Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0835/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/835 della Commissione, del 5 maggio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 05/05/2025 In vigore dal: 05/05/2025 Documento ufficiale

Quali sono i dazi compensativi definitivi imposti sulle importazioni di biodiesel argentino e quali regimi di sovvenzione sono stati ritenuti persistenti?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/835 istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina, confermando e rinnovando le misure precedentemente adottate nel 2019. I dazi variano tra il 25% e il 33,4% a seconda dei produttori esportatori, con un'aliquota del 28,2% per le società che hanno collaborato non inserite nel campione e del 33,4% per tutte le altre società argentini. La Commissione ha ritenuto persistenti diversi regimi di sovvenzione, tra cui: il sostegno governativo all'industria del biodiesel mediante la fornitura di soia a prezzi inferiori al mercato; le esenzioni fiscali provinciali (in particolare nella provincia di Santa Fe); il mandato nazionale di miscelazione del biodiesel che garantisce mercati protetti ai produttori nazionali; e il trasferimento diretto di fondi per il finanziamento del capitale operativo. La decisione si basa su un riesame in previsione della scadenza avviato nel febbraio 2024, durante il quale la Commissione ha verificato che il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio all'industria dell'Unione giustificava il mantenimento delle misure compensative.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/835 della Commissione, del 5 maggio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/835 of 5 May 2025 imposing a definitive countervailing duty on imports of biodiesel originating in Argentina following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/835 6.5.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/835 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2025 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni sovvenzionate da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 18, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 ( 2 ) , la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi compensativi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina («misure iniziali»). L'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». (2) I dazi compensativi attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 25 % e il 33,4 % sulle importazioni dai produttori esportatori inseriti nel campione, del 28,2 % per le società che hanno collaborato non inserite nel campione e un'aliquota del 33,4 % per tutte le altre società dell'Argentina. Nel febbraio 2019 la Commissione ha accettato anche gli impegni offerti dagli esportatori argentini ( 3 ) , consistenti in un contingente annuale in franchigia doganale per il biodiesel a un prezzo minimo basato sul prezzo ufficiale dell'olio di soia dell'Argentina, maggiorato dei costi di produzione e di trasporto. (3) Le importazioni di biodiesel sono attualmente soggette a misure antidumping se originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») ( 4 ) o degli Stati Uniti d'America («USA») ( 5 ) e a misure compensative se originarie dell'Indonesia ( 6 ) o degli USA ( 7 ) . 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 8 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. (5) La domanda di riesame è stata presentata il 10 novembre 2023 dallo European Biodiesel Board («richiedente» o «EBB»), per conto dell'industria dell'Unione di biodiesel ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (6) Prima dell'apertura del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha informato il governo dell'Argentina ( 9 ) di avere ricevuto una domanda debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 5 febbraio 2024. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata con il governo dell'Argentina. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza delle prove, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione e in base ai quali è stata avviata l'inchiesta. Tale nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le osservazioni formulate dal governo dell'Argentina in tale occasione sono state sintetizzate ed esaminate nella nota. (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ( 10 ) , che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 febbraio 2024 la Commissione, sulla base dell'articolo 18 del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina («paese interessato») pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 11 ) («l'avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame (8) L'inchiesta relativa alla persistenza delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (9) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti e le autorità dell'Argentina, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare. (10) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.6. Osservazioni in merito all'apertura (11) In una comunicazione del 15 marzo 2024, la Camera argentina dei biocombustibili («CARBIO») ha contestato l'apertura in quanto l'analisi del pregiudizio contenuta nella domanda non teneva conto di altri fattori pertinenti che potrebbero comportare un pregiudizio. CARBIO ha inoltre affermato che la domanda non era suffragata da sufficienti elementi di prova, in particolare per quanto riguarda l'ipotesi che, in caso di scadenza delle misure compensative, le importazioni di biodiesel dall'Argentina si impennerebbero e arrecherebbero pregiudizio all'industria dell'Unione. (12) La Commissione ha ritenuto che la domanda contenesse elementi di prova sufficienti per dimostrare che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Non è escluso che la domanda presenti lacune o elementi che non sono ragionevolmente disponibili per l'industria dell'Unione, ma tale situazione non può compromettere la conclusione generale secondo cui esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'ulteriore inchiesta. I livelli probatori inoltre non sono gli stessi per l'apertura e le altre fasi dell'inchiesta. La Commissione ha respinto le argomentazioni di CARBIO. (13) Nelle loro osservazioni sull'apertura, CARBIO e il governo dell'Argentina hanno affermato che dopo l'inchiesta iniziale erano intervenute modifiche legislative pertinenti, in particolare per quanto riguarda le esenzioni fiscali nella provincia di Santa Fe e il mandato nazionale in materia di biodiesel. Hanno inoltre affermato che nel corso dell'inchiesta erano previste altre modifiche legislative. (14) La Commissione ha tenuto conto di tali informazioni nell'analisi dei regimi di sovvenzione di cui ai considerando da 35 a 51 e da 271 a 283 e nell'analisi della probabilità di cui ai considerando da 323 a 330. 1.7. Campionamento (15) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 27 del regolamento di base. 1.7.1. Campionamento dei produttori dell'Unione (16) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base alla rappresentatività in termini di volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione nel periodo compreso tra il 1 o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023. Si è tenuto conto anche del mix di prodotti all'interno del campione. Il campione era costituito da quattro produttori dell'Unione. Alla luce delle informazioni disponibili nella fase di apertura, i produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano circa il 15 % del volume totale stimato della produzione del prodotto simile nell'Unione e il 24 % delle vendite nell'Unione dei produttori che hanno risposto all'inchiesta. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Nessuna parte ha presentato osservazioni. Il campione di produttori dell'Unione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. 1.7.2. Campionamento degli importatori (17) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. (18) Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. 1.7.3. Campionamento dei produttori esportatori dell'Argentina (19) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori dell'Argentina di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione dell'Argentina di individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta. (20) Sette produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori, appartenenti a due gruppi, sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione rappresentavano il 68 % del volume totale delle importazioni nell'Unione dall'Argentina indicato da Eurostat nel periodo dell'inchiesta di riesame. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni. 1.8. Risposte al questionario e verifica (21) La Commissione ha inviato questionari al governo dell'Argentina, ai produttori esportatori inseriti nel campione, ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, a un importatore indipendente e al richiedente. Tali questionari sono stati resi disponibili online ( 12 ) il giorno dell'apertura, ad eccezione di quelli destinati al governo dell'Argentina e al richiedente, che sono stati resi disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. (22) Sono pervenute risposte al questionario dal governo dell'Argentina, dai produttori esportatori inseriti nel campione, dai produttori dell'Unione inseriti nel campione, da un importatore indipendente e dal richiedente. (23) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. (24) Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso le sedi del governo dell'Argentina e delle società seguenti: Produttori dell'Unione — Chevron, Amsterdam, Paesi Bassi, — Masol Iberia Biofuel, S.L.U., El Grao (Castellón) e Barcellona, Spagna, — Raffineria di Gela, Gela e Roma, Italia, — Saipol, Parigi, Francia Richiedente — European Biodiesel Board (EBB), Bruxelles, Belgio Produttori esportatori dell'Argentina — Gruppo Renova: — Viterra Argentina S.A., Villa Adelina — Molinos Agro S.A., Victoria — LDC Argentina S.A., Buenos Aires 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (25) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 21), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 91 33), ex 2710 19 42 (codici TARIC 2710 19 42 21 e 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codici TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 e 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 292710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 e 3824 99 92 17), 3826 00 10 and ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 33) ( 13 ) . (26) Il prodotto oggetto del riesame può essere ottenuto mediante diversi processi, quali la transesterificazione di oli e grassi, una sintesi Fischer-Tropsch o l'idrotrattamento di materie prime rinnovabili. Si tratta di un carburante rinnovabile prodotto da un'ampia gamma di materie prime, tra cui oli vegetali quali olio di colza, olio di soia, olio di palma, oli da cucina usati, grassi animali o biomassa. (27) Dall'inchiesta è emerso che il biodiesel prodotto in Argentina è esclusivamente estere metilico di soia («SME») derivato dall'olio di soia, mentre una quota importante del biodiesel prodotto nell'Unione è costituita da estere metilico di colza («RME»). SME e RME appartengono entrambi alla categoria degli esteri metilici di acidi grassi (FAME). (28) Il biodiesel è generalmente utilizzato nel settore dei trasporti, principalmente miscelato con diesel fossile, ma anche nella sua forma pura. 2.2. Prodotto in esame (29) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario dell'Argentina. 2.3. Prodotto simile (30) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell'Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. (31) Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. 2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (32) Non sono pervenute osservazioni riguardanti la definizione del prodotto. 3. RISCHIO DI PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI (33) In conformità dell'articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure esistenti implichi il rischio di persistenza delle sovvenzioni. 3.1. Sovvenzioni e programmi di sovvenzioni nell'ambito dell'inchiesta (34) In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e alle informazioni presentate dal governo dell'Argentina e dai produttori esportatori che hanno collaborato, sono stati esaminati i regimi seguenti, che presumibilmente comportano la concessione di sovvenzioni: Regimi esaminati nell'inchiesta iniziale e oggetto di misure compensative a) sostegno del governo all'industria del biodiesel, anche attraverso la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato b) esenzione dalla tassa per beni immobili a norma della legge industriale di Santa Fe: esenzione dal pagamento dell'imposta sui beni immobili a norma della legge provinciale n. 8478/1979 per la promozione industriale (articolo 4); esenzioni dalle imposte provinciali concesse dalla provincia di Santa Fe: articolo 183.29, esenzione dall'imposta di bollo e articolo 127, esenzione dall'imposta sul volume d'affari per le vendite all'esportazione Regimi esaminati nell'inchiesta iniziale per i quali non è stato riscontrato alcun vantaggio c) concessione di crediti e finanziamenti all'esportazione a condizioni preferenziali e prestiti agevolati d) rinuncia da parte della pubblica amministrazione a entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse a norma della legge sui biocarburanti del 2006 e) esenzioni dalle imposte provinciali previste dalla provincia di Cordoba f) esenzioni dalle imposte provinciali concesse dalla provincia di Buenos Aires g) sistema di promozione e sviluppo industriale della provincia di Santiago del Estero (PSPID) – legge provinciale n. 6750 Nuovi regimi h) trasferimento diretto di fondi: programma di finanziamento del capitale operativo nell'industria del biodiesel i) rinuncia a entrate in virtù della nuova legge sui biocarburanti 27640/2021. 3.2. Contesto dei regimi agevolati del governo dell'Argentina a favore dell'industria del biodiesel durante il periodo dell'inchiesta di riesame (35) Dall'inchiesta iniziale, i regimi agevolati del governo dell'Argentina concernenti l'industria del biodiesel si sono sviluppati come spiegato di seguito. (36) Mentre gli sviluppi legislativi relativi a ciascun regime di sovvenzioni sono analizzati nelle rispettive sezioni, a livello più generale la legge 26093 relativa al quadro normativo per i biocarburanti, adottata nel 2006 e analizzata nell'inchiesta iniziale («legge sui biocarburanti del 2006»), è scaduta nel maggio 2021 ( 14 ) . È stata pertanto sostituita nel 2021 dalla legge 27640 («legge sui biocarburanti del 2021»), che è rimasta in vigore durante il periodo dell'inchiesta di riesame ( 15 ) . (37) La legge sui biocarburanti del 2021 prevedeva un mandato nazionale in materia di biodiesel, con l'assegnazione di contingenti mensili di biodiesel ai produttori nazionali di biodiesel non integrati verticalmente per la fornitura a miscelatori nazionali a prezzi fissi regolamentati dal governo. (38) A tale scopo, la legge sui biocarburanti del 2021 incaricava il segretariato per l'energia, in qualità di autorità preposta all'applicazione, di funzioni quali, tra l'altro: regolamentare, amministrare e supervisionare la produzione, la commercializzazione e l'uso sostenibile dei biocarburanti , effettuare audit e ispezioni presso le imprese e gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e/o la miscelazione di biocarburanti , applicare le sanzioni previste nella legge sui biocarburanti del 2021, garantire la disponibilità dei fattori produttivi necessari per la preparazione dei biocarburanti per la miscelazione obbligatoria, con la possibilità di disciplinare e stabilire i meccanismi ritenuti necessari affinché l'acquisto degli stessi avvenga secondo le condizioni normali e abituali del mercato e senza distorsioni, stabilendo come limite, se del caso, il prezzo all'esportazione di tali fattori produttivi al netto dei rispettivi costi , determinare le assegnazioni di biocarburanti per la fornitura della miscela obbligatoria e stabilire […] i prezzi ai quali deve essere effettuata la commercializzazione dei biocarburanti destinati alla miscelazione obbligatoria […] con combustibili fossili ( 16 ) . (39) A norma della legge sui biocarburanti del 2021, il biodiesel da fornire in virtù del mandato nazionale era soggetto a un requisito di contenuto locale, in quanto doveva essere prodotto in impianti installati nella Repubblica Argentina a partire da materie prime nazionali ( 17 ) . Durante la verifica in loco, il governo dell'Argentina ha confermato che l'olio di soia utilizzato per la produzione di biodiesel fornito in virtù del mandato nazionale doveva essere di origine argentina. Ciò significa che il biodiesel utilizzato per soddisfare il mandato di miscelazione doveva essere prodotto in impianti argentini utilizzando materie prime di produzione nazionale ( 18 ) . (40) La legge sui biocarburanti del 2021 stabiliva che la fornitura dei quantitativi mensili di biodiesel [...] è effettuata dalle società che producono detto biocarburante che, direttamente o indirettamente attraverso le loro società controllanti e/o controllate, non svolgono attività connesse all'esportazione di biodiesel e/o dei suoi principali fattori produttivi ( 19 ) . Di conseguenza solo le società non esportatrici e non integrate verticalmente potevano essere interessate dal mandato in materia di biodiesel, mentre le grandi società che esportavano biodiesel non potevano fornire il loro prodotto per la miscelazione obbligatoria. I produttori esportatori inseriti nel campione LDC Argentina S.A., Molinos Agro S.A. («Molinos Agro») e Viterra Argentina S.A. («Viterra Argentina») non erano interessati dal mandato nazionale. Di fatto, oltre a produrre e ad esportare biodiesel, operavano tutti anche nella frantumazione della soia per la produzione di olio di soia, che vendevano anche ai produttori nazionali di biodiesel interessati dal mandato nazionale di produrre il loro biodiesel. Il gruppo Renova tuttavia comprendeva, oltre ai produttori esportatori Molinos e Viterra Argentina, anche società che producevano biodiesel per il mercato interno e/o in conto lavorazione per i produttori esportatori che in seguito lo esportavano. Tali società erano interessate dal mandato nazionale. (41) Ne consegue che, poiché viceversa i produttori di biodiesel interessati dal mandato nazionale non sono legalmente autorizzati a esportare, il governo dell'Argentina ha separato il mercato interno dal mercato di esportazione e i rispettivi operatori. (42) Inoltre, ai fini della fornitura di cui sopra saranno prese in considerazione [solo] le società conformi alle premesse stabilite nella presente disposizione che erano autorizzate dall'autorità preposta all'applicazione nel quadro della legge 26093 alla fornitura di biodiesel per la miscelazione obbligatoria al momento dell'approvazione della presente legge ( 20 ) . Ciò significa che solo le società che erano fornitori attivi nel quadro del precedente mandato a norma della legge sui biocarburanti del 2006 potevano diventare fornitori ai sensi della nuova legge. (43) Inizialmente, in virtù del mandato in materia di biodiesel previsto dalla legge sui biocarburanti del 2006, la percentuale obbligatoria di biodiesel nel carburante risultante dalla miscelazione era del 10 %. Tale percentuale è stata ridotta dalla legge sui biocarburanti del 2021, che ha fissato il tasso di miscelazione obbligatorio al 5 % ( 21 ) . A norma della legge sui biocarburanti del 2021, il segretariato per l'energia potrebbe persino ridurre il tasso di miscelazione al 3 % laddove ritenesse che le condizioni economiche impongano una riduzione dei prezzi dei combustibili, in particolare quando l'aumento dei prezzi dei fattori produttivi di base per la produzione di biodiesel potrebbe falsare il prezzo dei combustibili fossili alla pompa ( 22 ) . Nel giugno 2022 tuttavia la risoluzione 438/2022 ha innalzato il tasso di miscelazione obbligatorio al 7,5 % ( 23 ) . (44) Tuttavia, per un periodo di 4 mesi, da metà giugno 2022 a metà ottobre 2022, proprio all'inizio del periodo dell'inchiesta di riesame, il governo dell'Argentina, con il decreto 330/2022 e la risoluzione 638/2022, ha temporaneamente aumentato del 5 %, al 12,5 %, il mandato di miscelazione del biodiesel a causa di una carenza di gasolio sul mercato ( 24 ) . In via eccezionale, le società fornitrici della percentuale aggiuntiva comprendevano non solo società normalmente interessate dal mandato nazionale, ma anche esportatori di biodiesel ( 25 ) . Molinos Agros infatti è stata interessata. Il governo dell'Argentina ha indicato che il prezzo di tale fornitura aggiuntiva di biodiesel era libero, ma secondo quanto indicato dal decreto 330/2022 anche il prezzo di tale mandato aggiuntivo temporaneo era regolamentato sotto forma di prezzo massimo ( 26 ) . (45) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame quindi il tasso di miscelazione obbligatorio è stato del 12,5 % per mezzo mese e del 7,5 % per il resto del periodo. (46) Durante la verifica in loco, il governo dell'Argentina ha spiegato che in Argentina esiste anche un piccolo mercato interno per il biodiesel al di fuori del mandato di miscelazione. A tale mercato possono partecipare anche gli esportatori di biodiesel e i produttori di biodiesel integrati verticalmente. Tale mercato al di fuori del mandato di miscelazione corrispondeva solo all'1,5-2 % dell'intero mercato interno del biodiesel. (47) Inoltre durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in particolare tra dicembre 2022 e luglio 2023, una grave siccità ha colpito l'Argentina, con ripercussioni negative sulla produzione di soia e di altre colture. Tale situazione risulta evidente nel grafico 1, che mostra un calo significativo della produzione di soia, mais e frumento durante tale periodo (considerando 125). La capacità produttiva è rimasta comunque stabile anche a fronte della siccità e in seguito la produzione è aumentata, come risulta dal grafico 1. La Commissione ha pertanto ritenuto che la siccità fosse un fenomeno temporaneo. (48) Di conseguenza, mentre in generale la produzione di soia in Argentina soddisfa la domanda, nel 2023 i produttori esportatori inseriti nel campione hanno fatto ricorso all'importazione di soia dai paesi vicini meno colpiti dalla siccità: Paraguay, regioni settentrionali del Brasile e Bolivia. Ciò è stato confermato anche da informazioni pubblicamente disponibili ( 27 ) . (49) La soia è stata importata nell'ambito di un regime di importazione temporanea, come nel caso dell'inchiesta iniziale. A norma del regime di importazione temporanea, simile al regime di perfezionamento attivo dell'UE, i dazi all'importazione non sono riscossi nella misura in cui i fattori produttivi sono trasformati e il prodotto risultante è riesportato. (50) La soia importata nell'ambito del regime di importazione temporanea è stata utilizzata solo per produrre e riesportare farina e olio di soia, e non biodiesel. Il regime di importazione temporanea di fatto funziona sulla base di un tasso di conversione tra fattori produttivi importati e produzione riesportata, che può applicarsi alla frantumazione della soia in farina e olio di soia e alla riesportazione di tali prodotti, ma non all'ulteriore produzione e riesportazione di biodiesel, che costituisce una seconda fase di produzione a valle nella catena del valore. (51) La soia importata potrebbe essere utilizzata per produrre biodiesel solo se effettivamente importata, a differenza delle importazioni nell'ambito del regime di importazione temporanea. Ciò non è avvenuto per diversi motivi. In primo luogo, la soia (come anche l'olio di soia e il biodiesel) importata dai paesi del Mercosur (quali Paraguay, Brasile e Uruguay) era soggetta a un'imposta sugli acquisti di valuta estera denominata impuesto PAIS (Para una Argentina lnclusiva y Solidaria) , calcolata come percentuale del valore CIF delle importazioni. Inoltre, la soia (come anche l'olio di soia e il biodiesel) importata da paesi non Mercosur (come la Bolivia) era soggetta al dazio comune all'importazione del Mercosur e a una tassa statistica, oltre all' impuesto PAIS. Pertanto, l'importazione effettiva di soia in Argentina è costosa e non è economicamente attraente. In secondo luogo, i produttori esportatori inseriti nel campione hanno spiegato che per la soia importata dal Paraguay e dal Brasile era più difficile ottenere la certificazione di sostenibilità necessaria per determinate destinazioni di esportazione, in particolare l'UE, rispetto alla soia prodotta in Argentina. Si trattava in particolare della conformità alle norme in materia di deforestazione, che non riguardano le vaste pianure argentine prive di alberi. Infine, il biodiesel utilizzato per soddisfare il mandato di miscelazione (che costituisce la maggior parte del mercato interno, come indicato al considerando 46) doveva essere prodotto in impianti argentini utilizzando materie prime di produzione nazionale. Pertanto, la soia importata poteva essere utilizzata nella produzione di biodiesel solo per l'esiguo mercato interno non rientrante nel mandato o per i mercati di esportazione, in quest'ultimo caso con la mancanza di motivazioni economiche e i problemi di certificazione appena descritti. 3.3. Regimi oggetto dell'inchiesta iniziale e oggetto di misure compensative 3.3.1. Sostegno del governo all'industria del biodiesel, anche attraverso la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato (52) Nella domanda il richiedente ha fatto riferimento alle risultanze della Commissione nell'inchiesta iniziale secondo cui il governo dell'Argentina aveva incaricato o dato ordine ai coltivatori di soia di eseguire la sua politica intesa a creare un mercato interno compartimentato e di fornire soia all'industria nazionale del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato. Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha anche constatato che il governo dell'Argentina ha conferito un vantaggio costituito dalla differenza tra i prezzi pagati dai produttori nazionali di biodiesel e il prezzo che avrebbero pagato se in Argentina fossero state applicate condizioni di mercato per la soia. La serie di misure del governo dell'Argentina inoltre è stata ritenuta specifica, in quanto le misure erano limitate a un gruppo di imprese o industrie, compresa l'industria nazionale del biodiesel. (53) Il richiedente ha affermato che tali misure erano ancora applicabili e rimarranno a disposizione dell'industria argentina del biodiesel nei prossimi anni. Tali misure avrebbero consentito all'industria argentina del biodiesel di acquistare materie prime a costi inferiori, al fine di stimolare la produzione e le esportazioni di biodiesel. 3.3.1.1. Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base (54) Il 20 gennaio 2025 la Commissione ha informato il governo dell'Argentina che avrebbe potuto dover ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata del presunto sostegno fornito all'industria del biodiesel, anche mediante fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato per i motivi descritti di seguito. (55) In primo luogo, nel questionario la Commissione ha chiesto al governo dell'Argentina di indicare i recapiti (nomi, indirizzi e posta elettronica) di tutte le società fornitrici di soia e olio di soia per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. (56) Nella sua risposta, il governo dell'Argentina ha indicato solo i nomi e gli indirizzi degli operatori della catena del valore coinvolti nella distribuzione dell'olio di soia, ma non dei fornitori di soia. Il governo dell'Argentina ha spiegato di avere fornito solo le informazioni la cui divulgazione a suo parere non violerebbe le restrizioni giuridiche stabilite per tutelare la riservatezza delle società ai sensi della legge n. 17622 (in particolare gli articoli 11 e 13) e norme integrative. (57) Nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha ribadito la sua richiesta riguardo ai dati di contatto dei produttori di soia, dal momento che il governo dell'Argentina aveva fornito il numero totale di produttori di soia in Argentina attingendo al sistema semplificato di informazione agricola dell'amministrazione federale delle entrate, e dovrebbe pertanto essere in possesso di tali informazioni. (58) Nella sua risposta, il governo dell'Argentina ha dichiarato che le informazioni sulle società interessate non potevano essere fornite in quanto tutelate, oltre che dalla legge n. 17622, anche dall'articolo 101 della legge n. 11683 sul segreto fiscale, e pertanto non potevano essere presentate nel quadro dell'inchiesta. (59) In secondo luogo, nel questionario la Commissione ha anche chiesto al governo dell'Argentina di indicare i 10 maggiori produttori di i) soia e ii) olio di soia in Argentina e di fornire, per tutti: a) nome, b) ubicazione e c) situazione proprietaria dell'impresa (ad esempio di proprietà dello Stato, di proprietà collettiva, privata, straniera). Per ciascuno dei 10 maggiori produttori e distributori di i) soia e ii) olio di soia in Argentina, la Commissione inoltre ha chiesto al governo dell'Argentina di fornire informazioni dettagliate sui membri del consiglio di amministrazione e della direzione e di individuare i membri che sono anche funzionari statali o che occupano una posizione in un'autorità pubblica o in un ente pubblico. (60) Nella sua risposta, il governo dell'Argentina ha dichiarato che le informazioni richieste erano tutelate dalla legge 17622 e regolamenti integrativi e non potevano essere fornite. (61) Nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha ribadito la richiesta di cui sopra, prendendo atto della risposta del governo dell'Argentina al questionario e indicando la sua interpretazione iniziale dell'ambito di applicazione della legge n. 17622, nonché citando una serie di altri casi in cui i fornitori di soia sembravano fornire alle autorità centrali e provinciali dati pertinenti che potrebbero non rientrare nell'ambito di applicazione della legge n. 17622. La Commissione ha chiesto inoltre se la situazione proprietaria di una società, nonché la composizione del suo consiglio di amministrazione, in generale fossero indicate al registro delle società. (62) Nella sua risposta, il governo dell'Argentina ha chiarito che le informazioni del segretariato per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca sono protette dalla legge n. 17622 e pertanto non hanno potuto essere presentate nel quadro dell'indagine. Il governo dell'Argentina ha spiegato inoltre che ciascuna provincia e territorio autonomo dell'Argentina istituisce e gestisce il proprio registro delle società e ha riconosciuto che la struttura proprietaria di una società e il suo consiglio di amministrazione sono comunicati, ad esempio, al registro della città autonoma di Buenos Aires. Le informazioni disponibili sulla struttura proprietaria di una società tuttavia dipendevano dall'organizzazione giuridica dell'entità e nomi e cognomi dei membri del consiglio di amministrazione potevano essere consultati, ma non tutte le informazioni erano accessibili al pubblico e pertanto non potevano essere presentate nel quadro dell'inchiesta. (63) In terzo luogo, nel questionario la Commissione ha anche chiesto al governo dell'Argentina di trasmettere l'appendice A (questionario per i fornitori di fattori produttivi) i) ai 10 maggiori produttori e distributori dei fattori produttivi in questione e ii) a eventuali altri produttori e distributori di soia e olio di soia che abbiano fornito fattori produttivi ai due produttori esportatori inseriti nel campione. A tale riguardo la Commissione ha informato il governo dell'Argentina di avere chiesto a ciascuna società che ha collaborato di preparare un elenco di tutti i rispettivi fornitori dei fattori produttivi in questione e ha indicato al governo dell'Argentina di coordinarsi con i produttori esportatori che hanno collaborato. La Commissione ha inoltre richiesto elementi di prova (copia di e-mail, lettere o fax) che dimostrassero che il governo dell'Argentina aveva inviato l'appendice A ai produttori e ai distributori interessati nonché, se possibile, la prova che i produttori e i distributori l'avevano ricevuta (ad esempio una conferma di ricezione). (64) Nella sua risposta, il governo dell'Argentina non ha fornito le informazioni richieste e non ha specificato se tali informazioni fossero già in suo possesso o se avesse trasmesso l'appendice A ai produttori e ai distributori di fattori produttivi interessati. Si è limitato ad affermare che le informazioni richieste erano tutelate dalla legge 17622 e regolamenti integrativi e dunque non potevano essere fornite. (65) Nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha ribadito la sua richiesta, precisando che non stava chiedendo informazioni al governo dell'Argentina, ma semplicemente l'assistenza del governo dell'Argentina per ottenere le informazioni dai fornitori di soia. (66) Nella sua risposta, il governo dell'Argentina ha chiarito di comprendere pienamente la richiesta presentata dalla Commissione, ma ha ribadito di non disporre di una base giuridica a norma della quale poter fornire le informazioni richieste, in quanto i dati delle società in questione erano protetti dall'articolo 101 della legge 11683 sul segreto fiscale e pertanto non potevano essere trasmessi nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni in corso. Ancora una volta, nella sua risposta, il governo dell'Argentina non ha specificato se avesse trasmesso l'appendice A ai pertinenti produttori e distributori di fattori produttivi, né ha fornito prove in tal senso. (67) Durante la verifica in loco, la Commissione ha nuovamente sollevato tali questioni con il governo dell'Argentina. (68) In risposta, oltre a ribadire gli obblighi di riservatezza cui erano vincolate le autorità argentine, il governo dell'Argentina ha anche affermato che era impossibile per il governo dell'Argentina fornire un elenco dei produttori di soia registrati, da un lato perché il numero di produttori di soia variava da stagione a stagione, e dall'altro perché i produttori di soia erano circa 60 000 ogni anno. Il governo dell'Argentina ha inoltre spiegato che la situazione è diversa per i miscelatori di biodiesel e pertanto è stato in grado di fornire i nomi e i dati di contatto dei miscelatori di biodiesel nella risposta al questionario. Questo perché, a differenza dei produttori di soia, i miscelatori devono registrarsi in un registro accessibile al pubblico per svolgere la loro attività commerciale. Al considerando 80 tuttavia la Commissione ha constatato chele informazioni richieste avrebbero potuto essere preparate dal governo dell'Argentina accedendo alle banche dati delle autorità fiscali argentine. (69) In conclusione, per quanto concerne la presunta fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, il governo dell'Argentina ha negato l'accesso alle informazioni e agli elementi di prova necessari richiesti dalla Commissione nel suo questionario, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni e durante la visita di verifica, né ha provveduto a fornirli. (70) In mancanza di sufficiente collaborazione, la Commissione non ha potuto raccogliere tutte le informazioni che considerava necessarie per i risultati della presente inchiesta. Più specificamente, la Commissione non ha potuto ottenere informazioni e dati riguardanti i produttori di soia e di olio di soia e l'impatto di una tassa all'esportazione sulla soia, sull'olio di soia e sul biodiesel (cfr. considerando 101 e 123) sulla produzione e sulla politica dei prezzi dei produttori di soia e di olio di soia, nonché sull'approvvigionamento dei produttori di biodiesel. (71) Tali informazioni comprendevano l'identità dei produttori di soia e olio di soia, il grado di proprietà e controllo dello Stato sui maggiori produttori, il comportamento e le decisioni dei produttori di soia e olio di soia interessati dalle tasse all'esportazione e relative modifiche, le loro strategie di produzione e la possibilità di passare a colture alternative, la disponibilità di terreni coltivabili e il relativo accesso, le caratteristiche e le dinamiche del mercato per quanto concerne la differenziazione tra grandi società e PMI, i canali e le strategie di marketing e vendita per i mercati nazionali e di esportazione, i prezzi e le politiche di prezzo nei mercati interni e di esportazione, l'impatto dei prezzi internazionali sulle politiche di prezzo, la situazione della concorrenza a livello nazionale e nei mercati di esportazione, la loro redditività nel corso degli anni, l'impatto di una possibile sovraccapacità e di strategie di accumulo, le importazioni ed esportazioni dei principali clienti a livello nazionale e nei mercati di esportazione, compreso il ruolo delle imprese di frantumazione e il valore aggiunto da esse conseguito, così come la situazione della concorrenza nel settore della frantumazione in Argentina e nei mercati internazionali. (72) Si trattava di informazioni, dati e documenti necessari, poiché in loro assenza era molto difficile giungere a una conclusione precisa e fondata sulle risultanze relative alla persistenza delle sovvenzioni per quanto riguarda il presunto regime di sovvenzioni consistente nella fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Di conseguenza l'assenza di tutte queste informazioni necessarie ha notevolmente ostacolato l'inchiesta. (73) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che il governo dell'Argentina: — ha rifiutato l'accesso alle informazioni necessarie richieste i) concernenti i dati di contatto dei fornitori di soia, ii) concernenti il nome, l'ubicazione, la situazione proprietaria e i dati dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione, compresa la loro relazione con il governo dell'Argentina, dei 10 maggiori produttori di soia e olio di soia in Argentina, e iii) nell'appendice A dei pertinenti fornitori di soia e di olio di soia, compresi elementi di prova a dimostrazione del fatto che il governo dell'Argentina aveva inviato l'appendice A ai produttori e ai distributori pertinenti; — non ha fornito entro il termine stabilito nelle sue risposte le informazioni necessarie riguardanti i) i dati di contatto dei fornitori di soia e ii) il nome, l'ubicazione, la situazione proprietaria e i dati dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione, compresa la loro relazione con il governo dell'Argentina, dei 10 maggiori produttori di soia e olio di soia in Argentina; e — ha ostacolato gravemente l'inchiesta poiché non ha fornito entro il termine stabilito nelle sue risposte le informazioni necessarie richieste concernenti i) i dati di contatto dei fornitori di soia e ii) il nome, l'ubicazione, la situazione proprietaria e i dati dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione, compresa la loro relazione con il governo dell'Argentina, dei 10 maggiori produttori di soia e olio di soia in Argentina. (74) Su tale base, il 20 gennaio 2025 la Commissione ha informato il governo dell'Argentina della sua intenzione di applicare l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base e ha chiesto al governo dell'Argentina di presentare osservazioni. (75) Il 27 gennaio 2025 il governo dell'Argentina ha presentato le sue osservazioni in merito alla prevista applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Anche CARBIO ha presentato le sue osservazioni al riguardo. (76) In sostanza, il governo dell'Argentina ha riconosciuto che alcune delle informazioni fornite erano incomplete o prive del livello di dettaglio richiesto, in particolare per quanto riguarda i produttori di soia, ma ha contestato il fatto che tale mancanza di collaborazione fosse qualificata come rifiuto di fornire le informazioni necessarie e grave ostacolo all'inchiesta. Secondo il governo dell'Argentina, la mancata comunicazione di informazioni necessarie descriveva meglio le circostanze del caso. (77) In particolare, il governo dell'Argentina e CARBIO hanno ricordato in primo luogo che l'attuale riesame in previsione della scadenza riguardava il biodiesel, per il quale è l'olio di soia, e non la soia, a costituire un fattore produttivo. La produzione di soia sarebbe quindi collegata solo indirettamente alla produzione di biodiesel e non costituirebbe un'informazione necessaria. La Commissione ha però erroneamente esteso la sua analisi all'intera catena del valore a monte. (78) A tale riguardo la Commissione ha osservato di avere chiesto le informazioni necessarie per analizzare l'asserzione di sovvenzione formulata dal richiedente nella domanda, che riguardava in particolare la fornitura di soia – la principale materia prima del biodiesel – per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato a vantaggio dei produttori di biodiesel. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (79) In secondo luogo, il governo dell'Argentina ha chiarito di non aver raccolto né mantenuto un elenco dei produttori di soia come quello richiesto dalla Commissione e di non essere quindi in grado di fornire tali informazioni. (80) La Commissione ha contestato il fatto che il governo dell'Argentina non potesse fornire tali informazioni, necessarie per l'inchiesta. La Commissione ha osservato in particolare che il governo dell'Argentina, nelle sue osservazioni sull'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, ha spiegato che la preparazione delle informazioni richieste avrebbe richiesto l'accesso alle banche dati delle autorità fiscali argentine, confermando in tal modo che le informazioni richieste avrebbero potuto essere preparate dal governo dell'Argentina. La Commissione ha pertanto abbandonato la qualificazione di rifiuto dell'accesso alle informazioni necessarie e di grave ostacolo all'inchiesta in relazione ai dati di contatto dei fornitori di soia e ha concluso che il governo dell'Argentina non ha fornito le informazioni necessarie richieste. A prescindere dalla qualificazione, restava comunque l'omessa collaborazione da parte del governo dell'Argentina sotto forma di mancata comunicazione delle informazioni necessarie, per cui la Commissione non disponeva ancora delle informazioni necessarie richieste e ha applicato l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. (81) In terzo luogo, il governo dell'Argentina ha spiegato di aver fornito tutte le informazioni di cui disponeva, ma che era legalmente impossibilitato a fornire altri tipi di informazioni, in particolare quelle relative al nome, all'ubicazione, alla situazione proprietaria e ai dati dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione, compresa la loro relazione con il governo dell'Argentina, dei 10 maggiori produttori di soia e olio di soia in Argentina. (82) La Commissione ha osservato che l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contiene norme dettagliate e obblighi per l'autorità incaricata dell'inchiesta di proteggere le informazioni riservate. La Commissione ha ritenuto che, in mancanza di tali informazioni, l'autorità incaricata dell'inchiesta sia autorizzata a ricorrere ai dati disponibili. La Commissione ha pertanto mantenuto la qualificazione di rifiuto dell'accesso alle informazioni necessarie e di grave ostacolo all'inchiesta in relazione alle informazioni sui 10 maggiori produttori di soia e olio di soia in Argentina e ha respinto tale argomentazione. (83) Infine il governo dell'Argentina ha puntato l'attenzione sull'elenco di informazioni che la Commissione non è stata in grado di ottenere di cui al considerando 71, sostenendo in primo luogo che l'elenco dei produttori di soia non avrebbe soddisfatto tali informazioni mancanti, in secondo luogo che il governo dell'Argentina ha fornito molte di tali informazioni nel corso della verifica e in terzo luogo che esistevano altre fonti affidabili non vincolate agli stessi obblighi giuridici del governo dell'Argentina, in particolare i produttori esportatori inseriti nel campione per quanto riguarda le informazioni relative alla redditività e al valore aggiunto della frantumazione. A questo proposito, anche l'associazione argentina della catena del valore della soia ( Asociación de la Cadena de la Soja Argentina – «ACSOJA») ha fornito informazioni sulla capacità di passare da una coltura all'altra e sulle decisioni relative al mercato. (84) La Commissione ha osservato che le informazioni di cui al considerando 71 non dipendevano solo dalla mancata presentazione dell'elenco dei produttori di soia, ma anche dalla mancata comunicazione di tutte le informazioni richieste, elencate al considerando 73. La Commissione inoltre non ha disatteso le altre informazioni fornite dal governo dell'Argentina, ma avrebbe potuto ricevere informazioni più precise direttamente dai produttori di soia, se il governo dell'Argentina avesse trasmesso loro l'appendice A. La Commissione infine non ha contestato le informazioni fornite dal governo dell'Argentina e dall'ACSOJA durante la verifica, che però non sono sufficienti a sostituire le informazioni non fornite e non hanno alcuna incidenza sulla qualificazione della mancanza di collaborazione del governo dell'Argentina. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (85) In conclusione, in mancanza delle informazioni necessarie, la Commissione si è basata in parte sui dati disponibili per le conclusioni concernenti gli aspetti dell'inchiesta di cui ai considerando 70 e 71 in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base. (86) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha ribadito di non disporre di un elenco di produttori di soia. (87) Come indicato al considerando 80, la Commissione non sosteneva che il governo dell'Argentina fosse in possesso di tale elenco, ma ha osservato che il governo dell'Argentina aveva confermato che le informazioni richieste nell'elenco avrebbero potuto essere preparate e presentate. (88) Il governo dell'Argentina ha inoltre affermato che la preparazione di tale elenco e la trasmissione del questionario ai dieci maggiori fornitori di soia e olio di soia avrebbero richiesto non solo l'accesso ai dati, ma anche il superamento delle disposizioni giuridiche che impediscono al governo dell'Argentina di condividere tali informazioni con terzi. A tale riguardo, il governo dell'Argentina ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente invocato le norme dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, sostenendo che il mandato per i funzionari governativi in relazione all'accesso e alla condivisione di determinati tipi di informazioni è indipendente da qualsiasi procedura di trattamento delle informazioni riservate rese disponibili nell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, né ad essa collegato. (89) Il governo dell'Argentina ha affermato altresì che la Commissione era a conoscenza di tali limitazioni dall'inchiesta iniziale e avrebbe dovuto indicare gli specifici produttori di soia la cui partecipazione alla presente inchiesta era ritenuta essenziale. In tal modo per tali produttori non si applicherebbero le limitazioni imposte al governo dell'Argentina e i questionari potrebbero essere indirizzati a loro direttamente. (90) La Commissione ha ritenuto che l'ambito di applicazione dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative comprenda il caso in cui i funzionari pubblici sono vincolati da obblighi nazionali di riservatezza, come già spiegato al considerando 82. Altrimenti, il membro oggetto dell'inchiesta potrebbe sempre invocare gli obblighi nazionali di riservatezza per non collaborare nel contesto di un'inchiesta antisovvenzioni. La Commissione è tenuta a proteggere le informazioni riservate fornite. Inoltre, a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione non può utilizzare le informazioni raccolte per altri scopi, in quanto le informazioni ricevute nel corso di un'inchiesta antisovvenzioni sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste. La Commissione ha inoltre osservato che non poteva prevedere che la comunicazione di tali informazioni da parte del governo dell'Argentina fosse soggetta a limitazioni sulla base di un'inchiesta precedente, poiché le circostanze possono essere cambiate. Il governo dell'Argentina non ha mai presentato un elenco di produttori di soia, né nell'inchiesta iniziale né nel presente riesame, e pertanto la Commissione non avrebbe potuto conoscere né individuare nessuno di tali produttori. Soprattutto, il governo dell'Argentina ha proposto tale possibile soluzione solo dopo la divulgazione finale delle informazioni, ossia in una fase molto avanzata dell'inchiesta, quando non era più possibile attuarla, e non ha spiegato il motivo per cui non si applicherebbero limitazioni di riservatezza. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (91) In una serie di asserzioni il governo dell'Argentina ha anche preso in esame ciascun tipo di informazione mancante di cui al considerando 71, spiegando il suo punto di vista su ciascun tipo di informazione o facendo riferimento alle proprie risposte fornite nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza. (92) La Commissione ha già spiegato al considerando 84 che il problema non erano le informazioni fornite dal governo dell'Argentina, ma piuttosto le informazioni che non erano state fornite dal governo dell'Argentina o tramite quest'ultimo, in particolare perché il governo dell'Argentina non ha mai trasmesso l'appendice A ai fornitori pertinenti. Nell'appendice A, la Commissione non chiedeva il parere del governo dell'Argentina sulle informazioni richieste ai fornitori di soia e olio di soia. La Commissione aveva già esaminato il parere del governo dell'Argentina, essendone a conoscenza grazie alla risposta al questionario fornita dal governo dell'Argentina, sebbene incompleta. La Commissione chiedeva invece il parere e le informazioni dei fornitori, tenendo conto del fatto che il regime esaminato consisteva nella fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.3.1.2. Analisi (93) Al fine di stabilire l'esistenza di una sovvenzione compensabile devono sussistere tre elementi: a) un contributo finanziario o un sostegno al reddito/ai prezzi; b) un vantaggio; e c) la specificità. (94) Per giungere a una conclusione sul primo elemento, la Commissione ha esaminato se la serie di misure adottate dal governo dell'Argentina comporti un contributo finanziario costituito dalla fornitura di soia da parte della pubblica amministrazione ai produttori esportatori di biodiesel argentini per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, e/o se la serie di misure adottate dal governo dell'Argentina rientri nella categoria del sostegno al reddito o ai prezzi dell'industria del biodiesel, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. 3.3.1.3. Contributo finanziario (95) Come nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha osservato che tutte le società inserite nel campione acquistavano soia sul mercato nazionale da società collegate o indipendenti per trasformarla in olio di soia e successivamente in biodiesel. I produttori esportatori inseriti nel campione non acquistavano olio di soia per trasformarlo ulteriormente in biodiesel (ad eccezione di acquisti trascurabili effettuati da uno dei produttori esportatori inseriti nel campione, corrispondenti allo 0,004 % del suo volume di acquisto di soia e olio di soia durante il periodo dell'inchiesta di riesame), poiché procedevano autonomamente alla frantumazione della soia per estrarne olio, come fase intermedia della produzione di biodiesel. Di conseguenza, nelle sottosezioni che seguono l'analisi è incentrata sulla domanda se il governo dell'Argentina fornisse soia (invece di olio di soia) per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato. (96) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo trattino, del regolamento di base, stabilisce che esiste un contributo finanziario se una pubblica amministrazione: «incarica o dà ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l'attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione». Il tipo di funzioni descritte all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base si realizza laddove «la pubblica amministrazione fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni [...]». Queste disposizioni rispecchiano l'articolo 1.1, lettera a), 1), punti iii) e iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e andrebbero interpretate e applicate alla luce della pertinente giurisprudenza dell'OMC. (97) In linea con la pertinente giurisprudenza dell'OMC ( 28 ) , la Commissione ha esaminato se le risultanze dell'inchiesta iniziale concernenti i) la natura dell'intervento del governo dell'Argentina (ossia se l'intervento del governo dell'Argentina comporti un incarico o un ordine dato ai coltivatori di soia), ii) la natura degli enti incaricati (ossia se i coltivatori di soia siano enti privati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base) e iii) l'intervento degli enti cui è stato dato l'incarico o l'ordine (ossia se i coltivatori di soia cui è stato conferito l'incarico o impartito l'ordine abbiano fornito soia all'industria del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, fungendo pertanto da sostituti del governo dell'Argentina) siano rimaste valide nel presente riesame. La Commissione ha valutato tutti gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nei relativi allegati in merito al mantenimento della misura, nonché gli elementi di prova riscontrati nel corso dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre verificato se la funzione svolta dai produttori di soia spetti di norma alla pubblica amministrazione (ossia se la fornitura di soia alle società di produzione di olio di soia in Argentina per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato si possa considerare una normale attività di governo) e se tale funzione non differisca in sostanza dalla normale prassi della pubblica amministrazione (ossia se l'effettiva fornitura di soia da parte dei coltivatori differisca in sostanza da quello che di norma avrebbe fatto il governo stesso). 3.3.1.3.1.   Incarico o ordine dato ai coltivatori di soia dal governo dell'Argentina (98) La Commissione ha analizzato in primo luogo se il sostegno del governo dell'Argentina all'industria argentina del biodiesel abbia continuato ad essere effettivamente l'obiettivo di una politica di governo e non un semplice «effetto secondario» dell'esercizio di poteri normativi generali. Come l'inchiesta iniziale, quella attuale ha esaminato in particolare se le eventuali distorsioni di prezzo constatate rientrassero tra gli obiettivi di governo o se fossero invece un sottoprodotto «involontario» dell'esercizio dei poteri generali di un governo. In linea con le conclusioni raggiunte al considerando 85, la Commissione ha deciso di ricorrere in parte ai dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base per stabilire se il governo dell'Argentina abbia dato un incarico o un ordine ai coltivatori di soia. (99) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha concluso che una serie di documenti dimostrava che il governo dell'Argentina ha esplicitamente perseguito il sostegno e lo sviluppo dell'industria del biodiesel come obiettivo politico, in particolare cercando di ridurre il prezzo dei fattori produttivi (soia) praticato sul mercato interno e fornendo così un contributo finanziario alla produzione di biodiesel ( 29 ) . La Commissione ha concluso inoltre che tale sostegno si è realizzato attraverso diverse misure che, benché siano state modificate in diverse occasioni dalla loro introduzione nel 1994, sono state costantemente applicate nell'intento, dichiarato dallo stesso governo dell'Argentina nella legislazione, di ridurre il prezzo della soia sul mercato interno nel contesto dell'aumento dei prezzi a livello mondiale e a vantaggio dello sviluppo della catena del valore aggiunto in Argentina, che comprende tra l'altro l'industria del biodiesel ( 30 ) . (100) Anche durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il sostegno dell'industria del biodiesel si è realizzato attraverso diverse misure attribuibili al governo dell'Argentina (tra cui una tassa all'esportazione sulla soia; contromisure sulla produzione di altri cereali, come l'imposizione di contingenti all'esportazione; altre misure a sostegno dei coltivatori di soia, in particolare un requisito di contenuto locale per il biodiesel fornito nell'ambito del mandato nazionale; e sovvenzioni ai produttori di soia per continuare a produrre e vendere sul mercato interno ai produttori di biodiesel). Tassa all'esportazione (101) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha spiegato l'evoluzione della tassa all'esportazione sulla soia dalla sua introduzione nel 1994 con un'aliquota del 3,5 % fino all'aliquota del 30 % a norma del decreto 133/2015 ( 31 ) . A tale riguardo, nelle sue osservazioni sull'apertura della presente inchiesta, il governo dell'Argentina ha spiegato che molte delle risoluzioni ivi descritte non erano più applicabili. Si trattava delle risoluzioni 10/2007, 369/2007, 64/2008 e 125/2008. (102) Dall'inchiesta iniziale, il decreto 230/2020 ( 32 ) , che costituisce la base giuridica in vigore e applicabile da marzo 2020, ha aumentato dal 30 % al 33 % l'aliquota della tassa all'esportazione sia per la soia che per l'olio di soia. (103) Successivamente, il decreto 790/2020 ( 33 ) , in vigore dall'ottobre 2020, ha previsto una graduale modifica delle aliquote della tassa all'esportazione nei mesi successivi, con il risultato, a partire da gennaio 2021, di un'aliquota differenziata della tassa all'esportazione per la soia e l'olio di soia. A partire da gennaio 2021 infatti all'olio di soia è stata applicata un'aliquota ridotta del 31 %, mentre la soia è rimasta soggetta all'aliquota del 33 %. (104) Il decreto 131/2022 ( 34 ) , in vigore da marzo 2022, tuttavia ha temporaneamente sospeso fino al 31 dicembre 2022 la riduzione della tassa all'esportazione sull'olio di soia stabilita dal decreto 790/2020. Di conseguenza ha ripristinato l'aliquota superiore della tassa all'esportazione sull'olio di soia definita nel decreto 230/2020 (33 %). La tassa all'esportazione sulla soia è rimasta del 33 % per tutto il periodo in questione. (105) Dal 1 o gennaio 2023 è stato reintrodotto automaticamente il decreto 790/2020, tornando ad applicare la tassa all'esportazione sull'olio di soia all'aliquota del 31 % e sulla soia all'aliquota del 33 %. (106) Nel primo trimestre del periodo dell'inchiesta di riesame quindi si applicava una tassa all'esportazione del 33 % sia sulla soia che sull'olio di soia, mentre negli ultimi tre trimestri del periodo dell'inchiesta di riesame la tassa all'esportazione ammontava al 33 % sulla soia e al 31 % sull'olio di soia. (107) Lo stesso biodiesel è soggetto a una tassa all'esportazione. A norma del decreto 230/2020, la tassa all'esportazione sul biodiesel è stata aumentata dal 27 % al 30 % a partire da marzo 2020. Successivamente, a norma del decreto 790/2020, in vigore da ottobre 2020, la tassa all'esportazione è stata ridotta al 26 % per il mese di ottobre 2020, ma gradualmente aumentata nei mesi successivi, con il risultato di un'aliquota della tassa all'esportazione del 29 % a partire da gennaio 2021. Il decreto 131/2022 ha temporaneamente ripristinato la tassa all'esportazione del 30 % a norma del decreto 230/2020 fino al 31 dicembre 2022. Infine, a partire dal 1 o gennaio 2023, la tassa all'esportazione sul biodiesel è stata nuovamente fissata al 29 %. (108) L'aliquota della tassa all'esportazione applicabile al biodiesel era pertanto del 30 % nel primo trimestre del periodo dell'inchiesta di riesame e del 29 % negli ultimi tre trimestri del periodo dell'inchiesta di riesame. (109) Durante la verifica in loco il governo dell'Argentina ha spiegato che la leggera differenza nell'aliquota della tassa all'esportazione alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame tra i tre prodotti (33 % per la soia, 31 % per l'olio di soia, 29 % per il biodiesel) corrispondeva all'aggiunta di valore nelle diverse fasi di produzione. (110) Tuttavia, il metodo di calcolo delle due tasse all'esportazione, sulla soia e sull'olio di soia, da un lato, e sul biodiesel, dall'altro, è diverso, contrariamente a quanto affermato dal governo dell'Argentina in proposito. (111) In effetti durante la verifica in loco il governo dell'Argentina ha spiegato che la tassa all'esportazione sulla soia e sull'olio di soia si applica in percentuale di un prezzo FOB ufficiale del prodotto in questione, pubblicato quotidianamente dal segretariato per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca a norma della risoluzione 411E/2017 del ministero dell'Agroindustria e basato sulla media dei prezzi dichiarati dagli esportatori durante il giorno ( 35 ) . Un prezzo FOB ufficiale è pubblicato sia per la soia che per l'olio di soia, mentre ciò non avviene per il biodiesel. (112) Durante la visita di verifica in loco i produttori esportatori inseriti nel campione hanno spiegato che il prezzo FOB in USD dichiarato all'esportazione di biodiesel dinanzi alle autorità doganali è già comprensivo della tassa all'esportazione, anch'essa dichiarata in USD, il che significa che la tassa all'esportazione del 29 % sul biodiesel è effettivamente calcolata su un prezzo inferiore al prezzo FOB totale dichiarato in dogana. Di conseguenza l'aliquota effettiva ( tasa efectiva ) applicata al biodiesel è pari solo al 22,48 % del prezzo FOB in USD. (113) Ne consegue che il differenziale effettivo tra la tassa all'esportazione sul biodiesel e la tassa all'esportazione sul primo prodotto a monte della catena del valore, ossia l'olio di soia, è superiore al 2 % indicato dalle due aliquote fiscali (rispettivamente 29 % e 31 %) e ammonta in realtà all'8,52 % (ossia il confronto tra l'aliquota effettiva del 22,48 % per il biodiesel e l'aliquota del 31 % per l'olio di soia). Tale differenziale effettivo inoltre era addirittura superiore nel primo trimestre del periodo dell'inchiesta di riesame, quando la tassa all'esportazione del 30 % sul biodiesel corrispondeva a un'aliquota effettiva del 23,07% e la tassa all'esportazione sull'olio di soia era fissata al 33 %. In tale trimestre il differenziale effettivo era del 9,93 %. Ciò è stato confermato da fonti pubbliche argentine e internazionali ( 36 ) . (114) Di conseguenza la Commissione ha constatato che la valutazione di numerose agenzie internazionali sugli effetti delle diverse aliquote delle tasse all'esportazione, riportata nell'inchiesta iniziale ( 37 ) , continua ad essere applicabile e valida. (115) In particolare, secondo l'OCSE il governo dell'Argentina impone, mediante il suo regime di tasse all'esportazione, aliquote più elevate per le materie prime o i fattori produttivi, mentre sui prodotti finiti si applicano aliquote inferiori . Il vantaggio in termini di prezzo fornito alle industrie a valle nazionali può falsare e ridurre la concorrenza nel mercato nazionale ed estero ( 38 ) . L'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) ha inoltre dichiarato in una relazione dedicata all'Argentina che le aliquote differenziate delle tasse all'esportazione per i biocarburanti rispetto ad altri prodotti derivati dalla stessa materia prima hanno promosso l'esportazione di biocarburanti, in particolare biodiesel ( 39 ) . A sua volta, la Banca mondiale ha affermato che il governo dell'Argentina applica imposte elevate all'esportazione sia sull'olio di soia che sul biodiesel (che, all'epoca della relazione, erano fissate rispettivamente al 32 % e al 16,6 %), con l'effetto di ridurre il costo delle materie prime sul mercato interno e incoraggiare le esportazioni di biodiesel ( 40 ) . (116) La Commissione ha osservato che tale valutazione si concilia con gli obiettivi della politica del governo dell'Argentina descritti nella legislazione pertinente. La Commissione ha osservato che uno dei considerando non numerati del decreto 131/2022 – che ha mantenuto la tassa all'esportazione del 33 % sulla soia e aumentato temporaneamente le tasse all'esportazione sull'olio di soia e sul biodiesel – menzionava, tra gli obiettivi per i quali il governo dell'Argentina era autorizzato a riscuotere dazi all'esportazione, stabilizzare i prezzi interni a livelli convenienti o mantenere un volume di offerte adeguato al fabbisogno del mercato interno . (117) Il fatto che la tassa all'esportazione sulla soia fosse intesa a garantire la fornitura della materia prima in particolare all'industria del biodiesel era dimostrato dalla genesi legislativa della misura. In effetti già nell'inchiesta precedente la Commissione aveva osservato che le risoluzioni congiunte 438/2012, 269/2012 e 1001/2012 ( 41 ) facevano riferimento al differenziale tra l'aliquota effettiva per il biodiesel e l'aliquota per il suo principale fattore produttivo (ossia la soia) ( 42 ) , e che il decreto 133/2015 ( 43 ) ha adeguato la tassa all'esportazione sulla soia, ricordando che l'aumento della superficie coltivata e il raccolto record della scorsa stagione non hanno impedito il calo di competitività e redditività dell'intera catena del valore ad essi associata , compreso il biodiesel ( 44 ) . (118) Atti successivi hanno adottato un approccio analogo. A titolo di esempio il decreto 1343/2016 ( 45 ) , che ha leggermente ridotto i dazi all'esportazione istituiti dal decreto 133/2015, spiegava nei considerando che è necessario continuare ad attuare misure efficaci contestualmente alla realizzazione di tale obiettivo, in particolare nel caso della soia e dei suoi sottoprodotti, che forniscano prevedibilità e certezza al mercato per quanto riguarda la progressiva riduzione dei dazi all'esportazione applicabili a tali merci . I sottoprodotti della soia comprendono il biodiesel. (119) Analogamente, il decreto 1025/2017 ( 46 ) , che all'epoca fissava la tassa all'esportazione sul biodiesel all'8 %, ricordava nei considerando che è necessaria un'armonizzazione tra i dazi all'esportazione del biodiesel e della sua principale materia prima, l'olio di soia, per conseguire una convergenza tra di essi . (120) Il decreto 230/2020 e il decreto 131/2022 non hanno menzionato espressamente tale collegamento, in quanto modificavano solo le aliquote della tassa all'esportazione in vigore su diversi prodotti. Al contrario, la posizione ufficiale del governo dell'Argentina in merito alla soia come fattore produttivo per il biodiesel è risultata evidente nel decreto 790/2020, che riguardava solo le tasse all'esportazione sulla soia e sui prodotti a base di soia, compreso il biodiesel. Nei considerando, il decreto 790/2020 ricorda in particolare che con il decreto n. 230/20 sono state stabilite le aliquote dei dazi all'esportazione per diverse merci, comprese alcune voci tariffarie della NOMENCLATURA COMUNE MERCOSUR (N.C.M.) riferite a determinati prodotti e sottoprodotti della soia. I prodotti a base di soia la cui aliquota della tassa all'esportazione è stata modificata comprendono il biodiesel. (121) Come nell'inchiesta iniziale, fissando contemporaneamente le aliquote della tassa all'esportazione di soia, olio di soia e biodiesel mediante lo stesso atto legislativo, ossia il decreto 790/2020, il governo dell'Argentina ha pertanto continuato a dimostrare che la sua politica in materia di soia era intesa come mezzo per garantire la disponibilità di un approvvigionamento a basso prezzo di biodiesel anche durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò è confermato dal fatto che al considerando 109 il governo dell'Argentina ha dichiarato di considerare le tre aliquote della tassa all'esportazione per soia, olio di soia e biodiesel come corrispondenti alle diverse fasi del valore aggiunto e quindi come parte della stessa catena del valore. (122) Tale risultanza è ulteriormente rafforzata dal fatto che la tassa all'esportazione protegge tutte le fasi della catena del valore, dal fattore produttivo in questione (soia) alla fase intermedia (olio di soia) fino al prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia il biodiesel, senza lasciare alcuna «valvola di sicurezza» o alternativa all'approvvigionamento interno per i produttori di soia, considerando che tutti gli esportatori di biodiesel sono integrati verticalmente e sono anche i principali operatori nella frantumazione della soia in olio di soia. (123) Alla luce di quanto precede, con l'istituzione di tasse all'esportazione sulla soia il governo dell'Argentina mette i coltivatori di soia argentini in una situazione economicamente irrazionale, che li spinge a vendere i loro prodotti sul mercato nazionale a un prezzo inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere in assenza di tali tasse. I coltivatori sono pertanto privati della possibilità di una scelta razionale e indotti a conformarsi agli obiettivi politici all'origine della tassa all'esportazione. Contingente all'esportazione su mais e frumento (124) L'inchiesta iniziale ha riscontrato che la situazione irrazionale in cui si sono trovati i coltivatori di soia è stata amplificata da altre restrizioni all'esportazione, come i contingenti all'esportazione su mais e frumento in vigore dal 2008 al 2015, che hanno scoraggiato l'esportazione di altre colture e spinto i coltivatori a continuare a produrre soia (invece di altri cereali) e ad abbassare ulteriormente il prezzo praticato sul mercato interno ( 47 ) . Il lungo periodo di restrizioni all'esportazione su altre colture ha comportato un consistente aumento della produzione di soia, la cosiddetta sojización ( 48 ) . Come indicato nel grafico 1, la produzione di soia è quasi raddoppiata tra il 2008 e il 2015, raggiungendo un record di produzione di 61,4 milioni di tonnellate. Dopo l'abolizione dei contingenti all'esportazione nel 2015 e fino alla campagna di raccolta 2016-2017 la produzione di soia non è calata in misura significativa in tale periodo limitato rispetto alle altre colture e si è mantenuta piuttosto stabile ( 49 ) . (125) Nel grafico 1 la Commissione ha riportato la produzione di soia, mais e frumento per campagna di raccolta a partire dal 2008, integrando i rispettivi dati indicati nell'inchiesta iniziale. A tale riguardo, la campagna di raccolta o di coltivazione è il periodo che intercorre tra una raccolta e l'altra. Vi è quindi una certa discrepanza tra campagne di raccolta e anni civili. La campagna di raccolta della soia inizia il 1 o aprile e termina il 31 marzo. Grafico 1 Produzione argentina di soia, mais e frumento per campagna di raccolta Fonte: http://datosestimaciones.magyp.gob.ar/ . (126) Dai dati seguenti è emerso che dal 2018, in assenza di contingenti all'esportazione, la produzione di mais e di frumento è aumentata, mentre la produzione di soia è diminuita. Il richiedente ha spiegato tale diminuzione come effetto delle misure di difesa commerciale istituite dall'Unione europea, dagli Stati Uniti e dal Perù. (127) Secondo quanto sostenuto dal richiedente, al fine di contrastare gli effetti negativi delle misure di difesa commerciale il governo dell'Argentina ha reintrodotto contingenti all'esportazione per mais e frumento con la risoluzione 276/2021 ( 50 ) , che avrebbe dovuto produrre lo stesso effetto di spostamento delle politiche attuate tra il 2008 e il 2015. (128) La Commissione ha pertanto esaminato se i contingenti all'esportazione su mais e frumento fossero ancora in vigore. (129) Durante la verifica in loco ACSOJA ha spiegato che non esiste alcun obbligo di passare da una coltura all'altra e che i coltivatori restano liberi di decidere quali colture produrre sui terreni coltivati, se soia o altro. Nella sua risposta al questionario e durante la verifica in loco, il governo dell'Argentina ha spiegato che qualificare il regime istituito dalla risoluzione 276/2021 come contingenti all'esportazione non era corretto, in quanto si trattava piuttosto di volumi di bilanciamento o volumi di equilibrio delle esportazioni ( volúmenes de equilibrio ). Tali volumi erano stabiliti da un consiglio consultivo ( Consejo Consultivo ), nel quale siedono rappresentanti del consumo interno, del settore delle esportazioni e del governo dell'Argentina. Sulla base del consumo interno e del fabbisogno di esportazioni, il Consiglio fissa il volume di bilanciamento, adeguato in base all'offerta e alla domanda. Il governo dell'Argentina ha spiegato che i volumi erano solitamente fissati al di sopra delle esportazioni effettive, in quanto l'obiettivo era fornire prevedibilità agli operatori del mercato piuttosto che bloccare le esportazioni. In caso di raggiungimento del 90 % del volume di bilanciamento, tuttavia, potevano essere presentate alle autorità doganali solo dichiarazioni giurate obbligatorie di vendita all'esportazione ( declaraciones juradas de venta al exterior – «DJVE» 30) valide per l'esportazione in un periodo di 30 giorni, anziché DJVE valide per l'esportazione in un periodo di 360 giorni (DJVE 360). Una volta esaurito l'intero volume di bilanciamento, non era più possibile effettuare esportazioni di mais e frumento. I volumi di bilanciamento erano pubblicamente disponibili ( 51 ) . (130) Di fatto l'inchiesta ha dimostrato che, per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta di riesame, il volume di bilanciamento iniziale per la campagna di raccolta 2022-2023 di 10 milioni di tonnellate per il mais ( 52 ) è stato successivamente adeguato a 20 milioni di tonnellate ( 53 ) e ancora a 26 milioni di tonnellate ( 54 ) . (131) Al contrario, il volume di bilanciamento iniziale per la campagna di raccolta 2022-2023 di 2 milioni di tonnellate per il frumento ( 55 ) è stato successivamente adeguato a 10 milioni di tonnellate ( 56 ) e in seguito confermato allo stesso volume di 10 milioni di tonnellate ( 57 ) . (132) Dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, nel dicembre 2023, il limite del volume di bilanciamento è stato raggiunto e il governo dell'Argentina ha bloccato la registrazione di nuove DJVE per alcuni giorni ( 58 ) . Un produttore esportatore inserito nel campione ha riferito inoltre che, anche quando in un determinato anno è stato raggiunto il limite del volume di bilanciamento con il conseguente blocco delle esportazioni, ciò non ha avuto un effetto significativo sulle esportazioni in quanto è avvenuto verso la fine di quell'anno. (133) La Commissione ha osservato che l'effetto di spostamento dovuto al nuovo sistema a norma della risoluzione 276/2021 può essere stato frenato dalla siccità che nel 2023, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ha colpito la produzione di tutte e tre le colture in esame in Argentina come si evince dal grafico 1, ma la produzione di soia nel 2021-2022, prima della siccità, era ancora superiore del 42 % rispetto a prima che il governo dell'Argentina introducesse la politica di dirottamento della produzione di cereali a sostegno dei coltivatori di soia, nel 2008-2009. Inoltre, nel 2023-2024, dopo la siccità, mentre la produzione di soia si è ripresa ed è aumentata rispetto alla produzione pre-siccità nel 2021-2022, sia il mais che il frumento non hanno raggiunto il livello di produzione pre-siccità. (134) Nel periodo privo di restrizioni tra il 2015 e il 2021 inoltre la produzione di soia è diminuita, mentre la produzione di mais e frumento è aumentata. (135) Infine, il sistema istituito dal volume di bilanciamento delle esportazioni, pur prevedendo un contingente mobile, implicava comunque che, una volta esaurito il contingente, le esportazioni di mais e di frumento fossero bloccate. Il fatto che nel 2023 ciò sia avvenuto solo per pochi giorni non contraddice un potenziale blocco più lungo delle esportazioni, che era a discrezione del governo dell'Argentina durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (136) Ciò ha indotto la Commissione a concludere che i volumi di bilanciamento delle esportazioni in vigore dal 2021 e durante il periodo dell'inchiesta di riesame hanno contribuito a favorire la produzione di soia rispetto al mais e al frumento, spingendo i coltivatori a continuare a produrre soia (rispetto ad altri cereali), abbassando il prezzo sul mercato interno in linea con gli obiettivi strategici del governo dell'Argentina. Divieto temporaneo di importazione della soia e altre misure a sostegno dei coltivatori di soia (137) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha spiegato l'impatto esercitato da un divieto temporaneo di importazione della soia e, dopo la sua revoca, da procedure molto complicate per l'importazione della soia, sull'utilizzo della soia nazionale per la produzione di biodiesel. La Commissione ha concluso inoltre che il divieto di importazione, unitamente alla tassa all'esportazione sulla soia, confermava l'obiettivo politico del governo dell'Argentina di promuovere lo sviluppo di un'industria del biodiesel pienamente nazionale, anche con contenuto locale nella catena di approvvigionamento. È stata creata artificialmente e su iniziativa del governo una produzione di soia argentina per il consumo nazionale in modo da garantire che la domanda locale di soia sia soddisfatta dall'offerta locale, orientata al raggiungimento degli obiettivi politici dichiarati ( 59 ) . (138) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame non era in vigore alcun divieto di importazione della soia. (139) Come spiegato però al considerando 38, la legge sui biocarburanti del 2021, applicabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ha comunque disincentivato l'importazione di soia introducendo un requisito di contenuto locale, in base al quale il biodiesel utilizzato per soddisfare il mandato di miscelazione doveva essere prodotto in impianti argentini utilizzando materie prime di produzione nazionale. Di conseguenza il governo dell'Argentina ha creato un mercato vincolato per la soia nazionale, separando la catena del valore nazionale dal mercato mondiale e proteggendola dalla pressione delle importazioni. Intervenendo sul mercato, il governo dell'Argentina ha raggiunto l'obiettivo di aumentare la produzione e abbassare i prezzi sul mercato interno a vantaggio dell'industria del biodiesel. Sovvenzioni ai produttori di soia (140) Nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva constatato che il governo dell'Argentina aveva spinto i coltivatori a seguire l'ordine di produrre soia, determinando così un aumento dell'offerta interna di soia a favore dello sviluppo dell'industria del biodiesel ( 60 ) . (141) Il richiedente ha asserito che il governo dell'Argentina ha continuato a fornire sostegno ai produttori di soia, in particolare attraverso l'attuazione di due programmi di compensazione. (142) Il primo era un programma di compensazione e stimolo per i piccoli produttori di soia e le cooperative ai sensi del decreto 786/2020 ( 61 ) . Il richiedente ha asserito che, nell'ambito di tale programma, i coltivatori di soia ricevevano rimborsi delle tasse all'esportazione a seconda delle loro superfici coltivate e che, sebbene fosse in vigore fino al 31 dicembre 2020, il regime era proseguito con successivi provvedimenti governativi e atti legislativi, non ulteriormente chiariti dal richiedente. (143) La Commissione ha pertanto verificato se il regime fosse ancora in vigore durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (144) Il governo dell'Argentina ha sostenuto che i coltivatori di soia non beneficiavano del rimborso della tassa all'esportazione, dato che le tasse all'esportazione non erano a loro carico. Piuttosto, il governo dell'Argentina ha spiegato che il pertinente considerando del decreto 786/2020 faceva riferimento alla legge 27541 ( 62 ) che, consentendo al governo dell'Argentina di aumentare le tasse all'esportazione fino al 33 %, prevedeva che il 3 % del valore incrementale delle tasse all'esportazione fosse destinato alla creazione di un fondo inteso ad aumentare la competitività dei piccoli e medi produttori e delle cooperative ( 63 ) . Sempre secondo la legge 27541 il ramo esecutivo nazionale istituisce meccanismi [di] segmentazione e di stimolo volti a migliorare la redditività e la competitività dei piccoli produttori e delle cooperative le cui attività sono interessate dall'eventuale aumento dell'aliquota dei dazi all'esportazione ( 64 ) . L'erogazione di tale fondo si basava sul volume di soia venduto dai coltivatori da febbraio 2020 a dicembre 2020, fino a un limite in termini di volume di soia per ettaro coltivato. (145) A causa della mancanza di collaborazione da parte del governo dell'Argentina per la trasmissione dell'appendice A ai fornitori di soia, la Commissione non ha potuto verificare se i coltivatori di soia abbiano beneficiato di tale regime. Secondo quanto disposto dall'articolo 28 tuttavia la spiegazione dettagliata fornita dal governo dell'Argentina configurava dei dati disponibili che indicavano che il regime era stato effettivamente attivo ed erogato in relazione alle vendite effettuate fino al 31 dicembre 2020. Poiché il richiedente non ha specificato quali provvedimenti governativi e atti legislativi successivi hanno consentito la prosecuzione del regime, la Commissione non ha individuato alcuna misura al riguardo e il governo dell'Argentina ha confermato che la misura si applicava alle vendite effettuate fino al 31 dicembre 2020, la Commissione ha concluso che, prevedendo erogazioni fino al 31 dicembre 2020, tale regime non era attivo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (146) Il secondo di questi programmi consisteva in un programma di compensazione per i piccoli e medi produttori di soia e granturco ai sensi della risoluzione 862/2022, adottata a novembre 2022 ( 65 ) . Nell'ambito di tale programma, ciascun produttore di soia beneficiava di un vantaggio fino a un massimo di 6 500 USD per ettaro di soia dichiarato, con un vantaggio complessivo a favore dei beneficiari di 1 730 milioni di USD. (147) Dall'inchiesta è emerso che il programma di compensazione è stato finanziato dal fondo di incremento delle esportazioni ( Fondo Incremento Exportador ), istituito a norma dell'articolo 9 del decreto 576/2022 ( 66 ) . A sua volta, tale fondo era finanziato dalla tassa all'esportazione aggiuntiva (anche sulla soia, sull'olio di soia e sul biodiesel) riscossa tramite le maggiori esportazioni ottenute grazie al programma di incremento delle esportazioni ( Programme de Incremento Exportador ). Ai sensi del decreto 576/2022, il programma di incremento delle esportazioni era il programma del governo dell'Argentina volto a promuovere le esportazioni offrendo un interessante cambio di valuta USD-ARS agli esportatori di prodotti a base di soia (il cosiddetto sojadollar ), che garantiva l'ingresso di valuta estera nelle riserve federali in un contesto economico altamente inflazionistico. (148) Il periodo di attuazione e la chiusura del programma di compensazione erano stabiliti nell'articolo 5 della risoluzione 862/2022, secondo cui il termine per la presentazione delle domande era di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento nel Bollettino ufficiale. Dopo la scadenza di tale termine, non è stato possibile presentare ulteriori domande. Di conseguenza l'esecuzione del programma, come disposto all'articolo 8 della risoluzione 862/2022, è stata resa effettiva nel mese di dicembre 2022, con la pubblicazione della risoluzione 276/2022 ( 67 ) , che specificava l'elenco dei beneficiari del programma. Con tale atto amministrativo l'applicazione del programma si è conclusa. Il richiedente non ha asserito che il programma sia proseguito ulteriormente e la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova al riguardo. (149) Il programma di compensazione era pertanto attivo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A causa della mancanza di collaborazione da parte del governo dell'Argentina per la trasmissione dell'appendice A ai fornitori di soia, la Commissione non ha potuto verificare il ruolo svolto da tale programma di compensazione nei loro confronti. Secondo quanto disposto dall'articolo 28 tuttavia l'elenco dei beneficiari del programma costituiva un elemento di prova sufficiente dell'erogazione di tale programma durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (150) In conclusione, il programma di compensazione e le sue basi giuridiche dimostrano chiaramente che il governo dell'Argentina si aspettava che le sue misure in materia di esportazione potessero avere effetti negativi sui coltivatori di soia nazionali e non ha esitato ad utilizzare i proventi delle stesse misure (ossia le entrate derivanti dalle tasse all'esportazione) per attenuare tali effetti mediante compensazioni concesse ai coltivatori di soia. Tale regime è un altro intervento del governo dell'Argentina inteso a dare incarico o ordine ai coltivatori di soia di eseguire la sua politica e fornire soia all'industria nazionale del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Analisi (151) Come nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha ritenuto, alla luce degli elementi di prova disponibili, che il governo dell'Argentina abbia continuato a svolgere un ruolo più attivo rispetto a semplici atti di incentivazione, come richiesto dall'organo d'appello ( 68 ) . Le misure adottate dal governo dell'Argentina, considerate nel loro insieme, riducono la libertà d'azione dei coltivatori di soia, limitando in pratica le loro decisioni commerciali in merito a dove vendere il loro prodotto e a quale prezzo. (152) Ai coltivatori di soia viene così impedito di massimizzare il reddito che potrebbero ottenere in assenza della tassa all'esportazione sulla soia (ad es. esportando la propria produzione per beneficiare dei prezzi più elevati o grazie all'aumento dei prezzi praticati sul mercato interno) e di altre misure restrittive analoghe. (153) Questa politica è ulteriormente sostenuta dalla risoluzione 862/2022, in cui il governo dell'Argentina prende misure specifiche per aiutare l'industria della soia e la relativa catena del valore, nell'intento di invertire il calo di competitività e redditività che si è verificato lungo l'intera catena del valore. I coltivatori di soia sono pertanto sostenuti finanziariamente e ricevono dal governo dell'Argentina l'incentivo o l'ordine di mantenere la produzione per rifornire il mercato interno, laddove, in una situazione in cui le esportazioni sono state disincentivate, un fornitore razionale adeguerebbe la produzione e i prezzi. (154) Con tali misure il governo dell'Argentina induce pertanto i coltivatori di soia a tenere la soia in Argentina in quanto essi non possono vendere ai prezzi più elevati che sarebbero praticati in Argentina in assenza delle misure. (155) In questo senso, i produttori di un fattore produttivo ricevono dal governo dell'Argentina l'«incarico» o l'«ordine» di fornire beni agli utilizzatori nazionali di soia, ossia i produttori di biodiesel, per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Ai coltivatori di soia è conferita la responsabilità di creare in Argentina un mercato artificiale, frammentato e caratterizzato da prezzi bassi. (156) In altre parole, la serie di misure sopra descritte applicata dal governo dell'Argentina mirava a ridurre al minimo l'impatto negativo delle misure sui coltivatori di soia, inducendoli nel contempo ad adottare un comportamento particolare, che non è semplicemente il risultato o l'effetto delle misure del governo dell'Argentina. Mentre i coltivatori di soia possono ridurre leggermente la produzione nazionale in risposta alle tasse all'esportazione e ad altre misure restrittive, gli elementi di prova indicano che la produzione non si è fermata, né è diminuita in misura notevole (con l'eccezione del 2023, interessato dalla siccità, cfr. la tabella 1). La Commissione ha concluso che si tratta di una conseguenza dell'intervento del governo dell'Argentina inteso a conferire l'incarico o impartire l'ordine ai coltivatori di soia di continuare a produrre e ad esportare. (157) Misure volte ad attenuare l'impatto delle restrizioni all'esportazione imposte dal governo dell'Argentina ai produttori di soia erano previste nelle stesse basi giuridiche sottostanti alle restrizioni all'esportazione (ad esempio il fondo per l'incremento delle esportazioni di cui al decreto 576/2022 che istituisce il programma di incremento delle esportazioni, nonché la precedente legge 27541 che consentiva al governo dell'Argentina di aumentare le tasse all'esportazione fino al 33 % a condizione che il 3 % del valore incrementale delle tasse all'esportazione fosse destinato alla creazione di un fondo per i coltivatori di soia interessati). Gli effetti erano pertanto stabiliti ex ante, e non ex post dal governo dell'Argentina, per cui non erano «involontari». Esiste un chiaro «nesso dimostrabile» tra la politica e la condotta degli enti privati coinvolti, che fungono da sostituti del governo dell'Argentina nel realizzarne la politica intesa a fornire soia all'industria del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. (158) CARBIO e il governo dell'Argentina hanno sostenuto che le tasse all'esportazione in questione non costituivano una sovvenzione compensabile. Secondo CARBIO, le tasse all'esportazione non sono un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. CARBIO ha sostenuto che l'interpretazione di incarico o ordine fornita dal Tribunale ( 69 ) e dalla giurisprudenza dell'OMC non poteva portare a concludere che il governo dell'Argentina abbia dato un incarico o un ordine ai produttori di soia. Di fatto, la tassa all'esportazione sulla soia non assegnava ai produttori di soia il compito di vendere soia sul mercato interno a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato mondiale. Piuttosto, secondo il governo dell'Argentina, essa era destinata ad aumentare le entrate fiscali e, sulla base di prove di bilancio, rappresentava ancora una fonte di entrate molto importante per il governo dell'Argentina. (159) La Commissione ha ricordato che il semplice fatto che le tasse all'esportazione non figurino esplicitamente nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base non esclude che esse rivestano la natura potenziale di un contributo finanziario e che in quanto tali ricadrebbero nella definizione di sovvenzione a norma del regolamento di base e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, soprattutto quando agiscono in combinazione con altre serie di misure governative. La giurisprudenza del Tribunale in effetti conferma che l'obiettivo dei sistemi di restrizione all'esportazione può essere quello di sostenere direttamente e indirettamente l'industria del biodiesel ( 70 ) . La Commissione ha fornito ampie prove del fatto che la tassa all'esportazione sulla soia veniva utilizzata come strumento, congiuntamente ad altri, per indurre i coltivatori di soia a conformarsi agli obiettivi politici dichiarati in una maniera che configura una sovvenzione compensabile, come specificato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Per quanto riguarda l'obiettivo delle tasse all'esportazione, la Commissione ha osservato che la legislazione menzionava anche l'obiettivo di «stabilizzare i prezzi interni a livelli convenienti o mantenere un volume di offerte adeguato al fabbisogno di approvvigionamento del mercato interno», come indicato al considerando 116. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (160) CARBIO e il governo dell'Argentina hanno affermato che le tasse all'esportazione non limitavano altrimenti la loro scelta di produrre, vendere ed esportare i loro prodotti. Inoltre, il governo dell'Argentina ha comunicato che i prezzi FOB ufficiali erano utilizzati solo come base imponibile per la tassa all'esportazione, per cui i prezzi all'esportazione erano fissati liberamente. (161) La Commissione ha osservato che dall'inchiesta è emerso che la produzione di soia è stata effettivamente influenzata dalle restrizioni all'esportazione su altre colture, che il prezzo della soia sul mercato interno è rimasto al di sotto del prezzo praticato sul mercato mondiale (cfr. grafico 3) e che l'importo delle tasse all'esportazione pagate sulla soia dipendeva dal prezzo FOB ufficiale fissato dal governo dell'Argentina. La tassa all'esportazione basata sul prezzo FOB ufficiale non lascia necessariamente un margine di discrezionalità ai coltivatori di soia nel fissare il prezzo all'esportazione. Infine, come dimostrato nell'analisi di cui sopra, la tassa all'esportazione non è l'unico strumento elaborato dal governo dell'Argentina per dare ordini ai coltivatori di soia. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (162) In conclusione, come nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha constatato che il governo dell'Argentina continua a incaricare o a dare ordine ai coltivatori di soia di eseguire la sua politica intesa a creare un mercato interno compartimentato e di fornire soia all'industria nazionale del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. (163) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha affermato che la soia non è una materia prima diretta per il biodiesel e che la Commissione dovrebbe tenerne conto nella sua analisi, in particolare considerando come fattore produttivo l'olio di soia, sul quale l'Argentina gode di un vantaggio concorrenziale naturale. (164) La Commissione ha confermato di aver tenuto conto di tale aspetto nel calcolo dell'importo delle sovvenzioni per i produttori esportatori argentini inseriti nel campione. In effetti il denominatore del vantaggio per il regime era costituito dal fatturato generato dalle vendite di prodotti a base di soia e non solo di biodiesel. Di conseguenza la Commissione non ha dovuto ripartire il vantaggio ricevuto in base all'impiego finale della soia acquistata. Infine, poiché i produttori esportatori inseriti nel campione erano integrati verticalmente, la Commissione non ha dovuto tenere conto di ulteriori fasi della catena del valore tra la soia e il biodiesel e nella domanda non erano indicate forniture di olio di soia che potevano essere analizzate, in quanto i produttori esportatori inseriti nel campione lo producevano autonomamente. Inoltre nella sezione 3.3.1.3.3 del presente regolamento, in particolare nella tabella 1, la Commissione ha effettivamente analizzato il ruolo dell'olio di soia nella catena del valore tra soia e biodiesel. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (165) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina e CARBIO hanno affermato che la tassa all'esportazione era una misura di politica di bilancio di applicazione generale. Il governo dell'Argentina ha dichiarato che le fonti su cui la Commissione ha basato le risultanze di cui al considerando 115 non confermano che il suo scopo fosse quello di fornire soia all'industria del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. CARBIO ha ricordato che le tasse all'esportazione erano anteriori all'istituzione dell'industria del biodiesel in Argentina nel 2007 e sono state utilizzate come strumento di politica di bilancio. CARBIO ha riferito che potrebbero persino costituire un onere per i produttori esportatori, che non ricevono un rimborso al riguardo. Di conseguenza, qualsiasi impatto della tassa all'esportazione sui prezzi della soia e qualsiasi vantaggio sarebbero stati un effetto collaterale dell'attività di riscossione delle entrate pubbliche del governo dell'Argentina e un semplice sottoprodotto dell'esercizio dei poteri di un governo ( 71 ) . Una siffatta attività ordinaria di riscossione delle entrate non corrisponderebbe allo standard giuridico di un ruolo più attivo del governo rispetto a semplici atti di incentivazione ( 72 ) . (166) La Commissione ha ricordato di aver constatato al considerando 116 che uno degli obiettivi per i quali il governo dell'Argentina era autorizzato a riscuotere dazi all'esportazione era stabilizzare i prezzi interni a livelli convenienti o mantenere un volume di offerte adeguato al fabbisogno di approvvigionamento del mercato interno . I considerando da 117 a 123 inoltre illustrano gli elementi di prova disponibili del fatto che la tassa all'esportazione sulla soia era intesa a garantire la fornitura della materia prima, in particolare all'industria del biodiesel. Pertanto, pur riconoscendo che la tassa all'esportazione sulla soia può essere stata utilizzata anche come strumento di politica di bilancio, la Commissione ha concluso che questo non era il suo unico obiettivo. Nella misura in cui la legislazione argentina dimostrava che l'obiettivo della tassa all'esportazione per lo Stato era lo sviluppo dell'industria a valle, in particolare l'industria del biodiesel, l'impatto della tassa all'esportazione sui prezzi non è un «semplice sottoprodotto» dell'esercizio dei poteri del governo dell'Argentina, bensì l'intenzione dichiarata di tale governo. In tale contesto, il fatto che le tasse all'esportazione siano anteriori all'istituzione dell'industria del biodiesel in Argentina nel 2007 non nega la possibilità che uno strumento politico sia adattato o applicato a nuovi obiettivi strategici sorti successivamente. Dall'inchiesta iniziale è in effetti emerso che il motivo addotto per la modifica dell'aliquota della tassa all'esportazione nel 2007 erano appunto i «nuovi usi produttivi, fornendo esplicitamente l'esempio dei biocarburanti» ( 73 ) . Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (167) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CARBIO ha ribadito le sue osservazioni di cui ai considerando 158 e 160. Analogamente, il governo dell'Argentina ha ribadito le sue osservazioni di cui al considerando 158. Entrambi hanno fatto riferimento all'interpretazione dell'articolo 1.1, lettera a), 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative fornita dal panel nel caso US – Export Restraints , secondo cui una restrizione all'esportazione non può costituire una fornitura di merci su incarico o per ordine dello Stato ai sensi del punto iv) ( 74 ) . Entrambi hanno anche osservato che l'Unione ha espressamente concordato con tale giurisprudenza nelle sue osservazioni presentate da terzi nel caso US – Export Restraints ( 75 ) . CARBIO ha inoltre sostenuto che le restrizioni all'esportazione non possono costituire un mezzo per incaricare o dare ordini a enti privati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. A sostegno della sua tesi CARBIO ha fatto riferimento all'interpretazione fornita dal Tribunale ( 76 ) e all'interpretazione dell'articolo 1.1, lettera a), 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative da parte del panel nei casi China – GOES ( 77 ) e US – Countervailing Measures (China) , secondo cui quando il governo cinese limita la capacità dei produttori nazionali di magnesia e coke di esportare tali prodotti, non conferisce ai produttori nazionali nessun incarico ( 78 ) . Di conseguenza CARBIO ha sostenuto che le restrizioni all'esportazione non possono essere considerate un contributo finanziario sotto forma di incarico o di ordine. Ne consegue che, secondo CARBIO, le tasse all'esportazione e le restrizioni all'esportazione di mais e frumento non costituivano sovvenzioni compensabili. (168) La Commissione ha osservato di non aver analizzato solo le restrizioni all'esportazione, quali la tassa all'esportazione e le limitazioni all'esportazione di mais e frumento, ma anche una serie completa di misure, tra cui, a titolo esemplificativo, le restrizioni all'esportazione descritte ai considerando da 101 a 150. Questa serie di misure, considerate nel loro insieme, ha consentito al governo dell'Argentina di dare incarico o ordine ai coltivatori di soia di conformarsi ai suoi obiettivi strategici in una maniera che configura una sovvenzione compensabile, come specificato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Le argomentazioni che riguardano esclusivamente le restrizioni all'esportazione, quindi, non sono pertinenti nel contesto dell'analisi effettuata dalla Commissione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (169) CARBIO ha puntato l'attenzione sul riferimento della Commissione alla sentenza nella causa PT Wilmar Bioenergi Indonesia e a./Commissione al considerando 159, in particolare sul fatto che sosterrebbe l'affermazione della Commissione secondo cui la stessa Commissione ha fornito ampie prove del fatto che la tassa all'esportazione sulla soia era utilizzata come strumento, congiuntamente ad altri, per indurre i coltivatori di soia a conformarsi agli obiettivi politici dichiarati in una maniera che configura una sovvenzione compensabile. CARBIO ha affermato che la sentenza non suffraga tale affermazione, soprattutto perché le restrizioni all'esportazione oggetto di tale sentenza erano legate ai prezzi internazionali. (170) Secondo la Commissione la sentenza di cui al considerando 159 dimostra che la giurisprudenza del Tribunale ha confermato che l'obiettivo dei sistemi di restrizione all'esportazione può essere quello di sostenere direttamente e indirettamente l'industria del biodiesel. Tuttavia, essa non ha fatto riferimento a tale sentenza a sostegno della propria risultanza relativa alla tassa all'esportazione sulla soia. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (171) Inoltre il governo dell'Argentina, pur riconoscendo che la Commissione ha correttamente individuato la diversa base imponibile (ossia il prezzo FOB considerato) per la soia e l'olio di soia da un lato e il biodiesel dall'altro, ha affermato che la Commissione lo ha confuso con il valore imponibile (ossia il valore sul quale è calcolata la tassa all'esportazione) e ha interpretato erroneamente il differenziale tra l'aliquota effettiva della tassa all'esportazione sul biodiesel e l'aliquota della tassa all'esportazione sulla soia e sull'olio di soia di cui al considerando 113. Secondo il governo dell'Argentina, la Commissione avrebbe dovuto confrontare l'aliquota effettiva della tassa all'esportazione sul biodiesel con una presunta aliquota effettiva della tassa all'esportazione sulla soia e sull'olio di soia, che era molto inferiore. Secondo il governo dell'Argentina, infatti, la base imponibile è diversa, ma il metodo di calcolo del valore imponibile è lo stesso per le tre tasse all'esportazione. (172) La Commissione ha osservato che il governo dell'Argentina ha fornito informazioni contraddittorie al riguardo. Lo stesso governo dell'Argentina, in risposta alla domanda C.II.22 del questionario, ha spiegato che quando le merci sono soggette a prezzi ufficiali (ad esempio, beni ai sensi della legge n. 21453 [ossia soia e olio di soia]), il valore imponibile sarà pari al prezzo ufficiale . Ne consegue che la Commissione ha correttamente individuato il valore imponibile della soia e dell'olio di soia nel prezzo FOB ufficiale, cosicché la tassa all'esportazione è riscossa direttamente sul prezzo FOB ufficiale, senza calcolare un'aliquota effettiva per la soia e l'olio di soia. Pertanto, il differenziale effettivo è quello descritto al considerando 113 e riportato in fonti pubbliche. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (173) Il governo dell'Argentina ha inoltre criticato la definizione di «irrazionale» con riguardo alla situazione dei produttori di soia in conseguenza delle misure del governo dell'Argentina al considerando 123, a fronte di una produzione positiva prevista per il 2025. (174) La Commissione ha osservato che la definizione di irrazionale si riferiva alle vendite piuttosto che alla produzione e ha respinto tale argomentazione. (175) Il governo dell'Argentina ha inoltre affermato che i volumi di bilanciamento delle esportazioni di mais e frumento non costituivano un sostegno per i produttori di soia, ma miravano piuttosto ad attenuare le perturbazioni del mercato derivanti dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina. Il governo dell'Argentina ha affermato altresì che, al contrario, l'analisi della Commissione si è concentrata sugli effetti della misura. Il governo dell'Argentina ha anche osservato di aver modificato al rialzo i volumi di bilanciamento nel corso dell'anno, e non al ribasso, come avrebbe dovuto essere se l'obiettivo fosse stato quello di incentivare la produzione di soia. Infine, secondo il governo dell'Argentina la Commissione non ha considerato che i produttori di soia sono liberi di cambiare coltura e che il contingente è stato esaurito quasi in sintonia con il suo periodo di validità. (176) La Commissione ha concluso al considerando 136 che i volumi di bilanciamento delle esportazioni hanno contribuito a favorire la produzione di soia, e non a sostenere i produttori di soia. I volumi di bilanciamento delle esportazioni inoltre sono stati introdotti con la risoluzione 276/2021, del 16 dicembre 2021, prima dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina nel febbraio 2022. La Commissione infine non ha considerato i volumi di bilanciamento delle esportazioni singolarmente, ma come parte di una serie di misure mediante le quali il governo dell'Argentina ha dato incarico o ordine ai fornitori di soia di perseguire l'obiettivo esplicito di fornire soia all'industria del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Le modifiche dei volumi di bilanciamento delle esportazioni si sono basate sul consumo interno e sul fabbisogno di esportazioni. L'adeguamento al rialzo dei volumi quindi rispecchiava semplicemente un calo del consumo interno e un aumento del fabbisogno di esportazioni. Al contrario, l'obiettivo di favorire la produzione di soia era dimostrato dalla stessa istituzione dei volumi di bilanciamento delle esportazioni di mais e frumento. Va notato che l'istituzione dei volumi di bilanciamento delle esportazioni è avvenuta dopo un periodo privo di restrizioni all'esportazione. Durante tale periodo privo di restrizioni all'esportazione, la produzione di soia era diminuita, mentre la produzione di mais e frumento era aumentata. La libertà di passare da una coltura all'altra rafforza le risultanze della Commissione, poiché i dati sulla produzione di cui al grafico 1 evidenziano la forte correlazione tra la produzione di soia e le restrizioni all'esportazione, come dimostrato anche dalla scelta delle colture da parte dei produttori nel periodo privo di restrizioni. I volumi di bilanciamento delle esportazioni infine hanno mantenuto un massimale rigido, come dimostra il fatto che i volumi sono stati esauriti, per cui la sua stessa esistenza favorisce la produzione di soia. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.3.1.3.2.   Incarico o ordine a enti privati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base (177) Come nell'inchiesta iniziale la Commissione ha quindi valutato se i coltivatori argentini di soia siano enti privati che hanno ricevuto un incarico o un ordine dal governo dell'Argentina ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. (178) I produttori esportatori argentini inseriti nel campione acquistavano tutta la soia utilizzata per la produzione di biodiesel da fonti interne. La soia proveniva da aziende agricole private, ad eccezione di determinati quantitativi forniti dalla società di proprietà statale YPF SA. (179) Il governo dell'Argentina ha spiegato che in Argentina sono presenti oltre sessantamila coltivatori di soia, che sono distribuiti su un'ampia area e producono in condizioni economiche e produttive diverse, e ha affermato che non possono essere considerati un ente privato che ha ricevuto un incarico o un ordine a norma dell'articolo 1.1, lettera a), 1), punto iv) dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, tranne per il fatto di essere soggetti al potere normativo dello Stato e alla politica di bilancio imposta dallo stesso, che è di applicazione generale. (180) La Commissione ha osservato che il numero o le differenze nell'ubicazione o nelle condizioni di produzione non sono di per sé in contrasto con la constatazione di un incarico o di un ordine. Piuttosto, la struttura frammentata del mercato della soia è indice di una debolezza dell'equilibrio del mercato, soprattutto rispetto ai pochi esportatori di biodiesel integrati verticalmente (meno di una dozzina, secondo il governo dell'Argentina), che sono anche i principali frantumatori di soia, con un potere di mercato molto maggiore. Inoltre, la politica fiscale in questione – le tasse all'esportazione – non è di applicazione generale, ma riguarda specifici prodotti agroalimentari e loro derivati, in particolare soia, olio di soia e biodiesel. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (181) La Commissione ha quindi ritenuto come nell'inchiesta iniziale, in base ai dati disponibili, che tutti i coltivatori di soia siano enti privati incaricati dal governo dell'Argentina, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, di fornire soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. 3.3.1.3.3.   Fornitura di soia da parte dei coltivatori per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato (182) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha verificato se i coltivatori di soia eseguissero effettivamente la politica del governo argentino intesa a fornire soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. (183) La Commissione ha effettuato la stessa analisi aggiornando i dati raccolti all'epoca. In linea con le conclusioni raggiunte al considerando 85, la Commissione aveva dovuto ricorrere in parte ai dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base per stabilire se i coltivatori di soia avessero fornito soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. (184) Mediante la serie di misure descritte ai considerando da 101 a 150, il governo dell'Argentina ha indotto i coltivatori di soia a vendere sul mercato interno a prezzi inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati praticati in condizioni diverse, vale a dire che, in assenza di tali misure, i coltivatori di soia avrebbero esportato la soia al prezzo praticato sul mercato mondiale, molto più elevato, o avrebbero semplicemente adeguato l'offerta alle restrizioni esistenti sul mercato. I coltivatori di soia invece hanno agito diversamente a causa della politica del governo dell'Argentina intesa a promuovere lo sviluppo dell'industria del biodiesel a valle. (185) Come illustrato nella tabella 1, praticamente tutta la produzione interna di soia è destinata alla trasformazione in olio di soia tramite frantumazione. I dati riguardanti produzione, esportazioni, importazioni e frantumazione della soia sul mercato interno nel corso degli anni sono i seguenti. Tabella 1 Soia, olio di soia e produzione di biodiesel in Argentina Produzione di soia (tm) Esportazioni di soia (tm) Importazioni di soia (tm) Frantumazione di soia (tm) Produzione di olio di soia (tm) Consumo interno di olio di soia (tm) Produzione di biodiesel (tm) 2020 48 780 412 6 640 000 4 930 000 42 680 000 7 160 243 1 791 370 1 157 364 2021 46 217 911 5 500 000 4 430 000 45 840 000 8 392 043 2 524 210 1 723 665 2022 43 861 066 5 540 000 4 570 000 39 940 000 7 447 690 2 890 010 1 909 618 2023 25 044 982 2 000 000 10 000 000 38 500 000 5 270 048 1 887 864 831 269 Fonte: risposta al questionario del governo dell'Argentina, basata su varie banche dati argentine pubblicamente disponibili ( ) . Solo i dati relativi alla produzione di biodiesel da ottobre a dicembre 2023 sono stati ricavati dal seguente link: http://datos.energia.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol/archivo/4e04bc74-8625-412c-acc2-48412f2509b4 . I dati relativi al dicembre 2023 erano ancora provvisori. (186) Come spiegato al considerando 133, il calo della produzione di soia fino al 2022 era dovuto alla revoca dei contingenti all'esportazione di mais e frumento associata a misure di difesa commerciale da parte dell'Unione europea, degli Stati Uniti e del Perù. Il successivo calo nel 2023 era dovuto a una grave siccità in Argentina. Nel 2024, dopo la siccità, la produzione di soia si è ripresa ed è aumentata rispetto alla produzione pre-siccità del 2022. (187) La tendenza è illustrata nel grafico 2 (in tm). Grafico 2 Operazioni riguardanti la soia in Argentina Fonte: dati forniti nella tabella 1. (188) La tabella 1 e il grafico 2 dimostrano che praticamente tutta la produzione di soia era destinata alla frantumazione e che il consumo interno dell'olio di soia ricavato si rivolgeva principalmente alla produzione di biodiesel. Anche di fronte alla scarsa produzione dovuta alla siccità del 2023 l'Argentina ha importato più soia per soddisfare la sua capacità di frantumazione. (189) Inoltre, le esportazioni di soia avvengono soltanto dopo aver soddisfatto completamente il consumo interno espresso dalla frantumazione di soia e dalla produzione di biodiesel. La tabella 1 e il grafico 2 evidenziano anche le importazioni molto limitate di soia nel periodo di applicazione delle restrizioni all'esportazione, con l'eccezione del 2023, l'anno della siccità. Questo è confermato anche dal modello commerciale osservato nei produttori esportatori inseriti nel campione. In realtà nessuno di loro importava soia per la produzione di biodiesel: piuttosto, importavano soia esclusivamente per utilizzarla nei rispettivi impianti di frantumazione e in seguito esportavano interamente l'olio e la farina di soia ricavati. (190) Di conseguenza, l'obiettivo primario delle misure del governo dell'Argentina è stato realizzato: la soia prodotta nel paese ha soddisfatto completamente la domanda interna di un fattore produttivo per la fabbricazione nazionale di biodiesel, a scapito dei produttori di soia che non hanno potuto ottimizzare i profitti esportando tutta la loro produzione o vendendola sul mercato nazionale a prezzi più elevati, a causa delle restrizioni all'esportazione. (191) Secondo la giurisprudenza pertinente dell'OMC, nella maggior parte dei casi dovrebbe sussistere una qualche forma di minaccia o di incentivo del governo ai fornitori dei fattori produttivi che dimostri l'esistenza di un incarico o di un ordine. Il fatto di lasciare un certo margine di discrezionalità non esclude automaticamente tale conclusione. È richiesta un'analisi caso per caso, basata su elementi di prova. In questo caso, è significativo il fatto che le esportazioni di uno dei maggiori produttori di soia a livello mondiale, quale è l'Argentina, sono piuttosto limitate sul mercato di un prodotto di base altamente internazionale, in particolare considerando che il prezzo sui mercati internazionali è notevolmente superiore al prezzo praticato sul mercato interno in Argentina (cfr. grafico 3). (192) Dagli elementi di prova contenuti nella legislazione argentina (cfr. considerando da 116 a 120) emerge che l'obiettivo politico del governo dell'Argentina è quello di sviluppare e favorire le industrie a valle a più alto valore aggiunto, compresa l'industria del biodiesel. Inoltre, il governo dell'Argentina ha dichiarato chiaramente il proprio obiettivo di proteggere le industrie a valle dall'aumento dei prezzi a livello internazionale. (193) È anche evidente che i numerosi piccoli coltivatori di soia, anche in assenza di un divieto formale del governo dell'Argentina di esportare i loro prodotti, sono indotti da queste politiche a vendere sul mercato interno quasi tutta la loro produzione a prezzi inferiori a quelli che avrebbero altrimenti ottenuto sui mercati internazionali. Non risultano elementi di prova del fatto che il governo dell'Argentina cerchi in qualche modo di incoraggiare e/o sostenere attivamente, in via diretta o indiretta, un aumento delle esportazioni e quindi una massimizzazione dei profitti per i coltivatori di soia, malgrado le note difficoltà dei piccoli agricoltori a trovare clienti all'estero, comunicare in una lingua straniera e provvedere a tutte le onerose formalità amministrative per l'esportazione. (194) In assenza di prove del contrario, e data la mancanza di sufficiente collaborazione da parte del governo dell'Argentina nel fornire prove e informazioni pertinenti in proposito, la Commissione ha concluso che gli elementi di prova disponibili dimostrano che i coltivatori di soia sono stati indotti a vendere i loro prodotti sul mercato interno a vantaggio delle industrie a valle, ivi compresi i produttori di biodiesel, invece di massimizzare i loro profitti anche mediante soluzioni alternative, ad esempio adeguando i volumi di produzione o addirittura passando a un altro tipo di produzione (ad esempio cereali o altri semi oleosi). (195) Il fatto che i coltivatori di soia godano comunque, almeno formalmente, di un certo grado di discrezionalità nel decidere se vendere all'estero e che siano state effettuate esportazioni in quantità molto limitate non pregiudica la conclusione principale sul conferimento di un incarico o l'imposizione di un ordine, in linea con la giurisprudenza dell'OMC ( 80 ) . (196) Come nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha inoltre analizzato l'effetto dell'offerta di soia dovuta alle misure istituite dal governo dell'Argentina sul prezzo della soia praticato sul mercato interno argentino. (197) La Commissione ha utilizzato il prezzo medio della soia praticato sul mercato interno in Argentina, basato sui dati mensili della Borsa dei cereali di Buenos Aires per Rosario, Bahia Blanca e Quequen forniti dal governo dell'Argentina. (198) Come nell'inchiesta iniziale i produttori esportatori inseriti nel campione hanno importato un certo quantitativo di soia. Benché le società non abbiano utilizzato queste importazioni per la produzione di biodiesel (utilizzandole invece per produrre olio di soia successivamente esportato) il loro prezzo si poteva considerare rappresentativo, in quanto la soia è stata importata per essere sottoposta a frantumazione e riesportata come olio di soia e il prezzo rispecchiava il prezzo della soia sul mercato mondiale (Golfo del Messico). (199) Il grafico 3 mostra le fluttuazioni di prezzo nel periodo dell'inchiesta di riesame (tranne i mesi per i quali non è stato indicato un prezzo sul mercato interno) e la differenza di prezzo tra il prezzo praticato sul mercato interno argentino e il prezzo sul mercato mondiale. Grafico 3 Prezzo sul mercato interno argentino e prezzo sul mercato mondiale Fonte : risposta al questionario del governo dell'Argentina per il prezzo praticato sul mercato interno argentino, risposte al questionario dei produttori esportatori inseriti nel campione per il loro prezzo all'importazione e indice del Golfo del Messico riportato sul sito web del segretariato per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca ( https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/_archivos/000057_Precios%20Internacionales/_series/_golfo_mex/golfo_mexico.php ). (200) Il grafico 3 mostra una differenza di prezzo tra il prezzo praticato sul mercato interno argentino e il prezzo sul mercato mondiale, nonché il prezzo CIF all'importazione dei produttori esportatori inseriti nel campione, durante tutto il periodo dell'inchiesta di riesame. La politica del governo dell'Argentina intesa a dare un ordine impedisce ai coltivatori di soia di realizzare profitti basati sui prezzi del mercato mondiale. I coltivatori di soia sono effettivamente privati della possibilità di operare la scelta razionale di vendere sui mercati internazionali a prezzi molto più elevati. (201) Al contrario, ottengono profitti comparabili su entrambi i mercati, interno e internazionale, al costo di una riduzione dei prezzi praticati sul mercato interno corrispondente all'importo della tassa all'esportazione. In tal modo, il governo dell'Argentina deprime i prezzi sul mercato interno a vantaggio dell'industria di trasformazione nazionale. (202) L'ordine imposto dal governo dell'Argentina priva i coltivatori di soia della possibilità di operare una scelta razionale. Come si può osservare dal grafico, inoltre, la differenza tra i prezzi interni e internazionali non solo è rimasta coerente per tutto il periodo dell'inchiesta di riesame, ma ha anche protetto l'industria del biodiesel e tutte le altre industrie a valle (come gli impianti di frantumazione, per lo più integrati con i produttori di biodiesel) dagli aumenti di prezzo sul mercato internazionale. (203) Di conseguenza la serie di misure istituite dal governo dell'Argentina ha conseguito l'obiettivo prestabilito, ossia ridurre i prezzi praticati sul mercato interno nel contesto dell'aumento dei prezzi internazionali, a vantaggio dell'industria nazionale a valore aggiunto, compresa l'industria del biodiesel. (204) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che ai coltivatori di soia in Argentina è stato dato l'incarico o l'ordine di fornire soia all'industria nazionale del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato. (205) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni CARBIO ha sostenuto che nell'attuale riesame in previsione della scadenza la Commissione non ha concluso che i produttori di soia non sarebbero liberi di fissare il prezzo della soia, contrariamente all'inchiesta iniziale ( 81 ) . CARBIO ha osservato che durante la verifica i produttori esportatori inseriti nel campione hanno spiegato che sul mercato della soia gli acquirenti e i venditori negoziano e fissano liberamente i prezzi. CARBIO ha inoltre sostenuto che la tassa all'esportazione non ha privato i fornitori di soia della possibilità di operare una scelta razionale, né ha compromesso la loro capacità di esportare, come indicato nella tabella 1 e nel considerando 195. Infine, i coltivatori sono rimasti liberi di decidere quali colture coltivare. (206) Contrariamente a quanto affermato, la Commissione ha concluso al considerando 161 che, come nell'inchiesta iniziale, il prezzo della soia sul mercato interno è rimasto al di sotto del prezzo sul mercato mondiale e che i produttori di soia non erano liberi di fissare il prezzo all'esportazione a causa della tassa all'esportazione. Le spiegazioni fornite dai produttori esportatori inseriti nel campione non contraddicono queste due risultanze. La Commissione inoltre ha già spiegato ai considerando 161 e da 193 a 195 in che modo il margine di discrezionalità dei produttori di soia sia stato limitato dal governo dell'Argentina. Infine, la libertà di decidere quali colture coltivare non ha impedito alla Commissione di concludere al considerando 135 che i volumi di bilanciamento delle esportazioni hanno contribuito a favorire la produzione di soia rispetto al mais e al frumento. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (207) Il governo dell'Argentina ha affermato che la mancanza di prove dell'intervento del governo dell'Argentina a sostegno dell'attività di esportazione dei produttori di soia non dovrebbe essere equiparata a prova del contrario. Secondo il governo dell'Argentina, inoltre, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il mercato internazionale dei prodotti di base è complesso e che i produttori di soia non vi partecipano direttamente, bensì tramite operatori commerciali. (208) La Commissione ha osservato che la sua risultanza riguardava la limitazione del grado di discrezionalità dei produttori di soia da parte del governo dell'Argentina, sulla base di prove positive raccolte nel contesto dell'inchiesta, e non della loro mancanza, e che il governo dell'Argentina non ha fornito ulteriori elementi di prova in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. Il fatto che il mercato internazionale dei prodotti di base sia generalmente accessibile tramite operatori commerciali non dovrebbe impedire le esportazioni dei produttori di soia. In effetti i produttori esportatori argentini di biodiesel esportano generalmente tramite operatori commerciali. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.3.1.3.4.   Funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione e attività che non differisce in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione (209) Come indicato nell'inchiesta iniziale ( 82 ) , la Commissione ha ritenuto che la fornitura di soia prodotta nel territorio argentino all'industria argentina del biodiesel sia una funzione che di norma spetta alla pubblica amministrazione, sulla base del fatto che a norma del diritto internazionale generale gli Stati hanno sovranità sulle proprie risorse naturali. Il governo dell'Argentina, invece di fornire i fattori produttivi direttamente all'industria del biodiesel per realizzare i propri obiettivi politici pubblici di promuovere lo sviluppo dell'industria del biodiesel, compreso il suo potenziale di esportazione, incentiva tramite una serie di misure enti privati a farlo per suo conto, svolgendo così una funzione che non differisce in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione e comporta di sacrificare delle entrate. (210) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha affermato che la fornitura di soia non era una funzione che di norma spettava alla pubblica amministrazione, in quanto il governo dell'Argentina non partecipava alle attività relative alla produzione di soia. Analogamente, CARBIO ha affermato che la Commissione non ha fornito prove del fatto che le decisioni prese da fornitori privati in merito alla produzione e alla vendita di soia coltivata su terreni privati in Argentina riflettano una funzione che di norma spetta al governo dell'Argentina. Secondo il governo dell'Argentina e CARBIO, il semplice fatto che uno Stato possa esercitare poteri normativi in materia di risorse naturali all'interno del suo territorio non significa che anche la fornitura di tali risorse naturali a imprese private sia una funzione che di norma spetta alla pubblica amministrazione. Al contrario, lo sfruttamento commerciale, la distribuzione e la vendita di risorse naturali sono funzioni che normalmente spettano a imprese private, mentre il ruolo dello Stato è limitato alla regolamentazione e al controllo. In altre parole, mentre la regolamentazione e il controllo delle risorse naturali sono una funzione che di norma spetta alla pubblica amministrazione, il coinvolgimento diretto nella fornitura di risorse naturali a soggetti privati non lo è. (211) In primo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni secondo cui il governo dell'Argentina non partecipava alla produzione di soia, i fornitori sono privati e vendono soia coltivata su terreni di proprietà privata, la Commissione ha osservato che il governo dell'Argentina ha dato l'incarico o l'ordine ai produttori di soia di conseguire un particolare obiettivo strategico. Tale fornitura di soia da parte di produttori di soia incaricati non differiva da una situazione in cui lo stesso governo dell'Argentina produceva direttamente la soia. La Commissione inoltre non concorda con la distinzione artificiosa operata da CARBIO, secondo cui lo sfruttamento commerciale, la distribuzione e la vendita di risorse naturali non sono funzioni che di norma spettano al governo, che si limita a regolamentare e controllare le risorse naturali. La conseguenza di tale approccio sarebbe che la fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato non potrebbe mai essere considerata una funzione attribuita alla pubblica amministrazione, in quanto la funzione dello Stato sarebbe semplicemente quella di regolamentare la fornitura di tali beni o servizi. La Commissione non ha accettato tale distinzione e ha ritenuto che, proprio in virtù dell'esercizio dei poteri normativi del governo dell'Argentina nella fornitura di soia, quest'ultima si possa considerare una funzione che di norma spetta al governo. In tale contesto, il fatto che i beneficiari di questo bene siano entità private piuttosto che statali non incide su tale conclusione, in quanto è irrilevante ai fini dell'obiettivo politico di sviluppare l'industria del biodiesel. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.3.1.3.5.   Conclusione concernente il contributo finanziario (212) Tramite una serie di misure, tra cui tasse all'esportazione, restrizioni quantitative, sovvenzioni a produttori nazionali e dichiarazioni politiche pubbliche, il governo dell'Argentina ha incentivato i coltivatori nazionali di soia a vendere la soia sul mercato interno, dando loro «l'incarico» o «l'ordine» di fornire questa materia prima in Argentina per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Le misure in questione hanno ottenuto l'effetto auspicato di distorcere il mercato della soia in Argentina e di portare il prezzo a un livello artificialmente basso, a vantaggio dell'industria del biodiesel a valle. La funzione di fornire soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato spetta di norma alla pubblica amministrazione in considerazione dell'obiettivo pubblico di sostenere l'industria del biodiesel. Inoltre, la prassi seguita dai coltivatori di soia per svolgere tale funzione non differisce in sostanza dalla prassi delle pubbliche amministrazioni che perseguono obiettivi politici analoghi mediante altre forme di sostegno (quali sovvenzioni o rinuncia a entrate). (213) La Commissione ha pertanto concluso che il governo dell'Argentina ha fornito un contributo finanziario indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell'OMC, di cui all'articolo 1.1, lettera a), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 3.3.1.4. Sostegno al reddito o ai prezzi (214) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha ritenuto che le categorie «contributo finanziario» e «sostegno al reddito o ai prezzi» non si escludessero a vicenda ( 83 ) . In linea con questa interpretazione, oltre a esaminare se la serie di misure adottate dal governo dell'Argentina si possa caratterizzare come «contributo finanziario» sotto forma di fornitura di merci per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, la Commissione ha analizzato se la serie di misure del governo dell'Argentina si possa caratterizzare anche come sostegno al reddito o ai prezzi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base ( 84 ) . (215) Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, la Commissione ha ritenuto che nel presente riesame in previsione della scadenza il richiedente abbia fornito elementi di prova a sostegno dell'asserzione che la serie di misure del governo dell'Argentina si possa caratterizzare anche come sostegno al reddito o ai prezzi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto esaminato in primo luogo se il governo dell'Argentina abbia continuato a dimostrare l'intenzione di sostenere la creazione e lo sviluppo dell'industria del biodiesel; in secondo luogo, che genere di misure ha adottato o ha continuato ad adottare il governo dell'Argentina durante il periodo dell'inchiesta di riesame per sostenere l'industria del biodiesel; e in terzo luogo se tali misure erano qualificabili come «qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi» ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994. 3.3.1.4.1.   Intenzione del governo dell'Argentina di sostenere l'industria nazionale del biodiesel (216) Nell'inchiesta iniziale, nel contesto dell'analisi del sostegno al reddito o ai prezzi, la Commissione ha indicato la legislazione che dimostra l'intenzione del governo dell'Argentina di sostenere l'industria del biodiesel, in particolare il decreto 1396/2001 ( 85 ) , la risoluzione 1156/2004 ( 86 ) e la legge sui biocarburanti del 2006. (217) Nella presente inchiesta, oltre agli elementi evidenziati nel contesto della tassa all'esportazione di cui ai considerando da 117 a 122 e alle conclusioni raggiunte in merito ai volumi di bilanciamento delle esportazioni di mais e frumento di cui al considerando 136 e alle sovvenzioni ai coltivatori di soia di cui al considerando 150, la Commissione ha esaminato se la legislazione successiva dimostrasse che il governo dell'Argentina seguiva una politica esplicita a sostegno dello sviluppo dell'industria nazionale del biodiesel. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la legge sui biocarburanti del 2006 non era più in vigore ed è stata sostituita dalla legge sui biocarburanti del 2021, che disciplinava il mandato nazionale in materia di biodiesel. (218) Nel considerando 38 la Commissione ha già ricordato le funzioni del segretariato per l'energia, l'autorità preposta all'applicazione a norma della legge sui biocarburanti del 2021. Ai fini dell'analisi del sostegno al reddito o dei prezzi, la Commissione ricorda il ruolo del segretariato dell'energia di garantire la disponibilità dei fattori produttivi necessari per la preparazione dei biocarburanti per la miscelazione obbligatoria, con la possibilità di disciplinare e stabilire i meccanismi ritenuti necessari affinché l'acquisizione degli stessi avvenga secondo le condizioni normali e abituali del mercato e senza distorsioni, stabilendo come limite, se del caso, il prezzo all'esportazione di tali fattori produttivi al netto dei rispettivi costi ( 87 ) . Questa funzione dimostra che il governo dell'Argentina concepiva la produzione di soia in relazione alla produzione di biodiesel e allo scopo di garantire un approvvigionamento sufficiente per tale produzione. A tal fine, il governo dell'Argentina era autorizzato a stabilire un prezzo massimo per i fattori produttivi per il biodiesel venduto nell'ambito del mandato nazionale corrispondente al prezzo all'esportazione di tali fattori produttivi, una volta attualizzati i costi pertinenti. In altre parole, il prezzo dei fattori produttivi destinati al mercato interno sarebbe stato inferiore al prezzo dei fattori produttivi destinati al mercato di esportazione. Da tale disposizione risulta pertanto evidente che l'intenzione del governo dell'Argentina nella legge sui biocarburanti del 2021 era di sostenere l'industria nazionale del biodiesel. (219) Ciò è ulteriormente ed espressamente confermato dall'articolo 16 della legge sui biocarburanti del 2021, dal titolo significativo «Sostituzione delle importazioni», che conferisce al segretariato dell'energia la facoltà di sostituire l'importazione di combustibili fossili con biocarburanti e di promuovere gli investimenti per l'industrializzazione delle materie prime nazionali ( 88 ) . Come confermato dal governo dell'Argentina durante la verifica in loco, l'industrializzazione ( industrialización ) nel contesto della catena del valore della soia si riferisce alla frantumazione. Pertanto, nella pratica l'articolo 16 della legge sui biocarburanti del 2021 fa riferimento alla promozione di investimenti nella frantumazione della soia per promuovere la produzione di biodiesel. Ciò costituisce un altro mezzo di sostegno all'industria nazionale del biodiesel. (220) La valutazione relativa alla fissazione del prezzo del biodiesel sul mercato interno nell'inchiesta iniziale ( 89 ) è inoltre rimasta valida durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In effetti, a norma della legge sui biocarburanti del 2021, durante il periodo dell'inchiesta di riesame il governo dell'Argentina ha continuato a fissare il prezzo del biodiesel venduto sul mercato interno nell'ambito del mandato nazionale in materia di biodiesel, che costituisce quasi l'intero mercato interno del biodiesel. (221) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo del biodiesel sul mercato interno era fissato quasi mensilmente, senza alcuna differenziazione tra i tipi di società, ed era pubblicamente disponibile ( 90 ) . (222) Nessuno dei gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione ha ricevuto un contingente, né ha rifornito il mercato interno durante il periodo dell'inchiesta (benché altri produttori di biodiesel del gruppo Renova lo abbiano fatto). I prezzi fissati dal governo dell'Argentina sul mercato interno tuttavia sembrano superiori al prezzo medio FOB all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione nei periodi con lo stesso prezzo sul mercato interno nell'ambito del periodo dell'inchiesta di riesame, quando hanno dichiarato vendite all'esportazione, considerando il prezzo FOB all'esportazione al netto della tassa all'esportazione sul biodiesel e, fatta eccezione per due periodi in cui i prezzi sul mercato interno e quelli all'esportazione erano allineati, compresa la tassa all'esportazione sul biodiesel. (223) Quindi, fissando il prezzo del biodiesel nazionale a un livello artificialmente elevato, il governo dell'Argentina ha perseguito una politica di sostegno dei prezzi a favore dei produttori di biodiesel di piccole e medie dimensioni che vendono sul mercato interno. Sostegno esplicito del governo dell'Argentina all'industria del biodiesel a livello nazionale e provinciale (224) Il richiedente inoltre ha indicato come prova del sostegno costante del governo dell'Argentina all'industria del biodiesel i) il programma di finanziamento del capitale operativo nell'industria del biodiesel a norma della risoluzione 947/2023 ( 91 ) e ii) la rinuncia a entrate in virtù della legge sui biocarburanti del 2021. (225) Si tratta di nuovi presunti regimi riguardanti i produttori di biodiesel e la Commissione li ha analizzati nelle rispettive sezioni al fine di stabilire se sia maturato un vantaggio nell'ambito di tali regimi. Al fine di accertare se evidenziassero elementi di prova del sostegno del governo dell'Argentina all'industria del biodiesel, la Commissione ha comunque analizzato le loro basi giuridiche, in vigore durante il periodo dell'inchiesta di riesame, e una dichiarazione pubblica al riguardo. Gli elementi di prova relativi alla legge sui biocarburanti del 2021 sono riportati nei considerando 218 e 219. Come spiegato inoltre ai considerando 313 e 314, l'articolo 22 della legge sui biocarburanti del 2021 sembrava prevedere un'esenzione fiscale dall'imposta sui combustibili liquidi e dall'imposta sul biossido di carbonio applicabile solo al biodiesel di origine nazionale miscelato in carburanti. Durante la verifica in loco è parso che il governo dell'Argentina condividesse tale opinione. Tuttavia la risposta del governo dell'Argentina al questionario sembrava suggerire che invece, a norma della legge 23966, titolo III, articolo 4 ( 92 ) , il biodiesel miscelato in carburanti, di origine nazionale o importati, non è mai soggetto all'imposta sui combustibili liquidi e all'imposta sul biossido di carbonio, poiché tali imposte gravano unicamente sulla benzina, sul gasolio o sulla componente di gasolio del carburante miscelato, indipendentemente dal fatto che tale componente o il biodiesel miscelato siano di origine nazionale o importati. In effetti l'articolo 4 non prevedeva alcuna aliquota per il biodiesel, a differenza di altri carburanti. Non era quindi chiaro se il prelievo fiscale fosse discriminatorio in base all'origine del biodiesel. (226) Come spiegato al considerando 315, non è stato possibile calcolare un vantaggio nell'ambito di tale regime, in quanto era evidente che l'imposta era riscossa sul carburante miscelato risultante dopo la miscelazione a valle della catena del valore, e non al livello dei produttori di biodiesel. Tuttavia, il fatto stesso che i biocarburanti, compreso il biodiesel (espressamente menzionato nella legge 23966, titolo III, articolo 4), siano sottratti all'ambito di applicazione della tassa sui carburanti liquidi e della tassa sul biossido di carbonio indica una chiara intenzione del governo dell'Argentina di favorire il consumo di biodiesel, in particolare di biodiesel di origine nazionale, e di sostenere in tal modo l'industria nazionale del biodiesel. (227) Per quanto riguarda invece il programma di finanziamento del capitale operativo nell'industria del biodiesel, il suo obiettivo dichiarato era offrire migliori condizioni di finanziamento per l'acquisto dei fattori produttivi necessari per la produzione di biodiesel da miscelare obbligatoriamente con gasolio a norma della legge 27640 ( 93 ) . In occasione di una cerimonia per l'attuazione del programma, il presidente del Banco de la Nación Argentina («BNA»), una delle maggiori banche del paese e interamente di proprietà dello Stato, ha dichiarato esplicitamente che l'obiettivo del credito era creare più posti di lavoro e continuare ad esportare, nonché risparmiare valuta estera ( 94 ) . Ne consegue che non vi è alcun dubbio sul fatto che il programma di finanziamento volto a rafforzare il capitale nell'industria del biodiesel era inteso a sostenere l'industria del biodiesel offrendo migliori condizioni di finanziamento e in particolare a sostenere le esportazioni di biodiesel. Sebbene al considerando 311 la Commissione abbia concluso che i produttori esportatori inseriti nel campione non hanno beneficiato del programma di finanziamento, il regime era in vigore durante il periodo dell'inchiesta di riesame per i produttori di biodiesel ammissibili e costituiva pertanto un elemento di prova valido ai fini del sostegno al reddito o ai prezzi. (228) Il richiedente ha inoltre sostenuto che diverse azioni dell'amministrazione provinciale hanno dimostrato che il sostegno all'industria del biodiesel era presente anche a livello provinciale. (229) In particolare, il richiedente ha riferito che in primo luogo la provincia di Santa Fe ha avviato un programma volto a far sì che tutti gli autobus pubblici utilizzino biodiesel nella sua forma pura (B100) ( 95 ) . (230) In secondo luogo, la provincia di Cordoba ha annunciato il finanziamento di crediti per la promozione della produzione e del consumo locali di biodiesel ( 96 ) . (231) In terzo luogo, sempre la provincia di Cordoba ha attuato la sua politica di promozione dei biocarburanti mediante la legge provinciale 10721 ( 97 ) , intesa a consolidare la produzione di biodiesel e a promuovere la sostituzione dei combustibili fossili con il biodiesel. La legge provinciale 10721 fissa diversi obiettivi, tra cui il consolidamento della produzione di biocarburanti e la promozione della progressiva sostituzione dei combustibili fossili attraverso il consumo preferenziale di biocarburanti , al fine di introdurne un uso massiccio ( 98 ) . (232) Tutte queste misure a livello provinciale sono intervenute dopo l'inchiesta iniziale. (233) Per quanto riguarda la nuova misura adottata dalla provincia di Santa Fe, essa era intesa a promuovere l'uso massiccio di biocarburanti (biodiesel) ( 99 ) in una serie di settori economici, tra cui in particolare il trasporto pubblico e il parco veicoli. Oltre a imporre ai trasporti pubblici e ai veicoli utilizzati in esecuzione di gare pubbliche di utilizzare il biodiesel nella sua forma pura (B100) come carburante, la legge provinciale di Santa Fe 14010 prevedeva la possibilità di concedere l'esenzione e/o riduzione dell'imposta sul reddito lordo, dell'imposta di bollo e/o della tassa unica sugli autoveicoli alle imprese che contribuivano alle finalità di detta legge ( 100 ) . Tale contributo era misurato sulla base degli investimenti effettuati da tali società al fine di aumentare l'uso del biodiesel nelle loro attività. Pertanto, la legge provinciale di Santa Fe 14010, premiando mediante esenzioni fiscali gli investimenti effettuati da società private, ha promosso attivamente l'uso del biodiesel (e quindi le vendite di biodiesel nella provincia) in molti settori economici della provincia. Le esenzioni fiscali della provincia di Santa Fe di cui hanno beneficiato i produttori di biodiesel sono state analizzate nello specifico nei considerando da 270 a 289, mentre ai fini del sostegno al reddito o ai prezzi la legge provinciale di Santa Fe 14010 ha dimostrato l'attuazione a livello provinciale dell'intenzione del governo dell'Argentina di sostenere l'industria del biodiesel. (234) Per quanto riguarda le nuove misure adottate dalla provincia di Cordoba, nella domanda il richiedente ha riconosciuto che gli elementi di prova relativi alle sovvenzioni provenienti dalla provincia di Cordoba sono stati respinti nell'inchiesta iniziale, in quanto i produttori esportatori inseriti nel campione non beneficiavano delle leggi provinciali di Cordoba ( 101 ) . Il richiedente ha sostenuto che tali elementi rimanevano comunque interessanti, in quanto dimostravano l'applicazione locale di una politica nazionale in materia di biocarburanti e potrebbero essere pertinenti nel caso di un cambiamento dei produttori inseriti nel campione per l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. (235) La Commissione ha osservato che, sebbene il campione sia cambiato rispetto a quello dell'inchiesta iniziale, nessun produttore esportatore inserito nel campione nell'attuale riesame in previsione della scadenza produceva biodiesel nella provincia di Cordoba. Pertanto, non hanno potuto beneficiare dei regimi qui indicati. Le sovvenzioni concesse dalla provincia di Cordoba riesaminate dalla Commissione su richiesta del richiedente, tuttavia, erano diverse da quelle qui riportate e sono trattate nei considerando da 297 a 299. Nemmeno i produttori esportatori inseriti nel campione nell'attuale riesame in previsione della scadenza hanno potuto beneficiare delle sovvenzioni qui indicate, in quanto non erano ubicati nella provincia di Cordoba. Non si può tuttavia escludere che altri produttori di biodiesel ubicati nella provincia di Cordoba abbiano potuto beneficiarne nel periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, solo ai fini del sostegno al reddito o ai prezzi, la Commissione ha ritenuto che tali misure dimostrassero l'attuazione a livello provinciale dell'intenzione del governo dell'Argentina di sostenere l'industria del biodiesel. Conclusione sull'intenzione del governo dell'Argentina di sostenere l'industria del biodiesel (236) La Commissione ha pertanto concluso che l'intenzione del governo dell'Argentina di sostenere lo sviluppo dell'industria argentina del biodiesel ha continuato a evidenziarsi anche durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 3.3.1.4.2.   Misure di sostegno all'industria del biodiesel (237) Come illustrato ai considerando da 216 a 236, l'intenzione del governo dell'Argentina di sostenere l'industria del biodiesel era evidente in una serie di misure, tra cui la distorsione artificiale del mercato nazionale della soia, la fissazione dei prezzi del biodiesel venduto nell'ambito del mandato nazionale, il programma di finanziamento del capitale operativo nell'industria del biodiesel a norma della risoluzione 947/2023, la rinuncia alle entrate in virtù della legge sui biocarburanti del 2021 e le misure adottate dalle province di Santa Fe e Cordoba. Tali misure hanno sostenuto, direttamente o indirettamente, il reddito dei produttori di biodiesel. Con la legge sui biocarburanti del 2021 inoltre il governo dell'Argentina ha proseguito il regime di promozione della produzione di biodiesel già istituito dalla legge sui biocarburanti del 2006. La Commissione conclude pertanto, sulla base dei dati disponibili, che negli anni successivi all'inchiesta iniziale il governo dell'Argentina ha continuato a porre in essere una serie di misure nell'intento di sviluppare e sostenere l'industria del biodiesel. 3.3.1.4.3.   La serie di misure adottate dal governo dell'Argentina costituisce una «forma di sostegno al reddito o ai prezzi» ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994 (238) Con la serie di misure descritte ai considerando da 216 a 236, il governo dell'Argentina fornisce sostegno al reddito a favore dell'industria del biodiesel. (239) Con la legge sui biocarburanti del 2021 inoltre il governo dell'Argentina ha continuato a imporre un mandato di miscelazione in base al quale le società di miscelazione argentine devono acquistare biodiesel a prezzi artificialmente elevati stabiliti dal governo dell'Argentina, fornendo sostegno ai prezzi a favore dell'industria del biodiesel. (240) Tutte le misure dimostrano che l'industria argentina del biodiesel è sostenuta e stimolata artificialmente. (241) La Commissione ha concluso pertanto che tramite la serie di misure citate il governo dell'Argentina fornisce, direttamente o indirettamente, sostegno al reddito o ai prezzi a favore dell'industria del biodiesel, contribuendo in questo modo alla sua competitività. (242) Come constatato nell'inchiesta iniziale, regolamentando il mercato interno del biodiesel e assegnando un contingente solo ai produttori di biodiesel più piccoli, il governo dell'Argentina ha creato un'industria nella quale i produttori più grandi sono ostacolati nella vendita sul mercato interno e quindi sono completamente orientati all'esportazione, incoraggiando così la competitività delle esportazioni dell'industria del biodiesel ( 102 ) . Tabella 2 Produzione ed esportazione argentina di biodiesel (tm) Anno Produzione Esportazioni totali Esportazioni verso l'Unione Esportazioni verso paesi terzi Esportazioni (% della produzione) 2020 1 157 364 597 205 596 892 313 52  % 2021 1 723 665 1 269 570 1 269 228 342 74  % 2022 1 909 618 1 236 410 1 236 180 230 65  % PIR 1 184 444 575 304 555 283 20 021 49  % Fonte: risposta al questionario del governo dell'Argentina, basata su varie banche dati argentine pubblicamente disponibili. (243) Come indicato nella tabella 2, l'industria del biodiesel ha continuato a essere un'industria orientata all'esportazione. In effetti dal 2020 è stato esportato fino al 74 % della produzione, a seconda dell'anno, e durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata esportata quasi la metà della produzione. I produttori esportatori inseriti nel campione hanno spiegato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame (nel quale era in vigore l'impegno) i prezzi nell'Unione, l'unica destinazione delle loro esportazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame, erano bassi e generalmente esportavano solo quando i prezzi erano sufficientemente elevati rispetto al prezzo minimo all'importazione in vigore in virtù dell'impegno, al fine di realizzare profitti. Allo stesso tempo, fino a metà ottobre 2022, l'aumento del mandato di miscelazione del biodiesel (12,5 %) e la possibilità di fornire la quota aggiuntiva anche alle società normalmente non interessate dal mandato nazionale hanno fatto sì che una parte maggiore della produzione fosse destinata al consumo interno piuttosto che all'esportazione. Per questo motivo la percentuale delle esportazioni rispetto alla produzione è inferiore agli anni precedenti. Una situazione analoga si può osservare nel 2020, quando il mandato in materia di biodiesel era del 10 % a norma della legge sui biocarburanti del 2006, prima che nel 2021 la legge sui biocarburanti del 2021 lo riducesse al 5 % (successivamente portato al 7,5 % a partire da giugno 2022). In questa prospettiva, un mandato relativo a maggiori quantitativi di biodiesel implica un aumento del consumo interno, mentre un mandato relativo a quantitativi inferiori funge da spinta all'esportazione. Di conseguenza il governo dell'Argentina, riducendo il mandato in materia di biodiesel previsto dalla legge sui biocarburanti del 2021, ha indirizzato ancora di più verso le esportazioni l'industria argentina del biodiesel. I livelli inferiori della produzione e delle esportazioni totali in termini assoluti durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano dovuti a un calo complessivo della produzione dovuto a un periodo di siccità in Argentina che ha inciso sulla materia prima del biodiesel, ossia la soia. (244) Il sostegno all'industria nazionale del biodiesel ha dunque favorito le esportazioni di biodiesel, in quanto i produttori di biodiesel erano in grado di competere slealmente con i produttori di biodiesel di altri paesi, che non beneficiavano dei prezzi inferiori dei fattori produttivi. L'industria argentina del biodiesel è rimasta orientata principalmente ai mercati di esportazione, in particolare il mercato dell'Unione. 3.3.1.4.4.   Conclusione sul sostegno al reddito o ai prezzi (245) Il governo dell'Argentina ha sostenuto che la qualificazione delle tasse all'esportazione come sostegno al reddito o ai prezzi a favore dell'industria del biodiesel era in contraddizione con il ruolo della tassa all'esportazione sul biodiesel nell'incarico conferito o nell'ordine impartito, in quanto riduceva i prezzi ottenuti dall'industria del biodiesel. (246) La Commissione ha osservato che l'analisi dell'incarico o dell'ordine era incentrata sulla tassa all'esportazione applicata alla soia, e non al biodiesel, e sulle sue conseguenze sulla fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, che comporta una riduzione dei costi e un aumento dei profitti/redditi. È quindi la stessa tassa all'esportazione, in aggiunta ad altre misure di sostegno, ad aver contribuito al sostegno al reddito o ai prezzi fornito dal governo dell'Argentina. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (247) La Commissione ha pertanto concluso che attraverso una serie di misure il governo dell'Argentina ha continuato a fornire, direttamente o indirettamente, sostegno al reddito o ai prezzi dell'industria del biodiesel ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, con la conseguente esportazione della maggior parte della produzione interna. (248) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha affermato che la maggior parte delle risultanze relative alle misure di sostegno al reddito o ai prezzi si riferiva al mercato interno, al quale gli esportatori di biodiesel non erano autorizzati a partecipare. Ciò vale in particolare per la risultanza di cui al considerando 218 in merito alla legge sui biocarburanti del 2021, che garantisce i fattori produttivi per la produzione di biodiesel per il mercato interno. Il governo dell'Argentina ha inoltre affermato che il segretariato non ha autorità sulla soia, in quanto non è un fattore produttivo diretto per il biodiesel, e che il limite di prezzo riguarda i fattori produttivi per la lavorazione del biodiesel nell'ambito del mandato di miscelazione e non allo stesso biodiesel. Tale limite di prezzo si applicava solo se non esistevano le condizioni di mercato per l'acquisto dei fattori produttivi. (249) La Commissione ha espresso disaccordo. Dall'inchiesta è infatti emerso che singole società all'interno dei gruppi dei produttori esportatori inseriti nel campione partecipavano al mercato interno del biodiesel. La legge sui biocarburanti del 2021 inoltre incide sugli esportatori, in quanto vieta ai soggetti esportatori di partecipare al mercato interno e quindi li obbliga ad esportare. Inoltre, il sostegno alla fornitura di fattori produttivi per la produzione di biodiesel destinato al mercato interno favorisce anche le singole società all'interno dei gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione. Per quanto riguarda l'autorità del segretariato sui fattori produttivi per il biodiesel, il governo dell'Argentina non ha spiegato quale sia lo scopo di tale disposizione giuridica, se non la sicurezza dell'approvvigionamento e il limite di prezzo della soia. Il governo dell'Argentina non ha specificato quali sono i fattori produttivi diversi dalla soia a cui si riferisce la disposizione giuridica. Infine, il biodiesel venduto nell'ambito del mandato imposto era già venduto a un prezzo regolamentato dal governo e non necessitava di un ulteriore limite di prezzo stabilito dal segretariato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.3.1.5. Vantaggio (250) Avendo stabilito che la serie di misure descritte ai considerando da 101 a 150 costituisce un contributo finanziario del governo dell'Argentina sotto forma di incarico o di ordine a enti privati e/o che la serie di misure descritte ai considerando da 216 a 236 costituisce un sostegno al reddito o ai prezzi, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni in base al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente riscontrato durante il periodo dell'inchiesta, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5 del regolamento di base. (251) Come nell'inchiesta iniziale, e poiché la maggior parte delle misure del governo dell'Argentina mirava ad abbassare artificialmente il prezzo della soia praticato sul mercato interno, con il risultato di un reddito superiore per i produttori di biodiesel argentini, la Commissione ha esaminato se il sostegno del governo dell'Argentina all'industria del biodiesel conferisse un vantaggio considerando la differenza tra i prezzi pagati dai produttori nazionali di biodiesel e un parametro di riferimento basato sulle condizioni di mercato prevalenti in Argentina per la soia. (252) La Commissione ha innanzitutto calcolato la media ponderata del prezzo di acquisto della soia pagato dai produttori esportatori argentini inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La media ponderata è stata calcolata su base mensile e alla consegna da parte dei coltivatori di soia allo stabilimento di biodiesel in Argentina. (253) Il prezzo medio di acquisto è stato basato sui prezzi al netto dell'IVA e sulle quantità indicate per singola operazione negli elenchi delle fatture presentate dai produttori esportatori argentini inseriti nel campione e verificate durante le visite di verifica in loco. (254) Questo prezzo medio ha dovuto essere confrontato con un opportuno parametro di riferimento. Come nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha fatto ricorso alla media ponderata mensile del prezzo della soia importata dai produttori esportatori inseriti nel campione. Di fatto tali importazioni erano effettuate su base CIF e in media allo stesso livello di prezzo indipendentemente dall'origine. I prezzi effettivi all'importazione con consegna a condizioni CIF agli stabilimenti di frantumazione erano allo stesso livello dei prezzi del mercato mondiale, quotato come Golfo del Messico. Le importazioni di soia rappresentavano un volume significativo degli acquisti dei produttori esportatori inseriti nel campione, pari al 38 %, una percentuale più elevata rispetto all'inchiesta iniziale a causa della siccità che ha interessato il periodo dell'inchiesta di riesame. Tali acquisti erano distribuiti in centinaia di transazioni. (255) La Commissione ha pertanto ritenuto che i prezzi effettivi pagati per la soia importata dai produttori esportatori inseriti nel campione indichino quali sarebbero le condizioni di mercato non falsate in Argentina, comprese le spese di spedizione generalmente applicabili incluse nel prezzo finale ( 103 ) . (256) La conclusione non cambia anche considerando il fatto che le importazioni dei produttori esportatori inseriti nel campione non erano destinate alla produzione di biodiesel, bensì alla produzione di olio di soia, in quanto durante il periodo dell'inchiesta di riesame la domanda di soia per la produzione di biodiesel in Argentina era soddisfatta completamente dall'offerta interna di soia. Nel contempo, tra i diversi tipi di soia disponibili non esistono differenze di qualità tali per cui la soia importata non sarebbe stata utilizzabile per la produzione di biodiesel. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che tali acquisti costituiscano un parametro di riferimento adeguato. (257) Su tale base, la Commissione ha utilizzato il prezzo effettivo al quale i produttori esportatori inseriti nel campione hanno importato soia in Argentina, tutta proveniente da paesi vicini, come indicatore indiretto più preciso possibile di un prezzo non distorto praticato sul mercato interno argentino per questi prodotti. Come spiegato al considerando 254, tali prezzi erano allo stesso livello dei prezzi del mercato mondiale. (258) La Commissione ha poi confrontato il prezzo pagato per la soia coltivata internamente dai produttori argentini con la media ponderata dei prezzi effettivi all'importazione della soia su base mensile. Tali importazioni erano tutte effettuate nell'ambito di un regime di importazione temporaneo e pertanto non erano soggette a dazi all'importazione. Il prezzo effettivo pagato dai produttori esportatori inseriti nel campione è stato ritenuto corrispondente alle condizioni di mercato vigenti in Argentina. (259) L'importo complessivo della differenza rappresenta il «risparmio» ottenuto dai produttori argentini di biodiesel acquistando soia sul mercato argentino, distorto, rispetto al prezzo che avrebbero pagato in assenza di distorsioni. Questo importo complessivo rappresenta in ultima analisi il vantaggio conferito ai produttori argentini dal governo dell'Argentina durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (260) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito gli importi della sovvenzione sul fatturato complessivo della produzione di prodotti a base di soia realizzato dai produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta in quanto denominatore appropriato, poiché la sovvenzione ha conferito un vantaggio all'intera produzione di prodotti a base di soia e non solo al prodotto in esame o alla produzione destinata all'esportazione. (261) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina e CARBIO hanno affermato che la Commissione non ha fornito motivazioni sufficienti a sostegno della conclusione secondo cui i prezzi medi all'importazione riflettevano le condizioni di mercato prevalenti, oltre a fare riferimento all'assenza di distorsioni e a sottolineare i) che i prezzi all'importazione erano in linea con i prezzi mondiali e ii) che rappresentavano un volume significativo degli acquisti dei produttori esportatori inseriti nel campione. CARBIO ha asserito che tale ragionamento era in contraddizione con la risultanza della Commissione di cui al considerando 190, secondo cui la soia di produzione nazionale soddisfaceva pienamente la domanda interna di un fattore produttivo per la produzione nazionale di biodiesel e che la soia importata non era utilizzata per la produzione di biodiesel. (262) Contrariamente a quanto affermato, la Commissione ha spiegato al considerando 254 il motivo per cui il prezzo all'importazione della soia effettivamente pagato dai produttori esportatori inseriti nel campione rifletteva le condizioni di mercato prevalenti. Inoltre, il fatto che i prezzi all'importazione fossero in linea con i prezzi mondiali – contrariamente ai prezzi praticati sul mercato interno argentino – e che le importazioni rappresentassero una quota significativa degli acquisti dei produttori esportatori inseriti nel campione sono elementi fondamentali per stabilire che un valore di riferimento riflette le condizioni di mercato prevalenti. Il fatto che la soia importata non fosse utilizzata per produrre biodiesel non confuta tale conclusione, in quanto la soia importata era frantumata negli stessi impianti di frantumazione della soia di produzione nazionale utilizzata per la produzione di biodiesel. Oltre alle risultanze della Commissione ricordate da CARBIO, nel considerando 258 la Commissione ha quindi considerato anche il fatto che la soia importata era consegnata nei porti in prossimità degli impianti utilizzati per la frantumazione della soia nazionale e importata per la produzione di biodiesel. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (263) CARBIO ha inoltre affermato che i prezzi medi all'importazione della soia non costituivano un valore di riferimento adeguato in quanto non rispecchiavano le condizioni di mercato in Argentina. In particolare, la soia era importata nell'ambito del regime di importazione temporaneo, non era utilizzata per produrre biodiesel ed era consegnata a condizioni CIF, mentre l'acquisto interno di soia non comportava spese di spedizione internazionali. (264) La Commissione ha osservato di avere già descritto al considerando 262 le ragioni per cui riteneva che la soia importata riflettesse le condizioni di mercato prevalenti in Argentina. La Commissione ha ritenuto inoltre che il prezzo all'importazione CIF costituisse un riferimento adeguato in quanto rifletteva il prezzo presso l'impianto di frantumazione sito nel porto, dove avveniva anche la frantumazione della soia prodotta a livello nazionale per produrre biodiesel. Come ricordato inoltre al considerando 254, i prezzi all'importazione CIF erano allo stesso livello dei prezzi del mercato mondiale. Infine, CARBIO non ha aggiunto ulteriori argomenti sul motivo per cui il prezzo all'importazione non sarebbe un parametro di riferimento adeguato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (265) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CARBIO ha anche affermato che, nel calcolo del vantaggio, la Commissione ha preso in considerazione solo la differenza tra il prezzo pagato per la soia nazionale e il valore di riferimento quando il primo era inferiore al secondo. Quando il prezzo pagato per la soia nazionale era superiore al valore di riferimento, la Commissione invece ha trascurato la differenza, mentre l'importo eccedente il valore di riferimento avrebbe dovuto essere dedotto dall'importo totale del vantaggio. (266) La Commissione ha osservato che l'approccio adottato nel calcolo del vantaggio per la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato era giustificato. In effetti nel caso US – Anti-Dumping and Countervailing Duties (China) il panel ha constatato che il fatto di non «compensare» gli importi dei vantaggi positivi con gli importi dei vantaggi «negativi» era coerente con l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ( 104 ) . In ogni caso la Commissione ha ritenuto che l'argomentazione non fosse pertinente in quanto, anche se la Commissione dovesse applicare il metodo proposto da CARBIO, la persistenza delle sovvenzioni sarebbe comunque accertata sulla base del margine di sovvenzione risultante. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.3.1.6. Specificità (267) La serie di misure adottate dal governo dell'Argentina era intesa ad avvantaggiare determinate industrie, tra cui l'industria nazionale del biodiesel. Benché le distorsioni relative alla soia conferiscano vantaggi anche ad altri prodotti a valle diversi dal biodiesel, di fatto il vantaggio è accessibile solo a determinate industrie argentine, in particolare quelle appartenenti alla catena del valore della soia. L'attenzione specifica del governo dell'Argentina per l'industria del biodiesel all'interno della catena del valore della soia inoltre è dimostrata dal legame tra soia e biodiesel nella legislazione pertinente di cui ai considerando da 117 a 122. Inoltre, anche se il sostegno concesso dal governo dell'Argentina al biodiesel attraverso una serie di misure è concesso anche ad altri biocarburanti, le misure sono limitate a un gruppo di imprese o industrie. Esse sono pertanto specifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. 3.3.1.7. Conclusioni (268) La Commissione ha constatato che, attraverso una serie di misure che prevedevano la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato e/o un sostegno al reddito o ai prezzi, il governo dell'Argentina ha fornito sostegno all'industria del biodiesel. Il vantaggio conferito ai beneficiari dal governo dell'Argentina è specifico e pertanto configura una sovvenzione compensabile. 3.3.1.8. Calcolo dell'importo della sovvenzione (269) L'aliquota della sovvenzione accertata per quanto concerne questa serie di misure durante il periodo dell'inchiesta per i produttori esportatori inseriti nel campione ammonta a quanto segue: Società Aliquota della sovvenzione LDC Argentina 5,12  % Gruppo Renova 8,30  % 3.3.2. Esenzioni dalle imposte provinciali concesse dalla provincia di Santa Fe (270) Il richiedente ha asserito che i produttori di biodiesel nella provincia di Santa Fe hanno continuato a beneficiare di una rinuncia a entrate della pubblica amministrazione sotto forma di varie esenzioni fiscali concesse per 15 anni, come riscontrato dalla Commissione nell'inchiesta iniziale ( 105 ) . 3.3.2.1. Contributo finanziario (271) Dall'inchiesta è emerso che in effetti una delle basi giuridiche individuate nell'inchiesta iniziale, la legge provinciale di Santa Fe 12692 ( 106 ) , ha continuato ad essere applicabile e che l'unica modifica era stata apportata dalla legge provinciale di Santa Fe 12956 ( 107 ) , che individuava le imposte potenzialmente soggette all'esenzione: l'imposta sul reddito lordo, l'imposta di bollo, l'imposta sugli immobili, gli oneri relativi al corrispettivo per i servizi e la tassa unica sugli autoveicoli ( 108 ) . È ulteriormente attuata con il decreto normativo 158/07 ( 109 ) e relativi allegati, e la risoluzione 121/21 ( 110 ) , che include il modello per la domanda. (272) La legge provinciale di Santa Fe 12692 è definita «adesione provinciale» alla legge 26093, che disciplina il precedente mandato nazionale in materia di biodiesel. Nonostante quest'ultima sia stata sostituita dalla legge sui biocarburanti del 2021, non sono state apportate ulteriori modifiche alla legge provinciale di Santa Fe 12692. (273) Come rilevato nell'inchiesta iniziale, la legge provinciale 12692 prevede esenzioni fiscali (nonché riduzioni o differimenti) per le imprese della provincia coinvolte in attività di ricerca, sviluppo, generazione, produzione e utilizzo di prodotti connessi alle energie rinnovabili, in particolare la produzione di biodiesel. I biocarburanti sono menzionati nell'articolo 3, lettera c), nell'articolo 4, nell'articolo 5, lettera d), e nell'articolo 10 della legge provinciale 12692 di Santa Fe, mentre la produzione di biodiesel è menzionata specificamente nell'articolo 10 di detta legge provinciale. (274) Dall'inchiesta attuale è emerso inoltre che le esenzioni fiscali possono essere concesse per un periodo massimo di 15 anni, ma sono soggette a rinnovi annuali. I rinnovi non sono concessi automaticamente, ma dopo aver dimostrato che il beneficiario ha proseguito l'attività sovvenzionata, mantenendo almeno l'80 % della produzione e del numero di dipendenti impegnati al momento della richiesta iniziale dell'esenzione fiscale. Il rinnovo annuale dipendeva anche dal margine di bilancio a disposizione del governo provinciale di Santa Fe sulla base della legge di bilancio annuale ( 111 ) . (275) Dall'inchiesta è emerso che dal 2020 non sono stati concessi rinnovi annuali a norma della legge provinciale di Santa Fe 12692. In effetti dall'inchiesta è emerso che alcune società del gruppo Renova producevano biodiesel a Santa Fe, successivamente esportato da Viterra e Molinos Agro, e beneficiavano di tale esenzione in passato, ossia prima del periodo dell'inchiesta di riesame. Tali società erano ancora autorizzate a ricevere l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta sugli immobili durante il periodo dell'inchiesta di riesame (ossia l'esenzione rientrava ancora nel periodo dei 15 anni) ma hanno cessato di beneficiare dei rinnovi annuali delle esenzioni prima del periodo dell'inchiesta di riesame. I produttori esportatori di biodiesel inseriti nel campione (LDC Argentina, Molinos Agro e Viterra Argentina) non erano ammissibili alle esenzioni fiscali in quanto non possedevano direttamente gli impianti di produzione a Santa Fe o perché i beneficiari delle esenzioni fiscali dovevano essere autorizzati esclusivamente per l'attività promossa, in questo caso la produzione di biodiesel, mentre i produttori esportatori inseriti nel campione operavano in svariate produzioni e attività oltre alla produzione di biodiesel ( 112 ) . (276) Di conseguenza, benché uno dei suoi produttori di biodiesel fosse ancora autorizzato a ricevere l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta sugli immobili durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il gruppo Renova non ha beneficiato delle esenzioni fiscali previste dalla legge provinciale di Santa Fe 12692 durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (277) Dall'inchiesta è emerso che erano state concesse esenzioni fiscali sulla base della legge provinciale di Santa Fe 8478 ( 113 ) . (278) La legge provinciale di Santa Fe 8478, risalente al 1979, in combinato disposto con il decreto provinciale 3856/1979 e il decreto provinciale 1361/2022 ( 114 ) , ha istituito un sistema di promozione dello sviluppo industriale della provincia, compresa la concessione di esenzioni fiscali, riduzioni o differimenti, per una durata massima di 10 anni ( 115 ) . Si applicava un sistema di rinnovo annuale simile a quello della legge provinciale di Santa Fe 12692. (279) Le industrie interessate da tale regime comprendevano tutte le imprese operanti in un'attività industriale che comporta la trasformazione fisica, chimica o fisico-chimica, nella forma o nella sostanza, di materie prime o materiali in nuovi prodotti, mediante un processo indotto, con l'applicazione di tecniche di produzione uniformi, l'uso di macchinari o attrezzature e la ripetizione di operazioni o processi unitari, effettuati in impianti fissi ( 116 ) . Tale descrizione comprende la produzione di biodiesel. (280) Il rapporto tra il sistema di esenzione fiscale a norma della legge provinciale a norma della legge provinciale di Santa Fe 12692 e il sistema di esenzione fiscale previsto dalla legge provinciale di Santa Fe 8478 è pertanto quello tra un regime specifico e un regime generale. Il quadro normativo per il meccanismo di esenzione fiscale a norma della legge provinciale di Santa Fe 12692 prevede che per i casi non rientranti nelle presenti disposizioni, si applicheranno in via sussidiaria le disposizioni del «regime di promozione industriale – legge 8478, norme complementari e regolamentari» ( 117 ) . Di conseguenza, mentre la legge provinciale di Santa Fe 12692 si applicava solo alle società collegate alle energie rinnovabili, in particolare alla produzione di biodiesel, la legge provinciale di Santa Fe 8478 si applicava a un numero più ampio di industrie. (281) I produttori di biodiesel della provincia di Santa Fe erano comunque qualificati a norma di entrambe le leggi. In particolare, nel caso della legge provinciale di Santa Fe 8478, il gruppo Renova ha beneficiato delle esenzioni fiscali, in quanto non sono previste limitazioni del numero di attività commerciali cui può partecipare il beneficiario. (282) Ciò è dimostrato dal fatto che un produttore del gruppo Renova di biodiesel successivamente esportato da Molinos Agro e Viterra Argentina ha beneficiato dell'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta sugli immobili a norma della legge provinciale di Santa Fe 8478 prima del periodo dell'inchiesta di riesame. Un'ulteriore dimostrazione è anche data dal fatto che a un produttore esportatore inserito nel campione del gruppo Renova è stata recentemente concessa una nuova esenzione dall'imposta sul reddito lordo, dall'imposta sugli immobili e dalla tassa unica sugli autoveicoli poco dopo il periodo dell'inchiesta di riesame. (283) Infine, non sono stati riscontrati elementi di prova dell'esenzione dall'imposta sul volume d'affari di Santa Fe per le vendite all'esportazione di cui all'articolo 127, né dell'esenzione dall'imposta di bollo di Santa Fe di cui all'articolo 183.29. Per quanto riguarda in particolare la prima, CARBIO e i produttori esportatori inseriti nel campione hanno spiegato che il fatturato delle esportazioni non costituisce un volume d'affari pertinente soggetto alle imposte sul reddito lordo della provincia, come previsto dall'articolo 179, lettera c), del codice tributario di Santa Fe ( 118 ) . (284) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha contestato la presenza di errori non specificati e un'interpretazione parziale in relazione a tale programma. Poiché tuttavia tale argomentazione non era suffragata da elementi di prova, la Commissione l'ha respinta. 3.3.2.2. Vantaggio (285) A norma della legge provinciale di Santa Fe 12692, benché un gruppo di produttori esportatori inseriti nel campione fosse autorizzato a ricevere l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta sugli immobili, durante il periodo dell'inchiesta di riesame non sono state concesse esenzioni d'imposta a causa del mancato rinnovo annuale. Non è stato quindi possibile calcolare alcun vantaggio. (286) A norma della legge provinciale di Santa Fe 8478, non sono state concesse esenzioni d'imposta poiché le esenzioni per un gruppo di produttori esportatori inseriti nel campione sono scadute prima dell'inizio del periodo dell'inchiesta di riesame o sono state concesse successivamente. 3.3.2.3. Specificità (287) Le esenzioni fiscali previste dalla legge provinciale di Santa Fe 12692 sono specifiche in punto di diritto, in quanto si applicavano solo alle industrie connesse alle energie rinnovabili, in particolare alla produzione di biodiesel. Inoltre, il regime è specifico anche a livello regionale, in quanto avvantaggia solo le industrie, tra quelle menzionate, che hanno stabilito attività o investito nella provincia di Santa Fe. (288) Le esenzioni fiscali previste dalla legge provinciale di Santa Fe 8478 sono specifiche in punto di diritto, in quanto si applicavano solo alle industrie di cui all'articolo 4 del decreto provinciale 3856/1979, la cui descrizione comprende la produzione di biodiesel. Inoltre, il regime è specifico anche a livello regionale, in quanto avvantaggia solo le industrie, tra quelle menzionate, che hanno stabilito attività o investito nella provincia di Santa Fe. 3.3.2.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione (289) Poiché durante il periodo dell'inchiesta di riesame non è stato ottenuto alcun vantaggio, non è stato possibile calcolare l'importo della sovvenzione. 3.4. Regimi oggetto dell'inchiesta iniziale per i quali non è stato riscontrato alcun vantaggio (290) Il richiedente ha chiesto alla Commissione di riesaminare alcuni programmi che secondo quanto riscontrato dalla Commissione non erano stati concessi ai produttori esportatori argentini inseriti nel campione nell'inchiesta iniziale. 3.4.1. Concessione di crediti e finanziamenti all'esportazione a condizioni preferenziali e prestiti agevolati (291) Nell'inchiesta iniziale il richiedente ha affermato che la BNA – della cui gestione ordinaria si occupa a tutti gli effetti il governo dell'Argentina in virtù del suo potere di nominare tutti i membri del consiglio – forniva finanziamenti all'esportazione e prestiti agevolati specificamente a vantaggio dell'industria argentina del biodiesel. Per ottenere un credito nell'ambito di tale programma, il beneficiario doveva dimostrare che il finanziamento era stato applicato alle varie fasi del processo di produzione e commercializzazione per l'esportazione del bene. 3.4.1.1. Risultati dell'inchiesta (292) Non sono emerse prove di prestiti o crediti all'esportazione concessi dalla BNA ai produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 3.4.1.2. Conclusioni (293) La Commissione ha concluso che i produttori esportatori inseriti nel campione non hanno beneficiato di crediti agevolati durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 3.4.2. Rinuncia da parte della pubblica amministrazione a entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse a norma della legge sui biocarburanti del 2006 (294) Il richiedente ha asserito che l'articolo 13, lettera d), e l'articolo 15.1 della legge sui biocarburanti del 2006 promuovevano lo sviluppo dei biocarburanti fornendo vari mezzi per contribuire allo sviluppo e al sostegno dell'industria nazionale del biodiesel, per cui la sovvenzione è specifica. Erano autorizzate varie sovvenzioni di bilancio, tra cui l'ammortamento accelerato dei beni strumentali. Per beneficiare di tale vantaggio, una società deve essere costituita in Argentina e operare esclusivamente per lo sviluppo dei biocarburanti. L'ammortamento accelerato consente ai produttori di biodiesel di diminuire il loro debito d'imposta riducendo il reddito imponibile. La riduzione delle imposte si configura come un contributo finanziario del governo, in quanto rinuncia alle entrate. L'articolo 15 della legge sui biocarburanti del 2006 prevede anche la possibilità per i produttori di biocarburanti di ridurre la base imponibile per il calcolo dell'imposta sul reddito minimo presunto. Per essere ammissibile, l'impresa dovrebbe avere sede in Argentina e operare esclusivamente per lo sviluppo di biocarburanti e il beneficiario dovrebbe essere un produttore di biocarburanti. 3.4.2.1. Risultati dell'inchiesta (295) Dall'inchiesta è emerso che nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione ha beneficiato dei vantaggi di cui all'articolo 13, lettera d), e all'articolo 15 della legge sui biocarburanti del 2006 durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 3.4.2.2. Conclusioni (296) Poiché i produttori esportatori inseriti nel campione non si sono avvalsi di questa misura durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha concluso che non era possibile calcolare un vantaggio per la stessa. La Commissione ha inoltre osservato che le disposizioni della legge sui biocarburanti del 2006 sono decadute per effetto dell'entrata in vigore della legge sui biocarburanti del 2021 ( 119 ) , per cui non era chiaro se l'articolo 13, lettera d), e l'articolo 15.1 della legge sui biocarburanti del 2006 fossero ancora in vigore e se fossero stati concessi vantaggi durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 3.4.3. Esenzioni dalle imposte provinciali previste dalla provincia di Cordoba (297) Il richiedente ha sostenuto che la provincia di Cordoba ha istituito varie agevolazioni fiscali nella legge provinciale di Cordoba 9397 ( 120 ) , che costituiva l'«adesione provinciale» alla legge sui biocarburanti del 2006. Lo sviluppo e l'uso sostenibile dei biocarburanti erano legalmente esenti per un periodo di 15 anni dal pagamento di imposte sul reddito lordo, sulla produzione, l'industrializzazione e lo stoccaggio, sui sigilli di atti, sui contratti e sulle operazioni effettuate in relazione ai biocarburanti. Erano ammissibili solo le società legalmente costituite che producono, trasformano e/o immagazzinano biocarburanti. Anche i progetti relativi ai biocarburanti potevano beneficiare di un sostegno sotto forma di prestiti a tasso agevolato da parte della banca ufficiale e di tagli nel consumo di energia. 3.4.3.1. Risultati dell'inchiesta (298) Dall'inchiesta iniziale è emerso che erano disponibili esenzioni fiscali per i produttori di biocarburanti ubicati nella provincia di Cordoba ( 121 ) . La presente inchiesta ha confermato tale risultanza. Nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione nella presente inchiesta, tuttavia, produceva biodiesel nella provincia di Cordoba. 3.4.3.2. Conclusioni (299) I produttori esportatori inseriti nel campione non hanno pertanto beneficiato di tale esenzione fiscale e la Commissione ha concluso di non poter calcolare un vantaggio per tale esenzione. La Commissione ha comunque concluso che la sovvenzione continuava ad essere in vigore. 3.4.4. Esenzioni dalle imposte provinciali concesse dalla provincia di Buenos Aires (300) Il richiedente ha asserito che la provincia di Buenos Aires ha adottato la legge provinciale 13719 per concedere l'esenzione dal pagamento delle imposte sul reddito lordo e sugli immobili per 15 anni, a condizione che il progetto fosse destinato all'esportazione, che lo stabilimento fosse ubicato nella provincia di Buenos Aires e che i beneficiari fossero qualificati e registrati nel quadro della legge sui biocarburanti del 2006. 3.4.4.1. Risultati dell'inchiesta (301) Dall'inchiesta iniziale è emerso che erano disponibili esenzioni fiscali per i produttori di biocarburanti ubicati nella provincia di Buenos Aires ( 122 ) . La presente inchiesta ha confermato tale risultanza. Nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione nella presente inchiesta, tuttavia, produceva biodiesel nella provincia di Buenos Aires. 3.4.4.2. Conclusioni (302) I produttori esportatori inseriti nel campione non hanno pertanto beneficiato di tale esenzione fiscale e la Commissione ha concluso di non poter calcolare un vantaggio per tale esenzione. La Commissione ha comunque concluso che la sovvenzione continuava ad essere in vigore. 3.4.5. Sistema di promozione e sviluppo industriale della provincia di Santiago del Estero (PSPID) – legge provinciale 6750 (303) Il richiedente ha asserito che nel 2005 è stato introdotto un sistema provinciale di promozione e sviluppo industriale nella provincia di Santiago del Estero, volto a promuovere nuove industrie all'interno della provincia ed espandere quelle esistenti, ai sensi della legge provinciale di Santiago del Estero 6750 ( 123 ) Erano disponibili le otto agevolazioni seguenti: 1) rimborso fino al trenta per cento dell'investimento effettuato, fino a un massimo di cinque anni; 2) rimborso fino al cinquanta per cento o credito d'imposta ai fini del pagamento di imposte future per investimenti in strade, reti elettriche [...] effettuati dalle imprese associate ai progetti; 3) esenzione dalle imposte provinciali, correnti o da definire, su base integrale o graduale; 4) agevolazioni per l'acquisto, contratto di locazione o di comodato con opzione di acquisto entro cinque anni e leasing di beni mobili e immobili dello Stato provinciale; 5) prestazione di assistenza amministrativa, tecnologica e finanziaria e di servizi di consulenza tecnica da parte di organizzazioni statali; 6) sostegno e partecipazione dello Stato alla gestione di esenzioni e riduzioni fiscali e tariffarie, promozioni o misure di protezione e altre esenzioni fiscali (zero dazi) di ordine nazionale o comunale; 7) sovvenzioni fino al cinquanta per cento del tasso di interesse della linea di credito per le imprese promosse conformemente alle condizioni stabilite; e 8) concessione di prestiti per la promozione di investimenti. 3.4.5.1. Risultati dell'inchiesta (304) Dall'inchiesta è emerso che nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione nella presente inchiesta era ubicato nella provincia di Santiago del Estero. 3.4.5.2. Conclusioni (305) I produttori esportatori inseriti nel campione non hanno pertanto beneficiato di tale esenzione fiscale e la Commissione ha concluso di non poter calcolare un vantaggio per tale esenzione. La Commissione ha comunque concluso che la sovvenzione continuava ad essere in vigore. 3.5. Nuovi regimi (306) Nella domanda il richiedente ha individuato nuove presunte sovvenzioni che non erano state esaminate nell'inchiesta iniziale. 3.5.1. Trasferimento diretto di fondi: programma di finanziamento del capitale operativo nell'industria del biodiesel (307) La risoluzione 947/2023 ( 124 ) ha istituito un programma di finanziamento per il settore dei biocarburanti in Argentina, valido fino al 31 dicembre 2023. L'obiettivo principale della risoluzione era promuovere lo sviluppo dell'industria dei biocarburanti in Argentina. Secondo tale programma, la tesoreria nazionale ha investito 988 000 000 ARS nel Fondo nazionale per lo sviluppo produttivo («FONDEP»). (308) Secondo il richiedente, il FONDEP offriva alle piccole e medie imprese condizioni di finanziamento favorevoli per l'acquisto di fattori produttivi necessari alla produzione di biodiesel. Come ricordato al considerando 225, il presidente della BNA ha dichiarato esplicitamente che l'obiettivo del credito era creare più posti di lavoro ed essere in grado di continuare ad esportare, nonché di risparmiare valuta estera ( 125 ) . 3.5.1.1. Risultati dell'inchiesta (309) Dall'inchiesta è emerso che, essendo destinato alle piccole e medie imprese, tale programma era inteso a sostenere i produttori di biodiesel interessati dal mandato nazionale, che sono diversi dagli esportatori di biodiesel. Pur essendo interessati dal mandato nazionale, alcuni produttori di biodiesel del gruppo Renova non hanno fatto ricorso a finanziamenti dal FONDEP durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Dall'inchiesta è pertanto emerso che nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione ha beneficiato di finanziamenti dal FONDEP durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (310) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha contestato la presenza di errori non specificati e un'interpretazione parziale in relazione a tale programma. Poiché tuttavia tale argomentazione non era suffragata da elementi di prova, la Commissione l'ha respinta. 3.5.1.2. Conclusioni (311) Poiché i produttori esportatori inseriti nel campione non si sono avvalsi di tale misura durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha concluso che non era possibile calcolare un vantaggio per la stessa. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, tuttavia, il regime è rimasto disponibile per i produttori di biodiesel ammissibili. 3.5.2. Rinuncia a entrate in virtù della nuova legge sui biocarburanti 27640 del 2021 (312) Il richiedente ha asserito che la nuova legge sui biocarburanti del 2021 stabiliva che i biocarburanti erano esentati dall'imposta sui carburanti liquidi e dalla tassa sul biossido di carbonio. La legge sui biocarburanti del 2021 inoltre ha introdotto sgravi fiscali per i biocarburanti sotto forma di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto, per le imposte sul reddito, per l'imposta sulle importazioni di gasolio, per l'imposta sulle infrastrutture idrauliche. 3.5.2.1. Risultati dell'inchiesta (313) Dall'inchiesta è emerso che l'articolo 22 della legge sui biocarburanti del 2021 stabiliva che «il biodiesel e il bioetanolo non saranno soggetti all'imposta sui carburanti liquidi (ICL) e alla tassa sul biossido di carbonio (ICO2), di cui alla legge 23966, titolo III, rispettivamente capi I e II, con l'estensione del suddetto trattamento a tutte le fasi della produzione, della distribuzione e della commercializzazione. Nel caso della miscelazione di tali biocarburanti con combustibili fossili, l'imposta sarà riscossa solo sulla componente di combustibili fossili che costituisce la miscela. Il trattamento fiscale di cui al presente articolo si applicherà fino alla data di cessazione del regime e a condizione che le principali materie prime utilizzate nei rispettivi processi di produzione siano di origine nazionale». (314) La legge 23966 tuttavia stabiliva al titolo III, articolo 4, che nel caso del carburante biodiesel e bioetanolo l'imposta sarà pienamente soddisfatta con il pagamento dell'imposta sulla componente di nafta, gasolio e diesel o su altri elementi tassati. I biocarburanti allo stato puro non sono interessati. L'articolo 4 non prevedeva alcuna aliquota per il biodiesel, a differenza di altri carburanti. (315) Non era quindi chiaro se il prelievo fiscale fosse discriminatorio in base all'origine del biodiesel. È risultato tuttavia evidente che il biodiesel puro, come il prodotto in esame, non era soggetto all'imposta. Inoltre, contrariamente a quanto asserito nella domanda, è risultato evidente che l'imposta è stata riscossa sui carburanti miscelati a base di biodiesel, prodotto dai miscelatori a valle della catena del valore. Benché tali risultanze possano risultare pertinenti per l'analisi del sostegno al reddito o ai prezzi, come indicato ai considerando 225 e 227, poiché la presente inchiesta riguarda il biodiesel e i suoi produttori esportatori – e non i combustibili miscelati derivanti dal biodiesel – la Commissione ha constatato che i produttori esportatori inseriti nel campione non hanno beneficiato direttamente di tale esenzione fiscale. (316) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha contestato la presenza di errori non specificati e un'interpretazione parziale in relazione a tale programma. Poiché tuttavia tale argomentazione non era suffragata da elementi di prova, la Commissione l'ha respinta. 3.5.2.2. Conclusioni (317) Poiché i produttori esportatori inseriti nel campione non si sono avvalsi di tale misura durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha concluso che non era possibile calcolare un vantaggio per la stessa. 3.6. Conclusioni relative alla sovvenzione (318) La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili conformemente alle disposizioni del regolamento di base per le società inserite nel campione esaminando l'unico programma di sovvenzioni di cui sono risultate beneficiarie durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ossia il sostegno del governo dell'Argentina all'industria del biodiesel, anche attraverso la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Per determinare la sovvenzione in virtù di tale regime, la Commissione ha innanzitutto calcolato la percentuale di sovvenzionamento, ossia l'importo della sovvenzione come percentuale del fatturato della società generato dai prodotti a base di soia. In seguito, questa percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Successivamente è stato calcolato l'importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, e i margini sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo (CIF) delle stesse esportazioni per tonnellata. (319) L'importo totale delle sovvenzioni supera la soglia minima di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. (320) La Commissione ha inoltre constatato che, anche se non sono state utilizzate dai produttori esportatori inseriti nel campione, altre sovvenzioni esaminate inizialmente sono rimaste in vigore insieme ad altre nuove sovvenzioni. Si è pertanto concluso che i regimi di sovvenzione esaminati in vigore durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 3.7. Rischio di persistenza delle sovvenzioni (321) Dopo aver constatato l'esistenza di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza delle sovvenzioni in caso di abrogazione delle misure. (322) In tale contesto, la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti: i prevedibili sviluppi futuri della politica del governo dell'Argentina, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Argentina, l'attrattiva del mercato dell'Unione, compresa la relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione, e la possibile capacità di assorbimento da parte dei paesi terzi. 3.7.1. Sviluppi futuri della politica del governo dell'Argentina (323) È stato accertato che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i produttori esportatori inseriti nel campione hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili delle autorità argentine. È stato accertato che le sovvenzioni sono continuate anche a livello nazionale, poiché la maggior parte dei regimi era disponibile su scala nazionale per gli esportatori di biodiesel. (324) Per quanto riguarda la tassa all'esportazione sulla soia e sull'olio di soia, durante la verifica in loco il governo dell'Argentina ha confermato che le aliquote del 31 % per l'olio di soia e del 33 % per la soia erano ancora applicabili dopo il periodo dell'inchiesta di riesame. Fonti di informazione pubbliche hanno confermato che è stato così almeno fino a luglio 2024 ( 126 ) . Durante la verifica in loco il governo dell'Argentina ha inoltre confermato che l'aliquota del 29 % della tassa all'esportazione per il biodiesel era ancora applicabile anche dopo il periodo dell'inchiesta di riesame. Analogamente, fonti di informazione pubbliche hanno confermato che è stato così almeno fino a luglio 2024 ( 127 ) . Durante la verifica in loco, il governo dell'Argentina ha anche specificato che le tasse all'esportazione hanno continuato a costituire entrate fondamentali per il bilancio federale dell'Argentina. (325) Per quanto riguarda i volumi di bilanciamento delle esportazioni, sebbene abbiano continuato ad essere attuati dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, come indicato al considerando 132, il governo dell'Argentina ha riferito che il 20 dicembre 2023, dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, la nuova amministrazione del governo dell'Argentina ha adottato il decreto 70/2023 ( 128 ) , il cui articolo 142 stabiliva il principio secondo cui il potere esecutivo nazionale non può stabilire divieti o restrizioni alle esportazioni o alle importazioni per motivi economici. Essi possono essere attuati solo per legge . Essi possono essere attuati solo per legge . Le restrizioni erano considerate per motivi economici se finalizzate a una serie di obiettivi, tra cui stabilizzare i prezzi interni a livelli convenienti o mantenere un volume di approvvigionamento adeguato al fabbisogno del mercato interno e rispondere alle esigenze delle finanze pubbliche . L'articolo 144 stabiliva inoltre che il potere esecutivo nazionale non stabilisce divieti o contingenti all'esportazione o all'importazione per motivi economici . Tale principio è stato messo in pratica con la risoluzione 302/2024 ( 129 ) , adottata l'8 maggio 2024, che ha abrogato la risoluzione 276/2021 e i volumi di bilanciamento delle esportazioni. (326) Il principio sancito dal decreto 70/2023 è stato portato avanti dal progetto di legge omnibus ( 130 ) , che comprendeva una sezione relativa all'introduzione di un nuovo quadro normativo per il biodiesel. Tale sezione, tuttavia, non ha superato l'esame parlamentare e la legge omnibus è stata infine pubblicata senza di essa. Il requisito di contenuto locale e il quadro per il mandato nazionale in materia di biodiesel, compresa la fissazione del prezzo del biodiesel sul mercato interno, non sono stati pertanto modificati dopo il periodo dell'inchiesta di riesame. Il governo dell'Argentina ha chiarito che tutte le sezioni della legge omnibus che non sono state approvate dal Congresso, come la sezione relativa al nuovo quadro per i biocarburanti, sarebbero state ripresentate al Congresso nella forma e nei tempi stabiliti dal governo dell'Argentina in futuro, sebbene non sia stato compiuto alcun passo concreto in questa direzione. (327) Durante la verifica in loco, il governo dell'Argentina ha spiegato inoltre che un progetto di legge per modificare la legge sui biocarburanti del 2021 era in sospeso presso una delle commissioni parlamentari della Camera bassa. Il progetto è stato proposto da Liga Bioenergética , un gruppo di sei province argentine dove hanno sede agricoltori e produttori di biodiesel. È stato riportato anche in fonti di informazione pubbliche ( 131 ) . Tuttavia, il suo percorso parlamentare era ancora in sospeso. (328) Per quanto riguarda il programma di compensazione per i produttori di soia e granturco di piccole e medie dimensioni, come indicato al considerando 148, la sua attuazione è cessata nel dicembre 2022, durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (329) Per quanto riguarda invece le esenzioni fiscali nella provincia di Santa Fe, benché non sia stato possibile calcolare alcun vantaggio per il periodo dell'inchiesta di riesame, dall'inchiesta è emerso che non solo le esenzioni fiscali previste dalla legge provinciale di Santa Fe 12692 erano ancora in vigore (e un produttore del gruppo Renova di biodiesel successivamente esportato da Molinos Agro e Viterra Argentina era ancora autorizzato a beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta sugli immobili, nonostante il mancato rinnovo annuale del vantaggio), ma che anche le esenzioni fiscali a norma della legge provinciale di Santa Fe 8478 erano ancora in vigore (e a un produttore esportatore inserito nel campione del gruppo Renova è stata concessa una nuova esenzione poco dopo il periodo dell'inchiesta di riesame). (330) In conclusione, i regimi di sovvenzione compensabili riscontrati nella presente inchiesta conferiscono vantaggi ricorrenti e non vi sono indicazioni dal fatto che eventuali future modifiche dei regimi, che in questa fase rimangono solo potenziali, possano interrompere i vantaggi che ne derivano. Analogamente, non vi sono indicazioni del fatto che i regimi saranno completamente eliminati nel prossimo futuro o che i produttori esportatori inseriti nel campione cesserebbero di ottenere vantaggi nell'ambito di tali regimi. (331) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CARBIO ha sostenuto che solo uno dei regimi di sovvenzione compensabili riscontrato nella presente inchiesta ha conferito vantaggi ricorrenti, vale a dire la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. (332) La Commissione ha espresso disaccordo. Come chiarito al considerando 329, sebbene la Commissione non abbia potuto calcolare un vantaggio per il periodo dell'inchiesta di riesame in relazione alle esenzioni fiscali nella provincia di Santa Fe, è pacifico che un vantaggio è stato ottenuto dopo il periodo dell'inchiesta di riesame. In ogni caso, come indicato al considerando 329, non vi sono indicazioni del fatto che le esenzioni fiscali nella provincia di Santa Fe saranno gradualmente eliminate nel prossimo futuro. Ai fini del rischio di persistenza delle sovvenzioni si può quindi ritenere che anche questo regime conferisca vantaggi ricorrenti. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (333) CARBIO ha inoltre riferito che, dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, nel gennaio 2025 il decreto 38/2025 ha ridotto l'aliquota della tassa all'esportazione sulla soia dal 33 % al 26% ( 132 ) . L'eventuale impatto sui produttori di soia sarebbe pertanto diminuito. Sempre secondo CARBIO, da gennaio 2025 la tassa all'esportazione sulla soia sarebbe dunque superiore alla tassa all'esportazione sul biodiesel (29 %) e la Commissione dovrebbe rivedere la citazione al considerando 115, secondo cui sono imposte aliquote superiori sulle materie prime e aliquote inferiori sui prodotti finiti, fornendo in tal modo un vantaggio in termini di prezzo alle industrie nazionali a valle. (334) La Commissione ha osservato che questo ulteriore adeguamento della tassa all'esportazione sulla soia ha confermato che il governo dell'Argentina ha il diritto di adeguare regolarmente il sistema della tassa all'esportazione. La Commissione ha pertanto concluso che tale adeguamento non ha revocato le misure di sovvenzione in questione e che continuerà ad essere conferito un vantaggio anche dopo il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre osservato che il decreto 38/2025 ha modificato anche l'aliquota della tassa all'esportazione sul biodiesel dal 29 % al 23 % ( 133 ) confermando così la citazione di cui al considerando 115. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (335) CARBIO ha precisato che la riduzione dell'aliquota della tassa all'esportazione sulla soia, unitamente al fatto che il margine di sovvenzione evidenziava una riduzione delle sovvenzioni rispetto all'inchiesta iniziale, e che la Commissione ha constatato al considerando 328 che il programma di compensazione per i produttori di soia e granturco di piccole e medie dimensioni è stato chiuso, dovrebbero portare alla conclusione che non vi è alcun rischio di persistenza delle sovvenzioni. (336) La Commissione ha concluso che le sovvenzioni persistono e che i fattori menzionati da CARBIO non inficiano tale conclusione, in quanto le altre misure di cui ai considerando da 101 a 150, che nel loro insieme costituiscono la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, non sono state revocate. Dopo il periodo dell'inchiesta di riesame continuerà pertanto a essere conferito un vantaggio. Su tale base questa argomentazione è stata respinta. 3.7.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Argentina (337) La Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate dall'Argentina nell'Unione sarebbero effettuate in volumi significativi in caso di scadenza delle misure e, con esse, anche dell'impegno in vigore secondo cui i produttori esportatori si sono impegnati a esportare a un prezzo minimo all'importazione nell'Unione. (338) Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili comunicate dal governo dell'Argentina, la capacità produttiva in Argentina è rimasta stabile dal 2020 a 3 920 550 tonnellate ( 134 ) . Come già indicato al considerando 47, la capacità è rimasta stabile anche a fronte della siccità subita dall'Argentina tra il 2022 e il 2023, il che conferma la natura temporanea di tale fenomeno. (339) Rispetto alla produzione effettiva, ciò si è tradotto in una capacità inutilizzata di oltre 2 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame e durante tutto il periodo in esame. Tabella 3 Capacità inutilizzata argentina (tm) Anno Capacità produttiva Produzione Capacità inutilizzata 2020 3 920 550 1 157 364 2 763 186 2021 3 920 550 1 723 665 2 196 885 2022 3 920 550 1 909 618 2 010 932 PIR 3 920 550 1 184 444 2 736 106 Fonte: risposta al questionario del governo dell'Argentina, basata sulla relazione GAIN 2023 per la capacità produttiva e su una banca dati argentina accessibile al pubblico per la produzione. (340) Ne consegue che durante il periodo dell'inchiesta di riesame il tasso di utilizzo dell'Argentina era solo del 30 %, con notevoli capacità inutilizzate, pari al 15 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come indicato nella tabella 4. Come evidenziato dai dati sulle esportazioni di cui alla tabella 2, la considerevole capacità inutilizzata non può essere assorbita dal mercato interno ed è pertanto ampiamente disponibile per le esportazioni. Ne consegue che, in caso di scadenza delle misure e, con esse, dell'impegno in vigore, potrebbero riprendere volumi significativi di importazioni nell'Unione, in particolare tenendo conto dell'attrattiva del mercato dell'Unione, come descritto nei considerando che seguono. 3.7.3. Attrattiva del mercato dell'Unione (341) La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori argentini aumentino le loro vendite all'esportazione a prezzi sovvenzionati nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha dapprima analizzato il livello medio dei prezzi delle esportazioni argentine verso i mercati dei paesi terzi e lo ha confrontato con il livello medio dei prezzi delle esportazioni argentine verso il mercato dell'Unione per determinare il potenziale prezzo all'esportazione del biodiesel in assenza delle misure compensative. (342) Al fine di confrontare i prezzi delle esportazioni nell'Unione con i prezzi delle esportazioni verso paesi terzi allo stesso livello, la Commissione ha esaminato il livello dei prezzi verso l'Unione e il livello dei prezzi verso paesi terzi pubblicamente disponibili nelle statistiche argentine sulle esportazioni ( 135 ) , entrambi a livello FOB. (343) Su tale base la Commissione ha constatato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo unitario all'esportazione del biodiesel nell'Unione superava del 25 % il prezzo unitario all'esportazione verso paesi terzi (Canada e Cina), il che rende il mercato dell'Unione più redditizio (e quindi più attraente) per i produttori esportatori argentini. In prospettiva, considerando che il prezzo all'esportazione nell'Unione analizzato è influenzato dal prezzo minimo all'importazione a norma dell'impegno, il livello dei prezzi verso paesi terzi mostra il potenziale livello dei prezzi sovvenzionati verso l'Unione in assenza delle misure e dell'impegno. (344) La verifica dei produttori esportatori inseriti nel campione ha infatti consentito alla Commissione di comprendere gli effetti del prezzo minimo all'importazione stabilito a norma dell'impegno. Dalla verifica è emerso che, se i prezzi nell'Unione sono inferiori al prezzo minimo all'importazione, o se non consentono profitti sufficienti oltre al prezzo minimo all'importazione, i produttori esportatori argentini preferiscono esportare olio di soia o altri prodotti intermedi come olio neutralizzato (prodotto sulla stessa linea di produzione del biodiesel, ma in una fase successiva nella catena di produzione), che non sono soggetti a dazi compensativi dell'Unione e hanno un costo di produzione inferiore rispetto al biodiesel. Tali decisioni commerciali non richiedono lunghi periodi di adeguamento, in quanto è estremamente facile accendere e spegnere gli impianti di biodiesel. Il prezzo minimo all'importazione previsto dall'impegno quindi impedisce le esportazioni al di sotto del prezzo minimo all'importazione, che probabilmente si verificherebbero in assenza delle misure e dell'impegno. (345) La Commissione ha esaminato se l'Unione costituisse un mercato attraente per gli esportatori argentini di biodiesel. (346) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato biodiesel solo nell'Unione. Inoltre, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili comunicate dal governo dell'Argentina, durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'Unione è stata la principale destinazione delle esportazioni di biodiesel argentino e tale situazione si è protratta almeno dal 2020 ( 136 ) . Le informazioni pubblicamente disponibili hanno confermato che l'Unione europea continua a essere il mercato principale e praticamente esclusivo del biodiesel argentino ( 137 ) . (347) Come ricordato inoltre al considerando 243, il mandato nazionale in materia di biodiesel del 7,5 %, in vigore per la maggior parte del periodo dell'inchiesta di riesame e rimasto invariato anche dopo tale periodo, ha ridotto la quantità di biodiesel consumato sul mercato interno dell'Argentina rispetto al precedente mandato del 10 % previsto dalla legge sui biocarburanti del 2006 e al mandato temporaneo del 12,5 %. Di conseguenza, un mandato nazionale ridotto in materia di biodiesel spinge una quota maggiore della produzione verso l'esportazione, in particolare verso l'Unione. (348) Più in generale, l'industria del biodiesel in Argentina è in gran parte orientata all'esportazione e solo le imprese più piccole sono dedicate all'approvvigionamento del mercato interno. Le società esportatrici più grandi invece sono ubicate lungo il corso del fiume Paraná, in un luogo strategico per le esportazioni che consente la spedizione diretta verso l'Unione e altre destinazioni di esportazione. 3.7.4. Possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi (349) La Commissione infine ha valutato se i mercati dei paesi terzi abbiano la capacità di assorbire parte della produzione di biodiesel dell'Argentina. (350) Nel 2016 il Perù e nel 2017 gli Stati Uniti, entrambi tradizionali destinazioni di esportazione del biodiesel argentino, hanno istituito dazi antidumping e compensativi sul biodiesel argentino a un livello proibitivo ( 138 ) . (351) Come si può osservare nella tabella 2, le esportazioni dall'Argentina verso paesi terzi sono aumentate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Sulla base di statistiche dell'Argentina pubblicamente disponibili ( 139 ) , tale aumento è dovuto principalmente ai maggiori volumi delle esportazioni verso il Canada. Nel complesso tuttavia tali esportazioni verso paesi terzi costituivano solo una frazione del volume totale delle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ossia solo il 3,6 %, mentre la quota restante era interamente destinata all'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'unica altra destinazione delle esportazioni è stata la Cina, con un quantitativo irrilevante di 21 tonnellate importate dall'Argentina. La Cina comunque dispone di una propria produzione di biodiesel e non sarà in grado di assorbire l'aumento dei volumi delle esportazioni. La Commissione ha pertanto concluso che è improbabile che i paesi terzi abbiano la capacità di assorbire le esportazioni di biodiesel dell'Argentina. 3.7.5. Conclusioni sul rischio di persistenza delle sovvenzioni (352) Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base la Commissione ha concluso che sussisteva il rischio del persistere delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure. (353) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dall'Argentina hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi sovvenzionati durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (354) Nello stesso periodo, inoltre, la Commissione ha constatato che l'eccesso di capacità inutilizzata in Argentina era significativo. L'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e prezzi di vendita ha altresì evidenziato il rischio che, in caso di scadenza delle misure compensative, le esportazioni argentine siano indirizzate verso il mercato dell'Unione. (355) Su tale base la Commissione ha ritenuto probabile che i produttori esportatori argentini aumentino le loro esportazioni di biodiesel a prezzi sovvenzionati verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure compensative e quindi anche dell'impegno in vigore. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (356) Il prodotto simile era fabbricato da 43 produttori dell'Unione membri dell'EBB, più circa altri 20 produttori dell'Unione non aderenti all'EBB. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. (357) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a circa 14 925 455 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base della risposta aggiornata al questionario sui dati macroeconomici presentata dall'EBB dopo la visita di verifica. I dati dell'EBB sulla produzione di biodiesel dell'Unione si basavano su un fornitore esterno di informazioni di mercato denominato Stratas. (358) Oltre a quanto indicato al considerando 16, alla luce della cifra riveduta relativa alla produzione dell'Unione nel corso dell'inchiesta, i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano circa il 12 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell'Unione (359) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base dei volumi delle vendite nell'Unione dell'industria dell'Unione presentati dall'EBB e verificati presso la sua sede e sulla base di Comext per i dati sulle importazioni. (360) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Consumo dell'Unione (in tonnellate) 2020 2021 2022 PIR Consumo totale dell'Unione 17 052 598 17 411 472 18 082 244 18 543 184 Indice (2020 = 100) 100 102 106 109 Fonte: EBB, Comext. (361) Il consumo dell'Unione ha registrato un andamento positivo nel periodo in esame, in linea con i crescenti mandati di utilizzo e miscelazione del biodiesel nell'Unione. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (362) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle statistiche sulle importazioni di Comext e GTA. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita sulla base del consumo di biodiesel dell'Unione di cui alla tabella 4 e dei dati sulle vendite dei produttori dell'Unione presentati dal richiedente, da Comext e dal GTA. (363) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2020 2021 2022 PIR Volume delle importazioni dall'Argentina (in tonnellate) 874 199 1 292 775 997 210 490 644 Indice (2020 = 100) 100 148 114 56 Quota di mercato 5,1  % 7,4  % 5,5  % 2,6  % Indice (2020 = 100) 100 145 108 52 Fonte: EBB, Comext, GTA. (364) Le importazioni dall'Argentina hanno registrato fluttuazioni, ma nel complesso sono diminuite nel periodo in esame (-44 % in totale). La relativa quota di mercato è scesa dal 5,1 % nel 2020 al 2,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Va notato che l'impegno di cui al considerando 2 è rimasto in vigore per tutto il periodo in esame. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (365) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Comext. (366) La media dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 6 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata) 2020 2021 2022 PIR Argentina 732 1 076 1 419 1 425 Indice (2020 = 100) 100 147 194 195 Fonte: Comext. (367) Il prezzo delle importazioni dall'Argentina è aumentato in misura significativa durante il periodo in esame (+ 95 % in totale). L'aumento di prezzo dovrebbe essere considerato alla luce dell'impegno di cui al considerando 2, che è rimasto in vigore per tutto il periodo in esame. (368) L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario. (369) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando: (1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica, con (2) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori argentini inseriti nel campione che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), compreso il dazio compensativo, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. (370) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Dal confronto, espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, è emerso che i prezzi dell'Argentina non erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. L'assenza di undercutting va vista alla luce degli impegni sui prezzi offerti dagli esportatori argentini nel 2019. 4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dall'Argentina (371) Le importazioni di biodiesel da paesi terzi diversi dall'Argentina provenivano principalmente dalla Cina, dal Regno Unito e da Singapore. (372) Il volume delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di biodiesel da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Importazioni da paesi terzi Paese 2020 2021 2022 PIR Cina Volume (in tonnellate) 926 695 494 931 1 020 300 1 541 239 Indice (2020 = 100) 100 53 110 166 Quota di mercato 5,4  % 2,8  % 5,6  % 8,3  % Prezzo medio (EUR/tonnellata) 995 1 258 1 645 1 577 Indice (2020 = 100) 100 126 165 158 Regno Unito Volume (in tonnellate) 608 155 990 082 1 032 790 1 100 392 Indice (2020 = 100) 100 163 170 181 Quota di mercato 3,6  % 5,8  % 6,1  % 6,5  % Prezzo medio (EUR/tonnellata) 1 027 1 361 1 615 1 297 Indice (2020 = 100) 100 132 157 126 Singapore Volume (in tonnellate) 468 998 279 098 689 578 868 513 Indice (2020 = 100) 100 60 147 185 Quota di mercato 2,8  % 1,6  % 4  % 5,1  % Prezzo medio (EUR/tonnellata) 1 202 1 922 1 388 1 495 Indice (2020 = 100) 100 160 116 124 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) 1 551 084 1 390 427 2 191 348 2 544 445 Indice (2020 = 100) 100 90 141 164 Quota di mercato 9,1  % 8  % 12,1  % 13,7  % Prezzo medio (EUR/tonnellata) 858 1 169 1 736 1 468 Indice (2020 = 100) 100 136 202 171 Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato Volume (in tonnellate) 3 554 931 3 154 538 4 934 015 6 054 588 Indice (2020 = 100) 100 89 139 170 Quota di mercato 20,8  % 18,1  % 27,3  % 32,7  % Prezzo medio (EUR/tonnellata) 968 1 310 1 643 1 469 Indice (2020 = 100) 100 135 170 152 Fonte : Comext (volume ( ) e prezzo medio ( ) ) tranne per il Regno Unito nel 2020 per il quale, in assenza di dati conclusivi in Comext, sono state effettuate stime dei volumi e dei prezzi sulla base dei prezzi del GTA. (373) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio all'importazione di importazioni da altri paesi è stato generalmente superiore al prezzo all'importazione dall'Argentina. I prezzi delle importazioni, tuttavia, non sono direttamente comparabili a causa delle differenze nei flussi commerciali e/o nelle materie prime utilizzate. Un confronto significativo dei prezzi, dei volumi e delle quote di mercato del biodiesel di origini diverse in effetti può essere effettuato solo tenendo conto del mix di prodotti in questione. A tale riguardo, il biodiesel cinese era ottenuto da materie prime che richiederebbero un prezzo più elevato sul mercato dell'Unione in virtù del premio per il doppio conteggio a norma delle direttive sulle energie rinnovabili («RED»), mentre una quota importante delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina era basata su colture, come confermato, tra l'altro, dalla relazione statistica 2023 dell'EBB ( 142 ) , dalle relazioni GAIN sulla Cina ( 143 ) e sull'Unione europea ( 144 ) , dalle informazioni di mercato ( 145 ) e da una serie di inchieste di difesa commerciale condotte dalla Commissione ( 146 ) . (374) Per quanto riguarda le importazioni da Singapore, i prezzi di tali importazioni non rifletterebbero effettive condizioni di mercato. Per quanto riguarda le importazioni nell'Unione originarie del Regno Unito ( 147 ) , si trattava per lo più di merci provenienti da scambi; ( 148 ) ,, non si può escludere che comprendessero compensazioni di posizioni tra produttori transfrontalieri del Regno Unito ( 149 ) /dell'UE a prezzi di trasferimento, che la Commissione non ha potuto tracciare ulteriormente. Sono state inoltre riscontrate pratiche commerciali anomale nel settore nel Regno Unito durante il periodo in esame ( 150 ) . In terzo luogo, le autorità competenti del Regno Unito hanno concesso alle società petrolifere autorizzazioni al regime di perfezionamento attivo per le importazioni di biodiesel, che hanno agevolato il commercio di biodiesel non originario del Regno Unito nell'Unione attraverso il Regno Unito, confondendo le statistiche. Tali pratiche sono venute meno solo di recente ( 151 ) ( 152 ) . 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione 4.5.1. Osservazioni generali (375) La valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. (376) Come indicato al considerando 16, per la valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. (377) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario sui dati macroeconomici fornita dal richiedente. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. (378) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. (379) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (380) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2020 2021 2022 PIR Volume di produzione (in tonnellate) 14 768 456 15 301 256 15 286 729 14 925 455 Indice (2020 = 100) 100 104 104 101 Capacità produttiva (in tonnellate) 21 360 776 21 525 776 21 925 776 21 933 276 Indice (2020 = 100) 100 101 103 103 Utilizzo degli impianti 69  % 71  % 70  % 68  % Indice (2020 = 100) 100 103 101 98 Fonte: EBB/Stratas per il periodo 2020-2023, richiedente. Stime del richiedente per il periodo dell'inchiesta di riesame (basate sui dati «Stratas» per il 2022 e il 2023). (381) Nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti erano a livelli relativamente simili a quelli del 2020. I volumi di produzione, tuttavia, sono diminuiti notevolmente nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2022. 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (382) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Volume delle vendite e quota di mercato 2020 2021 2022 PIR Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate) 12 623 468 12 964 160 12 151 019 11 997 951 Indice (2020 = 100) 100 103 96 94 Quota di mercato 74  % 74,5  % 67,2  % 64,7  % Indice (2020 = 100) 100 101 91 87 Fonte: EBB. (383) Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di quasi 10 punti percentuali, raggiungendo il 64,7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. I volumi delle vendite dell'industria dell'Unione e la corrispondente quota di mercato hanno iniziato a diminuire nel 2021. 4.5.2.3. Crescita (384) L'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita in termini di produzione durante il periodo in esame, nonostante l'andamento positivo del consumo di biodiesel in tale periodo. Di fatto il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono diminuiti durante il periodo di riferimento. 4.5.2.4. Occupazione e produttività (385) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Occupazione e produttività 2020 2021 2022 PIR Numero di dipendenti 5 307 5 801 6 066 5 897 Indice (2020 = 100) 100 109 114 111 Produttività (tonnellate/dipendente) 2 783 2 638 2 520 2 531 Indice (2020 = 100) 100 95 91 91 Fonte: EBB. (386) La Commissione ha osservato che non tutti i produttori dell'Unione hanno comunicato all'EBB i dati sull'occupazione con lo stesso approccio e che si sono rese necessarie alcune stime per le società che non hanno fornito dati, con il risultato di qualche lacuna nei dati sull'occupazione a disposizione della Commissione. In ogni caso, il numero stimato di dipendenti di cui sopra è stato ritenuto ragionevolmente preciso e adeguato ai fini della presente inchiesta, in particolare in quanto una parte significativa dei dati è stata sottoposta a controlli incrociati da parte della stessa Commissione durante le visite di verifica in loco presso i produttori dell'Unione inseriti nel campione e presso il richiedente. 4.5.2.5. Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping/sovvenzioni compensabili (387) I margini di sovvenzione di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione erano superiori al livello minimo. L'incidenza dell'entità dei margini di sovvenzione effettivi sull'industria dell'Unione tuttavia è stata limitata, in quanto i prezzi delle importazioni dall'Argentina risultavano da impegni. (388) Come osservato al considerando 3, il prodotto oggetto del riesame è già stato oggetto di diverse inchieste antidumping e antisovvenzioni. (389) Le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore nei confronti degli USA (estese alle spedizioni provenienti dal Canada, con alcune esenzioni ( 153 ) ) sono state rinnovate durante il periodo in esame. Non vi sono indicazioni del fatto che tali misure siano state inefficaci. (390) Nel 2020 l'industria dell'Unione ha chiaramente mostrato segni di ripresa a seguito della conclusione dell'inchiesta iniziale e dell'istituzione nel 2019 di misure compensative definitive nei confronti delle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia ( 154 ) . (391) L'industria dell'Unione stava iniziando a riprendersi dalle precedenti sovvenzioni pregiudizievoli del biodiesel originario di Argentina e Indonesia, quando un volume crescente di importazioni di biodiesel dalla Cina a prezzi bassi è arrivato sul mercato dell'Unione. Le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno avuto effetti sia in termini di volume che di prezzi durante il periodo in esame, compresa la contrazione dei prezzi nel mercato dell'Unione, e un impatto chiaramente negativo sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. (392) L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni di biodiesel cinese durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Misure antidumping nei confronti della Cina relative allo stesso periodo in esame del presente riesame sono state istituite in via provvisoria ad agosto 2024 e successivamente confermate a febbraio 2025 ( 155 ) . 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (393) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario 2020 2021 2022 PIR Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata) 799 1 068 1 518 1 355 Indice (2020 = 100) 100 134 190 169 Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata) 784 1 057 1 492 1 353 Indice (2020 = 100) 100 135 190 172 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (394) Dal 2020 al 2022 i prezzi di vendita hanno seguito l'andamento dei costi, con un aumento del 90 % nel 2022. Nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha potuto riflettere l'aumento dei costi nei suoi prezzi di vendita ed è stata costretta a vendere quasi al costo. (395) Alla fine del periodo in esame il divario tra il costo unitario di produzione e il prezzo unitario di vendita è diminuito fino ad appena 2 EUR. 4.5.3.2. Costo del lavoro (396) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Costo medio del lavoro per dipendente 2020 2021 2022 PIR Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 78 088 83 914 85 898 89 613 Indice (2020 = 100) 100 107 110 115 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (397) In media il costo del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è aumentato del 15 % nel periodo in esame. Poiché il costo del lavoro rappresenta meno del 3 % del costo di produzione del biodiesel, l'aumento del costo del lavoro - che non è in contrasto con l'aumento medio complessivo del 12 % del costo del lavoro nell'Unione nel periodo 2020-2023 secondo Eurostat ( 156 ) - ha un'incidenza trascurabile sulla situazione dell'industria dell'Unione. 4.5.3.3. Scorte (398) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 13 Scorte 2020 2021 2022 PIR Scorte finali (in tonnellate) 170 541 140 162 184 957 230 610 Indice (2020 = 100) 100 82 108 135 Scorte finali in percentuale della produzione 1,2  % 0,9  % 1,2  % 1,6  % Indice (2020 = 100) 100 75 100 133 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (399) La Commissione aveva dichiarato in precedenza che il livello delle scorte è un indicatore meno significativo per questo tipo di industria ( 157 ) . La Commissione ha confermato che l'industria dell'Unione si è adoperata per mantenere basse le scorte, ma ciò non è sempre stato possibile alla luce della situazione del mercato. Essa ha inoltre osservato che, dato che il prodotto oggetto del riesame è venduto sfuso, un'unica consegna può comprendere un volume significativo di oltre 10 000 tonnellate, che può esercitare un notevole impatto sul livello delle scorte, a seconda della data esatta dell'operazione. 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (400) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 14 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2020 2021 2022 PIR Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 2  % 1  % 1,8  % 0,1  % Indice (2020 = 100) 100 50 90 5 Flusso di cassa (in EUR) 90 293 613 –26 971 004 –70 149 695 –41 725 753 Indice (2020 = 100) 100 –30 –78 –46 Investimenti (in EUR) 92 568 706 43 686 329 62 751 636 105 304 643 Indice (2020 = 100) 100 47 68 114 Utile sul capitale investito 8,4  % 5,8  % 10,5  % 1,3  % Indice (2020 = 100) 100 69 126 15 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (401) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dell'industria dell'Unione si è attestata a livelli molto bassi durante il periodo in esame ed è scesa al punto di pareggio nel periodo dell'inchiesta di riesame. (402) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto si è notevolmente deteriorato durante il periodo in esame ed è stato fortemente negativo a partire dal 2021. (403) Gli investimenti nelle società inserite nel campione hanno registrato fluttuazioni durante il periodo in esame. In generale, gli investimenti sono approvati anni prima della loro attuazione. Gli investimenti nell'ultima parte del periodo in esame erano progetti previsti da tempo e riguardavano solo due società. (404) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha registrato un andamento negativo, in linea con la redditività, mantenendosi molto basso durante l'intero periodo in esame e attestandosi solo all'1,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, in particolare a causa del livello molto basso di redditività. (405) La capacità di ottenere capitale dell'industria dell'Unione è stata ostacolata dal flusso di cassa fortemente negativo a partire dal 2021. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (406) Dalla valutazione degli indicatori macroeconomici e microeconomici di cui sopra emerge che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame, poiché ha perso una quota di mercato consistente e l'aumento dei prezzi di vendita non è stato sufficiente per trasferire il forte aumento dei costi di produzione, con un conseguente calo della redditività che ha influito negativamente sull'utile sul capitale investito e sul flusso di cassa. Il fatto che alcuni indicatori (capacità produttiva, numero di dipendenti) non siano peggiorati non compromette la constatazione del pregiudizio. (407) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate (408) Nel periodo in esame i volumi delle importazioni dall'Argentina sono diminuiti del 44 %, come indicato nella tabella 5, mentre il consumo è aumentato di circa il 9 % (come indicato nella tabella 4). Ciò ha comportato un calo della quota di mercato delle importazioni dall'Argentina di 2,4 punti percentuali, dal 5,1 % al 2,7 %, in un momento in cui la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di oltre 9 punti percentuali, raggiungendo il 64,7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. (409) I prezzi degli esportatori argentini inseriti nel campione, che rappresentano il 68 % delle importazioni di biodiesel argentino nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, non erano inferiori ai prezzi dell'Unione. Dato che i prezzi delle importazioni argentine di cui alla tabella 6 per il periodo dell'inchiesta di riesame erano superiori ai prezzi degli esportatori argentini inseriti nel campione, la Commissione ha concluso che, nel complesso, i prezzi delle importazioni argentine non erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. (410) CARBIO ha affermato che le importazioni di biodiesel argentino non erano la causa dell'eventuale pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. (411) L'inchiesta non ha consentito di concludere che le importazioni sovvenzionate dall'Argentina abbiano contribuito al pregiudizio notevole subito dai produttori di biodiesel dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 5.2. Conclusioni sul nesso di causalità (412) L'analisi di cui sopra non evidenzia un aumento complessivo del volume e della quota di mercato delle importazioni originarie dell'Argentina durante il periodo in esame. Gli impegni in vigore comportavano che i prezzi delle importazioni argentine sovvenzionate fossero sufficientemente elevati e tali da non impedire all'industria dell'Unione di applicare prezzi sostenibili e conseguire margini di profitto ragionevoli. (413) L'industria dell'Unione ha perso una quota di mercato significativa a vantaggio, in particolare, del biodiesel ottenuto dai rifiuti proveniente dalla Cina in regime di dumping. La Commissione non ha potuto stabilire il pregiudizio sui prezzi causato dalle importazioni dall'Argentina. (414) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, alla luce del loro livello di prezzo, le importazioni sovvenzionate dal paese interessato non avrebbero potuto arrecare all'industria dell'Unione il pregiudizio notevole osservato durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO CAUSATO DALLE IMPORTAZIONI DALL'ARGENTINA (415) La Commissione ha concluso al considerando 407 che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Nella sezione precedente la Commissione ha inoltre concluso che il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame non avrebbe potuto essere causato dalle importazioni sovvenzionate dall'Argentina, principalmente a causa del loro livello di prezzo, influenzato dall'esistenza di un impegno. Il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato causato dalle importazioni di biodiesel dalla Cina in regime di dumping ( 158 ) . La Commissione ha ritenuto che, in assenza di impegni, l'impatto dell'entità dei margini di sovvenzione effettivi sull'industria dell'Unione non sarebbe stato trascurabile, in considerazione del volume delle importazioni dall'Argentina durante il periodo in esame e della natura del prodotto, che è un prodotto di base. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Argentina in caso di scadenza delle misure in vigore. (416) A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Argentina, il rapporto tra i prezzi nel paese interessato, i prezzi all'esportazione nell'Unione e i prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi; il probabile livello dei prezzi delle importazioni dall'Argentina in assenza di misure compensative; l'attrattiva del mercato dell'Unione e l'impatto del potenziale volume delle importazioni e dei probabili livelli dei prezzi all'importazione sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. (417) Come indicato nella tabella 3 e nelle relazioni GAIN ( 159 ) e come concluso al considerando 340, i produttori esportatori del paese interessato dispongono di una notevole capacità inutilizzata e quindi sono in grado di aumentare in modo sostanziale la produzione di biodiesel se la situazione del mercato è favorevole. Nelle sue osservazioni dopo l'apertura, CARBIO ha contestato questo punto sostenendo che non sarebbero previsti investimenti nel prossimo futuro, che la produzione e la capacità produttiva di biodiesel in Argentina erano diminuite e che tale tendenza sarebbe proseguita in futuro a causa degli effetti del riscaldamento globale in Argentina. Nonostante le sfide affrontate dall'agricoltura a causa del riscaldamento globale, resta incontestato che la capacità produttiva in Argentina ammontava a oltre cinque volte il consumo interno nel 2024 ( 160 ) e al 25 % circa del consumo di biodiesel nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ( 161 ) . Le dichiarazioni di CARBIO pertanto sono state respinte. (418) In una comunicazione del 15 marzo 2024 CARBIO ha affermato che non vi è alcun rischio di reiterazione di un aumento delle importazioni di biodiesel argentino in assenza di misure, a causa della perdita di attrattiva del mercato dell'Unione a seguito di alcune iniziative legislative (che spaziano dalla graduale eliminazione dell'uso di olio di soia da parte di alcuni Stati membri al fatto che l'Unione favorisca il biodiesel ottenuto dai rifiuti attraverso le iniziative dell'UE relative alla catena di approvvigionamento senza deforestazione), dei nuovi mandati di miscelazione in Argentina e della possibilità per l'Argentina di vendere biodiesel in nuovi mercati, in particolare il Brasile ( 162 ) . (419) La Commissione ha constatato che le dichiarazioni di CARBIO non sono suffragate da fatti. Per quanto riguarda la presunta improbabile reiterazione di un aumento delle importazioni di biodiesel argentino nell'Unione, la Commissione ha osservato che l'Unione è il maggiore consumatore di biodiesel al mondo, con circa il 23 % del consumo mondiale nel 2023 ( 163 ) . Nonostante i prezzi artificialmente elevati sul mercato interno dell'Argentina di cui al considerando 239 e i nuovi mandati di miscelazione in Argentina, il consumo interno di biodiesel nel paese interessato è stato molto basso, pari allo 0,9 % della produzione argentina di biodiesel durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le esportazioni di biodiesel erano il principale pilastro dell'industria argentina del biodiesel e, sebbene le esportazioni variassero a seconda delle condizioni di mercato, l'Unione è rimasta di gran lunga il principale mercato di esportazione per il biodiesel argentino anno dopo anno, come indicato nella risposta al questionario presentata dal governo dell'Argentina ( 164 ) . Per quanto le esportazioni siano importanti per l'industria argentina, il paese ha incontrato crescenti difficoltà nelle vendite all'estero. Come osservato al considerando 350, le autorità peruviane e statunitensi hanno istituito elevate misure antisovvenzioni e antidumping nei confronti del biodiesel argentino che hanno ridotto le loro importazioni dall'Argentina ( 165 ) . Secondo le statistiche argentine, nel 2024 le esportazioni di biodiesel dall'Argentina verso destinazioni diverse dall'Unione erano sostanzialmente limitate al Canada, come osservato al considerando 351. Le esportazioni verso il Canada rappresentavano meno del 10 % delle esportazioni argentine, a prezzi meno interessanti rispetto ai prezzi all'esportazione nell'Unione. Non esistevano prospettive significative per i produttori argentini di esportare verso altri mercati ( 166 ) . Nonostante le modifiche legislative con una presunta incidenza sull'attrattiva del mercato del biodiesel dell'Unione, l'Unione è impegnata a promuovere alternative al diesel fossile tradizionale, anche attraverso il biodiesel convenzionale, come confermato dalla direttiva RED III ( 167 ) . In sintesi, poiché il mercato dell'Unione era ed è attraente in termini di dimensioni, prezzi e accessibilità, sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure compensative in vigore comporti un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato. (420) Come indicato inoltre nella tabella 5, durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dal paese interessato sono rimasti consistenti. In Argentina sono presenti 32 impianti di biodiesel, che utilizzano tutti olio vegetale ottenuto dalla frantumazione della soia come materia prima ( 168 ) , ossia una materia prima che, come la maggior parte della produzione dell'Unione, non beneficia di un premio per il doppio conteggio a norma della direttiva RED e pertanto comporta prezzi più bassi sul mercato rispetto al biodiesel prodotto con le materie prime elencate nell'allegato IX della direttiva RED II. Poiché il biodiesel è un prodotto di base, la concorrenza sul mercato tra il biodiesel argentino e il biodiesel prodotto nell'Unione è determinata dai prezzi. (421) In seguito alla divulgazione delle informazioni, CARBIO ha osservato che l'assenza di misure sulle importazioni argentine con ogni probabilità non comporterebbe una reiterazione del pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione in quanto: 1) le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina sono notevolmente diminuite negli ultimi anni e la valutazione della Commissione delle capacità inutilizzate disponibili in Argentina ha ignorato la conclusione della stessa Commissione secondo cui i produttori di biodiesel che soddisfano il mandato nazionale argentino non sono legalmente autorizzati a esportare; 2) non esiste un undercutting dei prezzi e l'impegno compensa gli effetti di presunte sovvenzioni; e 3) la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è attribuita alle importazioni cinesi di biodiesel oggetto di dumping, come confermato anche dalla Commissione. (422) La Commissione ha espresso disaccordo con le dichiarazioni di cui sopra di CARBIO. Per quanto riguarda il primo punto, si osserva che CARBIO ha riconosciuto l'esistenza di capacità inutilizzate disponibili che potrebbero potenzialmente essere esportate nell'Unione (anche se in misura minore rispetto a quanto concluso dalla Commissione). L'inchiesta ha inoltre rilevato al considerando 40 che un produttore di biodiesel appartenente al gruppo di un produttore esportatore inserito nel campione produceva biodiesel successivamente venduto sia sul mercato interno che sul mercato di esportazione. Per tale produttore di biodiesel, l'assegnazione di un contingente nell'ambito del mandato in materia di biodiesel comportava una minore capacità destinata all'esportazione. La capacità destinata al mercato interno e quella destinata al mercato di esportazione quindi interagiscono. Per quanto riguarda la seconda questione, la Commissione ha osservato che l'impegno in vigore non compenserebbe gli effetti di eventuali presunte sovvenzioni in assenza delle attuali misure, in quanto l'impegno è legato all'esistenza delle stesse misure compensative. In altre parole, in assenza di misure e del relativo impegno, è probabile la reiterazione dell'undercutting. Per quanto riguarda il terzo punto, sebbene abbia concluso che il pregiudizio osservato durante il periodo dell'inchiesta di riesame non è stato causato dalle importazioni dall'Argentina, l'inchiesta di riesame ha anche concluso che, in caso di scadenza delle misure, la ricomparsa delle importazioni argentine a prezzi sleali causerebbe un pregiudizio e bloccherebbe la ripresa dell'industria dell'Unione dal precedente pregiudizio, attesa in conseguenza della recente istituzione di dazi antidumping sulle importazioni cinesi oggetto di dumping. (423) Alla luce delle risultanze sintetizzate nella presente sezione, si prevede pertanto che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori argentini sarebbero incentivati a esportare nell'Unione a prezzi inferiori ai prezzi di vendita dei produttori dell'Unione a livelli simili a quelli riscontrati nell'inchiesta iniziale. Ciò provocherebbe una pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione, che quindi perderebbe volumi di vendita e/o sarebbe costretta a diminuire i propri livelli di prezzo, con conseguenti ripercussioni sulla redditività. (424) Su tale base, si conclude che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall'Argentina e il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole causato dalle importazioni sovvenzionate dall'Argentina. 7. INTERESSE DELL'UNIONE (425) A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure compensative esistenti sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori. 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione (426) L'industria dell'Unione è costituita da oltre 60 produttori in tutta l'Unione e occupa direttamente quasi 6 000 persone. Nessun produttore si è opposto all'inchiesta. (427) La Commissione ha stabilito che, in assenza di rinnovo delle misure, l'industria dell'Unione, che ha operato in pareggio nel periodo dell'inchiesta di riesame, registrerebbe perdite e rischierebbe l'insolvenza, a causa di un'ondata di importazioni di biodiesel a basso prezzo dall'Argentina che comprometterebbe ulteriormente la redditività dell'industria dell'Unione. (428) Il mantenimento delle misure esistenti consentirebbe all'industria dell'Unione di proseguire il suo processo di ripresa e in ultima analisi di raggiungere livelli di redditività sostenibili. (429) La Commissione ha pertanto concluso che il rinnovo delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e dei distributori (430) Un operatore commerciale attivo nell'Unione si è registrato come parte interessata nel procedimento, ma non ha presentato osservazioni. (431) Le società attive nella produzione e nella distribuzione di diesel fossile coinvolte anche nella miscelazione obbligatoria di diesel fossile con biodiesel sono state invitate a compilare i questionari al momento dell'apertura dell'inchiesta. L'unica che ha risposto al questionario ha affermato di non disporre di conoscenze sufficienti per esprimere la propria posizione in merito a un eventuale rinnovo delle misure. Per la società che ha risposto, il biodiesel rappresentava una parte molto ridotta dell'attività commerciale complessiva. Alla luce di quanto precede, della posizione della parte e del fatto che la parte non ha fornito la maggior parte delle informazioni al livello di dettaglio richiesto, ossia limitato alle attività riguardanti il biodiesel (argentino), la Commissione ha concluso che non esistevano indicazioni del fatto che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un impatto sostanziale su di essa. (432) CARBIO ha affermato che la recente istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di biodiesel dalla Cina porterebbe all'eliminazione della Cina come fonte di approvvigionamento e che il mercato dell'Unione necessiterà pertanto di un aumento delle importazioni di biodiesel nei prossimi anni. Le misure antidumping sulle importazioni cinesi, tuttavia, sono a livelli moderati, compresi tra il 10 % e il 35,6 %, e non possono essere considerate proibitive. Sono inoltre disponibili fonti alternative di approvvigionamento esenti da misure di difesa commerciale. Ciò è dimostrato dalla notevole quota di mercato delle importazioni da numerosi altri paesi terzi (cfr. tabella 7). La Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure esistenti consentirebbe all'industria dell'Unione di proseguire il processo di ripresa e di rifornire ulteriormente il suo mercato interno. (433) La Commissione ha pertanto concluso che il rinnovo delle misure non comporterebbe uno svantaggio significativo per l'interesse degli importatori, degli operatori commerciali e dei distributori. Questi operatori economici fanno parte della catena di approvvigionamento e trasferiranno gli eventuali costi derivanti dalle misure, in assenza di impegni, agli utilizzatori e ai consumatori. 7.3. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori (434) Non vi sono indicazioni del fatto che le misure esistenti abbiano inciso negativamente sugli utilizzatori di biodiesel dell'Unione. Non vi sono elementi di prova del fatto che le misure esistenti abbiano avuto un impatto negativo sulla loro redditività. (435) Occorre osservare che i prezzi finali dei carburanti seguono piuttosto il prezzo dell'olio greggio fossile ( 169 ) e che circa il 40 % del prezzo del diesel nelle stazioni di servizio dell'UE è costituito da imposte ( 170 ) , che possono essere modulate in funzione di diversi interessi o esigenze. Possono inoltre applicarsi incentivi per l'uso del biodiesel ( 171 ) . Tenuto conto di questi fattori e dell'esigua percentuale di biodiesel (generalmente non superiore al 10 %) generalmente miscelata al diesel fossile, non sono stati riscontrati elementi di prova del fatto che il rinnovo delle misure sarebbe chiaramente contrario agli interessi degli utilizzatori o dei consumatori o supererebbe le conseguenze positive del mantenimento dello status quo per l'industria dell'Unione. 7.4. Altri fattori (436) La Commissione ha inoltre ritenuto che il mantenimento delle misure esistenti stimolerà gli sforzi per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella catena di approvvigionamento e avrà un effetto positivo sull'industria fornitrice dell'Unione, con l'aumento delle entrate e dell'utilizzo degli impianti. 7.5. Conclusioni sull'interesse dell'Unione (437) In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina. 8. MISURE COMPENSATIVE (438) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza delle sovvenzioni, sul rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni dall'Argentina e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure compensative sul biodiesel originario dell'Argentina. (439) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi individuali, che è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell'Argentina». (440) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (441) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (442) Come indicato al considerando 2, la Commissione ha accettato offerte di impegno con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245. Secondo quanto ritenuto dalla Commissione, tali impegni eliminano gli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate e limitano in misura sufficiente il rischio di elusione. (443) CARBIO e il governo dell'Argentina hanno affermato che, in caso di rinnovo delle misure in vigore, l'impegno esistente dovrebbe essere mantenuto. Secondo CARBIO l'impegno era un meccanismo efficace, che fungeva da fattore di stabilizzazione per i prezzi all'importazione del biodiesel nell'Unione, dati i prezzi elevati ai quali era commercializzato il biodiesel argentino e il margine di undercutting negativo indicato nella domanda (– 2 %). CARBIO ha osservato che i suoi membri sono disciplinati e si impegnano a proseguire i loro sforzi nell'ambito di un accordo rinnovato. (444) La Commissione ha osservato che l'attuale riesame in previsione della scadenza è inteso a valutare se il mantenimento delle misure compensative sia giustificato. Qualsiasi valutazione dell'impegno in vigore esula dall'ambito del presente riesame in previsione della scadenza. (445) A seguito dell'intenzione della Commissione di applicare al governo dell'Argentina l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, l'EBB ha invece chiesto la revoca degli impegni, giustificata dalla mancanza di collaborazione da parte del governo dell'Argentina. L'EBB ha sottolineato in particolare il ruolo dei governi nell'impegno a norma del regolamento di base. L'EBB ha inoltre sottolineato che una delle informazioni mancanti elencate al considerando 71, concernente i prezzi e le politiche di prezzo dei produttori di soia e olio di soia, era essenziale per stabilire il prezzo minimo all'importazione nell'ambito dell'impegno. L'EBB ha osservato altresì che il governo dell'Argentina non ha fornito informazioni su un mercato molto liquido e trasparente come il mercato della soia in Argentina, e che Molinos Agro ha confermato tali caratteristiche del mercato della soia nella sua risposta al questionario. La mancanza di collaborazione del governo dell'Argentina infine avrebbe violato la fiducia su cui si basava l'accettazione dell'impegno. (446) Il governo dell'Argentina e CARBIO hanno sostenuto che le informazioni sui prezzi che avrebbero potuto essere fornite dai singoli fornitori di soia nel contesto dell'attuale riesame in previsione della scadenza erano diverse dal prezzo della soia sul mercato interno argentino, che è il fattore pertinente per determinare il prezzo minimo all'importazione. Il governo dell'Argentina ha inoltre sottolineato che la mancata presentazione delle stesse informazioni nell'inchiesta iniziale non ha impedito l'accordo su un impegno. Il governo dell'Argentina e CARBIO hanno pertanto sostenuto che la mancanza di collaborazione da parte del governo dell'Argentina non costituiva una violazione dell'impegno, anche in considerazione del fatto che il governo dell'Argentina non ne era parte. Secondo il governo dell'Argentina, inoltre, la risposta al questionario di Molinos Agro dimostra che, se il mercato è trasparente, il fatto di tenere un registro dei produttori di soia non ha alcuna utilità pratica. Infine, CARBIO ha sostenuto che il mantenimento dell'impegno era nell'interesse dell'Unione. (447) La Commissione ha osservato che qualsiasi valutazione dell'impegno in vigore non rientra nell'ambito dell'attuale riesame in previsione della scadenza. Tale argomentazione non è stata pertanto presa in considerazione. (448) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CARBIO ha ribadito le stesse osservazioni di cui al considerando 443, già trattate dalla Commissione nel considerando 444. (449) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'EBB ha ribadito che la Commissione dovrebbe valutare l'impatto della mancata collaborazione del governo dell'Argentina alla presente inchiesta per quanto riguarda l'impegno in vigore. La parte ha sostenuto che ciò dovrebbe avvenire nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza o nel contesto di una valutazione separata. L'EBB ha inoltre ritenuto che l'assenza di informazioni precise sul mercato della soia in Argentina renderebbe impossibile per la Commissione stabilire un prezzo minimo all'importazione, poiché quest'ultimo è calcolato sulla base delle quotazioni mensili dell'olio di soia pubblicate dal governo dell'Argentina. Pertanto, secondo l'EBB l'impegno non aveva alcuna giustificazione e doveva essere sospeso. (450) La Commissione ha ribadito che qualsiasi valutazione dell'impegno in vigore non rientra nell'ambito dell'attuale riesame in previsione della scadenza. Tuttavia, in linea di principio ciò non pregiudica l'avvio di una valutazione intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione dell'impegno, che rimane comunque separata dall'attuale riesame in previsione della scadenza. Tale argomentazione non è stata pertanto considerata nel contesto della presente inchiesta. (451) L'EBB ha inoltre presentato una serie di argomentazioni relative al rapporto tra le informazioni non fornite dal governo dell'Argentina e la determinazione del prezzo minimo all'importazione. (452) La Commissione ha osservato che qualsiasi valutazione dell'impegno in vigore non rientra nell'ambito dell'attuale riesame in previsione della scadenza. Pertanto, tali argomentazioni non sono state prese in considerazione. (453) Qualora, a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione revochi l'accettazione di un impegno in seguito a una violazione, indicando il riferimento a specifiche operazioni e dichiarando non conformi le fatture corrispondenti all'impegno, sorge un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica per tali operazioni. (454) Le aliquote del dazio applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell'Argentina e fabbricato dalle entità giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell'Argentina». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio. (455) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio nel caso di una successiva modifica del proprio nome. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione ( 172 ) . La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che il cambiamento non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota del dazio. Se il cambiamento di nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un regolamento relativo al cambiamento di nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (456) Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Alle parti interessate è stato inoltre concesso un lasso di tempo per presentare osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni. Sono pervenute osservazioni dal governo dell'Argentina, da CARBIO e dall'EBB, trattate nelle sezioni pertinenti di cui sopra. (457) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all'aliquota del dazio antisovvenzioni per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antisovvenzioni; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione. (458) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 173 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (459) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 21), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 91 33), ex 2710 19 42 (codici TARIC 2710 19 42 21 e 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codici TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 e 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 292710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 e 3824 99 92 17), 3826 00 10 and ex 3826 00 90 ( 174 ) (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 33), originari dell'Argentina. 2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti: Società Dazio compensativo Codice addizionale TARIC Aceitera General Deheza S.A. 33,4  % C493 Bunge Argentina S.A. 33,4  % C494 LDC Argentina S.A. 26,2  % C495 Molinos Agro S.A. 25,0  % C496 Viterra Argentina S.A. 25,0  % C497 Vicentin S.A.I.C. 25,0  % C498 COFCO International Argentina S.A. 28,2  % C490 Cargill S.A.C.I. 28,2  % C491 Tutte le altre importazioni originarie dell'Argentina 33,4  % C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dal dazio compensativo istituito dall'articolo 1, purché siano state fabbricate, spedite e fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione, elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/245 e successive modifiche, e siano state importate in conformità alle disposizioni della medesima decisione di esecuzione della Commissione. 2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio compensativo a condizione che: a) tali importazioni siano accompagnate da una fattura corrispondente all'impegno, che è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all'allegato 1 del presente regolamento; b) tali importazioni siano corredate di un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato 2 del presente regolamento; e c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. 3.   All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale: a) qualora sia accertato, in relazione alle importazioni di cui al paragrafo 1, che non sono soddisfatte una o più delle condizioni figuranti in tale paragrafo e nel paragrafo 2; o b) qualora la Commissione revochi l'accettazione dell'impegno a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037 mediante regolamento o decisione che indica il riferimento a specifiche operazioni e dichiara non conformi le relative fatture corrispondenti all'impegno. Articolo 3 Le società i cui impegni sono accettati dalla Commissione, elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/245 e successive modifiche, fatte salve determinate condizioni ivi specificate, emettono altresì fatture per le operazioni che non sono esenti da dazio compensativo. Tali fatture sono fatture commerciali contenenti almeno gli elementi di cui all'allegato 3 del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione dell'11 febbraio 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina ( GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/245 della Commissione dell'11 febbraio 2019 che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina ( GU L 40 del 12.2.2019, pag. 71 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/245/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/261, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione del 29 luglio 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 277 del 2.8.2021, pag. 34 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1266/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia ( GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione del 29 luglio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 277 del 2.8.2021, pag. 62 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1267/oj ). ( 8 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni ( GU C 183 del 25.5.2023, pag. 2 ). ( 9 ) Nel presente regolamento, il termine «governo dell'Argentina» è utilizzato in senso lato e comprende tutti i ministeri, i dipartimenti, gli enti e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale. ( 10 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione) ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 ). ( 11 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina ( GU C, C/2024/1355, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1355/oj ). ( 12 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2714 . ( 13 ) L'elenco figurante nell'avviso di apertura era a titolo puramente informativo. L'elenco definitivo contiene l'attuale classificazione. ( 14 ) Ley 26093, Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Autoridad de aplicación. Funciones. Comisión Nacional Asesora. Habilitación de plantas productoras. Mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósiles. Sujetos beneficiarios del Régimen Promocional. Infracciones y sanciones. ( 15 ) Ley 27640, Marco Regulatorio de Biocombustibles: Aprobación . ( 16 ) Legge sui biocarburanti del 2021, articolo 3. ( 17 ) Legge sui biocarburanti del 2021, articolo 4. ( 18 ) «Argentina: Biofuels Annual», United States Department of Agriculture (USDA) - Global Agriculture Information Network (GAIN) report n. AR2021-0018, 18 agosto 2021 («relazione GAIN 2021»), pag. 3, disponibile all'indirizzo: https://www.fas.usda.gov/data/argentina-biofuels-annual-6 e «Argentina: Biofuels Annual», United States Department of Agriculture (USDA) - Global Agriculture Information Network (GAIN) report n. AR2023-0008, 26 agosto 2023 («relazione GAIN 2023»), pagg. 4 e 5, disponibile all'indirizzo: https://www.fas.usda.gov/data/argentina-biofuels-annual-8 . ( 19 ) Legge sui biocarburanti del 2021, articolo 11, paragrafo 1. ( 20 ) Legge sui biocarburanti del 2021, articolo 11, paragrafo 3. ( 21 ) Legge sui biocarburanti del 2021, articolo 8. ( 22 ) Legge sui biocarburanti del 2021, articolo 8. ( 23 ) Ministerio de Economía - Secretaría de Energía, Resolución 438/2022, RESOL-2022-438-APN-SE#MEC. ( 24 ) Decreto 330/2022, DECNU-2022-330-APN-PTE - Régimen de Corte Obligatorio Transitorio Adicional de Biodiésel e Ministerio de Economía - Secretaría de Energía, Resolución 638/2022, RESOL-2022-638-APN-SE#MEC. ( 25 ) Decreto 330/2022, articolo 2. ( 26 ) Decreto 330/2022, articolo 4. ( 27 ) https://www.datamarnews.com/noticias/the-end-of-sojizacion-argentinas-new-path-as-soybean-importer/ . ( 28 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando da 77 a 82. ( 29 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 85. ( 30 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 86. ( 31 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando da 89 a 100. ( 32 ) Decreto 230/2020, DCTO-2020-230-APN-PTE - Fíjase alícuota del Derecho de Exportación . ( 33 ) Decreto 790/2020, DCTO-2020-790-APN-PTE - Derecho de Exportación . ( 34 ) Decreto 131/2022, DCTO-2022-131-APN-PTE - Suspensión Decreto N o 790/2020. ( 35 ) I prezzi FOB ufficiali sono disponibili, anche per il periodo dell'inchiesta di riesame, al seguente link: https://dinem.magyp.gob.ar/dinem_fob.wp_fob_consall.aspx . ( 36 ) «Revés para el complejo soja: cómo afecta el aumento de DEX a la industria del biodiesel santafesino que sopesará un aporte extra de US$ 6 millones este año», Informativo semanal Año XXXIX - N o Edición 2044, 25 marzo 2022, Bolsa de Comercio de Rosario, disponibile all'indirizzo: https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/reves-para-el e relazione GAIN 2024, pagg. 10-11. ( 37 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 87. ( 38 ) The Economic Impact of Export Restrictions on Raw Materials , pubblicato nel 2010, pag. 18, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/publications/the-economic-impact-of-export-restrictions-on-raw-materials-9789264096448-en.htm . ( 39 ) Renewable Energy Policy Brief Argentina , giugno 2015, disponibile all'indirizzo: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_RE_Latin_America_Policies/IRENA_RE_Latin_America_Policies_2015_Country_Argentina.pdf?la=en&hash=4A7F4CDAB9E00B7739363467AB2B2ADA67C94CDC . ( 40 ) Liquid Biofuels: Background Brief for the World Bank Group Energy Sector Strategy, Background Paper for the World Bank Group Energy sector strategy , marzo 2010, pag. 9, disponibile all'indirizzo: https://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2016/03/Biofuel_brief_Web_version.pdf . ( 41 ) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Industria y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Comercio Exterior , Resolución Conjunta 438/2012, 269/2012, 1001/2012 créanse el Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA) y la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo. Derógase la Resolución No 109/09 . ( 42 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 99. ( 43 ) Ministerio de Agroindustria , Decreto 133/2015 Derecho de exportación. Alícuota . ( 44 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 100. ( 45 ) Ministerio de Agroindustria , Decreto 1343/2016 Derecho de exportación. Alícuota. Modificación . ( 46 ) Comercio Exterior, Decreto 1025/2017, Derogación. Decreto n. 1719/2012. ( 47 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 104 e 105. ( 48 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 107. ( 49 ) Ibidem . ( 50 ) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca , Resolución 276/2021, RESOL-2021-276-APN-MAGYP. ( 51 ) https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/djve/index.php?accion=imp . ( 52 ) Subsecretaria de Mercados Agropecuarios , Circular SSMA N° 3/2022, 6 maggio 2022. ( 53 ) Subsecretaria de Mercados Agropecuarios , Circular SSMA N° 5/2022, 8 novembre 2022. ( 54 ) Subsecretaria de Mercados Agropecuarios , Circular SSMA N° 1/2023, 26 ottobre 2023. ( 55 ) Subsecretaria de Mercados Agropecuarios , Circular SSMA N° 06/2021, 17 dicembre 2021. ( 56 ) Subsecretaria de Mercados Agropecuarios , Circular SSMA N° 2/2022, 28 marzo 2022. ( 57 ) Subsecretaria de Mercados Agropecuarios , Circular SSMA N° 1/2023, 26 ottobre 2023. ( 58 ) Circular 2/2023, 11 dicembre 2023 e Circular 3/2023, 14 dicembre 2023. ( 59 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 106. ( 60 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 108. ( 61 ) Decreto 786/2020, DCTO-2020-786-APN-PTE - Disposiciones . ( 62 ) Ley 27541, Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública . ( 63 ) Legge 27541, articolo 52. ( 64 ) Legge 27541, articolo 53. ( 65 ) Ministerio de Economía , Resolución 862/2022, RESOL-2022-862-APN-MEC. ( 66 ) Decreto 576/2022, Programa de Incremento Exportador , DECNU-2022-576-APN-PTE - Creación . ( 67 ) Ministerio de Economía - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Resolución 276/2022, RESOL-2022-276-APN-SAGYP#MEC. ( 68 ) Relazione dell'organo d'appello, DS296, US – Countervailing Duty Investigation on DRAMS , punto 115. ( 69 ) In particolare la sentenza del 14 dicembre 2022, PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo/Commissione , T-143/20, ECLI: EU:T:2022:811, punto 102. ( 70 ) Cfr. la sentenza non impugnata del 14 dicembre 2022, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e a./Commissione , T-111/20, EU:T:2022:809, punto 146. ( 71 ) T-300/16, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione , punto 117 e relazione dell'organo d'appello United States – Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea , WT/DS296/AB/R, adottata il 20 luglio 2005, DSR 2005:XVI, pag. 8131, punto 114. ( 72 ) Relazione dell'organo d'appello, US – Countervailing Duty Investigation on DRAMS , punto 114. ( 73 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 93, così come considerando 94 e 95. ( 74 ) Relazione del panel, United States – Measures Treating Exports Restraints as Subsidies , WT/DS194/R e Corr. 2, adottata il 23 agosto 2001, DSR 2001:XI, pag. 5767, punti 8.38 e 8.75. ( 75 ) Allegato B-1: Executive Summary of Third Party Written Submission of the EC, WT/DS194/R, punto 17 e pag. 6. ( 76 ) Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione , T-300/16, ECLI: EU:T:2019:235, punto 108. ( 77 ) Relazione del panel, China – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Grain Oriented Flat-rolled Electrical Steel from the United States , WT/DS414/R, e Add.1, adottata il 16 novembre 2012, sostenuta dalla relazione dell'organo d'appello WT/DS414/AB/R, DSR 2012:XII, pag. 6369, punto 7.85. ( 78 ) Relazione del panel, United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China , WT/DS437/R e Add.1, adottata il 16 gennaio 2015, modificata dalla relazione dell'organo d'appello WT/DS437/AB/R, DSR 2015:I, pag. 183. ( 79 ) I dati comunicati per la frantumazione della soia si riferivano alla frantumazione e ad altri usi, secondo la risposta del governo dell'Argentina al questionario, e sono stati ricavati dalle Estimaciones Agrícolas mensili pubblicate dal segretariato per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca del ministero dell'Economia ( https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/ ). Per individuare i soli volumi di frantumazione, la Commissione ha fatto ricorso ad altri dati ufficiali pubblicati mensilmente nell' Industrialización de Granos dal segretariato per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca del ministero dell'Economia ( https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/gestion/ ). Tali dati indicavano tuttavia volumi più elevati per la sola frantumazione ( Industrialización ) in alcune campagne di raccolta (da aprile a marzo) rispetto alla serie di dati utilizzati dal governo dell'Argentina. Di conseguenza, poiché la maggior parte del consumo di soia risultava destinata alla frantumazione e al fine di preservare la coerenza e la comparabilità dei dati presentati nella tabella 1, la Commissione ha utilizzato i dati indicati dal governo dell'Argentina per la frantumazione e altri usi come riferiti alla sola frantumazione, tenendo conto del fatto che potrebbero essere sottostimati. ( 80 ) Relazione del panel DS 296, US – Countervailing Duty Investigation on DRAMS , punto 7.38. Per quanto sia stato presentato ricorso contro la relazione del panel, questa conclusione particolare non è stata oggetto di ricorso. ( 81 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 125. ( 82 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 164. ( 83 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando da 171 a 176. ( 84 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 177. ( 85 ) Decreto 1396/2001, Plan de Competitividad para el Combustible Biodiesel. Modificaciones al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural. Normas Complementarias . ( 86 ) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Resolution 1156/2004, Biocombustibles , Créase el Programa Nacional de Biocombustibles. Principales objetivos. Misiones y funciones . ( 87 ) Legge sui biocarburanti del 2021, articolo 3. ( 88 ) Legge sui biocarburanti del 2021, articolo 16. ( 89 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 192-195. ( 90 ) https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios.php . ( 91 ) Ministerio de Economía, Resolución 947/2023, RESOL-2023-947-APN-MEC. ( 92 ) Ley N o 23966, Financiamiento del Régimen Nacional e Previsión Social. Afectación del I.V.A. Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural. Modificaciones a la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda. Derogación de Regímenes de Jubilaciones Especiales. Impuesto sobre los Bienes Personales no incorporado al Proceso Económico. Destino de los recursos de privatizaciones. Modificación de la Ley de Tasas Judiciales. ( 93 ) Risoluzione 947/2023, articolo 1. ( 94 ) https://biodiesel.com.ar/16276/biocombustibles-la-secretaria-de-energia-de-argentina-lanza-credito-a-tasa-preferencial-para-la-industria-del-biodiesel . ( 95 ) Ley provincial 14010, Creación del Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles (legge provinciale di Santa Fe 14010). ( 96 ) https://biodiesel.com.ar/15931/powerbioempresa-lider-en-la-fabricacion-de-plantas-de-biodiesel-que-acompana-el-programa-de-autocomsumo-de-biodiesel-100-que-impulsa-el-gobierno-de-cordoba https://biodiesel.com.ar/15931/powerbioempresa-lider-en-la-fabricacion-de-plantas-de-biodiesel-que-acompana-el-programa-de-autocomsumo-de-biodiesel-100-que-impulsa-el-gobierno-de-cordoba . ( 97 ) Ley provincial 10721, Ley de Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía (legge provinciale di Cordoba 10721). ( 98 ) Legge provinciale di Cordoba 10721, articolo 2, lettera n). ( 99 ) Legge provinciale di Santa Fe 14010, articolo 1. ( 100 ) Legge provinciale di Santa Fe 14010, articolo 5. ( 101 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 281. ( 102 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 199. ( 103 ) Cfr. in proposito conclusioni dell'organo di appello in WT/DS436/AB/R United States – Countervailing Measures on Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products From India , 8 dicembre 2014, punti 4.292-4.322. ( 104 ) Relazione del panel, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China , WT/DS379/R, adottata il 25 marzo 2011, modificata dalla relazione dell'organo d'appello WT/DS379/AB/R, DSR 2011:VI, pag. 3143, punto 11.68. ( 105 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 296 e 297. ( 106 ) Ley 12692, Adhesión provincial a la Ley Nacional n o 26093 . ( 107 ) Ley 12956, Modificatoria de la Ley 12692 sobre adhesión provincial a la Ley Nacional n o 26093 de Energías Renovables . ( 108 ) Legge provinciale di Santa Fe 12956, articolo 1. ( 109 ) Decreto 158/07, Provincia de Santa Fe. Régimen promocional provincial. Energías renovables no convencionales. Impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos. Exenciones, reducciones y diferimientos. Ley 12.692. Su reglamentación. Con las modificaciones de los Dtos. 2.644/12 (B.O.: 1/10/12 – Sta. Fe) y 2.949/14 (B.O.: 23/9/14 – Sta. Fe). ( 110 ) Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe - Resolución 121/21. ( 111 ) Decreto normativo 158/07, articolo 3. ( 112 ) Legge provinciale di Santa Fe 12692, articolo 5, lettera b). ( 113 ) Ley 8478, Promoción industrial . ( 114 ) Decreto 1361. ( 115 ) Articolo 1 e articolo 4, lettera a). ( 116 ) Decreto provinciale 3856/1979, articolo 4. ( 117 ) Decreto provinciale 158/07, articolo 5. ( 118 ) Ley 3456, Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe . ( 119 ) Legge sui biocarburanti del 2021, articolo 21. ( 120 ) Ley 9397 adhesión de la provincial a ley nacional no 26.093, y declaración de interés public de la promoción de la producción, procesamiento y uso sustentable de biocombustibles . ( 121 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 280. ( 122 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, considerando 283. ( 123 ) Provincia de Santiago del Estero, Ley 6.750, Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial . ( 124 ) Ministerio de Economía, Resolución 947/2023, Programa de Financiamiento para Capital de Trabajo en la Industria del Biodiesel – Crease . ( 125 ) https://biodiesel.com.ar/16276/biocombustibles-la-secretaria-de-energia-de-argentina-lanza-credito-a-tasa-preferencial-para-la-industria-del-biodiesel . ( 126 ) «Argentina: Biofuels Annual», United States Department of Agriculture (USDA) - Global Agriculture Information Network (GAIN) report n. AR2024-0011, 5 agosto 2024 («relazione GAIN 2024»), pagg. 10 e 11, disponibile all'indirizzo: https://www.fas.usda.gov/data/argentina-biofuels-annual-9 . ( 127 ) Ibidem. ( 128 ) Decreto 70/2023, DNU-2023-70-APN-PTE - Disposiciones . ( 129 ) Ministerio de Economía , Resolución 302/2024, RESOL-2024-302-APN-MEC. ( 130 ) Infine pubblicata come Ley 27742, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos . ( 131 ) Relazione GAIN 2024, pagg. 2 e 6. ( 132 ) Decreto 38/2025, DECTO-2025-38-APN-PTE - Derecho de Exportación . ( 133 ) A norma del codice doganale 3826 00 00 . ( 134 ) Relazione GAIN 2023, pag. 16. I dati in milioni di litri sono stati convertiti in tonnellate con la seguente equivalenza: 1 000 l = 1 m 3 = 0,885 t. ( 135 ) http://datos.energia.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol/archivo/4e04bc74-8625-412c-acc2-48412f2509b4 . ( 136 ) http://datos.energia.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol/archivo/4e04bc74-8625-412c-acc2-48412f2509b4 . ( 137 ) Relazione GAIN 2024, pag. 19. ( 138 ) Relazione GAIN 2024, pag. 17. ( 139 ) http://datos.energia.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol/archivo/4e04bc74-8625-412c-acc2-48412f2509b4 . ( 140 ) Dati Comext per biodiesel puro e relative miscele. ( 141 ) Dati Comext solo per biodiesel puro. Dati per il codice 2710 19 43 29 per Singapore. Dati per il codice 3826 00 10 per Argentina, Regno Unito e altri paesi terzi. Dati per i codici 2710 19 43 29 e 3826 00 10 per altri paesi esclusa la Cina (per la quota del Regno Unito inclusa in «altri paesi esclusa la Cina» è stato considerato solo il codice 3826 00 10 ). ( 142 ) Relazione statistica 2023 di EBB disponibile all'indirizzo https://ebb-eu.org/wp-content/uploads/2024/03/EBB_Statistical_Report2023-Final.pdf (ultima consultazione 18 novembre 2024). ( 143 ) GAIN. Biofuels Annual, 19 ottobre 2023. Cina. Disponibile all'indirizzo https://fas.usda.gov/data/china-biofuels-annual-9 (ultima consultazione 18 novembre 2024). ( 144 ) GAIN. Biofuels Annual, 14 agosto 2023. Unione europea. Disponibile all'indirizzo https://fas.usda.gov/data/european-union-biofuels-annual-3 (ultima consultazione 18 novembre 2024). ( 145 ) Alla luce di https://www.reuters.com/business/energy/malaysian-2024-biofuel-output-seen-rising-if-b20-biodiesel-usage-expanded-2024-03-05/ (ultima consultazione 18 novembre 2024), il biodiesel malese è a base di olio di palma. Per una panoramica a livello mondiale, cfr. pag. 27 di UFOP’s report on global market supply 2023/2024 , disponibile all'indirizzo https://www.ufop.de/files/8217/0548/9837/UFOP-2116_Report_Global_Market_Supply_A5_EN_23_24_160124.pdf . ( 146 ) A titolo di esempio, cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione, del 12 agosto 2019, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia ( GU L 212 del 13.8.2019, pag. 1 , ELI: https//data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1344/oj ). Il considerando 32 recita: «Dall'inchiesta è emerso che il biodiesel prodotto in Indonesia è principalmente un estere metilico di olio di palma (“PME”), derivato dall'olio di palma […]». ( 147 ) Per le materie prime nel Regno Unito, cfr. ad esempio https://www.gov.uk/government/statistics/bioenergy-crops-in-england-and-the-uk-2008-2023/bioenergy-crops-in-england-and-the-uk-2008-2023 e la domanda nel fascicolo pubblico dell'inchiesta del Trade Remedies Service disponibile all'indirizzo https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AD0058/ . ( 148 ) Le importazioni nell'Unione dal Regno Unito, un paese con una forte domanda interna di biodiesel, sono state considerate per lo più merci provenienti da scambi in quanto il loro volume nella tabella 12 del regolamento provvisorio era sostanzialmente il doppio della produzione totale di biodiesel in tale paese. Ciò risulta evidente dalla tabella C.41.1 di OCSE/FAO (2022), OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031, pubblicazioni OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en . Inoltre, dalle pagine 30-32 della domanda nel fascicolo pubblico dell'inchiesta del Trade Remedies disponibile all'indirizzo https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AD0058/ è emerso che il gruppo Greenergy svolgeva importanti attività di esportazione. La tabella a pagina 27 (150 000 – 200 000 tonnellate da Olleco e Argent) della stessa domanda e le stime alla pagina 29 (320 000 – 370 000 tonnellate per Greenergy) della domanda indicano che la produzione di biodiesel nel Regno Unito era di circa mezzo milione di tonnellate (o leggermente superiore). ( 149 ) Regno Unito. ( 150 ) Considerando 12 e 13 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1273 della Commissione, del 7 maggio 2024, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e che pone termine alla registrazione delle importazioni ( GU L, 2024/1273, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1273/oj ). ( 151 ) https://rtfa.org.uk/2024/07/23/uk-renewable-fuels-industry-calls-for-inward-processing-policy-to-be-made-more-transparent/ (ultima consultazione 18 novembre 2024). ( 152 ) https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/040324-uk-to-instate-biofuel-import-duties-after-halting-exemptions (ultima consultazione 18 novembre 2024). ( 153 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/731 della Commissione, del 12 maggio 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ( GU L 136 del 13.5.2022, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/731/oj ). ( 154 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia ( GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj ). ( 155 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/261, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj ). ( 156 ) Eurostat, Labour costs annual data – Nace Rev.2 ( https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/ 995c4de3-9520-4cc1-9dc2-3c78325a2fc8?lang=en ). ( 157 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina ( GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj ), considerando 394. ( 158 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/261, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj ). ( 159 ) Tabella 5 della relazione GAIN – Biofuels Annual, Argentina , 5 agosto 2024. Disponibile all'indirizzo https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf . ( 160 ) Tabella 5 della relazione GAIN – Biofuels Annual, Argentina , 5 agosto 2024. Disponibile all'indirizzo https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf . ( 161 ) Tabella 5 della relazione GAIN – Biofuels Annual, Argentina , 5 agosto 2024. Disponibile all'indirizzo https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf . ( 162 ) Nella sua comunicazione t24.002793, CARBIO ha osservato un aumento del mandato relativo al biodiesel in Brasile al 14 % a marzo 2024 e al 15 % a marzo 2025 (rispetto all'attuale 12 %). La parte ha aggiunto che il Brasile aveva approvato l'uso di biodiesel importato nella miscela obbligatoria a partire da gennaio 2024. ( 163 ) https://www.statista.com/statistics/1485491/biofuel-consumption-by-type-region-world/ . ( 164 ) t24.007393. ( 165 ) Relazione GAIN – Biofuels Annual, Argentina , 5 agosto 2024, pag. 20. Disponibile all'indirizzo https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf . ( 166 ) Relazione GAIN – Biofuels Annual, Argentina , 5 agosto 2024. Disponibile all'indirizzo https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf . La pagina 19 recita: «Non sono previste esportazioni verso gli Stati Uniti, il Perù o altri mercati discrezionali». ( 167 ) Per maggiori informazioni: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en . ( 168 ) Relazione GAIN – Biofuels Annual, Argentina , 5 agosto 2024. Disponibile all'indirizzo https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf . ( 169 ) https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Artikel/Energy/petroleum-fuel-prices.html . ( 170 ) Nel suo Weekly Oil Bulletin , la Commissione fornisce una panoramica per Stato membro dell'UE dei prezzi medi del gasolio e della benzina (Euro Super-95) e della quota fiscale del prezzo finale. Cfr. https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en . ( 171 ) Maggiori dettagli a cura dell'associazione FuelsEurope si trovano nel grafico disponibile al seguente indirizzo: https://www.fuelseurope.eu/uploads/files/modules/documents/file/1688474562_PHVWHHTy6LUHcLLbJzKRaj44vRiRLrTghMB8aXzf.pdf#:~:text=No%20tax%20incentive%3A%20Biofuels%20do%20not%20bene%EF%AC%81t%20from,a%20percentage%20of%20fossil%20fuel%20content%20above%2070%25 . ( 172 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Brussel/Bruxelles, Belgio. ( 173 ) Regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ( 174 ) Quali attualmente definiti nel regolamento (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj ( GU L, 2024/2522 31.10.2024 ). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto nei codici NC e TARIC considerati insieme. ALLEGATO 1 Nella fattura commerciale relativa alle vendite della società nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le informazioni che seguono. (1) L'intestazione: «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO». (2) Il nome della società che emette la fattura commerciale e il nome della società che fabbrica le merci. (3) Il numero della fattura commerciale. (4) La data di emissione della fattura commerciale. (5) Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea. (6) Una descrizione precisa e semplice delle merci e: — le specifiche tecniche del numero di codice del prodotto della società (CPS), — il numero di codice del prodotto della società (CPS), — il codice NC, — la quantità (da indicare in unità espresse in tonnellate metriche). (7) La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente: — il prezzo unitario (per tonnellata metrica), — le condizioni di pagamento applicabili, — i termini di consegna applicabili, — sconti e riduzioni complessivi. (8) Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura. (9) Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che le merci vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Argentina, entro la portata e alle condizioni dell'impegno accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.». ALLEGATO 2 Certificato d'impegno per l'esportazione Nel certificato d'impegno per l'esportazione emesso da CARBIO per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le informazioni che seguono. (1) Nome, indirizzo e numero di telefono di Cámara Argentina de Biocombustibles («CARBIO»). (2) Il nome della società, menzionata nella decisione di esecuzione (UE) 2019/245, che rilascia la fattura commerciale e il nome della società che fabbrica le merci. (3) Il numero della fattura commerciale. (4) La data di emissione della fattura commerciale. (5) Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea. (6) La descrizione precisa delle merci, comprendente: — le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove applicabile), — il codice NC. (7) L'esatta quantità in unità esportate espressa in tonnellate metriche. (8) Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato. (9) Il nome del funzionario responsabile di CARBIO che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all'impegno e che il suo rilascio avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al certificato stesso non superano il massimale concordato per l'impegno.». (10) Data. (11) Firma e timbro di CARBIO. ALLEGATO 3 Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate ai dazi compensativi vanno indicate le informazioni che seguono. (1) L'intestazione: «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AI DAZI COMPENSATIVI» (2) Il nome della società che emette la fattura commerciale e il nome della società che fabbrica le merci. (3) Il numero della fattura commerciale. (4) La data di emissione della fattura commerciale. (5) Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea. (6) Una descrizione precisa e semplice delle merci e: — le specifiche tecniche del numero di codice del prodotto della società (CPS), — il numero di codice del prodotto della società (CPS), — il codice NC, — la quantità (da indicare in unità espresse in tonnellate metriche). (7) La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente: — il prezzo unitario (per tonnellata metrica), — le condizioni di pagamento applicabili, — i termini di consegna applicabili, — sconti e riduzioni complessivi. (8) Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/835/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il regolamento riguarda i dazi compensativi su biodiesel argentino, sovvenzioni all'esportazione, mandato di miscelazione obbligatoria e regimi di sostegno governativo. È rilevante per importatori di biodiesel, produttori dell'Unione, operatori della filiera energetica e consulenti in materia di commercio internazionale che devono applicare le tariffe doganali corrette (codici TARIC specifici) e comprendere le misure antidumping e compensative nel settore dei biocarburanti.

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