Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0828/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/828 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 della Commissione che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco

Pubblicato: 28/04/2025 In vigore dal: 28/04/2025 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il Regolamento UE 2025/828 ai dazi compensativi sulle ruote di alluminio marocchine e come influisce sulla documentazione doganale?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/828 rettifica il precedente Regolamento UE 2025/500, modificando i dazi compensativi definitivi applicabili alle importazioni di ruote di alluminio originarie dal Marocco. La normativa si applica agli importatori e ai produttori esportatori marocchini di ruote di alluminio, interessando le operazioni doganali presso gli Stati membri dell'UE. La principale modifica riguarda l'aliquota del dazio residuo (applicabile a "tutte le altre importazioni originarie del Marocco"), che viene innalzata dal 5,6% al 31,4%, allineandola al tasso della società DMA. Questo cambiamento tiene conto della possibilità che nuovi produttori esportatori possano beneficiare di sovvenzioni provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese ma attribuibili al governo marocchino nel contesto della cooperazione bilaterale.

Per quanto riguarda la documentazione doganale, il regolamento introduce un requisito cruciale: l'applicazione delle aliquote individuali ridotte (31,4% per DMA e 5,6% per Hands 8) è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'azienda esportatrice. La dichiarazione deve certificare che il prodotto è stato effettivamente fabbricato dalla società indicata in Marocco e che le informazioni sono complete e esatte. In assenza di tale documentazione valida, si applica automaticamente il dazio più elevato (31,4%).

Questa disposizione mira a ridurre i rischi di elusione dei dazi dovuti alla differenza nelle aliquote applicate. Gli importatori devono quindi prestare particolare attenzione alla corretta compilazione e presentazione della documentazione alle autorità doganali, poiché la mancanza di una fattura valida comporta l'applicazione della tariffa massima. Il regolamento si applica a decorrere dal 15 marzo 2025, data di entrata in vigore del regolamento originario.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/828 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 della Commissione che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/828 of 28 April 2025 correcting Implementing Regulation (EU) 2025/500 imposing definitive countervailing duties on imports of certain aluminium road wheels originating in Morocco

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/828 29.4.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/828 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2025 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 della Commissione che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 ( 2 ) la Commissione europea ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco. (2) Come osservato nel considerando 552 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/500, il livello di collaborazione è stato elevato e la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il tasso di sovvenzione residuo al livello della società che ha collaborato con il tasso di sovvenzione più elevato. Nel considerando 553 la Commissione ha però ritenuto che la situazione della società con il tasso di sovvenzione più elevato fosse anomala al confronto con gli altri produttori esportatori che hanno collaborato. Il tasso di sovvenzione residuo è stato adeguato di conseguenza. (3) A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto di non aver valutato a pieno titolo gli elementi di prova disponibili per fissare il livello del tasso di sovvenzione residuo nelle circostanze specifiche del caso. Poiché l’inchiesta aveva riguardato i due soli produttori esportatori del prodotto in esame del Marocco, l’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile a tutte le altre importazioni originarie del Marocco fissata dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 non teneva conto della possibilità, per un nuovo produttore esportatore soggetto all’aliquota in questione, di avvalersi anche di un sostegno erogato dal governo della RPC ma attribuibile al governo del Marocco nel contesto della cooperazione tra i governi del Marocco e della RPC. In tali circostanze, è opportuno fissare il dazio residuo al livello della sovvenzione complessiva disponibile in Marocco per un eventuale futuro produttore esportatore di tale tipo. La Commissione osserva che in ogni caso un eventuale nuovo produttore esportatore avrebbe diritto di chiedere un riesame accelerato a norma dell’articolo 20 del regolamento di base per la fissazione di un’aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso applicabile tale da rispecchiare la sua situazione specifica. In considerazione di quanto precede, si ritiene necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 per fissare il tasso di sovvenzione residuo al livello della società che ha collaborato con il tasso di sovvenzione più elevato. (4) Le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 erano inoltre finalizzate a ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, come spiegato nel considerando 708. Tuttavia, poiché l’aliquota di dazio residua per tutte le altre importazioni originarie del Marocco è stata fissata al livello della società con l’aliquota di dazio più bassa (si veda il considerando 553), i rischi di elusione non potrebbero essere ridotti al minimo se gli importatori non presentassero una fattura commerciale valida emessa da un produttore soggetto a un’aliquota di dazio più alta. Al fine pertanto di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, è necessario fissare il dazio, nel caso di importazioni corredate di fatture non valide, al livello della società che ha collaborato con il tasso di sovvenzione più elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 (ovvero il 15 marzo 2025). (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Il considerando 553 del regolamento (UE) 2025/500 è sostituito dal seguente: «(553) Inoltre, il tasso di sovvenzione residuo dovrebbe tenere conto della possibilità, per un nuovo produttore esportatore soggetto all’aliquota in questione, di avvalersi anche di un sostegno erogato dal governo della RPC ma attribuibile al governo del Marocco nel contesto della cooperazione tra i governi del Marocco e della RPC. In tali circostanze, è opportuno fissare il dazio residuo al livello della sovvenzione complessiva disponibile in Marocco per un eventuale futuro produttore esportatore di tale tipo. La Commissione osserva che un eventuale nuovo produttore esportatore di tale tipo avrebbe diritto di chiedere un riesame accelerato a norma dell’articolo 20 del regolamento di base per la fissazione di un’aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso applicabile tale da rispecchiare la sua situazione specifica.» 2.   La tabella che figura nel considerando 554 è sostituita dalla seguente: «Società Tasso di sovvenzione complessivo DMA 31,45  % Hands 8 5,60  % Residuo 31,45  %» 3.   La tabella che figura nel considerando 705 è sostituita dalla seguente: «Società Dazio compensativo definitivo DMA 31,4  % Hands 8 5,6  % Tutte le altre importazioni originarie del Marocco 31,4  %» 4.   L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/500 è sostituito dal seguente: 4.«2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio compensativo definitivo Codice addizionale TARIC Dika Morocco Africa SA. 31,4  % C897 Hands 8 SA. 5,6  % C873 Tutte le altre importazioni originarie del Marocco 31,4  % C999» 5.   L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/500 è sostituito dal seguente: «3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, in cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: “ Il sottoscritto certifica che il (volume) di ruote di alluminio vendute per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Marocco. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”. Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile più elevato.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . L’articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento si applica a decorrere dal 15 marzo 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 della Commissione, del 13 marzo 2025, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco ( GU L, 2025/500, 14.3.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/500/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/828/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/828 disciplina i dazi compensativi, le misure antidumping e antielusione, e la documentazione doganale per le importazioni da paesi terzi. Commercialisti e consulenti doganali devono considerare l'impatto su TARIC, codici addizionali, valutazione doganale e compliance documentale nelle operazioni di import-export. La normativa è rilevante per chi opera nel settore automotive e nella gestione dei dazi all'importazione, con particolare attenzione alla sovvenzioni governative e alla cooperazione commerciale internazionale.

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