Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1121/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1121 della Commissione, del 10 agosto 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

Pubblicato: 10/08/2018 In vigore dal: 10/08/2018 Documento ufficiale

Quali sono i criteri che una società americana deve soddisfare per ottenere il trattamento di nuovo produttore esportatore di biodiesel verso l'UE ed evitare il dazio antidumping?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2018/1121 modifica le norme sui dazi antidumping applicati al biodiesel importato dagli Stati Uniti, introducendo la possibilità per i nuovi produttori esportatori americani di richiedere un trattamento speciale. Una società americana può accedere a questo regime agevolato se dimostra tre requisiti cumulativi: primo, non deve aver esportato biodiesel verso l'UE durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1° aprile 2007 - 31 marzo 2008); secondo, non deve essere collegata a nessun esportatore o produttore già sottoposto ai dazi antidumping; terzo, deve aver assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi considerevoli di biodiesel verso l'Unione dopo il periodo dell'inchiesta. Nel caso concreto, la società Organic Technologies ha soddisfatto tutti e tre i criteri: ha iniziato la produzione di biodiesel nel 2009 (dopo il periodo dell'inchiesta), non ha società collegate assoggettate ai dazi, e ha presentato un contratto di vendita per forniture nel 2018. Una volta riconosciuto come nuovo produttore esportatore, la società viene inserita nell'elenco dei produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, beneficiando di un dazio ridotto rispetto alle altre società americane.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1121 della Commissione, del 10 agosto 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1121 of 10 August 2018 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1518 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the United States of America following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009

Testo normativo

13.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 204/33 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1121 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) , visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 2 ) , in particolare l'articolo 1, paragrafo 6, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE (1) Con il regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009 ( 3 ) , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («USA»). (2) Nell'inchiesta iniziale si è manifestato un numero considerevole di produttori esportatori degli USA. Di conseguenza, la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori americani da sottoporre all'inchiesta. (3) Il Consiglio ha istituito, sulle importazioni di biodiesel originario degli USA, aliquote individuali del dazio che vanno da 0 a 198 EUR per tonnellata netta per le società inserite nel campione e un dazio medio ponderato di 115,6 EUR per tonnellata netta per altre società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un'aliquota del dazio di 172,2 EUR per tonnellata netta è stata inoltre istituita sulle importazioni di biodiesel di tutte le altre società americane. (4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza in base all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1225/2009, le misure iniziali sono state prorogate per cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518. (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 ( 4 ) della Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 per includervi l'articolo 1, paragrafo 6, che consente ai produttori esportatori di richiedere un trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. (6) L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 precisa che la Commissione può modificare l'allegato I al fine di assegnare il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR per tonnellata netta, qualora una parte degli USA fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato il biodiesel originario degli USA durante il periodo dell'inchiesta (1 o aprile 2007 - 31 marzo 2008); b) non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite da tale regolamento; e c) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta. B. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI (7) A seguito della pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 una società americana, Organic Technologies («il richiedente»), si è manifestata sostenendo che soddisfaceva tutti e tre i criteri di cui al considerando 6 e che fosse opportuno concederle il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Il richiedente ha fornito informazioni ed elementi di prova in risposta a un questionario della Commissione. Dopo una prima analisi delle risposte al questionario, la Commissione ha inviato al richiedente una lettera chiedendo ulteriori informazioni. Il richiedente ha risposto. (8) Per quanto riguarda il criterio a), il richiedente ha dichiarato che la società esisteva durante il periodo dell'inchiesta iniziale, sostenendo anche di aver iniziato a produrre il biodiesel nel 2009, vale a dire dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. La Commissione ha verificato i registri vendite forniti dal richiedente. Il richiedente ha dimostrato di aver avviato la produzione di biodiesel nel 2009 e che le prime vendite al di fuori degli USA sono state realizzate solo nel 2016. La Commissione ha pertanto riconosciuto che il richiedente non ha esportato biodiesel nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Il richiedente rispetta quindi il criterio a). (9) Per quanto riguarda il criterio b), segnatamente che il richiedente non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1518, la Commissione ha stabilito, in base ai documenti presentati dal richiedente, che quest'ultimo non ha società collegate assoggettate alle misure. Il richiedente rispetta pertanto il criterio b). (10) Per quanto riguarda il criterio c), la Commissione ha altresì stabilito che il richiedente aveva assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare nell'Unione un quantitativo considerevole del prodotto in esame nel 2018. A tale proposito il richiedente ha esibito un contratto di vendita per la fornitura del prodotto in esame nel 2018, soddisfacendo pertanto tale criterio. Il richiedente rispetta pertanto il criterio c). (11) Di conseguenza la Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa i tre criteri per essere considerato un nuovo produttore esportatore. La sua denominazione dovrebbe pertanto essere aggiunta all'elenco delle società che hanno collaborato non inserite nel campione figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione. (13) La Commissione ha informato il richiedente e l'industria dell'Unione in merito a tali risultanze e ha offerto loro l'opportunità di presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni. (14) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, la seguente società è aggiunta all'elenco dei produttori esportatori degli Stati Uniti d'America: Denominazione sociale Città Codice addizionale TARIC «Organic Technologies Coshocton (Ohio) C482 » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( GU L 239 del 15.9.2015, pag. 69 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ( GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 della Commissione, del 22 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( GU L 245 del 23.9.2017, pag. 1 ).

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Il Regolamento UE 2018/1121 disciplina i dazi antidumping sul biodiesel originario degli USA, applicando aliquote differenziate in base alla categoria di produttore (società campionate, società che hanno collaborato non campionate, altre società). I commercialisti e i consulenti doganali devono conoscere i criteri di qualificazione come nuovo produttore esportatore, il codice TARIC assegnato (C482 per Organic Technologies), e le implicazioni sulla determinazione del dazio applicabile secondo il regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa dalle importazioni oggetto di dumping.

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