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Regolamento UE 0826/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/826 della Commissione, del 29 aprile 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 29/04/2025 In vigore dal: 29/04/2025 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal Regolamento UE 2025/826 al regime dei dazi antidumping sul biodiesel cinese e quali prodotti rimangono esclusi dalla misura?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/826 del 29 aprile 2025 rettifica il precedente Regolamento UE 2025/261, che aveva istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica Popolare Cinese. La modifica principale riguarda l'aggiunta di codici TARIC supplementari per migliorare il monitoraggio dei carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF). Il dazio si applica agli esteri monoalchilici di acidi grassi e ai gasoli paraffinici di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificati secondo specifici codici NC e TARIC. Rimangono esclusi dalla misura i carburanti sostenibili per l'aviazione che rispettano lo standard ASTM D7566-22, identificati con il codice addizionale TARIC 89FT, per i quali la Commissione ha comunque previsto un sistema di monitoraggio attraverso ulteriori codici TARIC sui codici NC 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 21, 2710 19 25 e 2710 19 29. Questa distinzione consente di tracciare separatamente i flussi commerciali di biodiesel sottoposto a dazio da quelli dei carburanti sostenibili per l'aviazione, garantendo una corretta applicazione della misura antidumping.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/826 della Commissione, del 29 aprile 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/826 of 29 April 2025 correcting Implementing Regulation (EU) 2025/261 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/826 30.4.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/826 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2025 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 ( 2 ) , la Commissione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese. (2) Come osservato al considerando 252 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261, la Commissione si è impegnata a monitorare i flussi di biodiesel e di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) successivamente all’istituzione delle misure antidumping sul biodiesel cinese. A fini di monitoraggio sono stati pertanto stabiliti codici TARIC distinti per i SAF quali definiti all’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione originari della Repubblica popolare cinese. Per un miglior monitoraggio dei carburanti sostenibili per l’aviazione è tuttavia opportuno aggiungere codici addizionali TARIC ai codici NC 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 21 , 2710 19 25 e 2710 19 29 . (3) In considerazione di quanto precede, si ritiene necessario modificare il regolamento iniziale per includere codici addizionali TARIC all’articolo 1, paragrafo 1. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 22, 1516 20 98 23, 1516 20 98 29, 1516 20 98 31, 1516 20 98 32 e 1516 20 98 39), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 22, 1518 00 91 23, 1518 00 91 29, 1518 00 91 31, 1518 00 91 32 e 1518 00 91 39), ex 1518 00 95 (codici TARIC 1518 00 95 10, 1518 00 95 11 e 1518 00 95 19), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 22, 1518 00 99 23, 1518 00 99 29, 1518 00 99 31, 1518 00 99 32 e 1518 00 99 39), ex 2710 19 42 (codici TARIC 2710 19 42 21, 2710 19 42 22, 2710 19 42 23 e 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codici TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 22, 2710 19 44 23, 2710 19 44 29, 2710 19 44 31, 2710 19 44 32 e 2710 19 44 39), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 22, 2710 19 46 23, 2710 19 46 29, 2710 19 46 31, 2710 19 46 32 e 2710 19 46 39), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 22, 2710 19 47 23, 2710 19 47 29, 2710 19 47 31, 2710 19 47 32 e 2710 19 47 39), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 11, 3824 99 92 13, 3824 99 92 14, 3824 99 92 15, 3824 99 92 16 e 3824 99 92 19), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 ( 95 ) (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 12, 3826 00 90 13, 3826 00 90 19, 3826 00 90 31, 3826 00 90 32 e 3826 00 90 39), esclusi i carburanti sostenibili per l’aviazione che soddisfano i requisiti di cui alla specifica standard ASTM D7566-22 per il carburante per turbine aeronautiche contenente idrocarburi sintetizzati, attualmente classificati con i codici NC ex 2710 19 42 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 44 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 46 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 47 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 20 11 (codice addizionale TARIC 89FT) ed ex 2710 20 16 (codice addizionale TARIC 89FT) e originari della Repubblica popolare cinese. Al fine di monitorare le importazioni di carburanti sostenibili per l’aviazione, oltre ai codici di cui al presente paragrafo che erano esclusi dall’ambito di applicazione della misura, sono soggetti a monitoraggio i codici addizionali TARIC seguenti: codici NC 2710 19 11 (codice addizionale TARIC 89FT), 2710 19 15 (codice addizionale TARIC 89FT), 2710 19 21 (codice addizionale TARIC 89FT), 2710 19 25 (codice addizionale TARIC 89FT) e 2710 19 29 (codice addizionale TARIC 89FT).». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/261, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/826/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/826 disciplina i dazi antidumping su biodiesel cinese e carburanti sostenibili per l'aviazione, utilizzando codici TARIC e NC per la classificazione doganale e il monitoraggio delle importazioni. Importatori, operatori logistici e società di trading devono verificare la corretta classificazione merceologica secondo i codici TARIC specifici per evitare l'applicazione errata della misura antidumping, soprattutto nella distinzione tra biodiesel standard e SAF certificati secondo ASTM D7566-22.

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