Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1159/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159 della Commissione del 13 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 13/06/2023 In vigore dal: 13/06/2023 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea applica per determinare il valore normale nelle inchieste antidumping quando nel paese esportatore esistono distorsioni significative del mercato?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/1159 stabilisce come calcolare il valore normale del legno compensato di okoumé importato dalla Cina quando i prezzi interni non riflettono le forze di libero mercato. Quando la Commissione accerta distorsioni significative (come controllo statale delle imprese, interventi pubblici nei finanziamenti, pianificazione industriale centralizzata), non può utilizzare i prezzi praticati nel paese esportatore, ma deve ricorrere a un "paese rappresentativo" con condizioni di mercato normali. Nel caso specifico, la Commissione ha scelto la Turchia come paese rappresentativo perché ha un livello di sviluppo economico simile alla Cina, produce il prodotto in questione e dispone di dati pubblici affidabili. Il valore normale viene quindi calcolato sulla base dei costi di produzione e vendita turchi, aggiungendo un margine appropriato per spese generali, amministrative, di vendita e profitti. Questo meccanismo protegge l'industria dell'Unione dal dumping derivante da distorsioni di mercato nel paese esportatore, garantendo che il confronto tra prezzi di importazione e valore normale avvenga su basi economicamente corrette.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159 della Commissione del 13 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1159 of 13 June 2023 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of okoumé plywood originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

14.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1159 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento (CE) n. 1942/2004 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è di seguito denominata «l’inchiesta iniziale». (2) Con il regolamento (UE) n. 82/2011 ( 3 ) , il Consiglio ha prorogato per cinque anni le misure iniziali in seguito a un riesame in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza»). Con il regolamento (UE) 2017/648 ( 4 ) , la Commissione europea («Commissione») ha prorogato di altri cinque anni le misure iniziali in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza («secondo riesame in previsione della scadenza»). (3) I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 6,5 % e il 23,5 % sulle importazioni da quattro produttori esportatori e un’aliquota del 66,7 % sulle importazioni da tutte le altre società. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 5 ) la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (5) La domanda di riesame è stata presentata il 16 dicembre 2021 dalla European Panel Federation («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione del legno compensato di okoumé ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 5 aprile 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di legno compensato di okoumé originario della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 6 ) («avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (7) L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1 o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (8) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori (esportatori) noti della RPC, le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione. 1.6. Campionamento (10) Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell’Unione (11) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite, tenendo conto anche della distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 40 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 41 % del volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. Campionamento degli importatori (12) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. La Commissione ha pertanto deciso che non era necessario ricorrere al campionamento. Campionamento dei produttori della RPC (13) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori/produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori/produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (14) Nessun produttore/produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste entro il termine e/o ha accettato di essere incluso nel campione. È pertanto mancata la collaborazione da parte dei produttori cinesi e le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Le fonti utilizzate sono specificate al considerando 28. 1.7. Risposte al questionario (15) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (16) La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Gli stessi questionari, nonché i questionari per importatori indipendenti, utilizzatori ed esportatori cinesi, erano stati messi a disposizione anche online ( 7 ) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente per ottenere i dati macroeconomici dell’industria dell’Unione. (17) Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e dal richiedente. 1.8. Verifica (18) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. (19) Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate: Produttori dell’Unione — Allin SA, Le Vanneau, Francia — F.A. Mourikis SA, Kalamaki, Grecia — Joubert Saint Jean d’Angely SAS, Saint-Jean d’Angely, Francia — European Panel Federation (il richiedente), Bruxelles, Belgio. 1.9. Fase successiva della procedura (20) Il 5 aprile 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni. Nessuna parte ha presentato osservazioni. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (21) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei precedenti riesami in previsione della scadenza, ossia legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, attualmente classificato con il codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412311010) («prodotto oggetto del riesame»). (22) Esistono due tipi principali di legno compensato di okoumé: quello fabbricato unicamente con legno di okoumé («compensato intero di okoumé») e quello con almeno una delle facce esterne in legno di okoumé e il resto costituito da un altro tipo di legno («compensato con rivestimento di okoumé») (quest’ultimo denominato anche «combi» o «twin»). Entrambi i tipi di compensato di okoumé presentano lo stesso aspetto esterno. Malgrado alcune differenze quanto alle loro proprietà meccaniche, condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono impiegati per gli stessi scopi di base. (23) Il legno compensato di okoumé è utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio nell’industria edilizia in applicazioni esterne di falegnameria e carpenteria per tavolati, scuri o imposte, basamenti esterni, balaustre e pannellature lungo gli argini dei fiumi. È utilizzato inoltre per applicazioni di tipo più decorativo, tra l’altro nei trasporti su strada (ad esempio autovetture, autobus da turismo o pullman, roulotte, autocaravan), nei trasporti marittimi (yacht), nell’industria dei mobili e nella fabbricazione di porte. 2.2. Prodotto in esame (24) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese. 2.3. Prodotto simile (25) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza, i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (26) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (27) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC sono praticamente scomparse dal mercato dell’Unione. Secondo Eurostat le importazioni di legno compensato di okoumé dalla RPC rappresentavano all’incirca lo 0,04 % del mercato dell’Unione. La situazione era analoga nel precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti, le importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC sono ammontate a 74 m 3 nel periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto a 83 606 m 3 nell’inchiesta iniziale, a 12 620 m 3 nel primo riesame in previsione della scadenza e a nessuna importazione nel secondo riesame in previsione della scadenza. (28) Come indicato al considerando 14, nessuno dei produttori/produttori esportatori della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. (29) A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sui dati pubblicamente disponibili di un produttore turco di legno compensato di okoumé, sulle informazioni fornite dal richiedente e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, sulle informazioni provenienti dall’ufficio statistico nazionale turco, dalla banca dati Comext di Eurostat, dal Global Trade Atlas («GTA»), dalla Market Access Map del Centro internazionale per il commercio e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura («FAO»). 3.2. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base per le importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC (30) Poiché all’apertura dell’inchiesta erano disponibili sufficienti elementi di prova tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (31) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro opinioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. (32) Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , primo trattino, del regolamento di base. (33) Il 24 agosto 2022 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota sulle fonti»). Con la nota sulle fonti, la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo e ha comunicato le fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con la Turchia come paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Eksioglu Orman Urunleri, un produttore turco. (34) Con la nota sulle fonti la Commissione ha inoltre invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti e sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e anche a suggerire altri paesi, a condizione che presentassero informazioni sufficienti sui criteri pertinenti. Non sono pervenute osservazioni. 3.3. Valore normale (35) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». (36) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base tuttavia «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (37) Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori o produttori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.3.1. Esistenza di distorsioni significative 3.3.1.1.   Introduzione (38) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base stabilisce che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato». (39) Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare l’esistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (40) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera c), del regolamento di base, prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore». (41) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC («relazione») ( 8 ) , che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (quali acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. La domanda conteneva anche taluni elementi di prova pertinenti a complemento della relazione. (42) Più specificamente, con riferimento alla relazione la domanda ha indicato che le distorsioni strutturali presenti in molti settori industriali cinesi hanno contribuito alla sovraccapacità nel settore del legno compensato in Cina, ivi compreso il legno compensato di okoumé. La domanda ha rilevato inoltre che politiche del governo della RPC come quelle descritte in dettaglio nel tredicesimo piano quinquennale sulla silvicoltura hanno promosso l’utilizzo del legno come materia prima tramite l’intervento dello Stato. Nel successivo quattordicesimo piano quinquennale, riferito al periodo 2021-2026, il governo della RPC ha dichiarato l’intenzione di «migliorare le infrastrutture delle aziende forestali e delle aree forestali statali». Tornando alla relazione, la domanda ha rilevato anche l’esistenza di distorsioni nell’accesso al capitale, nei settori dei prodotti chimici e del lavoro, nonché distorsioni nei mercati dell’energia. Secondo la domanda tali distorsioni possono avere un impatto sostanziale sull’industria del legno compensato di okoumé. La domanda ha ricordato inoltre che nel 2017 le autorità degli USA hanno istituito dazi antidumping e compensativi su alcune importazioni di compensato di legno duro dalla Cina negli Stati Uniti, avendo concluso che gli interventi del governo della RPC attraverso vari programmi statali, sovvenzioni, prestiti a favore di riforme a condizioni agevolate ecc. hanno favorito direttamente i produttori e gli esportatori cinesi di alcuni prodotti di compensato di legno duro. (43) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni, né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base nel caso di specie. La Commissione non ha ricevuto osservazioni neppure dai produttori esportatori cinesi. (44) La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC. 3.3.1.2.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi sul mercato interno della RPC (45) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» ( 9 ) . L’assetto generale dell’economia cinese dunque non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 10 ) . (46) Secondo il diritto cinese, inoltre, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l’]aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» ( 11 ) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (47) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 12 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (48) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.3.1.5) ( 13 ) . (49) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) ( 14 ) . Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC ( 15 ) . (50) In terzo luogo, sul piano del contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 16 ) . Analogamente, nel settore degli investimenti, il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale ( 17 ) . (51) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato ( 18 ) . 3.3.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione (52) Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. (53) Sebbene nel settore del legno compensato di okoumé il grado di proprietà statale non sembri significativo, il governo della RPC mantiene una partecipazione azionaria in una serie di produttori, superiore al 40 % in Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd ( 19 ) . Al di là della proprietà formale, le autorità statali possono controllare e supervisionare le società attraverso canali informali, come illustrato dal gruppo Luli, di proprietà privata, che secondo fonti pubbliche è stato coltivato» dal governo della provincia di Shandong ( 20 ) . Poiché gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo inoltre sono diventati la norma anche nelle società private ( 21 ) (cfr. anche la sezione 3.3.1.4), con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito nella RPC. (54) Tale situazione è evidente anche a livello della China National Forest Product Industry Association («CNFPIA»), l’associazione di categoria di settore. A norma dell’articolo 4 dello statuto della CNFPIA, l’organizzazione «accetta la guida professionale, la supervisione e la gestione […] dell’amministrazione statale per la silvicoltura e la praticoltura e del ministero degli Affari civili» ( 22 ) . (55) Neanche i produttori privati del settore del prodotto oggetto del riesame, quindi, possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità, come indicato anche nella sezione 3.3.1.5. 3.3.1.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (56) Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti ( 23 ) , dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC ( 24 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ( 25 ) , anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ( 26 ) . Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società ( 27 ) . Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. (57) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («gli orientamenti») ( 28 ) , che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: «Occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «Occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Gli orientamenti quindi sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato ( 29 ) . (58) L’inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e le funzioni di membro del PCC/partito sono comuni nel settore del legno compensato. A titolo di esempio il direttore generale di Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd. riveste in parallelo la funzione di segretario della sezione del partito, mentre il presidente della società madre Jiangsu High Hope Group funge anche da segretario del comitato di partito del gruppo ( 30 ) . (59) La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 31 ) . La presenza dello Stato nelle imprese, operanti nel settore del legno compensato di okoumé e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi), consente quindi al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi. 3.3.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (60) L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ( 32 ) . (61) Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto oggetto del riesame. Per cominciare, le tecnologie relative ai pannelli di legno figurano tra le industrie incentivate nel repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2019 ( 33 ) , che segnala l’intenzione delle autorità di creare un ambiente normativo favorevole allo sviluppo del settore e che potenzialmente apre la strada anche all’accesso ai finanziamenti. Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo della silvicoltura e della praticoltura ( 34 ) inoltre non si limita ad invitare le autorità a «promuovere la generale trasformazione verde dell’industria della lavorazione del legno» o a «consolidare e migliorare industrie tradizionalmente vantaggiose come i pavimenti in legno, i mobili in legno, le porte in legno,[…] e accelerare lo sviluppo di mobili, strutture in legno e materiali da costruzione in legno personalizzati», ma definisce anche obiettivi di produzione specifici: «[e]ntro il 2025, la produzione di pannelli artificiali si stabilizzerà a circa 300 milioni di metri cubi, la produzione di pavimenti si stabilizzerà a circa 800 milioni di metri quadri e il valore della produzione dei mobili in legno supererà 800 miliardi di RMB» ( 35 ) . Il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità del settore della silvicoltura e praticoltura, pubblicato dall’amministrazione nazionale per la silvicoltura e la praticoltura nel febbraio 2019 ( 36 ) , quantifica ulteriori parametri dello sviluppo pianificato del settore: «entro il 2025, saranno sostanzialmente in essere i meccanismi istituzionali per l’utilizzo razionale delle risorse forestali ed erbacee, la capacità a sostegno delle risorse forestali ed erbacee sarà notevolmente rafforzata, il volume della produzione di prodotti forestali ed erbacei di alta qualità sarà notevolmente aumentato e il commercio di prodotti forestali sarà ulteriormente ampliato, mentre il valore totale della produzione della silvicoltura a livello nazionale alla fine aumenterà di oltre 50 % rispetto alla situazione attuale, la produzione di prodotti della silvicoltura che sono importanti per l’economia raggiungerà 250 milioni di tonnellate e il volume del commercio di importazione e di esportazione dei prodotti forestali raggiungerà 240 miliardi di USD» ( 37 ) . Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. (62) In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore del legno compensato di okoumé. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. 3.3.1.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (63) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento ( 38 ) . (64) Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni ( 39 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 40 ) . Nell’assegnazione dei terreni, inoltre, le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici ( 41 ) . (65) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto oggetto del riesame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore della silvicoltura e della produzione di legname. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. (66) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto oggetto del riesame. 3.3.1.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (67) Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva ( 42 ) . Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 43 ) . La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 44 ) . Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC. (68) Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore del legno compensato di okoumé non sarebbe soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC). 3.3.1.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato (69) L’accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni. (70) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 45 ) , che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 46 ) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 47 ) . A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 48 ) . (71) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. (72) Ad esempio, il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione a questioni operative e gestionali ( 49 ) . Inoltre, i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono soprattutto prendere in considerazione come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» ( 50 ) . (73) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi ( 51 ) . (74) A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 52 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. (75) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (76) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ( 53 ) . Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a «guidare verso il basso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» ( 54 ) . Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. (77) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha optato per evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure per trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (78) In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (79) Nella presente inchiesta non sono stati presentati elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. 3.3.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte (80) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.5 e nella parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi contenuta nelle sezioni da 3.3.1.6 a 3.3.1.8 e nella parte II della relazione. (81) La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori di legno compensato di okoumé acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (82) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nella presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. 3.3.1.10.   Conclusioni (83) Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore del prodotto oggetto del riesame, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che nel caso di specie non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. (84) La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione successiva. 3.3.2. Paese rappresentativo (85) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 55 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 56 ) ; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo appropriato, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (86) Come spiegato al considerando 32, la Commissione ha emesso una nota sulle fonti, che descrive i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti, e ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (87) Nella nota sulle fonti la Commissione ha spiegato che, data l’assenza di collaborazione, avrebbe dovuto basarsi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La scelta del paese rappresentativo si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazione ritenute appropriate in base ai criteri pertinenti indicati nell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base. (88) Per quanto riguarda il livello di sviluppo economico, nella domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente ha esaminato cinque paesi quali potenziali paesi rappresentativi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. I paesi esaminati erano: Thailandia, Indonesia, Brasile, Malaysia e Turchia ( 57 ) . (89) Per quanto riguarda la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, solo la Turchia e l’Indonesia sono state individuate come paesi produttori di legno compensato di okoumé nella domanda di riesame ( 58 ) . (90) Per quanto riguarda la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo, nella domanda di riesame il richiedente ha individuato tre società produttrici di prodotti in legno impiallacciato, tra cui il prodotto oggetto del riesame, in Turchia e nessuna in Indonesia ( 59 ) . Come spiegato nella nota sulle fonti, l’analisi della Commissione ha concluso che due delle società turche non disponevano di dati finanziari sufficientemente aggiornati. La terza società disponeva di dati per il 2020, ma non era chiaro se fabbricasse il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha comunque individuato una società in Turchia, la Eksioglu Orman Urunleri, che fabbricava il prodotto oggetto del riesame e disponeva di dati finanziari per il 2020. La Turchia quindi soddisfaceva il criterio della disponibilità di dati pubblici pertinenti. (91) Avendo stabilito che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi di cui sopra, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. (92) Nella nota sulle fonti le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e anche a suggerire altri paesi, a condizione che presentassero informazioni sufficienti sui criteri pertinenti. Non sono pervenute osservazioni. (93) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.3.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (94) Nella nota sulle fonti la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, l’energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Sempre nella nota sulle fonti la Commissione ha dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare le principali materie prime. (95) La Commissione ha informato le parti interessate che avrebbe raggruppato le voci con un peso trascurabile nel costo di produzione, quali altre materie prime, costi di imballaggio, servizi e materiali di consumo, esprimendole come percentuale delle principali materie prime. La Commissione ha anche annunciato che avrebbe applicato tale percentuale al costo delle materie prime ricalcolato utilizzando i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. (96) La Commissione ha dichiarato inoltre che si sarebbe avvalsa di informazioni provenienti dall’Istituto di statistica turco («Turkstat») per stabilire i costi esenti da distorsioni dell’energia elettrica e del lavoro. (97) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. La Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi di produzione sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame e dei dati verificati di un produttore dell’Unione, Joubert Plywood, che ha fornito informazioni specifiche a tale scopo. Il metodo è debitamente illustrato nella sezione 3.3.5. (98) La Commissione ha dichiarato infine che, per stabilire le SGAV e i profitti, avrebbe utilizzato i dati finanziari del produttore turco del prodotto oggetto del riesame di cui al considerando 32. (99) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate in merito all’elenco dei fattori produttivi contenuto nella nota sulle fonti. 3.3.4. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni (100) Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda di riesame e le successive informazioni presentate dal richiedente e verificate in loco e in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi o di osservazioni sulla nota sulle fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i fattori produttivi e le rispettive fonti indicati di seguito. Tabella 1 Fattori produttivi del legno compensato di okoumé Fattori produttivi Codici SA Fonte dei dati Unità di misura Valore esente da distorsioni (CNY) Materie prime Fogli da impiallacciatura 4408 39 Global Trade Atlas (GTA) ( 60 ) m 3 6 507,69 Tronchi di pioppo 4403 97 GTA m 3 2 615,34 Resine fenoliche 3909 40 GTA Kg 16,45 Tutte le altre materie prime, imballaggi, servizi, materiali di consumo N/D Importo fisso [1 -5 ] % delle materie prime Energia/Servizi Energia elettrica N/D Istituto di statistica turco (Turkstat) ( 61 ) kWh 0,59 Lavoro (manodopera) Lavoro (manodopera) N/D Turkstat ( 62 ) Ore 16,28 3.3.4.1.   Materie prime (101) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle principali materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 63 ) . (102) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.3.1 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (103) Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori non aveva un’incidenza significativa sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo e di raggrupparli ulteriormente con altre materie prime, costi di imballaggio e servizi, esprimendoli come percentuale delle principali materie prime, come spiegato al considerando 94. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito tale percentuale sulla base dei dati forniti nella domanda di riesame, successivamente verificati sulla base dei dati di uno dei produttori dell’Unione che ha collaborato nell’inchiesta e ha fornito informazioni specifiche a tale scopo ( 64 ) , ossia Joubert Plywood. (104) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento del produttore, la Commissione ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo, ai rispettivi livelli, a seconda del paese di origine dei volumi importati ( 65 ) . La Commissione ha aggiunto il costo del trasporto interno calcolato per m 3 sulla base delle informazioni contenute negli scambi di corrispondenza per posta elettronica tra la European Panel Federation e un importante produttore di pannelli a base di legno della Turchia ( 66 ) . 3.3.4.2.   Lavoro (manodopera) (105) Turkstat pubblica informazioni dettagliate sul costo medio mensile del lavoro ( 67 ) e relative componenti per attività economica in Turchia. La Commissione si è avvalsa delle statistiche disponibili più recenti (2020) per calcolare una tariffa oraria. 3.3.4.3.   Energia elettrica (106) I prezzi dell’energia elettrica per le società (utenze industriali) in Turchia sono pubblicati da Turkstat. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kWh pubblicati il 31 marzo 2022 (riguardanti il periodo dell’inchiesta di riesame) ( 68 ) per calcolare il costo medio dell’energia elettrica. 3.3.4.4.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti (107) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (108) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha calcolato i costi generali di produzione dividendo le spese generali di produzione per il costo di produzione indicato da Joubert Plywood. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione. (109) Per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari del produttore turco indicato al considerando 32. 3.3.5. Calcolo del valore normale (110) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto (compensato intero di okoumé e compensato con rivestimento di okoumé, come spiegato al considerando 21) a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (111) Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, successivamente verificate sulla base dei dati di uno dei produttori dell’Unione che ha collaborato nell’inchiesta fornendo informazioni specifiche a tale scopo, il compensato intero di okoumé è fabbricato utilizzando esclusivamente fogli da impiallacciatura, mentre il compensato con rivestimento di okoumé è fabbricato utilizzando fogli da impiallacciatura e tronchi di pioppo. Per calcolare il valore normale del compensato con rivestimento di okoumé è stato quindi utilizzato il valore esente da distorsioni dei tronchi di pioppo e di tutte le altre materie prime, che invece non è stato utilizzato per calcolare il valore normale del compensato intero di okoumé. Il metodo, spiegato nei considerando che seguono, è lo stesso in entrambi i casi. (112) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi diretti esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni ( 69 ) fornite da Joubert Plywood, verificate in loco, sul consumo di ciascun fattore (materie prime, lavoro ed energia elettrica) necessario per la produzione di legno compensato di okoumé. La Commissione ha moltiplicato i volumi di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in Turchia, come descritto nella sezione 3.3.4.1. Alcuni fattori produttivi che rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame sono stati espressi come percentuale delle principali materie prime, come spiegato al considerando 94. La Commissione ha applicato tale percentuale al costo esente da distorsioni delle principali materie prime per arrivare a un valore esente da distorsioni. (113) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti come indicato ai considerando 107 e 108. In concreto: — le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il [5-12] % del costo di produzione, — le SGAV, che rappresentavano il 4,06 % del costo delle merci vendute, e — i profitti, che ammontavano al 13,77 % del costo delle merci vendute, sono stati applicati al totale dei costi di produzione esenti da distorsioni. (114) Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto, come spiegato al considerando 110, a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.4. Prezzo all’esportazione (115) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati sulle importazioni di Eurostat, a livello di costo, assicurazione e nolo («cif»). Da tale prezzo cif di 619 EUR per m 3 sono stati dedotti i costi di nolo marittimo e assicurazione e i costi del trasporto interno in Cina per arrivare al prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica. Gli importi dedotti si basavano sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza ( 70 ) . 3.5. Confronto e margine di dumping (116) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni sul tipo di prodotto esportato. La Commissione ha pertanto confrontato il valore normale stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, per il compensato intero di okoumé e il compensato con rivestimento di okoumé, con il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra. (117) Su tale base, il margine di dumping per le importazioni dalla Cina, espresso come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è risultato superiore al 100 %, indipendentemente dal valore normale utilizzato. (118) Il volume delle importazioni in questione tuttavia era trascurabile, in quanto corrispondeva allo 0,2 % delle importazioni totali nell’Unione e rappresentava lo 0,04 % della quota di mercato nel mercato dell’Unione. In mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di informazioni sul tipo di prodotto. Tali importazioni inoltre erano costituite da un’unica operazione, sollevando dei dubbi sulla loro rappresentatività. Per tali motivi, la Commissione ha concluso che questi volumi modesti non fornivano una base sufficiente per un’analisi della persistenza del dumping. La Commissione ha pertanto esaminato il rischio della reiterazione del dumping. 4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING (119) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: i possibili livelli di dumping nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure; il confronto tra il valore normale stabilito nel presente riesame in previsione della scadenza come illustrato nella sezione 3.3.5 e i prezzi delle esportazioni dalla Cina basati sulle offerte commerciali per le esportazioni nell’Unione e in paesi terzi indicate nella domanda di riesame in previsione della scadenza; la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione. 4.1. Possibili livelli di dumping nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure (120) Per determinare il possibile livello dei prezzi all’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure, e data la mancanza di collaborazione dei produttori cinesi, la Commissione ha basato il prezzo all’esportazione sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, ossia sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Nello specifico, il prezzo all’esportazione per entrambi i principali tipi di prodotto descritti al considerando 21 è stato stabilito sulla base di 64 offerte commerciali per il mercato dell’Unione e 26 offerte commerciali per altri paesi terzi (Medio Oriente, Turchia e Regno Unito) presentate per posta elettronica nel periodo dell’inchiesta di riesame, come indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza. (121) I prezzi medi contenuti nelle offerte commerciali per il periodo dell’inchiesta di riesame erano pari a 686 EUR/m 3 per il compensato intero di okoumé e a 458 EUR/m 3 per il compensato con rivestimento di okoumé a livello cif per il mercato dell’Unione, e a 371 EUR/m 3 per il compensato con rivestimento di okoumé per i paesi terzi. Tali prezzi sono di livello analogo al prezzo delle importazioni di legno compensato di okoumé dalla Cina nel periodo dell’inchiesta di riesame descritto al considerando 114. Sebbene le quantità in questione fossero marginali, questo livello di prezzo conferma che le offerte commerciali sono rappresentative come indicazione dei possibili prezzi delle esportazioni di legno compensato di okoumé dalla Cina. Anche il prezzo medio delle esportazioni cinesi verso paesi terzi diversi dall’Unione alla sottovoce SA 4412 31 ricavato dal GTA è di livello analogo. Poiché però la sottovoce SA 4412 31 contiene prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame, questi dati non sono stati considerati sufficientemente precisi per fornire informazioni utili. (122) La Commissione ha adeguato i prezzi a livello franco fabbrica secondo l’approccio descritto al considerando 114 e li ha confrontati con il valore normale stabilito nella sezione 3.3. (123) I margini di dumping for queste potenziali importazioni dalla Cina, per entrambi i tipi di prodotto, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sarebbero stati superiori al 100 % se tutte queste offerte fossero entrate nell’Unione. 4.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC 4.2.1. Produzione nella RPC (124) In assenza di collaborazione da parte dei produttori/esportatori cinesi o di altre informazioni disponibili sull’industria cinese del legno compensato di okoumé, la produzione nella RPC è stata stabilita sulla base di stime fornite dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza, basate sulle sue migliori conoscenze del mercato. (125) Il richiedente ha stimato la potenziale produzione di legno compensato di okoumé in Cina sulle base delle importazioni di tronchi di okoumé. Tra il 2017 e il 2020 sono stati importati in Cina all’incirca tra 475 000 m 3 e 1 milione di m 3 di tronchi di okoumé, che secondo le stime hanno potuto essere utilizzati per il 75 % per la produzione di legno compensato di okoumé ( 71 ) . I produttori cinesi quindi hanno potuto facilmente fabbricare da 400 000 m 3 a 4 milioni di m 3 di legno compensato di okoumé a seconda del tipo di prodotto. Tale quantità corrisponde a un minimo di due volte fino a un massimo di 20 volte il consumo dell’Unione. 4.2.2. Capacità produttiva nella RPC (126) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi di legno compensato di okoumé, nonché di altre informazioni disponibili sull’industria cinese del legno compensato di okoumé, la situazione dell’industria cinese del legno compensato è stata esaminata nel suo insieme (indipendentemente dal tipo di legno utilizzato), come era avvenuto nel riesame precedente. (127) Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, e come confermato dalle precedenti inchieste, il legno compensato è prodotto dalle stesse società e con le stesse attrezzature, qualunque specie di legno si utilizzi. I riesami precedenti avevano accertato inoltre che il legno compensato di okoumé è più redditizio di altri tipi di legno compensato. (128) Su questa base la notevole capacità produttiva potenzialmente disponibile in Cina è indicata dai volumi di produzione di tutti i tipi di legno compensato che, secondo le statistiche FAO più recenti, ammontavano a 76,4 milioni di m 3 nel 2021 ( 72 ) . Gli elementi di prova inclusi nella domanda ( 73 ) di riesame stimano una capacità produttiva di legno compensato di 270 milioni di m 3 all’anno alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. (129) In considerazione della notevole capacità produttiva della RPC, che superava la domanda dell’Unione di 192 000 m 3 nel periodo dell’inchiesta di riesame a prescindere dalla cifra considerata, e del fatto che per produrre legno compensato di okoumé occorre solo passare da altri tipi di legno all’okoumé, è altamente probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi sfruttino la loro notevole capacità produttiva per spostare la produzione da altri tipi di legno compensato verso il più redditizio legno compensato di okoumé per esportarlo nell’Unione. 4.3. Attrattiva del mercato dell’Unione (130) Il principale elemento impiegato per determinare l’attrattiva del mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure è stato il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi rispetto al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l’Unione. Le offerte commerciali citate al considerando 119 per il mercato dell’Unione e per altri paesi terzi hanno dimostrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame il mercato dell’Unione era di fatto interessante, perché i prezzi delle esportazioni cinesi di legno compensato di okoumé verso il mercato dell’Unione erano più alti di quelli delle esportazioni cinesi verso i mercati di qualsiasi altro paese terzo per cui erano disponibili offerte commerciali. In particolare, le offerte di prezzi all’esportazione a livello cif verso il mercato dell’Unione superavano in media del 23 % i prezzi all’esportazione a livello cif verso paesi terzi. In assenza di misure i potenziali prezzi all’esportazione più alti verso l’Unione renderebbero quindi interessante il mercato dell’Unione, poiché le esportazioni nell’Unione produrrebbero profitti superiori rispetto alle esportazioni verso altri paesi terzi. (131) Sono state inoltre istituite misure di difesa commerciale sulle importazioni di legno compensato cinese nella Repubblica di Corea (misure antidumping sul legno compensato con almeno uno strato esterno di legno tropicale di spessore inferiore a 3,2 mm), in Marocco (misure antidumping su tutto il legno compensato), negli USA (misure antidumping e compensative sul legno compensato di legno duro) e in Turchia (misure antidumping su determinati tipi di legno compensato) ( 74 ) . Tali misure contribuiscono a limitare le esportazioni dei produttori cinesi di legno compensato e all’esistenza di una consistente capacità inutilizzata di legno compensato in Cina, rendendo il mercato dell’Unione più interessante per le importazioni di legno compensato dalla Cina. (132) In caso di scadenza delle misure nell’UE, mentre gli altri paesi mantengono le rispettive misure antidumping, è quindi probabile che i produttori cinesi riprendano a produrre legno compensato di okoumé in volumi significativi per l’esportazione verso il mercato dell’Unione. 4.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping (133) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste un forte rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore. In particolare, il livello del valore normale stabilito nella RPC, il livello dei prezzi all’esportazione cinesi verso i mercati di paesi terzi, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione e la disponibilità di significative capacità produttive nella RPC sono tutti indicatori di un forte rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure in vigore. 5. PREGIUDIZIO 5.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (134) Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 16 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (135) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata pari a circa 174 000 m 3 . La Commissione ha calcolato tale cifra sulla base delle risposte al questionario fornite dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e della risposta al questionario sui macroindicatori fornita dal richiedente. (136) Come indicato al considerando 11, per determinare l’eventuale persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. I tre produttori dell’Unione selezionati nel campione rappresentavano il 40 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 5.2. Consumo dell’Unione (137) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati del richiedente concernenti le vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione, parzialmente sottoposti a controllo incrociato con i volumi di vendita indicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat. (138) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (m 3 ) 2018 2019 2020 PIR Consumo totale dell’Unione 171 309 187 104 171 737 192 264 Indice 100 109 100 112 Fonte: Eurostat, richiedente, produttori dell’Unione inclusi nel campione. (139) Dal riesame è emerso che nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 12 %. Il consumo dell’Unione ha risentito negativamente della pandemia di COVID-19 nel 2020, ma ha evidenziato una forte ripresa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 5.3. Importazioni dal paese interessato 5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (140) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla Cina sulla base delle statistiche di Eurostat, come debitamente spiegato al considerando 136. La relativa quota di mercato è stata stabilita confrontando le importazioni con il consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 2. (141) Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento. Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato 2018 2019 2020 PIR Volume delle importazioni dalla RPC (m 3 ) 100 0 43 74 Indice (2018 = 100) 100 0 43 74 Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (in %) 0,06 0,00 0,03 0,04 Fonte: Eurostat. (142) Il volume delle importazioni dalla Cina è stato trascurabile nell’intero periodo in esame. 5.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (143) La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni dalla Cina in base alle statistiche di Eurostat. (144) La media ponderata del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (EUR/m 3 ) 2018 2019 2020 PIR Cina 370 0 481 619 Indice (2018 = 100) 100 0 130 167 Fonte: Eurostat. (145) Nel periodo in esame i prezzi dal paese interessato sono aumentati del 67 %, ma si sono sempre applicati a volumi minimi di importazioni. Tali volumi minimi di importazioni dalla RPC non consentono calcoli significativi dell’undercutting dei prezzi. 5.4. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC (146) La Commissione ha stabilito i volumi e i prezzi delle importazioni da paesi terzi applicando lo stesso metodo utilizzato per la RPC (cfr. la sezione 5.3.1). (147) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2018 2019 2020 PIR Gabon Volume delle importazioni (m 3 ) 18 603 19 919 18 238 24 322 Indice (2018 = 100) 100 107 98 131 Quota di mercato (%) 10,9 10,6 10,6 12,6 Indice (2018 = 100) 100 98 98 116 Prezzo medio (EUR/m 3 ) 761 745 755 769 Indice (2018 = 100) 100 98 99 101 Marocco Volume delle importazioni (m 3 ) 6 231 8 493 8 332 9 917 Indice (2018 = 100) 100 136 134 159 Quota di mercato (%) 3,6 4,5 4,8 5,2 Indice (2018 = 100) 100 125 134 141 Prezzo medio (EUR/m 3 ) 852 833 846 870 Indice (2018 = 100) 100 98 99 102 Altri paesi terzi Volume delle importazioni (m 3 ) 466 1 922 1 837 2 490 Indice (2018 = 100) 100 412 394 534 Quota di mercato (%) 0,3 1,0 1,1 1,3 Indice (2018 = 100) 100 377 394 474 Prezzo medio (EUR/m 3 ) 526 867 710 938 Indice (2018 = 100) 100 165 135 178 Importazioni totali esclusa la RPC Volume delle importazioni (m 3 ) 25 300 30 334 28 407 36 729 Indice (2018 = 100) 100 120 112 145 Quota di mercato (%) 14,8 16,2 16,6 19,1 Indice (2018 = 100) 100 110 112 129 Prezzo medio (EUR/m 3 ) 779 777 779 808 Indice (2018 = 100) 100 100 100 104 Fonte: Eurostat. (148) Tra le importazioni dai paesi terzi, le più rilevanti sono state quelle dal Gabon e dal Marocco. Nel periodo in esame entrambi i paesi hanno aumentato i volumi di vendita, rispettivamente del 31 % e del 59 %, e le quote di mercato, rispettivamente di 1,7 e 1,6 punti percentuali. Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate in misura sostanziale (di oltre 5 volte), ma nel periodo dell’inchiesta di riesame la loro quota di mercato era soltanto dell’1,3 %. 5.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 5.5.1. Osservazioni generali (149) La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (150) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella risposta al questionario del richiedente, debitamente sottoposti a controllo incrociato con le informazioni contenute nella domanda di riesame e nelle risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione, e delle statistiche Eurostat. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (151) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (152) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 5.5.2. Indicatori macroeconomici 5.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (153) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2018 2019 2020 PIR Volume di produzione (m 3 ) 164 635 179 457 164 383 174 048 Indice (2018 = 100) 100 109 100 106 Capacità produttiva (m 3 ) 286 965 299 163 288 272 306 816 Indice (2018 = 100) 100 104 100 107 Utilizzo degli impianti (%) 57,4 60,0 57,0 56,7 Indice (2018 = 100) 100 105 99 99 Fonte: richiedente, produttori dell’Unione inclusi nel campione. (154) Nel periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 6 %. L’andamento è lo stesso del consumo dell’Unione, con un impatto negativo della pandemia di COVID-19 nel 2020 e una evidente ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame. (155) Anche la capacità produttiva è aumentata, del 7 %, nel periodo in esame. (156) Dato che la capacità produttiva si è adeguata ai livelli di consumo più alti sostanzialmente prima del periodo in esame, il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto stabile, ma a un livello inferiore rispetto ai valori determinati durante il periodo dell’inchiesta di riesame del riesame precedente (80 %) ( 75 ) . 5.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (157) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato 2018 2019 2020 PIR Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione – acquirenti indipendenti (m 3 ) 145 909 156 770 143 287 155 460 Indice (2018 = 100) 100 107 98 107 Quota di mercato (%) 85,2 83,8 83,4 80,9 Indice (2018 = 100) 100 98 98 95 Fonte: Eurostat, richiedente, produttori dell’Unione inclusi nel campione. (158) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 7 %, ossia meno rispetto all’aumento del 13 % del consumo indicato nella tabella 2. Malgrado l’aumento del volume delle vendite, e tenendo conto anche dell’aumento parallelo delle importazioni da altri paesi terzi di cui al considerando 147, l’industria dell’Unione quindi ha perso 4,3 punti percentuali in termini di quota di mercato. Il livello della quota di mercato dell’industria dell’Unione è comunque elevato. 5.5.2.3.   Crescita (159) Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 13 %, mentre il volume delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 7 %. L’industria dell’Unione quindi è cresciuta in termini assoluti, ma non in termini di quota di mercato. L’aumento delle vendite tuttavia è stato accompagnato anche da una crescita di produzione, capacità produttiva e investimenti. 5.5.2.4.   Occupazione e produttività (160) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2018 2019 2020 PIR Numero di dipendenti 678 664 661 663 Indice (2018 = 100) 100 98 97 98 Produttività del lavoro (m 3 /dipendente) 243 270 249 263 Indice (2018 = 100) 100 111 102 108 Fonte: richiedente, produttori dell’Unione inclusi nel campione. (161) Dopo una leggera riduzione tra il 2018 e il 2019, il numero di dipendenti si è mantenuto piuttosto stabile nella restante parte del periodo in esame, con circa 660 addetti impiegati dall’industria dell’Unione. Nel periodo in esame la produttività per dipendente è aumentata dell’8 %. 5.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (162) Come spiegato al considerando 117, a causa del volume trascurabile delle importazioni dalla Cina non è stato possibile stabilire un dumping rappresentativo durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping. (163) Nel periodo dell’inchiesta di riesame, una serie di indicatori di pregiudizio dell’industria dell’Unione hanno evidenziato tendenze favorevoli. Su questa base, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione si è ripresa da precedenti pratiche di dumping. 5.5.3. Indicatori microeconomici 5.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (164) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione 2018 2019 2020 PIR Media ponderata dei prezzi di vendita unitari nell’Unione (EUR/m 3 ) 956 959 987 1 033 Indice (2018 = 100) 100 100 103 108 Costo unitario di produzione (EUR/m 3 ) 939 922 978 1 011 Indice (2018 = 100) 100 98 104 108 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (165) I prezzi di vendita unitari si sono mantenuti stabili nella prima parte del periodo in esame, per poi aumentare dell’8 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Questo aumento di prezzo ha rispecchiato pienamente l’aumento del costo di produzione nel periodo in esame. 5.5.3.2.   Costo del lavoro (166) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2018 2019 2020 PIR Costo medio del lavoro per dipendente (EUR) 31 134 31 846 30 408 31 521 Indice 100 102 98 101 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (167) Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è rimasto piuttosto stabile, con un aumento complessivo dell’1 %. 5.5.3.3.   Scorte (168) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2018 2019 2020 PIR Scorte finali (m 3 ) 5 805 3 762 4 793 4 245 Indice 100 65 83 73 Scorte finali in percentuale della produzione (%) 9,6 5,8 7,6 6,1 Indice 100 61 79 64 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (169) Il legno compensato di okoumé solitamente è prodotto su ordinazione, per cui il livello delle scorte di norma è basso. Nel 2018 le scorte sono rimaste a un livello relativamente elevato, ma nel periodo in esame sono diminuite del 36 %, dal 9,6 % in relazione ai volumi di produzione nel 2018 al 6,1 % dei volumi di produzione nel periodo dell’inchiesta di riesame. 5.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (170) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2018 2019 2020 PIR Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 2,5 3,9 3,3 6,9 Indice 100 159 133 277 Flusso di cassa (EUR) 913 814 209 034 1 037 362 -1 179 393 Indice 100 23 114 - 129 Investimenti (EUR) 1 572 178 5 030 991 1 551 446 2 021 386 Indice 100 320 99 129 Utile sul capitale investito (%) 3,6 6,9 6,9 18,2 Indice 100 190 190 502 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (171) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale sul fatturato di tali vendite. Nell’intero periodo in esame, l’industria dell’Unione è rimasta redditizia, con una tendenza al rialzo. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la redditività ha raggiunto quasi il 7 %. (172) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel complesso nel periodo in esame il flusso di cassa si è mantenuto basso in termini assoluti, a un livello inferiore rispetto al periodo in esame del precedente riesame. È comunque rimasto positivo, tranne durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (173) I produttori dell’Unione hanno continuato ad investire nel corso del periodo in esame. Gli investimenti hanno raggiunto il massimo nel 2019. Dopo un calo nell’anno seguente, che ovviamente ha risentito della pandemia di COVID-19, gli investimenti sono aumentati nuovamente nel periodo dell’inchiesta di riesame, a un livello superiore del 29 % rispetto all’inizio del periodo in esame. (174) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Il suo andamento è stato positivo nel corso del periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il rendimento delle attività totali dei produttori dell’Unione era cinque volte superiore rispetto al 2018. (175) I produttori dell’Unione inclusi nel campione non hanno segnalato difficoltà nella capacità di ottenere capitale. 5.6. Conclusioni relative al pregiudizio (176) Il volume delle importazioni dal paese interessato è stato trascurabile nel periodo in esame. (177) La produzione, la capacità produttiva e i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono aumentati nel periodo in esame. Si è riscontrata una perdita di quota di mercato, che tuttavia si è verificata in una situazione di generale aumento del consumo. Il livello dell’occupazione si è ridotto marginalmente, mentre la produttività è aumentata. (178) In termini di indicatori finanziari, andrebbe sottolineato che malgrado un costante aumento dei costi di produzione l’industria dell’Unione è rimasta redditizia durante tutto il periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il livello della redditività ha raggiunto quasi il 7 %. L’industria dell’Unione inoltre ha aumentato gli investimenti e ottenuto un ottimo utile sul capitale investito. (179) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (180) La Commissione ha concluso al considerando 178 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure. (181) A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva della Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’incidenza del potenziale volume di importazioni e dei prezzi all’importazione sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. (182) In primo luogo, come descritto ai considerando da 125 a 128, alla luce della notevole capacità produttiva della Cina, è probabile che in assenza di misure le importazioni dalla Cina riprendano in quantitativi significativi. Per avere un’idea di quanto rapidamente i produttori esportatori cinesi possano aumentare la produzione e le esportazioni di legno compensato di okoumé, va ricordato che nel corso dell’inchiesta iniziale i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell’Unione da circa 9 500 m 3 a oltre 83 500 m 3 in meno di tre anni (dal 2001 a metà del 2003). Tale cifra andrebbe considerata a fronte del consumo dell’Unione di 192 000 m 3 e della produzione dell’industria dell’Unione di 174 000 m 3 nell’attuale periodo dell’inchiesta di riesame. (183) Non sono stati riscontrati elementi a dimostrazione del fatto che l’uso dell’okoumé nella produzione di legno compensato in Cina sia stato sostituito in modo stabile da altri tipi di legno. Come spiegato al considerando 126, i produttori cinesi utilizzano ancora okoumé per la fabbricazione di compensato. A causa dei dazi antidumping in vigore le importazioni dalla Cina sono quasi cessate durante il periodo in esame, sebbene l’inchiesta abbia confermato l’esistenza di una notevole domanda di legno compensato di okoumé sul mercato dell’Unione nel corso dello stesso periodo. (184) In secondo luogo, i prezzi sul mercato dell’Unione sono relativamente elevati in confronto ai prezzi ai quali i produttori esportatori cinesi possono esportare la loro produzione, per cui il mercato dell’Unione risulta molto attraente per i produttori esportatori cinesi. (185) A tale riguardo la Commissione ha effettuato un’analisi concernente il probabile livello dei prezzi ai quali i produttori esportatori cinesi esporterebbero nel mercato dell’Unione. (186) Poiché nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato e il quantitativo di importazioni cinesi registrato in Eurostat è molto limitato, per i calcoli dell’undercutting la Commissione si è avvalsa dei prezzi cinesi ricavati da offerte commerciali fornite dal richiedente nella domanda di riesame (utilizzati anche per il calcolo del margine di dumping come descritto al considerando 119) come indicazione del possibile livello di prezzo al quale i produttori cinesi esporterebbero il prodotto in esame nell’Unione. Tali prezzi sono stati adeguati aggiungendo l’aliquota convenzionale del dazio doganale e i costi successivi all’importazione. (187) Confrontando i prezzi cif cinesi così stabiliti e i prezzi di vendita franco fabbrica dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, è stato riscontrato un undercutting del 40,8 % e del 58,1 % rispettivamente per il legno compensato intero di okoumé e il legno compensato con rivestimento di okoumé. (188) Le offerte commerciali cinesi considerate nel presente calcolo inoltre dimostrano chiaramente che i prezzi applicati a paesi terzi sono notevolmente inferiori (cfr. considerando 129) ai prezzi applicati all’Unione, il che sottolinea ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di livelli di prezzo. (189) Nella probabile ipotesi che le importazioni dalla Cina del prodotto in esame rientrino nel mercato dell’Unione a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e in quantità considerevoli, l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di mantenere i suoi attuali livelli di prezzo. Il probabile calo dei prezzi comprometterebbe di fatto gli attuali progressi nella ripresa dell’industria dell’Unione, che in poco tempo si ritroverebbe in perdita. (190) L’industria dell’Unione inoltre perderebbe rapidamente vendite e quota di mercato sul proprio mercato, con una conseguente contrazione della produzione. Il tasso di utilizzo degli impianti quindi scenderebbe nuovamente. (191) Su questa base la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole. 7. INTERESSE DELL’UNIONE (192) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. (193) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. (194) Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (195) Come concluso al considerando 178, l’industria dell’Unione non subisce più alcun pregiudizio notevole. Come concluso al considerando 190, l’industria dell’Unione tuttavia non potrebbe far fronte alla revoca delle misure, che con tutta probabilità comporterebbe l’ingresso nel mercato dell’Unione di una quantità significativa di importazioni oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. L’abrogazione delle misure metterebbe pertanto a rischio la sostenibilità finanziaria a lungo termine dell’industria. Il mantenimento delle misure è pertanto nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori (196) Tutti gli importatori indipendenti e gli utilizzatori noti sono stati informati dell’apertura del riesame. La Commissione non ha ricevuto tuttavia nessuna collaborazione da parte degli importatori indipendenti e degli utilizzatori. (197) Non vi sono quindi elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa sugli utilizzatori e/o sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure. 7.3. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (198) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Cina. 8. MISURE ANTIDUMPING (199) Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio di reiterazione del dumping, sul rischio di reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping applicabili alle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Cina. (200) Le aliquote individuali del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non andrebbero assoggettate a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. (201) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 76 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (202) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». (203) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (204) Qualora, dopo il mantenimento delle misure, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta al mantenimento di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale nei confronti della società che beneficia dell’aliquota individuale del dazio antidumping inferiore. (205) Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate. (206) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 77 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (207) Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, attualmente classificato con il codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412311010), originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Aliquota del dazio Codice addizionale TARIC Nantong Zongyi Plywood Co. Ltd Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, Repubblica popolare cinese 9,6  % A526 Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co. Ltd Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, Repubblica popolare cinese 23,5  % A527 Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co. Ltd Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, Repubblica popolare cinese 6,5  % A528 Jiaxing Jinlin Lumber Co. Ltd North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, Repubblica popolare cinese 17  % A529 Tutte le altre società 66,7  % A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell’entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di legno compensato di okoumé venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1942/2004 del Consiglio del 2 novembre 2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 336 del 12.11.2004, pag. 4 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che conclude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 28 del 2.2.2011, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/648 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 92 del 6.4.2017, pag. 48 ). ( 5 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping ( GU C 277 del 12.7.2021, pag. 2 ). ( 6 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese ( GU C 150 del 5.4.2022, pag. 16 ). ( 7 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2588 ( 8 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2. ( 9 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 6 e 7. ( 10 ) Relazione – capitolo 2, pag. 10. ( 11 ) Disponibile all’indirizzo: costituzione della Repubblica popolare cinese (npc.gov.cn), consultato il 15 novembre 2022. ( 12 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 20 e 21. ( 13 ) Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73 e 74. ( 14 ) Relazione – capitolo 6, pagg. 120 e 121. ( 15 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 122 a 135. ( 16 ) Relazione – capitolo 7, pagg. 167 e 168. ( 17 ) Relazione – capitolo 8, pagg. 169 e 170, 200 e 201. ( 18 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 15 e 16; relazione – capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione – capitolo 5, pagg. 108 e 109. ( 19 ) Cfr.: www.arserwood.com/?back = main (consultato l’8 febbraio 2023). ( 20 ) Cfr.: lyj.hunan.gov.cn/tslm_71206/lysc/scxx/201512/t20151227_2693076.html (consultato l’8 febbraio 2023). ( 21 ) Cfr. ad esempio l’articolo 33 della costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era pubblicati dall’Ufficio generale del comitato centrale del PCC nel 2020. ( 22 ) Cfr.: www.cnfpia.org/about-law.html (consultato l’8 febbraio 2023). ( 23 ) Relazione – capitolo 5, pagg. 100 e 101. ( 24 ) Relazione – capitolo 2, pag. 26. ( 25 ) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xìs Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster ; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19. ( 26 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 31 e 32. ( 27 ) Disponibile all’indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 15 novembre 2022). ( 28 ) Disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 15 novembre 2022). ( 29 ) Financial Times (2020) «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all’indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 15 novembre 2022). ( 30 ) Cfr.: www.arserwood.com/?CateID=10000098&ContentID=10000939 (consultato l’8 febbraio 2023). ( 31 ) Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3. ( 32 ) Relazione – capitolo 4, pagg. 41 e 42, 83. ( 33 ) Cfr. sezione I.1.39. e sezione I.1.56. dell’allegato al repertorio di riferimento, disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato l’8 febbraio 2023). ( 34 ) Disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/13/content_5673332.htm (consultato l’8 febbraio 2023). ( 35 ) Cfr. sezione III.2. del piano. ( 36 ) Cfr.: www.gov.cn/xinwen/2019-02/19/content_5366730.htm (consultato l’8 febbraio 2023). ( 37 ) Cfr. sezione 3 del parere orientativo. ( 38 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 138 a 149. ( 39 ) Relazione – capitolo 9, pag. 216. ( 40 ) Relazione – capitolo 9, pagg. da 213 a 215. ( 41 ) Relazione – capitolo 9, pagg. da 209 a 211. ( 42 ) Relazione – capitolo 13, pagg. da 332 a 337. ( 43 ) Relazione – capitolo 13, pag. 336. ( 44 ) Relazione – capitolo 13, pagg. da 337 a 341. ( 45 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 114 a 117. ( 46 ) Relazione – capitolo 6, pag. 119. ( 47 ) Relazione – capitolo 6, pag. 120. ( 48 ) Relazione – capitolo 6, pagg. 121 e 122, da 126 a 128, da 133 a 135. ( 49 ) Cfr. il documento strategico ufficiale della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) del 28 agosto 2020: Piano d’azione triennale per il miglioramento della governance societaria nel settore bancario e assicurativo (2020-2022 ), disponibile all’indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 15 novembre 2022). Il piano indica di « attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza». ( 50 ) Cfr. la Comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali della CBIRC, pubblicata il 15 dicembre 2020. http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (ultima consultazione il 12 aprile 2021). ( 51 ) Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203. ( 52 ) Relazione – capitolo 6, pagg. 121 e 122, da 126 a 128, da 133 a 135. ( 53 ) Cfr. OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all’indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato l’8 febbraio 2023). ( 54 ) Cfr.: http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 22 novembre 2022). ( 55 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income. ( 56 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 57 ) Domanda di riesame in previsione della scadenza, punto 4.1.1. ( 58 ) Ibidem. ( 59 ) Ibidem. Per stabilire il valore normale con riferimento all’Indonesia, la domanda si basa sui rendiconti finanziari di produttori di legno compensato tropicale, mentre nel caso della Turchia utilizza i dati di rendiconti finanziari di produttori di legno compensato di okoumé. ( 60 ) http://connect.ihsmarkit.com/gta/home. ( 61 ) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Elektrik-ve-Dogal-Gaz-Fiyatlari-II.-Donem:-Temmuz-Aralik-2021-45566. ( 62 ) https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2. ( 63 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 64 ) Le cifre indicate sono state verificate in loco e armonizzate con i bilanci della società. ( 65 ) Disponibili in Market Access Map, Centro internazionale per il commercio, www.macmap.org (MacMap) (ultima consultazione il 31 gennaio 2023). ( 66 ) Disponibili all’indirizzo: https://sherlock.trade.ec.europa.eu/sherlock/viewDoc.do?activityId=101&docId=104397 ( 67 ) https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 ( 68 ) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Elektrik-ve-Dogal-Gaz-Fiyatlari-II.-Donem:-Temmuz-Aralik-2021-45566 ( 69 ) Disponibile all’indirizzo: https://sherlock.trade.ec.europa.eu/sherlock/viewDoc.do?activityId=101&docId=104537 Rif.: t22.006603. ( 70 ) Domanda di riesame in previsione della scadenza, punto 5.4 e allegato consultabile XXIII. ( 71 ) Domanda di riesame, sezione 3.2, pag. 27 e allegato consultabile XIV. ( 72 ) FAOSTAT (https://www.fao.org/faostat/en/#data/FO), 5 gennaio 2023. ( 73 ) Domanda di riesame, allegato IX. ( 74 ) Market access Map (https://www.macmap.org/en/query/trade-remedies), e Global Trade alert (https://www.globaltradealert.org/data_extraction), 19 settembre 2022. ( 75 ) Cfr. considerando 76 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/648. ( 76 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 77 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ).

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