Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1648/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1648 della Commissione del 21 agosto 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 21/08/2023 In vigore dal: 21/08/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2023/1648 sui dazi antidumping per la carta fine patinata cinese e quali sono i criteri utilizzati per determinare il valore normale?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/1648 della Commissione del 21 agosto 2023 istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di carta fine patinata (CFP) originaria della Repubblica Popolare Cinese, rinnovando le misure precedenti in seguito a un riesame in previsione della scadenza. Il regolamento si applica a specifici tipi di carta patinata su una o entrambe le facce, con peso tra 70 e 400 g/m² e indice di bianchezza superiore a 84, classificati con determinati codici NC e TARIC. La normativa riguarda importatori, esportatori cinesi e produttori dell'Unione nel settore cartario, stabilendo aliquote di dazio comprese tra l'8% e il 35,1% per i produttori inclusi nel campione e del 27,1% per gli altri esportatori cinesi. Per determinare il valore normale, la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del Regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo che nella RPC esistessero distorsioni significative tali da rendere inopportuno l'utilizzo dei prezzi di mercato interno cinese; ha quindi utilizzato il Brasile come paese rappresentativo, basandosi sui dati della società Sylvamo Ltda per stabilire costi di produzione, SGAV e profitti esenti da distorsioni. La Commissione ha concluso che i prezzi e i costi nel settore cartario cinese sono influenzati da intervento pubblico sostanziale a livello di pianificazione industriale, accesso ai finanziamenti, proprietà statale delle imprese, controllo del Partito Comunista Cinese, allocazione dei terreni e distorsioni salariali, rendendo necessario l'approccio alternativo per il calcolo del dumping.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1648 della Commissione del 21 agosto 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1648 of 21 August 2023 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain coated fine paper originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

22.8.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 207/41 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1648 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 ( 2 ) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (la "RPC" o il "paese interessato") (le "misure iniziali"). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso "inchiesta iniziale". (2) In seguito ad un'inchiesta antisovvenzioni, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 ( 3 ) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC. (3) Le misure antidumping hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra l'8 % e il 35,1 % per le importazioni effettuate dagli esportatori che figurano nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo su scala nazionale del 27,1 % per tutti gli altri esportatori. (4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 4 ) ("regolamento di base"), il 3 luglio 2017 il Consiglio ha istituito nuovamente le misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC con il regolamento (UE) 2017/1188 ( 5 ) (il "precedente riesame in previsione della scadenza"). (5) I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra l'8 % e il 35,1 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione e un'aliquota del 27,1 % per tutte le altre società nella RPC. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (6) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 6 ) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, la Commissione europea (la "Commissione") ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda di riesame è stata presentata il 31 marzo 2022 da Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA (i "richiedenti") per conto dell'industria dell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. (7) La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (8) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, il 30 giugno 2022 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta patinata fine originaria della RPC, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 7 ) ("avviso di apertura"). 1.4. Inchiesta antisovvenzioni distinta (9) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 giugno 2022, la Commissione ha annunciato anche l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio ( 8 ) delle misure compensative definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese. 1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame (10) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (il "periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il "periodo in esame"). 1.6. Parti interessate (11) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'avvio del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare. (12) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'avvio del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.7. Campionamento (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. (a)   Campionamento dei produttori dell'Unione (14) Nell'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base alla rappresentatività in termini di volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'UE nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2021. Tale campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 41 % della produzione totale stimata e il 37 % delle vendite stimate del prodotto simile nell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione. (b)   Campionamento degli importatori indipendenti (15) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. (16) Nessun importatore indipendente si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste. (c)   Campionamento dei produttori esportatori della RPC (17) Nell'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. (18) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Nessun produttore esportatore si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste. (19) La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. Non è stata tuttavia fornita alcuna risposta. 1.8. Questionari e risposte ai questionari (20) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese (il "governo della RPC") un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario. (21) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. Gli stessi questionari sono stati pubblicati online sul sito web della DG Commercio il giorno dell'apertura dell'inchiesta ( 9 ) . La Commissione ha inoltre inviato ai richiedenti un questionario riguardante i dati macroeconomici. I questionari sono inoltre stati messi a disposizione degli importatori indipendenti e degli utilizzatori sullo stesso sito web della DG Commercio ( 10 ) . (22) I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario. I richiedenti hanno inoltre fornito alla Commissione dati macroeconomici. I produttori esportatori non hanno risposto al questionario. Non è pervenuta alcuna risposta da importatori indipendenti. Nessuno degli utilizzatori ha risposto ai questionari. (23) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi o del governo della RPC, le conclusioni relative al dumping e al pregiudizio sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. La missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea è stata informata a tale riguardo. Non sono pervenute osservazioni. 1.9. Visite di verifica (24) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. (25) Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate. — Produttori dell'Unione — Sappi Europe SA, Bruxelles, Belgio per Sappi Gratkorn GmbH (Austria ( 11 ) ) — Burgo Group S.p.A. (Italia) — Condat SAS (appartenente al gruppo Lecta) (Francia) 1.10. Divulgazione di informazioni (26) Il 14 giugno 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (27) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un'audizione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (28) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, segnatamente alcuni tipi di carta fine patinata ("CFP"), composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m 2 ma non superiore a 400 g/m 2 e con un indice di bianchezza ( brightness ) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1). (29) Il prodotto oggetto del riesame non comprende: — i rotoli adatti all'impiego nelle presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina. — la carta e il cartone a più strati. 2.2. Prodotto in esame (30) Il prodotto in esame nell'ambito dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina, attualmente classificato con i codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 e 4810998020). 2.3. Prodotto simile (31) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell'Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dal produttore selezionato in Brasile, utilizzato come paese rappresentativo; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; nonché — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. (32) La Commissione ha concluso che tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. RISCHIO DI PERSISTENZA O DI REITERAZIONE DEL DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (33) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC. (34) Come indicato al considerando 23, nessuno degli esportatori/produttori della Cina ha collaborato all'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sui dati statistici provenienti da Eurostat, dal Global Trade Atlas (GTA) ( 12 ) , dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica ( 13 ) e dal ministero brasiliano delle Miniere e dell'energia ( 14 ) , nonché sulle informazioni pubblicamente disponibili sul sito web ufficiale della società brasiliana Sylvamo Ltda ( 15 ) . 3.2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame (35) I dati statistici indicano che durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione erano inferiori a 200 tonnellate. La Commissione ha concluso che queste quantità non erano rappresentative poiché rappresentavano meno dell'1 % delle importazioni totali del prodotto in esame nell'Unione. Pertanto non è stato possibile effettuare un'analisi significativa del dumping in base alle importazioni cinesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta è stata quindi incentrata sul rischio di reiterazione del dumping. 3.3. Valore normale 3.3.1. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC. (36) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha aperto l'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (37) Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Nell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC né comunicazioni dalle parti interessate riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (38) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria l'Indonesia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. Durante il periodo dell'inchiesta, l'Indonesia è passata da paese a reddito medio-alto a paese a basso reddito ( 16 ) . La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe esaminato altri possibili paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base. (39) Il 20 febbraio 2023 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Sylvamo Ltda, un produttore brasiliano del paese rappresentativo. Sono pervenute osservazioni soltanto dai richiedenti, che sono trattate al punto 3.3.4. (40) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni" e "comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti" (le "spese generali, amministrative e di vendita" sono denominate in appresso "SGAV"). (41) Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 3.3.2. Esistenza di distorsioni significative 3.3.2.1.   Introduzione (42) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce che "[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, — l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato". (43) Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare l'esistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (44) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che "[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore". (45) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (la "relazione") ( 17 ) , che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inserita nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura e le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. (46) Nella domanda, con riferimento alla relazione e alle relative risultanze riguardanti le distorsioni del mercato, si rilevava che le osservazioni contenute in tale relazione, secondo cui lo Stato eserciterebbe un'influenza molto significativa sulla fissazione dei prezzi e sull'assegnazione di fattori produttivi, quali terreni, energia, capitale e materie prime, sono particolarmente vere per il settore cinese della CFP. (47) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o contraddire gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie e la Commissione non ha ricevuto osservazioni dai produttori esportatori cinesi. (48) La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b, del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC. 3.3.2.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi sul mercato interno della RPC (49) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di "economia di mercato socialista". Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori. L'economia pubblica è la forza trainante dell'economia nazionale e lo Stato ha il mandato di garantirne il consolidamento e la crescita ( 18 ) . Di conseguenza l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese è un esempio emblematico di ciò: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 19 ) . (50) Secondo il diritto cinese, inoltre, l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese ("PCC"). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente "il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese", è stata inserita una seconda frase, che recita: "l'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese" ( 20 ) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (51) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 21 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (52) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.3.2.5) ( 22 ) . (53) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Tali banche, nel definire e attuare la loro politica di prestiti, devono allinearsi con gli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare essenzialmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.3.2.8) ( 23 ) . Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC ( 24 ) . (54) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 25 ) . Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale ( 26 ) . (55) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell'efficace assegnazione delle risorse in base ai principi di mercato ( 27 ) . 3.3.2.3.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione (56) Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia. (57) Sebbene nell'industria della carta patinata il grado di proprietà statale non sembri essere significativo, il governo della RPC mantiene una partecipazione azionaria in numerosi produttori, come ad esempio nella più grande impresa dell'industria cartaria cinese, Shandong Chenming Paper Holding ( 28 ) . Chenming Paper Holding appartiene infatti a Chenming Holdings (15,2 %), che a sua volta è una partecipata (45,2 %) di Shandong Shouguang Jinxin Investment Development Holding Group Co., Ltd ( 29 ) , soggetto interamente di proprietà statale. Inoltre, dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private ( 30 ) , con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese, l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito nella RPC. (58) Tale situazione è evidente anche a livello della China Paper Association, l'associazione di categoria di settore. A norma dell'articolo 3 del proprio statuto, la China Paper Association aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese e accetta gli orientamenti aziendali, la supervisione e la gestione da parte dei soggetti responsabili della registrazione e della creazione della leadership del partito nonché da parte dei dipartimenti responsabili del settore" ( 31 ) . (59) Di conseguenza neanche i produttori privati del settore del prodotto oggetto del riesame possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette agli orientamenti e alla supervisione strategica, come indicato al punto 3.3.2.5. 3.3.2.4.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (60) Oltre a esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti ( 32 ) , dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) ( 33 ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ( 34 ) , anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito ( 35 ) . Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, associata a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società ( 36 ) . Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. (61) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo "Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era" (gli "orientamenti") ( 37 ) , che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: "Occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo"; e la sezione III.6 recita: "Occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri". Pertanto gli orientamenti sottolineano e intendono rafforzare il ruolo del PCC nelle società e in altri soggetti del settore privato ( 38 ) . (62) L'inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e le funzioni di membro del PCC/partito sono comuni nel settore della carta patinata. Il presidente del consiglio di amministrazione di Shandong Chenming Paper Group Co., Ltd. detiene, ad esempio, in parallelo la carica di segretario del comitato di partito della società ( 39 ) . In un articolo sul sito web di Shandong Chenming Paper si ribadiva l'impegno del gruppo di attuare le decisioni adottate durante il 20 o congresso nazionale del Partito comunista cinese nonché di " attuare in modo completo, accurato e integrale il nuovo concetto di sviluppo, di concentrarsi sull'attività principale, di potenziare il settore, di restare impegnati e determinati e conseguire nuovi grandi risultati sulla strada verso la modernizzazione in stile cinese " ( 40 ) . Nel corso della riunione con il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo, il segretario del comitato comunale del partito ha ribadito che " il comitato comunale del partito e la giunta comunale proseguiranno l'opera di ottimizzazione del contesto imprenditoriale, […] coordineranno e risolveranno le difficoltà e i problemi nell'ambito dei processi produttivi e operativi delle imprese in modo tempestivo, e daranno pieno sostegno a Chenming per stabilizzare e aumentare la produzione al fine di conseguire uno sviluppo ancora migliore " ( 41 ) . (63) Il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo ha quindi espresso la propria gratitudine al comitato comunale del partito e alla giunta comunale per il sostegno allo sviluppo della società e ha confermato che la società sfrutterà le opportunità e collaborerà attivamente con il comitato comunale del partito e con la giunta comunale per quanto riguarda la configurazione e lo sviluppo del settore forestale ( 42 ) . Una partecipazione analoga può essere confermata anche in altre società dell'industria della carta patinata. Ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di Shandong Sun Paper Co., Ltd., che è anche il segretario del comitato di partito ( 43 ) ha dichiarato che senza la politica di riforma e di apertura del partito, non vi sarebbe alcuno sviluppo per San Paper e che senza il sostegno del partito e del governo non vi sarebbe alcun successo per Sun Paper ( 44 ) . (64) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.3.2.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 45 ) . Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore della carta patinata e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi. 3.3.2.5.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (65) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti ( 46 ) . (66) Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto oggetto del riesame. Per cominciare, le tecnologie relative alla carta patinata figurano tra le industrie incoraggiate nel repertorio 2019 di riferimento della ristrutturazione industriale della Cina ( 47 ) , che segnala l'intenzione delle autorità di creare un ambiente normativo favorevole allo sviluppo del settore e che potenzialmente apre la strada anche all'accesso ai finanziamenti. Inoltre, il repertorio specifica anche i principali obiettivi di produzione, ad esempio per quanto riguarda varie forme di pasta di legno ( 48 ) , fa riferimento allo sviluppo di macchinari avanzati per la produzione della carta e della pasta di carta ( 49 ) e indica vari settori della produzione di carta e pasta di legno da eliminare se non raggiungono la capacità annua ( 50 ) . Nel quattordicesimo piano quinquennale ( 51 ) si invita inoltre l'industria ad "accelerare la trasformazione e l'ammodernamento delle imprese in settori chiave quali quello chimico e cartario" ( 52 ) . Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo della silvicoltura e della praticoltura ( 53 ) sottolinea l'obiettivo di " rafforzare le industrie tradizionali al fine di promuovere la lavorazione profonda del legno […] sostenere la trasformazione verde e digitale di settori economici come quello forestale e della lavorazione del legno e del bambù, dei prodotti chimici per la silvicoltura, della carta e della pasta di carta " ( 54 ) e per " accelerare l'eliminazione di capacità produttive obsolete […] promuovere la trasformazione tecnologica e migliorare il tasso di utilizzo dell'energia e delle materie prime " ( 55 ) . (67) Inoltre, le politiche a livello nazionale riguardanti l'industria della carta patinata sono attuate a livello decentrato mediante documenti di programmazione corrispondenti. Il quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shandong ( 56 ) sulla creazione di una forte provincia manifatturiera proclama che " prima della chiusura del quattordicesimo piano quinquennale […] le industrie siderurgiche, quelle dei metalli non ferrosi, degli elettrodomestici, del settore cartario e le altre industrie figureranno tra le prime tre del paese " ( 57 ) ribadendo la necessità di ottimizzare il sostegno di bilancio e fiscale ( 58 ) e dichiarando esplicitamente che " i dipartimenti responsabili della gestione finanziaria a livello di contea, comunale e provinciale rafforzeranno il coordinamento dei fondi e adotteranno su larga scala metodi come investimenti azionari, sconti sugli interessi dei prestiti, premi di rendimento e sovvenzioni per aumentare il sostegno all'industria manifatturiera " ( 59 ) . Nel piano di azione della provincia di Shandong per una forte provincia manifatturiera all'avanguardia per il periodo 2022-2025 ( 60 ) , le amministrazioni locali dichiarano che " il gruppo guida ristretto della provincia per la costruzione di una forte provincia manifatturiera svolgerà un ruolo di coordinamento complessivo e i dipartimenti competenti sotto la diretta autorità del governo provinciale adempiranno puntualmente ai propri compiti . I principali compagni responsabili dei comitati di partito e delle amministrazioni a livello di città e di contea si baseranno sulle attività di ricerca e diffusione e assumeranno la guida della promozione dell'attuazione " ( 61 ) . Il piano d'azione sul picco del carbonio della provincia di Jiangsu, applicabile alle industrie e a settori chiave di Jiangsu ( 62 ) , contiene inoltre l'indicazione di " accelerare la trasformazione e l'ammodernamento delle industrie tradizionali […] quali […] quella cartaria " ( 63 ) . Attraverso questi e altri mezzi, le autorità cinesi dirigono e controllano quindi praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. (68) In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti l'industria della carta patinata. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. 3.3.2.6.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (69) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Inoltre, lo Stato mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento ( 64 ) . (70) Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d'uso dei terreni nella RPC ( 65 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 66 ) . Nell'assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici ( 67 ) . (71) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori del prodotto oggetto del riesame sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore della silvicoltura e della produzione di legname. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. (72) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto oggetto del riesame. 3.3.2.7.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (73) Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("ILO"), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva ( 68 ) . Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 69 ) . La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 70 ) . Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC. (74) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che l'industria della carta patinata non sia sottoposta al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC). 3.3.2.8.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato (75) L'accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni. In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 71 ) , che nel concedere l'accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 72 ) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 73 ) . A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 74 ) . (76) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale ( 75 ) , suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici. (77) Ad esempio, il governo della RPC ha chiarito che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione ( 76 ) . Inoltre, i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora soprattutto prendere in considerazione come le entità rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale, e in particolare come rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti ( 77 ) . (78) Inoltre, i rating delle obbligazioni e del credito risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dal peso dell'eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi ( 78 ) . (79) A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 79 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. (80) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (81) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all'intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ( 80 ) . Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti ( 81 ) . Tassi d'interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale. (82) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza nell'assegnazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha optato per evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società "zombie", oppure per trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (83) In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Pertanto l'intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (84) Nella presente inchiesta la Commissione ha riscontrato che, oltre alle politiche pubbliche di sostegno dell'industria della carta patinata sopra citate, il governo della RPC sostiene finanziariamente le società del settore. Nella relazione annuale per il 2022 della Shandong Chenming Paper Holding figurano numerosi sussidi pubblici per il 2022, distribuiti tra i quattro progetti seguenti: — progetto di integrazione della città di Huanggang riguardante la silvicultura, la pasta di carta e la carta; — progetto di integrazione della città di Zhanjiang riguardante la silvicultura, la pasta di carta e la carta; — sovvenzioni per il progetto di potenziamento tecnico; — sussidio del Fondo per la protezione ambientale ( 82 ) . — Analogamente, Nanning Sun, una società interamente controllata da Shandong Sun Paper Co., Ltd., ha beneficiato anche del forte sostegno di diverse politiche locali di investimento a condizioni preferenziali per la realizzazione di un progetto di integrazione "silvicoltura-pasta di carta-carta" e di sostegno al parco industriale a Nanning, come sottolineato nella relazione annuale del 2021 di Shandong Sun Papers ( 83 ) . — In sintesi, il settore del prodotto oggetto del riesame risente dell'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Pertanto l'intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. 3.3.2.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte (85) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.3.2.2 a 3.3.2.5 e alla parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi contenuta nelle sezioni da 3.3.2.6 a 3.3.2.8 e nella parte II della relazione. (86) La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori di carta patinata acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. (87) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. 3.3.2.10.   Conclusioni (88) Dall'analisi esposta ai punti da 3.3.2.1 a 3.3.2.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore del prodotto oggetto del riesame, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che nel caso di specie non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. (89) La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione successiva. 3.3.3. Paese rappresentativo 3.3.3.1.   Osservazioni generali (90) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si dovrebbe basare sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Repubblica popolare cinese. A tale scopo la Commissione dà la preferenza a paesi con un reddito nazionale lordo analogo a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale ( 84 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 85 ) ; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti; — qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (91) Come spiegato al considerando 39, il 20 febbraio 2023 la Commissione ha pubblicato una nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. La nota descriveva i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e informava le parti interessate dell'intenzione della Commissione di considerare il Brasile un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse stata confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (92) In linea con i criteri indicati all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato il Brasile quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. La Banca mondiale ha classificato il Brasile come paese a "reddito medio-alto" in termini di reddito nazionale lordo. Il Brasile è stato anche individuato come un paese nel quale è effettuata la produzione del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili i dati pubblici pertinenti. (93) Infine, data l'assenza di collaborazione e avendo stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.3.3.2.   Conclusioni (94) In assenza di cooperazione e dato che il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il Brasile come paese rappresentativo appropriato. 3.3.4. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (95) Nella nota sulle fonti pertinenti per la determinazione del valore normale, la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e manodopera, utilizzati nella produzione del prodotto oggetto del riesame comunicati dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha inoltre dichiarato che per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha altresì dichiarato che per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni del settore manifatturiero si sarebbe avvalsa delle informazioni provenienti da ILOSTAT ( 86 ) mentre avrebbe ricavato le tariffe pubbliche di elettricità e gas dal ministero brasiliano delle Miniere e dell'energia ( 87 ) . Di conseguenza, come spiegato al considerando 98, la Commissione ha deciso di utilizzare l'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( 88 ) come fonte per stabilire il costo del lavoro. (96) La Commissione ha dichiarato infine che, per stabilire le SGAV e i profitti a un livello congruo, avrebbe utilizzato i dati finanziari di un solo produttore brasiliano del prodotto oggetto del riesame, Sylvamo Ltda., come definito al considerando 100. Non sono pervenute osservazioni riguardo al paese rappresentativo individuato. Sono invece pervenute osservazioni da parte di richiedenti in merito al numero di punti trattati nella suddetta nota. (97) I richiedenti hanno innanzitutto sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto di determinate materie prime senza codici SA (filler, altri pigmenti, altri leganti, additivi, altri). Tuttavia, il fatto che tali materie prime non appaiono nella tabella delle materie prime della nota sulle fonti pertinenti per la determinazione del valore normale non significa che siano state ignorate. Tali materie prime sono state infatti considerate nei calcoli della Commissione come materiali di consumo. Nello specifico, nel contesto di un riesame in previsione della scadenza è necessario soltanto che la Commissione stabilisca se esiste il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping. In considerazione della (significativa) differenza riscontrata durante il periodo dell'inchiesta di riesame tra il valore normale costruito e il prezzo delle vendite nel resto del mondo di cui al considerando 122, e considerate le conseguenti conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping, nell'ambito della presente inchiesta la Commissione non è stata tenuta a effettuare la determinazione del dumping. Inoltre le materie prime in questione rappresentavano una piccola percentuale del costo di produzione totale e sono state pertanto considerate come materiali di consumo, utilizzando le percentuali dei costi fornite dal richiedente (pari a circa il 7 %). (98) In secondo luogo, il richiedente ha richiesto valori di riferimento specifici per i diversi tipi di costi del lavoro operando una distinzione tra i diversi tipi di dipendenti, ma non ha fornito tali costi del lavoro per il Brasile per differenziare i diversi tipi di manodopera. Per di più se la Commissione avesse operato tale differenziazione dei valori di riferimento relativi alla manodopera, considerata la quota relativa del costo del lavoro nel costo di produzione totale, la differenza tra il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione verso paesi terzi sarebbe stata marginale. Inoltre, nell'ambito di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione non è obbligata a calcolare un margine di dumping preciso, bensì a stabilire se esiste il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping. Tuttavia, al fine di rispecchiare meglio i salari del settore manifatturiero per il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha deciso di utilizzare, come fonte per i salari mensili dei dipendenti del settore manifatturiero in base alla media delle ore di lavoro settimanali in Brasile nel 2021, l'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( 89 ) invece di ILOSTAT (come annunciato nella nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale). (99) In terzo luogo, il richiedente ha chiesto di considerare anche le spese generali di produzione (ammortamento dei macchinari, lavoro indiretto, costi di imballaggio). Tuttavia, come spiegato al considerando 109, la Commissione aveva già tenuto conto di tali costi nei calcoli, ricorrendo alle percentuali dei costi fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. (100) In quarto luogo, il richiedente ha contestato il fatto che la Commissione non avesse utilizzato nei suoi calcoli il profitto e le SGAV del maggiore produttore di carta fine patinata del Brasile, ossia Suzano S.A., e che avesse considerato soltanto un altro produttore di prodotti simili al prodotto oggetto del riesame, Sylvamo Ltda. Per quanto riguarda questo aspetto, la Commissione ha ritenuto che l'insieme del profitto e delle SGAV di Suzano S.A. non fosse rappresentativo dei risultati che l'industria della carta fine patinata avrebbe potuto conseguire in normali condizioni di mercato e che pertanto non fosse congruo. Ha pertanto deciso di attenersi alla scelta iniziale di avvalersi soltanto dei dati di Sylvamo Ltda. ai fini del calcolo di una percentuale congrua di profitto e di SGAV. L'utilizzo dei dati di Suzano S.A. avrebbe soltanto aumentato ulteriormente la differenza determinata tra il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione verso paesi terzi di cui al considerando 122. Come spiegato al considerando 98, la Commissione non è obbligata a calcolare un margine di dumping preciso, bensì a stabilire se esiste il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione. 3.4. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni 3.4.1. Fattori produttivi (101) Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successivamente raccolte nel corso della procedura e dopo avere esaminato le osservazioni delle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tabella 1 Fattori produttivi di alcuni tipi di carta fine patinata Fattore produttivo Codice delle merci in Brasile Valore (CNY) Unità di misura Fonte delle informazioni Materie prime Polpa di conifere 47032100 5,84 kg GTA ( 90 ) Pasta di latifoglie 47032900 4,64 kg GTA Carbone attivo (altro) 38021000 21,90 kg GTA Amidi e fecole 35051010 19,31 kg GTA Hydrocarb HydroPlex CalPlex Covercarb 25174100 0,51 kg GTA Amido di frumento 11081100 3,33 kg GTA Poli(alcole vinilico) 39053000 23,37 kg GTA Carbossimetilcellulosa e suoi sali 39123100 23,40 kg GTA Lattice 40021100 11,46 kg GTA Materiali di consumo Lavoro Costo del lavoro nelle industrie manifatturiere N/D 59,57 ora Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( 91 ) Energia Energia elettrica N/D 919,96 MWh Ministero brasiliano delle Miniere e dell'energia (Boletim mensal de energia 2021) ( 92 ) Gas N/D 344,29 MWh Ministero brasiliano delle Miniere e dell'energia (Boletim mensal de energia 2021) 3.4.1.1.   Materie prime (102) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, tranne la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC, elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 93 ) . (103) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nel precedente considerando che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (104) Di norma tali prezzi all'importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione dell'assenza di collaborazione, nonché della natura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che non erano necessari adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l'effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping. 3.4.1.2.   Lavoro (105) Per quanto riguarda il lavoro diretto e indiretto, per determinare i salari in Brasile sono state utilizzate le statistiche sui costi dell'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( 94 ) . La Commissione ha utilizzato i salari mensili dei dipendenti del settore manifatturiero e il numero medio di ore di lavoro settimanali in Brasile nel 2021. Su tale base è stata calcolata una tariffa oraria di 59,57 CNY/ora. 3.4.1.3.   Energia elettrica (106) Il prezzo dell'energia elettrica in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell'energia brasiliano ( 95 ) . La Commissione ha utilizzato i dati del 2021 dei prezzi dell'energia elettrica per uso industriale e ha stabilito un prezzo corrispondente a 919,96 CNY/MWh (con riferimento al periodo dell'inchiesta di riesame). 3.4.1.4.   Gas naturale (107) Per stabilire il valore di riferimento per il costo del gas, la Commissione si è avvalsa delle statistiche del ministero brasiliano delle Miniere e dell'energia ( 96 ) . È stato utilizzato il prezzo unitario medio del gas per uso industriale nel 2021 in Brasile, stabilito a un livello pari a 344,29 CNY/MWh (con riferimento al periodo dell'inchiesta di riesame). 3.4.1.5.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (108) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base "il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti". È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (109) Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto. (110) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitto, la Commissione si è basata sui dati finanziari più recenti della società Sylvamo Ltda. ( 97 ) (esercizio finanziario 2021). 3.4.2. Calcolo del valore normale (111) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (112) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione del prodotto oggetto del riesame. (113) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione (compreso il costo del lavoro), le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando 109 e 110. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti dai richiedenti e i costi del lavoro sulla base delle informazioni ottenute dall'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( 98 ) . Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei valori comunicati nei rendiconti finanziari della società Sylvamo Ltda. per l'esercizio 2021 nel paese rappresentativo, così come iscritti nel bilancio certificato della società ( 99 ) . La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito: — le spese generali di produzione (compresi i costi indiretti del lavoro) che rappresentavano complessivamente il 27,33 % del costo di produzione; — le SGAV e gli altri costi, che rappresentavano il 9,27 % del costo delle merci vendute, e — i profitti, che ammontavano al 20,02 % del costo delle merci vendute. (114) Su tale base, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e in assenza di collaborazione, la Commissione ha costruito il valore normale a livello del prodotto oggetto del riesame, a livello franco fabbrica. Il valore normale determinato su tale base era pari a 1 247,15 EUR/tonnellata. 3.5. Rischio di persistenza del dumping (115) Come spiegato al considerando 34, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta e la Commissione ha dovuto fare ricorso alle informazioni statistiche disponibili per determinare se vi fosse il rischio di persistenza del dumping. (116) Secondo Eurostat le importazioni cinesi nell'Unione ammontavano soltanto a 197 tonnellate e rappresentavano appena lo 0,008 % del consumo totale durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha constatato che questi volumi modesti non fornivano una base sufficientemente attendibile per un'analisi della persistenza del dumping. La Commissione ha quindi concentrato l'inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. 3.6. Rischio di reiterazione del dumping (117) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e alla luce delle considerazioni di cui ai considerando 115 e 116, la Commissione ha analizzato l'eventuale presenza di un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. A tal fine sono stati analizzati gli elementi seguenti: il prezzo all'esportazione della CFP dalla Cina verso il resto del mondo, al fine di valutare il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina, nonché l'attrattiva del mercato dell'Unione. 3.6.1. Confronto tra i prezzi all'esportazione nei paesi terzi e il valore normale (118) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, al fine di determinare i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi la Commissione si è avvalsa dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. In particolare, la Commissione ha utilizzato i dati contenuti nella domanda di riesame, che è basata su dati Svan Data ( 100 ) . (119) Per quanto concerne i prezzi all'esportazione cinesi verso paesi terzi diversi dall'UE, nella domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente ha spiegato che le esportazioni del prodotto in esame erano effettuate principalmente con il codice delle merci cinese 4810 19 e pertanto la Commissione ha limitato il confronto a questo codice delle merci ed è ricorsa a tali dati in quanto dati disponibili. (120) Al fine di determinare il prezzo medio all'esportazione franco fabbrica verso paesi terzi, la Commissione ha utilizzato il prezzo FOB verso paesi terzi indicato al considerando 118. La media ponderata del prezzo FOB a livello di porto cinese è stata calcolata pari a 781,22 EUR/tonnellata. Da tale prezzo la Commissione ha sottratto i costi del trasporto interno riportati nella domanda di riesame ( 101 ) . Su tale base, il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica è stato stimato pari a 755,22 EUR/tonnellata. (121) Al fine di esprimere la differenza tra il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione franco fabbrica sotto forma di percentuale del corrispondente prezzo all'esportazione CIF, la Commissione ha anche calcolato il prezzo all'esportazione a livello CIF dalla Cina verso paesi terzi conformemente al metodo della domanda di riesame in previsione della scadenza. In base a tale metodo, il costo del nolo marittimo aggiunto al prezzo FOB verso paesi terzi si basava sui prezzi del 2019, in quanto i prezzi del 2020 erano stati influenzati dalla pandemia di COVID-19 e pertanto erano considerati non rappresentativi. Su tale base è stato determinato un prezzo all'esportazione a livello CIF dalla Cina verso paesi terzi pari a 844,22 EUR/tonnellata. (122) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la differenza tra il prezzo all'esportazione franco fabbrica e il valore normale calcolato come indicato al punto 3.4.2, espresso sotto forma di percentuale del valore CIF corrispondente, era dunque del 58 %. 3.6.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC (123) Vista l'assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, e in mancanza di altri dati attendibili, per analizzare la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame, come specificato nei considerando seguenti, sia per quanto riguarda l'industria della CFP che quella della carta patinata senza legno, il più ampio settore di cui fa parte la CFP. (124) Data la maggiore disponibilità di dati per la carta patinata senza legno, i richiedenti li hanno utilizzati per calcolare la quota di produzione di CFP e i numeri in termini di capacità. (125) Sulla base della domanda dei richiedenti ( 102 ) , nel 2021 la domanda globale di carta patinata senza legno era pari a circa 17,3 milioni di tonnellate e le capacità globali erano di circa 20,7 milioni di tonnellate. La domanda globale di CFP è stata stimata dai richiedenti pari a circa 12,1 milioni di tonnellate e le capacità a circa 14,5 milioni di tonnellate. (126) Nel 2021, secondo il richiedente, la domanda di carta patinata senza legno dell'UE era di circa 3,2 milioni di tonnellate e le capacità di produzione di carta patinata senza legno dell'UE si attestavano a circa 5 milioni di tonnellate. Come indicato ai considerando 140 e 154, la domanda di CFP dell'UE è stata calcolata dalla Commissione pari a circa 2,6 milioni di tonnellate e le capacità di produzione di CFP dell'UE pari a poco più di 4 milioni di tonnellate. (127) Nel 2021 la capacità di produzione di carta patinata senza legno in Cina era pari a circa 6,8 milioni di tonnellate e la domanda interna era di 4,7 milioni di tonnellate. La capacità cinese di produzione di CFP calcolata dai richiedenti era di 4,8 milioni di tonnellate e la domanda interna del prodotto in esame era di circa 3,3 milioni di tonnellate ( 103 ) . (128) Nel 2021 la Cina pertanto disponeva di capacità inutilizzate per la produzione di CFP ( 104 ) per almeno 0,9 milioni di tonnellate e di sovraccapacità ( 105 ) pari a circa 1,5 milioni di tonnellate, una cifra che corrisponde a circa il 56 % della domanda totale di CFP dell'UE. Considerando la carta patinata senza legno nel complesso, nel 2021 le sovraccapacità cinesi superavano i 2 milioni di tonnellate (più dell'80 % del consumo dell'UE). Non è stata osservata alcuna riduzione delle sovraccapacità (cfr. considerando 66). Pertanto, in caso di scadenza delle misure, si può presumere che una capacità inutilizzata ancora maggiore potrebbe essere facilmente dirottata dalla produzione di carta patinata senza legno alla produzione di CFP e venduta sul mercato dell'Unione. (129) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre ancora più prodotti CFP da esportare nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate. La Commissione ha inoltre rilevato che questo potenziale di esportazione potrebbe aumentare per via del calo previsto sia della domanda globale che di quella interna nella RPC, in linea con gli sviluppi dell'ultimo decennio, come descritto alla sezione 5 della domanda di riesame in previsione della scadenza. 3.6.3. Attrattiva del mercato dell'Unione (130) Come indicato ai considerando da 124 a 127, l'inchiesta ha dimostrato che la domanda dell'Unione di CFP è rimasta significativa. Sebbene il consumo dell'Unione sia diminuito nel corso del periodo in esame, il mercato dell'Unione rimane il secondo più grande mercato del mondo (dopo quello cinese) rappresentando circa il 20 % della domanda globale. Si prevede inoltre che la domanda interna della RPC diminuisca, il che incentiverebbe fortemente i produttori cinesi a cercare mercati alternativi che possano assorbire le sovraccapacità di cui dispongono. (131) Inoltre, come indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza, numerosi paesi hanno messo a punto misure ( 106 ) nei confronti della Cina riguardanti i prodotti della carta, tra cui la Corea del Sud, l'India e gli Stati Uniti. (132) Sulla base dei dati disponibili e in particolare della domanda, la Commissione ha inoltre individuato 27 paesi in cui durante il periodo dell'inchiesta di riesame gli esportatori cinesi vendevano il prodotto oggetto del riesame a prezzi inferiori ai prezzi indicativi dell'industria dell'Unione. Le esportazioni cinesi verso tali paesi rappresentavano, in termini di volume, circa il 10 % delle esportazioni cinesi verso paesi terzi. (133) Pertanto, alla luce delle significative capacità inutilizzate accertate, della possibilità di aumentare le capacità inutilizzate passando alla carta fine patinata da altri tipi di carta, delle restrizioni per i produttori di carta fine patinata cinesi nell'accesso a importanti mercati di paesi terzi, del prezzo a cui i produttori esportatori cinesi potrebbero vendere sul mercato dell'Unione e considerato inoltre il previsto calo del consumo interno della RPC, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni oggetto di dumping siano dirottate verso l'Unione. Pertanto, in caso di scadenza delle misure, le importazioni oggetto di dumping potrebbero arrivare nell'Unione in volumi più elevati e a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. (134) Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che le esportazioni dalla RPC siano indirizzate verso il mercato dell'Unione. 3.6.4. Conclusioni relative al rischio di persistenza del dumping (135) Alla luce delle risultanze di cui al considerando 122, la presenza di un rischio di reiterazione del dumping trova forte riscontro nel confronto tra i prezzi all'esportazione cinesi verso paesi terzi e il prezzo sul mercato del paese rappresentativo. (136) Inoltre, vista la significativa capacità produttiva disponibile nella RPC, nonché la capacità inutilizzata e l'attrattiva delle esportazioni nel mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente l'aumento delle esportazioni di CFP proveniente dalla RPC nell'Unione a prezzi di dumping. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (137) Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 17 produttori dell'Unione. Queste società costituiscono l'"industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (138) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a circa 3 700 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base della risposta al questionario sui dati macroeconomici fornita dall'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 14, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano circa il 41 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 4.2. Consumo dell'Unione (139) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi sui dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici e sui dati Eurostat. (140) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell'Unione (in tonnellate) 2018 2019 2020 Periodo dell'inchiesta di riesame Consumo totale dell'Unione 3 433 636 3 268 584 2 453 924 2 576 925 Indice 100 95 71 75 Fonte : Dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici e dati Eurostat (141) Nel 2019 il consumo dell'Unione ha registrato un calo del 5 %, seguito da un'ulteriore netta diminuzione di 24 punti percentuali nel 2020 legata alla pandemia di COVID-19. Il 2021 è stato contrassegnato da un lieve incremento di 4 punti percentuali, comunque di gran lunga insufficiente per consentire un ritorno ai livelli osservati prima della crisi, con il risultato di una diminuzione complessiva del consumo dell'Unione del 25 % nel corso del periodo in esame. Considerando la tendenza più ampia, il consumo stimato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era inferiore del 44 % rispetto a quello riscontrato durante il periodo dell'inchiesta iniziale (4 572 057 tonnellate). Il calo del consumo dell'Unione rispecchia la generale contrazione della domanda di carta grafica dovuta principalmente allo sviluppo di supporti digitali, che stanno sostituendo i tradizionali supporti di stampa. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (142) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici e dei dati Eurostat. I dati Eurostat sono stati prima verificati con i dati disponibili. (143) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento per gli esportatori attualmente soggetti a dazi: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2018 2019 2020 Periodo dell'inchiesta di riesame Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate) 232 242 127 197 Indice 100 104 54 85 Quota di mercato 0,007  % 0,007  % 0,005  % 0,008  % Indice 100 109 76 113 Fonte : Dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici e dati Eurostat (144) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni nell'Unione dalla RPC era trascurabile. Infatti, dopo l'istituzione delle misure nel 2011, le importazioni nell'Unione dalla RPC sono scese a livelli poco significativi. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato (145) Come indicato al considerando precedente, a causa del volume trascurabile di importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi di tali vendite non sono stati considerati rappresentativi e non potevano essere utilizzati per trarre conclusioni riguardo ai prezzi delle importazioni dalla RPC nell'Unione e alla politica tariffaria dei produttori esportatori. 4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina (146) Le importazioni di carta fine patinata da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti. (147) Il volume (aggregato) delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni di CFP provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da paesi terzi 2018 2019 2020 Periodo dell'inchiesta di riesame Volume (in tonnellate) 7 500 6 065 35 584 24 398 Indice 100 81 474 325 Quota di mercato 0,22  % 0,19  % 1,45  % 0,95  % Indice 100 85 664 433 Prezzo medio (EUR/tonnellata) 832 931 648 685 Indice 100 112 78 82 Fonte : Eurostat (148) Nonostante l'aumento registrato nel corso del periodo in esame, il volume totale delle importazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla RPC nell'Unione è rimasto a un livello molto basso, come dimostra la relativa quota totale di mercato, che è passata dallo 0,22 % allo 0,95 % nel periodo in esame. I prezzi medi di tali importazioni erano superiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione. Dette importazioni dai paesi terzi non hanno pertanto contribuito alla situazione pregiudizievole dell'UE. 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione 4.5.1. Osservazioni generali (149) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. (150) Come indicato al considerando 138, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. (151) Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell'Unione, contenuti nelle risposte al questionario sui dati macroeconomici fornite dall'industria dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state verificate e considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. (152) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (153) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (154) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato complessivamente il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2018 2019 2020 Periodo dell'inchiesta di riesame Volume di produzione (in tonnellate) 4 968 337 4 582 940 3 300 705 3 703 442 Indice 100 92 66 75 Capacità produttiva (in tonnellate) 5 451 528 5 121 138 4 595 798 4 044 648 Indice 100 94 84 74 Utilizzo degli impianti 91,1  % 89,5  % 71,8  % 91,6  % Indice 100 98 79 100 Fonte : Dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici (155) La produzione e la capacità produttiva sono diminuite rispettivamente del 25 % e del 26 % durante il periodo in esame. La diminuzione della produzione e della capacità produttiva costituiscono una tendenza a lungo termine collegata all'adattamento dell'industria alla contrazione della domanda in relazione alla digitalizzazione della nostra società. (156) Già prima del periodo in esame i produttori dell'Unione avevano intrapreso considerevoli sforzi di ristrutturazione volti a gestire la sovraccapacità strutturale derivante dalla digitalizzazione; tali sforzi sono continuati durante il periodo in esame. A causa della chiusura di alcuni stabilimenti e della conversione di altri stabilimenti al fine di fabbricare prodotti della carta diversi dalla CFP, nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha ridotto la propria capacità produttiva di CFP di circa 1 400 000 tonnellate. (157) Grazie alla costante riduzione della capacità produttiva, l'industria dell'Unione è stata in grado di mantenere l'utilizzo degli impianti relativamente stabile durante il periodo in esame, tranne che nel 2020, anno in cui l'utilizzo degli impianti è stato inferiore rispetto sia agli anni precedenti che a quelli successivi, principalmente a causa della riduzione della produzione dovuta alla pandemia di COVID-19 del 2020. (158) L'inchiesta ha stabilito che l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante nella possibilità di sopravvivenza a lungo termine del settore della carta per via degli elevati investimenti in immobilizzazioni e il conseguente impatto sui costi di fabbricazione medi. 4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (159) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate) 2018 2019 2020 Periodo dell'inchiesta di riesame Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate) 3 425 903 3 262 278 2 418 213 2 552 330 Indice 100 95 71 75 Quota di mercato 99,8  % 99,8  % 98,5  % 99,0  % Indice 100 100 99 99 Fonte : Dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici e dati Eurostat (160) Durante il periodo in esame il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito del 25 %. Tra il 2018 e il 2019 le vendite sono diminuite del 5 % e nel 2020, a causa della pandemia di COVID-19, hanno registrato una netta riduzione di ulteriori 24 punti percentuali. Nel 2021 si è registrata una leggera ripresa di 4 punti percentuali, ma non si sono raggiunti i livelli delle vendite osservati nel 2018. La diminuzione delle vendite era collegata alla contrazione della domanda del prodotto in esame, che potrebbe essere collegata alla digitalizzazione della nostra società. (161) Poiché nel periodo in esame le importazioni del prodotto in esame sono state pressoché nulle, la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è rimasta stabile intorno al 99 %. 4.5.2.3.   Crescita (162) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita della produzione e delle vendite. Al contrario, tali indicatori economici hanno seguito strettamente l'evoluzione al ribasso del consumo dell'Unione. 4.5.2.4.   Occupazione e produttività (163) Nel corso del periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2018 2019 2020 Periodo dell'inchiesta di riesame Numero di dipendenti 6 677 6 405 5 793 5 175 Indice 100 96 87 78 Produttività (tonnellata/dipendente) 744 716 570 716 Indice 100 96 77 96 Fonte : dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici (164) Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito del 22 %. Tale diminuzione è stata regolare e costante durante il periodo. Ciò riflette gli sforzi di ristrutturazione a lungo termine intrapresi dall'industria dell'Unione al fine di gestire la sovraccapacità strutturale, come illustrato al considerando 156. (165) La riduzione sostanziale della forza lavoro è stata accompagnata da una riduzione corrispondente della produzione. Di conseguenza, durante il periodo in esame, la produttività, misurata come produzione annua (in tonnellate) per lavoratore dipendente, ha registrato soltanto una leggera diminuzione del 4 %. Nel 2020 la produttività ha registrato un netto calo di 19 punti percentuali a causa dell'improvviso crollo della domanda dovuto alla pandemia di COVID-19. Di conseguenza nel 2020 la produttività ha toccato il livello più basso. 4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (166) Come illustrato al considerando 116, non è stato possibile accertare l'entità del margine di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping. (167) Nel precedente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione aveva evidenziato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Durante il periodo oggetto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza non vi è stato alcun segno di ripresa in tal senso, dal momento che l'industria dell'Unione stava affrontando una situazione difficile in cui alla necessità di ristrutturazione si erano aggiunti gli effetti negativi della pandemia di COVID-19. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (168) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (in EUR/tonnellata) 2018 2019 2020 Periodo dell'inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione 654 667 616 650 Indice 100 102 94 99 Costo unitario di produzione 674 662 639 712 Indice 100 98 95 106 Fonte : risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione (169) Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è rimasto abbastanza stabile, diminuendo soltanto dell'1 %. Dopo un lieve incremento del 2 % nel 2019, i prezzi sono diminuiti di 8 punti percentuali nel 2020, l'anno della pandemia di COVID-19, quando la contrazione della domanda ha spinto i prezzi al ribasso. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi sono aumentati ancora di 5 punti percentuali grazie a una crescita della domanda. (170) Tra il 2018 e il 2019 il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato una lieve diminuzione pari al 2 %. L'ulteriore diminuzione di 3 punti percentuali registrata nel 2020 era dovuta al crollo dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Nel 2021 vi è stato un significativo aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia che ha determinato un aumento di 11 punti percentuali dei costi di produzione con un conseguente aumento complessivo del 6 % durante il periodo in esame. 4.5.3.2.   Costo del lavoro (171) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2018 2019 2020 Periodo dell'inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 72 907 72 704 68 780 76 280 Indice 100 100 94 105 Fonte : risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione (172) Nel periodo 2018-2019 il costo medio del lavoro per dipendente è rimasto stabile. Nel 2020 è diminuito del 6 % rispetto al 2019. Subito dopo, nel periodo dell'inchiesta di riesame, ha registrato un aumento, raggiungendo un livello del 5 % superiore rispetto al 2018. 4.5.3.3.   Scorte (173) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2018 2019 2020 Periodo dell'inchiesta di riesame Scorte finali (in tonnellate) 151 882 139 168 122 377 107 146 Indice 100 92 81 71 Scorte finali in percentuale sulla produzione 3,06  % 3,04  % 3,71  % 2,89  % Indice 100 99 121 95 Fonte : risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione (174) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione è diminuito del 29 %. Tale dato è in linea con la diminuzione della produzione e delle capacità produttive. (175) In termini di percentuale di produzione, nel periodo in esame il livello delle scorte finali si aggirava intorno al 3 %. 4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali (176) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2018 2019 2020 Periodo dell'inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato di vendita) -3,6  % -0,8  % -5,6  % -9,5  % Indice - 100 -24 - 158 - 267 Flusso di cassa (EUR) 53 230 728 116 531 955 68 541 389 30 295 619 Indice 100 219 129 57 Investimenti (EUR) 21 327 970 39 328 573 20 843 097 32 601 304 Indice 100 184 98 153 Utile sul capitale investito -7,2  % -1,7  % -8,7  % -24,5  % Indice - 100 -23 - 122 - 341 Fonte : risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione (177) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. L'industria dell'Unione ha registrato perdite nel corso di tutto il periodo in esame. Come riferimento, va osservato che nell'inchiesta iniziale il profitto di riferimento per l'industria era stabilito all'8 % ( 107 ) . Durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione si è ridotta, passando da -3,6 % a circa -9,5 %. L'anno relativamente migliore è stato il 2019, quando la redditività dell'industria dell'Unione ha raggiunto -0,8 %, grazie a una diminuzione dei costi di produzione accompagnata da buoni prezzi di vendita. Nel 2020 la redditività è nettamente diminuita, raggiungendo un livello di -5,6 %, e si è ulteriormente ridotta durante il periodo dell'inchiesta di riesame (-9,5 %). (178) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è stato positivo e il suo andamento ha rispecchiato in buona misura l'evoluzione della redditività, con il 2019 che si è dimostrato l'anno migliore. (179) Alla luce del calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha investito in nuova capacità. Gli investimenti realizzati sono stati incentrati sulla manutenzione, sulla sostituzione del capitale, sul miglioramento dell'efficienza energetica e su misure volte alla ristrutturazione e al rispetto delle norme di protezione dell'ambiente. (180) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame ha seguito lo stesso andamento del profitto. (181) Visto il costo del debito esistente, la redditività dell'industria dell'Unione e il continuo calo della domanda di CFP, nel periodo in esame la capacità dell'industria dell'Unione di ottenere capitali è rimasta limitata. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (182) Durante il periodo in esame gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un quadro negativo: capacità produttiva e produzione in declino, vendite in contrazione e occupazione in diminuzione. Il profitto e l'utile sul capitale investito sono stati negativi per tutto il periodo in esame, del quale il 2020 e il 2021 sono stati gli anni peggiori. (183) Le tendenze negative dei volumi di produzione e di vendita sono state il risultato del continuo calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, che ha costretto l'industria dell'Unione a proseguire la ristrutturazione, anche chiudendo stabilimenti di carta e convertendone altri al fine della fabbricazione di altri tipi di carta. (184) Si prevede un calo della domanda futura di CFP e, in un contesto di ulteriori riduzioni della produzione e della capacità produttiva, la situazione dell'industria dell'Unione resterà difficile. (185) Le misure in vigore hanno garantito all'industria dell'Unione una protezione che le ha consentito di mantenere una quota di mercato elevata durante il periodo in esame. L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di aumentare i prezzi della CFP al di sopra del livello di copertura dei costi in misura sufficiente a generare profitti. Nel periodo 2018-2019 tale situazione è stata dovuta all'aumento dei prezzi delle materie prime (specialmente della pasta) e alla difficoltà di trasferire l'aumento dei prezzi sugli acquirenti dell'industria dell'Unione. Nel 2020 l'industria dell'Unione è stata colpita dal crollo della domanda e dei prezzi legato alla pandemia di COVID-19 e ha registrato perdite significative. Il 2021 è stato caratterizzato da un incremento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, che ha determinato un aumento dell'11 % dei costi di produzione e un ulteriore peggioramento dei risultati netti. Inoltre, nel corso dell'intero periodo in esame, l'industria dell'Unione ha dovuto ristrutturare le proprie attività e, nello stesso periodo, la capacità produttiva è stata ridotta del 26 %. Ciò ha comportato un costo aggiuntivo. (186) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante tale periodo non poteva tuttavia essere causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, in ragione del loro volume molto limitato. Le cause del pregiudizio risiedono principalmente nella contrazione della domanda di CFP e negli elevati costi di ristrutturazione collegati, entrambi fattori fortemente pertinenti in relazione alla redditività dell'industria dell'Unione. 5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (187) La Commissione ha concluso al considerando 186 che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso al considerando 186 che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame non poteva essere stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, in ragione del loro volume molto limitato. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore. (188) Inoltre, come indicato al considerando 130, il mercato dell'Unione è il secondo più grande mercato di CFP al mondo. Le sue dimensioni complessive e l'esistenza di grandi acquirenti di CFP lo rendono infatti molto attraente per i produttori cinesi di CFP, poiché tali ingenti volumi di fornitura consentirebbero loro di utilizzare la loro capacità produttiva inutilizzata, il che a sua volta abbasserebbe i costi di produzione unitari. Di conseguenza, visti i benefici economici dell'uso della capacità produttiva inutilizzata nella RPC, in caso di abrogazione delle misure è probabile che i produttori esportatori cinesi offrirebbero la CFP a prezzi di dumping sul mercato dell'Unione, esercitando pressione sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione. (189) La Commissione ha esaminato anche le politiche tariffarie dei produttori esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi, al fine di determinare l'incidenza dei prezzi sull'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. (190) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, al fine di determinare i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi la Commissione si è avvalsa dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. A tale scopo, per le ragioni esposte al considerando 119, sono stati utilizzati i dati contenuti nella domanda di riesame, basati sui dati Svan Data ( 108 ) , in particolare i dati sulle esportazioni cinesi relativi al codice delle merci 4810 19. (191) A fini comparativi, la Commissione ha determinato i prezzi indicati di seguito: — la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica: 661 EUR/tonnellata ( 109 ) , — il prezzo indicativo dell'UE: 774 EUR/tonnellata ( 110 ) , e — i prezzi all'esportazione cinesi indicati dal richiedente nella domanda riguardanti lo stesso periodo dell'inchiesta di riesame, con un adeguamento dei costi di nolo marittimo ( 111 ) al fine di ottenere un probabile prezzo allo sbarco nell'UE ( 112 ) . (192) La Commissione ha innanzitutto confrontato la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, con i prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi diversi dall'Unione, adeguati in funzione di un prezzo di sbarco nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il confronto dei prezzi basato sui dati di cui al considerando 191 ha evidenziato che per otto paesi terzi i prezzi all'esportazione erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Tali esportazioni rappresentavano circa l'1 % delle esportazioni cinesi in termini di volume. L'esiguità della percentuale è dovuta alla diminuzione dei prezzi della CFP nell'Unione. (193) In secondo luogo, la Commissione ha verificato anche se i prezzi ponderati delle esportazioni cinesi verso paesi terzi diversi dall'Unione, adeguati in funzione di un prezzo allo sbarco nell'Unione, fossero inferiori a quelli dell'industria dell'Unione se confrontati con il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Vista l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, la Commissione ha basato la propria analisi sui dati contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. L'analisi ha individuato 27 paesi terzi in cui i produttori esportatori cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame hanno venduto il prodotto in esame a prezzi inferiori al prezzo indicativo medio dell'industria dell'Unione. Le esportazioni cinesi verso tali paesi rappresentavano, in termini di volume, circa il 10 % delle esportazioni cinesi totali verso altri paesi terzi. Inoltre, come indicato al considerando 131, i maggiori mercati dei paesi terzi sono preclusi alle esportazioni dalla Cina a causa dei dazi istituiti. (194) In conclusione, l'esame ha evidenziato, sulla base dei dati disponibili, che i produttori esportatori cinesi erano in grado di vendere a prezzi inferiori al prezzo indicativo dell'Unione. È stato inoltre rilevato che le significative capacità inutilizzate presenti in Cina potrebbero potenzialmente consentire di produrre grandi volumi di CFP destinati alla vendita sul mercato dell'UE. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi sarebbero in grado di esercitare una notevole pressione sui prezzi e di conseguenza arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione. (195) Dall'inchiesta (cfr. considerando da 182 a 186) è emerso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio ed è vulnerabile. È stato inoltre osservato che, come dimostra la riduzione della capacità produttiva nel periodo in esame, il settore è attualmente in una fase di ristrutturazione, con la riconversione da parte di alcune società di alcune linee di produzione al fine di produrre altri tipi di carta. (196) L'inchiesta ha inoltre confermato le risultanze dell'inchiesta iniziale secondo cui l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante per la sopravvivenza a lungo termine dei produttori di carta poiché il processo di fabbricazione è ad alta intensità di capitale. Qualsiasi reiterazione delle importazioni oggetto di dumping e della conseguente pressione sui prezzi priverebbe l'industria dell'Unione del flusso di cassa necessario al fine di finanziare gli sforzi di ristrutturazione volti all'adattamento al calo della domanda mondiale di CFP. Indebolirebbe inoltre gli effetti positivi dei precedenti sforzi di ristrutturazione e comporterebbe l'ulteriore peggioramento di tutti gli indicatori di pregiudizio. (197) Su tale base la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole. 6. INTERESSE DELL'UNIONE (198) In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sia chiaramente contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori. 6.1. Interesse dell'industria dell'Unione (199) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio e si trova in una situazione di vulnerabilità. Le sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP renderanno necessaria la prosecuzione dei piani di ristrutturazione, compresa la chiusura di stabilimenti di carta e la conversione di altri ai fini della fabbricazione di altri tipi di carta. (200) In presenza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di portare i prezzi della CFP al di sopra del livello di copertura dei costi e di generare il reddito necessario al fine di finanziare i suoi sforzi di ristrutturazione e di adeguarsi alle sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP. (201) Su tale base, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. 6.2. Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti (202) Gli importatori indipendenti e gli operatori commerciali non hanno collaborato. In base al fatto che durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in esame non rappresentano una parte considerevole delle attività economiche degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali e che nessun fattore suggeriva che tali importatori/operatori commerciali avrebbero subito effetti sproporzionati in caso di mantenimento delle misure. 6.3. Interesse degli utilizzatori (203) Gli utilizzatori non hanno collaborato e non hanno risposto al questionario. (204) La Commissione ha ricevuto due comunicazioni scritte, una da Unitedprint.com, un utilizzatore di CFP dell'Unione, e una da un'associazione dell'industria tipografica, Intergraf ( 113 ) (sostenuta dalla Royal Dutch Association of Printing and Allied Industries). (205) La comunicazione di Intergraf spiegava che l'industria tipografica dell'Unione stava subendo le conseguenze della sostituzione dei supporti cartacei con supporti digitali, nonché delle massicce importazioni di prodotti stampati, in particolare provenienti dalla RPC. Secondo Intergraf, le misure antidumping e antisovvenzioni compromettono la competitività delle tipografie dell'Unione, che non sono protette da misure commerciali analoghe e devono rispettare rigorose norme ambientali. (206) Intergraf ha affermato che ogni anno è importata dalla Cina nell'UE carta stampata per oltre 700 milioni di EUR. Tali importazioni includono un'ampia serie di prodotti stampati che non sono stampati su CFP. In base alle informazioni a disposizione, la Commissione non ha potuto valutare quale parte dei prodotti importati dalla RPC fosse stampata su CFP e quale fosse stampata su altri tipi di carta. (207) Dall'inchiesta iniziale è emerso che i prodotti stampati su CFP sono in gran parte prodotti "a scadenza", come riviste, brochure, pubblicità diretta per corrispondenza e inserti che hanno meno probabilità di essere importati dalla RPC a causa dei tempi necessari per il trasporto. Le informazioni presentate dal richiedente nel presente riesame hanno confermato che le risultanze dell'inchiesta iniziale erano ancora valide. (208) Pertanto, la Commissione ha concluso che, benché sia probabile che alcuni materiali stampati siano stampati su CFP al di fuori dell'Unione a causa dei dazi antidumping e antisovvenzioni, il loro impatto sulla situazione economica dell'industria tipografica dell'Unione è limitato. (209) Intergraf ha inoltre sottolineato la carenza dell'offerta di CFP e il notevole incremento dei prezzi, specialmente a partire dalla metà del 2021. Anche la comunicazione di Unitedprint.com conteneva osservazioni analoghe. Con le informazioni fornite la Commissione non ha potuto valutare i rispettivi volumi della domanda e dell'offerta e pertanto il presunto squilibro sul mercato. La Commissione non ha potuto neppure valutare se sia stato possibile trasferire l'aumento dei prezzi indicato sui rispettivi acquirenti oppure no. La Commissione ha anche osservato che nel 2021, in un contesto post-COVID-19, si sono registrate carenze in diversi mercati di materie prime. 6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione (210) In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di prodotti CFP originari della Cina. 7. MISURE ANTIDUMPING (211) Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla persistenza del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulla CFP originaria della Cina. (212) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società". (213) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente al diritto doganale. (214) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà tra l'altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (215) Le aliquote individuali del dazio antidumping per società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e prodotto dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società". Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. (216) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 114 ) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (217) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale divulgazione delle informazioni. (218) La Commissione ha ricevuto dall'industria dell'UE una comunicazione che corroborava ulteriormente le sue risultanze secondo cui i produttori esportatori cinesi erano in grado di vendere a prezzi inferiori al prezzo indicativo dell'Unione. Non si è pertanto ritenuto necessario modificare il testo del presente regolamento. (219) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 115 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (220) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m 2 ma non superiore a 400 g/m 2 e con un indice di bianchezza ( brightness ) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificata con i codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 e 4810998020) e originaria della Repubblica popolare cinese. Il dazio antidumping definitivo non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina. Il dazio antidumping definitivo non si applica nemmeno alla carta e al cartone a più strati. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti: Società Dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC 8 B001 Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC 35,1 B013 Tutte le altre società 27,1 B999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647 ( 116 ) della Commissione, i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione. L'importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio combinato compensativo e antidumping stabilito nell'inchiesta di restituzione. 5.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese ( GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese ( GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1188 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio. ( 6 ) GU C 280 del 25.8.2015, pag. 7 . ( 7 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2616. ( 8 ) Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93 ). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 ). ( 9 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2616. ( 10 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2616. ( 11 ) Sebbene la produzione sia effettuata in Austria, la sede centrale del gruppo si trova a Bruxelles, Belgio. La visita di verifica si è svolta presso la sede centrale. ( 12 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm. ( 13 ) https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques ( 14 ) ministero brasiliano delle Miniere e dell'energia (Boletim mensal de energia 2021) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/publicacoes-1/boletim-mensal-de-acompanhamento-da-industria-de-gas-natural/2021/12-boletim-de-acompanhamento-da-industria-de-gas-natural-dezembro-de-2021.pdf. ( 15 ) Sylvamo 2021-Annual-Report.pdf. ( 16 ) New World Bank country classifications by income level: 2021-2022. ( 17 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017 (SWD 483 final/2). ( 18 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 6 e 7. ( 19 ) Relazione, capitolo 2, pag. 10. ( 20 ) Disponibile all'indirizzo: Costituzione della Repubblica popolare cinese (npc.gov.cn) (consultato il 22 marzo 2023). ( 21 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 20 e 21. ( 22 ) Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73 e 74. ( 23 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 120 e 121. ( 24 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135. ( 25 ) Relazione, capitolo 7, pagg. 167 e 168. ( 26 ) Relazione, capitolo 8, pagg. 169, 170, 200 e 201. ( 27 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 15 e 16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg.108 e 109. ( 28 ) Disponibile all'indirizzo: http://www.chinapaper.net/news/show-70464.html (consultato il 22 marzo 2023). ( 29 ) Disponibile all'indirizzo: https://aiqicha.baidu.com/company_detail_29610125830115 e https://aiqicha.baidu.com/company_detail_79823144545100 (consultati il 22 marzo 2023). ( 30 ) Cfr. ad esempio l'articolo 33 della costituzione del PCC, l'articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era del 2020. ( 31 ) Disponibile all'indirizzo: http://www.chinappi.org/associ_rule.html (consultato il 22 marzo 2023). ( 32 ) Relazione, capitolo 5, pagg. 100 e 101. ( 33 ) Relazione, capitolo 2, pag. 26. ( 34 ) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xi's Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster ; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19. ( 35 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 31 e 32. ( 36 ) Disponibile all'indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 22 marzo 2023). ( 37 ) Disponibile all'indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 22 marzo 2023). ( 38 ) "Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise", disponibile all'indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 22 marzo 2023). ( 39 ) Disponibile all'indirizzo: http://www.chenmingpaper.com/about/dszjj.aspx (consultato il 22 marzo 2023). ( 40 ) Disponibile all'indirizzo: http://www.chenmingpaper.com/about/djgzxx.aspx?id=17455 (consultato il 22 marzo 2023). ( 41 ) Disponibile all'indirizzo: https://www.zhanjiang.gov.cn/yaowen/content/post_1620284.html (consultato il 22 marzo 2023). ( 42 ) Ibidem. ( 43 ) Disponibile all'indirizzo: https://dzrb.dzng.com/articleContent/37_1087334.html (consultato il 22 marzo 2023). ( 44 ) Ibidem. ( 45 ) Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3. ( 46 ) Relazione, capitolo 4, pagg. 41, 42 e 83. ( 47 ) Cfr. la sezione I.19 del repertorio di riferimento, disponibile all'indirizzo: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato il 22 marzo 2023). ( 48 ) Ibidem. ( 49 ) Ibidem. ( 50 ) Cfr. la sezione III.12 del repertorio di riferimento, disponibile all'indirizzo: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato il 22 marzo 2023). ( 51 ) Disponibile all'indirizzo: http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consultato il 23 marzo 2023). ( 52 ) Ibidem. ( 53 ) Disponibile all'indirizzo: https://www.forestry.gov.cn/html/ghzj/ghzj_1609/20210831153731850408848/file/20210831154858339457752.pdf (consultato il 23 marzo 2023). ( 54 ) Ibidem. ( 55 ) Ibidem. ( 56 ) Disponibile all'indirizzo: http://www.shandong.gov.cn/art/2021/9/7/art_97902_429688.html (consultato il 23 marzo 2023). ( 57 ) Ibidem. ( 58 ) Ibidem. ( 59 ) Ibidem. ( 60 ) Disponibile all'indirizzo: http://www.shandong.gov.cn/art/2022/11/11/art_107851_121997.html (consultato il 23 marzo 2023). ( 61 ) Ibidem. ( 62 ) Disponibile all'indirizzo: https://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2023/1/17/art_6278_10729235.html (consultato il 23 marzo 2023). ( 63 ) Ibidem. ( 64 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149. ( 65 ) Relazione, capitolo 9, pag. 216. ( 66 ) Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215. ( 67 ) Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211. ( 68 ) Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337. ( 69 ) Relazione, capitolo 13, pag. 336. ( 70 ) Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341. ( 71 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117. ( 72 ) Relazione, capitolo 6, pag. 119. ( 73 ) Relazione, capitolo 6, pag. 120. ( 74 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 121, 122, 126-128, e 133-135. ( 75 ) Cfr.: il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, considerando da 71 a 75 ( GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese, considerando da 151 a 188 ( GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344 ). ( 76 ) Cfr. il documento strategico ufficiale della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) del 28 agosto 2020: Piano d'azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022), disponibile all'indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 22 marzo 2023). Il piano indica di " attuare ulteriormente lo spirito rappresentato dal discorso programmatico del segretario generale Xi Jinping sulla promozione della riforma del governo societario nel settore finanziario ". Inoltre la sezione II del piano mira a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nel governo societario: " renderemo l'integrazione della leadership del partito nel governo societario più sistematica, standardizzata e basata su procedure [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta direzione ". ( 77 ) Cfr. la comunicazione della CBIRC sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali, pubblicata il 15 dicembre 2020, http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultato il 22 marzo 2023). ( 78 ) Cfr. il documento di lavoro del Fondo monetario internazionale (FMI), "Resolving China's Corporate Debt Problem", di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016 (WP/16/203). ( 79 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 121, 122, 126-128, e 133-135. ( 80 ) Cfr. Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (2019), "OECD Economic Surveys: China 2019", pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all'indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 22 marzo 2023). ( 81 ) Cfr.: http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 22 marzo 2023). ( 82 ) Disponibile all'indirizzo: http://www.chenmingpaper.com/Uploadfile/pdf/20220901105117731.pdf (consultato il 23 marzo 2023). ( 83 ) Disponibile all'indirizzo: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900001223&stockCode=002078&announcementId=1212942863&announcementTime=2022-04-15%2018:00 (consultato il 23 marzo 2023). ( 84 ) https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income. ( 85 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 86 ) https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer37/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_2LSS_SEX_RT_A. ( 87 ) Ministero brasiliano delle Miniere e dell'energia (Boletim mensal de energia 2021) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/spe/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2021/portugues/12-boletim-mensal-de-energia-dezembro-2021/view. ( 88 ) https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques. ( 89 ) https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques. ( 90 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm. ( 91 ) https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques ( 92 ) Ministero brasiliano delle Miniere e dell'energia (Boletim mensal de energia 2021) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/spe/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2021/portugues/12-boletim-mensal-de-energia-dezembro-2021/view. ( 93 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 94 ) https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques ( 95 ) Ministero brasiliano delle Miniere e dell'energia (Boletim mensal de energia 2021) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/spe/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2021/portugues/12-boletim-mensal-de-energia-dezembro-2021/view. ( 96 ) Ministero brasiliano delle Miniere e dell'energia (Boletim mensal de energia 2021) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/publicacoes-1/boletim-mensal-de-acompanhamento-da-industria-de-gas-natural/2021/12-boletim-de-acompanhamento-da-industria-de-gas-natural-dezembro-de-2021.pdf. ( 97 ) Sylvamo 2021-Annual-Report.pdf. ( 98 ) Istituto brasiliano di geografia e statistica. ( 99 ) Sylvamo 2021-Annual-Report.pdf. ( 100 ) Svan Data è una società di servizi di consulenza di ricerche di mercato (https://svandata.com/). ( 101 ) Cfr. domanda di riesame in previsione della scadenza, allegato 28. ( 102 ) Cfr. la domanda di riesame in previsione della scadenza, allegato 7, relazioni su capacità e domanda di carta patinata senza legno, dati RISI. ( 103 ) Cfr. la domanda di riesame in previsione della scadenza, allegato 7, relazioni su capacità e domanda di carta patinata senza legno, dati RISI. ( 104 ) Si considerano capacità inutilizzate la differenza tra le capacità di produzione di CFP cinesi esistenti, la domanda cinese di CFP e le esportazioni cinesi di CFP indicate nella domanda (cfr. allegato 8, dati Svan Data). ( 105 ) Si considerano sovraccapacità la differenza tra le capacità di produzione di CFP cinesi esistenti e la domanda interna cinese di CFP. ( 106 ) Cfr. allegato 10 della domanda dei richiedenti. ( 107 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011, considerando 158. ( 108 ) Svan Data è una società di servizi di consulenza di ricerche di mercato (https://svandata.com/). ( 109 ) Sulla base dei dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. ( 110 ) Sulla stessa base indicata nella nota precedente, vale a dire i costi di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione a cui è stato aggiunto il profitto di riferimento. ( 111 ) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame i costi di nolo hanno raggiunto livelli eccezionalmente elevati. Per calcolare gli ipotetici prezzi cinesi allo sbarco, la Commissione si è pertanto avvalsa dei costi di nolo del 2019. Secondo i dati della domanda di riesame in previsione della scadenza (allegato 28), i costi di nolo dalla Cina all'UE nel 2019 erano in media di 63 EUR per tonnellata e il costo delle pratiche doganali era pari a 8 EUR a tonnellata. ( 112 ) Dati ricavati dalla domanda. Il prezzo allo sbarco nell'UE è stato calcolato come i prezzi FOB cinesi, cui sono stati aggiunti i costi di nolo marittimo e delle pratiche doganali. ( 113 ) Intergraf rappresenta 21 federazioni tipografiche nazionali. Le tipografie europee rappresentate da Intergraf sono utilizzatori e potenziali importatori di CFP dalla Cina. ( 114 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 115 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). ( 116 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647 della Commissione, del 21 agosto 2023, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr ; pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

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Il Regolamento UE 2023/1648 è il riferimento principale per chi opera nel commercio internazionale di carta fine patinata e deve comprendere i dazi antidumping, il valore normale secondo l'articolo 2, paragrafo 6 bis, e le distorsioni significative nel mercato cinese. Importatori, esportatori e consulenti commerciali lo consultano per questioni di dumping, paesi rappresentativi, SGAV (spese generali, amministrative e di vendita), profitti congrui e applicazione delle misure protezionistiche dell'Unione Europea nei confronti della RPC.

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