Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1508/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1508 della Commissione, del 24 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 24/07/2025 In vigore dal: 24/07/2025 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi imposti sugli acciai a rivestimento organico cinesi e su quali basi sono stati calcolati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/1508 istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acciai a rivestimento organico (ARO) originari della Repubblica Popolare Cinese, confermando e prorogando misure precedentemente adottate nel 2013 e rinnovate nel 2019. I dazi variano tra lo 0% e il 26,1% e si applicano ai prodotti laminati piatti di acciaio rivestiti di materie plastiche, vernici o altri materiali organici, utilizzati principalmente nel settore edile. La Commissione ha determinato il valore normale utilizzando il metodo del paese rappresentativo (Messico), poiché ha accertato l'esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese dovute all'intervento pubblico sostanziale, alla proprietà statale diffusa nel settore siderurgico e all'assenza di corretta applicazione del diritto fallimentare. Il calcolo dei dazi si basa sul confronto tra il valore normale costruito (14.977,99 CNY/tonnellata) e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi, che risultano inferiori dal 118% al 173%, evidenziando una pratica di dumping sistematica.

La Commissione ha concluso che, nonostante le importazioni cinesi nel periodo di inchiesta fossero praticamente scomparse (solo 2.554 tonnellate, pari allo 0,06% del mercato), esiste un rischio concreto di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Questo rischio è fondato sulla capacità produttiva inutilizzata in Cina (circa 7 volte la domanda dell'Unione), sui prezzi notevolmente inferiori praticati sui mercati terzi e sull'attrattiva del mercato europeo, che offre prezzi superiori del 30-60% rispetto alle esportazioni cinesi verso altri paesi. L'industria dell'Unione, composta da oltre 20 produttori con una produzione stimata di circa 4 milioni di tonnellate annue, avrebbe subito pregiudizio significativo dall'ingresso di importazioni cinesi a prezzi di dumping.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1508 della Commissione, del 24 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1508 of 24 July 2025 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain organic coated steel products originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1508 25.7.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1508 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ("Cina", "RPC" o "paese interessato") ("misure iniziali"). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso "inchiesta iniziale". (2) Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 ( 3 ) il Consiglio ha istituito in parallelo dazi compensativi sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina. I dazi compensativi attualmente in vigore variano dal 13,7 % al 44,7 %. (3) In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il 2 maggio 2019 la Commissione ha prorogato le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC con il regolamento (UE) 2019/687 ( 4 ) ("precedente riesame in previsione della scadenza"). I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra lo 0 % e il 26,1 %. (4) I dazi antidumping e antisovvenzioni combinati sono compresi tra il 13,7 % e il 58,3 %. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (5) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore ( 5 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ("domanda"). (6) La domanda è stata presentata il 2 febbraio 2024 dalla European Steel Association ("Eurofer" o "richiedente") per conto dell'industria dell'Unione di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping avrebbe creato un rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 aprile 2024 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 6 ) ("avviso di apertura"). 1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame (8) L'inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame ("periodo in esame"). 1.5. Parti interessate (9) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi alla Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti dell'Unione, gli importatori indipendenti noti dell'Unione, gli utilizzatori indipendenti dell'Unione notoriamente interessati, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. (10) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.6. Campionamento (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. 1.6.1. Campionamento dei produttori dell'Unione (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. (13) Prima dell'apertura 14 produttori dell'Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione ed espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su questa base la Commissione aveva selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 28 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione e il 26 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti nel periodo dell'inchiesta di riesame. (14) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. 1.6.2. Campionamento degli importatori (15) La domanda di apertura del riesame in previsione della scadenza ha individuato dieci importatori indipendenti che sono stati invitati a fornire informazioni in merito al campionamento. Nessuno di loro si è manifestato. 1.6.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC (16) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. (17) Nessun produttore esportatore ha restituito il modulo di campionamento. Successivamente, il 2 agosto 2024, la Commissione ha informato il governo della Cina ("governo della RPC") che i produttori esportatori della RPC non avevano collaborato e che pertanto avrebbe applicato le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda le conclusioni in merito alla persistenza o alla reiterazione del dumping. 1.7. Questionari e visite di verifica (18) La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Alla Commissione non è tuttavia pervenuta alcuna risposta al questionario dal governo della RPC su tale questione. Il 2 agosto 2024 la Commissione ha pertanto informato il governo della RPC della sua intenzione di applicare le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda l'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (19) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e ad Eurofer. Anche i questionari per i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori e i produttori esportatori della RPC sono stati messi a disposizione online ( 7 ) il giorno dell'apertura dell'inchiesta. (20) Sono pervenute risposte a tali questionari dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e da Eurofer. (21) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate: a) Produttori dell'Unione — ArcelorMittal Belgium, Belgio; — ThyssenKrupp, Germania; — Tata Steel Maubeuge SA, Francia; b) associazione dei produttori dell'Unione: — Eurofer, Belgio. 1.8. Fase successiva della procedura (22) Il 6 giugno 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (23) Nessuna delle parti ha presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Nessuna delle parti ha richiesto un'audizione. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (24) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico ("ARO"), in particolare prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80 , ex 7212 40 80 , ex 7225 99 00 , ed ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 82, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 e 7226 99 70 91; "prodotto oggetto del riesame" o "ARO"). (25) Il prodotto oggetto del riesame è ottenuto applicando un rivestimento organico a prodotti laminati piatti in acciaio. Il rivestimento organico conferisce protezione e proprietà estetiche e funzionali ai prodotti in acciaio. (26) Gli ARO sono utilizzati principalmente nell'edilizia e per l'ulteriore lavorazione di prodotti utilizzati nell'edilizia. Tra le altre applicazioni figurano gli elettrodomestici. 2.2. Prodotto in esame (27) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese ("prodotto in esame"). 2.3. Prodotto simile (28) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e confermato nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato nuovamente che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell'Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (29) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di ARO dalla RPC sono praticamente scomparse. Secondo Eurostat, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di ARO dalla RPC rappresentavano una quota del mercato dell'Unione pari allo 0,06 % circa, rispetto al 13,6 % registrato durante l'inchiesta iniziale e allo 0,1 % durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti le importazioni sono scese da 702 452 tonnellate nell'inchiesta iniziale a 6 338 tonnellate nel precedente riesame in previsione della scadenza e a 2 554 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame del presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni nel periodo dell'inchiesta di riesame non erano sufficientemente rappresentative per formulare conclusioni valide in merito alla persistenza del dumping. (30) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, il rapporto tra i prezzi nell'Unione e nella RPC; il rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il valore normale nella RPC; la relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione; e l'attrattiva del mercato dell'Unione. (31) Come indicato al considerando 17, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, potrebbe applicare l'articolo 18 del regolamento di base alle conclusioni riguardanti la RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. (32) Pertanto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative alla persistenza o al rischio di reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare le statistiche commerciali raccolte da Eurostat ( 8 ) e dal Global Trade Atlas ( 9 ) , le informazioni sui costi di trasporto tratte dai dati dell'OCSE sui costi di trasporto internazionale e assicurazione del commercio di merci ( 10 ) e dalla relazione Doing Business ( 11 ) della Banca mondiale, le informazioni sui fattori produttivi e sul loro consumo fornite da un produttore rappresentativo dell'Unione e le informazioni sull'andamento del mercato cinese per gli ARO tratte dalla relazione annuale MySteel ( 12 ) . (33) Per analizzare il rischio di reiterazione del dumping, in particolare ai fini del confronto dei prezzi, la Commissione ha innanzitutto determinato il valore normale come illustrato in dettaglio nella sezione 3.2. 3.2. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, per le importazioni di ARO originari della RPC (34) Dati i sufficienti elementi di prova disponibili all'apertura dell'inchiesta, tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (35) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, il 2 agosto 2024, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC. (36) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Messico come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base. (37) Il 19 marzo 2025 la Commissione ha informato le parti interessate, con una nota, in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale ("nota"). In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l'energia, impiegati nella produzione di ARO. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato il Messico come paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla nota dal richiedente. Il richiedente ha espresso il proprio sostegno alla scelta di un paese rappresentativo effettuata dalla Commissione. 3.2.1. Valore normale (38) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, "il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore" . (39) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni" e "comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti" (le "spese generali, amministrative e di vendita" sono di seguito denominate "SGAV"). (40) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 3.2.2. Esistenza di distorsioni significative (41) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se nella RPC esistano distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, che rendano inopportuno l'utilizzo dei prezzi e dei costi praticati sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato i seguenti elementi probatori relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l'esistenza di distorsioni significative. (42) In primo luogo, gli elementi di prova contenuti nella domanda comprendevano gli elementi seguenti che indicano l'esistenza di distorsioni significative. (43) Il richiedente ha sostenuto che il mercato cinese del prodotto oggetto del riesame è servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità cinesi. A tale riguardo, il richiedente ha sottolineato l'esistenza di una significativa proprietà statale nel settore siderurgico cinese, in particolare tra i grandi produttori di ARO come Baowu Group, Ansteel Group e Shandong Steel Group, tutti imprese di proprietà dello Stato. (44) Il richiedente ha inoltre sostenuto che la presenza dello Stato cinese nei produttori di ARO consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi. Il richiedente ha affermato che ciò vale sia per le imprese di proprietà dello Stato che per le società private. In effetti, il richiedente ha indicato l'obbligo costituzionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione della RPC, secondo cui "[l] e organizzazioni di livello dirigenziale del partito in enti non pubblici attuano i principi e le politiche del partito, guidano e vigilano sul rispetto, da parte delle loro imprese, delle leggi e dei regolamenti statali ". Inoltre l'articolo 19 della legge sulle società della RPC sottolinea l'obbligo per le società di "fornire le condizioni necessarie per le attività del partito" e l'obbligo di designare, all'interno della società, "un'organizzazione del partito comunista cinese […] per svolgere le attività del partito". (45) Per quanto riguarda specificamente i produttori di ARO, la domanda ha rilevato l'incoraggiamento rivolto dal presidente Xi Jinping a Baowu Steel Group a continuare a collaborare con l'economia di Stato ( 13 ) . La domanda ha inoltre rimarcato la dichiarazione del presidente della China Society for Metals, che "ha esaminato le importanti istruzioni pertinenti del Ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista cinese", in particolare per quanto riguarda la necessità "di attuare politiche globali in termini di ottimizzazione della struttura industriale, controllo dell'espansione della capacità, promozione della concentrazione industriale, miglioramento della qualità e dell'efficienza" ( 14 ) . Infine, considerando che gli ARO sono utilizzati principalmente nell'edilizia, il richiedente ha sottolineato l'importanza attribuita all'attività di costruzione in luoghi rurali e urbani nell'ambito del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale della Cina. (46) Il richiedente ha rilevato inoltre che le autorità cinesi mantengono politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. A tale riguardo, il richiedente ha osservato che il settore siderurgico in Cina è soggetto a numerosi piani nazionali e comunali, in particolare per quanto riguarda l'ottimizzazione e la ristrutturazione dell'industria siderurgica e la modernizzazione a livello della catena di approvvigionamento. A norma dell'articolo 3 del suo statuto, la China Iron and Steel Association (CISA) "aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese" e "accetta l'orientamento, la supervisione e la gestione commerciali da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, delle entità incaricate dell'edificazione del partito e dei dipartimenti amministrativi competenti per la gestione industriale" . (47) Il richiedente ha sottolineato anche l'assenza e un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale. Secondo il richiedente ciò risulta evidente dall'influenza del governo della RPC nelle procedure di insolvenza. Data la subordinazione dei tribunali al governo della RPC, molte imprese insolventi beneficiano di piani di ristrutturazione derivanti da garanzie statali di fatto concesse alle imprese di proprietà dello Stato. Il richiedente ha fatto riferimento anche alla mancanza di trasparenza delle norme in materia di assegnazione e acquisizione di terreni. (48) La domanda sottolineava inoltre la distorsione dei costi salariali in Cina e in particolare nel settore degli ARO. Tali distorsioni sono già state ricordate nel primo riesame in previsione della scadenza e il richiedente non ha riscontrato elementi di prova del fatto che il settore degli ARO sia protetto dalle distorsioni dei costi salariali. (49) Nell'ambito di recenti inchieste relative al settore dell'acciaio nella RPC ( 15 ) , la Commissione ha rilevato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ( 16 ) . La Commissione ha concluso, in particolare, che nel settore dell’acciaio non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 17 ) , ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 18 ) . La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano avviate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 19 ) . La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC ( 20 ) . Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell'acciaio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 21 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale per le società della RPC ( 22 ) . (50) In terzo luogo, nel più recente riesame in previsione della scadenza relativo al prodotto oggetto del riesame ( 23 ) la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo nella RPC tali da incidere su tale conclusione. (51) In quarto luogo, ulteriori elementi di prova disponibili nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Cina ( 24 ) , elaborato dalla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, hanno evidenziato l'esistenza di distorsioni significative anche durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (52) In quinto luogo, nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. (53) In considerazione di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. 3.2.3. Paese rappresentativo 3.2.3.1.   Osservazioni generali (54) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 25 ) ; — produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 26 ) ; — disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — nel caso di più paesi rappresentativi, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (55) Come spiegato al considerando 37, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. Nella nota sono descritti i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Messico come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. 3.2.3.2.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC (56) Data la mancanza di collaborazione, la Commissione ha confermato che il Messico, noto alla Commissione come possibile paese rappresentativo al momento dell'apertura, di fatto era un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che lo classificava come paese "a reddito medio-alto" in termini di reddito nazionale lordo, e dove si svolgeva notoriamente la produzione del prodotto oggetto del riesame. (57) Nelle sue osservazioni sulla nota, il richiedente ha espresso il proprio sostegno all'intenzione della Commissione di considerare il Messico come paese rappresentativo appropriato. 3.2.3.3.   Produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (58) Nella nota la Commissione ha spiegato che il prodotto oggetto del riesame era fabbricato in Messico in quantità significative e mediante un processo di produzione analogo. (59) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito alla produzione di ARO in Messico. 3.2.3.4.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo (60) Nella nota la Commissione ha indicato di aver reperito informazioni finanziarie prontamente disponibili per un produttore di ARO in Messico, riguardanti l'esercizio finanziario chiuso nel dicembre 2023. È stato possibile stabilire anche il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, dell'energia elettrica, del gas e del lavoro. (61) La Commissione ha riscontrato che tutti i fattori produttivi erano importati in Messico in quantità rappresentative. (62) I volumi delle importazioni originarie della RPC per la maggior parte dei fattori produttivi erano trascurabili. Per quanto riguarda la vernice poliuretanica, circa il 20 % era importato dalla RPC. Il prezzo unitario delle importazioni da paesi diversi dalla RPC tuttavia era notevolmente superiore al prezzo all'importazione cinese. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali prezzi non fossero influenzati dalle importazioni originarie della RPC. (63) Nessuno dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di ARO è stato importato in Messico dalla Russia. La Commissione non ha pertanto esaminato se la potenziale esistenza di sanzioni nei confronti delle importazioni dalla Russia potesse aver distorto i prezzi all'importazione in Messico. (64) Per accertare che le esportazioni dei fattori produttivi utilizzati nella produzione di ARO non fossero soggette a restrizioni all'esportazione, la Commissione ha consultato la banca dati Global Trade Alert ( 27 ) e Market Access Map ( 28 ) . Così facendo ha constatato che il Messico non imponeva restrizioni alle esportazioni di fattori produttivi utilizzati nella produzione di ARO. Si è pertanto concluso che i prezzi interni e i prezzi all'importazione di tali fattori produttivi non erano falsati da un aumento artificiale dell'offerta dei fattori produttivi sul mercato messicano. (65) La Commissione ha inoltre esaminato se paesi terzi applicassero misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni di ARO originari del Messico. L'esistenza di tali misure potrebbe indicare che i risultati finanziari dei produttori messicani di ARO erano distorti da pratiche di dumping o da sovvenzioni. È stato accertato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame non erano in vigore misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni di ARO dal Messico. (66) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito alla disponibilità di dati pubblici pertinenti in Messico. 3.2.3.5.   Livello di protezione sociale e ambientale (67) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Messico era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.3.6.   Conclusioni (68) Alla luce dell'analisi di cui sopra, il Messico ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. 3.2.4. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (69) Nella nota la Commissione ha elencato fattori produttivi quali materiali, energia elettrica e lavoro, utilizzati nella produzione del prodotto oggetto del riesame e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi menzionati nella suddetta nota. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, l'elenco si basava sui fattori produttivi utilizzati da un produttore rappresentativo dell'Unione. (70) Nella nota la Commissione ha anche dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare le materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato le informazioni pubblicate dalle autorità di regolamentazione e statistiche del Messico, nonché dalle principali società di servizi per stabilire i costi del lavoro ( 29 ) e dell'energia ( 30 ) esenti da distorsioni. 3.2.5. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni 3.2.5.1.   Fattori produttivi (71) Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni fornite da un produttore rappresentativo dell'Unione, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti. Tabella 1 Fattori produttivi dell'acciaio a rivestimento organico Fattore produttivo Codice delle merci in Messico Valore esente da distorsioni (CNY) Unità di misura Fonte di informazioni Materie prime Bobina in acciaio zincato a caldo per immersione 7210 49 99 11,55 kg GTA Vernice a poliestere 3208 10 02 50,98 kg GTA Vernice poliuretanica 3208 90 99 70,03 kg GTA Vernice al polivinilidenfluoruro 3209 90 99 28,52 kg GTA Sottoprodotto Rottami di acciaio zincato 7204 29 99 2,58 kg GTA Energia Gas naturale n/d 0,02 MJ Comisión Reguladora de Energía Energia elettrica n/d 0,64 kWh Comisión Federal de Electricidad Lavoro (manodopera) Lavoro (manodopera) n/d 97,02 ore Istituto nazionale di statistica e geografia 3.2.5.2.   Materie prime (72) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che figurano nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 31 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al punto 3.2.2 che non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sulle materie prime utilizzate per produrre i prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (73) Per quanto riguarda i dazi all'importazione, la Commissione ha aggiunto i dazi all'importazione alla media ponderata del prezzo all'importazione di ciascuna materia prima in base al rispettivo codice delle merci e al rispettivo paese di origine. Per determinare l'aliquota del dazio all'importazione applicabile, la Commissione si è basata sulle informazioni raccolte da Market Access Map ( 32 ) . (74) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato informazioni pubblicamente disponibili per stimare i costi normalmente sostenuti da una società in Messico per il trasporto dei fattori produttivi da un fornitore alla propria sede. La Commissione ha basato tale stima sui costi di trasporto interno relativi alle importazioni in Messico, pubblicati nell'ultima relazione Doing Business ( 33 ) . Tali costi di trasporto interno sono inclusi nel costo esente da distorsioni di cui alla tabella 1. 3.2.5.3.   Lavoro (manodopera) (75) L'Istituto nazionale di statistica e geografia ("INEGI") pubblica informazioni dettagliate sui salari e sulle ore lavorate in diversi settori economici in Messico. La Commissione ha utilizzato i dati per il settore 331 – Industria dei metalli di base, corrispondenti al periodo dell'inchiesta di riesame ( 34 ) . (76) Per determinare un costo orario medio del lavoro, la Commissione si è basata sulle informazioni relative ai salari totali versati nel settore 331 e al totale delle ore lavorate in tale settore. Considerando che lo scopo di un riesame in previsione della scadenza non è stabilire un livello preciso di dumping, la Commissione non ha aggiunto ulteriori costi legati al lavoro, quali i contributi sociali, al valore di riferimento utilizzato per il costo del lavoro esente da distorsioni. Qualsiasi costo supplementare legato al lavoro aumenterebbe solo il valore normale e dunque il margine di dumping risultante. 3.2.5.4.   Energia elettrica (77) Il prezzo dell'energia elettrica per le società (utilizzatori industriali) in Messico era disponibile sul sito web di una importante società di servizi elettrici Comisión Federal de Electricidad ("CFE"). La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica per uso industriale in due categorie tariffarie applicabili agli utilizzatori industriali in varie regioni del Messico durante il periodo dell'inchiesta di riesame ( 35 ) . 3.2.5.5.   Gas naturale (78) Il prezzo del gas naturale in Messico è pubblicato dalla Comisión Reguladora de Energía ("CRE"). La Commissione ha utilizzato le informazioni sui prezzi del gas naturale per GJ in ciascun mese del periodo dell'inchiesta di riesame per stabilire un prezzo medio esente da distorsioni del gas naturale ( 36 ) . 3.2.5.6.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti (79) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, " il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ". È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (80) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione si è basata sulle informazioni relative alle spese generali di produzione fornite da un produttore rappresentativo dell'Unione di ARO. (81) Per stabilire un valore esente da distorsioni di SGAV e profitti, la Commissione ha utilizzato le informazioni finanziarie di Ternium S.A., un produttore di ARO in Messico ( 37 ) . Le informazioni finanziarie erano prontamente disponibili, sottoposte a revisione contabile, consolidate e relative all'anno 2023. (82) Sebbene le informazioni finanziarie fossero consolidate, la Commissione ha constatato che oltre la metà del fatturato totale derivava dalle vendite in Messico. Quasi tutto il fatturato era generato dalle vendite di prodotti d'acciaio e per circa 1/3, in particolare, dalle vendite di prodotti con rivestimento ( 38 ) . La Commissione ha pertanto ritenuto che, ai fini del presente riesame in previsione della scadenza, le informazioni finanziarie fossero sufficientemente pertinenti come fonte di SGAV e profitti esenti da distorsioni. (83) L'anno di riferimento selezionato 2023 corrispondeva pienamente al periodo dell'inchiesta di riesame. Nell'anno selezionato, la società era redditizia e presentava un livello ragionevole di SGAV. 3.2.6. Calcolo del valore normale (84) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (85) Innanzitutto la Commissione ha stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite da un produttore rappresentativo dell'Unione di ARO in merito all'utilizzo di ciascun fattore produttivo (materiali, energia e lavoro) per la fabbricazione di ARO. Il consumo unitario di ciascun fattore produttivo è stato moltiplicato per il costo esente da distorsioni basato sui dati del paese rappresentativo. La somma del costo esente da distorsioni delle materie prime, dell'energia e del lavoro rappresenta il costo di fabbricazione esente da distorsioni. (86) Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. (87) Le spese generali di produzione di un produttore rappresentativo dell'Unione di ARO sono state espresse come percentuale del suo costo di fabbricazione. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di fabbricazione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione. Le spese generali di produzione rappresentavano l'1,5-2 % del costo di fabbricazione. Aggiungendo le spese generali di produzione esenti da distorsioni al costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha stabilito il costo di produzione esente da distorsioni. (88) Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base delle informazioni finanziarie di Ternium S.A. per il 2023, come spiegato ai considerando da 81 a 83. Le SGAV e i profitti rappresentavano rispettivamente il 4,7 % e il 15,8 % del costo delle vendite. Le rispettive percentuali di SGAV e profitti esenti da distorsioni sono state applicate in aggiunta al costo di produzione esente da distorsioni. (89) Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale, su base franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il valore normale costruito era pari a 14 977,99 CNY/tonnellata. 3.3. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC (90) La capacità produttiva di ARO in Cina è gradualmente aumentata durante il periodo in esame, in quanto le acciaierie integrate verticalmente hanno investito nella fabbricazione di prodotti a valle, come i prodotti di acciaio con rivestimento colorato. La capacità produttiva totale di ARO è aumentata da 50 milioni di tonnellate nel 2020 a oltre 55 milioni di tonnellate nel 2023 ( 39 ) . (91) Nel 2020 sono state aggiunte otto nuove linee di produzione di acciaio con rivestimento colorato, per una capacità totale di 1,59 milioni di tonnellate. Nel 2021 sono entrate in funzione cinque nuove linee di produzione, con una capacità di 800 000 tonnellate. Nel 2022 era prevista la costruzione di capacità supplementari per 2,3 milioni di tonnellate, distribuite su 11 nuove linee di produzione in diverse province, tra cui Tianjin, Liaoning, Fujian, Guangdong, Hebei e Fujian ( 40 ) . Alcuni dei progetti tuttavia hanno subito ritardi a causa della stagnazione della domanda interna di rotoli con rivestimento colorato. Nel 2023 sono state avviate otto nuove linee di produzione con una capacità totale di 1,9 milioni di tonnellate. L'industria cinese degli ARO avrebbe dovuto crescere ulteriormente anche nel 2024, con una capacità supplementare di 2,07 milioni di tonnellate prevista grazie a otto nuove linee di produzione ( 41 ) . (92) La capacità produttiva in Cina continua a crescere su vasta scala nonostante il suo tasso di utilizzo. La nuova capacità aggiunta durante il solo periodo in esame sarebbe in grado di soddisfare pienamente la domanda sul mercato dell'Unione. (93) Gli ulteriori investimenti nelle linee di produzione di ARO sono stati effettuati nonostante l'utilizzo degli impianti rimanesse costantemente basso. Durante il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è sceso dal 68 % nel 2020 ( 42 ) al 50 % circa nel 2022 e nel 2023 ( 43 ) . Nel periodo dell'inchiesta di riesame i produttori cinesi di ARO disponevano pertanto di una capacità inutilizzata pari a quasi sette volte la domanda di ARO nell'Unione. (94) La Commissione ha pertanto ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori cinesi di ARO sarebbero in grado di inondare il mercato dell'Unione con il loro prodotto. 3.4. Rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il valore normale nella RPC 3.4.1. Valore normale (95) La Commissione ha determinato il valore normale come spiegato nella sezione 3.2. 3.4.2. Prezzo all'esportazione (96) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all'esportazione verso paesi terzi è stato determinato sulla base delle statistiche commerciali del GTA. (97) La Commissione ha pertanto individuato la Thailandia, l'Indonesia, l'India, la Corea del Sud e la Turchia (nell'ordine dei volumi delle esportazioni) come i principali mercati di esportazione per gli ARO cinesi nel periodo dell'inchiesta di riesame. Le importazioni in questi cinque paesi rappresentavano il 38 % delle importazioni mondiali di ARO originari della RPC. (98) La media ponderata del prezzo all'importazione per paese a livello CIF è stata corretta a livello franco fabbrica. Dal prezzo CIF sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il costo del trasporto interno. (99) La Commissione ha basato la riduzione del prezzo CIF al livello franco fabbrica per il nolo marittimo e l'assicurazione sul coefficiente di conversione da CIF a FOB pubblicato dall'OCSE nella banca dati ITIC. Il coefficiente medio applicabile è stato determinato individualmente per ciascuno dei quattro paesi e sulla base dei quattro codici SA4 che riguardano il prodotto oggetto del riesame. (100) La Commissione ha stimato il costo del trasporto interno sulla base dei dati relativi alle esportazioni dalla RPC pubblicati nella più recente relazione Doing Business ( 44 ) . (101) I prezzi all'esportazione a livello franco fabbrica determinati come specificato nei considerando da 96 a 100 variavano da 5 177,18 CNY/tonnellata per la Thailandia a 6 563,66 CNY/tonnellata per l'India. 3.4.3. Confronto e differenza di prezzo (102) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione verso paesi terzi a livello franco fabbrica, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (103) La Commissione ha inoltre espresso la differenza di prezzo in percentuale del prezzo CIF prevalente in ciascuno dei principali mercati di esportazione. (104) Su tale base la Commissione ha concluso che la RPC esportava ARO verso il principale mercato di esportazione a un prezzo notevolmente inferiore al valore normale degli ARO. La differenza di prezzo variava dal 118 % per l'India al 173 % per la Thailandia. (105) Tali risultanze riflettono la politica di fissazione dei prezzi degli esportatori cinesi di ARO su tutti i mercati di esportazione. La Commissione ha concluso che, qualora le misure cessino di esistere, che le esportazioni cinesi verso l'Unione sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping. 3.5. Attrattiva del mercato dell'Unione (106) Come illustrato nella sezione 3.3, i produttori cinesi di ARO dispongono di un'ampia capacità produttiva inutilizzata. Il mercato dell'Unione rappresenta un'opportunità interessante per servire un mercato di dimensioni significative a prezzi notevolmente superiori ai prezzi degli ARO sul mercato interno cinese e ai prezzi all'esportazione praticati agli acquirenti nei principali mercati di esportazione della Cina, aumentando in tal modo l'utilizzo complessivo degli impianti. Ciò vale in particolare perché diversi paesi terzi disciplinano l'accesso al proprio mercato dell'acciaio cinese rivestito mediante misure di salvaguardia e antidumping (cfr. sezione 3.5.3). 3.5.1. Dimensioni del mercato dell'Unione (107) Secondo le relazioni annuali MySteel 2022 e 2023, il volume totale annuo delle esportazioni di acciaio con rivestimento colorato dalla Cina è rimasto superiore a 6 milioni di tonnellate dal 2018, raggiungendo 6,4 milioni di tonnellate nel 2023. (108) L'Unione, con un consumo di 3.9 milioni di tonnellate di ARO nel periodo dell'inchiesta di riesame, rappresenta dunque un'opportunità interessante per aumentare le esportazioni di oltre il 60 %. (109) La Commissione ha pertanto ritenuto che le dimensioni del mercato dell'Unione potrebbero motivare i produttori cinesi a riattivare le loro capacità produttive inutilizzate e ad aumentare le esportazioni destinate al mercato dell'Unione. 3.5.2. Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione (110) Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo dei produttori dell'Unione superava dal 30 al 60 % il prezzo all'esportazione praticato dagli esportatori cinesi di ARO sui cinque principali mercati di esportazione adeguato al prezzo CIF franco frontiera dell'Unione. (111) La Commissione ha pertanto ritenuto che i livelli dei prezzi prevalenti sul mercato dell'Unione costituiscano un incentivo per gli esportatori cinesi di ARO a reindirizzare le loro esportazioni dai paesi terzi verso l'Unione, qualora le misure cessino di esistere. 3.5.3. Accesso ai mercati di paesi terzi (112) Misure antidumping nei confronti delle esportazioni cinesi di ARO sono in vigore in Australia ( 45 ) , Malaysia ( 46 ) , Messico ( 47 ) , Pakistan ( 48 ) , Unione doganale dell'Africa australe ("SACU") ( 49 ) , Thailandia ( 50 ) , Regno Unito ( 51 ) e Vietnam ( 52 ) . (113) Inoltre le importazioni, tra l'altro, di ARO cinesi sono soggette a misure di salvaguardia ( 53 ) in Canada, India, Marocco, Turchia, Regno Unito, Zambia, nonché nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e della SACU. (114) Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi di ARO reindirizzino le esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping. 3.6. Conclusioni (115) I prezzi sui principali mercati di esportazione cinesi suggeriscono che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi di ARO sarebbero probabilmente vendute a prezzi di dumping sul mercato dell'Unione. La capacità inutilizzata esistente in Cina è sufficiente a coprire l'intero consumo dell'Unione. Il mercato dell'Unione è risultato attraente per i produttori cinesi di ARO in termini di dimensioni e di prezzi. Il consumo totale di ARO nell'Unione offre alla RPC l'opportunità di ampliare in modo significativo le sue esportazioni. (116) I prezzi prevalenti sul mercato dell'Unione inoltre sono notevolmente superiori ai prezzi all'esportazione cinesi nei principali mercati di esportazione. Il fatto che alcuni mercati terzi rimangano chiusi o accessibili in misura limitata a causa delle misure di difesa commerciale in vigore contribuisce all'attrattiva del mercato dell'Unione. (117) Quanto sopra costituisce un forte incentivo per i produttori cinesi a) a riattivare la capacità produttiva inutilizzata e/o b) a reindirizzare verso l'Unione le proprie vendite sul mercato interno o in mercati terzi. Tali esportazioni verso l'Unione sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping, inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione. (118) La Commissione ha pertanto concluso che esisteva il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (119) Nel periodo dell'inchiesta di riesame oltre 20 produttori noti nell'Unione producevano gli ARO, taluni dei quali erano collegati tra loro. Diversi produttori fanno parti di gruppi del settore siderurgico. (120) In base alle risposte al questionario presentate dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e ai dati presentati dal richiedente, la produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a 3 981 155 tonnellate. I produttori dell'Unione che ne rappresentano la produzione totale costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. 4.2. Consumo dell'Unione (121) Dall'inchiesta è emerso che una parte dell'industria dell'Unione impiega la propria produzione per un uso vincolato, ossia spesso il prodotto viene semplicemente trasferito (senza fattura) e/o fornito a prezzi di trasferimento all'interno della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese al fine di ulteriori trasformazioni a valle. Come riscontrato nell'inchiesta iniziale (considerando 68 e 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione del 2 maggio 2019), la Commissione ha ritenuto che gli indicatori economici, quali produzione, capacità, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale, dipendessero dall'attività nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che la produzione fosse destinata all'uso vincolato o alla vendita sul libero mercato. Il volume e i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, la quota di mercato, la crescita, il volume delle esportazioni e i prezzi riguardano tuttavia la situazione prevalente sul libero mercato (e quindi escludono le attività legate all'uso vincolato). Gli indicatori di pregiudizio sono stati pertanto corretti per tenere conto dell'uso vincolato noto e delle vendite nell'industria dell'Unione. In seguito a tale calcolo, dato che, da un lato, il volume destinato all'uso vincolato era di per sé limitato (tra il 5 e il 10 % della produzione) e, dall'altro, si era sviluppato in linea con i volumi venduti sul mercato libero, esso non è stato ulteriormente esaminato separatamente. (122) Il consumo dell'Unione è stato determinato sulla base i) delle statistiche sulle importazioni di Eurostat e ii) dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione indicati dal richiedente. Tali volumi di vendita sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati per quanto riguarda i produttori dell'Unione inseriti nel campione a seguito delle visite di verifica in loco. (123) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell'Unione (in tonnellate) 2020 2021 2022 PIR Consumo totale dell'Unione 4 626 291 5 109 594 4 794 716 4 240 902 Indice (2020=100) 100 110 104 92 Fonte: risposte al questionario verificate ed Eurostat. (124) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito dell'8 %. I produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno spiegato che il calo del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è dovuto al calo dei risultati economici della Germania e alla conseguente diminuzione della domanda di ARO. 4.3. Importazioni dalla Cina 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (125) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni e i prezzi sulla base delle statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. (126) Nel periodo in esame l'andamento delle importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione era il seguente: Tabella 3 Quantità delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2020 2021 2022 PIR Quantità delle importazioni dalla Cina (in tonnellate) 4 331 1 083 2 432 2 554 Indice (2020=100) 100 25 56 59 Quota di mercato (%) 0,09  % 0,02  % 0,05  % 0,06  % Indice (2020=100) 100 22 53 63 Fonte: Eurostat. (127) Il volume delle importazioni dalla Cina è stato trascurabile nell'intero periodo in esame. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dalla Cina e undercutting dei prezzi (128) Nel periodo in esame l'andamento dei prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione era il seguente: Tabella 4 Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata) 2020 2021 2022 PIR Cina 594 1 639 1 675 1 167 Indice (2020=100) 100 276 282 196 Fonte: Eurostat. (129) Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati del 97 %, ma si sono sempre applicati a volumi minimi di importazioni. Tali volumi minimi di importazioni non possono essere considerati rappresentativi e non consentono un calcolo significativo dell'undercutting dei prezzi. 4.4. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina (130) Le importazioni di acciaio a rivestimento organico da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente da India, Repubblica di Corea, Regno Unito, Vietnam, Turchia, Taiwan, Macedonia del Nord e Russia. (131) Il volume delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di acciaio a rivestimento organico da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2020 2021 2022 PIR India Volume (in tonnellate) 89 242 152 445 266 726 211 683 Indice (2020=100) 100 171 299 237 Quota di mercato 1,9  % 3,0  % 5,6  % 5,0  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 759 1 109 1 389 1 038 Indice (2020=100) 100 146 183 137 Repubblica di Corea Volume (in tonnellate) 95 319 128 150 204 542 197 508 Indice (2020=100) 100 134 215 207 Quota di mercato 2,1  % 2,5  % 4,3  % 4,7  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 863 1 113 1 659 1 230 Indice (2020=100) 100 129 192 143 Regno Unito ( *1 ) Volume (in tonnellate) 93 266 90 602 81 935 107 261 Indice (2021=100) 100 97 88 115 Quota di mercato 2,0  % 1,8  % 1,7  % 2,5  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 787 1 647 2 040 1 712 Indice (2021=100) 100 92 114 96 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) 198 850 256 840 310 654 181 455 Indice (2020=100) 100 129 156 91 Quota di mercato 4,3  % 5,0  % 6,5  % 4,3  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 747 1 044 1 435 1 102 Indice (2020=100) 100 140 192 148 Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina Volume (in tonnellate) 476 677 628 037 863 857 697 907 Indice (2020=100) 100 132 181 146 Quota di mercato 10,3  % 12,3  % 18,0  % 16,5  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 779 1 161 1 531 1 212 Indice (2020=100) 100 149 197 156 Fonte: Eurostat. (132) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è aumentato fino a raggiungere una quota di mercato del 16,5 %. La maggior parte di queste importazioni proveniva da India e Corea, seguite da Regno Unito, Vietnam, Turchia e Taiwan. Le importazioni dall'India e dalla Repubblica di Corea sono aumentate in misura significativa e la loro quota di mercato combinata è quasi raddoppiata, fino a raggiungere il 9,7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi medi delle importazioni dall'India e dalla Repubblica di Corea erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e hanno esercitato una pressione sui prezzi degli ARO prevalenti sul mercato dell'Unione. 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione 4.5.1. Osservazioni generali (133) L'analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso la valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. (134) Come indicato al considerando 12, per la valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. (135) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario verificata del richiedente, sottoposta a controllo incrociato con le risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione (cfr. considerando 21). Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. (136) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati al livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione è stata basata sulle informazioni fornite dal richiedente, sottoposte a un controllo incrociato con le risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (137) L'analisi degli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale e salari) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di un'apposita visita di verifica in loco. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (138) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2020 2021 2022 PIR Volume di produzione (in tonnellate) 4 721 729 5 251 800 4 396 916 3 981 155 Indice (2020=100) 100 111 93 84 Capacità produttiva (in tonnellate) 6 311 442 6 335 399 6 492 638 6 420 797 Indice (2020=100) 100 100 103 102 Utilizzo degli impianti 74,8  % 82,9  % 67,7  % 62,0  % Indice (2020=100) 100 111 91 83 Fonte: risposta al questionario relativo ai macroindicatori. (139) Il volume di produzione è dapprima aumentato nel 2021, in quanto il settore edile ha registrato buoni risultati durante la pandemia di COVID-19 nel 2020 e nel 2021. Anche la capacità produttiva è aumentata. Nel periodo in esame tuttavia si è registrato un calo complessivo del volume di produzione (-16 %) e dell'utilizzo degli impianti (-17 %), poiché dal 2022 l'economia dell'Unione ha dovuto far fronte al calo dei risultati economici, all'aumento dell'inflazione e a maggiori costi di produzione (aumento dei salari e dei prezzi dei materiali da costruzione). 4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (140) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite (in tonnellate) e quota di mercato 2020 2021 2022 PIR Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione 4 145 282 4 480 473 3 928 427 3 540 441 Indice (2020=100) 100 108 95 85 Quota di mercato 89,6  % 87,7  % 81,9  % 83,5  % Indice (2020=100) 100 98 91 93 Fonte: risposte al questionario verificate. (141) Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono diminuite del 15 % durante il periodo in esame, seguendo l'andamento economico descritto ai considerando 124 e 139. (142) Come illustrato nella tabella 7, nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dall'89,6 % all'83,5 %. 4.5.2.3.   Crescita (143) L'industria dell'Unione è riuscita a beneficiare temporaneamente della crescita sul mercato dell'Unione dovuta al miglior andamento del settore edile e alla maggiore domanda di prodotti di acciaio nel 2020 e nel 2021. L'industria dell'Unione ha mantenuto quote di mercato significative durante l'intero periodo in esame. A seguito delle sfide economiche descritte al considerando 139 tuttavia la futura capacità di crescita è messa a rischio. 4.5.2.4.   Occupazione e produttività (144) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2020 2021 2022 PIR Numero di dipendenti 8 326 8 615 7 931 7 235 Indice (2020=100) 100 103 95 87 Produttività (in tonnellate/ETP) 567 610 554 550 Indice (2020=100) 100 108 98 97 Fonte: risposte al questionario verificate. (145) Nel periodo in esame sono diminuite sia l'occupazione che la produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurate in termini di produzione (tonnellate) per occupato per ciascun anno. Tali tendenze alla diminuzione riflettono il calo complessivo della produzione e del volume delle vendite. 4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (146) Poiché i volumi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina erano bassi, la Commissione ha concluso che le importazioni cinesi nel periodo in esame non costituivano la base per l'accertamento del dumping o della sua entità La Commissione ha stabilito al considerando 160 che l'industria dell'Unione nel suo complesso ha mostrato una ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping nel corso del 2021 e del 2022. Tale ripresa tuttavia era dovuta a circostanze eccezionali, in particolare al boom nel settore edile causato dalla pandemia di COVID-19. La Commissione ha concluso al considerando 166 che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è stato causato dall'aumento dei costi di produzione, dal calo del consumo e dall'aumento delle importazioni da altri paesi, in particolare dall'India e dalla Repubblica di Corea. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (147) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (EUR/tonnellata) 2020 2021 2022 PIR Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo 891 1 239 1 668 1 241 Indice (2020=100) 100 139 187 139 Costo unitario di produzione 897 1 117 1 447 1 365 Indice (2020=100) 100 125 161 152 Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (148) Nel periodo in esame il costo di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 52 %. Tale aumento dei costi è stato particolarmente forte nel 2021 e nel 2022, a causa della guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ha determinato un aumento senza precedenti dei prezzi dell'energia, l'aumento dei prezzi di alcune altre materie prime, la crescita dell'inflazione e l'incremento dei salari. Il calo significativo della domanda dell'Unione nel 2022 e nel periodo dell'inchiesta di riesame inoltre ha comportato volumi di produzione notevolmente inferiori, che si sono aggiunti ai costi unitari fissi. Nel 2023 tale tendenza ha registrato una leggera inversione e il costo di produzione è diminuito del 6 % rispetto al 2022. (149) Tuttavia, mentre nel 2021 e nel 2022 l'industria dell'Unione era stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita in misura anche superiore al trasferimento di tali costi aggiuntivi, ciò non è stato più possibile nel 2023. Il calo della domanda dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, unitamente ai prezzi bassi delle importazioni provenienti in particolare dall'India e dalla Repubblica di Corea, ha indotto l'industria dell'Unione a vendere a prezzi inferiori al costo di produzione nel periodo dell'inchiesta di riesame. 4.5.3.2.   Costo del lavoro (150) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2020 2021 2022 PIR Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 86 061 92 649 92 432 96 544 Indice (2020=100) 100 108 107 112 Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (151) Nel periodo in esame i livelli salariali medi sono aumentati del 12 %, in parte a causa dell'elevato tasso di inflazione. 4.5.3.3.   Scorte (152) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2020 2021 2022 PIR Scorte finali (in tonnellate) 72 564 70 446 60 451 64 790 Indice (2020=100) 100 97 83 89 Scorte finali in percentuale della produzione 1,5  % 1,3  % 1,4  % 1,6  % Indice (2020=100) 100 87 89 106 Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (153) I produttori dell'Unione hanno diminuito le loro scorte nel periodo in esame, in linea con il calo della produzione e delle vendite. Tale indicatore non è tuttavia considerato molto pertinente ai fini della valutazione della situazione economica dei produttori dell'Unione. Gli ARO vengono infatti prodotti principalmente in base agli ordini. In ogni caso, durante il periodo dell'inchiesta di riesame le scorte rappresentavano meno del 2 % delle vendite totali. 4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (154) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2020 2021 2022 PIR Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) -0,6  % 13,4  % 16,2  % -5,7  % Indice (2020=100) - 100 2 322 2 808 - 993 Flusso di cassa (in EUR) 54 308 572 176 906 495 317 026 060 -28 263 914 Indice (2020=100) 100 326 584 -52 Investimenti (in EUR) 18 760 581 24 443 392 23 277 582 30 845 548 Indice (2020=100) 100 130 124 164 Utile sul capitale investito -0,5  % 6,9  % 9,9  % -2,4  % Indice (2020=100) - 100 1 470 2 160 - 523 Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. (155) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (156) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione è stata redditizia nel 2021 e nel 2022. Nel complesso, il settore edile ha registrato buoni risultati durante la pandemia di COVID-19 del 2020 e successivamente nel 2021 e 2022. I bassi tassi di interesse, i brevi periodi di lockdown nell'edilizia, i maggiori investimenti e i lavori di ristrutturazione immobiliare hanno stimolato la domanda di prodotti da costruzione. Di conseguenza l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il volume delle vendite e della produzione, nonché i prezzi di vendita, raggiungendo margini di profitto significativi negli anni successivi all'istituzione delle misure iniziali. Tuttavia, a seguito del rallentamento del consumo iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023, la redditività dell'industria dell'Unione è diventata di segno negativo e l'industria dell'Unione ha subito una perdita significativa, pari al 5,7 %, nel periodo dell'inchiesta di riesame. (157) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto ha seguito l'andamento della redditività complessiva dell'industria dell'Unione. (158) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione, ad alta intensità di capitale, ha effettuato investimenti regolari destinati all'ottimizzazione e al potenziamento dei macchinari di produzione esistenti. Inoltre sono stati effettuati investimenti significativi con l'obiettivo di soddisfare le prescrizioni in materia di efficienza energetica, protezione dell'ambiente e maggiore sicurezza. A seconda della società, vi sono stati investimenti destinati alla riduzione dei costi, all'ottimizzazione dei consumi energetici e/o anche al rinnovamento di strutture che avevano subito effetti negativi per il minore utilizzo degli impianti osservato nel periodo dell'inchiesta iniziale. (159) L'utile sul capitale investito nel periodo in esame ha seguito da vicino l'andamento della redditività. Rispetto al momento dell'istituzione delle misure la capacità di ottenere capitale è aumentata. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (160) L'inchiesta ha riscontrato che l'industria dell'Unione nel suo complesso ha evidenziato una ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping nel corso del 2021 e del 2022. Tale ripresa tuttavia era dovuta a circostanze eccezionali, in particolare al boom nel settore edile causato dalla pandemia di COVID-19. Una volta che la situazione del mercato è tornata alla normalità, tale ripresa ha subito un'inversione. (161) Ciò è particolarmente evidente nella redditività dell'industria dell'Unione, in quanto, data la sua incapacità di aumentare i prezzi in linea con l'aumento dei costi, l'industria dell'Unione ha subito perdite nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il pregiudizio è visibile anche in altri indicatori importanti, come una perdita significativa dei volumi di produzione e di vendita e anche della quota di mercato. (162) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (163) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita significativi sul mercato dell'Unione, in quanto le sue vendite nell'Unione sono diminuite del 15 %. Poiché il consumo è calato dell'8 %, anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita in misura significativa, di 6,1 punti percentuali, passando dall'89,6 % all'83,5 %. (164) Le importazioni cinesi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 129, il livello delle importazioni dalla Cina è stato trascurabile durante tutto il periodo in esame. Le importazioni da altri paesi hanno svolto un ruolo rilevante: nel 2020 detenevano una quota di mercato del 10,3 % e nel periodo dell'inchiesta di riesame la loro quota del mercato dell'Unione era salita al 16,5 %. Inoltre i prezzi applicati da India e Repubblica di Corea, le due principali fonti di importazioni, ciascuna con una quota di mercato del 5 % circa nel periodo dell'inchiesta di riesame, hanno trainato verso il basso i prezzi dell'industria dell'Unione. I prezzi bassi hanno impedito all'industria dell'Unione di riflettere appieno il costo di produzione nei prezzi di vendita nel periodo dell'inchiesta di riesame. (165) L'industria dell'Unione aveva dovuto far fronte a un forte aumento dei prezzi dell'energia e dei principali fattori produttivi dopo lo scoppio della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Inizialmente l'industria dell'Unione è stata in grado di affrontare tale situazione, approfittando della forte espansione del mercato delle costruzioni nel 2021 e 2022, gli anni successivi alla pandemia di COVID-19, per riflettere tali costi nei suoi prezzi di vendita. Nel 2023 però non è stato più possibile. (166) La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni cinesi non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, ma che altri fattori, in particolare l'aumento dei costi di produzione, il calo del consumo e l'aumento delle importazioni da altri paesi, in particolare l'India e la Repubblica di Corea, hanno causato tale pregiudizio. (167) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi deciso di valutare l'eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure nei confronti di tali importazioni. 6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (168) La Commissione ha valutato i seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC; attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi all'esportazione nei mercati dei paesi terzi; possibile capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi; probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e relativa incidenza sull'industria dell'Unione. 6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC (169) Come indicato ai considerando da 90 a 94, la Cina dispone di una capacità produttiva e di una capacità inutilizzata di livello tale da consentire un rapido aumento delle esportazioni nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure antidumping. La capacità produttiva in Cina ammontava a 55 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il tasso di utilizzo degli impianti era del 50 %, la capacità inutilizzata è di per sé pari a 6-7 volte il consumo dell'Unione. 6.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi all'esportazione nei mercati dei paesi terzi (170) Come indicato nei considerando da 106 a 114, il mercato dell'Unione è un mercato attraente in termini di dimensioni e di prezzi. Nel 2023, con un mercato libero di 4,2 milioni di tonnellate, quello dell'Unione è uno dei maggiori mercati a livello mondiale. I prezzi sul mercato dell'Unione inoltre sono notevolmente superiori ai prezzi degli ARO sul mercato interno cinese e ai prezzi all'esportazione cinesi nei principali mercati di esportazione attuali della Cina. 6.3. Possibile capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi (171) Come indicato al considerando 112, in sei importanti mercati di paesi terzi sono in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni di ARO cinesi. Ciò rende tali mercati meno attraenti per i produttori esportatori cinesi e costituisce un ulteriore elemento a sostegno della risultanza secondo cui l'attuale capacità produttiva della RPC sarebbe molto probabilmente utilizzata per servire il mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure. 6.4. Probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e relativa incidenza sull'industria dell'Unione (172) Come spiegato ai considerando 110 e 111, i prezzi cinesi sul loro principale mercato di esportazione sono notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. È probabile che i produttori cinesi di ARO adottino una politica tariffaria comparabile esportando nell'Unione in caso di scadenza delle misure iniziali. Se le misure antidumping non vengono mantenute, tali prezzi risulteranno notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e comporteranno una contrazione dei prezzi causata dalle importazioni cinesi. 6.5. Conclusioni (173) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, e pertanto aggraverebbe ulteriormente la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. 7. INTERESSE DELL'UNIONE (174) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei fornitori. 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione (175) L'inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. La situazione dell'industria dell'Unione subirebbe un ulteriore rapido deterioramento in termini di calo dei volumi di vendita e dei prezzi, con un conseguente aumento delle perdite. Il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di sfruttare ulteriormente il proprio potenziale su un mercato dell'Unione caratterizzato da parità di condizioni. (176) Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti (177) Come indicato al considerando 15, nel contesto della presente inchiesta dieci importatori noti sono stati contattati e invitati a collaborare. Nessuno si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta. (178) Si ricorda che nell'inchiesta iniziale era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli importatori, eventuali conseguenze negative dell'istituzione di misure sugli importatori non sarebbero state sproporzionate. (179) Nell'inchiesta attuale non vi sono elementi di prova nel fascicolo indicanti il contrario e si può quindi confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria degli importatori e che il mantenimento delle misure non li penalizzerebbe indebitamente. 7.3. Interesse degli utilizzatori (180) Nella presente inchiesta sono stati contattati e invitati a collaborare 59 utilizzatori noti. Nessun utilizzatore si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta. (181) Si ricorda che nel contesto dell'inchiesta iniziale dieci utilizzatori avevano presentato risposte al questionario. In quel momento era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli utilizzatori, l'eventuale impatto dell'istituzione di misure sugli utilizzatori non sarebbe stato sproporzionato. (182) Nell'attuale inchiesta non vi sono elementi indicanti che le misure in vigore hanno avuto effetti negativi su tali soggetti. In effetti, il richiedente ha presentato elementi di prova che dimostrano che gli utilizzatori principali hanno registrato miglioramenti della loro redditività nel periodo di riesame. Secondo la domanda, le misure in vigore non hanno un impatto considerevole sugli utilizzatori e sui consumatori poiché gli ARO rappresentano una parte trascurabile del costo dei prodotti a valle (ad esempio 0,42 EUR del costo di produzione di una lavatrice o lo 0,4 % dell'investimento in una fabbrica vuota). (183) Su tale base la Commissione conferma che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto negativo sostanziale sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. 7.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione (184) La Commissione ha concluso pertanto che non vi sono valide considerazioni di interesse dell'Unione a sfavore del mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC. 8. MISURE ANTIDUMPING (185) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla reiterazione del dumping, alla reiterazione del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, le misure antidumping sui prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC dovrebbero essere mantenute. (186) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese". (187) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (188) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (189) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni di acciaio a rivestimento organico fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese". Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (190) Una società può chiedere l'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 54 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (191) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale hanno potuto presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni. (192) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che ha esportato il prodotto in esame nell'Unione in detto periodo e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione. (193) In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 55 ) , qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (194) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80 , ex 7212 40 80 , ex 7225 99 00 , ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 82, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 e 7226 99 70 91), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC Union Steel China 0 B311 Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd., Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd., e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd. 26,1 B312 Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd. e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company, Ltd. 5,9 B313 Angang Steel Company Limited 16,2 B314 Anyang Iron Steel Co., Ltd. 0 B315 Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 0 B316 Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd. 16,2 B317 Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd. 16,2 B318 Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd. 16,2 B319 Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd. 0 B320 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. 16,2 B321 Jiangyin Ninesky Technology Co., Ltd. 0 B322 Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co., Ltd. 0 B323 Jigang Group Co., Ltd. 16,2 B324 Maanshan Iron&Steel Company Limited 16,2 B325 Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd. 16,2 B326 Shandong Guanzhou Co., Ltd. 16,2 B327 Shenzen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd. 16,2 B328 Tangshan Iron And Steel Group Co., Ltd. 16,2 B329 Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd. 16,2 B330 Wuhan Iron And Steel Company Limited 16,2 B331 Wuxi Zhongcai New Materials Co., Ltd. 0 B332 Xinyu Iron And Steel Co., Ltd. 0 B333 Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd. 16,2 B334 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 13,6 B999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di prodotti d'acciaio a rivestimento organico venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Cina e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Cina nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 ("periodo dell'inchiesta iniziale"); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Cina o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale. 5.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1506 della Commissione ( 56 ) , i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, entro il limite dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 6.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 57 ) , comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta di restituzione. L'importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio compensativo e antidumping combinato stabilito nell'inchiesta di restituzione. 7.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/2020-08-11 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/214/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/215/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/687/oj ). ( 5 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping ( GU C 273 del 2.8.2023, pag. 4 ). ( 6 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/2970, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2970/oj ). ( 7 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2720 . ( 8 ) Eurostat, banca dati Comext. Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/comext/newxtweb/ (ultima consultazione: 23 aprile 2025). ( 9 ) Global Trade Atlas di S&P Global. Disponibile all'indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/ (ultima consultazione: 23 aprile 2025). ( 10 ) OECD Data Explorer. Costi di trasporto internazionale e assicurazione del commercio di merci. Disponibile all'indirizzo https://data-explorer.oecd.org/vis?tm=ITIC&pg=0&snb=1&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_ITIC%40DF_ITIC&df[ag]=OECD.SDD.TPS&dq=.....A.&pd=%2C&to[TIME_PERIOD]=false (ultima consultazione: 19 marzo 2025). ( 11 ) Doing Business 2020. Profilo economico – Cina, pag. 84. Disponibile all'indirizzo https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf (ultima consultazione: 26 febbraio 2025). ( 12 ) Relazione annuale MySteel: Market review of colour-coated coils in 2022 and outlook for 2023. Disponibile all'indirizzo https://m.mysteel.com/23/0110/11/2D53D06744974F96_abc.html (ultima consultazione: 24 aprile 2025). Relazione annuale Mysteel: Market review of colour-coated coils in 2023 and outlook for 2024. Disponibile all'indirizzo https://m.mysteel.com/a/24010418/66232834598618F7_abc.html (ultima consultazione: 24 aprile 2025). ( 13 ) State Council Information Office of the PRC, Xi encourages steel company to grow in integrated development of Yangtze River Delta, 20 agosto 2020. ( 14 ) CISDI Group, 13 th Iron and Steel Annual Conference Summary, 30 novembre 2022. ( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2024/1666, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj ); Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia ( GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione dell'11 gennaio 2023 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 10 del 12.1.2023, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione del 26 ottobre 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj ). ( 16 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80. ( 17 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64. ( 18 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando da 66 a 68; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla legislazione cinese, può essere considerato riflettere i diritti di proprietà corrispondenti, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire con le decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in seno a ogni società occorre creare un'organizzazione del PCC (comprendente almeno tre iscritti al PCC, come specificato nello statuto del PCC), e la società deve mettere in atto le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito. Sembra che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di Stato facendone una questione politica di principio. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché pongano al primo posto il "patriottismo" e seguano la disciplina del partito. A quanto risulta, nel 2017 esistevano cellule del partito nel 70 % delle circa 1,86 milioni società a proprietà privata, mentre aumentava la pressione per attribuire alle organizzazioni del PCC l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. ( 19 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando da 61 a 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68. ( 20 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74. ( 21 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE), considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75. ( 22 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 73; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE), considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76. ( 23 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687, considerando da 61 a 88. ( 24 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final). ( 25 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 26 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 27 ) Global Trade Alert – GTA Data Centre. Disponibile all'indirizzo https://globaltradealert.org/data-center (ultima consultazione: 28 febbraio 2025). ( 28 ) Market Access Map – Regulatory Requirements. Disponibile all'indirizzo https://www.macmap.org/en/query/regulatory-requirement (ultima consultazione: 28 febbraio 2025). ( 29 ) Istituto nazionale di statistica e geografia. Disponibile all'indirizzo https://en.www.inegi.org.mx/ (ultima consultazione: 24 aprile 2025). ( 30 ) Per il gas naturale: Comisión Reguladora de Energía. Disponibile all'indirizzo https://www.gob.mx/cre (ultima consultazione: 24 aprile 2025). Per l'energia elettrica: Comisión Federal de Electricidad. Disponibile all'indirizzo https://www.cfe.mx/Pages/default.aspx (ultima consultazione: 24 aprile 2025). ( 31 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). ( 32 ) Market Access Map. Disponibile all'indirizzo https://www.macmap.org/ (ultima consultazione: 24 aprile 2025). ( 33 ) Doing Business 2020. Profilo economico – Messico, pagg. 88 e 92. Disponibile all'indirizzo https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/m/mexico/MEX.pdf (ultima consultazione: 24 aprile 2025). ( 34 ) INEGI – Banco de Informacion Economica. Disponibile all'indirizzo https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0&t=1010#D1010 (ultima consultazione: 28 febbraio 2025). ( 35 ) CFE – Industry, tariffs. Disponibile all'indirizzo https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Acuerdos/AcuerdosIndustria.aspx (ultima consultazione: 28 febbraio 2025). ( 36 ) CRE – Índices de Referencia de Precios de Gas Natural. Disponibile all'indirizzo https://www.cre.gob.mx/IPGN/ (ultima consultazione: 28 febbraio 2025). ( 37 ) Ternium S.A. – Relazione annuale 2023. Disponibile all'indirizzo https://s2.q4cdn.com/156255844/files/doc_news/archive/AGSM/2024/Annual-Report-2023.pdf (ultima consultazione: 28 febbraio 2025). ( 38 ) Ibidem. Informazioni di segmento, pagg. 93 e 94. ( 39 ) Relazione annuale MySteel: Market review of colour-coated coils in 2022 and outlook for 2023 ("relazione annuale MySteel 2022"). Disponibile all'indirizzo https://m.mysteel.com/23/0110/11/2D53D06744974F96_abc.html (ultima consultazione: 24 aprile 2025). Relazione annuale Mysteel: Market review of colour-coated coils in 2023 and outlook for 2024 ("relazione annuale MySteel 2023"). Disponibile all'indirizzo https://m.mysteel.com/a/24010418/66232834598618F7_abc.html (ultima consultazione: 24 aprile 2025). ( 40 ) Relazione annuale MySteel 2022. ( 41 ) Relazione annuale MySteel 2023. ( 42 ) Relazione annuale MySteel 2022. ( 43 ) Relazione annuale MySteel 2023. ( 44 ) Doing Business 2020. Profilo economico – Cina, pag. 84. Disponibile all'indirizzo https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf (ultima consultazione: 26 febbraio 2025). ( 45 ) WTO Trade Remedies Data Portal. Australia – Anti-dumping measures on imports of painted steel strapping originating in the PRC. Disponibile all'indirizzo https://trade-remedies.wto.org/en/antidumping/investigations/investigation/aus-adc-553-ad-1-2 (ultima consultazione: 4 giugno 2025). ( 46 ) WTO Trade Remedies Data Portal. Malaysia – Anti-dumping measures on imports of prepainted, painted or colour coated steel coils originating in the PRC. Disponibile all'indirizzo https://trade-remedies.wto.org/en/antidumping/investigations/measures/mys-ad0215chn-1 (ultima consultazione: 4 giugno 2025). ( 47 ) RESOLUCIÓN Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de aceros planos recubiertos originarias de la República Popular China y del Taipéi Chino, independientemente del país de procedencia. Disponibile all'indirizzo https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/861182/publicaciones_dof_acerosplanosrecubiertos_130923.pdf (ultima consultazione: 4 giugno 2025). ( 48 ) Notice of Final Determination and Imposition of Definitive Anti-dumping Duties against Dumped Imports of Color Coated Steel Coils/Sheets into Pakistan Originating in and/or Exported from the People’s Republic of China and Republic of South Africa. Disponibile all'indirizzo https://ntc.gov.pk/wp-content/uploads/2018/06/CCC-FD-notice.pdf (ultima consultazione: 4 giugno 2025). ( 49 ) WTO Trade Remedies Data Portal. SACU member states – Anti-dumping measures on imports of flat rolled iron or non-alloy steel, painted, plated or coated origination in the PRC. Disponibile all'indirizzo https://trade-remedies.wto.org/en/antidumping/investigations/measures/zaf-121022a (ultima consultazione: 4 giugno 2025). ( 50 ) WTO Trade Remedies Data Portal. Thailand – Anti-dumping measures on imports of painted hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys of cold-rolled steel originating in the PRC. Disponibile all'indirizzo https://trade-remedies.wto.org/en/antidumping/investigations/measures/tha-ad2019-01-2 (ultima consultazione: 4 giugno 2025). ( 51 ) WTO Trade Remedies Data Portal. United Kingdom – Anti-dumping measures on imports of organic coated steel products originating in the PRC. Disponibile all'indirizzo https://trade-remedies.wto.org/en/antidumping/investigations/measures/gbr-2020-28-cn (ultima consultazione: 4 giugno 2025). ( 52 ) WTO Trade Remedies Data Portal. Vietnam – Anti-dumping measures on imports of flat rolled iron or non-alloy steel, painted, plated or coated originating in the PRC. Disponibile all'indirizzo https://trade-remedies.wto.org/en/antidumping/investigations/measures/vnm-ad04-chn-1 (ultima consultazione: 4 giugno 2025). ( 53 ) Global Trade Alert – GTA Data Center. Disponibile all'indirizzo https://globaltradealert.org/data-center (ultima consultazione: 22 aprile 2025). ( *1 ) Assenza di dati statistici per il 2020 – il volume e il valore indicati per il 2020 sono una stima che rappresenta la media aritmetica del periodo 2021-PIR. ( 54 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 55 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ( GU L 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ( 56 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1506 della Commissione, del 24 luglio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2025/1506, 25.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1506/oj ). ( 57 ) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1508/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/1508 disciplina i dazi antidumping su acciai a rivestimento organico cinesi, applicando l'articolo 2, paragrafo 6 bis del Regolamento UE 2016/1036 per determinare il valore normale in presenza di distorsioni significative nel mercato. Commercialisti e consulenti doganali devono considerare la classificazione TARIC (7210 70 80, 7212 40 80, 7225 99 00, 7226 99 70), il metodo del paese rappresentativo, il dumping pricing e il rischio di reiterazione per valutare l'impatto su importazioni e costi di approvvigionamento da fornitori cinesi.

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