Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1139/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione, del 6 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 06/06/2025 In vigore dal: 06/06/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione, del 6 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1139 of 6 June 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of hardwood plywood from the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1139 10.6.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1139 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) L’11 ottobre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 27 agosto 2024 dal Greenwood Consortium («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di legno compensato di legno duro ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140 della Commissione ( 3 ) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro. 1.3. Parti interessate (4) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Osservazioni in merito all’apertura (6) Dopo l’apertura, il denunciante, i singoli importatori e la Plywood Trade Interest Alliance («PTIA») ( 4 ) hanno presentato diverse comunicazioni in merito agli elementi di prova contenuti nella denuncia relativi al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione. Le osservazioni sono esaminate di seguito. Il denunciante e la PTIA hanno presentato due ulteriori comunicazioni in cui confutano le rispettive osservazioni, a norma della sezione 8 dell’avviso di apertura. La sezione 8 prevede che le osservazioni sulle informazioni fornite dalle parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75 o giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di apertura, salvo diverse disposizioni. La comunicazione del denunciante è stata presentata tempestivamente il 20 dicembre 2024, entro il termine pertinente. La PTIA ha presentato le osservazioni di confutazione il 15 gennaio 2025. Poiché tali osservazioni non sono state presentate entro i termini pertinenti fissati nell’avviso di apertura, non è stato possibile tenerne conto. 1.4.1. Osservazioni sulla denuncia e sulla procedura (7) La PTIA ha affermato che il denunciante ha indicizzato e trattato senza motivo come riservati i dati già aggregati di nove società, rendendo così impossibile comprendere in modo chiaro la sostanza delle informazioni. La PTIA ha inoltre sostenuto che il denunciante ha omesso dati essenziali in ragione del diritto d’autore e che le restrizioni connesse a tale diritto non possono costituire un motivo legittimo per non comunicare informazioni non riservate ad altre parti interessate. (8) Per quanto riguarda l’indicizzazione dei dati aggregati, la Commissione ha constatato che il diverso portafoglio di prodotti dei membri del Greenwood Consortium, il denunciante, giustificava il trattamento riservato dei dati aggregati. Per quanto riguarda l’omessa comunicazione di informazioni dovuta al diritto d’autore, si è constatato che il livello generale dei prezzi all’esportazione del legno compensato di legno duro cinese nel periodo 2010-2024 ( 5 ) era di natura dimostrativa e non si trattava di informazioni essenziali tali da rendere indebitamente difficile l’analisi della denuncia. (9) La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione, in quanto ha constatato che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate conteneva elementi di prova essenziali e riassunti non riservati delle informazioni altrimenti trattate come riservate sufficienti a consentire alle parti interessate di esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento ed era conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. (10) Secondo la PTIA, il denunciante non ha presentato le informazioni richieste dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, mentre le informazioni presentate su altri aspetti erano incomplete. (11) La Commissione ha respinto l’argomentazione, in quanto ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova prima facie dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili. La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse elementi di prova essenziali e riassunti non riservati delle informazioni altrimenti trattate come riservate sufficienti a consentire alle parti interessate di esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento e che fosse conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. (12) La PTIA ha affermato che i denuncianti, pur soddisfacendo forse i requisiti di rappresentatività dell’industria dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, non costituivano in alcun modo l’intera industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3. (13) La Commissione ha rilevato che il requisito per la legittimazione ad agire era soddisfatto perché la denuncia era sostenuta da produttori dell’UE che rappresentavano più del 25 % della produzione del prodotto simile nell’UE realizzata dall’industria dell’UE e nessun produttore dell’UE vi si era opposto. Ai fini dell’apertura del procedimento, oltre a dimostrare la propria legittimazione ad agire, il denunciante non era tenuto a rappresentare l’intera industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto anche tale argomentazione. 1.4.2. Osservazioni sui calcoli del dumping (14) La PTIA ha affermato che i tassi di dumping calcolati nella denuncia erano eccessivamente elevati e indebitamente gonfiati a causa del mix di prodotti considerato e della diversità del processo di produzione nella RPC, di cui non si teneva debitamente conto nei calcoli. Inoltre la PTIA riteneva che il consumo di colla indicato nella denuncia fosse errato e che alcuni materiali fossero conteggiati due volte. Essa ha inoltre rilevato incongruenze tra il corpo della denuncia e gli allegati. L’associazione ha altresì affermato che le fatture a dimostrazione del prezzo all’esportazione non erano rappresentative, in quanto si riferivano solo al legno compensato di pioppo e non a tutti i tipi di legno compensato importato nell’Unione. (15) La PTIA ha inoltre affermato che la Turchia non era un paese rappresentativo appropriato a causa dell’elevata inflazione della lira turca durante il periodo dell’inchiesta, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e dei profitti. Essa ha inoltre sostenuto che i dati della società turca proposta, utilizzati come valore di riferimento per determinare i profitti e le SGAV, non erano rappresentativi. Secondo la PTIA, inoltre, nel calcolare il costo del lavoro, il denunciante avrebbe dovuto utilizzare il tasso di cambio della Banca centrale europea anziché il tasso di cambio fornito dalla Banca centrale turca e che, per determinare i prezzi dell’energia, il denunciante avrebbe dovuto utilizzare le statistiche turche e non il sito web www.globalpetrolprices.com . (16) Il denunciante ha affermato che la forte inflazione presente in Turchia non aveva inciso in alcun modo sulla determinazione dei valori di riferimento, in quanto i prezzi delle materie prime non erano espressi in lira turca, bensì in euro o in dollari USA, e che l’inflazione non avrebbe inciso sulle SGAV e sui profitti delle società turche, in quanto l’aumento dei costi ridurrebbe il margine di profitto, dando così luogo a un approccio più prudente. Inoltre, essendo espressi in percentuale dei costi delle merci vendute, SGAV e profitti non sarebbero influenzati dall’inflazione. Il denunciante ha inoltre affermato che i valori di riferimento erano ragionevoli e rappresentativi per il settore. Per quanto riguarda i prezzi dell’energia, il denunciante ha altresì sostenuto che i dati sull’energia ricavati dal sito web www.globalpetrolprices.com si basavano sulle statistiche ufficiali turche. (17) Il denunciante ha inoltre affermato che non vi era stato alcun doppio conteggio nel calcolo del valore normale nella denuncia e che i calcoli erano basati sui fattori produttivi e sui tassi di consumo applicabili nella RPC ed erano stati debitamente adeguati per tenere conto del processo di produzione nella RPC. Esso ha inoltre sostenuto che il consumo di colla indicato nella denuncia era stato calcolato con precisione e si basava su un approccio ragionevole, persino prudente. Per quanto riguarda l’argomentazione della PTIA secondo cui il prezzo all’esportazione non era rappresentativo, il denunciante ha osservato che le fatture per il legno compensato di pioppo contenute nella denuncia erano state presentate soltanto come elemento aggiuntivo; la determinazione del prezzo all’esportazione era basata su Eurostat e sull’indice dei prezzi Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH (EUWID) ( 6 ) , un editore di notizie commerciali che si concentra, tra l’altro, sui prodotti del legno. (18) Sia il denunciante che la PTIA hanno presentato osservazioni sull’analisi relativa alle distorsioni significative nel settore del legno compensato nella RPC. Tali osservazioni sono esaminate nella sezione 3.2.1.4. (19) La Commissione ha debitamente preso in considerazione le argomentazioni della PTIA sugli elementi di prova relativi ai calcoli del dumping contenuti nella denuncia, nonché gli elementi aggiuntivi forniti dal denunciante. Essa ha constatato che le condizioni per l’apertura di un’inchiesta erano soddisfatte, vale a dire l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova presentati dal denunciante, e ha determinato che erano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta. (20) La Commissione ha inoltre ritenuto che ciò non incidesse sulle conclusioni relative all’esistenza del dumping; nel caso di specie, gli elementi di prova prima facie relativi ai calcoli del valore normale dei diversi tipi di prodotto, dei diversi fattori produttivi e del loro rispettivo consumo sono stati ritenuti sufficienti. La Commissione ha altresì ricordato che il margine di dumping calcolato nella denuncia non rifletteva necessariamente il livello esatto di dumping che sarà calcolato nell’inchiesta in base alle singole operazioni e ai singoli tipi di prodotto. In effetti, la natura dell’analisi era diversa in quanto non è stata effettuata a livello di società, né di operazione. La Commissione si è tuttavia detta soddisfatta del livello degli elementi di prova forniti dal denunciante sul prezzo all’esportazione e sul valore normale a dimostrazione del fatto che i margini di dumping erano significativi. Inoltre le cifre su cui fondava il valore normale erano suffragate da sufficienti elementi di prova e nell’analisi del dumping sono stati presi in considerazione tutti gli adeguamenti necessari per tener conto, ad esempio, di un diverso processo di produzione nella RPC. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni della PTIA relative alla mancanza nella denuncia di sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping. (21) Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e analizzate dalla Commissione, la proposta di scegliere la Turchia come paese rappresentativo per determinare il valore normale soddisfaceva il requisito relativo ai sufficienti elementi di prova. In particolare, il volume delle vendite sul mercato interno da parte dei produttori turchi di legno compensato di legno duro sembrava sufficientemente elevato, il processo di produzione e l’accesso alle materie prime erano simili a quelli dei produttori cinesi e nella determinazione del valore normale si era tenuto conto delle potenziali differenze nel processo di produzione. La Commissione ha inoltre ritenuto che il fatto che in Turchia vi fosse un’inflazione elevata non incidesse sui valori di riferimento, che di fatto non erano espressi in lire turche, né sulla determinazione delle SGAV e dei profitti sulla base delle società turche. 1.4.3. Osservazioni sul pregiudizio (22) La PTIA ha affermato che la denuncia non soddisfa il criterio delle prove positive in merito all’esistenza di un pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sostenendo che alcuni indicatori di pregiudizio, tra cui il consumo nell’UE, i prezzi all’importazione, la quota di mercato dell’UE, la capacità produttiva e l’utilizzo, le vendite sul mercato interno e il fatturato, l’occupazione, la redditività, gli investimenti, le scorte e la capacità produttiva non hanno confermato l’esistenza di un pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta. (23) La Commissione ha constatato che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per una risultanza prima facie dell’esistenza di un pregiudizio notevole necessaria per l’apertura di un’inchiesta. Sia gli indicatori macroeconomici che quelli microeconomici sono stati analizzati nella sezione 6 della denuncia. La Commissione ricorda che una risultanza prima facie dell’esistenza di un pregiudizio notevole necessaria per l’apertura di un’inchiesta richiede un esame anche dei fattori pertinenti indicati nel regolamento di base. L’articolo 5 del regolamento di base non richiede specificamente che tutti i fattori di pregiudizio elencati nell’articolo 3, paragrafo 5, indichino un deterioramento per considerare il pregiudizio notevole suffragato da sufficienti elementi di prova ai fini dell’apertura di un’inchiesta. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti (non necessariamente tutti). La denuncia conteneva tali informazioni, che indicavano l’esistenza di un pregiudizio. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse prove sufficienti del pregiudizio e ha respinto l’argomentazione della PTIA. (24) La PTIA ha affermato che il denunciante ha basato il suo calcolo dell’undercutting e dell’underselling solo sul legno compensato di pioppo, osservando che la Commissione dovrebbe basare i propri calcoli preliminari e definitivi su tutti i prodotti che rientrano nell’ambito dell’inchiesta. (25) La Commissione osserva che, in base al criterio della «sufficienza degli elementi di prova» di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, non vi è alcun obbligo di stabilire l’undercutting e l’underselling per tutti i tipi di prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre, in linea con le norme giuridiche applicabili, la Commissione ha stabilito i margini di undercutting e di underselling conformemente al metodo illustrato nelle sezioni 4.3.2 e 6.1. 1.5. Campionamento (26) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell’Unione (27) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. Il campione rappresentava il 28 % della produzione totale stimata dell’UE e il 33 % delle vendite totali stimate dell’UE di legno compensato di legno duro e garantiva una buona distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione era rappresentativo dell’industria dell’Unione. Campionamento degli importatori indipendenti (28) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (29) Venti importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori indipendenti in base al massimo volume di vendite del prodotto in esame nell’Unione e alla loro ubicazione geografica nell’Unione. Il campione rappresentava il 38 % delle vendite totali stimate nell’UE e garantiva una buona distribuzione geografica. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni. Campionamento dei produttori esportatori (30) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (31) Centoventi produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione, tenendo conto delle principali specie di legno utilizzate nella produzione di legno compensato di legno duro ed esportate nell’Unione (legno compensato di pioppo, betulla ed eucalipto), che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In base alle informazioni disponibili al momento, il campione rappresentava il 9,5 % delle esportazioni nell’Unione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. (32) Con messaggio di posta elettronica del 29 novembre 2024, uno dei produttori esportatori inseriti nel campione, Xuzhou Shengfeng Wood Co., Ltd, ha informato la Commissione di non essere più disponibile a collaborare. Lo stesso giorno la Commissione ha deciso di aggiungere un altro produttore esportatore, Xuzhou Hongxin Wood Co., Ltd, al campione di produttori esportatori e ha informato le parti interessate di tale modifica con una nota al fascicolo del 29 novembre 2024. In base alle informazioni disponibili in quella fase, il campione proposto rappresentava il 9,1 % (rispetto al 9,5 % iniziale) del quantitativo totale stimato delle esportazioni di legno compensato di legno duro dalla RPC verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta. (33) Alla Commissione non è tuttavia pervenuta alcuna risposta da parte di Xuzhou Hongxin Wood Co., Ltd entro il termine del 3 gennaio 2025. L’altra società inclusa nel campione, Pizhou Jianghsan Wood Co., Ltd («Jiangshan Wood»), rappresentava il 5,8 % delle esportazioni nell’Unione. La Commissione ha ritenuto che, in questa fase avanzata dell’inchiesta, non vi fosse tempo sufficiente per selezionare un nuovo campione di produttori esportatori e che, peraltro, dati i modesti quantitativi esportati nell’Unione dai restanti produttori esportatori che hanno fornito una risposta ai fini del campionamento, qualsiasi modifica del campione non avrebbe reso il campione più rappresentativo. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento e di applicare l’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione del dumping. La Commissione ha tuttavia accettato la richiesta di calcolare un margine di dumping individuale per Jiangshan Wood ( 7 ) , conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, in quanto unica società che ha fornito una risposta adeguata e tempestiva al questionario che ha potuto essere verificata a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha informato le parti interessate di tale decisione con una nota al fascicolo del 21 gennaio 2025. (34) La PTIA ha presentato osservazioni sul campione iniziale. Essa ha ritenuto insolito che la Commissione avesse selezionato soltanto due produttori esportatori e ha affermato che il campione di produttori esportatori sarebbe solitamente composto da (almeno) tre produttori esportatori. Essa ha inoltre osservato che, poiché per il campione di importatori indipendenti e produttori dell’Unione sono state selezionate tre società, la Commissione dovrebbe aggiungere un’altra società ai produttori esportatori inseriti nel campione per coprire un volume più elevato di esportazioni nell’Unione. A suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto scegliere una società più grande, con una maggiore varietà di prodotti fabbricati ed esportati, poiché, per quanto a sua conoscenza, Xuzhou Shengfeng Wood Co. esportava una parte significativa di legno compensato riciclato rivestito con pellicola, che era un prodotto di fascia bassa e che aveva un’applicazione specifica nell’edilizia. (35) Dopo la modifica del campione a seguito del ritiro di Xuzhou Shengfeng Wood Co., Ltd, la PTIA ha ribadito che il campione dovrebbe essere costituito da almeno tre produttori esportatori. Ciò migliorerebbe, a suo parere, la qualità e l’obiettività della valutazione della Commissione del comportamento commerciale dell’industria cinese nel suo complesso, per l’intera gamma di prodotti da essa prodotti ed esportati nell’Unione. Ha inoltre affermato che i produttori dell’Unione rappresentavano il 28 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 33 % delle vendite totali stimate del prodotto simile nell’Unione e che il campione degli importatori indipendenti rappresentava il 38 % delle vendite totali stimate del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione. Secondo la PTIA, la Commissione non aveva fornito motivazioni o altre ragioni valide per cui riteneva che il piccolo campione di produttori esportatori, composto da soli due produttori su 120, che rappresentavano meno del 10 % di tutte le esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, fosse adeguato per analizzare il comportamento, i prezzi e i prodotti fabbricati ed esportati dei produttori esportatori. (36) Dopo la rinuncia al campionamento da parte della Commissione, la PTIA ha ribadito le proprie argomentazioni. Ha fatto riferimento a diverse altre inchieste in cui la Commissione ha scelto più di due produttori esportatori o gruppi. La PTIA ha affermato che, disponendo di un termine legale di 14 mesi per completare l’inchiesta, la Commissione aveva ancora tempo sufficiente per inserire un’altra società nel campione e che la decisione iniziale di esaminare meno del 10 % delle esportazioni era insolita, considerando che 120 società hanno fornito una risposta ai fini del campionamento. (37) La Commissione ha considerato con attenzione tutte le osservazioni presentate dalla PTIA. Ha ricordato che la decisione finale sulla selezione delle parti, sul relativo numero sui tipi di prodotto contemplati rimaneva a discrezione della Commissione e che, sulla base delle circostanze del caso, non riteneva necessario modificare o ampliare il campione. La Commissione ha innanzitutto ricordato che l’industria cinese del legno compensato di legno duro era altamente frammentata e che era composta per lo più da PMI. Più specificamente, delle 120 società che hanno risposto al modulo di campionamento, più di 80 rappresentavano ciascuna meno dell’1 % del volume totale stimato delle esportazioni nell’Unione. Pertanto il campione iniziale di quasi il 10 % delle esportazioni è stato considerato rappresentativo delle esportazioni cinesi di legno compensato di legno duro nell’Unione. La Commissione ha inoltre ricordato che, oltre al volume delle esportazioni, ha tenuto conto del mix di prodotti più rappresentativo, garantendo che il campione fosse composto da società che esportavano nell’Unione i tipi più rappresentati di legno compensato di legno duro, ossia pioppo, eucalipto e betulla. Considerando questo ulteriore criterio, con l’aggiunta di una terza società al campione la rappresentatività del campione aumenterebbe al massimo del 3 %. Dato che il campione iniziale rappresentava già quasi il 10 % delle esportazioni nell’Unione e che riguardava i tipi più rappresentativi di legno compensato di legno duro, la Commissione non ha ritenuto necessario ampliare il campione e lo ha ritenuto rappresentativo delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi nell’Unione. (38) La Commissione ha altresì sottolineato che due dei tre produttori esportatori inseriti nel campione non hanno collaborato e che l’unico produttore esportatore che ha collaborato, Jianghsan Wood, rappresentava il 5,8 % delle esportazioni totali nell’Unione. Essa ha pertanto concluso che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base, il rifiuto di collaborare era probabilmente tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta e che, allo stesso tempo, non vi era tempo sufficiente per selezionare un nuovo campione. Su tale base, ha ritenuto giustificata la decisione di rinunciare al campionamento. (39) La Commissione ha inoltre ricordato che per decidere se vi fosse o meno tempo sufficiente per inserire un altro produttore esportatore nel campione occorreva valutare le circostanze specifiche di ciascuna inchiesta. In questo caso particolare, la Commissione ha agito rapidamente sostituendo Xuzhou Shengfeng Wood Co., Ltd con Xuzhou Hongxin Wood Co., Ltd, quando il primo ha deciso di non collaborare. Tuttavia l’omessa collaborazione da parte di Xuzhou Hongxin Wood Co., Ltd è risultata evidente soltanto alla scadenza del 3 gennaio 2025, quasi tre mesi dopo l’apertura dell’inchiesta. Dato che a un’eventuale nuova società inserita nel campione avrebbero dovuto essere accordati almeno 30 giorni per rispondere al questionario, la risposta sarebbe pervenuta oltre due mesi dopo il termine inizialmente indicato ( 8 ) . Si è pertanto ritenuto che, tenuto conto dei termini procedurali, non vi fosse tempo sufficiente per selezionare una nuova società. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (40) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (41) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla RPC le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter , del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC. (42) La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori dell’Unione inseriti nel campione, al denunciante, agli importatori indipendenti inseriti nel campione e agli utilizzatori noti, nonché ai produttori esportatori inseriti nel campione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online ( 9 ) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (43) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell’Unione — Garnica Plywood Group S.A., Logroño, Spagna («Garnica»), — Paged Morąg S.A., Pisz, Polonia («Paged»), — Panguaneta Spa, Sabbioneta, Italia («Panguaneta»). Produttore esportatore della Repubblica popolare cinese — Jiangshan Wood 1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (44) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (45) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci 4412 31 , 4412 33 e 4412 34 , anche rivestito o ricoperto in superficie («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (46) Il legno compensato di legno duro è un prodotto finale multifunzionale adatto a molte applicazioni diverse. È comunemente utilizzato, a seconda della classificazione e di altre caratteristiche qualitative, nelle industrie seguenti: costruzioni, fabbricazione di mobili, trasporti, imballaggi e altro, come stand pubblicitari, bare, segnali stradali e cartelli indicatori o giocattoli. 2.2. Prodotto in esame (47) Il prodotto in esame è il legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese 2.3. Prodotto simile (48) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (49) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (50) La PTIA ha sostenuto che la definizione del prodotto era eccessivamente ampia, in quanto comprendeva il legno compensato di betulla, che non è fabbricato dai denuncianti. (51) La Commissione ha respinto l’argomentazione in quanto diversi denuncianti, ad esempio Welde A.G. e Garnica, producevano legno compensato di betulla. (52) La PTIA e la China National Forest Products Industry Association («CNFPIA») hanno asserito che il legno compensato rivestito e non rivestito sono due prodotti distinti e non possono essere oggetto della stessa inchiesta, senza tuttavia presentare informazioni dettagliate e verificabili a sostegno delle loro argomentazioni. (53) Di conseguenza, la Commissione ha respinto l’argomentazione, in quanto le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base del legno compensato fabbricato con specie di legno duro rimangono le stesse, o quasi, indipendentemente dalla presenza o meno di rivestimento. (54) La PTIA ha affermato che la definizione del prodotto non era coerente con la definizione del prodotto contenuta nell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia ( 10 ) . In quel caso la Commissione ha respinto l’argomentazione di un produttore esportatore russo di includere il legno compensato di pino, pioppo, okoumé e faggio nella definizione del prodotto, avendo stabilito che il legno compensato di pino, pioppo, okoumé e faggio non presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del legno compensato di betulla. (55) La Commissione ha constatato che nella presente inchiesta il fattore determinante del prodotto oggetto dell’inchiesta era il fatto che lo strato esterno di impiallacciatura è costituito da legno duro, piuttosto che da legno tenero, altri prodotti in legno o plastica. Il legno compensato di legno duro, in quanto categoria generale, può essere suddiviso in diverse sottocategorie (tipi di prodotto) a seconda del tipo di specie di legno duro, come dimostrato nell’inchiesta relativa alle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia ( 11 ) , ma ciò non significa che tutti i pannelli con strato esterno di impiallacciatura di legno compensato di legno duro non formino una categoria a parte di prodotti distinta e più ampia. Inoltre, nell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia, la Commissione aveva riscontrato un certo livello di sostituzione tra legno compensato di betulla e legno compensato di altri tipi di legno, quali pioppo, pino e okoumé ( 12 ) . Il legno compensato di legno duro è pertanto una categoria di prodotti più ampia che, per le sue caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, può essere distinta da altri prodotti (ad esempio, dal legno compensato di legno tenero) e che comprende anche diverse sottocategorie (tipi di prodotto). A tale riguardo la Commissione ha inoltre osservato che nella presente inchiesta il numero di controllo del prodotto («NCP») tiene conto delle diverse sottocategorie di legno compensato di legno duro basate sul tipo di legno duro utilizzato come strato esterno di impiallacciatura. (56) Il fatto che nel 2019 i produttori di legno compensato di betulla dell’UE, che rappresentano una parte dell’industria del legno compensato di legno duro, abbiano presentato una denuncia in merito alle importazioni oggetto di dumping dalla Russia che arrecavano loro pregiudizio non significa che nel 2024 l’intera industria dell’UE del legno compensato di legno duro non possa affermare di subire un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping di tutti i tipi di legno duro provenienti dalla Cina, compresi i prodotti fabbricati con legno compensato di betulla. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. (57) La PTIA, Altripan B.V. («Altripan») e Polywood hanno affermato che l’industria cinese del legno compensato di legno duro, da un lato, e l’industria del legno compensato di legno duro dell’Unione, dall’altro, occupano segmenti di mercato diversi e non sono in concorrenza. (58) La Commissione ha constatato che entrambe le industrie possono produrre e producono l’intera gamma di prodotti di legno compensato di legno duro presenti sul mercato dell’Unione. Le presunte differenze tra il legno compensato di legno duro dell’industria cinese e quello dell’industria dell’Unione riguardano soltanto la qualità; le loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base rimangono le stesse. L’esistenza di diversi segmenti di mercato in cui erano presenti i prodotti importati e il legno compensato prodotto dall’industria dell’Unione non è stata dimostrata dalle parti interessate conformemente alle pertinenti norme giuridiche. ( 13 ) La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. 2.5. Argomentazioni riguardanti l’esclusione di un prodotto (59) La PTIA, la CNFPIA, la Federazione tedesca del legname (GD Holz), la Federazione belga dell’industria tessile, del legno e del mobile (Fedustria), la Federazione europea del commercio del legname (ETTF), Peri SE, Weltholz ZN, Enno Roggemann, J. u. A. Frischeis Gesellschaft e Questwood sp. z o.o («Questwood») hanno affermato che il legno compensato rivestito con pellicola dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto, in quanto l’industria dell’Unione non lo produce e non dispone di capacità sufficiente per produrlo. L’industria dell’Unione produce solo legno compensato rivestito con pellicola di fascia alta, che non è intercambiabile con il legno compensato rivestito con pellicola importato dalla Cina. (60) La Commissione ha riscontrato che sia l’industria dell’Unione che i produttori esportatori cinesi offrono legno compensato rivestito con pellicola di qualità diverse. Le differenze nell’uso dei pannelli di legno compensato rivestito con pellicola attengono non tanto a una loro diversità intrinseca in termini di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, quanto piuttosto alla loro durabilità, ossia al numero di volte in cui possono essere utilizzati nelle casseforme per l’edilizia. Un altro fattore fortemente legato alla qualità è la differenza di prezzo. Il legno compensato rivestito con pellicola importato dalla Cina di qualità più scadente è venduto a un prezzo molto basso, di dumping. La Commissione non ha tuttavia riscontrato che la differenza di prezzo faccia venir meno l’intercambiabilità tra i pannelli di legno compensato di legno duro importati e quelli prodotti nell’Unione. L’argomentazione è stata quindi respinta. (61) La PTIA, la CNFPIA e Questwood hanno affermato che il legno compensato di eucalipto dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto, in quanto le possibilità dell’industria dell’Unione di produrlo sono estremamente limitate. (62) La Commissione ha constatato che nell’UE è presente una produzione di legno compensato di eucalipto in volumi commerciali. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (63) La PTIA, GD Holz, l’ETTF, la CNFPIA e Questwood hanno affermato che il legno compensato con strati esterni uguali o inferiori a 0,3 mm dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto, in quanto i produttori dell’Unione impiegano strati esterni di spessore maggiore. (64) La Commissione ha constatato che lo spessore dello strato esterno di impiallacciatura comporta una differenza di qualità che incide sulla durabilità e sul prezzo dei pannelli di legno compensato. Il legno compensato con fogli da impiallacciatura sottili non costituisce un tipo di prodotto separato con caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base diverse, né è in concorrenza in un segmento di mercato diverso dai pannelli di legno compensato di legno duro fabbricati con strati esterni di impiallacciatura più spessi. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. (65) La PTIA, GD Holz, l’ETTF, la CNFPIA e Questwood hanno sostenuto che il legno compensato con strati esterni di impiallacciatura ricostituita dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto, in quanto si tratta di un prodotto speciale che nessuno dei denuncianti produce in quantità commerciali significative. (66) La Commissione ha constatato che l’industria dell’Unione produceva legno compensato di legno duro con strati esterni di impiallacciatura ricostituita, composti da strati di legno duro tranciati e ricomposti per formare modelli specifici, che condivide caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e compete direttamente con pannelli di legno compensato di legno duro simili importati dalla Cina. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (67) La CNFPIA e la PTIA hanno affermato che il legno compensato di legno duro essiccato all’aria con un tenore di umidità superiore al 12 % dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto, in quanto un tenore di umidità così elevato è il risultato della pratica di essiccazione all’aria che è diffusa in Cina, ma nessuno nell’Unione produce fogli da impiallacciatura essiccati all’aria. (68) La Commissione ha constatato che la quantità di umidità costituisce un fattore di classificazione nella fase di selezione dei fogli da impiallacciatura. I fogli da impiallacciatura di alta qualità contengono livelli di umidità inferiori, mentre quelli di bassa qualità presentano livelli di umidità più elevati. Sebbene l’essiccazione all’aria possa determinare a una maggiore ritenzione di umidità, anche alcuni fogli da impiallacciatura sottoposti ad essiccazione industriale possono trattenerne una quantità significativa. Il tenore di umidità dipende da diversi fattori e non può essere attribuito solo al metodo di essiccazione. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che il legno compensato di legno duro prodotto dall’industria dell’Unione utilizzando essiccatoi per fogli da impiallacciatura industriali e quello prodotto da fogli essiccati all’aria in Cina condividono caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e ha respinto l’argomentazione. (69) Houtwerf B.V. ha affermato che il legno compensato di legno duro fabbricato con colla a base totalmente biologica dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto, in quanto si tratta di un prodotto speciale e rispettoso dell’ambiente che non è e non può essere prodotto nell’Unione. (70) La Commissione ha constatato che diversi produttori dell’Unione, come Garnica o Paged, fabbricano prodotti di legno compensato di legno duro utilizzando colla a base biologica. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (71) La PTIA, Linyi Donglin Wood Factory Limited e Vöhringer GmbH &Co hanno affermato che il legno compensato di legno duro di spessore inferiore a 6 mm dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto, in quanto questo tipo di legno compensato non è prodotto in Europa e i produttori europei di legno compensato non sono interessati a produrlo. (72) La Commissione ha constatato che il legno compensato sottile è prodotto dall’industria dell’Unione. In particolare, tra i produttori dell’Unione inseriti nel campione, Panguaneta produce legno compensato sottile di pioppo. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. (73) Questwood ha affermato che il legno compensato di pioppo dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto, in quanto il legno compensato di pioppo prodotto in Cina è di qualità inferiore rispetto ai prodotti europei o turchi. (74) La Commissione ha constatato che l’asserita differenza di qualità non esclude il fatto che il legno compensato importato e quello prodotto nell’Unione condividano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (75) La PTIA ha sostenuto che il legno compensato di legno duro di specie tropicali dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto, in quanto le specie tropicali non condividono le stesse caratteristiche essenziali con altre specie di legno compensato. (76) La Commissione ha constatato che il legno tropicale è per lo più classificato come legno duro e presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base di altre specie di questa categoria di classificazione del legno. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (77) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (78) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di legno compensato di legno duro. Sedici produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (79) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. (80) Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base. (81) Il 19 dicembre 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota al fascicolo («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione di legno compensato di legno duro. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare il Brasile, la Malaysia, la Thailandia e la Turchia. (82) L’11 marzo 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. Le osservazioni sulla prima nota sono state trattate nella seconda nota. La Commissione ha inoltre informato le parti della propria intenzione di selezionare come paese rappresentativo la Turchia e di stabilire le SGAV e i profitti sulla base delle informazioni prontamente disponibili di cinque produttori di legno compensato in Turchia. Le osservazioni sulla seconda nota e le fonti di informazione infine proposte per determinare il valore normale sono illustrate in dettaglio nella sezione 3.2.2. 3.2. Valore normale (83) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». (84) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». (85) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e della decisione di rinunciare al campionamento, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative 3.2.1.1. Introduzione (86) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base dispone che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato». (87) Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. (88) È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (89) L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base stabilisce che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore». (90) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese riguardante la RPC («relazione») ( 14 ) che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in determinati settori (ad esempio il settore dei prodotti a base di legno). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta all’atto dell’apertura. 3.2.1.2. Posizione del denunciante sull’esistenza di distorsioni significative (91) Il denunciante ha affermato che i prezzi e i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base e che, di conseguenza, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. (92) A sostegno di tale posizione, il denunciante ha fatto riferimento agli elementi di prova contenuti nella relazione, a proprie ricerche, nonché alle risultanze delle indagini condotte in passato dalla Commissione e dalle autorità statunitensi. (93) In particolare, il denunciante ha sottolineato le precedenti conclusioni della Commissione secondo cui il sistema economico cinese si basa sulla dottrina dell’economia di mercato socialista, sul ruolo guida del partito comunista cinese («PCC» o «partito») e sulla politica economica interventista dello Stato. (94) Il denunciante, rilevando che l’industria del legno compensato di legno duro rientra nei settori cinesi della silvicoltura e dei prodotti del legno, ha ricordato gli elementi seguenti che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative. (95) In primo luogo, il settore del legno compensato di legno duro è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità statali. — Come stabilito nell’inchiesta sul legno compensato di okoumé ( 15 ) , il governo della RPC detiene una partecipazione azionaria superiore al 40 % in Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd. («Arser»), il maggiore esportatore di legno compensato di legno duro dalla RPC verso l’UE ( 16 ) . In tale inchiesta la Commissione ha altresì constatato che le autorità statali della RPC controllano e supervisionano le società attraverso canali informali, come dimostrato dal Luli Group Co., Ltd., di proprietà privata, che è stato «coltivato» dal governo di Shandong ( 17 ) . A ciò si aggiunge l’intervento del PCC nei processi decisionali e operativi delle società cinesi, comprese quelle private ( 18 ) . — Tale situazione è evidente anche a livello della CNFPIA. A norma dell’articolo 4 dello statuto della CNFPIA, l’organizzazione «accetta la guida professionale, la supervisione e la gestione […] dell’amministrazione statale per la Silvicoltura e la praticoltura e del ministero degli Affari civili» ( 19 ) . (96) In secondo luogo, la presenza dello Stato nelle società produttrici di legno compensato di legno duro consente inoltre alle autorità di interferire in relazione a prezzi e/o costi. — Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC, se vi sono almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC, e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall’organizzazione del partito ( 20 ) . Più di recente, il PCC ha pubblicato gli Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era («Orientamenti per il Fronte unito») ( 21 ) . Il documento mira a rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese private, incoraggiando a «intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e a consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo» ( 22 ) . Si tratta di norme che si applicano anche al settore cinese del legno compensato di legno duro. In particolare, dall’inchiesta nel caso del legno compensato di okoumé è emerso che i dirigenti di alto livello di Arser ricoprono duplici ruoli: il direttore generale è il segretario della sezione del partito mentre il presidente è il segretario del comitato di partito ( 23 ) . — L’inchiesta del denunciante ha confermato la portata e l’importanza della presenza del PCC nelle imprese cinesi di legno compensato di legno duro, tra cui due grandi produttori, Luli Group Co., Ltd., e Zhejiang Yuhua Wood Industry, i cui soci fondatori e azionisti principali sono membri del PCC ( 24 ) . — La pervasività della presenza statale nella catena del valore del legno compensato di legno duro è un ulteriore elemento di prova della capacità del governo della RPC di interferire in tale industria per quanto riguarda i prezzi e i costi, non da ultimo data la sua presenza e il suo intervento nei mercati finanziari cinesi e nella fornitura di materie prime. (97) In terzo luogo, il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. — Oltre a un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche, si ricorre abitualmente ad altre politiche pubbliche pertinenti, comprese le norme in materia di appalti, per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica. — Le autorità cinesi hanno adottato politiche per orientare il settore del legno compensato ( 25 ) , tra cui l’inserimento delle tecnologie correlate ai pannelli in legno tra le industrie incentivate nel repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria del 2019 ( 26 ) . — I prodotti e i settori relativi al legno compensato di legno duro, come i pannelli a base di legno, i pavimenti in legno e i mobili in legno, occupano un posto di primo piano nel 14 o piano quinquennale della RPC sullo sviluppo della silvicoltura e della praticoltura (2021-2025) («14 o piano quinquennale per la silvicoltura») ( 27 ) . Inoltre, come osservato dalla Commissione nel caso del legno compensato di okoumé e sulla base della versione cinese originale del documento, il 14 o piano quinquennale per la silvicoltura definisce obiettivi di produzione specifici per tali mercati: «[e]ntro il 2025 [...] la produzione di pannelli artificiali si stabilizzerà a circa 300 milioni di metri cubi, la produzione di pavimenti si stabilizzerà a circa 800 milioni di metri quadri e il valore della produzione dei mobili in legno supererà 800 miliardi di CNY» ( 28 ) . — Il settore della silvicoltura e della praticoltura cinese è inoltre oggetto di un parere orientativo del 2019 dell’amministrazione nazionale per le foreste e i prati (NAFG), che ha stabilito parametri per lo sviluppo pianificato del settore: «[e]ntro il 2025, […] la capacità a sostegno delle risorse forestali ed erbacee sarà notevolmente rafforzata, […] e il volume del commercio di importazione e di esportazione dei prodotti forestali raggiungerà 240 miliardi di USD» ( 29 ) . — Uno studio del 2016 dell’Accademia cinese della silvicoltura fa riferimento a una politica di lunga data «d’oltremare», volta a procurarsi risorse forestali dall’America latina, dal Sud-Est asiatico e dall’Africa per promuovere la penetrazione internazionale dell’industria cinese del legno compensato ( 30 ) . (98) In quarto luogo, come in altri settori dell’economia cinese, il settore del legno compensato di legno duro è soggetto alle distorsioni derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle leggi in materia fallimentare, societaria e patrimoniale. — Nel caso dei tessuti in fibra di vetro la Commissione ha accertato l’esistenza di distorsioni derivanti dall’applicazione discriminatoria della legislazione pertinente, in particolare per quanto riguarda l’insolvenza e l’assegnazione dei diritti di uso dei terreni ( 31 ) . — Nel caso del legno compensato di okoumé, la Commissione ha osservato che le carenze del sistema dei diritti di proprietà della RPC sono particolarmente evidenti nel contesto sia della proprietà che dei diritti di uso dei terreni del paese ( 32 ) . — Inoltre, poiché la gestione forestale della Cina è soggetta alla giurisdizione dell’NAFG, l’autorità è responsabile dell’elaborazione di politiche per l’assegnazione delle risorse forestali e dei prati e l’utilizzo del legname e sovrintende all’approvazione di tutte le attività di trasformazione del legname nel paese ( 33 ) . — Infine, uno studio del 2016 dell’Accademia cinese della silvicoltura ha rilevato che le materie prime utilizzate dalle imprese di legno compensato provenivano principalmente da foreste di proprietà dello Stato ( 34 ) . (99) In quinto luogo, i costi salariali sono soggetti a distorsioni anche nel settore del legno compensato di legno duro. — Come constatato in precedenza dalla Commissione, nella RPC non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro all’organizzazione collettiva sono ostacolati. Nella RPC è attiva una sola organizzazione sindacale, che tuttavia non è indipendente dallo Stato ( 35 ) . — Per di più, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema anagrafico. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono salari inferiori a quelli dei titolari della registrazione di residenza ( 36 ) . (100) In sesto luogo, i produttori nel settore del legno compensato di legno duro hanno accesso a finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. — Le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali. In particolare, i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari statali sono nominati in ultima istanza dal PCC ( 37 ) . — Gli istituti finanziari nella RPC operano in base a regole che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 38 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato ( 39 ) . — Le autorità statunitensi hanno inoltre concluso che il governo della RPC utilizza «prestiti per incentivare e sostenere la crescita di industrie favorite, comprese quelle che utilizzano legname, tra cui l’industria del legno compensato di legno duro» ( 40 ) . (101) In conclusione il denunciante ha sostenuto che nel settore del legno compensato di legno duro sono presenti elementi di prova prima facie di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. 3.2.1.3. Risultanze della Commissione (102) La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. (103) L’analisi della Commissione ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC. (104) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all’intera popolazione e alla collettività dei lavoratori» ( 41 ) . (105) L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di garantirne «il consolidamento e la crescita» ( 42 ) . Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. (106) Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne permette lo sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 43 ) . (107) Secondo il diritto cinese, inoltre, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. (108) A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. (109) Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l’]aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» ( 44 ) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della RPC. (110) Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (111) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 45 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (112) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. (113) I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione. (114) I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). (115) Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani ( 46 ) . (116) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto ( 47 ) . (117) Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC ( 48 ) . (118) In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 49 ) . (119) Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi di politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale ( 50 ) . (120) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ( 51 ) . Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione (121) Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. (122) Sebbene nel settore del legno compensato di legno duro il grado di proprietà statale non sembri significativo, il governo della RPC mantiene una partecipazione azionaria in una serie di operatori economici del settore, ad esempio nel Guangxi Forestry Group Co., Ltd., «una grande impresa di proprietà statale sotto il controllo diretto dell’amministrazione della regione autonoma [del Guangxi]» ( 52 ) ; nella società commerciale SUMEC Group Corporation («Sumec»), una controllata di Sinomach, «un’impresa cardine di proprietà statale sotto il controllo diretto del governo centrale» ( 53 ) ; o all’interno di Arser ( 54 ) , che è stata fondata come società commerciale ma che «[n]egli ultimi anni, sotto la guida della commissione provinciale di Jiangsu per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato [...], ha stabilito la propria strategia di sviluppo commerciale di estensione a monte e a valle della catena industriale e di funzionamento integrato della catena di approvvigionamento e si è adoperata per trasformarsi in un fornitore di servizi di gestione integrata per l’intera catena industriale dell’industria del legname» ( 55 ) . Al di là della proprietà formale, le autorità statali possono controllare e supervisionare le società attraverso canali informali, come illustrato dal gruppo privato Luli Group Co., Ltd. che, secondo fonti pubbliche, è stato «coltivato» dal governo della provincia di Shandong ( 56 ) . Analogamente, anche un produttore di piccole dimensioni Feiya Wood Industry, cui fa riferimento anche il denunciante, rispetta le aspettative del PCC nella misura in cui al suo direttore generale è stato conferito il titolo onorario di «imprenditore privato in attività» dal comitato comunale del PCC di Xuzhou e dal governo popolare municipale di Xuzhou ( 57 ) . (123) Inoltre, dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private ( 58 ) e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo. (124) Inoltre il settore del legno compensato di legno duro è soggetto a varie politiche governative, in quanto il settore della lavorazione del legno figura tra le industrie incentivate nel repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2019 ( 59 ) e nella sua versione aggiornata del 2024 ( 60 ) . In entrambe le versioni del catalogo le «linee di produzione di legno compensato e di paniforte con una capacità inferiore a 10 000 metri cubi all’anno» figurano inoltre tra i settori soggetti a restrizioni, il che costituisce di fatto un orientamento del governo per favorire i grandi produttori ( 61 ) . (125) Analogamente, il 14 o piano quinquennale per la silvicoltura fissa gli obiettivi seguenti: «Incoraggiare lo sviluppo, l’applicazione e la promozione di nuovi adesivi rispettosi dell’ambiente e aumentare gradualmente la percentuale di prodotti di trasformazione del legno a basso contenuto di formaldeide e privi di formaldeide. [...] Accelerare lo sviluppo di industrie emergenti quali arredamento domestico su misura, strutture in legno e i materiali da costruzione in legno, [...] Entro il 2025 la produzione di pannelli a base di legno si stabilizzerà a circa 300 milioni di metri cubi». (126) Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di settore ( 62 ) . Ad esempio, a norma dell’articolo 3 dello statuto societario della CNFPIA, l’organizzazione «accetta l’orientamento, la supervisione e la gestione commerciali da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e dei dipartimenti amministrativi competenti per la gestione industriale» ( 63 ) . (127) Arser è membro della CNFPIA ed è stata selezionata come società dimostrativa per alcune delle attività dell’associazione ( 64 ) . (128) Luli Group Co., Ltd. è membro della CFPIA ed è stato selezionato come società di riferimento per alcune attività dell’associazione ( 65 ) . (129) Analogamente, anche lo statuto societario dell’associazione cinese per la distribuzione di legname e prodotti del legno China Timber and Wood Products Distribution Association («CTWPDA») recita all’articolo 3 che l’organizzazione «accetta l’orientamento, la supervisione e la gestione commerciali da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e dei dipartimenti amministrativi competenti per la gestione industriale» ( 66 ) e si presenta come «un’associazione soggetta all’amministrazione del ministero degli Affari civili, nonché alla supervisione e all’orientamento della commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato […]» ( 67 ) . (130) Luli Group Co., Ltd. è membro della CTWPDA ( 68 ) . Di conseguenza persino i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (131) Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. (132) Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC ( 69 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. (133) Risulta che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ( 70 ) , anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ( 71 ) . (134) Già nel 2018 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 73 % dei 2,57 milioni circa di società private, associata a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola nelle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società ( 72 ) . Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. (135) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» (« Orientamenti ») ( 73 ) , che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. (136) La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; la sezione III.6 recita: «[o]ccorre intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Gli orientamenti sottolineano dunque e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato ( 74 ) . (137) La presente inchiesta ha confermato che esistono sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l’iscrizione al PCC/l’esercizio di funzioni all’interno del partito anche nel settore del legno compensato di legno duro. A titolo di esempio, il direttore generale di Arser riveste in parallelo la funzione di segretario della sezione del partito e il presidente della società madre Jiangsu High Hope Group funge anche da segretario del comitato di partito del gruppo ( 75 ) . (138) Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione di Guangxi Forestry Group Co., Ltd. funge da segretario del comitato di partito del gruppo ( 76 ) . I membri del partito della società sono inoltre tenuti a «assumere un ruolo guida nell’attuazione di tutte le decisioni e disposizioni del comitato di partito del gruppo, rafforzare sempre la responsabilità, fungere da esempio e da guida e trasformare i risultati dell’apprendimento e dell’istruzione in materia di disciplina di partito in una forza trainante potente per promuovere uno sviluppo di alta qualità del gruppo» ( 77 ) . (139) Inoltre un membro del consiglio di amministrazione di Sumec funge da segretario del comitato di partito della società e il direttore generale della società è anche il vicesegretario del comitato di partito della società ( 78 ) . (140) Analogamente, il vicepresidente di Luli Group Co., Ltd. funge parallelamente da segretario del comitato di partito ( 79 ) . Il segretario della società del comitato di partito conferma peraltro che «Luli Group Co., Ltd. si concentrerà sul dispiegamento complessivo del comitato del partito del comune di Shougang e sull’obiettivo strategico a lungo termine dell’amministrazione comunale di costruire un’impresa forte da 100 miliardi di CNY» ( 80 ) . (141) La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 81 ) . La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore del legno compensato di legno duro e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (142) L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. (143) Nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ( 82 ) . (144) Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del legno compensato di legno duro. (145) Ad esempio, il parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità del settore della silvicoltura e della praticoltura ( 83 ) («parere orientativo sulla silvicoltura») contiene, tra l’altro, le disposizioni seguenti: «Entro il 2025 il sistema e il meccanismo per l’utilizzo razionale delle risorse forestali ed erbacee saranno sostanzialmente formati, la capacità di sostegno delle risorse forestali ed erbacee sarà notevolmente rafforzata, la produzione di prodotti forestali ed erbacei di alta qualità sarà notevolmente aumentata e il commercio di prodotti forestali sarà ulteriormente ampliato, puntando ad aumentare del 50 % il valore della produzione forestale nazionale rispetto alla base attuale. […] Entro il 2035 […] le dimensioni del settore della silvicoltura e della praticoltura saranno ulteriormente ampliate, […] la struttura del settore sarà ulteriormente ottimizzata, la qualità dei prodotti e il livello di servizio saranno globalmente migliorati, la supervisione dell’utilizzo delle risorse sarà più efficiente, in modo da migliorare costantemente la capacità del settore di servire le strategie nazionali» ( 84 ) . Il parere orientativo sulla silvicoltura invita inoltre a «promuovere il potenziamento dell’industria di lavorazione [attraverso] l’ottimizzazione della configurazione della base delle materie prime come pure dell’industria di lavorazione dei prodotti forestali ed erbacei» ( 85 ) . (146) Inoltre, a livello provinciale, la provincia autonoma di Guangxi, in cui ha sede Guangxi Forestry Group Co., Ltd., ha adottato il 14 o piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e sulle prospettive per il 2035 ( 86 ) che mira a «integrare, rafforzare ed estendere le filiere vantaggiose», anche «promuov[endo] la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali quali […] la lavorazione del legno». Inoltre, per quanto attiene alle attività forestali, i destinatari del piano sono tenuti a: «concentrarsi sullo sviluppo della produzione di carta [e] di pannelli a base di legno […]» e «sulla costruzione di un’intera filiera per il cartone, i mobili e l’arredamento domestico». (147) Sempre a livello locale, nel gennaio 2024 il distretto di Shuyang (Jiangsu) ha adottato un parere sullo sviluppo di alta qualità del settore della lavorazione del legno e della fabbricazione di mobili ( 87 ) con l’obiettivo «[entro] la fine del 2026, di promuovere 1-2 società quotate, 1-2 gruppi di imprese con un valore di produzione superiore a 5 miliardi di CNY e di accrescere costantemente la qualità totale del settore […] [e] migliorare la filiera, aumentare la quota di prodotti finiti, come pavimenti, mobili e materiali decorativi». A tal fine, si specifica inoltre che «l’industria del legno compensato si concentra sullo sviluppo di prodotti di base per mobili, pavimenti compositi in legno massiccio, articoli per la casa, ecc. [e che] la capacità e le linee di produzione di legno compensato e di paniforte deve essere di almeno 10 000 metri cubi all’anno». Con questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento del settore, nonché i fattori produttivi a monte. (148) In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (149) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente. (150) Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, esercitando spesso un’influenza diretta sull’esito dei procedimenti ( 88 ) . (151) Nella RPC, inoltre, le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni ( 89 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 90 ) . Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici ( 91 ) . (152) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore della silvicoltura e della lavorazione del legno, e pertanto al settore del legno compensato di legno duro. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. (153) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (154) Nella RPC non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nei loro diritti all’organizzazione collettiva. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’OIL, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ( 92 ) . (155) Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 93 ) . Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. (156) Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 94 ) . (157) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore del legno compensato di legno duro non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC). Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato (158) L’accesso al capitale degli attori societari nella RPC è soggetto a varie distorsioni. (159) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 95 ) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 96 ) e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. (160) In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 97 ) . Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. (161) Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione ( 98 ) . Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come i soggetti «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» ( 99 ) . (162) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo ( 100 ) . Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 101 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. (163) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (164) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell’ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ( 102 ) . Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a «orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» ( 103 ) . Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. (165) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (166) In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (167) Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. 3.2.1.4. Natura sistemica delle distorsioni (168) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione. (169) La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono state descritte dettagliatamente sopra. La Commissione ha rilevato che l’assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di legno compensato di legno duro sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico nella RPC. Le distorsioni, quindi, esercitano un’incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame. (170) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. (171) Di fatto gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (172) Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. 3.2.1.5. Argomentazioni delle parti interessate (173) Il 25 novembre 2024 la PTIA ha presentato osservazioni in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, sostenendo che l’analisi del denunciante sulle distorsioni significative nel settore del legno compensato di legno duro nella RPC non si basa su elementi di prova sufficientemente specifici. In particolare, secondo la PTIA, i) i riferimenti alle conclusioni della Commissione in relazione al legno compensato di okoumé non sono pertinenti, data la discutibilità della sovrapposizione tra la famiglia tropicale delle specie di legno cui appartiene il legno compensato di okoumé e la specie di legno del prodotto in esame; ii) le distorsioni significative invocate dal denunciante erano state esposte in termini troppo generici. Ad esempio tra le imprese di proprietà dello Stato si citava Arser, benché si tratti di una società che rappresenta meno dell’1 % della capacità produttiva effettiva totale all’interno di un settore, che in realtà è ampiamente frammentato e non controllato dallo Stato; iii) non è chiaro in che modo il 14 o piano quinquennale per la silvicoltura si riferisca specificamente al legno compensato di legno duro, in particolare alla luce dell’attenzione del piano sugli obiettivi perseguiti anche dall’UE, quali il risparmio energetico e le tecnologie di produzione pulite; iv) non è chiaro in che modo le politiche cinesi cui il denunciante ha fatto riferimento e che mirano ad affrontare l’insufficienza dell’approvvigionamento di legno siano collegate alle presunte distorsioni. (174) La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto concerne l’argomentazione generale della PTIA in merito alla sufficienza degli elementi di prova a dimostrazione dell’esistenza di distorsioni significative, la Commissione ha ricordato innanzitutto che, secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera e), del regolamento di base, qualora ritenga che gli elementi di prova presentati dai denunciati in merito alle distorsioni significative siano sufficienti, la Commissione può avviare l’inchiesta su tale base. Come confermato dal Tribunale nella sentenza Viraj Profiles , la quantità e la qualità degli elementi di prova necessari per soddisfare il criterio della sufficienza degli elementi di prova ai fini dell’apertura di un’inchiesta sono diverse da quelle necessarie ai fini dell’accertamento preliminare o definitivo dell’esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità ( 104 ) . (175) Di conseguenza il riferimento del denunciante a esempi di distorsioni significative, a prescindere che riguardino la presenza di imprese di proprietà dello Stato nel settore del prodotto in esame (come Arser) o l’esistenza di politiche governative aventi effetti distorsivi sul libero gioco delle forze di mercato (quali documenti e politiche di pianificazione industriale che incidono direttamente sui prezzi all’importazione e all’esportazione), nonché il fatto che il denunciante si sia basato sui pertinenti elementi di prova pubblicamente disponibili, elencati anche nell’avviso di apertura, sono in linea con le norme giuridiche applicabili in tale fase dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre osservato che i riferimenti della PTIA ad altre giurisdizioni che presumibilmente perseguono determinati obiettivi strategici simili a quelli del governo della RPC o la sua argomentazione secondo cui esistono distorsioni anche in altre giurisdizioni non sono pertinenti nel contesto della valutazione della sufficienza degli elementi di prova nella fase di apertura. (176) La denuncia soddisfaceva pertanto le norme di cui all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera d). Come indicato nell’avviso di apertura, nella fase di apertura la Commissione ha effettivamente ritenuto che vi fossero elementi di prova sufficienti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che, date le distorsioni significative che incidono su prezzi e costi, non sarebbe appropriato utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, giustificando così l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (177) La Commissione ha quindi esaminato tali distorsioni nel contesto della presente inchiesta. A tal fine la Commissione, in linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera e), del regolamento di base, ha raccolto i dati necessari per determinare l’esistenza e l’incidenza di distorsioni significative e per ricorrere quindi al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. I dati raccolti dalla Commissione e le conclusioni che ne derivano sono presentati in dettaglio nella sezione 3.2.1 del presente regolamento. Pertanto le argomentazioni della PTIA sugli elementi di prova contenuti nella denuncia non hanno potuto essere accolte. (178) Il 20 marzo 2025 Jiangshan Wood ha presentato osservazioni sulla seconda nota, sostenendo che il denunciante fornirebbe un quadro errato dell’industria cinese affermando che gli esportatori cinesi di legno compensato di legno duro sono tra i maggiori produttori al mondo e la maggior parte di essi è di proprietà dello Stato. Secondo Jiangshan Wood, si tratta di una descrizione fuorviante, in quanto l’industria cinese è costituita da molti piccoli produttori, essenzialmente PMI. Jiangshan Wood ha inoltre sottolineato che alcune società (Sumec, Arser), che il denunciante aveva individuato come produttori, sono di fatto operatori commerciali. (179) La Commissione ha preso atto della comunicazione di Jiangshan Wood. Le questioni sollevate dalla società non possono tuttavia modificare le conclusioni della Commissione in merito all’esistenza di distorsioni significative. Infatti tali conclusioni non si basano sulle informazioni contenute nella denuncia, bensì sull’insieme degli elementi di prova contenuti nel fascicolo. Gli elementi di prova pertinenti a sostegno delle risultanze della Commissione sono illustrati in dettaglio nella sezione 3.2.1.3, compresi determinati chiarimenti relativi ad alcuni degli operatori di mercato cui fa riferimento il denunciante. 3.2.1.6. Conclusioni (180) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel presente caso non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva. 3.2.2. Paese rappresentativo 3.2.2.1. Osservazioni generali (181) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 105 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (182) Come illustrato al punto 3.1, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 19 dicembre 2024, e la seconda nota sui fattori produttivi, dell’11 marzo 2025. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, dove avviene la produzione di legno compensato di legno duro (183) Nella prima nota la Commissione ha individuato Bielorussia, Brasile, Ecuador Indonesia, Messico, Malaysia, Russia, Thailandia, Turchia e Ucraina come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. (184) La Commissione ha ritenuto che la Bielorussia, la Russia e l’Ucraina non fossero paesi rappresentativi appropriati a causa del fatto che, in conseguenza dell’aggressione militare da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha imposto successivi pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia. Le misure restrittive nei confronti della Bielorussia comprendevano restrizioni all’esportazione di prodotti del legno, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta, dall’Unione alla Bielorussia ( 106 ) . Per quanto riguarda la Russia, la Commissione ha osservato che le importazioni di legno compensato di betulla sono soggette a dazi antidumping dal 2021 ( 107 ) . Inoltre le importazioni nell’Unione dalla Russia dei prodotti che rientrano nel capitolo 44 (compresi il legno compensato e i fogli da impiallacciatura, che costituiscono la materia prima principale per la produzione di legno compensato) sono soggette a restrizioni dal 10 luglio 2022 ( 108 ) . Oltre al fatto che la situazione in Ucraina è stata pesantemente colpita dal conflitto in corso con la Russia, secondo il denunciante, l’Ucraina produceva principalmente legno compensato di legno duro di specie di betulla, mentre la definizione del prodotto comprende varie altre specie di legno duro ( 109 ) . (185) La Commissione ha inoltre osservato che, tra i paesi potenzialmente rappresentativi, l’Ecuador e il Messico producevano principalmente specie di legno tenero. I possibili paesi rappresentativi sono pertanto rimasti Brasile, Indonesia, Malaysia, Thailandia e Turchia. Esistenza di dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo (186) La Commissione ha di conseguenza verificato se vi fossero dati prontamente disponibili nei paesi di cui sopra. In primo luogo essa ha osservato che, per quanto riguarda l’Indonesia, non esistevano dati prontamente disponibili espressi in m 3 , ossia l’unità di misura utilizzata sia dall’industria dell’Unione che dai produttori esportatori cinesi, sulle importazioni di fattori produttivi in Indonesia. Inoltre la maggior parte della produzione di legno compensato di legno duro in Indonesia avveniva a partire da specie di legno tropicale (e non da pioppo o betulla, che erano specie più comunemente rappresentate nella RPC e nell’Unione). Inoltre, sebbene fossero disponibili statistiche per il Brasile e la Thailandia, entrambi i paesi importavano volumi significativi di fogli da impiallacciatura dalla RPC. Analogamente all’Indonesia, il legno compensato di legno duro della Malaysia era prodotto principalmente da specie di legno tropicale (e non da pioppo e betulla, che erano specie più comunemente rappresentate nella RPC e nell’Unione) e non vi erano dati sulle importazioni di tronchi di pioppo. (187) Su tale base la Commissione ha concluso che la Turchia era l’unico paese con una produzione significativa di legno compensato di legno duro delle stesse specie di legno (pioppo, betulla ed eucalipto) che erano prodotte nella RPC e che erano, allo stesso tempo, principalmente importate nell’Unione dalla RPC. La Commissione ha inoltre osservato che la Turchia era l’unico paese per il quale le statistiche contenevano dati sulle importazioni dei fattori produttivi più importanti, malgrado la mancanza di dati affidabili sulle importazioni di fogli da impiallacciatura e di tronchi di eucalipto. (188) La Commissione ha individuato cinque produttori turchi le cui informazioni finanziarie erano pubblicamente disponibili: Isik Ahsap Profil Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Epalsan Orman Urunleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Linited Sirketi, Sakarya Kerestecilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Murat Sahin Orman Urunleri Insaat Mimarlik Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, e AGL Ahsap Sanayi Anonim Sirketi. (189) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e delle suddette società come produttori nel paese rappresentativo. (190) La Commissione ha ricevuto osservazioni dal produttore esportatore che ha collaborato, Jiangshan Wood. Nelle sue osservazioni a seguito della prima nota, Jiangshan Wood ha osservato che la Commissione non avrebbe dovuto scartare l’Indonesia per il fatto che i dati statistici sulle importazioni erano indicati in peso (kg) e non in m 3 , in quanto il peso poteva essere convertito in m 3 sulla base dei rapporti di conversione forniti da Jiangshan Wood. Jiangshan Wood ha sostenuto che l’Indonesia era il paese rappresentativo più appropriato in quanto i dati statistici contenevano importazioni di tutti i fattori produttivi importanti, a prezzi in linea con quelli di mercato. La parte ha inoltre indicato società indonesiane le cui informazioni erano prontamente disponibili. (191) Jiangshan Wood ha altresì affermato che la Turchia non era il paese rappresentativo più adatto per la maggior parte dei fattori produttivi, perché non vi erano dati nelle statistiche e perché il valore riportato in Eurostat per i tronchi di pioppo era troppo elevato e non corrispondeva al valore di mercato. (192) La Commissione ha rilevato che, mentre per alcuni fattori produttivi, come ad esempio tipi specifici di tronchi, potrebbe essere utilizzato un fattore di conversione, per altri, come i fogli da impiallacciatura, il codice SA copre diverse specie di legno e una conversione sarebbe falsata dal fatto che il fattore di conversione varia notevolmente a seconda del legno utilizzato per l’impiallacciatura. Inoltre il legno compensato di legno duro prodotto in Indonesia proviene principalmente da specie di legno tropicale quali teak, meranti o sengon/albizia ( 110 ) , mentre le specie di legno più rappresentate utilizzate per la produzione del prodotto in esame importato dalla RPC nell’Unione sono pioppo, betulla ed eucalipto. Peraltro i quantitativi dei diversi fattori produttivi importati in Indonesia durante il periodo dell’inchiesta erano relativamente bassi. (193) D’altro canto, nel periodo dell’inchiesta la Turchia aveva una notevole produzione di legno compensato di legno duro in cui erano impiegate prevalentemente specie quali pioppo, betulla e faggio. La rassegna annuale sul mercato dei prodotti forestali della Turchia del 2021 indica che nel 2020 la produzione di legno compensato è stata di 300 000 m 3 e lo stesso volume era previsto per il 2021 ( 111 ) . Sebbene le statistiche si riferissero al 2020 (e le previsioni al 2021), si è ipotizzato che durante il periodo dell’inchiesta la produzione si attestasse su un livello analogo. La Commissione ha pertanto mantenuto la scelta della Turchia come paese rappresentativo e le argomentazioni sollevate da Jiangshan Wood sono state respinte. Livello di protezione sociale e ambientale (194) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.2.2. Conclusioni (195) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (196) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, l’energia e il lavoro, impiegati da Jiangshan Wood nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. In tale nota la Commissione ha individuato le importazioni nei possibili paesi rappresentativi dei principali fattori produttivi e ha osservato che, nonostante la mancanza di dati affidabili sulle importazioni di fogli da impiallacciatura per legno compensato e tronchi di eucalipto, le informazioni sulle importazioni in Turchia contenevano dati sulle importazioni per i fattori produttivi più importanti. In termini di dati statistici sulle importazioni di fattori produttivi, la Commissione ha pertanto concluso che i dati disponibili in Turchia erano i più dettagliati. Su tale base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota. (197) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha esaminato in modo più approfondito le modalità per stabilire un valore di riferimento per i fattori produttivi individuati nella prima nota, al fine di costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base prevede l’utilizzo di dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato «a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti». (198) Nel caso di specie, sebbene le statistiche contenessero dati sulle importazioni di tronchi di pioppo e di fogli da impiallacciatura di eucalipto in Turchia, questi due principali fattori produttivi non erano importati in Turchia (né in nessun altro paese, compresi gli altri possibili paesi rappresentativi) in quantità rappresentative. La Commissione ha pertanto concluso che i prezzi di tali importazioni non erano rappresentativi dei prezzi di mercato. (199) La Commissione ha quindi cercato un altro prezzo di riferimento rappresentativo di un prezzo di mercato. Sono stati individuati i maggiori esportatori a livello mondiale di tronchi di pioppo e di fogli da impiallacciatura di eucalipto. Poiché le statistiche sulle esportazioni dai principali paesi esportatori di questi due fattori produttivi contenevano dati su volumi considerevoli di esportazioni, nella seconda nota la Commissione ha proposto di basare il prezzo di riferimento per i tronchi di pioppo e i fogli da impiallacciatura di eucalipto sul prezzo all’esportazione dai maggiori paesi esportatori: esportazioni mondiali dalla Francia per i tronchi di pioppo ed esportazioni mondiali dall’Ucraina per i fogli da impiallacciatura di eucalipto. (200) Gli altri due importanti fattori produttivi, carta per stratificati e farina, erano importati nel paese rappresentativo proposto (Turchia) in quantitativi significativi e la Commissione ha pertanto ritenuto che i prezzi all’importazione di carta per stratificati e farina in Turchia [escluse le importazioni dalla Cina e dai paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 112 ) ] fossero rappresentativi dei prezzi di mercato. (201) La Commissione ha inoltre dichiarato che si sarebbe avvalsa delle statistiche turche per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro ( 113 ) e dell’energia ( 114 ) . (202) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa del peso trascurabile di alcuni singoli fattori produttivi nel costo totale di produzione, tali singoli elementi trascurabili erano stati raggruppati alla voce «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. 3.2.3.1. Osservazioni sulle fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni proposti nella seconda nota (203) Dopo la pubblicazione della seconda nota, il denunciante ha espresso il proprio sostegno alla scelta della Commissione di stabilire un costo di sostituzione per la costruzione di valori normali utilizzando il prezzo medio delle esportazioni francesi di tronchi di pioppo. Il denunciante ha ritenuto che il prezzo medio delle esportazioni francesi di tronchi di pioppo indicato nella seconda nota (117 EUR/m 3 ) fosse ragionevole. (204) Jiangshan Wood ha inoltre affermato di apprezzare l’approccio ragionevole della Commissione sul valore di riferimento per i tronchi di pioppo. Ha tuttavia indicato che un approccio più ragionevole consisterebbe nell’adottare le statistiche sulle importazioni all’interno dell’Unione con prezzi in linea con i prezzi degli scambi tra il Canada e gli Stati Uniti. (205) La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni, ma ha ritenuto che il prezzo medio delle esportazioni francesi di tronchi di pioppo fosse rappresentativo del prezzo di mercato, in quanto si trattava del maggiore esportatore a livello mondiale. La Commissione ha tuttavia corretto gli errori materiali derivanti da doppie voci e ha aggiornato di conseguenza il prezzo di riferimento (cfr. sezione 3.2.3.2 «Materie prime»). (206) Per quanto riguarda i fogli da impiallacciatura di eucalipto, il denunciante ha sostenuto che l’Ucraina non produceva (coltivava/raccoglieva) alberi di eucalipto su scala commerciale, a causa di condizioni climatiche inadeguate, e che pertanto i volumi significativi delle esportazioni dall’Ucraina con il codice SA 4408 90 corrispondevano con ogni probabilità a fogli da impiallacciatura di specie di betulla e faggio o di altre specie diverse dalle conifere, ma non a fogli da impiallacciatura di eucalipto. Ha inoltre ritenuto che il prezzo medio delle esportazioni dall’Ucraina (251,49 EUR/m 3 ) non rispecchiasse i prezzi dei fogli da impiallacciatura di eucalipto, che erano notevolmente più elevati, e che, di conseguenza, il valore di riferimento proposto fosse troppo basso. Il denunciante ha affermato che il prezzo iniziale dei fogli da impiallacciatura di eucalipto era fino a tre volte superiore al valore di riferimento della Commissione e che dovrebbe ammontare in media a circa 520 EUR/m 3 . Per dimostrare gli intervalli di prezzo, il denunciante ha presentato fatture sensibili riguardanti fogli da impiallacciatura di eucalipto originari dell’Uruguay e del Paraguay, che considerava una delle maggiori e più note fonti di fogli da impiallacciatura di eucalipto per la produzione di legno compensato di legno duro. (207) In risposta alle osservazioni del denunciante, la PTIA ha affermato che il prezzo di riferimento per i fogli da impiallacciatura di eucalipto era troppo elevato. Ha sostenuto che la Commissione potrebbe invece utilizzare il prezzo delle importazioni brasiliane nell’Unione di tronchi di eucalipto, che si tradurrebbe in un prezzo di riferimento di circa 55 EUR/m 3 , o, in alternativa, il prezzo all’importazione di tronchi di eucalipto nella RPC a un livello analogo. Ha presentato come prova supplementare fatture e contratti relativi a tronchi di eucalipto provenienti dall’Uruguay e dal Brasile. (208) La Commissione ha innanzitutto osservato che, in effetti, il codice SA 4408 90 era un codice generale che comprendeva fogli da impiallacciatura di più specie di legno duro e non solo di eucalipto. Essa ha inoltre accolto l’osservazione del denunciante secondo cui, poiché l’eucalipto non era coltivato in Ucraina, era più probabile che le esportazioni dall’Ucraina con tale codice includessero altre specie di legno piuttosto che di eucalipto. (209) La Commissione ha tuttavia contestato l’argomentazione della PTIA secondo cui il prezzo dei fogli da impiallacciatura di eucalipto poteva essere basato sul prezzo per kg delle importazioni di tronchi nell’Unione o nella RPC. Le statistiche relative alle importazioni di tronchi di eucalipto esistevano solo in kg e pertanto non potevano essere utilizzate direttamente per stabilire un prezzo per m 3 . Inoltre la Commissione non era in grado di stabilire con precisione il consumo di tronchi di eucalipto per m 3 di impiallacciatura, in quanto il tasso di consumo dipende in larga misura dalla qualità dei tronchi e dal processo di produzione. Infine, un eventuale prezzo di riferimento dei tronchi di eucalipto dovrebbe essere adeguato per tenere conto del valore aggiunto del processo di produzione per produrre fogli da impiallacciatura di eucalipto dai tronchi. Per gli stessi motivi di cui sopra, vale a dire l’importanza della qualità dei tronchi e del processo di produzione, la Commissione non era in grado di calcolare con precisione tale valore aggiunto. Per questi motivi, la Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che, nel caso di specie, un valore di riferimento per i fogli da impiallacciatura di eucalipto dovrebbe essere basato sul prezzo dei tronchi di eucalipto, che è un fattore produttivo e un prodotto diverso dai fogli da impiallacciatura. (210) La Commissione ha inoltre osservato che, anche nell’ipotesi di scegliere le esportazioni di fogli da impiallacciatura di eucalipto da un altro paese specifico in cui tale albero era coltivato, il codice SA rimaneva un codice generale che includeva tutti i tipi di specie di legno duro, alcuni dei quali potrebbero essere notevolmente più economici, mentre altri sono notevolmente più costosi dell’eucalipto (ad esempio varie specie tropicali esotiche utilizzate esclusivamente come strati esterni di impiallacciatura di alta qualità), anche per quanto riguarda le esportazioni dall’Uruguay e dal Paraguay, dove sono coltivate più specie di legno duro. Poiché i prezzi basati su fatture specifiche non potevano essere considerati elementi di prova rappresentativi per stabilire il prezzo di mercato, la Commissione ha ritenuto più opportuno stabilire il prezzo di riferimento sulla base di un prezzo medio all’esportazione (di circa 443 EUR/m 3 ) dai principali paesi esportatori con il codice SA 4408 90 (tra cui l’eucalipto e i fogli da impiallacciatura di specie simili all’eucalipto), che era in linea con il prezzo delle esportazioni di eucalipto dal Paraguay e dall’Uruguay, presentato dal denunciante. La Commissione ha quindi adeguato di conseguenza il prezzo di riferimento. (211) Per quanto riguarda il valore di riferimento per la farina, Jiangshan Wood ha ritenuto che il mercato della farina in Turchia fosse distorto e pertanto il prezzo delle importazioni non era rappresentativo come prezzo di riferimento. Ha affermato che la Turchia ha messo in atto una serie di misure che provocano distorsioni nel mercato: dal maggio 2023 un dazio del 130 % sulle importazioni di frumento (e dello 0 % se il frumento importato è trasformato in farina o pasta destinata all’esportazione) e un dazio del 102,6 % sulle importazioni di farina di frumento. Jiangshan Wood ha sostenuto che i dazi erano intesi a vietare le importazioni di farina e a promuovere la trasformazione a livello nazionale del frumento importato a basso costo in farina destinata all’esportazione. La parte ha inoltre affermato che le esportazioni di farina dalla Turchia sono diminuite in modo significativo, il che significa che durante il periodo dell’inchiesta i prezzi della farina in Turchia erano distorti e gonfiati. Jiangshan Wood ha affermato che la Turchia ha inoltre imposto una serie di restrizioni all’importazione di farina, tra cui prescrizioni in materia di licenze di importazione e ispezioni. Jiangshan Wood ha pertanto sostenuto che, per determinare il valore normale, la Commissione dovrebbe utilizzare un prezzo esente da distorsioni per la farina, che potrebbe essere il prezzo all’importazione cif (costo, assicurazione e nolo) della Turchia, senza applicare la tassa all’importazione del 102,6 %. (212) Jiangshan Wood ha inoltre affermato che il codice SA utilizzato dalla Commissione (SA 1101 00 00 ) conteneva farine utilizzate per prodotti alimentari e non solo per legno compensato di legno duro. La parte ha sostenuto che, nel determinare il prezzo di riferimento per la farina, la Commissione dovrebbe invece utilizzare il codice SA 1101 00 15 (codice SA per le farine di frumento (grano) o di frumento segalato, di frumento (grano) tenero e di spelta). (213) La Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui, a causa delle presunte distorsioni sul mercato turco, non dovrebbe prendere in considerazione il dazio all’importazione. I quantitativi di farina importati in Turchia erano significativi, per cui vi era una domanda di farina a prezzi che comprendevano i dazi all’importazione. Il suo prezzo è stato quindi considerato rappresentativo di un prezzo di mercato. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui il prezzo della farina non costituiva un valore di riferimento rappresentativo e ha mantenuto il suo approccio, come spiegato in precedenza. La Commissione ha tuttavia accolto l’argomentazione di Jiangshan Wood di utilizzare il codice SA 1101 00 15 per stabilire il prezzo, anziché il codice generale delle farine (SA 1101 00 00 ). (214) Jiangshan Wood ha inoltre affermato che il valore di riferimento per il lavoro e l’energia elettrica era gonfiato senza motivo, dal momento che la Commissione ha dapprima convertito la lira turca («TRY») in euro e successivamente gli euro in yuan cinese («CNY») e che pertanto il valore era influenzato dalle oscillazioni del tasso di cambio bilaterale da TRY in EUR. Essa ha affermato che la Commissione dovrebbe convertire direttamente TRY in CNY utilizzando il tasso di cambio medio dello 0,22211, pubblicato sul sito https://www.xe.com/ . (215) La Commissione ha respinto tale argomentazione. In effetti, i tassi di cambio pubblicati da altre fonti, come quella menzionata da Jiangshan Wood, possono differire da quelli utilizzati dalla Commissione per stabilire il prezzo di riferimento. Tuttavia, in linea con la sua prassi, la Commissione si è basata sui tassi di cambio ufficiali pubblicati dalla Banca centrale europea, che erano i tassi di cambio ufficiali nel periodo dell’inchiesta. I tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea consentono alla Commissione di determinare una conversione diretta da TRY in EUR (utilizzando nel caso di specie il tasso di cambio dello 0,2434). Il prezzo di riferimento determinato sulla base della conversione porta allo stesso prezzo di riferimento in CNY determinato dalla Commissione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 3.2.3.2. Fattori produttivi (216) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi del prodotto oggetto dell’inchiesta Fattore produttivo Codice SA Fonte Valore esente da distorsioni Unità di misura Materie prime Tronco di pioppo 4403 97 Global Trade Atlas («GTA») ( 115 ) 1 003,09 CNY m 3 Fogli da impiallacciatura di eucalipto 4408 90 GTA 4 232,09 CNY m 3 Carta per stratificati 4811 49 GTA 25,38 CNY Kg Farina 1101 00 15 GTA 5,31 CNY Kg Materiali di consumo Lavoro (manodopera) n/a Statistiche nazionali 43,76 CNY ore Energia Energia elettrica n/a Autorità turca di regolamentazione del mercato dell’energia 0,77 CNY kWh (217) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire questo importo la Commissione ha espresso le spese generali di produzione sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta in percentuale del costo effettivo delle materie prime utilizzate e ha quindi applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime al fine di ottenere le spese generali di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e le spese generali segnalate potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare le spese generali di produzione esenti da distorsioni al momento della consegna presso lo stabilimento della società. 3.2.3.3. Materie prime (218) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni di due principali materie prime, i tronchi di pioppo e i fogli da impiallacciatura di eucalipto, la Commissione ha utilizzato una media ponderata del prezzo all’esportazione dei maggiori esportatori di tali materiali a livello mondiale (Francia nel caso dei tronchi di pioppo e una media dei principali paesi esportatori nel caso dei fogli da impiallacciatura di eucalipto) ( 116 ) . I prezzi all’esportazione erano a livello di costo, assicurazione e nolo («cif»), ai quali la Commissione ha aggiunto dazi all’importazione del 4,1 % nel caso dei tronchi di pioppo e del 2,5 % nel caso dei fogli da impiallacciatura di eucalipto, il che è stato ritenuto ragionevole e in linea con i dazi medi all’importazione riscossi dai dieci principali paesi importatori che effettuano tra l’84 % e il 99 % delle importazioni mondiali di tali prodotti del legno. (219) Per le altre due materie prime rimanenti, la carta per stratificati e la farina, la Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base della media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo, come indicato nel GTA, al quale sono stati aggiunti i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Un prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 ( 117 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2.1.5 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. (220) Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo. La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi stabiliti esenti da distorsioni. (221) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha aggiunto i pertinenti dazi all’importazione al valore cif registrato nelle statistiche relative alle importazioni del paese rappresentativo, quali disponibili nel GTA. (222) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime; quindi, ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. 3.2.3.4. Lavoro (manodopera) (223) L’Istituto turco di statistica pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia ( 118 ) . La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili relative al 2022 per ottenere il costo medio del lavoro per l’attività economica C.16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) secondo la classificazione NACE Rev. 2. Il valore medio mensile per il 2022 è stato debitamente adeguato per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice del costo del lavoro pubblicato dall’Istituto turco di statistica, al fine di adeguarlo al periodo dell’inchiesta (dal 1 o luglio 2023 al 30 giugno 2024) ( 119 ) . 3.2.3.5. Energia elettrica (224) La Commissione ha utilizzato le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica pubblicate dall’Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (EMRA) nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi dell’energia elettrica per uso industriale espressi in kWh per il settore industriale durante il periodo dell’inchiesta (dal 1 o luglio 2023 al 30 giugno 2024) ( 120 ) . 3.2.3.6. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (225) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (226) Per stabilire i valori di riferimento per le SGAV e i profitti, la Commissione ha inizialmente proposto di utilizzare i dati finanziari di cinque società turche, che erano disponibili nella banca dati ORBIS per un periodo precedente a quello dell’inchiesta. (227) Sia Jiangshan Wood che la PTIA hanno affermato che la società turca Isik Ahsap Proе Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi («Isik») non produceva legno compensato, bensì altri prodotti in legno, quali pannelli murali, rivestimenti per pavimenti in MDF, pannelli truciolari o pannelli di particelle, e che pertanto i suoi dati dovrebbero essere esclusi dai calcoli. (228) Jiangshan Wood ha inoltre affermato che, per quanto riguarda le SGAV di Murat Sahin Orman Urunleri Insaat Mimarlik Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (la cui denominazione commerciale è Tokpan), come anche per Isik, la Commissione deve detrarre dalle SGAV un importo per le spese di vendita diretta. La Commissione ha infine utilizzato i dati relativi alle SGAV e ai profitti ricavati dalle statistiche turche, in quanto i dati finanziari delle cinque società turche disponibili nella banca dati ORBIS non coincidevano con il periodo dell’inchiesta e in ORBIS non era disponibile alcun aggiornamento recente di tali dati. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare i dati del governo turco relativi alla media delle spese e degli utili di esercizio delle società pubblicati dalla Banca centrale della Turchia sui risultati finanziari delle 3 121 società che svolgevano attività nel settore della fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio (codice NACE C-162), che ha ritenuto ufficiali e affidabili. La Commissione non ha pertanto dovuto esaminare ulteriormente le osservazioni di Jiangshan Wood e della PTIA in merito ai dati finanziari dei cinque produttori turchi. (229) Su tale base, le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 16,1 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’8,4 %. 3.2.3.7. Calcolo (230) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (231) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo forniti dal produttore esportatore che ha collaborato sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto nella presente sezione. (232) Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto ai costi esenti da distorsioni le spese generali di produzione e l’ammortamento, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni. (233) Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV ( 121 ) e i profitti ( 122 ) determinati come descritto sopra. (234) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.3. Prezzo all’esportazione (235) Jiangshan Wood esportava nell’Unione tramite operatori commerciali indipendenti nella RPC. Il prezzo all’esportazione era quindi il prezzo realmente pagato o pagabile dal primo acquirente indipendente (un operatore commerciale nazionale) per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.4. Confronto (236) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione di Jiangshan Wood allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato di seguito, non sono stati effettuati adeguamenti del valore normale franco fabbrica né del prezzo all’esportazione franco fabbrica, indicati da Jiangshan Wood. (237) Il valore cif che si è deciso di utilizzare come denominatore per il calcolo del dumping era tuttavia basato sul prezzo franco fabbrica di Jiangshan Wood, al quale la Commissione ha aggiunto i costi di nolo marittimo, nonché le SGAV e i profitti di un operatore commerciale indipendente. Per stabilire tali adeguamenti al fine di giungere dal prezzo franco fabbrica al valore cif, la Commissione si è basata su informazioni pubblicamente disponibili (Drewry World Container Index) per il nolo marittimo ( 123 ) e sulla relazione finanziaria di uno degli operatori commerciali indipendenti fornita da Jiangshan Wood. La Commissione ha invitato gli operatori commerciali indipendenti di Jiangshan Wood a collaborare e fornire i loro dati effettivi sui costi di nolo marittimo, sulle SGAV e sui profitti. Poiché la Commissione ha ricevuto una risposta dagli operatori commerciali troppo tardi affinché potesse essere presa in considerazione per le risultanze provvisorie, il livello di tali adeguamenti potrebbe cambiare nella fase definitiva dell’inchiesta. 3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale (238) Il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. (239) La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti dal produttore esportatore. 3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (240) Poiché Jiangshan Wood vendeva a uno stadio commerciale franco fabbrica, non sono stati applicati adeguamenti al prezzo all’esportazione. 3.5. Margine di dumping (241) Come spiegato nella sezione 1.5 del regolamento, la Commissione ha deciso di applicare l’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione del dumping, conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma, del medesimo regolamento, e di concedere un esame individuale a Pizhou Jianghsan Wood Co., Ltd, in quanto unica società ad aver fornito una risposta adeguata e tempestiva al questionario che poteva essere verificata conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base. (242) Al fine di determinare il margine di dumping per Jiangshan Wood, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Su tale base il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente: Società Margine di dumping provvisorio (in %) Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd 25,1 (243) Per tutti gli altri produttori esportatori la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. (244) A tal fine la Commissione ha basato il margine di dumping su un confronto tra la media ponderata del valore normale stabilito per Jiangshan Wood e i prezzi all’esportazione indicati da Eurostat. Secondo la Commissione, tali statistiche sulle esportazioni rappresentavano un indicatore ragionevole delle pratiche di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato. Tale valutazione è stata confermata dall’analisi dei prezzi medi all’esportazione indicati dai produttori esportatori che si sono manifestati nell’esercizio di campionamento, che si collocavano nella stessa fascia dei dati Eurostat. (245) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio (in %) Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd 25,1 Tutte le altre importazioni originarie della RPC 62,4 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (246) Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da ventisei produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (247) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 1 664 963 metri cubi (m 3 ) pari a 1 082 031 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all’industria dell’Unione, quali la denuncia e la risposta al questionario sui macroindicatori da parte della European Panel Federation e dell’associazione dei produttori di legno compensato di legno duro dell’Unione. Come indicato al considerando 27, i tre produttori dell’Unione inseriti del campione rappresentavano il 28 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell’Unione (248) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base delle vendite dell’UE e delle importazioni da tutti i paesi effettuate in tale anno sulla base a) dei dati presentati dal denunciante relativi alle vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sottoposti a controllo incrociato con i volumi di vendita comunicati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione; e b) delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat. (249) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in m 3 ) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Consumo totale dell’Unione 3 737 311 3 411 779 2 536 966 2 600 550 Indice 100 91 68 70 Fonte: denuncia, industria dell’Unione, Eurostat. (250) Durante il periodo in esame si è registrata una riduzione significativa (–30 %) del consumo totale dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tra il 2021 e il 2022 la tendenza al ribasso è stata moderata. Il calo del consumo ha subito un’accelerazione nel 2023, ma ha registrato una lieve ripresa nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha constatato che il calo del consumo dell’Unione era dovuto a diversi fattori: l’imposizione di sanzioni economiche sulle importazioni di prodotti del legno, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta, originari della Russia e della Bielorussia nel luglio 2022 a seguito della guerra di aggressione su vasta scala della Russia nei confronti dell’Ucraina, la costituzione di scorte da parte degli importatori all’inizio del periodo in esame a seguito dell’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia nel 2021 e la fine della ripresa economica successiva alla pandemia di COVID-19. L’imposizione di sanzioni economiche ha portato all’esclusione dal mercato dell’Unione di 1,4 milioni di m 3 di legno compensato di legno duro originario della Russia ( 124 ) e della Bielorussia ( 125 ) . Il mercato ha subito uno shock sul versante dell’offerta e si è contratto perché né l’industria dell’Unione né altri paesi produttori potevano sostituire completamente il legno compensato di legno duro russo e bielorusso. Gli alberi di betulla e pioppo raggiungono l’età giusta per essere tagliati dopo 10-40 anni. Sono necessari pertanto un paio di anni per aumentare il numero di alberi destinati alla produzione di legno duro trasferendo i tronchi dalla produzione di carta e legname alla produzione di legno compensato (cfr. considerando 326). 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (251) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione. (252) La Commissione ha riscontrato distorsioni nei dati statistici comunicati a livello dell’unità supplementare (in questo caso m 3 ). Ai fini del confronto, la Commissione ha pertanto deciso di convertire il peso indicato (tonnellate), che costituiva un insieme di dati più solido e attendibile, in metri cubi. (253) La conversione si basava sulla densità dei pannelli, calcolata in base al peso diviso per l’unità supplementare. Se la densità rientrava in un intervallo di densità predefinito previsto per ciascun codice SA, l’unità supplementare indicata è stata accettata. Se si situava al di fuori dell’intervallo, la densità indicata è stata sostituita dalla densità media di tale codice SA. (254) Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantitativi delle importazioni e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Quantitativi delle importazioni dal paese interessato (in m 3 ) 683 984 900 104 750 083 794 899 Indice 100 132 110 116 Quota di mercato (in %) 18 26 30 31 Indice (2021=100 %) 100 144 162 167 Fonte : Eurostat. (255) Le importazioni di legno compensato di legno duro dalla Cina sono aumentate complessivamente del 16 % durante il periodo in esame. Nel 2022 hanno raggiunto un picco, registrando un aumento del 32 % rispetto al volume delle importazioni del 2021. Dopo un calo del volume delle importazioni nel 2023, la quantità di legno compensato di legno duro importata è nuovamente aumentata nel periodo dell’inchiesta. (256) Uno dei motivi del forte aumento delle importazioni dalla Cina è stato la sostituzione nel mercato dell’Unione del legno compensato di legno duro originario della Russia e della Bielorussia con legno compensato di legno duro cinese. Le scorte inutilizzate di legno compensato di legno duro accumulate in Cina a seguito del rallentamento dell’industria edile cinese sono state rapidamente mobilitate per colmare il vuoto lasciato dal legno compensato di legno duro russo e bielorusso sul mercato dell’Unione, come spiegato al considerando 250. (257) L’andamento della quota di mercato delle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione ha rispecchiato lo spostamento dei flussi commerciali e il calo del consumo descritto in precedenza. In tale contesto, l’aumento delle importazioni cinesi ha determinato un aumento della loro quota di mercato di 67 punti percentuali durante il periodo in esame. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (258) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base delle statistiche Eurostat in EUR/m 3 , come descritto ai considerando da 251 a 253. (259) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi delle importazioni (in EUR/m 3 ) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Cina 373 529 438 418 Indice 100 142 118 112 Fonte: Eurostat. (260) In un primo momento, a causa dell’improvviso aumento della domanda nel mercato dell’Unione dopo l’esclusione di 1,4 milioni di m 3 di legno compensato di legno duro dalla Russia e dalla Bielorussia in conseguenza delle sanzioni economiche e della ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19, i prezzi delle importazioni dalla Cina tra il 2021 e il 2022 hanno subito un’impennata del 42 %. Si è trattato tuttavia di un aumento di natura temporanea: nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta i prezzi sono tornati a livelli molto simili a quelli del 2021. (261) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti a livello franco fabbrica; e la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dal produttore che ha collaborato, praticati ai primi acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione. (262) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Ha evidenziato una media ponderata del margine di undercutting del 46,3 %. (263) La Commissione ha inoltre osservato che, durante tutto il periodo in esame, i prezzi delle importazioni cinesi indicati nella tabella 4 sono stati costantemente inferiori al prezzo medio unitario di vendita e ai costi di produzione unitari medi dell’industria dell’Unione riportati nella tabella 8. 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.4.1. Osservazioni generali (264) In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (265) Come indicato al considerando 27, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (266) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario del denunciante relativa a tutti i produttori dell’Unione, sottoposti a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (267) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (268) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (269) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Quantitativi di produzione (in m 3 ) 1 872 902 1 845 776 1 699 086 1 664 963 Indice 100 99 91 89 Capacità produttiva (in m 3 ) 2 496 000 2 496 000 2 552 000 2 538 000 Indice 100 100 101 102 Utilizzo degli impianti (%) 75 74 67 66 Indice 100 99 90 87 Fonte: denunciante e produttori dell’Unione inseriti nel campione. (270) Il volume di produzione di 1 872 902 m 3 dell’industria dell’Unione registrato nel 2021 è rimasto sostanzialmente stabile nel 2022, attestandosi a 1 845 776 m 3 di legno compensato di legno duro fabbricati (–1 %). Tuttavia, rispetto al 2021, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta si è registrato un forte calo della produzione dell’UE, pari al 9 % e all’11 %, e dal 1 o luglio 2023 al 30 giugno 2024 la produzione è stata di soli 1 664 963 m 3 . L’industria dell’Unione non è stata in grado di sfruttare l’esclusione del legno compensato di legno duro russo e bielorusso dal mercato dell’Unione, dovuta alle sanzioni economiche, al fine di aumentare il proprio volume di produzione. Al contrario, a causa dell’aumento delle importazioni cinesi vendute a prezzi di dumping (+32 % nel 2022, +10 % nel 2023 e +16 % nel periodo dell’inchiesta), a partire dal 2022 l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre la propria produzione. Nel corso del periodo in esame il volume totale della produzione dell’industria dell’Unione ha registrato un notevole calo, pari all’11 %. (271) L’andamento della capacità produttiva, che è aumentata del 2 % durante il periodo in esame a seguito degli investimenti effettuati dall’industria dell’Unione, testimonia gli sforzi dell’industria dell’Unione volti a sostituire il legno compensato di legno duro russo e bielorusso escluso dal mercato dell’Unione a causa delle sanzioni. (272) L’utilizzo degli impianti, pari al 75 %, era già basso nel 2021, quando la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente sulla domanda. Nel 2022 l’industria dell’Unione è riuscita a mantenere lo stesso livello, solo per vederlo poi scendere, rispetto al livello del 2021, del 10 % nel 2023 e del 13 % nel periodo dell’inchiesta. 4.4.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato (273) Nel periodo in esame i quantitativi di vendita e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Quantitativi di vendita e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Quantità totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in m 3 ) 1 355 645 1 294 971 1 167 185 1 190 402 Indice 100 96 86 88 Quota di mercato (in %) 38 38 46 46 Indice 100 105 127 126 Fonte: denunciante, produttori dell’Unione inseriti nel campione e Eurostat. (274) La quantità delle vendite sul mercato dell’UE da parte dell’industria dell’Unione ha seguito una tendenza al ribasso tra il 2021 e il 2023, per poi risalire leggermente nel periodo dell’inchiesta. Nel corso del periodo in esame la quantità totale delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato un notevole calo, pari al 12 %. (275) Il calo delle vendite dell’industria dell’Unione è proporzionale alla corrispondente diminuzione dei quantitativi di produzione. (276) Nel 2021, quando il legno compensato di legno duro russo e bielorusso era ancora importato nell’Unione, la quota di mercato dell’industria dell’Unione era del 38 %. Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata. Tale aumento dovrebbe essere tuttavia considerato nel contesto della significativa riduzione complessiva delle dimensioni del mercato (–30 % a causa dell’esclusione dei prodotti di legno compensato di legno duro russi e bielorussi dal mercato dell’Unione, come spiegato al considerando 250). Di conseguenza, nonostante l’industria dell’Unione abbia registrato un calo delle vendite durante il periodo in esame, la sua quota di mercato è salita al 46 % nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. (277) L’aumento di 26 punti percentuali della quota di mercato dell’industria dell’Unione dovrebbe essere interpretato anche alla luce della crescita della quota di mercato dei produttori cinesi, che, come indicato al considerando 254, durante il periodo in esame è aumentata di due terzi (67 %), passando dal 18 % al 31 %. 4.4.2.3. Crescita (278) Mentre durante il periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata, nello stesso periodo l’andamento della produzione e del volume delle vendite, sia in termini assoluti che relativi, ha registrato una tendenza al ribasso. Come indicato al considerando 280, anche l’occupazione è leggermente peggiorata. 4.4.2.4. Occupazione e produttività (279) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Numero di dipendenti (ETP) 11 308 11 367 11 179 11 101 Indice 100 101 99 98 Produttività (in m 3 /dipendente) 166 162 152 150 Indice 100 98 92 91 Fonte: denunciante e produttori dell’Unione inseriti nel campione. (280) Durante l’intero periodo in esame il livello di occupazione dell’industria dell’Unione è diminuito del 2%. Nel 2022 si è registrato un aumento dell’1 % rispetto all’anno precedente. Nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta il livello di occupazione è tuttavia diminuito rispettivamente dell’1 % e del 2 %. (281) Il livello di occupazione relativamente stabile tra il 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta era dovuto alla riluttanza dell’industria dell’Unione a ridimensionare la propria forza lavoro altamente qualificata. Come dimostrato anche dall’andamento della capacità produttiva illustrato al considerando 271, l’industria dell’Unione era consapevole del fatto che nell’Unione la domanda del suo prodotto era costante, ma la pressione sui prezzi subita a causa delle importazioni cinesi le ha impedito di aumentare la produzione e le vendite, come spiegato più dettagliatamente al considerando 288. (282) In conseguenza del calo della produzione, come indicato al considerando 270, e della relativa stabilità del livello di occupazione, come illustrato al considerando 280, nel periodo in esame la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in m 3 per dipendente prodotti all’anno, è diminuita del 9 %. 4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (283) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. (284) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Nel novembre 2021 sono state istituite misure antidumping comprese tra il 14,4 % e il 15,8 % sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia ( 126 ) . Il legno compensato di betulla rientra nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (285) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/m 3 ) 726 1 084 1 112 1 023 Indice 100 149 153 141 Costo di produzione unitario (in EUR/m 3 ) 685 976 1 078 1 074 Indice 100 143 157 157 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (286) Nel corso del periodo in esame i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione sono aumentati del 41 %. Tale aumento è stato determinato da un forte incremento dei costi delle materie prime, in particolare dei tronchi, come spiegato al considerando 287. L’aumento dei prezzi dell’UE nel 2022 e nel 2023 a fronte del boom economico successivo alla COVID-19 è stato ancora più marcato, attestandosi rispettivamente al 49 % e al 53 %. Nel periodo dell’inchiesta i prezzi di vendita sono diminuiti del 12 % rispetto al picco registrato nel 2023. (287) Nel corso del periodo in esame il costo di produzione unitario dell’industria dell’Unione è aumentato notevolmente. Nel 2022 ha registrato un primo aumento del 43 % rispetto al 2021 e ha continuato a crescere nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, riflettendo un aumento del 57 % del costo unitario di produzione rispetto al 2021. La ragione principale dell’aumento dei costi è stata una tendenza al rialzo dei prezzi dei tronchi di legno, che in alcune zone dell’Unione sono raddoppiati. (288) Nel 2022 l’industria dell’Unione è stata in grado di aumentare notevolmente i suoi prezzi di vendita per far fronte al forte aumento dei costi unitari. Tuttavia, a partire dal 2023 e durante il periodo dell’inchiesta, essa non è stata in grado di trasferire l’ulteriore aumento dei costi sui consumatori aumentando i prezzi in misura corrispondente, a causa della pressione sui prezzi dovuta alle importazioni cinesi. L’industria dell’Unione è stata costretta a mantenere un determinato livello dei prezzi per non perdere un certo livello di vendite, il che, considerando la diminuzione dei consumi, si è tradotto nella capacità dell’industria dell’Unione di aumentare la propria quota di mercato sul mercato dell’Unione, come esposto al considerando 257. 4.4.3.2. Costo del lavoro (289) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR/ETP) 32 992 35 885 35 408 38 671 Indice 100 109 107 117 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (290) Durante il periodo in esame i costi del lavoro sono aumentati del 17 %. I costi del lavoro sono dapprima aumentati del 9 % nel 2022, per poi diminuire leggermente nel 2023. Nel periodo dell’inchiesta il costo del lavoro è nuovamente aumentato in conseguenza della ristrutturazione di alcuni produttori dell’Unione. 4.4.3.3. Scorte (291) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Scorte finali (in m 3 ) 32 504 47 952 42 609 40 504 Indice 100 148 131 125 Scorte finali in percentuale della produzione (%) 1,74 2,60 2,51 2,43 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (292) Nel corso del periodo in esame, i livelli delle scorte sono aumentati del 25 %. Nel 2022 si è registrato un forte aumento, pari al 48 %, delle scorte finali, quando l’industria dell’Unione ha cercato di sostituire parte del legno compensato di legno duro russo e bielorusso che era stato escluso, solo per vedere i suoi sforzi compromessi da un aumento delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. Successivamente i livelli delle scorte sono diminuiti, restando però nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta ben al di sopra dei livelli delle scorte finali del 2021. 4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (293) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 7 12 4 –2 Indice 100 187 57 –37 Flusso di cassa (in EUR) 36 169 036 40 537 498 26 041 480 –2 993 860 Indice 100 112 72 –8 Investimenti (in EUR) 22 388 097 21 166 045 14 321 929 15 499 246 Indice 100 95 64 69 Utile sul capitale investito (%) 7 16 2 –5 Indice 100 217 32 –62 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (294) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. L’aumento del 49 % dei prezzi di vendita nell’UE registrato nel 2022, unitamente all’aumento del 43 % del costo di produzione, come spiegato ai considerando da 285 a 288, ha determinato livelli di redditività superiori in tale anno. Tale aumento è stato tuttavia temporaneo, in quanto la redditività è successivamente scesa attestandosi su valori negativi nel periodo dell’inchiesta, in quanto il costo di produzione ha continuato ad aumentare (57 %), ma non ha potuto essere compensato da un corrispondente aumento dei prezzi (41 %). In altre parole, nel 2023 l’industria dell’Unione ha assistito a una notevole riduzione della propria quota di mercato e ha iniziato a registrare perdite nel periodo dell’inchiesta, in quanto non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita per coprire l’aumento dei costi di produzione. Gli elementi di prova indicavano pertanto l’esistenza di una contrazione dei prezzi nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. (295) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto ha seguito quello della redditività, peggiorata dopo il 2022, e da positivo è diventato negativo. (296) Durante il periodo in esame gli investimenti dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 31 %. Essi hanno riguardato principalmente l’ammodernamento delle apparecchiature di produzione dei produttori dell’Unione. (297) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel 2022, all’indomani della pandemia di COVID-19, quando l’industria dell’Unione è stata in grado di aumentare i prezzi, esso ha subito un’impennata, ma nel 2023 è diminuito, diventando negativo nel periodo dell’inchiesta. (298) Alla luce del deterioramento registrato da vari indicatori quali la produzione, le vendite, la redditività e l’utile sul capitale investito, nel periodo in esame è peggiorata anche la capacità dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di ottenere capitale. 4.5. Conclusioni sul pregiudizio (299) Nel periodo in esame il consumo di legno compensato di legno duro sul mercato dell’Unione è diminuito del 30 %, a causa di vari fattori, quali le sanzioni economiche imposte sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Russia e della Bielorussia, l’immissione sul mercato dell’Unione delle scorte di importazioni russe accumulate nel 2021 che non sono state registrate tra i consumi nel 2022 e negli anni successivi e la fine della ripresa economica successiva alla COVID-19. In tale contesto, la quantità di legno compensato di legno duro importata dalla Cina ha registrato un notevole aumento nel periodo in esame, sia in termini assoluti che relativi. (300) Nel periodo dell’inchiesta i quantitativi delle importazioni cinesi sono aumentati del 16 % rispetto al livello del 2021. La relativa quota di mercato è aumentata, passando dal 18 % nel 2021 al 31 % nel periodo dell’inchiesta (+67 %). Nel 2022 il prezzo delle importazioni dalla Cina è inizialmente aumentato del 42 % rispetto al 2021, per poi diminuire costantemente in seguito. Durante il periodo dell’inchiesta il prezzo delle importazioni dalla Cina era superiore del 12 % rispetto al livello del 2021, in netto contrasto con l’evoluzione dei prezzi dell’industria dell’Unione o di altri paesi terzi nell’Unione, che nello stesso periodo sono cresciuti in modo significativo (rispettivamente +41 % e +34 %). (301) Durante il periodo in esame la maggior parte dei macroindicatori e dei microindicatori ha registrato un peggioramento. I quantitativi di vendita, i quantitativi di produzione e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione sono diminuiti rispettivamente del 12 %, dell’11 % e del 13 % durante il periodo in esame. In un contesto di calo del consumo (–30 %), la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata di otto punti percentuali attestandosi al 46 %, in quanto le sue vendite sono diminuite meno rispetto al consumo. L’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione dovrebbe inoltre essere considerato alla luce del fatto che anche la quota di mercato delle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione ha registrato un notevole aumento. Il calo delle vendite dei produttori dell’Unione ha inoltre determinato una crescita del 25 % delle scorte, che si è ripercossa negativamente sul loro flusso di cassa. Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha registrato un lieve aumento, pari al 2 %, ma allo stesso tempo gli investimenti sono diminuiti del 31 %. Nel corso del periodo in esame l’occupazione è diminuita del 2 %. (302) Mentre il prezzo medio di vendita nell’UE è aumentato del 41 % nel periodo in esame, nello stesso periodo l’aumento dei costi di produzione unitari è stato ben superiore (+57 %). A partire dal 2023, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita per coprire questo aumento dei costi di produzione, passando così da una situazione di profitto nel 2021 e nel 2022, a una notevole riduzione dei profitti nel 2023 fino a registrare perdite nel periodo dell’inchiesta (–2 %). Anche il costo del lavoro ha registrato un deterioramento, con un aumento del 17 % a seguito dei processi di ristrutturazione che hanno interessato alcuni produttori dell’Unione. Il flusso di cassa netto e l’utile sul capitale investito dell’industria dell’Unione hanno seguito l’andamento della redditività, diventando negativi nel periodo dell’inchiesta. (303) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (304) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono le importazioni da paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, il calo del consumo dell’UE e la crisi energetica, come sostenuto dalle parti interessate. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (305) Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione è coinciso con la crescente penetrazione sul mercato delle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Cina, che hanno causato un costante undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione, in quanto i prezzi cinesi sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi medi di vendita unitari dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame e il margine di undercutting riscontrato ammontava al 46,3 %. L’afflusso di importazioni cinesi a basso prezzo ha determinato una contrazione dei prezzi nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, come spiegato al considerando 255, il che ha anche impedito all’industria dell’Unione di sostituire nello stesso periodo parte del legno compensato di betulla proveniente dalla Russia e dalla Bielorussia e vietato sul mercato dell’Unione nel 2022. L’evoluzione dei volumi e dei prezzi delle importazioni, esposta nelle tabelle 3 e 4, ha mostrato una contrazione dei livelli dei prezzi dell’industria dell’Unione (cfr. tabella 8), stabilendo quindi un nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. (306) Durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina sono aumentate del 16 %, passando da 683 984 m 3 nel 2021 a 794 899 m 3 nel periodo dell’inchiesta, pari a una quota di mercato del 31 %. Tali importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame. Tali importazioni a basso prezzo hanno impedito all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi in linea con l’aumento del costo di produzione. (307) In una situazione di aumento dei costi e di pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, l’industria dell’Unione non è stata in grado di fissare prezzi sostenibili, il che ha determinato un forte calo della redditività che è passata da un margine positivo del 7 % nel 2021 e del 12 % nel 2022, a un margine notevolmente inferiore del 4 % nel 2023, fino a una perdita pari a –2 % nel periodo dell’inchiesta. Nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a un ulteriore aumento dei costi, mentre i prezzi delle importazioni cinesi sono addirittura diminuiti ulteriormente, di quasi il 20 % nel 2023 rispetto al 2022, e nel periodo dell’inchiesta sono scesi a un livello ancora più basso. Anche altri indicatori finanziari, quali il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito, sono diventati negativi nel periodo dell’inchiesta. (308) Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping di legno compensato di legno duro provenienti dalla Cina hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione in termini di prezzo e di volume. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (309) Nel periodo in esame i quantitativi delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Federazione russa Quantità (in m 3 ) 1 170 940 602 859 134 0 Indice 100 51 0 0 Quota di mercato 31  % 18  % 0  % 0  % Prezzo medio (in EUR/m 3 ) 524 703 793 0 Indice 100 134 151 0 Bielorussia Quantità (in m 3 ) 194 609 117 361 40 0 Indice 100 60 0 0 Quota di mercato 5  % 3  % 0 0 Prezzo medio (in EUR/m 3 ) 431 532 381 0 Indice 100 123 88 0 Kazakhstan Quantità (in m 3 ) 0 31 108 143 490 113 501 Indice 0 100 461 365 Quota di mercato 0  % 1  % 6  % 4  % Prezzo medio (in EUR/m 3 ) 0 685 606 562 Indice 0 100 88 82 Altri paesi terzi Quantità (in m 3 ) 332 132 465 376 476 034 501 747 Indice 100 140 143 151 Quota di mercato 9  % 14  % 19  % 19  % Prezzo medio (in EUR/m 3 ) 719 951 848 782 Indice 100 132 118 109 Tutti i paesi terzi esclusa la Cina Quantità (in m 3 ) 1 697 681 1 216 704 619 698 615 248 Indice 100 72 37 36 Quota di mercato 45  % 36  % 24  % 24  % Prezzo medio (in EUR/m 3 ) 552 781 792 741 Indice 100 141 143 134 Fonte: Eurostat. (310) Con l’esclusione del legno compensato di legno duro russo e bielorusso dal mercato dell’Unione nel 2022, le importazioni da altre fonti rappresentavano solo il 63 % circa del volume delle importazioni dalla Cina. In termini assoluti, dal 2023 al periodo dell’inchiesta si è registrato un lieve calo dei volumi delle importazioni da tali fonti. Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni da paesi diversi dalla Cina, dalla Russia e dalla Bielorussia nel periodo dell’inchiesta è rimasta notevolmente al di sotto della quota di mercato del 31 % dei produttori cinesi. (311) Le importazioni da paesi diversi dalla Cina, dalla Russia e dalla Bielorussia erano vendute a prezzi che pari quasi al doppio di quelli delle importazioni dalla Cina. Nel periodo dell’inchiesta il prezzo medio delle importazioni dalla Cina era pari al 56 % del prezzo medio delle importazioni da paesi diversi dalla Cina, dalla Russia e dalla Bielorussia. (312) Alla luce del volume limitato, della quota di mercato costante e del prezzo elevato delle importazioni da fonti diverse da Cina, Russia e Bielorussia, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto delle importazioni da paesi terzi non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (313) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume delle esportazioni (in m 3 ) 408 876 258 316 293 481 295 536 Indice 100 63 72 72 Prezzo medio (in EUR/m 3 ) 733 1 103 1 135 1 085 Indice 100 150 155 148 Fonte: Eurostat e produttori dell’Unione inseriti nel campione. (314) Nel 2022 l’industria dell’Unione ha registrato un calo del 37 % dei volumi delle esportazioni rispetto al 2021, probabilmente legato alla disponibilità inattesa sul mercato internazionale di legno compensato russo e bielorusso a seguito dell’imposizione di sanzioni economiche dell’UE che hanno portato al divieto di vendere tali prodotti sul mercato dell’Unione. La diversione di tali volumi ha continuato a deprimere le vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Nel periodo in esame le vendite all’esportazione sono passate dal 28 % del volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione al 23 %, registrando una diminuzione in termini assoluti di 113 340 m 3 . (315) Come indicato nei considerando 259, 286 e 309, nel 2022 i prezzi sul mercato mondiale sono aumentati di circa il 35-50 %. I prezzi all’esportazione dell’UE hanno generalmente seguito lo stesso andamento dei prezzi praticati nell’UE. Nel 2022 l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare i prezzi all’esportazione del 150 % rispetto al livello del 2021, ma nel periodo dell’inchiesta i prezzi sono scesi al 148 %. (316) L’impatto dell’andamento negativo dei volumi delle esportazioni è stato attenuato dal fatto che in termini assoluti costituivano una quantità (295 536 m 3 nel periodo dell’inchiesta) e una quota ridotte delle vendite totali dell’industria dell’Unione (18,6 % nel periodo dell’inchiesta), unitamente all’aumento dei prezzi medi all’esportazione registrato nel periodo in esame. La Commissione ha concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.3. Consumo (317) La Commissione ha constatato che l’esclusione dal mercato dell’Unione delle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Russia e della Bielorussia nel 2022 ha avuto un notevole impatto sul consumo dell’UE. Nel 2021, l’anno precedente l’imposizione di sanzioni economiche relative a determinati prodotti del legno provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, tali paesi hanno esportato 1 365 549 m 3 di legno compensato di legno duro verso il mercato dell’Unione e rappresentavano una quota di mercato combinata del 36 % sul mercato dell’Unione. Nel 2023, il primo anno interamente interessato dall’applicazione delle sanzioni, il volume delle importazioni di legno compensato di legno duro nell’Unione da tali paesi si è complessivamente ridotto a 174 m 3 (pari a una quota di mercato dello 0 %). (318) Sul mercato si sono registrati movimenti che hanno compensato l’esclusione del legno compensato di legno duro russo e bielorusso. In particolare, l’elusione delle misure antidumping e delle sanzioni attraverso il Kazakhstan per un quantitativo pari a 143 490 m 3 e 113 501 m 3 di legno compensato di legno duro, rispettivamente, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta; l’aumento di 169 615 m 3 delle importazioni da altri paesi terzi e infine l’aumento di 110 916 m 3 delle importazioni cinesi nel periodo dell’inchiesta. Nel periodo dell’inchiesta il consumo dell’Unione ha tuttavia subito una contrazione del 30 %. (319) La Commissione ha esaminato i motivi per cui la maggior parte del legno compensato russo e bielorusso escluso non è stata sostituita immediatamente o in breve tempo dall’industria dell’Unione, che dichiarava una capacità inutilizzata di 873 037 m 3 nel periodo dell’inchiesta, o da importazioni da altri paesi. (320) Per quanto riguarda l’industria dell’Unione, la mancanza di disponibilità immediata della principale materia prima (i tronchi), che è una caratteristica generale di un’industria di questo tipo che si basa su un fattore produttivo non ampiamente commercializzato, ha ostacolato un tempestivo aumento della produzione. Inoltre l’industria dell’Unione produceva su ordinazione e non per la costituzione di scorte. Pertanto non disponeva di grandi quantità di legno compensato di legno duro da poter mobilitare immediatamente dopo l’uscita del legno compensato di legno duro russo e bielorusso dal mercato dell’Unione a seguito dell’imposizione delle sanzioni economiche. Nel medio termine, l’industria dell’Unione ha la capacità, sia in termini di produzione che di materie prime, di sostituire la maggior parte dei volumi esclusi dal mercato, a condizione che siano ripristinate condizioni di parità. (321) La reazione dei produttori cinesi e di altri paesi terzi all’imposizione di sanzioni economiche nell’UE è stata più rapida. Nel 2022 le importazioni dalla Cina e dal resto del mondo, ad eccezione della Russia e della Bielorussia, sono immediatamente aumentate rispettivamente del 32 % e del 49 %. Nel 2023 l’aumento combinato delle importazioni dalla Cina e dal resto del mondo è stato tuttavia di soli 353 491 m 3 . L’aumento delle importazioni non ha potuto compensare l’esclusione di 1 427 973 m 3 di legno compensato di legno duro russo e bielorusso. (322) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che la diminuzione del consumo non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. 5.3.1. Presunta diminuzione della domanda nel mercato dell’Unione (323) La PTIA ha affermato che il calo del consumo dell’Unione dopo il 2022 non è dovuto all’imposizione di sanzioni economiche sul legno compensato di legno duro russo e bielorusso, ma piuttosto al crollo della domanda dovuto al rallentamento dell’industria edile dell’Unione. Essa ha sostenuto che l’incapacità dell’industria del legno compensato di legno duro dell’UE di colmare il vuoto lasciato dall’esclusione del legno compensato russo e bielorusso dimostrava non tanto una contrazione dell’offerta quanto un calo della domanda sul mercato dell’UE. Tale calo della domanda, secondo quanto asserito, era la causa principale del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (324) La Commissione ha ritenuto che nel 2021 e 2022 il settore edile dell’Unione abbia registrato un picco in seguito alla pandemia di COVID-19, seguito poi da un rallentamento. Tuttavia la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione hanno subito una diminuzione nettamente inferiore (pari a –12 % e –11 %, rispettivamente nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta) rispetto al calo del consumo (–30 %), il che dimostra che, anche in un mercato in contrazione, l’industria dell’Unione è riuscita a continuare a produrre e vendere quantità significative, sebbene la pressione dei produttori cinesi, che hanno aumentato costantemente i loro volumi di importazione a prezzi notevolmente inferiori, si è avvertita in misura sempre maggiore e ha causato un pregiudizio notevole. (325) Inoltre l’elusione delle misure antidumping e delle restrizioni legate alle sanzioni economiche relative al legno compensato di legno duro originario della Russia e della Bielorussia attraverso il Kazakhstan e la Turchia ( 127 ) ha dimostrato che la domanda nel mercato dell’Unione era ancora elevata. In effetti, la situazione del mercato dell’Unione può essere descritta più come una contrazione dell’offerta anziché della domanda. (326) La Commissione ha constatato che la mancanza di disponibilità immediata di un maggior quantitativo di tronchi di betulla e di pioppo (cfr. considerando 320), che costituiscono la principale materia prima del legno compensato di legno duro nell’UE, ha portato a una mancanza di disponibilità immediata di legno compensato di legno duro, dando così luogo a una contrazione dell’offerta e a una conseguente diminuzione del consumo complessivo dell’Unione. La Commissione ha ritenuto che le problematiche legate all’indisponibilità dei tronchi fossero totalmente fisiologiche e rappresentassero una delle caratteristiche generali dell’industria del legno compensato. Più specificamente, gli alberi raggiungono l’età giusta per poter essere tagliati per la produzione di legno compensato di legno duro 10-40 anni dopo la messa a dimora. I produttori di legno compensato di legno duro possiedono piantagioni o effettuano acquisti da fornitori a lungo termine mediante contratti pluriennali, anche se in alcuni mercati dell’Unione sono comuni anche le aste. Questa strozzatura nell’approvvigionamento delle materie prime non ha consentito un passaggio immediato a volumi di produzione significativamente più elevati di legno compensato di legno duro. Nel medio termine è tuttavia possibile trasferire gradualmente i tronchi destinati alla produzione di carta e legname vero il settore del legno compensato, se l’industria del legno compensato di legno duro dell’Unione è in grado di praticare prezzi di mercato equi. È possibile inoltre procedere al taglio delle cosiddette piantagioni di riserva che sono mature ma non sono state utilizzate per motivi ambientali, come ad esempio la ritenzione del suolo. (327) Si è constatato che i fornitori cinesi di legno compensato di legno duro sono stati gli unici ad aver potuto aumentare in modo significativo i volumi di vendita nel periodo 2022-2023, in quanto disponevano di ingenti scorte a causa del rallentamento del settore edile cinese a partire dal 2021. Nel medio termine, tali importazioni hanno impedito ai produttori dell’UE di aumentare i loro volumi di produzione. (328) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto l’argomentazione e ha ritenuto che l’incapacità dell’industria dell’Unione di sostituire il legno compensato di legno duro russo e bielorusso vietato fosse dovuta a un aumento delle importazioni cinesi oggetto di dumping e alla mancanza di tronchi immediatamente utilizzabili. Il calo del consumo a partire dal 2022, con un picco nel 2023 e una lieve ripresa durante il periodo dell’inchiesta, ha rappresentato un’opportunità mancata per l’industria dell’Unione e potenzialmente è stato un fattore che ha contribuito al pregiudizio subito, senza tuttavia attenuare il nesso di causalità con le importazioni cinesi oggetto di dumping. Tali importazioni durante il periodo in esame sono state caratterizzate da una contrazione del mercato dell’Unione, da un forte aumento del volume e da un calo dei prezzi nonostante un aumento generale dei costi registrato dall’industria dell’Unione (cfr. considerando 287). 5.3.2. La crisi energetica (329) La PTIA ha sostenuto che la crisi energetica nell’UE a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è stata un fattore determinante nell’aumento dei costi di produzione dell’industria dell’Unione. (330) La Commissione ha constatato che la crisi energetica ha avuto solo un impatto limitato sull’industria del legno compensato di legno duro. I produttori dell’Unione inseriti nel campione generavano la propria energia utilizzando biomassa (trucioli, corteccia, segatura, fogli da impiallacciatura difettosi). Pur non essendo immune all’aumento dei prezzi dell’energia, legato anche all’aumento dei prezzi dei trasporti, l’industria dell’Unione è risultata relativamente ben protetta dalla crisi energetica. (331) La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione e ha concluso in via provvisoria che i prezzi elevati dell’energia non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. 5.4. Conclusioni sul nesso di causalità (332) La Commissione ha stabilito in via provvisoria un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina. A seguito dell’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi sempre più bassi, l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a un aumento del 57 % dei suoi costi di produzione, come indicato al considerando 287, il che le ha impedito di applicare prezzi sostenibili, con il conseguente forte deterioramento della sua situazione economica. Le importazioni cinesi hanno avuto effetti negativi sui prezzi per l’industria dell’Unione. La Commissione ha riscontrato un undercutting significativo causato dalle importazioni cinesi. Ha inoltre constatato una significativa contrazione dei prezzi nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. La redditività dell’industria dell’Unione è passata dal 7 % a registrare un calo pari a –2 % nel periodo dell’inchiesta; anche i valori relativi al flusso di cassa e all’utile sul capitale investito sono diventati negativi durante il periodo dell’inchiesta. (333) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di altri fattori noti sull’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha ritenuto in via provvisoria che le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina, in ragione dei volumi limitati e del prezzo relativamente elevato, non abbiano attenuato il nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha altresì concluso in via provvisoria che il calo delle vendite all’esportazione e del consumo sul mercato dell’Unione non ha contribuito in modo significativo e diretto al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Analogamente, la Commissione ha spiegato in modo approfondito nella sezione 5.3.1 che la temporanea indisponibilità di tronchi, pur contribuendo potenzialmente al pregiudizio subito, non ha tuttavia attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. (334) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente e collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste nel calo della produzione, delle vendite, della produttività, dei prezzi, dell’utilizzo degli impianti, della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito, come pure nell’aumento del costo del lavoro e delle scorte. 6. LIVELLO DELLE MISURE (335) Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione fosse superiore al loro margine di pregiudizio (cfr. considerando da 346 a 348). 6.1. Margine di pregiudizio (336) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies , del regolamento di base. (337) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater , del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (338) A tal riguardo, il denunciante ha ritenuto che un profitto di riferimento ragionevole dovrebbe essere compreso tra il 10 % e il 15 %. (339) In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Per quanto riguarda il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dai paesi interessati, non è stato possibile stabilire un margine di profitto sulla base di nessuno degli anni immediatamente precedenti l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, in quanto in quegli anni l’industria dell’Unione ha subito un afflusso di importazioni oggetto di dumping da altre origini. Gli anni 2021 e 2022 inoltre sono risultati fortemente influenzati dalla ripresa economica post-COVID-19 e non sono sembrati adeguati per fissare il profitto di riferimento. Nessuno di questi anni potrebbe pertanto essere considerato un anno con una situazione concorrenziale normale sul mercato dell’Unione. La Commissione ha quindi ritenuto più appropriato utilizzare il livello di redditività del 13,43 % raggiunto nel 2017. (340) L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, R&S e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni durante le visite di verifica in loco, controllando le registrazioni interne della società relative ai piani di investimento, alle decisioni di gestione e ai rendiconti finanziari e ha ritenuto le argomentazioni fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese effettivamente sostenute nel periodo in esame. La differenza, espressa in percentuale del fatturato, è risultata compresa tra lo 0,07 % e l’1,18 % a seconda dei produttori inseriti nel campione. (341) Tale percentuale è stata aggiunta al profitto di base del 13,4 % di cui al considerando 339, il che ha portato a un profitto di riferimento compreso tra il 13,5 % e il 14,6 % in base alla situazione dei produttori inseriti nel campione. (342) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies , del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base delle informazioni presentate, supportate dagli strumenti di rendicontazione e dalle previsioni delle società, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo compreso tra 1,06 EUR/m 3 e 5,55 EUR/m 3 , rispetto al costo della conformità a tali convenzioni durante il periodo dell’inchiesta. Questo costo aggiuntivo è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole. (343) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di per m 3 del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 341) al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies , in relazione ad ogni tipo. (344) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione del produttore esportatore del paese interessato che ha collaborato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione. (345) Il livello di eliminazione del pregiudizio per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società. Paese Società Margine di dumping (in %) Margine di pregiudizio (in %) Repubblica popolare cinese Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd 25,1 144,3 Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie della RPC 62,4 192,7 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione (346) Come spiegato nell’avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, nell’inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. (347) Tuttavia, dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio erano superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto. (348) In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi provvisori in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. 6.3. Conclusioni sul livello delle misure (349) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Paese Società Dazio antidumping provvisorio (%) Repubblica popolare cinese Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd 25,1 Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie della RPC 62,4 7. INTERESSE DELL’UNIONE (350) Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei grossisti, dei dettaglianti e degli utilizzatori. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (351) L’industria dell’Unione conta circa ventisei società, situate in Austria, Bulgaria, Cechia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia, che impiegano circa 40 000 lavoratori direttamente e indirettamente. L’industria del legno compensato di legno duro offre principalmente posti di lavoro nelle zone rurali. La maggior parte dei produttori dell’Unione, diciassette società in totale, ha sostenuto la denuncia e nessuno si è opposto all’apertura dell’inchiesta. (352) L’attuale livello di redditività dell’industria dell’Unione è insostenibile. L’istituzione di misure dovrebbe consentire all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi di vendita e tornare a essere redditizia. (353) Con tutta probabilità l’assenza di misure avrebbe un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione, in termini di ulteriore contrazione dei prezzi e calo delle vendite, il che porterebbe a maggiori perdite, chiusura di siti di produzione e licenziamenti. (354) La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure provvisorie è nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti (355) Cinquantadue importatori si sono registrati come parti interessate e alcuni di essi hanno presentato comunicazioni e osservazioni. Diciannove importatori hanno costituito la PTIA, un’alleanza ad hoc di importatori dell’Unione. Come indicato al considerando 29, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori. Due degli importatori inseriti nel campione hanno risposto al questionario in modo completo e uno ha fornito una risposta parziale. (356) Diversi importatori hanno affermato che l’industria dell’Unione non è in grado di soddisfare la domanda nell’Unione, sostenendo che le misure creerebbero una carenza nel mercato. Gli importatori hanno inoltre affermato che i prezzi più alti derivanti dall’eventuale istituzione di dazi antidumping elevati non possono essere trasferiti agli acquirenti e li spingeranno fuori dal mercato. Sono state inoltre sollevate argomentazioni in merito alla mancanza di interesse dei produttori dell’Unione a fornire determinati tipi di legno compensato di legno duro. (357) Per quanto riguarda il rischio di carenza di legno compensato di legno duro sul mercato dell’Unione a seguito delle misure, la Commissione ha ritenuto che tale rischio sia limitato. In primo luogo, l’industria dell’Unione ha la capacità di aumentare la produzione. In secondo luogo, esistono molte altre fonti di approvvigionamento diverse dalla Cina. Infine i produttori esportatori cinesi possono continuare a esportare nell’Unione a prezzi equi. (358) Il legno compensato di legno duro importato dalla Cina, insieme a quello importato da paesi diversi dalla Cina, è una componente significativa e redditizia del prodotto offerto dagli importatori. L’istituzione delle misure potrebbe modificare il mix di prodotti offerto dagli importatori e dagli operatori commerciali aumentando la quota di legno compensato di legno duro di origine non cinese, ma è improbabile che causi la completa interruzione delle importazioni dalla Cina. (359) Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione è disposta a rifornire tutti i segmenti del mercato dell’Unione e ne ha la capacità, ma attualmente non è in grado di farlo in quanto è stata estromessa da alcuni segmenti di mercato in ragione dei prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping. Alcuni tipi di pannelli di legno compensato di legno duro sono importati a prezzi talmente bassi da essere inferiori al costo di produzione dei produttori dell’Unione. (360) In conclusione, le misure antidumping al livello di cui sopra possono incidere negativamente su alcuni importatori indipendenti. Tale impatto non dovrebbe essere complessivamente significativo in ragione della disponibilità di fonti di legno compensato di legno duro alternative rispetto alla Cina e della capacità degli importatori di trasferire almeno una parte dell’aumento dei costi sui loro clienti. Sulla base delle risposte al questionario, gli importatori inseriti nel campione hanno raggiunto buoni livelli di redditività durante il periodo dell’inchiesta. (361) Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che un eventuale impatto negativo delle misure sull’insieme degli importatori indipendenti dovrebbe essere limitato e non supererà gli effetti positivi delle misure sui produttori dell’Unione. 7.3. Interesse degli utilizzatori e dei fornitori (362) Un utilizzatore e un’associazione di utilizzatori, nonché due fornitori, grossisti/dettaglianti, si sono registrati come parti interessate. Un utilizzatore, Bouwmaat, ha risposto parzialmente al questionario. Gli utilizzatori non hanno sollevato obiezioni specifiche, ma la PTIA, l’associazione di importatori e operatori commerciali, ha presentato osservazioni in merito alla parte della denuncia relativa all’interesse dell’Unione, adducendo argomentazioni contro l’imposizione di dazi elevati anche dal punto di vista degli utilizzatori finali. (363) È probabile che l’istituzione di misure abbia un impatto sugli utilizzatori, ma in questa fase la Commissione non disponeva di dati da parte degli utilizzatori, in quanto l’unica risposta parziale al questionario ricevuta non le ha consentito di analizzare in dettaglio l’impatto delle misure. (364) La Commissione ha valutato il probabile impatto delle misure sugli utilizzatori e ha constatato in via provvisoria che per la maggior parte degli utilizzatori industriali il costo dei pannelli di legno compensato di legno duro utilizzati nella loro attività principale, ad esempio casseforme per l’edilizia, non è molto significativo rispetto ai costi totali. Lo stesso vale per il settore dei trasporti, ad esempio il costo del legno compensato di legno duro sottile utilizzato per arredare l’interno di un veicolo o di un’imbarcazione da diporto è trascurabile rispetto al suo prezzo totale. Di conseguenza, l’impatto sulla maggior parte degli utilizzatori industriali, che rappresentano oltre il 60 % dei clienti finali, e sui loro fornitori sarà limitato. Gli utilizzatori non industriali e i loro fornitori risentiranno maggiormente dell’aumento dei prezzi atteso. Anche gli utilizzatori dell’industria dei mobili, dell’ebanisteria e degli strumenti musicali subiranno un certo impatto, anche se il legno compensato di legno duro è generalmente utilizzato per prodotti di alta gamma venduti a un prezzo superiore, riducendo così l’importanza del costo delle materie prime. La Commissione ha constatato che l’eventuale impatto negativo delle misure sugli utilizzatori non supererà l’effetto positivo delle misure sui produttori dell’Unione. 7.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (365) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per giungere alla conclusione che l’istituzione di misure sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Cina era chiaramente contraria all’interesse dell’Unione. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (366) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (367) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto originario del paese interessato, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. La Commissione ha concluso al considerando 349 che il livello adeguato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping. (368) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio (%) Repubblica popolare cinese Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. 25,1 Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie della RPC 62,4 (369) L’aliquota individuale del dazio antidumping specificata nel presente regolamento per la società è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica indicata. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quello espressamente menzionato, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della RPC». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (370) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». (371) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (372) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. 9. REGISTRAZIONE (373) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (374) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. (375) In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (376) Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG per il Commercio e la sicurezza economica. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (377) La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla China National Forest Products Industry Association e da diversi produttori esportatori cinesi. Le parti hanno chiesto, tra l’altro, alla Commissione di rendere noti i calcoli e il metodo impiegati per stabilire il margine di dumping per «tutte le altre importazioni». (378) La Commissione ha espresso disaccordo. Lo scopo delle informazioni fornite nella fase provvisoria era consentire alle parti interessate di presentare osservazioni sull’accuratezza dei calcoli e non sul metodo. Il metodo per stabilire l’aliquota del dazio per «tutte le altre importazioni» è illustrato nella sezione 3.5 del presente regolamento e le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni, come indicato all’articolo 2, paragrafo 1. I calcoli effettivi basati sul valore normale di Jiangshan Wood non hanno potuto tuttavia essere comunicati senza rivelare dati riservati della società. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. (379) Non sono pervenute altre osservazioni. 11. DISPOSIZIONI FINALI (380) Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (381) Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta. (382) Il denunciante ha segnalato presunte pratiche di elusione già nella fase di registrazione delle importazioni del prodotto in esame ( 128 ) . Questa presunta pratica consisteva nell’apporre strati esterni molto sottili di impiallacciatura di legno tenero sopra lo strato esterno di impiallacciatura di legno compensato di legno duro. Tale pratica fa rientrare il prodotto in codici doganali non soggetti a registrazione, senza alterarne le caratteristiche essenziali. Di conseguenza, per ridurre al minimo il rischio di elusione, la Commissione ha ritenuto opportuno monitorare tali importazioni. È pertanto opportuno creare codici TARIC distinti per le importazioni di tali prodotti nell’ambito dei codici NC 4412 10 00 e 4412 39 00 . Le informazioni raccolte durante il monitoraggio di tali importazioni potrebbero essere utilizzate anche per avviare un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci 4412 31 , 4412 33 e 4412 34 , anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10 e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping provvisorio (%) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd 25,1 89MK Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie della RPC 62,4 8999 3.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per la società citata al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di legno compensato di legno duro venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della RPC. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Le importazioni di legno compensato avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere o di bambù e con un’anima contenente strati delle specie di cui alle sottovoci 4412 31 , 4412 33 e 4412 34 , anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10 e 4412 39 00 20) sono monitorate dalla Commissione. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/6048, 11.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6048/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/3140, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3140/oj ). ( 4 ) La PTIA è un’associazione di 19 importatori. ( 5 ) Denuncia, versione consultabile, punto 179. ( 6 ) https://www.euwid-wood-products.com/ . ( 7 ) Numero di registrazione Tron t24.008678. ( 8 ) Il termine per la risposta al questionario delle società inizialmente incluse nel campione è scaduto il 25 novembre 2024. ( 9 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2753 . ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione, dell’8 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia ( GU L 394 del 9.11.2021, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1930/oj ). ( 11 ) Ibidem, considerando 26. ( 12 ) Ibidem. ( 13 ) Cfr., ex pluribus , sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a. contro Commissione europea , C-478/21 P, ECLI:EU:C:2023:685, punti 168, 290; sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a. contro Commissione europea , C-478/21 P, ECLI:EU:C:2023:685, punto 167, che cita la sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione europea contro Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. , C-891/19 P, ECLI:EU:C:2022:38, punti da 78 a 81, 110 e 111. ( 14 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final. ( 15 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159 della Commissione, del 13 giugno 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione ( GU L 153 del 14.6.2023, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1159/oj ), considerando 83. ( 16 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159, considerando 53. ( 17 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159, considerando 53 (riferimento al dipartimento forestale della provincia di Hunan, l’industria di trasformazione del legno nella provincia di Shandong si sviluppa rapidamente , cfr. all’indirizzo: https://lyj.hunan.gov.cn/tslm_71206/lysc/scxx/201512/t20151227_2693076.html (consultato il 14 gennaio 2025); il gruppo Luli si occupa di una serie di prodotti di legno compensato di legno duro, cfr.: https://luligroup.en.alibaba.com/productgrouplist-212925526/Plywood.html?spm=a2700.shop_index.88.17 (consultato il 14 gennaio 2025). ( 18 ) Cfr. l’articolo 33 della costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era del 2020 (cfr. di seguito). ( 19 ) Statuto societario della China Forest Products Industry Association, adottato il 21 aprile 2009, cfr. al seguente indirizzo: http://www.cnfpia.org/about-law.html (consultato il 14 gennaio 2025). ( 20 ) Relazione, capitolo 3, pag. 40. ( 21 ) Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era, cfr. al seguente indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 14 gennaio 2025). ( 22 ) Cfr. anche: https://www.ft.com/content/582411f6-fc3b-4e4d-9916-c30a29ad010e?shareType=nongift (consultato il 14 gennaio 2025). ( 23 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159, considerando 58. ( 24 ) Cfr. https://baike.baidu.com/item/%E8%96%9B%E8%8C%82%E6%9E%97/6365322 ; https://baike.baidu.com/item/%E9%87%91%E6%9C%88%E5%8D%8E/17587851?fr=ge_ala (consultato il 14 gennaio 2025). ( 25 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159, sezione 3.3.1.5. ( 26 ) Cfr. https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm ; https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato il 14 gennaio 2025). ( 27 ) Cfr. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/13/5673332/files/97808c86c2454133b6416abe7eae2c55.pdf (consultato il 14 gennaio 2025). ( 28 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159, considerando 61. ( 29 ) Cfr. https://www.gov.cn/xinwen/2019-02/19/content_5366730.htm (consultato il 14 gennaio 2025). ( 30 ) Cfr. Accademia cinese della silvicoltura, istituto di ricerca per le politiche e l’informazione, Case study in the plywood industry in China , rivista biennale 2015-2016. ( 31 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1 o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ( GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/492/oj ), considerando da 139 a 141. ( 32 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159, considerando 64. ( 33 ) Cfr. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, banca dati FAOLEX China , aggiornata il 22 novembre 2019, cfr. all’indirizzo: https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC191311/ (consultato il 14 gennaio 2025). ( 34 ) Cfr. Accademia cinese della silvicoltura, istituto di ricerca per le politiche e l’informazione forestali, Case study in the plywood industry in China , rivista biennale 2015-2016, pag. 46. ( 35 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, considerando 143. ( 36 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, considerando 143; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159, considerando 67; relazione, pagg. 337-341. ( 37 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 148-149. ( 38 ) Relazione, capitolo 5, pagg. 137-165. ( 39 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159, considerando 74. ( 40 ) Cfr. amministrazione del commercio internazionale degli Stati Uniti, Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination: Countervailing Duty Investigation of Certain Hardwood Plywood Products from the People’s Republic of China , 17 aprile 2017. ( 41 ) Relazione, capitolo 2, pag. 7. ( 42 ) Ibidem, pagg. 7-8. ( 43 ) Ibidem, pagg. 10-18. ( 44 ) Cfr. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.html (consultato il 30 gennaio 2025). ( 45 ) Relazione, pagg. 29-30. ( 46 ) Ibidem, pagg. 57-92. ( 47 ) Relazione, pagg. 149-150. ( 48 ) Ibidem, pagg. 153-171. ( 49 ) Ibidem, pagg. 204-205. ( 50 ) Ibidem, pagg. 207-208 e 242-243. ( 51 ) Ibidem, pagg. 19-24, 69, 99-100 e 130-131. ( 52 ) Cfr. http://www.gxlyjt.com/lyjt/columns/1 (consultato il 27 gennaio 2025). ( 53 ) Cfr. https://en.sumec.com/men/index.html (consultato il 23 gennaio 2025). ( 54 ) Cfr. relazione annuale 2023 del gruppo Jiangsu High Hope, pag. 252, disponibile all’indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-29/10135358.PDF (consultato il 22 gennaio 2025). ( 55 ) Cfr. http://www.highhope.com/xinxigongkai/chengyuanqiye/huihongyasen/qiyejibenxinxi/2022-03-08/3061.html (consultato il 23 gennaio 2025). ( 56 ) Cfr. http://lyj.hunan.gov.cn/tslm_71206/lysc/scxx/201512/t20151227_2693076.html (consultato il 22 gennaio 2025). ( 57 ) Cfr. https://m.thepaper.cn/baijiahao_5438304 (consultato il 27 marzo 2025). ( 58 ) Cfr. ad esempio l’articolo 33 della costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era del 2020. ( 59 ) Cfr. la sezione I.1.39, pag. 4, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato il 23 gennaio 2025). ( 60 ) Cfr. la sezione I.1.7, pag. 11, disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf (consultato il 23 gennaio 2025). ( 61 ) Cfr. la sezione II.1.9, pag. 81, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2019 11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf ; e la sezione II1.7, pag. 85, disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf (entrambi consultati il 23 gennaio 2025). ( 62 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 24-27. ( 63 ) Cfr. http://www.cnfpia.org/about-law.html (consultato il 22 gennaio 2025). ( 64 ) Cfr. http://www.highhope.com/dongtaizixun/huihongdongtai/2019-07-29/1394.html (consultato il 23 gennaio 2025). ( 65 ) Cfr. https://www.luligroup.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=9125&id=2177 (consultato il 23 gennaio 2025). ( 66 ) Cfr. https://www.cnwood.org.cn/article/11_1102_0_0.html?shId=226 (consultato il 23 gennaio 2025). ( 67 ) Ibidem. ( 68 ) Cfr. https://www.cnwood.org.cn/article/12_12887_0_0.html?shId=226 (consultato il 23 gennaio 2023). ( 69 ) Relazione, capitolo 3, pag. 40. ( 70 ) Cfr. ad esempio: Blanchette, J., Xi’s Gamble, «The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster»; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19. ( 71 ) Relazione, capitolo 3, pag. 41. ( 72 ) Cfr. https://merics.org/en/comment/who-ccp-chinas-communist-party-infographics (consultato il 30 gennaio 2025). ( 73 ) Cfr. Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era, disponibili al seguente indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 29 gennaio 2025). ( 74 ) Cfr. Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», cfr. al seguente indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 29 gennaio 2025). ( 75 ) Ibidem. ( 76 ) Cfr. http://gxlyjt.com/lyjt/doc/820 (consultato il 27 gennaio 2025). ( 77 ) Cfr. http://www.gxlyjt.com/lyjt/doc/2711 (consultato il 28 gennaio 2025). ( 78 ) Cfr. relazione annuale di Sumec del 2023, pag. 37, disponibile all’indirizzo: https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600710_20240413_DL95.pdf (consultato il 23 gennaio 2025). ( 79 ) Cfr. https://www.gov.cn/xinwen/2022-08/03/content_5704115.htm (consultato il 23 gennaio 2025). ( 80 ) Cfr. https://guancai.lgmi.com/html/202302/03/4616.htm (consultato il 28 gennaio 2025). ( 81 ) Relazione, capitolo 12. ( 82 ) Relazione, capitolo 4, pagg. 56-57 e 99-100. ( 83 ) Cfr. https://www.gov.cn/xinwen/2019-02/19/content_5366730.htm (consultato il 27 gennaio 2025). ( 84 ) Ibidem. Cfr. la sezione III. ( 85 ) Ibidem. Cfr. la sezione IV. ( 86 ) Cfr. le sezioni XI.1 e XV.3 del piano, disponibili all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202106/t20210617_1283435.html (consultato il 27 gennaio 2025). ( 87 ) Cfr. https://shyang.investchn.com/news/detail/id/512215.html (consultato il 27 gennaio 2025). ( 88 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 171-179. ( 89 ) Relazione, capitolo 9, pagg. 260-261. ( 90 ) Ibidem, pagg. 257-260. ( 91 ) Ibidem, pagg. 252-254. ( 92 ) Relazione, capitolo 13, pagg. 360-361 e 364-370. ( 93 ) Ibidem, pag. 366. ( 94 ) Ibidem, pagg. 370-373. ( 95 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 137-140. ( 96 ) Ibidem, pagg. 146-149. ( 97 ) Relazione, capitolo 6, pag. 149. ( 98 ) Cfr. il documento «Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022)», pubblicato il 28 agosto 2020 dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC» — commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-08/30/content_5538504.htm (consultato il 30 gennaio 2025). Il piano dispone di «attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira, inoltre, a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «[r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […]. Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza». ( 99 ) Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali, pubblicata dalla CBIRC il 15 dicembre 2020, disponibile all’indirizzo: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultato il 31 gennaio 2025). ( 100 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 157-158. ( 101 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 150-152, 156-160 e 165-171. ( 102 ) OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, cfr. all’indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 31 gennaio 2025). ( 103 ) Cfr. http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 31 gennaio 2025). ( 104 ) Sentenza dell’11 luglio 2017 del Tribunale, Viraj Profiles/Consiglio, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punto 98. ( 105 ) Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio-alto ( https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income ). ( 106 ) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina ( GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj ). ( 107 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930. ( 108 ) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj ). ( 109 ) Versione consultabile della denuncia, punto 115. ( 110 ) https://megaplywoodindonesia.com/plywood-industry-tips/the-existence-of-indonesian-plywood-now-going-global/ . ( 111 ) Turkey Forest Products Annual Market Review 2021 ( turkey-country-market-statement-2021.pdf ). ( 112 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). ( 113 ) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2022-49571 . ( 114 ) epdk.gov.tr => Press releases => selezionare «Electricity Market board decisions». ( 115 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm . ( 116 ) Sono state escluse le esportazioni verso la RPC. ( 117 ) A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 118 ) http://www.turkstat.gov.tr => cliccare su «releases» => cliccare su «Labour Cost Statistics». ( 119 ) TurkStat, Labour Input Indices, Quarter IV: October-December , 2024 ( https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-IV:-October-December,-2024-53685 ). ( 120 ) epdk.gov.tr => Press releases => selezionare «Electricity Market board decisions». ( 121 ) Le SGAV sono state stimate sulla base dei rendiconti finanziari di un operatore commerciale indipendente della RPC. ( 122 ) I profitti erano basati sul profitto medio di tre importatori dell’Unione che hanno collaborato. ( 123 ) Il nolo marittimo è stato stimato sulla base del Drewery World Containter Index, consultato il 26 marzo 2025 ( https://en.macromicro.me/collections/4356/freight/44756/drewry-world-container-index ). ( 124 ) http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj . ( 125 ) http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj . ( 126 ) Cfr. nota 10. ( 127 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1287 della Commissione, del 13 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan ( GU L, 2024/1287, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1287/oj ). ( 128 ) Cfr. nota 3. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1139/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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