Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1391/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1391 della Commissione, del 6 settembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1218/1999 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013

Pubblicato: 06/09/2019 In vigore dal: 06/09/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1391 della Commissione, del 6 settembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1218/1999 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1391 of 6 September 2019 amending Regulation (EC) No 1218/1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature and repealing Implementing Regulation (EU) No 670/2013

Testo normativo

10.9.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 233/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1391 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1218/1999 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (CE) n. 1218/1999 della Commissione ( 2 ) , un padiglione da giardino (dimensioni 3 m × 3 m), costituito da una copertura di tessuto spesso (100 % cotone), presentato con paletti metallici destinati a costituire la sua armatura e dei tenditori che ne permettono l'ancoraggio al suolo, è stato classificato nel codice NC 6306 91 00 come «altri articoli da campeggio», dato che l'articolo era aperto sui quattro lati. Il codice NC per tale categoria di prodotti è cambiato a seguito di modifiche ai codici del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata, e il regolamento (CE) n. 1218/1999 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 ( 3 ) per indicare il nuovo codice NC 6306 90 00. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 ( 4 ) , la Commissione ha classificato un articolo che ha il carattere essenziale di un padiglione per esterno ma non è provvisto di telaio né di bastoni o accessori nel codice NC 6306 90 00 come «altri articoli da campeggio», poiché non ha lati o pareti, che permettono la delimitazione di uno spazio chiuso. (2) Nel corso della sua 62 a sessione del settembre 2018, il Comitato del sistema armonizzato (comitato del SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha approvato il parere di classificazione 6306.22/1 relativo a un prodotto denominato gazebo temporaneo, che misura circa 3 m × 3 m × 2,50 m e che è provvisto di un telaio di tubi di acciaio con raccordi e piedini in plastica e una copertura con un rivestimento per i quattro pali agli angoli. Il gazebo è aperto sui quattro lati e non è ancorato saldamente al suolo. È stato classificato nella sottovoce 6306 22 del SA, che corrisponde al codice NC 6306 22 00. (3) Date le caratteristiche del prodotto, identiche o molto simili a quelle degli articoli descritti nel regolamento (CE) n. 1218/1999 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013, la classificazione tariffaria degli articoli figurante negli allegati dei suddetti regolamenti non è conforme al parere di classificazione del comitato del SA dell'OMD 6306.22/1. (4) In virtù della decisione n. 87/369/CEE del Consiglio ( 5 ) , l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (noto come «sistema armonizzato» o «SA»), elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale (noto come «OMD»). I pareri di classificazione emessi dal comitato del SA costituiscono, in linea di principio, strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell'Unione. (5) Con l'intento di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che la decisione del comitato del SA è conforme alla formulazione della sottovoce 6306.22 del SA, l'Unione dovrebbe applicare il parere di classificazione del comitato del SA dell'OMD 6306.22/1. (6) La base giuridica e la procedura di adozione per modificare il regolamento (CE) n. 1218/1999 e per abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 sono le stesse. È pertanto opportuno adottare un atto unico a tali fini. (7) Il regolamento (CE) n. 1218/1999 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 670/2013 dovrebbe essere pertanto abrogato. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1218/1999 è soppressa la riga corrispondente al punto 6 della tabella. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1218/1999 della Commissione, del 14 giugno 1999, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 148 del 15.6.1999, pag. 9 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ( GU L 130 del 15.5.2013, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 193 del 16.7.2013, pag. 2 ). ( 5 ) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento ( GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1391/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2019

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen… Interpello AdE 10 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 162 Regime di parziale detassazione dell'indennità relativa al trattamento di fine servizio p… Interpello AdE 4 Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art… Interpello AdE 267