Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0611/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione del 17 marzo 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio

Pubblicato: 17/03/2023 In vigore dal: 17/03/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione del 17 marzo 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/611 of 17 March 2023 amending Regulation (EC) No 88/97 on the authorisation of the exemption of imports of certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China from the extension by Council Regulation (EC) No 71/97 of the anti-dumping duty imposed by Council Regulation (EEC) No 2474/93

Testo normativo

20.3.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 80/67 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/611 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ( 2 ) , in particolare l’articolo 3, considerando quanto segue: (1) Attualmente alle importazioni nell’Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping («il dazio esteso») risultante dall’estensione stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97. (2) A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 dovrebbe essere adottato un sistema di esenzione al fine di autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping («il sistema di esenzione»). Tale sistema di esenzione è disciplinato dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Il sistema di esenzione esenta le imprese di assemblaggio per le quali si sia accertato il non coinvolgimento in pratiche elusive della misura antidumping sulle biciclette e consente l’importazione di parti di biciclette cinesi in esenzione dal dazio antidumping. (3) Il quadro giuridico per l’applicazione del sistema di esenzione è stato previsto nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione ( 3 ) («il regolamento di esenzione») modificato dal regolamento (UE) n. 512/2013 ( 4 ) , dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 ( 5 ) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 ( 6 ) . (4) Come previsto nel considerando 44 del regolamento (CE) n. 71/97, la Commissione provvede a riesaminare costantemente il sistema di esenzione al fine di adeguarlo, ove necessario, alla luce dell’esperienza acquisita attraverso la gestione di tale sistema. (5) La finalità del presente regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esenzione è di adeguare e migliorare quest’ultimo sulla base delle esperienze e degli sviluppi più recenti intervenuti dall’ultima modifica apportata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296. (6) Al fine di rafforzare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno aggiungere la definizione di «impresa di assemblaggio» e introdurre altri adeguamenti formali onde semplificare la formulazione del regolamento di esenzione e aggiornare alla versione più recente i riferimenti agli altri atti dell’Unione, tra cui la struttura TARIC di cui all’allegato III. (7) È inoltre opportuno aggiornare l’allegato I che elenca i soggetti sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento di esenzione e l’allegato II recante l’elenco dei soggetti esentati a norma dell’articolo 7 del regolamento di esenzione. Tuttavia, al momento dell’adozione del presente regolamento, per i soggetti elencati con i codici addizionali TARIC 8605, A576 e C009 è in corso un riesame dell’autorizzazione di esenzione loro concessa. I risultati di tale riesame saranno oggetto di un atto giuridico distinto. (8) In forza del sistema di esenzione, secondo quanto stabilito all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le autorità competenti degli Stati membri possono subordinare la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso medesimo. Tuttavia detta disposizione non è obbligatoria e, in base all’esperienza acquisita con l’attuazione del sistema di esenzione, la Commissione osserva che ciò potrebbe causare problemi di discriminazione e lacune a livello di applicazione delle disposizioni del regolamento di esenzione. (9) Alla luce di quanto precede, la Commissione considera necessario introdurre l’obbligatorietà della costituzione di una garanzia in caso di concessione di una sospensione, onde assicurare la parità di trattamento e una corretta applicazione. (10) Inoltre se il richiedente ritira la domanda di esenzione («la domanda») o la domanda è successivamente considerata inammissibile o rigettata, il dazio esteso oggetto di sospensione non può essere recuperato. In particolare, nel regolamento di esenzione modificato non sono disciplinati in modo specifico gli effetti del ritiro della domanda. La Commissione ritiene che l’obbligatorietà della costituzione di una garanzia dovrebbe garantire il recupero del dazio esteso anche in caso di successiva inammissibilità, rigetto e ritiro della domanda. (11) La Commissione ritiene altresì opportuno regolamentare espressamente gli effetti del ritiro della domanda. Pertanto, in caso di ritiro, la domanda dovrebbe essere considerata come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Tale approccio sarebbe analogo a quello previsto dall’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento di base. (12) Parallelamente, la Commissione reputa opportuno porre in rilievo gli effetti provvisori della sospensione rispetto agli effetti a lungo termine dell’esenzione. A tal fine, i riferimenti all’esenzione dovrebbero essere accompagnati o sostituiti ove necessario da riferimenti alla sospensione. (13) Dopo aver riesaminato l’esperienza acquisita nella gestione del sistema di esenzione, la Commissione ritiene necessario introdurre alcune modifiche al fine di garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione del sistema. (14) In primo luogo, la Commissione osserva che il regolamento di esenzione prevede la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione al sistema di esenzione decorsi 12 mesi dal rigetto di una domanda o dalla revoca dell’esenzione. Questo periodo di tempo non è sufficiente a permettere di allineare l’operazione di assemblaggio alle condizioni richieste per poter beneficiare del sistema di esenzione, segnatamente quelle elencate agli articoli 4, 5 e 8. (15) Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe prevedere un periodo di tempo più lungo, di almeno 36 mesi, prima che il richiedente possa ripresentare una domanda di esenzione. È altresì opportuno che il periodo di 36 mesi in cui è preclusa la presentazione di una nuova domanda sia applicato anche in relazione alle domande rigettate in fase di ammissibilità. (16) Inoltre la Commissione osserva che è essenziale disporre della possibilità di verificare che i soggetti esentati rispettino le norme antielusione per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette. (17) Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe obbligare i soggetti esentati o i soggetti sotto esame a conservare la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto per un periodo di tempo più lungo rispetto ai tre anni attualmente previsti e che dovrebbe essere pari almeno a cinque anni. Questo arco di tempo comprenderebbe la durata delle inchieste antielusione e di altri procedimenti in diversi settori, come i procedimenti doganali o antifrode. (18) Sul piano dell’applicazione, la Commissione osserva che, quando viene avviato il riesame di un soggetto esentato, l’esenzione rimane operante mentre è in corso il procedimento di riesame. In caso di revoca dell’esenzione, il dazio esteso non pagato durante l’inchiesta di riesame non può essere recuperato. (19) Di conseguenza, in tale caso il regolamento di esenzione dovrebbe specificare che le importazioni di parti essenziali di biciclette effettuate dai soggetti sotto riesame dovrebbero essere assoggettate a registrazione durante il periodo di svolgimento dell’inchiesta di riesame e in attesa dei pertinenti risultati, al fine di garantire che qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione. (20) La Commissione osserva inoltre che, quando viene accertato che un soggetto esentato rilascia dichiarazioni false sull’origine dei prodotti, vi è un effetto diretto sull’adempimento degli obblighi imposti ai soggetti esentati, segnatamente gli obblighi di cui all’articolo 8 del regolamento di esenzione. (21) Pertanto in tali casi il sistema di esenzione dovrebbe prevedere l’avvio di un riesame dell’esenzione concessa a un soggetto di cui si sia accertata la presentazione di dichiarazioni false sull’origine delle parti di biciclette importate. (22) Inoltre il reiterato rilascio di false dichiarazioni in dogana in merito a parti di biciclette da parte di un soggetto esentato dovrebbe comportare la revoca dell’esenzione. (23) L’esenzione dovrebbe essere revocata anche quando si sia accertato che un soggetto esentato è coinvolto in pratiche elusive del dazio esteso, tra l’altro con indebolimento degli effetti riparatori del dazio attraverso l’importazione di quantità significative. L’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione lascia intendere che gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti quando 300 o più unità per tipo di parti essenziali di biciclette sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da una parte o sono ad essa consegnate. (24) Per garantire la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno che questa soglia sia resa esplicita nel regolamento di esenzione. (25) La Commissione ritiene inoltre opportuno chiarire l’interpretazione della soglia di cui all’articolo 14, lettera c). A tale riguardo, la soglia pari a un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette su base mensile dovrebbe riferirsi alla media mensile delle unità per tipo di parti essenziali di biciclette durante un periodo di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare. In ogni caso, il totale di uno o più periodi non può essere superiore al periodo di validità della pertinente autorizzazione di destinazione particolare. (26) In relazione alle autorizzazioni di destinazione particolare concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, la Commissione osserva che un soggetto esentato che non raggiunge la soglia per l’applicazione del sistema di esenzione di cui sopra beneficerebbe comunque dell’esenzione concessa, nonostante non soddisfi una delle condizioni di ammissibilità della domanda. (27) Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe consentire la revoca delle esenzioni ai soggetti le cui importazioni sono inferiori alla soglia indicata all’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione. (28) Inoltre, in forza delle norme attuali, un soggetto sotto esame può chiedere un’autorizzazione di destinazione particolare e beneficiare di entrambi gli status, nonostante i due strumenti si escludano a vicenda. (29) Pertanto la categoria dei soggetti che possono beneficiare di un’autorizzazione di destinazione particolare dovrebbe escludere sia i soggetti esentati sia i soggetti sotto esame nell’ambito del sistema di esenzione. (30) La Commissione ritiene inoltre utile ricordare che il regolamento (UE) n. 512/2013 di cui al considerando 3 ha chiarito che le parti di biciclette utilizzate per l’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario non sono soggette né al dazio antidumping né al dazio antidumping esteso e che pertanto le operazioni di assemblaggio di tali biciclette non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 71/97 e di conseguenza del regolamento di esenzione. (31) Ai fini della certezza del diritto e conformemente alle procedure che disciplinano gli atti di esecuzione, anche nell’ambito dei procedimenti di difesa commerciale, il regolamento di esenzione dovrebbe precisare che la decisione relativa alla conclusione dell’inchiesta di riesame dovrebbe assumere la forma di un regolamento della Commissione adottato in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) . (32) Conformemente al principio di buona amministrazione le modifiche del regolamento di esenzione stabilite nel presente regolamento dovranno essere applicate quanto prima possibile in tutte le inchieste nuove e in corso. (33) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 88/97. (34) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato: 1) all’articolo 1, le definizioni di «dazio esteso», «operazione di assemblaggio» e «soggetto esentato» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «— “dazio esteso”, il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 71/97 (in prosieguo “il regolamento di riferimento”) e mantenuto dai regolamenti successivi;»; «— “operazione di assemblaggio”, un’operazione in cui parti essenziali di biciclette sono impiegate per l’assemblaggio o il completamento di biciclette, oppure di parti di biciclette;»; «— “soggetto esentato”, qualsiasi soggetto le cui operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ( *1 ) e che è stato esentato in forza degli articoli 7 o 12 del presente regolamento; ( *1 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 ).»;" 2) all’articolo 1 è aggiunta la definizione di «impresa di assemblaggio» seguente: «— “impresa di assemblaggio”, qualsiasi soggetto che esegue un’operazione di assemblaggio;»; 3) all’articolo 1 è aggiunta la definizione di «effetto riparatore delle misure» seguente: «— “gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti”, in riferimento all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2016/1036, in termini quantitativi, tale espressione significa che, su base mensile, le vendite dei prodotti risultanti dalle operazioni di assemblaggio superano le 299 biciclette o 299 unità di un unico tipo di parti essenziali di biciclette.»; 4) il titolo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Esenzione delle importazioni dal dazio esteso e sospensione del dazio esteso»; 5) all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il pagamento del dazio esteso sulle importazioni di parti essenziali di biciclette è sospeso se queste sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, un soggetto sotto esame.» ; 6) all’articolo 3, paragrafo 1, l’indirizzo indicato è sostituito dal seguente: «Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G - Difesa commerciale Rue de la Loi/Wetstraat 200 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË E-mail: trade-bicycle-parts@ec.europa.eu»; 7) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Al ricevimento di una domanda la Commissione ne dà immediatamente conferma.» ; 8) all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) che forniscano prove prima facie le quali dimostrino che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036; e»; 9) all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) entro i 36 mesi precedenti la domanda non sia stata rifiutata al richiedente l’autorizzazione di esenzione in forza del presente articolo o dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, oppure non sia stata revocata un’esenzione in forza dell’articolo 10.»; 10) all’articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le domande ritenute inammissibili sono respinte mediante decisione a norma di quanto disposto dalla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.» ; 11) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Sospensione del pagamento dei dazi 1.   A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda dichiarata ammissibile a norma dell’articolo 4 e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell’obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende in considerazione un periodo non inferiore ai 6 mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri subordinano la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso a norma del titolo III, capo 2, del codice doganale dell’Unione ( *2 ) , nell’eventualità che la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, sia ritirata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, oppure sia rigettata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 o 4. ( *2 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ).»;" 12) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da esso dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio o nell’assemblaggio di altri prodotti, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per cinque anni dalla data di sospensione. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.» ; 13) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Decisione 1.   Qualora si riscontri definitivamente dall’esame dei fatti che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è autorizzata l’esenzione del richiedente dal pagamento del dazio esteso secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. 2.   La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data. 3.   Qualora i criteri di esenzione non siano soddisfatti la domanda è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata. 4.   La violazione degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda. 5.   Qualora una domanda di esenzione venga ritirata, essa si considera come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.»; 14) all’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036;»; 15) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per cinque anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.» ; 16) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Riesame 1.   La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificarne il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 8, comprese eventuali questioni connesse. 2.   Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi. 3.   Il riesame è avviato con regolamento della Commissione, previa informazione degli Stati membri. A partire dalla data di avvio del riesame, le importazioni provenienti da un soggetto sotto riesame sono registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione, sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione. 4.   Se un soggetto esentato rilascia una dichiarazione falsa in dogana in merito a parti essenziali di biciclette di origine cinese, la Commissione avvia un riesame ai sensi del primo paragrafo. 5.   Le inchieste sono svolte dalla Commissione. La Commissione può essere assistita dalle autorità doganali e l’inchiesta si conclude con un regolamento della Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.»; (17) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Revoca di un'esenzione Un’esenzione è revocata secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora: — un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio eseguite dal soggetto esentato rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, oppure — il soggetto esentato non utilizzi parti essenziali di biciclette per le operazioni di assemblaggio in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), anche nel caso in cui il soggetto sia stato liquidato o abbia altrimenti cessato le operazioni di assemblaggio, oppure — siano in ogni caso reiteratamente fornite false dichiarazioni in dogana riguardo a qualsiasi parte di bicicletta, oppure — si abbia violazione degli obblighi previsti all’articolo 8, oppure — non vi sia stata collaborazione dopo l’adozione della decisione di esenzione.»; 18) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni procedimentali Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 riguardanti: — lo svolgimento dell’inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5), — le visite di verifica (articolo 16), — l’omessa collaborazione (articolo 18), e — la riservatezza (articolo 19), si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.» ; 19) all’articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato o non sia sotto esame ai sensi dell’articolo 5, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento, sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura TARIC di cui all’allegato III e alle condizioni di cui all’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:»; 20) all’articolo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un’autorizzazione per il regime di uso finale in conformità dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, oppure»; 21) All’articolo 14, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente: «dichiarazione, su base mensile, in media, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o ad essa consegnato. Il periodo di tempo per il calcolo di detta media non è superiore a 12 mesi, con il primo periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare, e la sua durata non supera in nessun caso il relativo periodo di validità.»; 22) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l’immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), oppure che non hanno collaborato all’esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 e qualsiasi autorizzazione di esenzione loro concessa è revocata con effetto retroattivo. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.» ; 23) all’articolo 15, paragrafo 3, il termine «può essere» è sostituito da «è»; 24) all’articolo 18, l’espressione « delle Comunità europee » è sostituita da « dell’Unione europea »; 25) gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento; 26) l’allegato IV è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a tutti i soggetti esentati fin dalla sua entrata in vigore. A scanso di dubbi, gli obblighi introdotti in forza dell’articolo 1, paragrafo 15, si applicano esclusivamente alla documentazione detenuta da soggetti precedentemente esentati per 24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55 . ( 3 ) Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativa all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ( GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17 ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ( GU L 152 del 5.6.2013, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 della Commissione, del 28 maggio 2015, che aggiorna l'elenco dei soggetti esentati dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 a seguito dello screening intrapreso con avviso 2014/C 299/08 della Commissione ( GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 della Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ( GU L 303 del 17.9.2020, pag. 20 ). ( 7 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 ). ALLEGATO I Soggetti sotto esame Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza C557 Berria Bike SL Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna 30.3.2022 C720 Propain Bicycles GmbH Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Germania 1.7.2021 C860 Profil Bicycles CZ s.r.o. Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Cechia 20.2.2022 C863 Decathlon Sp. Z.o.o. ul. Zachodnia 76, 03-290 Warszawa, Polonia 21.3.2022 ALLEGATO II Elenco aggiornato dei soggetti esentati Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza 8005 Gruppo Bici SpA. Via Pitagora 15, 47521 Cesena (FO), Italia 27.2.1998 8062 Nikos Maniatopoulos SA. Kosti Palama & Solonos, 26504 Agios Vasileios-Patras, Grecia 22.1.1997 8065 Arcade Cycles 78 Impasse Philippe Gozola ZA Acti Est Parc Eco, 85000 La Roche-sur-Yon, Francia 27.1.1997 8068 Cicli Esperia S.p.a. Viale Enzo Ferrari 8/10/12 30014 Cavarzere (VE), Italia 30.1.1997 8069 Orbea S. Coop Ltd. Poligono Industrial Goitondo s/n, 48269 Mallabia-Bizkaia, Spagna 31.1.1997 8071 Yakari SpA. Via Kennedy 44, 25028 Verolanuova (BS), Italia 6.2.1997 8073 Van den Berghe N.V. Industriepark noord 24, 9100 Sint-Niklaas, Belgio 11.2.1997 8075 Alpina di Montevecchi Manolo & C. s.a.s. Via Archimede 485, 47521 Cesena (FO), Italia 13.2.1997 8078 Jan Janssen Fietsen B.V. Voltweg 11, 4631SR Hoogerheide, Paesi Bassi 19.2.1997 8079 F.I.V. Edoardo Bianchi SpA. Via delle Battaglie 5, 24047 Treviglio (BG), Italia 20.2.1997 8080 Etablissements Savoye et Cie Rue de l’industrie, 01470 Serrières de Briord, Francia 5.3.1997 8081 Scout s.n.c Via Pogliano 36, 20020 Lainate (MI), Italia 6.3.1997 8082 Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda Rua da Fonta Nova 616, Povoa da Carvalha, 3750-720 Recardães, Portogallo 12.3.1997 8083 Établissements René Valdenaire SA. Rue des Poncées, 88200 Saint-les-Remiremont, Francia 13.3.1997 8084 Schiano S.r.l. Via Viggiano 44, 80020 Frattaminore (NA), Italia 14.3.1997 8085 Decathlon Produzione Italia S.r.l. Via Buonarroti 39, 20145 Milano, Italia 3.4.1997 8088 Denver S.r.l. Via Primo Maggio 32, 12025 Dronero (CN), Italia 28.2.1997 8091 Azor Bike B.V. Marconistraat 7a, 7903AG Hoogeveen, Paesi Bassi 30.6.1997 8205 Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C. Viale dell’industria 6, 35020 Arzergrande (PD), Italia 18.2.1998 8296 Inter bike - Importação e Exportação Lda Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, 3840 385 Vagos, Portogallo 17.6.1998 8328 Giant Europe Manufacturing B.V. Pascallaan 66, 8218 Lelystad, Paesi Bassi 10.7.1997 8330 NV Minerva Schoebroekstraat 38, 3583 Paal-Beringen, Belgio 9.7.1997 8489 Cycle-Union GmbH An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg, Germania 6.1.1998 8490 ZPG GmbH & Co. KG Ludwig-Hüttner Straße 5-7, 95679 Waldershof, Germania 16.3.1998 8491 Thompson Lessensestraat 110, 9500 Geraardsbergen, Belgio 22.4.1998 8522 Flanders NV Daalkouterlaan 1, 9550 Herzele, Belgio 30.9.1997 8523 Ghost-Bikes GmbH An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, Germania 19.9.1997 8524 Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik Am Strebkamp 14, 33607 Bielefeld, Germania 22.9.1997 8604 Giubilato Cicli S.r.l. Via Pavane 6/A, 36065 Mussolente (VI), Italia 27.11.2003 8605 Cicli Elios S.r.l. (*) Via G. Ferraris 996/1030, 45021 Badia Polesine (RO), Italia 15.10.1998 8609 Koninklijke Gazelle N.V. Wilhelminaweg 8, 6951BP Dieren, Paesi Bassi 29.6.2005 8612 Tecno Bike S.r.l. Via del Lavoro 22, 61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italia 13.1.1999 8624 Berg Toys B.V. Stevinlaan 2, 6716WB Ede, Paesi Bassi 12.3.1999 8748 All Bike’ s S.r.l. Via Caduti sul Don 15, 12020 Villar S. Costanzo (CN), Italia 28.10.1997 8749 Bikkel Bikes Group B.V. Magnesiumstraat 45, 6031RV Nederweert, Paesi Bassi 18.11.1997 8750 Ludo N.V. Karel Van Miertstraat 7, 3070 Kortenberg, Belgio 24.11.1997 8767 Planet’Fun SA. les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique, 17180 Périgny, Francia 12.2.1998 8768 Cyclopodilatiki SA. Minotaurou 16, 54627 Thessaloniki, Grecia 9.2.1998 8973 Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG Wässerscheidt 56, 53424 Remagen, Germania 24.1.1997 8979 W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Roef 15, 9206AK Drachten, Paesi Bassi 5.2.1997 8981 Olmo Giuseppe SpA. Via Poggi 22, 17015 Celle Ligure (SV), Italia 6.7.1998 8983 Mandelli s.r.l. Via Tommaso Grossi 5, 20841 Carate Brianza (MB), Italia 12.2.1997 A045 Simplon Fahrrad GmbH Oberer Achdamm 22, 6971 Hard, Austria 29.9.1999 A087 Bottecchia Cicli S.r.l. Viale Enzo Ferrari, 15/17 30014 Cavarzere (VE), Italia 10.8.2005 A088 Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale Via Toscana 13, 61122 Pesaro (PS), Italia 14.12.1999 A090 Intersens Bikes & Parts B.V. Bedrijvenpark Twente 170, 7602KE Almelo, Paesi Bassi 10.12.1999 A162 Fratelli Zanoni S.r.l. Via Castiglioni 27, 20010 Arluno (MI), Italia 7.3.2000 A163 Speedcross s.r.l. Corso Italia 20, 20020 Vanzaghello (MI), Italia 30.3.2000 A167 Cicli Olympia S.r.l. Via Galileo Galilei 12/A, 35028 Piove di Sacco (PD), Italia 30.5.2000 A168 EGC s.r.l. Corso Ventidue Marzo 32/1, 20135 Milano (MI), Italia 19.5.2000 A172 Lenardon Lida Via Provinciale 5, 33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italia 3.5.2000 A201 Kokotis A. Bros SA. 5th klm of Larissa-Falani, 41500 Larissa, Grecia 3.7.2000 A221 GTA My Bicycle s.a.a. Via Borgo Rossi 22, 35028 Piove di Sacco (PD), Italia 5.12.2001 A227 IKO Sportartikel Handels GmbH Kufsteiner Strasse 72, 83064 Raubling, Germania 7.9.2000 A231 Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c. Via Piemonte 5/7, 61022 fraz. Montecchio, Vallefoglia (PS), Italia 13.12.2000 A232 Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l. Via Arno,1, Santa Maria in Selva, 62010 Treia (MC), Italia 3.1.2001 A233 VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c. via dell’Artigianato 284, 47521 Cesena (FO), Italia 1.1.2000 A247 AT Zweirad GmbH Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, Germania 15.1.2001 A249 F.A.R.A.M. S.r.l. Località Nucleo Industriale, 02015 Cittaducale (RI), Italia 22.2.2001 A271 Cicli Lombardo SpA. Via Roma 223, 91012 Buseto Palizollo (TP), Italia 23.5.2001 A288 Paul Lange & Co. OHG Hofener Strasse 114, 70372 Stuttgart, Germania 27.4.2000 A320 RGVS Ibérica Unipessoal Lda Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, 4475-023 Maia, Portogallo 22.5.2001 A326 Cicli Casadei S.r.l. Via dei Mestieri 23, 44020 fraz. San Giuseppe, Comacchio (FE), Italia 1.1.2002 A327 Dino Bikes SpA. Via Cuneo 11, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italia 1.1.2002 A346 Diamant Fahrradwerke GmbH Schönaicher Straße 1, 09232 Hartmannsdorf, Germania 1.9.2001 A359 Biciclasse C.S. S.r.l. Località Staglioni Area Industriale Snc, 84020 Oliveto Citra (SA), Italia 1.3.2002 A360 G.F.M. Bike di Franco Ingarao Contrada Consolazione, 94011 Agira (EN), Italia 18.3.2002 A377 F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C. Via Monte Antelao 11, 31037 Loria (TV), Italia 23.4.2002 A384 Toim S.L. Calle Rio Jarama 90, Poligono Industrial de Toledo 45007 Toledo, Spagna 7.5.2002 A402 Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. s.a.s. Via Umberto I 508, 45023 Costa Di Rovigo (RO), Italia 12.1.2002 A403 Telai Olagnero S.r.l. Strada Valle Maira 141, 12020 Roccabruna (CN), Italia 18.7.2002 A407 Sangal - Indústria de Veículos Lda Rua do Serrado, Apartado 21, 3781-908 Sangalhos, Portogallo 15.10.2001 A412 Atala SpA. Via della Guerrina 108, 20900, Monza (MB), Italia 23.9.2002 A413 Norta N.V. Stradsestraat 39, 2250 Olen, Belgio 24.9.2002 A415 Böttcher Fahrräder GmbH Waldstraße 3, 25746 Wesseln, Germania 7.3.2001 A432 Star Due S.r.l. Via De Gasperi 55, 31010 fraz. Coste, Maser (TV), Italia 31.1.2003 A436 Motomur S.L. Avda. Castillo de la asomada 6, 30120 El Palmar (Murcia), Spagna 11.2.2003 A445 Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda Zona industrial de Barro 402, 3750-353 Águeda, Portogallo 13.5.2003 A469 Kettler Alu-Rad GmbH Longericher Straße 2, 50739 Köln, Germania 20.6.2003 A485 SFM GmbH Strawinskystraße 27b, 90455 Nürnberg, Germania 4.6.2003 A487 IMACYCLES - Acessorios Para Bicicletas e Motociclos Lda Zona Industrial de Oiã, Apartado 117 Lote 5, Oiã 3770 059 Oliveira do Bairro, Portogallo 25.9.2003 A500 Bicicletas de Castilla y León S.L. Barrio Gimeno 5, 09001 Burgos, Spagna 9.10.2003 A533 Special Bike Società Cooperativa Via Nizza 20, 71042, Cerignola (FG), Italia 22.1.2008 A534 Accell Hunland Kft. Parkoló tér 1, 5091 Tószeg, Ungheria 1.5.2004 A535 BELVE s.r.o. Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovacchia 4.5.2004 A536 Bike Fun International s.r.o. Areál Tatry 1445/2, 74221 Kopřivnice, Cechia 1.5.2004 A537 BPS Bicycle Industrial s.r.o. Šumavská 779/2, 787 01 Šumperk, Cechia 1.5.2004 A539 IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec, Polonia 1.5.2004 A540 Ideal Europe Sp. z.o.o. Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, 99-300 Kutno, Polonia 1.5.2004 A542 Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 98-300 Wieluń, Polonia 1.5.2004 A543 KROSS SA. ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, Polonia 1.5.2004 A545 Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mátyás király u. 45, 2500 Esztergom, Ungheria 1.5.2004 A546 OLPRAN Spol. s.r.o. Libušina 526/101, 772-11 Olomouc- Chválkovice, Cechia 1.5.2004 A547 UAB Baltik Vairas Pramonės g. 3, 78138 Śiauliai, Lituania 1.5.2004 A548 FHMM Sp. z o.o. ul. Ciecholowicka 29, 55-120 Oborniki Śląskie, Polonia 1.5.2004 A551 Kellys Bicycles s.r.o. Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, Slovacchia 1.5.2004 A552 Master Bike s.r.o. Sadová 2205/2, 789 01 Zábřeh, Cechia 1.5.2004 A553 Novus Bike s.r.o. Vančurova 2985/20, 746 01 Předměstí Opava, Cechia 1.5.2004 A554 Olimpia Kerékpár Kft. Ostorhegy u 4, 1164 Budapest, Ungheria 1.5.2004 A555 Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD Duna Lejáró 7, 1211 Budapest, Ungheria 1.5.2004 A556 UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J. ul. Przemysłowa 28B, 85-758 Bydgoszcz, Polonia 1.5.2004 A557 KENZEL s.r.o. Novozámocká 182, 94701 Hurbanovo, Slovacchia 1.5.2004 A558 4EVER s.r.o. Moravská 842, Butovice, 742 13 Studénka, Cechia 1.5.2004 A565 Romet Sp. z o.o. Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica, Polonia 1.6.2005 A566 Zweirad Paulsen Industriestraße 30, 49565, Bramsche, Germania 22.6.2004 A571 Sprick Rowery Sp. z o.o. ul. Zachodnia 76, 66-200 Świebodzin, Polonia 7.6.2004 A576 N.V. Race Productions (*) Beverlosesteenweg 85, 3583 Beringen, Belgio 15.9.2004 A586 Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski Łeg Witoszyn 5a, 87-811 Fabianki, Polonia 10.9.2004 A589 Bike Mate s.r.o. Dlhá 248/43, 905 01 Senica, Slovacchia 8.10.2004 A605 Bohemia Bike a.s. Pujmanové 1753/10a Nusle, 140 00 Praha 4, Cechia 8.11.2004 A616 Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Széchenyi u. 103, 6400 Kiskunhalas, Ungheria 8.11.2004 A630 CULT d.o.o. Tržaška cesta 77, 1370 Logatec, Slovenia 24.1.2005 A662 CREDAT Holding a.s. Priemyselný areál 3415, 946 03 Kolárovo, Slovacchia 10.2.2005 A664 Maxbike s.r.o. Svatoplukova 2771/1, 700 30 Vitkovice, Ostrava, Cechia 3.1.2005 A668 PFIFF Vertriebs GmbH Wilhelmstrasse 49-51, 49610 Quakenbrück, Germania 6.4.2005 A686 Cycling Sports Group Europe B.V. Hanzepoort 27, 7575DB Oldenzaal, Paesi Bassi 21.6.2005 A697 Artur Nowak Firma Wielobranż Mexller ul. Romera 4/20, 42-215 Częstochowa, Polonia 22.9.2005 A726 Unibike OEM Factory SA. Zona Industrial de Oiã Lote C21, Oiã 3770 059 Oliveira do Barrio, Portogallo 10.11.2005 A730 Alubike - Bicicletas SA. Zona Industrial de Aveiro Sul, lote 11, Mamodeiro, Aveiro Concelho, Freguesia, 3810 783 Aveiro, Portogallo 12.12.2005 A732 Bonaventure BVBA Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede, Belgio 19.1.2006 A737 Prestige Rijwielen N.V. Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren, Belgio 16.2.2006 A745 Skeppshultcykeln AB Storgatan 78, 333 03 Skeppshult, Svezia 29.3.2005 A746 TRENGA DE Vertriebs GmbH Großmoordamm 63-67, 21079 Hamburg, Germania 10.5.2006 A774 Stevens Vertriebs GmbH Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg, Germania 3.7.2006 A776 Ing. Jaromír Březina Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk, Cechia 20.7.2006 A777 Goldbike - Industria de Bicicletas Lda Rua das Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, PT 9.8.2006 A778 Puky GmbH & Co. KG Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath, Germania 21.8.2006 A781 Look Cycle International SA. 27 rue du Docteur Léveillé, 58000 Nevers, Francia 14.9.2006 A794 TG Supplies GmbH Gablonzer Straße 10, 76185 Karlsruhe, Germania 6.11.2006 A810 CROSS Ltd Hadji Dimitar Street 1, 3400 Montana, Bulgaria 1.1.2007 A811 Balkanvelo AD Mizia Boulevard 1, 5500 Lovech, Bulgaria 1.1.2007 A812 Maxcom Golyamokonarsko Shose Str. 1, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria 1.1.2007 A813 Leader-96 Ltd Sedyanka 19, 4003 Plovdiv, Bulgaria 1.1.2007 A814 Velomania Ltd Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia, Bulgaria 1.1.2007 A815 Robifir Bike Ltd. Kosta Bosilkov Street 3 A, 2700 Blagoevgrad, Bulgaria 1.1.2007 A817 Eurosport DHS SA Santuhalm Street 35 A, 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania 1.1.2007 A824 Fratelli Schiano S.r.l. Via Ferdinando Del Carretto 26, 80133 Napoli, Italia 31.1.2007 A825 Helkama Velox Oy Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen, Finlandia 29.1.2007 A826 Rijwielen en bromfietsen L’Avenir Posthoornstraat 1, 2500 Lier, Belgio 21.3.2007 A838 KOVL spol. sro Choceradská 3042/20, 14100 Praha 4, Cechia 29.3.2007 A849 Euro Bike Products ul. Ostrowska 498, 498 A, 61-324 Poznań, Polonia 6.8.2007 A850 Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf, Germania 25.6.2007 A856 Canyon Bicycles GmbH Karl-Tesche-Straße 12, 56073 Koblenz, Germania 4.12.2007 A894 Winora Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld, Germania 19.1.1997 A896 S.C. Madirom Prod S.r.l. Bd. Liviu Rebreanu nr. 130, 300748 Timișoara, Timiș, Romania 11.8.2008 A897 ROSE Bikes GmbH Schersweide 4, 46395 Bocholt, Germania 16.9.2008 A963 Wilier Triestina SpA. Via Fratel M. Venzo 11, 36028 Rossano Veneto (VI), Italia 3.11.2009 A966 Skilledbike Sp. z o.o. Brzezna 420, 33-386 Podegrodzie, Polonia 22.1.2010 A967 Unicykel AB Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa, Svezia 11.1.2010 A968 JETLANE S.A.S. 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq, Francia 18.2.2010 A970 Sintema Sport S.r.l. Via delle Valli 7, 20847 Albiate (MB), Italia 22.2.2010 A979 New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. s.a.s. Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS), Italia 13.4.2010 A984 Blue Factory Team S.L. Calle Nicolás Copérnico 4, Elche Parque Empresarial, 03203 Elche-Alicante, Spagna 16.7.2010 A991 Maxtec Ltd Golyamokonarsko shose Str. 1, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria 15.10.2010 A993 Kwasny & Diekhöner GmbH Herforder Straße 331, 33609 Bielefeld, Germania 5.7.2011 B294 Etablissements Th. Brasseur SA. Rue des Steppes 13, 4000 Liège, Belgio 29.5.2012 B934 C2 g-engineering GmbH Schlesische Straße 27, 10997, Berlin, Germania 16.12.2013 B935 Longway Poland Sp. z o.o. ul. Parzniewska 4a, 05-800, Pruszków, Polonia 16.12.2013 B936 BBF Bike GmbH Carena Allee 8, 15366, Hoppegarten, Germania 14.1.2014 B940 Solo International Oy Komeetankatu 1, 02210 Espoo, Finlandia 26.7.2013 B960 In Cycles - Montagem e Comércio de Bicicletas Lda Zona Industrial de Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, 3750-353 Barrô Águeda, Portogallo 2.5.2014 B963 Panex Dinamic d.o.o. Dr.Tome Bratkoviča 1, 40000 Čakovec, Croazia 13.8.2014 C001 Cicli Europa S.r.l. 34 Via Portella Bifuto, 93017 San Cataldo (CL), Italia 10.11.2014 C002 OLYMPIQUE SARL ZA Les Epalits, 42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia 28.10.2014 C003 Interbike Spólka z o.o. ul. Śląska 6/5, 42-200 Częstochowa, Polonia 18.12.2014 C004 Accell Nederland B.V. Industrieweg 4, 8444AR Heerenveen, Paesi Bassi 20.4.1996 C005 Cycles France Loire Avenue de l’industrie, 42160 Saint-Cyprien, Francia 20.4.1996 C006 Cycles Lapierre 6-10 Rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Cedex, Francia 28.1.1997 C007 Cycleurope Industries 161 Rue Gabriel Péri, 10100 Romilly-sur-Seine, Francia 20.4.1996 C008 Cycleurope Sverige AB (indicata come Monrak Crescent) c/o Monark AB, 432 82 Varberg, Svezia 19.1.1997 C009 Derby Cycle Werke GmbH (*) Siemensstraße 1-3, 49661 Cloppenburg, Germania 19.1.1997 C010 Engelbert Meyer GmbH Hauptstraße 31, 49692 Cappeln, Germania 19.1.1997 C011 Esmaltina - Auto ciclos SA. Rua do Salgueiro 47, 3780-103 Sangalhos, Portogallo 27.1.1997 C012 Fratelli Masciaghi SpA. Via Gramsci 10, 20900 Monza (MB), Italia 29.1.1997 C013 KTM Fahrrad GmbH Harlochner straß 13, 5230 Mattighofen, Austria 30.1.1997 C014 Manufacture Française Du Cycle 27 rue Marcel Brunelière, 44270 Machecoul, Francia 20.4.1996 C015 MBM S.r.l. Via Emilia Levante 1671/73/75, 47521 Cesena (FC), Italia 29.1.1997 C016 Montana S.r.l. Via Domenico Rossi 70, 12060 Magliano Alpi (CN), Italia 30.1.1997 C017 Panther International GmbH Alter Postweg 190, 32584 Löhne, Germania 20.4.1996 C018 Promiles 4 Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq, Francia 20.4.1996 C019 Prophete GmbH & Co. KG Lindenstrasse 50, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germania 19.1.1997 C020 TNT Cycles S.L. C/Mosquerola 61-63, 17180 Vilablareix (Girona), Spagna 19.1.1997 C021 Kuisle & Kuisle GmbH Gewerbe Straße 14, 87675 Stötten, Germania 17.2.2015 C053 Trans- Rower Roman Tylec Dąbie 54d, 39-311 Zdziarzec, Polonia 1.7.2015 C102 Uno Bike B.V. Bovendijk 213, 3045PD Rotterdam, Paesi Bassi 24.11.2015 C128 Slavomir Sladek Velosprint S Trnavská 40, 949 01, Nitra, Slovacchia 14.4.2016 C202 Vanmoof B.V. Mauritskade 55, 1092AD Amsterdam, Paesi Bassi 1.1.2018 C307 Merida Polska Sp. Z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej 35, 41-800 Zabrze, Polonia 14.6.2017 C311 Juan Luna Cabrera Calle Alhama 64, 14900 Lucena (Cordoba), Spagna 4.10.2017 C481 FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda Praça do Município 8, Sala 1D, 3750 111 Águeda, Portogallo 8.5.2018 C492 MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda Rua Alto do Vale do Grou 36 3750-870 Borralha/Águeda, Portogallo 25.9.2020 C527 FIRMA ADAM Adam Ziętek Muchy 56, 63-524 Czajków, Polonia 29.8.2019 C559 Northtec sp. z.o.o. ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia 27.7.2020 C560 Giant Gyártó Hungary Kft. Jedlik Ányos utca 1, 3200 Gyöngyös, Ungheria 15.7.2020 ALLEGATO III Struttura TARIC 8714 91 10 – – – Telai: – – – – verniciati, anodizzati, lucidati e/o verniciati a smalto: – – – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina: ( 1 ) — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ( 2 ) 8714911021 – – – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714911025 – – – – – –Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714911029 – – – – – – altri – – – – – altri ( 2 ) ( 3 ) 8714911031 – – – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714911035 – – – – – –Telaio, in alluminio o alluminio e fibre di carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714911039 – – – – – –altri – – – – altri 8714911070 – – – – –Telaio, in alluminio o alluminio e fibre di carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714911075 – – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, per la fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714911089 – – – – –altri 8714 91 30 – – – Forcelle anteriori: – – – – verniciate, anodizzate, lucidate e/o verniciate a smalto: – – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina: ( 1 ) — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ( 2 ) 8714913025 – – – – – –Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714913029 – – – – – – altre – – – – – altre ( 2 ) ( 3 ) 8714913035 – – – – – – Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714913039 – – – – – – altre – – – – altre 8714913072 – – – – – Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714913089 – – – – –altre – – – Pignoni di ruote libere: 8714930011 – – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina: ( 1 ) — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ( 2 ) 8714930019 – – – – altri ( 2 ) ( 3 ) – – – – altri freni: 8714942091 – – – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina: ( 1 ) — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ( 2 ) 8714942099 – – – – – altri ( 2 ) ( 3 ) 8714 94 90 – – – parti: – – – – leve dei freni: 8714949011 – – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina: ( 1 ) — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ( 2 ) 8714949019 – – – – – altre ( 2 ) ( 3 ) 8714949090 – – – – altre 8714 96 30 – – – Pedaliere: 8714963010 – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina: ( 1 ) — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ( 2 ) 8714963090 – – – – altre ( 2 ) ( 3 ) 8714 99 10 – – – Manubri: – – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina: ( 1 ) — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ( 2 ) 8714991020 – – – – – Manubri per biciclette, — con o senza attacco integrato, — in fibre di carbonio e resina sintetica o in alluminio, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714991029 – – – – – altri – – – – altri ( 2 ) ( 3 ) 8714991089 – – – – – Manubri per biciclette, — con o senza attacco integrato, — in fibre di carbonio e resina sintetica o in alluminio, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714991099 – – – – – altri 8714 99 50 – – – Cambi: – – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina: ( 1 ) — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ( 2 ) 8714995011 – – – – – Cambi consistenti in: — cambio posteriore e articoli di montaggio, — anche con cambio anteriore, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714995019 – – – – – altri – – – – altri ( 2 ) ( 3 ) 8714995091 – – – – – Cambi consistenti in: — cambio posteriore e articoli di montaggio, — anche con cambio anteriore, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714995099 – – – – – altri 8714 99 90 – – – altri; parti: – – – –ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni: 8714999011 – – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina: ( 1 ) — in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure — da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati ( 2 ) 8714999019 – – – – – altre ( 2 ) ( 3 ) 8714999030 – – – –Canotti per selle, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714999040 – – – –Attacco per manubri di biciclette, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) 8714999089 – – – –altri ( 1 ) Le norme relative al controllo della destinazione particolare (articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013) si applicano in quanto compatibili. ( 2 ) I soggetti esentati le cui operazioni di assemblaggio non costituiscono una forma di elusione in quanto non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 sono i seguenti: (cfr. allegato II). ( 3 ) I soggetti sotto esame in relazione ai criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, nei cui confronti il dazio antidumping è sospeso in attesa della decisione della Commissione e a cui le autorità competenti degli Stati membri chiedono la costituzione di una garanzia, sono i seguenti: (cfr. allegato I).

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