Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione, del 10 giugno 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione, del 10 giugno 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1135 of 10 June 2025 imposing a definitive countervailing duty on imports of optical fibre cables originating in India and amending Implementing Regulation (EU) 2024/3014 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of optical fibre cables originating in India
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1135
11.6.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1135 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2025
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 17 maggio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India («paese interessato») sulla base dell’articolo 10 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 aprile 2024 da Europacable («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di cavi di fibre ottiche ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)
Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni, la Commissione ha informato il governo dell’India
(
3
)
di avere ricevuto una denuncia adeguatamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni con il governo dell’India si sono svolte il 15 maggio 2024. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.
1.2.
Altre misure in vigore
(4)
Il 16 dicembre 2024 la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi e ha riscosso in via definitiva dazi provvisori imposti sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell’India
(
4
)
nel contesto di un’inchiesta che era stata avviata con un avviso di apertura pubblicato il 16 novembre 2023 («inchiesta antidumping distinta»). L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione di cui al presente regolamento è identica, mutatis mutandis, alle risultanze dell’inchiesta antidumping distinta, in quanto la definizione dell’industria dell’Unione, dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, del periodo in esame e del periodo dell’inchiesta è la stessa in entrambe le inchieste.
(5)
Il 19 gennaio 2022 la Commissione ha istituito dazi compensativi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina
(
5
)
in seguito all’apertura di un’inchiesta antisovvenzioni tramite avviso pubblicato il 21 dicembre 2020.
(6)
I cavi di fibre ottiche sono stati altresì oggetto di un’inchiesta antidumping riguardante le importazioni dalla Cina. Il 18 novembre 2021 la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni dalla Cina
(
6
)
. Il 9 agosto 2023 la Commissione ha adeguato tali dazi antidumping a seguito di un’inchiesta antiassorbimento
(
7
)
.
1.3.
Registrazione
(7)
La Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2724 della Commissione
(
8
)
.
(8)
Considerando che non erano state istituite misure provvisorie, come descritto al considerando 22, la Commissione non ha effettuato l’analisi relativa alla riscossione retroattiva dei dazi in linea con l’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.
1.4.
Parti interessate
(9)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i denuncianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità indiane, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(10)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.5.
Campionamento
(11)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
1.5.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(12)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume in termini di produzione e vendite del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che garantisse anche un’ampia distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 50 % del volume totale di produzione stimato e oltre il 75 % delle vendite totali stimate del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni sul campione provvisorio, che è stato confermato quale campione definitivo.
1.5.2.
Campionamento degli importatori
(13)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(14)
Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere inserito nel campione. La Commissione ha deciso che non era necessario ricorrere al campionamento.
1.5.3.
Campionamento dei produttori esportatori in India
(15)
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell’India a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica dell’India presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(16)
Undici produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione rappresentavano oltre l’80 % delle esportazioni totali di cavi di fibre ottiche dall’India nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. In conformità all’articolo27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
1.6.
Risposte al questionario e visite di verifica
(17)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, ai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione e agli utilizzatori noti. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online
(
9
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre inviato un questionario con la richiesta dei macroindicatori dell’industria dell’Unione al denunciante.
(18)
La Commissione ha inviato un questionario anche al governo dell’India.
(19)
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dal governo dell’India, dai produttori esportatori inseriti nel campione, dai produttori dell’Unione inseriti nel campione, dal denunciante e da un utilizzatore.
(20)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare l’esistenza di sovvenzioni, il conseguente pregiudizio e l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base presso le sedi delle società seguenti.
produttori esportatori dell’India e una società collegata fornitrice di fattori produttivi:
Gruppo MP Birla
—
Birla Cable Ltd, Rewa («BCL»)
—
Vindhya Telelinks Ltd, Rewa («VTL»)
—
Universal Cables Ltd, Verna («UCL»)
—
Birla Furukawa Fibre Optics Private Ltd, Verna (società collegata fornitrice di fattori produttivi);
Gruppo HFCL
—
HFCL Limited, Hyderabad («HFCL»)
—
HTL Limited, Chennai («HTL»);
Gruppo STL
—
Sterlite Technologies Ltd, Rakholi («STL»)
—
Sterlite Tech Cables Solutions Ltd, Aurangabad («STCSL»);
produttori dell’Unione:
—
Acome S. A. (Francia)
—
Corning Optical Communications Sp. z o.o. (Polonia) e le società collegate Corning Pouyet SAS (Francia), Corning Optical Communication GmbH & Co. KG. (Germania), Corning Optical Communications, S.r.l. (Italia) e Corning Optical Communications, S.L. (Spagna);
—
Prysmian SpA e le sue società collegate (Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Svezia).
1.7.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(21)
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
1.8.
Mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura
(22)
Il 17 gennaio 2025, a norma dell’articolo 29
bis
, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie e di proseguire l’inchiesta.
(23)
Il 18 marzo 2025 la Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e delle principali considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(24)
Il 2 aprile 2025 sono pervenute osservazioni a seguito della divulgazione finale delle informazioni.
(25)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i gruppi MP Birla, HFCL e STL.
(26)
La Commissione ha effettuato una divulgazione aggiuntiva delle informazioni il 24 aprile 2025.
(27)
Il 25 aprile 2025 sono pervenute osservazioni a seguito della divulgazione aggiuntiva delle informazioni.
(28)
In seguito alla divulgazione aggiuntiva delle informazioni, il gruppo STL ha affermato che l’inchiesta non era stata trasparente in quanto la Commissione non aveva risposto a nessuna delle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni nel documento aggiuntivo di divulgazione delle informazioni. Il gruppo STL ha concluso che tale mancanza di trasparenza incideva sui suoi diritti di difesa.
(29)
La Commissione ha espresso disaccordo con l’affermazione secondo cui l’inchiesta non era trasparente e pertanto con qualsiasi ripercussione sui diritti di difesa del gruppo STL. L’obiettivo di una divulgazione aggiuntiva delle informazioni non era quello di rispondere a tutte le osservazioni ricevute dalle parti interessate a seguito della divulgazione finale delle informazioni, bensì di dare alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni su eventuali modifiche fondamentali dei fatti e delle risultanze a seguito della divulgazione finale delle informazioni. Tutte le osservazioni presentate dal gruppo STL a seguito della divulgazione finale delle informazioni sono state prese in esame nel presente regolamento di esecuzione, in particolare ai considerando 75, 95, 134, 150 e 197. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(30)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati. Sono esclusi i seguenti prodotti:
a)
i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e
b)
i cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
(31)
I cavi di fibre ottiche sono utilizzati come mezzo di trasmissione ottica nelle reti di telecomunicazione a lungo raggio, per le aree metropolitane e per reti di accesso.
2.2.
Prodotto in esame
(32)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario dell’India, attualmente classificato con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91).
2.3.
Prodotto simile
(33)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno dell’India; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(34)
La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
3.
SOVVENZIONE
3.1.
Sovvenzioni e regimi di sovvenzione nell’ambito delle inchieste
(35)
Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell’avviso di apertura e nelle risposte ai questionari della Commissione, è stata esaminata la presunta sovvenzione erogata dal governo dell’India mediante i seguenti regimi:
a)
trasferimento diretto di fondi e potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni:
—
regime speciale modificato di incentivi (
Modified Special Incentive Package Scheme
– M-SIPS);
—
regime di promozione della fabbricazione di componenti elettronici e di semiconduttori (
Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors
– SPECS);
—
regime di perequazione degli interessi per i finanziamenti all’esportazione (
Interest equalization scheme for export financing
– IES);
—
regime di incentivi collegati alla produzione (
Production Linked Incentive Scheme
– PLIS);
b)
rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute:
—
regimi di esenzione e remissione di dazi:
—
regime per le esportazioni di merci dall’India (
Merchandise Exports from India Scheme
– MEIS);
—
remissione di dazi e imposte sulle merci esportate (
Remission of Duties and Taxes on Exported Goods
– RoDTEP);
—
regime di autorizzazione preventiva (
Advance Authorisation Scheme
– AAS);
—
regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale (
Duty Free Import Authorisation
– DFIA);
—
regime di restituzione del dazio (
Duty Drawback Scheme
– DDS);
—
regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (
Export Promotion Capital Goods Scheme
– EPCGS);
—
altri:
—
importazione di merci in regime di aliquota preferenziale del dazio (
Import of Goods at Concessional Rate of Duty Scheme
– IGCRS);
—
unità orientate all’esportazione (
Export Oriented Units
– EOU), parco tecnologico per la produzione di hardware per l’elettronica (
Electronics Hardware Technology Park
– EHTR) e regime relativo al parco biotecnologico (
Bio-Technology Park Scheme
– BTPS):
a)
fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato:
—
incentivi concessi all’interno delle zone economiche speciali
b)
regimi delle amministrazioni statali:
—
regimi delle amministrazioni statali dello Stato di Maharashtra;
—
regimi delle amministrazioni statali dello Stato di Goa;
—
regimi delle amministrazioni statali dello Stato di Telangana;
—
regimi delle amministrazioni statali dello Stato di Madhya Pradesh.
3.2.
Regimi per i quali non sono stati accertati elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni
3.2.1.
Regime di promozione della fabbricazione di componenti elettronici e di semiconduttori (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors – SPECS)
(36)
Durante il periodo dell’inchiesta non è stato riscontrato alcun vantaggio per i tre produttori esportatori inseriti nel campione.
3.2.2.
Regime di incentivi collegati alla produzione – PLIS
(37)
Durante il periodo dell’inchiesta non è stato riscontrato alcun vantaggio per i tre produttori esportatori inseriti nel campione.
3.2.3.
Regime per le esportazioni di merci dall’India (MEIS)
(38)
Tale regime è cessato nel 2022. Durante il periodo dell’inchiesta non è stato riscontrato alcun vantaggio per i tre produttori esportatori inseriti nel campione.
3.2.4.
Regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale (DFIA)
(39)
Durante il periodo dell’inchiesta non è stato riscontrato alcun vantaggio per i tre produttori esportatori inseriti nel campione.
3.2.5.
Unità orientate all’esportazione (EOU), parco tecnologico per la produzione di hardware per l’elettronica (EHTR) e regime relativo al parco biotecnologico (BTPS)
(40)
Durante il periodo dell’inchiesta non è stato riscontrato alcun vantaggio per i tre produttori esportatori inseriti nel campione.
3.2.6.
Fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato all’interno delle zone economiche speciali
(41)
Durante il periodo dell’inchiesta non è stato riscontrato alcun vantaggio per i tre produttori esportatori inseriti nel campione.
3.2.7.
Regimi delle amministrazioni statali dello Stato di Goa
(42)
Durante il periodo dell’inchiesta non è stato riscontrato alcun vantaggio per i tre produttori esportatori inseriti nel campione.
3.3.
Regimi per i quali sono state accertate sovvenzioni
3.3.1.
Trasferimento diretto di fondi e potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni
3.3.1.1. Regime speciale modificato di incentivi (M-SIPS)
(43)
La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta tutti i gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione hanno fatto ricorso al regime M-SIPS.
3.3.1.1.1. Base giuridica
(44)
Il governo dell’India ha annunciato il regime speciale modificato di incentivi (M-SIPS) nel 2012
(
10
)
(«comunicazione M-SIPS del 2012»). Il regime è stato modificato nel 2015
(
11
)
(«comunicazione M-SIPS del 2015») e nel 2017
(
12
)
(«comunicazione M-SIPS del 2017»).
3.3.1.1.2. Ammissibilità
(45)
Il regime è accessibile ai fabbricanti di prodotti e accessori elettronici elencati nella comunicazione M-SIPS del 2012. La comunicazione M-SIPS del 2015 ha ampliato l’ambito di ammissibilità ad altri prodotti elettronici.
(46)
Sono ammissibili i fabbricanti di cavi di fibre ottiche. Sono ammissibili anche i fabbricanti di fibre ottiche (OF), un materiale in entrata utilizzato per la fabbricazione di cavi di fibre ottiche, e i fabbricanti di preformati di vetro, un fattore produttivo per la fabbricazione di fibre ottiche.
3.3.1.1.3. Applicazione pratica
(47)
Il regime, che è gestito dal ministero dell’Elettronica e della tecnologia dell’informazione, prevede sovvenzioni per investire in nuovi impianti o per aumentare la capacità di quelli esistenti. Le sovvenzioni ammontano al 20 % degli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati nelle zone economiche speciali e al 25 % degli investimenti di capitale in altre zone. Tali sovvenzioni sono versate dal governo dell’India in più rate previa approvazione dell’intero importo da parte del governo stesso.
(48)
I richiedenti devono presentare la domanda online. Una volta ottenuta l’approvazione, il beneficiario presenta all’amministrazione richieste di pagamento sulla base delle spese sostenute. A fronte di tali richieste di pagamento, l’amministrazione eroga gli incentivi al beneficiario. Al momento dell’istituzione del regime, i pagamenti erano effettuati con cadenza annuale. A seguito della comunicazione M-SIPS del 2015, i pagamenti possono essere effettuati con cadenza trimestrale.
(49)
Con la comunicazione M-SIPS del 2017 il termine per l’invio delle domande è stato fissato al 31 dicembre 2018. Gli incentivi dovevano essere resi disponibili entro cinque anni dall’approvazione del progetto.
3.3.1.1.4. Conclusioni sul regime M-SIPS
(50)
Il regime M-SIPS eroga sovvenzioni sotto forma di sussidi ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Gli esborsi nell’ambito del regime M-SIPS costituiscono contributi finanziari del governo dell’India, in quanto quest’ultimo effettua un trasferimento diretto al beneficiario. Inoltre i pagamenti nell’ambito del regime M-SIPS conferiscono un vantaggio in quanto il beneficiario ottiene il rimborso di una parte dell’investimento effettuato.
(51)
Il regime M-SIPS inoltre è considerato specifico, in quanto l’ammissibilità è limitata per legge ai fabbricanti indicati nella sezione 3.3.1.1.2 e pertanto è compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di base.
(52)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha affermato che il regime M-SIPS non costituisce una sovvenzione compensabile. In particolare, il governo dell’India ha affermato che i) il regime M-SIPS non costituiva una sovvenzione in quanto ha rimborsato parzialmente i costi sostenuti dal beneficiario; ii) il regime M-SIPS non ha conferito un vantaggio al beneficiario in quanto non comportava vantaggi ulteriori rispetto a quelli disponibili in ambito commerciale; e iii) il regime M-SIPS non era specifico in quanto si applicava in generale all’intero settore manifatturiero elettronico.
(53)
La Commissione ha espresso disaccordo con l’argomentazione secondo cui il regime M-SIPS non costituiva una sovvenzione compensabile. Per quanto riguarda la prima argomentazione, il fatto che il governo dell’India abbia finanziato il regime M-SIPS per rimborsare parzialmente i costi di investimento sostenuti dal beneficiario non era pertinente per stabilire che il regime M-SIPS costituisse un contributo finanziario sotto forma di sovvenzione per gli importi erogati. Per quanto riguarda la seconda affermazione, la Commissione ha ritenuto che, in conseguenza del pagamento ricevuto nell’ambito del regime M-SIPS, il beneficiario abbia ottenuto un vantaggio in quanto ha ricevuto il rimborso di un costo di investimento che altrimenti avrebbe dovuto sostenere, con conseguente miglioramento della sua liquidità. Per quanto riguarda la terza argomentazione, il regime M-SIPS è stato ritenuto specifico in quanto era limitato alle imprese operanti nel settore manifatturiero elettronico e non era disponibile alle imprese attive in altri settori economici. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.3.1.1.5. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(54)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base all’importo accordato dal governo dell’India ai beneficiari, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L’importo calcolato, attribuibile al periodo dell’inchiesta, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell’inchiesta.
(55)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo MP Birla ha affermato che il parametro di riferimento del tasso d’interesse commerciale utilizzato dalla Commissione era inadeguato. In particolare, il gruppo MP Birla ha sostenuto che i) la fonte utilizzata dalla Commissione era consultabile solo a fronte del pagamento di una tariffa e non era pertanto pubblicamente accessibile per poterne valutare l’adeguatezza; e ii) il parametro di riferimento proposto riguardava un anno civile (2023) e quindi non il periodo dell’inchiesta, che comprendeva il periodo intercorrente tra il 1
o
ottobre 2022 e il 30 settembre 2023. Il gruppo MP Birla ha inoltre sostenuto che i dati pubblicati dalla Banca centrale dell’India («RBI»)
(
13
)
erano più appropriati in quanto sono pubblicamente disponibili e consentono di costruire un parametro di riferimento specifico per il periodo dell’inchiesta. Il gruppo MP Birla aveva proposto di calcolare il parametro di riferimento come media del tasso di prestito basato sul costo marginale dei fondi («tasso MCLR») applicabile alle scadenze comprese tra un giorno e tre anni.
(56)
La Commissione ha esaminato i dati della RBI proposti dal gruppo MP Birla. Benché le informazioni consultabili a fronte del pagamento di una tariffa siano considerate accessibili alle parti interessate, la Commissione ha ritenuto che nel caso in questione i dati ufficiali disponibili a titolo gratuito costituissero la fonte più appropriata, in quanto consentivano di costruire un parametro di riferimento specifico per il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto ricalcolato i rispettivi vantaggi. La Commissione ha osservato che i dati proposti non comprendevano tuttavia il margine di profitto che normalmente le banche commerciali addebitano ai loro clienti in aggiunta al tasso MCLR stabilito dalla RBI. La Commissione ha calcolato il valore di riferimento come il tasso MCLR medio applicabile alle scadenze comprese tra un anno e tre anni, poiché le scadenze più brevi non sono state considerate pertinenti nel contesto dell’acquisto di capitale fisso.
(57)
Sebbene il gruppo MP Birla abbia utilizzato il regime in questione per sostenere la produzione di cavi di fibre ottiche, i gruppi HFCL, STL e MP Birla hanno utilizzato il regime anche per sostenere la produzione di fattori produttivi. La Commissione ha pertanto attribuito ai produttori di cavi di fibre ottiche l’opportuno importo del vantaggio ottenuto in relazione ai fattori produttivi, che è stato poi utilizzato per calcolare l’importo della sovvenzione compensabile sulla base del metodo descritto al considerando 54.
(58)
A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito l’importo della sovvenzione utilizzando come opportuno denominatore il fatturato di tutti i tipi di cavi di fibre ottiche fabbricati dall’esportatore
(
14
)
o il fatturato del prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato dall’esportatore, a seconda dei casi, durante il periodo dell’inchiesta, in quanto la sovvenzione è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
(59)
Il gruppo MP Birla ha sostenuto che, nell’attribuire ai produttori esportatori del gruppo MP Birla il vantaggio ottenuto dal fornitore di fattori produttivi collegato Birla Furukawa Fibre Optics Private Ltd («Birla Furukawa») nell’ambito del regime M-SIPS, la Commissione ha presunto il trasferimento del vantaggio. Secondo il gruppo MP Birla, ciò sarebbe in contrasto con una conclusione formulata dal panel costituito per la risoluzione della controversia
US – Softwood Lumber IV
, confermata dall’organo d’appello
(
15
)
, secondo cui l’autorità incaricata dell’inchiesta dovrebbe accertare che vi sia un trasferimento del vantaggio conferito al produttore di fattori produttivi nel caso in cui i produttori di fattori produttivi e i trasformatori a valle operino a normali condizioni di mercato. I prezzi praticati tra Birla Furukawa e i produttori esportatori del gruppo MP Birla sarebbero conformi a normali condizioni di mercato e il gruppo MP Birla ha fornito a sostegno le deliberazioni dei consigli di amministrazione dei tre produttori esportatori del gruppo MP Birla relative al periodo dell’inchiesta e un confronto con i prezzi praticati ad altri clienti durante il periodo dell’inchiesta.
(60)
In primo luogo, la Commissione ha osservato che l’argomentazione del gruppo MP Birla confonde la questione del trasferimento con la distinta questione dell’attribuzione della sovvenzione ricevuta da una società collegata al prodotto in esame. Di fatto, quando una parte (in questo caso il fornitore di fattori produttivi) è collegata al produttore esportatore, la Commissione non è tenuta a effettuare un’analisi del trasferimento. Al contrario, alla luce di tale rapporto, la Commissione era semplicemente tenuta ad attribuire correttamente il vantaggio ottenuto da Birla Furukawa al prodotto in esame.
(61)
In secondo luogo, la Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 57, il criterio di ripartizione utilizzato corrispondeva al volume dei fattori produttivi venduti ai produttori esportatori dal fornitore di fattori produttivi collegato. La Commissione ha ritenuto che, utilizzando come criterio di ripartizione il volume delle vendite tra società collegate, le sovvenzioni ricevute all’interno del gruppo siano state correttamente attribuite al prodotto in esame. Tale criterio di ripartizione non è stato contestato da nessuna parte interessata.
(62)
La Commissione ha inoltre osservato che gli elementi di prova presentati dal gruppo MP Birla non erano attendibili né consentivano di valutare in maniera conclusiva se i prezzi dei fattori produttivi praticati tra le parti collegate fossero effettivamente conformi a normali condizioni di mercato. In particolare, le deliberazioni dei consigli di amministrazione, pur indicando che le operazioni con Birla Furukawa «
devono essere effettuate al prezzo di mercato vigente
», consentivano una variazione di tale prezzo nell’ordine del +/-20 % per l’esercizio finanziario 2022-23 e del +/-10 % per l’esercizio finanziario 2023-24. Consentire tali variazioni contraddiceva l’affermazione secondo cui le operazioni avrebbero dovuto essere effettuate ai prezzi di mercato vigenti e pertanto l’affermazione secondo cui i prezzi praticati tra società collegate erano conformi a normali condizioni di mercato. Inoltre, per quanto riguarda il confronto dei prezzi presentato da Birla Furukawa, la Commissione ha osservato che il gruppo MP Birla non ha dimostrato che i prezzi praticati ad acquirenti indipendenti fossero conformi a normali condizioni di mercato e che costituissero un parametro di riferimento adeguato per il confronto con i prezzi praticati a società collegate. Inoltre non è chiaro in che modo i prezzi unitari praticati a BCL, VTL e UCL, da un lato, e ad altri clienti, dall’altro, siano stati ricavati dai dati sulle vendite di Birla Furukawa. In particolare, il confronto presentato dal gruppo MP Birla non ha tenuto conto del fatto che, tra le altre società con cui sono stati confrontati i prezzi praticati al gruppo MP Birla, vi erano anche altre società che, in quanto appartenenti al gruppo Furukawa, erano collegate a Birla Furukawa. Il gruppo MP Birla ha pertanto confrontato i prezzi praticati a società collegate con una combinazione di prezzi praticati a società collegate e indipendenti. È emerso infine che il gruppo MP Birla ha selezionato in maniera opportunistica specifiche tipologie del prodotto oggetto dell’inchiesta per le quali la differenza di prezzo unitario tra le vendite al gruppo MP Birla e le vendite ad altre società suffragava la sua argomentazione. In conclusione, il gruppo MP Birla non ha fornito elementi di prova attendibili e che consentissero di dimostrare in maniera conclusiva che i prezzi praticati tra Birla Furukawa e i produttori esportatori del gruppo MP Birla erano conformi a normali condizioni di mercato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(63)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha individuato e corretto un errore materiale nel tasso di sovvenzione per i gruppi HFCL e STL.
(64)
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Regime speciale modificato di incentivi – M-SIPS
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo MP Birla
0,33 %
Gruppo HFCL
0,23 %
Gruppo STL
0,31 %
3.3.1.2. Regime di perequazione degli interessi per i finanziamenti all’esportazione (IES)
(65)
La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta i gruppi di produttori esportatori STL e MP Birla hanno fatto ricorso al regime IES. Tale regime è già stato oggetto di misure compensative nell’ambito di un procedimento per l’istituzione di un dazio compensativo relativo a sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India
(
16
)
(«il regolamento GES definitivo»), in particolare ai considerando da 140 a 150.
3.3.1.2.1. Base giuridica
(66)
Il «regime di perequazione degli interessi sui crediti all’esportazione in rupie prima e dopo la spedizione» è entrato in vigore il 1
o
aprile 2015 ed è stato annunciato dalla Banca centrale dell’India («RBI») l’11 febbraio 2016
(
17
)
(«circolare RBI del 2016»). Inizialmente la scadenza del regime IES era prevista per il 31 marzo 2020. Tuttavia il regime è stato oggetto di diverse proroghe, tra cui una proroga che ne ha esteso la validità fino al 31 marzo 2024
(
18
)
(«comunicazione di proroga del regime IES per il periodo dell’inchiesta»), andando così a coprire il periodo dell’inchiesta.
3.3.1.2.2. Ammissibilità
(67)
Il regime IES è disponibile per le esportazioni di un’ampia gamma di prodotti, compresi i cavi di fibre ottiche, indipendentemente dalle dimensioni del produttore esportatore o dell’operatore commerciale esportatore, e per qualsiasi prodotto esportato fabbricato da micro, piccole e medie imprese (MPMI).
3.3.1.2.3. Applicazione pratica
(68)
Il regime IES è gestito dalla direzione generale del Commercio estero e consente agli esportatori ammissibili di compensare parte degli interessi pagati per i prestiti ottenuti dalle banche partecipanti, come indicato a pagina 4, punto 2, della circolare RBI del 2016. Nella comunicazione di proroga del regime IES per il periodo dell’inchiesta è stata stabilita una compensazione degli interessi pari al 3 % per i fabbricanti/esportatori appartenenti a MPMI che esportano nell’ambito di qualsiasi voce SA e del 2 % per i fabbricanti esportatori e gli operatori commerciali esportatori che esportano nell’ambito delle voci SA 410, compresi i cavi di fibre ottiche, come previsto nella circolare RBI del 2016.
(69)
Le banche partecipanti ricevono un indennizzo dalla Banca centrale dell’India affinché concedano interessi più bassi agli esportatori ammissibili. Il vantaggio è disponibile dalla data di erogazione fino alla data del rimborso o fino alla data oltre la quale il credito all’esportazione in essere risulta scaduto. Tuttavia il regime IES è disponibile per gli esportatori ammissibili solo durante il periodo in cui è in vigore.
3.3.1.2.4. Conclusioni sul regime IES
(70)
Come già stabilito dalla Commissione al considerando 146 del regolamento GES, il regime IES fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base sotto forma di una compensazione degli interessi che le banche partecipanti devono fornire alle società ammissibili, come indicato al considerando 68.
(71)
Inoltre, come già stabilito dalla Commissione al considerando 147 del regolamento GES, il regime IES è condizionata di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tale compensazione degli interessi non può essere ottenuta senza un impegno a esportare i beni prodotti, come indicato al considerando 68, e riguarda solo i prodotti esportati. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, tale regime è pertanto ritenuto specifico e compensabile.
(72)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha affermato che il regime IES non costituisce una sovvenzione compensabile per tre motivi: i) il regime IES non comporta un trasferimento diretto di fondi, in quanto il governo dell’India si limita a rimborsare alle banche una parte della riduzione degli interessi. Il governo dell’India ha inoltre affermato che le banche hanno piena discrezionalità nella concessione dei prestiti; ii) il regime IES non conferisce un vantaggio ai beneficiari, in quanto adegua gli oneri finanziari solo a un livello di mercato ragionevole; e iii) il regime IES non è condizionato alle esportazioni in quanto i beneficiari non sono tenuti a raggiungere obiettivi di esportazione specifici.
(73)
La Commissione ha osservato di aver già constatato che il regime IES costituisce una sovvenzione compensabile nel caso relativo ai sistemi di elettrodi di grafite. Per quanto riguarda la prima argomentazione, il regime IES costituisce un contributo finanziario in quanto il governo dell’India ha rimborsato alle banche partecipanti la compensazione dei tassi di interesse che le banche devono fornire ai loro clienti ammissibili sulla base delle norme stabilite dal governo dell’India. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, il vantaggio conferito dal regime IES consiste in una compensazione degli interessi nella misura del 2 %, che i beneficiari avrebbero altrimenti dovuto pagare. Per quanto riguarda la terza argomentazione, la Commissione non ha ritenuto che fossero necessari obiettivi di esportazione per constatare che il regime IES è condizionato alle esportazioni. Come già stabilito nel regolamento GES, il regime IES è risultato essere condizionato alle esportazioni in quanto la compensazione degli interessi sui prestiti non può essere ottenuta senza un impegno a esportare i beni prodotti. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(74)
Il governo dell’India ha inoltre affermato che il regime IES è cessato il 31 dicembre 2024. Il gruppo STL ha sostenuto che la proroga del regime del 28 giugno 2024 riguardava solo le micro, piccole e medie imprese esportatrici e non le società di grandi dimensioni. Il governo dell’India e il gruppo STL hanno affermato che, poiché le società esportatrici non potranno beneficiare del regime IES in futuro, non si dovrebbe tenere conto di tale regime nel calcolo dei dazi compensativi.
(75)
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal gruppo STL, che consistevano in tre comunicazioni commerciali riguardanti le proroghe del regime IES, datate 28 giugno 2024, 31 agosto 2024 e 30 settembre 2024. Gli elementi di prova hanno dimostrato che la proroga del 28 giugno 2024 era effettivamente limitata alle micro, piccole e medie imprese esportatrici. La comunicazione commerciale del 30 settembre 2024 ha prorogato il regime IES fino al 31 dicembre 2024. La Commissione ha osservato che dal 2020 il regime IES era stato oggetto di almeno otto proroghe, comprese le tre presentate dal gruppo STL. Nel corso dell’inchiesta né il governo dell’India né i produttori esportatori inseriti nel campione avevano fatto riferimento alla cessazione permanente del regime IES e di conseguenza la Commissione non ha potuto verificare, ad esempio, l’impatto della cessazione sui prestiti in corso che beneficiano della compensazione degli interessi prevista dal regime IES. Inoltre, tenuto conto dell’elevato numero di proroghe concesse in passato e dei riferimenti rinvenuti nel 2025 sulla stampa in merito alla possibilità di una nuova proroga
(
19
)
, la Commissione ha respinto la richiesta di escludere il regime IES dal calcolo dei vantaggi.
3.3.1.2.5. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(76)
A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito al beneficiario consiste nella differenza tra l’importo dell’interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l’importo che tale società avrebbe pagato per un analogo prestito commerciale ottenibile sul mercato finanziario indiano (vale a dire, la compensazione degli interessi riconosciuta per legge). L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato pertanto considerato pari all’importo dell’interesse relativo al periodo dell’inchiesta compensato dalla RBI e così risparmiato dai gruppi STL e MP Birla.
(77)
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione sul fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
(78)
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Regime di perequazione degli interessi per i finanziamenti all’esportazione
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo MP Birla
0,63 %
Gruppo STL
0,78 %
3.3.2.
Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute
3.3.2.1. Regimi di esenzione dai dazi e di rimborso d’imposta
(79)
I regimi AAS, RoDTEP ed EPCGS sono basati sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (
Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992
) (n. 22 del 1992) entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo dell’India a emettere comunicazioni relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Tali comunicazioni sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati solitamente con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e dell’industria e periodicamente aggiornati.
(80)
I documenti sulla politica del commercio estero pertinenti per il periodo dell’inchiesta sono quelli relativi alla politica del commercio estero 2015-20 («FTP 2015-20») e alla politica del commercio estero 2023
(
20
)
(«FTP 2023»). L’FTP 2015-20 è entrato in vigore nell’aprile 2015 e inizialmente la scadenza era prevista al 31 marzo 2020. Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, la scadenza è stata infine prorogata fino al 31 marzo 2023. Il documento FTP 2023 è entrato in vigore il 1
o
aprile 2023. Il governo dell’India ha inoltre stabilito le procedure che disciplinano l’FTP 2015-20 e l’FTP 2023 rispettivamente nel manuale di procedura 2015-20 («HOP 2015-20») e nel manuale di procedura 2023
(
21
)
(«HOP 2023»).
(81)
Il regime DDS è basato sulla sezione 75 della legge doganale (
Customs Act
) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (
Central Excise Act
) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria (
Financial Act
) del 1994 e sul regolamento relativo alla restituzione dei dazi doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (
Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules
) del 1995, del 2006 e del 2017. I tassi di restituzione sono pubblicati e sono stati oggetto di varie modifiche nel corso del tempo.
3.3.2.1.1. Remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (RoDTEP)
(82)
La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta tutti i gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione hanno fatto ricorso al regime RoDTEP. Tale regime è già stato oggetto di misure compensative nell’ambito del regolamento GES (cfr. relativi considerando da 118 a 132).
3.3.2.1.1.1. Base giuridica
(83)
Il regime RoDTEP è contemplato al capitolo 4 del documento FTP 2015-20 e, dal 1
o
aprile 2023, al capitolo 4 del documento FTP 2023.
3.3.2.1.1.2. Ammissibilità
(84)
Tutti i fabbricanti esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di tale regime.
3.3.2.1.1.3. Applicazione pratica
(85)
Le imprese ammissibili possono beneficiare del regime RoDTEP esportando prodotti che non figurano nell’elenco di forniture/articoli/categorie non ammissibili di cui alla sezione 4.55 del documento FTP 2023. Sulla base di tale elenco, i cavi di fibre ottiche non sono stati esclusi.
(86)
Nell’ambito del regime, le imprese ammissibili ottengono uno sconto pari a una determinata percentuale del valore fob, con un valore massimo unitario, del prodotto esportato. Lo sconto è fornito sotto forma di cedola elettronica (e-script) trasferibile, conservata in un registro elettronico dal comitato centrale delle imposte indirette e delle dogane (
Central Board of Indirect Taxes & Customs
– CBIC). Le cedole elettroniche possono essere utilizzate per il pagamento dei dazi doganali delle merci importate, conformemente alla prima tabella della legge sulle tariffe doganali (
Customs Tariff Act
) del 1975, vale a dire il dazio doganale di base.
(87)
I tassi relativi al regime RoDTEP sono pubblicati sotto forma di comunicazioni. Il tasso relativo al regime RoDTEP per i cavi di fibre ottiche nel periodo dell’inchiesta è stato pari all’1,5 % del valore fob, con un valore massimo di 11,3 Rs/kg (peso netto). Gli esportatori possono ricevere il valore minore tra i due.
3.3.2.1.1.4. Conclusioni sul regime RoDTEP
(88)
Il regime RODTEP eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Le cedole elettroniche a titolo del regime RoDTEP costituiscono contributi finanziari concessi dal governo dell’India, in quanto la cedola sarà successivamente utilizzata per compensare i dazi all’importazione pagati sulle merci, riducendo così le entrate del governo dell’India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Inoltre le cedole elettroniche a titolo del regime RoDTEP conferiscono un vantaggio all’esportatore in quanto non è soggetto al pagamento dei suddetti dazi all’importazione.
(89)
Come già stabilito al considerando 125 del regolamento GES e in base alla sezione 4.54 del documento FTP 2023, il regime RoDTEP è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.
(90)
Tale regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all’allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente le merci importate in franchigia doganale nel processo di produzione e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Le cedole elettroniche non sono necessariamente legate a pagamenti effettivi di dazi all’importazione sulle materie prime e non costituiscono un credito sul dazio che può essere utilizzato solo per compensare i dazi all’importazione su precedenti o future importazioni di materie prime. Non esistono meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono consumati nel processo di produzione del prodotto esportato, o se è stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base.
(91)
Per di più, per sei dei sette produttori esportatori, il governo dell’India non ha condotto alcun esame ulteriore, sulla base dei fattori produttivi e delle operazioni effettivi, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo. Durante la visita di verifica la Commissione ha chiesto al governo dell’India se intendesse effettuare ulteriori esami riguardo a questo e ad altri regimi e il governo dell’India ha risposto di non avere ulteriori programmi in merito. La Commissione non ha pertanto chiesto al governo dell’India di procedere a un ulteriore esame delle operazioni in questione. Per un produttore esportatore del gruppo STL, il governo dell’India ha effettuato una verifica su richiesta della società ai fini della presente inchiesta. Per quanto riguarda la procedura di verifica, la comunicazione scritta del governo dell’India al produttore esportatore per la visita in loco è stata inviata diversi giorni dopo l’effettiva visita da parte del governo dell’India al produttore esportatore e la relazione di verifica aveva la stessa data della visita di verifica del gruppo di lavoro della Commissione presso il governo dell’India. Per quanto riguarda la sostanza della relazione di verifica del governo dell’India, per i calcoli riportati nella relazione sono state utilizzate le quantità totali di fattori produttivi e di esportazioni, ma non sono stati tracciati i fattori produttivi effettivi (nazionali o importati) e quindi non è stato stabilito quali fossero stati utilizzati per fabbricare i prodotti effettivamente esportati.
(92)
L’inchiesta ha pertanto stabilito che la verifica effettuata dalle autorità indiane non era sufficiente a prevenire un vantaggio e che il RoDTEP, così come utilizzato nel caso di specie, non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio ammissibile.
3.3.2.1.1.5. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(93)
A norma dell’articolo 3, punto 2), e dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l’esistenza durante il periodo dell’inchiesta. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui la società riceve il vantaggio a titolo del regime. In quel momento il governo dell’India emette una cedola elettronica, contabilizzata dai produttori esportatori come credito che può essere utilizzato da tali società in qualsiasi momento per il pagamento dei dazi doganali su qualsiasi importazione, oppure trasferendo la cedola o le cedole a un’altra società. Ciò costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione, il governo dell’India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di quanto sopra e in assenza di elementi attendibili che indichino il contrario, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del regime RoDTEP corrisponde alla somma degli importi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il periodo dell’inchiesta dai produttori esportatori. La Commissione ha tenuto conto degli importi a titolo del regime RoDTEP acquisiti su tutte le operazioni di esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dichiarate da tutti e tre i gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione.
(94)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India, sostenuto da HFCL e STL (che non hanno presentato argomentazioni proprie), ha sostenuto che il regime RoDTEP non dovrebbe essere oggetto di misure compensative. In particolare, il governo dell’India ha sostenuto che i) la Commissione non ha calcolato se vi fosse stata una remissione in eccesso; ii) il governo dell’India aveva presentato elementi di prova, senza specificare quali e quando, che dimostravano che i tassi relativi al regime RoDTEP sono molto inferiori al livello effettivo delle imposte e dei dazi a carico degli esportatori; e iii) il governo dell’India dispone di un «sufficiente» sistema di verifica che comprende un obbligo, introdotto il 23 ottobre 2024, che impone agli esportatori di presentare al governo dell’India dichiarazioni annuali riguardo al regime RoDTEP.
(95)
Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha osservato che, in assenza di un sistema di tracciabilità, essa non poteva collegare i fattori produttivi importati ai prodotti esportati e che pertanto i dazi pagati per tali fattori produttivi importati non potevano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del vantaggio. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha nuovamente verificato gli elementi di prova presentati dal governo dell’India e, in particolare, la relazione di verifica di cui al considerando 91. Dagli elementi di prova è emerso che i fascicoli utilizzati dal governo dell’India per elaborare la relazione, molti dei quali consistevano in fogli di lavoro, non erano stati verificati in loco dal governo dell’India, dal momento che quest’ultimo li ha chiesti al produttore esportatore diversi giorni dopo lo svolgimento della visita di verifica. La Commissione non ha pertanto ritenuto affidabili tali dati non verificati. Per quanto riguarda la terza argomentazione, la Commissione ha osservato che il nuovo obbligo di comunicazione è stato introdotto oltre un anno dopo la fine del periodo dell’inchiesta e che pertanto non è stato possibile utilizzarlo per verificare i dati nel caso di specie. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che la remissione in eccesso corrispondeva all’importo totale della restituzione ricevuta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(96)
A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione sul fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dei tre gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
(97)
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo MP Birla
0,55 %
Gruppo HFCL
0,14 %
Gruppo STL
0,76 %
3.3.2.1.2. Regime di autorizzazione preventiva (AAS)
(98)
La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta i gruppi HFCL, STL e MP Birla hanno fatto ricorso al regime AAS. Tale regime è stato oggetto di misure compensative nell’ambito di una serie di procedimenti in materia di dazi compensativi riguardanti l’India, cfr. anche i considerando da 28 a 55 del regolamento GES, i considerando da 126 a 153 del regolamento sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo
(
22
)
(«regolamento SSCR»), i considerando da 39 a 61 del regolamento sul polietilentereftalato
(
23
)
(«regolamento PET») e i considerando da 40 a 60 del regolamento sulle barre di acciaio inossidabile
(
24
)
(«regolamento SSBR»).
3.3.2.1.2.1. Base giuridica
(99)
La descrizione dettagliata del regime è riportata al capitolo 4 dei documenti FTP 2015-20 e FTP 2023 e al capitolo 4 dei documenti HOP 2015-2020 e HOP 2023.
3.3.2.1.3. Ammissibilità
(100)
A norma del paragrafo 4.05 del documento FTP 2023, le licenze di autorizzazione preventiva possono essere rilasciate ai fabbricanti esportatori o agli operatori commerciali esportatori collegati a fabbricanti.
(101)
Le licenze di autorizzazione preventiva possono essere rilasciate per le esportazioni fisiche, le forniture intermedie, la fornitura di determinati beni e le esportazioni presunte.
3.3.2.1.4. Applicazione pratica
(102)
I richiedenti devono chiedere una licenza che consenta l’importazione di fattori produttivi esenti da dazi qualora il volume di tali importazioni non superi il volume dei fattori produttivi per la fabbricazione dei prodotti esportati. Esistono diversi tipi di licenze, in particolare quelle riportate di seguito.
(103)
In primo luogo, le licenze basate su norme SION. La direzione generale del Commercio estero pubblica le norme settoriali SION (
Standard Input-Output Norms
). Una norma SION prescrive le quantità di fattori produttivi necessari per fabbricare un’unità di un determinato prodotto. Le norme SION sono stabilite dal comitato per le norme, un organismo tecnico interministeriale composto da scienziati ed esperti tecnici di un determinato settore, sulla base delle informazioni presentate dai consigli per la promozione delle esportazioni, da altre autorità e dai fabbricanti dei prodotti in questione.
(104)
In secondo luogo, le licenze basate sull’autodichiarazione o sull’autoratifica. I richiedenti possono chiedere questo tipo di licenze qualora non siano disponibili né norme SION né norme ad hoc oppure, nel caso siano disponibili norme SION, se l’esportatore intende utilizzare fattori produttivi supplementari nel processo di fabbricazione. In tali casi, a differenza delle norme SION, le licenze AAS sono concesse sulla base delle norme di consumo individuale del richiedente. Il richiedente presenta al comitato per le norme una domanda, certificata da un ingegnere qualificato, contenente i dettagli dei fattori produttivi che si intende importare e le norme di consumo della società, certificate da un contabile qualificato, per tali fattori produttivi. Quando il comitato per le norme ha esaminato e approvato tali norme, queste sono pubblicate come norme ad hoc. In caso di licenze basate sull’autoratifica, le autorità regionali possono rilasciare licenze AAS senza che le norme siano state ratificate dal comitato per le norme. Tuttavia tali licenze sono fornite solo ai titolari di un certificato di operatore economico autorizzato («AEO»), che sono di norma esportatori affermati con comprovata esperienza. La domanda di licenza basata sull’autoratifica deve includere un certificato rilasciato da un ingegnere qualificato.
(105)
Le licenze AAS indicano le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie. I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il prodotto destinato all’esportazione. I richiedenti possono chiedere le licenze se l’obbligo di esportazione è applicabile a ogni prodotto elencato nella licenza. Se per un prodotto esportato esistono norme SION o norme ad hoc, i richiedenti possono chiedere licenze per le quali il titolare può adempiere all’obbligo di esportazione esportando qualsiasi combinazione dei prodotti da esportati elencati nella licenza.
(106)
I titolari di licenze dispongono di 12 mesi per importare i fattori produttivi e di 18 mesi per esportare i prodotti fabbricati. Il governo dell’India può concedere proroghe di tali termini dietro richiesta del titolare della licenza.
(107)
A fini di verifica da parte delle autorità indiane e conformemente al capitolo 4.51 del documento HOP 2023, il titolare di una licenza AAS è tenuto per legge a tenere una contabilità corretta e veritiera del consumo e dell’utilizzo di merci importati in esenzione da dazi/acquistate sul mercato interno in un formato specificato (la cosiddetta appendice 4H). Un contabile qualificato esterno deve certificare che le informazioni fornite nell’appendice 4H sono veritiere e corrette.
(108)
Secondo la normativa indiana le operazioni di esportazione dichiarate nell’ambito del regime AAS non possono beneficiare di vantaggi a titolo dei regimi RoDTEP o DDS.
(109)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno fatto ricorso a licenze basate sulle norme SION, sulle autodichiarazioni e sull’autoratifica.
(110)
La Commissione ha inoltre esaminato se il governo dell’India ha posto in essere e applica un sistema o una procedura di verifica efficaci per confermare quali fattori produttivi siano stati consumati nella produzione del prodotto esportato e in quale quantità.
(111)
La Commissione ha verificato, per diverse licenze e diversi cavi di fibre ottiche esportati, la precisione delle norme SION e delle norme specifiche della società nel far corrispondere le quantità di fattori produttivi con i prodotti fabbricati esportati. Dalla verifica è emerso che, in diversi casi, il quantitativo di fibre ottiche stabilito nelle norme SION o nelle norme specifiche della società corrispondeva a quello stabilito nella distinta dei materiali del produttore esportatore. In un caso riguardante una licenza basata sulle norme della società tuttavia il quantitativo stabilito nella distinta dei materiali superava di circa l’89 % il quantitativo stabilito nella licenza. Per gli altri fattori produttivi, gli scostamenti erano significativi. Ad esempio, in una licenza basata sulle norme della società, la quantità stabilita nella distinta materiali del fattore produttivo «composto per HDPE di colore nero» era superiore di quasi il 2 500 % rispetto alla quantità stabilita nella licenza. Durante la visita di verifica, i produttori esportatori hanno spiegato che gli scostamenti riguardanti fattori produttivi diversi dalla fibra ottica erano dovuti al fatto che i prodotti esportati elencati nella licenza in realtà costituivano un paniere di numerosi prodotti effettivi fabbricati ed esportati.
(112)
Dall’inchiesta è tuttavia emerso che i meccanismi descritti al considerando 111 mirano a riconciliare i volumi, ma non a garantire l’incorporazione fisica dei fattori produttivi importati nelle merci esportate.
(113)
Dall’inchiesta è inoltre emerso che, per un numero esiguo di licenze, i produttori esportatori inseriti nel campione avevano presentato al governo dell’India domande di annullamento di tali licenze dopo che le società avevano ritenuto di aver adempiuto agli obblighi di esportazione. Nella domanda erano incluse le appendici 4H compilate. Lo scopo dell’appendice 4H è presentare un consolidamento dei volumi dei fattori produttivi importati e delle merci esportate. I produttori esportatori che avevano compilato le appendici 4H avevano utilizzato il registro degli acquisti per registrare i fattori produttivi importati nell’ambito del regime AAS e hanno usato un fascicolo di tracciabilità interno per registrare le esportazioni nell’ambito di ciascuna licenza. Nell’ambito del regime AAS, i titolari di licenze concesse dal governo dell’India devono adeguare i quantitativi delle importazioni ai quantitativi dei prodotti esportati utilizzando le norme prescritte nelle licenze, che, come indicato ai considerando 103 e 104, possono basarsi su norme SION, sull’autodichiarazione o sull’autoratifica. Il governo dell’India tuttavia non ha ancora annullato tali licenze e quindi non le ha formalmente verificate. Per tutte le altre licenze, i produttori esportatori non disponevano delle appendici 4H. Pertanto, poiché i produttori esportatori dispongono solo di un numero limitato di appendici 4H compilate e il governo dell’India non ha verificato le pochissime appendici 4H che sono state compilate, la Commissione non ha potuto verificare se il governo dell’India abbia predisposto e applichi un sistema o una procedura per confermare quali fattori produttivi sono stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in quali quantità.
(114)
Durante la visita di verifica, inoltre, un produttore esportatore inserito nel campione ha spiegato che i prodotti esportati sono assegnati a una particolare licenza quando il nome di tale prodotto nella fattura di esportazione rientra tra quelli presenti nel paniere di prodotti oggetto della licenza. Ciò significa che l’assegnazione non viene effettuata in base ai lotti effettivi di fattori produttivi importati utilizzati in un determinato prodotto esportato. Nell’ambito del regime AAS pertanto ai produttori esportatori non viene impedito di sostituire nel processo di fabbricazione i fattori produttivi importati con fattori produttivi fabbricati a livello nazionale.
(115)
Un altro produttore esportatore inserito nel campione ha indicato che i fattori produttivi fabbricati a livello nazionale hanno caratteristiche equivalenti a quelle dei fattori produttivi importati e che pertanto la sostituzione di fattori produttivi importati con fattori produttivi fabbricati a livello nazionale all’interno dei cavi di fibre ottiche sarebbe una pratica accettabile. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che nessun produttore esportatore inserito nel campione ha chiesto al governo dell’India di autorizzare tale pratica di sostituzione, il che avrebbe richiesto una valutazione da parte del governo dell’India al riguardo.
(116)
Dall’inchiesta è inoltre emerso che il governo dell’India non ha eseguito verifiche sino a che non vi sono state specifiche richieste di verifica ai fini della presente inchiesta antisovvenzioni da parte dei tre gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione. Di conseguenza il governo dell’India ha sottoposto a verifica un produttore esportatore del gruppo STL e due produttori esportatori del gruppo MP Birla, ma non ha verificato il gruppo HFCL.
(117)
Durante la visita di verifica del governo dell’India, quest’ultimo ha presentato le proprie relazioni di verifica dei tre produttori esportatori di cui al considerando 116. Tali relazioni di verifica recavano la data del 10 dicembre 2024, una delle giornate in cui la Commissione ha effettuato visite di verifica presso il governo dell’India in relazione all’attuale inchiesta antisovvenzioni. Durante la visita di verifica presso il governo dell’India, la Commissione ha chiesto se vi fosse l’intenzione di effettuare ulteriori esami e il governo dell’India ha risposto di non avere programmi in tal senso.
(118)
Per quanto riguarda la procedura di verifica del governo dell’India, in un caso quest’ultimo ha notificato la visita di verifica per posta elettronica, al rispettivo produttore esportatore, lo stesso giorno in cui tale visita si è verificata. Per di più gli elementi di prova a sostegno delle informazioni pertinenti che avrebbero dovuto essere verificate dal governo dell’India durante la visita sono stati inviati al governo dell’India solo dopo tale visita. In un altro caso, sebbene il governo dell’India avesse comunicato alla Commissione che l’incaricato della verifica del governo dell’India non aveva avuto scambi con la società dopo la visita, gli elementi di prova utilizzati dal governo dell’India per preparare la relazione di verifica comprendevano catture di schermate effettuate tra 15 e 17 giorni dopo la visita di verifica da parte del governo dell’India.
(119)
Per quanto riguarda il merito, le relazioni di verifica non facevano riferimento ad alcun elemento di prova a sostegno del fatto che i fattori produttivi per i quali era stata concessa la remissione del dazio all’importazione fossero stati consumati nel processo di produzione dei prodotti esportati, né che i produttori esportatori tenessero traccia dell’incorporazione fisica delle importazioni effettive all’interno della merce effettivamente esportata. Non vi erano inoltre elementi di prova del fatto che la verifica avesse riguardato la sostituzione di fattori produttivi importati con fattori produttivi fabbricati a livello nazionale.
(120)
Pertanto la procedura e il contenuto del sistema di verifica del governo dell’India descritto ai considerando da 117 a 119 dimostrano che tale sistema o procedura non è efficace ai fini previsti. In primo luogo, il governo dell’India non ha annullato tutte le licenze AAS e pertanto non ha verificato ove possibile i rispettivi fattori produttivi importati e i prodotti esportati. In secondo luogo, il governo dell’India non ha effettuato una visita di verifica presso tutti e tre gli esportatori, ma solo presso due di essi, e solo su richiesta specifica di tali esportatori alla luce del procedimento in materia di dazi compensativi in corso. In terzo luogo, anche dalle procedure di verifica svolte è emerso che non vi erano elementi di prova del fatto che il governo dell’India avesse effettivamente richiesto e controllato gli elementi di prova alla base dei dati grezzi presentati dagli esportatori.
(121)
La Commissione ha anche cercato di verificare la capacità dei produttori esportatori di dimostrare, nel loro sistema contabile, che i fattori produttivi effettivamente importati erano fisicamente incorporati all’interno nel processo di fabbricazione delle merci esportate.
(122)
Un gruppo di produttori esportatori inseriti nel campione non è stato in grado di utilizzare il proprio sistema interno per rintracciare l’incorporazione fisica dei fattori produttivi importati all’interno dei cavi di fibre ottiche esportati.
(123)
Per gli altri due gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione a causa dei vincoli dei sistemi interni da loro utilizzati, la Commissione è stata in grado di inserire nel campione solo un volume non significativo di fattori produttivi importati e ha cercato di tracciarli fino ad arrivare alle merci esportate. Tale processo di verifica non ha pertanto fornito alcun risultato rappresentativo.
(124)
Sulla base di quanto precede, si è concluso che il sistema di verifica applicato dal governo dell’India non era efficace e ragionevole al fine di garantire che il dazio all’importazione oggetto di remissione sulle importazioni di fattori produttivi nell’ambito del regime AAS fosse effettivamente utilizzato per la fabbricazione del prodotto esportato. Analogamente, gli stessi produttori esportatori inseriti nel campione non sono stati in grado di dimostrare che i fattori produttivi importati fossero stati utilizzati nella produzione dei prodotti esportati. Poiché il governo dell’India aveva indicato che non intendeva effettuare ulteriori verifiche, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni.
3.3.2.1.5. Conclusioni sul regime AAS
(125)
In linea con i casi precedenti e alla luce delle risultanze di cui alla sezione precedente, l’esenzione dai dazi all’importazione nell’ambito di tale regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Essa costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, in quanto quest’ultimo rinuncia a entrate provenienti da dazi che sarebbero altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta in quanto ne migliora la liquidità.
(126)
Inoltre il regime AAS è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza impegnarsi a esportare, una società non può ottenere i vantaggi previsti da questo regime.
(127)
Il regime AAS non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e degli allegati II e III del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione del dazio) e all’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Come stabilito ai considerando da 110 a 124, il governo dell’India non aveva applicato un meccanismo efficace e ragionevole o una procedura che consentisse di verificare quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l’allegato II, punti 4) e 5), del regolamento di base, e, nel caso dei regimi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, parte II, punto 2), del medesimo regolamento). Inoltre, malgrado le carenze di cui al considerando 111, le norme SION e le norme specifiche della società mirano a far corrispondere le quantità complessive, ma non possono costituire un sistema di verifica del consumo effettivo, in quanto non consentono di stabilire se i fattori produttivi effettivamente importati siano sostituiti da fattori produttivi nazionali nella fabbricazione dei prodotti effettivamente esportati. Alla luce dell’allegato II, punto 5), e dell’allegato III, parte II, punto 3), del regolamento di base, e sebbene il governo dell’India abbia effettuato verifiche presso due produttori esportatori, le verifiche non hanno confermato che i fattori produttivi effettivamente importati siano stati utilizzati nelle merci esportate.
(128)
Il regime è quindi compensabile.
(129)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione in merito all’efficacia del suo sistema di verifica. In particolare, il governo dell’India ha affermato che la Commissione non dovrebbe trarre conclusioni negative dal fatto che la verifica sia stata richiesta dai produttori esportatori.
(130)
La Commissione ha osservato che al considerando 116 si affermava semplicemente che il governo dell’India non aveva effettuato alcuna verifica fino a quando non ha ricevuto le richieste di verifica dei produttori esportatori ai fini della presente inchiesta antisovvenzioni. La conclusione della Commissione sull’efficacia del sistema di verifica non si basava su tale circostanza ed è stata illustrata in maniera dettagliata al considerando 120 sulla base delle argomentazioni di cui ai considerando da 117 a 119. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
3.3.2.1.6. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(131)
Alla luce delle conclusioni di cui sopra in merito al regime AAS, l’importo totale dei dazi doganali non riscossi costituisce una sovvenzione compensabile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Sono state detratte le tasse per la presentazione delle domande versate dai produttori esportatori.
(132)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi della sovvenzione ricevuti in base al fatturato totale delle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
(133)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo HFCL e il governo dell’India (le cui argomentazioni sono state sostenute dal gruppo STL) hanno affermato in primo luogo che, in linea con la relazione dell’organo d’appello dell’OMC nel caso UE-PET (Pakistan)
(
25
)
, la Commissione, anche se ritiene inefficace il sistema di verifica del governo dell’India, deve determinare la remissione in eccesso sulla base della documentazione dei produttori esportatori. In secondo luogo, il gruppo HFCL ha fatto riferimento all’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («ASCM») per sostenere che solo la remissione in eccesso degli oneri all’importazione può essere compensata e che le importazioni possono essere sostituite da fattori produttivi nazionali aventi la stessa qualità e le stesse caratteristiche, e ha presentato dati a sostegno del fatto che non vi erano remissioni in eccesso per il gruppo HFCL. In terzo luogo, il gruppo HFCL ha affermato anche che, sulla base della relazione dell’organo d’appello dell’OMC nel caso UE-PET (Pakistan), la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati disponibili per calcolare se vi fossero state remissioni in eccesso, in particolare per quanto riguarda l’analisi della tracciabilità effettuata durante la visita di verifica, la distinta dei materiali reperita durante la visita di verifica e i dati presentati dal gruppo HFCL in risposta alla seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni relativa al consumo minimo di fibre ottiche per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(134)
La Commissione ha osservato di aver basato le proprie conclusioni sui fatti verificati durante l’inchiesta per determinare l’importo compensabile. Conformemente all’allegato II, punto 6), del regolamento di base, la Commissione ha valutato se i fattori produttivi importati fossero stati fisicamente incorporati nel prodotto esportato. A tal fine, e come descritto ai considerando da 110 a 124, la Commissione ha valutato, tra gli altri elementi, il sistema di verifica, la potenziale sostituzione delle importazioni con prodotti nazionali, le ricette fornite nelle licenze rispetto alle distinte di materiali e le capacità di tracciamento dei sistemi contabili dei produttori esportatori inseriti nel campione. La Commissione ha pertanto utilizzato i dati raccolti durante l’inchiesta per stabilire se i fattori produttivi importati fossero stati fisicamente incorporati nei prodotti esportati. Secondo le conclusioni raggiunte (considerando 127), non vi erano elementi di prova del fatto che le importazioni fossero state fisicamente incorporate nel prodotto esportato e di conseguenza la Commissione ha concluso che nel caso di specie la remissione in eccesso corrispondeva all’importo totale dei dazi all’importazione non riscossi. La Commissione osserva che una conclusione analoga è stata raggiunta nel caso dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Inoltre, come già spiegato in detto considerando, la Commissione ha compensato la remissione in eccesso. La Commissione ha inoltre esaminato la questione della sostituzione al considerando 115. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni.
(135)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo HFCL ha sostenuto che la Commissione non era stata coerente con le risultanze dei precedenti casi da essa affrontati in seguito alla pubblicazione della relazione dell’organo d’appello dell’OMC sul caso UE-PET (Pakistan). In particolare, il gruppo HFCL ha osservato che nel caso PET (India) la Commissione ha calcolato le remissioni in eccesso come differenza tra il consumo effettivo e le norme SION. Il gruppo HFCL ha inoltre sostenuto che le risultanze formulate dalla Commissione nel caso dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo non erano pertinenti nel caso di specie, in quanto per i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo i) non esisteva uno stretto nesso tra i fattori produttivi importati e i prodotti esportati; ii) i materiali importati potevano essere utilizzati anche in prodotti diversi dal prodotto oggetto dell’inchiesta e iii) non era stata fornita alcuna prova del calcolo della remissione in eccesso.
(136)
La Commissione ha espresso disaccordo con l’argomentazione. Come nel caso del PET (India) e dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, la Commissione aveva calcolato le remissioni in eccesso come spiegato al considerando 134. Analogamente a quanto avvenuto nel caso dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, nel quale non è stato possibile stabilire un collegamento tra i fattori produttivi importati e i prodotti esportati, la Commissione, sulla base dei dati raccolti durante l’inchiesta, non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i fattori produttivi importati fossero stati fisicamente incorporati nei prodotti esportati. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(137)
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Regime di autorizzazione preventiva
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo MP Birla
2,22 %
Gruppo HFCL
6,45 %
Gruppo STL
0,14 %
3.3.2.1.7. Regime di restituzione del dazio (DDS)
(138)
La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta tutti e tre i gruppi inseriti nel campione hanno fatto ricorso al regime DDS. Tale regime è già stato oggetto di misure compensative nell’ambito di una serie di procedimenti in materia di dazi compensativi riguardanti l’India, cfr. anche i considerando da 92 a 116 del regolamento GES, i considerando da 154 a 173 del regolamento SSCR, i considerando da 103 a 132 del regolamento sulla ghisa a grafite sferoidale
(
26
)
(«regolamento SGCI»), i considerando da 39 a 61 del regolamento sul polietilentereftalato
(
27
)
(«regolamento PET») e i considerando da 61 a 76 del regolamento sulle barre di acciaio inossidabile
(
28
)
(«regolamento SSBR»).
3.3.2.1.8. Base giuridica
(139)
La base giuridica applicabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame era costituita dalle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (
Custom & Central Excise Duties Drawback Rules
) del 1995
(
29
)
(«disposizioni DDS del 1995»), modificate nel 2006
(
30
)
e in seguito sostituite dalle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali del 2017
(
31
)
(«disposizioni DDS del 2017»), entrate in vigore il 1
o
ottobre 2017.
(140)
Il governo ha apportato diverse modifiche, anche per quanto riguarda le aliquote, mediante la comunicazione n. 95/2018 e la comunicazione n. 07/2020. Per il prodotto oggetto dell’inchiesta, l’aliquota DDS durante il periodo dell’inchiesta è stata pari all’1 % del valore fob dei cavi di fibre ottiche esportati.
3.3.2.1.9. Ammissibilità
(141)
Tutti i fabbricanti esportatori e gli operatori commerciali esportatori di prodotti ammissibili possono beneficiare di tale regime.
3.3.2.1.10. Applicazione pratica
(142)
In base a detto regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo pari a una percentuale del valore fob dichiarato del prodotto esportato.
(143)
Come già stabilito nei regolamenti della Commissione menzionati al considerando 138 e alla luce dalle sezioni 2 e 3 delle disposizioni DDS del 2017, per poter beneficiare del regime, una società deve esportare. L’esportatore deve indicare che il prodotto di esportazione rientra nel regime DDS quando inserisce i dati della spedizione nel portale delle dogane. L’importo DDS è quindi fissato irrevocabilmente quando il governo dell’India emette la bolla di spedizione che farebbe scattare il pagamento dell’importo DDS all’esportatore.
(144)
La normativa indiana non prevede che l’esportatore che richiede di avvalersi del regime DDS incorrerà in un’obbligazione doganale per le importazioni delle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto esportato. Di fatto, l’importo DDS può essere utilizzato per qualsiasi scopo.
(145)
La normativa indiana consente alle società di rivendicare i vantaggi previsti sia dal regime DDS sia dal regime RoDTEP per la stessa operazione di esportazione. In tal caso tuttavia le società per tali operazioni di esportazione non possono richiedere di beneficiare del regime AAS.
(146)
Durante la visita di verifica presso il governo dell’India, la Commissione ha chiesto se vi fosse l’intenzione di effettuare ulteriori esami e il governo dell’India ha risposto di non avere programmi in tal senso.
3.3.2.1.11. Conclusioni sul regime DDS
(147)
Il regime DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. L’importo DDS costituisce un contributo finanziario del governo dell’India, in quanto assume la forma di un trasferimento diretto di fondi da parte di tale governo. Non esistono restrizioni in merito all’impiego di questi fondi. Inoltre l’importo DDS conferisce un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliora la liquidità.
(148)
L’aliquota DDS per le esportazioni è fissata dal governo dell’India singolarmente per ciascun prodotto. Tuttavia, sebbene la sovvenzione sia definita come una restituzione del dazio, il regime non presenta tutte le caratteristiche di un sistema di restituzione del dazio o di un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base; inoltre non è conforme alle norme stabilite nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione del dazio) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all’esportatore non è necessariamente legato a pagamenti effettivi di dazi all’importazione sulle materie prime e non costituisce un credito sul dazio per compensare i dazi all’importazione su precedenti o future importazioni di materie prime. Non esistono neppure meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono consumati nella fabbricazione dei prodotti esportati e in che quantità. Infine, il governo dell’India non ha effettuato un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi utilizzati, sebbene tale esame sarebbe necessario in mancanza di un meccanismo di verifica applicato in modo efficace (allegato II, punto 5), e allegato III, parte II, punto 3), del regolamento di base).
(149)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India (le cui argomentazioni sono state sostenute dal gruppo STL) ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione riguardo al sistema di verifica e ha affermato che il regime DDS non costituiva una sovvenzione compensabile. In particolare, il governo dell’India ha affermato che il suo sistema di verifica era solido e ha fatto riferimento a varie norme in vigore, tra cui le disposizioni DDS del 1995 e del 2017.
(150)
La Commissione ha osservato che il governo dell’India non ha presentato nuovi elementi di prova in merito al sistema di verifica tali da mettere in discussione le conclusioni della Commissione. Tali risultanze (ossia che il regime DDS costituisce una sovvenzione compensabile e che il suo sistema di verifica è inefficace) sono in linea con le conclusioni fattuali raggiunte anche in casi precedenti, ad esempio per quanto riguarda il polietilentereftalato e i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(151)
Il pagamento da parte del governo dell’India, a seguito delle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all’andamento delle esportazioni e pertanto tale regime è ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Poiché il governo dell’India aveva risposto alla Commissione che non intendeva effettuare ulteriori esami, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni.
(152)
In considerazione di quanto precede, si conclude che il regime DDS è compensabile.
3.3.2.1.12. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(153)
A norma dell’articolo 3, punto 2), e dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l’esistenza durante il periodo dell’inchiesta. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un’operazione di esportazione è effettuata nel quadro del regime in questione. Da tale istante il governo dell’India è tenuto al pagamento dell’importo DDS, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali rilasciano una polizza di carico che indica, fra l’altro, l’importo DDS da concedere per l’operazione di esportazione, il governo dell’India non ha il potere discrezionale in merito alla concessione o meno della sovvenzione.
(154)
In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del regime DDS corrisponde alla somma degli importi DDS sulle operazioni di esportazione eseguite nell’ambito di tale regime durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha tenuto conto degli importi DDS acquisiti su tutte le operazioni di esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(155)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India (le cui argomentazioni sono state sostenute dal gruppo STL) ha affermato che, in linea con la relazione dell’organo d’appello dell’OMC nel caso UE-PET (Pakistan), la Commissione, anche se ritiene inefficace il sistema di verifica del governo dell’India, deve determinare la remissione in eccesso sulla base della documentazione dei produttori esportatori. Il governo dell’India ha inoltre sostenuto che nel caso di specie non vi sono state remissioni in eccesso.
(156)
La Commissione ha osservato che i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova del fatto che avessero pagato dazi sui fattori produttivi importati che erano stati fisicamente incorporati nel prodotto esportato per il quale hanno ricevuto l’importo della restituzione. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire che le remissioni in eccesso corrispondessero all’importo totale della restituzione ricevuta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(157)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi della sovvenzione sul fatturato totale delle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
(158)
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Regime di restituzione del dazio
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo MP Birla
0,60 %
Gruppo HFCL
0,17 %
Gruppo STL
0,90 %
3.3.2.1.13. Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (EPCGS)
(159)
La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta i gruppi HFCL e STL hanno fatto ricorso al regime EPCGS. Tale regime è già stato oggetto di misure compensative nell’ambito di una serie di procedimenti in materia di dazi compensativi riguardanti l’India, cfr. anche i considerando da 79 a 90 del regolamento GES, i considerando da 174 a 189 del regolamento SSCR, i considerando da 82 a 93 del regolamento PET e i considerando da 86 a 102 del regolamento SGCI.
3.3.2.1.14. Base giuridica
(160)
La descrizione dettagliata del regime EPCGS è riportata al capitolo 5 del documento FTP 2015-20 e al capitolo 5 del documento FTP 2023 come pure al capitolo 5 dei documenti HOP 2015-2020 e HOP 2023.
3.3.2.1.15. Ammissibilità
(161)
Sono ammissibili a tale regime i fabbricanti esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a fabbricanti e i fornitori di servizi.
3.3.2.1.16. Applicazione pratica
(162)
A condizione di contrarre un obbligo di esportazione, le società ammissibili possono importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un’aliquota del dazio ridotta. A tale scopo il governo dell’India rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. È prevista una riduzione dell’aliquota del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nell’ambito del regime. Conformemente ai paragrafi 5.01(b) e 5.04(a) del documento FTP 2023, in virtù dell’obbligo di esportazione il beneficiario deve esportare i prodotti fabbricati per i quali è stata rilasciata la licenza per un importo equivalente a sei volte il valore di dazi, tasse e imposte aggiuntive risparmiati sull’importazione dei beni strumentali, entro sei anni dalla data di rilascio della licenza. Secondo i documenti FTP 2015-20 e FTP 2023 i beni strumentali possono essere importati con un’aliquota del dazio dello 0 % nel quadro del regime EPCGS. L’obbligo di esportazione pari a sei volte il dazio risparmiato deve essere soddisfatto entro un periodo massimo di sei anni.
3.3.2.1.17. Conclusioni sul regime EPCGS
(163)
Il regime EPCGS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. La riduzione del dazio costituisce un contributo finanziario del governo dell’India, in quanto con tale riduzione il governo rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Essa inoltre conferisce un vantaggio all’esportatore, in quanto i dazi risparmiati all’importazione migliorano la liquidità della società.
(164)
In più il regime EPCGS è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, tale regime è pertanto ritenuto specifico e compensabile.
(165)
Il regime EPCGS non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Tali sistemi ammissibili, descritti nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono consumati nella fabbricazione dei prodotti esportati.
3.3.2.1.17.1. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(166)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L’importo così calcolato, attribuibile al periodo dell’inchiesta, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale
(
32
)
vigente in India durante il periodo dell’inchiesta.
(167)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alla luce dell’argomentazione del gruppo MP Birla di cui al considerando 55 la Commissione ha modificato il parametro di riferimento del tasso d’interesse commerciale, come indicato al considerando 56.
(168)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute dalle società per ottenere la sovvenzione sono state dedotte dall’importo totale della sovvenzione, laddove richiesto.
(169)
Conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, tale importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
(170)
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Regime di promozione delle esportazioni di beni strumentali
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo HFCL
0,14 %
Gruppo STL
0,07 %
3.3.2.2. Altri
3.3.2.2.1. Importazione di merci in regime di aliquota preferenziale del dazio (IGCRS)
(171)
La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta tutti e tre i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno fatto ricorso al regime IGCRS.
3.3.2.2.2. Base giuridica
(172)
Il regime è stato introdotto per la prima volta nel 1996
(
33
)
ed è stato oggetto di importanti modifiche nel 2016
(
34
)
, nel 2017
(
35
)
e nel 2022
(
36
)
(«disposizioni IGCRS del 2022»).
3.3.2.2.3. Ammissibilità
(173)
Il regime è accessibile ai fabbricanti, ai fornitori di servizi a valle e a qualsiasi importatore che utilizzi la merce importata in questione per un uso finale previsto.
(174)
Le importazioni ammissibili e i limiti degli usi finali previsti sono indicati nella tabella della comunicazione n. 50/2017-Customs. Durante la visita di verifica della Commissione, il governo dell’India ha indicato che le società che importano merci a fini commerciali non sarebbero ammissibili.
3.3.2.2.4. Applicazione pratica
(175)
Il regime consente alle società ammissibili di ottenere una riduzione del dazio per i fattori produttivi e i beni strumentali importati. Le aliquote ridotte sono stabilite nelle comunicazioni di esenzione emesse a norma della sezione 25, sottosezione (1), della legge doganale del 1962.
(176)
Le società interessate a beneficiare dell’aliquota ridotta devono presentare una domanda tramite il portale delle dogane. Se i richiedenti sono produttori, le informazioni da inserire nella domanda comprendono, tra l’altro, i prodotti fabbricati e l’uso previsto delle merci importate nel processo di fabbricazione. I richiedenti devono inoltre fornire una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia di continuità. Per beneficiare dell’aliquota del dazio all’importazione ridotta, i richiedenti dovrebbero fornire il proprio numero di identificazione e i dettagli della garanzia di continuità al momento della presentazione della bolla doganale per le merci importate.
(177)
Le società ammissibili devono tenere un registro dell’uso delle merci importate e presentare alle autorità doganali dichiarazioni mensili del relativo consumo. Se le merci importate non sono utilizzate come specificato, o in caso di discrepanze, le autorità doganali possono recuperare la differenza tra il dazio all’importazione ridotto pagato e l’aliquota normale.
(178)
Le merci importate possono essere utilizzate per la fabbricazione sia di prodotti esportati sia di quelli destinati al consumo sul mercato interno.
3.3.2.2.5. Conclusioni sul regime IGCRS
(179)
Il regime IGCRS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii) e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. La riduzione del dazio costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, in quanto quest’ultimo rinuncia a entrate provenienti da dazi che sarebbero altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio in quanto migliora la liquidità dei beneficiari.
(180)
Si ritiene inoltre che il regime IGCRS sia specifico in quanto la sua ammissibilità è limitata per legge, ad esempio in virtù della tabella figurante nella comunicazione n. 50/2017-Customs di cui ai precedenti considerando 173 e 174, ad alcuni importatori ed è pertanto compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.
3.3.2.2.6. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(181)
L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, in base ai dazi doganali non pagati sulle merci importate. Nei casi in cui il regime IGCRS era stato utilizzato per l’acquisto di beni strumentali importati, il dazio doganale non pagato su di essi è stato ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di detti beni strumentali nel settore in questione. L’importo così calcolato, attribuibile al periodo dell’inchiesta, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale
(
37
)
vigente in India durante il periodo dell’inchiesta.
(182)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alla luce dell’argomentazione del gruppo MP Birla di cui al considerando 55 la Commissione ha modificato il parametro di riferimento del tasso d’interesse commerciale, come indicato al considerando 56.
(183)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo MP Birla ha addotto l’argomentazione di cui al considerando 59 anche in relazione al regime IGCRS. La Commissione l’ha respinta per gli stessi motivi illustrati nei considerando da 60 a 62 in relazione al regime M-SIPS.
(184)
Anche i gruppi STL e MP Birla hanno utilizzato questo regime per sostenere la fabbricazione di fattori produttivi. La Commissione ha pertanto attribuito ai produttori di cavi di fibre ottiche l’opportuno importo del vantaggio ottenuto, che è stato poi utilizzato per calcolare l’importo della sovvenzione compensabile sulla base del metodo descritto al considerando 181.
(185)
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi della sovvenzione in base al fatturato totale relativo al prodotto in esame dei produttori esportatori pertinenti durante il periodo dell’inchiesta, usato come denominatore appropriato.
(186)
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Importazione di merci in regime di aliquota preferenziale del dazio
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo MP Birla
0,88 %
Gruppo HFCL
0,63 %
Gruppo STL
0,58 %
3.3.3.
Sovvenzioni delle amministrazioni statali
3.3.3.1.1. Regimi di sostegno dello Stato di Maharashtra
(187)
La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta il gruppo STL ha fatto ricorso a regimi di sostegno concessi dallo Stato di Maharashtra.
3.3.3.1.2. Base giuridica
(188)
La base giuridica applicabile durante il periodo dell’inchiesta era costituita dalla politica in materia di elettronica del Maharashtra del 2016 e dal regime di incentivi del Maharashtra del 2019
(
38
)
.
3.3.3.1.3. Ammissibilità
(189)
Sono ammissibili le imprese manifatturiere, le industrie su larga scala e i progetti «mega» e «ultra mega». I regimi sono aperti a determinati settori, tra cui la progettazione e fabbricazione di sistemi elettronici e la fabbricazione di semiconduttori. Gli investimenti proposti dal gruppo STL si qualificavano come mega progetti.
3.3.3.1.4. Applicazione pratica
(190)
La politica in materia di elettronica del Maharashtra del 2016 include diversi regimi di sostegno quali sovvenzioni per le tariffe energetiche, sovvenzioni agli investimenti, il rimborso del contributo del datore di lavoro all’assicurazione statale dei dipendenti o il rimborso di vari dazi e imposte.
(191)
Prima dell’investimento, le società devono presentare una domanda allo Stato di Maharashtra.
(192)
Se la domanda è accolta, lo Stato di Maharashtra invia al richiedente una lettera denominata «certificato di ammissibilità» in cui sono elencati i regimi ammissibili e gli importi che il richiedente può esigere. Per i mega progetti, lo Stato di Maharashtra può offrire al richiedente sovvenzioni su misura sulla base dei regimi di sostegno di cui al considerando 190.
(193)
Quando lo Stato di Maharashtra ha inviato al richiedente il certificato di ammissibilità, quest’ultimo deve presentare una domanda di pagamento per ciascuno dei regimi di sovvenzione offerti, ma non necessariamente per tutti.
3.3.3.1.5. Conclusioni sui regimi dello Stato di Maharashtra
(194)
I regimi dello Stato di Maharashtra costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Gli esborsi sono contributi finanziari dello Stato di Maharashtra, in quanto quest’ultimo effettua un trasferimento diretto al beneficiario. Inoltre tali pagamenti conferiscono un vantaggio in quanto il beneficiario ottiene il rimborso di una parte dell’investimento effettuato.
(195)
I regimi sono inoltre considerati specifici in quanto la loro ammissibilità è limitata, come spiegato al considerando 189, alle società che investono nello Stato di Maharashtra e sono pertanto compensabili a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. Inoltre la sezione 2.3 del regime di incentivi del Maharashtra del 2019 afferma che l’amministrazione statale ha individuato 15 settori «di punta» per orientare lo sviluppo industriale verso settori emergenti ad alta tecnologia. Lo Stato di Maharashtra inoltre concede incentivi su misura ai progetti di grandissime dimensioni, come quelli che si qualificano come «mega progetti». La Commissione ha pertanto ritenuto che il regime fosse compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.
(196)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo STL ha sostenuto che il regime non era specifico. Secondo il gruppo STL, ciò era dovuto al fatto che l’autorità che concedeva l’aiuto era lo Stato del Maharashtra e che gli incentivi erano disponibili a quasi tutte le società produttrici dello Stato del Maharashtra, purché soddisfacessero criteri oggettivi, di natura economica e di applicazione orizzontale, in linea con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Il gruppo STL ha precisato che, al raggiungimento di determinate soglie di investimento nello Stato del Maharashtra, l’ammissibilità al finanziamento era automatica su presentazione di una domanda. È opportuno notare che il gruppo STL non ha infine presentato domanda per i regimi per i quali non aveva raggiunto la soglia di investimento richiesta.
(197)
La Commissione ha osservato che, a prescindere dal fatto che il regime fosse specifico in base alla portata geografica, il regime era comunque considerato specifico in quanto non disponibile a tutti i settori. La Commissione ha osservato che l’elenco dei settori cui si applica il regime esclude, ad esempio, l’intero settore agricolo primario (solo la trasformazione di prodotti agroalimentari era ammissibile
(
39
)
). La Commissione ha inoltre osservato che i benefici concessi non erano né automatici né predeterminati. Infatti, come rilevato al considerando 192, per i mega progetti – così è classificato l’investimento del gruppo STL – lo Stato di Maharashtra «
può prendere in considerazione la possibilità, da valutarsi caso per caso, di fornire un pacchetto personalizzato di incentivi, ove ritenuto necessario
»
(
40
)
. Durante la visita di verifica della Commissione, il gruppo STL ha confermato che il suo progetto era classificato come mega progetto e che gli erano stati offerti tali vantaggi su misura. Pertanto il fatto che siano stati concessi incentivi su misura per i mega progetti, tra cui rientra il progetto del gruppo STL, ha confermato che il vantaggio era effettivamente soggetto a discrezionalità e non automatico, come sostenuto dalla società. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.3.3.1.6. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(198)
Dall’inchiesta è emerso che il gruppo STL ha beneficiato di sovvenzioni per le tariffe energetiche, di sovvenzioni agli investimenti e del rimborso del contributo del datore di lavoro all’assicurazione statale dei dipendenti per sostenere gli investimenti nella fabbricazione di cavi di fibre ottiche, di preformati di vetro (un fattore produttivo a monte delle fibre ottiche) e di fibre ottiche (un fattore produttivo a monte dei cavi di fibre ottiche).
(199)
L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, in base all’importo concesso dallo Stato di Maharashtra ai beneficiari. Per quanto riguarda le sovvenzioni che consistono in sovvenzioni agli investimenti, l’importo totale è stato ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. La Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui matura gli importi risultanti dai certificati di ammissibilità ricevuti dallo Stato di Maharashtra. Per quanto riguarda le sovvenzioni agi investimenti, l’importo calcolato, attribuibile al periodo dell’inchiesta, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale
(
41
)
vigente in India durante il periodo dell’inchiesta.
(200)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alla luce dell’argomentazione del gruppo MP Birla di cui al considerando 55 la Commissione ha modificato il parametro di riferimento del tasso d’interesse commerciale, come indicato al considerando 56.
(201)
Anche il gruppo STL ha utilizzato questo regime per sostenere la fabbricazione di fattori produttivi. La Commissione ha pertanto attribuito ai produttori di cavi di fibre ottiche l’opportuno importo del vantaggio ottenuto, che è stato poi utilizzato per calcolare l’importo della sovvenzione compensabile sulla base del metodo descritto al considerando 199.
(202)
Conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, tale importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato relativo al prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta, in quanto le società hanno utilizzato i beni solo per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta e la sovvenzione è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
(203)
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Regimi dello Stato di Maharashtra
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo STL
0,18 %
3.3.3.2. Regimi di sostegno dello Stato di Telangana
(204)
La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta il gruppo HFCL ha fatto ricorso a regimi di sostegno concessi dallo Stato di Telangana.
3.3.3.2.1. Base giuridica
(205)
La base giuridica applicabile durante il periodo dell’inchiesta era la politica in materia di elettronica del Telangana del 2016
(
42
)
.
3.3.3.2.2. Ammissibilità
(206)
In conformità alla sezione 6.2 della politica in materia di elettronica del Telangana del 2016, l’ammissibilità è limitata al settore dell’elettronica del Telangana. Alla pagina 11 dello stesso documento all’interno della definizione del settore dell’elettronica sono annoverati i prodotti elettronici, i servizi relativi alla fabbricazione di prodotti elettronici, la progettazione di semiconduttori &VLSI e i componenti elettronici.
3.3.3.2.3. Applicazione pratica
(207)
La politica in materia di elettronica del Telangana del 2016 include diversi regimi di sostegno quali sovvenzioni relative a investimenti, interessi, energia e trasporti oppure il rimborso di varie imposte e dazi.
(208)
Prima dell’investimento, le società devono presentare una domanda allo Stato di Telangana.
(209)
Se la domanda è accolta, lo Stato di Telangana invia al richiedente una lettera denominata «lettera di approvazione o di offerta» in cui sono elencati i regimi ammissibili e gli importi che il richiedente può esigere. Per i mega progetti, lo Stato di Telangana può offrire al richiedente sovvenzioni su misura sulla base dei regimi di sostegno di cui al considerando 207.
(210)
Quando lo Stato di Telangana ha inviato al richiedente la lettera di approvazione/offerta, quest’ultimo deve presentare una domanda di pagamento per ciascuno dei regimi di sovvenzione offerti, ma non necessariamente per tutti.
3.3.3.2.4. Conclusioni sui regimi dello Stato di Telangana
(211)
I regimi dello Stato di Telangana costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Gli esborsi sono contributi finanziari dello Stato di Telangana, in quanto quest’ultimo effettua un trasferimento diretto al beneficiario. Inoltre tali esborsi conferiscono un vantaggio in quanto il beneficiario ottiene dallo Stato la copertura di una parte dell’investimento effettuato.
(212)
I regimi sono considerati specifici in quanto la loro ammissibilità è limitata, come spiegato al considerando 206, alle società che investono nello Stato di Telangana e sono pertanto compensabili a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. Inoltre l’ammissibilità al regime è altresì limitata, come spiegato al considerando 206, ai produttori che operano nel settore dell’elettronica. Lo Stato di Telangana inoltre concede incentivi su misura ai progetti di grandissime dimensioni, come quelli che si qualificano come «mega progetti». La Commissione ha pertanto ritenuto che il regime fosse compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.
3.3.3.2.5. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(213)
Dall’inchiesta è emerso che il gruppo HFCL ha beneficiato di sovvenzioni relative a investimenti, interessi ed energia e del rimborso dell’imposta di bollo.
(214)
L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, in base all’importo concesso dallo Stato di Telangana ai beneficiari. La Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui matura gli importi risultanti dalla lettera ricevuta dallo Stato di Telangana.
(215)
Per quanto riguarda le sovvenzioni che consistono in sovvenzioni agli investimenti, l’importo totale è stato ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L’importo calcolato, attribuibile al periodo dell’inchiesta, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale
(
43
)
vigente in India durante il periodo dell’inchiesta.
(216)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alla luce dell’argomentazione del gruppo MP Birla di cui al considerando 55 la Commissione ha modificato il parametro di riferimento del tasso d’interesse commerciale, come indicato al considerando 56.
(217)
La Commissione ha inoltre individuato e corretto un errore materiale nel calcolo.
(218)
Anche il gruppo HFCL ha utilizzato questo regime per sostenere la fabbricazione di fattori produttivi. La Commissione ha pertanto attribuito ai produttori di cavi di fibre ottiche l’opportuno importo del vantaggio ottenuto, che è stato poi utilizzato per calcolare l’importo della sovvenzione compensabile sulla base del metodo descritto al considerando 214.
(219)
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Regimi dello Stato di Telangana
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo HFCL
0,41 %
3.3.3.2.6. Regimi di sostegno dello Stato di Madhya Pradesh
(220)
La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta il gruppo MP Birla ha fatto ricorso ai regimi di sostegno concessi dallo Stato di Madhya Pradesh.
3.3.3.2.7. Base giuridica
(221)
La base giuridica applicabile durante il periodo dell’inchiesta era la politica di promozione industriale del 2014, modificata nell’ottobre 2019
(
44
)
. Lo scopo di tale politica era di incoraggiare gli investimenti industriali e la creazione di posti di lavoro nello Stato di Madhya Pradesh mediante il rimborso d’imposta, riscuotendo nel contempo una parte del gettito fiscale supplementare generato dall’investimento.
3.3.3.2.8. Ammissibilità
(222)
Sono ammissibili le società che operano in settori diversi da quelli indicati nella sezione 5.2.1 della politica di promozione industriale del 2014 e che investiranno nello Stato di Madhya Pradesh per creare nuove unità di produzione, aumentare la capacità, diversificare la produzione o ammodernare le attrezzature tecniche.
3.3.3.2.9. Applicazione pratica
(223)
Le società devono presentare una domanda allo Stato di Madhya Pradesh. Se la domanda è accolta, lo Stato di Madhya Pradesh invia al richiedente una lettera denominata «lettera di approvazione» in cui sono elencati i regimi ammissibili e gli importi che il richiedente può esigere.
(224)
La politica di promozione industriale del 2014 comprende diversi regimi di sostegno a seconda del valore degli investimenti e del settore di attività; le società potrebbero beneficiare di misure di sostegno diverse.
(225)
I progetti di aumento della capacità perseguiti dal gruppo MP Birla sono stati classificati come unità industriali di grandi dimensioni che hanno beneficiato di pagamenti da parte dello Stato di Madhya Pradesh sotto forma di rimborso di varie imposte.
3.3.3.2.10. Conclusioni sui regimi dello Stato di Madhya Pradesh
(226)
I regimi dello Stato di Madhya Pradesh costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Gli esborsi sono contributi finanziari dello Stato di Madhya Pradesh, in quanto quest’ultimo effettua un trasferimento diretto al beneficiario. Inoltre tali esborsi conferiscono un vantaggio in quanto il beneficiario ottiene dallo Stato la copertura di una parte dell’investimento effettuato.
(227)
Il regime è considerato specifico in quanto lo Stato sceglie progetti di investimento in tutti i settori, ma alcuni sono esclusi, come indicato al considerando 222, per cui il regime non è generalmente accessibile. Pertanto il regime è anche compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre la sua ammissibilità è limitata alle società che investono nello Stato di Madhya Pradesh, come indicato al considerando 222, e pertanto il regime è compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.
(228)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo MP Birla ha affermato che i criteri di ammissibilità di tale regime erano generali e venivano applicati a tutti gli investitori che soddisfacevano i criteri, mentre i settori non ammissibili agli incentivi del regime erano stati esclusi per motivi di ordine pubblico, quali la tutela dell’ambiente, la salute pubblica e la morale pubblica. Secondo il gruppo MP Birla, tali esclusioni non erano arbitrarie, ma si basavano su legittimi obiettivi di politica pubblica giustificati dall’articolo XX dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
(229)
La Commissione ha innanzitutto osservato che i settori esclusi dal regime comprendevano anche le «
attività inerenti al commercio e ai servizi
». Ciò ha dimostrato che la logica alla base dell’esclusione di alcuni settori non si basava solo su considerazioni di ordine pubblico, quali la tutela dell’ambiente, la salute pubblica e la morale pubblica. In secondo luogo, la Commissione ha osservato che tra i settori non ammissibili al regime figurava, nell’allegato B, punto 19, della politica di promozione industriale del 2014, «
qualsiasi settore di volta in volta designato dal governo statale
». Ciò ha dimostrato che i settori esclusi dal regime, e di conseguenza quelli ad esso ammissibili, dipendevano da una decisione discrezionale dello Stato di Madhya Pradesh. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.3.3.2.11. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(230)
Dall’inchiesta è emerso che BCL e VTL hanno beneficiato del rimborso d’imposta di cui al considerando 225.
(231)
L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, in base all’importo concesso dallo Stato di Madhya Pradesh ai beneficiari. Per quanto riguarda le sovvenzioni che consistono in sovvenzioni agli investimenti, l’importo totale è stato ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. Per il gruppo MP Birla l’importo è maturato solo nel momento in cui è stata ricevuta ciascuna rata annuale, in quanto il gruppo non aveva ricevuto alcuna precedente comunicazione in merito all’importo delle rate annuali a parte l’importo totale approvato dallo Stato di Madhya Pradesh. La Commissione ha pertanto stabilito che il vantaggio è conferito al gruppo MP Birla nel momento in cui i beneficiari ricevono gli importi risultanti dalla lettera di approvazione inviata dallo Stato di Madhya Pradesh. Per quanto riguarda le sovvenzioni agi investimenti, l’importo calcolato, attribuibile al periodo dell’inchiesta, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale
(
45
)
vigente in India durante il periodo dell’inchiesta.
(232)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alla luce dell’argomentazione del gruppo MP Birla di cui al considerando 55 la Commissione ha modificato il parametro di riferimento del tasso d’interesse commerciale, come indicato al considerando 56.
(233)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo MP Birla ha sostenuto che il vantaggio calcolato per VTL nell’ambito del regime comprendeva sovvenzioni relative alla prima espansione della società, che erano state completamente ammortizzate prima del periodo dell’inchiesta. Il gruppo MP Birla ha inoltre sostenuto che alle sovvenzioni ricevute in relazione agli edifici era stato applicato un periodo di ammortamento errato. Infine, il gruppo MP Birla ha sostenuto che la Commissione ha tenuto conto di taluni importi che non avrebbero dovuto essere presi in considerazione nel calcolo.
(234)
La Commissione ha ritenuto tutte e tre le argomentazioni giustificate e ha adeguato i calcoli di conseguenza. Dopo aver accettato le prime due argomentazioni, escludendo gli importi relativi alla prima espansione e applicando il periodo di ammortamento corretto per gli edifici, l’ultima argomentazione non ha richiesto ulteriori adeguamenti in relazione al calcolo del vantaggio.
(235)
La Commissione ha inoltre individuato e corretto un errore materiale nel calcolo del tasso di sovvenzione di BCL nell’ambito del regime.
(236)
Conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, tale importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato relativo al prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta, in quanto le società hanno ottenuto le sovvenzioni relative ai beni solo per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta e la sovvenzione è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
(237)
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a:
Regimi dello Stato di Madhya Pradesh
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo MP Birla
0,26 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Unità di misura
(238)
Benché le statistiche ufficiali sulle importazioni siano espresse in chilogrammi, la Commissione ha ritenuto che tale unità di misura non fosse idonea per misurare correttamente i volumi in esame. Dall’inchiesta è emerso che normalmente l’industria non utilizza il peso come principale indicatore di volume, bensì la lunghezza. Tale misura potrebbe riferirsi alla lunghezza del cavo (chilometri di cavo), oppure alla lunghezza totale delle fibre contenute nei cavi (chilometri di fibra). Durante l’inchiesta antidumping sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina
(
46
)
e la distinta inchiesta antidumping sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India, la Commissione ha ritenuto che i chilometri di cavo fossero l’unità di misura più appropriata. Lo stesso approccio è stato utilizzato nella presente indagine.
4.2.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(239)
Il prodotto simile è stato fabbricato da 14 gruppi di produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
(240)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata pari a circa 1,7 milioni di chilometri di cavo. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base delle informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, come le informazioni dirette da parte dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione e dei cinque altri produttori dell’Unione che hanno sostenuto la denuncia e le informazioni di mercato per i restanti produttori. Come indicato al considerando 12, i tre produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 50 % del volume totale stimato di produzione del prodotto simile.
4.3.
Uso vincolato
(241)
Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile (uso vincolato) dovesse essere preso in considerazione nell’analisi.
(242)
La Commissione ha constatato che, durante il periodo in esame, una quota compresa tra il 9 % e il 13 % della produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione era destinata a un uso vincolato. I cavi in quel caso sono stati consegnati all’interno della stessa società o degli stessi gruppi di società per un’ulteriore trasformazione a valle, in particolare per la produzione di cavi dotati di connettori.
(243)
La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l’analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita sul mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.
(244)
Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata alle fibre ottiche e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero.
(245)
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati relativi al mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione; quota di mercato; crescita; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; utile sul capitale investito; e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione.
(246)
Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all’attività complessiva, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione
(
47
)
. Essi sono: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; e capacità di ottenere capitale. Essi dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero.
4.4.
Consumo dell’Unione
(247)
La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione in base alle vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione determinate dal denunciante, più i dati relativi alle importazioni dall’India stabiliti secondo il metodo descritto nella sezione 4.5.1.
(248)
Le importazioni da altri paesi terzi sono state determinate sulla base dei dati Eurostat. Poiché Eurostat esprime le importazioni del prodotto in esame in chilogrammi, le importazioni sono state convertite in chilometri di cavo conformemente al considerando 238, utilizzando lo stesso fattore di conversione applicato ai produttori esportatori indiani.
(249)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell’Unione (chilometri di cavo)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione (mercato libero e vincolato)
2 388 549
2 744 968
2 578 597
2 480 978
Indice
100
116
108
104
Mercato vincolato
139 500
141 971
212 803
205 264
Indice
100
88
145
145
Mercato libero
2 249 049
2 602 997
2 365 795
2 275 714
Indice
100
116
105
101
Fonte:
produttori esportatori che hanno collaborato, Eurostat, denunciante
(250)
Il consumo totale dell’Unione, compresi il mercato libero e quello vincolato, è aumentato del 16 % tra il 2020 e il 2021, passando da circa 2,4 milioni di chilometri di cavo nel 2020 a circa 2,7 milioni di chilometri di cavo nel 2021. Tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta è diminuito di circa il 4 %, raggiungendo circa 2,5 milioni di chilometri di cavo. L’aumento dei consumi nel 2021 può essere spiegato da un effetto di recupero a seguito delle perturbazioni legate alla pandemia di COVID-19.
(251)
Il mercato vincolato è costituito dall’utilizzo di cavi di fibre ottiche nelle soluzioni di connettività offerte dalle aziende, compresi i cavi dotati di connettori. Durante il periodo dell’inchiesta, i volumi rappresentavano il 9 % del consumo totale dell’Unione. Per tutto il periodo in esame, le vendite vincolate hanno registrato un aumento del 45 %.
(252)
Il consumo sul mercato libero ha mostrato un andamento in linea con il consumo totale dell’Unione. Nel 2021 è aumentato del 15 %, per poi diminuire del 9,5 % nel 2022 e aumentare nuovamente del 5,7 % nel periodo dell’inchiesta. Dal 2020 al periodo dell’inchiesta si è registrato un aumento dell’1 %.
4.5.
Importazioni dal paese interessato
4.5.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(253)
La Commissione ha determinato il volume delle importazioni dall’India sulla base delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori esportatori inseriti nel campione e delle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione. Come indicato al considerando 238, l’unità di misura utilizzata erano i chilometri di cavo. Su tale base, il volume delle importazioni dall’India nel periodo dell’inchiesta rappresentava il 113 % delle importazioni totali riportate da Eurostat per lo stesso periodo.
(254)
La quota di mercato delle importazioni totali dall’India è stata determinata in base al volume delle importazioni rispetto al volume del consumo totale del mercato libero di cui alla tabella 1.
(255)
Le importazioni sovvenzionate nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Volume delle importazioni (in chilometri di cavo) e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle importazioni dal paese interessato (in chilometri di cavo)
64 155
128 323
256 051
222 575
Indice
100
200
399
347
Quota di mercato (%)
2,9
4,9
10,8
9,8
Indice
100
173
379
343
Fonte:
produttori esportatori inseriti nel campione e non inseriti nel campione che hanno collaborato, Eurostat
(256)
Le importazioni sovvenzionate dall’India hanno registrato un forte aumento nel periodo in esame, passando da 64 155 chilometri di cavo nel 2020 a 222 575 chilometri di cavo nel periodo dell’inchiesta. Tale aumento del 247 % supera di gran lunga l’andamento dei consumi e mostra l’entità della penetrazione del mercato delle importazioni indiane.
(257)
Di conseguenza la quota di mercato delle importazioni sovvenzionate è salita dal 2,9 % al 9,8 % nel corso del periodo in esame, registrando un netto aumento pari al 243 %. Va osservato che i volumi delle importazioni indiane sovvenzionate sono aumentati in particolare nel periodo 2020-2022.
4.5.2.
Prezzi delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(258)
La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni sovvenzionate sulla base delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori esportatori inseriti nel campione e delle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base dei prezzi cif per i produttori esportatori inseriti nel campione e delle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(259)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni sovvenzionate nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi all’importazione (EUR/chilometro di cavo)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
India
857
524
494
447
Indice
100
61
58
52
Fonte:
produttori esportatori inseriti nel campione e non inseriti nel campione che hanno collaborato
(260)
Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni sovvenzionate dall’India sono scesi da 857 a 447 EUR/chilometro di cavo, registrando un calo del 48 %. Ad eccezione del 2020, nel periodo in esame i prezzi all’importazione oggetto di sovvenzione sono stati costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione (cfr. tabella 8).
(261)
In tale contesto la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
(1)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
(2)
la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori indiani inseriti nel campione che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti su base cif, opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all’importazione.
(262)
Nei casi di vendite a importatori collegati nell’Unione, per il calcolo del margine di undercutting il prezzo all’esportazione («cif costruito») è stato calcolato sulla base del valore fatturato al primo acquirente indipendente, da cui sono state dedotte le detrazioni collegate all’importazione al punto cif, nonché le SGAV e i profitti dell’importatore collegato, applicando per analogia l’articolo 2 paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
48
)
.
(263)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta, e come media ponderata complessiva è stato pari al 38,2 %.
(264)
In ogni caso, indipendentemente dal livello di undercutting, la Commissione ha constatato che le importazioni sovvenzionate hanno determinato una significativa contrazione e depressione dei prezzi dell’Unione, che durante il periodo in esame sono diminuiti mentre il costo di produzione è costantemente aumentato. L’industria dell’Unione non ha pertanto potuto aumentare i propri prezzi ai livelli necessari per realizzare profitti congrui.
4.6.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.6.1.
Osservazioni generali
(265)
In conformità all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(266)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario presentata dal denunciante, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(267)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(268)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.6.2.
Indicatori macroeconomici
4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(269)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume di produzione (chilometri di cavo)
1 441 476
1 694 627
1 755 090
1 730 822
Indice
100
118
122
120
Capacità produttiva (chilometri di cavo)
2 475 938
2 605 845
2 678 345
2 796 286
Indice
100
105
108
113
Utilizzo degli impianti (%)
58
65
66
62
Indice
100
112
113
106
Fonte:
questionario relativo ai macroindicatori verificato
(270)
Durante tutto il periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato da circa 1,4 milioni di chilometri di cavo a circa 1,7 milioni di chilometri di cavo, ossia complessivamente del 20 %. Da un’analisi più dettagliata è emerso che il volume di produzione è aumentato principalmente tra il 2020 e il 2021, anno in cui si è verificato un aumento del 18 %; è ulteriormente aumentato del 4 % nel 2022 ed è nuovamente diminuito del 2 % nel periodo dell’inchiesta.
(271)
Durante il periodo in esame la capacità produttiva è aumentata del 13 %, il che riflette gli investimenti effettuati da alcuni produttori dell’Unione. Nonostante l’aumento, i livelli di investimento sono rimasti complessivamente molto bassi e si sono attestati al minimo necessario per mantenere la presenza sul mercato dell’industria dell’Unione.
(272)
L’utilizzo degli impianti è aumentato del 13 % nel periodo 2020-2022, seguito da un calo di 4 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta, dovuto al calo della produzione nello stesso periodo.
4.6.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(273)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (libero e vincolato) (chilometri di cavo)
1 023 831
1 185 920
1 212 812
1 244 041
Indice
100
116
118
122
Vendite sul mercato vincolato (chilometri di cavo)
139 500
141 971
212 803
205 264
Indice
100
102
153
147
Quota di mercato delle vendite sul mercato libero (in %)
6,2
5,5
9,0
9,0
Indice
100
88
145
145
Vendite sul mercato libero (chilometri di cavo)
884 331
1 043 949
1 000 009
1 038 777
Indice
100
118
113
117
Quota di mercato delle vendite sul mercato libero (%)
39,3
40,1
42,3
45,6
Indice
100
102
108
117
Fonte:
questionario relativo ai macroindicatori verificato.
(274)
Durante tutto il periodo in esame il volume totale delle vendite nell’Unione dell’industria dell’Unione sul mercato libero e su quello vincolato è aumentato, passando da circa 1 milione di chilometri di cavo nel 2020 a oltre 1,2 milioni di chilometri di cavo nel periodo dell’inchiesta, vale a dire un aumento del 22 %.
(275)
Il volume delle vendite nell’Unione sul mercato libero è aumentato, passando da circa 880 000 chilometri di cavo nel 2020 a circa 1 040 000 chilometri di cavo nel periodo dell’inchiesta, vale a dire un aumento del 17 % nel periodo in esame. Ciò si traduce in un aumento della quota di mercato dal 39,3 % nel 2020 al 45,6 % nel periodo dell’inchiesta.
(276)
L’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame deve essere ricondotto a due fattori principali: i) la contrazione dei prezzi subita dai produttori dell’Unione (cfr. sezione 4.5.2) e ii) l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni cinesi di cavi di fibre ottiche nel novembre 2021. In un periodo di consumi pressoché stabili, la quota di mercato dei produttori dell’Unione è stata riconquistata quasi esclusivamente a scapito delle importazioni cinesi oggetto di dumping. Come spiegato nella sezione 4.6.2.3, l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare pienamente dell’effetto riparatore dei dazi antidumping nei confronti della Cina, in quanto una parte significativa delle vendite cinesi è stata assorbita dalle importazioni indiane sovvenzionate.
(277)
Il mercato vincolato dell’industria dell’Unione (espresso in percentuale del consumo del mercato libero) ha mostrato una tendenza al rialzo nel periodo in esame, passando dal 6,2 % nel 2020 al 9,0 % nel periodo dell’inchiesta. Il mercato vincolato è costituito da cavi di fibre ottiche utilizzati a fini di connettività (cavi di raccordo, cablaggio interno agli edifici e cavi per centri dati). La domanda nel mercato delle connessioni è in aumento, il che spiega l’incremento dell’uso vincolato di cavi di fibre ottiche. Dati i prezzi più elevati di tali prodotti e la capacità inutilizzata disponibile, l’industria dell’Unione sceglie di mantenere il settore dell’uso vincolato in quanto consente di differenziare i prodotti, aumentare l’utilizzo degli impianti e ridurre il costo unitario e ciò ha avuto un impatto positivo sulla redditività complessiva dell’industria dell’Unione. Ciò non ha quindi avuto alcun impatto negativo sulla situazione economica generale dell’industria dell’Unione.
4.6.2.3. Crescita
(278)
Nonostante le misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina, l’industria dell’Unione non è stata in grado di riconquistare una quota di mercato significativa in quanto una parte considerevole della quota di mercato precedentemente detenuta dai produttori esportatori cinesi è stata assorbita dalle importazioni indiane sovvenzionate. Pertanto all’industria dell’Unione è stato impedito di beneficiare pienamente della creazione di condizioni di concorrenza eque con le importazioni cinesi ed è stato impedito di aumentare di conseguenza i volumi di produzione e di vendita.
4.6.2.4. Occupazione e produttività
(279)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti (ETP)
4 559
4 970
5 136
5 141
Indice
100
109
113
113
Produttività (chilometri di cavo/ETP)
316
341
342
337
Indice
100
108
108
106
Fonte:
questionario relativo ai macroindicatori verificato
(280)
Tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta, l’occupazione nell’industria dell’Unione è aumentata del 13 % in termini di ETP. L’andamento segue in larga misura la tendenza del volume di produzione riportata nella tabella 4.
(281)
Poiché le cifre relative alla produzione e all’occupazione erano pressoché speculari, la produttività in termini di chilometri di cavo per dipendente è rimasta sostanzialmente stabile.
4.6.2.5. Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione
(282)
Tutti i margini di sovvenzione erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di sovvenzione effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.
(283)
Nella prima metà del periodo in esame la situazione dell’industria dell’Unione, compreso il suo livello di redditività, era ancora influenzata dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla Cina, come illustrato anche nella sezione 5. L’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare pienamente dell’effetto riparatore dei dazi sulle importazioni cinesi a causa del significativo aumento delle importazioni indiane oggetto di sovvenzioni, come spiegato al considerando 278.
4.6.3.
Indicatori microeconomici
4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(284)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Prezzi di vendita nell’Unione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/chilometro di cavo)
692
655
667
671
Indice
100
95
96
97
Costo medio unitario di produzione (EUR/chilometro di cavo)
608
578
648
662
Indice
100
95
107
109
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione
(285)
I prezzi di vendita sul mercato dell’Unione a parti indipendenti (il mercato libero) sono diminuiti del 5 % tra il 2020 e il 2021 e sono leggermente aumentati negli anni successivi, senza tuttavia raggiungere i livelli del 2020.
(286)
Sebbene nel periodo 2020-2021 sia diminuito del 5 %, in linea con i prezzi medi sul mercato libero dell’Unione, nel periodo 2021-periodo dell’inchiesta il costo unitario di produzione ha registrato un aumento (14,5 %), mentre i prezzi di vendita sono aumentati solo del 2 %. L’aumento del costo tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta è stato dovuto principalmente all’aumento dei prezzi delle materie prime e del costo del lavoro, in linea con l’andamento dell’inflazione.
4.6.3.2. Costo del lavoro
(287)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
30 314
30 797
32 569
35 384
Indice
100
102
107
117
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione
(288)
Il costo medio del lavoro per dipendente ha registrato un aumento costante nel periodo in esame. Ciò riflette i costi aggiuntivi della forza lavoro, compresi gli adeguamenti all’inflazione.
4.6.3.3. Scorte
(289)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Scorte
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (chilometri di cavo)
51 590
55 261
44 930
62 559
Indice
100
107
87
121
Scorte finali in percentuale della produzione
3,6
3,3
2,6
3,6
Indice
100
91
72
101
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione
(290)
Le scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno oscillato, ma nel complesso sono aumentate del 21 % nel periodo in esame. Dato che la maggior parte della produzione ha luogo sulla base di ordini e specifiche degli acquirenti, le scorte non costituiscono un indicatore significativo del pregiudizio.
4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(291)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
12,7
10,7
3,9
3,4
Indice
100
84
31
27
Flusso di cassa (in EUR)
74 368 597
65 137 408
36 942 692
38 047 732
Indice
100
88
50
51
Investimenti (in EUR)
11 062 374
5 557 882
9 359 958
15 934 927
Indice
100
50
85
144
Utile sul capitale investito (%)
31
30
13
18
Indice
100
96
41
57
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione
(292)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.
(293)
La redditività è diminuita costantemente durante tutto il periodo in esame ed è scesa dal 12,7 % nel 2020 al 3,4 % nel periodo dell’inchiesta. Il calo più significativo della redditività si è verificato nel 2022, parallelamente a un aumento significativo della quota di mercato delle importazioni indiane sovvenzionate, passata dal [2-4] % al [8-12] %. Durante il periodo in esame il costo dell’industria dell’Unione è aumentato del 9 %, mentre i prezzi di vendita sono diminuiti del 2 %, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane sovvenzionate.
(294)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha seguito l’andamento della redditività e ha registrato un forte calo pari a circa il 50 % nel periodo in esame.
(295)
Tra il 2020 e il 2021 gli investimenti sono diminuiti notevolmente, di circa il 50 %. Nel periodo in esame, il livello degli investimenti poteva essere recuperato e addirittura aumentato del 44 % rispetto al 2020. Ciononostante gli investimenti sono rimasti complessivamente a livelli bassi dall’inizio del periodo in esame e quelli effettuati sono serviti principalmente a migliorare l’efficienza, a mantenere le strutture esistenti e a svolgere attività di ricerca e sviluppo. Come conseguenza diretta della pressione esercitata dalle importazioni sovvenzionate, l’industria dell’Unione ha dovuto rinviare gli investimenti.
(296)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame l’utile sul capitale investito ha seguito un andamento negativo, registrando un calo del 43 %. Questo andamento negativo dimostra che, sebbene gli investimenti siano proseguiti, al fine di mantenere e migliorare l’efficienza e la competitività, l’utile sul capitale investito è diminuito notevolmente durante il periodo in esame a causa dell’impossibilità, per l’industria dell’Unione, di migliorare il tasso di redditività.
(297)
Con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità di ottenere capitale in futuro è chiaramente a rischio se la situazione continua a non migliorare.
4.6.3.5. Analisi delle gare d’appalto
(298)
La stragrande maggioranza dei cavi di fibre ottiche è venduta tramite procedure di gara. Per ottenere gli spunti necessari su questo aspetto del mercato, la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate sulle gare d’appalto ai produttori esportatori indiani inseriti nel campione, ai produttori dell’Unione inseriti nel campione, agli importatori e agli utilizzatori. Sono state richieste informazioni sulle caratteristiche delle gare d’appalto, quali la procedura, la tempistica e altre caratteristiche pertinenti. Nessun ente appaltante pubblico od operatore di telecomunicazioni ha partecipato all’inchiesta e ha fornito informazioni.
(299)
L’inchiesta ha evidenziato un quadro frammentato delle gare d’appalto, anche in termini di procedura, portata ed esiti. Le gare possono essere organizzate da enti pubblici o privati, come i grandi operatori di telecomunicazioni. Le gare possono avvenire in diverse forme, come le aste elettroniche o le offerte dirette. La procedura di gara dura generalmente dai tre ai sei mesi dall’annuncio della gara d’appalto fino alla conclusione. Entro uno o due mesi dalla conclusione della gara d’appalto, l’acquirente emetterà gli ordini di acquisto e le consegne saranno effettuate secondo i termini e le condizioni definiti nel contratto. L’inchiesta ha confermato che il prezzo rappresenta il criterio decisionale più importante, considerando che le gare d’appalto sono indette per prodotti le cui caratteristiche tecniche sono state specificate in dettaglio
(
49
)
.
(300)
La procedura di gara ha intensificato la concorrenza, poiché la presenza dei produttori esportatori indiani che hanno presentato offerte a prezzi molto bassi ha spinto l’industria dell’Unione a ridurre i propri prezzi a livelli insostenibili nel tentativo di eguagliare le offerte indiane e ha impedito di trasferire l’aumento dei costi sui propri acquirenti. Di norma, le condizioni di gara non includono l’obbligo contrattuale per l’acquirente di acquistare il quantitativo offerto, mentre includono l’obbligo contrattuale per il fornitore di fornire il quantitativo offerto al prezzo offerto.
(301)
Poiché l’approvvigionamento di gran parte del mercato avviene tramite gare d’appalto, è il loro meccanismo a determinare il prezzo sul mercato. Pertanto gli esportatori indiani che presentano offerte a prezzi molto più bassi rispetto all’industria dell’Unione, nonostante le quantità vendute siano comunque relativamente basse, sono quelli che stabiliscono il prezzo di riferimento a cui l’industria dell’Unione dovrebbe adeguarsi. Tutto ciò è confermato anche dai significativi livelli di undercutting stabiliti nell’inchiesta.
(302)
Data la natura delle gare d’appalto, si deve tener conto di un effetto ritardato. La consegna (e la fatturazione) successiva di cavi di fibre ottiche a seguito di una gara d’appalto aggiudicata avverrebbe nei mesi o negli anni successivi alla conclusione della gara. Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha risentito del volume di vendite perso a favore degli esportatori cinesi prima dell’istituzione delle misure e, allo stesso tempo, ha dovuto affrontare la concorrenza delle esportazioni indiane sovvenzionate, i cui effetti sul volume delle vendite persisteranno anche dopo il periodo dell’inchiesta. Pertanto, nel complesso, l’andamento delle gare d’appalto ha confermato il perdurare dell’effetto della contrazione dei prezzi. A causa dell’aumento della presenza di produttori esportatori indiani l’industria dell’Unione non è riuscita a riprendersi dalle importazioni cinesi e, in assenza di misure, è destinata a subire ancora effetti negativi.
4.6.4.
Conclusioni sul pregiudizio
(303)
Diversi indicatori, come la produzione, la capacità, il volume delle vendite, la quota di mercato e l’occupazione, hanno mostrato un andamento positivo. L’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione può tuttavia essere collegato al calo della quota di mercato delle importazioni dalla Cina, in seguito all’istituzione di misure nel novembre 2021 e gennaio 2022, quando l’industria dell’Unione è riuscita a recuperare parte della quota di mercato precedentemente persa a favore delle importazioni cinesi. Allo stesso tempo, l’industria dell’Unione ha dovuto tuttavia far fronte a un aumento dei costi di produzione, mentre i prezzi medi di vendita nell’Unione mostravano una tendenza al ribasso. Sebbene ci si aspettasse che le misure nei confronti delle importazioni dalla Cina avrebbero dato sollievo ai produttori dell’Unione, il forte aumento della quota di mercato delle importazioni indiane sovvenzionate ha dimostrato l’esistenza di una costante pressione sui prezzi generata dalle esportazioni indiane, con un significativo undercutting e, in ogni caso, con una contrazione dei prezzi durante tutto il periodo in esame. Ciò è risultato evidente dal significativo calo della redditività e del flusso di cassa e dai livelli molto bassi di investimento.
(304)
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(305)
A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto sovvenzioni dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti hanno contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni sovvenzionate l’eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate dal paese interessato. Tali fattori erano: importazioni dalla Cina, importazioni da altri paesi terzi e vendite vincolate.
5.1.
Effetti delle importazioni sovvenzionate
(306)
Il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione ha coinciso con il rapido aumento delle importazioni sovvenzionate dall’India, che sono penetrate nel mercato dell’Unione in volumi considerevoli, con prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione e, in ogni caso, causando una significativa contrazione dei prezzi sulle vendite dell’Unione.
(307)
Il volume delle importazioni sovvenzionate dall’India è aumentato (come mostrato nella tabella 2) da [59 300-72 500] chilometri di cavo nel 2020 a [203 700-248 400] chilometri di cavo nel periodo dell’inchiesta, un aumento pari al 247 %. La quota di mercato è salita nello stesso periodo dal [2-4] % al [8-12] %, con un aumento di quasi tre volte (243 %). Nello stesso periodo (come indicato nella tabella 5), la quota di mercato dell’industria dell’Unione nel mercato libero è aumentata in modo meno pronunciato, passando dal 40,4 % al 47,2 %, pari a un aumento del 17 % (6,8 punti percentuali). Si può pertanto concludere che sono state principalmente le importazioni sovvenzionate dall’India a trarre vantaggio dal calo delle importazioni dalla Cina.
(308)
Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni sovvenzionate ha registrato un calo significativo del 48 %, come descritto nella tabella 3, con un undercutting medio del 38,2 % rispetto ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione. Sulla base dell’analisi di cui alla tabella 7, i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato libero dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuiti complessivamente del 3 % nel periodo.
(309)
Il livello di undercutting, associato alla bassa redditività dell’industria dell’Unione, dimostra che i prezzi delle importazioni sovvenzionate, sia attraverso i meccanismi delle gare d’appalto che attraverso le vendite a pronti, erano nettamente inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Tale politica dei prezzi ha impedito all’industria dell’Unione di recuperare completamente la quota di mercato precedentemente persa a favore delle importazioni cinesi oggetto di dumping erodendone i livelli di profitto dall’inizio del periodo in esame. La stessa ha generato una contrazione dei prezzi e un pregiudizio finanziario sia in termini di calo della redditività che di calo degli investimenti, mettendo a repentaglio l’esistenza dell’industria dell’Unione.
(310)
Quest’ultima, nel tentativo di allinearsi ai prezzi - bassi grazie alle sovvenzioni - fissati dai produttori indiani e al fine di difendere il suo volume di vendite in un periodo di aumento dei costi, non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi al ritmo dell’aumento dei costi. Ciò ha comportato un drastico calo della redditività per tutti i produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(311)
Pertanto, sebbene l’industria dell’Unione sia riuscita ad aumentare la propria quota di mercato durante il periodo in esame, ciò è avvenuto a scapito dei prezzi e con conseguente calo significativo dei profitti (contrazione dei prezzi).
(312)
Come descritto al considerando 295, vi erano anche elementi di prova del fatto che alcuni investimenti e progetti di espansione dell’industria dell’Unione già pianificati sono stati cancellati o sospesi a causa dell’aumento delle importazioni indiane sovvenzionate.
(313)
Ne consegue che l’aumento delle importazioni sovvenzionate dall’India ha impedito all’industria dell’Unione di recuperare quote di mercato e di raggiungere livelli di profitto sostenibili.
(314)
La Commissione conclude pertanto che esiste un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate dall’India e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni dalla Cina
(315)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina ha registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Importazioni dalla Cina
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume (chilometri di cavo)
843 918
876 581
487 545
514 072
Indice
100
104
58
61
Quota di mercato (%)
37,5
33,7
20,6
22,6
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
532
572
774
687
Indice
100
107
145
129
Fonte:
Comext (Eurostat)
(316)
Le importazioni dalla Cina sono diminuite nel periodo in esame, passando da 843 000 chilometri di cavo nel 2020 a circa 514 000 chilometri di cavo nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato è diminuita di conseguenza, passando dal 37,5 % al 22,6 %. Tale andamento può essere collegato alle misure antidumping e compensative sui cavi di fibre ottiche provenienti dalla Cina introdotte, rispettivamente, nel novembre 2021 e nel gennaio 2022, a seguito delle inchieste relative alla Cina di cui al considerando 6, e all’aumento dei dazi antidumping nell’agosto 2023 a seguito dell’inchiesta antiassorbimento. Come indicato al considerando 278, a causa della presenza ancora forte delle importazioni cinesi a prezzi in grado di assorbire i dazi antidumping, l’industria dell’Unione non è stata completamente protetta dalle pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi durante il periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni cinesi possono aver inciso negativamente sulla situazione dell’industria dell’Unione e aver contribuito al pregiudizio subito. Le importazioni cinesi hanno mostrato però anche una significativa tendenza al ribasso durante il periodo in esame, sia in termini assoluti che relativi. Anche i prezzi hanno inoltre mostrato una tendenza all’aumento, attestandosi a livelli medi superiori rispetto ai prezzi medi delle importazioni sovvenzionate dall’India.
(317)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, anche se possono aver avuto un impatto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame, le importazioni cinesi non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni indiane sovvenzionate e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
5.2.2.
Importazioni da altri paesi terzi
(318)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla Cina ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da altri paesi terzi
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Marocco
Volume (chilometri di cavo)
26 431
72 886
87 911
103 567
Indice
100
276
333
392
Quota di mercato (%)
1,2
2,8
3,7
4,6
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
598
438
659
725
Indice
100
73
110
121
Regno Unito
Volume (chilometri di cavo)
80 442
80 442
82 631
78 103
Indice
100
100
103
97
Quota di mercato (%)
3,6
3,1
3,5
3,4
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
658
658
785
845
Indice
100
100
119
128
Turchia
Volume (chilometri di cavo)
56 794
56 559
59 477
50 369
Indice
100
100
105
89
Quota di mercato (%)
2,5
2,2
2,5
2,2
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
414
390
408
499
Indice
100
94
99
121
Corea del Sud
Volume (chilometri di cavo)
83 410
69 787
71 045
38 803
Indice
100
84
85
47
Quota di mercato (%)
3,7
2,7
3,0
1,7
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
604
585
723
797
Indice
100
97
120
132
Indonesia
Volume (chilometri di cavo)
64
2 523
58 233
35 734
Indice
100
3 946
91 079
55 889
Quota di mercat (%)o
0,0
0,1
2,5
1,6
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
10 960
3 850
973
1 039
Indice
100
35
9
9
Tunisia
Volume (chilometri di cavo)
39 486
47 284
36 414
33 996
Indice
100
120
92
86
Quota di mercato (%)
1,8
1,8
1,5
1,5
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
658
737
847
756
Indice
100
112
129
115
Messico
Volume (chilometri di cavo)
31 041
30 626
44 895
33 403
Indice
100
99
145
108
Quota di mercato (%)
1,4
1,2
1,9
1,5
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
666
506
598
636
Indice
100
76
90
95
Svizzera
Volume (chilometri di cavo)
28 989
30 260
29 475
26 534
Indice
100
104
102
92
Quota di mercato (%)
1,3
1,2
1,2
1,2
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
829
870
1 039
1 153
Indice
100
105
125
139
Altri paesi terzi
Volume (chilometri di cavo)
109 988
163 777
152 108
99 783
Indice
100
149
138
91
Quota di mercato (%)
4,9
6,3
6,4
4,4
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
1 603
1 219
1 321
1 974
Indice
100
76
82
123
Totale di tutti i paesi terzi ad eccezione della Cina
Volume (chilometri di cavo)
456 645
554 145
622 190
500 291
Indice
100
121
136
110
Quota di mercato (%)
20,3
24,6
27,7
22,2
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
855
783
875
1 017
Indice
100
92
102
119
Fonte:
Comext (Eurostat)
(319)
Le importazioni da altri paesi terzi provengono da varie fonti. I paesi con il volume di importazioni e la quota di mercato più elevati sono stati il Marocco e il Regno Unito.
(320)
Le importazioni dal Marocco sono aumentate, passando da circa 26 000 chilometri di cavo nel 2020 a circa 103 000 chilometri di cavo nel periodo dell’inchiesta. La relativa quota di mercato è aumentata, passando dall’1,2 % nel 2020 al 4,6 % nel periodo dell’inchiesta. Tuttavia, come già esposto, nello stesso periodo i prezzi medi hanno seguito un andamento al rialzo, con un aumento di circa il 20 %, attestandosi a livelli notevolmente più elevati rispetto a quelli delle importazioni sovvenzionate dall’India e superiori ai prezzi dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni dal Marocco non hanno causato alcun pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(321)
Le statistiche sulle importazioni relative al Regno Unito per il 2020 sono state inficiate dalla Brexit e non sono state considerate una base affidabile per stabilire i volumi e i valori delle importazioni per il Regno Unito per quell’anno. La Commissione ha pertanto stimato il livello delle importazioni per il 2020 a un livello simile a quello delle importazioni del 2021. Su tale base, le importazioni dal Regno Unito hanno registrato un andamento piuttosto stabile e mostrato complessivamente un leggero calo del 3 %, passando da circa 80 000 chilometri di cavo nel 2020 a circa 78 000 chilometri di cavo durante il periodo dell’inchiesta. La relativa quota di mercato è diminuita di conseguenza, passando dal 3,6 % al 3,4 % nello stesso periodo. Considerando che il prezzo medio delle importazioni nel Regno Unito era notevolmente superiore al prezzo medio dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che tali importazioni non abbiano causato alcun pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(322)
Le importazioni dalla Turchia sono rimaste stabili nel 2020 e nel 2021, sono aumentate del 5 % nel 2022, per poi diminuire del 16 % nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso le importazioni hanno quindi registrato una tendenza al ribasso dell’11 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta. In termini assoluti, le importazioni sono diminuite da circa 56 800 chilometri di cavo nel 2020 a circa 50 000 chilometri di cavo nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato è rimasta relativamente stabile ed è leggermente diminuita, passando dal 2,5 % al 2,2 % nel periodo in esame. Sebbene il livello dei prezzi fosse inferiore a quello dei produttori dell’Unione, non è stato possibile ottenere ulteriori quote di mercato. Pur non potendo escludere che tali importazioni abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto il loro impatto limitato e ha concluso si conseguenza che tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
(323)
La Commissione ha ritenuto che le importazioni dalla Corea del Sud, dall’Indonesia, dalla Tunisia, dal Messico e dalla Svizzera fossero a livelli molto bassi durante tutto il periodo in esame. Ad eccezione della Tunisia e del Messico, tali importazioni hanno mostrato una significativa tendenza al ribasso. Dal 2022 al periodo dell’inchiesta i volumi delle importazioni dalla Tunisia e dal Messico sono diminuiti. I prezzi medi all’importazione da tali paesi erano elevati e superiori ai prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione. Su tale base la Commissione ha concluso che tali importazioni non hanno causato alcun pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(324)
In termini assoluti, le importazioni da altri paesi terzi hanno registrato un calo moderato nel periodo in esame, passando da circa 110 000 chilometri di cavo nel 2020 a circa 100 000 chilometri di cavo nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato è diminuita, passando dal 4,9 % al 4,4 %. Tali importazioni hanno mostrato livelli di prezzo elevati e crescenti e pertanto non vi sono indicazioni che abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
5.2.3.
Vendite vincolate
(325)
Come indicato nella tabella 5, durante il periodo in esame le vendite vincolate dell’industria dell’Unione sono aumentate del 47 %.
(326)
Tuttavia, come spiegato al considerando 277, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che le vendite vincolate abbiano avuto un impatto significativo sull’evoluzione degli indicatori di pregiudizio. La Commissione ha pertanto concluso che l’uso vincolato non ha causato alcun pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(327)
La Commissione ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni sovvenzionate dall’India. L’aumento delle importazioni indiane sovvenzionate ha coinciso con il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Il netto aumento delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato è avvenuto a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita praticati dall’industria dell’Unione, persino inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Tali importazioni hanno quindi impedito all’industria dell’Unione di fissare i prezzi a livelli sostenibili necessari per ottenere margini di profitto congrui. Al contrario, i livelli dei prezzi non sono riusciti a compensare l’aumento dei costi, con effetti negativi significativi sulla redditività e sui livelli di investimento dell’industria dell’Unione.
(328)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate. La Commissione ha concluso che altri fattori, quali le importazioni dalla Cina e dalla Turchia, possono aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione ma, dato l’andamento dei volumi delle importazioni e/o l’andamento dei prezzi, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate dall’India e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Nessuno degli altri fattori noti spiegava l’andamento negativo dell’industria dell’Unione in termini di contrazione dei prezzi e redditività, i suoi bassi livelli di investimento e l’andamento negativo dell’utile sul capitale investito.
(329)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio notevole.
6.
INTERESSE DELL’UNIONE
(330)
Conformemente all’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di sovvenzione arrecanti pregiudizio. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
6.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(331)
L’industria dell’Unione è composta da 14 produttori, gruppi o produttori, con circa 5 140 dipendenti (ETP). I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l’Unione.
(332)
L’istituzione di misure compensative aumenterebbe i livelli dei prezzi nell’Unione e consentirebbe quindi all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi di produzione. Ciò si tradurrà in livelli di profitto più sostenibili che consentiranno all’industria dell’Unione di aumentare i propri livelli di investimento e di riprendere gli investimenti nelle innovazioni necessarie all’industria dell’Unione per mantenere una posizione competitiva sul mercato e mantenere la sua presenza sul mercato, nonché recuperare la quota di mercato perduta in passato a favore delle importazioni cinesi oggetto di dumping e sovvenzioni.
(333)
La mancata istituzione di misure potrebbe avere verosimilmente un effetto negativo significativo sull’industria dell’Unione in termini di ulteriore contrazione dei prezzi e di possibile depressione. Un ulteriore calo dei prezzi significherebbe per l’industria dell’Unione essere in perdita nel breve periodo. Per evitare un deterioramento della redditività, l’industria dell’Unione può decidere di mantenere gli attuali livelli di prezzo, che tuttavia sono già insostenibili, o di aumentare i prezzi a scapito delle vendite. Ciò comporterà una riduzione immediata del volume di produzione. Tale situazione impedirà inoltre all’industria dell’Unione di aumentare i livelli di investimento, necessari per difendere la propria presenza sul mercato offrendo soluzioni innovative e sviluppo di prodotti. Di conseguenza l’industria dell’Unione sarà soggetta a un ulteriore deterioramento finanziario in termini di redditività e investimenti, che metterà a rischio il suo futuro. Se non venissero istituite misure, si potrebbe prevedere il persistere e addirittura l’aumento delle importazioni sovvenzionate dall’India, dati i notevoli margini di undercutting e la natura del mercato, caratterizzato da gare d’appalto con effetti a lungo termine. In tale situazione l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di riprendersi dagli effetti pregiudizievoli.
(334)
Si è dunque concluso che le misure compensative sono nell’interesse dell’industria dell’Unione.
6.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(335)
Alla data di apertura, 51 importatori e utilizzatori sono stati contattati e invitati a collaborare all’inchiesta. Nessun importatore indipendente ha collaborato durante l’inchiesta.
(336)
In assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti, la Commissione non è stata in grado di determinare con precisione l’impatto dei dazi compensativi sulle loro attività. Nell’inchiesta relativa alla Cina la Commissione ha stabilito che gli importatori beneficiavano di margini compresi tra [il 15 % e il 20 %] e che i dazi potevano essere assorbiti o almeno parzialmente trasferiti ai propri acquirenti
(
50
)
. La presente inchiesta non ha messo in luce fatti o elementi di prova che contraddicano tali risultanze.
(337)
Se è vero che le misure compensative potrebbero avere un certo impatto negativo sugli importatori, riducendone la redditività, la Commissione ha ritenuto che tali importatori saranno in grado di assorbire e/o trasferire parte dell’aumento dei costi causato dal dazio ai propri acquirenti. La Commissione ha pertanto concluso che gli importatori indipendenti non saranno influenzati in modo sproporzionato dall’istituzione di misure.
6.3.
Interesse degli utilizzatori, degli installatori e dei distributori
(338)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è acquistato da diverse industrie, principalmente operatori di telecomunicazioni, enti pubblici (come i comuni) che possiedono o controllano reti in fibra ottica, installatori e distributori. Nessuna di queste parti ha collaborato.
(339)
Solo un utilizzatore attivo nel settore delle telecomunicazioni ha collaborato durante l’inchiesta. La risposta dell’utilizzatore al questionario non conteneva argomentazioni o informazioni sugli aspetti relativi all’interesse dell’Unione. Tale utilizzatore non importava cavi di fibre ottiche dall’India e non si è espresso né a favore né contro le misure.
(340)
La Commissione ha inoltre ritenuto che i cavi di fibre ottiche costituiscano solo una piccola parte dei costi complessivi degli utilizzatori, in quanto il principale fattore di costo per l’installazione della fibra è legato alle opere di ingegneria civile. La Commissione ricorda che i cavi di fibre ottiche rappresentano una quota molto ridotta delle spese in conto capitale degli operatori di telecomunicazioni dell’UE, che secondo l’ETNO hanno raggiunto 59,1 miliardi di EUR nel 2022
(
51
)
. Considerando un consumo totale dell’Unione di circa 2,5 milioni di chilometri di cavo
(
52
)
e un prezzo medio di 756 EUR per chilometro di cavo
(
53
)
, le spese relative ai cavi di fibre ottiche rappresenterebbero circa il 3 % degli investimenti degli operatori di telecomunicazioni.
(341)
Si è pertanto concluso che le misure non inciderebbero in modo sproporzionato sugli utilizzatori.
6.4.
Altri fattori
(342)
I cavi di fibre ottiche sono necessari per costruire reti veloci a banda larga e sono pertanto di grande importanza per i cittadini, le imprese e gli enti pubblici in tutta l’Unione, che dipendono da tali reti per il lavoro da casa, l’apprendimento da casa, la gestione di un’attività o la fornitura di servizi. L’investimento attraverso il programma NextGenerationEU
(
54
)
è una delle principali priorità dell’Unione europea che mira anche a diffondere infrastrutture a banda larga ad alta tecnologia che raggiungano ogni angolo dell’UE. I cavi di fibre ottiche sono pertanto fondamentali per il decennio digitale dell’UE
(
55
)
e anche per la sua sovranità digitale, e il mantenimento di un’industria dei cavi di fibre ottiche sana nell’Unione può contribuire a tali obiettivi.
6.5.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(343)
L’istituzione di misure consentirebbe all’industria dell’Unione di liberarsi dalla pressione sui prezzi nel mercato dell’Unione causata dalle importazioni indiane sovvenzionate e di incrementare i prezzi in linea con gli aumenti dei costi. Ciò avrebbe un impatto positivo sulla sua redditività e sui livelli di investimento, consentendole di difendere la sua posizione di mercato e di investire in nuove tecnologie. Infine la sopravvivenza dei produttori dell’Unione è fondamentale per la sovranità digitale dell’UE.
(344)
Allo stesso tempo le misure non impedirebbero alle importazioni da altri paesi terzi di competere equamente sul mercato dell’Unione. Dall’inchiesta non è emerso che le misure avrebbero un effetto negativo sproporzionato sugli importatori e sulle industrie a valle.
(345)
Nel complesso, quindi, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non esistevano motivi fondati di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India.
7.
MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE
(346)
Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione e in conformità all’articolo 15 del regolamento di base, dovrebbe essere istituito un dazio compensativo definitivo.
7.1.
Livello delle misure compensative definitive
(347)
L’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l’importo del dazio compensativo definitivo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato.
(348)
L’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, afferma che «[s]
e la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo delle misure ai sensi del terzo comma, l’importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
».
(349)
Alla Commissione non è stata presentata nessuna informazione di questo tipo e pertanto il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma.
(350)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio compensativo definitivo
Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd
5,4 %
Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited
3,7 %
HFCL Limited; HTL Limited
8,1 %
Altre società che hanno collaborato
5,8 %
Tutte le altre importazioni originarie dell’India
8,1 %
(351)
L’inchiesta antisovvenzioni è stata condotta in parallelo ad un’inchiesta antidumping distinta, relativa allo stesso prodotto in esame originario dell’India, in esito alla quale la Commissione ha istituito misure antidumping al livello del margine di dumping. La Commissione ha fatto in modo che l’istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping non comportasse la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione («doppia contabilizzazione»), conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base.
(352)
La Commissione ha valutato se alcuni dei regimi di sovvenzione siano o meno costituiti da sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni, che riducono di fatto i prezzi all’esportazione e incrementano di conseguenza i margini di dumping, al fine di decidere se, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base, fosse necessario detrarre dal margine di dumping gli importi delle sovvenzioni riscontrati in relazione alle sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni.
(353)
Avendo compensato alcuni regimi di sovvenzioni condizionati all’andamento delle esportazioni, a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base e al fine di evitare una doppia contabilizzazione, la Commissione ha dapprima istituito il dazio compensativo definitivo al livello dell’importo definitivo accertato della sovvenzione. Successivamente la Commissione ha istituito il dazio antidumping definitivo residuo, che corrisponde al margine di dumping pertinente dal quale viene detratto l’importo delle sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni e fino a concorrenza del livello pertinente di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta antidumping distinta. Poiché la Commissione ha sottratto dal margine di dumping rilevato l’intero importo della sovvenzione relativo alle sovvenzioni alle esportazioni, non si è verificato un problema di doppia contabilizzazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base.
(354)
Laddove l’importo risultante dalla detrazione dell’importo della sovvenzione alle esportazioni dal margine di dumping era superiore rispetto al margine di pregiudizio, la Commissione ha limitato il dazio antidumping al margine di pregiudizio. Laddove l’importo risultante dalla detrazione dell’importo della sovvenzione alle esportazioni dal margine di dumping era inferiore rispetto al margine di pregiudizio, la Commissione ha fissato il livello del dazio antidumping in base all’importo più basso.
(355)
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori nel paese interessato, la Commissione ha rilevato che il livello del dazio massimo applicato alle società incluse nel campione sarebbe rappresentativo quale aliquota per «tutte le altre società». Il dazio relativo a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato all’inchiesta.
(356)
A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo totale della sovvenzione per i produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato è stato calcolato in base alla media ponderata dell’importo totale delle sovvenzioni compensative stabilito per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione.
(357)
Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali i dazi in questione saranno istituiti sono stabilite come segue:
Società
Margine di dumping
Tasso di sovvenzione
Livello di eliminazione del pregiudizio
Aliquota del dazio compensativo
Margine delle sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni
Aliquota del dazio antidumping
Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd
6,9 %
5,4 %
90,1 %
5,4 %
4,0 %
2,9 %
Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited
11,4 %
3,7 %
44,0 %
3,7 %
2,6 %
8,8 %
HFCL Limited; HTL Limited
N/D
8,1 %
N/D
8,1 %
6,9 %
N/D
Altre società che hanno collaborato
9,0 %
5,8 %
71,2 %
5,8 %
4,6 %
4,4 %
Tutte le altre importazioni originarie dell’India
11,4 %
8,1 %
90,1 %
8,1 %
6,9 %
4,5 %
(358)
Le aliquote individuali del dazio compensativo applicate alle società e specificate nel presente regolamento sono state istituite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell’India». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio compensativo.
7.2.
Clausola di monitoraggio specifica
(359)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi compensativi individuali. L’applicazione di dazi compensativi individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell’India».
(360)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3,del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(361)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere l’aliquota del dazio individuale e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(362)
Le statistiche relative ai cavi di fibre ottiche sono spesso espresse in chilometri di cavo. Tale unità statistica supplementare non esiste tuttavia per il prodotto in esame nella nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(
56
)
. È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma siano indicati anche i chilometri di cavo. È opportuno indicare i chilometri di cavo per i codici NC e TARIC.
8.
DISPOSIZIONI FINALI
(363)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
57
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(364)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati, classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91) e originari dell’India.
Sono esclusi i prodotti seguenti:
—
i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e
—
i cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio compensativo definitivo
Codice addizionale TARIC
Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd
5,4 %
89CF
Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited
3,7 %
89CG
HFCL Limited; HTL Limited
8,1 %
89CH
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
5,8 %
Cfr. l’allegato
Tutte le altre importazioni originarie dell’India
8,1 %
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie dell’India.
4. Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall’origine, il numero di chilometri di cavo dei prodotti importati deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
5. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di chilometri di cavo importati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91).
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 è così modificato:
1)
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd
2,9 %
89CF
Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited
8,8 %
89CG
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
4,4 %
Cfr. l’allegato
Tutte le altre importazioni originarie dell’India
4,5 %
C999»;
2)
è inserito un nuovo articolo 1, paragrafo 7:
«7. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135
(
*1
)
della Commissione, i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(
*1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione, del 10 giugno 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India (
GU L, 2025/1135, 11.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1135/oj
).»;"
3)
è inserito un nuovo articolo 1, paragrafo 8:
«8. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione».
4)
l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India (
GU C, C/2024/3206, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3206/oj
).
(
3
)
Nel presente regolamento l’espressione «governo dell’India» è utilizzata in senso lato e comprende tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India (
GU L, 2024/3014, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3014/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/72/oj
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2011/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617 della Commissione, dell’8 agosto 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 199 del 9.8.2023, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1617/oj
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2724 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India (C/2024/7343) (
GU L, 2024/2724, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2724/oj
).
(
9
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2730
.
(
10
)
Comunicazione n. 24 (10)/2010-IPHW del 27 luglio 2012,
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MSIPS-Notification-27-July-2012.pdf
.
(
11
)
Comunicazione n. 27 (35)/2013-IPHW del 3 agosto 2015,
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MSIPS%20notification%203%20Aug%202015_1.pdf
.
(
12
)
Comunicazione n. 27 (98)/2016-IPHW del 30 gennaio 2017,
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/msips_notification%2030%20January%202017_0.pdf
.
(
13
)
https://bankofindia.co.in/interest-rate/interest-rate-mclr
.
(
14
)
Non tutti i tipi di cavi di fibre ottiche rientrano nel prodotto oggetto dell’inchiesta, come spiegato al considerando 30.
(
15
)
Relazione del panel,
United States – Final Countervailing Duty Determination with Respect to Certain Softwood Lumber from Canada
, WT/DS257/R e Corr.1, adottata il 17 febbraio 2004, modificata dalla relazione dell’organo d’appello WT/DS257/AB/R, DSR 2004:II, pag. 641, punto 7.91, e relazione dell’organo d’appello,
United States – Final Countervailing Duty Determination with Respect to Certain Softwood Lumber from Canada
, WT/DS257/AB/R, adottata il 17 febbraio 2004, DSR 2004:II, pag. 571, punto 146.
(
16
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1103 della Commissione, del 6 giugno 2023, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 147 del 7.6.2023, pag. 27
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1103/oj
).
(
17
)
Circolare della RBI DBR.CO.SCB.Cir. n. 1/13.05.000/2015-16 dell’11 febbraio 2016,
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NT322468DA7E3559F4FDCA05F627EE6310FB3.PDF
.
(
18
)
Comunicazione della RBI DOR.STR.REC.93/04.02.001/2021-22 dell’8 marzo 2022,
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NOTI1803990B2AD806A43E2A714ADD49801D639.PDF
.
(
19
)
https://www.business-standard.com/budget/news/commerce-ministry-may-seek-5-year-extension-of-interest-equalisation-scheme-125011400696_1.html
.
(
20
)
https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=ft-policy
.
(
21
)
https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=ft-procedures
.
(
22
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (
GU L 88 del 16.3.2022, pag. 24
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/433/oj
).
(
23
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione, del 30 luglio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 202 del 31.7.2019, pag. 81
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1286/oj
).
(
24
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141 della Commissione, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1141/oj
).
(
25
)
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds486_e.htm
.
(
26
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/927 della Commissione, del 15 giugno 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 161 del 16.6.2022, pag. 28
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/927/oj
).
(
27
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286.
(
28
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141.
(
29
)
Comunicazione n. 36/95-Customs (N.T.) del 26 maggio 1995.
(
30
)
Comunicazione n. 80/2006-Customs (N.T.) del 13 luglio 2006.
(
31
)
Comunicazione n. 88/2017-Customs (N.T.) del 21 settembre 2017.
(
32
)
Fonte:
Statista.
Average lending interest rates in selected countries worldwide in 2023
,
https://www.statista.com/statistics/1389849/lending-interest-rates-in-selected-countries-worldwide/
.
(
33
)
Comunicazione n. 36/1996-Customs (N.T.) del 23 luglio 1996.
(
34
)
Comunicazione n. 32/2016-Customs (N.T.) del 1
o
marzo 2016.
(
35
)
Comunicazione n. 68/2017-Customs (N.T.) del 30 giugno 2017.
(
36
)
Comunicazione n. 74/2022-Customs (N.T.) del 9 settembre 2022.
(
37
)
Fonte:
Statista.
Average lending interest rates in selected countries worldwide in 2023
,
https://www.statista.com/statistics/1389849/lending-interest-rates-in-selected-countries-worldwide/
.
(
38
)
Risoluzione n. PSI-2019 / CR 46 / IND-8 Mantralaya, Mumbai - 400 032, del 16 settembre 2019, del dipartimento per l’Industria, l’energia e il lavoro del governo del Maharashtra,
https://maitri.mahaonline.gov.in/PDF/Package%20Scheme%20of%20Incentives%20-%202019.pdf
.
(
39
)
Cfr. punto 1.2, pagg. 2-3, regime di incentivi del Maharashtra del 2019.
(
40
)
Punto 6.4, pag. 24, regime di incentivi del Maharashtra del 2019.
(
41
)
Fonte:
Statista.
Average lending interest rates in selected countries worldwide in 2023
,
https://www.statista.com/statistics/1389849/lending-interest-rates-in-selected-countries-worldwide/
.
(
42
)
Politica in materia di elettronica 2016. dipartimento per l’Informatica, l’elettronica e le comunicazioni, governo del Telangana,
https://it.telangana.gov.in/wp-content/uploads/2016/04/Telangana-Electronics-Policy-2016.pdf
.
(
43
)
Fonte:
Statista.
Average lending interest rates in selected countries worldwide in 2023
,
https://www.statista.com/statistics/1389849/lending-interest-rates-in-selected-countries-worldwide/
.
(
44
)
Politica di promozione industriale, 2014 (come modificata a ottobre 2019)
, dipartimento per la Promozione degli investimenti e delle politiche industriali, governo di Madhya Pradesh.
(
45
)
Fonte:
Statista.
Average lending interest rates in selected countries worldwide in 2023
,
https://www.statista.com/statistics/1389849/lending-interest-rates-in-selected-countries-worldwide/
.
(
46
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011, considerando 402.
(
47
)
Tali indicatori si basavano su dati diretti raccolti dal denunciante sugli otto produttori dell’Unione che hanno presentato o sostenuto la denuncia, che rappresentano oltre il 50 % della produzione dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, più una stima dei restanti produttori dell’Unione sulla base di informazioni e ricerche di mercato.
(
48
)
Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
).
(
49
)
Cfr. la versione pubblica della risposta al questionario di Corning e Acome.
(
50
)
Considerando 588, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj
).
(
51
)
https://connecteurope.org/insights/reports/study-impact-data-act-proposal-european-telecom-operators
.
(
52
)
Cfr. tabella 1.
(
53
)
Costo medio unitario di produzione nel periodo dell’inchiesta (cfr. tabella 7) più un margine di profitto del 12,4 %.
(
54
)
Next GenerationEU mira ad attuare il 5G e la banda larga ultraveloce a livello dell’UE per accelerare, tra gli altri obiettivi, la transizione digitale attraverso una maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici e dell’economia in generale:
https://next-generation-eu.europa.eu/index_it
.
(
55
)
L’UE persegue una visione sostenibile e incentrata sull’uomo per la società digitale nel corso del decennio digitale, al fine di potenziare i cittadini e le imprese:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/europes-digital-decade
.
(
56
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
(
57
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori dell’India che hanno collaborato non inclusi nel campione
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
India
Aberdare Technologies Private Limited
89CI
India
Aksh Optifibre Limited
89CJ
India
Apar Industries Limited
89CK
India
Polycab India Limited
89CL
India
UM Cables Limited
89CM
India
ZTT India Private Limited
89CN
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1135/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1135/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.