Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1505 della Commissione, del 25 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia e chiude l’inchiesta sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica di Corea
Quali sono i dazi antidumping definitivi sulle resine epossidiche importate dalla Cina, Taiwan e Thailandia secondo il Regolamento UE 2025/1505?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1505 della Commissione europea, entrato in vigore il 28 luglio 2025, istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica Popolare Cinese, Taiwan e Thailandia, a seguito di un'inchiesta avviata il 1° luglio 2024. I dazi variano a seconda del paese di origine e del produttore: per la Cina, il margine di dumping definitivo va dal 17,3% al 33,0% a seconda della società (Jiangsu Sanmu Group al 17,3%, Sinochem Group al 33,0%, altre società al 23,0% e tutte le altre importazioni al 33,0%), mentre per Taiwan e Thailandia sono stati determinati margini specifici. Il regolamento applica definitivamente anche i dazi provvisori precedentemente riscossi con il Regolamento (UE) 2025/393 del 27 febbraio 2025. L'inchiesta sulla Repubblica di Corea è stata invece chiusa senza l'imposizione di dazi, poiché non sono state riscontrate evidenze sufficienti di dumping. Questi dazi si applicano a tutte le resine epossidiche, incluse le varianti speciali (Novolac, bromurate, a base di BPF) e le forme solide, definite come polimeri o prepolimeri contenenti gruppi epossidici reattivi prodotti con epicloridrina e componenti di alcol alifatico o aromatico.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1505 della Commissione, del 25 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia e chiude l’inchiesta sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica di Corea
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1505 of 25 July 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of epoxy resins originating in the People’s Republic of China, Taiwan, and Thailand and terminating the investigation on imports of epoxy resins originating in the Republic of Korea
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1505
28.7.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1505 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia e chiude l’inchiesta sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 1
o
luglio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di resine epossidiche («resine epossidiche») originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (la Repubblica popolare cinese, Taiwan e la Thailandia sono di seguito indicati come «paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 6 giugno 2024 («denuncia») dalla coalizione ad hoc dei produttori di resine epossidiche («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di resine epossidiche ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2024/2714
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
In conformità all’articolo 19
bis
del regolamento di base, il 30 gennaio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited («Aditya Birla») ha presentato osservazioni sul documento di comunicazione preventiva. Sebbene l’invito a presentare osservazioni fosse limitato all’esattezza dei calcoli
(
4
)
, Aditya Birla ha presentato una serie di osservazioni sul merito. Tali osservazioni sono state successivamente ripetute dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni e sono trattate di seguito.
(5)
Il 27 febbraio 2025 la Commissione ha reso nota l’istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 della Commissione
(
5
)
(«regolamento provvisorio»).
1.4.
Fase successiva della procedura
(6)
In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), un produttore esportatore thailandese (Aditya Birla), un produttore esportatore di Taiwan [Nan Ya Plastics Corporation («Nan Ya»)], il comitato per la resina epossidica e le applicazioni della China Petroleum and Chemical Industry Federation («comitato»), che agisce per conto dei produttori cinesi di resine epossidiche
(
6
)
, il denunciante e due importatori indipendenti (QR Polymers e De Monchy) hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
(7)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Aditya Birla, Nan Ya, il denunciante, il comitato, QR Polymers e De Monchy.
(8)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(9)
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia e chiudere l’inchiesta sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica di Corea («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(10)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Il 23 maggio 2025 si sono svolte audizioni con Aditya Birla.
(11)
Il 2 giugno 2025 la Commissione ha pubblicato un documento con ulteriori informazioni finali che illustra gli adeguamenti effettuati sulla base delle osservazioni ricevute in risposta alla divulgazione finale delle informazioni dell’8 maggio 2025, e la relativa giustificazione.
(12)
Aditya Birla ha presentato osservazioni sulle ulteriori informazioni finali, chiedendo alla Commissione di garantire parità di trattamento a tutte le parti interessate e di tenere conto delle osservazioni presentate in risposta alla divulgazione finale delle informazioni. Nelle ulteriori informazioni finali la Commissione ha esaminato solo gli adeguamenti effettuati in seguito alle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Contrariamente a quanto asserito, tutte le parti interessate sono state trattate allo stesso modo, in quanto tutte le osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni sono state debitamente esaminate.
(13)
L’11 giugno 2025 si è svolta un’audizione con Aditya Birla, il 20 giugno 2025 con QR Polymers.
1.5.
Osservazioni in merito all’apertura
(14)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il comitato ha ribadito la sua argomentazione di cui ai considerando da 6 a 8 del regolamento provvisorio, invocando una grave violazione dei suoi diritti procedurali di difesa a causa di carenze nelle sintesi non riservate e della mancata analisi di alcuni fattori di pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Inoltre Aditya Birla ha ribadito la sua argomentazione relativa all’eccessiva riservatezza accordata dalla Commissione al denunciante e ha invocato la violazione del diritto di difesa e di una tutela giurisdizionale effettiva. Aditya Birla ha asserito che, a causa della mancanza di accesso a informazioni ed elementi di prova affidabili e non espunti, le società hanno dovuto agire senza disporre di piena certezza e non hanno potuto sincerarsi dell’affidabilità dei dati su cui si è basata la Commissione per definire le risultanze del regolamento provvisorio.
(15)
Come indicato nel regolamento provvisorio (cfr. considerando da 10 a 12 e 14), la versione non riservata della denuncia e la relativa documentazione, compresi ulteriori dati inseriti nel fascicolo pubblico dopo l’apertura dell’inchiesta e, in ultima analisi, le ampie risultanze provvisorie della Commissione contenute nel regolamento provvisorio consentivano alle parti una comprensione adeguata della sostanza inclusa in tali documenti. Inoltre le parti non hanno dimostrato in che modo sintesi non riservate più dettagliate o un’ulteriore analisi del pregiudizio nella denuncia inciderebbero sul procedimento in corso e tutelerebbero i diritti procedurali delle parti.
(16)
La Commissione ha effettuato un esame obiettivo e approfondito delle asserzioni del denunciante prima di aprire l’inchiesta e successivamente ha svolto un’indagine indipendente di accertamento dei fatti, che ha portato alle risultanze provvisorie. Di conseguenza la Commissione non si è basata sulla denuncia e sulle asserzioni ivi contenute e ha elaborato le proprie risultanze sia nella fase provvisoria che in quella definitiva, sulla base di un esame obiettivo dei dati pertinenti ottenuti in modo indipendente nel corso del presente procedimento. Le argomentazioni del comitato e di Aditya Birla sono state pertanto respinte.
(17)
In risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Aditya Birla ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva spiegato il motivo per cui la combinazione di indicatori microeconomici e macroeconomici era stata ritenuta ragionevole. Come già illustrato al considerando 10 del regolamento provvisorio, la Commissione ha accettato intervalli di valori per gli indicatori microeconomici e macroeconomici data la struttura dell’industria dell’Unione. In ogni caso, gli intervalli di valori indicati per gli indicatori di pregiudizio hanno fornito dettagli sufficienti per consentire una comprensione ragionevole della sostanza delle informazioni presentate e per valutare gli andamenti di tutti gli indicatori di pregiudizio, in particolare perché è stato ulteriormente fornito un indice per il periodo in esame per ciascun indicatore.
(18)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Aditya Birla ha asserito che i suoi diritti di difesa erano stati violati a causa della modifica del periodo dell’inchiesta, che differisce tra la denuncia e il procedimento stesso. Più specificamente, il produttore esportatore ha messo in discussione la base giuridica della modifica unilaterale del periodo dell’inchiesta da parte della Commissione. Come stabilito al considerando 42 del regolamento provvisorio, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, il periodo dell’inchiesta deve riguardare di norma un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’apertura del procedimento. Nell’ambito di tale prescrizione, la Commissione dispone di potere discrezionale nella scelta del periodo dell’inchiesta, fintantoché tale selezione consente di giungere a risultanze rappresentative, utilizzando informazioni il più possibile recenti, e il regolamento di base non prevede alcun obbligo giuridico per cui il periodo scelto per l’inchiesta debba coincidere con quello scelto dai richiedenti. Nel presente caso la Commissione ha selezionato il periodo dell’inchiesta che termina tre mesi prima dell’apertura dell’inchiesta, in linea con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base e con la prassi consolidata, consentendo nel contempo la raccolta di dati presso l’Unione, i produttori esportatori e altre fonti statistiche. L’argomentazione di Aditya Birla è pertanto respinta.
1.6.
Campionamento
(19)
Non sono pervenute osservazioni concernenti il campionamento. Sono state pertanto confermate le risultanze di cui ai considerando da 21 a 34 del regolamento provvisorio.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(20)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Nan Ya ha chiesto l’esclusione dalla definizione del prodotto delle resine epossidiche speciali, comprese le resine epossidiche di tipo Novolac, le resine epossidiche bromurate e le resine epossidiche a base di BPF. Nan Ya ha ribadito la sua richiesta anche in risposta alla divulgazione finale delle informazioni senza fornire nuovi elementi di prova a tale riguardo. Il produttore esportatore di Taiwan ha sostenuto che tali prodotti sono fabbricati a partire da materie prime diverse, hanno caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche diverse (in quanto sono più resistenti e stabili a livello termico e chimico oppure presentano bassi livelli di carbonio incorporato al loro interno), sono usati per applicazioni specializzate, presentano una limitata intercambiabilità con le resine epossidiche convenzionali e sono percepiti in modo diverso dai consumatori. Nan Ya ha inoltre chiesto l’esclusione delle resine epossidiche solide che, a suo avviso, sono prodotte mediante un processo diverso (che prevede fasi di produzione supplementari) e hanno una limitata intercambiabilità con le resine epossidiche liquide convenzionali. Secondo Nan Ya, l’esclusione di tali prodotti dalla definizione del prodotto non ostacolerà l’efficacia delle misure antidumping, in quanto rappresentano una piccola percentuale del mercato dell’Unione, della produzione interna dell’Unione e delle importazioni. De Monchy ha inoltre sostenuto, in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l’eventualità di differenziare le resine epossidiche a base biologica e quelle di tipo speciale da altri tipi di resine ai fini di una maggiore precisione della classificazione e delle implicazioni tariffarie.
(21)
In primo luogo, a norma del punto 2 dell’avviso di apertura, tutte le parti interessate che intendevano fornire informazioni sulla definizione del prodotto sono state invitate a farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso (pertanto entro l’11 luglio 2024). Né Nan Ya né De Monchy hanno presentato osservazioni o comunicazioni al riguardo entro tale termine.
(22)
In secondo luogo, i tipi di resina epossidica contestati rientrano tutti nella definizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento provvisorio, che non è stata contestata dalle parti. Si sottolinea e risulta evidente dalla denuncia, dall’avviso di apertura e dal regolamento provvisorio che sia le resine epossidiche di base convenzionali sia le resine speciali sono considerate come prodotto in esame. In questo caso sono la composizione chimica di base e le materie prime utilizzate a definire le resine epossidiche: tutte le resine epossidiche quali definite all’articolo 1 del regolamento provvisorio, comprese le resine speciali o le resine epossidiche solide, sono polimeri o prepolimeri contenenti gruppi epossidici reattivi e che utilizzano l’epicloridrina e un componente di alcol alifatico o aromatico come elementi di base, il che le rende il prodotto in esame.
(23)
È pacifico che i tipi di resine epossidiche descritti al considerando 20 potrebbero avere varie applicazioni e caratteristiche leggermente diverse, potrebbero prevedere fasi di produzione supplementari, presentare prestazioni migliori, una maggiore stabilità o una maggiore resistenza chimica, che sono più rispettose dell’ambiente o che la domanda di tali resine e di conseguenza la loro produzione interna e le loro importazioni sono limitate. Tuttavia le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base dei vari tipi di resina epossidica sono analoghe, presentano tutte proprietà termoindurenti e sono prodotte utilizzando un processo di produzione simile. Inoltre sia i tipi di resina di base che quelli speciali sono acquistati presso i produttori dai medesimi clienti. I clienti pertanto percepiscono tali tipi di prodotti come simili e le resine epossidiche sarebbero vendute ai clienti utilizzando canali di vendita identici o simili. Inoltre il fatto che le resine speciali siano state prodotte nell’Unione o importate in quantità inferiori non è sufficiente per escluderle dall’ambito di applicazione del procedimento. In ogni caso, Nan Ya e De Monchy non hanno fornito dati pertinenti e verificabili che consentirebbero alla Commissione di valutare adeguatamente la richiesta di esclusione del prodotto. Le argomentazioni di Nan Ya e De Monchy sono state pertanto respinte in quanto ingiustificate.
(24)
In risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, QR Polymers ha inoltre asserito che la Commissione ha sbagliato a non considerare gli agenti indurenti nella sua analisi, anche se tali agenti utilizzano resina epossidica come materia prima e sono offerti in combinazione con le resine epossidiche. La Commissione ha ricordato che l’avviso di apertura e l’articolo 1 del regolamento provvisorio esponevano chiaramente la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. I prodotti a valle del prodotto in esame, pur utilizzando il prodotto in esame come materia prima, o i prodotti venduti insieme al prodotto in esame non sono tuttavia contemplati dalla presente inchiesta. QR Polymers ha ribadito la sua argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sostenendo che gli agenti indurenti non costituiscono un utilizzo a valle delle resine epossidiche, bensì un utilizzo parallelo, e non rappresentano un mero componente di un pacchetto arbitrario, ma sono essenziali per il funzionamento della resina e viceversa. La Commissione ha ribadito che gli stessi agenti indurenti non rientrano nella definizione del prodotto della presente inchiesta, indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti a valle o di prodotti utilizzati parallelamente alle resine epossidiche. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni di QR Polymers hanno dovuto essere respinte.
(25)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la definizione del prodotto e il prodotto simile, sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 44 a 55 del regolamento provvisorio.
3.
DUMPING
3.1.
Repubblica popolare cinese
3.1.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(26)
In assenza di altre osservazioni sono confermate le risultanze di cui alla sezione 3.1.1 del regolamento provvisorio.
3.1.2.
Valore normale
3.1.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(27)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal comitato. In primo luogo, il comitato ha asserito che la relazione non soddisfa le norme in materia di elementi di prova imparziali e oggettivi e di sufficiente valore probatorio. A suo avviso, il fatto che la relazione sia stata redatta con uno scopo deliberato, vale a dire di agevolare la presentazione, da parte delle industrie dell’Unione, di denunce nel settore delle misure commerciali, esclude automaticamente qualsiasi possibilità di un’analisi imparziale e obiettiva dell’economia cinese. Il comitato ha inoltre evidenziato il dubbio valore probatorio della relazione, in quanto omette deliberatamente circostanze, elementi e conclusioni fattuali che potrebbero porsi in contrasto con la parziale finalità per cui è stata elaborata o indebolirla.
(28)
In secondo luogo, il comitato ha sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base sembra essere incompatibile con l’accordo antidumping dell’OMC. Ha asserito che l’articolo 2.2 di tale accordo non riconosce il concetto di distorsioni significative e non consente l’utilizzo di dati da un paese rappresentativo appropriato o di prezzi internazionali per calcolare il valore normale. Nello specifico, l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC consente solo l’utilizzo del costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti nella determinazione del valore normale.
(29)
In terzo luogo, secondo il comitato, l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base sembra incompatibile con l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC e con la sua interpretazione resa dall’organo d’appello nel caso UE – Biodiesel (Argentina) (DS473) («UE – Biodiesel»), che ha sancito che le autorità incaricate dell’inchiesta devono utilizzare i costi effettivamente sostenuti da produttori o esportatori per il calcolo dei valori normali costruiti. Il comitato ha pertanto chiesto alla Commissione di accettare i prezzi e i costi sul mercato interno dichiarati dagli esportatori cinesi che hanno collaborato.
(30)
Per quanto riguarda l’argomentazione del comitato secondo cui la relazione non è obiettiva né imparziale, la Commissione rileva che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, nonché altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblica a partire da dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione stessa o sugli elementi di prova su cui si basa. Da allora la Commissione ha riesaminato la relazione e ha pubblicato una versione aggiornata nell’aprile 2024. La Commissione osserva che il comitato non ha sollevato alcuna obiezione sul merito e sugli elementi di prova contenuti nella relazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(31)
La Commissione ritiene altresì che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dal comitato. In via preliminare, la Commissione osserva che la relazione dell’OMC sul caso UE – Biodiesel non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, bensì di una disposizione specifica dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In ogni caso la legislazione dell’OMC, secondo l’interpretazione fornita dal panel e dall’organo d’appello dell’OMC nel caso UE – Biodiesel, consente l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione del comitato.
3.1.2.2.
Paese rappresentativo
(32)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Aditya Birla ha contestato la decisione della Commissione di utilizzare la Malaysia come fonte di valori di riferimento esenti da distorsioni per l’epicloridrina (ECH) e la soda caustica, mentre la Thailandia era stata scelta come fonte per tutti gli altri fattori produttivi, SGAV e profitti.
(33)
La Commissione ha chiarito che, solo per due fattori produttivi, ossia l’ECH e la soda caustica, per i quali le importazioni dalla Cina rappresentavano rispettivamente il 75 % e il 62 % di tutte le importazioni, la Commissione ha utilizzato la Malaysia, in quanto si è ritenuto che i prezzi di questi due fattori produttivi in Thailandia fossero distorti. Nelle sue osservazioni Aditya Birla non ha spiegato perché si tratterebbe di un errore di valutazione e tale osservazione è stata pertanto respinta.
(34)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Aditya Birla ha ribadito le proprie preoccupazioni in merito all’uso della Malaysia come valore di riferimento adeguato per ECH e soda caustica, mentre la Thailandia è stata utilizzata per altri fattori produttivi, SGAV e profitti. Aditya Birla ha dichiarato che, utilizzando due paesi per stabilire valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha commesso un errore giuridico che invalida i risultati dell’intera inchiesta. In altre parole ha sostenuto che, se occorreva utilizzare la Malaysia per determinati fattori produttivi, ciò implicava che il «principale paese rappresentativo» (vale a dire la Thailandia) non costituiva una scelta adeguata.
(35)
Aditya Birla ha fatto riferimento alla giurisprudenza relativa all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio
(
7
)
, che non è più in vigore, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, che stabiliva il metodo applicabile ai paesi non retti da un’economia di mercato
(
8
)
(
9
)
. Ha inoltre fatto riferimento alla causa T-326/21, in cui il Tribunale ha ribadito l’obbligo della Commissione di prendere in considerazione tutti gli elementi essenziali e pertinenti per stabilire il carattere adeguato del paese prescelto e ha sottolineato che tali elementi devono essere esaminati con la diligenza necessaria per garantire che il valore normale del prodotto oggetto dell’inchiesta sia determinato in maniera appropriata e non irragionevole
(
10
)
. Su tale base Aditya Birla ha affermato che la Commissione dovrebbe procedere con un altro paese rappresentativo oppure chiudere la presente inchiesta e avviarne una nuova.
(36)
La Commissione ha respinto l’argomentazione di Aditya Birla. Aditya Birla non ha spiegato perché l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base non consentirebbe l’uso di un secondo paese per stabilire il valore di riferimento di determinati fattori produttivi qualora la Commissione concluda che tali fattori risultano i più appropriati in un caso particolare. La giurisprudenza invocata da Aditya Birla non è pertinente o non è atta a suffragare la sua argomentazione. Di fatto, le due cause degli anni 1990 cui la società ha fatto riferimento riguardano l’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2423/88 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e il metodo all’epoca applicabile ai paesi non retti da un’economia di mercato. Inoltre la Commissione ha pienamente rispettato la norma definita dal Tribunale nella causa T-326/21: ha esaminato attentamente tutti gli elementi essenziali e pertinenti per selezionare un paese rappresentativo e ha agito con la diligenza necessaria per garantire che il valore normale del prodotto oggetto dell’inchiesta fosse determinato in maniera appropriata e non irragionevole. Infine, non è raro che il paese rappresentativo appropriato selezionato possa non essere adatto per ogni singolo fattore produttivo. Pertanto, se accolta, l’argomentazione avanzata da Aditya Birla renderebbe l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, e l’intero metodo basato sulle distorsioni significative inapplicabili in un considerevole numero di casi. Inoltre l’argomentazione del richiedente non tiene conto del fatto che l’elenco delle fonti di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), secondo comma, non è esaustivo e che il primo trattino di tale paragrafo non prevede la selezione di un solo paese rappresentativo appropriato. Fornisce invece orientamenti sulle modalità di scelta qualora vi siano diversi paesi rappresentativi appropriati. Ciò non riguarda il caso di specie, in quanto la Thailandia era chiaramente inappropriata per l’ECH, aspetto questo non contestato nemmeno da Aditya Birla.
3.1.2.3.
Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
(37)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangsu Sanmu ha osservato che la Commissione ha utilizzato le importazioni di «idrossido di sodio (soda caustica): in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)» in Malaysia indicate dal GTA come prezzo di riferimento della soda caustica. Jiangsu Sanmu ha sostenuto che tale prezzo non rifletteva accuratamente i due tipi di soda caustica (concentrazione al 32 % e al 50 %) utilizzati nel proprio processo di produzione di resine epossidiche. Ha invece proposto di utilizzare una media dei prezzi di riferimento internazionali ricavati dai fornitori dell’industria Opis’ Chemical Market Analytics
(
11
)
(«CMA»), un’affiliata Dow Jones, e Argus Chemical Market Reports
(
12
)
(«Argus»), che comunicano entrambi il prezzo di costo e nolo («CFR») per la soda caustica solida, ossia con concentrazione al 100 %, nel sud-est asiatico. Il prezzo per i diversi tipi di soda caustica si ottiene moltiplicando il prezzo di quella con concentrazione al 100 % per la percentuale di concentrazione. Secondo questo metodo, i prezzi per i tipi di soda caustica al 32 % e al 50 % sono rispettivamente 0,98 CNY/kg e 1,53 CNY/kg.
(38)
Al considerando 139 del regolamento provvisorio la Commissione ha riconosciuto che il GTA ha fornito un prezzo per una miscela di diversi tipi di soda caustica anziché valori di riferimento precisi per i tipi specifici di soda caustica utilizzati dai produttori esportatori. Tuttavia, in assenza di alternative più precise in tale fase, la Commissione aveva deciso di basarsi sul GTA. Il metodo proposto da Jiangsu Sanmu offriva il vantaggio di determinare i prezzi sulla base dei livelli di concentrazione, utilizzando valori di riferimento riconosciuti per il settore chimico che restituiscono cifre quasi identiche per la soda caustica in maniera indipendente. Di conseguenza la Commissione ha rivisto i margini di dumping di tutti i produttori cinesi inseriti nel campione sulla base dei valori di riferimento di cui al considerando 37.
(39)
Poiché i prezzi forniti erano a livello CFR (costo e nolo) a differenza di quelli utilizzati nel calcolo del valore normale a livello cif (costo, assicurazione e nolo), la Commissione ha applicato un adeguamento per tenere conto dell’assicurazione. Secondo fonti pubblicamente disponibili, i premi assicurativi per il carico marittimo variano generalmente dallo 0,2 % al 2 % del valore della spedizione
(
13
)
, a seconda della natura delle merci. I dati verificati dei produttori esportatori inseriti nel campione indicano che le spese di assicurazione per la spedizione di resine epossidiche variavano tra lo 0,1 % e lo 0,5 % del valore della spedizione. Dato che la soda caustica è più pericolosa da trasportare rispetto alle resine epossidiche, la Commissione ha aggiunto ai dati CFR un premio assicurativo dell’1 % per ottenere i valori di riferimento finali per la soda caustica a livello cif. Tale tasso rientra nell’intervallo osservato nell’industria e riflette l’aumento del rischio associato al trasporto di una sostanza chimica corrosiva come la soda caustica, che richiede misure di sicurezza rafforzate e procedure di movimentazione più rigorose. Il premio dell’1 % rappresenta pertanto un punto intermedio prudente ma ragionevole che garantisce un confronto equo e adeguato al rischio, evitando nel contempo una sovrastima.
(40)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Sinochem ha asserito che la Commissione aveva sovrastimato il premio assicurativo per il trasporto di soda caustica. Ha sostenuto che, anche se la soda caustica fosse più pericolosa delle resine epossidiche, ciò di per sé non giustificherebbe un premio assicurativo più elevato. Sinochem ha argomentato che il premio applicato alla soda caustica dovrebbe essere identico a quello applicabile alle resine epossidiche, in quanto la soda caustica è una materia prima consumata nella produzione di resine epossidiche.
(41)
Non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’affermazione secondo cui, sebbene la soda caustica fosse più pericolosa della resina epossidica, entrambi i prodotti avrebbero lo stesso costo di assicurazione per il trasporto. È inoltre ben noto che le materie prime possono avere proprietà fisico-chimiche diverse, come la corrosività, rispetto ai prodotti finali e che una maggiore corrosività può rendere necessario un premio assicurativo più elevato
(
14
)
. L’argomentazione è pertanto respinta.
(42)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Sanmu ha contestato il valore di riferimento proposto dalla Commissione per il costo del lavoro per la Thailandia (pari al 10,2 % della retribuzione oraria), composto da oneri del 5,2 % per il datore di lavoro e del 5 % per il dipendente. Pur concordando sul fatto che gli oneri a carico del datore di lavoro sono effettivamente pari al 5,2 %, Sanmu ha asserito che gli oneri aggiuntivi per il dipendente non sono sostenuti dal datore di lavoro e dovrebbero pertanto essere esclusi dal calcolo del valore di riferimento per il lavoro esente da distorsioni.
(43)
La Commissione ha accettato di prendere in considerazione solo gli oneri sociali direttamente a carico del datore di lavoro (ossia il 5,2 %) e ha rivisto di conseguenza il calcolo del valore di riferimento per il lavoro esente da distorsioni.
(44)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Sanmu ha ribadito le proprie osservazioni di cui al considerando 146 del regolamento provvisorio, secondo cui l’ipotesi di una durata settimanale del lavoro di 40 ore sottovaluta la durata del lavoro effettiva, che dovrebbe tenere conto anche delle ore di lavoro straordinario. A integrazione di tale affermazione, Sanmu ha fatto riferimento alla banca dati statistica dell’Organizzazione internazionale del lavoro, più specificamente alla serie di dati «Labor Force Survey», incentrata sul settore manifatturiero in Thailandia
(
15
)
. Secondo tale fonte, l’orario di lavoro settimanale medio nel settore manifatturiero in Thailandia dovrebbe essere di 47,2 ore.
(45)
La Commissione ha preso atto degli elementi di prova documentati presentati da Sanmu e ha modificato il calcolo del valore di riferimento esente da distorsioni per il costo del lavoro considerando 47,2 ore settimanali per la Thailandia.
(46)
A seguito delle modifiche di cui ai considerando 43 e 45 il valore di riferimento riveduto per il costo del lavoro è pari a 15,01 CNY/ora.
(47)
Sanmu ha inoltre asserito che il valore di riferimento esente da distorsioni per l’energia elettrica stabilito dalla Commissione comprendeva un’IVA del 7 %
(
16
)
. Sanmu ha osservato che in Thailandia gli utilizzatori industriali ricevono un rimborso integrale dell’IVA e che le imprese possono chiedere il rimborso dell’IVA pagata sui fattori produttivi
(
17
)
. Per questo motivo Sanmu ha chiesto alla Commissione di detrarre l’IVA del 7 % dal valore di riferimento dell’energia elettrica esente da distorsioni.
(48)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. È pacifico che i prezzi dell’energia elettrica in Thailandia sono quotati al netto dell’IVA. L’affermazione di Sanmu si basa su informazioni inesatte, probabilmente derivanti da una traduzione errata in inglese. Sia i siti web ufficiali dei fornitori di energia elettrica di proprietà dello Stato, Metropolitan Electricity Authority (MEA) e Provincial Electricity Authority (PEA), sia la Commissione di regolamentazione dell’energia (ERC) indicano chiaramente che le tariffe indicate sono al netto dell’IVA. Tali siti costituiscono fonti autorevoli per la fissazione dei prezzi dell’energia elettrica in Thailandia. L’indicazione esplicita dell’esclusione dall’IVA su tali piattaforme è accessibile al pubblico.
(49)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Sanmu ha asserito che, pur avendo stabilito un valore di riferimento esente da distorsioni per l’energia elettrica in Thailandia, la Commissione non ha giustificato la sua scelta di prendere in considerazione la tabella tariffaria n. 4 (ossia «grandi imprese di servizi generali») nell’ambito della pertinente normativa thailandese, corrispondente al consumo energetico più significativo (consumo medio di energia superiore a 250 000 kWh al mese) e al prezzo di base dell’energia elettrica più elevato. Sanmu ha chiesto alla Commissione di utilizzare la fascia di consumo di energia elettrica più appropriata come riferimento sulla base dei volumi di consumo verificati della società thailandese inserita nel campione Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Ltd.
(50)
Sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo, la Commissione ha concluso che era opportuno classificare i produttori di resine epossidiche nella fascia di consumatori «grandi imprese di servizi generali». I volumi di consumo di energia elettrica per tutti i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta (PI) hanno di fatto confermato che la scelta della tabella tariffaria n. 4, ossia «grandi imprese di servizi generali», risultava appropriata.
(51)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Sinochem Group ha contestato l’uso del livello di tensione «4.2.3: 22 kV» nel calcolo dei costi dell’energia elettrica, adducendo elementi di prova già forniti durante la verifica svolta per accertare che i suoi produttori esportatori sono collegati alla rete a 110 kV. Sinochem ha chiesto una revisione affinché fosse utilizzato il livello di tensione «4.2.1: 69 kV e superiore».
(52)
La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha rivisto di conseguenza il valore di riferimento per l’energia elettrica per i produttori esportatori interessati.
(53)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Sanmu ha individuato un errore materiale nel calcolo della tariffa media ponderata dell’energia elettrica (THB/CNY per KWh).
(54)
A seguito dell’osservazione presentata da Sanmu e dopo aver corretto il calcolo, la Commissione ha deciso di utilizzare i dati dettagliati sul consumo di energia elettrica forniti da tutti i produttori esportatori inseriti nel campione. Anziché applicare una media ponderata generale, la Commissione ha stabilito un valore di riferimento per l’energia elettrica specifico per società. Per ciascun produttore esportatore inserito nel campione, detto valore di riferimento è stato calcolato sulla base dei rispettivi consumi di energia elettrica nelle ore di punta e al di fuori delle ore di punta, laddove tali dati erano disponibili. L’utilizzo comunicato è stato poi assegnato di conseguenza allele tariffe applicabili per le ore di punta e fuori punta. Nei casi in cui un produttore non distingueva tra il consumo nelle ore di punta e al di fuori delle ore di punta, la Commissione ha applicato la tariffa per le ore di punta, ipotizzando che la tariffa per le ore fuori punta non fosse disponibile per il produttore esportatore in questione.
(55)
La Commissione ha inoltre deciso di includere sia il corrispettivo di potenza sia gli oneri di servizio nel valore di riferimento per le tariffe dell’energia elettrica, al fine di rispecchiare pienamente il costo dell’energia elettrica nel paese rappresentativo. Gli oneri di servizio sono stati espressi come importo fisso mensile, mentre il corrispettivo di potenza è stato stabilito, in kW sulla base del calcolo prudente della domanda di energia elettrica. Tale calcolo è stato effettuato dividendo l’energia totale consumata nelle ore di punta per il numero di ore di produzione.
(56)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Sinochem Group ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per ripartire le categorie di energia elettrica specifiche per società tra il consumo nelle ore di punta e al di fuori delle ore di punta e ha chiesto di riclassificare alcune categorie.
(57)
La Commissione ha accolto tale argomentazione e, ove giustificato, ha modificato le categorie di energia elettrica.
(58)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Sanmu e Sinochem hanno contestato il fatto che la Commissione avesse considerato come rientrante nelle ore di punta l’intero consumo di energia elettrica delle società che non operavano una distinzione tra consumo nelle ore di punta e al di fuori delle ore di punta. Sanmu ha sostenuto che erano disponibili informazioni pubbliche fornite dal Thailand Board of Investment
(
18
)
sulle ore di punta. D’altro canto, Sinochem ha proposto di applicare la media dei consumi nelle ore di punta e al di fuori delle ore di punta calcolata sulla base delle società del suo gruppo che hanno comunicato tali informazioni alla società che non le ha comunicate.
(59)
La Commissione ha esaminato tale argomentazione e ha convenuto che, data la natura continuativa nell’arco di 24 ore del processo di produzione, era ragionevole ripartire il consumo di energia elettrica in base alla tariffa per fasce orarie. La programmazione relativa alle ore di punta nell’ambito del sistema a fasce orarie è pubblicata dalla Metropolitan Electricity Authority (MEA)
(
19
)
, che definisce le ore di punta come quelle comprese tra le 9:00 e le 22:00, dal lunedì al venerdì. Ciò corrisponde a 13 ore al giorno per cinque giorni a settimana, pari a circa il 38,7 % delle ore totali settimanali.
(60)
Di conseguenza, per le società che non hanno comunicato la ripartizione del consumo di energia elettrica per fasce orarie, la Commissione ha considerato il 38,7 % del consumo totale di energia elettrica come consumo nelle ore di punta. Tale percentuale è strettamente in linea con la quota di consumo nelle ore di punta dichiarata dalle società che hanno presentato dati dettagliati sul consumo.
(61)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Sinochem ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il picco di domanda. Secondo Sinochem, il picco di domanda dovrebbe essere calcolato utilizzando i dati effettivi forniti dai rispondenti, anziché essere stimato secondo il metodo illustrato al considerando 62.
(62)
La Commissione ha definito il picco di domanda in kW (ossia la massima domanda di energia elettrica in un dato momento) come il consumo totale nelle ore di punta diviso per il numero medio di ore lavorate durante le ore di punta. Per calcolare il consumo nelle ore di punta, si è basata sui dati forniti dai rispondenti o, per le società che non operavano una distinzione tra utilizzo nelle ore di punta e al di fuori delle ore di punta, sul metodo di ripartizione descritto al considerando 59. La Commissione ha ritenuto che tale metodologia fosse valida e coerente tra le società. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(63)
Sulla base delle osservazioni di cui ai considerando da 49 a 59, la Commissione ha ricalcolato il valore di riferimento dell’energia elettrica individualmente per ciascun produttore esportatore.
(64)
In seguito alle ulteriori informazioni finali, Sinochem ha chiarito la sua argomentazione già descritta al considerando 61 in merito all’uso dell’energia elettrica consumata (in kWh) per determinare il corrispettivo di potenza. La Commissione ha esaminato tale argomentazione e ha concluso che la sua accettazione non avrebbe alcuna incidenza sul margine di dumping di Sinochem group. L’osservazione era pertanto irrilevante.
(65)
Analogamente a quanto esposto al considerando 47, Sanmu ha chiesto se il valore di riferimento esente da distorsioni per il gas naturale stabilito dalla Commissione includesse un’IVA del 7 %.
(66)
La Commissione ha calcolato il valore di riferimento esente da distorsioni per il gas naturale sulla base dei dati sul consumo forniti dal ministero thailandese dell’Energia
(
20
)
. Ha diviso il valore totale del gas naturale consumato in Thailandia nel 2023 per il volume totale corrispondente. Il valore unitario risultante non includeva l’IVA. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(67)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Sanmu ha ribadito la sua richiesta di accedere alla contabilità completa della società selezionata per stabilire il valore esente da distorsioni per le SGAV e i profitti in Thailandia (Aditya Birla). Sanmu ha asserito che i conti profitti e perdite del 2023 e del 2024 non contenevano spiegazioni o note di accompagnamento, per cui le parti non erano in grado di comprendere le modalità di calcolo delle SGAV. In particolare, Sanmu ha osservato che la Commissione dovrebbe detrarre tutte le spese di vendita dirette, quali le spese legate al trasporto, le commissioni ecc. dalle SGAV.
(68)
La Commissione ha chiesto ad Aditya Birla, ottenendola, l’autorizzazione a utilizzare i costi di trasporto indicati nel questionario per gli esportatori e a sottrarre tali costi dalle SGAV calcolate. La Commissione ha pertanto modificato dal 18,0 % al 12,6 % il congruo tasso esente da distorsioni per le SGAV utilizzato per la determinazione del valore normale.
3.1.2.4.
Costo di produzione – altre osservazioni
(69)
In seguito alla comunicazione preventiva, Jiangsu Ruiheng ha asserito che la Commissione aveva sovrastimato le spese generali utilizzate nel calcolo del margine di dumping. Nello specifico, la società ha sostenuto che la Commissione ha attribuito tutte le spese generali delle fasi di produzione a monte alle resine epossidiche, anziché ripartirle in funzione del consumo effettivo necessario per la produzione di resine epossidiche.
(70)
Tuttavia, contrariamente a quanto asserito da Jiangsu Ruiheng, la Commissione ha ripartito le spese generali sostenute in ciascuna fase del processo verticalmente integrato in proporzione ai prodotti impiegati per la sua produzione di resine epossidiche, garantendo una distribuzione accurata dei costi senza sovrastime. Tale valutazione è stata effettuata durante la visita di verifica in loco in collaborazione con la società e il costo risultante è stato utilizzato per calcolare il margine di dumping senza ulteriori modifiche. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(71)
In seguito alla comunicazione preventiva, JKYC ha asserito che uno dei tipi di prodotto per i quali era stato erroneamente dichiarato il costo di fabbricazione non era il prodotto in esame e non era stato esportato nell’Unione. JKYC ha pertanto chiesto alla Commissione di ricalcolare il margine di dumping escludendo tale tipo di prodotto.
(72)
Dopo aver esaminato il fascicolo sul costo di fabbricazione verificato utilizzato per il margine di dumping provvisorio, la Commissione ha confermato che un tipo di prodotto non rientrava nella definizione del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto ricalcolato il margine di dumping escludendo questo tipo di prodotto.
3.1.2.5.
Conclusione relativa al valore normale
(73)
La Commissione ha esaminato in particolare tutte le osservazioni relative al valore normale e, ove opportuno, ha rivisto le proprie risultanze, come precedentemente illustrato. Le restanti risultanze di cui alla sezione 3.1.2 del regolamento provvisorio sono confermate.
3.1.3.
Prezzo all’esportazione e confronto
(74)
In assenza di altre osservazioni, le risultanze relative al prezzo all’esportazione e al confronto del regolamento provvisorio sono state confermate.
3.1.4.
Margini di dumping
(75)
Come descritto nella sezione 3.1.2, a seguito delle argomentazioni delle parti interessate la Commissione ha rivisto i margini di dumping.
(76)
I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (%)
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
17,3
Sinochem Group, costituito da:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd
33,0
Altre società che hanno collaborato
23,0
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
33,0
3.2.
Repubblica di Corea
3.2.1.
Valore normale
(77)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha affermato che i due produttori esportatori coreani inseriti nel campione, che rappresentano l’85-95 % della produzione coreana di resine epossidiche, secondo le stime del denunciante, sembravano aver fornito informazioni inesatte in merito alla fonte delle loro forniture di epicloridrina («ECH»). Considerando che il 28-32 % dell’ECH utilizzata in Corea per la produzione di resine epossidiche è importato dalla Cina e che tali esportatori erano responsabili della produzione di quasi tutte le resine epossidiche in Corea, era matematicamente improbabile che i produttori esportatori inseriti nel campione avessero evitato di utilizzare l’ECH cinese.
(78)
Il denunciante ha inoltre sostenuto che il valore normale in Corea non dovrebbe essere basato sui prezzi praticati sul mercato interno, che avevano subito una notevole contrazione a causa delle distorsioni originarie della Cina, creando una particolare situazione di mercato in Corea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Di conseguenza il valore normale dovrebbe essere costruito sulla base dei costi e il prezzo dell’ECH in Corea dovrebbe essere sostituito da un valore di riferimento adeguato. Il denunciante ha suggerito di utilizzare il prezzo dell’ECH dell’America del Nord o dell’Europa occidentale.
(79)
La Commissione ha confermato che, previa verifica delle operazioni di acquisto delle materie prime, compresa la determinazione dei paesi di origine delle merci, ha riscontrato che la Cina non era la principale fonte di approvvigionamento di ECH dei due esportatori inseriti nel campione. Ha inoltre constatato che il prezzo di acquisto dell’ECH dalla Cina era coerente con il prezzo medio di acquisto degli esportatori durante il PI, compreso il prezzo di acquisto degli esportatori da vari paesi di origine diversi dalla Cina, come l’Unione europea.
(80)
Per quanto riguarda l’argomentazione relativa all’esistenza di una particolare situazione di mercato, la Commissione ha osservato che il principale esportatore mondiale di ECH non era la Cina, bensì la Thailandia, con oltre 108 000 MT esportate a livello mondiale durante il periodo dell’inchiesta, rispetto alle 58 000 MT esportate dalla Cina. La Thailandia era anche il principale esportatore della regione asiatica. Inoltre il prezzo medio all’esportazione di ECH praticato dalla Thailandia rientrava nella stessa fascia di quello della Cina. Pertanto sia la Cina che la Thailandia, tenuto conto della loro capacità produttiva e delle loro strategie di esportazione, hanno probabilmente svolto un ruolo cruciale nella determinazione dei prezzi dell’ECH in tutta la regione asiatica. I prezzi dell’ECH in Asia potrebbero essere stati altresì influenzati da molteplici altri fattori, tra cui la domanda proveniente da settori industriali quali l’edilizia e i rivestimenti
(
21
)
. Inoltre l’intensa concorrenza tra i produttori della regione può aver contribuito a mantenere prezzi competitivi. Di conseguenza l’attribuzione del livello dei prezzi dell’ECH in Corea esclusivamente alle importazioni cinesi potrebbe non cogliere appieno le complessità delle dinamiche di mercato in atto nella regione asiatica.
(81)
Sulla base di quanto precede e delle informazioni fornite dal denunciante, la Commissione non ha potuto concludere che la sovraccapacità della Cina in relazione all’ECH abbia determinato prezzi dell’ECH artificialmente bassi nei mercati vicini, tra cui la Corea, in grado di generare una particolare situazione di mercato. Ha pertanto constatato che le condizioni per l’adeguamento dei costi a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base non erano soddisfatte.
(82)
Dopo aver respinto l’argomentazione di cui sopra, la Commissione ha confermato le risultanze del regolamento provvisorio relative al valore normale per la Corea.
3.2.2.
Prezzo all’esportazione
(83)
In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando 207 e 208 del regolamento provvisorio.
3.2.3.
Confronto
(84)
In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 209 a 214 del regolamento provvisorio.
3.2.4. Margini di dumping
(85)
In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 215 a 220 del regolamento provvisorio.
3.3.
Taiwan
3.3.1.
Valore normale
(86)
In assenza di osservazioni, è confermato il considerando 221 del regolamento provvisorio.
3.3.2.
Prezzo all’esportazione
(87)
In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando 223 e 224 del regolamento provvisorio.
3.3.3.
Confronto
(88)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Nan Ya ha affermato che il valore normale e il prezzo all’esportazione non erano comparabili a causa delle differenze tra i quantitativi per ordini specifici sul mercato interno di Taiwan e sul mercato di esportazione dell’Unione.
(89)
Nel corso dell’inchiesta Nan Ya non ha fornito né presentato elementi di prova che suggerissero l’esistenza di stadi commerciali diversi tra il mercato interno e i mercati di esportazione o che il quantitativo ordinato per ordine specifico fosse un fattore significativo nella fissazione dei prezzi. Inoltre Nan Ya non ha presentato alcun elemento di prova sugli sconti basati sulla quantità o altri elementi di prova a sostegno dell’affermazione secondo cui volumi di vendita maggiori comporterebbero necessariamente prezzi scontati.
(90)
La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
3.3.4.
Margini di dumping
(91)
In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 231 a 233 del regolamento provvisorio.
3.4.
Thailandia
(92)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni Aditya Birla ha sostenuto che la Commissione non aveva preso in considerazione le sue osservazioni sulla comunicazione preventiva nel regolamento provvisorio. Aditya Birla ha ribadito le sue osservazioni anche in due comunicazioni distinte relative alla divulgazione finale delle informazioni. In entrambe le comunicazioni si ribadivano principalmente le stesse argomentazioni già presentate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni senza addurre nuovi elementi di prova che modificherebbero le conclusioni della divulgazione finale delle informazioni.
(93)
Come spiegato al considerando 4, le osservazioni ammissibili sulla comunicazione preventiva si limitano all’esattezza dei calcoli. Ciò è stato specificato anche nei documenti di comunicazione preventiva condivisi con le parti interessate. Le osservazioni presentate da Aditya Birla sulla comunicazione preventiva andavano al di là di tale ambito, trattando questioni che dovrebbero essere sollevate e affrontate solo in seguito all’istituzione delle misure provvisorie. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
3.4.1.
Valore normale
(94)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Aditya Birla ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato erroneamente le percentuali di profitto effettive sul mercato interno per tipi di prodotto (NCP) venduti sul mercato interno in quantità non conformi alla soglia del 5 % di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base per cui, secondo Birla, tali vendite non dovrebbero essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Secondo Aditya Birla, ciò era contrario all’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento e la Commissione avrebbe dovuto invece utilizzare il margine di profitto basato su tutte le vendite sul mercato interno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, indipendentemente dall’NCP in questione. Aditya Birla ha ribadito le sue osservazioni anche in due comunicazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, ripetendo le argomentazioni precedenti ma non fornendo nuovi elementi di prova che modificherebbero le conclusioni raggiunte nella divulgazione finale delle informazioni.
(95)
La Commissione ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da Aditya Birla, le vendite sul mercato interno il cui volume non rappresenta il 5 % o più delle esportazioni dello stesso tipo di prodotto non sono considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Infatti, l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base fa riferimento a vendite effettuate «
nel corso di normali operazioni commerciali
[…] [che] riguardano quantitativi insufficienti» (sottolineatura aggiunta). Di fatto, le operazioni in base alle quali è stato determinato il profitto effettivo per le vendite degli NCP pertinenti utilizzati nella costruzione dei valori normali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base erano tutte remunerative e quindi effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Pertanto la premessa secondo cui la Commissione ha utilizzato un profitto basato su operazioni non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali è di fatto errata.
(96)
Nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Aditya Birla sembra aver confuso le vendite che non sono state eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base) con le vendite che non hanno superato il test di rappresentatività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Il semplice fatto che le vendite siano state effettuate in quantità insufficienti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base non significa che non siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Di fatto, come indicato al considerando 95, le operazioni di vendita pertinenti utilizzate per calcolare il profitto effettivo per gli NCP pertinenti sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.
(97)
Per quanto riguarda la denuncia secondo cui il profitto utilizzato nella costruzione del valore normale per gli NCP pertinenti si basava su operazioni di vendita che nel complesso non superavano la soglia del 5 % di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha osservato quanto segue.
(98)
Se le vendite effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali sono insufficienti (ossia il loro volume è inferiore al 5 % del volume delle vendite del prodotto considerato nell’Unione), come nel caso degli NCP pertinenti, il valore normale può essere calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine maggiorato di un congruo importo per le SGAV e per i profitti oppure in base a prezzi all’esportazione rappresentativi
(
22
)
. A tal riguardo, l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base segue le disposizioni dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC.
(99)
Per quanto riguarda le SGAV e i profitti da utilizzare nella costruzione del prezzo a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, l’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base e l’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC dispongono, tra l’altro, che gli importi relativi alle SGAV e ai profitti siano basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi, sono previste tre modalità alternative per ottenerli.
(100)
L’articolo 2, paragrafo 3 e l’articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base rispecchia in gran parte, rispettivamente, gli articoli 2.2 e 2.2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC, pertanto dovrebbero essere interpretati, per quanto possibile, in conformità all’accordo
(
23
)
.
(101)
Come osservato dall’organo d’appello nella sua relazione sul tema «CE — Accessori per tubi»
(
24
)
, «L’articolo 2.2.2 stabilisce, […], i criteri per determinare un “equo importo” delle SGAV e del margine di profitto nel calcolo del valore normale costruito a norma dell’articolo 2.2». L’organo d’appello ha proseguito come segue: «[e]saminando il testo della parte introduttiva dell’articolo 2.2.2, si osserva che tale disposizione impone all’autorità incaricata dell’inchiesta l’obbligo generale (“deve”) di utilizzare “dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nell’ambito di normali operazioni commercialì per determinare l’importo delle SGAV e del margine di profitto. Solo ’[s]e non è possibile determinare tale importo come […] indicato”, l’autorità incaricata dell’inchiesta può ricorrere a uno degli altri tre metodi di cui ai punti da i) a iii). A nostro avviso, la formulazione della parte introduttiva indica che un’autorità incaricata dell’inchiesta, nel determinare le SGAV e il margine di profitto ai sensi dell’articolo 2.2.2, deve innanzitutto tentare di procedere a tale determinazione utilizzando i “dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nell’ambito di normali operazioni commerciali”. Se per l’esportatore e per il prodotto simile oggetto dell’inchiesta esistono dati effettivi relativi alle SGAV e al margine di profitto per le vendite nell’ambito di normali operazioni commerciali, l’autorità incaricata dell’inchiesta è tenuta a utilizzare tali dati ai fini della costruzione del valore normale; essa non può calcolare il valore normale costruito utilizzando i dati relativi alle SGAV e al margine di profitto facendo riferimento a dati diversi o utilizzando un metodo alternativo»
(
25
)
.
(102)
Ne consegue che, se le vendite di cui trattasi sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, come nel caso di specie, il loro volume è irrilevante. Come osservato dall’organo d’appello, «[l]’assenza all’interno dell’articolo 2.2.2 di una formulazione specifica relativa ai bassi volumi implica che tale articolo non debba essere interpretato in modo da prevedere un’eccezione in caso di bassi volumi di vendite»
(
26
)
. Conformemente a tale giurisprudenza, quando esistono dati effettivi sui profitti attinenti alle vendite effettuate da un produttore esportatore nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione non solo può, bensì deve utilizzare tali dati nella costruzione del valore normale. Tale obbligo si applica indipendentemente dal volume delle vendite interessate dalle operazioni di cui trattasi.
(103)
Per i motivi sopra esposti, l’argomentazione di Aditya Birla relativa alla determinazione del valore normale è stata respinta.
(104)
Aditya Birla ha sostenuto che le spese per i servizi tecnici, che coprono il costo dei servizi forniti ai clienti che utilizzano resine epossidiche per nuove applicazioni, usi finali o in circostanze mutate, dovrebbero essere imputate esclusivamente alle vendite sul mercato interno. Di conseguenza Aditya Birla ritiene che tali spese non debbano essere incluse nelle spese generali della società. Aditya Birla ha ribadito le sue osservazioni anche in risposta alla divulgazione finale delle informazioni.
(105)
La Commissione non ha accolto questo punto di vista. L’assistenza tecnica è un servizio generalmente offerto ai clienti sul mercato interno. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali costi fossero di natura generale e che dovrebbero essere inclusi nelle spese generali della società, per cui l’argomentazione è stata respinta.
(106)
Nello stesso contesto, Aditya Birla ha citato un accordo di royalty, che impone ad Aditya Birla di pagare commissioni alla società specificata. Aditya Birla ha sostenuto che tali commissioni sono collegate solo a prodotti e vendite specifici e non dovrebbero essere incluse nelle SGAV.
(107)
Sebbene Aditya Birla abbia citato l’accordo di royalty in relazione a spese per i servizi tecnici, si tratta di questioni distinte e sembra che Aditya Birla le abbia inavvertitamente accorpate. La Commissione non ha assegnato alle SGAV le quote comunicate da Aditya Birla sulla base dell’accordo di royalty, per cui l’argomentazione relativa a tale accordo è stata respinta.
3.4.2.
Prezzo all’esportazione
(108)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Aditya Birla ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto adeguare il prezzo di vendita delle resine epossidiche nei casi in cui indurenti e resine epossidiche erano venduti insieme allo stesso prezzo unitario nominale. Aditya Birla ha sostenuto che in questi casi la Commissione aveva erroneamente considerato la vendita combinata di resina epossidica e indurente come vendita di un sistema o di un kit. Aditya Birla ha ribadito le sue osservazioni anche in risposta alla divulgazione finale delle informazioni.
(109)
Secondo la Commissione, quando Aditya Birla indica un prezzo nominale di vendita equivalente per resine epossidiche e indurenti, il prezzo effettivo della resina epossidica è in realtà inferiore al prezzo indicato nella fattura e non riflette la realtà economica. Ciò è dovuto al fatto che gli indurenti e le resine epossidiche hanno un costo di produzione sostanzialmente diverso e, se venduti separatamente, gli indurenti sono venduti a un prezzo notevolmente superiore a quello delle resine epossidiche. La Commissione ha pertanto ritenuto necessario adeguare il prezzo nominale di vendita per le vendite per le quali è stato indicato lo stesso prezzo sia per la resina epossidica che per l’indurente, in modo da riflettere le differenze nei rispettivi costi degli indurenti e delle resine epossidiche. In tal modo i prezzi di vendita sono stati allineati alle operazioni in cui le resine epossidiche e gli indurenti venivano venduti separatamente.
(110)
La Commissione ha pertanto espresso disaccordo con l’argomentazione di Aditya Birla. Indipendentemente dal fatto che siano considerate vendite di un kit o di un sistema, le vendite combinate di indurenti e resine epossidiche con lo stesso prezzo nominale di vendita non riflettono la realtà economica per i motivi illustrati sopra. In tali casi è giustificato un adeguamento e la migliore base disponibile per tale adeguamento è stata il rispettivo costo degli elementi, seguendo l’analogia delle situazioni in cui gli indurenti e le resine epossidiche sono venduti come kit.
(111)
Inoltre Aditya Birla non ha sostenuto, né fornito elementi di prova al riguardo, che i prezzi di vendita elevati indicati in caso di vendite combinate sarebbero stati applicati per le vendite separate di resine epossidiche, o che gli stessi prezzi bassi per gli indurenti sarebbero stati applicati per le vendite separate di indurenti.
(112)
La Commissione ha pertanto sostenuto che, nei casi in cui le resine epossidiche e gli indurenti sono venduti in combinazione allo stesso prezzo nominale, un adeguamento dei prezzi nominali di vendita delle resine epossidiche era giustificato e ha respinto l’argomentazione.
(113)
Aditya Birla ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva applicato erroneamente SGAV e adeguamento del profitto della sua controllata tedesca CTP Advance Materials GmbH («CTP») ai prezzi di vendita di Aditya Birla sul mercato dell’Unione. L’adeguamento era basato sul totale delle SGAV di CTP e su un profitto nozionale.
(114)
La Commissione ha in parte accolto tale argomentazione. Pur sostenendo che CTP agiva in qualità di agente per tutte le vendite di Aditya Birla nell’Unione, la Commissione ha riconosciuto che l’adeguamento del profitto di cui al considerando 244 del regolamento provvisorio comprendeva le SGAV relative alle attività di trasformazione. Di conseguenza la Commissione ha effettuato una correzione al ribasso delle SGAV e dell’adeguamento del profitto per le vendite in cui CTP ha agito solo in qualità di agente. Nonostante l’adeguamento effettuato dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Aditya Birla ha ribadito le sue osservazioni anche in risposta alla divulgazione finale delle informazioni ribadendo le argomentazioni precedenti ma non fornendo nuovi elementi di prova che modificherebbero le conclusioni raggiunte nella divulgazione finale delle informazioni.
(115)
Inoltre Aditya Birla ha contestato il metodo di ripartizione applicato dalla Commissione nei casi in cui la resina epossidica è ulteriormente trasformata da CTP prima di essere rivenduta. In primo luogo, Aditya Birla ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto ripartire i costi di trasformazione tra diversi elementi (resina epossidica e altre sostanze) in base al volume. In secondo luogo, Aditya Birla ha sostenuto che la Commissione aveva sbagliato nel ripartire il prezzo di vendita dei prodotti trasformati tra le componenti in base al rispettivo prezzo di acquisto, come descritto al considerando 238 del regolamento provvisorio.
(116)
La Commissione ha espresso disaccordo con entrambe le argomentazioni. In primo luogo, la natura dell’attività di trasformazione di CTP, che comportava la miscelazione di resina epossidica con altre sostanze, faceva sì che il volume dei prodotti trasformati, anziché il loro valore, rappresentasse il principale fattore di costo. Pertanto i costi di trasformazione dovrebbero essere ripartiti sulla base del volume degli elementi.
(117)
In secondo luogo, il prezzo di vendita del prodotto trasformato dovrebbe essere ripartito tra le componenti in base al rispettivo costo di produzione o prezzo di acquisto. Questo metodo di ripartizione implica che le diverse componenti del prodotto trasformato hanno lo stesso margine di profitto, il che costituisce un’ipotesi ragionevole non contraddetta dalla società.
(118)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Aditya Birla ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva ignorato alcune operazioni di vendita nei calcoli del dumping.
(119)
Le operazioni cui si riferiva Aditya Birla avevano avuto luogo al di fuori del periodo dell’inchiesta, riguardavano vendite al di fuori dell’Unione o prodotti non realizzati da Aditya Birla. Pertanto tali operazioni sono state correttamente escluse dai calcoli del dumping.
(120)
Di conseguenza, per i motivi sopra esposti, la Commissione ha respinto le argomentazioni relative al metodo di ripartizione dei costi di trasformazione e al prezzo di vendita.
(121)
Aditya Birla ha inoltre sostenuto che la Commissione ha erroneamente applicato il prezzo di vendita di Aditya Birla a CTP nel calcolo del prezzo cif delle importazioni per determinare il margine di pregiudizio. Secondo Aditya Birla, invece, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il prezzo calcolato a partire dal prezzo di vendita dei prodotti trasformati, come descritto al considerando 237 del regolamento provvisorio. Aditya Birla ha ribadito le sue osservazioni anche in risposta alla divulgazione finale delle informazioni ribadendo le argomentazioni precedenti ma non fornendo nuovi elementi di prova che modificherebbero le conclusioni raggiunte nella divulgazione finale delle informazioni.
(122)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Contrariamente a quanto sostenuto da Aditya Birla, la Commissione ha costruito i prezzi cif sulla base dei prezzi di vendita praticati ad acquirenti indipendenti nell’Unione.
3.4.3.
Confronto
(123)
In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 239 a 244 del regolamento provvisorio.
3.4.4.
Margine di dumping
(124)
A seguito dell’adeguamento descritto al considerando 114, il margine di dumping è stato rivisto dal 32,8 % al 29,9 %.
(125)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (%)
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
29,9
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
29,9
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(126)
In assenza di osservazioni relative alla definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 249 a 254 del regolamento provvisorio.
4.2.
Consumo dell’Unione
(127)
In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 255 a 258 del regolamento provvisorio.
4.3.
Importazioni dai paesi interessati
4.3.1.
Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(128)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Nan Ya ha contestato la decisione della Commissione di valutare le importazioni da Taiwan cumulativamente con le importazioni da altri paesi interessati, sostenendo che le condizioni di concorrenza tra le importazioni da Taiwan e da altri paesi interessati, nonché tra le importazioni da Taiwan e il prodotto simile sul mercato interno, differiscono sostanzialmente. Secondo l’esportatore, i volumi delle importazioni da Taiwan e la quota di mercato detenuta dalle importazioni dell’Unione da Taiwan sono stati irrisorie rispetto alle importazioni dagli altri paesi interessati e hanno registrato un andamento completamente diverso da quello delle importazioni dagli altri paesi interessati. Nan Ya ha sostenuto che la quota di mercato delle importazioni da Taiwan nell’Unione si è ridotta tra il 2022 e il PI e che, di conseguenza, l’industria dell’Unione ha perso la propria quota di mercato a vantaggio delle importazioni da altri paesi interessati e non dei produttori esportatori di Taiwan. Nan Ya ha infine sostenuto che le importazioni da Taiwan sono entrate nel mercato dell’Unione in volumi ben inferiori e a prezzi più elevati rispetto ad altri paesi interessati e che anche durante il PI i prezzi delle importazioni dell’Unione da Taiwan sono rimasti superiori del 7 % rispetto al 2020.
(129)
In primo luogo, come indicato al considerando 260 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni da Taiwan non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. In secondo luogo, in linea con l’evoluzione della quota di mercato degli altri paesi interessati, le importazioni da Taiwan sono aumentate di 4 795 tonnellate durante il periodo in esame e hanno raggiunto una quota di mercato del 3,3 % (in aumento rispetto all’1,7 % del 2020). È stata inoltre accertata la presenza di dumping per i produttori esportatori taiwanesi. Infine, come spiegato nella sezione 4.3.1 del regolamento provvisorio, le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina, da Taiwan e dalla Thailandia e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile dell’Unione erano analoghe, e Nan Ya non ha presentato elementi di prova che dimostrino il contrario. Pertanto tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti affinché le importazioni da Taiwan e dalla Cina potessero essere valutate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio. L’argomentazione di Nan Ya ha dovuto essere pertanto respinta.
(130)
In assenza di ulteriori osservazioni relative alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha confermato le sue conclusioni su tali aspetti enunciate ai considerando da 259 a 265 del regolamento provvisorio.
4.3.2.
Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(131)
Il comitato ha sostenuto che i dati statistici sulle importazioni utilizzati dalla Commissione sono incompleti e inaffidabili, in quanto si basavano esclusivamente sul codice NC 3907 30 00 e non tenevano conto di altri codici NC pertinenti (2910 90 00 , 3824 99 92 e 3824 99 93 ) senza un’adeguata verifica e motivazione alla base dell’esclusione di alcuni codici NC. Il comitato ha inoltre contestato il fatto che la Commissione si sia basata su dati ottenuti commercialmente da S&P Global intelligence, che non sono pubblicamente disponibili e possono non costituire elementi di prova positivi.
(132)
In primo luogo, la Commissione ha illustrato in modo chiaro e inequivocabile al considerando 267 del regolamento provvisorio il metodo impiegato per identificare le importazioni dai paesi interessati e il motivo per cui ha escluso determinati codici delle merci generali, compresi vari altri prodotti, diversi dalle resine epossidiche. A tale riguardo, nelle sue osservazioni il comitato non ha dimostrato perché tale approccio dovrebbe essere dichiarato non valido e in che modo un approccio alternativo i) produrrebbe risultati più accurati per le importazioni dai paesi interessati e/o ii) invaliderebbe l’analisi della Commissione. In secondo luogo, i dati sulle importazioni su cui si è basata la Commissione sono stati tratti esclusivamente da Eurostat, una banca dati pubblicamente disponibile con dati verificabili e non sono integrati da alcuna informazione di mercato privata. La Commissione ha unicamente affermato che i dati Eurostat sono coerenti con S&P Global intelligence, senza basare le proprie analisi o conclusioni su tali informazioni. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal comitato, S&P Global intelligence è un servizio disponibile su abbonamento ampiamente utilizzato dall’industria delle resine epossidiche. È ragionevole ritenere che il comitato e/o i suoi membri avrebbero tutto l’interesse ad accedere ai dati di quella che è una fonte di dati di prim’ordine nonché la più completa nell’industria delle resine epossidiche. A prescindere da ciò, è incontestabile che la Commissione abbia tratto i dati sulle importazioni, utilizzati per le sue risultanze, da Eurostat, una banca dati pubblicamente disponibile. L’argomentazione del comitato è stata pertanto respinta.
(133)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il comitato ha sostenuto che la Commissione ha usato i dati di S&P Global intelligence in modo selettivo. Secondo il comitato, la Commissione ha utilizzato i dati in maniera incoerente avvalendosi di essi per i dati macroeconomici sul pregiudizio non verificati e non per l’esame delle importazioni.
(134)
Contrariamente a quanto sostenuto dal comitato, la Commissione non ha utilizzato i dati controversi in modo selettivo. Sebbene la Commissione si sia avvalsa di S&P Global intelligence come fonte primaria di dati per ottenere un quadro completo degli indicatori macroeconomici dell’industria dell’Unione, l’uso dei dati di S&P Global intelligence come fonte primaria non era necessario per l’identificazione delle importazioni dai paesi interessati, in quanto i dati completi erano disponibili in Eurostat. In ogni caso, i dati di S&P Global intelligence sono coerenti con i dati Eurostat per quanto riguarda le statistiche sulle importazioni. L’approccio scelto non rende in alcun modo selettiva e viziata la metodologia della Commissione. L’argomentazione del comitato è stata pertanto respinta.
4.3.3.
Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
(135)
QR Polymers, il distributore esclusivo di Nan Ya per la Grecia, in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni ha affermato che l’undercutting dei prezzi, che la Commissione asserisce di aver riscontrato, non è presente in Grecia. Con riferimento alla sezione 4.3.3 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricordato che l’undercutting è stato calcolato utilizzando i dati sulle vendite all’esportazione nell’Unione ricavati dalle risposte verificate al questionario fornite dai produttori esportatori inseriti nel campione, tra cui Nan Ya, e sulle vendite nell’Unione effettuate dai produttori dell’Unione inseriti nel campione per il mercato dell’Unione considerato nel suo complesso (anziché per uno o più paesi selezionati), rendendo quindi inefficace l’argomentazione formulata da QR Polymers.
(136)
In assenza di ulteriori osservazioni relative al volume, alla quota di mercato e al prezzo delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha confermato le sue conclusioni su tali aspetti enunciate ai considerando da 266 a 276 del regolamento provvisorio.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(137)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il comitato ha sostenuto che la valutazione del pregiudizio si basa su dati macroeconomici e microeconomici ricavati non solo dalle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione, ma anche da dati stimati da S&P Global intelligence. Secondo il comitato, tale approccio solleva notevoli preoccupazioni circa l’accuratezza, l’affidabilità e la rappresentatività di tali indicatori.
(138)
Gli indicatori microeconomici si basano esclusivamente sulle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati macroeconomici erano basati su informazioni presentate dai denuncianti e verificate dalla Commissione riguardanti oltre il 70 % della produzione dell’Unione, ulteriormente integrate dalle migliori cifre disponibili di S&P Global al fine di ottenere dati per l’intera industria dell’Unione. Tali dati sono pertanto sufficientemente rappresentativi delle tendenze micro e macroeconomiche dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. Il comitato non è riuscito a dimostrare il contrario e la sua argomentazione è pertanto respinta.
(139)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il comitato ha ribadito la sua argomentazione secondo cui utilizzare il 2020 come anno di riferimento per la valutazione delle tendenze relative al pregiudizio porta ad esagerare il conseguente deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Il comitato ha per contro sostenuto che utilizzare il 2019 o il 2021 come anno di riferimento per valutare le tendenze produrrebbe un’analisi più equilibrata.
(140)
In primo luogo, come indicato al considerando 43 del regolamento provvisorio, nel caso di specie, la Commissione, conformemente alla sua prassi abituale, ha selezionato un periodo di tre anni interi nonché il periodo dell’inchiesta per l’esame delle tendenze e degli indicatori macroeconomici e microeconomici. In secondo luogo, la valutazione del pregiudizio comporta una valutazione dinamica dei fattori economici nel periodo in esame e non soltanto delle condizioni all’inizio e alla fine del periodo in esame. In terzo luogo, indipendentemente dal primo anno del periodo in esame, dall’analisi della Commissione è emerso chiaramente un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza una modifica del periodo in esame non inficerebbe né modificherebbe in altro modo le risultanze relative al pregiudizio di cui al presente regolamento.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
(141)
In assenza di osservazioni sugli indicatori macroeconomici, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 282 a 296 del regolamento provvisorio.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
(142)
In risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Nan Ya ha sostenuto che la Commissione non può ignorare il fatto che l’industria dell’Unione registrasse perdite anche nel 2020, quando il volume delle importazioni dai paesi interessati era molto basso. Nan Ya ha inoltre asserito che l’andamento della redditività dell’industria dell’Unione, in particolare a partire dal 2022, era legato all’aumento dei costi di produzione sostenuti dai produttori dell’Unione e alla loro capacità (o incapacità) di trasferire tali costi sui consumatori in ragione della natura stessa del mercato.
(143)
In primo luogo, come indicato al considerando 306 del regolamento provvisorio, la situazione di perdita dei produttori dell’Unione nel 2020 è stata determinata dalla risposta iniziale del mercato alla pandemia di COVID-19 ed è solo dopo il 2022 che si sono avvertiti gli effetti pregiudizievoli dell’aumento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping. Come ulteriormente esposto al considerando 321 del regolamento provvisorio, la pressione derivante dall’aumento dei volumi delle importazioni a prezzi di dumping notevolmente inferiore al costo di produzione dei produttori dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta è diventata insostenibile per l’industria dell’Unione. È a causa di questa concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping che l’industria dell’Unione non è più riuscita ad aumentare i prezzi di vendita in modo da trasferire agli acquirenti l’aumento del costo delle materie prime. Al fine di attenuare le perdite in termini di volumi di produzione e di quota di mercato, i produttori dell’Unione sono stati di conseguenza costretti a ridurre i prezzi a scapito della loro redditività. L’argomentazione di Nan Ya è pertanto respinta.
(144)
In assenza di ulteriori osservazioni sugli indicatori microeconomici, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 297 a 310 del regolamento provvisorio.
4.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(145)
Sulla base di quanto sopra, la Commissione conferma le risultanze di cui ai considerando da 311 a 317 del regolamento provvisorio.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(146)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il comitato ha affermato che la Commissione non aveva definito un calendario coerente che collegasse le importazioni oggetto di dumping al presunto pregiudizio. Secondo il comitato, la maggiore impennata delle importazioni si è verificata nel 2020-2022, quando la redditività dell’Unione ha raggiunto un picco, mentre la recessione registrata tra il 2022 e il PI è coincisa con un’inflazione eccezionale del costo dell’energia e delle materie prime.
(147)
Come osservato nel regolamento provvisorio (in particolare ai considerando 321, 326 e 348), le importazioni cumulate dai paesi interessati sono aumentate costantemente e a un ritmo significativo (cfr. tabella 3 del regolamento provvisorio) ogni singolo anno del periodo in esame (quindi non soltanto tra il 2020 e il 2022), mentre la quota di mercato dei produttori dell’Unione è diminuita e le importazioni totali da altri paesi sono rimaste stabili. Sebbene nel periodo 2021-2022 i produttori dell’Unione siano riusciti a conseguire profitti sani nonostante la concorrenza sleale grazie all’impennata della domanda di prodotti contenenti resine epossidiche, gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping si sono manifestati nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, quando le importazioni dai paesi interessati hanno continuato ad aumentare la loro quota di mercato in un mercato dell’Unione in contrazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(148)
In assenza di ulteriori osservazioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono confermati i considerando da 319 a 328 del regolamento provvisorio.
5.2.
Importazioni da paesi terzi
(149)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni come anche nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il comitato ha sostenuto che, in contrasto con l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, gli effetti delle importazioni dalla Corea sull’industria dell’Unione non sono stati isolati e adeguatamente valutati. Secondo il comitato, la Commissione non ha fornito una spiegazione convincente del motivo per cui tali importazioni non dovrebbero essere considerate un fattore che contribuisce in modo significativo al pregiudizio.
(150)
In primo luogo, gli effetti delle importazioni da altri paesi terzi, in particolare dalla Corea, sono stati debitamente valutati in maniera distinta al considerando 332 del regolamento provvisorio. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal comitato, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Corea hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Tuttavia tale contributo non è stato tale da attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati per i motivi già illustrati ai considerando 334 e 356 del regolamento provvisorio.
(151)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il comitato ha anche asserito che la Corea avrebbe dovuto essere inclusa nell’analisi cumulativa della Commissione e che l’accumulazione selettiva, che esclude le importazioni coreane, distorce il quadro macroeconomico. Con riferimento all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base e alla sezione 4.3.1 del regolamento provvisorio, la Commissione ha osservato che gli effetti delle importazioni coreane non avrebbero potuto essere valutati cumulativamente in quanto non era stato riscontrato alcun margine di dumping per la Corea. L’argomentazione del comitato è stata pertanto respinta. In ogni caso, il potenziale effetto pregiudizievole delle importazioni dalla Corea è stato analizzato nella sezione 5.2.1 e in particolare nel considerando 332 del regolamento provvisorio.
(152)
Analogamente, Nan Ya ha asserito, in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, che la conclusione della Commissione secondo cui le importazioni dell’Unione dalla Corea non attenuavano il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping da Taiwan e il pregiudizio è inadeguata, e ha chiesto alla Commissione di rivedere la propria determinazione. Nan Ya ha sostenuto che la Corea rappresentava un’ampia percentuale di tutte le importazioni durante il periodo in esame, mentre le importazioni dell’Unione da Taiwan sono rimaste estremamente marginali durante tutto il periodo in esame (diminuendo per gran parte del tempo) e Taiwan ha mantenuto una quota di mercato trascurabile rispetto all’industria dell’Unione e alla Corea.
(153)
Come indicato nella sezione 4.3.1 del regolamento provvisorio, le importazioni da Taiwan sono valutate cumulativamente con le importazioni dalla Cina e dalla Thailandia ai fini del presente caso. La quota dei paesi interessati sul totale delle importazioni dell’Unione è aumentata da meno dell’11 % a oltre il 35 %, mentre le importazioni coreane sono diminuite di 2 punti percentuali nel periodo in esame. Anche considerandone l’andamento in maniera individuale, le importazioni taiwanesi sono aumentate del 73 % nel periodo in esame. Pertanto, come indicato al considerando 332 del regolamento provvisorio, dati i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, così come il loro andamento nel corso dell’intero periodo in esame, non si è potuto concludere che le importazioni dalla Corea fossero in grado di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole da esse causato all’industria dell’Unione. L’argomentazione di Nan Ya deve pertanto essere respinta.
(154)
In assenza di ulteriori osservazioni, sono confermati i considerando da 329 a 334 del regolamento provvisorio.
5.3.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(155)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il comitato ha affermato che l’incapacità dell’industria dell’Unione di mantenere i volumi e i prezzi delle esportazioni era un fattore chiave che ha contribuito al deterioramento generale della sua situazione finanziaria. Secondo il comitato, questo calo dell’andamento delle esportazioni non può essere ignorato o sminuito nella valutazione del nesso di causalità.
(156)
L’andamento delle esportazioni è stato debitamente valutato dalla Commissione. Come indicato nella sezione 5.2.2 e al considerando 357 del regolamento provvisorio, nella sua valutazione la Commissione non ha ignorato né sminuito l’andamento delle esportazioni. Difatti, ha concluso che l’andamento delle importazioni ha contribuito alla situazione sfavorevole dei produttori dell’Unione, ma non in maniera tale da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. L’argomentazione del comitato è stata pertanto respinta.
(157)
In assenza di ulteriori osservazioni, sono confermati i considerando da 335 a 340 del regolamento provvisorio.
5.4.
Effetti di altri fattori
(158)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il comitato ha ribadito che il deterioramento dei risultati è iniziato nel 2022, in coincidenza con l’aumento dei prezzi dell’energia e dei costi delle materie prime, piuttosto che con l’aumento delle importazioni. Il comitato ha inoltre osservato che la decisione dei produttori dell’Unione di ridurre i volumi di produzione e l’utilizzo degli impianti non era coerente con le consuete risposte concorrenziali che ci si attende in un mercato dei prodotti di base. Secondo il comitato, la Commissione avrebbe dovuto verificare se tale drastica riduzione della produzione non fosse stata il risultato di decisioni strategiche deliberate adottate in previsione del presente procedimento antidumping.
(159)
Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il comitato ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato con elementi di prova positivi che le importazioni oggetto di dumping erano la causa principale del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e non il brusco aumento del costo dell’energia e di alcune materie prime.
(160)
La Commissione ha infatti analizzato l’effetto dell’aumento dei costi di produzione e dell’impennata dei costi dell’energia ai considerando 341, 342 e 358 del regolamento provvisorio e ha concluso che, in assenza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di trasferire gli aumenti dei costi e di rispondere adeguatamente all’evoluzione delle condizioni di mercato.
(161)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Nan Ya ha inoltre asserito che il costo di produzione è rimasto eccezionalmente elevato durante il periodo in esame, il che spiegava perché l’industria dell’Unione non ha potuto trasferire i costi aggiuntivi sui suoi acquirenti in una situazione di contrazione del mercato dell’Unione.
(162)
Con riferimento alla sua analisi del nesso di causalità di cui alle sezioni 5.2.3 e 5.2.5 del regolamento provvisorio, la Commissione ha osservato che fattori quali le decisioni aziendali dei produttori dell’Unione, i prezzi dell’energia e gli aumenti dei prezzi delle materie prime sono stati debitamente esaminati e valutati. Come indicato ai considerando 306 e 314 del regolamento provvisorio, dopo il 2022 sono state le importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dai paesi interessati a causare una significativa depressione dei prezzi per l’industria dell’Unione. A causa di tali importazioni oggetto di dumping (e di nessun altro fattore, come le decisioni aziendali dei produttori dell’Unione o la crisi energetica o l’aumento dei prezzi delle materie prime), l’industria dell’Unione non è stata in grado di vendere a prezzi che avrebbero coperto i suoi costi di produzione ed ha iniziato a registrare perdite nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Se non vi fosse stata la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di assorbire il crescente costo di produzione e di rispondere adeguatamente all’evoluzione delle condizioni di mercato. In termini di andamento dei costi e dei prezzi di vendita, come risulta dalla tabella 8 («Prezzi di vendita nell’Unione») del regolamento provvisorio, mentre il costo di produzione dell’Unione è diminuito di 20 punti percentuali tra il 2022 e il PI, i prezzi di vendita dell’Unione sono diminuiti di 90 punti percentuali nello stesso periodo. Le argomentazioni del comitato e di Nan Ya sono pertanto respinte.
(163)
Nella sua risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni Aditya Birla ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha tenuto adeguatamente conto degli effetti distorsivi della pandemia di COVID-19 sulla valutazione del pregiudizio. Secondo l’esportatore, basare i calcoli del pregiudizio su dati relativi al periodo tra il 2020 e il 2021 senza effettuare adeguamenti sufficienti accorpa le distorsioni economiche con il pregiudizio effettivo, determinando un errore manifesto nell’analisi di non imputazione e del nesso di causalità. In primo luogo, i calcoli del pregiudizio (compresi l’underselling e l’undercutting) si basano sul periodo dell’inchiesta e non sul periodo della pandemia di COVID-19 che precede tale periodo di diversi anni. Inoltre, in termini più generali, la valutazione del pregiudizio da parte della Commissione tiene conto dei dati relativi al periodo in esame, effettuando una valutazione dinamica degli indicatori macro e microeconomici dell’industria dell’Unione in tale periodo, compresi gli anni 2020-2021. Come risulta dai considerando 257, 258, 288, 306, 321, 345 e 364 del regolamento provvisorio e contrariamente a quanto sostenuto da Aditya Birla, nella sua valutazione del pregiudizio la Commissione ha tenuto debitamente conto dell’impatto della pandemia di COVID-19 sulla situazione dell’industria dell’Unione. Infine, Aditya Birla non ha dimostrato in che modo gli effetti della pandemia di COVID-19 attenuerebbero il nesso di causalità o invaliderebbero in altro modo la valutazione del nesso di causalità della Commissione. L’argomentazione di Aditya Birla è pertanto respinta.
(164)
Sulla base di quanto sopra e in assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione conferma le risultanze di cui ai considerando da 341 a 353 del regolamento provvisorio.
5.5.
Conclusioni sul nesso di causalità
(165)
Sono state confermate le conclusioni sul nesso di causalità riportate nei considerando da 354 a 360 del regolamento provvisorio.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
6.1.
Margine di pregiudizio
(166)
Il denunciante ha affermato, in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, che la Commissione ha sottostimato il profitto di riferimento dell’industria delle resine epossidiche dell’Unione prendendo come base il margine di profitto minimo del 6 %. Il denunciante ha suggerito che un margine di profitto ragionevole dovrebbe essere pari almeno al [10-20] %, vale a dire il margine di profitto medio tra il 2020 e il 2022. Secondo il denunciante, l’adeguamento del profitto di riferimento al di sopra della soglia del 6 % sarebbe anche in linea con la recente prassi della Commissione, che ha accettato una redditività superiore al 6 % raggiunta dall’industria dell’Unione prima del periodo in esame.
(167)
In primo luogo, si fa riferimento al considerando 364 del regolamento provvisorio, che ha fornito una spiegazione esaustiva in merito alla determinazione del profitto di riferimento conformemente all’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base. In secondo luogo, pur essendosi espresso a favore dell’utilizzo del margine di profitto medio tra il 2020 e il 2022, il denunciante stesso ha sminuito tale scelta riconoscendo che «sebbene i livelli di profitto del 2021 fossero notevolmente superiori al profitto di riferimento previsto, anche i margini di profitto del 6 % indicati nel 2020 e nel 2022 non fungono da parametro di riferimento rappresentativo». Inoltre, come indicato nelle risultanze provvisorie della Commissione, la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione per il periodo precedente al periodo in esame non ha potuto essere presa in considerazione in maniera significativa data la mancanza di dati affidabili o la forte volatilità dei profitti in tale periodo. L’argomentazione del denunciante deve essere pertanto respinta.
(168)
Il denunciante ha inoltre sostenuto, in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, che nello stabilire il prezzo indicativo la Commissione dovrebbe applicare un costo standard di conformità per industria (facendo riferimento a una relazione della Commissione sulla valutazione dei costi nell’industria chimica dell’Unione, pubblicata nel 2016) in assenza di dati quantitativi specifici provenienti dalle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(169)
In primo luogo, e come riconosciuto dal denunciante nelle sue osservazioni, per calcolare i futuri costi di conformità la Commissione richiede dati quantificabili e verificabili, che i produttori dell’Unione inseriti nel campione non hanno fornito nel presente caso, come indicato nei considerando 364 e 365 del regolamento provvisorio. Inoltre il calcolo del prezzo non pregiudizievole (compresi i costi di R&S, innovazione e i futuri costi di conformità) è un esercizio che comprende cifre personalizzate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. Pertanto non sarebbe possibile sostituire i dati specifici per società con dati specifici per settore nell’ambito dell’esercizio. Per i motivi di cui sopra, l’argomentazione del denunciante deve essere respinta.
(170)
Infine, il denunciante ha affermato che i produttori cinesi sembrano aver adottato una strategia di fissazione dei prezzi sincronizzata, in quanto i margini di pregiudizio calcolati per gli esportatori cinesi inseriti nel campione sono allineati in maniera pressoché identica, il che solleva preoccupazioni in merito a potenziali pratiche anticoncorrenziali. Poiché il denunciante non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua argomentazione (che in ogni caso non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento di base), la Commissione non ha potuto esaminarla e deve pertanto essere respinta. L’argomentazione è stata ribadita dal denunciante in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, anche se ancora senza elementi di prova che la sostenessero.
(171)
Come indicato ai considerando 113 e 114, il prezzo all’esportazione per la società thailandese è stato corretto e di conseguenza la Commissione ha rivisto il margine di pregiudizio per la Thailandia. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:
Paese
Società
Margine di dumping definitivo (%)
Margine di pregiudizio definitivo (%)
Cina
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
17,3
116
Sinochem Group:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd.
33,0
118,9
Altre società cinesi che hanno collaborato
23,0
117,1
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
33,0
118,9
Taiwan
Chang Chun Plastics Co
10,8
105,8
Nan Ya Plastics Corporation
11,0
96,5
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan
11,0
105,8
Thailandia
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
29,9
71
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
29,9
71
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(172)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Cina
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
17,3
Sinochem Group, costituito da:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd
33,0
Altre società che hanno collaborato
23,0
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
33,0
Taiwan
Chang Chun Plastics Co
10,8
Nan Ya Plastics Corporation
11,0
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan
11,0
Thailandia
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
29,9
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
29,9
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Osservazioni sull’interesse dell’Unione in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni
(173)
Il comitato ha sostenuto che l’elevato livello dei dazi ostacolerà l’accesso delle importazioni dalla Cina nell’Unione e ha ribadito che la ridotta disponibilità di resine epossidiche a prezzi competitivi potrebbe comportare costi più elevati per le industrie a valle che dipendono da tali fattori produttivi. L’argomentazione del comitato è respinta facendo riferimento alla sezione 7.4 del regolamento provvisorio, in particolare ai considerando 391 e 392. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il comitato ha ribadito le proprie argomentazioni, ritenendo l’analisi dell’interesse dell’Unione non equilibrata e chiedendo una valutazione specifica dell’impatto a valle, senza presentare elementi di prova o nuove argomentazioni.
(174)
Aditya Birla ha inoltre sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping avrebbe un impatto negativo sugli obiettivi dell’Unione in materia di energia pulita e sulla sicurezza energetica, in quanto comporterebbe costi più elevati, una minore sicurezza dell’approvvigionamento e comprometterebbe le principali politiche dell’UE in materia di clima ed energia, contrastando in ultima analisi gli obiettivi dell’Unione di potenziare le energie rinnovabili e l’elettrificazione. L’esportatore ha altresì sostenuto che l’istituzione di misure comporterebbe anche la chiusura degli impianti di produzione di CTP, un’affiliata di Aditya Birla nell’Unione.
(175)
Contrariamente a quanto sostenuto da Aditya Birla e in linea con il considerando 388 del regolamento provvisorio, l’assenza di misure (anziché la loro istituzione) comprometterebbe l’esistenza dell’industria delle resine epossidiche nell’Unione e la stabilità dell’approvvigionamento per le industrie utilizzatrici. La dipendenza dalle importazioni oggetto di dumping metterebbe di fatto a repentaglio gli sforzi dell’Unione volti a sviluppare una propria base industriale affidabile per conseguire gli obiettivi in materia di energie rinnovabili e neutralità in termini di emissioni di carbonio. Inoltre in relazione alle attività dell’affiliata di Aditya Birla nell’Unione, si ricorda che, oltre alla sufficiente capacità disponibile presso i produttori dell’Unione, vi sono altri grandi paesi esportatori come l’India, la Corea o la Svizzera e i loro produttori (compreso il produttore indiano collegato ad Aditya Birla e CTP) che rappresentano fonti di approvvigionamento alternative e generano una sana concorrenza per l’industria dell’Unione. In secondo luogo, non sarà impedito alle importazioni cinesi, thailandesi e taiwanesi di entrare nell’Unione, bensì entreranno semplicemente a prezzi equi pagando dazi. Alla luce di quanto precede, l’argomentazione di Aditya Birla è respinta.
(176)
In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Nan Ya ha sostenuto (anche facendo riferimento all’evento di forza maggiore dichiarato presso lo stabilimento di Westlake per uno dei tipi di prodotto) che le misure probabilmente non tutelerebbero la produzione dell’Unione, ma consentirebbero alle società denuncianti di sostituire la loro produzione di resina epossidica nell’Unione con importazioni proprie dagli Stati Uniti, dove il costo di produzione era notevolmente inferiore. Nan Ya ha inoltre affermato che le misure hanno aumentato il rischio di comportamenti anticoncorrenziali da parte dei maggiori produttori dell’Unione, facendo riferimento al precedente coinvolgimento di Westlake in attività di cartello nell’Unione e nel Regno Unito.
(177)
Le asserzioni di Nan Ya non erano accompagnate da elementi di prova e pertanto sono state considerate puramente speculative. L’esportatore non ha dimostrato in che modo una dichiarazione temporanea di evento di forza maggiore in relazione a un particolare tipo di prodotto o un precedente comportamento anticoncorrenziale dei produttori dell’Unione possa mettere in discussione l’interesse generale a istituire misure di difesa commerciale volte a ripristinare condizioni di parità nel settore delle resine epossidiche, o prevalere su tale interesse. Le argomentazioni di Nan Ya sono state pertanto respinte.
(178)
In risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’importatore indipendente De Monchy, che distribuisce resine di Nan Ya, ha ribadito di essere contrario ai dazi antidumping istituiti per le importazioni taiwanesi. Secondo l’importatore, la limitazione dell’approvvigionamento da parte di Nan Ya a causa delle misure potrebbe incidere negativamente sugli utilizzatori finali, aumentare il livello dei prezzi dei prodotti finali e comportare anche una perdita di attività e di personale per l’importatore.
(179)
Inoltre un altro importatore indipendente di resine della taiwanese Nan Ya e al tempo stesso anche un utilizzatore (QR Polymers) si sono manifestati in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, chiedendo un riesame delle risultanze provvisorie. QR Polymers ha sostenuto che, diversamente da quanto riportato nella conclusione provvisoria della Commissione di cui al considerando 389 del regolamento provvisorio, la società non disponeva del livello di profitto presentato dalla Commissione, la quota dei costi delle resine epossidiche rispetto ai costi totali della società non è limitata e non esistono fonti di approvvigionamento alternative oppure non sono pronte a fornire le quantità di resine epossidiche di cui QR Polymers avrà bisogno. QR ha ribadito la sua argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, aggiungendo che la società aveva fornito alla Commissione dati quantitativi dettagliati riguardanti i suoi risultati finanziari, i suoi acquisti, la quota delle importazioni dei suoi acquisti e le sue vendite. Secondo QR Polymers, la Commissione disponeva di tutti i dati necessari per valutarne la situazione. QR ha inoltre sottolineato che il danno ad essa inflitto si propagherebbe lungo la catena, e ha fornito alla Commissione lettere di sostegno di un suo cliente, di un fornitore, di un produttore in conto lavorazione e di uno dei suoi distributori.
(180)
In primo luogo, poiché né De Monchy né QR Polymers hanno compilato un questionario specifico della Commissione con dati verificabili, in modo da quantificare l’effetto che avrebbero i dazi sulle rispettive società, le argomentazioni sollevate sono puramente speculative e non possono essere valutate nel merito. QR Polymers non ha dimostrato che diventerebbe non redditizia e non ha suffragato le asserzioni secondo cui non poteva rivolgersi a fornitori diversi da Nan Ya né il modo in cui il dazio dell’11 % imposto a Nan Ya avrebbe inciso sulle sue prestazioni commerciali. QR Polymers rappresenta inoltre solo una frazione dell’industria dell’Unione delle resine epossidiche e la sua situazione non sarebbe tale da alterare l’analisi dell’interesse dell’Unione e le conclusioni generali tratte dalla Commissione nelle risultanze provvisorie o nel presente regolamento. Inoltre nelle lettere presentate a sostegno delle sue argomentazioni si esprimono solo preoccupazioni generali in merito alle implicazioni delle misure antidumping nei confronti di Nan Ya e sono state fornite solo in forma riservata. In ogni caso, tali affermazioni di carattere generale non potrebbero inficiare l’analisi dell’interesse dell’Unione effettuata dalla Commissione nel presente caso. Si ricorda inoltre che QR Polymers non ha fornito alcuna prova circostanziata del motivo per cui dovrebbe ricevere uno specifico trattamento individuale (cfr. considerando 189 e 190). In secondo luogo, come indicato al considerando 393 del regolamento provvisorio, le misure avranno probabilmente solo un impatto irrilevante (se non nullo) sugli importatori, in quanto questi ultimi possono continuare a importare resine epossidiche a prezzi equi dai paesi interessati (e dai loro esportatori, come Nan Ya) o da altri paesi terzi. Sebbene le misure antidumping possano comportare un aumento del prezzo delle resine epossidiche e incidere negativamente sugli importatori e sugli utilizzatori, come indicato al considerando 391 del regolamento provvisorio, si prevede che i dazi determineranno soltanto un modesto aumento dei prezzi. Inoltre qualsiasi correzione dei prezzi sarebbe semplicemente una manifestazione del ripristino di scambi equi in una situazione in cui i prezzi dell’industria dell’Unione erano contratti in ragione di una pressione al ribasso derivante dalle importazioni oggetto di dumping. Le argomentazioni delle parti sono pertanto respinte.
(181)
Nella sua risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, De Monchy ha inoltre sostenuto che molti siti di produzione più datati nell’Unione richiedono una manutenzione significativa, il che comporta potenziali ritardi o carenze nell’approvvigionamento per gli utilizzatori finali. Come indicato al considerando 387 del regolamento provvisorio, vi sono altri grandi paesi che esportano resine epossidiche nell’Unione, quali l’India, la Corea o la Svizzera, oltre a capacità sufficiente dei produttori dell’Unione e dei paesi interessati (le cui importazioni possono entrare nell’Unione a prezzi equi). Inoltre De Monchy non ha fornito alcun elemento di prova comprovato del fatto che i produttori dell’Unione non sarebbero in grado di soddisfare la domanda proveniente dagli utilizzatori dell’Unione. L’affermazione di De Monchy è pertanto respinta. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, QR Polymers ha asserito che l’evento di forza maggiore dichiarato da Westlake sulla produzione di bisfenolo F e sulla cessazione della produzione di ECH da parte di Westlake era indicativo del fatto che l’istituzione di misure causerebbe il deterioramento e non un miglioramento della situazione della produzione di resine epossidiche in Europa. L’argomentazione di QR Polymers è stata respinta in quanto un evento di forza maggiore temporaneo per uno dei tipi di prodotto o l’interruzione della produzione di una materia prima a monte da parte di uno dei produttori dell’Unione non può incidere sostanzialmente sulla situazione dell’approvvigionamento nell’Unione, in particolare in presenza di forniture provenienti da altri produttori dell’Unione (ad esempio Olin) o da paesi interessati (ad esempio Taiwan o Thailandia) a prezzi equi o da altri paesi terzi. Sia QR Polymers sia De Monchy hanno inoltre sostenuto, in riferimento all’annuncio di Westlake della chiusura dello stabilimento di produzione di resine liquide nei Paesi Bassi nel 2025, che la situazione del mercato di tali resine in Europa è mutata radicalmente, causando una scarsità immediata di resine epossidiche disponibili prodotte in Europa per approvvigionare il mercato dell’Unione. Secondo tali importatori la perdita della capacità produttiva di Westlake in Europa deve essere compensata con importazioni da Taiwan e la Commissione dovrebbe rivedere la propria decisione in merito alle importazioni da Taiwan al fine di minimizzare il danno per il mercato europeo delle resine epossidiche. Si sottolinea che le misure mirano a tutelare gli interessi legittimi dell’intera industria dell’Unione (che comprende sei gruppi di produttori, come indicato al considerando 249 del regolamento provvisorio) e non solo quelli di una società specifica, come Westlake. La chiusura di uno degli impianti non può inficiare la conclusione della Commissione secondo cui la situazione dell’approvvigionamento per gli utilizzatori e gli importatori nell’Unione non è in pericolo, data la notevole capacità ancora presente nell’Unione e l’esistenza di fonti di approvvigionamento in paesi terzi, compresi i paesi interessati, a prezzi equi. L’annuncio della chiusura è inoltre una semplice manifestazione degli effetti devastanti che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati (tra cui Taiwan) hanno avuto su uno dei produttori dell’Unione di resine epossidiche: tali effetti rendono ancora più impellente la necessità di istituire misure al fine di tutelare l’occupazione e la produzione nell’Unione. Le argomentazioni aggiuntive di QR Polymers e De Monchy devono pertanto essere respinte.
(182)
In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Akzo Nobel ha chiesto alla Commissione di ridurre o eliminare il livello di dazio che si intendeva imporre a Chang Chun Plastics Co (CCP). Secondo tale utilizzatore, tale livello di dazio comprometterebbe la stabilità dell’approvvigionamento, ridurrebbe l’efficienza della produzione e indebolirebbe la competitività dell’industria dei rivestimenti dell’Unione.
(183)
In primo luogo, il margine antidumping imposto a CCP non è proibitivo e non impedirà a Akzo Nobel di continuare a rifornirsi di resine epossidiche da CCP a prezzi equi. Akzo Nobel dispone inoltre di altre fonti di approvvigionamento disponibili all’interno o all’esterno dell’Unione. In secondo luogo, si fa riferimento al considerando 380 del regolamento provvisorio, secondo cui gli utilizzatori dell’industria dei rivestimenti (tra cui anche Akzo Nobel) i) hanno beneficiato di ampi margini di profitto, ii) l’incidenza del costo delle resine epossidiche sul loro costo di produzione era limitata e iii) le entrate derivanti dai prodotti contenenti resine epossidiche sono limitate, il che riduce quindi ulteriormente l’impatto che le misure avranno in generale sull’industria dei rivestimenti. L’argomentazione di Akzo Nobel è stata pertanto respinta in quanto ingiustificata.
(184)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il comitato ha sostenuto che la Commissione aveva interpretato in modo selettivo i tassi di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione. Secondo il comitato, la Commissione formula due tesi reciprocamente incompatibili che non possono essere contemporaneamente vere: da un lato, il ridotto utilizzo della capacità produttiva dei produttori dell’Unione è la prova di un pregiudizio notevole, e, dall’altro, la stessa capacità è presentata come garanzia di un approvvigionamento affidabile una volta istituiti i dazi.
(185)
Non vi è alcuna contraddizione nelle risultanze della Commissione, né tantomeno sono incompatibili. In effetti, l’utilizzo degli impianti è uno degli indicatori esaminati nell’ambito dell’analisi del pregiudizio. Un ridotto tasso di utilizzo degli impianti dovuto alla pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping non contraddice la risultanza secondo cui nell’Unione è disponibile una capacità produttiva sufficiente e un potenziale aumento dell’approvvigionamento per le industrie a valle sarà possibile in seguito all’istituzione delle misure. L’argomentazione del comitato è stata pertanto respinta.
7.2.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(186)
Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato la propria conclusione di cui al considerando 394 del regolamento provvisorio, secondo cui non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Cina, di Taiwan e della Thailandia.
8.
CHIUSURA E MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
(187)
Non essendo stata accertata l’esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni dalla Corea, il procedimento relativo alle importazioni originarie della Corea è chiuso.
8.1.
Misure definitive
(188)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(189)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, QR Polymers ha chiesto alla Commissione di concedere un’esenzione dall’applicazione delle misure antidumping per le resine epossidiche importate da parte di QR Polymers da Nan Ya nell’ambito del regime di uso finale. QR ha ribadito la sua argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, senza tuttavia presentare nuovi elementi di prova.
(190)
QR Polymers non ha dimostrato nella sua richiesta su quale base e per quale uso finale i tipi di resina epossidica importati da Nan Ya dovrebbero essere soggetti a un’esenzione nell’ambito del regime di uso finale. L’argomentazione di QR Polymers deve pertanto essere respinta.
(191)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Dazio antidumping definitivo (%)
Cina
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
17,3
116
17,3
Sinochem Group:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd.
33,0
118,9
33,0
Altre società cinesi che hanno collaborato
23,0
117,1
23,0
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
33,0
118,9
33,0
Taiwan
Chang Chun Plastics Co
10,8
105,8
10,8
Nan Ya Plastics Corporation
11,0
96,5
11,0
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan
11,0
105,8
11,0
Thailandia
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
29,9
71
29,9
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
29,9
71
29,9
(192)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni» originarie dei rispettivi paesi interessati.
(193)
Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione
(
27
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(194)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione corretta dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo a condizione che sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. In assenza della presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni» originarie del paese interessato pertinente.
(195)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(196)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(197)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie del rispettivo paese interessato dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(198)
I produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
8.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(199)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
8.3.
Retroattività
(200)
Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(201)
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(202)
La Commissione ha esaminato, sulla base dei dati di Surveillance, se vi sia stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, come prescritto dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Ai fini di tale analisi, la Commissione ha confrontato:
a)
la media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l’apertura fino al mese intero in cui ha avuto luogo la registrazione (luglio 2024 - ottobre 2024) con la media mensile delle importazioni negli stessi mesi nel periodo dell’inchiesta;
b)
la media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l’apertura fino al mese intero in cui sono stati adottati i dazi provvisori (luglio 2024 - febbraio 2025) con la media mensile delle importazioni negli stessi mesi del periodo dell’inchiesta;
c)
la media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l’apertura fino al mese intero in cui ha avuto luogo la registrazione (luglio 2024 - ottobre 2024) con la media mensile delle importazioni nell’intero periodo dell’inchiesta; e
d)
la media mensile delle importazioni dal primo mese intero dopo l’apertura fino al mese intero in cui sono stati adottati i dazi provvisori (luglio 2024 - febbraio 2025) con la media mensile delle importazioni nell’intero periodo dell’inchiesta.
(203)
Nessuno dei quattro confronti di cui sopra ha evidenziato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta.
(204)
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le condizioni per la riscossione retroattiva non sono soddisfatte.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(205)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
28
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(206)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche, note anche come resine epossiche o poliepossidi, che sono polimeri o prepolimeri contenenti gruppi epossidici reattivi, a base di epicloridrina e di un componente di alcol alifatico o aromatico (quale il BPA), in forma solida, semisolida o liquida, di ogni tipo di categoria, purezza, peso molecolare o struttura molecolare, anche contenenti modificanti, agenti indurenti o additivi, purché gli agenti indurenti non abbiano reagito chimicamente in modo da indurire la resina epossidica o trasformarla in un prodotto diverso che non contenga più gruppi epossidici, attualmente classificati con i codici NC ex 2910 90 00 , ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00 (codici TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20 e 3907 30 00 80) e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia.
I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1:
—
determinati prodotti vernicianti e di rivestimento, costituiti da miscele, miscugli o altre formulazioni di resina epossidica, agente indurente e pigmento, in qualsiasi forma, confezionati in uno o più recipienti, in cui 1) il pigmento rappresenta almeno il 10 % del peso totale del prodotto, 2) la resina epossidica rappresenta al massimo l’80 % del peso totale del prodotto e 3) l’agente indurente rappresenta dal 5 al 40 % del peso totale del prodotto;
—
tessuti o fibre preimpregnati, spesso denominati «preimpregnati», che sono materiali compositi costituiti da tessuti o fibre (in genere carbonio o vetro) impregnati di resina epossidica;
—
miscele di resine epossidiche con altri materiali, attualmente classificate con codici NC diversi da 2910 90 00 , 3824 99 92 , 3824 99 93 e 3907 30 00 .
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Cina
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
17,3
89LO
Sinochem group:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd
33,0
89LP
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
23,0
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
33,0
8999
Taiwan
Chang Chun Plastics Co
10,8
89LQ
Nan Ya Plastics Corporation
11,0
89LR
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan
11,0
8999
Thailandia
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
29,9
89LS
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
29,9
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]
.
Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». In assenza della presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta;
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Articolo 4
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originario della Corea, è chiuso.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2024/4137, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4137/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2714 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (
GU L, 2024/2714, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2714/oj
).
(
4
)
Nel documento di comunicazione preventiva si afferma esplicitamente quanto segue: «Le osservazioni dovrebbero essere limitate all’esattezza dei calcoli. In questa fase la Commissione prende in considerazione solo le osservazioni relative ad errori materiali, che includono errori nelle addizioni, sottrazioni o in altre funzioni aritmetiche, errori risultanti da operazioni imprecise di copiatura, duplicazione, applicazione di unità di misura o tassi di conversione incoerenti e altri tipi di errori analoghi che la Commissione ritiene materiali. Eventuali altre osservazioni saranno prese in considerazione solo in seguito alla divulgazione delle misure provvisorie».
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia (
GU L, 2025/393, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/393/oj
).
(
6
)
Che rappresenta Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd, Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co. Ltd, Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd e Nantong Xingchen Synthetic Material Co. Ltd.
(
7
)
Regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell’11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (
GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2423/oj
).
(
8
)
Causa C-16/90 del 22 ottobre 1991,
Detlef Nolle, titolare della ditta
«
Eugen Nolle
»
contro Hauptzollamt Bremen-Freihafen
, ECLI:EU:C:1991:402, punto 13.
(
9
)
Causa C-26/96 del 29 maggio 1997,
Rotexchemie International Handels GmbH & Co. contro Hauptzollamt Hamburg-Waltershof
, ECLI:EU:C:1997:261, punto 23.
(
10
)
Causa T-326/21 del 21 giugno 2023,
Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione
, ECLI:EU:T:2023:347, punto 128.
(
11
)
https://cma.opisnet.com/?utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&gad_source=1
.
(
12
)
https://view.argusmedia.com/chemicals-market-reports.html
.
(
13
)
https://freightinsurancecoverage.com/process/marine-cargo-insurance-cost
.
(
14
)
https://traderiskguaranty.com/trgpeak/top-5-impact-insurance-costs
.
(
15
)
ILO, banca dati delle statistiche sulla forza di lavoro, «Mean weekly hours actually worked per employed person by sex and economic activity — Annual», Thailandia (
https://rshiny.ilo.org/dataexplorer35/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A&ref_area=THA
).
(
16
)
Thailand Board of Investment (
https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs&utm
).
(
17
)
PWC, «Thailand; Corporate — Other Taxes» (
https://taxsummaries.pwc.com/thailand/corporate/other-taxes?utm
).
(
18
)
https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs
.
(
19
)
https://www.mea.or.th/en/our-services/tariff-calculation/other/-LDELdOY73W3K
.
(
20
)
https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static
.
(
21
)
https://www.chemanalyst.com/Pricing-data/epichlorohydrin-55
.
(
22
)
Cfr., in tal senso, la sentenza del 1
o
ottobre 2014,
Consiglio/Alumina
, C-393/13 P, EU:C:2014:2245, punto 20 e giurisprudenza ivi citata.
(
23
)
Cfr., ad esempio, la sentenza del 19 dicembre 2013,
Transnational Company
«
Kazchrome
»
e ENRC Marketing/Consiglio
, C-10/12 P, EU:C:2013:865, punto 54; sentenza del 16 dicembre 2020,
Changmao Biochemical Engineering/Commissione
, T-541/18, EU:T:2020:605, punto 61.
(
24
)
Relazione dell’organo d’appello,
European Communities — Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil
, WT/DS219/AB/R, punto 96.
(
25
)
Ibidem, punto 97.
(
26
)
Ibidem, punto 98.
(
27
)
E-mail:
TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu
; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
28
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori che hanno collaborato della Repubblica popolare cinese non inseriti nel campione
Nome della società
Codice addizionale TARIC
Allnex Resins (China) Co., Ltd.
89LT
Chang Chun Chemical (JiangSu) Co., Ltd.
89LU
Chang Chun Chemical (Panjin) Co. Ltd.
89LV
Dalian Qihua New Material Co., Ltd.
89LW
Dongying Hebang Chemical Co., Ltd.
89LX
Fujian Huanyang New Material Co., Ltd.
89LY
Sinopec Hunan Petrochemical Co., Ltd.
89LZ
Techstorm Advanced Material Corporation Limited
89M0
Zhuhai Epoxy Base Electronic Material Co., Ltd.
89M1
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1505/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2025/1505 rappresenta lo strumento principale per le misure antidumping su resine epossidiche, disciplinando l'applicazione di dazi commerciali secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/1036. Importatori, produttori dell'Unione e operatori commerciali devono considerare questi margini di dumping (17,3%-33,0% per la Cina, con aliquote specifiche per Taiwan e Thailandia) nel calcolo dei costi di importazione, nella determinazione dei prezzi di vendita e nella gestione della competitività di mercato. La normativa coinvolge questioni di valore normale, prezzo all'esportazione, dumping, pregiudizio all'industria dell'Unione e paesi rappresentativi per il calcolo dei costi esenti da distorsioni.
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