Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1102/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1102 della Commissione del 6 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 06/06/2023 In vigore dal: 06/06/2023 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi imposti sugli elettrodi di grafite originari dell'India e quali fattori hanno portato alla loro conferma nel 2023?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/1102 conferma i dazi antidumping sugli elettrodi di grafite importati dall'India, mantenendo aliquote del 9,4% e 0% per gli esportatori specifici e dell'8,5% per le altre società indiane. La Commissione europea ha condotto un riesame in previsione della scadenza (expiry review) delle misure originariamente imposte nel 2004, verificando se il dumping persistesse e se sussistesse rischio di reiterazione del pregiudizio all'industria dell'Unione. L'inchiesta ha rilevato un margine di dumping medio del 44,7% durante il periodo 2021, con importazioni indiane che continuavano a sottoquotare i prezzi dell'industria europea del 33,2%. Nonostante l'India rappresentasse solo il 5% della quota di mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure avrebbe comportato rischi significativi di aumento delle esportazioni indiane, considerando la capacità inutilizzata indiana (39.000 tonnellate, pari al 29% del consumo UE) e le restrizioni commerciali che limitavano le alternative di esportazione per i produttori indiani.

L'industria dell'Unione, pur mantenendo una quota di mercato del 70%, ha subito una contrazione della redditività (dal 75% nel 2018 al 31% nel 2021) a causa della pressione competitiva delle importazioni a basso prezzo da India e Cina. La Commissione ha ritenuto che i contratti a lungo termine di GrafTech Iberica (che proteggevano circa il 50% della produzione europea) fossero di natura temporanea e destinati a scadere, esponendo l'intera industria europea a maggiore vulnerabilità. La conferma dei dazi mira a preservare la capacità competitiva dell'industria europea e prevenire ulteriori perdite di quote di mercato e occupazione nel settore.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1102 della Commissione del 6 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1102 of 6 June 2023 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain graphite electrode systems originating in India following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

7.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 147/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1102 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) In seguito a un’inchiesta antidumping, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 ( 2 ) , un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («inchiesta iniziale»). In seguito a un’inchiesta antisovvenzioni, il Consiglio ha inoltre istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 ( 3 ) , un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India. (2) In seguito a un riesame intermedio parziale d’ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008 ( 4 ) . (3) In seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 ( 5 ) , ha prorogato le misure antidumping. In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 ( 6 ) , ha prorogato le misure compensative. (4) In seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («Commissione») ha prorogato le misure antidumping con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 ( 7 ) . In seguito al riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, la Commissione ha prorogato le misure compensative con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 ( 8 ) . (5) Le misure antidumping attualmente in vigore equivalgono al 9,4 % e allo 0 % sulle importazioni dagli esportatori inseriti nell’elenco e a un’aliquota del dazio pari all’8,5 % sulle importazioni da tutte le altre società dell’India. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (6) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 9 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (7) La domanda di riesame è stata presentata il 9 dicembre 2021 dai produttori dell’Unione, che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite («richiedenti»). La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (8) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 marzo 2022, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 10 ) («avviso di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («paese interessato») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. 1.4. Inchiesta distinta relativa alle misure antisovvenzioni istituite sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame (9) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 marzo 2022 ( 11 ) , la Commissione ha inoltre aperto un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 ( 12 ) , delle misure antisovvenzioni definitive in vigore per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India. 1.5. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (10) L’inchiesta relativa al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.6. Parti interessate (11) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità indiane, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. (12) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.7. Campionamento (13) Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. 1.7.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (14) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e al volume delle vendite del prodotto simile nell’Unione. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 61 % della produzione totale stimata nell’Unione e il 64 % del volume stimato delle vendite del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione. 1.7.2. Campionamento degli importatori (15) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (16) Non si è manifestato alcun importatore. 1.7.3. Campionamento dei produttori esportatori dell’India (17) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell’India a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha ricevuto a tempo debito una risposta ai fini del campionamento da due produttori di sistemi di elettrodi di grafite in India, HEG Limited e Graphite India Limited. Il campionamento non era pertanto necessario. La Commissione ha deciso di esaminare i due produttori esportatori che hanno fornito le informazioni richieste. 1.8. Risposte al questionario e controlli incrociati a distanza (18) All’atto dell’apertura i questionari sono stati resi disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio ( 13 ) . (19) I tre produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario. Nessuno dei produttori esportatori ha risposto al questionario. Nessuno degli utilizzatori ha risposto al questionario o si è manifestato nel corso dell’inchiesta. (20) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché per determinare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate. Produttori dell’Unione — GrafTech Iberica S.L., Navarra, Spagna; — Showa Denko Carbon Spain SA, A Coruña, Spagna; — Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Germania. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (21) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 (codici TARIC 8545110010 e 8545909010) («prodotto oggetto del riesame» o «elettrodi di grafite»). 2.2. Prodotto simile (22) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base: — il prodotto oggetto del riesame; — il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e — il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (23) La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING (24) In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dall’India. 3.1. Osservazioni preliminari (25) A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato valutato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping. (26) Come indicato al considerando 19, nessuno dei produttori esportatori ha risposto al questionario. A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha dovuto analizzare i dati disponibili. (27) Le autorità indiane sono state debitamente informate che, a causa dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori indiani, la Commissione avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo. (28) Le conclusioni di cui alle sezioni 3 e 4 sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e le statistiche disponibili nelle banche dati di Eurostat e del Global Trade Atlas ( 14 ) («GTA»), nonché altre fonti accessibili al pubblico. 3.2. Valore normale (29) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale franco fabbrica conformemente all’articolo 2 del regolamento di base. (30) Il valore normale è stato basato sui dati forniti dai richiedenti, provenienti da i) Mordor Intelligence ( 15 ) e ii) Valuates Reports ( 16 ) . Le due fonti indicavano un prezzo medio simile degli elettrodi di grafite sul mercato interno indiano pari a 3 788 EUR/tonnellata franco fabbrica nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale prezzo è stato sottoposto a controllo incrociato ed è risultato in linea con le stime effettuate, sulla base dei grafici dei prezzi pubblicamente disponibili pubblicati da SteelMint.com ( 17 ) nello stesso periodo, che indicano un prezzo medio di 3 630 EUR/tonnellata. (31) La Commissione ha utilizzato il prezzo medio delle due fonti indicate dai richiedenti per stabilire un valore normale pari a 3 788 EUR/tonnellata. 3.3. Prezzo all’esportazione (32) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indiani, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai prezzi cif estrapolati dai dati Eurostat, corretti al livello franco fabbrica. Come indicato al considerando 44, i volumi delle importazioni dall’India nel periodo dell’inchiesta di riesame erano significativi e pertanto i prezzi sono stati considerati rappresentativi. Il prezzo cif di 2 747 EUR/tonnellata ( 18 ) è stato adeguato per tenere conto dei costi di nolo marittimo e assicurazione, dei costi di trasporto interno in India e della movimentazione doganale dell’UE, arrivando così a 2 558 EUR/tonnellata franco fabbrica. Gli adeguamenti si sono basati sui dati dell’OCSE ( 19 ) e sulle informazioni fornite nella domanda di riesame. 3.4. Confronto e margine di dumping (33) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione franco fabbrica, come stabilito sopra. 3.5. Margine di dumping (34) Su tale base, i margini di dumping medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, erano pari al 44,7 % per l’India. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4. RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING (35) Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. (36) Dall’inchiesta è emerso che durante il PIR le importazioni indiane hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi che implicano elevati livelli di dumping e hanno mantenuto le loro quantità e quote di mercato come nelle ultime due inchieste di riesame. Inoltre dall’analisi del volume di produzione e della capacità inutilizzata in India, dei volumi e dei prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, delle misure in vigore negli altri paesi terzi e dell’attrattiva del mercato dell’Unione di cui ai considerando da 107 a 115 emerge anche la probabilità che, in caso di scadenza delle misure in vigore, le esportazioni oggetto di dumping aumenterebbero ulteriormente la loro già sostanziale presenza sul mercato dell’Unione. Si conclude pertanto che sussiste il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. 5. PREGIUDIZIO 5.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (37) Il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tali produttori costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (38) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata quantificata in 219 330 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e ai dati forniti dai produttori non inclusi nel campione e dai richiedenti ( 20 ) . Come indicato al considerando 14, i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 61 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 5.2. Consumo dell’Unione (39) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base al volume delle vendite della produzione propria dell’industria dell’Unione, destinata al mercato dell’Unione, e al volume delle importazioni ottenuti dalle statistiche di Eurostat. (40) Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate) ( 21 ) 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Consumo totale Unione 152 612 120 169 99 873 137 279 Indice 100 79 65 90 Fonte: Eurostat, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione, informazioni fornite dai richiedenti. (41) Nel periodo in esame il consumo dell’Unione di elettrodi di grafite è diminuito del 10 %. Nel 2018 si è registrato un alto consumo dovuto a una domanda elevata da parte dell’industria dell’acciaio dell’UE, che si stava riprendendo dalla crisi dell’acciaio. Inoltre, in una situazione di improvviso aumento dei prezzi degli elettrodi di grafite, i produttori di acciaio stavano accumulando scorte di tali prodotti in previsione di un ulteriore aumento. (42) Nel 2019 la produzione di acciaio in forni elettrici ad arco è diminuita rispetto al 2018 (del 6,6 % secondo i dati Eurofer). Di conseguenza la domanda di elettrodi di grafite è calata. Dato il notevole calo del prezzo degli elettrodi di grafite, l’industria a valle non aveva più bisogno di costituire scorte, in quanto gli utilizzatori non erano più interessati da un ulteriore aumento dei prezzi. I produttori di acciaio hanno pertanto iniziato a smaltire le loro scorte di elettrodi di grafite. Inoltre la domanda è diminuita ulteriormente nel 2020, ma questa volta su base temporanea, a seguito della pandemia di COVID-19. 5.3. Importazioni dall’India 5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dall’India (43) Come indicato al considerando 39, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dall’India in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato è stata stabilita in base al consumo dell’Unione indicato al considerando 40. (44) Le importazioni dall’India hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle importazioni dall’India (in tonnellate) 5 802 3 369 2 154 6 540 Indice 100 58 37 113 Quota di mercato (%) 4 3 2 5 Indice 100 74 57 125 Fonte: Eurostat e banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6. (45) Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato erano diminuite tra il 2019 e il 2020, in seguito al calo del consumo dell’UE, e sono tornate a salire durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, durante il periodo in esame il volume delle importazioni è aumentato del 13 %, passando da 5 802 tonnellate nel 2018 a 6 540 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di elettrodi di grafite dall’India rappresentavano circa il 16 % delle importazioni totali di elettrodi di grafite nell’Unione, corrispondenti a una quota di mercato del 5 %. (46) Nel complesso, le importazioni dall’India e la loro quota di mercato sono aumentate nel periodo in esame. Nonostante il calo del consumo dell’Unione, il volume delle importazioni oggetto di dumping dall’India ha continuato ad aumentare durante il periodo in esame (del 13 %), mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite. 5.3.2. Prezzi delle importazioni originarie dell’India e undercutting dei prezzi (47) Il prezzo medio delle importazioni dall’India ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata) 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzi all’importazione dall’India 13 756 10 211 4 120 2 747 Indice 100 74 30 20 Fonte: Eurostat. (48) Il prezzo medio delle importazioni ( 22 ) di elettrodi di grafite dall’India è diminuito dell’80 % durante tutto il periodo in esame, passando da 13 756 EUR/tonnellata nel 2018 a 2 747 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame. (49) A causa dell’elevata domanda mondiale di elettrodi di grafite, i prezzi indiani hanno superato i prezzi dell’industria dell’Unione nella prima metà del periodo in esame, per poi diminuire del 60 % tra il 2018 e il 2020 e rimanere costantemente al di sotto dei prezzi dell’Unione nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. (50) Alla luce dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori indiani, la Commissione ha stabilito l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando: 1) la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e 2) la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dall’India del prodotto oggetto del riesame tratta da Eurostat, stabilita su base cif, esclusi i dazi antidumping e compensativi, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni, tali costi sono stati stimati equivalenti all’1 % del valore cif. (51) Il risultato è stato un margine di undercutting medio del 33,2 %. Si è ritenuto che tali prezzi fossero anche un indicatore ragionevole dei possibili livelli di prezzo futuri in caso di abrogazione delle misure. (52) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che il margine di undercutting calcolato dalla Commissione non è rappresentativo, in quanto non si basa sui prezzi reali di mercato nell’Unione. Secondo il governo dell’India, il fatto che le vendite di GrafTech Iberica siano state effettuate in base a contratti a lungo termine ha determinato un prezzo di vendita artificialmente elevato che non è indicativo del prezzo di mercato degli elettrodi di grafite nell’Unione. (53) La Commissione non concorda con questa valutazione. I contratti a lungo termine non costituiscono una pratica commerciale inusuale; si tratta di una decisione commerciale nell’ambito della quale un cliente accetta di vincolarsi a un determinato livello di prezzo in cambio di una sicurezza dell’approvvigionamento. Considerato che i contratti a lungo termine erano in uso nel mercato di pertinenza, la loro presenza nel campione non ne annulla la rappresentatività. Inoltre solo una parte delle vendite effettuate da GrafTech era oggetto di contratti a lungo termine, mentre le vendite degli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione nel periodo dell’inchiesta di riesame non rientravano in analoghi contratti a lungo termine. La Commissione ritiene pertanto che, pur essendo rappresentativi di una parte del mercato, nel complesso i contratti a lungo termine utilizzati dalla GrafTech Iberica non abbiano inciso in modo significativo sul calcolo dell’undercutting. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 5.3.3. Importazioni da paesi terzi diversi dall’India (54) Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi provenivano principalmente da Cina, Messico e Russia. (55) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi, nonché la quota di mercato e i prezzi, hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da paesi terzi diversi dall’India Paese 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame RPC Volume (in tonnellate) 22 054 19 284 20 074 26 065 Indice 100 87 91 118 Quota di mercato (%) 14 16 20 19 Indice 100 111 139 131 Prezzo medio 10 875 5 253 2 337 2 614 Indice 100 48 21 24 Russia Volume (in tonnellate) 1 076 3 229 780 3 371 Indice 100 300 72 313 Quota di mercato (%) 1 3 1 2 Indice 100 381 111 348 Prezzo medio 9 623 5 771 4 898 2 851 Indice 100 60 51 30 Messico Volume (in tonnellate) 1 374 12 896 1 437 Indice 100 1 65 105 Quota di mercato (%) 1 0 1 1 Indice 100 1 100 116 Prezzo medio 2 530 3 264 3 976 3 435 Indice 100 129 157 136 Resto del mondo Volume (in tonnellate) 4 482 2 471 2 616 3 621 Indice 100 55 58 81 Quota di mercato (%) 3 2 3 3 Indice 100 70 89 90 Prezzo medio 8 253 10 648 5 737 3 979 Indice 100 129 70 48 Totale dei paesi terzi ad eccezione dell’India Volume (in tonnellate) 28 987 24 996 24 366 34 494 Indice 100 86 84 119 Quota di mercato (%) 19 21 24 25 Indice 100 110 128 132 Prezzo medio 10 027 5 852 2 844 2 814 Indice 100 58 28 28 Fonte: Eurostat. (56) L’incidenza delle importazioni da altri paesi terzi è stata analizzata, dal momento che esse rappresentavano circa l’84 % delle importazioni totali di elettrodi di grafite nell’Unione durante il PIR Nonostante il calo del consumo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 19 %, passando da quasi 29 000 tonnellate nel 2018 a circa 35 000 tonnellate nel PIR. (57) Le importazioni dai paesi terzi hanno seguito in parte il calo del consumo nel 2019 e nel 2020, ma hanno registrato una rapida ripresa e raggiunto il livello più elevato durante il PIR, con un aumento del 19 % rispetto al 2018. Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi ha seguito la tendenza mondiale, diminuendo del 72 % tra il 2018 e il PIR. (58) La grande maggioranza di queste importazioni durante il PIR, pari al 76 %, era costituita da importazioni dalla Cina. I volumi delle importazioni dagli altri paesi terzi, ad eccezione della Cina e dell’India, sono aumentati del 22 % nel periodo in esame. Il volume delle importazioni di elettrodi di grafite dall’India è aumentato da 5 800 tonnellate nel 2018 a 6 500 tonnellate durante il PIR, mentre la Cina ha registrato un aumento da 22 054 tonnellate nel 2018 a 26 065 tonnellate durante il PIR, con una crescita della quota di mercato rispettivamente del 25 % e del 31 %. (59) Durante lo stesso periodo, i prezzi delle importazioni dalla Cina erano inferiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell’Unione (ad eccezione del 2018). (60) Inoltre, a partire dal 7 aprile 2022 ( 23 ) , la Commissione ha assoggettato le importazioni di elettrodi di grafite dalla Cina a un dazio antidumping (compreso tra il 23 % e il 74,9 %) ( 24 ) . 5.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 5.4.1. Osservazioni generali (61) L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (62) Come indicato al considerando 14, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (63) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario antidumping fornite dai produttori inclusi nel campione, nonché sulla base di dati macroeconomici forniti dai produttori non inclusi nel campione e dai richiedenti, che sono stati sottoposti a controllo incrociato con i dati contenuti nella domanda di riesame. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (64) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (65) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 5.4.2. Indicatori macroeconomici 5.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (66) Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume di produzione (in tonnellate) 251 009 219 744 164 413 219 330 Indice 100 88 66 87 Capacità produttiva (in tonnellate) 283 500 294 900 294 900 285 235 Indice 100 104 104 101 Utilizzo degli impianti (%) 89 75 56 77 Indice 100 84 63 87 Fonte: informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione, informazioni fornite dai richiedenti. (67) In seguito al calo del consumo, il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 34 % tra il 2018 e il 2020, per poi recuperare parzialmente durante il PIR, rimanendo al di sotto del livello del 2018. In generale il volume di produzione è diminuito del 13 % durante il periodo in esame. (68) Il calo del volume di produzione è dovuto al calo del consumo associato alla perdita in termini di quantità delle vendite subita dall’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 70. 5.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (69) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate) 117 824 91 804 73 352 96 245 Indice 100 78 62 82 Quota di mercato (%) 77 76 73 70 Indice 100 99 95 91 Fonte: informazioni fornite dai richiedenti, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione. (70) Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 18 % durante il periodo in esame. È diminuito in maniera costante fino al 2020 (del 38 %) e ha registrato una ripresa solo parziale durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia tale incremento non è risultato in linea con l’analoga tendenza seguita dal consumo dell’Unione, il che ha complessivamente determinato una contrazione della quota di mercato dell’industria dell’Unione, che è passata dal 77 % nel 2018 al 70 % nel periodo dell’inchiesta di riesame (-9 %), mentre la quota di mercato delle importazioni dall’India è aumentata del 25 % nello stesso periodo. (71) Durante il periodo in esame il consumo di elettrodi di grafite dell’UE è diminuito del 10 %. Questo calo di 15 000 tonnellate del consumo ha colpito solo l’industria dell’Unione, che ha perso 21 000 tonnellate di vendite. Nello stesso periodo il volume delle importazioni oggetto di dumping dall’India, dalla Cina e da altri paesi terzi ha continuato ad aumentare durante il periodo in esame, rispettivamente del 13 %, 18 % e 19 %. 5.4.2.3.   Crescita (72) Come spiegato in precedenza, durante il periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha perso 21 000 tonnellate, mentre le importazioni sono aumentate di oltre 6 200 tonnellate. Ciò ha comportato una perdita di quota di mercato del 9 % per l’industria dell’Unione nel periodo in esame. L’industria dell’Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita nel periodo in esame. 5.4.2.4.   Occupazione e produttività (73) L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 7 Occupazione e produttività 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Numero di addetti (in ETP) 1 165 1 148 1 102 1 143 Indice 100 99 95 98 Produttività (in unità per lavoratore) 215 191 149 192 Indice 100 89 69 89 Fonte: informazioni fornite dai richiedenti, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione. (74) Il numero di addetti dell’industria dell’Unione è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame (con una diminuzione del 2 %). Pertanto, dato il calo della produzione illustrato nella sezione 5.4.2.1, la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione (in tonnellate) per lavoratore, ha seguito lo stesso calo tendenziale dell’11 % nello stesso periodo. 5.4.2.5.   Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (75) La Commissione ha concluso al considerando 34 che le pratiche di dumping dall’India sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso che il rischio della persistenza del dumping dall’India in caso di scadenza delle misure era molto elevato. (76) Sebbene le misure antidumping siano in vigore dal 2009, l’industria dell’Unione ha registrato un calo rilevante del volume delle vendite, che ha determinato una contrazione della quota di mercato pari a 9 punti percentuali durante il periodo in esame. Non si è pertanto potuta constatare una piena ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping e l’industria dell’Unione rimane assai vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di eventuali importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. 5.4.3. Indicatori microeconomici 5.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (77) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata) 8 483 9 578 5 870 4 682 Indice 100 113 69 55 Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata) 3 696 4 685 4 864 3 556 Indice 100 127 132 96 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (78) I prezzi di vendita sono aumentati del 13 % tra il 2018 e il 2019, per poi diminuire notevolmente nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, raggiungendo un livello del 45 % inferiore rispetto al 2018. (79) Il costo di produzione è aumentato, ha raggiunto il livello più alto nel 2020 e ha iniziato a diminuire durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Questa tendenza è dovuta al notevole aumento del prezzo della principale materia prima, ossia il «needle coke». A causa dell’aumento della domanda trainato dal settore delle batterie agli ioni di litio, il prezzo del «needle coke» è salito in modo costante e significativo fino al 2019 e solo a partire dal 2020 ha iniziato a diminuire. (80) Nell’esaminare i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, la Commissione ha osservato che una parte della produzione dell’Unione (in particolare la produzione di GrafTech Iberica e GrafTech France), che rappresenta circa il 50 % delle vendite e della produzione totali dell’Unione, era in qualche misura temporaneamente al riparo dalla concorrenza diretta sul mercato, mentre l’altra parte (gli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione) era direttamente esposta alle importazioni indiane oggetto di dumping. (81) Tale situazione era dovuta all’esistenza di contratti a lungo termine in cui rientravano le vendite di elettrodi di grafite della GrafTech Iberica. Questi contratti a lungo termine sono stati conclusi a seguito di un periodo (2017-2018) in cui i prezzi erano insolitamente elevati. Si tratta di contratti di acquisto «take or pay» con un livello garantito di forniture a prezzi fissi; l’acquirente si impegnava ad acquistare i volumi concordati al prezzo prestabilito e fisso, fatti salvi vari diritti e obblighi contrattuali. La durata di tali contratti era compresa fra tre e cinque anni. È emerso che le vendite di GrafTech Iberica durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono state effettuate in grandissima parte nel quadro di questi contratti a lungo termine Dall’inchiesta non è risultato che altri produttori dell’Unione rientrassero nell’ambito di analoghi contratti a lungo termine nel periodo in esame. La Commissione ha osservato che l’incidenza di tali contratti a lungo termine è temporanea, tenuto conto della loro durata limitata. (82) L’origine di questi contratti a lungo termine è da ricondurre al periodo di elevata volatilità dei prezzi negli anni 2017-2018, che si è protratto fino al 2019. In tali anni i prezzi degli elettrodi di grafite a livello mondiale sono aumentati in modo significativo. Tale situazione era dovuta a vari fattori, tra cui l’aumento della domanda a livello mondiale. L’aumento della domanda sarebbe principalmente riconducibile, secondo l’industria dell’Unione, alla transizione globale dell’industria dell’acciaio dagli altiforni ai forni elettrici ad arco, che utilizzano elettrodi di grafite. Inoltre, come spiegato al considerando 79, la nuova concorrenza per il «needle coke» (la principale materia prima utilizzata nella produzione di elettrodi di grafite) con il settore delle batterie agli ioni di litio ha determinato un aumento del costo delle materie prime che ha contribuito alla volatilità dei prezzi. Per affrontare la questione della volatilità dei prezzi, i contratti a lungo termine per la fornitura del prodotto oggetto del riesame da parte della GrafTech Iberica sono stati negoziati per una durata compresa tra tre e cinque anni. Il principio era quello di ottenere prezzi più stabili in cambio di un’offerta stabile, come richiesto dai clienti. (83) Pertanto, grazie ai contratti a lungo termine in vigore, le vendite di GrafTech Iberica hanno potuto essere effettuate a un livello di prezzi stabile (superiore del [25-50] % rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell’Unione) durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nonostante il calo generalizzato dei prezzi che ha colpito il resto dell’industria dell’Unione non rientrante in tali contratti. Avvalendosi delle informazioni disponibili, quali i volumi delle vendite del prodotto oggetto del riesame non oggetto di contratti a lungo termine effettuate da GrafTech Iberica e le vendite degli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione, la Commissione ha stimato che il prezzo medio sul mercato non rientrante nelle condizioni dei contratti a lungo termine era del [25-50] % circa inferiore rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato nel suo complesso. Di conseguenza, il prezzo medio di vendita nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non riflette accuratamente la situazione concorrenziale per quanto riguarda i prezzi sul mercato dell’Unione, su cui hanno inciso notevolmente le importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping provenienti sia dall’India che dalla Cina. 5.4.3.2.   Costo del lavoro (84) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per addetto (in EUR) 91 856 87 714 84 993 87 519 Indice 100 95 93 95 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (85) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è leggermente diminuito. Nel complesso il costo medio del lavoro per addetto è calato del 5 %. Questa tendenza è stata influenzata principalmente dalla limitata riduzione dei dati relativi all’occupazione, come spiegato al considerando 74. 5.4.3.3.   Scorte (86) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Scorte finali (in tonnellate) 7 026 9 447 8 172 8 812 Indice 100 134 116 125 Scorte finali in percentuale sulla produzione (%) 3 4 5 4 Indice 100 154 178 144 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (87) Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione, dato che la produzione e le vendite si basano principalmente sugli ordinativi e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate. L’andamento delle scorte è pertanto indicato soltanto a titolo informativo. (88) Nel complesso, le scorte sono state influenzate dalle tendenze al ribasso della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione. Le scorte finali in percentuale della produzione sono aumentate notevolmente nel 2019 e nel 2020 (rispettivamente del 54 % e del 78 %) e sono in parte diminuite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, durante il periodo in esame le scorte finali in tonnellate sono aumentate del 25 %. (89) Tuttavia, considerati i dati dei due produttori dell’Unione che non hanno concluso contratti a lungo termine, nello stesso periodo le scorte sono aumentate del [35-45] %. 5.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale (90) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 75 62 2 31 Indice 100 82 2 42 Flusso di cassa (in EUR) 659 909 270 475 537 375 120 592 009 210 732 326 Indice 100 72 18 32 Investimenti (in EUR) 23 523 042 28 065 231 21 574 327 29 396 885 Indice 100 119 92 125 Utile sul capitale investito (%) 722 467 35 154 Indice 100 65 5 21 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (91) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. (92) Dopo la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 1, nell’ambito della quale sono state istituite le misure antidumping, la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata e il suo margine di profitto, grazie all’aumento dei prezzi di cui alla sezione 5.4.3.1, ha raggiunto il 75 % nel 2018. Tuttavia la situazione è successivamente peggiorata e i margini di profitto sono diminuiti a partire dal 2018, toccando il livello più basso nel 2020 (2 %) e riprendendosi in parte nel periodo dell’inchiesta di riesame (31 %), il che corrisponde a un calo del 58 % nel periodo in esame. (93) La causa di questa tendenza al ribasso è la significativa riduzione del consumo dell’Unione e del volume delle vendite subita dall’industria dell’Unione, a vantaggio delle importazioni indiane e cinesi oggetto di dumping che hanno esercitato una pressione significativa sui prezzi in entrata nell’Unione, facendoli scendere a livelli inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione e costringendo la parte dell’industria dell’Unione non rientrante nei contratti a lungo termine a ridurre i propri livelli di prezzo, come spiegato al considerando 83. (94) Come indicato in precedenza, per uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, GrafTech Iberica, la maggior parte dei volumi di vendita rientrava in contratti a lungo termine. Pertanto i prodotti sono stati venduti a prezzi stabili e, durante il PIR (fino alla scadenza dei contratti a lungo termine; una parte significativa è scaduta alla fine del 2021, un’altra parte alla fine del 2022) tali vendite continuavano a essere considerate parzialmente al riparo da fattori esterni, come il calo generalizzato dei prezzi. (95) La situazione è invece diversa per gli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione. Escludendo GrafTech Iberica, i microindicatori mostrano un quadro differente, in cui la redditività delle vendite nell’Unione è scesa da [+ 70 - +80] % nel 2018 a [0 - +10] % nel periodo dell’inchiesta di riesame. (96) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Data la tendenza al ribasso dei profitti dell’industria dell’Unione, il flusso di cassa è diminuito del 68 % nel periodo in esame. (97) Gli investimenti, in virtù di un flusso di cassa ancora positivo, sono cresciuti del 25 % nel periodo in esame, principalmente grazie agli sforzi profusi dall’industria dell’Unione per razionalizzare la produzione e aumentare l’efficienza e la produttività in modo da contrastare l’incremento delle importazioni a basso prezzo. Tuttavia nello stesso periodo l’utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è sceso del 79 % e ha quindi seguito lo stesso andamento della redditività. (98) Un quadro simile a quello sopra illustrato può essere osservato esaminando i dati dei due produttori dell’Unione che non hanno venduto nel quadro di contratti a lungo termine durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nello stesso periodo l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa sono scesi a [0 - +10] %. (99) Dato il calo della redditività e dell’utile sul capitale investito, i produttori dell’Unione inclusi nel campione incontreranno crescenti difficoltà a ottenere capitali per i loro investimenti futuri. Con l’utile sul capitale investito in così rapido calo, la capacità dei produttori inclusi nel campione di ottenere capitale in futuro è più a rischio. 5.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio (100) Dall’inchiesta è emerso che le misure hanno consentito all’industria dell’Unione di mantenere, almeno in parte, quote di mercato significative durante tutto il periodo in esame. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha evidenziato la difficile situazione economica in cui versava l’industria dell’Unione. Come illustrato in precedenza, questi sviluppi negativi si spiegano con il calo del consumo associato alle conseguenze della pandemia di COVID-19 e delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’India, che nello stesso periodo hanno guadagnato quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione, la cui quota di mercato è diminuita. La situazione è stata ulteriormente aggravata dal forte aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’India. L’industria dell’Unione ha risposto a tali sfide diminuendo i prezzi e riducendo i profitti, che tuttavia sono rimasti positivi durante il periodo in esame. (101) In particolare si è registrato un calo della produzione, dei volumi delle vendite e delle quote di mercato, nonché dei prezzi di vendita; tale andamento ha avuto ripercussioni negative sull’occupazione, sulla produttività e sulla redditività. La maggiore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India e dalla Cina ha costretto l’industria dell’Unione a ridurre i prezzi di vendita, con effetti negativi sulla sua redditività, che è notevolmente diminuita durante il periodo in esame. Infine il rapido calo degli utili sul capitale investito incide negativamente sulla capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali e investimenti. (102) D’altro canto, nonostante l’andamento al ribasso degli indicatori, l’industria dell’Unione è comunque riuscita a mantenere volumi delle vendite elevati e una quota di mercato rilevante. Analogamente, nonostante l’andamento negativo, la redditività è rimasta positiva per tutto il periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è stata soggetta ad alcune tendenze negative che hanno determinato una situazione di vulnerabilità generale nel 2021, ma durante il periodo dell’inchiesta di riesame non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. (103) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha affermato che l’aumento dei prezzi delle materie prime, a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, è uno dei fattori principali cui è riconducibile la riduzione della redditività dell’industria dell’Unione. (104) L’argomentazione non è suffragata da alcun elemento di prova. L’aggressione militare e la sottostante situazione geopolitica hanno subito un’evoluzione dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, a partire dal febbraio 2022, e pertanto non hanno influito in alcun modo sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. Tale argomentazione è stata pertanto ritenuta infondata. 6. RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (105) La Commissione ha concluso al considerando 102 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India in caso di scadenza delle misure. (106) Per stabilire se sussista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’India, la Commissione ha preso in considerazione gli elementi seguenti: i) il volume di produzione e la capacità inutilizzata in India, ii) i volumi e i prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, iii) le misure in vigore negli altri paesi terzi, iv) l’attrattiva del mercato dell’Unione e v) i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India, come pure la loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata (107) Sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza ( 25 ) , la capacità produttiva totale indiana di elettrodi di grafite è stata stimata a circa 160 000 tonnellate, la produzione a circa 121 000 tonnellate e la capacità inutilizzata a circa 39 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. La capacità inutilizzata stimata rappresentava circa il 29 % del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (108) Secondo le informazioni fornite nella domanda ( 26 ) , si prevede inoltre che un produttore indiano continui ad aumentare la propria capacità di ulteriori 20 000 tonnellate entro l’inizio del 2023, portando la capacità inutilizzata a 59 000 tonnellate (43 % del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame). Esiste pertanto la possibilità di un significativo aumento delle quantità esportate verso l’Unione, in particolare perché non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione. 6.2. Volumi e prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi (109) In assenza di collaborazione e, di conseguenza, di qualsiasi altra fonte più attendibile per stabilire le esportazioni indiane di elettrodi di grafite verso gli altri paesi terzi ad eccezione dell’Unione, l’analisi si è basata sui dati GTA relativi al codice SA 8545 11. Tale codice SA comprendeva circa l’82 % delle esportazioni indiane nell’Unione (rispetto ai dati TARIC di Eurostat), mentre quasi nessuna importazione dall’India nell’Unione era effettuata con il codice SA 8545 90. I dati GTA relativi al codice SA 8545 11 sono stati pertanto considerati la fonte più attendibile per l’analisi del mercato dei paesi terzi. (110) Nel 2021 sia GIL che HEG, i due produttori noti di elettrodi di grafite in India, risultati essere altamente orientati all’esportazione, esportavano oltre il 60 % della loro produzione. La Turchia, gli Stati Uniti, l’Unione e l’Egitto erano i loro principali mercati di esportazione. I volumi delle esportazioni mondiali provenienti dall’India sono complessivamente diminuiti del 14 % tra il 2018 e il PIR, mentre sono aumentati del 16 % verso i tre principali mercati di esportazione (Turchia, Stati Uniti ed Egitto). (111) L’analisi dei prezzi all’esportazione verso i primi dieci paesi di esportazione dell’India durante il PIR ha indicato che il prezzo all’esportazione verso l’Unione a livello fob alla frontiera indiana (2 727 EUR/tonnellata) era superiore a quello verso l’Egitto, la Corea del Sud, il Sud Africa, il Messico e gli Emirati arabi uniti, mentre era inferiore a quello verso la Turchia, gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e l’Indonesia. Tuttavia, date le restrizioni all’esportazione cui è confrontata l’industria indiana, come spiegato nella sezione 6.3, e tenuto conto dell’attuale capacità inutilizzata dell’India, si è ritenuto che in caso di scadenza delle misure gli esportatori indiani sarebbero incentivati a trasferire quantità significative delle esportazioni dai paesi terzi verso il più attraente mercato dell’Unione. 6.3. Misure in vigore negli altri paesi terzi (112) A seguito delle sanzioni statunitensi nei confronti dell’Iran nell’agosto 2018, l’India ha perso la sua principale destinazione di esportazione di elettrodi di grafite ( 27 ) . Prima delle sanzioni, l’Iran era tra le tre principali destinazioni di esportazione di elettrodi di grafite dell’India, con volumi delle esportazioni pari a circa 9 000 tonnellate/anno. Nel 2019, a seguito delle sanzioni, i volumi delle esportazioni dall’India verso l’Iran sono scesi a quasi zero tonnellate e sono rimasti a tale livello negli anni successivi. (113) Inoltre la Commissione economica eurasiatica ha prorogato le misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite dall’India fino al settembre 2023, al tasso del 16,04 % per HEG e del 32,83 % per GIL e altri produttori indiani. La Federazione russa, uno dei membri dell’Unione economica eurasiatica, era un importante consumatore di elettrodi di grafite, con una produzione annua di acciaio nei forni elettrici ad arco di 24 milioni di tonnellate nel 2019. Le esportazioni indiane di elettrodi di grafite verso la Russia sono diminuite da circa 840 tonnellate nel 2018 a zero tonnellate nel 2020 e nel 2021. Pertanto, con la capacità inutilizzata già disponibile, ciò limiterà i mercati di esportazione potenzialmente disponibili per i produttori indiani, aumentando ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 6.4. Attrattiva del mercato dell’Unione (114) L’attrattiva esercitata dal mercato dell’Unione è stata dimostrata dal fatto che, nonostante i dazi antidumping e compensativi in vigore, gli elettrodi di grafite indiani hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione. Durante il periodo in esame l’India ha continuato a essere il secondo maggior esportatore nell’Unione dopo la Cina. Nonostante un calo tra il 2019 e il 2020 dovuto alla pandemia di COVID-19, l’India ha mantenuto e aumentato le sue esportazioni nell’Unione, tra 5 800 tonnellate nel 2018 e 6 500 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, e le sue quote di mercato, tra il 4 % nel 2018 e il 5 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Si tratta dello stesso intervallo dei volumi delle esportazioni e delle quote di mercato osservati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame dei due precedenti riesami in previsione della scadenza. Come indicato al considerando 51, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo all’esportazione dall’India verso l’Unione era notevolmente inferiore ai prezzi praticati sul mercato dell’Unione. (115) Inoltre, secondo le dichiarazioni pubbliche di HEG, il produttore ritiene che l’Unione sia un mercato di esportazione importante per aumentare la propria presenza in caso di abrogazione delle misure antidumping/antisovvenzioni ( 28 ) . 6.5. Probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India e loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure (116) Per valutare l’incidenza delle importazioni future sulla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi delle esportazioni indiane senza i dazi antidumping costituissero un indicatore ragionevole dei livelli futuri dei prezzi delle esportazioni nel mercato dell’Unione. Su tale base, come indicato al considerando 51, il margine di undercutting medio per il prodotto oggetto del riesame è risultato pari al 33,2 % ed è pertanto ritenuto il migliore indicatore dei probabili livelli di prezzo in assenza delle misure antidumping. (117) Dato il suo uso intensivo e la sua rapida sostituzione, gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame tendono a mantenere scorte sostanziali come per le materie prime. Il prodotto oggetto del riesame è pertanto sensibile ai prezzi. Un aumento improvviso delle importazioni a basso prezzo costringerebbe l’industria dell’Unione a ridurre ulteriormente i prezzi, ripetendo la scelta già operata per competere con le importazioni provenienti dall’India e dalla Cina, come illustrato nella sezione 5.4.3.1. (118) Inoltre, a partire dall’aprile 2022, le importazioni di alcuni elettrodi di grafite provenienti dalla Cina sono soggette al dazio antidumping di cui al considerando 58. La definizione del prodotto oggetto di tali dazi si sovrappone in larga misura alla definizione del prodotto in esame oggetto della presente inchiesta, vale a dire il codice TARIC 8545110010. Si prevede pertanto una diminuzione della quota di mercato cinese (dal 20 % nel periodo dell’inchiesta di riesame). Ciò aumenterà ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione per le importazioni oggetto di dumping/sovvenzioni provenienti dall’India. Con l’attuale o anche probabile aumento della capacità inutilizzata di cui al considerando 108 e senza la concorrenza dei produttori esportatori cinesi, vi è un forte rischio che i produttori esportatori indiani aumentino significativamente le loro importazioni del prodotto oggetto del riesame nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. (119) Inoltre, come spiegato ai considerando da 81 a 83, la situazione globale dell’industria dell’Unione è influenzata dalla situazione particolare di GrafTech Iberica, che è di natura temporanea. I contratti a lungo termine sono giunti a scadenza (in larga misura, la maggioranza dei contratti a lungo termine in vigore è già scaduta nel 2022). Alcuni contratti a lungo termine esistenti, relativi a GrafTech Iberica, sono stati prorogati di uno o due anni oltre il 2022. Tuttavia i contratti a lungo termine prorogati riguardavano solo una piccola parte delle vendite totali effettuate da GrafTech Iberica. Anche tenendo conto dei contratti a lungo termine prorogati, la grande maggioranza del volume di vendite effettuate da GrafTech Iberica alla fine del 2023 non rientrerà più negli attuali contratti a lungo termine. Questa proporzione aumenterà ulteriormente alla fine del 2024. La Commissione ha inoltre osservato che i prezzi di vendita medi per i prodotti di GrafTech Iberica nel PI sono diminuiti rispetto al 2020 (anche tenendo conto delle vendite effettuate nel quadro dei contratti a lungo termine); questo significa che le vendite di GrafTech Iberica hanno risentito delle importazioni di elettrodi di grafite a basso prezzo dall’India e dalla Cina. Al più tardi entro la fine del 2023 GrafTech Iberica si troverà pertanto nella stessa situazione degli altri produttori e sarà pienamente esposta all’incidenza dei crescenti volumi delle importazioni oggetto di dumping dall’India. Ciò significa che la situazione economica dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe ulteriormente in caso di scadenza delle misure. (120) Con una perdita di redditività, l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di effettuare gli investimenti necessari. In ultima analisi ciò comporterebbe anche una perdita di posti di lavoro e un rischio di chiusura di linee di produzione. (121) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che, nel caso di specie, non vi è alcun rischio di reiterazione del pregiudizio, principalmente perché la quota di mercato delle importazioni dall’India nell’Unione è solo del 5 % e che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è dovuto alle importazioni dalla Cina e non alle importazioni dall’India. Il governo dell’India ha inoltre argomentato che i bassi prezzi all’importazione dall’India sono una reazione alle importazioni a basso prezzo dalla Cina. (122) Nel determinare se sussista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’India, come illustrato al considerando 106, la Commissione ha preso in considerazione diversi elementi quali il volume di produzione e la capacità inutilizzata in India, i volumi e i prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, le misure in vigore negli altri paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India, come pure la loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. Nelle sue osservazioni il governo dell’India non ha messo in discussione l’analisi o la conclusione della Commissione su tali elementi, fatta eccezione per quanto indicato al considerando 125. Contrariamente a quanto suggerito dal governo dell’India nelle sue osservazioni, la Commissione non ha basato le proprie conclusioni in merito al rischio della reiterazione del pregiudizio sulla quota di mercato delle importazioni di elettrodi di grafite dall’India nell’Unione osservata durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (123) L’argomentazione è stata pertanto respinta. (124) Inoltre il governo dell’India ha asserito che il mercato dell’Unione non è un mercato attraente per i produttori esportatori indiani, in quanto i prezzi all’esportazione nell’Unione sono inferiori rispetto al prezzo all’esportazione degli elettrodi di grafite verso altri paesi terzi. (125) La Commissione ha riconosciuto, al considerando 111, che i prezzi delle esportazioni indiane verso alcuni paesi terzi sono superiori rispetto ai prezzi all’esportazione verso l’Unione. I prezzi praticati su alcuni altri mercati di esportazione importanti per i produttori esportatori indiani sono tuttavia inferiori rispetto ai prezzi praticati all’Unione. Inoltre, come illustrato nelle sezioni da 6.1 a 6.5, le esportazioni indiane hanno guadagnato una quota di mercato nell’Unione nel periodo in esame. Pertanto, per i motivi sopra esposti, la Commissione ha concluso che tale argomentazione era infondata. 6.6. Conclusioni (126) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall’India a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando così la situazione economica dell’industria dell’Unione. Molto probabilmente ciò determinerebbe una reiterazione del pregiudizio notevole e di conseguenza la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio. 7. INTERESSE DELL’UNIONE (127) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori. (128) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (129) L’industria dell’Unione è composta da cinque gruppi che producono elettrodi di grafite nell’Unione. Tutti i gruppi hanno collaborato pienamente all’inchiesta. Come indicato al considerando 14, la Commissione ha selezionato un campione di produttori dell’Unione. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario. Il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. (130) Come indicato sopra, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ma si trova in una situazione di fragilità, come confermato dall’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio. La soppressione dei dazi antidumping comporterebbe il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole, che si tradurrebbe in un calo del volume di produzione e del volume delle vendite, nonché in una contrazione della quota di mercato, con una conseguente perdita di redditività e di posti di lavoro. (131) Dall’altro lato l’industria dell’Unione ha dimostrato di essere un’industria solida. Dopo l’ultimo riesame in previsione della scadenza è riuscita a migliorare la sua situazione a condizioni eque sul mercato dell’Unione, investendo e operando con un profitto superiore al profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale. La proroga delle misure impedirebbe alle importazioni a basso prezzo dall’India di inondare il mercato dell’Unione e dunque consentirebbe all’industria dell’Unione di mantenere prezzi sostenibili e i livelli di redditività necessari agli investimenti futuri. (132) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping è nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori (133) La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuna parte interessata si è manifestata. (134) Data l’omessa collaborazione di importatori, operatori commerciali e utilizzatori, non erano disponibili informazioni riguardo all’incidenza dei dazi su tali parti. Dall’inchiesta iniziale è tuttavia emerso che un’eventuale incidenza su altre parti interessate non è stata tale da indurre a ritenere che le misure fossero contrarie all’interesse dell’Unione. Analogamente, la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha accertato che il mantenimento delle misure non avrebbe conseguenze negative di rilievo sulla situazione di queste parti. (135) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non avrebbe effetti negativi di rilievo sugli importatori, sugli operatori commerciali o sugli utilizzatori. (136) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non è nell’interesse dell’Unione. Secondo il governo dell’India, il fatto che le vendite di GrafTech Iberica siano state effettuate in base a contratti a lungo termine ha determinato un prezzo di vendita artificialmente elevato e anticoncorrenziale che non è indicativo del prezzo di mercato degli elettrodi di grafite nell’Unione. Le conseguenze di tali vendite a prezzi artificialmente elevati inciderebbero sugli utilizzatori a valle dell’Unione. (137) Come illustrato al considerando 53, i contratti a lungo termine non sono inusuali in una pratica commerciale in cui entrambe le parti concordano le condizioni ritenendole vantaggiose. Pertanto, secondo la Commissione, i contratti a lungo termine e i prezzi che ne derivano non possono essere considerati anticoncorrenziali. Inoltre, come illustrato al considerando 119, entro la fine del 2023 la maggioranza dei contratti a lungo termine conclusi da GrafTech Iberica giungerà a termine; GrafTech Iberica si troverà nella stessa situazione degli altri produttori e sarà pienamente esposta all’incidenza dei crescenti volumi delle importazioni oggetto di dumping dall’India. (138) Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (139) Il governo dell’India ha inoltre sostenuto che il mantenimento dei dazi non sarebbe nell’interesse dell’Unione, in quanto tali dazi si ripercuoterebbero sugli acquirenti. (140) Tale argomentazione è stata ritenuta infondata. L’interesse degli utilizzatori è stato valutato dalla Commissione ai considerando 134 e 135: si è concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non avrebbe effetti negativi di rilievo sugli utilizzatori. 7.3. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (141) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India. 8. MISURE ANTIDUMPING (142) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping praticato dall’India, al rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’India e all’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India debbano essere mantenute. (143) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». (144) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (145) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà, fra l’altro, esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (146) Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell’India e fabbricato dalle entità giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. (147) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 29 ) . Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (148) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. Non sono pervenute osservazioni. (149) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 30 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (150) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 (codici TARIC 8545110010 e 8545909010) e originari dell’India. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal 9,4 A530 HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh 0 A531 Tutte le altre società 8,5 A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India ( GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India ( GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India ( GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 332 del 16.12.2010, pag. 17 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 ( GU L 332 del 16.12.2010, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 64 del 10.3.2017, pag. 46 ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 64 del 10.3.2017, pag. 10 ). ( 9 ) GU C 226 del 14.6.2021, pag. 3 . ( 10 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India ( GU C 113 del 9.3.2022, pag. 3 ). ( 11 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India ( GU C 113 del 9.3.2022, pag. 13 ). ( 12 ) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 ). ( 13 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2585. ( 14 ) https://www.gtis.com/gta/. ( 15 ) https://www.mordorintelligence.com/. ( 16 ) https://reports.valuates.com/. ( 17 ) Un fornitore di dati di mercato per i produttori e gli utilizzatori di acciaio: https://www.steelmint.com/intel/india-graphite-electrode-prices-inch-up-6-for-oct-dec-21-quarter-8571 e https://twitter.com/SteelMint/status/1400101045217357835. Le informazioni pubblicamente disponibili consistono in grafici che forniscono i prezzi mensili di vendita sul mercato interno degli elettrodi di grafite in India; tuttavia la Commissione ha potuto solo stimare tali prezzi e non definirli con precisione. ( 18 ) Prezzo all’importazione al netto dei dazi doganali e dei dazi antidumping/antisovvenzioni. Fonte: Comext. ( 19 ) Serie di dati: costi di trasporto internazionale e assicurazione del commercio di merci – OCSE. ( 20 ) Il volume di produzione si basa sui dati dell’UE-27, in quanto il Regno Unito ha cessato di far parte dell’Unione europea a decorrere dal 1 o febbraio 2020 e il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito si è concluso il 31 dicembre 2020. ( 21 ) Il consumo si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito. ( 22 ) Prezzo all’importazione al netto dei dazi doganali e dei dazi antidumping/antisovvenzioni. Fonte: Eurostat. ( 23 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione, del 6 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 108 del 7.4.2022, pag. 20 ). ( 24 ) L’ambito di applicazione del regolamento cinese è leggermente diverso da quello del presente regolamento, in quanto non comprende i nippli e include anche gli elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm 3 o superiore, ma inferiore a 1,65 g/cm 3 , e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, o con una densità apparente di 1,5 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica superiore a 6,0 μΩ.m, ma non superiore a 7,0 μΩ.m (codici TARIC 8545110010 e 8545110015). ( 25 ) Relazione annuale accessibile al pubblico di HEG nel 2021 e presentazione di GIL Corporate del 2021. ( 26 ) HEG, relazione annuale 2021, pagg. 2, 11. ( 27 ) Le società non statunitensi non possono più utilizzare dollari statunitensi per le transazioni con l’Iran. Inoltre, se sanzionate per aver violato le sanzioni statunitensi, le società straniere potrebbero non essere autorizzate ad aprire nuovi conti bancari statunitensi ed essere soggette a restrizioni sui prestiti, sulle licenze e sul credito all’importazione e all’esportazione. ( 28 ) HEG, trascrizione della conferenza telefonica del 2021 fornita dai richiedenti, disponibile al pubblico. https://hegltd.com/wp-content/uploads/2021/06/ConferenceCallTranscript08062021.pdf. ( 29 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 30 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ).

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Il Regolamento UE 2023/1102 è lo strumento normativo di riferimento per le misure antidumping su elettrodi di grafite, applicabile a importatori, esportatori indiani e produttori UE. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per comprendere aliquote daziali, margini di dumping, undercutting dei prezzi, dumping pricing e analisi del pregiudizio all'industria. Il regolamento si basa sul Regolamento (UE) 2016/1036 (regolamento di base antidumping) e coinvolge concetti come capacità inutilizzata, quote di mercato, redditività, flusso di cassa e valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio nel commercio internazionale.

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