Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1250/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250 della Commissione, del 22 luglio 2019, che sottopone a registrazione determinate importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India a seguito della riapertura dell'inchiesta ai fini dell'esecuzione delle sentenze del 10 aprile 2019, relative alle cause T-300/16 e T-301/16, per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/387 e (UE) 2016/388 che istituiscono un dazio compensativo definitivo e un daz

Pubblicato: 22/07/2019 In vigore dal: 22/07/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250 della Commissione, del 22 luglio 2019, che sottopone a registrazione determinate importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India a seguito della riapertura dell'inchiesta ai fini dell'esecuzione delle sentenze del 10 aprile 2019, relative alle cause T-300/16 e T-301/16, per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/387 e (UE) 2016/388 che istituiscono un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1250 of 22 July 2019 making certain imports of tubes and pipes of ductile cast iron (also known as spheroidal graphite cast iron) originating in India subject to registration following the re-opening of the investigation in order to implement the judgments of 10 April 2019, in cases T-300/16 and T-301/16, with regard

Testo normativo

23.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1250 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2019 che sottopone a registrazione determinate importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India a seguito della riapertura dell'inchiesta ai fini dell'esecuzione delle sentenze del 10 aprile 2019, relative alle cause T-300/16 e T-301/16, per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/387 e (UE) 2016/388 che istituiscono un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 14, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ( 2 ) , in particolare l'articolo 24, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione ( 3 ) («il regolamento provvisorio») il 18 settembre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India («il paese interessato»). (2) Il 17 marzo 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India ( 4 ) («il prodotto in esame»), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione ( 5 ) («il regolamento antidumping controverso»). (3) Nella stessa data la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India ( 6 ) («il regolamento antisovvenzioni controverso»). (4) Jindal Saw Limited (il produttore esportatore) e Jindal Saw Italia SpA (l'importatore collegato) (collettivamente «i richiedenti») hanno contestato i regolamenti antidumping e antisovvenzioni controversi dinanzi al Tribunale («il Tribunale»). Il 10 aprile 2019, il Tribunale ha emesso le sentenze relative alle cause T-300/16 ( 7 ) e T-301/16 ( 8 ) concernenti rispettivamente i regolamenti antisovvenzioni e antidumping. (5) Nella causa T-300/16, il Tribunale ha constatato che nel regolamento antisovvenzioni controverso il calcolo dell'importo del vantaggio derivante dalle restrizioni mirate all'esportazione in vigore nei confronti del minerale di ferro, per quanto riguarda la società Jindal Saw Limited («Jindal Saw»), ha violato l'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento antisovvenzioni di base»). In particolare, il Tribunale ha ritenuto che i costi del trasporto dalla miniera allo stabilimento in India effettivamente sostenuti da Jindal Saw fossero superiori a quelli presi in considerazione, come media, dalla Commissione e inclusi nel calcolo del prezzo medio di acquisto del minerale di ferro in India. Secondo il Tribunale, tale differenza dei costi di trasporto significa che il prezzo al quale Jindal Saw si è rifornita di minerale di ferro sul mercato indiano era, in effetti, superiore al prezzo medio di acquisto accettato dalla Commissione per determinare il livello di remunerazione, il che ha avuto un impatto inevitabile sul vantaggio che poteva essere concesso a tale produttore esportatore. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la Commissione abbia violato l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 6, lettera d), del regolamento antisovvenzioni di base, avendo erroneamente scelto a caso alcune voci dei costi di spedizione di Jindal Saw per il calcolo del costo medio di trasporto, nonché l'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, avendo fissato il dazio compensativo a un livello superiore a quello delle sovvenzioni compensabili. (6) In entrambe le cause T-300/16 e T-301/16, il Tribunale ha inoltre formulato conclusioni riguardo ai calcoli della sottoquotazione effettuati dalla Commissione nei regolamenti antisovvenzioni e antidumping controversi. Il Tribunale ha rilevato in particolare che, siccome la Commissione ha utilizzato i prezzi delle vendite effettuate dai soggetti di vendita collegati al produttore principale dell'Unione per determinare il prezzo del prodotto simile dell'industria dell'Unione, senza tenere conto dei prezzi di vendita dei soggetti di vendita di Jindal Saw per determinare il prezzo del prodotto in esame fabbricato da tale società, il calcolo della sottoquotazione non può essere considerato come effettuato in base a un confronto dei prezzi allo stesso stadio commerciale. Secondo il Tribunale, l'errore commesso dalla Commissione nel calcolare la sottoquotazione del prezzo del prodotto in esame per i prodotti di Jindal Saw ha avuto l'effetto di prendere in considerazione una sottoquotazione di tale prezzo la cui importanza o esistenza non era stata accertata correttamente. (7) Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la Commissione abbia violato, rispettivamente, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento antidumping di base»). Dato che la sottoquotazione calcolata nei regolamenti antisovvenzioni e antidumping controversi era alla base della conclusione secondo cui il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato dalle importazioni del prodotto in esame, il Tribunale ha ritenuto che anche l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione potesse essere invalidata come condizione necessaria per l'istituzione di un dazio compensativo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base e di un dazio antidumping a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base. (8) Il Tribunale ha inoltre constatato che non si poteva escludere che, se la sottoquotazione del prezzo fosse stata calcolata correttamente, il margine di pregiudizio dell'industria dell'Unione sarebbe stato stabilito a un livello inferiore a quello del tasso di sovvenzione e del margine di dumping. In tal caso, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, l'importo del dazio compensativo dovrebbe essere ridotto a un'aliquota sufficiente per eliminare tale pregiudizio. Analogamente, in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, l'importo del dazio antidumping dovrebbe essere ridotto a un'aliquota sufficiente per eliminare tale pregiudizio. (9) In conseguenza di tali sentenze, i dazi antidumping e compensativi istituiti dai regolamenti antidumping e antisovvenzioni controversi non vengono riscossi nella misura in cui riguardano Jindal Saw Limited, in attesa dell'esito del riesame, che in questa fase non è ancora noto. (10) A seguito delle sentenze del Tribunale, la Commissione ha deciso, con a pubblicazione di un avviso ( 9 ) («l'avviso di riapertura»), di riaprire parzialmente le inchieste antisovvenzioni e antidumping concernenti le importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) che hanno condotto all'adozione dei regolamenti antisovvenzioni e antidumping controversi e di riprenderle dal punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura è limitata all'esecuzione delle sentenze del Tribunale per quanto riguarda Jindal Saw Limited. 2. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE (11) La Commissione ha esaminato se sia opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. A tale proposito, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni. (12) L'articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa, come un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni, l'esecuzione della sentenza della Corte consiste nella sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata ( 10 ) . (13) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità ( 11 ) . Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura. Nel caso in cui un regolamento che istituisce misure definitive di difesa commerciale venga annullato, ciò significa che in seguito all'annullamento la procedura è ancora aperta, perché l'atto che chiude tale procedura è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione ( 12 ) , salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. (14) Come spiegato nell'avviso di riapertura, e poiché l'illegittimità non si è verificata nella fase di apertura, bensì nella fase dell'inchiesta, la Commissione ha deciso di riaprire le inchieste antisovvenzioni e antidumping nella misura in cui riguardano Jindal Saw Limited, riprendendole dal punto in cui si è verificata l'irregolarità, ossia nel contesto della determinazione iniziale relativa al periodo dal 1 o ottobre 2013 al 30 settembre 2014. (15) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa della procedura amministrativa e l'eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività ( 13 ) . Nell'avviso di riapertura si informano le parti interessate, compresi gli importatori, che l'eventuale pagamento di futuri dazi, ove motivato, dipenderà dalle risultanze del riesame. (16) In base all'esito delle inchieste riaperte, che in questa fase non è noto, la Commissione adotterà regolamenti intesi a rettificare gli errori individuati dalla Corte e a reintrodurre, ove motivato, le aliquote del dazio applicabili. Le eventuali nuove aliquote avranno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti antisovvenzioni e antidumping controversi. (17) Per quanto concerne gli obblighi passati o futuri in relazione a dazi antidumping o antisovvenzioni, occorre rilevare quanto segue. (18) Nell'avviso di riapertura, e poiché l'importo dell'obbligo risultante dal riesame è incerto, la Commissione ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere l'esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping e/o compensativi annullati dal Tribunale nei riguardi di Jindal Saw Limited. Le autorità doganali hanno quindi l'ordine di tenere in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell'esito del riesame nella Gazzetta ufficiale. (19) Inoltre, qualora la riapertura delle inchieste comporti la reintroduzione di dazi compensativi e antidumping, anche tali dazi devono essere riscossi durante il periodo di svolgimento delle inchieste. Quanto precede è ritenuto essenziale per garantire l'effettiva applicazione delle misure giuridicamente motivate per tutta la loro durata, senza differenze in base al momento in cui avvengono le importazioni, ossia prima o dopo la riapertura delle inchieste. (20) A tale proposito la Commissione osserva che la registrazione è uno strumento previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Si tratta, ad esempio, di garantire il pagamento in caso di applicazione retroattiva di dazi o in casi antielusione. Nella fattispecie la Commissione ritiene opportuno registrare, se del caso, le importazioni concernenti Jindal Saw Limited, nell'intento di agevolare la riscossione di dazi antidumping e compensativi dopo la riapertura delle inchieste. (21) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia ( 14 ) , va notato che, contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l'adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base non sono applicabili al caso in esame. Lo scopo della registrazione nel contesto di inchieste concernenti l'esecuzione di sentenze della Corte non è quello di consentire la possibile applicazione retroattiva di misure di difesa commerciale come previsto in tali disposizioni. La registrazione è motivata piuttosto dal fatto che, come ricordato sopra, al fine di garantire l'efficacia delle misure è opportuno assicurare, per quanto possibile, che le importazioni siano soggette al pagamento di importi corretti di dazi antidumping e antisovvenzioni, senza interruzioni indebite dalla data di entrata in vigore dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni controversi fino alla reintroduzione degli eventuali dazi rettificati. (22) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che esistono motivi per la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base. 3. REGISTRAZIONE (23) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, le importazioni del prodotto in esame con il codice aggiuntivo TARIC C054, prodotto da Jindal Saw, sono sottoposte a registrazione affinché, qualora le inchieste si concludano con la reintroduzione delle misure, su tali importazioni possano essere applicati dazi antidumping e compensativi di importo adeguato. (24) Come indicato nell'avviso di riapertura, l'eventuale importo finale del pagamento di dazi antidumping e compensativi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni controversi dipenderà dalle risultanze del riesame. Nel periodo tra il 21 giugno 2019 e la data di entrata in vigore dei risultati delle inchieste riaperte non saranno tuttavia riscossi dazi superiori a quelli stabiliti nei regolamenti antisovvenzioni e antidumping controversi. L'attuale dazio compensativo applicabile a Jindal Saw Limited. è pari all'8,7 % e l'attuale dazio antidumping applicabile alla medesima società è pari al 14,1 %; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 le autorità doganali prendono i provvedimenti necessari per registrare le importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), attualmente classificati con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010), originari dell'India, fabbricati da Jindal Saw Limited (codice aggiuntivo TARIC C054). 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   I dazi antidumping e i dazi compensativi che si possono riscuotere sulle importazioni di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), attualmente classificati con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010), originari dell'India, fabbricati da Jindal Saw Limited (codice aggiuntivo TARIC C054), tra la riapertura delle inchieste e la data di entrata in vigore dei risultati di tali inchieste, non superano quelli istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/387 e (UE) 2016/388. 4.   Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio di dazi antidumping e/o dazi compensativi per quanto concerne le importazioni riguardanti Jindal Saw Limited. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio il 7 giugno 2018. ( 2 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio il 7 giugno 2018. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione, del 18 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India ( GU L 244 del 19.9.2015, pag. 25 ). ( 4 ) GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53 . ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India ( GU L 217 del 12.8.2016, pag. 4 ). ( 6 ) GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1 . ( 7 ) ECLI:EU:T:2019:235. ( 8 ) ECLI:EU:T:2019:234. ( 9 ) GU C 209 del 20.6.2019, pag. 35 . ( 10 ) Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28. ( 11 ) Causa C – 415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C – 458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-0000, punto 83. ( 12 ) Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.Causa C – 415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-0000, punto 83. ( 13 ) Sentenza del 15 marzo 2018, causa C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 79 e sentenza del 19 giugno 2019, C & J Clark International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, punto 58. ( 14 ) Causa C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 79, e sentenza del 19 giugno 2019, causa C-612/16 C & J Clark International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, punto 58.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1250/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2019

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen… Interpello AdE 10 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 162 Regime di parziale detassazione dell'indennità relativa al trattamento di fine servizio p… Interpello AdE 4 Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art… Interpello AdE 267