Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1573 della Commissione, del 30 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa prevede il Regolamento UE 2025/1573 riguardo alla modifica del nome della società Lianzhong Stainless Steel Corporation e quali effetti ha sulla sua aliquota di dazio antidumping?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/1573 modifica il precedente Regolamento UE 2021/1483, che istituiva dazi antidumping definitivi sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e da Taiwan. La norma riguarda specificamente la società Lianzhong Stainless Steel Corporation, che ha cambiato il proprio nome in Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation il 11 luglio 2024. Il regolamento conferma che il cambio di denominazione sociale non pregiudica i diritti della società di mantenere l'aliquota individuale del dazio antidumping del 24,6% e il codice addizionale TARIC C026 precedentemente assegnato. In pratica, la società continua a beneficiare della stessa aliquota agevolata anche con la nuova ragione sociale, poiché la Commissione ha verificato che il cambio di nome è stato regolarmente registrato presso le autorità competenti e non ha generato nuovi rapporti con gruppi di società non sottoposti a inchiesta. Il regolamento prevede inoltre il rimborso o lo sgravio di eventuali dazi pagati in eccesso sulle importazioni effettuate dopo il 11 luglio 2024, secondo la normativa doganale applicabile.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1573 della Commissione, del 30 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1573 of 30 July 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2021/1483 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in the People’s Republic of China and Taiwan following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1573
31.7.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1573 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione
(
2
)
.
(2)
L’11 luglio 2024 Lianzhong Stainless Steel Corporation, codice addizionale TARIC
(
3
)
C026, società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping del 24,6 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation.
(3)
La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping a essa applicata sotto il nome precedente.
(4)
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.
(5)
Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483, in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.
(6)
La modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dall’11 luglio 2024, data in cui la richiesta di modifica del nome in questione è stata presentata alla Commissione (cfr. considerando 2).
(7)
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C026.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione è così modificato:
«Lianzhong Stainless Steel Corporation
C026»
è sostituito da:
«Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation
C026»
2. Il codice addizionale TARIC C026, precedentemente attribuito a Lianzhong Stainless Steel Corporation, si applica a Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation a decorrere dall’11 luglio 2024. Si procede al rimborso o allo sgravio, in conformità alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 per quanto riguarda Lianzhong Stainless Steel Corporation.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione del 15 settembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 327 del 16.9.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1483/oj
).
(
3
)
Tariffa integrata dell’Unione europea.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1573/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2025/1573 è rilevante per importatori e produttori di acciaio inossidabile che operano con dazi antidumping, codici TARIC e misure commerciali dell'Unione europea. Consulenti doganali e commercialisti che gestiscono operazioni di import-export da Cina e Taiwan devono conoscere le modifiche alle aliquote individuali di dazio, i rimborsi doganali e la continuità dei benefici tariffari in caso di variazioni societarie. La norma riguarda anche la gestione amministrativa dei codici TARIC e la documentazione doganale per le importazioni di prodotti siderurgici.
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