Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione del 17 marzo 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione del 17 marzo 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/611 of 17 March 2023 amending Regulation (EC) No 88/97 on the authorisation of the exemption of imports of certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China from the extension by Council Regulation (EC) No 71/97 of the anti-dumping duty imposed by Council Regulation (EEC) No 2474/93
Testo normativo
20.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 80/67
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/611 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2023
che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»),
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96
(
2
)
, in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Attualmente alle importazioni nell’Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping («il dazio esteso») risultante dall’estensione stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97.
(2)
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 dovrebbe essere adottato un sistema di esenzione al fine di autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping («il sistema di esenzione»). Tale sistema di esenzione è disciplinato dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Il sistema di esenzione esenta le imprese di assemblaggio per le quali si sia accertato il non coinvolgimento in pratiche elusive della misura antidumping sulle biciclette e consente l’importazione di parti di biciclette cinesi in esenzione dal dazio antidumping.
(3)
Il quadro giuridico per l’applicazione del sistema di esenzione è stato previsto nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione
(
3
)
(«il regolamento di esenzione») modificato dal regolamento (UE) n. 512/2013
(
4
)
, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/831
(
5
)
e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296
(
6
)
.
(4)
Come previsto nel considerando 44 del regolamento (CE) n. 71/97, la Commissione provvede a riesaminare costantemente il sistema di esenzione al fine di adeguarlo, ove necessario, alla luce dell’esperienza acquisita attraverso la gestione di tale sistema.
(5)
La finalità del presente regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esenzione è di adeguare e migliorare quest’ultimo sulla base delle esperienze e degli sviluppi più recenti intervenuti dall’ultima modifica apportata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296.
(6)
Al fine di rafforzare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno aggiungere la definizione di «impresa di assemblaggio» e introdurre altri adeguamenti formali onde semplificare la formulazione del regolamento di esenzione e aggiornare alla versione più recente i riferimenti agli altri atti dell’Unione, tra cui la struttura TARIC di cui all’allegato III.
(7)
È inoltre opportuno aggiornare l’allegato I che elenca i soggetti sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento di esenzione e l’allegato II recante l’elenco dei soggetti esentati a norma dell’articolo 7 del regolamento di esenzione. Tuttavia, al momento dell’adozione del presente regolamento, per i soggetti elencati con i codici addizionali TARIC 8605, A576 e C009 è in corso un riesame dell’autorizzazione di esenzione loro concessa. I risultati di tale riesame saranno oggetto di un atto giuridico distinto.
(8)
In forza del sistema di esenzione, secondo quanto stabilito all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le autorità competenti degli Stati membri possono subordinare la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso medesimo. Tuttavia detta disposizione non è obbligatoria e, in base all’esperienza acquisita con l’attuazione del sistema di esenzione, la Commissione osserva che ciò potrebbe causare problemi di discriminazione e lacune a livello di applicazione delle disposizioni del regolamento di esenzione.
(9)
Alla luce di quanto precede, la Commissione considera necessario introdurre l’obbligatorietà della costituzione di una garanzia in caso di concessione di una sospensione, onde assicurare la parità di trattamento e una corretta applicazione.
(10)
Inoltre se il richiedente ritira la domanda di esenzione («la domanda») o la domanda è successivamente considerata inammissibile o rigettata, il dazio esteso oggetto di sospensione non può essere recuperato. In particolare, nel regolamento di esenzione modificato non sono disciplinati in modo specifico gli effetti del ritiro della domanda. La Commissione ritiene che l’obbligatorietà della costituzione di una garanzia dovrebbe garantire il recupero del dazio esteso anche in caso di successiva inammissibilità, rigetto e ritiro della domanda.
(11)
La Commissione ritiene altresì opportuno regolamentare espressamente gli effetti del ritiro della domanda. Pertanto, in caso di ritiro, la domanda dovrebbe essere considerata come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Tale approccio sarebbe analogo a quello previsto dall’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento di base.
(12)
Parallelamente, la Commissione reputa opportuno porre in rilievo gli effetti provvisori della sospensione rispetto agli effetti a lungo termine dell’esenzione. A tal fine, i riferimenti all’esenzione dovrebbero essere accompagnati o sostituiti ove necessario da riferimenti alla sospensione.
(13)
Dopo aver riesaminato l’esperienza acquisita nella gestione del sistema di esenzione, la Commissione ritiene necessario introdurre alcune modifiche al fine di garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione del sistema.
(14)
In primo luogo, la Commissione osserva che il regolamento di esenzione prevede la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione al sistema di esenzione decorsi 12 mesi dal rigetto di una domanda o dalla revoca dell’esenzione. Questo periodo di tempo non è sufficiente a permettere di allineare l’operazione di assemblaggio alle condizioni richieste per poter beneficiare del sistema di esenzione, segnatamente quelle elencate agli articoli 4, 5 e 8.
(15)
Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe prevedere un periodo di tempo più lungo, di almeno 36 mesi, prima che il richiedente possa ripresentare una domanda di esenzione. È altresì opportuno che il periodo di 36 mesi in cui è preclusa la presentazione di una nuova domanda sia applicato anche in relazione alle domande rigettate in fase di ammissibilità.
(16)
Inoltre la Commissione osserva che è essenziale disporre della possibilità di verificare che i soggetti esentati rispettino le norme antielusione per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette.
(17)
Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe obbligare i soggetti esentati o i soggetti sotto esame a conservare la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto per un periodo di tempo più lungo rispetto ai tre anni attualmente previsti e che dovrebbe essere pari almeno a cinque anni. Questo arco di tempo comprenderebbe la durata delle inchieste antielusione e di altri procedimenti in diversi settori, come i procedimenti doganali o antifrode.
(18)
Sul piano dell’applicazione, la Commissione osserva che, quando viene avviato il riesame di un soggetto esentato, l’esenzione rimane operante mentre è in corso il procedimento di riesame. In caso di revoca dell’esenzione, il dazio esteso non pagato durante l’inchiesta di riesame non può essere recuperato.
(19)
Di conseguenza, in tale caso il regolamento di esenzione dovrebbe specificare che le importazioni di parti essenziali di biciclette effettuate dai soggetti sotto riesame dovrebbero essere assoggettate a registrazione durante il periodo di svolgimento dell’inchiesta di riesame e in attesa dei pertinenti risultati, al fine di garantire che qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione.
(20)
La Commissione osserva inoltre che, quando viene accertato che un soggetto esentato rilascia dichiarazioni false sull’origine dei prodotti, vi è un effetto diretto sull’adempimento degli obblighi imposti ai soggetti esentati, segnatamente gli obblighi di cui all’articolo 8 del regolamento di esenzione.
(21)
Pertanto in tali casi il sistema di esenzione dovrebbe prevedere l’avvio di un riesame dell’esenzione concessa a un soggetto di cui si sia accertata la presentazione di dichiarazioni false sull’origine delle parti di biciclette importate.
(22)
Inoltre il reiterato rilascio di false dichiarazioni in dogana in merito a parti di biciclette da parte di un soggetto esentato dovrebbe comportare la revoca dell’esenzione.
(23)
L’esenzione dovrebbe essere revocata anche quando si sia accertato che un soggetto esentato è coinvolto in pratiche elusive del dazio esteso, tra l’altro con indebolimento degli effetti riparatori del dazio attraverso l’importazione di quantità significative. L’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione lascia intendere che gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti quando 300 o più unità per tipo di parti essenziali di biciclette sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da una parte o sono ad essa consegnate.
(24)
Per garantire la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno che questa soglia sia resa esplicita nel regolamento di esenzione.
(25)
La Commissione ritiene inoltre opportuno chiarire l’interpretazione della soglia di cui all’articolo 14, lettera c). A tale riguardo, la soglia pari a un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette su base mensile dovrebbe riferirsi alla media mensile delle unità per tipo di parti essenziali di biciclette durante un periodo di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare. In ogni caso, il totale di uno o più periodi non può essere superiore al periodo di validità della pertinente autorizzazione di destinazione particolare.
(26)
In relazione alle autorizzazioni di destinazione particolare concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, la Commissione osserva che un soggetto esentato che non raggiunge la soglia per l’applicazione del sistema di esenzione di cui sopra beneficerebbe comunque dell’esenzione concessa, nonostante non soddisfi una delle condizioni di ammissibilità della domanda.
(27)
Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe consentire la revoca delle esenzioni ai soggetti le cui importazioni sono inferiori alla soglia indicata all’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione.
(28)
Inoltre, in forza delle norme attuali, un soggetto sotto esame può chiedere un’autorizzazione di destinazione particolare e beneficiare di entrambi gli status, nonostante i due strumenti si escludano a vicenda.
(29)
Pertanto la categoria dei soggetti che possono beneficiare di un’autorizzazione di destinazione particolare dovrebbe escludere sia i soggetti esentati sia i soggetti sotto esame nell’ambito del sistema di esenzione.
(30)
La Commissione ritiene inoltre utile ricordare che il regolamento (UE) n. 512/2013 di cui al considerando 3 ha chiarito che le parti di biciclette utilizzate per l’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario non sono soggette né al dazio antidumping né al dazio antidumping esteso e che pertanto le operazioni di assemblaggio di tali biciclette non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 71/97 e di conseguenza del regolamento di esenzione.
(31)
Ai fini della certezza del diritto e conformemente alle procedure che disciplinano gli atti di esecuzione, anche nell’ambito dei procedimenti di difesa commerciale, il regolamento di esenzione dovrebbe precisare che la decisione relativa alla conclusione dell’inchiesta di riesame dovrebbe assumere la forma di un regolamento della Commissione adottato in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
.
(32)
Conformemente al principio di buona amministrazione le modifiche del regolamento di esenzione stabilite nel presente regolamento dovranno essere applicate quanto prima possibile in tutte le inchieste nuove e in corso.
(33)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 88/97.
(34)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato:
1)
all’articolo 1, le definizioni di «dazio esteso», «operazione di assemblaggio» e «soggetto esentato» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«—
“dazio esteso”, il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 71/97 (in prosieguo “il regolamento di riferimento”) e mantenuto dai regolamenti successivi;»;
«—
“operazione di assemblaggio”, un’operazione in cui parti essenziali di biciclette sono impiegate per l’assemblaggio o il completamento di biciclette, oppure di parti di biciclette;»;
«—
“soggetto esentato”, qualsiasi soggetto le cui operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
(
*1
)
e che è stato esentato in forza degli articoli 7 o 12 del presente regolamento;
(
*1
)
Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
).»;"
2)
all’articolo 1 è aggiunta la definizione di «impresa di assemblaggio» seguente:
«—
“impresa di assemblaggio”, qualsiasi soggetto che esegue un’operazione di assemblaggio;»;
3)
all’articolo 1 è aggiunta la definizione di «effetto riparatore delle misure» seguente:
«—
“gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti”, in riferimento all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2016/1036, in termini quantitativi, tale espressione significa che, su base mensile, le vendite dei prodotti risultanti dalle operazioni di assemblaggio superano le 299 biciclette o 299 unità di un unico tipo di parti essenziali di biciclette.»;
4)
il titolo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Esenzione delle importazioni dal dazio esteso e sospensione del dazio esteso»;
5)
all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il pagamento del dazio esteso sulle importazioni di parti essenziali di biciclette è sospeso se queste sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, un soggetto sotto esame.»
;
6)
all’articolo 3, paragrafo 1, l’indirizzo indicato è sostituito dal seguente:
«Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G - Difesa commerciale
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: trade-bicycle-parts@ec.europa.eu»;
7)
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al ricevimento di una domanda la Commissione ne dà immediatamente conferma.»
;
8)
all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
che forniscano prove prima facie le quali dimostrino che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036; e»;
9)
all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
entro i 36 mesi precedenti la domanda non sia stata rifiutata al richiedente l’autorizzazione di esenzione in forza del presente articolo o dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, oppure non sia stata revocata un’esenzione in forza dell’articolo 10.»;
10)
all’articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le domande ritenute inammissibili sono respinte mediante decisione a norma di quanto disposto dalla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.»
;
11)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Sospensione del pagamento dei dazi
1. A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda dichiarata ammissibile a norma dell’articolo 4 e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell’obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende in considerazione un periodo non inferiore ai 6 mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda.
2. Le autorità competenti degli Stati membri subordinano la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso a norma del titolo III, capo 2, del codice doganale dell’Unione
(
*2
)
, nell’eventualità che la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, sia ritirata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, oppure sia rigettata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 o 4.
(
*2
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).»;"
12)
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da esso dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio o nell’assemblaggio di altri prodotti, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per cinque anni dalla data di sospensione. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.»
;
13)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Decisione
1. Qualora si riscontri definitivamente dall’esame dei fatti che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è autorizzata l’esenzione del richiedente dal pagamento del dazio esteso secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
2. La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data.
3. Qualora i criteri di esenzione non siano soddisfatti la domanda è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.
4. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda.
5. Qualora una domanda di esenzione venga ritirata, essa si considera come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.»;
14)
all’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036;»;
15)
all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per cinque anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.»
;
16)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Riesame
1. La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificarne il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 8, comprese eventuali questioni connesse.
2. Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi.
3. Il riesame è avviato con regolamento della Commissione, previa informazione degli Stati membri. A partire dalla data di avvio del riesame, le importazioni provenienti da un soggetto sotto riesame sono registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione, sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione.
4. Se un soggetto esentato rilascia una dichiarazione falsa in dogana in merito a parti essenziali di biciclette di origine cinese, la Commissione avvia un riesame ai sensi del primo paragrafo.
5. Le inchieste sono svolte dalla Commissione. La Commissione può essere assistita dalle autorità doganali e l’inchiesta si conclude con un regolamento della Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.»;
(17)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Revoca di un'esenzione
Un’esenzione è revocata secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora:
—
un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio eseguite dal soggetto esentato rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, oppure
—
il soggetto esentato non utilizzi parti essenziali di biciclette per le operazioni di assemblaggio in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), anche nel caso in cui il soggetto sia stato liquidato o abbia altrimenti cessato le operazioni di assemblaggio, oppure
—
siano in ogni caso reiteratamente fornite false dichiarazioni in dogana riguardo a qualsiasi parte di bicicletta, oppure
—
si abbia violazione degli obblighi previsti all’articolo 8, oppure
—
non vi sia stata collaborazione dopo l’adozione della decisione di esenzione.»;
18)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Disposizioni procedimentali
Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 riguardanti:
—
lo svolgimento dell’inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5),
—
le visite di verifica (articolo 16),
—
l’omessa collaborazione (articolo 18), e
—
la riservatezza (articolo 19),
si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.»
;
19)
all’articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato o non sia sotto esame ai sensi dell’articolo 5, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento, sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura TARIC di cui all’allegato III e alle condizioni di cui all’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:»;
20)
all’articolo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un’autorizzazione per il regime di uso finale in conformità dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, oppure»;
21)
All’articolo 14, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:
«dichiarazione, su base mensile, in media, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o ad essa consegnato. Il periodo di tempo per il calcolo di detta media non è superiore a 12 mesi, con il primo periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare, e la sua durata non supera in nessun caso il relativo periodo di validità.»;
22)
all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l’immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), oppure che non hanno collaborato all’esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 e qualsiasi autorizzazione di esenzione loro concessa è revocata con effetto retroattivo. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.»
;
23)
all’articolo 15, paragrafo 3, il termine «può essere» è sostituito da «è»;
24)
all’articolo 18, l’espressione «
delle Comunità europee
» è sostituita da «
dell’Unione europea
»;
25)
gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento;
26)
l’allegato IV è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a tutti i soggetti esentati fin dalla sua entrata in vigore. A scanso di dubbi, gli obblighi introdotti in forza dell’articolo 1, paragrafo 15, si applicano esclusivamente alla documentazione detenuta da soggetti precedentemente esentati per 24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55
.
(
3
)
Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativa all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (
GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (
GU L 152 del 5.6.2013, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 della Commissione, del 28 maggio 2015, che aggiorna l'elenco dei soggetti esentati dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 a seguito dello screening intrapreso con avviso 2014/C 299/08 della Commissione (
GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 della Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (
GU L 303 del 17.9.2020, pag. 20
).
(
7
)
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13
).
ALLEGATO I
Soggetti sotto esame
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza
C557
Berria Bike SL
Calle Blasco de Garay 19,
02600 Villarrobledo, Spagna
30.3.2022
C720
Propain Bicycles GmbH
Schachenstraße 39,
88267 Vogt, Germania
1.7.2021
C860
Profil Bicycles CZ s.r.o.
Hněvotín 31,
783 47 Hněvotín, Cechia
20.2.2022
C863
Decathlon Sp. Z.o.o.
ul. Zachodnia 76,
03-290 Warszawa, Polonia
21.3.2022
ALLEGATO II
Elenco aggiornato dei soggetti esentati
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza
8005
Gruppo Bici SpA.
Via Pitagora 15,
47521 Cesena (FO), Italia
27.2.1998
8062
Nikos Maniatopoulos SA.
Kosti Palama & Solonos,
26504 Agios Vasileios-Patras, Grecia
22.1.1997
8065
Arcade Cycles
78 Impasse Philippe Gozola ZA Acti Est Parc Eco,
85000 La Roche-sur-Yon, Francia
27.1.1997
8068
Cicli Esperia S.p.a.
Viale Enzo Ferrari 8/10/12
30014 Cavarzere (VE), Italia
30.1.1997
8069
Orbea S. Coop Ltd.
Poligono Industrial Goitondo s/n,
48269 Mallabia-Bizkaia, Spagna
31.1.1997
8071
Yakari SpA.
Via Kennedy 44,
25028 Verolanuova (BS), Italia
6.2.1997
8073
Van den Berghe N.V.
Industriepark noord 24,
9100 Sint-Niklaas, Belgio
11.2.1997
8075
Alpina di Montevecchi Manolo & C. s.a.s.
Via Archimede 485,
47521 Cesena (FO), Italia
13.2.1997
8078
Jan Janssen Fietsen B.V.
Voltweg 11,
4631SR Hoogerheide, Paesi Bassi
19.2.1997
8079
F.I.V. Edoardo Bianchi SpA.
Via delle Battaglie 5,
24047 Treviglio (BG), Italia
20.2.1997
8080
Etablissements Savoye et Cie
Rue de l’industrie,
01470 Serrières de Briord, Francia
5.3.1997
8081
Scout s.n.c
Via Pogliano 36,
20020 Lainate (MI), Italia
6.3.1997
8082
Órbita-Bicicletas
Portuguesas Lda
Rua da Fonta Nova 616, Povoa da Carvalha,
3750-720 Recardães, Portogallo
12.3.1997
8083
Établissements René Valdenaire SA.
Rue des Poncées,
88200 Saint-les-Remiremont, Francia
13.3.1997
8084
Schiano S.r.l.
Via Viggiano 44,
80020 Frattaminore (NA), Italia
14.3.1997
8085
Decathlon Produzione Italia S.r.l.
Via Buonarroti 39,
20145 Milano, Italia
3.4.1997
8088
Denver S.r.l.
Via Primo Maggio 32,
12025 Dronero (CN), Italia
28.2.1997
8091
Azor Bike B.V.
Marconistraat 7a,
7903AG Hoogeveen, Paesi Bassi
30.6.1997
8205
Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.
Viale dell’industria 6,
35020 Arzergrande (PD), Italia
18.2.1998
8296
Inter bike - Importação e Exportação Lda
Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132,
3840 385 Vagos, Portogallo
17.6.1998
8328
Giant Europe Manufacturing B.V.
Pascallaan 66,
8218 Lelystad, Paesi Bassi
10.7.1997
8330
NV Minerva
Schoebroekstraat 38,
3583 Paal-Beringen, Belgio
9.7.1997
8489
Cycle-Union GmbH
An der Schmiede 4,
26135 Oldenburg, Germania
6.1.1998
8490
ZPG GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner Straße 5-7,
95679 Waldershof, Germania
16.3.1998
8491
Thompson
Lessensestraat 110,
9500 Geraardsbergen, Belgio
22.4.1998
8522
Flanders NV
Daalkouterlaan 1,
9550 Herzele, Belgio
30.9.1997
8523
Ghost-Bikes GmbH
An der Tongrube 3,
95652 Waldsassen, Germania
19.9.1997
8524
Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik
Am Strebkamp 14,
33607 Bielefeld, Germania
22.9.1997
8604
Giubilato Cicli S.r.l.
Via Pavane 6/A,
36065 Mussolente (VI), Italia
27.11.2003
8605
Cicli Elios S.r.l.
(*)
Via G. Ferraris 996/1030,
45021 Badia Polesine (RO), Italia
15.10.1998
8609
Koninklijke Gazelle N.V.
Wilhelminaweg 8,
6951BP Dieren, Paesi Bassi
29.6.2005
8612
Tecno Bike S.r.l.
Via del Lavoro 22,
61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italia
13.1.1999
8624
Berg Toys B.V.
Stevinlaan 2,
6716WB Ede, Paesi Bassi
12.3.1999
8748
All Bike’ s S.r.l.
Via Caduti sul Don 15,
12020 Villar S. Costanzo (CN), Italia
28.10.1997
8749
Bikkel Bikes Group B.V.
Magnesiumstraat 45,
6031RV Nederweert, Paesi Bassi
18.11.1997
8750
Ludo N.V.
Karel Van Miertstraat 7,
3070 Kortenberg, Belgio
24.11.1997
8767
Planet’Fun SA.
les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique,
17180 Périgny, Francia
12.2.1998
8768
Cyclopodilatiki SA.
Minotaurou 16,
54627 Thessaloniki, Grecia
9.2.1998
8973
Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG
Wässerscheidt 56,
53424 Remagen, Germania
24.1.1997
8979
W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.
De Roef 15,
9206AK Drachten, Paesi Bassi
5.2.1997
8981
Olmo Giuseppe SpA.
Via Poggi 22,
17015 Celle Ligure (SV), Italia
6.7.1998
8983
Mandelli s.r.l.
Via Tommaso Grossi 5,
20841 Carate Brianza (MB), Italia
12.2.1997
A045
Simplon Fahrrad GmbH
Oberer Achdamm 22,
6971 Hard, Austria
29.9.1999
A087
Bottecchia Cicli S.r.l.
Viale Enzo Ferrari, 15/17
30014 Cavarzere (VE), Italia
10.8.2005
A088
Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale
Via Toscana 13,
61122 Pesaro (PS), Italia
14.12.1999
A090
Intersens Bikes & Parts B.V.
Bedrijvenpark Twente 170,
7602KE Almelo, Paesi Bassi
10.12.1999
A162
Fratelli Zanoni S.r.l.
Via Castiglioni 27,
20010 Arluno (MI), Italia
7.3.2000
A163
Speedcross s.r.l.
Corso Italia 20,
20020 Vanzaghello (MI), Italia
30.3.2000
A167
Cicli Olympia S.r.l.
Via Galileo Galilei 12/A,
35028 Piove di Sacco (PD), Italia
30.5.2000
A168
EGC s.r.l.
Corso Ventidue Marzo 32/1,
20135 Milano (MI), Italia
19.5.2000
A172
Lenardon Lida
Via Provinciale 5,
33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italia
3.5.2000
A201
Kokotis A. Bros SA.
5th klm of Larissa-Falani,
41500 Larissa, Grecia
3.7.2000
A221
GTA My Bicycle s.a.a.
Via Borgo Rossi 22,
35028 Piove di Sacco (PD), Italia
5.12.2001
A227
IKO Sportartikel Handels GmbH
Kufsteiner Strasse 72,
83064 Raubling, Germania
7.9.2000
A231
Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.
Via Piemonte 5/7,
61022 fraz. Montecchio, Vallefoglia (PS), Italia
13.12.2000
A232
Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.
Via Arno,1, Santa Maria in Selva,
62010 Treia (MC), Italia
3.1.2001
A233
VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.
via dell’Artigianato 284,
47521 Cesena (FO), Italia
1.1.2000
A247
AT Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2,
48341 Altenberge, Germania
15.1.2001
A249
F.A.R.A.M. S.r.l.
Località Nucleo Industriale,
02015 Cittaducale (RI), Italia
22.2.2001
A271
Cicli Lombardo SpA.
Via Roma 223,
91012 Buseto Palizollo (TP), Italia
23.5.2001
A288
Paul Lange & Co. OHG
Hofener Strasse 114,
70372 Stuttgart, Germania
27.4.2000
A320
RGVS Ibérica Unipessoal Lda
Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia,
4475-023 Maia, Portogallo
22.5.2001
A326
Cicli Casadei S.r.l.
Via dei Mestieri 23,
44020 fraz. San Giuseppe, Comacchio (FE), Italia
1.1.2002
A327
Dino Bikes SpA.
Via Cuneo 11,
12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italia
1.1.2002
A346
Diamant Fahrradwerke GmbH
Schönaicher Straße 1,
09232 Hartmannsdorf, Germania
1.9.2001
A359
Biciclasse C.S. S.r.l.
Località Staglioni Area Industriale Snc,
84020 Oliveto Citra (SA), Italia
1.3.2002
A360
G.F.M. Bike di Franco Ingarao
Contrada Consolazione,
94011 Agira (EN), Italia
18.3.2002
A377
F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.
Via Monte Antelao 11,
31037 Loria (TV), Italia
23.4.2002
A384
Toim S.L.
Calle Rio Jarama 90, Poligono Industrial de Toledo
45007 Toledo, Spagna
7.5.2002
A402
Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. s.a.s.
Via Umberto I 508,
45023 Costa Di Rovigo (RO), Italia
12.1.2002
A403
Telai Olagnero S.r.l.
Strada Valle Maira 141,
12020 Roccabruna (CN), Italia
18.7.2002
A407
Sangal - Indústria de Veículos Lda
Rua do Serrado, Apartado 21,
3781-908 Sangalhos, Portogallo
15.10.2001
A412
Atala SpA.
Via della Guerrina 108,
20900, Monza (MB), Italia
23.9.2002
A413
Norta N.V.
Stradsestraat 39,
2250 Olen, Belgio
24.9.2002
A415
Böttcher Fahrräder GmbH
Waldstraße 3,
25746 Wesseln, Germania
7.3.2001
A432
Star Due S.r.l.
Via De Gasperi 55,
31010 fraz. Coste, Maser (TV), Italia
31.1.2003
A436
Motomur S.L.
Avda. Castillo de la asomada 6,
30120 El Palmar (Murcia), Spagna
11.2.2003
A445
Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda
Zona industrial de Barro 402,
3750-353 Águeda, Portogallo
13.5.2003
A469
Kettler Alu-Rad GmbH
Longericher Straße 2,
50739 Köln, Germania
20.6.2003
A485
SFM GmbH
Strawinskystraße 27b,
90455 Nürnberg, Germania
4.6.2003
A487
IMACYCLES - Acessorios Para Bicicletas e Motociclos Lda
Zona Industrial de Oiã, Apartado 117 Lote 5, Oiã
3770 059 Oliveira do Bairro, Portogallo
25.9.2003
A500
Bicicletas de Castilla y León S.L.
Barrio Gimeno 5,
09001 Burgos, Spagna
9.10.2003
A533
Special Bike Società Cooperativa
Via Nizza 20,
71042, Cerignola (FG), Italia
22.1.2008
A534
Accell Hunland Kft.
Parkoló tér 1,
5091 Tószeg, Ungheria
1.5.2004
A535
BELVE s.r.o.
Holubyho 295,
916 01 Stará Turá, Slovacchia
4.5.2004
A536
Bike Fun International s.r.o.
Areál Tatry 1445/2,
74221 Kopřivnice, Cechia
1.5.2004
A537
BPS Bicycle Industrial s.r.o.
Šumavská 779/2,
787 01 Šumperk, Cechia
1.5.2004
A539
IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
ul. Miłośników Podhala 1,
34-425 Biały Dunajec, Polonia
1.5.2004
A540
Ideal Europe Sp. z.o.o.
Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2,
99-300 Kutno, Polonia
1.5.2004
A542
Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 6,
98-300 Wieluń, Polonia
1.5.2004
A543
KROSS SA.
ul. Leszno 46,
06-300 Przasnysz, Polonia
1.5.2004
A545
Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Mátyás király u. 45,
2500 Esztergom, Ungheria
1.5.2004
A546
OLPRAN Spol. s.r.o.
Libušina 526/101,
772-11 Olomouc- Chválkovice, Cechia
1.5.2004
A547
UAB Baltik Vairas
Pramonės g. 3,
78138 Śiauliai, Lituania
1.5.2004
A548
FHMM Sp. z o.o.
ul. Ciecholowicka 29,
55-120 Oborniki Śląskie, Polonia
1.5.2004
A551
Kellys Bicycles s.r.o.
Slnečná cesta 374,
922 01 Veľké Orvište, Slovacchia
1.5.2004
A552
Master Bike s.r.o.
Sadová 2205/2,
789 01 Zábřeh, Cechia
1.5.2004
A553
Novus Bike s.r.o.
Vančurova 2985/20,
746 01 Předměstí Opava, Cechia
1.5.2004
A554
Olimpia Kerékpár Kft.
Ostorhegy u 4,
1164 Budapest, Ungheria
1.5.2004
A555
Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD
Duna Lejáró 7,
1211 Budapest, Ungheria
1.5.2004
A556
UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.
ul. Przemysłowa 28B,
85-758 Bydgoszcz, Polonia
1.5.2004
A557
KENZEL s.r.o.
Novozámocká 182,
94701 Hurbanovo, Slovacchia
1.5.2004
A558
4EVER s.r.o.
Moravská 842, Butovice,
742 13 Studénka, Cechia
1.5.2004
A565
Romet Sp. z o.o.
Podgrodzie 32 C,
39-200 Dębica, Polonia
1.6.2005
A566
Zweirad Paulsen
Industriestraße 30,
49565, Bramsche, Germania
22.6.2004
A571
Sprick Rowery Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 76,
66-200 Świebodzin, Polonia
7.6.2004
A576
N.V. Race Productions
(*)
Beverlosesteenweg 85,
3583 Beringen, Belgio
15.9.2004
A586
Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski
Łeg Witoszyn 5a,
87-811 Fabianki, Polonia
10.9.2004
A589
Bike Mate s.r.o.
Dlhá 248/43,
905 01 Senica, Slovacchia
8.10.2004
A605
Bohemia Bike a.s.
Pujmanové 1753/10a Nusle,
140 00 Praha 4, Cechia
8.11.2004
A616
Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Széchenyi u. 103,
6400 Kiskunhalas, Ungheria
8.11.2004
A630
CULT d.o.o.
Tržaška cesta 77,
1370 Logatec, Slovenia
24.1.2005
A662
CREDAT Holding a.s.
Priemyselný areál 3415,
946 03 Kolárovo, Slovacchia
10.2.2005
A664
Maxbike s.r.o.
Svatoplukova 2771/1,
700 30 Vitkovice, Ostrava, Cechia
3.1.2005
A668
PFIFF Vertriebs GmbH
Wilhelmstrasse 49-51,
49610 Quakenbrück, Germania
6.4.2005
A686
Cycling Sports Group Europe B.V.
Hanzepoort 27,
7575DB Oldenzaal, Paesi Bassi
21.6.2005
A697
Artur Nowak Firma Wielobranż Mexller
ul. Romera 4/20,
42-215 Częstochowa, Polonia
22.9.2005
A726
Unibike OEM Factory SA.
Zona Industrial de Oiã Lote C21, Oiã
3770 059 Oliveira do Barrio, Portogallo
10.11.2005
A730
Alubike - Bicicletas SA.
Zona Industrial de Aveiro Sul, lote 11,
Mamodeiro, Aveiro Concelho, Freguesia,
3810 783 Aveiro, Portogallo
12.12.2005
A732
Bonaventure BVBA
Stoomtuigstraat 16,
8830 Hooglede, Belgio
19.1.2006
A737
Prestige Rijwielen N.V.
Zuiderdijk 25,
9230 Wetteren, Belgio
16.2.2006
A745
Skeppshultcykeln AB
Storgatan 78,
333 03 Skeppshult, Svezia
29.3.2005
A746
TRENGA DE Vertriebs GmbH
Großmoordamm 63-67,
21079 Hamburg, Germania
10.5.2006
A774
Stevens Vertriebs GmbH
Asbrookdamm 35,
22115 Hamburg, Germania
3.7.2006
A776
Ing. Jaromír Březina
Foglarova 2896/11,
787 01 Šumperk, Cechia
20.7.2006
A777
Goldbike - Industria de Bicicletas Lda
Rua das Flores,
3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, PT
9.8.2006
A778
Puky GmbH & Co. KG
Fortunastraße 11,
42489 Wülfrath, Germania
21.8.2006
A781
Look Cycle International SA.
27 rue du Docteur Léveillé,
58000 Nevers, Francia
14.9.2006
A794
TG Supplies GmbH
Gablonzer Straße 10,
76185 Karlsruhe, Germania
6.11.2006
A810
CROSS Ltd
Hadji Dimitar Street 1,
3400 Montana, Bulgaria
1.1.2007
A811
Balkanvelo AD
Mizia Boulevard 1,
5500 Lovech, Bulgaria
1.1.2007
A812
Maxcom
Golyamokonarsko Shose Str. 1,
4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria
1.1.2007
A813
Leader-96 Ltd
Sedyanka 19,
4003 Plovdiv, Bulgaria
1.1.2007
A814
Velomania Ltd
Dimitar Nestorov Street bl. 120,
1612 Sofia, Bulgaria
1.1.2007
A815
Robifir Bike Ltd.
Kosta Bosilkov Street 3 A,
2700 Blagoevgrad, Bulgaria
1.1.2007
A817
Eurosport DHS SA
Santuhalm Street 35 A,
330004 Judet Hunedoara Deva, Romania
1.1.2007
A824
Fratelli Schiano S.r.l.
Via Ferdinando Del Carretto 26,
80133 Napoli, Italia
31.1.2007
A825
Helkama Velox Oy
Santalantie 22,
10960 Hanko Pohjoinen, Finlandia
29.1.2007
A826
Rijwielen en bromfietsen L’Avenir
Posthoornstraat 1,
2500 Lier, Belgio
21.3.2007
A838
KOVL spol. sro
Choceradská 3042/20,
14100 Praha 4, Cechia
29.3.2007
A849
Euro Bike Products
ul. Ostrowska 498, 498 A,
61-324 Poznań, Polonia
6.8.2007
A850
Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH
Zum Acker 1,
56244 Freirachdorf, Germania
25.6.2007
A856
Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12,
56073 Koblenz, Germania
4.12.2007
A894
Winora Staiger GmbH
Max-Planck-Straße 6,
97526 Sennfeld, Germania
19.1.1997
A896
S.C. Madirom Prod S.r.l.
Bd. Liviu Rebreanu nr. 130,
300748 Timișoara, Timiș, Romania
11.8.2008
A897
ROSE Bikes GmbH
Schersweide 4,
46395 Bocholt, Germania
16.9.2008
A963
Wilier Triestina SpA.
Via Fratel M. Venzo 11,
36028 Rossano Veneto (VI), Italia
3.11.2009
A966
Skilledbike Sp. z o.o.
Brzezna 420,
33-386 Podegrodzie, Polonia
22.1.2010
A967
Unicykel AB
Aröds Industriväg 14,
422 43 Hisings Backa, Svezia
11.1.2010
A968
JETLANE S.A.S.
4 boulevard de Mons,
59650 Villeneuve d’Ascq, Francia
18.2.2010
A970
Sintema Sport S.r.l.
Via delle Valli 7,
20847 Albiate (MB), Italia
22.2.2010
A979
New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. s.a.s.
Via Trento 68,
25030 Trenzano (BS), Italia
13.4.2010
A984
Blue Factory Team S.L.
Calle Nicolás Copérnico 4, Elche Parque Empresarial,
03203 Elche-Alicante, Spagna
16.7.2010
A991
Maxtec Ltd
Golyamokonarsko shose Str. 1,
4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria
15.10.2010
A993
Kwasny & Diekhöner GmbH
Herforder Straße 331,
33609 Bielefeld, Germania
5.7.2011
B294
Etablissements Th. Brasseur SA.
Rue des Steppes 13,
4000 Liège, Belgio
29.5.2012
B934
C2 g-engineering GmbH
Schlesische Straße 27,
10997, Berlin, Germania
16.12.2013
B935
Longway Poland Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 4a,
05-800, Pruszków, Polonia
16.12.2013
B936
BBF Bike GmbH
Carena Allee 8,
15366, Hoppegarten, Germania
14.1.2014
B940
Solo International Oy
Komeetankatu 1,
02210 Espoo, Finlandia
26.7.2013
B960
In Cycles - Montagem e Comércio de Bicicletas Lda
Zona Industrial de Barrô Norte/Sul, N.o 976,
Fracçao A/B e D, AP. 52,
3750-353 Barrô Águeda, Portogallo
2.5.2014
B963
Panex Dinamic d.o.o.
Dr.Tome Bratkoviča 1,
40000 Čakovec, Croazia
13.8.2014
C001
Cicli Europa S.r.l.
34 Via Portella Bifuto,
93017 San Cataldo (CL), Italia
10.11.2014
C002
OLYMPIQUE SARL
ZA Les Epalits,
42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia
28.10.2014
C003
Interbike Spólka z o.o.
ul. Śląska 6/5,
42-200 Częstochowa, Polonia
18.12.2014
C004
Accell Nederland B.V.
Industrieweg 4,
8444AR Heerenveen, Paesi Bassi
20.4.1996
C005
Cycles France Loire
Avenue de l’industrie,
42160 Saint-Cyprien, Francia
20.4.1996
C006
Cycles Lapierre
6-10 Rue Edmond Voisenet,
21000 Dijon Cedex, Francia
28.1.1997
C007
Cycleurope Industries
161 Rue Gabriel Péri,
10100 Romilly-sur-Seine, Francia
20.4.1996
C008
Cycleurope Sverige AB (indicata come Monrak Crescent)
c/o Monark AB,
432 82 Varberg, Svezia
19.1.1997
C009
Derby Cycle Werke GmbH
(*)
Siemensstraße 1-3,
49661 Cloppenburg, Germania
19.1.1997
C010
Engelbert Meyer GmbH
Hauptstraße 31,
49692 Cappeln, Germania
19.1.1997
C011
Esmaltina - Auto ciclos SA.
Rua do Salgueiro 47,
3780-103 Sangalhos, Portogallo
27.1.1997
C012
Fratelli Masciaghi SpA.
Via Gramsci 10,
20900 Monza (MB), Italia
29.1.1997
C013
KTM Fahrrad GmbH
Harlochner straß 13,
5230 Mattighofen, Austria
30.1.1997
C014
Manufacture Française Du Cycle
27 rue Marcel Brunelière,
44270 Machecoul, Francia
20.4.1996
C015
MBM S.r.l.
Via Emilia Levante 1671/73/75,
47521 Cesena (FC), Italia
29.1.1997
C016
Montana S.r.l.
Via Domenico Rossi 70,
12060 Magliano Alpi (CN), Italia
30.1.1997
C017
Panther International GmbH
Alter Postweg 190,
32584 Löhne, Germania
20.4.1996
C018
Promiles
4 Boulevard de Mons,
59650 Villeneuve d’Ascq, Francia
20.4.1996
C019
Prophete GmbH & Co. KG
Lindenstrasse 50,
33378 Rheda-Wiedenbrück, Germania
19.1.1997
C020
TNT Cycles S.L.
C/Mosquerola 61-63,
17180 Vilablareix (Girona), Spagna
19.1.1997
C021
Kuisle & Kuisle GmbH
Gewerbe Straße 14,
87675 Stötten, Germania
17.2.2015
C053
Trans- Rower Roman Tylec
Dąbie 54d,
39-311 Zdziarzec, Polonia
1.7.2015
C102
Uno Bike B.V.
Bovendijk 213,
3045PD Rotterdam, Paesi Bassi
24.11.2015
C128
Slavomir Sladek Velosprint S
Trnavská 40,
949 01, Nitra, Slovacchia
14.4.2016
C202
Vanmoof B.V.
Mauritskade 55,
1092AD Amsterdam, Paesi Bassi
1.1.2018
C307
Merida Polska Sp. Z o.o.
ul. M.C. Skłodowskiej 35,
41-800 Zabrze, Polonia
14.6.2017
C311
Juan Luna Cabrera
Calle Alhama 64,
14900 Lucena (Cordoba), Spagna
4.10.2017
C481
FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda
Praça do Município 8, Sala 1D,
3750 111 Águeda, Portogallo
8.5.2018
C492
MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda
Rua Alto do Vale do Grou 36
3750-870 Borralha/Águeda, Portogallo
25.9.2020
C527
FIRMA ADAM Adam Ziętek
Muchy 56,
63-524 Czajków, Polonia
29.8.2019
C559
Northtec sp. z.o.o.
ul. Dworcowa 15a,
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia
27.7.2020
C560
Giant Gyártó Hungary Kft.
Jedlik Ányos utca 1,
3200 Gyöngyös, Ungheria
15.7.2020
ALLEGATO III
Struttura TARIC
8714 91 10
– – – Telai:
– – – – verniciati, anodizzati, lucidati e/o verniciati a smalto:
– – – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina:
(
1
)
—
in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
—
da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati
(
2
)
8714911021
– – – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714911025
– – – – – –Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714911029
– – – – – – altri
– – – – – altri
(
2
)
(
3
)
8714911031
– – – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714911035
– – – – – –Telaio, in alluminio o alluminio e fibre di carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714911039
– – – – – –altri
– – – – altri
8714911070
– – – – –Telaio, in alluminio o alluminio e fibre di carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714911075
– – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, per la fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714911089
– – – – –altri
8714 91 30
– – – Forcelle anteriori:
– – – – verniciate, anodizzate, lucidate e/o verniciate a smalto:
– – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina:
(
1
)
—
in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
—
da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati
(
2
)
8714913025
– – – – – –Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714913029
– – – – – – altre
– – – – – altre
(
2
)
(
3
)
8714913035
– – – – – – Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714913039
– – – – – – altre
– – – – altre
8714913072
– – – – – Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714913089
– – – – –altre
– – – Pignoni di ruote libere:
8714930011
– – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina:
(
1
)
—
in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
—
da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati
(
2
)
8714930019
– – – – altri
(
2
)
(
3
)
– – – – altri freni:
8714942091
– – – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina:
(
1
)
—
in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
—
da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati
(
2
)
8714942099
– – – – – altri
(
2
)
(
3
)
8714 94 90
– – – parti:
– – – – leve dei freni:
8714949011
– – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina:
(
1
)
—
in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
—
da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati
(
2
)
8714949019
– – – – – altre
(
2
)
(
3
)
8714949090
– – – – altre
8714 96 30
– – – Pedaliere:
8714963010
– – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina:
(
1
)
—
in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
—
da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati
(
2
)
8714963090
– – – – altre
(
2
)
(
3
)
8714 99 10
– – – Manubri:
– – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina:
(
1
)
—
in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
—
da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati
(
2
)
8714991020
– – – – – Manubri per biciclette,
—
con o senza attacco integrato,
—
in fibre di carbonio e resina sintetica o in alluminio, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714991029
– – – – – altri
– – – – altri
(
2
)
(
3
)
8714991089
– – – – – Manubri per biciclette,
—
con o senza attacco integrato,
—
in fibre di carbonio e resina sintetica o in alluminio, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714991099
– – – – – altri
8714 99 50
– – – Cambi:
– – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina:
(
1
)
—
in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
—
da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati
(
2
)
8714995011
– – – – – Cambi consistenti in:
—
cambio posteriore e articoli di montaggio,
—
anche con cambio anteriore, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714995019
– – – – – altri
– – – – altri
(
2
)
(
3
)
8714995091
– – – – – Cambi consistenti in:
—
cambio posteriore e articoli di montaggio,
—
anche con cambio anteriore, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714995099
– – – – – altri
8714 99 90
– – – altri; parti:
– – – –ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni:
8714999011
– – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina:
(
1
)
—
in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
—
da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati
(
2
)
8714999019
– – – – – altre
(
2
)
(
3
)
8714999030
– – – –Canotti per selle, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714999040
– – – –Attacco per manubri di biciclette, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
8714999089
– – – –altri
(
1
)
Le norme relative al controllo della destinazione particolare (articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013) si applicano in quanto compatibili.
(
2
)
I soggetti esentati le cui operazioni di assemblaggio non costituiscono una forma di elusione in quanto non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 sono i seguenti: (cfr. allegato II).
(
3
)
I soggetti sotto esame in relazione ai criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, nei cui confronti il dazio antidumping è sospeso in attesa della decisione della Commissione e a cui le autorità competenti degli Stati membri chiedono la costituzione di una garanzia, sono i seguenti: (cfr. allegato I).
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