Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0780/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, del 16 aprile 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 16/04/2025 In vigore dal: 16/04/2025 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea ha applicato per determinare il valore normale ai fini dell'antidumping sulle suole in acciaio cinesi, considerando le distorsioni significative nel?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/780 stabilisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di suole in acciaio dalla Cina, applicando una procedura speciale per il calcolo del valore normale. Poiché la Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese (proprietà statale diffusa, controllo dei prezzi, intervento pubblico nei mercati finanziari e delle materie prime), non ha potuto utilizzare i prezzi di mercato interno cinese per determinare il valore normale. Invece, ha calcolato il valore normale sulla base dei costi di produzione in un "paese rappresentativo" appropriato, scelto secondo criteri specifici: livello di sviluppo economico simile, produzione effettiva del prodotto, disponibilità di dati pubblici affidabili, e protezione sociale e ambientale adeguata. La Commissione ha identificato la Turchia come paese rappresentativo, dove ha raccolto dati da produttori locali di suole in acciaio e informazioni su materie prime, lavoro ed energia da fonti pubbliche internazionali (Banca mondiale, database Orbis, statistiche ILO). Questo approccio consente un confronto equo tra i prezzi di esportazione cinesi e un valore normale "depurato" dalle distorsioni di mercato.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, del 16 aprile 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/780 of 16 April 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of steel track shoes originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/780 22.4.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/780 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 23 agosto 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «RPC» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 12 luglio 2024 da Duferco Travi e Profilati S.p.A. («denunciante»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di suole in acciaio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2721 della Commissione, del 24 ottobre 2024 («regolamento di registrazione») ( 3 ) , la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Parti interessate (4) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell’apertura dell’inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e il governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC»), gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, oltre agli operatori commerciali notoriamente interessati, invitandoli a partecipare. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Campionamento (6) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell’Unione (7) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Solo un produttore dell’Unione si è manifestato durante l’esercizio di legittimazione ad agire e la Commissione ha concluso che non era necessario ricorrere al campionamento. Il produttore dell’Unione rappresentava più del [52-58] % del volume totale di produzione stimato e circa il [6-11] % delle vendite totali stimate del prodotto simile nell’Unione. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni. Campionamento degli importatori indipendenti (8) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (9) Poiché nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni. Campionamento dei produttori esportatori (10) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto al governo della RPC di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (11) Quindici produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori che rappresentano il 62 % delle esportazioni dei 15 produttori esportatori cinesi che hanno fornito le informazioni richieste. 1.5. Risposte al questionario e visite di verifica (12) La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (13) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Cina le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter , del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo un questionario aggiuntivo al governo della RPC. (14) Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC. Successivamente, l’11 ottobre 2024 la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Non sono pervenute osservazioni sull’uso dei dati disponibili. (15) La Commissione ha inviato questionari al produttore dell’Unione, ai produttori esportatori, così come agli importatori e agli utilizzatori noti. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online ( 4 ) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (16) Il 25 settembre 2024 la Commissione ha informato i produttori esportatori cinesi della sua decisione di campionamento, concedendo ai produttori esportatori inseriti nel campione 30 giorni per inviare le risposte al questionario. In questa fase dell’inchiesta i produttori esportatori inseriti nel campione non hanno notificato alla Commissione la loro decisione di non rispondere al questionario. (17) Il 12 ottobre 2024 due delle tre società inserite nel campione hanno confermato che non avrebbero risposto al questionario a causa dell’elevato carico di lavoro che ciò comportava. (18) Il termine per la presentazione delle risposte al questionario era stato fissato al 25 ottobre 2024. Il 6 novembre 2024 la Commissione ha chiesto alla terza società inserita nel campione di confermare se intendesse rispondere al questionario. Il terzo produttore esportatore inserito nel campione ha dichiarato, senza fornire alcuna motivazione, che neppure lui avrebbe risposto al questionario. (19) Pertanto, al 7 novembre 2024, ossia a quasi due mesi e mezzo dall’apertura dell’inchiesta, è emerso chiaramente che i tre produttori esportatori cinesi inseriti nel campione non avrebbero risposto al questionario. Sebbene l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base consenta la selezione di un nuovo campione in caso di inadeguatezza del campione precedente, in una fase così avanzata dell’inchiesta non era più possibile per la Commissione modificare l’intero campione. Il campionamento di altri produttori esportatori avrebbe notevolmente ritardato l’inchiesta. (20) Il 14 novembre 2024 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo ( 5 ) in cui affermava che, data l’inadeguatezza del campione dei produttori esportatori, intendeva applicare l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base ed elaborare conclusioni relative ai produttori esportatori cinesi in base ai migliori dati disponibili. Nessuno dei produttori esportatori non inseriti nel campione si è manifestato informando la Commissione che desiderava essere incluso nel campione. (21) Considerando che solo in una fase avanzata dell’inchiesta era emerso chiaramente che nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione avrebbe collaborato e che i produttori esportatori continuavano a manifestare l’intenzione di non collaborare, la Commissione ha deciso di proseguire l’inchiesta senza selezionare un nuovo campione. (22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede della seguente società: produttore dell’Unione — Duferco Travi e Profilati S.p.A., Italia. 1.6. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (23) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 1.7. Esame individuale (24) Un produttore esportatore cinese, Komatsu Machinery Manufacturing (Shandong) («Komatsu»), ha chiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Secondo la risposta al questionario, Komatsu ha fabbricato ed esportato gruppi di cingoli durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, al fine di produrre tali gruppi di cingoli, ha acquistato le suole in acciaio da un fornitore indipendente in Cina e le ha assemblate in cingoli a catena. Pertanto la Commissione ha ritenuto che Komatsu, non fabbricando le suole in acciaio, fosse un esportatore e non un produttore esportatore del prodotto in esame. Di conseguenza, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la richiesta di esame individuale non poteva essere accolta. 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (25) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da alcuni tipi di suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con una lunghezza massima di 3 000 mm, utilizzate sulle macchine attualmente classificate alle voci 8426 , 8429 o 8430 , o sui trasportatori a nastro attualmente classificati alla voce 8428 («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (26) Le suole in acciaio sono utilizzate principalmente come componenti di macchine cingolate utilizzate nella costruzione e nelle attività di estrazione mineraria, quali escavatori, bulldozer, gru e nastri trasportatori. Il prodotto può essere venduto singolarmente o come parte di componenti assemblati di dimensioni maggiori, come i «gruppi di cingoli» (ossia le parti del sottocarro ottenute assemblando le suole in acciaio e i cingoli a catena), i «gruppi di cingoli completi» (ossia i gruppi di cingoli con componenti aggiuntivi come le ruote motrici, i rulli e i tendicingolo) e persino i sottocarri completi (strutture di supporto di macchine movimento terra costituite da due gruppi di cingoli completi, dal telaio e da componenti meccanici supplementari). (27) I principali fattori produttivi per la produzione di suole in acciaio sono prodotti speciali di acciaio, denominati «profilati in acciaio». I profilati in acciaio possono essere prodotti dagli stessi produttori di suole in acciaio o da altri produttori che operano a monte. Le suole in acciaio sono prodotte tagliando a misura i profilati in acciaio ed eventualmente effettuando operazioni supplementari, come il trattamento termico, la foratura e la verniciatura. (28) L’assemblaggio delle suole in acciaio in componenti di maggiori dimensioni, come i gruppi di cingoli, i gruppi di cingoli completi e i sottocarri, può essere effettuato dai produttori stessi delle suole o da altri produttori che operano a valle (denominati «assemblatori»). 2.2. Prodotto in esame (29) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 8431 49 20 , ex 8431 39 00 ed ex 8431 49 80 (codici TARIC 8431 49 20 10, 8431 39 00 20 e 8431 49 80 10) («il prodotto in esame»). 2.3. Prodotto simile (30) Dall’inchiesta è emerso che i prodotti seguenti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (31) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (32) Il denunciante ha sostenuto che le suole in acciaio vendute come parte di un gruppo di cingoli o di un gruppo di cingoli completo dovrebbero rientrare nella definizione del prodotto. (33) La Commissione ha confermato che, insieme alle suole in acciaio vendute come componente a sé stante, anche le suole in acciaio vendute come parte di gruppi di cingoli o di gruppi di cingoli completi rientrano nella definizione del prodotto. Tuttavia le suole in acciaio vendute come parte di componenti più grandi di un gruppo di cingoli completo, come i sottocarri o le macchine cingolate complete, non rientrano nella definizione del prodotto in quanto rappresentano solo una frazione relativamente piccola del valore complessivo di tali componenti di maggiori dimensioni. (34) Un importatore di piastre d’appoggio in acciaio fuso ha chiesto che questo tipo specifico di suole in acciaio fosse escluso dalla definizione del prodotto in ragione delle differenze significative nelle caratteristiche fisiche e tecniche nonché dei diversi usi finali rispetto ai prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione. L’importatore ha affermato che queste piastre d’appoggio in acciaio fuso sono realizzate su misura e possono essere utilizzate solo nelle gru cingolate e negli escavatori per attività estrattive da esso prodotti. (35) L’importatore si è manifestato solo diversi mesi dopo i termini specificati nell’avviso di apertura. Una valutazione più dettagliata delle informazioni fornite non è stata pertanto fattibile nella fase provvisoria a causa dei vincoli temporali stabiliti dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione osserva che i prodotti sono attualmente importati con il codice NC 8431 49 20 , rientrando nella definizione del prodotto, e che essi corrispondono anche alla descrizione del prodotto di cui all’avviso di apertura. La comunicazione non ha pertanto inciso sulle conclusioni provvisorie relative alla definizione del prodotto. Tuttavia la Commissione esaminerà ulteriormente la questione e fornirà una valutazione finale nella fase definitiva della presente inchiesta. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (36) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (37) Al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha quindi invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni riguardanti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di suole in acciaio. Otto produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (38) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Come indicato al considerando 13, il governo della RPC non ha risposto al questionario. (39) Al punto 3 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base. (40) Il 14 novembre 2024 la Commissione ha informato tutte le parti interessate con una nota al fascicolo ( 6 ) in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. Nella nota la Commissione ha affermato che, in considerazione del fatto che nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione ha risposto al questionario e ha collaborato all’inchiesta, le informazioni fornite dal denunciante e altre fonti di informazioni disponibili ritenute appropriate in base ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, tra cui la banca dati della Banca mondiale, la banca dati Orbis di Bureau van Dijk («Orbis»), la banca dati Global Trade Atlas («GTA») e le statistiche dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), sono state utilizzate per preparare l’elenco dei fattori produttivi, come le materie prime, il lavoro e l’energia, utilizzati nella produzione di suole in acciaio. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, in particolare la Turchia e l’Indonesia come possibili paesi rappresentativi appropriati. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili relative ai produttori di suole in acciaio nel paese rappresentativo. La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla nota. 3.2. Valore normale (41) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore» . (42) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» . (43) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (44) Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore dell’acciaio nella RPC ( 7 ) , la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (45) In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ( 8 ) . La Commissione ha concluso, in particolare, che nel settore dell’acciaio, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 9 ) , ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 10 ) . La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 11 ) . La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC ( 12 ) . Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 13 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC ( 14 ) . (46) Come in precedenti inchieste relative al settore dell’acciaio nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale ( 15 ) («relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo. (47) Facendo riferimento alla relazione, nella denuncia si sosteneva che le condizioni di mercato, in particolare la determinazione dei costi e dei prezzi, nell’industria cinese dell’acciaio non sono determinate dalle forze di mercato della domanda e dell’offerta, ma sono invece distorte dall’intervento dello Stato nell’economia. (48) A tal riguardo, la denuncia forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. Oltre ai riferimenti alle parti pertinenti della relazione, la denuncia sottolineava in particolare quanto segue: — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi. Il sistema economico cinese si basa sul concetto di economia di mercato socialista, il cui principio fondamentale è la proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori. L’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC») e le strutture dello Stato e quelle del PCC sono interconnesse a tutti i livelli. Lo Stato cinese attua inoltre una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato. Nello specifico, nel settore dell’acciaio, fonte della principale materia prima utilizzata per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC, che è inoltre in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la sua presenza; — il mercato dell’acciaio, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta, è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento del governo della RPC. La denuncia indicava che, in particolare nel settore dell’acciaio, le imprese di proprietà dello Stato svolgono un ruolo centrale. Tra le principali imprese di proprietà dello Stato attive nel settore dell’acciaio figurano China Baowu Group, Ansteel Group e Shougang Group, che sono tra i primi dieci produttori di acciaio al mondo. Nella denuncia si sosteneva che, dato l’elevato livello di intervento pubblico nel settore dell’acciaio in generale, compresa l’industria delle suole, anche i produttori privati non possono operare in normali condizioni di mercato. Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nell’industria delle suole sono soggette alla supervisione strategica dello Stato; — le politiche o le misure pubbliche favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in funzione delle forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o politicamente importanti. Il governo della RPC considera l’industria delle attrezzature per macchinari agricoli importante e la sostiene, come dimostrato dall’iniziativa «Made in China 2025», che presenta una tabella di marcia per il settore manifatturiero cinese. Le suole sono un elemento chiave dei macchinari agricoli di alta gamma, come le macchine di grandi dimensioni, le macchine a doppia funzione e gli attrezzi. In quanto tale, l’industria che produce il prodotto oggetto dell’inchiesta è considerata strategica per l’economia cinese ed è soggetta a sovvenzioni e a incentivi significativi. Nella denuncia è inoltre ribadito che l’industria dell’acciaio beneficia dell’intervento costante del governo della RPC, a partire dalle fondamenta del settore (ossia il mercato delle materie prime per la produzione dell’acciaio), il che determina un settore caratterizzato da vantaggi sleali e artificiali derivanti dai meccanismi distorti di determinazione dei prezzi; — si riscontra l’assenza e un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. La denuncia faceva riferimento, a tale riguardo, alle conclusioni formulate dalla Commissione in inchieste precedenti ( 16 ) e sosteneva che tali conclusioni si applicherebbero anche ai produttori cinesi di suole; — i costi salariali sono soggetti a distorsioni. La denuncia faceva riferimento alle conclusioni formulate dalla Commissione in inchieste precedenti ( 17 ) e sosteneva che tali conclusioni si applicherebbero anche ai produttori cinesi di suole; — l’accesso ai finanziamenti per le imprese è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Nella denuncia si sosteneva che il governo della RPC ha concesso sovvenzioni pubbliche per attività o progetti di rilancio industriale, sviluppo tecnologico e costruzione relativi al settore dell’acciaio. (49) In conclusione il denunciante ha ritenuto che, a causa di tali distorsioni derivanti da un intervento pubblico sostanziale, i costi e i prezzi in Cina non siano attendibili ai fini della determinazione del valore normale. In quanto tale, il valore normale dovrebbe essere stabilito utilizzando costi di produzione esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato. (50) L’inchiesta della Commissione ha confermato che nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta, che fa parte del settore dell’acciaio a valle, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Tra i produttori figurano società private quali Shandong Juning Machinery Co. Ltd. ( 18 ) o Liaoan Machinery Co. Ltd. ( 19 ) , nonché società parzialmente di proprietà statale come XCMG Undercarriage Co., Ltd, una società interamente controllata da XCMG Construction Machinery Group Co. Ltd («XCMG») in cui la proprietà statale equivale al 28,24 % ( 20 ) . (51) Sebbene la Commissione non abbia individuato informazioni più specifiche sulla proprietà statale nel settore di produzione delle suole, quest’ultimo è comunque un sottosettore dell’industria dell’acciaio e le risultanze relative alla proprietà statale nel settore dell’acciaio sono pertanto pertinenti per le suole. Tra le imprese di proprietà dello Stato attive nel settore dell’acciaio figurano ad esempio: Ansteel Group ( 21 ) e Baowu Steel Group ( 22 ) , entrambe imprese di proprietà dello Stato soggette al controllo della commissione centrale per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato («SASAC»), Baotou Steel Group, un’impresa di proprietà dello Stato detenuta dal governo della Mongolia interna ( 23 ) e Shougang Group ( 24 ) , un’impresa di proprietà dello Stato detenuta interamente da Beijing State-Owned Asset Management Ltd ( 25 ) . (52) Inoltre i più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal parere orientativo del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo dell’industria dell’acciaio («parere orientativo»), che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e un miglioramento significativo del livello di modernizzazione della catena industriale ( 26 ) , compresa la fornitura di acciaio speciale, un fattore produttivo utilizzato per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta. (53) Nello specifico, tale parere orientativo richiede di « incoraggiare le operazioni di fusione e riorganizzazione di imprese . Incoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e riorganizzazioni e a creare una serie di gruppi di vastissime dimensioni di imprese dell’acciaio di livello mondiale. Basandosi sulle imprese dominanti del settore, sviluppare una o due imprese leader specializzate nei settori dell’acciaio inossidabile, dell’acciaio speciale, (...) ». Inoltre richiede esplicitamente di « sostenere le imprese del settore dell’acciaio per puntare al potenziamento delle industrie a valle e orientare lo sviluppo delle industrie strategiche emergenti, concentrarsi sulla produzione di piccoli lotti e di molteplici varietà di acciai di primaria importanza, come gli acciai speciali di alta qualità, gli acciai speciali legati per le apparecchiature di alta gamma e l’acciaio utilizzato per i componenti di base » ( 27 ) . (54) Un altro esempio dell’intenzione del governo della RPC di intervenire nel settore dell’acciaio si trova nel quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime («quattordicesimo piano quinquennale»), secondo il quale il settore « aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale » e « svilupperà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base » ( 28 ) . (55) Inoltre il piano di lavoro 2023 del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sulla crescita stabile dell’industria dell’acciaio ( 29 ) fissa i seguenti obiettivi: « nel 2023, […] gli investimenti in immobilizzazioni in tutto il settore manterranno una crescita costante e i benefici economici aumenteranno notevolmente; gli investimenti in R&S dell’industria raggiungeranno l’1,5 %; la crescita del valore aggiunto dell’industria raggiungerà il 3,5 % circa; nel 2024 il contesto di sviluppo industriale e la struttura industriale saranno ulteriormente ottimizzati, il passaggio a prodotti di alta gamma, intelligenti e verdi continuerà e la crescita del valore aggiunto dell’industria supererà il 4 % » e prevede il consolidamento del settore dell’acciaio su mandato governativo: « [i]ncoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e acquisizioni, costituire gruppi di vastissime dimensioni di imprese siderurgiche di livello mondiale e promuovere la configurazione ottimale della capacità produttiva nazionale di ferro e acciaio. Sostenere le imprese specializzate leader in particolari segmenti del mercato dell’acciaio al fine di integrare ulteriormente le risorse e creare un ecosistema dell’industria dell’acciaio. Incoraggiare le imprese siderurgiche a realizzare fusioni e riorganizzazioni […] interregionali […]. Valutare la possibilità di fornire un maggiore sostegno politico per la sostituzione delle capacità alle imprese siderurgiche che hanno portato a termine fusioni e riorganizzazioni sostanziali ». (56) Il governo della RPC intende inoltre intervenire nel settore dei macchinari per l’ingegneria, come indicato nella comunicazione del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione relativa a un piano di lavoro per una crescita sostenuta dell’industria dei macchinari per il periodo 2023-2024, che impone di « promuovere lo sviluppo di cluster industriali, sviluppare e costituire una serie di cluster industriali caratteristici di piccole e medie imprese nella produzione di macchinari e attrezzature, [... e] promuovere lo sviluppo innovativo di dieci cluster di imprese manifatturiere avanzate del valore di 100 miliardi di yuan, ad esempio nel settore del trasporto ferroviario, nonché della produzione di macchinari per l’edilizia e di attrezzature intelligenti, e costituire cluster industriali competitivi a livello internazionale » ( 30 ) . (57) Esempi analoghi dell’intenzione del governo della RPC di monitorare e orientare gli sviluppi del settore dell’acciaio sono evidenti a livello provinciale, come nella provincia di Hebei, dove nel 2020 il governo provinciale ha pubblicato il piano d’azione triennale sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria dell’acciaio. Tale piano impone di « attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e la riorganizzazione delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale e da tre a cinque grandi gruppi in grado di esercitare un’influenza a livello interno » ( 31 ) . Inoltre il piano della provincia di Hebei per il settore dell’acciaio stabilisce di: « aderire all’adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione della configurazione dell’industria siderurgica, incentivare il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e l’aggiornamento delle imprese e promuovere in modo globale lo sviluppo dell’industria siderurgica puntando alle grandi imprese su larga scala, all’ammodernamento delle attrezzature tecniche, nonché alla diversificazione dei processi di produzione e dei prodotti a valle » ( 32 ) . (58) Più specificamente per quanto riguarda i fattori produttivi utilizzati per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, il piano della provincia di Hebei impone di « [a]ccelerare lo sviluppo e l’applicazione di nuovi materiali in acciaio di alta gamma e di primaria importanza, aumentare la percentuale di varietà di acciaio speciali e di alta qualità, rafforzare la stabilità a livello qualitativo di prodotti vantaggiosi su larga scala e di ampia portata e creare una struttura dei prodotti “a piramide” . Entro la fine del 2020 la percentuale di acciai debolmente legati e di acciai legati comuni sarà portata al 20 % e, entro la fine del 2022, raggiungerà circa il 25 %, il che permetterà di sostenere e garantire il potenziamento delle industrie a valle» ( 33 ) . (59) Analogamente, il piano di attuazione della provincia di Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale impone di « concentrarsi sulle esigenze strategiche nazionali, orientare le imprese a promuovere l’ottimizzazione e il potenziamento della struttura dei prodotti, produrre acciaio speciale di alta qualità, acciaio per l’ingegneria navale ad alte prestazioni, acciaio legato speciale per attrezzature di alta gamma, acciaio per componenti di base e altre varietà principali “speciali, raffinate, di qualità elevata” nonché a migliorare il valore aggiunto e la competitività dei prodotti in acciaio» ( 34 ) .. (60) Obiettivi simili di politica industriale sono presenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come Jiangsu ( 35 ) , Shandong ( 36 ) , Shanxi ( 37 ) o Zhejiang ( 38 ) . (61) A tal proposito l’avviso del comitato di partito di Ansteel Group Co., Ltd. relativo allo studio, alla divulgazione e all’attuazione consapevoli dello spirito del ventesimo Congresso nazionale del partito costituisce un altro esempio dell’effettivo orientamento esercitato dal governo della RPC attraverso i piani ( 39 ) . Nell’avviso si dichiara che Ansteel Group attuerà coscienziosamente i piani di orientamento e li farà conoscere meglio ai membri del partito, ai quadri e ai dipendenti dell’intero gruppo. (62) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l’inchiesta ha confermato che anche nel settore delle suole in acciaio esiste una sovrapposizione tra le posizioni dirigenziali e l’appartenenza al PCC o l’esercizio di funzioni all’interno del partito. (63) A titolo di esempio, il presidente di XCMG ricopre contemporaneamente il ruolo di segretario del partito. Inoltre il direttore generale di XCMG non solo è il vicesegretario del comitato di partito di XCMG, ma in precedenza è stato anche membro del gruppo direttivo del partito dell’Ufficio del governo municipale di Xuzhou, nonché vicesegretario generale del comitato municipale del PCC di Xuzhou ( 40 ) . (64) XCMG ha sottolineato in diverse occasioni la sua fedeltà incondizionata al PCC e la volontà di accettare il ruolo guida del partito. Secondo le dichiarazioni di XCMG: « il sistema ecologico di edificazione del partito “Red XCMG” considera la gloriosa tradizione storica del gruppo XCMG come il “gene rosso”, la costituzione della forza organizzativa delle organizzazioni di base come la “cellula rossa” e il ruolo del lavoro di alto livello di edificazione del partito come il “motore rosso” ». Inoltre, « negli ottant’anni trascorsi dalla sua creazione, XCMG ha sempre integrato la leadership del partito in tutti i livelli di attività della società, rendendo il partito la forza centrale più affidabile in tempi avversi, garantendo il corretto orientamento dello sviluppo commerciale della società ». (65) L’ inchiesta della Commissione ha confermato che XCMG intende continuare a sostenere il PCC in futuro, poiché la società « sarà guidata dal pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, attuerà pienamente lo spirito del ventesimo Congresso nazionale del PCC e i due importanti discorsi del segretario generale Xi Jinping, assumerà con risolutezza l’importante missione delle imprese di proprietà dello Stato in quanto “pilastri” dell’economia socialista con caratteristiche cinesi, […] guiderà lo sviluppo di alta qualità della società con una forte leadership del partito e apporterà nuovi e maggiori contributi alla realizzazione del sogno cinese del grande rinnovamento della nazione cinese! » ( 41 ) . Peraltro tale affermazione suggerisce anche che XCMG, indipendentemente dalla ripartizione formale della partecipazione azionaria, si considera un’impresa di proprietà dello Stato. (66) Inoltre, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore dell’industria dell’acciaio, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche al prodotto oggetto dell’inchiesta. (67) Ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di Baoshan Iron and Steel Ltd., un produttore di acciaio il cui azionista di controllo è Baowu Steel Group, sono anche, rispettivamente, il segretario e il vicesegretario del comitato di partito della società ( 42 ) . Allo stesso modo il presidente del consiglio di amministrazione di Wuhan Iron and Steel Group, anch’esso controllato da Baowu Steel Group, è il segretario del comitato di partito ( 43 ) . Inoltre « nel 2022 presso Wuhan Iron and Steel Group si è tenuto il decimo studio e dibattito a livello centrale del gruppo di studio teorico del comitato di partito per trasmettere e studiare lo spirito della conferenza centrale di lavoro economico e promuovere l’attuazione delle decisioni e delle disposizioni del 20 o Congresso nazionale del partito e lo spirito della conferenza centrale di lavoro economico presso Wuhan Iron and Steel Group. [Il] rappresentante generale di China Baowu Wuhan Headquarters, segretario del comitato di partito e presidente di Wuhan Iron and Steel Group, ha presieduto la riunione e ha presentato i requisiti per l’attuazione delle prescrizioni del comitato centrale del partito, del comitato provinciale del partito di Hubei e del comitato del partito di China Baowu, nonché per l’ulteriore attuazione dello spirito della conferenza centrale di lavoro economico » ( 44 ) . (68) Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione di Baotou Steel Union, appartenente a Baotou Steel Group, è anche il segretario del partito della società. Analogamente, il direttore esecutivo di Baotou Steel Union e il presidente del sindacato della società sono entrambi vicesegretari del partito ( 45 ) . Infine, all’interno di Shougang Group, il presidente del consiglio di amministrazione svolge la funzione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore esecutivo è il vicesegretario del comitato di partito della società ( 46 ) . (69) Il controllo e la supervisione strategica del governo possono essere osservati anche a livello delle pertinenti associazioni di settore ( 47 ) , in particolare la China Construction Machinery Association («CCMA») ( 48 ) che ha istituito una filiale per componenti di macchinari per l’edilizia ( 49 ) . (70) All’articolo 3 del suo statuto, la CCMA afferma che l’organizzazione « aderisce alla » leadership generale del partito comunista cinese e, conformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese, istituisce organizzazioni del partito comunista cinese per svolgere attività di partito e fornire le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni del partito . Il soggetto responsabile della registrazione e della gestione di tale associazione è il ministero degli Affari civili della Repubblica popolare cinese e il soggetto responsabile dell’edificazione del partito è il comitato di partito della SASAC e accetta gli orientamenti commerciali e la supervisione da parte delle entità responsabili della registrazione e della gestione, delle entità responsabili dell’edificazione del partito e dei dipartimenti di gestione dell’industria ( 50 ) . L’articolo 36 dello statuto della CCMA prevede che i responsabili dell’associazione devono « aderire alla leadership del partito comunista cinese, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi, attuare con determinazione la linea, i principi e le politiche del partito e avere buone qualità politiche » ( 51 ) . (71) XCMG è membro della CCMA e ricopre la vicepresidenza dell’associazione ( 52 ) . (72) Inoltre nell’industria cinese dell’acciaio sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base, che sono generalmente applicabili al prodotto oggetto dell’inchiesta, dato che il settore delle suole in acciaio è un sottosettore del settore dell’acciaio. (73) L’industria dell’acciaio è costantemente considerata un settore chiave dal governo della RPC ( 53 ) . Ciò trova conferma nei numerosi piani, nelle direttive e negli altri documenti relativi al settore emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l’industria dell’acciaio interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale ( 54 ) . Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria dell’acciaio, definisce il settore come il « fondamento dell’economia reale » e « un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale »; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale ( 55 ) . (74) Inoltre il piano di lavoro summenzionato del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sulla crescita stabile dell’industria dell’acciaio (cfr. considerando 49) dimostra la centralità del settore per le autorità cinesi nel contesto generale dell’orientamento dell’economia cinese da parte del governo della RPC: «[s] ostenere le imprese dell’acciaio nell’adeguarsi alla necessità di nuove infrastrutture, nuovi interventi di urbanizzazione, rilancio rurale e industrie emergenti, realizzare i principali progetti di ingegneria relativi al quattordicesimo piano quinquennale in diverse regioni e adoperarsi per garantire l’offerta di acciaio . Stabilire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra l’industria dell’acciaio e i principali settori utilizzatori, come quello della costruzione navale, dei trasporti, dell’edilizia, dell’energia, il settore automobilistico, nonché quello che si occupa della produzione di elettrodomestici, macchine agricole e attrezzature pesanti, svolgere attività per agganciare la domanda alla produzione ed espandere attivamente i campi di applicazione dell’acciaio » ( 56 ) . (75) A livello locale, come nella provincia di Shandong, dove ha sede Shandong Juning Machinery Co. Ltd, il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong per lo sviluppo dell’industria siderurgica ( 57 ) prevede quanto segue: « acciaio per macchinari per l’edilizia: sostenere la nostra provincia affinché diventi una provincia forte, e non solo importante, nella produzione di macchinari per l’edilizia, concentrarsi sulla produzione di un acciaio per macchinari per l’edilizia che sia verde e rispettoso dell’ambiente, di elevata purezza, che abbia eccellenti prestazioni a livello di impatto a bassa temperatura, una temprabilità stabile e che sia facile da tagliare, accelerare le attività di ricerca e sviluppo sull’acciaio per macchinari per l’edilizia ad alta resistenza [...], soddisfare la necessità di fabbricare moderni macchinari per l’edilizia ad alta potenza e a peso ridotto, realizzare l’aggiornamento iterativo della catena delle industrie utilizzatrici a valle e garantire uno sviluppo completo e sano dell’ecosistema dell’industria manifatturiera dei macchinari per l’edilizia ». (76) Inoltre, nella provincia di Liaoning, dove ha sede Liaoan Machinery Co. Ltd, sono in vigore misure volte a garantire un trattamento preferenziale a talune società definite «piccoli giganti» ( 58 ) . Lo scopo di tale trattamento preferenziale è quello di « incoraggiare queste imprese a far fronte alle sfide tecnologiche, creare nuovi prodotti e sviluppare capacità in grado di sostenere la catena industriale » ( 59 ) . Nel 2021 Liaoan Machinery Co. Ltd è stata inserita dalla provincia di Liaoning nell’elenco delle società definite «piccoli giganti» ( 60 ) . (77) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui la produzione delle principali materie prime necessarie alla fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. (78) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell’acciaio a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. (79) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato anche dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 45. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC) ( 61 ) . (80) Inoltre nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 45. Il summenzionato piano di lavoro sulla crescita stabile (cfr. considerando 55) esemplifica molto bene anche questo tipo di intervento pubblico: « incoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell’acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell’assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese ». Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (81) La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (82) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (83) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. (84) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base al caso di specie. (85) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate in merito all’esistenza di distorsioni significative nella RPC. (86) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione seguente. 3.2.2. Paese rappresentativo 3.2.2.1. Osservazioni generali (87) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 62 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (88) Come illustrato al considerando 40, il 14 novembre 2024 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale e sui fattori produttivi ( 63 ) . La nota descrive i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e informa le parti interessate dell’intenzione della Commissione di considerare la Turchia o l’Indonesia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC (89) Nella nota la Commissione ha individuato la Turchia e l’Indonesia come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC secondo la Banca mondiale (ossia sono tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo). Secondo la denuncia, era noto che in entrambi i paesi avveniva la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. (90) Non sono pervenute osservazioni riguardo al livello di sviluppo economico dei paesi individuati. Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo (91) Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha dichiarato nella nota che il denunciante ha individuato due produttori di suole in acciaio, ossia Ozkan Demir Celik Sanayi Anonim Sirketi e Bs Track Makina Yedek Parca Imalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi. In Orbis erano disponibili i rendiconti finanziari di Ozkan Demir Celik Sanayi Anonim Sirketi, che indicavano un livello ragionevole di redditività per il periodo immediatamente precedente a quello dell’inchiesta (2022). I rendiconti finanziari di BS Track Makina Yedek Parca Imalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi non erano disponibili in quanto tale società era stata costituita solo nel 2023. La denuncia ha inoltre individuato un produttore di prodotti diversi appartenenti alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS. In Orbis erano disponibili i rendiconti finanziari di un periodo che si sovrapponeva parzialmente a quello dell’inchiesta (2023) e durante il quale si era registrato un livello ragionevole di redditività. (92) Per quanto riguarda l’Indonesia, la Commissione non è riuscita a individuare alcun produttore di suole in acciaio. (93) La Commissione ha inoltre analizzato le importazioni dei principali fattori produttivi nei potenziali paesi rappresentativi. Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che in Indonesia il principale fattore produttivo (ossia i profilati in acciaio speciale importati con il codice SA 722870) è stato importato quasi esclusivamente dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta (96,8 % di importazioni con il codice SA). Pertanto la Commissione ha ritenuto che l’Indonesia non potesse essere considerata un paese rappresentativo appropriato. (94) Dalla stessa analisi è inoltre emerso che le importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi non erano sostanzialmente influenzate dalle importazioni dalla RPC o da paesi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 64 ) . (95) Nella nota la Commissione ha inoltre analizzato le restrizioni all’esportazione e/o all’importazione dei principali fattori produttivi sulla base della banca dati Global Trade Alert ( 65 ) e della Market Access Map ( 66 ) . (96) Per la Turchia non sono state individuate restrizioni all’esportazione e/o all’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta né delle materie prime. (97) Per quanto riguarda l’Indonesia, la Commissione ha constatato che il paese ha applicato misure di salvaguardia relative all’importazione di profilati in acciaio speciale (codice SA 722870) dalla Cina dal 2022 fino alla fine del 2024. (98) Non sono pervenute osservazioni in merito all’adeguatezza di ciascuno dei possibili paesi rappresentativi di cui sopra. (99) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la Turchia era il paese rappresentativo appropriato e che i dati forniti da Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS saranno utilizzati per reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Livello di protezione sociale e ambientale (100) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.2.2. Conclusioni (101) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (102) Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, come le materie prime, l’energia e il lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte del denunciante, come illustrato al considerando 40, e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati in detta nota. Non è pervenuta alcuna osservazione. 3.2.3.1. Fattori produttivi (103) Considerando le informazioni fornite dal denunciante, come illustrato al considerando 40, sono stati individuati i fattori produttivi indicati di seguito e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. Tabella 1 Fattori produttivi del prodotto oggetto dell’inchiesta Fattore produttivo Codice della merce Fonte Unità di misura Valore esente da distorsioni (CNY) Materie prime Profilati in acciaio speciale 72287010, 722870900011, 722870900019 Global Trade Atlas (GTA) – Turchia Kg 7,39 Vernice n.d. Denuncia Verniciatura di una tonnellata di prodotto oggetto dell’inchiesta 163,89 Lavoro (manodopera) Lavoro (manodopera) n.d. Statistiche nazionali ore 96,76 Energia Energia elettrica n.d. Statistiche nazionali kWh 0,77 Gas naturale n.d. Statistiche nazionali m 3 4,06 (104) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire questo importo la Commissione ha espresso le spese generali di produzione sostenute dal denunciante per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta in percentuale del costo effettivo delle materie prime utilizzate e ha quindi applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime al fine di ottenere le spese generali di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e sulla base dell’articolo 18 del regolamento di base, il rapporto tra le spese sostenute dal denunciante per le materie prime e le spese generali dichiarate potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare le spese generali di produzione esenti da distorsioni. 3.2.4. Materie prime (105) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 67 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 86 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. (106) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha aggiunto i pertinenti dazi all’importazione al valore CIF registrato nelle statistiche relative alle importazioni del paese rappresentativo, quali disponibili nel GTA. (107) A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, è stato utilizzato un metodo alternativo per stimare il costo della vernice impiegata per le suole in acciaio. Sulla base delle informazioni presentate dal denunciante, il costo della vernice è risultato pari a circa l’1,97 % del costo dei profilati in acciaio speciale necessari per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta. In assenza di altre informazioni disponibili, la Commissione ha ritenuto che, nel contesto della presente inchiesta, tale percentuale potesse essere ragionevolmente utilizzata come indicazione per stimare il costo esente da distorsioni della vernice. Lavoro (manodopera) (108) L’Istituto turco di statistica ( 68 ) pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili relative al 2022 per ottenere il costo medio del lavoro per l’attività economica C.24 (Attività metallurgiche) secondo la classificazione NACE Rev. 2. Il valore medio mensile del 2022 è stato debitamente adeguato per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice del costo del lavoro pubblicato dall’Istituto turco di statistica ( 69 ) al fine di adattarlo al periodo dell’inchiesta; ricorrendo al tasso di cambio per il periodo dell’inchiesta allegato al questionario destinato ai produttori esportatori, ne è risultato un prezzo di 96,76 CNY/ora. Energia elettrica (109) La Commissione ha utilizzato le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica pubblicate dall’Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (EMRA) ( 70 ) nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale in Kuruş/kWh ( 71 ) per il settore industriale relativi al 2023, che riguardano in parte il periodo dell’inchiesta; ricorrendo al tasso di cambio per il periodo dell’inchiesta allegato al questionario destinato ai produttori esportatori, ne è risultato un prezzo di 0,77 CNY/kWh. Gas naturale (110) La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas per gli utilizzatori industriali in Turchia, quale pubblicato dall’Istituto turco di statistica, nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi del gas nella fascia di consumo corrispondente, espressi in Kuruş/m 3 , debitamente adeguati per tenere conto dell’inflazione durante il periodo dell’inchiesta impiegando l’indice dei prezzi alla produzione pubblicato dall’Istituto turco di statistica ( 72 ) ; ricorrendo al tasso di cambio per il periodo dell’inchiesta allegato al questionario destinato ai produttori esportatori, ne è risultato un prezzo di 4,06 CNY/m 3 . Il prezzo è stato adeguato per tenere conto dell’IVA al 18 %, in quanto il prezzo indicato è comprensivo di IVA. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (111) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (112) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati del denunciante, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione. (113) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV, i profitti e gli ammortamenti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS per il 2023 estratti dalla banca dati Orbis. Calcolo (114) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (115) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal denunciante in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto nella sezione 3.2.4. (116) Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e gli ammortamenti come osservato nei considerando da 112 a 107. Tali valori sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari di Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS, come spiegato al considerando 113. (117) La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione e gli ammortamenti, come spiegato al considerando 112, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per giungere a costi di produzione esenti da distorsioni. (118) Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 5,21 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’11,4 %. (119) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.3. Prezzo all’esportazione (120) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi FOB indicati in una serie di offerte e fatture per la fornitura di 10 tipi di suole in acciaio presentate da cinque produttori esportatori cinesi ad alcuni utilizzatori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, inclusi nella denuncia. 3.4. Confronto (121) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione, così stabiliti, allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale (122) Come spiegato ai considerando da 114 a 119, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. (123) La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale e nessun adeguamento è stato richiesto dai produttori esportatori inseriti nel campione, data la mancanza di collaborazione da parte di questi ultimi. 3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (124) Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tener conto dei costi di trasporto sul mercato interno, sulla base di fonti pubbliche ( 73 ) e di qualsiasi altra informazione disponibile, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi. 3.5. Margine di dumping (125) Per tutti i produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. (126) Il prezzo CIF è stato calcolato a partire dal prezzo all’esportazione FOB, adeguato aggiungendo il nolo marittimo sulla base dell’indice globale dei prezzi dei container per il trasporto marittimo (FBX11) ( 74 ) . (127) Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente: Società Margine di dumping provvisorio Tutte le importazioni originarie del paese interessato 62,5  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (128) Il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. L’industria dell’Unione non comprende gli assemblatori che, pur essendo produttori, non fabbricano le suole in acciaio ma le acquistano da terzi e le assemblano su componenti di maggiori dimensioni, come i gruppi di cingoli. (129) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 59 700 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base della risposta al questionario sui macroindicatori, che è stata presentata dal denunciante. Come indicato al considerando 7, non è stato necessario ricorrere al campionamento e i produttori dell’Unione che hanno collaborato rappresentavano più del [52-58] % della produzione totale dell’Unione stimata del prodotto simile. 4.2. Consumo dell’Unione (130) In assenza di statistiche sulle importazioni riguardanti specificamente il prodotto oggetto dell’inchiesta e data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, come spiegato al considerando 16, la Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base della metodologia presentata nella denuncia. Secondo tale metodologia, il consumo dell’Unione comprende il consumo delle nuove macchine cingolate e quello relativo al mercato post-vendita. Per il consumo di suole in acciaio per le nuove macchine cingolate, la Commissione ha utilizzato una stima del volume delle macchine cingolate vendute nell’Unione, una stima del numero medio di suole e il peso medio unitario per suola utilizzata in ciascuna macchina cingolata. Per il consumo di suole in acciaio per il mercato post-vendita, la Commissione ha fatto ricorso a una stima della quantità di macchine cingolate presenti nell’Unione e del numero medio di anni previsti prima della sostituzione delle suole in acciaio ( 75 ) . (131) La Commissione ha ritenuto appropriata tale metodologia, dato che non erano disponibili altri dati statistici. (132) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Consumo totale dell’Unione 125 877 129 822 128 671 130 007 Indice 100 103 102 103 Fonte: metodologia presentata nella denuncia (133) Il consumo totale dell’Unione è rimasto relativamente stabile tra il 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta, registrando solo un lieve aumento del 3 %. Tale tendenza può essere collegata alla situazione relativamente stabile del settore edile dell’Unione nel quale sono utilizzate le macchine cingolate. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (134) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni e le quote di mercato sulla base del consumo dell’Unione calcolato come descritto al considerando 130. Il volume delle importazioni totali da tutti i paesi terzi è stato calcolato sottraendo le vendite nell’Unione dei produttori dell’Unione dal consumo totale dell’Unione. Il volume totale delle importazioni è stato quindi ripartito tra la RPC e altri paesi terzi in base alla quota di importazioni di ciascun paese indicata da Eurostat per il codice NC 8431 49 20 , considerando che, secondo il denunciante, la descrizione di tale codice NC ( 76 ) corrisponde in modo più preciso al prodotto importato e venduto sul mercato dell’Unione. (135) Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantità delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Quantità delle importazioni dalla RPC (in tonnellate) 62 273 68 126 74 981 76 681 Indice 100 109 120 123 Quota di mercato 49  % 52  % 58  % 59  % Fonte: metodologia presentata nella denuncia (136) Le importazioni dalla RPC sono aumentate del 9 % tra il 2021 e il 2022, passando da 62 273 tonnellate a 68 126 tonnellate. Nel 2023 si è registrato un ulteriore aumento delle importazioni, che hanno raggiunto le 74 981 tonnellate, seguito da un moderato incremento, prima della fine del periodo dell’inchiesta, a 76 681 tonnellate. Tale aumento complessivo del 23 % nel periodo in esame ha superato di gran lunga l’andamento del consumo dell’Unione, che è aumentato solo del 3 %, come descritto al considerando 133. (137) Di conseguenza la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata, passando dal 49,0 % al 59 % nel corso del periodo in esame. 4.4. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (138) Per il periodo dell’inchiesta, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni dal paese interessato sulla base dei prezzi FOB indicati in una serie di offerte e fatture per la fornitura di suole in acciaio presentate da produttori esportatori cinesi ad alcuni utilizzatori dell’Unione, come indicato dal denunciante. La media ponderata di tali prezzi è stata adeguata per tenere conto dei costi di trasporto, come indicato dall’indice globale dei prezzi dei container per il trasporto marittimo (FBX11) ( 77 ) , per giungere a un prezzo CIF medio franco frontiera dell’Unione. (139) Il prezzo all’importazione di cui sopra è stato quindi utilizzato per stabilire il prezzo all’importazione per gli anni dal 2021 al 2023, ipotizzando che l’andamento del prezzo all’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’intero periodo in esame abbia seguito l’andamento del prezzo medio delle importazioni dalla RPC con il codice NC 8431 49 20 , come indicato da Eurostat. Ad esempio, se il prezzo medio di tutte le importazioni dalla RPC registrate con il codice NC 8431 49 20 era superiore del 5 % nel 2023 rispetto al periodo dell’inchiesta, il prezzo delle importazioni del prodotto in esame nel 2023 è stato calcolato moltiplicando per 1,05 il prezzo del prodotto in esame stabilito per il periodo dell’inchiesta. (140) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato l’andamento mostrato alla tabella 4. In considerazione del fatto che i calcoli relativi al dumping, all’undercutting e al margine di pregiudizio si basano solo sui prezzi medi all’importazione e sui prezzi medi di vendita dell’Unione, e al fine di garantire la riservatezza di questi ultimi, i prezzi all’importazione sono indicati in intervalli di valori. Tabella 4 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta RPC [757 - 1 280 ] [925 - 1 564 ] [760 - 1 286 ] [725 - 1 226 ] Indice 100 122 100 96 Fonte: offerte per la fornitura di suole in acciaio presentate da produttori esportatori cinesi ad alcuni utilizzatori dell’Unione, FBX11, Eurostat (141) I prezzi delle importazioni dalla RPC sono aumentati tra il 2021 e il 2022, passando da [757 - 1 280] EUR/tonnellata a [925 - 1 564] EUR/tonnellata. Nel 2023 il prezzo medio all’importazione è sceso a [760 - 1 286] EUR/tonnellata ed è in seguito diminuito fino a [725-1 226] EUR/tonnellata. Nel corso dell’intero periodo in esame i prezzi all’importazione sono stati costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione (cfr. tabella 8). (142) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando: (1) la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e (2) la media ponderata dei prezzi all’importazione di cui al considerando 138. (143) Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico del produttore dell’Unione che ha collaborato durante il periodo dell’inchiesta e indicava un margine di undercutting medio ponderato del 28,8 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell’Unione. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (144) In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (145) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario presentata dal denunciante, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario fornita dal denunciante. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (146) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (147) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (148) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Quantitativi di produzione (in tonnellate) 101 039 81 721 60 730 59 725 Indice 100 81 60 59 Capacità produttiva (in tonnellate) 133 000 133 000 133 000 133 000 Indice 100 100 100 100 Utilizzo degli impianti (%) 76 61 46 45 Indice 100 81 60 59 Fonte : risposta al questionario sui macroindicatori (149) Durante tutto il periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito, passando da circa 101 000 tonnellate nel 2021 a circa 59 700 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con un calo del 41 %. (150) Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile a 133 000 tonnellate. (151) Di conseguenza, nel periodo in esame l’utilizzo degli impianti è sceso, passando dal 76 % nel 2021 al 45 % durante il periodo dell’inchiesta. Questa tendenza è in linea con la diminuzione dei quantitativi di produzione, con un conseguente calo relativo del 41 %. 4.5.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato (152) Nel periodo in esame i quantitativi di vendita e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Quantitativi di vendita e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Quantità totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate) 38 907 32 118 23 257 23 148 Indice 100 83 60 59 Quota di mercato % 31 25 18 18 Indice 100 80 58 58 Fonte: risposta al questionario sui macroindicatori (153) Durante tutto il periodo in esame le vendite totali dell’Unione sono diminuite del 41 %, passando da circa 38 900 tonnellate nel 2021 a 23 148 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. (154) Allo stesso tempo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 31 % nel 2021 ad appena il 18 % nel periodo in esame, e il calo maggiore è stato registrato tra il 2022 e il 2023. 4.5.2.3. Crescita (155) Considerando il calo della quota di mercato del volume delle vendite dell’Unione, nel periodo in esame l’industria dell’Unione non è stata in grado di beneficiare della stabilità dei consumi in leggero aumento sul mercato dell’Unione. 4.5.2.4. Occupazione e produttività (156) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Numero di dipendenti 243 205 193 190 Indice 100 84 79 78 Produttività (in tonnellate/dipendente) 416 399 315 314 Indice 100 96 76 76 Fonte: risposta al questionario sui macroindicatori (157) Tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta, l’occupazione nell’industria dell’Unione è diminuita del 22 % in termini di ETP. Tale andamento ha seguito in larga misura quello del volume di produzione illustrato nella tabella 5. (158) La produttività in termini di tonnellate ha rispecchiato l’andamento della produzione e dell’occupazione ed è diminuita in linea con l’andamento dell’occupazione. 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (159) Il margine di dumping è stato notevolmente superiore al livello minimo. L’entità del margine di dumping effettivo ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. (160) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (161) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dal produttore dell’Unione che ha collaborato ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato l’andamento indicato nella tabella 7. Per garantire la riservatezza, i dati sono espressi in intervalli di valori: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata) [838 -1 357 ] [1 125 -1 823 ] [1 073 -1 738 ] [1 029 -1 667 ] Indice 100 134 128 123 Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata) [841 –1 422 ] [1 104 –1 866 ] [1 199 -1 891 ] [1 094 –1 849 ] Indice 100 131 133 130 Fonte: questionario del produttore dell’Unione che ha collaborato (162) I prezzi di vendita sul mercato dell’Unione sono aumentati del 34 % tra il 2021 e il 2022. Tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta i prezzi sono diminuiti dell’8 %. L’aumento dei prezzi di vendita tra il 2021 e il 2022 può essere legato all’aumento dei costi, come descritto più avanti. Tuttavia, a causa delle importazioni cinesi a basso prezzo oggetto di dumping, il livello dei prezzi è diminuito tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta. (163) Tra il 2021 e il 2022 il costo unitario medio di produzione è aumentato del 31 %. Tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta il costo unitario medio di produzione è rimasto stabile. 4.5.3.2. Costo del lavoro (164) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro del produttore dell’Unione che ha collaborato ha mostrato l’andamento illustrato nella tabella 9. Per garantire la riservatezza, i dati sono espressi in intervalli di valori: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) [32 516 -54 956 ] [34 463 - 58 247 ] [31 914 -53 939 ] [33 220 -56 147 ] Indice 100 106 98 102 Fonte: questionario del produttore dell’Unione che ha collaborato (165) Tra il 2021 e il 2022 il costo medio del lavoro per dipendente è leggermente aumentato del 6 % in termini di ETP. Tra il 2022 e il 2023 il costo del lavoro è diminuito dell’8 %, mentre tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta si è registrato un lieve incremento del 4 %. Pertanto, nel periodo in esame, il costo medio del lavoro è rimasto relativamente stabile. 4.5.3.3. Scorte (166) Nel periodo in esame il livello delle scorte del produttore dell’Unione che ha collaborato ha registrato l’andamento illustrato alla tabella 10. Per garantire la riservatezza, i dati sono espressi in intervalli di valori: Tabella 10 Scorte 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Scorte finali (unità di misura) [1 844 -3 116 ] [1 976 - 3 340 ] [1 792 -3 029 ] [1 367 - 2 310 ] Indice 100 107 97 74 Scorte finali in percentuale della produzione [4 - 6 ] [4 - 7 ] [5 - 9 ] [4 - 7 ] Indice 100 117 152 119 Fonte: questionario del produttore dell’Unione che ha collaborato (167) Tra il 2021 e il 2022 le scorte del produttore dell’Unione che ha collaborato sono leggermente aumentate del 7 %. Nel complesso il livello delle scorte ha registrato un calo del 26 % durante il periodo in esame. Dato che la maggior parte della produzione ha luogo sulla base di ordini e specifiche degli acquirenti, le scorte non costituiscono un indicatore significativo del pregiudizio. 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (168) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito del produttore dell’Unione che ha collaborato hanno mostrato l’andamento illustrato alla tabella 11. Per garantire la riservatezza, i dati sono espressi in intervalli di valori: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) [3 - 5 ] [4 - 7 ] [(-2 ) – (-3 )] [(-7 ) – (-11 )] Indice 100 127 -57 - 209 Flusso di cassa (in EUR) [477 856 -807 643 ] [2 283 650 - 3 859 690 ] [9 438 002 - 15 951 553 ] [1 551 657 -2 622 520 ] Indice 100 478 1 975 325 Investimenti (in EUR) [1 133 379 - 1 915 570 ] [1 039 444 - 1 756 807 ] [1 596 285 - 2 697 947 ] [1 167 093 - 1 972 552 ] Indice 100 92 141 103 Utile sul capitale investito [10 - 16 ] [24 - 40 ] [(-4 ) – (-6 )] [(-5 ) – (-8 )] Indice 100 247 -39 -51 Fonte: questionario del produttore dell’Unione che ha collaborato (169) La Commissione ha stabilito la redditività del produttore dell’Unione che ha collaborato esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (170) Tra il 2021 e il 2022 la redditività ha registrato un aumento inferiore a due punti percentuali, a seguito dell’aumento dei prezzi di vendita che ha consentito all’industria dell’Unione di coprire l’aumento dei costi di produzione. Tuttavia, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, a partire dal 2023 l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre i propri prezzi a livelli inferiori al costo di produzione. Ciò ha avuto un impatto sulla redditività, che è diminuita drasticamente (tra quattro e nove punti percentuali) tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta. (171) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Tra il 2021 e il 2022 il flusso di cassa netto ha mostrato un andamento crescente, in linea con quello della redditività. Nel 2023 si è registrato un aumento eccezionale dovuto alla riduzione dei crediti, mentre nel periodo dell’inchiesta il flusso di cassa netto è diminuito notevolmente. (172) Tra il 2021 e il 2022 gli investimenti hanno subito una flessione dell’8 %. Sebbene per gli investimenti sia stato registrato un aumento del 49 % tra il 2022 e il 2023, seguito da un calo del 38 % tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta, il livello è rimasto complessivamente basso dall’inizio del periodo in esame e gli investimenti effettuati sono serviti principalmente per migliorare l’efficienza e per mantenere gli impianti esistenti. Come conseguenza prevedibile della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione ha dovuto rinviare gli investimenti programmati. (173) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito è aumentato tra il 2021 e il 2022, per poi diminuire notevolmente tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta. Questo andamento negativo dimostra che, sebbene gli investimenti siano proseguiti al fine di mantenere e migliorare l’efficienza e la competitività, l’utile sul capitale investito è diminuito notevolmente durante il periodo in esame a causa dell’impossibilità, per l’industria dell’Unione, di migliorare il tasso di redditività. (174) La capacità del produttore dell’Unione che ha collaborato di ottenere capitale è aumentata del 147 % tra il 2021 e il 2022, ma è diminuita notevolmente tra il 2023 e la fine del periodo dell’inchiesta, con una riduzione totale del 198 %. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (175) Dall’inchiesta è emerso che i produttori esportatori cinesi, nonostante il consumo stabile, sono riusciti ad aumentare il volume delle loro importazioni, con conseguente aumento della quota di mercato che è passata dal 36 % nel 2021 al 46,3 % nel periodo dell’inchiesta. (176) Diversi indicatori di pregiudizio hanno mostrato tendenze negative, come la produzione, l’utilizzo degli impianti, le scorte, il volume delle vendite e la quota di mercato, nonché l’occupazione e la redditività. L’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a un aumento dei costi di produzione, che non è stato possibile compensare aumentando il prezzo di vendita dell’Unione (che dal 2022 ha registrato una tendenza al ribasso). La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata mentre i prezzi all’importazione hanno mostrato una tendenza al ribasso, restando costantemente inferiori ai prezzi di vendita dell’Unione. Tale andamento ha influito sulla redditività dell’industria dell’Unione, che ha registrato un calo, e sul livello generale degli investimenti, che è risultato basso. (177) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (178) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: le importazioni da paesi terzi e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (179) Il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione ha coinciso con il rapido aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che sono penetrate nel mercato dell’Unione in volumi considerevoli, con prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione e, in ogni caso, causando una significativa contrazione dei prezzi di vendita dell’Unione. Come indicato nella tabella 3, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina è aumentato, passando da 62 273 tonnellate nel 2021 a 76 681 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. Come indicato nella tabella 6, le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite, passando da 38 907 tonnellate nel 2021 a 23 148 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. Considerando che nello stesso periodo il consumo dell’Unione è rimasto stabile, la diminuzione del volume delle vendite dell’Unione si è tradotta in un calo significativo della quota di mercato dell’industria dell’Unione, che è passata dal 31 % nel 2021 al 18 % nel periodo dell’inchiesta. Allo stesso tempo, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata, passando dal 49 % al 59 %. La Commissione ha pertanto concluso che la crescita delle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione è avvenuta a scapito delle vendite dell’industria dell’Unione. (180) Il prezzo delle importazioni cinesi è diminuito del 4 % durante il periodo in esame. Per tutto il periodo i prezzi all’importazione sono stati considerati inferiori ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e l’undercutting rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione è stato notevole. Tale pressione sui prezzi ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi in linea con l’aumento dei costi. Ciò ha comportato un calo della redditività, che è diventata negativa nel periodo dell’inchiesta. (181) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che esiste un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume che di prezzi. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (182) Le importazioni da paesi terzi sono state stabilite secondo la metodologia descritta al considerando 134. (183) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Turchia Quantità (in tonnellate) 5 610 7 804 9 130 10 865 Indice 100 139 163 194 Quota di mercato 4 % 6 % 7 % 8 % Prezzo medio 1 752 1 836 1 912 1 704 Indice 100 105 109 97 Corea del Sud Quantità (in tonnellate) 5 380 6 439 4 445 4 591 Indice 100 120 83 85 Quota di mercato 4 % 5 % 3 % 4 % Prezzo medio 1 950 2 140 2 402 2 339 Indice 100 110 123 120 India Quantità (in tonnellate) 2 214 4 824 5 726 4 694 Indice 100 218 259 212 Quota di mercato 2 % 4 % 4 % 4 % Prezzo medio 1 598 1 863 1 861 1 881 Indice 100 117 116 118 Giappone Quantità (in tonnellate) 3 191 3 501 4 083 3 277 Indice 100 110 128 103 Quota di mercato 3 % 3 % 3 % 3 % Prezzo medio 4 938 4 342 4 721 4 147 Indice 100 88 96 84 Regno Unito Quantità (in tonnellate) 1 084 1 136 1 276 1 549 Indice 100 105 118 143 Quota di mercato 1 % 1 % 1 % 1 % Prezzo medio 3 039 3 542 4 168 3 722 Indice 100 117 137 122 Altri paesi terzi Quantità (in tonnellate) 7 218 5 601 5 618 5 203 Indice 100 78 78 72 Quota di mercato 6 % 4 % 4 % 4 % Prezzo medio 2 674 2 933 3 070 3 231 Indice 100 110 115 121 Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato Quantità (in tonnellate) 24 697 29 305 30 278 30 178 Indice 100 119 123 122 Quota di mercato 20 % 23 % 24 % 23 % Prezzo medio 2 519 2 483 2 663 2 460 Indice 100 99 106 98 Fonte: metodologia presentata nella denuncia (184) Come indicato nella tabella 12, il volume delle importazioni di suole in acciaio da paesi terzi diversi dalla Cina è rimasto a livelli relativamente bassi durante l’intero periodo in esame. In termini di quota di mercato, nessun paese terzo ha superato la quota dell’8 %, mentre nel complesso tutti i paesi terzi sono rimasti costantemente al di sotto del 25 %, ossia meno della metà della quota di mercato delle importazioni cinesi registrata in qualsiasi momento durante il periodo in esame. Inoltre il prezzo medio delle importazioni dai cinque maggiori paesi di importazione dopo la Cina era, sia individualmente che complessivamente, superiore o significativamente superiore ai prezzi di vendita e ai costi dell’Unione durante l’intero periodo in esame. (185) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (186) L’industria dell’Unione è in misura significativa orientata all’esportazione e, secondo il produttore dell’Unione che ha collaborato, si trova a dover far fronte a una concorrenza sempre più intensa da parte dei produttori cinesi anche nei suoi mercati di esportazione. (187) Durante il periodo in esame il volume e il prezzo medio delle esportazioni dell’industria dell’Unione hanno registrato l’andamento illustrato alla tabella 13. Per motivi di riservatezza, i dati sono espressi in intervalli di valori: Tabella 13 Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume delle esportazioni (in tonnellate) [42 477 -71 793 ] [33 770 -57 077 ] [26 041 -44 014 ] [26 485 -44 764 ] Indice 100 80 61 62 Prezzo medio (in EUR) [851 -1 439 ] [1 218 -2 059 ] [1 042 -1 763 ] [1 019 -1 723 ] Indice 100 143 122 120 Fonte: questionario sui macroindicatori, questionario del produttore che ha collaborato (188) Come indicato nella tabella 13, il volume delle esportazioni è diminuito di quasi il 40 % nel periodo in esame, in linea con il calo delle vendite dell’Unione sul mercato dell’Unione. Inoltre anche l’andamento del prezzo medio all’esportazione dell’industria dell’Unione è stato in linea con l’andamento del suo prezzo di vendita nell’Unione, con un aumento di circa il 20 % durante il periodo in esame, che non è stato sufficiente a compensare l’incremento dei costi in tale periodo. (189) La Commissione ha tuttavia ritenuto che, poiché le economie di scala nel settore delle suole in acciaio sono molto ridotte, la diminuzione delle vendite all’esportazione non abbia comportato un aumento significativo dei costi fissi e che l’impatto sulla redditività dell’industria dell’Unione sia stato pertanto molto limitato. Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha interrotto il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (190) Come già spiegato al considerando 180, il rapido aumento delle importazioni cinesi a basso prezzo ha costretto l’industria dell’Unione a fissare i propri prezzi di vendita nell’Unione al di sotto del costo di produzione al fine di restare competitiva rispetto ai prezzi cinesi e mantenere la propria presenza sul mercato. (191) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stato stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che non è stato interrotto dai fattori summenzionati. 6. LIVELLO DELLE MISURE (192) Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. In seguito ha esaminato se il margine di dumping sarebbe superiore al margine di pregiudizio (cfr. considerando da 200 a 202). 6.1. Margine di pregiudizio (193) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. (194) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (195) In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto di base in grado di coprire tutti i costi in condizioni di concorrenza normali sulla base della redditività ottenuta prima dell’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, ossia dal 2017 al 2020. Tale margine di profitto è stato calcolato all’8,5 % (196) Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è di [1 500 – 2 000] EUR/tonnellata, risultante dall’applicazione del suddetto margine di profitto dell’8,5 % al costo di produzione durante il periodo dell’inchiesta del produttore dell’Unione che ha collaborato. (197) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis , che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. Non sono stati segnalati costi futuri di questo tipo dall’industria dell’Unione. (198) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di [1 500 – 2 000] EUR/tonnellata per il prodotto simile dell’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 37) al costo di produzione del produttore dell’Unione che ha collaborato durante il periodo dell’inchiesta. (199) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio sulla base di un confronto tra la media ponderata del prezzo delle importazioni dal paese interessato, stabilita per il calcolo dell’undercutting dei prezzi illustrato ai considerando da 138 a 143, e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dal produttore dell’Unione che ha collaborato sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. La differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione. Paese Società Margine di dumping (in %) Margine di pregiudizio (in %) Cina Tutte le importazioni originarie del paese interessato 62,5  % 63,8 % 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione (200) Come spiegato nell’avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, nell’inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. (201) Tuttavia, dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto. (202) In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi provvisori in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. 6.3. Conclusioni sul livello delle misure (203) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Repubblica popolare cinese Tutte le importazioni originarie del paese interessato 62,5  % 7. INTERESSE DELL’UNIONE (204) Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (205) L’istituzione di misure aumenterebbe il prezzo all’importazione delle importazioni cinesi nell’Unione, determinando un incremento dei prezzi di vendita sul mercato dell’Unione e consentendo così all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi in linea con la crescita dei costi di produzione. Ciò si tradurrà in livelli di profitto più sostenibili che consentiranno all’industria dell’Unione di aumentare gli investimenti nelle nuove tecnologie per migliorare la competitività e mantenere la propria presenza sul mercato. (206) D’altro canto è probabile che la mancata istituzione di misure abbia un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione a causa di un’ulteriore contrazione dei prezzi. Se i prezzi dovessero diminuire ulteriormente, l’industria dell’Unione continuerà a subire perdite nel breve termine. Anche l’attuale livello dei prezzi è già insostenibile per l’industria dell’Unione. Un eventuale aumento dei prezzi da parte dell’industria dell’Unione, nel tentativo di migliorare la sua redditività, comporterebbe un’ulteriore perdita della quota di mercato e, in ultima analisi, una diminuzione del volume di produzione. Inoltre, con il calo della redditività e le perdite, l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di aumentare gli investimenti necessari a mantenere la propria competitività sul mercato dell’Unione. Di conseguenza, l’industria dell’Unione sarà soggetta a un ulteriore deterioramento finanziario in termini di redditività e investimenti, che metterà a rischio il suo futuro. (207) Se non venissero istituite misure, si potrebbe prevedere il persistere dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che diventerebbe significativo alla luce delle eventuali eccedenze di capacità indicate nella denuncia. In tale situazione l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di riprendersi dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. (208) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l’istituzione di misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.2. Interesse degli importatori e degli operatori commerciali (209) Alla data di apertura, 22 importatori, operatori commerciali e utilizzatori sono stati contattati e invitati a collaborare all’inchiesta. Solo un importatore, USCO S.p.A. («USCO»), si è manifestato, fornendo una risposta parziale al questionario. Di conseguenza, nessun importatore ha collaborato pienamente durante l’inchiesta. (210) L’importatore summenzionato ha sostenuto che, a seguito delle misure, è probabile che il livello dei prezzi delle suole in acciaio nell’Unione aumenti e che tali suole saranno sempre più spesso acquistate dai produttori dell’Unione piuttosto che da quelli cinesi. In assenza di misure, l’importatore ha dichiarato che le suole in acciaio saranno acquistate sempre più spesso dai produttori cinesi, mentre gli importatori beneficeranno di margini più elevati. L’importatore non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tali dichiarazioni, che sono state pertanto respinte. (211) Le suole in acciaio sono acquistate dagli importatori per essere vendute sul mercato post-vendita o per l’ulteriore assemblaggio. In assenza di collaborazione da parte degli importatori, la Commissione non è stata in grado di determinare con precisione l’impatto dei dazi antidumping sulle loro attività. (212) Sebbene le misure antidumping possano avere un impatto sui prezzi all’importazione, la Commissione ha ritenuto che gli importatori e gli operatori commerciali saranno probabilmente in grado di assorbire almeno in parte l’aumento dei costi o di trasferire parte di tale aumento ai loro clienti. Esistono anche fonti alternative di approvvigionamento di suole in acciaio da altri paesi terzi. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che gli importatori e gli operatori commerciali non saranno colpiti in modo sproporzionato dall’istituzione delle misure. 7.3. Interesse degli utilizzatori (213) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è acquistato dagli utilizzatori per essere assemblato nei cingoli a catena utilizzati in un’ampia gamma di macchine cingolate. Le suole in acciaio devono essere sostituite regolarmente e il prodotto è pertanto acquistato anche per il mercato post-vendita. (214) In caso di istituzione delle misure, USCO ha sostenuto che gli utilizzatori dovranno aspettarsi un aumento dei prezzi e che le attività di esportazione dei produttori di sottocarri dell’Unione che operano sul mercato mondiale subiranno un impatto negativo. L’importatore ha affermato che, in assenza di misure, le suole in acciaio saranno acquistate sempre più spesso dalla RPC e gli utilizzatori beneficeranno di prezzi più bassi. Tuttavia, come indicato al considerando 201, l’importatore non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno di tali dichiarazioni e nessuno degli utilizzatori ha collaborato alla presente inchiesta. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (215) Sulla base del numero e del peso medio delle suole in acciaio utilizzate in macchinari quali escavatori, bulldozer e gru ( 78 ) , tali suole non costituiscono una parte importante di questi prodotti a valle. Inoltre, sulla base del previsto aumento della domanda di questi prodotti a valle ( 79 ) , gli utilizzatori di suole in acciaio dovrebbero essere in grado di trasferire una parte significativa dell’eventuale aumento dei costi ai loro clienti. Su tale base si può ragionevolmente concludere che l’aumento dei prezzi delle suole in acciaio non avrà un impatto significativo sulla redditività degli utilizzatori. Inoltre, come descritto al considerando 206, l’assenza di misure comporterà un ulteriore deterioramento immediato della situazione dell’industria dell’Unione e, a medio e lungo termine, potrebbe indurre i produttori dell’Unione a uscire dal mercato. In tal modo gli utilizzatori disporranno di una fonte di approvvigionamento di suole in acciaio ridotta e diventeranno maggiormente dipendenti dalla Cina. (216) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le misure non inciderebbero in modo sproporzionato sugli utilizzatori. 7.4. Approvvigionamento sul mercato dell’Unione (217) USCO ha dichiarato che non è facile determinare l’impatto delle misure sulla disponibilità del prodotto. Ha tuttavia sostenuto che per l’industria dell’Unione sarebbe possibile investire per espandere la capacità (e quindi essere in grado di aumentare l’offerta), a seconda della situazione finanziaria dei produttori e delle loro prospettive di mercato. (218) L’inchiesta ha inoltre dimostrato che l’attuale capacità dei produttori dell’Unione sarà sufficiente a soddisfare il consumo dell’Unione, con un’attuale capacità inutilizzata del 55 %, come descritto al considerando 148. Le misure consentirebbero ai produttori dell’Unione di realizzare ulteriori investimenti per aumentare l’efficienza, che potrebbe servire a soddisfare un’eventuale domanda aggiuntiva. Dall’inchiesta è inoltre emerso che i paesi terzi diversi dalla Cina rappresentavano circa il 23 % della quota di mercato dell’Unione, come descritto al considerando 183, costituendo ulteriori fonti di approvvigionamento a prezzi non soggetti a dumping. (219) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’istituzione di misure non rischierebbe di compromettere la fornitura e la disponibilità di suole in acciaio sul mercato dell’Unione. 7.5. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (220) L’istituzione di misure antidumping consentirebbe all’industria dell’Unione di liberarsi dalla pressione sui prezzi nel mercato dell’Unione causata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping e di incrementare i prezzi in linea con l’aumento dei costi. Tale aumento dei prezzi avrebbe un impatto positivo sulla redditività e sui livelli di investimento dell’industria dell’Unione, in quanto consentirebbe a quest’ultima di difendere la propria posizione di mercato e di investire in nuove tecnologie per migliorare l’efficienza e la competitività. D’altro canto, la mancata istituzione di misure comporterebbe un rapido ulteriore deterioramento della redditività e del volume delle vendite dell’industria dell’Unione e, in ultima analisi, condurrebbe alla chiusura di impianti di produzione nell’Unione. (221) Dall’inchiesta non è emerso che le misure avrebbero effetti negativi sproporzionati sugli importatori, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori nell’Unione. (222) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di suole in acciaio originarie della RPC. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (223) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (224) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Cina, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e di dumping, come definito ai considerando da 199 a 203. L’importo del dazio è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. (225) Sulla base di quanto precede, l’aliquota del dazio antidumping provvisorio, espressa sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbe essere la seguente: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Repubblica popolare cinese Tutte le importazioni originarie del paese interessato 62,5  % (226) L’aliquota del dazio antidumping specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta e rispecchia pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta. Tale aliquota si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato. (227) Come spiegato ai considerando 32 e 33, le suole in acciaio vendute come parte di prodotti assemblati quali i «gruppi di cingoli» e i «gruppi di cingoli completi» rientrano nella definizione del prodotto. Pertanto, quando tali prodotti assemblati contenenti le suole in acciaio sono importati nell’Unione dal paese interessato, i dazi istituiti dovrebbero riflettere solo il valore delle suole in acciaio. A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto necessario stabilire una percentuale media del valore corrispondente alle suole in acciaio incorporate nel prodotto assemblato importato. La Commissione ha stabilito in via provvisoria che, sulla base delle informazioni fornite dal denunciante ( 80 ) , il valore delle suole in acciaio rappresenta in media il 55 % del valore di un «gruppo di cingoli» e il 50 % del valore di un «gruppo di cingoli completo». 9. REGISTRAZIONE (228) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (229) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. (230) In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione in merito a un’eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (231) Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (232) Non sono pervenute osservazioni sull’esattezza dei calcoli, ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento di base. Le osservazioni ricevute in seguito alla comunicazione preventiva su questioni diverse dall’esattezza dei calcoli saranno trattate nell’atto che conclude l’inchiesta. 11. DISPOSIZIONI FINALI (233) Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (234) Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con una lunghezza massima di 3 000 mm, utilizzate sulle macchine attualmente classificate alle voci 8426 , 8429 o 8430 , o sui trasportatori a nastro attualmente classificati alla voce 8428 originarie della Repubblica popolare cinese. Il prodotto oggetto del dazio antidumping provvisorio è attualmente classificato con i codici NC ex 8431 39 00 , ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 (codici TARIC 8431 39 00 21, 8431 39 00 25, 8431 39 00 26, 8431 39 00 29, 8431 49 20 11, 8431 49 20 15, 8431 49 20 16, 8431 49 20 19, 8431 49 80 11, 8431 49 80 15, 8431 49 80 16 e 8431 49 80 19). 2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 62,5 %. 3.   Per le suole in acciaio importate assemblate in un cingolo a catena, il dazio antidumping di cui al paragrafo 2 si applica alla seguente quota del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti assemblati importati: — 55 % per i gruppi di cingoli; — 50 % per i gruppi di cingoli completi. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2721 della Commissione, del 24 ottobre 2024. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, GU C, C/2024/5264, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5264/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2721 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, GU L, 2024/2721, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2721/oj . ( 4 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2745 . ( 5 ) t24.010083. ( 6 ) t24.010082. ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj . ( 8 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 208. ( 9 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 192. ( 10 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 66-68; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 193-194. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall'organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. ( 11 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 61-65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 195-201. ( 12 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 202. ( 13 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 203. ( 14 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 73; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 204. ( 15 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2024) 91, del 10 aprile 2024, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it . ( 16 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1 o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, considerando 139-141. ( 17 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1 o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, considerando 143. ( 18 ) Cfr.: http://www.juningjixie.com/en/index.html (consultato il 10 febbraio 2025). ( 19 ) Cfr.: http://www.liaoan.com.cn/gy/2672.html (consultato il 10 febbraio 2025). ( 20 ) Cfr.: relazione annuale 2022 di XCMG, pag. 89; disponibile all'indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-4/2023-04-29/9182574.PDF (consultato il 7 febbraio 2025). ( 21 ) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 22 ) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 23 ) Cfr.: https://www.baoganggf.com/gsjj (consultato il 6 febbraio 2025). ( 24 ) Cfr.: https://www.shougang.com.cn/en/ehtml/CompanyProfile.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 25 ) Cfr.: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/index.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 26 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consultato il 6 febbraio 2025). ( 27 ) Ibidem. ( 28 ) Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime. ( 29 ) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 30 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202309/content_6901732.htm (consultato il 6 febbraio 2025). ( 31 ) Cfr. il piano d'azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell'industria dell'acciaio, capitolo II, sezione 3.8; disponibile all'indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultato il 6 febbraio 2025). ( 32 ) Ibidem, capitolo I, sezione 2. ( 33 ) Ibidem, capitolo I, sezione 3.2. ( 34 ) Cfr. il piano di attuazione della provincia di Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria dell'acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3; disponibile all'indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultato il 6 febbraio 2025). ( 35 ) Piano di lavoro della provincia di Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l'ottimizzazione dell'assetto dell'industria dell'acciaio (2019-2025); disponibile all'indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 36 ) Quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shandong sullo sviluppo dell'industria dell'acciaio; disponibile all'indirizzo: https://m.mysteel.com/21/1119/11/DFD9D26D73D90F7D_abc.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 37 ) Piano d'azione della provincia di Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell'industria dell'acciaio per il 2020; disponibile all'indirizzo: https://m.mysteel.com/20/0715/11/7BF7729C99CEB3EA_abc.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 38 ) Piano d'azione della provincia di Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo dell'industria dell'acciaio: « promuovere le fusioni e la riorganizzazione delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell'acciaio portandolo a circa 10 imprese »; disponibile all'indirizzo: https://www.jiaxing.gov.cn/art/2022/4/20/art_1228922756_59529426.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 39 ) Cfr.: http://www.ansteel.cn/dangdejianshe/dangjiandongtai/2023-03-17/12429.html (consultato il 6 febbraio 2025). ( 40 ) Cfr. la relazione annuale 2022 di XCMG, pag. 45; disponibile all'indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-4/2023-04-29/9182574.PDF (consultato il 7 febbraio 2025). ( 41 ) Cfr.: https://www.xcmg.com/aboutus/news-detail-1127478.htm (consultato il 7 febbraio 2025). ( 42 ) Cfr. la relazione annuale 2023 di Baoshan Iron and Steel Ltd., pag. 41, https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600019_20240427_B5D4.pdf (consultato il 7 febbraio 2025). ( 43 ) Cfr.: https://www.wuganggroup.cn/people/3143 (consultato il 7 febbraio 2025). ( 44 ) Cfr.: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njg2NjIwMQ==&mid=2654952836&idx=1&sn=505b807e2826f1e3e6f08ba15b727722&chksm=bd294c728a5ec5641240246649545fda2b2065c015f861fa599249b2165962ca848a25a1faa2&token=1369557425&lang=zh_CN#rd (consultato il 7 febbraio 2025). ( 45 ) Cfr.: https://www.baoganggf.com/ggry (consultato il 7 febbraio 2025). ( 46 ) Cfr.: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gsld.html (consultato il 7 febbraio 2025). ( 47 ) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. da 24 a 27. ( 48 ) Cfr.: http://www.cncma.org/ (consultato il 10 febbraio 2025). ( 49 ) Cfr.: http://www.cncma.org/col/jieshao (consultato il 10 febbraio 2025). ( 50 ) Cfr.: http://www.cncma.org/article/472 (consultato il 10 febbraio 2025). ( 51 ) Ibidem. ( 52 ) Cfr. l'elenco dei membri della CCMA, disponibile all'indirizzo: http://www.cncma.org//article/478?pageTitle=%E4%BC%9A%E5%91%98%E5%90%8D%E5%BD%95 (consultato il 10 febbraio 2025). ( 53 ) Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e seguenti. ( 54 ) Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all'indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 10 febbraio 2025). ( 55 ) Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime. ( 56 ) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 10 febbraio 2025). ( 57 ) Cfr.: l'indirizzo: http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=1f79d908601e479f83707e67b133e347.pdf (consultato il 10 febbraio 2025). ( 58 ) Cfr.: https://english.www.gov.cn/news/202406/19/content_WS6672c84ac6d0868f4e8e8531.html (consultato il 10 febbraio 2025). ( 59 ) Ibidem. ( 60 ) Cfr.: https://gxt.ln.gov.cn/gxt/tztg/9ACE8DDADE4648FB8A0C25B8BEB7E55D/index.shtml (consultato il 10 febbraio 2025). ( 61 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 63; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33. ( 62 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 63 ) t24.010082. ( 64 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione del 24 febbraio 2017 ( GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/749/oj ). ( 65 ) https://www.globaltradealert.org/data_extraction . ( 66 ) https://www.macmap.org/ . ( 67 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 68 ) http://www.turkstat.gov.tr => Press releases => selezionare «Labour Cost Statistics». ( 69 ) http://www.turkstat.gov.tr => Press releases => selezionare «Labour Cost index». ( 70 ) EMRA | Autorità di regolamentazione del mercato dell'energia (epdk.gov.tr) = > Press releases = > selezionare «Electricity, electricity market board decisions». ( 71 ) 1 Kuruş corrisponde a 0,01 lire turche. ( 72 ) http://www.turkstat.gov.tr => Press releases => selezionare «Producer Price Index». ( 73 ) https://www.searates.com/ . ( 74 ) https://terminal.freightos.com/fbx-11-china-to-northern-europe/ . ( 75 ) Cfr. allegato 27 della denuncia. ( 76 ) Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci 8426 , 8429 o 8430 , di getti di ghisa, di ferro o di acciaio. ( 77 ) https://terminal.freightos.com/fbx-11-china-to-northern-europe/ . ( 78 ) Cfr. la tabella 7 della versione consultabile della denuncia. ( 79 ) Allegato 26 della denuncia - Relazione - Europe Crawler Earthmove Machines Market (2024) - Mordor Intelligence. ( 80 ) t25.003968. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/780/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/780 applica l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento di base antidumping per affrontare le distorsioni significative nel mercato cinese, utilizzando un paese rappresentativo (Turchia) per determinare il valore normale. Commercialisti e consulenti di commercio internazionale devono comprendere come le distorsioni di mercato (proprietà statale, controllo dei prezzi, intervento pubblico nei finanziamenti e nelle materie prime) influenzano il calcolo del dumping e come la metodologia del paese rappresentativo sostituisce i prezzi interni cinesi per garantire un confronto equo nei procedimenti antidumping.

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