttavia rifiutata di collaborare e il gruppo Dicastal si è rifiutato di divulgare informazioni supplementari al di là di quelle di cui al considerando 108. La Commissione ha pertanto informato il gruppo Dicastal della propria intenzione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base per quanto concerne le questioni descritte ai considerando da 105 a 107 ("prima lettera a norma dell'articolo 28").
(111)
Nella sua risposta alla prima lettera a norma dell'articolo 28, il gruppo Dicastal ha sostenuto che: i) non era collegato a Wisdom e ii) le informazioni su Wisdom non erano necessarie. La Commissione ha respinto tali argomentazioni e ha confermato la propria intenzione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base per quanto concerne tali questioni. Dato che riguardano la sostanza e le conclusioni relative alle questioni oggetto della prima lettera a norma dell'articolo 28 e all'applicazione dei dati disponibili, tali asserzioni e le relative argomentazioni sono trattate in dettaglio nella sezione 3.5.2.1.2.
(112)
Inoltre dall'inchiesta è emerso che DMA ha acquistato le proprie attrezzature di produzione da Changsha Dicastal, che non era il fabbricante di tali macchinari. Durante la verifica in loco presso Changsha Dicastal, la società si è rifiutata di fornire l'elenco dei fabbricanti originari delle attrezzature. Ciò ha impedito alla Commissione di indagare ulteriormente sulla fonte e sul valore effettivi delle attrezzature fornite a DMA.
(113)
Per un numero significativo di operazioni, DMA non ha inoltre comunicato i codici delle merci o ha comunicato codici merci errati ai sensi dei quali le attrezzature erano state importate. Allo stesso tempo, la società non ha codificato l'aliquota del dazio all'importazione applicabile per nessuna delle operazioni rese note. Sebbene la Commissione abbia sollevato questo aspetto durante la verifica in loco presso DMA, la società non ha integrato le informazioni mancanti nella versione riveduta della rispettiva tabella del questionario antisovvenzioni, che la società ha presentato al termine della verifica in loco. Ciò ha impedito alla Commissione di verificare i dazi all'importazione applicabili alla società e quindi la portata della sovvenzione sotto forma di esenzione dai dazi all'importazione su beni strumentali.
(114)
La Commissione ha informato il gruppo Dicastal della propria intenzione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base anche per quanto concerne le questioni illustrate ai considerando 112 e 113 ("seconda lettera a norma dell'articolo 28").
(115)
Nella propria risposta alla seconda lettera a norma dell'articolo 28, il gruppo Dicastal ha contestato la valutazione della Commissione.
(116)
Innanzitutto il gruppo ha sostenuto che, avendo presentato alla Commissione, durante la verifica in loco, l'elenco dei fabbricanti originari di macchinari venduti a DMA, Changsha Dicastal aveva consentito di esaminare la fonte e il valore effettivi delle attrezzature in questione.
(117)
In secondo luogo, il gruppo Dicastal ha sostenuto di aver compilato al meglio delle proprie capacità la tabella del questionario antisovvenzioni relativa alle importazioni di macchinari, in quanto non teneva registri che consentissero alla società di fornire le informazioni sulle aliquote dei dazi doganali e sui codici doganali richiesti nella tabella. Il gruppo ha inoltre sostenuto che il governo del Marocco ha fornito alla Commissione le informazioni richieste nella risposta al questionario per il governo. Il gruppo Dicastal ha ribadito tali argomentazioni anche nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(118)
La Commissione ha espresso disaccordo. Pur avendo potuto consultare brevemente l'elenco dei fornitori di macchinari durante la verifica in loco, la Commissione non è stata in grado di indagare ulteriormente sulle società e ciò costituisce un dato di fatto. La Commissione ha ritenuto inoltre che DMA disponesse di tutte le informazioni necessarie per stabilire i codici delle merci e i dazi doganali applicabili ai macchinari importati. In particolare, la società era in possesso delle dichiarazioni doganali di importazione per tutti i macchinari importati. Per talune operazioni, i registri della società contenevano persino i codici delle merci applicabili nella descrizione dell'attivo contabilizzato. I dazi doganali sono pubblicamente disponibili nella normativa doganale marocchina ed erano quindi prontamente disponibili per la società al fine di fornire una risposta completa alla rispettiva sezione del questionario antisovvenzioni.
(119)
La Commissione ha pertanto confermato l'intenzione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base in relazione alle questioni presentate nella seconda lettera a norma dell'articolo 28.
3.3.
Contesto delle politiche preferenziali per l'industria automobilistica marocchina
(120)
Il governo del Marocco ha selezionato il settore dell'industria automobilistica, compresa la fornitura di pezzi di ricambio e accessori come le ruote di alluminio, quale settore chiave da sviluppare a livello nazionale al fine di migliorare la situazione economica del paese. Nel corso degli anni il governo del Marocco ha attuato una serie di politiche preferenziali a tal fine. Le politiche contenevano diversi incentivi, tra l'altro, al fine di attrarre in Marocco investimenti, finanziamenti e know-how esteri. Realizzare una crescita economica a livello puramente interno mobilitando risorse nazionali non sarebbe stato possibile. I piani e le politiche preferenziali del governo hanno sottolineato la necessità di attrarre investimenti esteri diretti e di sfruttare l'accesso libero e/o preferenziale del Marocco a mercati chiave quali l'Unione e gli Stati Uniti.
(121)
In effetti, nel 2014 il settore automobilistico si è classificato al terzo posto in termini di produzione industriale interna, dopo quello del fosfato e dell'industria chimica, e al secondo in termini di esportazioni, dopo l'industria chimica. Tuttavia, grazie agli sforzi del governo del Marocco, nel 2021 il settore automobilistico ha raggiunto il primo posto in termini di esportazioni e investimenti esteri diretti in entrata. In effetti, due terzi degli investimenti esteri diretti in Marocco nel 2021 riguardavano il settore automobilistico
(
18
)
. L'importanza degli investimenti esteri nel settore automobilistico è illustrata anche dal numero di azioni di promozione commerciale realizzate per tale settore, qualificate dall'Agenzia marocchina di sviluppo degli investimenti e delle esportazioni ("AMDIE" –
Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations
) come uno dei settori più strategici dell'economia marocchina, che rappresenta infatti il 18 % di tutte le azioni intraprese nell'anno in questione
(
19
)
.
3.3.1.
Patto nazionale per l'emergenza industriale 2009-2015
(122)
Nel 2008 il Re Mohamed VI ha invitato il governo ad adottare una strategia per lo sviluppo dei settori industriale e dei servizi e delle nuove tecnologie. Secondo le aspettative, tale strategia avrebbe dovuto sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla globalizzazione in termini di flussi di investimenti. Inoltre il Re Mohamed VI ha sottolineato la necessità di coinvolgere il settore bancario nello sviluppo nazionale e sociale attraverso un meccanismo consolidato.
(123)
Tali idee si sono tradotte nel patto nazionale per l'emergenza industriale 2009-2015 ("patto nazionale"), un contratto sociale concluso tra il governo del Marocco, da un lato, e la Confederazione generale delle imprese marocchine e il raggruppamento professionale delle banche marocchine, dall'altro. Nel patto nazionale il governo del Marocco ha individuato sei settori strategici dei servizi e dell'industria in cui il Marocco godeva di un vantaggio competitivo evidente e sfruttabile: l'industria automobilistica era uno di tali settori.
(124)
Per quanto concerne l'industria automobilistica, il patto nazionale mirava a creare una rete di fornitori di pezzi di ricambio per i costruttori di automobili, ad attrarre in Marocco un secondo importante costruttore di automobili straniero (oltre a Renault), nonché ad attirare i costruttori di veicoli speciali, che sono ad alta intensità di manodopera in ragione dell'assemblaggio in piccole serie.
(125)
L'offerta per i fornitori di pezzi di ricambio ruotava intorno a tre misure:
(a)
incentivi forniti mediante l'istituzione di zone franche per l'esportazione, nel 2021 rinominate zone di accelerazione industriale (in appresso: "zone franche", "zone franche per l'esportazione" o "zone di accelerazione industriale") e sotto forma di sovvenzioni all'avviamento a titolo del Fondo Hassan II fino al 10 % del valore totale dell'investimento;
(b)
sviluppo di risorse umane qualificate, compresa una formazione adeguata alle esigenze del settore automobilistico;
(c)
offerta immobiliare conforme alle migliori norme internazionali in apposite piattaforme industriali integrate ("P2I") che beneficiano dello status di zona franca.
(126)
Il patto nazionale prevedeva due piattaforme industriali integrate aventi uno status di zona franca dedicate all'industria automobilistica, uno a Tangeri e uno a Kenitra. Gli incentivi concessi alle imprese situate nelle zone di accelerazione industriale sono stati stabiliti dalla legge n. 19-94 e dal dahir n. 1-95-1 del 26 gennaio 1995. Tra tali incentivi figurano, tra l'altro, un'esenzione e/o una riduzione dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta professionale, nonché l'esenzione dai dazi all'importazione.
(127)
Oltre agli incentivi legati alle zone franche, le piattaforme industriali integrate offrono appezzamenti attrezzati per la locazione o la vendita, edifici pronti all'uso per la locazione o la vendita, servizi in loco (ad esempio manutenzione delle infrastrutture, sicurezza, ristorazione, servizi sanitari, banche, agenzie di viaggio), uno sportello unico che riunisce vari servizi pubblici per gli investitori, una connettività logistica ottimale ecc.
(128)
L'attuazione della strategia è partita con un importante impegno di investimento da parte di Renault, che ha iniziato a costruire uno stabilimento nella zona franca di Tangeri nel 2008, operativo dal 2012
(
20
)
. Nell'ambito del patto nazionale, taluni fornitori di componenti, quali Yazaki, Leoni, Antolin, Delphi, Valeo, sono giunti in Marocco
(
21
)
.
(129)
Sebbene la zona franca di Tangeri fosse stata istituita già nel 1997
(
22
)
, nell'ambito del patto nazionale la zona "Tangier Automotive City" è stata aggiunta nel 2013
(
23
)
. Tali due zone situate a Tangeri comprendono, rispettivamente, una superficie di 400 ha e una superficie di 517 ha. La zona franca "Atlantic Free Zone" a Kenitra è stata creata nel 2011 su una superficie di 488 ha
(
24
)
.
(130)
L'attuazione del patto nazionale ha portato alla creazione di 110 000 posti di lavoro tra il 2008 e il 2011 e a un aumento del 22 % delle esportazioni industriali. Il Marocco si è posizionato sul radar dei leader dell'industria mondiale come una destinazione attraente e competitiva grazie allo sviluppo delle infrastrutture nell'ambito del patto nazionale e alla sua ubicazione favorevole al crocevia tra Europa, Africa, Medio Oriente e America, nonché a un facile accesso preferenziale a numerosi mercati. Nell'ambito del patto nazionale, gli investimenti esteri diretti sono aumentati di un tasso medio annuo pari al 23 % dal 2009
(
25
)
.
3.3.2.
Il piano di accelerazione industriale 2014-2020
(131)
Nel 2014 il patto nazionale è stato sostituito dal piano di accelerazione industriale 2014-2020 ("piano di accelerazione industriale"), che era pienamente in linea con gli obiettivi del patto nazionale e mirava a rendere l'industria la principale fonte di crescita economica.
(132)
Il piano di accelerazione industriale mirava ad aumentare l'occupazione dei giovani, ad incrementare la quota dell'industria rispetto al PIL, a stimolare le esportazioni, a migliorare gli investimenti esteri diretti e a potenziare la produttività attraverso un sostegno mirato agli operatori industriali. La metà dei 500 000 nuovi posti di lavoro previsti dal piano di accelerazione industriale avrebbe dovuto essere creata mediante investimenti esteri diretti
(
26
)
. Ciò dimostra ancora una volta la dipendenza del governo del Marocco da risorse provenienti dall'estero al fine di conseguire gli obiettivi della propria strategia industriale.
(133)
Nell'ambito del piano di accelerazione industriale, il Marocco ha attratto un secondo importante costruttore di automobili straniero. Nel giugno 2015 Stellantis (allora gruppo PSA) ha firmato con il gruppo CDG un memorandum d'intesa relativo alla costruzione di uno stabilimento nella zona franca per l'esportazione di Kenitra
(
27
)
. Stellantis ha investivo 6 miliardi di MAD (557 milioni di EUR) e nel 2019 ha messo in funzione un impianto con una capacità produttiva di 200 000 veicoli e 200 000 motori all'anno
(
28
)
.
(134)
Sulla base dei risultati conseguiti nell'ambito del patto nazionale, il governo del Marocco ha riconosciuto la necessità di ridurre la frammentazione dell'industria attraverso la creazione di ecosistemi industriali. L'industria automobilistica è rimasta soggetta all'attenzione del governo del Marocco come uno dei settori chiave.
(135)
Nell'ambito del piano di accelerazione industriale, il governo del Marocco ha creato otto ecosistemi
(
29
)
all'interno dell'industria automobilistica, tra cui cablaggi automobilistici, interni/sedili per automobili, batterie per automobili, stampaggio di metalli, approvvigionamento degli OEM e gruppi propulsori. Il governo del Marocco ha firmato con i singoli ecosistemi contratti di prestazione che specificano gli obiettivi di prestazione e gli impegni del governo del Marocco per ciascun sottosettore industriale parziale, nonché un contratto di prestazione riguardante misure orizzontali per l'industria automobilistica.
(136)
Il contratto di prestazione per l'ecosistema dei gruppi propulsori è stato firmato tra il ministero dell'Economia e delle finanze, il ministero dell'Industria, del commercio, degli investimenti e dell'economia digitale (di seguito "ministero dell'Industria e del commercio") e l'Associazione marocchina per l'industria e il commercio automobilistico ("AMICA" –
Association Marocaine pour l'Industrie et le Commerce de l'Automobile
) nel febbraio 2016. Come confermato dall'accordo di investimento firmato tra il governo del Marocco e CITIC Dicastal, nonché dalla modifica del contratto di prestazione del 2018, la fabbricazione di ruote di alluminio rientra nel contesto dell'ecosistema dei gruppi propulsori.
(137)
Nel contratto di prestazione, l'AMICA si è impegnata a creare 10 000 posti di lavoro supplementari, 6,5 miliardi di MAD di vendite supplementari e investimenti supplementari per lo stesso valore, nonché a conseguire una maggiore integrazione dell'ecosistema con l'economia marocchina attraverso un aumento dei contenuti locali. Di contro, il governo del Marocco ha promesso di fornire agli operatori dell'ecosistema gruppi propulsori terreni a prezzi attraenti, di avvicinarsi a investitori stranieri e mobilitarne gli investimenti, anche al fine di creare imprese comuni con società locali, di mobilitare banche di investimento al fine di sostenere gli investitori stranieri, nonché di fornire sovvenzioni agli investimenti. La sovvenzione agli investimenti, di norma limitata al 20 % del valore dell'investimento, è stata portata al 30 % per le prime tre società in quattro settori di attività (fonderia di ghisa, pressofusione di alluminio, colata a gravità di alluminio, raffinazione dell'alluminio), nel contesto dell'offerta pionieristica.
(138)
Al fine di fornire un'unica fonte di finanziamento per il piano di accelerazione industriale, nel 2015 il governo del Marocco ha istituito il Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali come conto di assegnazione speciale del bilancio statale
(
30
)
. Le risorse totali destinate all'attuazione del piano di accelerazione industriale sono state fissate a 3 miliardi di MAD l'anno per il periodo 2014-2020. Secondo il contratto di prestazione, 450 milioni di MAD sono stati inizialmente assegnati all'ecosistema dei gruppi propulsori. Il contratto di prestazione è stato tuttavia modificato nell'ottobre 2018. Considerando lo sviluppo della produzione di ruote di alluminio in Marocco, il bilancio destinato all'ecosistema dei gruppi propulsori è quasi quadruplicato, raggiungendo l'ammontare di 1,71 miliardi di MAD.
(139)
Inoltre, al fine di consentire un facile accesso a finanziamenti aggiuntivi per gli operatori dell'intera industria automobilistica, nel luglio 2015 il governo del Marocco e l'AMICA hanno firmato un accordo di partenariato con diverse banche
(
31
)
, tra cui il gruppo AttijariWafa Bank. L'accordo di partenariato impone alla banca, tra l'altro, di fornire al settore automobilistico linee di credito in valuta estera a un tasso di interesse agevolato per finanziare il proprio fabbisogno operativo.
(140)
Inoltre il 19 febbraio 2018 il governo del Marocco e Hands Corporation hanno firmato un accordo di investimento ai sensi del quale il governo del Marocco si è impegnato a fornire a Hands 8 incentivi, sovvenzioni e misure di assistenza destinati alle diverse fasi della costruzione dello stabilimento industriale per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Le fasi dell'elaborazione del piano industriale comprendono vari tipi di investimenti e spese, in particolare l'acquisto del terreno, la costruzione di edifici industriali, l'acquisto di nuove attrezzature e software per il loro funzionamento, la relativa assistenza tecnica per l'installazione e il collaudo e la formazione professionale.
3.3.3.
Nuova carta degli investimenti 2022
(141)
Durante la visita di verifica, il governo del Marocco ha chiarito che la carta degli investimenti originaria era valida dal 1995 al 2022 e coesisteva con gli incentivi previsti dal piano di accelerazione industriale 2014-2020. Al fine di prorogare in modo più efficiente gli incentivi previsti da tali regimi, è stato creato un nuovo ministero degli Investimenti con l'obiettivo specifico di istituire una nuova carta degli investimenti e di unificare tutti i precedenti regimi di incentivazione. Nel frattempo, il governo del Marocco ha continuato ad applicare la vecchia carta degli investimenti e le disposizioni del piano di accelerazione industriale 2014-2020. La nuova carta degli investimenti, che combina tutti i precedenti regimi di sostegno, è stata votata nel dicembre 2022 ed è in vigore dal 2023. Le imprese aventi accordi di investimento anteriori alla nuova carta degli investimenti possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi conformemente alle norme precedenti.
3.4.
Cooperazione tra Marocco e Cina
3.4.1.
Base giuridica
(142)
Tra gli accordi bilaterali e gli altri documenti pertinenti firmati nel corso degli anni tra il governo del Marocco e il governo della RPC, nonché tra le dichiarazioni fornite congiuntamente, figurano:
—
accordo in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti tra il governo della Repubblica popolare cinese e il governo del Regno del Marocco (27 marzo 1995);
—
accordo di cooperazione economica e tecnica (2002);
—
accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (2006);
—
accordi e protocolli d'intesa firmati nel novembre 2014 nell'ambito del Forum economico Cina-Marocco tenutosi a Pechino;
—
protocollo d'intesa sulla cooperazione nel settore delle infrastrutture (2016);
—
dichiarazione congiunta sulla creazione di un partenariato strategico tra i due paesi (firmata dal Re Mohammed VI del Marocco e dal presidente Xi Jinping nel maggio 2016), nonché la conseguente dichiarazione sull'istituzione di una cooperazione strategica tra il governo della RPC e il governo del Marocco;
—
protocollo d'intesa tra il governo della Repubblica popolare cinese e il governo del Regno del Marocco sulla promozione congiunta della fascia economica della via della seta e della via della seta marittima del XXI secolo (novembre 2017);
—
protocollo d'intesa per l'istituzione di un consiglio commerciale per la via della seta ("
Conseil d'affaires de la route de la soie
"), firmato nel marzo 2018;
—
accordo quadro sulla cooperazione in materia di finanziamenti e assicurazioni tra l'assicurazione statale cinese dei crediti all'esportazione ("Sinosure") e la Banca marocchina per il commercio estero ("BMCE" –
Banque Marocaine du Commerce Extérieur
), 25 aprile 2019;
—
piano di attuazione dell'iniziativa per la realizzazione congiunta della nuova via della seta, in vigore tra il governo del Regno del Marocco e il governo della Repubblica popolare cinese, 5 gennaio 2022;
—
protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto industriale relativo alla produzione di ruote di alluminio nel Regno del Marocco, tra il Regno del Marocco e CITIC Dicastal, settembre e dicembre 2017;
—
accordo di investimento per la realizzazione di un progetto industriale per la produzione di ruote di alluminio nel Regno del Marocco, tra il Regno del Marocco e CITIC Dicastal, 26 luglio 2018.
3.4.2.
Introduzione e contesto fattuale della cooperazione bilaterale: documenti giuridici e strategici
(143)
Oltre alle sovvenzioni e ad altre politiche preferenziali di cui alla sezione precedente, il governo del Marocco ha cercato altresì di attrarre investimenti, finanziamenti agevolati e know-how da paesi terzi aventi i mezzi finanziari e il know-how necessari. Un partner naturale a tale proposito è stata la Cina, data l'esistenza del regime preferenziale globale denominato "One Belt, One Road", noto anche come "nuova via della seta". Allo stesso tempo, la Cina disponeva di un produttore consolidato di ruote di alluminio, CITIC Dicastal, appartenente al gruppo CITIC
(
32
)
.
(144)
Il Marocco si è posizionato come polo di produzione mediterraneo e attrae investitori sfruttando la propria posizione geografica, ha sviluppato le infrastrutture e il libero accesso a mercati chiave attraverso una serie di accordi di libero scambio, in particolare l'accesso al mercato dell'Unione sulla base dell'accordo euromediterraneo di associazione (cfr. i considerando da 11 a 15)
(
33
)
.
(145)
La cooperazione tra la Cina e il Marocco risale al 1995, anno in cui, in data 27 marzo 1995, i due paesi hanno firmato un accordo in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti tra il governo della Repubblica popolare cinese e il governo del Regno del Marocco. La Cina ha incoraggiato imprese cinesi solide e con una buona reputazione a stabilirsi in Marocco. Il Marocco ha fornito varie forme di sostegno e agevolazioni alle imprese cinesi per operare sul mercato marocchino.
(146)
Nel novembre 2014 si è tenuto a Pechino il Forum economico Cina-Marocco e sono stati firmati con successo diversi accordi e protocolli d'intesa riguardanti numerosi settori economici.
(147)
Nel gennaio 2016 la Cina aveva pubblicato il documento "Several Opinions of the State Council on Promoting the Innovative Development of Processing Trade"
(
34
)
per fornire orientamenti alle imprese nell'attuare la cooperazione internazionale in materia di capacità produttiva e promuovere un'interazione positiva tra la cooperazione internazionale e la trasformazione e l'ammodernamento industriali a livello nazionale. Al punto 17, tale documento prevedeva l'approfondimento della cooperazione industriale con i paesi lungo la nuova via della seta, mentre al punto 18 invitava a migliorare il livello della cooperazione di industrializzazione Cina-Africa per concentrarsi sulla cooperazione in materia di capacità produttiva in regime di traffico di perfezionamento.
(148)
Nel maggio 2016 il Re Mohammed VI del Marocco ha effettuato una visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno firmato di comune accordo la dichiarazione congiunta sulla creazione di un partenariato strategico tra i due paesi. Successivamente, nel 2016, una dichiarazione sull'istituzione di una cooperazione strategica tra il governo della RPC e il governo del Marocco ha ulteriormente rafforzato gli strumenti di cooperazione tra i due governi. Gli elementi salienti di tale cooperazione sono contenuti nella parte 2 della dichiarazione, intitolata "Economia, commercio e investimenti", e possono essere sintetizzati come segue: i) la necessità di rafforzare il partenariato economico e commerciale tra i due paesi e di sfruttare appieno il ruolo del comitato congiunto Cina-Marocco per il commercio, la cooperazione economica e tecnica e, in generale, la necessità di ampliare l'entità degli scambi tra i due paesi; ii) lo sviluppo di partenariati nel settore industriale; iii) l'attuazione attiva del contenuto dell'accordo del 1995 nonché dei protocolli e degli accordi firmati nel novembre 2014; iv) l'incoraggiamento rivolto alle autorità di supervisione finanziaria dei due paesi a istituire un meccanismo di cooperazione in materia di supervisione; v) il rafforzamento della cooperazione tra i due paesi in materia di sviluppo delle risorse umane; vi) la prosecuzione dell'erogazione di assistenza nell'ambito delle capacità della Cina per lo sviluppo economico del Regno del Marocco; il governo del Marocco ha a sua volta promesso di creare condizioni favorevoli per le imprese cinesi che operano in Marocco.
(149)
La cooperazione è stata ulteriormente agevolata quando la Bank of China ha aperto un ufficio in Marocco nel 2016. Nel novembre 2017 il sito web ufficiale della banca dati della nuova via della seta del governo della RPC ha riferito che il ministro degli Esteri del governo della RPC, Wang Yi, aveva tenuto colloqui con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del governo del Marocco a Pechino. Al termine dei colloqui, i ministri degli Esteri dei due paesi hanno firmato congiuntamente il protocollo d'intesa tra il governo della Repubblica popolare cinese e il governo del Regno del Marocco sulla promozione congiunta della fascia economica della via della seta e della via della seta marittima del XXI secolo ("protocollo d'intesa sulla nuova via della seta"). Ciò è stato riferito anche sul sito web del governo della RPC "Belt and Road Portal". Come indicato nella sezione 3.2.1, il contenuto dettagliato di tale accordo non era a disposizione della Commissione, in quanto non era stato fornito nel corso dell'inchiesta da parte del governo del Marocco.
(150)
Secondo un articolo pubblicato sul sito web cinese dedicato alla nuova via della seta, sempre nel 2017 è stato istituito un fondo destinato ad attrarre società cinesi in Marocco. In tale comunicazione è riportato il seguente messaggio:
"Ci auguriamo che un maggior numero di fabbricanti cinesi entri in Marocco e auspichiamo una maggiore cooperazione economica e commerciale, maggiori investimenti e una maggiore costruzione di stabilimenti. Il Marocco offre un costo del lavoro ridotto, un ampio mercato nell'entroterra, una tassazione preferenziale e altri elementi, come affermato in un'intervista da un funzionario economico e commerciale marocchino. Attualmente il Marocco ha firmato accordi di libero scambio con l'Unione europea, gli Stati Uniti, la Turchia ecc.; gli accordi di libero scambio e i regimi commerciali preferenziali riguardano 56 paesi. Serve un mercato con una popolazione di oltre un miliardo di abitanti. Al fine di attrarre capitali cinesi, il Marocco non solo ha creato un fondo pubblico di 2 miliardi di USD specificamente destinato agli investimenti delle società cinesi, ma ha altresì promesso di fornire un 'trampolino di lancio' affinché le società cinesi entrino in Europa e negli Stati Uniti. Ha inoltre avviato un 'piano di accelerazione industriale' quinquennale
".
(151)
Nel marzo 2018 le associazioni di imprese rappresentative di entrambi i paesi hanno firmato un protocollo d'intesa per l'istituzione di un consiglio commerciale per la via della seta ("
Conseil d'affaires de la route de la soie
"). Il presidente dell'associazione cinese, il signor Zengwei, ha dichiarato di ritenere che
[…] il Marocco non dovrebbe essere visto come un mercato di 35 milioni di consumatori, ma piuttosto come un crocevia tra diversi mercati che oggi rappresentano un miliardo di consumatori [...]
. Il signor Zengwei ha ribadito la determinazione del proprio paese ad aiutare il Marocco a garantire il suo sviluppo economico, in particolare attraverso maggiori investimenti in vari settori dell'attività economica. Nel contesto di tale protocollo, i due paesi hanno creato i meccanismi necessari per lo svolgimento di riunioni periodiche volte a esaminare e valutare la cooperazione tra le due parti
(
35
)
. Tale dichiarazione afferma chiaramente l'intenzione del governo della RPC di ampliare la nuova via della seta in Marocco, al fine di ottenere accesso all'intero mercato dell'Unione, nonché di creare un meccanismo di attuazione per monitorare e valutare la cooperazione bilaterale nel contesto di tale iniziativa.
(152)
Per quanto concerne i finanziamenti agevolati, nel 2019 è stato firmato un accordo tra l'agenzia cinese per il credito all'esportazione Sinosure e la BMCE. Ai sensi di tale accordo, Sinosure svolgerebbe attivamente una cooperazione globale con la BMCE al fine di fornire sostegno finanziario e assicurativo alle imprese finanziate dalla Cina affinché entrino nel mercato marocchino, così come al fine di fornire assistenza allo sviluppo economico e commerciale della Cina e del Marocco
(
36
)
.
(153)
Infine, il 5 gennaio 2022
(
37
)
il governo della RPC e il governo del Marocco hanno ulteriormente rafforzato la loro cooperazione firmando il piano di attuazione dell'iniziativa per la realizzazione congiunta della nuova via della seta, in vigore tra il governo del Regno del Marocco e il governo della Repubblica popolare cinese ("piano di attuazione della nuova via della seta"), che si basa sul protocollo d'intesa sulla nuova via della seta del 2017 e mira a darvi ulteriore attuazione. In effetti, tale accordo tiene specificamente conto del protocollo d'intesa sulla nuova via della seta e della dichiarazione congiunta del 2016.
(154)
Sulla base del consenso raggiunto nel protocollo d'intesa sulla nuova via della seta, le due parti individuano nel piano di attuazione della nuova via della seta settori e attività industriali che presentano un interesse comune e sinergie tra la strategia industriale del Marocco e la nuova via della seta cinese. In tale contesto sono elencate le priorità della cooperazione industriale
(
38
)
. In effetti, il portale cinese "Belt and Road Portal" sottolinea persino che il governo cinese si impegna, ai sensi di tale accordo, a incoraggiare le grandi imprese cinesi a creare e investire nel territorio marocchino, ad esempio nell'industria automobilistica. È interessante notare che lo stesso portale utilizza l'immagine del progetto CITIC Dicastal per illustrare tale concetto
(
39
)
.
(155)
Inoltre le informazioni pubbliche indicano che, ai sensi di tale accordo, i potenziali investitori saranno sostenuti dal quadro finanziario disponibile nell'ambito della nuova via della seta. In effetti, il ministro degli Affari esteri del Marocco ha rilevato che "
tale convenzione mira a promuovere l'accesso ai finanziamenti cinesi erogati nell'ambito della nuova vita della seta per la realizzazione di progetti su larga scala in Marocco, l'agevolazione degli scambi e delle imprese comuni in diversi settori quali l'industria,…
"
(
40
)
.
(156)
I documenti giuridici pertinenti che illustrano nel dettaglio il progetto di investimento del gruppo Dicastal confermano che tale contesto giuridico e politico preferenziale derivante dalle politiche interne attuate dal Marocco e successivamente dalla cooperazione bilaterale con la Cina rappresentava il quadro entro il quale il gruppo Dicastal ha investito in Marocco (cfr. tra l'altro la sezione 3.4.3).
3.4.3.
Dettagli del progetto di investimento del gruppo Dicastal
(157)
Il progetto di investimento del gruppo Dicastal in Marocco rientra perfettamente nei progetti di cooperazione industriale bilaterale oggetto del protocollo d'intesa sulla nuova via della seta e del piano di attuazione della nuova via della seta. In effetti, il protocollo d'intesa sulla nuova via della seta tra i due paesi, negoziato e firmato parallelamente al protocollo d'intesa, e l'accordo di investimento sono stati firmati rispettivamente nel dicembre 2017 e nel luglio 2018 da CITIC Dicastal e dal governo del Marocco al fine di istituire un progetto industriale nel settore automobilistico per la produzione di ruote di alluminio.
(158)
Il progetto ha comportato un investimento di 350 milioni di EUR per la creazione di due stabilimenti di produzione con una capacità di 6 milioni di unità l'anno, di cui il 90 % è destinato all'esportazione. L'attuazione si è svolta in due fasi: il primo stabilimento, messo in funzione nel giugno 2019, è stato seguito da un secondo stabilimento verso la fine del 2019.
(159)
Tale progetto nel settore automobilistico rientrava chiaramente tra le priorità della cooperazione industriale per entrambi i paesi, ossia il piano di accelerazione industriale del governo del Marocco, da un lato, e la nuova via della seta del governo della RPC e l'iniziativa "Made in China 2025", dall'altro; in base ai dati disponibili, su tali iniziative è stato raggiunto un consenso nel protocollo d'intesa sulla nuova via della seta e nel piano di attuazione della nuova via della seta. L'accordo di investimento conferma che il governo del Marocco ha avviato una politica attiva volta a sviluppare il settore industriale attraverso il piano di accelerazione industriale e ad attrarre investitori nel contesto del settore automobilistico.
(160)
Tale obiettivo è confermato anche dalle dichiarazioni pubbliche dei funzionari del governo del Marocco. Ad esempio, durante la cerimonia di inaugurazione del secondo stabilimento del gruppo Dicastal a Kenitra, il 25 novembre 2019, il ministro del Commercio e dell'industria marocchino, Moulay Hafid Elalamy, ha dichiarato che tale stabilimento
"costituisce un esempio della proficua collaborazione tra Marocco e Cina nel settore industriale e rientra nell'attuazione dell'iniziativa del governo cinese denominata "One Road, One Belt" (nuova via della seta)"
, sottolineando che l'investitore cinese rappresenta uno dei maggiori gruppi industriali di proprietà statale in Cina.
(161)
Il fatto che CITIC Dicastal abbia attuato le politiche del governo della RPC attraverso tale progetto, tra cui la nuova via della seta e l'iniziativa "Made in China 2025", è corroborato da ulteriori elementi presenti nel fascicolo. CITIC Dicastal appartiene a CITIC Group Corporation, un istituto autorizzato di investimento nazionale di proprietà dello Stato (sezione 1.1 dell'allegato 3 – Piano aziendale dell'accordo di investimento). CITIC Group Corporation, un'impresa cinese di proprietà dello Stato, e le sue società collegate, hanno dimostrato di aver sostenuto la nuova via della seta attraverso finanziamenti e investimenti
(
41
)
. Inoltre, sebbene l'accordo di investimento non sia stato stipulato direttamente tra il governo della RPC e il governo del Marocco, bensì tra la società CITIC Dicastal e il governo del Marocco, dal testo dell'accordo emerge in maniera evidente che CITIC Dicastal agiva in qualità di rappresentante del governo cinese nel caso di specie. Ciò dimostra chiaramente che CITIC Dicastal è il soggetto scelto dal governo della RPC per attuare le politiche di quest'ultimo in materia di nuova via della seta in Marocco mediante la firma dell'accordo di investimento.
(162)
In tal senso, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha ritenuto che CITIC Dicastal agisse in veste di impresa pubblica per conto del governo della RPC. In effetti, come illustrato nella sezione 3.5.2.1.3, CITIC Dicastal è controllata dal governo della RPC e dal partito comunista cinese ("PCC") e attua obiettivi strategici, anche nel contesto dell'espansione all'estero prevista per la nuova via della seta. Come specificato in particolare ai considerando 328 e 329, lo statuto di CITIC Dicastal e la presenza di funzionari del PCC sottolineano che quest'ultimo non solo è presente in seno ai pertinenti organi decisionali della società, ma è anche attivamente coinvolto nelle decisioni commerciali della società stessa, tra l'altro al fine di garantire il rispetto delle varie politiche economiche nazionali in Cina, tra cui la nuova via della seta e il progetto marocchino. Il piano aziendale allegato all'accordo di investimento conferma che CITIC Dicastal segue gli orientamenti di cui al piano "Made in China 2025". Il contesto del progetto fa riferimento congiuntamente al piano di accelerazione industriale del Marocco e alla nuova via della seta, con riferimento alla visita del novembre 2016 e al protocollo d'intesa di cui alla sezione 3.4.2. Conferma altresì che DMA è stata costituita nell'ambito della nuova via della seta cinese ed è in linea con il tredicesimo piano quinquennale di CITIC Dicastal, che prevede presumibilmente l'attuazione da parte della società del tredicesimo piano quinquennale, un documento di politica generale del governo della RPC, a livello centrale, provinciale e comunale. L'inaugurazione nel febbraio 2022 del terzo stabilimento di CITIC Dicastal, votato alla produzione di colate di alluminio, ha avuto luogo alla presenza del ministro marocchino dell'Industria e del commercio e dell'ambasciatore cinese in Marocco, il quale ha dichiarato che il progetto costituiva il maggiore investimento della Cina in Marocco e un importante risultato della cooperazione sulla nuova via della seta
(
42
)
.
(163)
In cambio, l'accordo di investimento riconosceva il diritto di DMA, la società operativa costituita per attuare il progetto relativo a CITIC Dicastal, a beneficiare del sostegno agli investimenti marocchino a titolo del Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali, così come degli incentivi derivanti dallo stabilimento in una zona di accelerazione industriale, come indicato nella sezione "Finalità dell'accordo di investimento".
(164)
Tali elementi sono confermati altresì dal protocollo d'intesa firmato dal governo del Marocco e da CITIC Dicastal l'11 dicembre 2017. Nell'introduzione di detto documento si riferimento al contesto politico preferenziale attuato dal Marocco come base del progetto di investimento. Sono inoltre elencati gli incentivi specifici agli investimenti concessi dal governo del Marocco.
3.5.
Sovvenzioni concesse nel contesto della cooperazione bilaterale tra il governo del Marocco e il governo della RPC
3.5.1.
Valutazione giuridica
(165)
Nelle inchieste sui prodotti in fibra di vetro
(
43
)
, sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo
(
44
)
e sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo
(
45
)
, la Commissione ha constatato che il regolamento di base riguarda anche situazioni in cui il contributo finanziario non è fornito direttamente dalla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione, ma da quella di un paese terzo. Occorre stabilire un nesso dimostrabile tra le azioni intraprese dalla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione e il comportamento e le azioni della pubblica amministrazione del paese terzo (ad esempio fornitura di sostegno finanziario a determinate imprese, che in ultima analisi è destinato ad attività di produzione nel paese di origine o di esportazione). Ad esempio, quando una pubblica amministrazione cerca di indurre o induce la pubblica amministrazione di un paese terzo a fornire un contributo finanziario per suo conto a favore di prodotti fabbricati nel territorio di tale amministrazione, il contributo finanziario dovrebbe essere attribuito alla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.
(166)
Nelle cause riunite C-269/23 P e C-272/23 P
(
46
)
, la Corte di giustizia ha confermato che la nozione di "contributo finanziario" comprende situazioni nelle quali è dimostrato che il contributo finanziario promanante, in tutto o in parte, dalla pubblica amministrazione di un paese terzo diverso dal paese d'origine o di esportazione di un determinato prodotto può essere considerato concesso dalla pubblica amministrazione di tale paese d'origine o di esportazione, avuto riguardo al comportamento di quest'ultima.
(167)
In tali situazioni occorre dimostrare, alla luce del comportamento della pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione, che tale pubblica amministrazione abbia presumibilmente concesso detto contributo finanziario. La Corte di giustizia ha confermato che una sovvenzione può assumere la forma di un investimento estero, effettuato dalla pubblica amministrazione di un dato paese terzo, in una o più imprese stabilite in un altro paese terzo, purché il comportamento di tale amministrazione consenta di ritenere che essa stessa abbia concesso il contributo finanziario a tale o a tali imprese, accordandolo formalmente o consentendone nei fatti il beneficio
(
47
)
. Ciò può verificarsi, in particolare, quando l'emanazione di una normativa, l'adozione di una decisione, la concessione di un'autorizzazione o il ricorso a qualsiasi altra misura da parte di un membro dell'OMC sia necessaria o necessario al fine di consentire a detta impresa o dette imprese di ottenere, sul suo territorio, un contributo finanziario da parte di tale altro membro, indipendentemente dal fatto che tale necessità sia legale o derivi dal fatto che tale altro membro abbia, in pratica, subordinato il diritto a detto contributo finanziario a una siffatta legislazione, decisione, autorizzazione o altra misura.
(168)
Una volta che il contributo finanziario della pubblica amministrazione di un paese terzo è attribuito alla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione, quest'ultima diventa "l'autorità concedente" ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, in quanto è responsabile del comportamento in questione.
(169)
Nella presente inchiesta la Commissione esaminerà pertanto se, sulla base degli specifici elementi di prova a disposizione, i contributi finanziari erogati dal governo della RPC alle attività di CITIC Dicastal in Marocco debbano essere attribuiti al governo della RPC alla luce dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.
(170)
Tutti i documenti, compresi gli elementi di prova relativi alla strategia industriale del governo del Marocco illustrati nel dettaglio nella sezione 3.3, nonché gli accordi relativi alla cooperazione bilaterale tra il governo del Marocco e il governo della RPC, come specificato nella sezione 3.4.2, dimostrano che il governo ha perseguito attivamente un contesto di politica interna, legislazione e finanziamenti agevolati per lo sviluppo di una serie di settori specifici, tra cui il settore automobilistico. Le ruote di alluminio, facenti parte del sottosettore dei gruppi propulsori oggetto del piano di accelerazione industriale del governo del Marocco, rientrano chiaramente in questo settore e sono pertanto beneficiarie di detto contesto preferenziale.
(171)
Nell'ambito di tali politiche, il governo del Marocco ha istituito un quadro di stretta cooperazione con il governo della RPC al fine di consentire alle società stabilite in Marocco di beneficiare dei finanziamenti agevolati disponibili nel contesto della nuova via della seta cinese e, in particolare, di finanziare lo specifico progetto sino-marocchino che porta alla creazione e allo sviluppo delle attività di CITIC Dicastal in Marocco, attraverso la società collegata DMA.
(172)
La nuova via della seta rappresenta un regime governativo strategico, un vasto programma infrastrutturale e di investimento con dimensione internazionale. Il piano di attuazione della nuova via della seta non lascia dubbi circa il fatto che l'iniziativa sia strettamente legata alla strategia di internazionalizzazione della Cina e alla sua affermazione in qualità di leader industriale globale.
(173)
Il governo della RPC si concentra sul sostegno all'industria cinese nell'espansione all'estero, in linea con la politica volta alla creazione di una serie di "campioni" nazionali competitivi a livello internazionale e alla strategia di internazionalizzazione "going global". La formulazione dei piani quinquennali centrali (che contiene una sezione dedicata alla nuova via della seta) conferma che il governo della RPC intende
"incoraggiare l'internazionalizzazione di un maggior numero di attrezzature, tecnologie, standard e servizi cinesi tramite la partecipazione alla cooperazione internazionale in materia di capacità produttiva e fabbricazione di attrezzature attraverso investimenti esteri, contratti di progetto, cooperazione tecnologica, esportazione di attrezzature e altri mezzi, prestando particolare attenzione a settori quali l'acciaio, i metalli non ferrosi, i materiali da costruzione, le ferrovie, l'energia elettrica, l'ingegneria chimica, i prodotti tessili, le
automobili
, le comunicazioni, i macchinari per l'ingegneria, l'aviazione e il settore aerospaziale, la cantieristica navale e l'ingegneria oceanica
".
(174)
La reputazione commerciale e il know-how del gruppo Dicastal in Cina, associati alla necessità di espandere il gruppo all'estero al fine di evitare, tra l'altro, i dazi antidumping istituiti dall'Unione sul prodotto in questione, nonché la necessità di una crescita organica
(
48
)
, corrispondevano chiaramente agli obiettivi della politica del governo del Marocco nel settore automobilistico. Tali obiettivi, nonché quello dell'attuazione della politica "Made in China" da parte di CITIC Dicastal, mediante l'esportazione dalla Cina al Marocco della progettazione, del piano di costruzione, delle attrezzature di base, del processo di fabbricazione e delle modalità di gestione, sono confermati da altre fonti di stampa
(
49
)
. Allo stesso tempo, come indicato in precedenza, il settore automobilistico è altresì uno dei settori prioritari per la strategia di internazionalizzazione della Cina nel quadro della nuova via della seta. Di conseguenza, il piano di attuazione della nuova via della seta, basato sul relativo protocollo d'intesa, menziona il settore automobilistico come una priorità per i progetti di cooperazione industriale bilaterale nel contesto dell'iniziativa Belt and Road.
(175)
Di conseguenza, oltre alla visita del più alto rappresentante del Marocco nel 2016, come specificato al considerando 148, e oltre alla firma del protocollo d'intesa sulla nuova via della seta, il governo del Marocco ha attuato i propri obiettivi di politica interna con l'aiuto del quadro degli accordi bilaterali. Tale obiettivo è stato conseguito attraverso l'accordo di investimento firmato tra CITIC Dicastal e il governo del Marocco, che ha comportato il diritto di CITIC Dicastal di ricevere sostegno interno dal governo del Marocco per il suo progetto in Marocco in cambio di un sostegno preferenziale nel quadro della nuova via della seta da parte del governo della RPC.
(176)
In particolare, il governo del Marocco ha chiesto lettere di intenti alle banche cinesi, a conferma del finanziamento cinese, quale condizione preliminare per l'investimento in Marocco, nel contesto dell'articolo 7.4, lettera c), dell'accordo di investimento. Ciò faceva parte delle garanzie e degli impegni di CITIC Dicastal ai sensi dell'articolo 7.6, lettera b), dell'accordo di investimento. Il mancato rispetto di tali impegni da parte di CITIC Dicastal comporterebbe la risoluzione automatica dell'accordo a norma dell'articolo 22.1 del medesimo. Data l'importanza di tale condizione preliminare, il governo del Marocco ha verificato specificamente che tale condizione fosse soddisfatta, come indicato nella relazione di valutazione. A tale proposito, il governo del Marocco ha chiesto ulteriori informazioni in merito alle lettere di intento inizialmente fornite per la valutazione, al fine di confermare l'impegno a finanziare il progetto di investimento da parte del governo della RPC. Il fatto che il progetto sia stato infine attuato conferma che CITIC Dicastal ha rispettato i suoi obblighi di fornire finanziamenti cinesi, come specificato nell'accordo di investimento e nei relativi allegati. Esiste pertanto un nesso dimostrabile tra le azioni del governo del Marocco e il sostegno finanziario fornito dal governo della RPC all'investimento in Marocco: il governo del Marocco non avrebbe autorizzato l'investimento in Marocco qualora il governo della RPC non avesse fornito il sostegno finanziario. Tali azioni del governo del Marocco dimostrano inequivocabilmente che detto governo ha consentito lo svolgimento del progetto di investimento e ha concesso la necessaria autorizzazione al progetto di investimento di CITIC Dicastal a fronte del sostegno finanziario richiesto, erogato da istituti finanziari del governo della RPC. In assenza di tale autorizzazione da parte del governo del Marocco, il progetto di investimento di CITIC Dicastal con il sostegno finanziario del governo della RPC non sarebbe stato possibile.
(177)
Come sottolineato al considerando 97, dato che il governo non ha fornito il protocollo d'intesa del 2017, il piano di attuazione della nuova via della seta e diversi altri documenti di cooperazione bilaterale, la Commissione ha utilizzato una serie di elementi pertinenti pubblicamente disponibili a sostegno della propria valutazione ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base. In effetti, la Commissione ha rilevato che il piano di attuazione della nuova via della seta si collega al protocollo d'intesa sulla nuova via della seta del 2017 e alla dichiarazione congiunta del 2016 sull'istituzione di un partenariato strategico tra Marocco e Cina.
(178)
Innanzitutto, i dati disponibili sul piano di attuazione della nuova via della seta confermano che il protocollo d'intesa sulla nuova via della seta e le relazioni bilaterali tra i paesi sono stati istituiti, tra l'altro, nel contesto del piano di decollo economico e della strategia industriale, da parte del Marocco, e nel contesto della nuova via della seta da parte della Cina, come evidenziato al considerando 154. Ciò dimostra che l'obiettivo del governo del Marocco era attrarre investimenti cinesi nel paese in cambio di sostegno.
(179)
In secondo luogo, i dati disponibili evidenziano che anche il piano di attuazione della nuova via della seta fa specifico riferimento all'industria automobilistica
(
50
)
.
(180)
In terzo luogo, per quanto riguarda il sostegno finanziario il piano di attuazione della nuova via della seta mira a fornire accesso al quadro di finanziamento cinese nel contesto della nuova via della seta, come già indicato al considerando 155. In tale quadro figura il documento
Guiding Principles on Financing the Development of Belt and Road Initiative
(
51
)
. Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, i paesi che aderiscono ai principi guida di cui a tale pubblicazione dovrebbero "
inviare congiuntamente un segnale positivo di sostegno e finanziamento dello sviluppo della nuova via della seta
". Tali paesi "
sostengono il convogliamento delle risorse finanziarie al servizio dell'economia reale dei paesi e delle regioni interessati, dando priorità a settori quali […] la cooperazione in materia di capacità industriale, […]
" e sono incoraggiati a "
coordinare le loro politiche di sostegno e i loro meccanismi di finanziamento
". Tali paesi "
attribuiscono valore al ruolo guida dei fondi pubblici nella pianificazione e realizzazione di importanti progetti
" e "
incoraggiano gli istituti finanziari politici e le agenzie per il credito all'esportazione dei paesi coinvolti a continuare a offrire sostegno finanziario strategico a favore dello sviluppo della nuova via della seta
". Infine, tali paesi prevedono"
banche commerciali, fondi azionari, assicurazioni, locazioni finanziarie, società a responsabilità limitata da garanzia per fornire fondi e altri servizi finanziari ai fini dello sviluppo della nuova via della seta
". Ciò dimostra che il governo del Marocco ha approvato il sostegno finanziario preferenziale fornito dal governo della RPC al progetto sino-marocchino nel quadro della nuova via della seta.
(181)
Infine, come illustrato ai considerando 91 e 92, sebbene la Commissione abbia chiesto al governo del Marocco maggiori informazioni sui meccanismi di monitoraggio specifici in vigore, detto governo non ha fornito alcuna informazione al riguardo.
(182)
Secondo le considerazioni della Commissione, i dati disponibili nel fascicolo, sulla base dell'articolo 28 del regolamento di base, confermano che la cooperazione bilaterale tra il Marocco e la Cina, attestata in particolare attraverso il protocollo d'intesa sulla nuova via della seta del 2017, il piano di attuazione della nuova via della seta e la dichiarazione congiunta firmata dai leader dei due paesi in tale occasione, è stata istituita al fine di attuare le politiche industriali e di sviluppo preferenziali del Marocco e le corrispondenti politiche preferenziali cinesi, segnatamente attuate nell'ambito della nuova via della seta e della strategia "Made in China". Il settore automobilistico, compresa la produzione di ruote di alluminio, era uno dei beneficiari specifici di tali politiche preferenziali. I dati disponibili confermano inoltre che il governo del Marocco aveva l'intenzione di attrarre produttori cinesi per grandi progetti industriali nel settore automobilistico e che i finanziamenti agevolati da parte tanto del Marocco quanto della Cina sarebbero stati utilizzati per sostenere l'attuazione efficace di progetti comuni. In linea con gli elementi di prova raccolti nelle inchieste sui prodotti in fibra di vetro e sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, la Commissione ha dedotto che il governo del Marocco e il governo della RPC avevano altresì istituito un apparato amministrativo volto ad agevolare l'attuazione efficace dei progetti rientranti nel contesto della cooperazione bilaterale attraverso l'erogazione di sovvenzioni e l'agevolazione degli scambi, compreso l'investimento da parte di CITIC Dicastal. Il governo della RPC e il governo della RPC hanno pertanto collaborato strettamente per realizzare caratteristiche giuridiche ed economiche particolari che hanno consentito alle autorità pubbliche della Cina di conferire direttamente tutte le strutture inerenti alla nuova via della seta cinese alle attività di CITIC Dicastal nelle zone franche create per attrarre tali progetti di investimento.
(183)
Il quadro di cooperazione bilaterale è stato poi messo in pratica dal governo del Marocco mediante la firma dell'accordo di investimento stipulato tra CITIC Dicastal, che agiva per conto del governo della RPC, e il governo del Marocco. Come già indicato al considerando 161, CITIC Dicastal ha concluso tale accordo con il governo del Marocco per conto del governo cinese. In cambio della fornitura di capitale da parte di CITIC Dicastal nel quadro della nuova via della seta, il governo del Marocco ha autorizzato la società collegata di CITIC Dicastal, DMA, a beneficiare del sostegno marocchino agli investimenti a titolo del Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali e di ulteriori incentivi. In tale contesto, la Commissione ha inoltre rilevato che il piano aziendale di CITIC Dicastal, allegato all'accordo di investimento e quindi approvato dal governo del Marocco, fa chiaramente riferimento al quadro di cooperazione bilaterale e alla natura complementare delle politiche di sostegno marocchine e cinesi. Nel capitolo dedicato al contesto del progetto si afferma che il progetto è conforme alla politica nazionale del governo del Marocco nell'ambito del piano di accelerazione industriale volta ad attrarre investimenti esteri nell'industria automobilistica e che, al tempo stesso, è realizzato in linea con la strategia nazionale cinese della nuova via della seta e all'iniziativa "Made in China 2025". Si fa inoltre specifico riferimento alla dichiarazione congiunta del 2016 e al protocollo d'intesa sulla nuova via della seta del 2017.
(184)
La Commissione si è quindi concentrata sui meccanismi di finanziamento specifici del progetto di investimento di CITIC Dicastal, oltre che sugli elementi di cui al considerando 176. L'articolo 7.4 dell'accordo di investimento prevede un piano dettagliato di capitalizzazione della nuova controllata marocchina, comprese le condizioni di pagamento, un calendario per l'aumento del capitale sociale entro un determinato periodo di tempo e la possibilità di finanziare il resto del fabbisogno di investimenti tramite altri metodi di finanziamento, come i debiti bancari. L'articolo 7.6 precisa che CITIC Dicastal è vincolata dall'articolo relativo alla capitalizzazione della società operativa e alle condizioni per l'aumento e la riduzione del capitale sociale della società operativa. Ai sensi delle medesime disposizioni, riduzioni del capitale sociale sono possibili soltanto se il governo del Marocco non esprime obiezioni, dato il suo potere di controllo sul "rispetto" delle condizioni stabilite nell'accordo di investimento (in particolare ai sensi dell'articolo 7.4, lettera b)). CITIC Dicastal si è inoltre impegnata a fornire al governo del Marocco gli atti e i documenti che giustificano l'aumento e il pagamento del capitale sociale. L'articolo 25 prevede l'istituzione da parte del governo del Marocco di un comitato direttivo incaricato di supervisionare l'attuazione del progetto. Alla data della messa in servizio industriale, CITIC Dicastal doveva presentare a tale comitato una relazione certificata da un revisore esterno che sintetizzasse gli elementi finanziari attestanti il completamento del corrispondente investimento in capacità. L'accordo stabilisce inoltre ulteriori obblighi di comunicazione.
(185)
Inoltre il piano di investimenti allegato all'accordo chiarisce che CITIC Dicastal finanzierà il progetto attraverso una combinazione di prestiti bancari e autofinanziamento. Tali aspetti finanziari sono stati analizzati e valutati anche dal governo del Marocco, come dimostrato dalle relazioni di valutazione e approvazione del progetto fornite dal governo del Marocco ai fini dell'approvazione del progetto di investimento. Il governo del Marocco è stato quindi pienamente coinvolto in tutte le fasi dell'investimento di capitale e ha approvato gli aspetti finanziari dell'investimento presentato da CITIC Dicastal.
(186)
In tale contesto, il governo del Marocco ha quindi indotto il governo della RPC e CITIC Dicastal a investire in Marocco offrendo, tra l'altro, sovvenzioni interne. In cambio, il governo del Marocco si aspettava che il governo della RPC fornisse know-how tecnico e finanziamenti agevolati sotto forma di capitale, rientranti nei finanziamenti destinati alla nuova via della seta, e ha avviato una stretta cooperazione bilaterale con il governo della RPC. Di conseguenza, il governo del Marocco è riuscito a garantire il progetto specifico nel settore automobilistico per la produzione di ruote di alluminio attraverso l'investimento nella società collegata a CITIC Dicastal, DMA, beneficiando in tal modo dei finanziamenti agevolati del governo della RPC, nonché del know-how apportato da tale società. Il governo del Marocco è riuscito ad attrarre tali investimenti anche in ragione dell'obiettivo dichiarato da CITIC Dicastal di evitare le misure antidumping istituite dall'UE sulle esportazioni di ruote di alluminio
(
52
)
, nonché della necessità di CITIC Dicastal di conseguire una crescita organica nel mercato estero (cfr. anche il considerando 174).
(187)
Tutti gli elementi di cui sopra comprovano un nesso dimostrabile tra la necessità per il governo del Marocco di attrarre investimenti e capitali dalla Cina al fine di realizzare le sue politiche interne di sviluppo del settore automobilistico, con la fornitura di un contributo finanziario da parte del governo della RPC sotto forma di finanziamenti agevolati, in cambio dell'accesso ai vantaggi conferiti da tali zone economiche speciali create dal governo del Marocco e, in ultima analisi, della possibilità di esportare verso il mercato dell'Unione evitando i dazi antidumping già in vigore sulle ruote di alluminio originarie della RPC dal gennaio 2023, realizzando nel contempo una crescita all'estero.
(188)
Sulla base di tutti questi elementi e dell'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha pertanto concluso che, attraverso le sue azioni, il governo del Marocco ha consentito a CITIC Dicastal di beneficiare dei finanziamenti agevolati del governo della RPC nel contesto della nuova via della seta. Come osservato dalla Corte di giustizia "una [...] sovvenzione può assumere la forma di un investimento estero, effettuato dalla pubblica amministrazione di un dato paese terzo, in una o più imprese stabilite in un altro paese terzo, purché il comportamento di tale amministrazione consenta di ritenere che essa stessa abbia concesso il contributo finanziario a tale o a tali imprese, accordandolo formalmente o consentendone nei fatti il beneficio"
(
53
)
. Attraverso il quadro di cooperazione istituito tra il governo del Marocco e quello della RPC, mediante l'adozione delle autorizzazioni necessarie per intraprendere il progetto di investimento in Marocco, in particolare per quanto riguarda la concessione dell'accesso alle zone economiche specifiche create a tal fine dal governo del Marocco, attraverso i meccanismi esistenti volti a garantire la fornitura del sostegno finanziario da parte del governo della RPC, attraverso il potere di monitorare il rispetto dell'accordo di investimento per quanto riguarda le variazioni del capitale sociale di CITIC Dicastal, la fornitura di tale sostegno finanziario alle attività di CITIC Dicastal in Marocco dovrebbe essere attribuita al governo del Marocco.
(189)
Come spiegato in particolare al considerando 176, il governo del Marocco ha valutato attentamente il rispetto degli impegni e degli obblighi di CITIC Dicastal, compreso l'aspetto finanziario. L'approvazione del comitato misto di valutazione del governo del Marocco, incaricato dell'approvazione finale del progetto nel luglio 2018, riconosce tale aspetto, in quanto la relazione di valutazione di cui al considerando 176 è stata presentata e costituiva parte integrante della decisione di approvazione. Tra le conclusioni, il verbale conferma specificamente che il progetto avrebbe capitalizzato il know-how industriale del gruppo Dicastal e che vi sarebbe stato un "comprovato contributo alla strategia nazionale adottata nel settore automobilistico e, più specificamente, all'ecosistema dei gruppi propulsori". La conclusione ha quindi confermato che il progetto di CITIC Dicastal era ammissibile a beneficiare del sostegno da parte dello Stato, anche da fonti del governo della RPC, con l'esplicito riconoscimento di questo aspetto da parte del governo del Marocco. Il governo del Marocco si è riservato ulteriori diritti al fine di monitorare costantemente che il progetto fosse attuato correttamente ai fini del conseguimento dei propri obiettivi nazionali. In particolare, l'articolo 25 dell'accordo di investimento prevede la creazione di un "comitato direttivo", composto da rappresentanti del governo del Marocco, incaricato di monitorare il progetto industriale e l'esecuzione dei termini dell'accordo di investimento. Tali azioni concrete del governo del Marocco e/o tali diritti di intraprendere azioni concrete da parte del governo del Marocco al fine di garantire la corretta attuazione del progetto di investimento, compreso il fatto che i finanziamenti agevolati cinesi siano erogati per finanziare lo sviluppo e il progetto, sostengono in maniera evidente l'attribuzione al governo del Marocco di questi contributi finanziari ricevuti da CITIC Dicastal e/o DMA per il progetto in questione.
3.5.1.1. Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni
(190)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco ha sostenuto che l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non prevede la possibilità di compensare le sovvenzioni transnazionali, in quanto attua l'articolo VI, terzo comma, del GATT, che fa riferimento alle sovvenzioni concesse "nel paese di origine o di esportazione". Il governo del Marocco ha fatto altresì riferimento alla relazione 1959 del gruppo di esperti sui dazi antidumping e compensativi, nella quale si menziona altresì la disposizione di cui all'articolo VI, che consente l'istituzione di dazi compensativi per compensare gli effetti di sovvenzioni, siano esse concesse nel paese produttore o esportatore
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54
)
.
(191)
Il governo del Marocco ha inoltre sostenuto che l'articolo 1.1, lettera a), punto 1), dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative stabilisce che esiste una sovvenzione in presenza di un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico all'interno del territorio di un membro. Oltre ai termini "pubblica amministrazione" e "ente pubblico", l'articolo 1.1, lettera a), punto 1), sottopunto iv), stabilisce che le sovvenzioni possono essere concesse anche da enti privati su incarico o per ordine dell'amministrazione di un membro. Il governo del Marocco ha concluso che l'articolo 1.1, lettera a), punto 1), fornisce un elenco esaustivo, in quanto soltanto tali tre tipi di entità possono fornire contributi finanziari che costituiscono una sovvenzione.
(192)
A sostegno di questa teoria, il governo del Marocco ha sostenuto che gli articoli 2.1 e 2.2 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative indicano anche che una sovvenzione può essere considerata "specifica" quando è concessa a imprese "all'interno della competenza giurisdizionale dell'autorità concedente". Ai sensi del diritto internazionale, il termine "competenza giurisdizionale" è inteso, in linea di principio, come competenza territoriale, nel senso che, in linea di principio, uno Stato non può esercitare tale competenza giurisdizionale al di fuori del suo territorio se non in virtù di una norma esplicita permissiva che disponga diversamente. Pertanto l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non copre le sovvenzioni concesse da un membro al di fuori del suo territorio a società al di fuori della sua competenza giurisdizionale e non si tratterebbe comunque di una sovvenzione specifica.
(193)
La Commissione ha rilevato che l'interpretazione suggerita dal governo del Marocco è stata respinta dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alle cause riunite C-269/23P e C-272/23P. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
(194)
La Commissione ha rilevato altresì che il governo del Marocco ha fatto sistematicamente riferimento a "sovvenzioni transnazionali" e ha ricordato che non esiste un concetto di sovvenzioni transnazionali come quello cui il governo del Marocco fa ripetutamente riferimento. Le sovvenzioni in questione sono quelle in cui i contributi finanziari sono erogati da un governo straniero, ossia il governo della RPC, a entità stabilite in un altro paese in cui avviene la produzione e l'esportazione del prodotto in esame, ossia il Marocco. Il sostegno finanziario fornito dal governo della RPC è attribuito al governo del Marocco in veste di pubblica amministrazione del paese di esportazione. Tale sostegno diviene, nel caso di specie, un contributo finanziario erogato dal governo del Marocco. Conformemente al considerando 167, una volta attribuiti al governo del Marocco, tali contributi finanziari sono quindi valutati alla luce degli altri elementi pertinenti al fine di stabilire se in tale paese di esportazione esista una sovvenzione compensabile che conferisce un vantaggio alla società che produce sul suo territorio. L'uso improprio del termine "sovvenzioni transnazionali", utilizzato in modo ingannevole dal governo del Marocco, distorce la qualificazione giuridica e la valutazione dei contributi finanziari condotta dalla Commissione nel contesto della cooperazione tra i governi del Marocco e della RPC. Tale termine e tale concetto sono errati, non esistono e non rispecchiano le argomentazioni della Commissione nel contesto dell'inchiesta. Di conseguenza, qualsiasi argomentazione del governo del Marocco basata su tale errata qualificazione del concetto giuridico pertinente è giuridicamente viziata e potrebbe essere respinta già soltanto su tale base. In ogni caso, tali argomentazioni sono respinte in virtù delle conclusioni di cui al considerando 193.
(195)
Il governo del Marocco ha sostenuto inoltre che la Commissione aveva stabilito una presunzione discriminatoria, secondo cui i paesi coinvolti nella nuova via della seta non possono trascurare le caratteristiche distintive di tale iniziativa, quali il suo sostegno finanziario preferenziale e altre forme di assistenza. Secondo il governo del Marocco, la Commissione ritiene che qualsiasi paese partecipante a tale iniziativa sia consapevole del fatto che la cooperazione con la Cina comporterà finanziamenti da parte di istituzioni cinesi a condizioni non di mercato. Di conseguenza, la Commissione sta considerando sistematicamente che i progetti cinesi all'estero rientrino nell'ambito di applicazione della propria teoria transitoria, anche in assenza di una cooperazione specifica relativa al progetto in questione, come nel caso di DMA. Ciò conferisce sostanzialmente alla Commissione il potere di contrastare qualsiasi finanziamento cinese in un paese esportatore, a condizione che si possa dimostrare che il paese esportatore è coinvolto nella nuova via della seta.
(196)
Secondo quanto sostenuto da DMA, la Commissione ha applicato deduzioni negative nel trarre conclusioni circa l'esistenza di una cooperazione tra il governo del Marocco e quello della RPC in relazione a DMA.
(197)
Il governo del Marocco ha sottolineato inoltre di non aver attratto investimenti cinesi nel paese in cambio di sostegno. In questo senso, secondo il governo del Marocco, la situazione è molto diversa rispetto alle precedenti inchieste della Commissione in materia di sovvenzioni transnazionali.
(198)
Nel caso dei prodotti in fibra di vetro a filamento continuo provenienti dall'Egitto, la Commissione ha individuato uno specifico accordo di cooperazione tra Egitto e Cina ("accordo sulla zona di cooperazione economica e commerciale di Suez"), che prevede esplicitamente finanziamenti agevolati cinesi a favore del progetto di investimento in questione in Egitto. Nel caso dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo provenienti dall'Indonesia, la Commissione ha constatato che l'Indonesia aveva approvato un accordo di investimento e finanziamento con il Fondo di cooperazione per gli investimenti Cina-ASEAN (CAF) al fine di sviluppare il progetto di investimento in questione in Indonesia. Nel caso di specie, non vi era alcun accordo di trasferimento diretto di fondi da banche o altri istituti finanziari cinesi, né vi erano indicazioni del fatto che il governo del Marocco abbia partecipato o abbia acconsentito a un qualsiasi trasferimento di fondi a DMA. Il governo del Marocco non ha mai citato la nuova via della seta come condizione o motivo dell'investimento di CITIC Dicastal in Marocco. Inoltre il governo del Marocco non ha manifestato alcun desiderio di ottenere sovvenzioni cinesi nel quadro della nuova via della seta per sostenere gli investimenti di CITIC Dicastal nel paese.
(199)
Per quanto riguarda le argomentazioni secondo cui l'istituzione di misure antisovvenzioni in relazione ai finanziamenti erogati nel contesto della nuova via della seta sarebbe discriminatoria, in quanto il livello probatorio pertinente non sarebbe soddisfatto, la Commissione ha espresso disaccordo. Le prescrizioni e il livello probatorio per giustificare l'attribuzione di un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione estera alla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione sono stati stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alle cause riunite C-269/23P e C-272/23P, come illustrato nel dettaglio ai considerando 166 e 167. A tal fine, secondo quanto ritenuto dalla Corte, la dimostrazione che un contributo finanziario proveniente dalla pubblica amministrazione di un paese terzo (in questo caso la RPC) possa essere attribuito alla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione (nel caso di specie il Marocco) può basarsi sul comportamento di quest'ultimo paese
(
55
)
. La Corte ha inoltre confermato che una sovvenzione può assumere la forma di un investimento estero da parte del governo di un paese terzo in imprese situate in un altro paese terzo. Questa è la situazione che si verifica nel presente procedimento, nel contesto della quale il governo della RPC ha convogliato fondi nel quadro della nuova via della seta, direttamente o indirettamente, a favore di un investimento estero in Marocco effettuato da CITIC Dicastal tramite DMA. Per quanto concerne il livello probatorio, la Corte ha dichiarato che il comportamento della pubblica amministrazione del paese terzo, ossia la Cina, consente di ritenere che, in ragione della sua cooperazione concordata con il governo del Marocco, detta pubblica amministrazione abbia concesso contributi finanziari all'impresa che effettua l'investimento nella giurisdizione estera, ossia CITIC Dicastal e DMA
(
56
)
. Tale criterio è chiaramente soddisfatto sulla base di tutte le argomentazioni e di tutti gli elementi di prova illustrati nelle sezioni 3.4 e 3.5. A tale proposito, contrariamente a quanto sostenuto da DMA, la Commissione non ha adottato "conclusioni negative", ma si è basata su tutti gli elementi di prova presenti nel fascicolo e ha colmato le lacune rimanenti anche sulla base di conclusioni tratte a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, data la diffusa omessa collaborazione da parte del governo del Marocco in relazione a tali punti.
(200)
Il riferimento del governo del Marocco ai casi relativi ai prodotti in fibra di vetro a filamento continuo dall'Egitto e ai prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo provenienti dall'Indonesia non è decisivo, dato che i rispettivi fatti sono diversi e anche i termini della cooperazione tra il governo della RPC e il rispettivo paese di esportazione sono diversi. Le risultanze cui la Commissione è giunta in ciascun caso si basano sui fatti e sulle circostanze specifici di ciascun caso. Come dimostrato dalla Commissione, i fatti e gli elementi di prova del caso di specie dimostrano in maniera evidente che i termini e il quadro bilaterale esistenti tra i governi del Marocco e della RPC, nonché le rispettive politiche preferenziali interne di tali paesi, hanno sostenuto l'attribuzione al governo del Marocco del sostegno finanziario conferito dal governo della RPC al progetto CITIC Dicastal in Marocco, pienamente in linea con il criterio stabilito dalla Corte di giustizia nella sua sentenza nelle cause riunite C-269/23P e C-272/23P.
(201)
Secondo quanto inoltre sostenuto dal governo del Marocco e da DMA, la Commissione non aveva dimostrato che il progetto di DMA fosse il risultato della cooperazione bilaterale tra i governi del Marocco e della RPC. Il governo del Marocco ha sottolineato che, al momento della costituzione e della capitalizzazione di DMA, non esisteva alcuna cooperazione bilaterale tra il Marocco e la Cina nell'industria automobilistica o nel contesto della nuova via della seta, né il governo della RPC ha esteso finanziamenti agevolati a DMA; inoltre gli accordi bilaterali di cui al considerando 142 sono di natura generale e non prevedono specificamente la costituzione di DMA. DMA ha sostenuto che non è stato fatto alcun riferimento alla società stessa o a progetti relativi a ruote di alluminio in generale nel protocollo d'intesa sulla nuova via della seta, firmato nel novembre 2017, ossia dopo la firma del protocollo di costituzione della società nel settembre 2017, che la società ha presentato in allegato alle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(202)
Il governo del Marocco ha inoltre sostenuto, confrontando i rispettivi accordi di investimento conclusi con CITIC Dicastal e Hands 8, che gli stessi erano sostanzialmente identici e che, di fatto, Hands 8 aveva beneficiato della sovvenzione all'investimento concessa dal governo del Marocco, mentre CITIC Dicastal non aveva ricevuto tale sovvenzione prevista nell'accordo di investimento. A tale proposito, DMA ha aggiunto che la dichiarazione di cui all'accordo di investimento, "
secondo cui la Repubblica popolare cinese, attraverso il gruppo CITIC Dicastal, intendeva imprimere un nuovo slancio alla sua presenza globale attuando un progetto industriale nel Regno del Marocco
", è stata interpretata in modo errato. La società ha asserito che le decisioni di CITIC Dicastal di investire in Marocco erano dettate da considerazioni commerciali e da obiettivi commerciali strategici.
(203)
Il governo del Marocco e DMA hanno inoltre sostenuto che dall'inchiesta è emerso che non vi sono assolutamente banche cinesi, altri istituti finanziari o organismi dell'amministrazione statale cinese che hanno sostenuto l'istituzione di DMA in Marocco. Tale risultanza sottolinea il fatto che DMA costituisce un investimento strettamente privato di CITIC Dicastal, che non prevede alcun coinvolgimento o sostegno da parte di entità del settore pubblico.
(204)
L'accordo di investimento non faceva riferimento ad alcun impegno finanziario da parte del governo della RPC. A tale proposito, DMA ha sostenuto che le lettere di intenti di cui al considerando 175 non contenevano alcun impegno di finanziamento da parte del governo della RPC o di banche o istituti finanziari cinesi. La società ha presentato una dichiarazione giurata in tal senso, rilasciata dal direttore generale di DMA, il quale si presume fosse a conoscenza del contenuto di tali documenti.
(205)
I meccanismi di finanziamento specifici stabiliti nell'accordo di investimento di cui al considerando 183 non sono stati oggetto di alcun sostegno da parte del governo della RPC. A tale riguardo, DMA ha ribadito che CITIC Dicastal ha rilevato la proprietà di DMA soltanto alla fine del 2023.
(206)
Il finanziamento dell'investimento da parte di CITIC Dicastal mediante una combinazione di prestiti bancari e autofinanziamento, illustrato nel piano di investimento allegato all'accordo di investimento, faceva presumibilmente riferimento a banche marocchine e non cinesi.
(207)
Il governo del Marocco e DMA hanno inoltre sostenuto che le dichiarazioni rese da alcuni funzionari, nella fattispecie durante l'inaugurazione di DMA, sono di natura cerimoniale e mirano a promuovere le relazioni bilaterali; pertanto non costituiscono elementi di prova concreti di una cooperazione governativa diretta nella realizzazione dello stabilimento.
(208)
Il governo del Marocco ha inoltre rilevato che la Commissione ha applicato i dati disponibili in modo incompatibile con l'articolo 12.7 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Secondo il governo del Marocco, la Commissione ha arbitrariamente selezionato fatti aventi natura punitiva e si è basata unicamente su proprie risultanze e speculazioni non fattuali.
(209)
In base a quanto infine sostenuto da DMA, il fatto che il governo del Marocco non avesse esteso la sovvenzione agli investimenti a favore di DMA a titolo del Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali era contrario a qualsiasi affermazione relativa all'esistenza di una cooperazione tra il governo del Marocco e il governo della RPC e il fatto che CITIC Dicastal sia diventata proprietaria di DMA soltanto alla fine del 2023 significa che non avrebbe potuto attuare in Marocco alcuna politica nel quadro della nuova via della seta.
(210)
Per quanto concerne le asserzioni del governo del Marocco e di DMA, secondo cui non vi erano elementi di prova del fatto che il governo del Marocco stesse specificamente destinando al progetto in questione il finanziamento nel quadro della nuova via della seta e che l'accordo di investimento era stato interpretato in maniera erronea e fosse praticamente identico all'accordo firmato con l'altro produttore esportatore (Hands 8), la Commissione ha espresso disaccordo. Ancora una volta, gli elementi di prova di cui alle sezioni 3.4 e 3.5 dimostrano che CITIC Dicastal era stata autorizzata dal governo della RPC a ricevere contributi finanziari nell'ambito della nuova via della seta e di altre politiche cinesi per i suoi investimenti esteri in Marocco nel contesto della cooperazione bilaterale tra i due governi, soddisfacendo così pienamente il criterio stabilito dalla Corte di giustizia nella sua sentenza relativa alle cause riunite C-269/23P e C-272/23P. Questa argomentazione del governo del Marocco ha potuto quindi essere respinta già su tale base.
(211)
Si osserva inoltre che la protratta omessa collaborazione da parte del governo del Marocco, il quale si è rifiutato di presentare praticamente tutti i documenti che dimostrano i dettagli della cooperazione bilaterale, ha indotto la Commissione a dedurre che tale collaborazione abbia ostacolato in maniera evidente l'inchiesta in merito a questo punto. Ciò nonostante, anche tutti gli elementi di prova e le deduzioni di cui alle sezioni 3.4 e 3.5 dimostrano che tale asserzione è priva di fondamento, in quanto il governo del Marocco era pienamente consapevole dei finanziamenti agevolati nell'ambito della nuova via della seta quale mezzo strumentale per finanziare le sue politiche preferenziali, anche nel settore automobilistico, nel cui contesto il progetto di CITIC Dicastal costituiva il maggiore investimento cinese intrapreso in Marocco. In ogni caso la Commissione ha osservato che, tra gli elementi di prova documentali su cui si è basata in relazione alla cooperazione tra il governo della RPC e il governo del Marocco, il protocollo d'intesa sulla nuova via della seta e il piano di attuazione della nuova via della seta contengono nel loro titolo la menzione "nuova via della seta", il che dimostra che l'iniziativa Belt and Road costituiva il loro obiettivo principale e che il relativo finanziamento era fondamentale affinché il governo del Marocco potesse realizzare le sue politiche settoriali e di sviluppo. Tutte queste risultanze sono state ulteriormente confermate ex post dal testo dell'effettivo protocollo d'intesa sulla nuova via della seta, presentato da DMA nel contesto delle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni (cfr. anche i considerando 212 e 215). Il fatto che l'accesso ai finanziamenti cinesi rientrasse pienamente nell'accordo e che ciò fosse noto al governo del Marocco è confermato da due diversi ministri marocchini del Commercio e degli Affari esteri, come specificato ai considerando 155 e 160, in quest'ultimo con particolare riferimento al progetto di DMA, nonché dal portale cinese dedicato alla nuova via della seta, come specificato al considerando 154.
(212)
Inoltre la Commissione ha constatato che è stata DMA stessa, e non il governo del Marocco, ad avere infine presentato il protocollo d'intesa sulla nuova via della seta affinché venisse inserito nel fascicolo dell'inchiesta quale nuovo elemento di prova nel contesto delle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Detto protocollo d'intesa costituisce un accordo tra governi che specifica la cooperazione tra il governo del Marocco e il governo della RPC, tra l'altro, ai fini dell'attuazione della nuova via della seta in Marocco. Il governo del Marocco si è specificamente rifiutato di presentarlo alla Commissione in quanto conteneva informazioni governative riservate e la sua presentazione richiedeva il consenso del governo della RPC, che presumibilmente non è stato concesso. Il fatto che DMA fosse in possesso del protocollo d'intesa sulla nuova via della seta, e lo abbia infine presentato, dimostra ancora una volta che la società lo aveva ottenuto, in quanto il suo progetto è stato realizzato nel contesto della stretta cooperazione tra i governi del Marocco e della RPC nel quadro della nuova via della seta, come dimostrato anche dal riferimento incrociato nel piano aziendale dell'accordo di investimento (cfr. anche il considerando 215). Dal fatto che DMA era in possesso del protocollo d'intesa sulla nuova via della seta deriva anche un'altra conclusione, vale a dire che CITIC Dicastal agiva in effetti come un ente pubblico nell'attuazione della nuova via della seta per il progetto marocchino, poiché lo aveva firmato anche per conto del governo della RPC. Se CITIC Dicastal, una società collegata di DMA, non fosse stata un ente pubblico e un'espressione diretta del governo della RPC, non avrebbe avuto in suo possesso un accordo riservato stipulato tra governi, vale a dire tale protocollo d'intesa, né avrebbe potuto accedervi. Tutti questi elementi confermano, contrariamente a quanto asserito dal governo del Marocco e da DMA, che il progetto marocchino di DMA rientrava perfettamente nell'ambito della cooperazione tra il governo della RPC e quello del Marocco e nel quadro della nuova via della seta e delle politiche del governo del Marocco, e che CITIC Dicastal aveva agito in qualità di ente pubblico per l'attuazione del progetto attraverso la sua società collegata DMA.
(213)
Per quanto riguarda il confronto tra gli accordi di investimento di DMA e Hands 8, vi sono due differenze sostanziali che il governo del Marocco e DMA non menzionano quando sostengono che la loro formulazione è sostanzialmente identica o interpretata in modo errato. Innanzitutto, come spiegato al considerando 161, CITIC Dicastal ha firmato l'accordo di investimento in veste di rappresentante del governo della RPC, che era chiaramente il promotore effettivo dell'accordo. La formulazione specifica dell'accordo stipulato con CITIC Dicastal, ossia "
La Repubblica popolare cinese, attraverso CITIC Dicastal Group [...]
", non è reperibile in alcun punto dell'accordo stipulato con Hands 8, che ha firmato l'accordo a proprio nome e non per conto del suo governo.
(214)
In secondo luogo, sebbene sia vero che l'accordo di investimento di CITIC Dicastal non fa riferimento alla nuova via della seta nel suo corpo principale, il piano aziendale che vi è allegato e che costituisce quindi parte integrante dell'accordo stesso contiene una sezione specifica sull'attuazione di tale iniziativa e della politica "Made in China 2025", a differenza di quanto avviene nell'accordo di investimento di Hands 8 e nei rispettivi allegati. Tale allegato fa inoltre specifico riferimento al protocollo d'intesa sulla nuova via della seta del novembre 2017 e alla visita di Stato del Re marocchino del 2016, nonché alla conseguente dichiarazione sull'istituzione di una cooperazione strategica tra il governo della RPC e il governo del Marocco. La Commissione ha inoltre osservato che, contrariamente a quanto affermato da DMA, esistono due versioni del protocollo d'intesa stipulato tra il governo del Marocco e CITIC Dicastal: la prima firmata nel settembre 2017 e la seconda (finale) firmata nel novembre 2017, il che corrisponde esattamente alla stipula del protocollo d'intesa sulla nuova via della seta. Non vi è quindi alcuna disconnessione in termini di tempistiche tra il protocollo d'intesa sulla nuova via della seta e gli elementi di prova documentali relativi all'investimento in DMA.
(215)
In terzo luogo, il fatto che il protocollo d'intesa sulla nuova via della seta sia effettivamente un catalizzatore di sostegno finanziario, e non solo una dichiarazione generale sulla cooperazione bilaterale, può ora essere corroborato anche dal contenuto stesso del documento. Tale protocollo d'intesa è stato infine trasmesso da DMA nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni affinché fosse inserito nel fascicolo. In effetti, il protocollo d'intesa sottolinea che uno dei suoi obiettivi consiste nel sostenere progetti relativi agli investimenti in capacità produttiva supplementare cinese nel contesto della nuova via della seta e che gli istituti finanziari dei paesi che hanno collaborato sono incoraggiati a fornire sostegno finanziario a tali progetti. Per motivi di riservatezza, le citazioni specifiche del testo utilizzate come base per questo considerando sono fornite a DMA e al governo del Marocco in una divulgazione delle informazioni specifica.
(216)
In quarto luogo, le risultanze e gli elementi di prova più dettagliati attestanti che le banche cinesi e il governo della RPC, agendo in qualità di enti pubblici, hanno fornito finanziamenti nel contesto della nuova via della seta, specificamente per il progetto di DMA, sono descritti in modo approfondito nelle sezioni 3.4 e 3.5 e sono stati ulteriormente ampliati nella presente sezione. Per quanto riguarda espressamente le lettere di intenti di cui al considerando 176, la Commissione osserva che la società non ha presentato nessuna delle lettere originali e che le informazioni fornite dal governo del Marocco si riferivano esplicitamente al finanziamento da parte di banche cinesi (non banche marocchine), mentre la dichiarazione giurata fornita da DMA si riferisce ad alcune società coinvolte nell'aumento di capitale di DMA e non è pertanto pertinente. La Commissione desidera inoltre sottolineare che l'unico prestito proveniente da una banca marocchina è stato concesso soltanto nel 2023, ossia cinque anni dopo l'istituzione iniziale di DMA.
(217)
In quinto luogo, per quanto concerne le dichiarazioni dei funzionari pubblici, anch'esse contenute nelle stesse sezioni e nella presente sezione, non si tratta semplicemente di dichiarazioni di natura cerimoniale; sono invece considerate elementi di prova pertinenti della posizione istituzionale dei funzionari del governo del Marocco. Di conseguenza, unitamente agli altri elementi di prova considerati dalla Commissione, sono pertinenti ai fini delle conclusioni in merito a tali questioni, a maggior ragione invocando l'articolo 28 del regolamento di base, in un contesto di totale omessa collaborazione da parte del governo del Marocco in relazione a questo aspetto dell'inchiesta.
(218)
Infine, per quanto concerne l'argomentazione secondo cui il governo del Marocco ha erogato la sovvenzione agli investimenti prevista nell'accordo di investimento effettivamente solo a Hands 8 e non a CITIC Dicastal, l'unica ragione di ciò risiede nel fatto che quest'ultima non soddisfaceva determinate condizioni ai fini dell'ottenimento della sovvenzione in parola. Semmai, tale circostanza tende a dimostrare che CITIC Dicastal non aveva realmente bisogno della sovvenzione agli investimenti da parte del governo del Marocco, presumibilmente in quanto i cospicui finanziamenti agevolati ricevuti in Cina nel quadro della nuova via della seta erano già sufficienti a coprire il fabbisogno di investimenti. Questi elementi dimostrano inoltre che il governo della RPC è stato un partner complementare per l'attuazione efficace delle politiche industriali interne del governo del Marocco, in considerazione dei finanziamenti resi disponibili nell'ambito della nuova via della seta, a differenza della Corea del Sud, che non ha offerto finanziamenti agevolati analoghi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(219)
Il governo del Marocco ha contestato inoltre le conclusioni della Commissione in merito alla supervisione congiunta dei governi del Marocco e della RPC concernenti la costituzione e lo sviluppo di DMA, ad esempio attraverso il comitato direttivo istituito dal governo del Marocco per supervisionare l'attuazione del progetto, nonché al ruolo di CITIC Dicastal quale rappresentante del governo della RPC e al fatto che la società fosse considerata quale ente pubblico.
(220)
In assenza di collaborazione da parte del governo del Marocco, la Commissione si è basata sugli elementi di prova pertinenti contenuti nel fascicolo, invocando l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. Il comitato direttivo citato nell'accordo di investimento è uno degli organismi congiunti istituiti per supervisionare l'attuazione corretta del progetto di investimento, a dimostrazione del fatto che la cooperazione bilaterale è stata posta in essere e attuata in modo proattivo sotto la supervisione del governo. Inoltre il protocollo d'intesa sulla nuova via della seta fa riferimento anche a meccanismi di cooperazione bilaterale per monitorare e coordinare l'attuazione dei programmi congiunti che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo d'intesa. Questo aspetto, associato agli altri dati disponibili su cui si è basata la Commissione, ha costituito un elemento pertinente ai fini delle conclusioni, in assenza di ulteriore collaborazione. L'argomentazione è stata quindi respinta.
3.5.2.
Finanziamenti agevolati concessi da un governo o da un ente pubblico nel contesto della cooperazione tra il governo del Marocco e il governo della RPC
3.5.2.1. Finanziamenti agevolati concessi a DMA per il progetto di investimento in Marocco
(221)
La Commissione ha constatato che il progetto di CITIC Dicastal in Marocco ha beneficiato del sostegno del governo della RPC. Dagli elementi di prova è emerso che tra il 2017 e il 2023 CITIC Dicastal ha ottenuto sovvenzioni fornite dal governo della RPC e prestiti agevolati concessi da istituti finanziari cinesi (comprese banche collegate) che agiscono in qualità di enti pubblici. Tali fondi sono stati (almeno in parte) assegnati al progetto di CITIC Dicastal in Marocco. La Commissione ha riscontrato elementi di prova inconfutabili del fatto che CITIC Dicastal, agendo in veste di ente pubblico, anziché fornire i fondi direttamente a DMA, lo sviluppatore concordato del progetto marocchino per conto di CITIC Dicastal, ha convogliato i fondi ricevuti dal governo della RPC tramite diverse entità collegate. In particolare, CITIC Dicastal ha concesso prestiti a Dicastal HK, la quale ha successivamente concesso a DMA prestiti per un importo pari a 100 milioni di EUR. Nel periodo 2018-2020 CITIC Dicastal ha inoltre aumentato il flusso di cassa
(
57
)
di Changsha Dicastal, un partner commerciale e quindi collegato a CITIC Dicastal, che ha sostenuto direttamente le attività di DMA fornendo attrezzature, o indirettamente tramite un altro soggetto collegato a CITIC Dicastal (Dicastal Asia) e proprietario di DMA, che ha fornito a quest'ultima diversi prestiti e conferimenti di capitale. Inoltre CITIC Dicastal ha utilizzato Wisdom per fornire ulteriori prestiti e fattori produttivi a basso costo a DMA. Nel gennaio 2024, una volta attuato con successo il progetto marocchino, CITIC Dicastal ha acquisito la proprietà di Dicastal Asia, diventando di fatto l'azionista unico di DMA. La Commissione ha pertanto concluso che DMA ha beneficiato di contributi finanziari erogati da CITIC Dicastal tramite le sue entità collegate.
3.5.2.1.1. Sovvenzioni e finanziamenti agevolati concessi dal governo della RPC e da banche e istituti finanziari cinesi a CITIC Dicastal
(a)
Fonti di fondi esterni
(222)
Come illustrato nella sezione 3.5.1, i documenti pertinenti relativi al progetto di investimento hanno consentito di dimostrare in maniera evidente che CITIC Dicastal ha ricevuto i finanziamenti necessari per attuare il progetto in Marocco sotto l'egida della nuova via della seta e di altre politiche preferenziali attuate dal governo della RPC. In particolare, gli elementi di prova presenti nel fascicolo indicavano che CITIC Dicastal ha percepito, nel periodo che va dal 2017 al 2023, una serie di sovvenzioni da diverse entità del governo della RPC, anche a favore di investimenti e commercio estero
(
58
)
. Dagli elementi di prova è altresì emerso che, nel periodo 2017-2023, CITIC Dicastal ha ricevuto, direttamente o indirettamente, prestiti agevolati di importo considerevole a tassi molto bassi da banche e altri istituti finanziari cinesi, nonché dalle società collegate CITIC Bank e CITIC Finance
(
59
)
.
(223)
CITIC Dicastal ha ricevuto, direttamente o indirettamente, prestiti agevolati dalle seguenti banche non collegate:
—
Agricultural Bank of China;
—
Bank of China;
—
Bank of China (Hong Kong) Limited;
—
Bank of Communications;
—
China Construction Bank;
—
China Development Bank;
—
Industrial Bank (CIB);
—
China Merchants Bank;
—
Export-Import Bank of China;
—
Industrial and Commercial Bank of China;
—
China Minsheng Bank;
—
Mizuho Bank;
—
Oversea-Chinese Banking Corporation Bank (OCBC Bank);
—
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited;
—
Westpac Bank.
(224)
Inoltre CITIC Dicastal ha ricevuto prestiti da banche/istituti finanziari collegati all'interno del gruppo CITIC:
—
CITIC Bank;
—
CITIC Finance Co., Ltd.
(225)
Tali banche e istituti finanziari hanno fornito fondi ingenti al fine di coprire più volte il valore dell'investimento in Marocco, come previsto dall'accordo di investimento. Il totale approssimativo di tali prestiti, denominati in diverse valute, ammonta a diversi miliardi di euro nel periodo 2017-2023. Circa un terzo di tali prestiti era denominato in EUR. Quest'ultima valuta è stata utilizzata come valuta di riferimento nell'accordo di investimento per il progetto di investimento in Marocco. Come dimostrato nelle sezioni 3.4.3 e 3.5.1, investendo in Marocco CITIC Dicastal ha dato attuazione alla nuova via della seta. Di conseguenza, è ragionevole concludere, nelle circostanze del caso di specie, che CITIC Dicastal ha convogliato almeno una parte di tali ingenti fondi esterni, ricevuti dal governo della RPC e dalle banche cinesi, a favore di DMA tramite le sue entità collegate al fine di finanziare la costruzione degli stabilimenti e altre spese coperte dal progetto di investimento, nonché il capitale circolante per le operazioni marocchine.
(226)
Per quanto concerne tali prestiti agevolati ricevuti da CITIC Dicastal, la Commissione ha valutato se le banche e gli istituti finanziari cinesi di cui sopra abbiano fornito un contributo finanziario a CITIC Dicastal in qualità di "ente pubblico" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, interpretato alla luce della pertinente giurisprudenza dell'OMC.
(b)
Criterio giuridico
(227)
Secondo la pertinente giurisprudenza dell'OMC
(
60
)
, un ente pubblico è un ente che "
possiede, esercita o è investito di poteri pubblici
". Un'indagine su un ente pubblico va condotta caso per caso, tenendo debitamente conto "
delle caratteristiche e delle funzioni essenziali dell'entità pertinente
", del "
rapporto di tale entità con il governo
" e del "
contesto giuridico ed economico esistente nel paese in cui opera l'entità oggetto di inchiesta
". A seconda delle circostanze specifiche di ciascun caso, gli elementi di prova pertinenti possono comprendere: i) l'attestazione che "
un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche
", in particolare nel caso in cui tale elemento di prova "
indichi una prassi costante e sistematica
"; ii) elementi di prova riguardanti "
la portata e il contenuto delle politiche governative relative al settore in cui opera l'entità oggetto di inchiesta
"; e iii) elementi di prova che un governo eserciti "
un controllo significativo su un'entità e sul suo comportamento
". Quando conduce un'indagine su un ente pubblico, l'autorità incaricata di un'inchiesta deve "
valutare e tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche pertinenti dell'entità
" ed esaminare tutti i tipi di elementi di prova che possono essere pertinenti per tale valutazione; in tal modo, essa dovrebbe evitare di "
concentrarsi esclusivamente o indebitamente su qualsiasi singola caratteristica senza prestare la dovuta considerazione ad altre che possano essere pertinenti
".
(228)
Al fine di qualificare correttamente un'entità come un ente pubblico in un caso specifico, può essere rilevante esaminare "
se le funzioni o il comportamento [dell'entità] siano normalmente classificate come pubblici nell'ordinamento giuridico del membro pertinente
", nonché la classificazione e le funzioni delle entità in seno ai membri dell'OMC in generale. Pertanto la questione se le funzioni o il comportamento siano normalmente classificati come pubblici nell'ordinamento giuridico del membro pertinente può costituire una considerazione rilevante per determinare se una specifica entità sia o meno un ente pubblico.
(229)
Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinate entità. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a una particolare entità. L'attestazione che un'entità stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica.
(230)
Il fatto che un governo eserciti un controllo significativo su un'entità e sul suo comportamento può servire a provare, in determinate circostanze, che l'entità è investita di poteri pubblici e che li esercita svolgendo funzioni pubbliche. Infatti la proprietà di un'entità da parte di amministrazioni pubbliche, pur non essendo un criterio decisivo, può fungere da elemento di prova, unitamente ad altri elementi. Tuttavia, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza dell'OMC
(
61
)
, è improbabile che l'esistenza di meri legami formali tra un'entità e il governo in senso stretto sia sufficiente a constatare l'esercizio di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di una determinata entità non dimostra di per sé che esso eserciti un controllo significativo sul suo comportamento e ancor meno che l'entità in questione sia stata investita di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi di prova è possibile dedurre che l'entità interessata esercita poteri pubblici.
(231)
L'interesse principale di un'indagine su un ente pubblico non verte sul fatto che il comportamento che si presume dia luogo a un contributo finanziario sia logicamente connesso a una "funzione pubblica" individuata. A tale riguardo, il criterio giuridico ai fini della determinazione della qualifica come ente pubblico ai sensi dell'articolo 1.1, lettera a), punto 1), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non prescrive la necessità di constatare un nesso di grado o natura particolare tra una determinata funzione pubblica e lo specifico contributo finanziario in questione. L'indagine pertinente è incentrata piuttosto sull'entità che attua tale comportamento, sulle sue caratteristiche essenziali e sul suo rapporto con la pubblica amministrazione. L'attenzione posta sull'entità, a differenza del comportamento che si presume dia luogo a un contributo finanziario, corrisponde al fatto che una "pubblica amministrazione" (in senso stretto) e un "ente pubblico" condividono un "grado di comunanza o sovrapposizione nelle loro caratteristiche essenziali", ossia presentano entrambi una natura "pubblica".
(232)
La natura del comportamento o della prassi di un'entità può certamente costituire un elemento di prova pertinente ai fini di un'indagine su un ente pubblico. In effetti, il comportamento di un'entità, in particolare quando suggerisce l'esistenza di una "prassi costante e sistematica", è uno dei vari tipi di elementi di prova che, a seconda delle circostanze di ciascuna inchiesta, possono far luce sulle caratteristiche essenziali di un'entità e sul suo rapporto con la pubblica amministrazione in senso stretto. Tuttavia la valutazione di tali elementi di prova mira a rispondere alla domanda centrale se l'entità stessa possieda le caratteristiche e le funzioni essenziali che la qualificherebbero come un ente pubblico. Ad esempio, nella controversia DS379 tra gli elementi pertinenti per valutare se un'entità fosse un ente pubblico nel contesto delle banche commerciali di Stato cinesi vi erano informazioni a dimostrazione che: i) "[i] dirigenti delle sedi centrali delle banche commerciali di Stato cinesi sono nominati dal governo e il [partito comunista cinese, 'PCC'] conserva un'influenza notevole nella loro scelta"; e ii) le banche commerciali di Stato cinesi "non dispongono comunque di competenze adeguate in materia di gestione dei rischi e di analisi". Tali elementi di prova non si limitavano all'attività di prestito in sé delle banche commerciali di Stato cinesi, ma riguardavano piuttosto le loro caratteristiche organizzative, le catene dell'autorità responsabile del processo decisionale e il rapporto generale con il governo della RPC. Pertanto, nella controversia DS379 l'organo d'appello ha osservato che, sebbene il ministero per il Commercio statunitense (USDOC) abbia preso in considerazione elementi di prova relativi al comportamento delle banche commerciali di Stato cinesi ["erogazione di prestiti"], lo aveva fatto nel quadro della sua inchiesta sulle caratteristiche essenziali di tali entità e sul loro rapporto con il governo della RPC. Tali banche commerciali di Stato cinesi esercitavano funzioni pubbliche per conto del governo cinese.
(233)
L'organo d'appello ha inoltre attribuito importanza al fatto che il governo in questione non aveva collaborato durante l'inchiesta. In effetti, nella controversia DS379, l'organo d'appello ha confermato la decisione dell'USDOC secondo cui le banche commerciali di Stato cinesi nell'inchiesta sui fogli di carta patinata costituivano "enti pubblici" sulla base delle considerazioni seguenti: i) proprietà dello Stato pressoché completa del settore bancario in Cina; ii) l'articolo 34 della legge sul settore bancario commerciale afferma che le banche sono tenute a "esercitare la propria attività di concessione di credito in funzione delle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale e secondo gli orientamenti delle politiche industriali statali"; iii) elementi di prova registrati indicanti che le banche commerciali di Stato cinesi non dispongono comunque di adeguate capacità di gestione dei rischi e di analisi; e iv) il fatto che "nel corso di [tale] inchiesta l'[USDOC] non abbia ricevuto gli elementi di prova necessari per documentare in modo esauriente il processo attraverso il quale i prestiti sono stati richiesti, concessi e valutati in relazione all'industria della carta"
(
62
)
.
(234)
Infine, per essere considerate enti pubblici, le imprese di proprietà dello Stato in questione non dovrebbero necessariamente essere controllate dal governo della RPC in ogni vendita di fattori produttivi ai produttori a valle.
(c)
Banche e istituti finanziari di proprietà dello Stato cinese che agiscono in veste di enti pubblici
(235)
La Commissione ha valutato se le banche e gli istituti finanziari cinesi che hanno fornito direttamente o indirettamente finanziamenti a CITIC Dicastal abbiano agito in veste di "ente pubblico" sulla base delle norme e della giurisprudenza pertinenti sintetizzate in precedenza. Specificamente, la Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato, come pure indizi formali di un controllo del governo su tali banche. Si è quindi concentrata sulle caratteristiche e sulle funzioni fondamentali di tali banche e sul loro rapporto con il governo della RPC, anche analizzando gli elementi di prova di un controllo indiretto da parte dello Stato, l'intervento del governo della RPC sul mercato al fine di conseguire determinati obiettivi strategici, l'eventualità o meno che il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo per quanto concerne le politiche di prestito e la valutazione del rischio, così come l'eventualità o meno che tali società abbiano esercitato funzioni pubbliche per conto del governo della RPC.
(236)
Come indicato in precedenza, il governo della RPC ha rifiutato di collaborare all'inchiesta. La Commissione ha pertanto valutato, sulla base delle informazioni disponibili, l'eventualità o meno che gli istituti finanziari cinesi pertinenti abbiano agito in veste di enti pubblici basandosi sui dati disponibili. A tal fine la Commissione ha basato le proprie risultanze sulle inchieste precedenti e su altri elementi pertinenti.
(237)
Come indicato nelle sezioni da 3.4.1.2 a 3.4.1.5 dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti in fibra di vetro, nonché nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.4 dell'inchiesta sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo, la Commissione ha elencato specificamente le banche e altri istituti finanziari di proprietà dello Stato che sono risultati essere enti pubblici. Tale elenco contiene la maggior parte delle banche e degli istituti finanziari elencati ai considerando 223 e 224 che hanno fornito finanziamenti diretti o indiretti al gruppo Dicastal, in quanto si tratta di banche di proprietà dello Stato cinese e/o vi sono indizi formali del controllo del governo della RPC su tali banche. Inoltre, nelle stesse sezioni delle inchieste antisovvenzioni sui prodotti in fibra di vetro e sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo, la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato, per tutte le banche e gli istituti finanziari attivi in Cina, un quadro normativo cui si sono dovuti attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest'ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sul comportamento di tutte le banche statali e delle altre banche e degli altri istituti finanziari attivi in Cina.
(238)
Oltre al quadro giuridico generale stabilito nelle inchieste antisovvenzioni sui prodotti in fibra di vetro e sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo, l'intero contesto giuridico dichiarato nel quadro della cooperazione bilaterale di cui alla sezione 3.4, nonché il contesto giuridico, politico ed economico specifico delle politiche preferenziali attuate dalla Cina nel settore delle ruote di alluminio, come descritto al punto 3.5.2.1.3, si applicavano ai finanziamenti agevolati erogati da tali istituti finanziari a CITIC Dicastal.
(239)
Sulla base di tutti i fatti e degli elementi di prova di cui sopra, la Commissione ha stabilito che tutte le banche demandate all'attuazione delle politiche del governo e di quelle di proprietà dello Stato cinese, nonché tutte le altre banche e tutti gli altri istituti finanziari cinesi che hanno fornito finanziamenti a CITIC Dicastal, hanno attuato il quadro giuridico di cui sopra nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore delle ruote di alluminio. Si è trattato pertanto di enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, letto in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento.
(240)
Ulteriori dettagli su tali finanziamenti esterni sono illustrati nelle sezioni 3.4.3, 3.5.1 e 3.5.2.1.3. Dato che CITIC Dicastal, e più in generale il gruppo CITIC, stavano attuando il progetto di investimento in Marocco nel quadro della nuova via della seta, e date le notevoli necessità di investimento di tale progetto e la situazione particolare di CITIC Dicastal, come spiegato in particolare nella sezione 3.5.2.1.2, è ragionevole concludere che almeno una parte di tali finanziamenti esterni sia stata utilizzata per finanziare il progetto in Marocco. CITIC Dicastal ha attuato le esigenze di finanziamento di cui all'accordo di investimento in diverse fasi. Nello specifico, i finanziamenti non sono stati erogati direttamente a DMA, ma indirettamente tramite una serie di società intermedie controllate da CITIC Dicastal, come ulteriormente specificato nella sezione 3.5.2.1.2.
3.5.2.1.2. Concessione di finanziamenti agevolati a DMA da parte di CITIC Dicastal che ha agito in veste di ente pubblico
(a)
Concessione di finanziamenti agevolati da parte di CITIC Dicastal tramite le sue entità collegate
(241)
In sede di attuazione dell'accordo di investimento stipulato con il governo del Marocco, CITIC Dicastal ha deciso di convogliare i finanziamenti agevolati a favore di DMA, la società operativa costituita per l'attuazione del progetto in Marocco, tramite le seguenti quattro entità collegate:
—
Changsha Dicastal;
—
Dicastal Asia;
—
Dicastal HK;
—
Wisdom.
(242)
In ragione della situazione specifica in atto al momento dell'attuazione dell'accordo di investimento, come specificato ai considerando seguenti, CITIC Dicastal non ha fornito direttamente a DMA i fondi necessari per il progetto in Marocco. Ha invece scelto un meccanismo più complesso a tal fine, vale a dire attraverso la canalizzazione dei fondi tramite tali entità collegate. Allo stesso tempo, CITIC Dicastal ha assicurato uno stretto controllo sul flusso di tali fondi tramite dette entità, come specificato di seguito.
(243)
In seguito alla firma dell'accordo di investimento nel luglio 2018, CITIC Dicastal ha subito un profondo riassetto della propria struttura azionaria nel 2019. Pur essendo inizialmente una controllata (indiretta) al 100 % di CITIC Group Corporation, quasi il 60 % delle sue azioni è stato trasferito ad altri azionisti nel 2019. Il trasferimento di azioni è stato finalizzato soltanto entro la fine del 2020, come confermato dalla relazione più recente di valutazione del capitale di CITIC Dicastal. La società è rimasta una controllata, ma non interamente di proprietà, di CITIC Group Corporation e i suoi risultati finanziari continuano ad essere consolidati nel bilancio di CITIC Group Corporation.
(244)
Tenuto conto delle variazioni di proprietà, CITIC Dicastal non ha realizzato direttamente il progetto di investimento in Marocco. Ha piuttosto interagito con diversi partner commerciali per avviare il progetto in linea con il calendario stabilito dall'accordo di investimento.
(245)
DMA, il produttore esportatore stabilito in Marocco, è stata inizialmente costituita da Kerry Invest Pty Ltd, la società che ha contribuito al 99 % del capitale proprio iniziale. L'azionista unico di Kerry Invest è un ex direttore/segretario di CITIC Dicastal Australia Pty Ltd (società sciolta nel 2018).
(246)
Allo stesso tempo, CITIC Dicastal si è rivolta a Changsha Dicastal, il suo partner commerciale, come spiegato ulteriormente nella sezione 3.5.2.1.2, lettera b), proponendole di cooperare al progetto di investimento in Marocco. Tale proposta si è trasformata in un'intesa commerciale con Changsha Dicastal, come confermato dal rappresentante di CITIC Dicastal durante la visita di verifica presso i locali di DMA. Su tale base, DMA è diventata una controllata indiretta di Changsha Dicastal attraverso la sua controllata di Hong Kong, Dicastal Asia, istituita nel novembre 2018 per fungere da veicolo per l'attuazione del progetto di investimento in Marocco.
(247)
Alla fine del 2023, e come conclusione formale del suo progetto di investimento iniziale in Marocco, CITIC Dicastal ha formalmente rilevato la proprietà di Dicastal Asia (attraverso la controllata di Hong Kong, Dicastal HK), diventando di fatto l'azionista unico di DMA
(
63
)
. Su tale base CITIC Dicastal "ha acquisito" anche i debiti in essere di DMA nei confronti di Changsha Dicastal per beni strumentali consegnati, come illustrato nella sezione 3.5.2.1.2, lettera b). La variazione di proprietà è stata registrata il 30 gennaio 2024.
(248)
Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dimostrano che CITIC Dicastal era collegata a DMA ed è stata considerata l'investitore e il titolare del progetto dell'investimento in Marocco anche prima di diventare formalmente proprietaria di DMA, come spiegato ai considerando che seguono.
(249)
Innanzitutto, come illustrato nella sezione 3.4.3, DMA è stata costituita a seguito di un accordo di investimento firmato da CITIC Dicastal con il governo del Marocco, per conto del governo della RPC. L'accordo di investimento individua in CITIC Dicastal l'investitore e il partner capofila nel contesto del progetto di investimento. Come illustrato altresì nelle sezioni 3.4.3 e 3.5.1, il requisito patrimoniale di cui all'articolo 7 dell'accordo di investimento specifica che l'investitore (CITIC Dicastal) si impegna a fornire tutti i capitali e i diritti di voto della società operativa, che il capitale azionario e i diritti di voto saranno detenuti direttamente da CITIC Dicastal e che esiste un periodo di conservazione delle azioni di 15 anni, con una procedura speciale soggetta ad accordo da parte del governo del Marocco per un'eventuale disinvestimento anticipato.
(250)
In secondo luogo, CITIC Dicastal è sempre stata percepita da parti esterne e/o si è sempre presentata come la vera titolare del progetto. Ciò è stato dimostrato, tra l'altro, dalla valutazione della domanda di prestito di DMA presentata alla Attijari International Bank nel 2021, nonché dall'analisi dei rendiconti finanziari di CITIC Limited, che faceva riferimento all'apertura, nel luglio 2019, della prima fase di un nuovo stabilimento di produzione in Marocco
(
64
)
.
(251)
In terzo luogo, l'azionista effettivo di DMA nel periodo 2018-2023, Changsha Dicastal, aveva un'intesa con CITIC Dicastal in merito all'investimento in Marocco, come illustrato al considerando 246. Inoltre Changsha Dicastal aveva firmato un accordo di fabbricazione esclusiva con CITIC Dicastal, come spiegato ulteriormente ai considerando 256 e 259, che l'ha resa del tutto dipendente da CITIC Dicastal, essendo quest'ultima il suo unico cliente.
(252)
Infine, DMA ha firmato un accordo di fabbricazione esclusiva con CITIC Dicastal, in cui si è impegnata a riservare la propria piena capacità produttiva ai prodotti di CITIC Dicastal. Essa ha inoltre ottenuto il diritto di utilizzare ed applicare il logo di CITIC Dicastal sui prodotti e nei propri locali. Su tale base, CITIC Dicastal è diventata l'unico cliente diretto di DMA. Allo stesso tempo, essendo la proprietaria unica delle ruote di alluminio prodotte da DMA, CITIC Dicastal era responsabile della procedura di gara per la vendita delle ruote ai produttori di automobili.
(253)
Sulla base di tali elementi, la Commissione ha constatato che DMA era (col)legata a CITIC Dicastal sin dalla sua costituzione, almeno a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015 (atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione – "AE CDU")
(
65
)
. Dopo l'acquisizione formale nel novembre 2023, come descritto in precedenza, DMA è diventata formalmente collegata anche a CITIC Dicastal ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera e), AE CDU.
(254)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto di non essere collegata a CITIC Dicastal e che la Commissione aveva utilizzato deduzioni negative quando ha concluso che CITIC Dicastal aveva fornito contributi finanziari a DMA.
(255)
La Commissione ha osservato che tale argomentazione di DMA era una semplice dichiarazione non suffragata da alcun elemento di prova. Come indicato nella presente sezione, le risultanze della Commissione non si sono basate su conclusioni negative, bensì su una serie di fatti ed elementi di prova oggettivi disponibili nel fascicolo a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(b)
Finanziamenti agevolati concessi a DMA tramite Changsha Dicastal
(256)
Changsha Dicastal non intrattiene un rapporto di partecipazione azionaria con CITIC Dicastal. Essa ha tuttavia firmato un accordo di fabbricazione in esclusiva con CITIC Dicastal, ai sensi del quale Changsha Dicastal utilizza la sua piena capacità produttiva per produrre ruote di alluminio con il marchio Dicastal. CITIC Dicastal, dal canto uso, si impegna ad acquistare la produzione di Changsha Dicastal per la vendita ai suoi clienti finali.
(257)
Inoltre, come indicato al considerando 246, Changsha Dicastal aveva un'intesa commerciale sull'investimento in Marocco con CITIC Dicastal. In cambio della collaborazione alla tempestiva attuazione dell'accordo di investimento con il governo del Marocco, CITIC Dicastal si è impegnata ad "aumentare il sostegno a favore di Changsha Dicastal" sul mercato interno cinese. Ciò si è tradotto in un aumento del flusso di cassa di Changsha Dicastal. Il margine di vendita della società è aumentato notevolmente nel 2018-2020 rispetto ai margini raggiunti prima del 2017 e dopo il 2020. Changsha Dicastal ha quindi ricevuto fondi supplementari per finanziare le attività di investimento in Marocco. Nel 2018 Changsha Dicastal ha registrato un credito nei confronti di CITIC Dicastal a un livello che corrisponde approssimativamente al conferimento di capitale trasferito tramite Dicastal Asia a DMA nel 2019
(
66
)
.
(258)
Di conseguenza, sebbene non siano collegate mediante una partecipazione azionaria, la Commissione ha constatato che tali società erano collegate almeno in qualità di partner commerciali riconosciuti ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 127, paragrafo 2, AE CDU.
(259)
Essendo il suo unico cliente nell'ambito dell'accordo di fabbricazione, CITIC Dicastal costituiva l'unica fonte di reddito di Changsha Dicastal. In associazione all'intesa commerciale sul progetto di investimento di cui sopra, CITIC Dicastal è stata in grado di controllare il flusso di cassa di Changsha Dicastal e di influenzarne la direzione e l'uso.
(260)
Changsha Dicastal ha fornito a DMA la maggior parte delle attrezzature utilizzate nella fabbricazione delle ruote di alluminio. Sebbene tali acquisti siano avvenuti nel periodo 2018-2022, con la maggior parte delle attrezzature consegnate nel 2020, all'inizio del periodo dell'inchiesta oltre il 90 % del valore di acquisto non era stato saldato. Di conseguenza, Changsha Dicastal ha fornito a DMA finanziamenti agevolati e a tasso zero mediante il pagamento tardivo delle fatture per la fornitura di attrezzature.
(261)
Changsha Dicastal ha inoltre trasferito a DMA, attraverso la sua controllata di Hong Kong, Dicastal Asia, fondi aggiuntivi, come illustrato ulteriormente in appresso.
(c)
Finanziamenti agevolati concessi a DMA tramite Dicastal Asia
(262)
Dicastal Asia è una controllata diretta detenuta al 100 % da Changsha Dicastal, costituita al solo scopo di realizzare l'investimento in Marocco. Pur essendo registrata a Hong Kong, non dispone di personale a Hong Kong, né i suoi registri sono conservati presso tale località. Il suo personale e i suoi registri si trovano invece presso la sede centrale di CITIC Dicastal a Qinhuangdao (RPC), come stabilito tramite la visita di verifica effettuata nel 2024, ossia dopo che CITIC Dicastal ha rilevato DMA (tramite Dicastal HK e Dicastal Asia). Dicastal Asia non svolgeva altre attività oltre a essere il veicolo per il progetto di investimento in Marocco, il cui investitore finale era CITIC Dicastal. Pertanto le attività di Dicastal Asia sono risultate essere controllate dagli obiettivi commerciali di CITIC Dicastal in Marocco.
(263)
La Commissione ha pertanto constatato che Dicastal Asia era legata a CITIC Dicastal in qualità di suo partner commerciale riconosciuto ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera b), AE CDU e riceveva istruzioni da CITIC Dicastal per fornire finanziamenti agevolati a DMA.
(264)
Dicastal Asia ha fornito a DMA varie forme di finanziamento agevolato che sono state in effetti convertite in capitale proprio.
(265)
DMA è stata finanziata sin dalla sua costituzione mediante prestiti di sei società di capitale di rischio. DMA ha registrato detti debiti come tali nei propri registri contabili. Nel 2021 Dicastal Asia ha rilevato tali debiti. Dicastal Asia ha utilizzato una serie di prestiti di Wisdom per estinguere i crediti degli investitori iniziali.
(266)
Oltre ai fondi ricevuti dalle società di capitale di rischio, DMA è stata finanziata, sempre a partire dalla sua costituzione, mediante un totale di sei prestiti concessi da Dicastal Asia. Dicastal Asia ha finanziato tali prestiti con un aumento del conferimento di capitale di Changsha Dicastal e con un prestito concesso da Changsha Dicastal.
(267)
Quando nel 2021 è diventata l'unica proprietaria del debito di DMA derivante dalle operazioni descritte ai considerando precedenti, Dicastal Asia ha trasformato il debito in un aumento del proprio conferimento di capitale in DMA.
(268)
Inoltre nel 2021 Dicastal Asia ha concesso un prestito finanziario a DMA. Tale prestito era infruttifero e DMA ha rimborsato il capitale del prestito soltanto alla fine del 2023. Come spiegato in precedenza, tale prestito era garantito dalla serie di prestiti che Dicastal Asia aveva ricevuto da Wisdom.
(d)
Finanziamenti agevolati concessi a DMA tramite Dicastal HK
(269)
Dicastal HK è una controllata al 100 % di CITIC Dicastal, registrata a Hong Kong. La verifica in loco ha consentito di confermare che, analogamente a Dicastal Asia, la società non disponeva di personale o registri a Hong Kong, bensì a Qinhuangdao, presso la sede di CITIC Dicastal. Dicastal HK è stata costituita prima che CITIC Dicastal decidesse di investire in Marocco. Essa era stata utilizzata in precedenza dalla società per investire in controllate in Europa. Dopo il suo avvio, il progetto marocchino è servito a fornire finanziamenti agevolati a DMA, in quanto principale fornitore di ruote di alluminio per i costruttori europei di automobili.
(270)
La Commissione ha pertanto constatato che Dicastal HK era collegata a CITIC Dicastal ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera e), AE CDU, era controllata da CITIC Dicastal e riceveva da quest'ultima istruzioni per fornire finanziamenti agevolati a DMA.
(271)
Nel 2020 Dicastal HK ha concesso a DMA un prestito finanziario denominato in EUR. Il capitale è stato interamente rimborsato in diverse rate durante tutto il periodo dell'inchiesta. Dicastal HK, a sua volta, ha ricevuto diversi prestiti da CITIC Dicastal che coprivano i fondi prestati a DMA.
(e)
Finanziamenti agevolati concessi a DMA tramite Wisdom
(272)
DMA ha acquistato la maggior parte dei lingotti di alluminio, la principale materia prima utilizzata nella fabbricazione di ruote di alluminio, da Wisdom. Come illustrato nella sezione 3.2.2, dall'inchiesta sono emerse operazioni commerciali insolite tra Wisdom e il gruppo Dicastal. La Commissione ha pertanto analizzato il potenziale collegamento tra Wisdom e il gruppo. Come concluso di seguito, la Commissione ha constatato che, sulla base dei fatti disponibili, Wisdom era collegata al gruppo Dicastal.
(273)
Per quanto concerne la fornitura di lingotti di alluminio, Wisdom ha applicato a DMA un prezzo notevolmente inferiore a quello dei lingotti acquistati presso un fornitore indipendente. Inoltre, nonostante un termine di pagamento concordato di 90 giorni, per tutto il 2023 DMA non ha pagato le forniture di lingotti di alluminio ricevute. Pertanto Wisdom ha fornito finanziamenti a DMA mediante prezzi preferenziali dei lingotti di alluminio e la riscossione tardiva dei pagamenti per le rispettive forniture.
(274)
Wisdom ha inoltre fornito una serie di prestiti a Dicastal Asia per un valore totale di decine di milioni di euro, che sono stati infine utilizzati per aumentare il capitale proprio di DMA e per fornirle un prestito finanziario, come spiegato sopra alla sottosezione c).
(275)
Sulla base di tali operazioni, dei documenti presenti nel fascicolo e degli elementi di prova raccolti durante le visite di verifica presso il gruppo Dicastal, come spiegato anche nella sezione 3.2.2, la Commissione aveva motivo di ritenere che Wisdom fosse un soggetto collegato al gruppo Dicastal. Nella sua valutazione, la Commissione ha tenuto conto degli elementi illustrati di seguito.
(276)
Wisdom è stata costituita a Hong Kong nel novembre 2019 con un capitale sociale di 100 HKD (circa 12,50 EUR). La società è stata costituita da un azionista unico, un cittadino cinese.
(277)
Come indicato nella sezione 3.2.2, la Commissione ha constatato che il cittadino cinese che agiva in veste di azionista unico di Wisdom era registrato a Qinhuangdao, la stessa città della sede legale di CITIC Dicastal. Inoltre è emerso che Wisdom aveva sede legale al medesimo indirizzo, a Hong Kong, delle due società aventi sede a Hong Kong del gruppo Dicastal, ossia Dicastal Asia e Dicastal HK.
(278)
Nonostante i ripetuti tentativi della Commissione di ottenere maggiori informazioni sulle attività di Wisdom e sui suoi rapporti giuridici ed economici con DMA e il gruppo Dicastal, tanto da Wisdom stessa quanto dal gruppo Dicastal, Wisdom si è rifiutata di collaborare all'inchiesta e il gruppo Dicastal non ha fornito tutte le informazioni richieste dalla Commissione.
(279)
Nessuna argomentazione addotta da CITIC Dicastal ha illustrato in che modo e per quale motivo una società presumibilmente non collegata, avente un modesto capitale azionario di 12,50 EUR, finanzierebbe pagamenti tardivi di fatture per lingotti di alluminio e la mancata riscossione di interessi su prestiti per un valore totale ammontante a milioni di euro da un gruppo presumibilmente non collegato, nonché il motivo per cui una grande società quale CITIC Dicastal abbia potuto fidarsi di tale fornitore per forniture così significative di lingotti. Per quanto riguarda il motivo per cui CITIC Dicastal raccomandava Wisdom come fornitore di lingotti di DMA, la società si è limitata ad asserire che CITIC Dicastal aveva una cooperazione a lungo termine con il proprietario di Wisdom in qualità di esperto nel settore dell'alluminio.
(280)
Nel contesto della procedura relativa all'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base di cui alla sezione 3.2.2, CITIC Dicastal ha affermato di non essere collegata a Wisdom e che le informazioni richieste dalla Commissione in merito a Wisdom non erano necessarie.
(281)
Per quanto riguarda il rapporto, CITIC Dicastal ha sostenuto che le circostanze invocate dalla Commissione non stabilivano un collegamento tra il gruppo Dicastal e Wisdom sulla base del diritto dell'Unione applicabile, ossia l'articolo 127 dell'AE CDU. Secondo CITIC Dicastal, le relazioni e i registri contabili sottoposti a revisione contabile delle società del gruppo hanno confermato che Wisdom non era indicata nei registri del gruppo come società collegata.
(282)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Innanzitutto, come giustamente sottolineato da CITIC Dicastal, la base giuridica per stabilire l'esistenza di un rapporto ai fini del presente procedimento è l'articolo 127 AE CDU. Il fatto che una determinata società non sia indicata come soggetto collegato nelle relazioni e nelle registrazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile del gruppo Dicastal è irrilevante, in quanto la base giuridica per tale comunicazione e per il consolidamento a fini contabili è costituita dalle rispettive norme contabili e di revisione previste dai sistemi giuridici di Hong Kong o cinesi, piuttosto che dall'articolo 127 AE CDU. Inoltre, il modo in cui tali norme contabili e di revisione vengono effettivamente applicate e fatte rispettare a Hong Kong o in Cina, nel caso in cui una società ometta di comunicare un soggetto come collegato, potrebbe altresì svolgere un ruolo nella pratica in relazione alla presente argomentazione.
(283)
La Commissione ha inoltre osservato di aver constatato l'esistenza di un collegamento tra i due rami del gruppo Dicastal (un ramo collegato attraverso un rapporto di partecipazione a CITIC Dicastal e l'altro collegato a Changsha Dicastal) sulla base dell'esistenza dell'accordo di fabbricazione stipulato tra CITIC Dicastal e Changsha Dicastal. Le operazioni di Changsha Dicastal con le sue controllate, da un lato, e con le società collegate a CITIC Dicastal, dall'altro, non sono state rese note né nelle relazioni né nei documenti contabili sottoposti a revisione contabile delle società quali operazioni con parti correlate.
(284)
Inoltre la Commissione dispone di informazioni soltanto in merito alle operazioni tra Wisdom e il ramo Changsha Dicastal del gruppo Dicastal. Pertanto non era possibile escludere che la società in questione fosse collegata al ramo Dicastal CITIC del gruppo Dicastal attraverso un azionista comune, una gestione comune o legami familiari tra i dirigenti e/o i proprietari di Wisdom, così come del ramo CITIC Dicastal del gruppo Dicastal. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha respinto tali argomentazioni.
(285)
Per quanto concerne gli elementi di fatto relativi al fondamento invocato dalla Commissione per presumere l'esistenza di un rapporto, il gruppo Dicastal ha fornito informazioni supplementari per confutare le asserzioni relative alla libera fornitura di materie prime e di prestiti da parte di Wisdom al gruppo Dicastal. In particolare, ha dimostrato che gli acquisti di alluminio da Wisdom da parte di DMA sono stati parzialmente pagati dopo il periodo dell'inchiesta nel 2024 e che anche il prestito concesso a Dicastal Asia è stato rimborsato dopo il periodo dell'inchiesta nel 2024. Ha inoltre sostenuto che è prassi comune che più società registrate a Hong Kong condividano un indirizzo comune; pertanto tale circostanza non suffraga la teoria dell'esistenza di un rapporto tra il gruppo Dicastal e Wisdom.
(286)
La Commissione ha ritenuto che l'esistenza delle operazioni sopra descritte e di un indirizzo di sede legale comune con altre società costituissero elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rapporto tra Wisdom e il gruppo Dicastal. Tali elementi giustificavano pienamente la richiesta di informazioni supplementari rivolta dalla Commissione al gruppo Dicastal e a Wisdom al fine di accertare se tali elementi sarebbero stati confermati da ulteriori informazioni, poiché senza la cooperazione di Wisdom tali aspetti non avrebbero potuto essere indagati. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte. La sostanza di tali argomentazioni è trattata più avanti nella presente sezione.
(287)
Il gruppo Dicastal ha inoltre asserito di essersi adoperato al massimo per trasmettere il questionario antisovvenzioni a Wisdom. Tale società non ha tuttavia corrisposto all'impegno profuso. Analogamente, qualsiasi comunicazione tra il gruppo Dicastal e Wisdom non poteva essere divulgata per motivi di riservatezza commerciale e di tutela della vita privata.
(288)
La Commissione ha ritenuto di disporre di elementi sufficienti nel fascicolo a sostegno del fatto che le società erano collegate. Le preoccupazioni relative alla riservatezza commerciale e alla tutela della vita privata non costituiscono motivi validi per rifiutare di esibire alla Commissione documenti e informazioni pertinenti ai fini dell'inchiesta, in quanto tali aspetti rientrano pienamente nella protezione delle informazioni riservate a norma dell'articolo 29 del regolamento di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(289)
Per quanto concerne la questione relativa all'eventualità o meno che le informazioni richieste dalla Commissione fossero necessarie, il gruppo Dicastal ha sostenuto che, considerando il paese in cui Wisdom è stata registrata, nonché il paese di origine della materia prima fornita a DMA, le informazioni relative a Wisdom richieste dalla Commissione non erano necessarie in quanto l'inchiesta si limitava alla presunta collaborazione tra il governo del Marocco e quello della RPC. Pertanto eventuali contributi finanziari al di fuori del territorio del Marocco o della cooperazione tra il governo del Marocco e quello della RPC non rientravano nell'ambito di applicazione della presente inchiesta.
(290)
La Commissione ha espresso disaccordo. È prassi comune per le imprese cinesi stabilire controllate a Hong Kong, che offre un contesto imprenditoriale favorevole per gli scambi o gli investimenti all'estero, ad esempio aliquote più favorevoli per l'imposta sulle società, accesso ai mercati dei capitali e valuta liberamente convertibile. In molti casi, le società registrate a Hong Kong svolgono effettivamente le loro attività presso le sedi delle loro società madri in Cina. Tale pratica ha potuto essere rilevata anche in seno al gruppo Dicastal, all'interno del quale tanto CITIC Dicastal quanto Changsha Dicastal hanno stabilito società di investimento a Hong Kong. Come confermato dalle verifiche in loco, i registri e il personale di tali controllate erano situati presso la sede di CITIC Dicastal a Qinhuangdao. Inoltre CITIC Group Corporation (proprietaria finale di CITIC Dicastal) ha costituito una società, CITIC Limited, a Hong Kong e ha conferito la maggior parte dei propri attivi alla società registrata a Hong Kong
(
67
)
. Inoltre, sebbene l'origine della materia prima fornita non fosse né cinese né marocchina, è stata Wisdom a finanziare DMA attraverso una riscossione notevolmente ritardata dei pagamenti per le forniture di lingotti di alluminio e un prezzo notevolmente basso rispetto a quello praticato sul mercato. Wisdom è stata costituita in Cina e stava attuando le politiche preferenziali cinesi a favore dei produttori di ruote di alluminio, come ulteriormente chiarito di seguito. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'origine dei lingotti fosse irrilevante a questo proposito. Su questa base la Commissione ha respinto tali argomentazioni.
(291)
Pur negando costantemente l'esistenza di una cooperazione tra il governo del Marocco e quello della RPC per quanto concerne DMA, il governo del Marocco ha sostenuto il punto di vista del gruppo Dicastal in merito alla necessità di ottenere le informazioni richieste nelle proprie osservazioni. A tale proposito, facendo riferimento all'articolo 12.7 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, il governo del Marocco ha sostenuto che i dati disponibili potevano essere applicati soltanto alle informazioni ritenute necessarie dall'autorità incaricata dell'inchiesta. Il governo del Marocco ha inoltre sostenuto che, in linea con la relazione del panel nella controversia
US – Supercalanded paper
(
68
)
e con la sentenza della Corte di giustizia nella causa
European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)/Giant (China) Co. Ltd
(
69
)
, l'onere della dimostrazione che talune informazioni erano necessarie, prima di ricorrere ai dati disponibili, spetta alla Commissione. Il governo del Marocco ha inoltre ricordato che, a norma dell'allegato II, punto 7, dell'accordo antidumping dell'OMC ("accordo antidumping"), applicato per analogia nel contesto delle inchieste antisovvenzioni, la Commissione dovrebbe agire con particolare cautela nel selezionare le fonti dei dati disponibili. In tale contesto, il governo del Marocco ha sottolineato che l'autorità incaricata dell'inchiesta dovrebbe utilizzare come dati disponibili, laddove possibile, le informazioni provenienti da altre fonti indipendenti o le informazioni ottenute da altre parti interessate. Il governo del Marocco ha inoltre sottolineato che il gruppo Dicastal ha fornito una serie di risposte al questionario, ha acconsentito a visite di verifica e ha collaborato anche nella fase successiva alle visite di verifica. Infine, il governo del Marocco ha messo in guardia la Commissione dal ricorso a dati negativi disponibili nel contesto della presunta omessa collaborazione e ha ricordato alla Commissione che qualsiasi nuovo regime di sovvenzione individuato dalla Commissione deve essere oggetto di consultazione con il governo del Marocco prima dell'estensione dell'inchiesta a tali regimi.
(292)
La Commissione ha tenuto pienamente conto di tali argomentazioni del governo del Marocco. Alla luce delle argomentazioni di cui ai considerando da 286 a 290, la Commissione le ha respinte in quanto le informazioni richieste a Wisdom e al gruppo Dicastal erano necessarie ai fini dell'inchiesta conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza dell'OMC cui fa riferimento il governo del Marocco. Come ulteriormente specificato di seguito, nelle sue risultanze la Commissione non si è basata su dati disponibili "negativi", ma ha utilizzato in modo molto prudente i dati disponibili nel fascicolo. Tali argomentazioni del governo del Marocco sono state pertanto respinte.
(293)
Sulla base di tutte le considerazioni e di tutti gli elementi di prova di cui sopra, la Commissione ha confermato la propria intenzione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base per stabilire se Wisdom fosse collegata al gruppo Dicastal e, di conseguenza, al gruppo CITIC, conformemente all'articolo 127 AE CDU. A tale fine la Commissione ha invocato una serie di fatti disponibili nella propria valutazione e ha dovuto trarre alcune deduzioni al fine di colmare le lacune, laddove necessario.
(294)
Innanzitutto, la Commissione ha rilevato che Wisdom e le due società aventi sede a Hong Kong del gruppo Dicastal coinvolte nel progetto marocchino, ossia Dicastal Asia e Dicastal HK, erano registrate allo stesso indirizzo a Hong Kong.
(295)
Oltre alle argomentazioni e alle confutazioni illustrate nella sezione 3.2.2 e ai considerando precedenti, CITIC Dicastal ha asserito che il motivo per cui Wisdom, Dicastal Asia e Dicastal HK avevano lo stesso indirizzo di sede legale registrato a Hong Kong era che tutte e tre le società utilizzavano il medesimo agente di registrazione. L'indirizzo registrato per le tre società era l'indirizzo dell'agente di registrazione a Hong Kong.
(296)
Tale argomentazione non ha dimostrato che le società non fossero collegate. Semmai, il fatto di avere il medesimo agente di registrazione e il medesimo indirizzo di sede legale può anch'esso essere considerato un'indicazione di un rapporto nel contesto dell'articolo 28 del regolamento di base, in quanto è comune tra parti collegate utilizzare il medesimo agente e il medesimo indirizzo di sede legale per massimizzare l'efficienza delle procedure amministrative e, allo stesso tempo, ridurre al minimo i costi sottostanti.
(297)
Dall'inchiesta è inoltre emerso che Dicastal Asia e Dicastal HK non disponevano di personale a Hong Kong, in quanto il loro personale e le loro registrazioni erano piuttosto situati presso i locali di CITIC Dicastal a Qinhuangdao, provincia di Hebei, RPC. Di conseguenza, la Commissione aveva motivo di dedurre che nemmeno Wisdom svolgesse le sue attività da Hong Kong. Tenendo conto del fatto che anche l'indirizzo del proprietario e dell'amministratore di Wisdom si trovava a Qinhuangdao, in assenza di cooperazione in merito a questo aspetto da parte di Wisdom o CITIC Dicastal la Commissione ha ritenuto che anche la sede operativa di Wisdom avesse sede a Qinhuangdao.
(298)
Un ulteriore elemento cruciale attestante l'esistenza di un rapporto, come spiegato in precedenza, è il fatto che, nonostante l'insignificante capitalizzazione di Wisdom, CITIC Dicastal si era basata su di essa per la fornitura di quantitativi significativi di lingotti di alluminio fondamentali per la sua continuità operativa in Marocco. La Commissione ha ritenuto altamente improbabile che parti indipendenti avrebbero concluso un accordo così importante in assenza di ulteriori garanzie. L'accordo di fornitura di lingotti di alluminio concluso tra Wisdom e DMA non contiene garanzie o penali di questo tipo, ad esempio in caso di mancata fornitura dei quantitativi concordati, che sono significativi. Di conseguenza, anche questo elemento evidenza con chiarezza il rapporto esistente tra dette entità.
(299)
Inoltre, come indicato in precedenza e nella sezione 3.2.2 e come specificato ulteriormente in appresso, Wisdom non ha ricevuto alcun pagamento da DMA per le consistenti forniture di lingotti di alluminio fino alla fine del periodo dell'inchiesta e ha applicato un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato per tali lingotti. Inoltre ha erogato a Dicastal Asia finanziamenti significativi che non erano stati rimborsati entro la fine del periodo dell'inchiesta.
(300)
La Commissione ha ritenuto che tali elementi indichino marcatamente l'esistenza di un rapporto tra Wisdom e CITIC Dicastal quanto meno in qualità di partner aventi la veste giuridica di associati o di persone associate in affari, conformemente all'articolo 127 AE CDU. Qualora il rapporto tra Wisdom e CITIC Dicastal si fosse concretizzato in linea con le condizioni di mercato, CITIC Dicastal avrebbe sollecitato un accordo con garanzie dettagliate volte ad assicurare la fornitura del fattore produttivo, mentre Wisdom avrebbe attivamente cercato di ricevere i pagamenti delle forniture di lingotti e di fissare maggiorazioni di mora e risarcimenti danni supplementari in caso di inadempimento contrattuale. Secondo il contratto di fornitura di alluminio tra Wisdom e DMA, esiste un termine di pagamento chiaro. Il contratto prevede persino una clausola di risoluzione delle controversie. Inoltre il contratto prevede la risoluzione del contratto. Wisdom non ha intrapreso alcuna di tali azioni consentite dall'accordo di fornitura con DMA, in considerazione del mancato rispetto dei termini di pagamento per le forniture per un periodo di tempo così lungo. Se le parti non fossero state collegate, in particolare in considerazione degli enormi quantitativi forniti e dei corrispondenti importi in questione, Wisdom avrebbe adottato i mezzi di ricorso adeguati per far rispettare l'accordo cercando di recuperare i propri crediti, eventualmente risolvendo il contratto e promuovendo azioni per l'ottenimento del risarcimento dei danni nei confronti di DMA.
(301)
CITIC Dicastal ha sostenuto che gli acquisti di alluminio da Wisdom da parte di DMA sono stati parzialmente pagati nel 2024, dopo il periodo dell'inchiesta, e che anche il prestito concesso a Dicastal Asia è stato rimborsato nel 2024. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che tali circostanze non modificassero il fatto che Wisdom e il gruppo Dicastal non si comportavano come entità indipendenti che operavano a normali condizioni di mercato. Un semplice rimborso dopo il periodo dell'inchiesta, senza altre penali e compensazioni richieste e pagate, dopo anni di violazione del contratto, non modifica in alcun modo la situazione di fatto descritta al considerando precedente, che sostiene in maniera evidente l'esistenza di un rapporto tra le parti.
(302)
Inoltre, come si è visto più in dettaglio, il prezzo dei lingotti di alluminio praticato da Wisdom nei confronti di DMA era notevolmente inferiore al prezzo praticato dai fornitori indipendenti per le forniture dirette di lingotti di alluminio. In assenza di collaborazione, la Commissione ha dedotto che non vi fossero altri motivi a giustificazione del comportamento di Wisdom, se non il fatto che la società fosse collegata a CITIC Dicastal. Un fornitore indipendente avrebbe cercato di massimizzare il prezzo e i profitti corrispondenti derivanti dalle vendite di lingotti di alluminio. Dato che il prezzo di tale materia prima è legato al prezzo internazionale fissato dalla Borsa londinese dei metalli (London Metal Exchange) e tale materia prima è negoziata a livello mondiale come merce, nel fascicolo non vi è altra spiegazione plausibile per tali differenze di prezzo se non l'esistenza di un rapporto tra tali entità.
(303)
Un ulteriore elemento a sostegno del collegamento rilevato consiste nel fatto che il contratto di fornitura di lingotti di alluminio tra Wisdom e DMA è identico al contratto stipulato tra CITIC Dicastal e DMA. Entrambi gli accordi presentano esattamente i medesimi articoli e condizioni pressoché identiche (fatta eccezione per il meccanismo di fissazione dei prezzi) e persino la medesima formattazione. La Commissione ha confrontato tali accordi con l'accordo relativo a lingotti di alluminio di un fornitore realmente non collegato a DMA e ha constatato che si trattava di un accordo completamente diverso a livello di termini e condizioni, nonché di formattazione. Di conseguenza, anche questo elemento ha confermato l'esistenza di un rapporto tra Wisdom e CITIC Dicastal.
(304)
Sulla base di tutti gli elementi di fatto disponibili nel fascicolo, la Commissione ha concluso che Wisdom è un soggetto collegato a CITIC Dicastal ai sensi dell'articolo 127 AE CDU. Wisdom è collegata almeno in qualità di partner avente la veste giuridica di associata, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, lettera b), AE CDU, e/o come persona associata in affari, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, AE CDU. La Commissione ha inoltre dedotto, sulla base dei suddetti elementi, che esiste un rapporto giuridico anche ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, lettere d), e), f) o g), AE CDU.
(305)
In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha concluso che, in quanto soggetto collegato a CITIC Dicastal avente un coinvolgimento molto stretto nel completamento efficace del progetto marocchino, Wisdom fungeva da veicolo per la fornitura indiretta di un contributo finanziario, analogamente alle altre tre entità collegate utilizzate da CITIC Dicastal per convogliare finanziamenti agevolati a favore di DMA.
(306)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto che la Commissione aveva applicato conclusioni negative nel formulare conclusioni in merito al rapporto tra CITIC Dicastal e Wisdom. Tale società ha inoltre ribadito le proprie argomentazioni in merito al rapporto tra CITIC Dicastal e Wisdom descritto ai considerando 281, 285, 287 e 289. La società ha inoltre sostenuto che le conclusioni della Commissione in merito all'esistenza di operazioni commerciali insolite, al rapporto tra CITIC Dicastal e Wisdom e all'uso dei dati disponibili a tale riguardo erano infondate e ingiustificate.
(307)
Secondo DMA, la costituzione di Wisdom nel novembre 2019 e la conclusione di un contratto di vendita nel marzo 2020, che rendeva Wisdom il principale fornitore di lingotti di alluminio a DMA, erano in linea con le usuali pratiche commerciali.
(308)
Per quanto concerne le fatture non pagate per la fornitura di lingotti di alluminio, DMA ha sostenuto di aver dimostrato che tale circostanza si è verificata a causa di una controversia relativa al prezzo dei lingotti. Presumibilmente tale controversia sarebbe stata risolta alla fine del 2023. A seguito della firma di un nuovo contratto basato sulla controversia risolta, DMA ha sostanzialmente azzerato tutto il debito nel 2024. Per quanto concerne i prezzi inferiori a quelli di mercato dei lingotti, DMA ha sostenuto che il suo fornitore ha scommesso sulla formula di fissazione dei prezzi. Dopo aver constatato che la formula non funzionava, Wisdom ha chiesto la rinegoziazione del contratto di vendita di cui sopra. DMA ha sostenuto che la Commissione ignorava i fatti descritti nel presente considerando.
(309)
DMA ha ribadito che l'indirizzo di sede legale comune con altre due società del gruppo Dicastal non indica necessariamente l'esistenza di un rapporto, in quanto numerose società condividono la medesima sede legale. Analogamente, DMA ha sostenuto che il fatto che il proprietario di Wisdom abbia un domicilio nella medesima città in cui ha sede CITIC Dicastal non implica un collegamento diretto tra le due società. Tale parte ha inoltre asserito di non essere a conoscenza dell'indirizzo del proprietario e che l'argomentazione della Commissione non era suffragata da alcuna informazione di cui al fascicolo dell'inchiesta. DMA non ha contestato il fatto che l'indirizzo effettivo a partire dal quale Wisdom svolge la sua attività fosse diverso da quello della sede legale.
(310)
DMA ha sostenuto che la raccomandazione di Wisdom da parte di CITIC Dicastal come fornitore di lingotti di alluminio a DMA, basata sulle competenze del proprietario di Wisdom nel settore dell'alluminio e sulla sua storia di cooperazione a lungo termine, era comune nel settore di attività in questione. Secondo DMA, tale comportamento non ha compromesso l'indipendenza delle società.
(311)
Infine, il rifiuto del gruppo Dicastal di divulgare informazioni supplementari in merito a Wisdom e ai suoi rapporti con la società e/o con il suo proprietario non dovrebbe essere inteso come l'ammissione di eventuali illeciti. Secondo DMA, il rifiuto di collaborare per quanto concerne i rapporti del gruppo con Wisdom deriva dai diritti delle società di proteggere informazioni commerciali sensibili e dettagli finanziari.
(312)
La Commissione ha respinto le argomentazioni di cui ai considerando da 306 a 311. Innanzitutto, la Commissione ha contestato l'affermazione secondo cui si sarebbe avvalsa di una conclusione negativa. In assenza di collaborazione da parte di Wisdom e del gruppo Dicastal per quanto concerne i suoi rapporti con Wisdom, la Commissione si è limitata ad analizzare i dati disponibili e a formulare conclusioni su tale base. Sebbene le singole conclusioni non possano fungere da elementi di prova, se considerati separatamente, dell'esistenza di un rapporto tra CITIC Dicastal e Wisdom, congiuntamente hanno portato alle conclusioni di cui al considerando 304. Inoltre la Commissione aveva già esaminato la maggior parte delle singole argomentazioni ai considerando da 275 a 303.
(313)
Scendendo in maggiore dettaglio, le spiegazioni non comprovate relative alle fatture non pagate per i lingotti di alluminio di cui al considerando 308 non depongono contro gli elementi di prova contenuti nel fascicolo. Il contratto aggiuntivo, asseritamente firmato per risolvere la controversia in materia di fissazione dei prezzi, riguardava soltanto gli ordini effettuati tra ottobre e dicembre 2023, che corrispondevano a fatture emesse nei mesi di novembre e dicembre 2023. Pertanto nel contratto non è illustrato il motivo per cui neppure le fatture emesse a partire dal settembre 2022 fossero state pagate. Inoltre le argomentazioni in base alle quali la firma di un contratto relativo alla maggior parte dei lingotti necessari, stipulato con una società costituita soltanto pochi mesi prima, rappresenterebbe una prassi commerciale comune, e il contratto è stato firmato in seguito alle raccomandazioni di CITIC Dicastal basate su una cooperazione a lungo termine con il proprietario di Wisdom, non hanno potuto essere suffragate da alcun elemento di prova sostanziale presente nel fascicolo, in quanto Wisdom non ha affatto collaborato e il gruppo Dicastal si è rifiutato di divulgare qualsiasi informazione circa la natura e la durata degli affari condotti con il proprietario di Wisdom. In ogni caso, anche qualora si possa presumere che fosse di fatto corretta, la dichiarazione di cui al considerando 310 non fa che corroborare ulteriormente le conclusioni relative allo stretto rapporto tra Wisdom e il gruppo Dicastal. Infine, come spiegato al considerando 79, l'indirizzo del proprietario di Wisdom era di dominio pubblico e accessibile tramite il registro delle imprese di Hong Kong.
(f)
Conclusioni
(314)
Gli elementi di prova e gli ulteriori elementi di cui sopra dimostrano che a partire dal 2017 CITIC Dicastal ha ricevuto sostegno dal governo della RPC in Cina sotto forma di sovvenzioni e prestiti agevolati ricevuti dal governo della RPC e da banche e istituti finanziari cinesi che hanno agito in qualità di enti pubblici. Tali finanziamenti esterni sono stati erogati nel contesto delle politiche preferenziali del governo della RPC, compresa la nuova via della seta. Nel 2018 CITIC Dicastal ha firmato un accordo di investimento con il governo del Marocco per conto del governo della RPC per attuare il progetto di costruzione di uno stabilimento per la produzione di ruote di alluminio nel contesto della stretta cooperazione tra i governi della RPC e del Marocco. DMA era il soggetto operativo avente sede in Marocco per la realizzazione del progetto. In ragione della sua situazione specifica al momento dell'attuazione, ha fornito a DMA i finanziamenti richiesti dall'accordo di investimento per l'attuazione del progetto marocchino attraverso i soggetti intermedi Changsha Dicastal, Dicastal Asia, Dicastal HK e Wisdom, controllando che tali entità convogliassero effettivamente i fondi a favore di DMA. Dalla firma dell'accordo di investimento CITIC Dicastal ha agito in qualità di responsabile del progetto e garante del finanziamento, nonostante non sia diventata immediatamente proprietaria ufficiale di DMA mediante l'acquisizione delle sue azioni. Tale società ha deciso di finanziare il progetto tramite le entità intermedie menzionate, utilizzando almeno in parte i finanziamenti ricevuti direttamente o indirettamente dalle banche e dagli istituti finanziari cinesi. CITIC Dicastal ha pertanto agito in qualità di garante del contributo finanziario, in quanto ha sempre controllato durante l'intera attuazione del progetto che i fondi erogati alle entità intermedie venissero infine trasferiti a DMA ai fini del completamento efficace del progetto. Come ultimo passo dopo tali modalità di finanziamento, CITIC Dicastal ha completato l'acquisizione formale di quote di DMA all'inizio del 2024, rispettando in tal modo i suoi impegni con il governo del Marocco in qualità di titolare di progetto nel contesto dell'accordo di investimento.
(315)
Sebbene le operazioni specifiche che conferiscono finanziamenti agevolati siano descritte nella sezione 3.5.2.2, l'inchiesta ha dovuto stabilire se CITIC Dicastal abbia agito in qualità di ente pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base nel fornire indirettamente (tramite le sue entità collegate) i contributi finanziari a DMA.
(316)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto che, nel corso dell'inchiesta, il gruppo Dicastal ha fornito numerosi elementi di prova a dimostrazione del fatto che qualsiasi finanziamento fornito dal governo della RPC a entità cinesi del gruppo Dicastal non era né avrebbe potuto essere destinato alla nuova via della seta, al Marocco o a DMA.
(317)
A tale proposito, la società ha fatto riferimento a quanto segue: a) una comunicazione di Changsha Dicastal, che spiegava di aver utilizzato fondi propri per effettuare l'investimento in Marocco; b) un documento di verifica raccolto durante la verifica in loco presso DMA, che illustrava gli accordi tra CITIC Dicastal e Changsha Dicastal relativi al progetto marocchino; c) i contratti di prestito di Changsha Dicastal verificati in loco, attestanti che il mutuatario non aveva il diritto di utilizzare i fondi per un investimento all'estero.
(318)
Secondo DMA, la Commissione ha erroneamente sostenuto che CITIC Dicastal abbia convogliato i fondi ricevuti dal governo della RPC tramite una serie di entità collegate a DMA. La società ha inoltre sostenuto che la conclusione secondo cui CITIC Dicastal avrebbe finanziato Changsha Dicastal mediante un aumento delle entrate derivante dalle vendite non trova riscontro nel verbale dell'inchiesta. DMA ha inoltre asserito che le risultanze della Commissione relative alla concessione di finanziamenti agevolati tramite prestiti e fattori produttivi a basso costo forniti da Wisdom costituiscono una speculazione.
(319)
La Commissione ha respinto le argomentazioni di cui ai considerando da 316 a 318. Come illustrato al considerando 81, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni di Changsha Dicastal sulle fonti di fondi utilizzate per l'investimento in Marocco. Analogamente, ha preso in considerazione le informazioni fornite nel rispettivo documento di verifica e nei contratti di prestito di Changsha Dicastal. A questo proposito, la Commissione non ha mai sostenuto che Changsha Dicastal abbia utilizzato direttamente i prestiti ricevuti per l'investimento in Marocco. Come illustrato ai considerando 221, 257, 259 e 371, l'investimento è stato finanziato indirettamente da CITIC Dicastal attraverso un aumento delle entrate delle vendite. Contrariamente a quanto sostenuto da DMA, tali conclusioni sono state formulate sulla base di informazioni tratte da relazioni sottoposte a revisione contabile di Changsha Dicastal e dai conti creditori e debitori di Changsha Dicastal e CITIC Dicastal, come spiegato al considerando 221, che fornisce anche riferimenti ai documenti utilizzati dalla Commissione.
3.5.2.1.3. CITIC Dicastal che agisce in qualità di ente pubblico
(320)
Come spiegato nella sezione 3.5.2.1.1, CITIC Dicastal ha ricevuto finanziamenti agevolati esterni dal governo della RPC e/o da altri istituti finanziari cinesi. Ha poi convogliato tale sostegno finanziario a DMA attraverso i suoi soggetti giuridici collegati Changsha Dicastal, Dicastal Asia, Dicastal HK e Wisdom, controllando che il flusso di finanziamenti venisse utilizzato per il progetto di investimento in Marocco. Di conseguenza, in qualità di promotore del progetto di investimento con il governo del Marocco, CITIC Dicastal ha agito in veste di soggetto concedente del contributo finanziario a DMA. L'inchiesta ha pertanto valutato se CITIC Dicastal abbia agito in qualità di ente pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base nel fornire finanziamenti a DMA per le sue attività marocchine tramite soggetti giuridici collegati. Le norme e la giurisprudenza pertinenti per questa valutazione sono sintetizzate nella sezione 3.5.2.1.1, lettera b).
(321)
Innanzitutto, la Commissione ha esaminato la proprietà da parte dello Stato e altri indizi formali del controllo del governo per quanto concerne CITIC Dicastal, nonché il suo rapporto giuridico con DMA.
(322)
CITIC Dicastal costituisce parte del gruppo CITIC. Il livello di controllo a monte del gruppo CITIC spetta a CITIC Group Corporation, un'impresa di proprietà dello Stato cinese istituita previa approvazione del Consiglio di Stato e finanziata dal ministero delle Finanze per conto del Consiglio di Stato
(
70
)
. Quest'ultimo esercita il controllo, in ultima analisi, su un'ampia serie di entità collegate
(
71
)
(denominate di seguito "gruppo CITIC"). Il suo attivo principale è costituito da una partecipazione del 58,13 % in CITIC Limited. Sin dalla sua istituzione nel 1979, il gruppo CITIC è stato un pioniere della riforma economica cinese. Effettua investimenti in settori aventi un potenziale a lungo termine e in quelli in linea con le priorità nazionali
(
72
)
.
(323)
CITIC Limited detiene una partecipazione del 42 % in CITIC Dicastal tramite CITIC Industrial Investment Group Corp., Ltd ("CIIG").
(324)
Inoltre CITIC Dicastal è per il 26 % di proprietà di Aluminum Alliances Limited, una società registrata a Hong Kong. Secondo i registri della società di Hong Kong, i suoi amministratori sono il signor LIU Erh Fei e Asia Capital Investment Limited. LIU Erh Fei è il fondatore e amministratore delegato di Asia Investment Capital, l'istituto di gestione di Asia Investment Fund. Asia Investment Fund è un fondo di investimento privato denominato in USD, istituito a Hong Kong dal ministero delle Finanze cinese con l'approvazione del Consiglio di Stato e di altri investitori istituzionali nazionali ed esteri qualificati. Tale fondo aderisce ai principi di un funzionamento orientato al mercato, internazionalizzato e professionale, ha base in Cina, è rivolto all'Asia ed ha una prospettiva globale
(
73
)
.
(325)
La visione di CITIC Group Corporation consiste nel creare un conglomerato di eccellenza avente una reputazione duratura, allineando nel contempo la propria missione agli obiettivi nazionali e contribuendo al rinnovamento nazionale
(
74
)
.
(326)
CITIC Group Corporation e varie società del gruppo rispondono attivamente alle politiche e agli obiettivi nazionali direttamente pertinenti per la produzione di ruote di alluminio. I funzionari del gruppo hanno accolto con grande favore le nuove idee e i nuovi obiettivi presentati dal segretario generale Xi Jinping nella sua relazione al 20
o
Congresso nazionale del PCC a nome del 19
o
comitato centrale. Essi hanno convenuto che il gruppo dovrebbe "
contribuire con le proprie forze alla costruzione di un paese socialista moderno a tutto tondo e promuovere la grande rinascita della nazione cinese con una modernizzazione in stile cinese
, dato che la società
è sempre stata solidale con il partito e continua a perseguire la grande causa del paese
". Una filiale in Myanmar ha sottolineato che "
la realizzazione congiunta della nuova via della seta è diventata una piattaforma popolare di cooperazione internazionale e di prodotti pubblici internazionali
". Un altro rappresentante di una sezione di partito in seno a una delle società del gruppo ha dichiarato che "
è necessario integrare le nuove prescrizioni e le nuove disposizioni del 20
o
Congresso nazionale del Partito comunista cinese nella strategia di sviluppo dell'impresa, valorizzare appieno il ruolo del settore assicurativo come "ammortizzatore" economico e "stabilizzatore sociale" e dare prova di nuove responsabilità, intraprendendo nuove azioni al fine di contribuire alla prosperità comune
"
(
75
)
.
(327)
Dall'inchiesta è emerso che il PCC ha esercitato un controllo e ha influenzato le decisioni delle società attraverso diversi membri in carica attualmente o in passato in seno al consiglio di amministrazione di varie società del gruppo CITIC, tra cui CITIC Dicastal. Il presidente di CITIC Dicastal ZHU Zhihua ha ricoperto anche l'incarico di segretario del partito nell'ambito della società
(
76
)
. L'ex vicedirettore generale, GAO Xiuying, ha rappresentato il comitato permanente del PCC della società in seno al consiglio di amministrazione di CITIC Dicastal
(
77
)
. Un altro direttore di CITIC Dicastal, ZHANG Jian, che rappresentava l'azionista CIIG, ha svolto anche il ruolo di segretario del partito presso CIIG
(
78
)
. Il presidente del comitato di partito di CITIC Bank, FANG He Ying, è stato presidente e direttore esecutivo della banca, nonché vicedirettore generale di CITIC Group Corporation
(
79
)
.
(328)
L'influenza del PCC sulle imprese del gruppo CITIC risulta evidente anche dallo statuto di queste ultime e si traduce nelle loro operazioni aziendali.
(329)
Lo statuto di CITIC Dicastal è stato redatto per garantire il rispetto da parte della società, tra l'altro, delle disposizioni dello statuto del PCC. Lo statuto di CITIC Dicastal richiede l'istituzione di un'organizzazione del PCC in seno alla società al fine di rafforzare la leadership generale del PCC, orientare la direzione e gestire la situazione generale della società. Tale statuto prevede inoltre l'istituzione del comitato di partito in seno alla società, i cui membri possono entrare a far parte del consiglio di amministrazione, del consiglio delle autorità di vigilanza e della dirigenza della società. Uno dei ruoli del comitato di partito consiste nello studio e nella discussione delle principali questioni di gestione aziendale della società. Tali ricerche e discussioni fungono da lavoro preparatorio per il consiglio di amministrazione e la dirigenza ai fini dell'adozione di decisioni in merito a questioni importanti. Lo statuto impone al consiglio di amministrazione di ascoltare i pareri del comitato di partito in merito alle principali decisioni e questioni aziendali. Gli amministratori esercitano i diritti conferiti dalla società con la dovuta discrezione, cura e diligenza, al fine di garantire che le attività commerciali della società siano conformi alle leggi e alle normative nazionali nonché alle varie
politiche economiche nazionali
.
(330)
La relazione di XI Jinping ha trovato eco anche in seno a CITIC Dicastal:
"Liu Xinghua, membro del comitato di propaganda della sezione di partito dello "Stabilimento Faro" e della Linea 6 Ruote di Alluminio, ha affermato che CITIC Dicastal dovrebbe considerare il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era come "faro del pensiero", studiarne e approfondirne sistematicamente la comprensione e guidare lo "Stabilimento Faro" nella creazione di uno sviluppo di qualità elevata. Il compagno Dai Wenhu, segretario della sezione di partito dell'Ufficio del dipartimento della Linea 2 Ruote di Alluminio, ha affermato, durante uno scambio di opinioni in merito alla "potenza manifatturiera e alla potenza della qualità", che la manifattura costituisce la linfa vitale dell'economia nazionale. [La società] deve sostenere il concetto secondo cui la qualità costituisce l'essenza di Dicastal e contribuire alla costruzione di una potenza manifatturiera e di una potenza della qualità rafforzando la ricerca sulle tecnologie chiave e di base nella fabbricazione di attrezzature e promuovendo in modo globale la manifattura intelligente.
"
(
80
)
.
(331)
Uno dei fornitori finanziari collegati di fondi a CITIC Dicastal era CITIC Bank. Tale soggetto è controllato in ultima istanza anche da CITIC Group Corporation tramite CITIC Corporation Limited, CITIC Limited e CITIC Financial Holdings, il suo azionista di controllo diretto, che nel 2023 deteneva una partecipazione del 64 % in CITIC Bank
(
81
)
.
(332)
Secondo il suo statuto
(
82
)
, CITIC Bank istituisce l'organizzazione del PCC, svolge le attività del PCC, aderisce alla leadership generale del PCC e la rafforza, oltre a valorizzare pienamente il ruolo di guida del comitato di partito nel definire la direzione, gestire la situazione complessiva e garantire l'attuazione. Gli amministratori della Banca esercitano i diritti concessi dalla Banca in modo prudente, consapevole e diligente, al fine di garantire che il comportamento commerciale della stessa sia conforme alle prescrizioni delle leggi nazionali, dei regolamenti amministrativi e delle varie
politiche economiche nazionali
, comprese quelle relative alla produzione di ruote di alluminio.
(333)
Dagli elementi di prova di cui sopra emergono presupposti convincenti di indizi formali del controllo esercitato dal governo della RPC su CITIC Dicastal, anche attraverso gli indizi formali diretti del controllo tramite altre entità del gruppo CITIC coinvolte nel progetto di investimento in Marocco. Tale controllo è esercitato attraverso la proprietà, la struttura e il processo decisionale del governo della RPC e/o la presenza del PCC nelle attività di tali varie società, al fine di garantire che le politiche pubbliche direttamente pertinenti per la produzione di ruote di alluminio siano attuate correttamente. Su tale base si può concludere che CITIC Dicastal sta attuando le politiche perseguite dal governo della RPC.
(334)
Oltre alla proprietà statale e ad altri indizi formali del controllo da parte del governo della RPC, la Commissione ha esaminato l'eventualità o meno che CITIC Dicastal possieda ed eserciti poteri pubblici o ne sia investita. A tale proposito l'inchiesta è stata incentrata sul rapporto tra CITIC Dicastal e il governo della RPC, sul contesto giuridico ed economico prevalente in Cina e sull'eventualità o meno che tale soggetto eserciti in effetti funzioni pubbliche, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, in particolare della portata e del contenuto delle politiche del governo della RPC nel settore delle ruote di alluminio.
(335)
Per quanto riguarda il contesto giuridico, politico ed economico cinese prevalente in cui opera CITIC Dicastal, la Commissione ha raccolto elementi di prova comprovanti l'influenza pervasiva del governo della RPC sui principali aspetti giuridici ed economici della sua economia
(
83
)
. Più specificamente, per quanto concerne il settore delle ruote di alluminio, la Commissione ha constatato che esso è soggetto a un intervento pubblico significativo attraverso numerose politiche preferenziali contenute in piani, orientamenti, direttive e altri documenti strategici pubblicati a tutti i livelli di governo, così come che il governo della RPC mantiene un livello elevato di proprietà e controllo in seno alle società attive in questo settore
(
84
)
.
(336)
Vi sono tre ulteriori elementi a sostegno della conclusione secondo cui CITIC Dicastal esercita funzioni pubbliche.
(337)
Il primo elemento è contenuto nell'accordo di investimento firmato con il governo del Marocco il 26 luglio 2018. Come già osservato ai considerando da 159 a 161 e 183, tale accordo fa riferimento alla cooperazione bilaterale tra il Marocco e la Cina. Più chiaramente, alla lettera D) del preambolo, si fa riferimento al "
gruppo CITIC Dicastal
" quale principale produttore di ruote di alluminio e si afferma che la RPC ha agito attraverso tale gruppo. Ciò sottolinea che CITIC Dicastal e il suo gruppo, nel suo complesso, dato il know-how in materia di specializzazione nella fabbricazione di ruote di alluminio, sono stati specificamente scelti dal governo della RPC per realizzare e attuare gli obiettivi politici generali nel quadro della nuova via della seta in Marocco, nel contesto specifico della cooperazione bilaterale tra i due paesi.
(338)
Il secondo elemento consiste nel fatto che il gruppo CITIC, che comprende CITIC Dicastal e DMA, è stato formalmente riconosciuto dal governo della RPC ai fini dell'attuazione della nuova via della seta e delle politiche che ne derivano, e che l'accordo di investimento firmato da detta società con il governo del Marocco il 26 luglio 2018, il "progetto Marocco", è considerato "conforme" a detta iniziativa. Già nel 2017 il gruppo CITIC aveva sottolineato
(
85
)
di aver attuato la "strategia di internazionalizzazione" e di aver effettuato investimenti su vasta scala lungo la nuova via della seta. Il gruppo CITIC ha dichiarato che avrebbe continuato a partecipare attivamente alla realizzazione della nuova via della seta contribuendo maggiormente a promuovere lo sviluppo comune della Cina e dei paesi e delle regioni lungo tale rotta. Tra i "sette consessi di collaborazione" descritti per l'attuazione della nuova via della seta, il gruppo CITIC ha menzionato le sinergie con diversi ministeri e diverse commissioni nazionali, con imprese di proprietà dello Stato, nonché con le amministrazioni locali e imprese locali di proprietà dello Stato. In tale contesto, già nel 2017 la CITIC Bank ha sostenuto la nuova via della seta investendo ed erogando simultaneamente finanziamenti, con importi significativi forniti sotto forma di sostegno finanziario e attraverso un apposito fondo dedicato alla nuova via della seta.
(339)
Inoltre, in un articolo di CITIC Dicastal pubblicato nel luglio 2019 (cfr. anche il considerando 174)
(
86
)
, la società fa riferimento alle politiche del governo che promuovono attivamente l'adeguamento e il potenziamento della strategia industriale, affermando che CITIC Dicastal promuove ulteriormente la strategia di internazionalizzazione e costruisce basi di produzione all'estero. Da tale fonte emergono altresì il coinvolgimento di alti dirigenti di CITIC Group Corporation (ossia il presidente e il direttore generale) e la stretta connessione tra di essi e lo sviluppo nonché le attività di CITIC Dicastal. Per quanto concerne il progetto marocchino, i dirigenti di CITIC Group Corporation hanno incoraggiato CITIC Dicastal a replicare il loro modello aziendale nazionale in Marocco, anche con riferimento alle risorse di mercato controllate per stimolare gli investimenti in capitale sociale. Tale modello sarebbe stato applicato per la prima volta all'estero in Marocco, sulla base del suo impegno a diventare un progetto nazionale nel quadro della nuova via della seta.
(340)
Il terzo elemento attestante che CITIC Dicastal è investita di poteri pubblici si basa sul fatto che diversi piani e documenti strategici cinesi menzionano specificamente CITIC Dicastal come una delle società scelte per attuare la nuova via della seta e promuovere l'espansione della capacità internazionale. Tra questi, il piano di attuazione di Qinhuangdao del 2020 menziona esplicitamente, alla sezione 6 sulla fabbricazione di attrezzature nel contesto della nuova via della seta, la promozione del progetto di investimento di CITIC Dicastal in Marocco
(
87
)
.
(341)
Per quanto riguarda i finanziamenti agevolati, oltre a tutti gli elementi trattati in maniera dettagliata nella sezione 3.5.1, una comunicazione del 2018 della provincia di Hebei sull'attuazione della nuova via della seta e sulla promozione della cooperazione internazionale in materia di capacità, la sezione 6 sulla promozione della fabbricazione di attrezzature, menziona specificamente CITIC Dicastal e il Marocco come beneficiari della promozione degli investimenti
(
88
)
.
(342)
Inoltre nel gennaio 2020 è stato firmato un accordo di cooperazione strategica
(
89
)
tra il gruppo CITIC e Sinosure, cui hanno partecipato il segretario e il presidente del comitato di partito di CITIC, nonché il membro e il vicedirettore generale del comitato di partito di Sinosure. CITIC Bank è stata la prima banca per azioni a firmare un accordo di questo tipo con Sinosure, in considerazione della loro relazione di lunga data. L'entità dei finanziamenti ha superato i 20 miliardi di USD. L'accordo ha dimostrato la determinazione di tali società ad attuare congiuntamente la strategia nazionale e a sostenere le imprese a internazionalizzare. Tale cooperazione ha trovato riscontro da parte della filiale di Sinosure a Hebei, che ha menzionato specificamente il sostegno al progetto di CITIC Dicastal nel quadro della nuova via della seta
(
90
)
. Anche la filiale di Hebei della China Export-Import Bank ha indicato specificamente il proprio sostegno e i propri finanziamenti a favore di CITIC Dicastal
(
91
)
.
(343)
In ogni caso, per quanto concerne CITIC Bank e CITIC Finance, per l'analisi degli enti pubblici la Commissione ha fatto affidamento sulle risultanze relative alle altre banche e agli altri istituti finanziari cinesi che hanno fornito, direttamente o indirettamente, finanziamenti a CITIC Dicastal, come specificato nel dettaglio nella sezione 3.5.2.1.1, essendo parimenti applicabili anche a CITIC Bank e a CITIC Finance. Su tale base la Commissione ha concluso che CITIC Bank e CITIC Finance hanno agito in veste di un ente pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, nel momento in cui hanno erogato finanziamenti a favore di CITIC Dicastal.
(344)
In sintesi, sulla base del complesso di elementi di prova descritti nella presente sezione, la Commissione ha concluso che CITIC Dicastal ha agito in veste di ente pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, quando ha fornito contributi finanziari a DMA tramite le entità collegate. Gli elementi di prova pertinenti hanno consentito di dimostrare che esistevano indizi formali della proprietà e del controllo esercitati dallo Stato su CITIC Dicastal attraverso la partecipazione diretta o indiretta del governo cinese e/o del PCC al capitale sociale e/o al consiglio di amministrazione nel contesto dell'adozione delle decisioni aziendali pertinenti, così come che CITIC Dicastal stava attuando le politiche del governo della RPC nell'ambito del progetto in Marocco, compresa in particolare la nuova via della seta. Gli elementi di prova di cui sopra hanno consentito inoltre di dimostrare che il contesto giuridico, politico ed economico pertinente in Cina nel quale CITIC Dicastal opera, tanto in generale quanto nello specifico nel settore delle ruote di alluminio, è caratterizzato da una presenza governativa significativa attraverso politiche e piani preferenziali che interferiscono in modo significativo con le normali forze di mercato. Inoltre gli elementi di prova pertinenti hanno dimostrato chiaramente che CITIC Dicastal è investita di poteri governativi in quanto esercita funzioni pubbliche, dato che CITIC Dicastal e altre entità del medesimo gruppo hanno storicamente attuato le politiche preferenziali adottate dal governo cinese. Per quanto concerne CITIC Dicastal e il suo progetto di investimento in Marocco, è evidente che si tratta di un'attuazione delle politiche cinesi relative alla nuova via della seta, dell'internazionalizzazione e all'iniziativa "Made in China", nonché delle altre politiche preferenziali cinesi a sostegno del settore delle ruote di alluminio, anche nel contesto della cooperazione tra il governo del Marocco e quello della RPC.
(345)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, pur avendo dichiarato di non avere il diritto di presentare osservazioni sulle società di paesi terzi e sul loro governo, il governo del Marocco ha presentato comunque osservazioni sulle risultanze cui è giunta la Commissione. Il governo del Marocco si è limitato ad affermare che, sulla base della propria esperienza, la realizzazione dello stabilimento marocchino da parte di CITIC Dicastal è stata condotta come un investimento privato non collegato al governo della RPC, sottolineando ancora una volta l'assenza di elementi di prova del quadro di cooperazione bilaterale attraverso la firma dell'accordo di investimento tra CITIC Dicastal che agirebbe per conto del governo della RPC e il governo del Marocco.
(346)
La Commissione ha rilevato che tale argomentazione costituisce una mera dichiarazione, a seguito dell'ammissione da parte del governo del Marocco dell'impossibilità di presentare osservazioni in merito a un'impresa straniera. La Commissione non ha avuto bisogno di prendere in esame tale questione, anche alla luce delle confutazioni sostanziali relative a questo punto illustrate in precedenza.
(347)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto che le risultanze cui è giunta la Commissione non hanno fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che CITIC Dicastal fosse un ente pubblico.
(348)
Analogamente ai considerando 345 e 346, la Commissione ha rilevato che non era necessario rispondere alle osservazioni formulate da DMA in merito alle risultanze secondo cui CITIC Dicastal era un ente pubblico, in quanto si trattava di una mera dichiarazione priva di argomentazioni sostanziali.
3.5.2.2. Risultanze dell'inchiesta
(349)
Alla luce delle conclusioni di cui sopra, secondo cui, innanzitutto, CITIC Dicastal ha ricevuto sostegno finanziario dal governo della RPC direttamente e tramite istituti finanziari cinesi che agiscono in qualità di enti pubblici e, in secondo luogo, secondo cui CITIC Dicastal ha agito in qualità di ente pubblico nel convogliare il sostegno finanziario del governo della RPC a favore del progetto in Marocco realizzato da DMA, la Commissione ha esaminato le seguenti operazioni specifiche connesse al finanziamento del progetto e fornite a DMA:
—
aumento di capitale;
—
prestiti finanziari;
—
prestiti di fatto connessi all'acquisto di beni strutturali;
—
prestiti di fatto connessi all'acquisto di materie prime;
—
fornitura di materie prime a prezzi preferenziali.
(a)
Aumento di capitale
(350)
Come illustrato ai considerando da 264 a 266, nel novembre 2021, il capitale sociale di DMA è aumentato notevolmente. Tale aumento è stato finanziato come segue:
—
nel 2019 DMA ha ricevuto sei prestiti dalla sua società madre cinese, Dicastal Asia. DMA non ha mai rimborsato tali prestiti, né ha versato gli interessi corrispondenti. I prestiti sono stati capitalizzati nel 2021;
—
allo stesso tempo Dicastal Asia ha rilevato debiti di DMA in relazione a sei società di capitale di rischio cinesi e li ha aggiunti al capitale proprio di DMA.
(351)
Dicastal Asia ha utilizzato fondi erogati dal suo azionista unico, Changsha Dicastal, sotto forma di aumento di capitale e di un prestito, e dalla società collegata, Wisdom, sotto forma di prestito, come indicato ai considerando 261, 265, 266 e 274. La fonte cinese ultima di tali finanziamenti, convogliati attraverso Changsha Dicastal, Wisdom e Dicastal Asia, è stata CITIC Dicastal. Al momento della costituzione della controllata marocchina e durante il periodo successivo, CITIC Dicastal stessa ha ricevuto fondi dalle entità finanziarie del gruppo collegato, nonché da varie altre banche e vari altri istituti finanziari cinesi di proprietà dello Stato, come indicato ai considerando da 222 a 226.
(1)
Contributo finanziario
(352)
Sulla base delle risultanze di cui alla sezione 3.5.2.1, la Commissione ha concluso che CITIC Dicastal ha agito in qualità di ente pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base nel fornire a DMA i contributi finanziari di cui sopra tramite entità collegate.
(353)
Di conseguenza, tale regime costituisce un contributo finanziario sotto forma di trasferimento diretto di fondi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), dal governo della RPC attribuibile al governo della RPC nel contesto della cooperazione tra tale governo e il governo del Marocco.
(354)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto che non vi era stato alcun contributo finanziario da parte del governo della RPC o di un ente pubblico in relazione all'aumento di capitale. La società ha asserito di aver semplicemente trasferito fondi da un conto all'altro.
(355)
La società ha inoltre insistito sul fatto che i dati della Commissione erano errati, in quanto non capitalizzava soltanto i fondi ricevuti da Dicastal Asia, ma anche quelli ricevuti da sei società offshore indipendenti, e nel fascicolo non vi erano elementi di prova del fatto che tali sei società abbiano partecipato all'iniziativa Belt and Road (nuova via della seta). DMA ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato che il prestito concesso da Dicastal Asia era stato erogato dal governo della RPC o da CITIC Dicastal.
(356)
La Commissione ha espresso disaccordo in merito alle argomentazioni di cui ai considerando 354 e 355. Il trattamento contabile di tali operazioni (riclassificazione da prestiti/conti creditori a capitale proprio dell'azionista) non ha modificato il fatto che, nella sostanza, DMA sia stata sollevata dall'obbligo di regolare il saldo in essere dei conti passivi e di rimborsare il prestito. Tali debiti sono stati invece trasformati in capitale proprio della società.
(357)
Inoltre l'eventualità che le sei società offshore abbiano partecipato o meno alla nuova via della seta non è pertinente nel caso di specie. Non sono tali società ad aver rinunciato al debito di DMA, bensì l'azionista unico diretto di DMA, Dicastal Asia. Come illustrato ai considerando 350 e 351, Dicastal Asia ha dapprima estinto il debito di DMA nei confronti delle società offshore utilizzando fondi di CITIC Dicastal convogliati attraverso Changsha Dicastal e Wisdom. Dopo essere divenuta proprietaria di tali debiti, anziché richiedere i fondi a DMA, li ha utilizzati per aumentare il suo conferimento di capitale nella società marocchina.
(2)
Vantaggio
(358)
I debiti di DMA derivanti da prestiti di Dicastal Asia e da conti creditori nei confronti delle sei creditrici sono stati convertiti in capitale, ma non sono mai stati rimborsati direttamente o indirettamente mediante dividendi. La Commissione ha pertanto considerato i debiti capitalizzati come una remissione di un debito fornita dal gruppo CITIC a DMA.
(359)
Tale regime conferisce un vantaggio pari all'importo del debito oggetto di remissione. Tuttavia, poiché la rinuncia al debito ha assunto la forma di un conferimento di capitale, il vantaggio deve essere distribuito su un periodo più lungo. La Commissione ha pertanto attribuito al periodo dell'inchiesta una parte del vantaggio totale corrispondente alla quota di ammortamento sul valore totale degli attivi principali della società, ossia le sue attrezzature, nel periodo dell'inchiesta.
(360)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA si è lamentata del fatto che non era chiaro quale fosse stata la forma di ricezione del contributo finanziario e/o del vantaggio, dato che la Commissione ha fatto riferimento al trasferimento diretto di fondi al considerando 353, alla remissione del debito al considerando 358 e alla rinuncia al debito di cui al considerando 359.
(361)
Per quanto concerne il calcolo del vantaggio, la società ha sostenuto che non vi è stata alcuna rinuncia al debito, dato che lo stesso è stato capitalizzato e che pertanto l'attribuzione del vantaggio al periodo dell'inchiesta sulla base dell'ammortamento delle attrezzature è errata.
(362)
La Commissione ha rilevato che, indipendentemente dal fatto che siano state descritte come remissione del debito o rinuncia al debito, le operazioni rappresentavano un trasferimento diretto di fondi, come confermato dal panel nella controversia
Korea – Commercial Vessels
(
92
)
. Come illustrato al considerando 356, il debito di DMA è stato definitivamente estinto in quanto, grazie alla sua capitalizzazione, la società è stata sollevata dall'obbligo di rimborsarlo. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui ai considerando 360 e 361.
(3)
Specificità
(363)
Tali contributi sono specifici in quanto rientrano nel quadro dell'accordo bilaterale in materia di investimenti del governo della RPC e del governo del Marocco, come specificato nella sezione 3.4. In particolare, il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto è limitato a un'impresa specifica facente parte del settore automobilistico secondo le politiche preferenziali marocchine di cui alla sezione 3.3, ed è specifico anche a livello regionale in quanto si colloca in una zona di accelerazione industriale, aspetto anch'esso trattato, tra gli altri, nella sezione 3.3.
(364)
In seguito alla divulgazione specifica delle informazioni, DMA ha sostenuto che non vi erano elementi di prova del fatto che i contributi finanziari fossero specifici per DMA o per il settore automobilistico, oppure erogati nel contesto della cooperazione tra il governo del Marocco e quello della RPC.
(365)
La Commissione ha rilevato che l'argomentazione in questione era priva di fondamento. Come specificato al considerando 363, la Commissione ha formulato risultanze basate su elementi di prova specifici che dimostrano la specificità settoriale e regionale. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
(4)
Conclusioni
(366)
Il tasso di sovvenzione determinato per il produttore esportatore riguardo a tale regime di sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:
Aumento di capitale nel quadro della cooperazione tra i governi del Marocco e della RPC
Nome della società
Sostegno finanziario
Tasso di sovvenzione
DMA
Prestiti capitalizzati
1,29 %
DMA
Debiti capitalizzati
1,10 %
(b)
Prestito di fatto collegato a beni strumentali e prestiti
(367)
Nel 2020 e nel 2021 DMA ha ricevuto due prestiti finanziari da società collegate, come illustrato ai considerando 268 e 271.
(368)
Nel 2020 Dicastal HK ha concesso a DMA un prestito che è stato integralmente rimborsato alla fine del periodo dell'inchiesta. La stessa Dicastal HK è stata finanziata mediante prestiti dal suo unico azionista, CITIC Dicastal, come descritto al considerando 271. Tali prestiti presentavano un valore di gran lunga superiore a quello del prestito concesso da Dicastal HK a DMA.
(369)
Nel 2021 Dicastal Asia ha concesso a DMA un prestito che è stato interamente rimborsato alla fine del periodo dell'inchiesta. Come spiegato ai considerando 268 e 274, per finanziare il prestito Dicastal Asia ha ricevuto da Wisdom una serie di prestiti che, in termini di valore, coprivano l'importo prestato a DMA.
(370)
Inoltre, come descritto al considerando 260, DMA ha ricevuto un prestito di fatto, in quanto Changsha Dicastal ha fornito a DMA attrezzature di produzione per un valore superiore al 90 % del valore totale delle attrezzature acquistate. Le consegne hanno avuto luogo tra il 2018 e il 2022. Tuttavia DMA non ha rimborsato tali attrezzature entro i termini. All'inizio del periodo dell'inchiesta, DMA aveva ancora un debito in essere per tali operazioni pari al 70 % del loro valore totale. Detta società ha pagato una parte delle attrezzature fornite durante il periodo dell'inchiesta, riducendo così il valore residuo al 50 % del valore totale degli attivi acquistati da Changsha Dicastal alla fine del periodo dell'inchiesta.
(371)
Come illustrato al considerando 257, Changsha Dicastal è stata in grado di finanziare il proprio contributo al progetto di investimento in Marocco attraverso l'aumento del flusso di cassa derivante dalle sue operazioni con CITIC Dicastal.
(372)
Di conseguenza, tutti questi flussi finanziari potevano essere ricondotti al proprietario finale cinese, CITIC Dicastal, la società che a sua volta aveva ricevuto fondi dalle entità finanziarie del gruppo collegato, nonché da varie altre banche e vari altri istituti finanziari cinesi di proprietà dello Stato, come constatato ai considerando da 222 a 226.
(1)
Contributo finanziario
(373)
Sulla base delle risultanze di cui alla sezione 3.5.2.1, la Commissione ha concluso che CITIC Dicastal ha agito in qualità di ente pubblico nel fornire a DMA i contributi finanziari tramite le sue entità collegate. Anche gli istituti finanziari del gruppo CITIC, le banche e gli istituti finanziari di proprietà dello Stato hanno agito in qualità di ente pubblico quando hanno concesso prestiti a CITIC Dicastal.
(374)
Il contributo finanziario ha assunto la forma di un trasferimento diretto di fondi mediante la concessione di finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti e di un prestito di fatto a DMA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i).
(375)
Tali contributi finanziari erogati da CITIC Dicastal in veste di ente pubblico tramite le sue entità collegate possono essere attribuiti al governo del Marocco nel contesto della sua cooperazione bilaterale con il governo della RPC, secondo le risultanze di cui alla sezione 3.4.
(376)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto che la nozione di "prestiti di fatto" non esisteva né nel regolamento di base né nell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. In ogni caso, la società ha sostenuto che, durante la verifica in loco, Changsha Dicastal aveva dimostrato che DMA non aveva alcun debito nei confronti di Changsha Dicastal stessa. Piuttosto Changsha Dicastal ha agito in veste di agente e il saldo residuo rappresentava un credito concesso dai fornitori effettivi delle attrezzature. In tale contesto, la società ha ribadito di non essere d'accordo con l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, in quanto il rifiuto di fornire un elenco fisico dei fornitori iniziali delle attrezzature come documento di prova durante la verifica in loco non ha impedito alla Commissione di verificare le informazioni necessarie per la presente inchiesta (cfr. anche i considerando 112, 116 e 118).
(377)
DMA ha inoltre sostenuto che non vi sono elementi di prova del fatto che il governo della RPC o CITIC Dicastal abbia concesso prestiti a Dicastal Asia e Dicastal HK. Secondo DMA, dai documenti contabili e i rendiconti finanziari di CITIC Dicastal emerge chiaramente che quest'ultima non ha concesso prestiti a Changsha Dicastal, a Dicastal Asia o a Dicastal HK; inoltre, non ha effettuato alcun pagamento di sorta a favore di Dicastal Asia.
(378)
Per quanto riguarda la nozione di "prestiti di fatto", la Commissione ha rilevato di aver utilizzato tale terminologia soltanto al fine di differenziare le rispettive operazioni dai prestiti finanziari, laddove, sulla base di un contratto di prestito, il mutuante trasferisca i mezzi finanziari effettivi sul conto bancario del mutuatario. Nel caso di specie, il prestito di fatto rappresenta una situazione equivalente, nel contesto della quale tuttavia il fornitore delle attrezzature ha fornito a DMA, attraverso la mancata riscossione o la riscossione tardiva dei pagamenti, fondi che non sarebbero stati altrimenti a disposizione della società.
(379)
Per quanto concerne il credito non fornito da Changsha Dicastal, la Commissione ha ricordato che, a causa del rifiuto di tale società di fornire l'elenco dei suoi presunti fornitori dei macchinari consegnati a DMA, la Commissione non è stata in grado di esaminare quali entità abbiano sostenuto l'onere del debito in essere e in quali circostanze e a quali condizioni tale presunto credito sia stato concesso. Contrariamente alle informazioni fornite da Changsha Dicastal durante la verifica in loco, gli accordi di acquisto di attrezzature presentati da DMA individuano chiaramente in Changsha Dicastal il venditore e definiscono i suoi obblighi di progettazione, fabbricazione, consegna, installazione e vendita delle attrezzature a DMA, oltre all'obbligo di fornire formazione in loco. Anche Changsha Dicastal, in qualità di venditore, fornisce tutte le garanzie basate sugli accordi.
(380)
Per quanto concerne il governo della RPC, o CITIC Dicastal che fornisce finanziamenti a Changsha Dicastal, Dicastal Asia o Dicastal HK, la Commissione ha fatto riferimento alle operazioni di cui ai considerando 257, 268, 271 e 274, che hanno dimostrato il modo in cui CITIC Dicastal ha convogliato fondi a DMA in relazione alle operazioni descritte ai considerando da 367 a 370 tramite le sue entità collegate. In particolare, la Commissione ha osservato che CITIC Dicastal ha concesso prestiti a Dicastal HK, contrariamente a quanto sostenuto nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni formulate da DMA. Tali informazioni sono state fornite dalla stessa Dicastal HK e verificate in loco.
(381)
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui ai considerando 376 e 377.
(2)
Vantaggio
(382)
Tali pratiche conferiscono un vantaggio corrispondente alla differenza tra gli interessi pagati da DMA sul prestito e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato su un mutuo commerciale analogo.
(383)
Al fine di stabilire un tasso di interesse di riferimento, la Commissione ha preso in considerazione la data di inizio del prestito, la sua durata, la sua valuta e l'affidabilità creditizia della società.
(384)
I due prestiti finanziari erano denominati in EUR. Sebbene le fatture per le attrezzature fornite da Changsha Dicastal siano state emesse in CNY, i pagamenti sono stati effettuati in EUR. La Commissione ha pertanto ritenuto che il prestito di fatto fosse denominato in EUR.
(385)
Al fine di valutare l'affidabilità creditizia e il rischio di solvibilità a lungo termine della società, la Commissione ha utilizzato l'indice di liquidità corrente e il rapporto indebitamento/capitale netto.
(386)
L'indice di liquidità corrente misura la capacità della società di far fronte agli obblighi a breve termine e rappresenta il rapporto tra attivi correnti e passivi correnti. Nel 2019, nel 2020 e nel 2023 l'indice di liquidità corrente di DMA è rimasto al di sotto di 1, il che significa che in tali anni la società non sarebbe stata in grado di far fronte ai propri obblighi a breve termine liquidando i suoi attivi correnti. La situazione è stata più favorevole nel 2021 e nel 2022, quando l'indice di liquidità corrente è salito al di sopra di 1. Tuttavia, se nel calcolo della liquidità a breve termine (indice di liquidità immediata) non si tiene conto delle scorte, in quanto non possono essere convertite immediatamente in contanti, l'indice è rimasto inferiore a 1 anche nel 2021, registrando un valore appena superiore a 1 nel 2022.
(387)
Il rapporto indebitamento/capitale netto misura la capacità della società di onorare i propri impegni debitori a lungo termine. Tale indicatore ha fornito un quadro preoccupante. Il rapporto indebitamento/capitale netto ha raggiunto un valore superiore a 2 000 nel 2019 e nel 2020, ossia prima che gran parte del debito della società fosse capitalizzata (cfr. i considerando da 264 a 266 e 350). Dopo l'aumento di capitale, gli impegni finanziari a lungo termine hanno continuato a superare il capitale proprio dell'azionista. Il rapporto indebitamento/capitale netto è rimasto superiore a 5 nel periodo dal 2021 al 2022 e a 3 nel 2023.
(388)
Tenuto conto dei problemi di liquidità e solvibilità di cui ai considerando da 385 a 387, la Commissione ha ritenuto che la società non si trovasse in una situazione finanziaria solida e che presentasse un profilo ad alto rischio per potenziali prestatori e investitori.
(389)
Su tale base, la Commissione ha utilizzato l'indice "ICE BofA Euro High Yield", che monitora le prestazioni del debito delle imprese con rating inferiore a "investment grade" denominato in EUR, emesso pubblicamente nei mercati interni o delle eurobbligazioni. Poiché i prestiti e i prestiti di fatto sono stati concessi da entità cinesi per un progetto estero situato in Marocco, la Commissione ha ritenuto che si dovesse tenere conto anche del rischio paese. La Commissione ha pertanto adeguato il tasso di interesse sulla base dell'indice "ICE BofA Euro High Yield" per il rischio paese valutato dall'OCSE.
(390)
Per la determinazione del tasso di interesse di riferimento si è tenuto conto della data di inizio dei due prestiti finanziari, in quanto entrambi i prestiti avevano un tasso di interesse fisso. La durata dei prestiti è stata presa in considerazione nel calcolo del premio sulla base della valutazione del rischio paese.
(391)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato adeguatamente il calcolo del vantaggio e non ha illustrato chiaramente la base per il calcolo del vantaggio per il prestito di fatto.
(392)
DMA ha inoltre asserito che la Commissione non ha tenuto conto dei termini di pagamento concordati nei contratti per l'acquisto delle attrezzature in questione. In particolare, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che i pagamenti erano stati concordati in più rate, con una parte importante del valore di acquisto dovuta soltanto entro 270 giorni dal completamento dell'installazione e della messa in servizio delle attrezzature. Pertanto la Commissione dovrebbe garantire che nel calcolo del vantaggio siano incluse soltanto le attrezzature la cui scadenza era già passata.
(393)
Per quanto concerne il parametro di riferimento, la società ha sostenuto che il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione non riguardava i prestiti e di conseguenza non soddisfaceva le prescrizioni di cui all'articolo 14, lettera b), dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. La società ha inoltre affermato di non essere stata in grado di accedere ai dati sorgente e quindi di confermarne l'esattezza. DMA ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare i tassi del mercato monetario del Fondo monetario internazionale (FMI) per il Marocco, che rispecchierebbero accuratamente i tassi di interesse degli istituti commerciali del Marocco.
(394)
La società ha inoltre affermato che le risultanze della Commissione sul rapporto indebitamento/capitale netto di DMA e sul rischio paese del Marocco non erano suffragate da elementi di prova. La società ha sostenuto che i calcoli del rapporto indebitamento/capitale netto non erano stati comunicati e non erano comprensibili. Secondo DMA, il rating del rischio paese dell'OCSE è irrilevante per i prestiti, in quanto si riferisce alle "classificazioni del rischio paese dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico".
(395)
Infine, la società ha sostenuto che il vantaggio derivante dai conti creditori in essere relativi alle attrezzature non dovrebbe essere imputato soltanto al periodo dell'inchiesta, ma ripartito sulla vita utile media delle attrezzature.
(396)
La Commissione ha respinto le argomentazioni di cui ai considerando da 391 a 395.
(397)
Innanzitutto, il calcolo del vantaggio per il prestito di fatto è stato spiegato in termini generali ai considerando da 382 a 384 e un calcolo dettagliato è stato comunicato a DMA nell'allegato 2.3.3.2 della divulgazione di informazioni specifiche della società.
(398)
In secondo luogo, l'effetto dei termini di pagamento sarebbe irrilevante nel caso di specie. Fatta eccezione per un'operazione di importazione che rappresentava meno dello 0,9 % del saldo residuo all'inizio del periodo dell'inchiesta, tutti i macchinari sono stati consegnati in periodi tali per cui la data di scadenza dell'ultima rata cadeva prima dell'inizio del periodo dell'inchiesta.
(399)
In terzo luogo, la Commissione ha contestato la valutazione di DMA relativa alla conformità del parametro di riferimento selezionato rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 14, lettera b), dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il parametro di riferimento rappresentava il rendimento del debito societario ad alto rischio, ossia la misura in cui un creditore concede denaro a una società con un tale profilo di rischio, denominato in EUR, rispecchiando così la valuta del debito di DMA e il profilo di rischio degli investimenti di DMA. La Commissione ha confermato che il collegamento alla fonte dei dati di riferimento fornito nella divulgazione di informazioni specifiche della società funzionava correttamente. Tale collegamento rimandava alla pagina iniziale della Federal Bank of St. Louis
(
93
)
, tramite la quale la società poteva cercare il parametro di riferimento specifico utilizzando il codice di cui all'allegato 2 (scheda "Parametro di riferimento-prestiti in EUR") della divulgazione di informazioni specifiche della società. La Commissione ha inoltre esaminato i tassi del mercato monetario del FMI per il Marocco, proposti da DMA come parametro di riferimento più appropriato. La Commissione ha constatato che il tasso del mercato monetario corrisponde al tasso sui prestiti interbancari
(
94
)
e non è pertanto adatto come tasso di interesse di riferimento.
(400)
In quarto luogo, la Commissione ha rilevato che i calcoli degli indicatori di affidabilità creditizia sono stati comunicati a DMA nell'allegato 2-3.2 della divulgazione di informazioni specifiche della società. Il foglio elettronico contiene le formule per il calcolo di ciascun indicatore, una tabella con i dati utilizzati per il calcolo e le fonti di tali dati (relazioni e dichiarazioni dei redditi sottoposte a revisione contabile). I risultati di ciascun indicatore sono stati inoltre presentati in una forma tale da consentire alla società di seguire ogni fase del calcolo. Per quanto concerne il premio di rischio paese, la Commissione ha ritenuto opportuno che, analogamente ai crediti all'esportazione, i prestiti fossero concessi per un progetto situato all'estero.
(401)
Infine, la Commissione ha chiarito che il vantaggio per il saldo in essere dei conti creditori per le attrezzature non era stato compensato dal pieno valore di acquisto delle attrezzature. Al contrario, soltanto gli interessi che avrebbero dovuto essere pagati durante il periodo dell'inchiesta su tale prestito concesso sotto forma di riscossione tardiva dei pagamenti sono stati considerati un vantaggio nell'ambito di questo regime. Il vantaggio è stato quindi specifico per il periodo dell'inchiesta e non richiedeva ulteriori assegnazioni su un periodo più lungo.
(3)
Specificità
(402)
Tali contributi sono specifici anche in quanto rientrano nel quadro dell'accordo bilaterale in materia di investimenti del governo della RPC e del governo del Marocco, come specificato nella sezione 3.4. In particolare, tali regimi sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto i prestiti e il prestito di fatto sono limitati a un'impresa specifica facente parte del settore automobilistico secondo le politiche preferenziali marocchine di cui alla sezione 3.3, e sono specifici anche a livello regionale in quanto si collocano in una zona di accelerazione industriale, aspetto anch'esso contemplato, tra gli altri, nella sezione 3.3.
(403)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto che l'analisi della specificità effettuata dalla Commissione non era sufficiente.
(404)
La Commissione ha osservato che tale argomentazione era una mera dichiarazione, non corroborata da alcun elemento di prova. Sulla base degli elementi che dimostrano la specificità settoriale e regionale di cui al considerando 402, la Commissione ha confermato le proprie risultanze.
(4)
Conclusioni
(405)
Il tasso di sovvenzione determinato per il produttore esportatore riguardo a tale regime di sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:
Prestito di fatto collegato a beni strumentali e prestiti nel quadro della cooperazione tra i governi del Marocco e della RPC
Nome della società
Sostegno finanziario
Tasso di sovvenzione
DMA
Prestito di fatto collegato a beni strumentali
5,44 %
DMA
Prestiti da Dicastal Asia e Dicastal HK
0,51 %
(406)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco ha sostenuto le argomentazioni formulate da DMA, rilevando che quest'ultima e le sue affiliate avevano dimostrato che ciascun contributo finanziario esteso dal governo della RPC alle affiliate cinesi in Cina non è stato destinato alla nuova via della seta, al Marocco o a DMA, come dimostrato anche dalle osservazioni di Changsha Dicastal secondo cui la stessa ha investito fondi propri per investire nel capitale di DMA. Tale governo ha quindi concluso che la Commissione aveva commesso un errore manifesto nel concludere che CITIC Dicastal, agendo in veste di ente pubblico, convogliava i fondi del governo della RPC tramite diverse entità collegate. Infine, il governo del Marocco ha sostenuto che non vi erano elementi di prova del fatto che l'aumento delle vendite a Changsha Dicastal sostenesse DMA e che CITIC Dicastal utilizzasse Wisdom per fornire ulteriori prestiti e fattori produttivi a basso costo a DMA.
(407)
La Commissione ha osservato che tali argomentazioni del governo del Marocco erano mere asserzioni prive di qualsiasi fondamento. Di conseguenza, la Commissione non è tenuta ad esaminarle. In ogni caso, la Commissione ha esaminato nel merito tutte le argomentazioni presentate da DMA in merito a tali questioni e le ha respinte.
(c)
Trasferimento diretto di fondi in relazione alla fornitura di lingotti di alluminio
(408)
DMA ha acquistato lingotti di alluminio, la materia prima principale utilizzata nella produzione di ruote di alluminio, da un numero esiguo di fornitori collegati e indipendenti. Come illustrato ai considerando 105, 106, 272 e 273, Wisdom, una società che risulta essere collegata al gruppo Dicastal (cfr. la sezione 3.5.2.1), era il principale fornitore di DMA, dato che circa il 75 % di tutti i lingotti di alluminio è stato acquistato presso tale società durante il periodo dell'inchiesta. DMA ha firmato un contratto con Wisdom per quantitativi così consistenti di lingotti di alluminio nel marzo 2020, ossia solo quattro mesi dopo la sua costituzione.
(409)
Le condizioni preferenziali ai sensi delle quali Wisdom forniva a DMA lingotti di alluminio avevano una duplice natura.
(410)
Innanzitutto, nonostante un termine di pagamento di 90 giorni chiaramente definito nel contratto tra Wisdom e DMA, fino alla fine del periodo dell'inchiesta, DMA non risultava aver pagato a Wisdom alcuno dei lingotti acquistati tra il dicembre 2022 e la fine del periodo dell'inchiesta. Inoltre Wisdom non ha mai intrapreso alcuna azione ai sensi delle disposizioni del contratto in materia di risoluzione delle controversie al fine di ottenere tali pagamenti, né ha risolto il contratto.
(411)
In secondo luogo, il prezzo praticato da Wisdom a DMA era artificiosamente e notevolmente inferiore al prezzo praticato direttamente dagli altri fornitori stranieri indipendenti di lingotti di alluminio, che erano anche i produttori della materia prima e fornivano a DMA quantitativi significativi. La Commissione ha ritenuto che tale differenza di prezzo fosse chiaramente influenzata dal rapporto con Wisdom e che le differenze significative rispetto al prezzo degli altri fornitori indipendenti non potevano essere spiegate da altri elementi quali la durata del contratto o i quantitativi interessati.
(1)
Contributo finanziario
(412)
Alla luce delle risultanze di cui al considerando 305, la Commissione ha concluso che CITIC Dicastal ha utilizzato Wisdom come veicolo per convogliare al progetto marocchino il sostegno preferenziale fornito dal governo della RPC.
(413)
CITIC Dicastal, a sua volta, ha ricevuto fondi dalle entità finanziarie del gruppo collegato, nonché da varie altre banche e vari altri istituti finanziari cinesi di proprietà dello Stato, come constatato ai considerando da 153 a 158.
(414)
Sulla base delle risultanze di cui alla sezione 3.5.2.1, la Commissione ha concluso che CITIC Dicastal ha agito in qualità di ente pubblico nel fornire a DMA i contributi finanziari tramite le sue entità collegate. Anche gli istituti finanziari del gruppo CITIC, le banche e gli istituti finanziari di proprietà dello Stato hanno agito in qualità di ente pubblico quando hanno concesso prestiti a CITIC Dicastal.
(415)
Il contributo finanziario ha assunto la forma di un trasferimento diretto di fondi mediante la concessione di finanziamenti agevolati sotto forma di un prestito di fatto a DMA tramite Wisdom, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i). L'ammontare del contributo finanziario era pari al debito in essere derivante dalle fatture per lingotti di alluminio non pagate oltre la data di scadenza. Inoltre Wisdom forniva a DMA lingotti di alluminio applicando un prezzo notevolmente inferiore per i lingotti di alluminio forniti.
(416)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto di non aver ricevuto alcun contributo finanziario sotto forma di trasferimento diretto di fondi, ma di aver ricevuto soltanto lingotti di alluminio.
(417)
Detta società ha inoltre sostenuto che non esisteva alcun rapporto tra CITIC Dicastal e Wisdom. Pertanto non vi erano elementi di prova di un contributo finanziario e di una specificità.
(418)
DMA ha inoltre sostenuto che Wisdom non le aveva esteso condizioni preferenziali per quanto concerne i lingotti forniti. DMA avrebbe asseritamente utilizzato le fatture non pagate per impedire a Wisdom di aumentare il prezzo convenuto nel contratto. A tale proposito, DMA ha sottolineato che, in linea con il contratto rinegoziato, il prezzo è aumentato nei mesi di novembre e dicembre 2023. In tale periodo detto prezzo è stato superiore a quello corrisposto per i lingotti di alluminio forniti da ALBA. Inoltre DMA ha sostenuto di aver pagato quasi tutte le fatture in sospeso nel corso del 2024.
(419)
DMA ha inoltre sostenuto che non vi erano elementi di prova del fatto che CITIC Dicastal abbia convogliato a DMA il sostegno preferenziale fornito dal governo della RPC. In particolare, la società ha sostenuto che la Commissione ha verificato tutti i conti creditori e debitori di CITIC Dicastal nel periodo 2017-2023 e avrebbe quindi potuto confermare che non erano stati trasferiti fondi a Wisdom. Inoltre, secondo DMA, non vi sono elementi di prova del fatto che Wisdom abbia ricevuto finanziamenti agevolati dal governo della RPC.
(420)
Per quanto concerne la forma di finanziamento agevolato compensata nel contesto di questo regime di sovvenzioni, DMA ha sostenuto che la nozione di "prestito di fatto" non esisteva né nel regolamento di base né nell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e pertanto la Commissione avrebbe dovuto concludere che non vi era alcun contributo finanziario.
(421)
La Commissione ha respinto le argomentazioni di cui ai considerando da 416 a 420.
(422)
Innanzitutto, come spiegato ai considerando da 409 a 411, il contributo finanziario sotto forma di trasferimento diretto di fondi consisteva nel fatto che Wisdom praticava prezzi preferenziali per i lingotti di alluminio, così come nella riscossione tardiva dei pagamenti da parte di Wisdom, ben oltre il termine di pagamento concordato nel contratto.
(423)
In secondo luogo, le risultanze e le conclusioni concernenti il rapporto tra CITIC Dicastal e Wisdom, nonché le osservazioni del gruppo Dicastal in merito a tale questione, sono state trattate ai considerando da 275 a 313.
(424)
In terzo luogo, la Commissione ha esaminato la spiegazione fornita in merito ai prezzi più bassi praticati da Wisdom al considerando 313.
(425)
In quarto luogo, la Commissione ha già analizzato i motivi per cui Wisdom non figurava nelle relazioni e nei documenti contabili sottoposti ad audit di CITIC Dicastal, di cui ai considerando da 274 a 313, in particolare ai considerando 283 e 284. Inoltre la Commissione ha contestato l'affermazione secondo cui essa avrebbe verificato tutti i conti creditori e debitori di CITIC Dicastal per il periodo 2017-2023. A tale proposito, la Commissione ha richiesto e ricevuto i conti creditori i CITIC Dicastal e gli elenchi dei conti debitori relativi alle operazioni con Changsha Dicastal.
(426)
Infine la Commissione ha affrontato la nozione di "prestito di fatto" al considerando 378.
(2)
Vantaggio
(427)
Le pratiche descritte ai considerando da 408 a 411 conferiscono un vantaggio pari:
—
alla differenza tra gli interessi pagati da DMA sul prestito di fatto e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato su un mutuo commerciale analogo, nonché
—
alla differenza tra il prezzo pagato da DMA per i lingotti di alluminio acquistati da Wisdom e il prezzo di mercato di una materia prima comparabile fornita da un fornitore indipendente.
(428)
Per quanto concerne il prestito di fatto, per stabilire un tasso di interesse di riferimento per il calcolo del vantaggio la Commissione ha preso in considerazione la durata del prestito, la sua valuta e l'affidabilità creditizia della società.
(429)
La Commissione ha incluso nel calcolo del vantaggio le operazioni di acquisto effettuate nel 2022 con pagamenti in sospeso nel periodo dell'inchiesta. Per tali operazioni, la durata del prestito è stata determinata quale pari a un anno intero. Per gli acquisti fatturati nel 2023 sono stati presi in considerazione soltanto quelli che risultavano scaduti nel 2023. La durata del prestito per tali operazioni è stata calcolata come differenza tra la data di scadenza e la fine dell'anno. Sebbene soltanto una parte di tali prestiti sia stata rimborsata dopo il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha considerato anche gli importi per i quali non sono stati forniti elementi di prova del rimborso dopo il periodo dell'inchiesta quale prestito di fatto e non come trasferimento diretto dell'intero importo sotto forma di remissione del debito.
(430)
Il prezzo applicato da Wisdom per la fornitura di lingotti di alluminio era espresso in USD. La Commissione ha pertanto ritenuto che il prestito di fatto fosse denominato in USD.
(431)
Come spiegato ai considerando da 385 a 388, DMA presentava un profilo di rischio elevato per prestatori e investitori potenziali. Di conseguenza la Commissione ha utilizzato come parametro di riferimento il tasso di interesse atteso sulle obbligazioni emesse da imprese con rating B (come disponibile in Bloomberg). Per i motivi illustrati al considerando 389, il tasso di interesse di riferimento è stato ulteriormente adeguato per tenere conto del rischio paese valutato dall'OCSE.
(432)
Poiché il prestito di fatto è stato ripartito su due anni, la Commissione ha preso in considerazione una durata di due anni per il prestito ai fini della determinazione del tasso di interesse di riferimento e del calcolo del premio per il rischio paese.
(433)
Per quanto concerne la differenza nel prezzo di acquisto ai fini del calcolo del vantaggio, la Commissione ha confrontato il prezzo medio di acquisto pagato da DMA per i lingotti di alluminio forniti da Wisdom nel periodo dell'inchiesta con il prezzo medio di acquisto pagato da DMA per i lingotti di alluminio forniti dall'altro maggiore fornitore indipendente durante il periodo dell'inchiesta.
(434)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha affermato che il tasso di interesse di riferimento utilizzato per il prestito di fatto era in contrasto con l'articolo 14, lettera b), dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e ha fatto riferimento alle sue argomentazioni presentate in merito al "prestito di fatto collegato a beni strumentali e prestiti", quale descritto al considerando 393.
(435)
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del vantaggio per il prezzo preferenziale dei lingotti di alluminio, la società ha sostenuto che la Commissione dovrebbe escludere le forniture ricevute nei mesi di novembre e dicembre 2023, in quanto è stato dimostrato che i prezzi praticati da Wisdom erano superiori a quelli praticati da ALBA.
(436)
Per quanto attiene al prezzo di riferimento dei lingotti di alluminio, DMA ha affermato che la Commissione, nell'utilizzare il prezzo all'importazione dei lingotti di alluminio forniti da ALBA, ha violato l'articolo 14, lettera d), dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, in virtù del quale "
l'adeguatezza della remunerazione è determinata in relazione alle condizioni di mercato prevalenti per il bene o il servizio in questione nel paese di acquisto
". Secondo la società, la Commissione ha omesso di dimostrare che i prezzi dell'alluminio importato corrispondono alle condizioni prevalenti in Marocco.
(437)
Infine, la società ha argomentato che il vantaggio determinato per questo regime non dovrebbe essere completamente ripartito sul fatturato totale della società. Poiché i lingotti di alluminio acquistati da Wisdom rappresentavano solo una parte di tutti i lingotti approvvigionati durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione avrebbe dovuto assegnare solo la parte corrispondente del vantaggio calcolato.
(438)
La Commissione ha respinto le argomentazioni di cui ai considerando da 434 a 437.
(439)
In primo luogo, la Commissione ha esaminato le argomentazioni della società relative al tasso di interesse di riferimento di cui al considerando 399. Anche nel caso del tasso di interesse di riferimento per i prestiti denominati in USD, la Commissione ha comunicato i dati sorgente alla società nell'allegato 2 (foglio "parametro di riferimento-prestiti in USD") della divulgazione di informazioni specifiche della società. Il tasso di interesse atteso sulle obbligazioni emesse da imprese con rating B costituisce un indicatore adeguato del tasso di interesse che una società con un profilo di rischio elevato dovrebbe pagare qualora volesse contrarre prestiti denominati in USD.
(440)
In secondo luogo, la Commissione ha determinato la sovvenzione per uno specifico periodo dell'inchiesta. In tale periodo essa ha esaminato la media ponderata dei prezzi praticati da Wisdom e da ALBA. La Commissione ha ritenuto infondata la richiesta della società di effettuare il confronto sulla base di un periodo più breve.
(441)
In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che il prezzo all'importazione dei lingotti di alluminio forniti da ALBA fosse un indicatore appropriato per i prezzi dei lingotti sul mercato interno marocchino, in quanto i lingotti importati dovevano competere sul prezzo con la materia prima acquistata sul mercato interno.
(442)
Infine, la Commissione ha ritenuto di aver adottato un approccio prudente quando ha ripartito il vantaggio sul fatturato totale della società. È incontestabile che DMA abbia beneficiato dell'intero valore del vantaggio determinato per il regime in questione, non soltanto della parte corrispondente alla quota di lingotti di alluminio forniti da Wisdom rispetto alla quantità totale di lingotti acquistati nel periodo dell'inchiesta. Al contrario, si può sostenere che, dato che i lingotti sono stati utilizzati per fabbricare soltanto una parte del quantitativo totale di ruote di alluminio prodotte durante il periodo dell'inchiesta, il valore totale avrebbe dovuto essere ripartito soltanto sulla quota corrispondente del fatturato totale.
(3)
Specificità
(443)
Tali contributi sono specifici anche in quanto rientrano nel quadro dell'accordo bilaterale in materia di investimenti del governo della RPC e del governo del Marocco, come specificato nella sezione 3.4. In particolare, tali regimi sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto il prestito di fatto e il trasferimento diretto di fondi mediante fissazione di prezzi preferenziali per i lingotti di alluminio sono limitati a un'impresa specifica facente parte del settore automobilistico, secondo le politiche preferenziali marocchine di cui alla sezione 3.3, e sono specifici anche a livello regionale in quanto si collocano in una zona di accelerazione industriale, aspetto anch'esso contemplato, tra gli altri, nella sezione 3.3. In particolare, attraverso il soggetto Dicastal Asia, Wisdom ha concesso a DMA prestiti affinché fossero utilizzarti come investimenti in quest'ultima società.
(4)
Conclusioni
(444)
Il tasso di sovvenzione determinato per il produttore esportatore riguardo a tale regime di sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:
Trasferimento diretto di fondi connesso alla fornitura di lingotti di alluminio nel quadro della cooperazione tra il governo del Marocco e il governo della RPC
Nome della società
Sostegno finanziario
Tasso di sovvenzione
DMA
Prestito di fatto collegato alla fornitura di fattori produttivi
2,03 %
DMA
Prezzo preferenziale dei fattori produttivi
15,65 %
3.6.
Trasferimento diretto di fondi erogati dal governo del Marocco
3.6.1.
Sovvenzioni erogate a titolo del Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali
(445)
Il denunciante ha sostenuto che i produttori esportatori marocchini hanno beneficiato di sovvenzioni concesse a titolo del Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali nel quadro degli accordi di investimento firmati dalle società in questione e dal governo del Marocco.
(a)
Base giuridica
(446)
Il Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali è un fondo di investimento pubblico che eroga sovvenzioni ai suoi beneficiari, originariamente creato dal governo del Marocco ai sensi della legge quadro n. 18-95 che istituisce la carta degli investimenti
(
95
)
e denominato "
Fonds de promotion des investissements
" mediante la legge finanziaria del 1995 e le sue successive modifiche
(
96
)
. Nel 2015 il fondo è stato rinominato "
Fonds de Développement Industriel et des Investissements
" al fine di sottolinearne l'orientamento industriale. L'obiettivo di tale fondo è consolidare le attività industriali del paese, nonché modernizzare e sviluppare la capacità del paese di sostituire i prodotti importati.
(447)
Il Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali è gestito direttamente dal governo del Marocco, in particolare dal capo del governo, dal ministro delle Finanze e dal ministro dell'Industria, come stabilito all'articolo 1 del decreto n. 2-14-715 che attua la legge finanziaria del 2015
(
97
)
.
(b)
Risultanze dell'inchiesta
(448)
Il Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali è uno strumento governativo che fornisce sostegno agli investimenti sotto forma di sovvenzioni concesse agli investitori. I tipi di operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali sono descritti come "finanziamento dello sviluppo industriale", "assunzione da parte dello Stato dei costi dei benefici concessi agli investitori nell'ambito del regime dei contratti di investimento" e "spese necessarie per promuovere e sostenere gli investimenti".
(449)
Al fine di beneficiare del Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali, un progetto deve essere classificato come "progetto strategico" o "progetto di strutturazione" dal governo del Marocco nell'ambito del piano di accelerazione industriale (2014-2020). Il settore automobilistico è uno dei settori industriali strategici sostenuti dal piano di accelerazione industriale, come evidenziato nella sezione 3.3. Il beneficio è subordinato anche alla firma di un accordo di investimento tra il governo del Marocco e l'investitore nel quadro della legge sulla carta degli investimenti. Inoltre i criteri di ammissibilità per i progetti di investimento devono soddisfare almeno uno dei cinque criteri seguenti stabiliti dalla carta degli investimenti: i) presentare un importo pari o superiore a 200 milioni di MAD (ossia 18,5 milioni di EUR) nell'arco di 3 anni; ii) essere condotti in una delle province o prefetture di cui al decreto n. 2-98-520 (del 30 giugno 1998)
(
98
)
; iii) consentire la creazione di un minimo di 250 posti di lavoro stabili nell'arco di 3 anni; iv) garantire il trasferimento di tecnologia; v) contribuire alla protezione dell'ambiente.
(450)
Il Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali fornisce contributi finanziari sotto forma di sovvenzioni concesse a investitori selezionati, con un bilancio annuale di 3 miliardi di MAD (ossia 280 milioni di EUR). Nell'ambito del fondo sono disponibili i seguenti vantaggi:
—
sovvenzioni per investimenti materiali e immateriali, che possono coprire fino al 30 % dell'importo totale degli investimenti al netto delle imposte (compreso l'acquisto della locazione finanziaria del terreno entro il limite del 20 % del costo del terreno; costi di assistenza tecnica; spese relative a ricerca e sviluppo, innovazione ecc.);
—
un premio per la crescita delle esportazioni fino al 10 % del fatturato supplementare realizzato sulle vendite all'esportazione;
—
un premio annuale di sostituzione delle importazioni: le società che fanno parte di un ecosistema che ha trasferito almeno il 60 % degli acquisti dei loro fattori produttivi originariamente effettuati all'estero a fornitori industriali situati in Marocco possono beneficiare di un premio annuale di sostituzione delle importazioni pari a fino il 2 % di tali acquisti.
(451)
Entrambi i produttori esportatori di ruote di alluminio oggetto dell'inchiesta hanno firmato un accordo bilaterale in materia di investimenti con lo Stato del Marocco. Entrambi i progetti sono altresì classificati dal governo del Marocco come "strategici" per il paese nell'ambito del piano di accelerazione industriale e hanno creato circa 1 200 posti di lavoro per DMA e 1 300 posti di lavoro per Hands
(
99
)
.
(452)
Gli accordi di investimento per entrambe le società riguardavano soltanto la parte del regime relativa alle sovvenzioni agli investimenti. I premi per la crescita delle esportazioni e la sostituzione delle importazioni non sono stati rivendicati dai produttori esportatori. È stato inoltre stabilito che, sebbene entrambe le società fossero ammissibili a beneficiare della sovvenzione, DMA non soddisfaceva alcuni criteri formali stabiliti nell'accordo e pertanto non aveva ancora presentato domanda di sostegno agli investimenti durante il periodo dell'inchiesta. Soltanto Hands 8 aveva già ricevuto parte del sostegno agli investimenti, in linea con le condizioni stabilite nell'accordo di investimento firmato tra Hands Corporation (società madre) e il governo del Marocco.
(c)
Contributo finanziario
(453)
Il regime di erogazione di sovvenzioni in questione costituisce un contributo finanziario sotto forma di trasferimento diretto di fondi dal governo del Marocco ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Il governo del Marocco ha erogato a Hands 8 il contributo finanziario relativo alla fase 1 del progetto di investimento, pari al 30 % degli investimenti totali, come previsto nell'accordo di investimento modificato; tali esborsi hanno riguardato il periodo compreso tra il 2020 e il 2023.
(d)
Vantaggio
(454)
Il contributo finanziario conferisce un vantaggio pari all'importo della sovvenzione.
(455)
Poiché i relativi vantaggi derivanti dall'accordo di investimento fanno riferimento agli attivi, il vantaggio per il periodo dell'inchiesta è stato calcolato assegnando l'importo della sovvenzione in base al periodo di ammortamento degli attivi per i quali sono stati effettuati gli investimenti, in particolare 30 anni per i terreni e i fabbricati e da 7 a 10 anni per i macchinari.
(e)
Specificità
(456)
Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto è limitato a investitori selezionati per le attività industriali di un'impresa beneficiaria finale appartenente al settore automobilistico, conformemente alle politiche preferenziali marocchine illustrate nel dettaglio nella sezione 3.3. È inoltre specifico a livello regionale, in quanto si colloca in una zona di accelerazione industriale, anch'essa presa in esame, tra l'altro, nella sezione 3.3.
(f)
Conclusioni
(457)
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori che hanno collaborato riguardo a tale sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:
Sovvenzioni erogate a titolo del Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Hands 8
1,57 %
3.6.2.
Sovvenzioni erogate a titolo del Fondo Hassan II
(458)
Il Fondo Hassan II per lo sviluppo economico e sociale ("Fondo Hassan II") è stato istituito per la prima volta nel 1999 e finanziato con la privatizzazione di imprese di proprietà dello Stato. Nel 2002, con la legge n. 36-01, il Fondo Hassan II è stato trasformato in un ente pubblico ("
établissement public
") avente una personalità giuridica distinta. Il fondo non ha capitale sociale, ma è interamente finanziato dal bilancio statale del Marocco.
(459)
L'articolo 1 della legge n. 36-01 specifica che lo Stato del Marocco ha potere di supervisione sulle attività del fondo e sulla sua gestione complessiva. Inoltre il primo ministro del governo del Marocco presiede l'organo direttivo supremo del fondo, ossia il consiglio di amministrazione, che supervisiona tutte le attività del Fondo, e detiene il massimo peso di voto in seno a tale consiglio. Il consiglio di amministrazione è composto anche da autorità governative e dal direttore della banca centrale nazionale del Marocco, la Bank Al-Maghrib. A norma dell'articolo 6, il consiglio di amministrazione ha il potere ultimo di controllare e supervisionare, tra l'altro, i criteri di selezione dei progetti ammissibili, le decisioni di finanziamento effettive e l'erogazione dei fondi.
(460)
Il Fondo Hassan II mira a fornire assistenza finanziaria (sotto forma di investimenti azionari, anticipi o prestiti rimborsabili oppure contributi finanziari a fondo perduto) a programmi di sviluppo economico e finanziario, al capitale proprio, alla promozione dell'occupazione attraverso microcrediti e a qualsiasi progetto che contribuisca alla promozione degli investimenti e dell'occupazione.
(461)
Nell'ambito del patto nazionale per l'emergenza industriale, successivamente sostituito dal piano di accelerazione industriale, il Fondo Hassan II offre sostegno a tre settori (industria automobilistica, aeronautica e dell'elettronica). Per quanto concerne il settore automobilistico, il fondo è stato coinvolto nella concessione di sovvenzioni all'avviamento, nel finanziamento della formazione professionale e nella creazione di una piattaforma industriale integrata, ossia le zone di accelerazione industriale nella quale erano stabiliti gli esportatori che hanno collaborato. È stato constatato che il Fondo Hassan II detiene interessi di capitale nelle due zone di accelerazione industriale e ha inoltre concesso sovvenzioni per lo sviluppo di infrastrutture in tali zone franche.
(462)
Sulla base del fatto che il Fondo Hassan II attua le politiche del governo del Marocco in materia di sviluppo economico e sociale, che il suo finanziamento è in ultima analisi erogato dal governo e che il suo processo decisionale è controllato in definitiva dal governo, la Commissione ha concluso che il Fondo Hassan II è un ente pubblico ai sensi della giurisprudenza dell'OMC
(
100
)
.
(463)
Il fatto che attraverso il Fondo Hassan II il governo del Marocco abbia controllato il prezzo applicato dalle zone di accelerazione industriale per i terreni e che detto fondo abbia concesso sovvenzioni per lo sviluppo di infrastrutture si è tradotto nel prezzo preferenziale pagato per i terreni dai produttori esportatori che hanno collaborato. Tali operazioni sono state analizzate nella sezione 3.8, nell'ambito del regime di sovvenzione relativo alla fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.
3.6.3.
Finanziamenti agevolati
(464)
Il denunciante sostiene che il settore bancario mette a disposizione un'offerta di finanziamento integrata e competitiva nel quadro di un accordo di partenariato concluso tra lo Stato e il settore bancario, che si impegna a sostenere le imprese industriali (tassi competitivi, sostegno alla ristrutturazione, sostegno all'internazionalizzazione ecc.). Il contenuto dell'accordo di partenariato concluso tra lo Stato e il settore bancario non è pubblico, ma il principale istituto bancario del paese, AttijariWafa Bank, ne menziona l'esistenza sul proprio sito web
(
101
)
. L'offerta bancaria denominata "Plan Automotive" fa riferimento a soluzioni di finanziamento nonché a meccanismi di accompagnamento in partenariato con "Caisse Centrale de Garantie", "Maroc PME" e il ministero dell'Industria e del commercio. Secondo il denunciante, l'esistenza di tale "Plan Automotive" è indice del fatto che le risorse e i servizi finanziari, quali prestiti o garanzie, sono messi a disposizione del beneficiario a determinate condizioni influenzate dallo Stato, in qualità di parte designata dell'accordo di partenariato.
(a)
Base giuridica
(465)
La base giuridica per il finanziamento agevolato di uno dei produttori esportatori che hanno collaborato è l'accordo di partenariato del 14 luglio 2015 concluso tra il ministero dell'Industria e del commercio, l'AMICA e il gruppo AttijariWafa Bank ("gruppo AWB") ("accordo di partenariato"). L'accordo è stato firmato nel contesto del piano di accelerazione industriale 2014-2020 e dei corrispondenti contratti di prestazione per il settore automobilistico.
(b)
Risultanze dell'inchiesta
(466)
Il contratto di prestazione automobilistica firmato nell'ambito del piano di accelerazione industriale 2014-2020 fa riferimento a un accordo firmato il 14 luglio 2015 tra il ministero dell'Economia e delle finanze, il ministero dell'Industria e del commercio, il gruppo AWB, la
Banque Centrale Populaire
e la
Banque Marocaine du Commerce exterieur
al fine di sostenere gli operatori del settore automobilistico e fornire loro assistenza. Il contenuto degli accordi non è pubblico, né il governo del Marocco ha messo il documento a disposizione della Commissione nelle sue risposte e nel contesto del processo di verifica.
(467)
Non disponendo delle informazioni richieste, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali e necessarie relative a questo aspetto dell'inchiesta. Pertanto la Commissione ha informato il governo del Marocco della possibile applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base e ha utilizzato i dati disponibili per quanto riguarda questi punti.
(468)
In risposta, il governo del Marocco ha presentato soltanto l'accordo di partenariato del 14 luglio 2015, firmato con il gruppo AWB. Tale accordo di partenariato fa esplicito riferimento al piano di accelerazione industriale del governo del Marocco e ai corrispondenti progetti di sviluppo per l'ecosistema automobilistico. Sottolinea inoltre l'impegno del gruppo AWB a sostenere le società attive nel settore automobilistico attraverso adeguate offerte di finanziamento e iniziative di sostegno, e fa riferimento agli obiettivi strategici dell'accordo, ossia "
l'ambizione condivisa delle parti di agire congiuntamente per rafforzare la base industriale del paese e la nascita di ecosistemi automobilistici competitivi
". In effetti, tale accordo mirava a "
sostenere le società attive negli ecosistemi automobilistici fornendo loro un sostegno e un'offerta di finanziamento globali volti a catalizzarne lo sviluppo e a migliorarne la competitività
".
(469)
A norma dell'articolo 4 dell'accordo di partenariato, il gruppo AWB si impegna a fornire il miglior sostegno possibile alle società attive nel settore automobilistico, sotto forma di offerte di finanziamento specifiche per tutte le esigenze di tali società, nonché un sostegno strutturato allo sviluppo degli ecosistemi. I termini preferenziali sono elencati in dettaglio per ciascuno degli strumenti di finanziamento specifici. Tali termini preferenziali comprendono periodi di trattamento brevi per le domande di credito, sconti o esenzioni dalle commissioni di presentazione delle domande, garanzie relative al progetto, tassi di interesse preferenziali minimi definiti nell'accordo specificamente per l'industria automobilistica, compresi tassi di interesse preferenziali per i prestiti denominati in valuta estera, nonché canoni agevolati in caso di contratti di locazione finanziaria.
(470)
Il governo del Marocco sostiene che il suddetto accordo di partenariato è stato firmato nell'ambito del piano di accelerazione industriale 2014-2020, che era già scaduto al momento della firma dell'accordo di prestito tra la controllata del gruppo AWB e DMA, avvenuta nel 2023.
(471)
Tuttavia, come sottolineato al considerando 141, gli incentivi istituiti nell'ambito del piano di accelerazione industriale per il periodo 2014-2020 sono stati ripresi nel quadro della nuova carta degli investimenti e il governo del Marocco continua a sostenere il settore automobilistico attraverso speciali meccanismi di finanziamento (ad esempio, accordi di partenariato simili a quelli firmati con il gruppo AWB continuano a essere firmati con altre banche
(
102
)
). Inoltre l'accordo di partenariato non menziona alcuna data di scadenza. Il sito web del gruppo AWB continua a menzionare la disponibilità di finanziamenti nell'ambito del "Plan Automotive"
(
103
)
.
(472)
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'accordo di partenariato stipulato con il gruppo AWB prevedeva condizioni per prestiti agevolati a favore del settore in questione. In assenza di informazioni in merito a tutti gli altri accordi firmati tra il governo del Marocco e le altre banche, la Commissione ne ha dedotto che anch'essi includevano condizioni per prestiti agevolati per il settore in questione.
(473)
DMA ha ricevuto un prestito dalla Attijari International Bank ("AIB"). AIB è un particolare soggetto marocchino off-shore che fa parte del gruppo AWB. In tale veste, opera in valuta estera e concede prestiti soltanto a società impegnate in cosiddetti "progetti off-shore", ossia società di proprietà estera situate nelle zone economiche speciali o nelle zone di accelerazione industriale del Marocco che sono considerate al di fuori del mercato finanziario interno marocchino. Esistono infatti restrizioni sui prestiti in valuta estera per gli operatori nazionali sul mercato finanziario interno.
(474)
Ciò è confermato dal sito web della banca, nel quale si afferma che il suo obiettivo è "
sostenere il movimento di promozione degli investimenti esteri che ha condotto alla creazione di una zona di libera esportazione a Tangeri
.
Attraverso le sue attività, il gruppo AWB sta estendendo la propria serie di prodotti e servizi bancari alle multinazionali che operano nelle varie zone franche in Marocco e agli operatori internazionali. AIB gode di una solida reputazione come banca leader nella zona finanziaria offshore di Tangeri.
(475)
Nel 2017 il gruppo AWB ha avviato il piano offshore, una nuova offerta basata sui servizi della Attijari International Bank (AIB) offshore, per l'ottenimento di sostegno da parte di esperti del mercato finanziario internazionale e dei servizi della banca su base giornaliera, offrendo condizioni preferenziali per i conti.
(476)
Attraverso tale offerta, il gruppo AWB partecipa proattivamente all'erogazione di sostegno a favore di investitori stranieri nell'attuazione dei loro progetti e nello sviluppo delle loro attività. …. AIB è la prima banca offshore in termini di quota di mercato tanto per i depositi (51 %) quanto per gli impegni (35 %)".
Tale piano offshore esiste ancora in quanto la sua offerta di finanziamento è ancora disponibile sul sito web della banca
(
104
)
.
(477)
AIB è una società controllata al 100 % da AWB. L'azionista di maggioranza (46,5 %) di AWB è Al Mada. Al Mada è un fondo di investimento di proprietà della famiglia reale marocchina, la cui missione è quella di contribuire all'emergere di un'economia moderna e al miglioramento delle condizioni di vita dei territori e delle popolazioni con cui collabora.
(478)
Tenuto conto della proprietà della banca che ha concesso un prestito a DMA, del fatto che la sua unica base di clienti è costituita da società aventi sede nella zona di accelerazione industriale, sostenute dal governo del Marocco attraverso il piano di accelerazione industriale, così come dell'esistenza di un contratto stipulato tra il governo del Marocco e il gruppo AWB relativo al sostegno preferenziale al settore automobilistico, la Commissione ha concluso che la banca in questione era investita dal governo del Marocco dell'incarico e dell'ordine di concedere prestiti in linea con le politiche dello Stato.
(479)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco e DMA hanno indicato che le risultanze della Commissione secondo cui gli istituti finanziari sono investiti dell'incarico/dell'ordine di fornire finanziamenti ai produttori di ruote di alluminio sono incompatibili con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e con l'articolo 1.1, lettera a), punto 1), sottopunto iv), dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Secondo tali parti, la Commissione non aveva rispettato il criterio giuridico per l'incarico e l'ordine, ossia non aveva dimostrato che il governo del Marocco aveva conferito la responsabilità a istituti finanziari privati, o esercitato la propria autorità su istituti finanziari privati, affinché questi erogassero un contributo finanziario a DMA.
(480)
Il governo del Marocco e DMA hanno sostenuto in particolare che: i) in Marocco non vi era alcun controllo da parte del governo sul settore bancario privato e che il mercato finanziario del Marocco era pienamente competitivo, inoltre che le banche private fornivano prestiti a tutte le imprese, sulla base dei tassi di interesse sviluppati in un mercato libero e competitivo; ii) AIB era una banca privata e l'accordo di partenariato del 2015 non ne influenzava il comportamento commerciale; iii) in ogni caso, l'accordo di partenariato riguardava soltanto prestiti in valuta estera fino a 12 milioni di MAD, mentre il prestito ricevuto da DMA presentava un valore molto più elevato; iv) la clientela di AIB non era limitata alle società situate in zone di accelerazione industriale; v) AIB non aveva concluso un contratto di prestito con DMA in forza di un contratto tra il governo del Marocco e il gruppo AWB relativo al sostegno preferenziale a favore del settore automobilistico; vi) il contratto di prestito non era stato concluso automaticamente, ma unicamente sulla base di considerazioni commerciali sostenute dalla domanda di prestito e dal suo esame da parte di AIB; e vi) AIB disponeva del potere discrezionale di scegliere i suoi clienti e di determinare i termini di finanziamento offerti. Un ottimo esempio di tale autonomia è dato dalla decisione di AIB di negare l'estensione del prestito a Hands 8.
(481)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Innanzitutto, il massimale di 12 milioni di MAD per un prestito stabilito nell'accordo di partenariato fa riferimento a prestiti a breve termine (o piuttosto a linee di credito per il finanziamento del capitale circolante), motivo per cui tale condizione è indicata nell'articolo 4.1.2 dell'accordo. Il prestito concesso a DMA, relativo ad attrezzature, rientrerebbe piuttosto nell'ambito di applicazione dell'articolo 4.1.1 dell'accordo (finanziamento di investimenti), che non prevede tale massimale e che non fa specifico riferimento ad alcuna valuta. Inoltre l'articolo 4.1.2.6 dell'accordo di partenariato prevede la possibilità di concedere crediti specifici (ossia personalizzati) per il settore automobilistico, ad esempio per offerte specifiche a imprese pionieristiche o con competenze specifiche, oppure know-how specifico. Gli esempi forniti nell'ambito del presente articolo fanno riferimento al finanziamento tanto in dirham quanto in valuta estera e l'articolo non contiene l'indicazione di alcun massimale.
(482)
In secondo luogo, il prestito ricevuto da DMA è stato concesso con il tasso di interesse agevolato previsto nell'accordo di partenariato, nonostante la bassa affidabilità creditizia della società, come confermata ai considerando da 385 a 388, e il basso rating del credito interno attribuito da AIB a DMA, rilevato durante la visita di verifica presso il governo del Marocco
(
105
)
. Inoltre la domanda di prestito di DMA
(
106
)
menzionava la necessità di finanziare le attrezzature del progetto, che erano già state installate ma non ancora pagate, in quanto "
le risorse attuali della società non le consentivano di finanziare tale spesa
".
(483)
In terzo luogo, per quanto concerne la clientela della banca e i prestiti concessi ad altre società, nelle informazioni supplementari fornite dalla banca dopo la divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha rilevato che il 78 % dei fondi erogati riguardava società straniere attive nel settore automobilistico, situate nelle zone di accelerazione industriale o nelle zone economiche speciali (per le zone istituite prima dell'entrata in vigore della normativa in materia di zone di accelerazione industriale), nonché un ulteriore 6 % riguardava lo sviluppo delle zone di accelerazione industriale (ossia l'84 % dei suoi fondi sono stati erogati al settore automobilistico e a società situate nella zona di cui al piano di accelerazione industriale). Ciò dimostra che i finanziamenti della banca sono fortemente sbilanciati verso gli operatori stranieri, con investimenti nel settore automobilistico contemplati dall'accordo di partenariato e collegati al piano di accelerazione industriale, nonché allo sviluppo delle zone di accelerazione industriale.
(484)
Infine la dichiarazione relativa al presunto rifiuto da parte di AIB di estendere il prestito erogato a Hands 8 non ha potuto essere verificata, in quanto tali informazioni sono state rivelate soltanto dopo la divulgazione delle informazioni, non erano suffragate da documenti o riferimenti e, contrariamente a quanto asserito dal governo del Marocco nella comunicazione successiva alla divulgazione delle informazioni, non erano state discusse in occasione della visita di verifica. Tuttavia, anche qualora tale dichiarazione fosse corretta, il fatto che AIB abbia respinto un'estensione del prestito nei confronti di Hands 8 non dimostra, di per sé, che AIB abbia agito liberamente come un operatore di mercato non soggetto ad alcuna direzione da parte del governo del Marocco. In effetti, resta il fatto che AIB ha concesso un prestito a tasso agevolato a una società alla quale ha attribuito un rating interno basso (cfr. il considerando 482) e che il processo decisionale di AIB era orientato a favore di società straniere rientranti nell'ambito di applicazione del piano di accelerazione industriale e di società situate nelle zone di accelerazione industriale, come illustrato al considerando 483.
(485)
In conclusione, quanto precede conferma che AIB agisce in qualità di istituto finanziario investito dell'incarico/dell'ordine di erogare finanziamenti e, di conseguenza, concede finanziamenti all'industria automobilistica incentivata senza tenere debitamente conto di considerazioni commerciali.
(c)
Contributo finanziario
(486)
Il prestito che DMA ha ricevuto da AIB (e indirettamente da AWB) costituiva un contributo finanziario sotto forma di trasferimento diretto di fondi, in quanto l'istituto finanziario in questione era stato investito dal governo del Marocco dell'incarico e dell'ordine di erogare finanziamenti agevolati per concedere specificamente finanziamenti al settore automobilistico. Il governo del Marocco si è impegnato a finanziare lo sviluppo dell'industria automobilistica in diversi documenti strategici, quali il patto nazionale per l'emergenza industriale o il piano di accelerazione industriale. Come spiegato ai considerando 136 e 137, nel contratto di prestazione firmato nel contesto del piano di accelerazione industriale per l'ecosistema dei gruppi propulsori, nel quale rientra la produzione di ruote di alluminio, il governo del Marocco si è impegnato a mobilitare banche di investimento al fine di sostenere gli investitori stranieri. Ha quindi creato una funzione specifica consistente nel fornire sostegno finanziario al settore automobilistico. Il contratto di prestazione fa direttamente riferimento all'accordo di partenariato firmato tra il governo del Marocco e il gruppo AWB. Di contro, anche l'accordo di investimento firmato tra il governo del Marocco e CITIC Dicastal descrive le principali politiche adottate dal governo del Marocco per sviluppare il settore industriale automobilistico, tra cui il piano di accelerazione industriale e il contratto di prestazione per l'ecosistema dei gruppi propulsori. La Commissione ha pertanto ritenuto che AIB abbia agito secondo l'istruzione impartita dal governo del Marocco di adempiere all'impegno assunto da quest'ultimo di fornire finanziamenti al settore automobilistico e di svolgere il compito specifico creato dal governo del Marocco a tal fine.
(487)
La Commissione ha inoltre esaminato se la concessione di prestiti a condizioni agevolate costituisca una funzione che, nella sostanza, non differisce dalle funzioni pubbliche. Tale criterio è soddisfatto qualora sia constatato che la fornitura di beni da parte degli enti privati incaricati non differisce in sostanza dall'ipotesi in cui tali beni siano stati forniti dalla stessa pubblica amministrazione. La Commissione ha ritenuto che sia questo il caso di specie. Anziché concedere direttamente i prestiti agevolati, al fine di conseguire gli obiettivi di politica pubblica del governo del Marocco di promuovere lo sviluppo dell'industria automobilistica, detto governo ha ordinato a entità private di procedere in tal senso per suo conto. Inoltre, nella misura in cui tale erogazione di prestiti comporta talune spese in termini di entrate (quali il sacrificio di rendimenti di mercato da parte degli enti privati), una tale azione dovrebbe essere intesa corrispondere a funzioni tipiche normalmente spettanti alle pubbliche amministrazioni
(
107
)
.
(d)
Vantaggio
(488)
Il prestito in questione conferisce un vantaggio corrispondente alla differenza tra gli interessi pagati dal beneficiario sul prestito e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato su un mutuo commerciale analogo.
(489)
Al fine di stabilire un tasso di interesse di riferimento, la Commissione ha preso in considerazione la durata del prestito, la sua valuta e l'affidabilità creditizia della società, misurati in base alla sua liquidità a breve termine e al suo rapporto indebitamento/capitale netto. Come spiegato ai considerando da 385 a 388, la Commissione ha constatato che DMA presentava un profilo di rischio elevato per prestatori e investitori potenziali. Su tale base, la Commissione ha utilizzato l'indice "ICE BofA Euro High Yield", che monitora le prestazioni del debito delle imprese con rating inferiore a "investment grade" denominato in EUR, emesso pubblicamente nei mercati interni o delle eurobbligazioni.
(490)
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni, il governo del Marocco e DMA hanno sostenuto che la Commissione aveva erroneamente concluso che DMA rappresentasse un profilo di rischio elevato per AIB. Il prestito presentava un rischio minimo per AIB, in quanto la costruzione dell'impianto era già stata completata al momento della concessione del prestito. Inoltre DMA aveva una clientela stabile, esemplificata da un contratto a lungo termine con CITIC Dicastal.
(491)
Il governo del Marocco ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva utilizzato un parametro di riferimento inadeguato ai fini del calcolo del vantaggio. Il governo del Marocco ha ritenuto che la determinazione del tasso da parte della Commissione fosse contraria all'articolo 14, lettera b), dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Secondo il governo del Marocco, l'indice "ICE BofA Euro High Yield", ricavato dalla Federal Reserve Bank of St. Louis, utilizzato dalla Commissione, non riguarda prestiti e non ha nulla a che vedere con i mutui commerciali erogati in Marocco.
(492)
Il governo del Marocco ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto piuttosto utilizzare come parametro di riferimento i dati del FMI sui tassi di interesse del Marocco, in particolare in considerazione del fatto che i dati del FMI sono regolarmente utilizzati dalle autorità incaricate dell'inchiesta nei procedimenti di difesa commerciale in altri paesi (in particolare negli Stati Uniti). Contrariamente all'indice "ICE BofA Euro High Yield", il parametro di riferimento del FMI fornisce tassi di interesse per singolo paese. Il governo del Marocco ha inoltre proposto, come possibile alternativa, i tassi di interesse applicati da AIB su base effettiva per prestiti denominati in EUR concessi a società marocchine offshore.
(493)
La prima argomentazione riguardante la scelta del parametro di riferimento da parte della Commissione è della stessa natura di quella formulata da DMA per quanto concerne il calcolo del vantaggio derivante da prestiti transfrontalieri, descritta ai considerando da 393 a 394 e successivamente esaminata e respinta al considerando 399, nel contesto del quale la Commissione ha sottolineato che il parametro di riferimento rappresentava il rendimento del debito societario ad alto rischio denominato in EUR, ossia indicante il guadagno di un creditore che concedesse prestiti in euro a una società avente tale profilo di rischio, rispecchiando così il tipo di debito, la valuta del debito e il profilo di rischio di investimento di DMA. La Commissione ha inoltre esaminato i tassi del mercato monetario del FMI per il Marocco, proposti dal governo del Marocco come parametro di riferimento più appropriato. La Commissione ha constatato che il tasso proposto sul mercato monetario del FMI corrisponde a un tasso su prestiti interbancari
(
108
)
, piuttosto che a un tasso applicato da una banca a una società. Di conseguenza, tale tasso non rispecchia il rischio di credito del prestito nel caso di specie e non è pertanto adatto quale parametro di riferimento.
(494)
Inoltre la Commissione ha rilevato che il foglio Excel con i tassi di interesse applicati da AIB a prestiti denominati in EUR sembra riguardare principalmente società del settore automobilistico e/o situate in zone economiche speciali. Al fine di essere rappresentativo come parametro di riferimento, un tale tasso dovrebbe includere informazioni sulle società non interessate dalle politiche preferenziali del governo del Marocco. Tuttavia le poche linee che potrebbero potenzialmente riguardare tali società sono state aggiunte soltanto dopo la divulgazione finale delle informazioni e non è stato possibile verificarle. Le informazioni fornite non sono sufficienti per determinare con certezza che i prestiti in questione non rientrano nelle politiche preferenziali del governo del Marocco e non sono sufficienti a determinare l'affidabilità creditizia dei beneficiari dei prestiti erogati.
(495)
In effetti, il livello di un tasso di interesse è legato non soltanto alla valuta in cui è emesso, ma anche al rischio di credito individuale della società. A tale proposito, la Commissione aveva già stabilito ai considerando da 385 a 388 che la società non presentava una situazione finanziaria solida e che il parametro di riferimento utilizzato rispecchia tale situazione, in quanto rappresentava il rendimento del debito societario a rischio elevato, ossia il guadagno di un creditore che prestasse denaro a una società avente tale profilo di rischio, denominato in EUR, rispecchiando così la valuta del debito e il profilo di rischio di investimento di DMA. La Commissione ha pertanto utilizzato un parametro di riferimento adeguato adattato alle specificità del prestito concesso a DMA.
(e)
Specificità
(496)
Il regime in questione è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché è limitato a specifiche imprese incentivate in quanto facenti parte del settore automobilistico, secondo le politiche preferenziali marocchine illustrate nel dettaglio nella sezione 3.3, ed è altresì specifico a livello regionale dato che si colloca in una zona di accelerazione industriale, aspetto anch'esso trattato, tra l'altro, nella sezione 3.3.
(497)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco e DMA hanno contestato le risultanze della Commissione in merito alla specificità del regime in questione. Secondo il governo del Marocco, tanto la domanda di prestito da parte di DMA quanto i risultati del suo esame da parte di AIB dimostravano che il prestito in questione non era stato concesso sulla base di alcuna politica del governo del Marocco o in ragione dell'ubicazione di DMA nella zona di accelerazione industriale. Il governo del Marocco ha sostenuto altresì che le industrie incentivate, considerate nel loro insieme, non costituiscono un segmento dell'economia sufficientemente distinto da rappresentare "determinate imprese" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, e dell'articolo 2.1, lettera a), dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. DMA ha inoltre sottolineato il fatto che i prestiti erogati da AIB non erano limitati all'industria automobilistica e alle società situate nella zona di accelerazione industriale.
(498)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come illustrato al considerando 481, il prestito di cui sopra è collegato alla politica del governo del Marocco e all'accordo di partenariato e costituisce pertanto un meccanismo di sostegno al settore automobilistico. È inoltre connesso allo sviluppo della zona di accelerazione industriale. Le argomentazioni formulate dal governo del Marocco e da DMA in seguito alla divulgazione delle informazioni, secondo cui il prestito in questione non sarebbe stato concesso sulla base di alcuna politica governo del Marocco o in ragione dell'ubicazione di DMA nella zona di accelerazione industriale, erano dichiarazioni non suffragate da alcun elemento di prova.
(f)
Conclusioni
(499)
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori che hanno collaborato riguardo a tale sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:
Finanziamenti agevolati erogati dal governo del Marocco
Nome della società
Tasso di sovvenzione
DMA
0,53 %
3.7.
Rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse
(500)
Il denunciante sostiene che le società situate nelle zone di accelerazione industriale beneficiano di sovvenzioni sotto forma di esenzioni da diverse misure fiscali, doganali e amministrative. Al fine di beneficiare di tali misure fiscali, doganali e amministrative, le società devono essere autorizzate a stabilirsi in una zona di accelerazione industriale.
(a)
Base giuridica
(501)
La legge n. 19-94 e il dahir n. 1-95-1 del 26 gennaio 1995 hanno istituito le zone franche in Marocco. A norma dell'articolo 21 della legge n. 19-94, le merci che entrano nelle zone franche per l'esportazione sono esenti dai dazi all'importazione.
(502)
A norma dell'articolo 6 del codice generale delle imposte del Marocco, edizione 2023, e del capitolo I della circolare n. 733 sulle disposizioni fiscali della legge finanziaria n. 50-22 per l'esercizio finanziario 2023, le società che operano nelle zone di accelerazione industriale sono del tutto esentate dal versamento dell'imposta sul reddito per i primi cinque anni consecutivi.
(503)
A norma dell'articolo 6 della legge n. 47-06, successivamente modificata dalla legge n. 07-20, le società stabilite nelle zone di accelerazione industriale sono esentate dall'imposta professionale.
(b)
Risultanze dell'inchiesta
(504)
Le zone di accelerazione industriale sono istituite ai sensi della legislazione marocchina mediante la legge n. 19-94 e il Dahir n. 1-95-1 del 26 gennaio 1995 (in precedenza denominate "zone franche per l'esportazione"). Le zone di accelerazione industriale sono zone specifiche del territorio dedicate ad attività di esportazione industriale e ad attività di servizi connessi. Tali zone sono esentate dall'applicazione delle norme comuni in materia di commercio estero e dal controllo dei cambi. Ogni zona di accelerazione industriale è creata e delimitata da un decreto che definisce la natura e le attività delle società che possono esservi stabilite.
(505)
Al fine di stabilirsi in una zona di accelerazione industriale ai sensi della legge n. 19-94, le imprese devono presentare una domanda e ottenere l'autorizzazione della commissione locale delle zone di trasformazione per l'esportazione presiedute dal governatore della regione, nonché realizzare almeno il 70 % del loro fatturato tramite esportazioni.
(506)
Entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato erano stabiliti in una zona di accelerazione industriale. La Commissione ha riscontrato che gli stessi hanno beneficiato di quanto segue:
—
esenzione dai dazi all'importazione sulle importazioni di materie prime e beni strumentali;
—
esenzione dall'imposta sul reddito delle società e/o riduzione di tale imposta;
—
esenzione dall'imposta professionale (il debito fiscale si basa sul valore degli attivi della società in questione).
(507)
Per quanto concerne i beni strumentali, per un numero significativo di operazioni DMA non ha comunicato i codici delle merci oppure ha comunicato codici errati con i quali le attrezzature erano state importate. Allo stesso tempo, la società non ha codificato l'aliquota del dazio all'importazione applicabile per nessuna delle operazioni rese note.
(508)
Non disponendo delle informazioni richieste, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali e necessarie relative a questo aspetto dell'inchiesta. Pertanto la Commissione ha applicato l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base e si è basata sui dati disponibili per quanto riguarda questi punti.
(c)
Contributo finanziario
(509)
Tali pratiche costituiscono un contributo finanziario sotto forma di rinuncia a entrate pubbliche (dazi all'importazione, imposta sulle società, imposta professionale), che sarebbero state altrimenti riscosse qualora il governo non avesse concesso l'esenzione.
(d)
Vantaggio
(510)
Un vantaggio per il beneficiario a titolo di tali esenzioni corrisponde all'importo dei dazi all'importazione e dei risparmi fiscali (importo normalmente dovuto ma non riscosso).
(511)
Il vantaggio finanziario conferito alle società derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione corrisponde all'importo dei risparmi sui dazi all'importazione. Qualora il governo non avesse concesso l'esenzione, sarebbero stati riscossi dazi all'importazione ad valorem compresi tra il 2,5 % e il 40 %.
(512)
Per quanto concerne la questione della parziale omessa collaborazione da parte di DMA, come descritto ai considerando 113 e 117, sulla base dei dati disponibili per i codici delle merci erroneamente dichiarati o non comunicati, relativi ai beni strumentali, la Commissione ha utilizzato le aliquote dei dazi all'importazione riscontrate in MacMap
(
109
)
. Nei casi in cui non è stato possibile stabilire i codici delle merci, sono state utilizzate le aliquote di dazio più rappresentative per i beni strumentali importati.
(513)
Per i beni strumentali la Commissione ha attribuito al periodo dell'inchiesta una parte del vantaggio totale, corrispondente alla quota di ammortamento sul valore totale degli attivi importati della società. Per i materiali e i pezzi di ricambio, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio fosse costituito dall'importo totale dei dazi all'importazione non riscossi durante il periodo dell'inchiesta.
(514)
Il vantaggio finanziario conferito alle società in virtù dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle società corrisponde all'imposta non riscossa, che ammonterebbe al 32 % per le società situate al di fuori delle zone di accelerazione industriale e che non beneficiano della medesima esenzione.
(515)
I vantaggi finanziari conferiti alle società derivanti dall'esenzione dall'imposta professionale consistono in un'erogazione finanziaria evitata pari allo 0,25 % del fatturato totale durante il periodo dell'inchiesta e allo 0,003 % del valore totale degli attivi dell'esercizio finanziario antecedente il periodo dell'inchiesta.
(e)
Specificità
(516)
I vantaggi relativi all'esenzione dai dazi all'importazione e dalle imposte sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto sono espressamente riservati per legge alle società stabilite in zone economiche speciali, per stabilirsi nelle quali le società devono prima presentare una domanda ed essere poi selezionate e autorizzate dallo Stato.
(517)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco, DMA e Hands 8 hanno presentato diverse osservazioni in merito alle varie sovvenzioni concesse sotto forma di rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse.
(518)
Il governo del Marocco e DMA hanno rilevato che la Commissione era tenuta a effettuare una valutazione della specificità per ciascun presunto regime o strumento che essa intende compensare, anziché limitarsi a inserire una frase sulla specificità per quattro diversi regimi presunti, come è stato fatto al considerando 516.
(519)
Più specificamente, per quanto concerne la riduzione dell'imposta sul reddito, il governo del Marocco e DMA hanno sostenuto che tale riduzione era applicata a una serie molto ampia e diversificata di industrie e settori e che pertanto il presunto regime non era limitato a un segmento sufficientemente distinto dell'economia marocchina da poter essere considerato "specifico" ai sensi dell'articolo 2.1, lettera a), dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. In particolare, è stato asserito che tutte le società, operanti o meno in zone di accelerazione industriale, beneficiano di un'esenzione di cinque anni per attività industriali autorizzate. Per le imprese situate al di fuori di tali zone, il decreto n. 2-17-743 del 19 giugno 2018 fornisce un elenco di settori molto ampio e copre praticamente tutti i settori industriali del Marocco. Di conseguenza, la natura delle condizioni previste dal regime (obiettivo, neutrale, orizzontale in termini di applicazione) lo rende non specifico.
(520)
Per quanto concerne l'esenzione dall'imposta professionale, il governo del Marocco, DMA e Hands 8 hanno indicato che qualsiasi attività professionale di nuova costituzione beneficia di un'esenzione totale di cinque anni dall'imposta professionale e che ciò vale anche per le società situate al di fuori delle zone di accelerazione industriale.
(521)
In relazione al presunto vantaggio derivante dalla sospensione dei dazi doganali sulle materie prime, il governo del Marocco, DMA e Hands 8 hanno osservato che anche qualsiasi società situata al di fuori delle zone di accelerazione industriale era ammissibile a beneficiare di una restituzione dei dazi, ai sensi degli articoli da 101 a 103 (deduzione e rimborso) del codice generale delle imposte marocchino e dell'articolo 159 (restituzione dei dazi) del codice doganale marocchino, nel caso in cui avesse pagato dazi all'importazione sulle materie prime ed esportato successivamente i prodotti finiti che incorporano tali fattori produttivi.
(522)
Secondo il governo del Marocco, lo stesso si applica asseritamente all'esenzione dai dazi doganali per i beni strumentali: detta esenzione è universalmente applicabile in tutti i settori, indipendentemente dall'ubicazione della società, sia all'interno di zone di accelerazione industriale sia al di fuori di tali zone. Detta esenzione è concessa ai sensi dell'articolo 164-1-p del codice delle imposte indirette, applicabile ai beni strumentali destinati a progetti di investimento di valore pari o superiore a 50 milioni di MAD.
(523)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. I vantaggi derivanti dal trattamento fiscale e dal trattamento doganale preferenziali di cui sopra sono legati all'ubicazione della società nelle zone di accelerazione industriale.
(524)
Le esenzioni dall'imposta sul reddito e dall'imposta professionale per le società situate al di fuori delle zone di accelerazione industriale sono limitate ai primi cinque anni di attività delle società stesse. Tanto DMA quanto Hands 8 nel periodo dell'inchiesta erano attive da più di cinque anni. In termini di vantaggi e specificità, si dovrebbe effettuare un raffronto tra società che si trovavano nella stessa situazione durante il periodo dell'inchiesta, ossia tra società attive da più di cinque anni e situate nelle zone di accelerazione industriale e società attive da più di cinque anni e situate al di fuori di tali zone. Qualora si procedesse a tale confronto, si potrebbe constatare facilmente che DMA e Hands 8 hanno potuto beneficiare di tali esenzioni dall'imposta sul reddito e dall'imposta professionale nel periodo dell'inchiesta soltanto perché si trovavano nelle zone di accelerazione industriale. Inoltre, anche durante i primi cinque anni di attività di una società, le esenzioni sono limitate a un elenco chiuso di settori industriali specificamente elencati uno a uno nel decreto n. 2-17-743 del 19 giugno 2018 e per i quali il governo del Marocco non ha presentato criteri di selezione oggettivi.
(525)
Per quanto concerne il regime di restituzione dei dazi e la successiva esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime, le società ubicate al di fuori delle zone di accelerazione industriale sono potenzialmente soggette al rimborso di tali dazi. Per poter essere considerato un sistema adeguato di restituzione dei dazi, il regime in questione dovrebbe essere subordinato alla verifica del consumo di materie prime importate nella produzione delle merci esportate. Al contrario, le società situate nelle zone di accelerazione industriale sono esentate dal pagamento di tali dazi all'importazione prima della produzione e dell'esportazione e tale esenzione è automatica. Inoltre il codice doganale limita il regime di restituzione dei dazi al di fuori delle zone di accelerazione industriale soltanto a determinati prodotti importati, solitamente legati a un uso finale specifico
(
110
)
. Le materie prime importate dai produttori di ruote di alluminio non rientrano in tale elenco. Di conseguenza, se si trovassero al di fuori delle zone di accelerazione industriale, non potrebbero beneficiare affatto di una restituzione dei dazi.
(526)
Infine, anche l'esenzione dai dazi all'importazione per i beni strumentali al di fuori delle zone di accelerazione industriale è limitata a determinati settori, ossia a favore delle società che hanno firmato un accordo di investimento, e soltanto per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, con un'eventuale proroga di ulteriori due anni
(
111
)
. Come già spiegato al considerando 524, durante il periodo dell'inchiesta tanto DMA quanto Hands 8 erano operative da oltre cinque anni. Pertanto, nella situazione prevalente durante il periodo dell'inchiesta, entrambe le società potevano beneficiare di tali esenzioni dai dazi all'importazione soltanto perché erano situate nelle zone di accelerazione industriale. Inoltre, anche durante i primi cinque anni di attività di una società, l'articolo 164, primo comma, del codice doganale limita l'esenzione dai dazi all'importazione sui beni strumentali alle società che hanno firmato un accordo di investimento con il governo del Marocco. Come evidenziato nel contesto generale delle politiche industriali marocchine nella sezione 3.3, nella spiegazione del progetto di investimento di DMA nella sezione 3.4.3 e nel funzionamento del Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali di cui alla sezione 3.6.1, gli accordi di investimento sono intrinsecamente legati alle politiche preferenziali del governo del Marocco per i settori industriali incentivati, come quelli rientranti nell'ambito del piano di accelerazione industriale. L'approvazione e la firma di un accordo di investimento con il governo del Marocco costituisce ad esempio una condizione preliminare per ottenere sovvenzioni dal Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali o per ricevere terreni a basso costo in una zona di accelerazione industriale. Di conseguenza, le esenzioni dai dazi all'importazione sui beni strumentali sono limitate ai settori incentivati dal governo del Marocco nell'ambito del piano di accelerazione industriale anche durante il primo periodo di cinque anni di attività.
(2)
Conclusioni
(527)
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori che hanno collaborato riguardo a tale sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a quanto segue:
Esenzione dalle imposte e dai dazi all'importazione applicabile nelle zone di accelerazione industriale
Nome della società
Descrizione
Tasso di sovvenzione
DMA
Dazi all'importazione sulle materie prime
1,33 %
DMA
Dazi all'importazione sui beni strumentali
1,74 %
DMA
Imposta sul reddito delle società
0,99 %
DMA
Imposta professionale
0,47 %
Hands 8
Dazi all'importazione sulle materie prime
1,87 %
Hands 8
Dazi all'importazione sui beni strumentali
0,25 %
Hands 8
Imposta sul reddito delle società
0,28 %
Hands 8
Imposta professionale
0,49 %
3.8.
Fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato da parte del governo del Marocco
(528)
Il denunciante indica che il piano di accelerazione industriale impegnava lo Stato del Marocco a mettere a disposizione 1 000 ettari per la creazione di nuovi terreni industriali pronti per l'uso, su richiesta e a "prezzi attraenti". Inoltre le piattaforme industriali settoriali integrate spesso beneficiano dello status di zona franca e combinano terreni, edifici, logistica, servizi e formazione in loco
(
112
)
. Lo Stato del Marocco annuncia ogni anno una richiesta di manifestazione d'interesse per la selezione di progetti volti alla creazione o al ripristino di terreni industriali che possono beneficiare di una sovvenzione finanziaria da parte del governo del Marocco.
(529)
Facendo riferimento agli anni antecedenti il periodo dell'inchiesta, il denunciante ha menzionato che, secondo quanto sottolineato nel 2018 dalla Corte dei conti marocchina ("
Cour des Comptes
"), al fine di ridurre al minimo i costi, la scelta dei terreni per la creazione di nuovi terreni industriali era dettata dallo status giuridico del terreno (statale, collettivo). Di conseguenza. la maggior parte dei nuovi terreni industriali sono terreni statali o terreni collettivi
(
113
)
. I costi complessivi dei lavori e dello sviluppo di nuovi parchi industriali sono finanziati dallo Stato. Nel 2016 tale importo ammontava a 11,87 miliardi di MAD (1,1 miliardi di EUR) per i parchi industriali integrati e a 3,86 miliardi di MAD (360 milioni di EUR) per i parchi industriali. Oltre ai lavori in loco, gli enti pubblici hanno finanziato anche lavori fuori sito (approvvigionamento idrico e di energia energetica, servizi igienico-sanitari e infrastrutture di accesso al sito) fino a 1,12 miliardi di MAD (100 milioni di EUR).
(a)
Base giuridica
(530)
Le disposizioni relative ai terreni a condizioni preferenziali si basano sui documenti seguenti:
—
patto nazionale per l'emergenza industriale 2009-2015;
—
piano di accelerazione industriale 2014-2020;
—
accordo di attuazione sulla pianificazione, sullo sviluppo, sulla promozione, sulla commercializzazione e sulla gestione della piattaforma industriale integrata di Kenitra, firmato tra il ministero dell'Economia e delle finanze, il ministero dell'Industria e del commercio, il Fondo Hassan II e MEDZ Groupe CDG, novembre 2010;
—
accordo di attuazione sulla pianificazione, sullo sviluppo, sulla promozione, sulla commercializzazione e sulla gestione della piattaforma industriale integrata di Tangeri, firmato tra il ministero dell'Economia e delle finanze, il ministero dell'Industria e del commercio, il Fondo Hassan II e l'Agenzia speciale Tangeri-Mediterraneo, agosto 2012;
—
accordo di investimento per la realizzazione di un progetto industriale per la produzione di ruote di alluminio nel Regno del Marocco tra il Regno del Marocco e CITIC Dicastal, 26 luglio 2018;
—
accordo di investimento per la realizzazione di un progetto industriale per la produzione di ruote di alluminio nel Regno del Marocco tra il Regno del Marocco e Hands Corporation Ltd. e Hands 8, 19 febbraio 2018.
(b)
Risultanze dell'inchiesta
(531)
Entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato sono situati in zone di accelerazione industriale. DMA si trova nella Atlantic Free Zone di Kénitra ("AFZ"); Hands 8 nella Tanger Automotive City/Tanger Free Zone ("TAC/TFZ"). Le zone di accelerazione industriale sono di proprietà di società di gestione che si occupano del loro funzionamento:
—
MEDZ Group CDG ("MEDZ") possiede e gestisce l'AFZ;
—
Tanger Med Gе ("TMG") possiede e gestisce la TAC/TFZ.
(532)
Entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato hanno acquistato terreni dalle società che gestiscono la rispettiva zona di accelerazione industriale. Una società deve essere autorizzata dal governo del Marocco a essere stabilita in una zona di accelerazione industriale tramite il rispettivo accordo di investimento.
(533)
MEDZ è detenuta pressoché al 100 % da CDG Développement ("CDGD") (sette persone detengono ciascuna una quota rispetto alle 21,5 mila azioni detenute da CDGD e una alla Caisse de Dépôt et de Gestion ("CDG"). CDGD è controllata al 100 % da CDG, che è di proprietà dello Stato, ossia un ente pubblico istituito e disciplinato dalla legge (dahir n. 1-59-074 del 10 febbraio 1959), il cui compito è mobilitare risorse a sostegno delle politiche pubbliche al servizio dello sviluppo economico del Marocco.
(534)
TMG è una società di proprietà dello Stato. Il suo principale azionista è il Fondo Hassan II, con una partecipazione dell'87,5 %, seguito da azionisti di minoranza: il governo del Marocco (12,38 %) e il gruppo CDG (0,12 %). Come stabilito al considerando 462, il Fondo Hassan II è un ente pubblico.
(535)
I terreni non edificati acquisiti dalle società di gestione erano per lo più di proprietà dello Stato, in quanto si trattava di terreni tribali e collettivi amministrati dal ministero dell'Agricoltura. Il prezzo di tali terreni è stato determinato da una commissione governativa. I lavori infrastrutturali necessari per rendere i terreni adatti per gli investitori industriali sono stati effettuati dalle società di gestione in linea con un piano aziendale approvato dallo Stato. Inoltre il Fondo Hassan II ha concesso sovvenzioni alle società di gestione per una parte di tali lavori infrastrutturali. Infine, le società di gestione sono tenute, in forza di un contratto firmato con il governo del Marocco, ad applicare un prezzo per il terreno edificato dopo il completamento dei lavori infrastrutturali, come stabilito dal governo nel contratto menzionato. Tali rispettivi prezzi preferenziali sono stati precedentemente fissati dal governo del Marocco negli allegati degli accordi di attuazione di cui al considerando 344 tra il Fondo Hassan II, i ministeri del governo del Marocco e le società di gestione delle zone di accelerazione industriale di cui alla lettera a). Nell'ambito di detti accordi, le società di gestione delle zone di accelerazione industriale si impegnano a rispettare tali prezzi. Durante la visita di verifica, il governo del Marocco ha riconosciuto che i prezzi in questione sono inferiori al normale prezzo di mercato, in quanto comportano un margine di profitto inferiore al profitto normale richiesto da un operatore privato. Inoltre il governo del Marocco ha confermato di aver concesso alle società di gestione sovvenzioni finanziate dal Fondo Hassan II per lo sviluppo dell'infrastruttura, il che riduce ulteriormente il prezzo di vendita di tali terreni. Infine, il contratto firmato tra la società di gestione e il governo del Marocco obbliga detta società ad abbassare il prezzo di vendita fissato dal governo del Marocco se sostiene costi inferiori, come previsto per i lavori infrastrutturali. Le società di gestione sono state quindi invitate a fissare il prezzo dei terreni venduti alle società stabilite nelle zone di accelerazione industriale a un livello inferiore al normale prezzo di mercato.
(536)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco ha sostenuto che le risultanze della Commissione relative agli "enti pubblici" in merito al Fondo Hassan II per lo sviluppo economico e sociale ("Fondo Hassan II") non sono coerenti con l'articolo 2, lettera b), del regolamento di base e con l'articolo 1.1, lettera a), punto 1, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Le risultanze secondo cui il governo del Marocco esercitava un controllo significativo sul Fondo Hassan II erano viziate, in quanto la Commissione ha considerato semplicemente la nomina della dirigenza di un soggetto come elemento di prova di un controllo significativo. Il governo del Marocco ha sottolineato che il Fondo Hassan II è tenuto ad agire in modo indipendente secondo le decisioni del consiglio di amministrazione. Si tratta del consiglio di amministrazione composto da tre membri indipendenti dal governo. A norma dell'articolo 10 della legge n. 36.01, il consiglio di amministrazione esercita il controllo operativo sulle decisioni del Fondo Hassan II e non sul consiglio di amministrazione.
(537)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come illustrato ai considerando da 458 a 463, il Fondo Hassan II è interamente finanziato dal bilancio statale marocchino; lo Stato del Marocco detiene un potere di supervisione sulle attività del fondo e sulla sua gestione generale, nonché poteri finali di controllo e supervisione, tra l'altro, sui criteri di selezione dei progetti ammissibili, sulle decisioni effettive di finanziamento e sull'erogazione dei fondi. Inoltre, secondo la risposta al questionario fornita dal Fondo Hassan II, il consiglio di amministrazione del Fondo è presieduto dal primo ministro e ha come membri diversi alti funzionari governativi, mentre il comitato esecutivo del fondo (costituito in effetti da tre membri) non è stato ancora nominato, fatta eccezione per il suo presidente. Il presidente del comitato esecutivo del Fondo Hassan II avrebbe dovuto essere nominato a norma dell'articolo 49 della costituzione, come previsto dalla legge n. 08-21
(
114
)
. L'appendice n. 1 di quest'ultima legge ("Elenco degli enti e delle imprese pubblici strategici") riporta in maniera evidente anche il Fondo Hassan II. L'articolo 49 della costituzione
(
115
)
fa riferimento alle nomine "
su proposta del capo del governo e su iniziativa del ministro interessato
,
così come ai capi di enti pubblici strategici e di imprese stratgiche
.
Una legge organica specifica l'elenco di tali enti e imprese strategici
".
(c)
Contributo finanziario
(538)
Tali pratiche costituiscono un contributo finanziario sotto forma della messa a disposizione di terreni di proprietà di entità sottoposte a controllo da parte del governo del Marocco per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. MEDZ e TMG, di proprietà indiretta dello Stato, seguono le istruzioni di cui agli accordi di attuazione nel fornire terreni a basso costo e nel procedere in tal senso svolgono la funzione pubblica di conseguire gli obiettivi del governo del Marocco di sviluppare l'industria automobilistica.
(d)
Vantaggio
(539)
Un vantaggio nell'ambito di questo regime è calcolato come la differenza tra quanto effettivamente pagato dai beneficiari e ciò che avrebbero dovuto pagare qualora avessero acquistato i beni o i servizi a condizioni di mercato.
(540)
Dato che tutti i prezzi fissati in zone analoghe sono preferenziali, e in assenza di informazioni sul prezzo di mercato dei terreni edificati in Marocco durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha utilizzato il contratto di mutuo ipotecario di DMA, nel quale la banca ha valutato in modo indipendente il valore di mercato reale dei terreni fornito da DMA come garanzia reale, quale parametro di riferimento per il prezzo di mercato dei terreni. Dato che il contratto di mutuo ipotecario è stato concluso nel 2023, ma i produttori esportatori che hanno collaborato hanno acquistato i terreni nel 2018 e nel 2019, la Commissione ha adeguato il parametro di riferimento in base alla variazione del prezzo dell'indice degli immobili industriali per il Marocco. Poiché si prevede che i terreni saranno utilizzati per un periodo di tempo più lungo, la Commissione ha assegnato 1/30 del vantaggio totale al periodo dell'inchiesta.
(541)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco e DMA hanno sostenuto che la Commissione non poteva utilizzare il contratto ipotecario di DMA del 2023, compresa la valutazione del valore dei terreni come parametro di riferimento per il prezzo di mercato dei terreni acquistati nel 2018 e nel 2019. Secondo il governo del Marocco e DMA, sebbene la Commissione abbia adeguato il parametro di riferimento in base alla variazione del prezzo dell'indice degli immobili industriali per il Marocco, tale parametro di riferimento per il prezzo dei terreni non era rappresentativo dei terreni situati in parti diverse del Marocco, che non sono comparabili.
(542)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del vantaggio era in effetti il valore di mercato dei terreni di DMA adeguato per tenere conto dell'inflazione per il periodo dell'inchiesta.
(543)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni, Hands 8 ha inoltre sostenuto che il parametro di riferimento utilizzato per determinare il valore di mercato dei terreni fosse inadeguato. La società ha sottolineato di essere situata a Tangeri, mentre il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione era collegato a terreni situati a Kenitra. Hands 8 ha sostenuto che vi erano differenze significative in termini di prezzo dei terreni a seconda della loro ubicazione. A tale proposito, la parte ha fornito una relazione di valutazione indipendente che stima il valore di mercato dei terreni di proprietà di Hands 8 sulla base dei prezzi dei terreni situati in prossimità e al di fuori della TAC, iscritto nel Registro delle proprietà di Tangeri (
Conservation Foncière de Tanger
).
(544)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Innanzitutto, la relazione di valutazione risale al gennaio 2024 e la società l'ha presentata soltanto dopo la divulgazione finale delle informazioni. Non si può pertanto escludere che la società abbia commissionato la relazione esclusivamente ai fini della presente inchiesta, in modo da fornire alla Commissione un presunto valore del terreno basato sul mercato. Cosa ancora più importante, le informazioni fornite nella relazione di valutazione non erano accompagnate dai documenti sottostanti utilizzati per stabilire il valore dei terreni. Ad esempio, dalla relazione la Commissione non ha potuto confermare l'ubicazione degli appezzamenti, la comparabilità del terreno con il terreno di proprietà di Hands 8, nonché l'accuratezza del prezzo totale e delle dimensioni degli appezzamenti presi in considerazione.
(e)
Specificità
(545)
I vantaggi connessi alla fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto sono ammissibili soltanto le società selezionate dal governo del Marocco e stabilite in zone economiche speciali, ossia regioni geografiche designate all'interno della giurisdizione dell'autorità concedente (cfr. il considerando 535).
(546)
Come indicato ai considerando da 124 a 127, il patto nazionale per l'emergenza industriale, successivamente sostituito dal piano di accelerazione industriale, ha individuato specificamente l'industria automobilistica come uno dei settori chiave il cui sviluppo avrebbe dovuto essere sostenuto, tra l'altro, dalla creazione di piattaforme industriali integrate. Il governo del Marocco ha dedicato due piattaforme di questo tipo, una a Kenitra e una a Tangeri, all'industria automobilistica e ha conferito loro lo status di zone di accelerazione industriale.
(547)
Gli accordi di investimento firmati tra il governo del Marocco e gli investitori dei due produttori esportatori che hanno collaborato confermano che detto governo ha espressamente offerto alle società la possibilità di essere stabilite nelle rispettive zone di accelerazione industriale. Gli accordi fanno inoltre riferimento al fatto che le rispettive zone in cui sono ubicati gli investimenti beneficiano dei vantaggi derivanti dai regimi speciali del Marocco in vigore in tali zone, anche ai sensi della legge 19/94, come ulteriormente illustrato ai considerando da 124 a 127. Il governo del Marocco si è inoltre impegnato a fornire assistenza alle imprese nella fase di acquisto dei terreni in tali zone.
(f)
Conclusioni
(548)
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori che hanno collaborato riguardo a tale sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a quanto segue:
Fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato
Nome della società
Tasso di sovvenzione
DMA
0,38 %
Hands 8
1,14 %
3.9.
Regimi che non sono stati oggetto di compensazione
(549)
Non sono emersi elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per i regimi seguenti:
—
assicurazione dei crediti all'esportazione fornita nel contesto della cooperazione tra il governo della RC e quello del Marocco;
—
esenzione dall'IVA sui beni strumentali importati;
—
sostegno alla formazione professionale.
3.10.
Conclusioni relative alle sovvenzioni
(550)
La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili per le società che hanno collaborato in conformità alle disposizioni del regolamento di base, esaminando ciascuna sovvenzione o regime di sovvenzione, e ha sommato tali cifre per calcolare l'importo totale delle sovvenzioni per ciascuno dei produttori esportatori durante il periodo dell'inchiesta. Per calcolare la sovvenzione complessiva la Commissione ha dapprima calcolato la percentuale di sovvenzione: importo della sovvenzione in percentuale rispetto al fatturato della società del periodo dell'inchiesta. In seguito, questa percentuale è stata utilizzata per calcolare l'ammontare della sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. L'importo della sovvenzione è stato successivamente espresso in percentuale rispetto al valore CIF ("costo, assicurazione e nolo") della stessa esportazione.
(551)
Dato che non vi è stato alcun campionamento e quindi nessun altro produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta, non è stata calcolata la media ponderata del tasso di sovvenzione.
(552)
In considerazione dell'elevato livello di collaborazione, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il tasso di sovvenzione residuo al livello della società che ha collaborato con il tasso di sovvenzione più elevato.
(553)
Dato che la situazione di DMA era piuttosto anomala (la Commissione non ha riscontrato elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni analoghe da parte del governo del Marocco in collaborazione con il governo della RPC o con i governi di altri paesi terzi per quanto riguarda Hands 8), la Commissione ha ritenuto opportuno detrarre gli importi delle sovvenzioni legati alla cooperazione tra i governi del Marocco e della RPC. Il risultato è stato leggermente inferiore all'importo della sovvenzione riscontrato per Hands 8 (5,05 %); pertanto il tasso stabilito per quest'ultima società deve essere applicato come tasso residuo.
(554)
Su tale base, gli importi delle sovvenzioni compensabili in percentuale rispetto al prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Nome della società
Tasso di sovvenzione complessivo
DMA
31,45 %
Hands 8
5,60 %
Residuo
5,60 %
(555)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha sostenuto che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il tasso di sovvenzione finale dovrebbe essere adeguato per tenere conto della parte di sovvenzione già oggetto di misure antidumping istituite parallelamente. Tale società ha fatto riferimento a situazioni nelle quali il dazio compensativo rappresenta l'intero importo della sovvenzione e nelle quali sono istituiti contemporaneamente dazi antidumping, calcolati almeno in una certa misura sulla base delle medesime sovvenzioni. Ciò è probabile quando i margini di dumping sono calcolati sulla base di un metodo non conforme all'economia di mercato, secondo la giurisprudenza dell'OMC su cui si basa DMA
(
116
)
. In particolare, DMA ha sottolineato che nel procedimento antidumping distinto il margine di dumping di DMA era basato sul margine di dumping più elevato riscontrato per i tipi di prodotto venduti in quantitativi rappresentativi dal produttore esportatore che ha collaborato Hands 8. DMA ha inoltre sostenuto che, sulla base delle risultanze della presente inchiesta antisovvenzioni, Hands 8 non ha beneficiato della fornitura di beni strumentali o materie prime per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. In tale contesto, DMA ha chiesto almeno che il margine di dumping fosse adeguato, al fine di tenere conto dell'importo del prestito di fatto collegato ai beni strumentali e del prezzo preferenziale dei fattori produttivi per DMA, conformemente all'articolo 19.3 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(556)
La Commissione ha espresso disaccordo. In via preliminare la Commissione ha osservato che la corrispondente disposizione di cui all'articolo 19.3, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative è l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base. L'argomentazione di DMA si basa su un'errata comprensione del metodo seguito nel procedimento antidumping a seguito della totale omessa collaborazione da parte di DMA. In particolare, la sua argomentazione si basa sulla falsa premessa secondo cui la Commissione avrebbe utilizzato il valore normale di Hands 8 per un suo confronto con i prezzi all'esportazione di DMA. Ciò non è esatto. In effetti, a causa della totale omessa collaborazione parte di DMA nel procedimento antidumping, tale società è stata assoggettata al dazio residuo applicabile a tutte le società marocchine che non hanno collaborato. Tale dazio a livello nazionale è stato stabilito sulla base di un sottoinsieme di margini di dumping per i tipi di prodotto venduti in quantitativi rappresentativi dall'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta antidumping, ossia Hands 8. I margini di dumping erano il risultato tanto del valore normale quanto del prezzo all'esportazione calcolati per Hands 8, anch'essi interessati da (eventuali) sovvenzioni. Tale metodo non può pertanto dar luogo a una potenziale doppia contabilizzazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base. Il metodo utilizzato per calcolare il valore normale per Hands 8 era il metodo standard per le economie di mercato e non il metodo non conforme all'economia di mercato, di cui trattasi nella giurisprudenza dell'OMC sulla quale DMA fonda la sua asserzione. In situazioni di metodo standard, la doppia contabilizzazione potrebbe verificarsi soltanto in caso di sovvenzioni all'esportazione, che riducono direttamente il prezzo all'esportazione. Ciò non avviene nel caso di specie, in quanto non vi è stata alcuna questione di doppia contabilizzazione derivante dall'articolo 15, paragrafo 2, o dall'articolo 24, paragrafo 1, per quanto riguarda Hands 8. A tale proposito, in seguito all'asserzione di DMA si verificherebbe anche la situazione paradossale secondo cui, sebbene non vi sia stata una doppia contabilizzazione e nessuna detrazione per Hands 8, DMA beneficerebbe invece di tale detrazione sulla base di una doppia contabilizzazione presunta e infondata. Il fatto che Hands 8 non abbia beneficiato della fornitura di fattori produttivi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato o di un prestito di fatto è irrilevante dal punto di vista giuridico e non modifica la presente conclusione. In ogni caso, la Commissione ha rilevato che il margine di dumping così calcolato è stato scelto come valore approssimativo, nel contesto dell'applicazione dei dati disponibili, al fine di determinare il margine di dumping residuo per i produttori che non hanno collaborato, compresa DMA, a sostituzione del margine che sarebbe stato calcolato qualora DMA avesse collaborato. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(557)
Inoltre, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, DMA ha fatto riferimento agli articoli 19.1, 19.4 e 21.1 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e all'articolo VI, terzo comma, GATT 1994, sottolineando che, al fine di constatare la necessità di mantenere i dazi compensativi, un'autorità incaricata dell'inchiesta deve constatare l'esistenza di una sovvenzione, ossia stabilire se la sovvenzione persiste o no.
(558)
A tale riguardo, la società ha fatto riferimento al cambio di proprietà di DMA, verificatosi alla fine del periodo dell'inchiesta. Come spiegato ai considerando 247 e 262, Dicastal Asia ha venduto la propria partecipazione in DMA a CITIC Dicastal. DMA ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto delle risultanze del panel dell'OMC nella controversia
US – Lead and Bismuth II
. Ai sensi del punto 6.81 della relazione del panel, relativo alla modifica della proprietà al valore equo di mercato, un contributo finanziario non ricorrente concesso a una società precedente estingue un contributo finanziario e un vantaggio conferito indirettamente a una società subentrante.
(559)
In tale contesto, DMA ha sostenuto di aver fornito sufficienti elementi di prova del fatto che, durante il periodo dell'inchiesta, si è verificata una modifica della proprietà a un valore equo di mercato. Tuttavia, secondo DMA, la Commissione non ha analizzato la persistenza del contributo finanziario e del vantaggio in seguito all'acquisizione di DMA da parte di CITIC Dicastal.
(560)
La Commissione ha espresso disaccordo. Tali argomentazioni si basano sulla falsa premessa secondo cui CITIC Dicastal, Changsha Dicastal, Dicastal Asia, Dicastal HK e DMA sarebbero entità non collegate e le operazioni sottostanti si siano verificate a un valore equo di mercato. Come ampiamente dimostrato ai considerando da 248 a 252, 256, 258, 262, 263, 269, 270 e da 293 a 313, la Commissione ha concluso che CITIC Dicastal era collegata a DMA e che tutte queste entità erano collegate sin dall'inizio e durante tutta l'attuazione del progetto marocchino. DMA non ha fornito elementi di prova del fatto che tali entità non fossero collegate, né del fatto che le operazioni in questione siano state effettuate a normali condizioni di mercato e abbiano rispecchiato un valore equo di mercato. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(561)
Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da circa 27 produttori dell'Unione. Essi costituiscono "l'industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
(562)
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 46,8 milioni di unità. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, quali le risposte ai questionari macroeconomici fornite dal denunciante. Come indicato al considerando 49, i produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 22 % del volume di produzione totale stimata dell'Unione del prodotto simile.
4.2.
Consumo dell'Unione
(563)
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle vendite totali dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa, con l'aggiunta delle importazioni totali nell'Unione da paesi terzi. Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono state ottenute dalla denuncia e adeguate sulla base dei dati forniti per il periodo dell'inchiesta nelle risposte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. Per quanto riguarda le importazioni, la Commissione si è avvalsa della banca dati Comext di Eurostat. Tuttavia, poiché la banca dati Comext di Eurostat fornisce solo il peso delle importazioni e non il numero unitario di ruote di alluminio importate, è stato necessario convertire il peso in unità. Nella denuncia il denunciante ha applicato il medesimo rapporto di conversione utilizzato nell'inchiesta antidumping distinta sul medesimo prodotto, ossia 11,3 kg per unità. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni al riguardo. Tale rapporto è stato pertanto confermato ed è stato utilizzato per stabilire il consumo dell'Unione per unità.
(564)
Il mercato dell'Unione è suddiviso tra due canali di distribuzione: OEM e AM. Tuttavia, la maggior parte delle vendite riguarda il mercato OEM, avente una quota di mercato pari al 90 %. Dato che i produttori marocchini vendevano esclusivamente sul mercato OEM e poiché il mercato AM rappresenta un'esigua parte del mercato totale dell'Unione, si è deciso di non suddividere il consumo tra i due canali di distribuzione.
(565)
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell'Unione
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione (in 000 di unità)
55 987
57 346
60 076
64 592
Indice
100
102
107
115
Fonte:
banca dati Comext di Eurostat, EUWA e risposte al questionario verificate.
(566)
Dal 2020 al periodo dell'inchiesta il consumo dell'Unione è aumentato del 15 %. Tuttavia il 2020 ha rappresentato una base di partenza bassa, a causa della pandemia di COVID-19. Nel 2020 la produzione dell'industria automobilistica è diminuita in modo significativo e ciò ha avuto un impatto diretto sui fornitori di ruote di alluminio, in quanto le loro vendite sono diminuite in ragione di interruzioni della produzione e chiusure degli stabilimenti. Il mercato è leggermente migliorato nel 2021, ma nel periodo dell'inchiesta il consumo presentava ancora livelli inferiori rispetto a quelli antecedenti la pandemia. In particolare, nel 2019 il consumo è stato pari a circa 74 milioni di unità, ossia un dato del 14 % più elevato rispetto al consumo registrato durante il periodo dell'inchiesta.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(567)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni avvalendosi della banca dati Comext di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base alla quota rappresentata da tali importazioni sul consumo totale dell'Unione.
(568)
Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Volume delle importazioni (in 000 di unità) e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni dal paese interessato (in 000 di unità)
878
2 401
3 754
5 930
Indice
100
273
428
675
Quota di mercato
2 %
4 %
6 %
9 %
Indice
100
267
398
585
Fonte:
banca dati Comext di Eurostat.
(569)
Nel 2020 le importazioni dal Marocco erano pari a circa 878 unità, con una quota di mercato del 2 %. Le importazioni sono aumentate in modo significativo durante tutto il periodo in esame, culminando in un volume di importazioni pari a 5,9 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, con una quota di mercato del 9 %. Tale crescita ha avuto luogo sebbene i dazi antidumping siano stati istituiti nel luglio 2022, dopo l'entrata in vigore del regolamento provvisorio
(
117
)
. Le importazioni riguardavano esclusivamente il mercato OEM.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato, undercutting dei prezzi e contrazione dei prezzi
(570)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni avvalendosi della banca dati Comext di Eurostat. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e dai produttori dell'Unione che hanno collaborato.
(571)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi all'importazione (in EUR/unità)
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Marocco
41,7
45,6
57,2
54,4
Indice
100
109
137
130
Fonte:
banca dati Comext di Eurostat.
(572)
Il prezzo medio delle importazioni dal Marocco è diminuito del 30 % durante il periodo in esame. Tuttavia tale prezzo all'importazione è inferiore del 16 % circa rispetto al prezzo medio dell'industria dell'Unione e del 9 % circa rispetto alle importazioni del prodotto simile effettuate dal paese terzo più vicino durante il periodo dell'inchiesta (cfr. le tabelle 7 e 11).
(573)
La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
—
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
—
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori marocchini che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.
(574)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Non è stato ritenuto necessario apportare adeguamenti per le vendite OEM/AM, dato che il canale AM, che rappresenta circa il 10 % delle vendite, ha un impatto limitato sulla valutazione complessiva del mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto deciso di non separare il consumo tra i due canali di vendita ai fini della presente inchiesta. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting compreso tra il 17,1 % e il 46,5 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell'Unione.
(575)
Inoltre nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni marocchine sono diminuiti rispetto al 2022, mentre nel contempo il loro volume e la loro quota di mercato nel mercato dell'Unione sono aumentati. Tale situazione ha provocato una notevole contrazione dei prezzi dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta, poiché l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre i propri prezzi al di sotto del costo di produzione e assorbire le perdite per mantenere una certa quota di mercato, nonostante che i costi di produzione siano rimasti a un livello elevato rispetto al 2022.
4.4.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(576)
In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
(577)
Come indicato al considerando 49, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(578)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati ricevuti dal denunciante nella sua risposta al questionario macroeconomico e adeguati sulla base dei dati forniti nelle risposte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione per il periodo dell'inchiesta. I dati macroeconomici si riferivano pertanto a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
(579)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(580)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Volume di produzione (in 000 di unità).
44 883
44 962
43 589
46 865
Indice
100
100
97
104
Capacità produttiva (in 000 di unità).
60 867
59 878
59 529
57 736
Indice
100
98
98
95
Utilizzo degli impianti (in %)
74 %
75 %
73 %
81 %
Indice
100
102
99
110
Fonte:
risposta al questionario dell'Associazione dei costruttori europei di ruote (EUWA) e dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(581)
Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 3 % tra il 2020 e il 2022. Il volume di produzione era già al minimo nel 2020 in ragione degli effetti della pandemia di COVID-19. Durante il periodo dell'inchiesta si è registrato un aumento della produzione, imputabile principalmente alla ripresa dell'industria a seguito delle interruzioni della produzione verificatesi durante la pandemia di COVID-19 e alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento globali. Tuttavia il volume di produzione conseguito nel periodo dell'inchiesta è stato comunque di quasi il 18 % inferiore rispetto al volume antecedente la pandemia (57 097 000 di unità nel 2019). Inoltre la produzione è aumentata a un ritmo decisamente inferiore rispetto all'aumento del consumo durante il periodo in esame (4 % rispetto al 15 %, cfr. la tabella 1).
(582)
Mentre la capacità produttiva dell'industria dell'Unione è diminuita del 5 % durante il periodo in esame, l'utilizzo degli impianti ha oscillato tra il 74 % e l'81 % (attestandosi all'81 % nel periodo dell'inchiesta).
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(583)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in 000 di unità)
39 720
39 126
38 427
41 919
Indice
100
99
97
106
Quota di mercato (in %)
71 %
68 %
64 %
65 %
Indice
100
96
90
91
Fonte:
EUWA e produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(584)
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 3 % tra il 2020 e il 2022, il che indica un calo nel corso di tale periodo. Tuttavia, durante il periodo dell'inchiesta, l'industria ha assistito a una ripresa quando i produttori hanno iniziato a riprendersi dalla crisi della COVID-19 e dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento che hanno colpito i fabbricanti a livello mondiale. Nonostante tale ripresa, il volume delle vendite è rimasto notevolmente al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia (55 502 000 unità nel 2019) ed è aumentato in misura decisamente minore (6 %) rispetto al consumo (15 %) durante il periodo in esame.
(585)
Sebbene l'industria dell'Unione abbia registrato un aumento del volume delle vendite durante il periodo dell'inchiesta, nel complesso si è registrata una perdita di quota di mercato, che è diminuita di sei punti percentuali durante il periodo in esame.
4.4.2.3. Crescita
(586)
Come illustrato nella sezione 4.4.2.1, la capacità produttiva dell'industria dell'Unione è diminuita del 5 %, mentre il volume di produzione è aumentato del 4 % durante il periodo in esame.
(587)
Sebbene si registri un lieve aumento del prezzo di vendita dell'industria dell'Unione, tale risultato viene vanificato dall'aumento dei costi di produzione per fattori quali le materie prime, il lavoro e i prezzi dell'energia, come si può constatare nella sezione 4.3.2.
(588)
L'aumento del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni e l'aumento dei costi di produzione considerati nel loro insieme hanno attenuato la possibilità di ripresa, nonostante alcuni cambiamenti positivi registrati durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, le prospettive di crescita dell'industria dell'Unione sono state nel complesso compromesse e si è verificata una perdita di quota di mercato.
4.4.2.4. Occupazione e produttività
(589)
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti
16 797
16 620
16 026
16 654
Indice
100
99
95
99
Produttività (in unità/dipendente)
2 672
2 705
2 720
2 814
Indice
100
101
102
105
Fonte:
EUWA e produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(590)
Il numero di dipendenti è rimasto stabile, registrando un leggero calo di un punto percentuale durante il periodo in esame. La produttività è tuttavia aumentata grazie all'utilizzo delle risorse e della maggiore efficienza nell'industria dell'Unione.
4.4.2.5. Entità dei tassi di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione
(591)
Tutti i tassi di sovvenzione sono stati notevolmente superiori al livello minimo. L'entità degli importi effettivi delle sovvenzioni ha avuto un'incidenza non trascurabile sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.
(592)
Questa è la prima inchiesta antisovvenzioni il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali sovvenzioni precedenti.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(593)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Prezzi di vendita nell'Unione
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio di vendita sul mercato dell'Unione (in EUR/unità)
49
53
70
65
Indice
100
108
142
133
Costo unitario di produzione (in EUR/unità)
49
66
84
82
Indice
100
135
171
167
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(594)
I prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione sono amentati del 42 % tra il 2020 e il 2022 e successivamente sono calati del 9 % nel periodo dell'inchiesta.
(595)
Durante il periodo in esame i costi di produzione sono aumentati del 67 %. Tale crescita è stata determinata principalmente dall'aumento dei costi delle materie prime, in particolare del prezzo dell'alluminio, che ha registrato aumenti significativi durante il periodo in esame. Sono aumentati anche altri costi di produzione, compresi quelli dell'energia e del lavoro, ma in misura minore. In ragione della crescita dei costi di produzione, l'aumento dei prezzi attuato dall'industria dell'Unione non ha comportato alcun vantaggio per i produttori. A causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni a basso prezzo provenienti dal paese interessato, l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i prezzi in misura sufficiente a compensare l'aumento dei costi di produzione. Mentre i costi unitari di produzione sono diminuiti del 4 % tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 9 % al fine di mantenere la quota di mercato, in considerazione dei bassi prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
(596)
Tale aumento dei costi e la costante pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato hanno determinato un calo della redditività per i produttori dell'Unione (cfr. la tabella 10).
4.4.3.2. Costo del lavoro
(597)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
33 078
35 319
38 494
43 960
Indice
100
107
116
133
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(598)
Nel corso del periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente nell'industria dell'Unione è aumentato significativamente, ossia del 33 %.
(599)
Il lavoro è una componente significativa dei costi di produzione complessivi e un aumento del costo del lavoro determina una crescita del costo di produzione. Ciò significa che i produttori dovranno spesso aumentare i prezzi per coprire i costi complessivi, diventando di conseguenza meno competitivi nel lungo periodo.
4.4.3.3. Scorte
(600)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Scorte
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (in 000 di unità)
492
686
642
718
Indice
100
139
130
146
Scorte finali in percentuale della produzione (in %)
1,1 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
Indice
100
136
136
136
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(601)
Le scorte sono aumentate del 46 % nel periodo in esame. Tra il 2021 e il 2022 si è registrato un calo del 9 %, con un successivo aumento del 12 % durante il periodo dell'inchiesta. L'industria delle ruote di alluminio nell'Unione è caratterizzata da contratti quadro pluriennali tra produttori e acquirenti, che fissano i quantitativi e i prezzi. Tali contratti quadro sono attuati mediante ordini di acquisto in base alle esigenze dell'acquirente. L'industria dell'Unione può dunque pianificare la produzione e le scorte. Le scorte non costituiscono pertanto un indicatore principale per la valutazione dei risultati dell'industria dell'Unione.
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(602)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
1 %
-3 %
-1 %
-3 %
Indice
100
- 322
- 108
- 334
Flusso di cassa (in 000 EUR)
39 937
11 100
19 529
-1 041
Indice
100
28
49
-3
Investimenti (in 000 EUR)
19 848
19 807
23 104
26 751
Indice
100
100
116
135
Utile sul capitale investito (in %)
4 %
-1 %
-1 %
-2 %
Indice
100
-25
-25
-50
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(603)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.
(604)
La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente durante il periodo in esame, registrando perdite. Sebbene i prezzi di vendita siano aumentati durante il periodo dell'inchiesta, l'industria dell'Unione non è stata in grado di far fronte all'aumento dei costi e ha quindi subito perdite.
(605)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame l'andamento del flusso di cassa netto è diminuito notevolmente, registrando un drastico calo del 103 %. Tale calo significativo del flusso di cassa netto indica che l'industria dell'Unione è soggetta a notevoli pressioni finanziarie, in quanto la riduzione della redditività sta esaurendo le sue riserve di liquidità.
(606)
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Come la redditività e il flusso di cassa netto, l'utile sul capitale investito ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Gli investimenti dell'industria dell'Unione sono rimasti stabili tra il 2020 e il 2021, registrando un aumento degli investimenti durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, nonostante l'aumento degli investimenti, in particolare nei miglioramenti tecnologici e dell'automazione, l'industria dell'Unione non è stata in grado di ottenere un utile positivo sul proprio capitale investito. L'andamento negativo dell'utile sul capitale investito durante tutto il periodo in esame evidenzia che i risultati finanziari dell'industria dell'Unione sono peggiorati in misura significativa.
(607)
La capacità dei produttori dell'Unione inseriti nel campione di ottenere capitale è stata influenzata dal deterioramento della loro situazione finanziaria. L'incapacità di ottenere capitale ha ostacolato la capacità dell'industria dell'Unione di investire nella crescita o nella ripresa, aggravando le sue difficoltà finanziarie e compromettendone la capacità di rispondere alle pressioni del mercato.
(608)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, l'ACEA
(
118
)
, il governo del Marocco
(
119
)
e DMA
(
120
)
hanno sostenuto che vi sono discrepanze rispetto ai dati stabiliti nell'inchiesta antidumping e nella presente inchiesta sui dazi compensativi, che si basavano sulle risposte al questionario macroeconomico fornite dall'EUWA. Entrambe riguardano il 2020 e, sebbene ai fini della determinazione degli indicatori macroeconomici siano stati utilizzati metodi e cifre analoghi, la Commissione ha stabilito cifre diverse. Secondo quanto sostenuto tanto da DMA quanto dal governo del Marocco, ciò dimostra che non è stato effettuato alcun esame obiettivo degli elementi di prova positivi, in violazione dell'articolo 15.1 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(609)
L'EUWA
(
121
)
ha espresso disaccordo in merito alle argomentazioni addotte e ha sottolineato due differenze fondamentali tra l'inchiesta antidumping distinta e la presente inchiesta. Innanzitutto, il numero di produttori dell'Unione coinvolti nell'inchiesta è cambiato. In secondo luogo, l'EUWA non rappresenta il 100 % della produzione dell'Unione, per cui deve basarsi su stime per valutare una parte del mercato dell'UE. A causa di tali variazioni nell'industria dell'Unione, l'EUWA ha dovuto adeguare tanto i dati raccolti direttamente quanto la stima per la restante parte dell'industria dell'Unione. Nella presente inchiesta l'EUWA ha stimato che i produttori dell'Unione che hanno fornito dati rappresentavano una percentuale della produzione totale dell'Unione. Per calcolare la produzione totale dell'Unione sulla base dei dati forniti da tutti i denuncianti è stato applicato un rapporto specifico. Il fattore di rapporto utilizzato per stimare i dati e i nomi delle società partecipanti è stato mantenuto riservato al fine di evitare di rivelare il livello di sostegno alla denuncia nonché prevenire potenziali ritorsioni. L'EUWA ha inoltre sottolineato che le differenze nei dati sulle importazioni derivano in parte dal fatto che le registrazioni di Eurostat e TARIC sono monitorate e corrette periodicamente, il che può comportare discrepanze a seconda del momento in cui i dati sono estratti.
(610)
La Commissione ha constatato i punti sollevati dall'EUWA e ha convenuto che i dati Eurostat e TARIC sono oggetto di monitoraggio e correzione periodici, il che può comportare cambiamenti e discrepanze nei dati disponibili. La Commissione ha respinto le argomentazioni formulate.
(611)
L'ACEA, DMA e il governo del Marocco hanno inoltre sostenuto che, in termini di volume, la situazione dell'industria dell'Unione non dimostra il pregiudizio, ma piuttosto le sfide cui i produttori di automobili dell'UE hanno dovuto far fronte. Essi sostengono che l'industria dell'Unione non subisce un pregiudizio in termini di volume, ma risente piuttosto delle difficoltà incontrate dai produttori di automobili. Sebbene i volumi di ruote di alluminio siano influenzati dalla produzione di automobili dell'Unione, l'analisi dei volumi non tiene conto delle difficoltà dei produttori di automobili dell'UE durante la pandemia, con una ripresa registrata soltanto a partire dal 2022. Ciò nonostante la produzione di automobili dell'Unione rimane notevolmente al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia. Essi asseriscono altresì che, sebbene la capacità e le quote di mercato non siano migliorate tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta, il sistema "just-in-time" dimostra l'assenza di pregiudizio a tale riguardo. Il consumo è aumentato e l'industria dell'Unione ha raggiunto livelli di utilizzo degli impianti superiori all'80 %. Essi ritengono pertanto che la conclusione secondo cui gli indicatori macroeconomici evidenzierebbero un pregiudizio notevole sia incompatibile con gli articoli 15.1 e 15.4 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(612)
La Commissione ha constatato che, sebbene la produzione di automobili dell'UE possa essere stata influenzata da questioni connesse alla pandemia, è importante sottolineare che le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal Marocco continuano a provocare distorsioni del mercato. Tali importazioni sono spesso effettuate a prezzi inferiori ai costi, il che esercita un'ulteriore pressione sui produttori dell'Unione, che si trovano già ad affrontare l'aumento dei costi di produzione. Sebbene sia vero che l'industria dell'Unione ha raggiunto tassi di utilizzo degli impianti superiori all'80 %, ciò di per sé non dimostra l'assenza di pregiudizio. L'utilizzo degli impianti non sempre rispecchia accuratamente la redditività o le condizioni di mercato. Concentrandosi unicamente sull'utilizzo degli impianti e ignorando nel contempo l'andamento della redditività e le perdite di quote di mercato, non si tiene conto del quadro completo del pregiudizio. Nonostante gli effetti della pandemia, l'industria dell'Unione continua a subire un pregiudizio notevole a causa della concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni vendute a prezzi inferiori rispetto a quelli dell'Unione, che determinano una contrazione di tali prezzi. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(613)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, l'ACEA, DMA e il governo del Marocco sostengono che i potenziali effetti sui prezzi delle importazioni marocchine e dei fattori che incidono sui prezzi sul mercato delle ruote di alluminio non sono caratterizzati in modo corretto. Essi affermano che, mentre i confronti statistici e basati sui numeri di controllo del prodotto invocati dalla Commissione non sono adeguati, l'analisi degli indicatori microeconomici effettuata dalla Commissione è viziata sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, rilevano che i prezzi statistici delle importazioni marocchine non sono i più bassi sul mercato e che, per delineare un quadro corretto, sarebbe opportuno prendere in considerazione i dazi antidumping. In secondo luogo, sostengono che le pressioni sui prezzi non sono dovute alle importazioni marocchine, bensì alle fluttuazioni dei prezzi dell'alluminio. L'ACEA ha inoltre argomentato che il peso unitario per le importazioni turche dovrebbe essere fissato a 9,5 kg. Ciò comporterebbe automaticamente un aumento dei volumi delle importazioni dalla Turchia a prezzi unitari inferiori. Il governo del Marocco sostiene che l'analisi degli indicatori microeconomici è pertanto incompatibile con gli articoli 15.1 e 15.4 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(614)
Nella sua comunicazione l'EUWA ha riconosciuto l'importanza dei prezzi dell'alluminio, in particolare nel contesto dei contratti pluriennali. Secondo quanto da essa sostenuto, ciò non esclude tuttavia che altri fattori, quali la pressione sulle importazioni, incidano negativamente sui prezzi all'interno dell'industria dell'Unione. Come indicato nel documento generale di divulgazione delle informazioni, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in misura sufficiente da compensare l'aumento dei costi di produzione dovuto alle importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni provenienti dal Marocco. L'afflusso di tali importazioni a prezzi inferiori ha esercitato una pressione al ribasso sui prezzi, indipendentemente dai costi delle materie prime, e potrebbe incidere sulle rinegoziazioni dei contratti o sulle gare d'appalto future. Di conseguenza, sebbene i prezzi dell'alluminio siano rilevanti, il fatto di ignorare l'incidenza sulla depressione dei prezzi provocata dall'aumento delle importazioni marocchine determina una semplificazione eccessiva della situazione e non è convincente. Secondo l'argomentazione presentata dall'EUWA, gli elementi di prova suggeriscono un nesso evidente tra l'aumento delle importazioni marocchine e la contrazione dei prezzi, anche a fronte di fluttuazioni dei prezzi dell'alluminio.
(615)
La Commissione ha osservato che i prezzi dell'alluminio svolgono effettivamente un ruolo nell'ambito dei costi complessivi delle ruote di alluminio. Tuttavia, come dimostrato dall'inchiesta, i prezzi delle importazioni marocchine oggetto di sovvenzioni sono inferiori ai costi di produzione e ciò genera una pressione diretta al ribasso sui prezzi sul mercato dell'Unione. La relazione tra le importazioni marocchine e la contrazione dei prezzi rimane evidente, indipendentemente dalle variazioni dei prezzi dell'alluminio. Per quanto concerne l'argomentazione dell'ACEA sul peso unitario riguardo alle importazioni turche, la Commissione riconosce che tale aspetto è stato trattato nell'inchiesta antidumping distinta; inoltre la presente inchiesta ha rilevato la tendenza del mercato di orientarsi verso diametri delle ruote maggiori, il che ha condotto a un aumento del peso per unità. La Commissione ritiene che l'affermazione secondo cui l'analisi degli indicatori non sarebbe coerente con l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative sia errata. L'analisi della Commissione comprende una valutazione completa delle dinamiche di mercato, compreso l'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sui prezzi, sulla quota di mercato e sulla redditività. Gli elementi di prova confermano la conclusione secondo cui l'industria dell'Unione sta subendo un pregiudizio notevole a causa della concorrenza sleale. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
4.4.4.
Conclusioni sul pregiudizio
(616)
Dato che la maggior parte degli indicatori economici presenta un quadro negativo, tali indicatori indicano chiaramente che l'industria dell'Unione sta affrontando notevoli difficoltà economiche.
(617)
I volumi delle importazioni dal paese interessato sono aumentati notevolmente durante il periodo in esame e la relativa quota di mercato è passata dal 2 % nel 2020 al 9 % durante il periodo dell'inchiesta. Il prezzo medio del prodotto importato è del 16 % circa inferiore rispetto al prezzo dell'Unione. Tale crescita, tanto della quota di mercato quanto del volume delle importazioni dal paese interessato, è particolarmente significativa se si considera che le importazioni sono soggette a dazi antidumping.
(618)
Durante il periodo in esame, sebbene il prezzo medio di vendita nell'Unione sia aumentato, il costo medio di produzione è aumentato del 67 %, vanificando così i vantaggi derivanti dall'aumento dei prezzi. Ciò ha comportato un deterioramento della redditività. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni a prezzi più bassi oggetto di sovvenzioni ha determinato perdite a partire dal 2021, che sono peggiorate durante tutto il periodo dell'inchiesta. L'industria dell'Unione ha perso quote di mercato, inoltre l'andamento del flusso di cassa e l'utile sul capitale investito sono stati negativi: tali aspetti hanno compromesso la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività.
(619)
Come indicato in precedenza, indicatori economici fondamentali quali la redditività, il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito e la quota di mercato hanno registrato un notevole deterioramento durante il periodo in esame. Tale deterioramento ha impedito all'industria dell'Unione di raccogliere capitali, ostacolandone in ultima analisi la crescita e addirittura compromettendone la sopravvivenza.
(620)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(621)
A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato. Tali fattori sono i seguenti: la pandemia di COVID-19, le importazioni da paesi terzi, l'evoluzione del costo di produzione, l'andamento delle esportazioni e il consumo.
5.1.
Effetti delle importazioni sovvenzionate
(622)
Come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato le variazioni tanto del volume quanto del prezzo delle importazioni dal paese interessato e il loro effetto sull'industria dell'Unione.
(623)
Durante tutto il periodo in esame le importazioni dal paese interessato sono aumentate notevolmente. Sebbene anche il consumo dell'Unione sia aumentato in tale periodo, l'industria dell'Unione non ha beneficiato di tale crescita, in quanto la sua quota di mercato è diminuita del 9 %. Di contro, la quota di mercato del paese interessato è aumentata, passando dal 2 % al 9 % nel periodo in esame. In particolare, tale marcato aumento delle importazioni si è verificato nonostante l'istituzione di dazi antidumping sul prodotto in esame.
(624)
Il prezzo medio all'importazione del prodotto in esame proveniente dal Marocco è aumentato del 30 % tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia è rimasto del 16 % inferiore rispetto al prezzo medio dell'Unione. Il volume elevato di importazioni a basso prezzo ha reso difficile per l'industria dell'Unione competere, in un contesto in cui l'aumento dei costi di produzione nell'Unione ha messo ulteriormente a dura prova la sua capacità di adeguarsi a tali prezzi.
(625)
I volumi più elevati delle importazioni provenienti dal paese interessato, unitamente ai loro bassi prezzi di vendita medi, hanno inciso negativamente sui risultati economici dell'industria dell'Unione. Sebbene l'industria dell'Unione abbia aumentato i propri prezzi di vendita, tale adeguamento le ha consentito soltanto di coprire alcuni costi, senza lasciare spazio ai profitti, determinando di fatto il verificarsi di perdite.
(626)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni dal paese interessato hanno arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio notevole, che si manifesta tanto in termini di volume quanto di prezzi.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(627)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Importazioni da paesi terzi
Paese
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Turchia
Volume (in 000 di unità)
7 131
8 054
10 337
10 342
Indice
100
113
145
145
Quota di mercato (in %)
13 %
14 %
17 %
16 %
Indice
100
110
135
127
Prezzo medio (in EUR/unità)
50
53
67
66
Indice
100
106
134
132
Cina
Volume (in 000 di unità)
2 215
2 093
1 791
1 807
Indice
100
94
81
82
Quota di mercato (in %)
4 %
4 %
3 %
3 %
Indice
100
94
75
71
Prezzo medio (in EUR/unità)
49
58
76
64
Indice
100
118
155
131
Thailandia
Volume (in 000 di unità)
1 532
1 410
1 553
1 513
Indice
100
92
101
99
Quota di mercato (in %)
3 %
2 %
3 %
2 %
Indice
100
90
94
86
Prezzo medio (in EUR/unità)
49
53
66
60
Indice
100
108
135
122
Altri paesi terzi
Volume (in 000 di unità)
4 511
4 261
4 213
3 080
Indice
100
94
93
68
Quota di mercato (in %)
8 %
7 %
7 %
5 %
Indice
100
92
87
59
Prezzo medio (in EUR/unità)
63
75
97
95
Indice
100
119
154
151
Totale di tutti i paesi terzi, escluso il Marocco
Volume (in 000 di unità)
15 389
15 819
17 894
16 743
Indice
100
103
116
109
Quota di mercato (in %)
27 %
28 %
30 %
26 %
Indice
100
100
108
94
Prezzo medio (in EUR/unità)
53
60
75
71
Indice
100
113
142
134
Fonte:
banca dati Comext di Eurostat.
(628)
I quantitativi importati da altri paesi terzi rappresentavano una quota di mercato del 27 % nel 2020 e del 26 % nel periodo dell'inchiesta, il che indica una leggera diminuzione tanto del volume quanto della quota di mercato nel periodo in esame. Il prezzo medio di tali importazioni è aumentato del 42 % tra il 2020 e il 2022, probabilmente in ragione di una ripresa dalla crisi della COVID-19. Si è trattato di un'impennata temporanea, in quanto il prezzo è successivamente diminuito dell'8 % nel periodo dell'inchiesta. Nonostante tale riduzione, durante il periodo dell'inchiesta il prezzo complessivo all'importazione è rimasto del 9 % superiore rispetto al prezzo medio dell'industria dell'Unione, nonché del 31 % circa superiore rispetto al prezzo medio all'importazione dal paese interessato. La Turchia è l'unico paese terzo ad aver aumentato la propria quota di mercato durante il periodo in esame. Nel corso del periodo dell'inchiesta il prezzo all'importazione dalla Turchia ha seguito tuttavia un andamento analogo a quello dell'industria dell'Unione, ma comunque del 21 % superiore rispetto al prezzo all'importazione del paese interessato.
(629)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, l'ACEA, il governo del Marocco e DMA hanno sostenuto che qualsiasi potenziale pregiudizio deriva da fattori non collegati alle importazioni marocchine. Essi affermano che le importazioni da altri paesi, in particolare dalla Turchia, non dovrebbero essere trascurate. Innanzitutto, manca una valutazione completa dell'andamento generale delle importazioni da paesi diversi dal Marocco. Le importazioni turche sono costantemente aumentate e sono entrate in modo continuativo nel mercato dell'UE in volumi maggiori rispetto a quelle marocchine, mantenendo così una quota di mercato notevolmente superiore a quella delle importazioni marocchine. Essi sostengono inoltre che il volume delle importazioni turche è instabile e che il loro prezzo unitario è gonfiato dall'uso di un rapporto di conversione peso/unità errato di 11,3 kg, mentre le ruote di alluminio turche pesano in media 9,5 kg. L'analisi delle importazioni da paesi terzi diversi dal Marocco e del pregiudizio da esse arrecato all'industria dell'Unione è pertanto incompatibile con gli articoli 15.1 e 15.5 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(630)
Le affermazioni dell'ACEA, del governo del Marocco e di DMA, secondo cui qualsiasi potenziale pregiudizio deriverebbe da fattori non collegati alle importazioni marocchine, non affrontano la questione fondamentale in esame. Sebbene le importazioni provenienti da altri paesi, compresa la Turchia, siano pertinenti, l'idea che l'incidenza delle importazioni turche prevarrebbe rispetto a quello delle importazioni marocchine è viziata. L'argomentazione secondo cui le importazioni turche sono entrate nel mercato dell'UE in volumi più elevati non fornisce motivi sufficienti per ignorare l'impatto specifico delle importazioni marocchine; di conseguenza, tale argomentazione è stata respinta. L'argomentazione secondo cui le importazioni turche sono entrate nel mercato dell'UE in volumi maggiori non costituisce un elemento di prova sufficiente a confutare l'incidenza specifica delle importazioni marocchine. Questa argomentazione è stata respinta. Inoltre l'argomentazione relativa al rapporto di conversione peso/unità per le ruote di alluminio turche è stata trattata nell'ambito dell'inchiesta antidumping distinta, il che ha indotto la Commissione a respingere anche tale argomentazione. L'argomentazione secondo cui il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni provenienti da paesi diversi dal Marocco sarebbe incompatibile con gli articoli 15.1 e 15.5 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non tiene conto del fatto che un'adeguata valutazione di tutti i fattori che contribuiscono alle circostanze, comprese le importazioni marocchine, è essenziale ai fini di una valutazione accurata ed equa della situazione.
(631)
La Commissione ha concluso che le importazioni originarie di altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
5.2.2.
Pandemia di COVID-19
(632)
Nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni negative sui mercati dell'UE e internazionali. A partire dal secondo trimestre del 2020 l'industria dell'Unione ha dovuto affrontare sfide importanti, in quanto le vendite e la produzione hanno subito un notevole rallentamento e in alcuni casi la produzione è temporaneamente cessata. Il consumo dell'Unione è diminuito del 24 % rispetto agli anni precedenti. Il mercato ha registrato una lenta ripresa nel 2021 e nel 2022, con un aumento del consumo del 15 % durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia tale aumento è decisamente inferiore al livello antecedente la pandemia.
(633)
L'aumento della domanda a seguito della COVID-19 non è andato a vantaggio dei produttori dell'Unione, quanto piuttosto delle importazioni marocchine, che nel periodo dell'inchiesta sono salite a oltre 5 milioni di unità, con una quota di mercato del 9 %. Quanto sopra, unitamente al fatto che la quota di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi era stabile, ha fatto sì che la perdita della quota di mercato per i produttori dell'Unione fosse interamente riconducibile all'impennata delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal paese interessato.
(634)
Pertanto la Commissione ha concluso che la pandemia di COVID-19 non aveva contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
5.2.3.
Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(635)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (in 000 di unità)
3 960
4 632
4 236
4 501
Indice
100
117
107
114
Prezzo medio (in EUR/unità)
61
77
114
77
Indice
100
126
187
126
Fonte:
EUWA, per quanto riguarda i quantitativi delle importazioni e le risposte al questionario verificate per il prezzo medio.
(636)
Durante il periodo dell'inchiesta le vendite all'esportazione ad acquirenti indipendenti rappresentavano il 9,6 % della produzione totale dell'industria dell'Unione. Nel periodo in esame i volumi delle esportazioni sono aumentati del 17 %, partendo da una base bassa nel periodo dal 2020 al 2021 per poi diminuire del 3 % nel periodo dell'inchiesta. Il prezzo di vendita all'esportazione ha registrato un aumento significativo tra il 2021 e il 2022, in gran parte dovuto alla ripresa dell'industria dopo la pandemia di COVID-19. Il prezzo all'esportazione è tuttavia sceso ai livelli del 2021 durante il periodo dell'inchiesta, pur rimanendo più elevato rispetto al prezzo praticato sul mercato dell'Unione durante lo stesso periodo.
(637)
Considerati i livelli dei prezzi delle esportazioni dell'industria dell'Unione verso paesi terzi, la Commissione ha concluso che l'andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
5.2.4.
Consumo
(638)
Il consumo dell'Unione è aumentato del 15 % durante il periodo in esame, pur rimanendo ben al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia. Di norma, un aumento del consumo andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione, ma in questo caso si è verificato il contrario, dato il calo del 9 % registrato della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Nel frattempo, le importazioni dal paese interessato hanno continuato ad aumentare, raggiungendo oltre 5,9 milioni di unità durante il periodo dell'inchiesta, con una quota di mercato che è passata dal 2 % nel 2020 al 9 % nel periodo dell'inchiesta.
(639)
Nonostante la crescita del consumo, il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato principalmente dalla contrazione dei prezzi dovuta all'afflusso di importazioni oggetto di sovvenzioni. Mentre il consumo è aumentato, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita, il che indica che il pregiudizio è stato causato dalla pressione concorrenziale esercitata da tali importazioni a basso prezzo.
5.2.5.
Effetto dei contratti pluriennali ed evoluzione dei costi di produzione
(640)
Le vendite dell'industria dell'Unione del prodotto simile sul mercato dell'Unione si basavano principalmente su contratti pluriennali con produttori di automobili, che fissavano i prezzi per la durata di produzione di uno specifico modello di automobili. Di conseguenza, l'industria dell'Unione dispone di una flessibilità limitata per aumentare i prezzi di vendita nel corso della durata di tali contratti annuali, anche quando i prezzi delle materie prime registrano aumenti. Va osservato che circa il 97 % delle vendite dei produttori dell'Unione inseriti nel campione si basa su contratti annuali. In generale, l'industria dell'Unione ha la possibilità di adeguare i suoi prezzi in sede di negoziazione dei contratti per l'anno successivo.
(641)
Sebbene i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione siano saliti durante tale periodo, tale aumento non è stato sufficiente a coprire la crescita dei costi di produzione. Come indicato nella sezione 4.4.3.1, il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 67 % durante il periodo in esame. Dato che le importazioni dal paese interessato hanno continuato a crescere, l'industria dell'Unione ha dovuto far fronte alla pressione sui prezzi esercitata da tali importazioni a basso prezzo. Di conseguenza l'industria dell'Unione non ha più potuto adeguare opportunamente i propri prezzi di vendita per tenere il passo con l'aumento dei costi di produzione e ciò ha determinato conseguenti problemi di redditività e perdite a partire dal 2021.
(642)
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, l'ACEA, DMA e il governo del Marocco hanno sostenuto che il pregiudizio era dovuto all'evoluzione dei costi dei produttori dell'Unione piuttosto che alle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal Marocco. Essi hanno sostenuto che i presunti problemi di redditività non sono stati causati dalla pressione sui prezzi esercitata dal Marocco e che il pregiudizio deriva dall'aumento dei costi. Le vendite delle ruote di alluminio si basano su contratti pluriennali indicizzati ai prezzi dell'alluminio sulla Borsa londinese dei metalli. Tuttavia non avviene alcuna indicizzazione per i costi fissi e si ipotizza che i miglioramenti della produttività giustifichino sconti a partire dall'anno successivo all'inizio della produzione. Di conseguenza, secondo le previsioni, i costi fissi dovrebbero in genere diminuire. Ciò nonostante, nel periodo in esame esistono elementi di prova sostanziali attestanti che i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno dovuto far fronte a un aumento dei costi fissi, in particolare a causa dell'impennata dei costi dell'energia e del lavoro. Di conseguenza, mentre i prezzi di vendita hanno seguito l'andamento dei prezzi dell'alluminio, i costi sono rimasti elevati a causa dei costi dell'energia elettrica e del lavoro. Le importazioni dal Marocco non sono responsabili di nessuno di tali fattori.
(643)
Mentre, come indicato al considerando 640, i produttori inseriti nel campione si basano su contratti annuali piuttosto che su contratti pluriennali, quando l'incidenza delle importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni è così significativa, il pregiudizio non può essere attribuito esclusivamente all'evoluzione dei costi, sia essa fissa o variabile. Sebbene l'aumento dei costi costituisca un fattore determinante, la causa principale del pregiudizio risiede nella pressione concorrenziale sleale esercitata dalle importazioni marocchine oggetto di sovvenzioni, in termini tanto di quantitativi quanto di prezzi bassi, che hanno impedito all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi, danneggiandone in tal modo la redditività. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(644)
La Commissione ha quindi concluso che la prassi di fissare i prezzi di vendita mediante contratti annuali non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio individuato.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(645)
Esiste un forte nesso tra il declino della situazione economica dell'industria dell'Unione e l'aumento delle importazioni dal paese interessato.
(646)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Nessuno degli altri fattori, tra cui la perdita di quota di mercato, la riduzione della redditività o le perdite subite oltre alla diminuzione dell'utile sul capitale investito, ha determinato l'andamento negativo dell'industria dell'Unione.
(647)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole.
(648)
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni, l'ACEA e DMA hanno sostenuto che non esiste alcun legame tra le importazioni marocchine e le sfide cui deve far fronte l'industria dell'Unione. Essi sostengono che, in termini di prezzi, le importazioni marocchine sono comparabili ai prezzi dell'industria dell'Unione e che eventuali argomentazioni di depressione dei prezzi non sono suffragate da elementi di prova, che sono segnatamente insufficienti. Essi sottolineano inoltre che le difficoltà incontrate dall'industria dell'Unione sono dovute a fattori quali il volume delle importazioni dalla Turchia, i problemi di redditività derivanti dalla fissazione dei prezzi e dalle strutture dei costi dei produttori dell'UE inseriti nel campione, nonché il mancato investimento in capacità adeguate.
(649)
La Commissione ha espresso disaccordo. Come illustrato nella sezione 5.2.1, le importazioni turche presentavano prezzi leggermente superiori a quelli dell'industria dell'Unione e, in ogni caso, prezzi molto più elevati rispetto a quelli delle importazioni provenienti dal Marocco. Inoltre, come illustrato nella tabella 4, l'industria dell'Unione ha aumentato l'utilizzo degli impianti diminuendo la propria capacità durante il periodo in esame. Allo stesso tempo, contrariamente a quanto asserito in merito alla capacità inadeguata, durante il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione è stata in grado di coprire da sola l'89 % del consumo totale dell'Unione, in aggiunta alle importazioni dal Marocco e da paesi terzi. Le argomentazioni relative alla fissazione dei prezzi e alla struttura dei costi sono già state trattate al considerando 615. La Commissione ha pertanto concluso che i fattori indicati dalle parti interessate non hanno contribuito né attenuato il nesso di causalità riscontrato tra le importazioni marocchine oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(650)
L'ACEA, il governo del Marocco e DMA hanno inoltre sostenuto che vi erano carenze nell'analisi di attribuzione e che la Commissione ha limitato la sua analisi di attribuzione da una correlazione da un punto finale a un punto finale. Essi hanno affermato che l'analisi di attribuzione è viziata nel settore della fissazione dei prezzi dall'uso di confronti statistici e basati su numeri di controllo del prodotto, che sono privi di merito. Essi hanno osservato che i confronti sono inesatti, in quanto la Commissione non ha tenuto conto dei dazi antidumping e dei costi successivi all'importazione, aspetti che, una volta sommati, fanno sì che i prezzi all'importazione marocchini siano comparabili ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. L'analisi di attribuzione è pertanto incoerente con gli articoli 15.1 e 15.5 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(651)
L'analisi di attribuzione della Commissione non si è limitata a una semplice correlazione da punto finale a punto finale, bensì ha condotto una valutazione approfondita che ha preso in considerazione l'intera portata dei fattori che incidono sull'industria dell'Unione. L'analisi ha incluso molteplici aspetti, quali le tendenze del mercato, le pressioni sulla fissazione dei prezzi e i costi di produzione, tutti elementi che indicano l'impatto negativo delle importazioni marocchine. L'analisi di attribuzione della Commissione è stata solida, completa e in linea con l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative; inoltre le argomentazioni formulate non affrontano adeguatamente l'intera portata dell'analisi o gli elementi di prova evidenti del pregiudizio notevole causato dalle importazioni marocchine. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
6.
INTERESSE DELL'UNIONE
6.1.
Interesse dell'industria dell'Unione
(652)
Durante il periodo dell'inchiesta vi erano 27 produttori noti del prodotto simile che producevano nell'Unione. L'industria dell'Unione impiega direttamente oltre 16 500 lavoratori e molti altri dipendono indirettamente da essa.
(653)
Anche se sono in vigore sotto forma di dazi antidumping, le misure non hanno impedito il continuo aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato.
(654)
Se tale situazione non sarà corretta, secondo le previsioni l'industria dell'Unione continuerà a subire un pregiudizio notevole e la sua situazione finanziaria, in particolare in termini di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa, si deteriorerà ulteriormente. Ciò è particolarmente vero in considerazione del continuo aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta, che hanno continuato a minacciare la redditività dell'industria dell'Unione.
(655)
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure è nell'interesse dell'industria dell'Unione.
6.2.
Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori
(656)
Al momento dell'apertura dell'inchiesta, la Commissione ha contattato gli importatori e gli utilizzatori. Tuttavia nessun importatore ha collaborato all'inchiesta.
(657)
Tre utilizzatori hanno collaborato, come indicato al considerando 59, ma la Commissione ha deciso di verificare soltanto due utilizzatori, in quanto le importazioni dal terzo utilizzatore erano molto limitate. Anche l'associazione dei produttori di automobili ("ACEA") ha collaborato all'inchiesta.
(658)
I produttori di automobili, che sono i clienti dell'industria dell'Unione delle ruote di alluminio, coprono già in parte il loro fabbisogno approvvigionandosi dai produttori dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta le importazioni dal paese interessato rappresentavano una quota di mercato pari al 9 % nell'Unione, mentre per le importazioni da altri paesi terzi la quota di mercato era del 26 %, con livelli di prezzo superiori a quelli dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, i produttori di automobili hanno accesso a molteplici fonti di approvvigionamento, tra cui l'industria dell'Unione, il Marocco e altri paesi terzi. Ciò è stato ulteriormente confermato dal fatto che gli acquisti di ruote di alluminio dal Marocco rappresentavano circa il 28 % degli acquisti totali di ruote di alluminio effettuati dai due utilizzatori verificati durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, sulla base dei dati forniti dagli utilizzatori nelle risposte al questionario, le ruote di alluminio rappresentavano circa lo 0,71 % dei loro costi di produzione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l'impatto delle misure sulle ruote di alluminio è limitato per i produttori di automobili.
(659)
Nelle sue osservazioni l'ACEA ha esaminato le condizioni della concorrenza nel mercato delle ruote di alluminio. Dato che le ruote di alluminio sono acquistate su ordinazione, è necessario un periodo di tempo significativo per la loro progettazione e produzione. Il lasso di tempo minimo tra l'aggiudicazione dell'appalto e la consegna effettiva delle vendite è all'incirca pari a due anni. Pertanto la concorrenza in termini di volumi e prezzi tra i fornitori dovrebbe essere valutata sulla base delle loro offerte e delle loro prestazioni nel contesto di gare d'appalto. Il metodo utilizzato nella denuncia, che analizza il volume delle vendite effettive consegnate e i prezzi contemporanei delle fatture sulla base di criteri fondati sui numeri di controllo del prodotto, è chiaramente viziato. Renault, un utilizzatore di ruote di alluminio sul mercato dell'Unione, ha inoltre rilevato che l'analisi del pregiudizio dovrebbe essere condotta a livello di gare d'appalto, in quanto è in tale contesto che si verifica la concorrenza sui prezzi. Le offerte sono negoziate più di un anno prima della vendita effettiva. Secondo Renault, la gara d'appalto costituisce il punto critico in cui si verifica la concorrenza ed è pertanto in questa fase che dovrebbero essere valutate le dinamiche concorrenziali e il potenziale pregiudizio.
L'EUWA ha contestato tale argomentazione e ha affermato che le informazioni provenienti dalle gare d'appalto forniscono soltanto una visione parziale dei volumi e dei prezzi effettivi delle vendite successive nell'Unione.
(660)
La Commissione ha esaminato i volumi effettivi consegnati e i prezzi pagati o pagabili nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta al fine di stabilire l'impatto in termini di volume e di prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria dell'UE che produce il prodotto simile. Tali dati, che comprendevano gli elenchi delle vendite delle operazioni e i confronti dei prezzi per tipo presentati tanto dai produttori dell'Unione inseriti nel campione quanto dai produttori esportatori, hanno fornito i quantitativi effettivamente venduti e fatturati durante il periodo dell'inchiesta. È stato stabilito che i dati relativi alle vendite effettive erano spesso diversi da quelli indicati nelle condizioni di gara, in quanto - a differenza dei dati di gara - i dati sulle vendite effettive includevano sconti e ribassi, differiti o meno, applicati durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, per ogni modello di automobile, possono essere offerti diversi tipi di ruote di alluminio e i produttori di automobili non sono in grado di prevedere le vendite totali di ciascun tipo nel corso dell'intera durata del ciclo di produzione di tale modello. I contratti d'appalto rispecchiano in genere un numero stimato di ruote da fornire e l'indicazione del quantitativo esatto viene stabilita solitamente soltanto poche settimane prima della consegna. Di conseguenza, si è ritenuto che l'analisi basata sui dati delle gare d'appalto non rispecchiasse con precisione le condizioni di concorrenza nel mercato delle ruote di alluminio. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(661)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'ACEA ha ribadito la propria richiesta di valutare la concorrenza in termini di volumi e prezzi tra i fornitori sulla base delle loro offerte e delle loro prestazioni nel contesto di gare d'appalto. Dato che l'ACEA non ha fornito elementi nuovi a sostegno di tale richiesta, la Commissione ha mantenuto la propria posizione, esposta al considerando precedente.
(662)
L'ACEA ha sostenuto che le ruote di alluminio provenienti dal Marocco non sono in linea con l'intera gamma di prodotti di ruote di alluminio offerte dai produttori dell'Unione e che quelle importate dal Marocco corrispondono in genere a ruote di alluminio di dimensioni inferiori.
(663)
Come indicato al considerando 53, io prodotti fabbricati in Marocco possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi previsti delle ruote di alluminio prodotte dall'industria dell'Unione. La Commissione ha rilevato altresì che i produttori marocchini forniscono una serie di OEM del mercato dell'Unione e che tali ruote devono essere conformi alle norme dell'UE. La Commissione ha pertanto ritenuto che il confronto dei tipi di prodotto rispecchi in modo più accurato la concorrenza in termini di prezzi e di volume tra le importazioni dal Marocco e le vendite dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(664)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, l'ACEA
(
122
)
, il governo del Marocco
(
123
)
e DMA
(
124
)
sostengono che le ruote di alluminio marocchine e dell'UE si collocano in panieri diversi di ruote di alluminio. Essi rilevano che le importazioni marocchine corrispondono in genere a ruote di alluminio di dimensioni inferiori e a una fascia inferiore del mercato, piuttosto che a ruote di alluminio di dimensioni maggiori e più costose, a ruote di alluminio con finiture di fascia più elevata/più tecniche o a ruote di alluminio forgiate. DMA ha sostenuto che, l'aver omesso di esaminare e di prendere in considerazione le differenze nelle miscele di prodotti tra le ruote di alluminio importate dal Marocco e le ruote di alluminio prodotte dall'industria dell'Unione viola gli articoli 15.1, 15.2 e 15.4 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(665)
Nelle sue osservazioni in merito alle confutazioni, l'EUWA
(
125
)
ha dichiarato che, sebbene le ruote di alluminio siano presenti in varie dimensioni, con trattamenti superficiali e tipi di finiture diversi, ciò non le rende automaticamente incomparabili ai fini dell'analisi dei prezzi. Essa sostiene che il ricorso ai numeri di controllo del prodotto da parte della Commissione costituisca un buon esempio di come un'autorità incaricata dell'inchiesta possa tenere conto delle variazioni dei prodotti per effettuare confronti in termini di prezzo.
(666)
La Commissione ha ribadito la propria posizione, secondo cui i prodotti fabbricati in Marocco possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base delle ruote di alluminio prodotte dall'industria dell'Unione e prevedono gli stessi usi. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito che il confronto dei tipi di prodotto rappresenta in modo più accurato la concorrenza in termini di prezzi e di volume tra le importazioni dal Marocco e le vendite dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(667)
L'ACEA ha sostenuto che non esiste alcun nesso di causalità tra le importazioni marocchine e il presunto pregiudizio notevole. La stessa ha sottolineato che, nonostante l'aumento delle vendite e della quota di mercato della Turchia, il denunciante non ha avviato un procedimento nei confronti della Turchia. L'ACEA ha inoltre asserito che ogni ruota importata dalla Turchia e da altri paesi terzi veniva venduta a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, il che, a suo avviso, interrompe il nesso di causalità tra il presunto pregiudizio e le importazioni di entità decisamente inferiore provenienti dal Marocco.
(668)
L'EUWA ha contestato l'argomentazione dell'ACEA e ha osservato che l'evoluzione delle vendite nell'UE dei produttori dell'UE, in termini tanto assoluti quanto relativi, è innegabilmente negativa. Il motivo è da ricondurre al fatto che l'industria dell'Unione è superata, in termini di competitività, da importazioni ingiustamente oggetto di sovvenzioni provenienti dal Marocco e ha quindi perso volumi di vendita nell'UE a un ritmo più rapido rispetto alla contrazione della domanda menzionata dall'ACEA. Secondo quanto sostenuto dall'EUWA, i prezzi medi all'importazione confermano che il nesso di causalità può essere attribuito soltanto al Marocco. Le importazioni da altri paesi terzi, compresa la Turchia, presentano prezzi medi notevolmente superiori a quelli del Marocco.
(669)
Come illustrato nella sezione 5.2.1, la quota di mercato complessiva di altri paesi terzi è stata del 26 % durante il periodo dell'inchiesta, con un calo di 4 punti percentuali rispetto al 2022. Il prezzo delle importazioni da tali paesi terzi è rimasto del 9 % circa superiore rispetto al prezzo dell'Unione, presentando un livello notevolmente superiore al prezzo delle importazioni dal Marocco. Sebbene la quota di mercato delle importazioni dalla Turchia sia aumentata di 3 punti percentuali durante il periodo in esame, il prezzo all'importazione dalla Turchia è stato simile a quello dell'Unione e del 21 % superiore rispetto a quello delle importazioni provenienti dal Marocco. In tale contesto, l'argomentazione è stata respinta.
(670)
Tanto Renault quanto l'ACEA hanno affermato che l'industria automobilistica dell'UE sta affrontando una sfida significativa, in ragione della limitata capacità produttiva esistente tra i produttori interni, che ha portato a una dipendenza da fonti esterne per soddisfare la domanda. I fabbricanti dell'UE non possono dipendere esclusivamente da fornitori locali, in quanto questi ultimi non dispongono della capacità necessaria per soddisfare le esigenze dell'industria. Di conseguenza, circa il 20 % delle ruote di alluminio necessarie deve essere approvvigionata tramite importazioni. L'approvvigionamento dal Marocco offre diversi vantaggi, quali costi di trasporto inferiori rispetto ad altre regioni, il che lo rende una soluzione efficace sotto il profilo dei costi. Inoltre il Marocco beneficia di un accesso preferenziale al mercato europeo, il che può agevolare gli scambi e ridurre le tariffe, migliorando ulteriormente la competitività delle ruote di alluminio di provenienza marocchina.
(671)
L'EUWA ha contestato tale asserzione, affermando che la capacità degli impianti europei non è pienamente utilizzata. A seconda degli ordini ricevuti, ciascun impianto adegua di conseguenza la propria forza lavoro e il numero di turni. L'EUWA osserva che pertanto i produttori di ruote di alluminio dispongono di un ampio margine di manovra per aumentare l'utilizzo degli impianti e soddisfare ordini aggiuntivi.
(672)
La Commissione ha rilevato che, sebbene il Marocco possa effettivamente offrire vantaggi in termini di costi, quali costi di trasporto più bassi e un accesso commerciale preferenziale all'UE, tale punto di vista non tiene pienamente conto dei rischi strategici più ampi associati all'esternalizzazione della produzione di componenti chiave. L'approvvigionamento di ruote di alluminio dal Marocco o da altri fornitori esterni introduce vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento, soprattutto in considerazione dell'incertezza economica globale, delle fluttuazioni dei costi di trasporto e delle potenziali tensioni geopolitiche. Una catena di approvvigionamento diversificata è certamente importante, ma un'eccessiva dipendenza da fornitori di paesi terzi potrebbe compromettere la resilienza dell'UE nel lungo periodo.
(673)
La Commissione ha inoltre osservato che durante il periodo dell'inchiesta il consumo dell'Unione ammontava a 64,6 milioni di unità. La capacità totale dell'industria dell'Unione era pari a 57,8 milioni di unità, mentre la produzione effettiva ha raggiunto 46,9 milioni di unità. Da quanto sopra si evince che esistevano ancora capacità inutilizzate all'interno dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, l'industria dell'Unione disponeva già di una capacità produttiva sufficiente per coprire pressoché il 90 % della domanda interna di ruote di alluminio. La gestione dell'utilizzo degli impianti (ad esempio tramite adeguamenti della forza lavoro e del numero di turni) differisce dalle capacità nominali teoriche degli impianti dell'UE, che sono decisamente più elevate. Numerosi impianti nell'UE non operano su tre turni e, in alcuni casi, nemmeno su due. Di conseguenza, vi è un notevole potenziale per i produttori di ruote di alluminio di aumentare il loro utilizzo degli impianti e di acquisire un maggior numero di ordini, a condizione che gli OEM scelgano di aggiudicare tali ordini ai produttori europei. Di conseguenza, l'argomentazione relativa a una capacità insufficiente è stata respinta.
(674)
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, l'ACEA, DMA e il governo del Marocco hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio era autoinflitto a causa della capacità insufficiente all'interno dell'UE, il che rendeva necessarie le importazioni. Tale aspetto è legato alla politica del "just in time" (JIT), che impone ai fornitori di ruote di alluminio di essere flessibili e in grado di rispondere ai cambiamenti della domanda. In tale contesto, l'approvvigionamento dal Marocco e dalla Turchia offre vantaggi distinti rispetto ad alternative quali la Cina o la Thailandia, come la riduzione dei costi di trasporto e l'accesso preferenziale al mercato dell'UE attraverso accordi commerciali. Essi hanno sostenuto che le importazioni da paesi terzi, compreso il Marocco, sono fondamentali per mantenere il sistema JIT, data la notevole carenza di capacità nell'industria delle ruote di alluminio dell'Unione. Inoltre l'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione potrebbe aumentare la capacità laddove necessario non è suffragata da alcun elemento di prova e contraddice i dati storici. L'ACEA, DMA e il governo del Marocco hanno sostenuto che il continuo rifiuto dell'industria dell'Unione di investire in capacità sufficienti ha determinato un pregiudizio autoinflitto.
(675)
La Commissione ha sottolineato che tale argomentazione era già stata trattata al considerando 673 e che non sono stati presentati nuovi elementi di prova a sostegno della stessa. La Commissione ha constatato che, laddove necessario, l'industria delle ruote di alluminio dell'Unione potrebbe aumentare la propria capacità in tempi brevi. La Commissione ha tuttavia sottolineato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non può essere attribuito esclusivamente a una capacità insufficiente o a politiche JIT. La causa principale risiede nella distorsione del mercato creata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, che pone i produttori dell'UE in una situazione di svantaggio competitivo e ostacola la loro capacità di investire nella capacità necessaria. Di conseguenza, tale argomentazione è stata respinta.
(676)
Renault ha osservato che i produttori di automobili si trovano costantemente ad affrontare sfide quali l'aumento dei costi, le normative e la concorrenza sleale proveniente dall'estero. Eventuali misure antisovvenzioni ostacolerebbero la transizione energetica dell'industria automobilistica dell'UE e i dazi supplementari sulle ruote di alluminio provenienti dal Marocco comprometterebbero gli sforzi dell'industria dell'Unione volti a ridurre i costi di produzione e a far crescere la produzione di veicoli elettrici a batteria, pregiudicando in ultima analisi lo sviluppo di tale settore. L'ACEA ha inoltre osservato che l'istituzione di misure antisovvenzioni non è nell'interesse dell'Unione e peggiorerà la situazione già difficile per i produttori di automobili dell'Unione, in particolare nel segmento dei veicoli elettrici a batteria.
(677)
L'EUWA ha espresso disaccordo rispetto a tale dichiarazione e non ha compreso la logica alla base della stessa. In linea di principio, la politica commerciale esterna dell'Unione tratta tutti i settori economici allo stesso modo per quanto concerne la difesa commerciale e la lotta al commercio sleale. Le ruote di alluminio rappresentano una parte marginale del prezzo delle automobili (0,5 %). Di conseguenza, tale associazione ha sostenuto che l'impatto di un dazio antisovvenzioni sarebbe minimo sui produttori di automobili.
(678)
La Commissione ha rilevato che i produttori di automobili si trovano ad affrontare sfide simili a quelle dei produttori di ruote, quali l'aumento dei costi e la concorrenza dall'estero. Tuttavia i produttori di automobili beneficiano ora dei dazi istituiti sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina, una circostanza questa che contribuisce ad alleviare talune di queste pressioni. Nonostante la concorrenza estera, i produttori di automobili sono rimasti redditizi, a differenza dei produttori di ruote di alluminio, la cui redditività è notevolmente diminuita durante il periodo in esame, come illustrato nel dettaglio nella sezione 4.4.3.4. Di conseguenza tale argomentazione viene respinta.
(679)
Renault ha sostenuto che non vi è alcun pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione. Sebbene la denuncia faccia riferimento al 2019 in relazione all'analisi del pregiudizio, Renault ha sottolineato che il caso si concentra sul periodo compreso tra il 2020 e il 2023, durante il quale non risulta evidente alcun pregiudizio notevole. Gli indicatori mostrano risultati positivi durante tale periodo. Le considerazioni di interesse dell'Unione indicano che nel caso di specie non sono necessarie misure antisovvenzioni. Tali misure sosterrebbero efficacemente un'industria che non presenta segni significativi di pregiudizio notevole e gode già di un'eccessiva protezione nei confronti della concorrenza generata dalle importazioni.
(680)
La Commissione ha constatato che la denuncia faceva riferimento al 2019, in quanto si trattava del periodo pertinente che copriva i tre anni antecedenti il periodo dell'inchiesta. Tuttavia l'inchiesta stessa si è concentrata sul periodo compreso tra il 2020 e il 2023 e il periodo dell'inchiesta riguarda specificamente l'anno civile 2023. Come osservato al considerando 606, la maggior parte degli indicatori economici presenta un quadro negativo e indica chiaramente che l'industria dell'Unione sta affrontando notevoli difficoltà finanziarie. Sebbene da taluni indicatori emergano tendenze positive, la situazione generale dell'industria dell'Unione continua a peggiorare. Tale peggioramento si verifica nonostante l'esistenza delle misure ed è dovuto al continuo aumento delle importazioni dal paese interessato. Di conseguenza, tale argomentazione è stata respinta.
(681)
L'ACEA ha sostenuto che la Commissione dovrebbe calcolare un margine di pregiudizio adeguato e applicare la regola del dazio inferiore. Tale associazione ha sottolineato che una combinazione di dazi antidumping e compensativi non dovrebbe superare il margine di pregiudizio, che avrebbe dovuto essere stabilito correttamente, nel contesto dell'inchiesta antidumping distinta, al livello del 3,7 %, sulla base delle offerte nel contesto di gare d'appalto.
(682)
Secondo quanto rilevato dalla Commissione, l'ACEA non ha dimostrato che non sia nell'interesse dell'Unione fissare il dazio compensativo in base all'importo totale della sovvenzione. Inoltre i margini di pregiudizio determinati nell'inchiesta antidumping distinta vanno oltre i dazi antidumping e i dazi compensativi combinati. I confronti tra i prezzi e il margine di pregiudizio asseriti dall'ACEA non hanno potuto inoltre essere basati su offerte nel contesto di gare d'appalto per i motivi spiegati, in dettaglio, nel contesto dell'inchiesta antidumping distinta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(683)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, l'ACEA, DMA e il governo del Marocco hanno asserito che confronti di prezzo adeguati dovrebbero prevedere la determinazione di un margine di pregiudizio e l'applicazione della regola del dazio inferiore. Essi hanno affermato che dovrebbero essere effettuati confronti adeguati dei prezzi sulla base di metodi coerenti con quelli previsti dall'OMC, che consentano di stabilire un margine di pregiudizio e di applicare la regola del dazio inferiore.
(684)
La Commissione ha osservato che nel giugno 2018 sono state introdotte nuove norme in materia di antidumping e antisovvenzioni, al fine di modernizzare e rafforzare le misure di difesa commerciale dell'UE. Una delle modifiche fondamentali riguarda la modalità di applicazione da parte dell'UE della "regola del dazio inferiore". Sulla base delle nuove norme, la regola del dazio inferiore non può più essere utilizzata nelle inchieste antisovvenzioni, fatto salvo il caso in cui si possa concludere in maniera evidente che non è nell'interesse dell'Unione stabilire le misure sulla base dell'importo accertato delle sovvenzioni compensabili. Nel presente procedimento, data la natura distorsiva per gli scambi delle sovvenzioni compensabili accertate, la Commissione non può concludere in maniera chiaramente che sia nell'interesse dell'Unione applicare la regola del dazio inferiore. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(685)
L'ACEA ha sostenuto che non dovrebbe essere applicata alcuna potenziale misura antisovvenzioni fino alla conclusione dell'inchiesta in corso da parte dell'Ufficio federale tedesco per i cartelli. Tale inchiesta riguarda presunte questioni antitrust nel mercato delle ruote di alluminio dell'Unione che potrebbero restringere la concorrenza leale. L'ACEA ritiene che, qualora le autorità antitrust tedesche confermino le loro preoccupazioni in merito al comportamento anticoncorrenziale in questione, la Commissione dovrebbe chiudere tempestivamente l'attuale inchiesta e revocare le misure antidumping sulle importazioni di ruote di alluminio provenienti dalla Cina e dal Marocco.
(686)
La Commissione constata che l'autorità antitrust tedesca ha segnalato l'esistenza di un'inchiesta in merito a potenziali violazioni delle norme in materia di concorrenza riguardanti produttori di ruote di alluminio per veicoli leggeri. Tuttavia le specificità dell'inchiesta rimangono poco chiare e le informazioni pubblicamente disponibili sono molto scarse. La Commissione ha pertanto scarso impatto su tale inchiesta, motivo per cui l'argomentazione in esame è respinta.
(687)
L'ACEA ha sostenuto che le ruote AM e OEM sono distribuite attraverso canali distinti che non si sovrappongono. Il Marocco esporta soltanto ruote OEM. L'industria dell'Unione registra una redditività del 35 % nel segmento AM, una circostanza indicante che essa non subisce né un pregiudizio notevole né una minaccia di pregiudizio. L'ACEA ha chiesto alla Commissione di effettuare innanzitutto un'analisi del pregiudizio distinta per i segmenti AM e OEM, comunicando quindi i risultati di conseguenza. Inoltre, sulla base degli elementi di prova non contestati forniti dal denunciante, la Commissione dovrebbe concludere che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole o una minaccia di pregiudizio a causa delle importazioni di ruote di alluminio provenienti dal Marocco nel segmento AM.
(688)
La Commissione ha osservato che, sebbene siano distribuite tramite canali diversi, le ruote di alluminio OEM e AM presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e sono intercambiabili. Di conseguenza, OEM e AM dovrebbero essere considerati canali di vendita distinti piuttosto che segmenti distinti. La maggior parte delle vendite (circa il 90 %) avviene attraverso il canale OEM. Di conseguenza, il canale AM, che rappresenta circa il 10 % delle vendite, ha un impatto limitato sulla valutazione complessiva del mercato dell'Unione. Tale impatto è ulteriormente ridotto dal fatto che i produttori marocchini vengono venduti esclusivamente attraverso il canale OEM, analogamente a quanto avviene per i tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, che hanno effettuato quasi la totalità delle loro vendite attraverso il canale OEM. Di conseguenza, questo aspetto non ha avuto alcun effetto sull'analisi del confronto dei prezzi, che è stata condotta a livello microeconomico utilizzando i dati forniti dai produttori esportatori e dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Su tale base la Commissione ha pertanto deciso di non separare il consumo tra i due canali di vendita ai fini della presente inchiesta.
(689)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni, l'ACEA ha ribadito la propria argomentazione secondo cui i segmenti OEM e AM del mercato dovrebbero essere analizzati separatamente al fine di valutare il pregiudizio e il nesso di causalità. Tale argomentazione è stata sostenuta dal governo del Marocco e da DMA. Essi hanno asserito che la Commissione non ha operato una distinzione tra i segmenti OEM e AM, da loro considerati due segmenti distinti del mercato, caratterizzati da differenze importanti in termini di clienti, volumi degli scambi, metodi di acquisto, fissazione dei prezzi e fattori di profitto. Essi hanno asserito che dette differenze incidono sul modo in cui la Commissione considera il volume, il prezzo e la causa, in quanto le importazioni marocchine non incidono sul segmento AM. Hanno quindi chiesto alla Commissione di trattare separatamente i segmenti OEM e AM, una circostanza questa che, a loro avviso, porterebbe alla conclusione che non vi è alcun pregiudizio notevole o alcuna minaccia per il segmento AM, rendendo così ingiustificati i dazi compensativi. DMA ha inoltre sostenuto che la mancata distinzione tra tali segmenti è incompatibile con gli articoli 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(690)
Come indicato al considerando 688, la Commissione ha rilevato che, sebbene siano distribuite tramite canali diversi, le ruote di alluminio OEM e AM presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e sono intercambiabili. Pertanto entrambi i segmenti vendono lo stesso prodotto con un uso finale simile. La Commissione non ritiene necessario separarle ed è del parere che condurre la valutazione del pregiudizio sull'intera industria delle ruote di alluminio dell'Unione, che comprende tutti i canali di vendita, sia un approccio equo e giuridicamente giustificato. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
6.3.
Conclusioni sull'interesse dell'Unione
(691)
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di ruote di alluminio originarie del Marocco.
(692)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, l'ACEA ha sostenuto che l'istituzione di misure non è nell'interesse dell'industria dell'Unione. Tale associazione afferma che i dazi compensativi non comporteranno un aumento della produzione, in quanto la capacità produttiva dell'industria dell'Unione è già insufficiente e ha superato i limiti della capacità di riserva. Essa sostiene inoltre che la Commissione è incorsa in un errore nel minimizzare l'impatto delle misure antidumping istituite in via provvisoria a partire dal luglio 2022.
(693)
La Commissione ha sottolineato che la questione della capacità insufficiente è stata affrontata ai considerando 673 e 675. L'industria dell'Unione dispone ancora di capacità inutilizzate che potrebbero essere sfruttate al fine di aumentare la produzione. Anche se funzionano al di sotto della piena capacità, taluni impianti dispongono della flessibilità necessaria per incrementare la produzione senza richiedere nuovi investimenti o adeguamenti importanti per soddisfare la domanda. Sebbene l'ACEA suggerisca che l'istituzione di misure non comporterebbe un aumento immediato della produzione, i benefici a lungo termine di tali azioni sono evidenti. Contrastando la concorrenza sleale, tali dazi contribuiscono a creare un mercato più stabile e prevedibile per i produttori dell'Unione, incoraggiando gli investimenti e la crescita all'interno dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(694)
L'ACEA sostiene che le importazioni di ruote di alluminio siano fondamentali, a causa della mancanza di capacità dell'Unione e della dipendenza di quest'ultima dal sistema JIT. Dato che i produttori di automobili dell'UE operano a un livello pari o superiore alla capacità di riserva e non mostrano alcun interesse verso un aumento della produzione, non possono approvvigionare ruote di alluminio aggiuntive all'interno dell'Unione. L'ACEA sostiene inoltre che l'idea di sostituire le importazioni marocchine con fornitori alternativi non è realistica. A livello mondiale sono disponibili soltanto 13,2 milioni di ruote di alluminio e l'inserimento di nuovi fornitori richiederebbe lunghe procedure di gara, con il rischio di carenze e interruzioni della produzione. Inoltre l'approvvigionamento globale è condiviso con altre regioni e le fonti disponibili sono distanti, il che risulta in contrasto con il sistema JIT e con gli obiettivi ambientali dell'UE. I produttori di automobili dell'UE devono diversificare i fornitori e il Marocco rimane essenziale in considerazione della sua vicinanza, degli accordi commerciali e dell'affidabilità dell'approvvigionamento. L'argomentazione secondo cui l'approvvigionamento dal Marocco introduce vulnerabilità è errata, in quanto la diversificazione attraverso partner commerciali preferenziali affidabili come il Marocco e la Turchia è necessaria ai fini della sicurezza della catena di approvvigionamento.
(695)
La Commissione ha constatato che le questioni relative alla capacità e al sistema JIT sono state affrontate al considerando 675. Ha rilevato altresì che, sebbene l'ACEA sottolinei le sfide logistiche dell'approvvigionamento da regioni lontane, ciò non giustifica il mantenimento della dipendenza da importazioni marocchine. La Commissione ha sottolineato che la promozione della produzione locale contribuirebbe ad attenuare i rischi associati alle vulnerabilità di catene di approvvigionamento esterne, in particolare alla luce delle incertezze geopolitiche. La diversificazione non dovrebbe basarsi semplicemente su paesi terzi specifici, ma dovrebbe concentrarsi sulla garanzia di una concorrenza leale e sugli investimenti nella capacità interna per ripristinare parità di condizioni. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(696)
L'ACEA sostiene che l'istituzione di dazi compensativi sulle importazioni di ruote di alluminio marocchine inciderebbe negativamente sui produttori di automobili dell'UE, danneggiando i consumatori. L'associazione evidenzia diversi fattori chiave, tra cui il fatto che le ruote di alluminio rappresentano una piccola percentuale (0,7 %) dei costi dei produttori di automobili, ma il settore automobilistico dell'UE è fondamentale per l'economia, in quanto contribuisce al 6,8 % dell'occupazione nell'UE e a 171,4 miliardi di EUR di esportazioni annue. Detta associazione sottolinea altresì che i produttori di automobili dell'UE hanno dovuto affrontare sfide continue, tra cui la carenza di semiconduttori, l'aumento dei costi energetici e le perturbazioni delle catene di approvvigionamento dovute alla guerra in Ucraina, tutti fattori questi che hanno messo a dura prova la capacità produttiva. L'industria automobilistica dell'UE è già sotto pressione a causa delle misure di difesa commerciale in vigore e i dazi compensativi aggraverebbero tale situazione. Alla luce di tali fattori, l'ACEA sottolinea che l'istituzione di dazi compensativi aumenterebbe soltanto i costi per i produttori dell'UE, in particolare per il settore dei veicoli elettrici a batteria, senza apportare benefici all'industria delle ruote di alluminio o risolvere le sfide dell'Unione.
(697)
La Commissione ha rilevato che, sebbene l'ACEA evidenzi diverse sfide cui deve far fronte l'industria automobilistica dell'UE, la sua argomentazione non tiene conto del contesto più ampio di distorsione del mercato causato dalle importazioni marocchine oggetto di sovvenzioni. I dazi compensativi sono essenziali per ripristinare una concorrenza leale e garantire la sostenibilità a lungo termine dell'industria delle ruote di alluminio dell'Unione. Sebbene le ruote di alluminio rappresentino una piccola percentuale dei costi dei produttori di automobili, il loro impatto cumulativo, associato ad altre sfide, esercita una pressione significativa sui produttori dell'UE. L'affidamento sulle importazioni oggetto di sovvenzioni compromette la competitività dell'industria dell'Unione. I dazi compensativi proposti contribuiranno a creare parità di condizioni, incoraggiando gli investimenti, aumentando la capacità e andando a vantaggio tanto dei consumatori quanto del settore automobilistico dell'Unione nel lungo periodo. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(698)
L'ACEA ha ribadito l'argomentazione formulata in precedenza, secondo cui i dazi compensativi non dovrebbero essere istituiti fino alla conclusione dell'inchiesta in corso da parte dell'Ufficio federale tedesco per i cartelli. L'associazione ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto adottare ulteriori misure per raccogliere informazioni supplementari, eventualmente chiedendo la collaborazione della Germania. Detta associazione afferma che i produttori di ruote di alluminio dell'Unione stanno tentando di limitare la concorrenza, tanto quella esistente all'interno dell'UE quanto quella generata dalle importazioni, il che in ultima analisi è contrario ai migliori interessi dell'Unione.
(699)
La Commissione ha constatato che tale argomentazione è stata discussa al considerando 686. Ha rilevato che l'inchiesta è ancora in corso ed è opportuno attendere l'esito ufficiale prima di formulare conclusioni al riguardo. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
7.
MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE
(700)
Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità dell'articolo 15 del regolamento di base, dovrebbe essere istituito un dazio compensativo definitivo.
7.1.
Livello delle misure compensative definitive
(701)
L'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l'importo del dazio compensativo definitivo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato.
(702)
L'articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, afferma che "
se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo delle misure ai sensi del terzo comma, l'importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione
".
(703)
Come già spiegato ai considerando 682 e 684, il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma.
(704)
La Commissione ha inoltre valutato se alcuni dei regimi di sovvenzione siano o meno costituiti da sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni, che riducono di fatto i prezzi all'esportazione e incrementano di conseguenza i margini di dumping, al fine di decidere se, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base, fosse necessario detrarre dal margine di dumping gli importi delle sovvenzioni riscontrati in relazione alle sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni. Di conseguenza, non avendo compensato alcun regime di sovvenzione condizionato all'andamento delle esportazioni, la Commissione ha istituito il dazio compensativo definitivo al livello dell'importo definitivo accertato per la sovvenzione, in aggiunta al dazio antidumping previsto dal regolamento (UE) 2023/99.
(705)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio compensativo definitivo
DMA
31,4 %
Hands 8
5,6 %
Tutte le altre importazioni originarie del Marocco
5,6 %
(706)
L'aliquota del dazio compensativo applicata a titolo individuale alle società e specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a "tutte le altre società") si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre importazioni originarie del Marocco".
(707)
Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio in caso di una successiva modifica del proprio nome. La relativa domanda deve essere trasmessa alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(708)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a "tutte le altre importazioni originarie del Marocco".
(709)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio compensativo individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e dovrebbero, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(710)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni della società che beneficia dell'aliquota individuale del dazio inferiore dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
8.
DISPOSIZIONI FINALI
(711)
A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509
(
126
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(712)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di ruote di alluminio degli autoveicoli di cui alle voci SA da 8701 a 8705 , con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 e 8708 70 50 50) e originarie del Marocco.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio compensativo definitivo
Codice addizionale TARIC
Dika Morocco Africa S.A.
31,4 %
C897
Hands 8 S.A.
5,6 %
C873
Tutte le altre importazioni originarie del Marocco
5,6 %
C999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificata con nome e funzione, formulata come segue:
"Il sottoscritto certifica che il (volume) di ruote di alluminio vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Marocco. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte".
Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del Marocco.
4. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, indipendentemente dalla sua origine, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di unità dei prodotti importati, ferma restando l'unità supplementare definita nella nomenclatura combinata.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
.
(
2
)
GU C 1483 del 16.2.2024
, pag. 1.
(
3
)
Nel presente regolamento l'espressione "governo del Marocco" è utilizzata in senso ampio e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.
(
4
)
Numero di riferimento Tron: t24.001626.
(
5
)
GU C 464 del 17.11.2021, pag. 19
.
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/99 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (
GU L 10 del 12.1.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/99/oj
).
(
7
)
Nel presente regolamento l'espressione "governo della RPC" è utilizzata in senso ampio e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.
(
8
)
Numeri di riferimento Tron: t24.003099 e t24.003771.
(
9
)
GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2
, e successive modifiche. La versione consolidata è disponibile all'indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000A0318(01)-20190719
.
(
10
)
GU L 176 del 5.7.2011, pag. 2
.
(
11
)
Relazione finale del collegio arbitrale istituito a norma dell'articolo 307 dell'accordo di associazione tra l'Ucraina, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, "Restrictions applied by Ukraine on exports of certain wood products to the European Union", 11 dicembre 2020.
(
12
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2716
.
(
13
)
Numero di riferimento Tron: t24.009219 – 23.10.2024.
(
14
)
Registro delle imprese di Hong Kong. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.e-services.cr.gov.hk/
.
(
15
)
"Morocco, China Sign Agreement on Joint Implementation Plan for Belt and Road Initiative". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.moroccoworldnews.com/2022/01/346356/morocco-china-agree-on-morocco-china-belt-and-road-initiative
(ultima consultazione: 5 febbraio 2025).
(
16
)
"Morocco and China sign Joint Belt and Road Implementation Plan". Disponibile al seguente indirizzo:
https://diplomatie.ma/en/morocco-and-china-sign-joint-belt-and-road-implementation-plan
(ultima consultazione: 5 febbraio 2025).
(
17
)
Relazione del panel, Messico – Misure antidumping sul riso, punti 7.193-7.194.
(
18
)
Relazione annuale 2021 di AMDIE. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.morocconow.com/wp-content/uploads/2023/04/Rapport-dactivite-AMDIE-2021-Francais-.pdf
(ultima consultazione: 18 gennaio 2025).
(
19
)
Ibidem.
(
20
)
"Usine de Tanger". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.renaultgroup.com/groupe/implantations/usine-tanger
(ultima consultazione: 18 dicembre 2024).
(
21
)
Oxford Business Group, relazione sul Marocco 2018, "Industry overview: New ecosystem", pagg. 85-91. Disponibile al seguente indirizzo:
https://oxfordbusinessgroup.com/reports/morocco/2018-report/industry
(ultima consultazione: 18 gennaio 2025).
(
22
)
"Tangier Free Zone". Disponibile al seguente indirizzo:
https://industrial-estate.gov.ma/fiche-zone.php?lang=en&id=447&nature_offer=-1&area=-1&area_max=0
(ultima consultazione: 18 dicembre 2024).
(
23
)
"Tangier Automotive City". Disponibile al seguente indirizzo:
https://industrial-estate.gov.ma/fiche-zone.php?lang=en&id=305&nature_offer=-1&area=-1&area_max=
(ultima consultazione: 18 dicembre 2024).
(
24
)
"Atlantic Free Zone". Disponibile al seguente indirizzo:
https://industrial-estate.gov.ma/fiche-zone.php?lang=en&id=500&nature_offer=-1&area=-1&area_max=
(ultima consultazione: 18 dicembre 2024).
(
25
)
Piano di accelerazione industriale 2014-2020. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.mcinet.gov.ma/en/content/industrial-acceleration-plan-2014-2020
(ultima consultazione: 3 gennaio 2025).
(
26
)
Ibidem.
(
27
)
"CDG: Supporting the PSA Group in the establishment of a car factory in Morocco". Disponibile al seguente indirizzo:
https://cdg.ma/en/cdg-cdg-supporting-psa-group-establishment-car-factory-morocco
(ultima consultazione: 3 gennaio 2025).
(
28
)
"PSA Peugeot Citroën and the Kingdom of Morocco signed an agreement for the implementation of an industrial complex". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.mcinet.gov.ma/en/content/psa-peugeot-citro%C3%ABn-and-kingdom-morocco-signed-agreement-implementation-industrial-complex-0#
(ultima consultazione: 3 gennaio 2025).
(
29
)
"Plan d'Accélération Industrielle", pag. 2. Disponibile al seguente indirizzo:
https://attijarientreprises.com/sites/default/files/2022-03/Plan_d_Acceleration_Industrielle.pdf
(ultima consultazione: 3 gennaio 2025).
(
30
)
Decreto n. 2-14-715, del 2 rabii 11436 (25 dicembre 2014), che designa gli ordinatori del conto di assegnazione speciale denominato Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali.
(
31
)
Nel luglio 2015 è stato inoltre firmato un accordo di partenariato con la Banque Central Populaire e la Banque Marocain du Commerce Extérieur e nel giugno 2023 con il Crédit Agricole du Maroc. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.maroc.ma/en/news/automotive-industry-ministry-professional-association-sign-agreement-support-operators
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
32
)
Ai fini del presente documento, per "CITIC Group Corporation" si intende la società madre ultima e per "gruppo CITIC" si intende il gruppo di società operanti sotto il controllo di CITIC Group Corporation.
(
33
)
Cfr., ad esempio: "Why Morocco". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.morocconow.com/why-morocco/
e
https://www.morocconow.com/wp-content/uploads/2021/11/PitchGeneraliste.pdf
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025). "Morocco: Hub of Africa". Disponibile al seguente indirizzo:
https://millermagazine.com/blog/morocco-hub-of-africa-2650
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025). "Morocco. A sea of opportunity beyond the Mediterranean". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.roncucciandpartners.com/en/2024/05/28/morocco-a-sea-of-opportunity-beyond-the-mediterranean/
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025). "Morocco Has Become Global Hub in Several Advanced Sectors, Says Gov't Head". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.maroc.ma/en/news/morocco-has-become-global-hub-several-advanced-sectors-says-govt-head
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025). "Morocco's Manufacturing Mission". Disponibile al seguente indirizzo:
https://sponsored.bloomberg.com/article/morocco-now/morocco-s-manufacturing-mission
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025). "Morocco emerging as key global production hub". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.business-sweden.com/insights/blog/morocco-emerging-as-key-global-production-hub/
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025). "Discover Morocco". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.tangermedzones.com/en/discover-morocco/
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025). "Morocco: A trade hub for Africa and Europe". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.meed.com/morocco-a-trade-hub-for-africa-and-europe/
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025). "Morocco turns to hi-tech manufacturing". Disponibile al seguente indirizzo:
https://african.business/2022/04/energy-resources/morocco-turns-to-hi-tech-manufacturing
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025).
(
34
)
2016 "Several Opinions of the State Council on Promoting the Innovative Development of Processing Trade", Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme [2016], n. 4. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/content/2016-01/18/content_5033735.htm
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025).
(
35
)
"Morocco, China to establish Silk Road business council". Disponibile al seguente indirizzo:
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/51195.html
(ultima consultazione: 17 gennaio 2025).
(
36
)
Sinosure e la BMCE hanno firmato un accordo quadro di cooperazione. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.sohu.com/a/311265067_264447
e
https://www.sinosure.com.cn/mobile/xbdt/195980.shtml
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025).
(
37
)
La Cina e il Marocco firmano un piano di cooperazione per la realizzazione congiunta della nuova via della seta. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/wld/njz/lddt/202201/t20220105_1311482.html
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025).
(
38
)
Ibidem.
(
39
)
"China, Morocco sign joint implementation plan of BRI". Disponibile al seguente indirizzo:
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/212818.html
(ultima consultazione: 6 febbraio 2025).
(
40
)
"Morocco and China sign Joint Belt and Road Implementation Plan". Disponibile al seguente indirizzo:
https://diplomatie.ma/en/morocco-and-china-sign-joint-belt-and-road-implementation-plan
(ultima consultazione: 5 febbraio 2025).
(
41
)
"Belt and Road to get $113b in CITIC financing". Disponibile al seguente indirizzo:
http://english.www.gov.cn/news/top_news/2015/06/26/content_281475134729436.htm
(ultima consultazione: 6 dicembre 2024).
(
42
)
"Chinese auto parts manufacturer CITIC to set up 3
rd
plant in Morocco", 17 febbraio 2022. Disponibile al seguente indirizzo:
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/222859.html
(ultima consultazione: 17 gennaio 2025). "Dicastal Morocco Africa renforce sa présence au Maroc". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.mcinet.gov.ma/fr/actualites/discatal-morocco-africa-renforce-sa-presence-au-maroc
(ultima consultazione: 17 gennaio 2025). "Chinese auto parts manufacturer CITIC to set up 3rd plant in Morocco". Disponibile al seguente indirizzo:
https://english.news.cn/africa/20220217/fbad9addfab64c918ad17863e55c0b13/c.html
(ultima consultazione: 17 gennaio 2025).
(
43
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (
GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1
).
(
44
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (
GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10
).
(
45
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (
GU L 88 del 16.3.2022, pag. 24
).
(
46
)
Sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2024,
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE
, cause riunite C-269/23P e C-272/23P, ECLI:EU:C:2024:984, punti da 74 a 110.
(
47
)
Nella sentenza T-480/20 il Tribunale è giunto alla medesima conclusione: "[i] governi cinese ed egiziano hanno quindi istituito, in stretta collaborazione, la zona SETC quale zona con peculiarità giuridiche ed economiche che
consentivano
al governo cinese di concedere direttamente tutte le agevolazioni inerenti alla nuova via della seta cinese alle imprese cinesi stabilite in tale zona" (punto 91) (corsivo aggiunto).
(
48
)
Economic Herald. "CITIC Dicastal, A new force for Chinese manufacturing to take off overseas", 15 luglio 2019. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.jingjidaokan.com
(ultima consultazione: 18 gennaio 2025).
(
49
)
Economic Herald. "CITIC Dicastal, A new force for Chinese manufacturing to take off overseas", 15 luglio 2019. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.jingjidaokan.com
(ultima consultazione: 18 gennaio 2025). China Nonferrous Metals News. "Building a New Bridge of China-Africa Practical Cooperation – Citic Dicastal's North Africa Factory", 2023. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.chinania.org.cn/html/hangyexinwen/guoneixinwen/2023/0602/53398.html
e
http://world.people.com.cn/n1/2023/0522/c1002-32691419.html
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025).
(
50
)
"MOROCCO: First North African Belt and Road Agreement Signed with China". Disponibile al seguente indirizzo:
https://research.hktdc.com/en/article/OTYyNTgwNjYx
(ultima consultazione: 5 febbraio 2025).
(
51
)
"Guiding Principles on Financing the Development of the Belt and Road". Disponibile al seguente indirizzo:
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/13757.html
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025).
(
52
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/99 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (
GU L 10 del 12.1.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/99/oj
).
(
53
)
Sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2024,
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE
, cause riunite C-269/23P e C-272/23P, ECLI:EU:C:2024:984, punto 84.
(
54
)
Documento L/978, adottato il 13 maggio 1959 (allegato A.4), punto 11.
(
55
)
Cfr. C-269/23P, punto 77.
(
56
)
Cfr. C-269/23P, punto 84.
(
57
)
Relazioni di Changsha Dicastal relative al periodo 2018-2023 sottoposte a revisione contabile, presentate in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni n. 1 e raccolte come allegato durante la verifica in loco; elenchi dei "conti creditori" e "conti debitori", presentati da Changsha Dicastal in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni n. 4.
(
58
)
Tabella E-2.2.1.c "Prestiti", fornita in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni n. 3 e riveduta durante la verifica in loco, nonché elenco di tutti i prestiti ricevuti nel periodo dal 2017 al 2022, fornito in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni n. 4.
(
59
)
Ibidem.
(
60
)
WT/DS379/AB/R (
US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China
), relazione dell'organo d'appello, dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R (
US — Carbon Steel (India)
), relazione dell'organo d'appello, dell'8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10 e 4.17-4.20, nonché WT/DS437/AB/R (
US – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China
), relazione dell'organo d'appello, del 18 dicembre 2014, punto 4.92.
(
61
)
WT/DS379/AB/R (
US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China
), relazione dell'organo d'appello, dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318.
(
62
)
WT/DS379/AB/R (
US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China
), relazione dell'organo d'appello, dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 349.
(
63
)
Acquisizione Dicastal (Asia) Investment Holding Co., Ltd. da parte di CITIC Dicastal Co., Ltd. Disponibile al seguente indirizzo:
https://scjgj.beijing.gov.cn/ztzl/jyzjzajgs/jyzjzjyajgs/202311/t20231103_3294853.html
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
64
)
"CITIC Limited". Relazione annuale 2019. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.citic.com/uploadfile/2020/0421/20200421062822309.pdf
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
65
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj
).
(
66
)
Relazioni di Changsha Dicastal relative al periodo 2018-2023 sottoposte a revisione contabile, presentate in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni n. 1 e raccolte come allegato durante la verifica in loco; elenchi dei "conti creditori" e "conti debitori", presentati da Changsha Dicastal in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni n. 4.
(
67
)
"About CITIC. Brief introduction". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.group.citic/en/About_CITIC/Brief_Introduction/
(ultima consultazione: 8 gennaio 2025).
(
68
)
Relazione del panel,
US – Supercalendered Paper
, punti 7.174 e 7.175.
(
69
)
Sentenza della Corte del 14 dicembre 2017,
European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)/Giant (China) Co. Ltd
, causa C-61/16 P, punto 65.
(
70
)
"CITIC. Corporate Governance and Risk Management". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.group.citic/en/About_CITIC/Governance_Risk/
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
71
)
Nel settembre 2024 CITIC Group Corporation contava più di 2 000 controllate. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.group.citic/uploadfile/2022/1121/子公司名单.pdf
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025).
(
72
)
Avviso della prosecuzione delle operazioni connesse del 20 novembre 2023, pag. 13. Disponibile al seguente indirizzo:
https://tools.euroland.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4425436&lang=en-GB&companycode=hk-cpf&v=
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
73
)
Disponibile al seguente indirizzo:
http://www.cvca.org.cn/home/rwxx/rwxx.html?page=liuerfei
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
74
)
"CITIC. Brief introduction". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.group.citic/en/About_CITIC/Brief_Introduction/
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
75
)
Avanzare con coraggio nel nuovo percorso della grande rinascita: la relazione del 20° Congresso nazionale del partito comunista cinese ha suscitato una calorosa risposta in seno al gruppo CITIC. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.citic.com/html/2022/News_1021/2589.html
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
76
)
CITIC Dicastal ha tenuto colloqui strategici con BYD ed è stata invitata a partecipare alla conferenza dei fornitori principali di veicoli alimentati da energie nuove. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.dicastal.com/Index/Detail/index/cid/070213/id/338
(ultima consultazione: 19 gennaio 2025).
(
77
)
GAO Xiuying, ex membro del comitato permanente del comitato del PCC di CITIC Dicastal Co., Ltd., è stato espulso dal partito e rimosso dall'incarico. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.chinanews.com.cn/gn/2024/12-13/10335966.shtml
(ultima consultazione: 19 gennaio 2025).
(
78
)
Zhang Jian – profilo personale. Disponibile al seguente indirizzo:
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=000998&Pcode=30383454&Name=%D5%C5%BC%E1
(ultima consultazione: 19 gennaio 2025).
(
79
)
China CITIC Bank – Amministratori. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.citicbank.com/about/survey/directorate/
(ultima consultazione: 19 gennaio 2025). CITIC Group – Leadership del gruppo – Comitato di partito del gruppo. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.group.citic/html/About_CITIC/Directors_Senior/
(ultima consultazione: 19 gennaio 2025). CITIC Group – Leadership del gruppo – Alta dirigenza. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.group.citic/html/About_CITIC/Directors_Senior/
(ultima consultazione: 19 gennaio 2025).
(
80
)
Ibidem.
(
81
)
"China CITIC Bank". Relazione annuale 2023, pagg. 176 e 178. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.citicbank.com/about/investor_1011/financialaffairs/report/2023/202404/P020240429732182698660.pdf
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
82
)
Statuto di China CITIC Bank Co., Ltd. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.citicbank.com/about/survey/regulation/202110/P020240730610518853121.pdf
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
83
)
Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese (SWD(2017) 483 final/2 del 20.12.2017). Disponibile al seguente indirizzo:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
.
(
84
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2023/99 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 18 del 19.1.2023, pag. 66
), in particolare la sezione 3.3.1, considerando da 41 a 70.
(
85
)
Gruppo CITIC: attuazione di strategie nazionali e realizzazione completa della nuova via della seta. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.foundation.citic/icms/null/null/ns:LHQ6LGY6LGM6MmM5Y2Q1OGU1ZWM2ODE4YzAxNWY1MTU3YzUyMDAwY2IscDosYTosbTo=/show.vsml
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025).
(
86
)
CITIC Dicastal, Una nuova forza per il settore manifatturiero cinese sta per decollare all'estero, Dipartimento editoriale di questa rivista, 15.7.2019. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.jingjidaokan.com
› null.
(
87
)
Cfr. il piano di attuazione di Qinhuangdao del 2020 sulla partecipazione attiva alla realizzazione della "nuova via della seta" e sulla promozione della cooperazione internazionale in materia di capacità produttiva. Disponibile al seguente indirizzo:
http://fgw.qhd.gov.cn/home/details?code=MTk0MTkzNzM4Mzk2&pcode=MA%CE%B3%CE%B3&id=461926
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025).
(
88
)
Comunicazione dell'Ufficio generale del governo popolare della provincia di Hebei sull'emissione del piano di attuazione per la partecipazione attiva alla realizzazione della "nuova via della seta" e la promozione della cooperazione internazionale in materia di capacità produttiva, 2018/110. Disponibile al seguente indirizzo:
http://fgcx.bjcourt.gov.cn:4601/law?fn=lar1478s159.txt
e
https://law.esnai.com/mview/189605
(ultima consultazione: 18 gennaio 2025).
(
89
)
L'accordo strategico del 2020 tra CITIC e SINOSURE. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.group.citic/html/2020/News_1123/2317.html
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025).
(
90
)
L'assicurazione dei crediti all'esportazione basata sulle politiche sostiene fermamente le attività relative alle "sei stabilità" e alle "sei garanzie" della nostra provincia, 2021. Disponibile al seguente indirizzo:
https://dfjr.hebei.gov.cn
(ultima consultazione: 18 gennaio 2025).
(
91
)
La filiale Hebei della Export-Import Bank of China sta compiendo ogni sforzo per attuare il piano di prestiti speciali per contribuire a stabilizzare la situazione di base del commercio estero. Disponibile al seguente indirizzo:
http://www.eximbank.gov.cn/info/jgdt/202102/t20210208_25738.html
(ultima consultazione: 10 gennaio 2025).
(
92
)
Relazione del panel,
Korea – Commercial Vessels
, punti 7.411-7.413.
(
93
)
"Federal Bank of St. Louis". Disponibile al seguente indirizzo:
https://fred.stlouisfed.org
(ultima consultazione: 7 febbraio 2025).
(
94
)
"International Financial Statistics. Country Notes", pag. 113. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781455217588/9781455217588.xml
(ultima consultazione: 7 febbraio 2025).
(
95
)
Dahir n° 1-95-213 du 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995) portant promulgation de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'Investissement.
(
96
)
Décret n° 2-00-895 du 6 kaada 1421 (31 janvier 2001) pris pour I'application des articles 17 et 19 de la loi-cadre no 18-95 formant charte de I'investissement
;
décret n°2-15-625 modifiant le décret n° 2-00-895 du 6 kaada 1421 (31 janvier 2001) pris pour l'application des articles 17 et 19 de la loi-cadre n°18-95 formant charte de l'investissement
;
décret n° 2-04-847 du 8 ramadan 1425 (22 octobre 2004) complétant le décret n° 2-00-895 du 6 kaada 1421 (31 janvier 2001) pris pour l'application des articles 17 et 19 de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement
.
(
97
)
Decreto n. 1-14-195 del 24 dicembre 2014 che promulga la legge finanziaria n. 100-14 per l'esercizio fiscale 2015.
(
98
)
Al Hociema, Berkane, Jerada, Nador, Oujda-Amgad, Taounate, taourirt, Taza, Tétouan, Chefchaouen, Larache, Tanger Assilah, Beni Makada, Tata, Smara, Boujdour, Guelmim, Oued Dahab, Tan Tan.
(
99
)
Ministero dell'Industria e del commercio. "The Chinese group CITIC Dicastal and the Moroccan State sign an investment agreement for an industrial project in the automotive sector", luglio 2018. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.mcinet.gov.ma/en/content/chinese-group-citic-dicastal-and-moroccan-state-sign-investment-agreement-industrial-project
(ultima consultazione: 17 dicembre 2024).
(
100
)
WT/DS379/AB/R (
US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China
), relazione dell'organo d'appello, dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R (
US — Carbon Steel (India)
), relazione dell'organo d'appello, dell'8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10 e 4.17-4.20, nonché WT/DS437/AB/R (
US – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China
), relazione dell'organo d'appello, del 18 dicembre 2014, punto 4.92.
(
101
)
"Attijariwafa Bank, Offre dédiée". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.attijariwafabank.com/fr/profil/grande-entreprise-pme/plans-dedies
(ultima consultazione: 17 dicembre 2024).
(
102
)
Ministero dell'Industria e del commercio. "Signature d'une convention de partenariat pour la mise en place d'un dispositif financier pour accompagner les opérateurs du secteur automobile", 15 giugno 2023. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.mcinet.gov.ma/fr/actualites/signature-dune-convention-de-partenariat-pour-la-mise-en-place-dun-dispositif-financier
(ultima consultazione: 18 dicembre 2024).
(
103
)
"AttijariWafa Bank, Offre dédiée". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.attijariwafabank.com/fr/profil/grande-entreprise-pme/plans-dedies
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
104
)
"AttijariWafa Bank, Offre dédiée". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.attijariwafabank.com/fr/profil/grande-entreprise-pme/plans-dedies
(ultima consultazione: 9 gennaio 2025).
(
105
)
Allegato 4a della verifica presso il governo del Marocco.
(
106
)
Allegato 43 della risposta del governo del Marocco alla lettera di richiesta di maggiori informazioni.
(
107
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione, del 12 agosto 2019, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia (
GU L 212 del 13.8.2019, pag. 1
, considerando 117).
(
108
)
"International Financial Statistics. Country Notes", pag. 113. Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781455217588/9781455217588.xml
(ultima consultazione: 7 febbraio 2025).
(
109
)
Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.macmap.org/en/download
(ultima consultazione: 4 dicembre 2024).
(
110
)
Cfr. l'articolo 159, secondo comma, l'articolo 173, primo comma, e l'appendice III del codice doganale. L'articolo 173, primo comma, del codice doganale stabilisce quanto segue: "
Le merci che possono beneficiare del regime di restituzione istituito dall'articolo 159 del suddetto codice doganale sono quelle elencate nell'appendice III del presente decreto
".
(
111
)
Articolo 164, primo comma, del codice doganale.
(
112
)
Conformemente alla
Loi n° 19-94 Relative aux Zones Franches d'Exportation', Bulletin Officiel, 1995-02-15, no 4294
, pagg. 117-121, successivamente modificata dalla legge 14.21 al fine di sostituire il termine "
zone franche
" con il termine "
zone d'accélération industrielle
". Cfr. anche il
Code des douanes et impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété
.
(
113
)
"Cour des Comptes. Espaces d'acceuil industriels". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.courdescomptes.ma/wp-content/uploads/2023/01/9.-Espaces-dacceuil-industriels.pdf
(ultima consultazione: 17 dicembre 2024).
(
114
)
Legge organica n. 08-21, che modifica e integra la legge organica n. 02-12 relativa alla nomina a posizioni di livello superiore in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 92 della costituzione. Disponibile al seguente indirizzo:
https://courconstitutionnelle.ma/Documents/LoisOrganique/08-21-fr.pdf
(ultima consultazione: 13 febbraio 2025).
(
115
)
"Constitution Marocaine". Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.bladi.net/img/pdf/Constitution-maroc-2011.pdf
(ultima consultazione: 13 febbraio 2025).
(
116
)
WTO/DS379/AB/R (
US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China
), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, punto 582.
(
117
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 della Commissione, del 14 luglio 2022, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (
GU L 188 del 15.7.2022, pag. 144
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1221/oj
).
(
118
)
Numero di riferimento Tron: t25:001776.
(
119
)
Numero di riferimento Tron: t25:001772.
(
120
)
Numero di riferimento Tron: t25:001778.
(
121
)
Numero di riferimento Tron: t25:001846.
(
122
)
Numero di riferimento Tron: t25:001776.
(
123
)
Numero di riferimento Tron: t25:001772.
(
124
)
Numero di riferimento Tron: t25:001778.
(
125
)
Numero di riferimento Tron: t25:001846.
(
126
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU, serie L, 26.9.2024, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/500/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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