Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1450 della Commissione dell'13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlame
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1450 della Commissione dell'13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1450 of 13 July 2023 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes of iron (other than cast iron) or steel (other than stainless steel), of circular cross-section, of an external diameter exceeding 406,4 mm, originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
14.7.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 179/9
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1450 DELLA COMMISSIONE
dell'13 luglio 2023
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804
(
2
)
la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (le «misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
(2)
I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 29,2 % e il 41,4 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, del 45,6 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e un’aliquota del 54,9 % per tutte le altre società nella Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).
1.2.
Domanda di riesame in previsione della scadenza
(3)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza, la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(4)
La domanda di riesame è stata presentata il 10 febbraio 2022 dall’European Steel Tube Association («richiedente» o «ESTA») per conto dell’industria dell’Unione di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
1.3.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(5)
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 12 maggio 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
(«avviso di apertura»).
1.4.
Osservazioni in merito all’apertura
(6)
In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura, i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno chiesto se il fatto che nessuno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione nell’inchiesta iniziale avesse partecipato alla domanda di riesame implicasse una ripresa completa delle società in questione dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping e delle importazioni pregiudizievoli.
(7)
La Commissione ha innanzitutto osservato che i produttori esportatori non hanno messo in discussione il fatto che la domanda soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda infatti è stata presentata dalla European Steel Tube Association, che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione, ed è stata sostenuta da produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’UE. In secondo luogo, il produttore dell’Unione Huta Batory è stato incluso nel campione in entrambe le inchieste, ossia quella iniziale e il riesame in previsione della scadenza. In terzo luogo, Valcovni Trub Chomutov AS, il secondo produttore incluso nel campione nell’inchiesta iniziale, ha sostenuto la domanda di riesame in previsione della scadenza, ma non è stato incluso nel campione dalla Commissione. Infine le altre due società che erano state incluse nel campione nell’inchiesta iniziale, Arcelor Mittal Tubular Products Roman e Vallourec Deutschland GmbH, sono uscite dal mercato dell’Unione o sono in procinto di farlo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(8)
I produttori esportatori hanno inoltre affermato che un riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure, aggiungendo che un accertamento positivo deve essere suffragato da elementi di prova fattuali. A sostegno della loro argomentazione hanno sottolineato che i produttori esportatori cinesi non potranno mai conoscere il valore normale, a causa dei diversi metodi utilizzati nel ricorrere ai prezzi in un paese rappresentativo.
(9)
La Commissione ha osservato di aver esaminato l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova forniti e ha determinato che erano sufficienti per giustificare l’apertura della presente inchiesta, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. In ogni caso, i produttori esportatori non hanno fornito un esempio di elementi di prova insufficienti; pertanto tale argomentazione non è stata suffragata da alcuna motivazione adeguata. Per quanto riguarda il valore normale, i produttori esportatori hanno avuto ampie possibilità di verificare il metodo o i metodi utilizzati e il valore normale calcolato nella domanda. La loro argomentazione è stata pertanto respinta.
(10)
I produttori esportatori hanno inoltre affermato che le attività commerciali dei produttori dell’Unione relative al prodotto in esame dipendono molto più dalle condizioni dei mercati esteri che dalle condizioni dell’Unione e che il peggioramento dell’andamento delle esportazioni dei richiedenti registrato a partire dal 2019 non può essere attribuito alle importazioni originarie della Cina. Hanno altresì affermato che, oltre all’andamento mediocre delle esportazioni, anche la pandemia di COVID-19 aveva in parte contribuito alle tendenze di andamento negative nell’Unione, in particolare nel 2020. Inoltre hanno asserito che il costo di produzione per tonnellata indicato nella domanda, compreso tra 1 245 EUR e 1 291 EUR, era notevolmente inferiore a quello indicato nell’inchiesta iniziale.
(11)
La Commissione ha osservato che nella fase della domanda è sufficiente, sulla base delle informazioni di cui il richiedente può disporre, fornire elementi di prova a dimostrazione del rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. A tale riguardo, anche qualora le affermazioni dei produttori esportatori secondo cui la situazione economica dell’industria dell’Unione si è deteriorata a causa di fattori diversi dalle importazioni dalla Cina fossero corrette, le argomentazioni presentate non hanno messo in discussione il fatto che le importazioni dalla Cina siano rimaste significative in termini assoluti e in termini di quota di mercato. Gli elementi di prova forniti nella domanda indicavano inoltre il rischio della reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(12)
I produttori esportatori hanno anche affermato che i risultati economici di Tenaris presentavano un quadro solido e nella norma sia prima che dopo l’impatto della pandemia. Nel caso di Tubos Reunidos SA, il valore delle vendite è rimasto invariato per tre anni consecutivi a partire dal 2018, mentre dal 2020 in poi i valori delle vendite sono aumentati. Sono diminuite solo le vendite all’esportazione nei paesi terzi, ad eccezione del mercato statunitense. A sostegno delle loro argomentazioni sulla situazione dei produttori dell’UE, hanno fornito prove dell’ambiziosa intenzione delle due società di investire nei loro impianti di produzione nell’Unione per ampliarli o ammodernarli.
(13)
La Commissione ha osservato che gli indicatori di pregiudizio non sono analizzati a livello dei singoli produttori, bensì a livello dell’intera industria dell’Unione. Come indicato al considerando 11, la domanda conteneva elementi di prova sufficienti per quanto riguarda l’intera industria dell’Unione circa la persistenza o la reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(14)
I produttori esportatori hanno anche sostenuto che il mercato dell’Unione deve far fronte a un rapido aumento delle importazioni dalla Thailandia, aspetto che ha una notevole influenza sugli effetti delle misure attuate e sulla posizione di mercato dei richiedenti. Inoltre le misure di salvaguardia riguardano anche il prodotto in esame e rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2024.
(15)
La Commissione ha osservato che, per quanto riguarda le importazioni dalla Thailandia, le parti non hanno dimostrato in che modo la loro argomentazione mettesse in discussione gli elementi di prova contenuti nella domanda in merito alla persistenza/reiterazione del pregiudizio. Per quanto riguarda le misure di salvaguardia, rispetto a queste ultime le misure antidumping fanno fronte a una situazione diversa. Inoltre le misure di salvaguardia sull’acciaio non impediscono l’istituzione di misure antidumping all’interno dei contingenti in franchigia doganale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
1.5.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(16)
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
1.6.
Parti interessate
(17)
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, i produttori dell’Unione, i sindacati, i produttori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dell’apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare.
(18)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
a) Campionamento
(19)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
b) Campionamento dei produttori dell’Unione
(20)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base; e sulla base della distribuzione geografica del campione. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano rispettivamente quasi il 76 % e il 67 % dei volumi totali della produzione e delle vendite dei produttori noti dell’Unione del prodotto simile. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute. Di conseguenza il campione è stato confermato. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.
c) Campionamento degli importatori
(21)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(22)
Solo un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. In considerazione del numero minimo di risposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.
d) Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(23)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta.
(24)
Due produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del loro numero ridotto, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento, in quanto non necessario, e di esaminare tutti i produttori esportatori che si sono manifestati.
e) Questionari e visite di verifica
(25)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(26)
La Commissione ha anche inviato questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, agli importatori indipendenti, agli utilizzatori, all’associazione dei produttori dell’Unione e ai produttori esportatori. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online
(
4
)
.
(27)
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, da un importatore indipendente, dall’associazione dei produttori dell’Unione e dai due produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori.
(28)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate.
Produttori dell’Unione
—
Dalmine SpA a Bergamo, Italia;
—
Tubos Reunidos Group S.L.U. a Trápaga, Vizcaya, Spagna;
—
Alchemia SA a Chorzow, Polonia.
Associazione dell’Unione
(29)
La Commissione ha inoltre effettuato una visita di verifica presso l’associazione seguente:
—
European Steel Tube Association a Parigi, Francia.
Produttori esportatori della RPC
(30)
La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («avviso COVID-19»)
(
5
)
hanno impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi dei produttori esportatori. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue decisioni, in linea con l’avviso COVID-19. La Commissione ha tenuto videoconferenze con i produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori indicati di seguito:
—
CITIC Pacific Group:
—
Daye Special Steel Co., Ltd;
—
Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd;
—
Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.
1.7.
Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni
(31)
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori che hanno collaborato, ossia Daye Special Steel Co. Ltd., Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. e Yangzhou Chengde Steel Pipe, Co. Ltd, hanno chiesto conto dell’asserita assenza dei produttori dell’Unione che erano stati inclusi nel campione nell’inchiesta iniziale dalla presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza e dei motivi per cui gli stessi non sono stati inclusi nel campione in occasione di quest’ultima inchiesta. Hanno altresì osservato che Huta Batory non figurava nell’elenco dei produttori dell’Unione inclusi nel campione per il presente riesame in previsione della scadenza. Inoltre hanno indicato di non essere in grado di appurare se la determinazione della reiterazione del pregiudizio sia stata legata alla variazione del campione tra le due inchieste.
(32)
La Commissione ha osservato che l’argomentazione presentata dai produttori esportatori che hanno collaborato è stata trattata al considerando 7. In particolare, il produttore dell’Unione Huta Batory è stato incluso nel campione in entrambe le inchieste, ossia quella iniziale e l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Attualmente tale società è denominata Alchemia SA.
(33)
Per quanto riguarda le altre società, come spiegato al considerando 20 i produttori dell’Unione sono stati inclusi nel campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In assenza di osservazioni in merito, il campione è stato confermato e considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. Inoltre, sebbene esso sia mutato tra l’inchiesta iniziale e il presente riesame in previsione della scadenza, i produttori esportatori non hanno presentato alcun elemento di prova del fatto che il campione non fosse rappresentativo. Infine, nel valutare la situazione dell’industria dell’Unione e la reiterazione del pregiudizio, la Commissione basa la sua analisi anche su indicatori macroeconomici relativi a tutti i produttori dell’Unione, compresi quelli inclusi nel campione dell’inchiesta iniziale. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.
2.
FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA
(34)
Il 21 aprile 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
(35)
La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione.
3.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
3.1.
Prodotto oggetto del riesame
(36)
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, vale a dire determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati con i codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 88 e 7304 59 89 (codice TARIC 7304299090) (il «prodotto oggetto del riesame»).
(37)
Determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio il trasporto di petrolio, gas, liquidi e fluidi, per palificazioni nel settore delle costruzioni, per usi meccanici, per tubi di boiler nonché per gli «OCTG» (
Oil and Country Tubular Goods
) per il rivestimento nel settore dell’industria petrolifera.
3.2.
Prodotto in esame
(38)
Il prodotto in esame nel contesto della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese.
3.3.
Prodotto simile
(39)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(40)
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
4.
DUMPING
4.1.
Evoluzione delle importazioni dopo l’istituzione delle misure
(41)
Nel periodo dell’inchiesta iniziale
(
6
)
i produttori esportatori cinesi hanno esportato nell’Unione oltre 42 mila tonnellate del prodotto in esame, corrispondenti a una quota del 26 % circa del mercato dell’Unione in quel momento.
(42)
Nella presente inchiesta, dai dati statistici sulle importazioni del prodotto in esame riportati in Comext e nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, è emerso, per il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta di riesame, un volume di importazioni notevolmente inferiore al volume delle esportazioni dichiarato dai produttori esportatori che hanno collaborato. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in questo caso specifico, le informazioni statistiche non fossero attendibili e non potessero essere utilizzate per determinare il volume delle importazioni dalla RPC e la quota di mercato dei produttori esportatori cinesi. Essa ha quindi basato le sue risultanze relative al volume delle importazioni nell’Unione del prodotto in esame e alla quota di mercato dei produttori esportatori cinesi sui dati verificati dei produttori esportatori che hanno collaborato e sulle informazioni contenute nella domanda di riesame.
(43)
Nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame i produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell’Unione circa 2 900 tonnellate del prodotto in esame, corrispondenti a una quota di mercato compresa tra il [2,5-3,5 %] del mercato dell’Unione (cfr. tabella 3).
(44)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame la produzione dei produttori esportatori che hanno collaborato rappresentava solo il 12 % circa della produzione totale stimata del prodotto oggetto del riesame nella RPC
(
7
)
. La Commissione ha pertanto ritenuto probabile che durante il periodo dell’inchiesta di riesame il volume totale delle importazioni nell’UE di tutti i produttori esportatori cinesi (non inclusi nel campione e non sottoposti a verifica nell’ambito dell’inchiesta) superasse il volume di 2 900 tonnellate dichiarato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e che la quota di mercato dei produttori esportatori cinesi superasse con ogni probabilità quella del [2,5-3,5 %] indicata nella tabella 3.
(45)
Su tale base la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori esportatori cinesi hanno continuato a esportare nell’Unione il prodotto oggetto del riesame, sebbene in quantitativi inferiori.
4.2.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(46)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(47)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC né comunicazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(48)
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Messico come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, primo trattino, del regolamento di base.
(49)
Il 14 luglio 2022, con una nota al fascicolo («nota sui fattori produttivi nel paese rappresentativo» o «nota»), la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato il possibile paese rappresentativo, vale a dire il Messico. Ha altresì informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Tubos de Acero de México SA («Tamsa»), un produttore del Messico.
4.3.
Valore normale
(50)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «
[i]l valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore
».
(51)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base tuttavia «
qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
», e «
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
» (le «
spese generali, amministrative e di vendita
» sono di seguito denominate «SGAV»).
(52)
Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
4.3.1.
Esistenza di distorsioni significative
(53)
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC
(
8
)
, la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(54)
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che falsa l’effettiva allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato
(
9
)
. La Commissione ha concluso, in particolare, che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
10
)
, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
11
)
. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti
(
12
)
. La Commissione ha pertanto concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC
(
13
)
. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
14
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC
(
15
)
.
(55)
Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale
(
16
)
(«relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo.
(56)
La domanda asseriva che l’intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da vari interventi di vasta portata del governo della RPC o di altre autorità pubbliche a diversi livelli amministrativi, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell’industria siderurgica cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta. A sostegno di tale affermazione, nella domanda si faceva riferimento alle recenti inchieste della Commissione sul settore siderurgico cinese
(
17
)
.
(57)
Più nello specifico, la domanda ha rilevato che nel contesto della dottrina della «economia di mercato socialista» sancita nella costituzione della RPC, dell’onnipresenza del partito comunista cinese («PCC») e della sua influenza sull’economia mediante iniziative di pianificazione strategica, come il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale, l’ingerenza del governo assume varie forme, in particolare di tipo amministrativo, finanziario e normativo.
(58)
La domanda forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. In particolare, facendo riferimento a precedenti inchieste della Commissione nel settore siderurgico e alla relazione, il richiedente ha affermato quanto segue:
—
l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale;
—
lo Stato cinese non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, attraverso la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di proprietà dello Stato e di cellule del partito nelle società, nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato. In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese. Tale status implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti. Un aumento dell’effetto leva e della produttività del lavoro si traduce in un aumento del debito delle imprese di proprietà dello Stato, innescato dal calo dei costi per interessi. Ciò dimostra che condizioni monetarie favorevoli possono portare a un rapido accumulo del debito delle imprese di proprietà dello Stato
(
18
)
;
—
a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto. Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity ecc. Inoltre gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti e ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito;
—
il governo della RPC considera l’industria siderurgica un settore importante, fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale
(
19
)
, e in quanto tale essa gode di un particolare sostegno
(
20
)
. Inoltre, dei cinque produttori di acciaio cinesi classificati tra i primi 10 maggiori produttori di acciaio al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato. In ragione dell’elevato livello di intervento del governo nel settore siderurgico e della quota elevata di imprese di Stato in tale settore, i produttori di acciaio di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato;
—
il sistema fallimentare cinese non sembra essere in grado di perseguire i suoi obiettivi principali, come, ad esempio, la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori;
—
le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni in Cina. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato
(
21
)
;
—
i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati e la mobilità è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo. Ne consegue che i costi salariali sono distorti in quanto non sono il risultato delle normali forze del mercato o della negoziazione tra società e forza lavoro.
(59)
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, relazione compresa, nonché gli ulteriori elementi di prova forniti dal richiedente sulla sussistenza di distorsioni significative e/o sull’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base al caso di specie.
(60)
In particolare nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. L’inchiesta ha confermato che due dei principali produttori del prodotto oggetto del riesame, ossia Daye Special Steel ltd e Zhejiang Pacific Seamless Tube, sono di proprietà dello Stato. Daye Special Steel ltd e Zhejiang Pacific Seamless Tube sono controllate di CITIC Pacific Special Steel. CITIC Pacific Special Steel è uno dei maggiori fabbricanti di acciaio speciale in Cina
(
22
)
e appartiene a CITIC Limited, un’impresa di proprietà dello Stato nonché uno dei maggiori conglomerati cinesi
(
23
)
. Nella sua relazione annuale 2021, CITIC afferma quanto segue: «
CITIC è impegnata ad attuare la strategia nazionale, compresa la trasformazione verde e verso basse emissioni di carbonio, per realizzare il quattordicesimo piano quinquennale. Ci sforzeremo altresì di diventare un pioniere tra le imprese di proprietà dello Stato nel conseguimento del nostro duplice obiettivo in materia di emissioni di carbonio e di assurgere a modello nel mercato dei capitali per quanto riguarda l’ESG
»
(
24
)
.
(61)
Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore dell’acciaio sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato: dal progetto di parere di orientamento del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale
(
25
)
; dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, secondo il quale il settore «
aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale
»
e
«
coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base
»
(
26
)
e anche dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami, i cui obiettivi fondamentali sono «
il costante incremento della percentuale di utilizzo di cascami dell’acciaio e il raggiungimento nella produzione siderurgica nazionale di una percentuale complessiva di cascami del 30 % entro la fine del quattordicesimo piano quinquennale.
»
(
27
)
.
(62)
Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Hebei, in cui si prevede di «
attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e sulla riorganizzazione delle imprese private del settore del ferro e dell’acciaio e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un’influenza a livello interno
» e di «
espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami dell’acciaio, rafforzare l’analisi e la classificazione dei cascami dell’acciaio
»
(
28
)
.
Inoltre nel piano dello Hebei per il settore dell’acciaio si legge quanto segue: «
Aderire all’adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione della configurazione dell’industria siderurgica, incentivare il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e l’aggiornamento comuni delle imprese; promuovere su larga scala lo sviluppo dell’industria siderurgica puntando alle grandi imprese, all’ammodernamento delle attrezzature tecniche, alla diversificazione dei processi di produzione e alla diversificazione dei prodotti a valle.»
(63)
Analogamente, il piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica nel corso del quattordicesimo piano quinquennale prevede la «
costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate
[…]
, la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e l’aumento delle dimensioni, dell’intensificazione e della specializzazione del settore. Tra queste, entro il 2025 la capacità di produzione di ghisa ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità di produzione di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate.
»
(
29
)
(64)
Ulteriori obiettivi di politica industriale sono evidenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come lo Jiangsu
(
30
)
, lo Shandong
(
31
)
, lo Shanxi
(
32
)
, il Liaoning Dalian
(
33
)
o lo Zhejiang
(
34
)
.
(65)
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nei prezzi e nei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, non è stato possibile accertare sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Esistono tuttavia alcuni esempi specifici per il prodotto oggetto del riesame.
(66)
Ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione della CITIC Pacific Special Steel è segretario del comitato di partito
(
35
)
. Inoltre il presidente del consiglio di vigilanza della CITIC Pacific Special Steel è vicesegretario del comitato di partito
(
36
)
.
(67)
Nel settore del prodotto oggetto del riesame inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L’inchiesta ha individuato altri documenti attestanti che l’industria beneficia di orientamenti e interventi governativi nel settore siderurgico, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosettori.
(68)
L’industria dell’acciaio continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC
(
37
)
. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore siderurgico, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale adottato a marzo 2021, il governo della RPC ha previsto per l’industria dell’acciaio interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale
(
38
)
. Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime, applicabile anche all’industria dell’acciaio, definisce il settore come il «
fondamento dell’economia reale
» e «
un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale
»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore dell’acciaio nel periodo 2021-2025, come ad esempio l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale
(
39
)
.
(69)
L’importante materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame è il minerale di ferro. Il minerale di ferro è citato anche nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, in cui lo Stato prevede di «
sviluppare in modo razionale le risorse minerarie interne
.
Intensificare l’attività di prospezione del minerale di ferro
[…]
, attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l’adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi
»
(
40
)
. In province come l’Hebei, per il settore le autorità prevedono quanto segue: «
[F]ornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni.
»
(
41
)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica di sostegno alle industrie incentivate, tra cui la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
(70)
Il prodotto oggetto del riesame subisce altresì gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 58. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso a fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC)
(
42
)
.
(71)
Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non risenta dell’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 58. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(72)
La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano/appaltano tali fattori produttivi nella RPC, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(73)
Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(74)
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come descritto al punto successivo.
(75)
Nel contesto della presente inchiesta, il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni indicanti il contrario.
4.4.
Paese rappresentativo
4.4.1.
Osservazioni generali
(76)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
43
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese
(
44
)
;
—
la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.
—
Qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(77)
Come illustrato al considerando 49, la Commissione ha pubblicato una nota in merito alle fonti da utilizzare per la determinazione del valore normale. Tale nota descrive i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella nota la Commissione ha anche informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Messico quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
4.4.2.
Livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC e produzione del prodotto oggetto del riesame
(78)
Nella nota la Commissione ha individuato 55 paesi come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC secondo la Banca mondiale, essendo tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo
(
45
)
.
(79)
In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto oggetto del riesame è fabbricato in sette paesi: Arabia Saudita, Canada, Corea del Sud, Federazione russa, Giappone, Messico e USA. Solo due dei sette paesi figurano tra i 55 paesi individuati dalla Banca mondiale come aventi un reddito nazionale lordo simile a quello della Repubblica popolare cinese (il gruppo a «reddito medio-alto»). Si tratta del Messico e della Federazione russa.
(80)
La Commissione ha inoltre valutato la sussistenza di distorsioni del mercato dovute a restrizioni all’esportazione e/o all’importazione del prodotto oggetto del riesame e delle materie prime utilizzate per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, in particolare quelle che rappresentano le voci più importanti del costo di produzione. Ha riscontrato che nella Federazione russa esistono restrizioni commerciali per i rottami di acciaio, l’elettricità e il gas, tutti fattori produttivi importanti utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Alla luce di tali restrizioni commerciali nella Federazione russa, la Commissione ha ritenuto che la Federazione russa non potesse essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
(81)
Per il Messico non sono state riscontrate restrizioni di questo tipo. Il Messico ha lo stesso livello di sviluppo economico della Repubblica popolare cinese e per i fattori produttivi e il prodotto oggetto del riesame non sono state riscontrate restrizioni.
(82)
Dopo l’apertura dell’inchiesta, i produttori esportatori Daye Special Steel Co., Ltd e Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd hanno sostenuto che il Messico potrebbe non soddisfare pienamente i criteri per essere considerato un paese terzo appropriato perché: in primo luogo, il processo di produzione sembra essere diverso da quello dei produttori esportatori cinesi; in secondo luogo, la gamma di prodotti fabbricati dai produttori messicani sembra molto più ristretta (o meno diversificata) rispetto a quella dei prodotti fabbricati ed esportati dai produttori esportatori cinesi.
(83)
A parte questa argomentazione generale, la comunicazione dei produttori esportatori non conteneva elementi di prova concreti del motivo per cui in Messico il processo di produzione e la definizione del prodotto dei produttori del prodotto oggetto del riesame fossero diversi rispetto alla RPC e dell’impatto sui fattori produttivi. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. Non sono pervenute ulteriori osservazioni.
4.4.3.
Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
(84)
La Commissione ha analizzato le importazioni in Messico dei principali fattori produttivi. Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che i fattori produttivi utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame sono importati in Messico in quantità sufficienti a costituire un valore di riferimento adeguato e che tali importazioni non sono state interessate da importazioni dalla RPC o da uno dei paesi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
46
)
.
(85)
La Commissione ha anche individuato una società — Tamsa — i cui dati finanziari recenti per la determinazione delle spese generali di produzione, delle SGAV e dei profitti sono ricavabili dai dati finanziari del gruppo Tenaris (cfr. sezione 4.7.5).
(86)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare il Messico come paese rappresentativo appropriato e la società Tamsa, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.
(87)
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Messico come paese rappresentativo e di Tamsa come produttore del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo.
(88)
A parte le osservazioni di cui al considerando 82, non sono pervenute osservazioni.
4.5.
Livello di protezione sociale e ambientale
(89)
Avendo stabilito che il Messico era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
4.6.
Conclusioni
(90)
Alla luce della precedente analisi, il Messico ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.
4.7.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(91)
Nella nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale, la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi menzionati nella suddetta nota.
(92)
La Commissione ha inoltre dichiarato che, ai fini del calcolo del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati del Global Trade Atlas («GTA»)
(
47
)
per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime.
(93)
Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successivamente fornite dal richiedente/dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
Tabella 1
Fattori produttivi e fonte di informazione
Materie prime
Codici delle merci in Messico
Valore
Unità
Fonte delle informazioni
Billette (semiprodotto di ferro o di acciai non legati contenente, in peso, lo 0,25 % di carbonio)
720720
4,72
CNY/KG
GTA
Acqua
22019001
22019090
2,01
CNY/L
GTA
Azoto
280430
1,14
CNY/KG
GTA
Lavoro
Lavoro
N/D
17,21
CNY/ora
Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)
Energia
Energia elettrica
N/D
1,09
CNY/Kwh
GlobalPetrolPrices.com
Gas
[N/D]
0,12
CNY/m
3
CRE («Comisión Reguladora de Energía»)
Sottoprodotto/scarti
Rottami di acciaio
720410
720441
720449
3,31
CNY/KG
GTA
Cesoie per riciclaggio — rottami di acciaio
72041001
3,47
CNY/KG
GTA
4.7.1.
Materie prime
(94)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, tranne la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. La media ponderata del prezzo all’importazione è stata adeguata per tenere conto dei dazi all’importazione, se del caso.
(95)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori non aveva un’incidenza significativa sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo.
(96)
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare i valori esenti da distorsioni per i materiali di consumo. Hanno affermato che, invece di stabilire l’importo totale dei materiali di consumo sotto forma di percentuale del totale dei costi diretti delle materie prime e di applicare tale percentuale al totale dei costi esenti da distorsioni delle materie prime (il valore di riferimento), la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un valore esente da distorsioni per ogni singola voce.
(97)
La Commissione ha osservato che è sua prassi costante non calcolare un valore di riferimento individuale per i materiali di consumo, ma esprimere tale valore sotto forma di percentuale del costo totale delle materie prime sulla base dei dati sul costo indicati dai produttori esportatori e quindi applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti. Inoltre, come spiegato al considerando 95, tali costi rappresentavano un valore trascurabile e non avrebbero avuto un’incidenza significativa sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dal metodo utilizzato. La Commissione ha ritenuto appropriato il metodo utilizzato per calcolare un valore esente da distorsioni per i materiali di consumo, in quanto preservava la struttura dei costi dei produttori esportatori pertinenti. Inoltre al momento dell’inchiesta non erano disponibili informazioni migliori e i produttori esportatori non hanno suffragato le loro osservazioni quantificando l’effetto dell’utilizzo del metodo proposto. L’argomentazione concernente i materiali di consumo è stata pertanto respinta.
(98)
La Commissione ha espresso il costo di trasporto sostenuto dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere il costo di trasporto esente da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.
4.7.2.
Lavoro (manodopera)
(99)
L’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) fornisce informazioni sulle retribuzioni medie mensili dei dipendenti e sulle ore medie settimanali effettivamente lavorate per occupato in Messico ogni anno in diversi settori.
(100)
La Commissione ha utilizzato le informazioni del 2021 per stabilire il salario medio su base oraria nel settore manifatturiero
(
48
)
. Per calcolare il costo totale del lavoro, la Commissione si è basata sui dati pubblicati dall’OCSE in «Taxing Wages 2021» relativi al periodo 2021
(
49
)
. Al salario medio su base oraria nel settore manifatturiero, la Commissione ha aggiunto i contributi previdenziali.
4.7.3.
Energia elettrica
(101)
I prezzi medi dell’energia elettrica per le imprese per kWh in Messico nel 2021 sono pubblicati da GlobalPetrolPrices.com, ossia la fonte individuata nella domanda di riesame. Sulla base di tali prezzi la Commissione ha determinato il prezzo medio dell’energia elettrica nel periodo dell’inchiesta di riesame (2021)
(
50
)
.
4.7.4.
Gas naturale
(102)
Il prezzo del gas naturale applicato alle società (utilizzatori industriali) in Messico è pubblicato mensilmente dall’autorità di regolamentazione dell’energia «
Comisión Reguladora de Energía
» (CRE). La Commissione ha utilizzato un prezzo medio per le imprese comunicato dalla CRE nel periodo dell’inchiesta di riesame
(
51
)
.
4.7.5.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(103)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «
[i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(104)
Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari relativi alle attività di Tamsa, disponibili nei conti finanziari consolidati della società madre, Tenaris S.A
(
52
)
.
(105)
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(106)
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare le spese generali per le medesime ragioni addotte nel contestare il metodo utilizzato per calcolare i valori esenti da distorsioni relativi ai materiali di consumo (cfr. considerando 96), sostenendo che, invece di utilizzare un rapporto per le spese generali e applicarlo al costo diretto esente da distorsioni, la Commissione avrebbe dovuto stabilire tutti i fattori separatamente e sostituirli con valori surrogati.
(107)
Per quanto riguarda tale argomentazione, la Commissione ha osservato che i dati separati relativi alle spese generali per ciascun fattore non erano prontamente disponibili nei rendiconti finanziari del produttore del paese rappresentativo. La Commissione ha ritenuto pertanto appropriato il metodo utilizzato per calcolare un valore esente da distorsioni per le spese generali, in quanto preservava la struttura dei costi dei produttori esportatori pertinenti. Inoltre non erano disponibili informazioni migliori, in quanto i produttori esportatori non hanno suggerito un valore di riferimento alternativo esente da distorsioni per le spese generali. L’argomentazione concernente le spese generali è stata pertanto respinta.
4.7.6.
Calcolo del valore normale
(108)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(109)
Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. Essa ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Dai costi di produzione la Commissione ha detratto i costi esenti da distorsioni dei sottoprodotti riutilizzati nel processo di produzione. Tali coefficienti di consumo sono stati verificati nell’ambito della verifica. La Commissione ha moltiplicato i coefficienti di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo (Messico), come descritto nella tabella 1.
(110)
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato al punto 4.7.5. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati dei produttori esportatori. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base del bilancio del 2021 del gruppo Tenaris
(
53
)
, che comprende la controllata messicana TAMSA. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:
—
spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 7,8 % dei costi diretti di produzione;
—
le SGAV, che rappresentavano il 26,16 % dei costi delle merci vendute del gruppo Tenaris comprendente la controllata messicana Tamsa; e
—
i profitti realizzati dal gruppo Tenaris, pari al 15,34 % del costo delle merci vendute.
(111)
Su tale base, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(112)
I produttori esportatori hanno contestato il modo in cui la Commissione ha determinato le SGAV e i profitti, chiedendo perché le SGAV e i profitti fossero stati espressi come percentuale dei costi delle merci vendute anziché del fatturato, se le spese di vendita diretta fossero state incluse nelle SGAV e perché la Commissione avesse utilizzato le SGAV e i profitti del gruppo Tenaris anziché il prodotto in esame della controllata messicana TAMSA.
(113)
La Commissione ha osservato che è sua prassi costante esprimere le SGAV e i profitti come percentuale dei costi delle merci vendute ai fini del calcolo del valore normale e includere le spese di vendita diretta nelle SGAV. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è calcolato in base ai costi di produzione e comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Ne consegue che, per calcolare il valore normale sulla base dei costi, le SGAV e i profitti da aggiungere a tali costi devono essere espressi in funzione di questi ultimi. La Commissione ha utilizzato le SGAV e i profitti del gruppo Tenaris in quanto le SGAV e i profitti di Tamsa non erano disponibili e poiché i dati del gruppo Tenaris erano la migliore alternativa prontamente disponibile. La Commissione ha ritenuto pertanto appropriato il metodo utilizzato per calcolare le SGAV e i profitti, anche perché non erano disponibili informazioni migliori, e ha respinto l’argomentazione.
4.7.7.
Prezzo all’esportazione
(114)
I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti o attraverso un operatore commerciale collegato situato nella RPC.
(115)
La Commissione ha determinato il prezzo all’esportazione come il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
4.7.8.
Confronto
(116)
La Commissione ha confrontato, per tipo di prodotto, il valore normale costruito stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione franco fabbrica dei produttori esportatori che hanno collaborato, stabilito secondo le modalità di cui sopra.
(117)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di spese bancarie, commissioni, costi di credito, nolo, movimentazione, altri sconti, spese di imballaggio e assicurazione.
4.7.9.
Margini di dumping
(118)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(119)
Su tale base, la media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, rientrava nell’intervallo di valori compreso tra il 10 % e il 44 % per i produttori esportatori che hanno collaborato. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
5.
RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING
(120)
Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione.
5.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC
(121)
Secondo i richiedenti, la RPC è il maggiore produttore del prodotto oggetto del riesame a livello mondiale, con 23 produttori e un totale di 33 linee di produzione.
(122)
Secondo le stime dei richiedenti, nel periodo dell’inchiesta di riesame la produzione totale nella RPC del prodotto oggetto del riesame rappresentava circa 2,3 milioni di tonnellate. Secondo la stessa fonte, la capacità produttiva totale stimata era di 5 milioni di tonnellate. Di conseguenza, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nella RPC la capacità inutilizzata per fabbricare il prodotto oggetto del riesame corrispondeva a circa 2,7 milioni di tonnellate. Dal momento che il consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame è stato stimato a circa 100 mila tonnellate (cfr. tabella 2), la capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi ha superato di circa 27 volte il consumo sul mercato dell’Unione del prodotto oggetto del riesame. A titolo di confronto, i richiedenti hanno stimato che, durante lo stesso periodo, le capacità produttive delle 12 società esistenti nel resto del mondo erano pari a circa 2,9 milioni di tonnellate
(
54
)
. A causa dell’omessa collaborazione da parte del governo cinese e della scarsa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non ha ricevuto ulteriori informazioni in merito alla produzione nella RPC e alle importazioni nell’Unione.
(123)
Tuttavia, alla luce dei livelli (elevati) di produzione e della capacità inutilizzata nella RPC rispetto all’Unione, la Commissione ha ritenuto probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori cinesi riorientino sempre più le loro capacità inutilizzate verso il mercato dell’Unione in grandi quantitativi a prezzi di dumping.
5.2.
Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi sul mercato dell’Unione.
(124)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori esportatori cinesi hanno continuato a esportare nell’Unione il prodotto oggetto del riesame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame le esportazioni dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ammontavano a 2 900 tonnellate, pari al [2,5-3,5 %] della quota di mercato dell’Unione. Come illustrato in dettaglio al considerando 43, poiché le importazioni nell’UE si riferiscono solo ai dati dei produttori esportatori che hanno collaborato, mentre la produzione complessiva nella RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame era notevolmente superiore, la quota di mercato totale nell’Unione dei produttori esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame era probabilmente più elevata. Il mercato dell’Unione rimane pertanto un mercato di esportazione attraente per i produttori esportatori cinesi, nonostante le misure in vigore.
(125)
Secondo i richiedenti, l’attrattiva del mercato dell’Unione risiede anche nel livello medio dei prezzi relativamente elevato, nella solvibilità dei clienti, nella solidità delle infrastrutture logistiche, con porti, impianti di stoccaggio e distribuzione ben attrezzati, e nell’elevato livello di consumo industriale. Inoltre l’Unione è attualmente il più grande mercato dell’acciaio al mondo in termini di volumi.
(126)
Inoltre, sulla base del confronto tra i prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e quelli dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi all’esportazione cinesi sono risultati inferiori ai prezzi dell’Unione, una volta escluso il dazio antidumping (cfr. considerando 152), a dimostrazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di prezzi.
(127)
L’attuazione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, e in particolare i dazi statunitensi all’importazione del prodotto in esame dai produttori esportatori cinesi, limitano ulteriormente le possibilità dei produttori esportatori di esportare il prodotto in esame verso destinazioni importanti diverse dall’Unione.
(128)
Il mercato dell’Unione restava pertanto un mercato interessante per i produttori esportatori cinesi, in termini di dimensioni e di prezzi.
5.3.
Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping
(129)
Dall’inchiesta è emerso che le esportazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(130)
Nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità inutilizzata della RPC è risultata significativa rispetto al consumo dell’Unione. L’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi ha inoltre confermato la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi e la capacità inutilizzata sarebbero indirizzate verso il mercato dell’Unione.
(131)
La Commissione ha pertanto concluso che sussiste il rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dalla Cina nell’Unione.
(132)
Alla luce di quanto sopra la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping implicherebbe il rischio della persistenza del dumping.
6.
PREGIUDIZIO
6.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(133)
Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da sei produttori, ubicati in diversi Stati membri. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(134)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa 196 050 tonnellate. La Commissione ha determinato tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali quelle fornite dall’European Steel Tube Association per i produttori dell’Unione non inclusi nel campione, e delle risposte fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 20, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano rispettivamente quasi il 76 % e il 67 % dei volumi totali della produzione e delle vendite dei produttori noti dell’Unione del prodotto simile.
6.2.
Consumo dell’Unione
(135)
La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione sulla base delle statistiche Eurostat sulle importazioni, dei volumi di vendita dell’industria dell’Unione all’interno della stessa Unione, indicati dal richiedente per i produttori dell’UE non inclusi nel campione, e delle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Al fine di garantire che non siano rivelati dati sensibili per alcun produttore dell’Unione, la Commissione ha utilizzato intervalli di dati per il mercato libero e per il mercato vincolato, così come per le quote di mercato.
(136)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta di riesame
Consumo totale dell’Unione
111 875
108 571
95 285
102 189
Indice
100
97
85
91
Mercato vincolato
[4 500 -5 500 ]
[9 000 -10 000 ]
[5 500 -6 500 ]
[6 000 -7 000 ]
Indice
100
188
119
126
Mercato libero
[100 000 -110 000 ]
[90 000 -100 000 ]
[80 000 -90 000 ]
[86 000 -96 000 ]
Indice
100
93
84
90
Fonte:
Comext, produttori esportatori che hanno collaborato, ESTA e i produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(137)
Il consumo dell’Unione è diminuito del 3 % tra il 2018 e il 2019, è calato di oltre il 12 % nel periodo tra il 2019 e il 2020 ed è poi migliorato di oltre il 5 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Complessivamente è diminuito del 9 % dal 2018 al periodo dell’inchiesta di riesame.
(138)
L’industria dell’Unione ha riferito che nel 2018 l’uso vincolato del prodotto oggetto del riesame rappresentava meno del 5 % del consumo totale dell’Unione. Durante il periodo in esame esso è aumentato del 26 %.
(139)
Nel periodo in esame il consumo sul mercato libero è diminuito del 10 %. Ha registrato un calo del 7 % tra il 2018 e il 2019 e del 9,6 % tra il 2019 e il 2020, per poi migliorare del 7 % nel periodo 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.
6.3.
Importazioni nell’Unione dal paese interessato
6.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(140)
Sulla base dei dati dei produttori esportatori che hanno collaborato, il volume e la quota di mercato delle importazioni del prodotto oggetto hanno registrato l’andamento indicato di seguito. In considerazione della loro provenienza da due soli produttori esportatori, per motivi di riservatezza i dati sono forniti sotto forma di intervalli di valori.
(141)
Le importazioni nell’UE dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume (in tonnellate) e quota di mercato delle importazioni
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta di riesame
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)
[1 300 -1 400 ]
[1 500 -1 600 ]
[1 250 -1 350 ]
[2 800 -2 900 ]
Indice
100
111
95
204
Quota di mercato
[1 -3 ] %
[1,2 -3,2 ] %
[1,1 -3,1 ] %
[2,5 -3,5 ] %
Indice
100
120
113
227
Fonte:
produttori esportatori che hanno collaborato.
(142)
Nell’inchiesta iniziale la quota di mercato delle importazioni dalla Cina nell’Unione era del 26,8 %. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato era invece del [2,5-3,5] %. Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina si è drasticamente ridotta per effetto delle misure antidumping in vigore. Tuttavia, in un contesto di calo del consumo, nel periodo in esame le importazioni cinesi sono aumentate a scapito dell’industria dell’Unione. Il volume delle importazioni totali dalla RPC è aumentato del 104 % nel periodo in esame ed ammontava a [2 800-2 900] tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Pur essendo aumentata, nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta relativamente contenuta, ossia del [2,5-3,5] %.
(143)
In particolare, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata del 20 % tra il 2018 e il 2019, del 13 % tra il 2018 e il 2020, nonostante il calo del 16 % del consumo dell’Unione sul mercato libero, e del 127 % nel periodo in esame. L’aumento della quota di mercato delle importazioni dalla RPC nel periodo in esame si è verificato nonostante le misure antidumping in vigore e la crisi COVID-19.
(144)
Come indicato al considerando 42, per il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta di riesame il volume delle importazioni dalla RPC nell’Unione del prodotto oggetto del riesame e la quota di mercato dei produttori esportatori cinesi si basano sui dati verificati dei produttori esportatori che hanno collaborato e sulle informazioni contenute nella domanda di riesame.
(145)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori che hanno collaborato, ossia Daye Special Steel Co. Ltd., Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. e Yangzhou Chengde Steel Pipe, Co. Ltd, hanno affermato che non vi è chiarezza sul motivo per cui i volumi delle importazioni utilizzati nell’inchiesta siano stati basati sui dati comunicati dai produttori esportatori che hanno collaborato piuttosto che sulla banca dati Comext.
(146)
Come indicato al considerando 42, la Commissione ha ritenuto che nel caso in questione le informazioni statistiche non fossero attendibili e non potessero essere utilizzate per determinare il volume effettivo delle importazioni dalla RPC e ha pertanto preferito basare le sue risultanze sui dati verificati dei produttori esportatori che hanno collaborato. Inoltre nella presente inchiesta non sono stati presentati elementi di prova attestanti che non è opportuno utilizzare il volume delle esportazioni dichiarato dai produttori esportatori che hanno collaborato. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.
6.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(147)
La Commissione ha stabilito i prezzi e l’undercutting delle importazioni dalla RPC nell’Unione sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato.
(148)
In considerazione della provenienza dei dati da due soli produttori esportatori, per motivi di riservatezza il prezzo medio all’importazione è stato indicato sotto forma di intervalli di valori.
(149)
Il prezzo medio delle importazioni nella UE dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta di riesame
Prezzi medi all’importazione (in EUR/tonnellata)
[1 300 -1 400 ]
[1 300 -1 400 ]
[1 300 -1 400 ]
[1 500 -1 600 ]
Indice
100
99
96
113
Fonte:
produttori esportatori che hanno collaborato.
(150)
Il prezzo medio all’importazione è diminuito dell’1 % tra il 2018 e il 2019 e del 4 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 13 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame.
(151)
La Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
1.
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
2.
la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori esportatori che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), senza il dazio antidumping, apportando gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione.
(152)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il margine di undercutting medio ponderato dovuto alle importazioni dal paese interessato verso il mercato dell’Unione è risultato compreso tra il 21,6 % e il 27 % senza dazi antidumping. Tuttavia, quando lo stesso confronto è stato effettuato includendo i dazi antidumping, non è stato osservato alcun undercutting.
6.3.3.
Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
(153)
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente dalla Thailandia, dall’Ucraina e dal Regno Unito.
(154)
Il volume aggregato delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi del prodotto oggetto del riesame provenienti da altri paesi terzi hanno registrato l’andamento indicato di seguito.
Tabella 5
Importazioni da paesi terzi
Paese
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta di riesame
Thailandia
Volume (in tonnellate)
1 657
4 406
4 925
3 579
Indice
100
266
297
216
Quota di mercato
[1,1 -2,1 ] %
[4 -5 ] %
[5 -6 ] %
[3,2 -4,2 ] %
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
1 059
1 105
962
1 071
Indice
100
104
91
101
Ucraina
Volume (in tonnellate)
1 275
779
1 323
772
Indice
100
61
104
61
Quota di mercato
[0,7 -1,7 ] %
[0,5 -1,5 ] %
[1 -2 ] %
[0,5 -1,5 ] %
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
990
800
672
667
Indice
100
81
68
67
Regno Unito
Volume (in tonnellate)
332
542
525
658
Indice
100
163
158
198
Quota di mercato
[0,1 -0,5 ] %
[0,3 -0,7 ] %
[0,4 -0,8 ] %
[0,5 -0,9 ] %
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
3 100
2 850
2 050
2 169
Indice
100
92
66
70
Altri paesi terzi
Volume (in tonnellate)
4 979
4 390
2 795
1 502
Indice
100
88
56
30
Quota di mercato
[4,2 -5,2 ] %
[4 -5 ] %
[2,5 -3,5 ] %
[1 -2 ] %
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
3 469
1 668
1 832
3 628
Indice
100
48
53
105
Totale di tutti i paesi terzi, eccetto il paese interessato
Volume (in tonnellate)
8 243
10 117
9 568
6 511
Indice
100
123
116
79
Quota di mercato
[7 -8 ] %
[9,5 -10,5 ] %
[10,5 -11,5 ] %
[6,5 -7,5 ] %
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
2 586
1 419
1 236
1 724
Indice
100
55
48
67
Fonte:
Comext.
(155)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Thailandia è aumentato del 116 %. La quota di mercato ha raggiunto il [5-6] % nel 2020 ed è scesa al [3,2-4,2] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il prezzo medio all’importazione è rimasto piuttosto stabile durante il periodo in esame. Per gli stessi motivi spiegati al considerando 140, la quota di mercato di tutti gli altri paesi è stata indicata sotto forma di intervalli di valori.
(156)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni dall’Ucraina è diminuito del 39 %. La quota di mercato ha raggiunto il [1-2] % nel 2020 ed è scesa al [0,5-1,5] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. I prezzi medi all’importazione sono diminuiti del 33 % durante il periodo in esame.
(157)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni dal Regno Unito è aumentato del 98 %. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato è aumentata, raggiungendo lo [0,5-0,9] %. I prezzi medi all’importazione sono diminuiti del 30 % durante il periodo in esame.
(158)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni dagli altri paesi terzi è diminuito del 70 %. La quota di mercato ha raggiunto il [4-5] % nel 2019 ed è scesa al [1-2] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il prezzo medio all’importazione è aumentato complessivamente del 5 % nel periodo in esame.
(159)
Il volume delle importazioni da tutti i paesi terzi diversi dal paese interessato è diminuito del 21 % nel periodo in esame. Inoltre durante il periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato delle importazioni da tutti i paesi terzi diversi dal paese interessato è scesa al [6,5-7,5] %.
6.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
6.4.1.
Osservazioni generali
(160)
La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(161)
Come indicato al considerando 20, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle informazioni fornite dal richiedente, sottoposti a controlli incrociati con le risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e con le statistiche ufficiali disponibili. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e delle statistiche ufficiali disponibili. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(162)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(163)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
6.4.2.
Indicatori macroeconomici
6.4.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(164)
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti, dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta di riesame
Volume di produzione (in tonnellate)
354 212
294 365
237 208
196 050
Indice
100
83
67
55
Capacità produttiva (in tonnellate)
462 885
393 154
378 657
365 740
Indice
100
85
82
79
Utilizzo degli impianti
76,5 %
74,9 %
62,6 %
53,6 %
Indice
100
98
82
70
Fonte:
ESTA, risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(165)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il volume di produzione ha raggiunto i minimi storici. Nel corso del periodo in esame esso è diminuito del 45 %. Nello specifico, è diminuito del 17 % tra il 2018 e il 2019, per poi diminuire di oltre il 19 % tra il 2019 e il 2020 e di oltre il 17 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale diminuzione è stata determinata dalla contrazione del consumo dell’Unione, come spiegato al punto 6.2.
(166)
La capacità produttiva ha seguito tendenze analoghe, diminuendo complessivamente del 21 % durante il periodo in esame.
(167)
La Commissione ha osservato che la diminuzione della capacità produttiva è stata in parte dovuta alla cessazione della produzione del prodotto simile nel 2020 da parte di due società che non hanno chiesto il riesame: AMTP Roman in Romania e Vallourec Deutschland in Germania. Quest’ultima ha chiuso il suo stabilimento di produzione di Reisholz (Germania) a giugno 2020 e quello di Rath alla fine del 2021.
(168)
La diminuzione parallela del volume di produzione e della capacità produttiva durante il periodo in esame ha determinato una diminuzione dell’utilizzo degli impianti, nella misura del 30 % per il periodo in esame.
(169)
Pur non essendo il principale fattore di redditività, l’utilizzo degli impianti ha un impatto diretto sui risultati in quanto aumenta il peso dei costi fissi. L’utilizzo degli impianti si è attestato su livelli molto bassi, generando una situazione di elevata fragilità per l’industria.
6.4.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(170)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate)
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta di riesame
Volume delle vendite totale sul mercato dell’Unione (mercato libero e mercato vincolato)
102 246
96 910
84 406
92 851
Indice
100
95
83
91
Quota di mercato rispetto al consumo totale
91,4 %
89,3 %
88,6 %
90,9 %
Indice
100
98
97
99
Vendite sul mercato vincolato
[4 500 -5 500 ]
[9 000 -10 000 ]
[5 500 -6 500 ]
[6 000 -7 000 ]
Indice
100
188
119
126
Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato
[3,6 %-5,6 %]
[7,9 %-9,9 %]
[6,0 %-7,0 %]
[6,0 %-7,0 %]
Indice
100
193
140
138
Vendite sul mercato libero
[95 000 -99 000 ]
[85 000 -89 000 ]
[75 000 -79 000 ]
[85 000 -89 000 ]
Indice
100
90
81
89
Quota di mercato delle vendite sul mercato libero rispetto al consumo totale
[83 %-88 %]
[77 %-82 %]
[79 %-84 %]
[82 %-87 %]
Indice
100
93
95
97
Fonte:
ESTA, risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(171)
Nel periodo in esame le vendite complessive dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione (mercato libero e mercato vincolato) hanno registrato una netta diminuzione, pari al 9 %. Nello specifico, le vendite sono diminuite del 5 % tra il 2018 e il 2019, per poi calare di oltre il 12 % tra il 2019 e il 2020 e aumentare di oltre il 9 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato rispetto al consumo totale dell’industria dell’Unione ha raggiunto il 90,9 % ed è diminuita dell’1 % nel periodo in esame.
6.4.2.3.
Crescita
(172)
Durante il periodo in esame, a fronte di un calo del consumo del 9 %, i volumi di produzione dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 45 % e il volume delle vendite sul mercato dell’Unione (mercato libero e mercato vincolato) è diminuito del 9 %.
6.4.2.4.
Occupazione e produttività
(173)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta di riesame
Numero di dipendenti
2 114
1 729
1 568
1 270
Indice
100
82
74
60
Produttività (in tonnellate/dipendente)
168
170
151
154
Indice
100
102
90
92
Fonte:
ESTA, risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(174)
Nel periodo in esame il livello di occupazione dell’industria dell’Unione è diminuito del 40 %, registrando lo stesso andamento dei volumi di produzione dell’Unione.
(175)
La produttività della forza lavoro dei produttori dell’Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, è diminuita dell’8 % nel periodo in esame, a causa della contrazione del mercato della domanda e del conseguente calo della produzione.
6.4.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(176)
I margini di dumping stabiliti durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano tutti notevolmente superiori al livello minimo. Allo stesso tempo il livello delle importazioni dalla RPC nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato relativamente limitato, rappresentando solo il [2,5-3,5] % del consumo dell’Unione. Di conseguenza l’impatto dell’entità dei margini di dumping reali sull’industria dell’Unione è stato piuttosto contenuto.
6.4.3.
Indicatori microeconomici
6.4.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(177)
Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo
1 328
1 331
1 249
1 312
Indice
100
100
94
98
Prezzo medio unitario di vendita sul mercato vincolato
(
55
)
[900 -1 100 ]
[1 100 -1 300 ]
[1 100 -1 300 ]
[1 100 -1 300 ]
Indice
100
115
106
116
Prezzo medio unitario di vendita sul mercato libero
1 353
1 354
1 265
1 321
Indice
100
100
94
98
Costo unitario di produzione
1 227
1 221
1 217
1 416
Indice
100
100
99
115
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(178)
Nel periodo in esame il prezzo dell’industria dell’Unione sul mercato libero è diminuito di oltre il 2 % e il costo unitario di produzione è aumentato del 15 %. Dopo l’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni cinesi a novembre 2016, i produttori dell’Unione hanno potuto mantenere i loro prezzi di vendita nell’Unione dal 2018 al 2019. Tuttavia il prezzo unitario di vendita è diminuito di oltre il 6 % tra il 2019 e il 2020, per poi migliorare di oltre il 4 % tra il 2020 e il 2021.
(179)
Il costo unitario di produzione è rimasto stabile tra il 2018 e il 2019, ha subito un lieve calo dell’1 % tra il 2018 e il 2020 ed è aumentato del 15 % nel periodo in esame. Tra il 2020 e il 2021 è aumentato di oltre il 16 %, rispecchiando l’elevato aumento dei costi dell’energia e delle materie prime nello stesso periodo.
6.4.3.2.
Costo del lavoro
(180)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Costo medio del lavoro per dipendente
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
62 122
64 071
66 134
65 599
Indice
100
103
106
106
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(181)
Tra il 2018 e il 2019 il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 3 %. Tale costo ha altresì registrato un aumento del 6 % tra il 2018 e il 2020. Nel complesso è aumentato del 6 % nel periodo in esame.
6.4.3.3.
Scorte
(182)
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Scorte
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta di riesame
Scorte finali (in tonnellate)
22 334
19 256
14 497
13 692
Indice
100
86
65
61
Scorte finali, in percentuale sulla produzione
8,8
8,7
8,1
8,9
Indice
100
99
93
102
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(183)
Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione si è mantenuto stabile in relazione alla produzione. Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 39 %. Gli stessi produttori dell’Unione di norma detengono un livello di scorte basso. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall’analisi dell’andamento delle scorte finali in percentuale della produzione. Nel periodo dell’inchiesta alcuni produttori hanno ridotto la produzione e le scorte, nel tentativo di far fronte alla loro difficile situazione finanziaria negli anni 2020 e 2021 (cfr. tabella 6).
6.4.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(184)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2018
2019
2020
Periodo dell’inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in percentuale del fatturato delle vendite)
9,3
9,9
3,8
–7,2
Indice
100
106
41
–77
Flusso di cassa (in EUR)
54 041 814
65 623 240
56 907 181
6 140 456
Indice
100
121
105
11
Investimenti (in EUR)
26 907 236
9 977 233
3 253 779
4 952 232
Indice
100
37
12
18
Utile sul capitale investito
10,6 %
22,3 %
18,1 %
0,3 %
Indice
100
211
171
3
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(185)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, espresso in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel complesso la redditività è scesa dal 9,3 % nel 2018 al [–7,2] % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tra il 2019 e il 2018 è rimasta quasi agli stessi livelli, mentre è diminuita del 59 % tra il 2018 e il 2020. Nel periodo in esame la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione si è ridotta del [–77] %.
(186)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno affermato che la Commissione non ha spiegato in che modo il deterioramento della redditività fosse collegato all’aumento dei prezzi all’importazione dal paese interessato.
(187)
Come illustrato al considerando 200, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non era causato dalle importazioni dalla RPC. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.
(188)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto è aumentato del 21 % tra il 2018 e il 2019 ed è rimasto stabile tra il 2018 e il 2020. Tuttavia tale flusso ha registrato un calo complessivo dell’89 % durante il periodo in esame, seguendo l’andamento della redditività delle vendite.
(189)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, che rispecchia il livello di ammortamento degli attivi. Nel complesso tale utile è diminuito del 97 % durante il periodo in esame. In particolare, è aumentato del 111 % tra il 2018 e il 2019, principalmente a causa del livello di profitto raggiunto nel 2019, ha registrato un aumento del 71 % tra il 2018 e il 2020 ed è diminuito del 97 % tra il 2018 e il 2021, come già indicato, a causa del basso livello di profitti nel 2021.
(190)
La Commissione ha osservato che, nonostante i bassi margini di profitto registrati dal 2020, l’industria dell’Unione ha mantenuto un discreto livello di produttività e mediante la prosecuzione degli investimenti non ha mai smesso di ottimizzare il processo di produzione, la logistica, le vendite e la commercializzazione.
(191)
L’elevato livello di investimenti che l’industria dell’Unione intende effettuare dimostra la sua forte volontà di adattarsi, migliorare e rimanere sul mercato nonostante le difficoltà e la crisi economica.
(192)
Gli scarsi risultati finanziari dell’industria dell’Unione nel periodo in esame hanno limitato notevolmente la sua capacità di ottenere capitale. L’industria dell’Unione è ad alta intensità di capitale e richiede ingenti investimenti. Il flusso di cassa netto durante il periodo in esame è stato troppo basso per coprire investimenti di tale entità.
6.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(193)
L’evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori durante il periodo in esame ha mostrato un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Nel complesso l’andamento dei principali indicatori economici è peggiorato durante il periodo in esame.
(194)
Dall’inchiesta è emerso che tutti gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In un contesto di contrazione della domanda del 9 %, il volume delle vendite sul mercato libero e la produzione sono diminuiti rispettivamente del 9 % e del 45 %. Ciò ha comportato una diminuzione della capacità del 21 % e un calo dell’occupazione del 40 %. Dal momento che il calo della produzione è stato più rapido (45 % nel periodo in esame) di quelli della capacità e dell’occupazione, hanno registrato una diminuzione anche l’utilizzo degli impianti e la produttività, rispettivamente del 30 % e dell’8 %.
(195)
Nello stesso periodo è diminuito anche il prezzo medio unitario sul mercato libero, con un calo di oltre il 2 %, mentre il costo unitario di produzione è aumentato del 15 %. Di conseguenza, la redditività si è ridotta del [-77] % nel periodo in esame e i profitti sono scesi, passando dal 9,3 % del 2018 al [-7,2] % del periodo dell’inchiesta di riesame.
(196)
Gli indicatori di pregiudizio evidenziano pertanto che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame, poiché ha ridotto i propri prezzi di vendita nonostante l’aumento dei costi di produzione, con un conseguente crollo della redditività, che ha inciso negativamente su investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa.
(197)
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
(198)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(199)
Dall’inchiesta è emerso che durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 104 %, passando da [1 300-1 400] tonnellate a [2 800-2 900] tonnellate. Anche la loro quota di mercato è più che raddoppiata, passando dal [1-3] % al [2,5-3,5] %, pur restando notevolmente al di sotto della quota di mercato del 26,8 % osservata durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Soprattutto, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio di vendita delle importazioni dalla RPC, pari a [1 500-1 600] EUR/tonnellata, è stato superiore al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione (1 321 EUR/tonnellata) e al costo medio di produzione della stessa (1 416 EUR/tonnellata). Inoltre, in sede di confronto per tipo di prodotto, la Commissione non ha riscontrato un undercutting quando nei prezzi dei produttori esportatori sono stati inclusi i dazi. Di conseguenza, nonostante l’aumento dei volumi e della quota di mercato, le importazioni dalla RPC non hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(200)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle importazioni dalla Cina.
7.
RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(201)
La Commissione ha concluso al considerando 200 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure.
(202)
A tale proposito la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, il rapporto tra i prezzi nell’Unione e i prezzi cinesi, il rapporto tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’impatto delle importazioni potenziali dalla RPC sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
7.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC
(203)
La capacità produttiva della RPC per il prodotto in esame è stimata a 5 milioni di tonnellate annue. La capacità inutilizzata disponibile in Cina corrispondeva a circa 2,7 milioni di tonnellate annue, ossia quasi 27 volte il consumo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione, che nel periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a 102 189 tonnellate. Nel mercato cinese l’offerta supera quindi abbondantemente la domanda. Di conseguenza, ciò rappresenterebbe un ulteriore incentivo per i produttori cinesi a concentrarsi in misura sempre crescente sui mercati di esportazione in caso di nuove opportunità.
7.2.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(204)
Come stabilito al punto 4.2, il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e di prezzi. L’Unione è attualmente il più grande mercato al mondo del prodotto oggetto del riesame in termini di volumi. Dispone inoltre di una solida infrastruttura logistica con porti, impianti di stoccaggio e distribuzione ben attrezzati e un elevato livello di consumo industriale.
(205)
Inoltre, come indicato al considerando 152, la Commissione ha stabilito che, in assenza di misure, le importazioni dalla RPC avverrebbero a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. Per di più, nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio all’importazione dei produttori esportatori cinesi verso i principali paesi terzi di destinazione (Corea del Sud, India, Thailandia ecc.), pari a 1 135 EUR/tonnellata
(
56
)
, era inferiore al prezzo medio di vendita praticato dall’industria dell’Unione sul libero mercato, pari a 1 321 EUR/tonnellata. Di conseguenza, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori sarebbero fortemente incentivati ad aumentare le loro vendite nell’Unione a prezzi inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(206)
Il mercato dell’Unione è quindi considerato molto interessante dai produttori cinesi e si può concludere che le capacità inutilizzate disponibili nella RPC sarebbero, almeno in parte, utilizzate per aumentare in modo significativo le esportazioni verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping e pregiudizievoli in caso di scadenza delle misure. Come indicato in precedenza, l’attrattiva del mercato dell’Unione comporterebbe un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Dal momento che il prodotto in esame è un prodotto piuttosto omogeneo in termini di qualità, il livello dei prezzi è il fattore più importante per decidere se acquistare dai produttori dell’Unione o dai produttori esportatori cinesi. Il brusco calo delle esportazioni cinesi a seguito delle misure antidumping indica che i clienti possono facilmente lasciare un fornitore per passare a un altro con un prezzo più competitivo (ossia dai produttori esportatori cinesi ai produttori dell’Unione, o viceversa in caso di scadenza delle misure).
7.3.
Impatto delle importazioni potenziali dalla Cina sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
(207)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato margini di profitto negativi del [–7,2 %]; pertanto non possono permettersi di diminuire ulteriormente il prezzo di vendita o di perdere quote di mercato a seguito di nuove importazioni (qualora non diminuissero il prezzo), poiché ciò aumenterebbe ulteriormente le loro perdite.
(208)
Data la probabilità che i produttori esportatori presentino prezzi più bassi e volumi più elevati, l’industria dell’Unione sarà costretta a ridurre propri prezzi di vendita a scapito della redditività o a mantenere i prezzi di vendita allo stesso livello, con la probabile conseguenza di perdere volume di vendite e quote di mercato rispetto agli esportatori cinesi. Una combinazione di questi scenari appare anche più realistica. Sostanzialmente ciò comporterebbe una pressione al ribasso dei prezzi, maggiori perdite e la possibilità che la RPC riconquisti la quota di mercato del 26 % detenuta prima delle misure. Va osservato che nel 2020 due produttori dell’Unione esistenti hanno completamente interrotto la produzione del prodotto simile: AMTP Roman in Romania e Vallourec Deutschland in Germania.
(209)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando così ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, poiché sussisterebbe il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Di conseguenza, la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.
7.4.
Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni
(210)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che, nella sua analisi della reiterazione del pregiudizio, la Commissione non ha valutato l’impatto delle importazioni originarie della Thailandia, alla luce del fatto che le importazioni cinesi non hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione durante il «periodo di riesame». Hanno inoltre sostenuto che il basso livello dei prezzi e del volume delle importazioni originarie della Thailandia potrebbe peggiorare la fragile situazione dell’industria dell’Unione.
(211)
Dato che la presente inchiesta è limitata alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, la Commissione ha circoscritto l’analisi della reiterazione del pregiudizio agli elementi di cui al considerando 202 che potrebbero incidere sull’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure sulle importazioni originarie della RPC. Le importazioni dalla Thailandia non sono state prese in considerazione ai fini di tale valutazione. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.
(212)
Gli stessi produttori esportatori hanno altresì affermato che la Commissione non ha spiegato perché l’industria dell’Unione abbia registrato perdite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(213)
Come indicato al considerando 195, nel periodo in esame il prezzo medio unitario è diminuito del 2 %, mentre il costo unitario di produzione è aumentato del 15 %. Di conseguenza, non potendo trasferire l’aumento dei costi a causa di contratti a lungo termine, l’industria dell’Unione ha registrato perdite nel periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre, come indicato al considerando 200, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla RPC non hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto concentrato la sua analisi sulla reiterazione del pregiudizio basandosi sugli elementi di cui al considerando 202. Su tale base e come indicato al considerando 209, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, sussisterebbe il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.
(214)
I produttori esportatori che hanno collaborato hanno anche fatto riferimento a due relazioni dell’organo d’appello
(
57
)
, sostenendo che «la formulazione di una conclusione motivata deve essere effettuata mediante un’attenta valutazione degli elementi di prova disponibili e anche le eventuali proiezioni relative al futuro o le deduzioni tratte devono essere elaborate sulla base di prove positive». In particolare, hanno affermato che la capacità inutilizzata era stata sovrastimata e che, essendo concentrati sul mercato interno, i produttori esportatori cinesi non esportavano nell’Unione la loro capacità inutilizzata. Hanno inoltre sostenuto che l’attrattiva del mercato dell’Unione e i «prezzi praticati dalla Cina nei confronti di altri paesi» non dovrebbero essere presi in considerazione in un’analisi del rischio e che questa dovrebbe basarsi su un’«analisi controfattuale di un’ipotetica situazione futura, risultante principalmente dalle previsioni relative alle importazioni oggetto di dumping, ai prezzi e all’impatto sull’industria dell’Unione».
(215)
Per quanto riguarda la capacità e la capacità inutilizzata, i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno fornito nuovi elementi di prova a sostegno della loro argomentazione. In assenza di nuovi elementi, l’argomentazione è stata respinta.
(216)
Per quanto riguarda gli elementi da prendere in considerazione ai fini di un’analisi del rischio, avendo valutato elementi quali l’attrattiva del mercato dell’Unione e i prezzi praticati nei confronti dei paesi terzi, la Commissione ha ritenuto di avere effettuato tale «analisi controfattuale» conformemente alla sua prassi costante, utilizzando tutti gli elementi disponibili che hanno consentito un esercizio di previsione del rischio di reiterazione del pregiudizio. In assenza di elementi tali da confutare le conclusioni della Commissione al riguardo, l’argomentazione è stata respinta.
8.
INTERESSE DELL’UNIONE
(217)
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori indipendenti e degli utilizzatori.
8.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(218)
L’industria dell’Unione è composta da sei produttori ubicati in diversi Stati membri. Di tali produttori, Dalmine S.p.A, Tubos Reunidos Group SA e Valcovni Trub Chomutov AS sono i richiedenti, mentre gli altri hanno collaborato, vale a dire Huta Batory Sp. Z o.o., Vallourec Deutschland GmbH, in Germania e in Francia (non richiedenti) e AMTP Roman.
(219)
L’inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione. La situazione dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe rapidamente con un abbassamento dei volumi di vendita e dei prezzi di vendita, determinando un notevole calo della redditività. D’altro canto, il mantenimento delle misure consentirebbe all’industria dell’Unione di riprendersi ulteriormente dal pregiudizio causato in passato dalle importazioni oggetto di dumping e di sfruttare il suo potenziale su un mercato dell’Unione non influenzato da pratiche commerciali sleali della RPC.
(220)
Alla luce di quanto precede, si è concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore è nell’interesse dell’industria dell’Unione.
8.2.
Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori
(221)
La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuno degli operatori commerciali e degli utilizzatori ha risposto al questionario della Commissione.
(222)
Analogamente a quanto avvenuto nell’inchiesta iniziale, nessun utilizzatore si è manifestato nel corso del presente riesame. Vi sono inoltre 79 importatori indipendenti noti, di cui solo Siderpighi spa Con Socio Unico, nota come importatore indipendente, si è manifestata. Essa ha risposto di non essere favorevole all’istituzione di misure antidumping. Ha sostenuto che l’Unione ha bisogno di importazioni cinesi perché la domanda è superiore all’offerta. La Commissione ha osservato che il fatturato del prodotto oggetto del riesame rappresenta meno dell’1 % del fatturato dell’importatore indipendente. Pertanto il mantenimento delle misure non modificherà in alcun caso le prospettive generali della società in termini di risultati.
(223)
Inoltre, per quanto riguarda gli interessi degli utilizzatori e degli importatori, nell’inchiesta iniziale la Commissione ha concluso che esistevano sufficienti fonti alternative di approvvigionamento del prodotto oggetto del riesame. Tale conclusione rimane valida, dato che circa il 10 % del mercato è ancora approvvigionato da importazioni di qualsiasi origine. Peraltro durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione disponeva di una capacità inutilizzata di oltre il 46 %, ben superiore all’attuale consumo dell’Unione.
(224)
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che la proroga delle misure non avrebbe avuto ripercussioni negative sull’offerta esistente sul mercato o sulla situazione economica dell’importatore in questione o di uno degli utilizzatori presenti sul mercato.
(225)
La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario agli interessi degli utilizzatori e degli importatori.
8.3.
Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione
(226)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie della RPC.
9.
MISURE ANTIDUMPING
(227)
Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping su determinati tubi senza saldature, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della RPC.
(228)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(229)
Sebbene sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, la presentazione di tale fattura non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(230)
Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
(231)
Le aliquote individuali del dazio antidumping per le singole società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuale.
(232)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione
(
58
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(233)
Un esportatore o produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo che è stato utilizzato per stabilire il livello del dazio attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione.
(234)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
59
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(235)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati con i codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90 (codice TARIC 7304299090), 7304 39 88 e 7304 59 89, e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:
Società
Aliquota del dazio antidumping definitivo (in %)
Codice addizionale TARIC
Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd
29,2
C171
CITIC Pacific Group:
—
Daye Special Steel Co., Ltd
—
Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd
51,8
899H
Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd
39,9
C173
Hengyang Valin MPM Co., Ltd
48,2
C174
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
45,6
C998
Tutte le altre società
54,9
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «
Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della RPC all’elenco riportato nell’allegato e di assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della RPC nel periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («periodo dell’inchiesta iniziale»);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della RPC o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'13 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3
).
(
3
)
GU C 193 del 12.5.2022, pag. 5
.
(
4
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2603.
(
5
)
Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C86/06) (
GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6
).
(
6
)
Dal 1
o
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
(
7
)
Secondo il richiedente, il volume di produzione stimato nella RPC nel 2021 del prodotto oggetto del riesame ammontava a 2,3 milioni di tonnellate. Il volume di produzione verificato dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato era di quasi 260 mila tonnellate.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149
); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1
); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36
); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59
); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145
).
(
9
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.
(
10
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118.
(
11
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, e regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(
12
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.
(
13
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133.
(
14
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.
(
15
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145.
(
16
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en.
(
17
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68
); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
); regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39
).
(
18
)
OCSE,
State-owned Firms behind Chinàs Corporate Debt
, documenti di lavoro n. 1536 del dipartimento economico, febbraio 2019,
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/state-owned-firms-behind-china-s-corporate-debt_7c66570e-en.
(
19
)
Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(
20
)
Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica del 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 16 febbraio 2013.
(
21
)
Marketplace, «Industrial Policy:
If China does it, why can’t we?
, 1
o
marzo 2021,
https://www.marketplace.org/2021/03/01/industrial-policy-if-china-does-it-why-cant-we/-.
(
22
)
Cfr.: https://en.citicsteel.com.
(
23
)
Cfr. la relazione annuale 2021 di CITIC Limited; 20220421630869.pdf (citic.com).
(
24
)
Cfr. la relazione annuale 2021 di CITIC, pag. 144; 20220421630869.pdf (citic.com).
(
25
)
Cfr.:https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consultato il 24 febbraio 2023).
(
26
)
Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.
(
27
)
Cfr. la sezione II, sottosezione 1, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria dei cascami dell’acciaio.
(
28
)
Cfr. piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria siderurgica, capitolo I, sezione 3, disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultato il 24 febbraio 2023).
(
29
)
Cfr. piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3, disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultato il 23 febbraio 2023).
(
30
)
Piano di lavoro della provincia dello Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l’ottimizzazione dell’assetto dell’industria siderurgica (2019-2025), disponibile all’indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 23 febbraio 2023).
(
31
)
Quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sullo sviluppo dell’industria siderurgica, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html (consultato il 23 febbraio 2023).
(
32
)
Piano d’azione della provincia dello Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica per il 2020, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consultato il 23 febbraio 2023).
(
33
)
Quattordicesimo piano quinquennale del comune di Liaoning Dalian sullo sviluppo dell’industria manifatturiera: «
Entro il 2025 il valore della produzione industriale di nuovi materiali raggiungerà i 15 milioni di CNY, con l’ovvio potenziamento della capacità di garantire apparecchiature e materiali fondamentali.
»; disponibile all’indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 23 febbraio 2023).
(
34
)
Piano d’azione della provincia dello Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico: «
Promuovere le fusioni e la riorganizzazione delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell’acciaio portandolo circa a 10 imprese
»; disponibile all’indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 23 febbraio 2023).
(
35
)
Pagina 38 della relazione annuale 2021 di CITIC Pacific Special Steel, disponibile all’indirizzo: file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2022/2022-3/2022-03-11/7877748.PDF (consultato il 23 febbraio 2023).
(
36
)
Ibidem, pag. 39.
(
37
)
Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e ss.
(
38
)
Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 23 febbraio 2023).
(
39
)
Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.
(
40
)
Cfr. quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.
(
41
)
Cfr. piano d’azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2; disponibile all’indirizzo: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consultato il 23 febbraio 2023).
(
42
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.
(
43
)
Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(
44
)
In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(
45
)
Senza considerare la Bulgaria, che è membro dell’UE, per il processo di individuazione del possibile paese rappresentativo si potrebbero prendere in considerazione i seguenti paesi a «reddito medio-alto»: Albania, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Federazione russa, Figi, Gabon, Georgia, Giamaica, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea equatoriale, Guyana, Indonesia, Iran, Iraq, isole Marshall, Kazakhstan, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del Nord, Malaysia, Maldive, Messico, Montenegro, Namibia, Paraguay, Perù, Repubblica dominicana, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Samoa americana, Serbia, Sud Africa, Suriname, Thailandia, Tonga, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu e Venezuela.
(
46
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017 (
GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11
).
(
47
)
https://www.gtis.com/gta/.
(
48
)
Disponibile all’indirizzo: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Filostat-files%2FDocuments%2FExcel%2FIndicator%2FEAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB_A_EN.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (ultima consultazione: 11 febbraio 2023).
(
49
)
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/83a87978-en/1/3/2/24/index.html?itemId=/content/publication/83a87978-en&_csp_=3445743d6909dcc02824b5f0a2e07895&itemIGO=oecd&itemContentType=book (ultima consultazione: 14 febbraio 2023).
(
50
)
https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/, (ultima consultazione: 14 febbraio 2023).
(
51
)
https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html, (ultima consultazione: 14 febbraio 2023).
(
52
)
Https://ir.tenaris.com/static-files/ddffd7cb-994e-493a-b85a-2586f03046c6 (ultima consultazione: 14 febbraio 2023).
(
53
)
Https://ir.tenaris.com/static-files/ddffd7cb-994e-493a-b85a-2586f03046c6 (ultima consultazione: 14 febbraio 2023).
(
54
)
Escluso il mercato dell’Unione.
(
55
)
Il prezzo medio sul mercato vincolato è stato presentato sotto forma di intervalli di valori per motivi di riservatezza.
(
56
)
Sulla base del GTA. Le statistiche riguardavano le importazioni dalla Cina nei paesi terzi interessati. Al fine di rispecchiare la definizione del prodotto oggetto del riesame, sono stati altresì eliminati i codici SA in cui rientravano prodotti di diametro inferiore o pari a 406 mm.
(
57
)
Relazione dell’organo d’appello,
US
—
Corrosion Resistant Steel Sunset Review
, punto 111, e relazione dell’organo d’appello,
US
—
Oil Country Tubular Goods Sunset Reviews
, punto 7.166.
(
58
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
59
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
ALLEGATO
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inclusi nel campione:
Società
Codice addizionale TARIC
Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd
C998
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd
C998
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd
C998
Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd
C998
Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd
C998
TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd
C998
Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd
C998
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