Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1132/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i prodotti originari dell’Ucraina nel 2025

Pubblicato: 03/06/2025 In vigore dal: 03/06/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i prodotti originari dell’Ucraina nel 2025 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1132 of 3 June 2025 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 as regards tariff rate quotas for products originating in Ukraine in 2025

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1132 5.6.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1132 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2025 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i prodotti originari dell’Ucraina nel 2025 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 187, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ( 2 ) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli tramite un regime di titoli di importazione e di esportazione. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione ( 3 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio del «primo arrivato, primo servito»). (3) Il regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) stabilisce misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali per i prodotti ucraini. Tale regolamento sospende fino al 5 giugno 2025 tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato I-A dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( 5 ) («accordo di associazione»). Dopo tale data, gli scambi commerciali tra l’Unione e l’Ucraina dovranno riassoggettarsi alle norme stabilite nel quadro dell’accordo di associazione. (4) Tenendo conto del fatto che i contingenti tariffari previsti nel quadro dell’accordo di associazione sono stabiliti per un intero anno di calendario e che le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi a norma del regolamento (UE) 2024/1392 cesseranno di applicarsi il 5 giugno 2025, si applicherà automaticamente il punto 5 dell’appendice C dell’allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell’accordo di associazione e i contingenti tariffari saranno stabiliti proporzionalmente per il resto dell’anno di calendario. È opportuno specificare, per l’anno 2025, i quantitativi proporzionali, calcolati sulla base di mesi civili interi, dei contingenti tariffari sospesi da reintrodurre. (5) Per far sì che non vi sia discontinuità nella possibilità di utilizzare i contingenti, i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 e 09.4274 gestiti mediante titoli conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero essere gestiti in ordine cronologico, sulla base della data di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 6 ) per il periodo dal 6 giugno 2025 al 31 dicembre 2025. Alcune norme per la gestione di tali contingenti tariffari, come i sottoperiodi contingentali, dovrebbero essere mantenute. (6) Per quanto riguarda i contingenti tariffari nel settore delle uova introdotti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dal presente regolamento, è opportuno introdurre fattori di conversione in funzione dei tassi di rendimento. (7) Il regolamento (UE) 2024/1392 si applicherà fino al 5 giugno 2025. Per garantire una gestione efficace e un’applicazione tempestiva delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applichi a decorrere dal 6 giugno 2025. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Gli allegati II, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato: (1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; (2) il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato VI. Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 6 giugno 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio "primo arrivato, primo servito" ( GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( GU L 2024/1392 del 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj ). ( 5 ) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj . ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ALLEGATO I Nelle tabelle degli allegati II, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 e 09.4274, il testo della casella «Periodo contingentale» è sostituito dal seguente: «Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Fatta eccezione per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 in cui questo contingente tariffario è gestito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione» ALLEGATO II L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato: (a) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei cereali», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.6734 , 09.6735 e 09.6736: «Numero d’ordine 09.6734 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina Farine di frumento (grano) tenero e di spelta, farine di frumento segalato Farine di cereali diversi dal frumento (grano), dal frumento segalato, dalla segala, dal granturco, dall’orzo, dall’avena e dal riso Semole e semolini di frumento (grano) tenero e spelta Agglomerati in forma di pellets, di frumento (grano) 1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11  (90), 1103 20 (60) Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 1 000 000 000  kg Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.6735 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC Orzo non destinato alla semina Farina di orzo Agglomerati in forma di pellets, di orzo 1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25) Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 350 000 000  kg Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.6736 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC Granturco, diverso dal granturco da seme Farina di granturco Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets, di granturco Cereali lavorati di granturco 1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98) Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 650 000 000  kg Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili» (b) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine», è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.6737: «Numero d’ordine 09.6737 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte Designazione dei prodotti e codici NC Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate 0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 12 000 000  kg, suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Per “carne congelata” si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.» (c) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.6738 , 09.6739 e 09.6747: «Numero d’ordine 09.6738 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra Designazione dei prodotti e codici NC Latte e crema di latte, non in polvere, in granuli né in altre forme solide; yogurt, non aromatizzati né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao e non in polvere, in granuli né in altre forme solide 0401 , 0402 91 , 0402 99 , 0403 10 11 , 0403 10 13 , 0403 10 19 , 0403 10 31 , 0403 10 33 , 0403 10 39 , 0403 90 51 , 0403 90 53 , 0403 90 59 , 0403 90 61 , 0403 90 63 , 0403 90 69 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 10 000 000  kg Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.6739 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra Designazione dei prodotti e codici NC Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati in polvere, in granuli o in altre forme solide, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti costituiti di componenti naturali del latte non nominati né compresi altrove 0402 10 , 0402 21 , 0402 29 , 0403 90 11 , 0403 90 13 , 0403 90 19 , 0403 90 31 , 0403 90 33 , 0403 90 39 , 0404 90 21 , 0404 90 23 , 0404 90 29 , 0404 90 81 , 0404 90 83 , 0404 90 89 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 5 000 000  kg Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.6747 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra Designazione dei prodotti e codici NC Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % 0405 10 , 0405 20 90 , 0405 90 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 3 000 000  kg Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili»; (d) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni suine», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.6748 e 09.6749: «Numero d’ordine 09.6748 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte Designazione dei prodotti e codici NC Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate 0203 11 10 , 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 20 000 000  kg (peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.6749 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte Designazione dei prodotti e codici NC Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati 0203 11 10 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 15 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 15 , 0203 29 59 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 20 000 000  kg (peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili» (e) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle uova», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.6755 e 09.6756: «Numero d’ordine 09.6755 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte Designazione dei prodotti e codici NC Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all’alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all’alimentazione umana 0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 , 0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 , 3502 11 90 , 3502 19 90 , 3502 20 91 , 3502 20 99 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 3 000 000  kg (espressi in equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato VI del presente regolamento), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato VI del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91 ) e a 53,00 per gli altri tipi di lattoalbumine (codice NC 3502 20 99 ) conformemente all’allegato VI del presente regolamento Numero d’ordine 09.6756 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte Designazione dei prodotti e codici NC Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte 0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 3 000 000  kg (espressi in peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato VI del presente regolamento» (f) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.6757 e 09.6758: «Numero d’ordine 09.6757 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte; decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra Designazione dei prodotti e codici NC Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 , 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 13 99 , 0207 14 10 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 70 , 0207 14 99 , 0207 24 0207 25 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 26 99 , 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80 , 0207 27 99 , 0207 41 30 , 0207 41 80 , 0207 42 , 0207 44 10 , 0207 44 21 , 0207 44 31 , 0207 44 41 , 0207 44 51 , 0207 44 61 , 0207 44 71 , 0207 44 81 , 0207 44 99 , 0207 45 10 , 0207 45 21 , 0207 45 31 , 0207 45 41 , 0207 45 51 , 0207 45 61 , 0207 45 81 , 0207 45 99 , 0207 51 10 , 0207 51 90 , 0207 52 90 , 0207 54 10 , 0207 54 21 , 0207 54 31 , 0207 54 41 , 0207 54 51 , 0207 54 61 , 0207 54 71 , 0207 54 81 , 0207 54 99 , 0207 55 10 , 0207 55 21 , 0207 55 31 , 0207 55 41 , 0207 55 51 , 0207 55 61 , 0207 55 81 , 0207 55 99 , 0207 60 05 , 0207 60 10 , ex 0207 60 21 (metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati), 0207 60 31 , 0207 60 41 , 0207 60 51 , 0207 60 61 , 0207 60 81 , 0207 60 99 , 0210 99 39 , 1602 31 , 1602 32 , 1602 39 21 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 70 000 000  kg (peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.6758 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte Designazione dei prodotti e codici NC Carni e frattaglie commestibili di volatili, interi, congelati 0207 12 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 20 000 000  kg (peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili» (g) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6700, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 2 250 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 250 000  kg di peso netto» (h) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6701, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 6 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 6 000 000  kg di peso netto» (i) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6702, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 500 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 500 000  kg di peso netto» (j) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6703, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 4 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 4 000 000  kg di peso netto» (k) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6704, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 20 070 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 20 070 000  kg di peso netto» (l) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6705, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 20 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 20 000 000  kg di peso netto» (m) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6706, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 2 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000  kg di peso netto» (n) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6707, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 7 800 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 7 800 000  kg di peso netto» (o) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6708, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 7 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 7 000 000  kg di peso netto» (p) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6709, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 10 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 10 000 000  kg di peso netto» (q) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6710, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 2 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000  kg di peso netto» (r) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6711, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 22 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 22 000 000  kg di peso netto» (s) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6712, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 500 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 500 000  kg di peso netto» (t) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6713, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 500 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 500 000  kg di peso netto» (u) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6714, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 10 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 10 000 000  kg di peso netto» (v) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6715, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 20 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 20 000 000  kg di peso netto» (w) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6716, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 2 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000  kg di peso netto» (x) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6717, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 250 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 250 000  kg di peso netto» (y) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6718, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 1 500 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 1 500 000  kg di peso netto» (z) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6719, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 3 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 3 000 000  kg di peso netto» (aa) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6720, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 2 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000  kg di peso netto» (bb) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6721, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 500 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 500 000  kg di peso netto» (cc) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6722, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 2 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000  kg di peso netto» (dd) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6723, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 100 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 100 000 000  kg di peso netto» (ee) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6724, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 2 500 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 500 000  kg di peso netto» (ff) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6725, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 100 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 100 000  kg di peso netto» (gg) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6726, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: «Quantitativo 2 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 000 000  kg di peso netto» ALLEGATO III "ALLEGATO VI Fattori di conversione nel settore delle uova applicabili dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 per i contingenti tariffari aperti nel quadro dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Ucraina FATTORI DI CONVERSIONE E PRODOTTI COMPENSATORI PER IL SETTORE DELLE UOVA Merci d'importazione Ordine di numerazione Prodotti compensatori Quantità di prodotti compensatori ogni 100 kg di merci d'importazione (kg) ( 1 ) Codice NC Descrizione Codice ( 2 ) Descrizione 0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 Uova in guscio 1 ex 0408 99 80 ex 0511 99 85 a) Uova, sgusciate, liquide o congelate b) Gusci 86,00 12,00 2 0408 19 81 ex 0408 19 89 a) Tuorli, liquidi o congelati 33,00 ex 3502 19 90 ex 0511 99 85 b) Ovoalbumina, liquida o congelata c) Gusci 53,00 12,00 3 0408 91 80 ex 0511 99 85 a) Uova, sgusciate, essiccate b) Gusci 22,10 12,00 4 0408 11 80 ex 3502 11 90 ex 0511 99 85 a) Tuorli, essiccati b) Ovoalbumina, essiccata (in cristalli) c) Gusci 15,40 7,40 12,00 5 0408 11 80 ex 3502 11 90 ex 0511 99 85 a) Tuorli, essiccati b) Ovoalbumina, essiccata (in altra forma) c) Gusci 15,40 6,50 12,00 ex 0408 99 80 Uova, sgusciate, liquide o congelate 6 0408 91 80 Uova, sgusciate, essiccate 25,70 0408 19 81 ed ex 0408 19 89 Tuorli, liquidi o congelati 7 0408 11 80 Tuorli, essiccati 46,60 ". ( 1 ) Le perdite sono calcolate sottraendo da 100 la somma dei quantitativi indicati in questa colonna. ( 2 ) Le sottovoci che figurano in questa colonna sono quelle della nomenclatura combinata. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1132/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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