Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1017/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1017 della Commissione, del 18 luglio 2018, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono i dazi compensativi e antidumping definitivi sulle

Pubblicato: 18/07/2018 In vigore dal: 18/07/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1017 della Commissione, del 18 luglio 2018, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono i dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1017 of 18 July 2018 amending Implementing Regulation

Testo normativo

19.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1017 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2018 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono i dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ( 2 ) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE (1) Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha istituito misure antidumping ( 3 ) e compensative ( 4 ) sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»). (2) L'11 febbraio 2016 la Commissione ha esteso tali misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società specificamente esentate da tali misure («le misure estese») ( 5 ) . (3) A seguito di inchieste di riesame in previsione della scadenza relative alle misure iniziali, il 1 o marzo 2017 la Commissione ha istituito dazi antidumping e compensativi per un periodo di 18 mesi («le misure confermate») ( 6 ) . Lo stesso giorno ha altresì concluso due inchieste di riesame intermedio parziale che erano state limitate agli interessi dell'Unione ( 7 ) . (4) Il 3 marzo 2017 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale limitato alla forma e al livello delle misure confermate ( 8 ) . Successivamente a tale riesame la Commissione ha modificato le misure confermate con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione ( 9 ) , entrato in vigore il 1 o ottobre 2017. (5) L'8 novembre 2017 la Commissione ha modificato le misure estese aggiungendo un nuovo produttore esportatore all'elenco delle società esentate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, rispettivamente dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 della Commissione ( 10 ) . (6) Di conseguenza le misure compensative e antidumping attualmente in vigore per quanto riguarda le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, sono quelle istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 della Commissione, fatta eccezione per le importazioni di prodotti delle società specificamente esentate da tali misure, come disposto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, quali modificati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997. B. PROCEDIMENTO 1. Apertura (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione ( 11 ) («il regolamento di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame delle misure estese allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a Longi (Kuching) SDN.BHD («il richiedente» o «Longi Kuching»), un produttore esportatore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle). Il regolamento che ha aperto il riesame ha altresì abrogato i dazi antidumping sulle importazioni provenienti dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni. (8) La domanda presentata dal richiedente conteneva sufficienti elementi di prova prima facie a sostegno della sua affermazione di essere un nuovo produttore esportatore e di soddisfare i requisiti di esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire: — di non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1 o aprile 2014 e il 31 marzo 2015, — di non essere stato coinvolto in pratiche di elusione, e — di aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione. 2. Prodotto oggetto del riesame (9) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 900. (10) Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto: — caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie, — prodotti fotovoltaici a film sottile, — prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate, — moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e potenza. 3. Periodo di riferimento (11) Il periodo di riferimento va dal 1 o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 4. Inchiesta (12) La Commissione ha avvisato dell'apertura del riesame Longi Kuching, l'industria dell'Unione rappresentata dal denunciante nell'inchiesta iniziale (EU ProSun) e le autorità della Malaysia e della Repubblica popolare cinese. (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. In particolare ha ricevuto la risposta al questionario da parte del richiedente. Nel marzo 2018 è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente in Malaysia. C. CONCLUSIONI (14) Longi Kuching è un autentico produttore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle che è stato costituito nel gennaio 2016 e ha iniziato la produzione commerciale di moduli e celle nel maggio 2016. (15) Longi Kuching non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1 o aprile 2014 e il 31 marzo 2015, né aveva acquistato il prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese per la rivendita o il trasbordo verso l'Unione fino alla fine del periodo di riferimento, ossia fino al 31 dicembre 2017. Aveva tuttavia assunto l'obbligazione contrattuale di esportare il prodotto oggetto del riesame a un cliente nell'Unione. (16) Durante la verifica presso la sede del richiedente è stato dimostrato che il contratto era stato rispettato e che il richiedente aveva consegnato il prodotto oggetto del riesame a un cliente in Polonia nel novembre 2017. Ad allora non erano state effettuate altre vendite nell'Unione. (17) Il richiedente è una controllata al 100 % di una società con sede a Hong Kong, Longi H.K. Trading Limited, che a sua volta è una controllata al 100 % della società cinese Longi Green Energy Technology Co., Ltd. Quest'ultima è la società capogruppo del Longi Group, che è attivo lungo tutta la catena del valore del solare fotovoltaico e che produce, tra l'altro, wafer, lingotti, celle solari e moduli solari. Il Longi Group è soggetto a misure antidumping e compensative attualmente in vigore sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle originari della Repubblica popolare cinese. Come indicato nel regolamento di apertura, la Commissione ha esaminato attentamente tale rapporto e ha verificato se la società Longi Kuching fosse stata istituita o utilizzata per eludere le misure in vigore. (18) La Commissione ha concluso che Longi Kuching è un autentico produttore del prodotto oggetto del riesame, con impianti di produzione completi e all'avanguardia sia per le celle che per i moduli, comprese attività di R&S. La società non era stata coinvolta in attività di elusione quali il trasbordo, le operazioni di assemblaggio o la rivendita nell'Unione di moduli solari e celle originari della Repubblica popolare cinese. (19) La Commissione ha pertanto concluso che Longi Kuching non era stata istituita né utilizzata per eludere le misure iniziali e che la sola titolarità cinese non costituiva un motivo per respingere la domanda. (20) In tale contesto la Commissione non ha ritenuto necessario fissare condizioni di monitoraggio particolari qualora fosse concessa l'esenzione. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'esenzione, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare le misure speciali applicabili a tutte le società cui erano state concesse esenzioni. Tali misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184, e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185. Le importazioni non accompagnate da questo tipo di fattura sono soggette rispettivamente al dazio antidumping esteso e al dazio compensativo esteso. (21) Alla luce delle conclusioni di cui ai considerando da 13 a 19, la Commissione ha concluso che Longi (Kuching) SDN.BHD soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base e dovrebbe essere esentata dalle misure estese. (22) Le conclusioni di cui sopra sono state comunicate al richiedente e alle altre parti interessate, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. D. MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE (23) Considerate le conclusioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che la società Longi (Kuching) SDN.BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle società esentate dai dazi compensativi e antidumping istituiti rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185. (24) Considerato che anche i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 comprendono l'elenco dei produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan esentati, anche Longi (Kuching) SDN.BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco dei produttori esportatori contenuto in tali due regolamenti. (25) Di conseguenza Longi (Kuching) SDN.BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle società identificate individualmente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184, all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367. (26) L'applicazione dell'esenzione è inoltre soggetta alla conformità al requisito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185. Tale requisito si riflette anche all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367. (27) L'elenco delle società identificate individualmente dovrebbe essere identico in tutti i regolamenti di esecuzione in vigore. Poiché mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997 Jinko Solar Technology SDN.BHD era stata inserita nell'elenco delle società identificate individualmente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, il suo nome deve altresì essere inserito nell'elenco di società identificate individualmente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367. (28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184, quale modificato, è sostituita dalla seguente: «Paese Società Codice addizionale TARIC Malaysia AUO - SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. Jinko Solar Technology SDN.BHD Longi (Kuching) SDN.BHD C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 Taiwan ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » Articolo 2 La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, quale modificato, è sostituita dalla seguente: «Paese Società Codice addizionale TARIC Malaysia AUO - SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. Jinko Solar Technology SDN.BHD Longi (Kuching) SDN.BHD C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 Taiwan ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » Articolo 3 La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 è sostituita dalla seguente: «Paese Società Codice addizionale TARIC Malaysia AUO - SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. Jinko Solar Technology SDN.BHD Longi (Kuching) SDN.BHD C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 Taiwan ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » Articolo 4 La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 è sostituita dalla seguente: «Paese Società Codice addizionale TARIC Malaysia AUO - SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. Jinko Solar Technology SDN.BHD Longi (Kuching) SDN.BHD C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 Taiwan ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » Articolo 5 Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56 ) e regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1 o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento ( GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 ) e regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1 o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento ( GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131 ). ( 7 ) Ibidem. ( 8 ) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive ( GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22 ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997 della Commissione, del 7 novembre 2017, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, che estendono il dazio compensativo e il dazio antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan ( GU L 289 dell'8.11.2017, pag. 1 ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione, del 6 novembre 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni ( GU L 288 del 7.11.2017, pag. 30 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1017/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 296845 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471