Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1684/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1684 della Commissione, dell'8 novembre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 08/11/2018 In vigore dal: 08/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1684 della Commissione, dell'8 novembre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1684 of 8 November 2018 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of lever arch mechanisms originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

9.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1684 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2018 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1136/2006 del Consiglio ( 2 ) , un dazio antidumping sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese («RPC») («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale». (2) In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( 3 ) («il precedente riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio ha reistituito, con il regolamento di esecuzione (CE) n. 796/2012 del Consiglio ( 4 ) , le misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 5 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. (4) La domanda di riesame è stata presentata il 30 maggio 2017 dall'associazione dei produttori di meccanismi a leva per raccoglitori Lever Arch Mechanism Manufacturers Association («il richiedente») per conto di tre produttori dell'Unione che rappresentano circa il 95 % della produzione totale dell'Unione di meccanismi a leva per raccoglitori. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione. 1.3. Apertura (5) Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 1 o settembre 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 6 ) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. 1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame (6) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori/utilizzatori notoriamente interessati nonché le autorità della RPC. (8) Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Esse hanno anche avuto la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.5.1. Campionamento (9) Nell'avviso di apertura la Commissione ha precisato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. 1.5.1.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC (10) In considerazione del numero palesemente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto un campionamento. (11) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Le informazioni richieste comprendevano il volume di produzione e la capacità produttiva. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione della RPC presso l'Unione europea di indicare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta. (12) Nessuno dei 33 produttori esportatori cinesi contattati né alcun altro produttore esportatore cinese si è manifestato per fornire le informazioni richieste. 1.5.1.2. Campionamento dei produttori dell'Unione (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità all'articolo 17 del regolamento di base il campione è stato selezionato in base al volume delle vendite del prodotto simile. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano più del 75 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione e più del 75 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti durante il PIR. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è stato considerato rappresentativo per l'industria dell'Unione. 1.5.1.3. Campionamento degli importatori indipendenti (14) Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, gli importatori indipendenti sono stati invitati a partecipare alla presente inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II dell'avviso di apertura. (15) Nella fase di apertura la Commissione ha inoltre contattato 26 importatori indicati nella domanda di riesame e li ha invitati a descrivere le proprie attività e a compilare l'allegato II dell'avviso di apertura. (16) Nessuno degli importatori si è manifestato alla Commissione. 1.5.2. Questionari (17) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e a tre utilizzatori indicati nella domanda di riesame. (18) Sono stati inoltre inviati questionari a 38 produttori in potenziali paesi terzi a economia di mercato, cioè in Cambogia, Giappone, India, Iran, Svizzera, Thailandia e Ucraina. Nessun produttore dei potenziali paesi di riferimento ha inviato alla Commissione una risposta completa al questionario. (19) I tre produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno risposto al questionario, mentre nessuno degli utilizzatori ha fornito una risposta. (20) Come indicato al considerando 12, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato e ha risposto al questionario. 1.5.3. Visite di verifica (21) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell'Unione: — IML, Offanengo, Italia, — NIKO, d.o.o., Železniki, Slovenia, — INTERKOV spol. s.r.o., Benešov nad Ploučnici, Repubblica ceca. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (22) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire meccanismi a leva generalmente utilizzati per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori. Tali meccanismi a leva consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura, che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti, originari della RPC («il prodotto oggetto del riesame») e attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305100050). 2.2. Prodotto simile (23) Il prodotto oggetto del riesame fabbricato nella RPC ed esportato nell'Unione e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione sono stati considerati prodotti aventi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base. Essi sono stati perciò considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING (24) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC. 3.1. Osservazioni preliminari (25) Come indicato nei considerando 12 e 20, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità cinesi che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione né richiesta di intervento del consigliere auditore da parte delle autorità cinesi a tale riguardo. (26) Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni pubblicamente disponibili, come i siti web ufficiali delle società, le informazioni contenute nella domanda di riesame e quelle fornite dalle parti che hanno collaborato durante l'inchiesta di riesame (cioè il richiedente e i produttori dell'Unione inseriti nel campione). 3.2. Dumping (27) Ai fini della determinazione del valore normale, nell'avviso di apertura è stato menzionato l'uso di un paese di riferimento. In alternativa, qualora non vi sia alcuna collaborazione da parte di un paese di riferimento adeguato, la Commissione ha previsto di ricorrere ai prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione al fine di stabilire il valore normale. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa base per stabilire il valore normale. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione. (28) Per quanto concerne il prezzo all'esportazione, vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e degli importatori indipendenti nel mercato dell'Unione, la Commissione non è stata in grado di stabilire i quantitativi o i prezzi delle vendite all'esportazione transazione per transazione. La Commissione ha perciò preso in considerazione metodi alternativi per calcolare il prezzo all'esportazione. (29) In primo luogo è stato esaminato se i dati di Eurostat o altri dati statistici, come quelli trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»), sottoposti a un controllo incrociato con altri dati disponibili, potessero essere utilizzati come metodi alternativi per stabilire i prezzi all'esportazione. I dati di Eurostat, tuttavia, erano inadeguati perché le statistiche sulle importazioni comprendevano anche le importazioni di prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame. Analogamente, la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, non ha consentito un confronto fra i prezzi all'esportazione e quelli dell'industria dell'Unione per ciascun tipo di prodotto. Inoltre, nella banca dati TARIC o in quella di cui all'articolo 14, paragrafo 6, il volume dei meccanismi a leva per raccoglitori è espresso in chilogrammi, mentre il valore normale si basa su unità. (30) In secondo luogo la Commissione ha anche considerato la possibilità di ricorrere ai prezzi all'esportazione indicati nella domanda di riesame. Si ricorda che questo metodo era stato usato nel precedente riesame in previsione della scadenza menzionato al considerando 2 e che esso consente, in linea di principio, anche un confronto per ciascun tipo di prodotto. Le fatture contenute nella domanda di riesame si riferivano tuttavia ai prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi. (31) Di conseguenza non è stato possibile calcolare il dumping sulla base dei prezzi all'esportazione verso l'Unione né accertare l'esistenza stessa del dumping. L'inchiesta si è pertanto concentrata sul rischio di reiterazione del dumping. 3.3. Rischio di reiterazione del dumping (32) Nell'ambito dell'inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping sono stati analizzati i seguenti elementi: il rapporto tra valore normale e prezzi all'esportazione verso i paesi terzi; la capacità produttiva, la produzione e la capacità inutilizzata della RPC; l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione in relazione alle importazioni dalla RPC. 3.3.1. Rapporto tra valore normale e prezzi all'esportazione verso paesi terzi (33) Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione dalla RPC versi altri paesi terzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. 3.3.1.1. Base per la determinazione del valore normale (34) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale ha dovuto essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato («il paese di riferimento») oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese di riferimento ad altri paesi, compresa l'Unione. Se tali metodi non possono essere utilizzati, il valore normale può anche essere determinato su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. (35) Nella domanda di riesame presentata dall'industria dell'Unione sono stati menzionati vari produttori di paesi a economia di mercato diversi da quelli dell'Unione (cioè India, Iran e Thailandia). (36) Nell'avviso di apertura la Commissione ha previsto di chiedere la collaborazione dell'India, dell'Iran e della Thailandia. Tale avviso precisava inoltre che, qualora non vi fosse stata alcuna collaborazione da parte dei produttori di paesi ad economia di mercato diversi da quelli dell'Unione, la Commissione avrebbe potuto utilizzare i prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione come base per stabilire il valore normale. In effetti, i prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione sono stati la base utilizzata per determinare il valore normale nell'inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza menzionato al considerando 2. (37) Come indicato al considerando 18, in seguito all'apertura la Commissione ha debitamente contattato i produttori, nonché altri potenziali produttori di altri paesi che hanno potuto essere individuati tramite fonti pubblicamente disponibili. (38) Un produttore iraniano di meccanismi a leva per raccoglitori si è dichiarato disposto a collaborare, ma ha risposto solo parzialmente al questionario. Nonostante le richieste della Commissione, tale produttore non ha fornito ulteriori informazioni. Le informazioni che ha presentato erano in gran parte incomplete e/o incoerenti e non hanno quindi potuto essere utilizzate come base per il calcolo del valore normale. (39) Nessun altro produttore di alcun altro potenziale paese di riferimento contattato dalla Commissione ha collaborato. (40) In tale contesto alla Commissione non è rimasta alcuna alternativa, se non quella di basarsi sui prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione per stabilire il valore normale. (41) Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito all'adeguatezza di tale base per la determinazione del valore normale. 3.3.1.2. Valore normale (42) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e come spiegato nei considerando da 34 a 41, il valore normale è stato determinato in base al prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, applicato nel corso di normali operazioni commerciali. (43) Di conseguenza il valore normale è stato calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite sul mercato nazionale ad acquirenti indipendenti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (44) In primo luogo è stato stabilito se le vendite sul mercato nazionale del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione fossero rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame esportato nell'Unione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, le informazioni relative al volume totale delle vendite esportate verso l'Unione hanno dovuto essere ottenute in base ai dati disponibili. Come indicato al considerando 29, i dati di Eurostat e altre statistiche sono stati considerati inadeguati per stabilire una persistenza del dumping. Essi possono tuttavia essere utilizzati per indicare il livello delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. Su questa base le vendite sul mercato nazionale dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono state considerate nel complesso sufficientemente rappresentative durante il PIR, pur tenendo conto della riservatezza dei dati, come spiegato al considerando 63. Vista la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori della RPC, non è stato possibile analizzare la rappresentatività per ciascun tipo di prodotto. (45) La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato nazionale di ciascun produttore dell'Unione inserito nel campione potessero essere considerate come effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, vale a dire se per ciascun produttore dell'Unione inserito nel campione i prezzi di vendita medi fossero uguali o superiori ai costi medi di produzione e pertanto redditizi. (46) È stato quindi stabilito che le vendite dei produttori dell'Unione erano mediamente redditizie e il valore normale è stato determinato di conseguenza in base alla media ponderata dei prezzi di vendita di tutte le vendite di meccanismi a leva per raccoglitori effettuate nel PIR sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. 3.3.1.3. Prezzo all'esportazione (47) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha concluso che le informazioni sui prezzi all'esportazione dalla RPC verso i paesi terzi indicati nella domanda di riesame costituivano la base più adeguata per il calcolo del prezzo all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione. 3.3.1.4. Confronto (48) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. A tale riguardo sono stati applicati adeguamenti al valore normale e al prezzo all'esportazione per le differenze inerenti ai costi di trasporto nazionale e di nolo marittimo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, in base agli elementi contenuti nella domanda di riesame. Dal confronto è emerso che il prezzo all'esportazione verso i paesi terzi indicato nella domanda di riesame era inferiore del 22,1-32,2 % rispetto al valore normale. Ciò significa che se le misure antidumping dovessero essere abrogate, i prezzi delle esportazioni nell'Unione sarebbero molto probabilmente oggetto di dumping. 3.4. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure antidumping 3.4.1. Capacità di produzione e capacità inutilizzata della RPC (49) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, le seguenti conclusioni si basano principalmente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sulle informazioni fornite dall'industria dell'Unione nel corso dell'inchiesta, sottoposte a controlli incrociati, se possibile, con le informazioni pubblicamente disponibili. (50) In base a ciò la capacità di produzione di meccanismi a leva per raccoglitori della RPC è stata stimata tra 600 milioni e 850 milioni di unità, una quantità simile a quella stimata nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ( 7 ) (tra 600 e 700 milioni di unità). (51) Come già stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza ( 8 ) , data la natura del suo processo di fabbricazione nella RPC (basato principalmente sulla manodopera), la capacità di produzione di meccanismi a leva per raccoglitori della RPC può inoltre essere facilmente aumentata, ad esempio ricorrendo all'assunzione di manodopera supplementare ed effettuando solo limitati investimenti in attrezzature. (52) Quindi la capacità di produzione della RPC è superiore all'incirca del 240-340 % rispetto al consumo dell'Unione nel PIR e notevolmente superiore alla produzione dell'Unione durante lo stesso periodo. (53) Nella domanda di riesame la produzione di meccanismi a leva per raccoglitori della RPC è stata stimata a circa 350 milioni di unità e pertanto, secondo una stima prudente, la capacità inutilizzata era in eccesso di 260 milioni di unità. Tale capacità inutilizzata corrisponde approssimativamente all'intero consumo dell'Unione durante il PIR. (54) Di conseguenza si può ragionevolmente concludere che nella RPC esiste una significativa capacità inutilizzata. Come spiegato nei considerando da 49 a 53, in caso di abrogazione delle misure antidumping vi è un forte rischio che tale capacità inutilizzata sia diretta verso il mercato dell'Unione. 3.4.2. Attrattiva del mercato dell'Unione (55) Sebbene il consumo di meccanismi a leva per raccoglitori sia in calo sul mercato dell'Unione, la domanda di tali prodotti rimane considerevole e rappresenta circa il 45 % del mercato mondiale. Il mercato dell'Unione resta il maggiore mercato mondiale per i meccanismi a leva per raccoglitori. (56) Esiste solo un numero limitato di altri mercati in cui si utilizzano meccanismi a leva per raccoglitori. Tali mercati hanno anche dimensioni molto più piccole del mercato dell'Unione e quindi non sarebbero in grado di assorbire la forte sovraccapacità della RPC. In base alle informazioni disponibili, inoltre, nella RPC il consumo di meccanismi a leva per raccoglitori è molto basso e non è previsto che aumenti in modo significativo. (57) Come descritto nel considerando 48, da un confronto tra i prezzi all'esportazione dalla RPC verso i paesi terzi e i prezzi sul mercato dell'Unione è emerso che generalmente i prezzi praticati erano più elevati sul mercato dell'Unione. Ciò rende il mercato dell'Unione più attraente per queste importazioni a basso prezzo, poiché possono generare maggiori profitti. (58) È stato pertanto concluso che il mercato dell'Unione sarebbe un mercato interessante per le esportazioni cinesi in caso di abrogazione delle misure antidumping. (59) In base a tali considerazioni, se le misure dovessero essere abrogate vi è il rischio che le esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame vengano dirette verso il mercato dell'Unione in quantità considerevoli. Come dimostrato nei considerando da 34 a 48, tali importazioni sarebbero molto probabilmente effettuate a prezzi di dumping. 3.4.3. Conclusione (60) Data la notevole sovraccapacità della Cina, le dimensioni limitate del mercato nazionale cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione, è stato concluso che le importazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame nell'Unione aumenterebbero in misura significativa in caso di scadenza delle misure antidumping. La Commissione ha inoltre constatato che tali importazioni sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping. Esiste pertanto una forte rischio di reiterazione del dumping. 4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (61) I meccanismi a leva per raccoglitori sono stati fabbricati nell'Unione da sei produttori noti nel corso del periodo in esame. Tre di questi produttori sono rappresentati dal richiedente. I sei produttori dell'Unione costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. I tre produttori dell'Unione rappresentati dal richiedente sono stati inseriti nel campione, come descritto nei considerando da 13 a 21. Il campione rappresenta oltre il 75 % del totale della produzione e del volume delle vendite dell'Unione, come descritto nel considerando 13. (62) Uno dei produttori non inseriti nel campione, la società italiana Mi.me.ca. S.r.l., è stata dichiarata fallita ( 9 ) durante il PIR, nel gennaio 2017. Altri due produttori dell'Unione non inseriti nel campione, la EJA International, Paesi Bassi, e la Technosteel, Italia, hanno cessato di produrre meccanismi a leva per raccoglitori nel 2018, dopo il periodo in esame. (63) In considerazione del fatto che due delle tre società inserite nel campione sono collegate, i dati utilizzati per l'analisi del pregiudizio sono indicati in forma indicizzata nel presente regolamento, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità all'articolo 19 del regolamento di base. (64) Nel PIR la produzione totale dell'Unione è stata calcolata a una quantità compresa tra 270 e 330 milioni di unità, in base agli elementi di prova forniti nella domanda di riesame, ai dati supplementari forniti dal richiedente e alle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (65) La Commissione ha stimato il volume delle importazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame in base ai dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, durante il periodo in esame, applicando un fattore di conversione ai volumi totali in chilogrammi. La Commissione ha utilizzato questo fattore di conversione nel precedente riesame in previsione della scadenza per tradurre le statistiche sulle importazioni (espresse in kg) in unità, ancorando la conversione al peso medio del tipo più rappresentativo. (66) Il richiedente ha proposto l'utilizzo di un altro fattore di conversione, leggermente inferiore a quello usato nel precedente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha respinto tale argomentazione perché non è stato fornito alcun elemento di prova che indichi un cambiamento dell'andamento delle importazioni e/o del consumo dell'Unione. Di conseguenza la Commissione ha mantenuto il fattore di conversione utilizzato nel precedente riesame in previsione della scadenza. 4.2. Consumo dell'Unione (67) Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione e al volume delle importazioni nell'Unione in provenienza da paesi terzi, secondo i dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri conformemente alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. (68) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è stato basato sulle informazioni trasmesse dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura e sulle informazioni verificate fornite nelle risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione. (69) Come indicato al considerando 63, i dati riservati delle tre società inserite nel campione non possono essere pubblicati nelle tabelle seguenti. Per questo motivo sono stati utilizzati indici, ove necessario, per indicare le tendenze nel corso del periodo in esame. Tabella 1 Consumo dell'Unione 2014 2015 2016 PIR Indice (2014 = 100) 100 91 93 89 Fonte: informazioni fornite dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura; banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6; risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione. (70) Come illustrato nella tabella 1, il consumo dell'Unione è calato dell'11 % durante il periodo in esame, il che si spiega con la continua digitalizzazione della gestione amministrativa e l'archiviazione elettronica, che hanno comportato una riduzione dell'archiviazione di copie cartacee e conseguentemente un calo del consumo del prodotto oggetto del riesame. 4.3. Importazioni dalla RPC 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC (71) La Commissione ha stimato il volume delle importazioni dalla RPC in base alle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, durante il periodo in esame, come indicato nel considerando 67. Su tale base le importazioni dalla RPC nell'Unione e la loro quota di mercato hanno avuto l'andamento illustrato nella tabella 2: Tabella 2 Volume delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC e quota di mercato della RPC 2014 2015 2016 PIR Indice delle importazioni dalla RPC (2014 = 100) 100 55 15 0,13 Quota di mercato delle importazioni dalla RPC nel mercato dell'Unione 5,6 % 3,2 % 0,9 % 0,0 % Fonte: informazioni fornite dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura; banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6; risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione. (72) Nel periodo in esame il volume delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC è diminuito notevolmente di anno in anno, raggiungendo un livello insignificante alla fine del PIR. Nel 2015 le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC sono diminuite del 45 % e l'anno successivo di oltre il 70 %. Nel PIR, infine, il volume delle importazioni si è ridotto a poche migliaia di pezzi. (73) Di conseguenza anche la quota di mercato della RPC è diminuita notevolmente nel corso del periodo in esame. Essa è calata dal 5,6 % nel 2014 a quasi lo 0 % alla fine del PIR. 4.3.2. Andamento dei prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi (74) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e l'assenza di fonti alternative, non è stato possibile stabilire un prezzo all'importazione preciso. Ciò è dovuto al fatto che, come spiegato al considerando 29, le statistiche sono state considerate inadeguate, poiché una delle fonti comprendeva anche importazioni di merci diverse dal prodotto in esame e l'altra fonte non consentiva un confronto dei prezzi all'esportazione con quelli dell'industria dell'Unione per ciascun tipo di prodotto. (75) Nonostante ciò i prezzi all'importazione registrati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sono stati ritenuti adeguati per stabilire l'andamento generale dei prezzi delle importazioni dalla RPC. I prezzi all'importazione nell'Unione dalla RPC hanno avuto l'andamento illustrato nella tabella 3: Tabella 3 Prezzo medio delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC 2014 2015 2016 PIR Indice (2014 = 100) 100 113 109 157 Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. (76) Come indicato nella tabella 3, i prezzi all'importazione sono aumentati del 13 % nel 2015 e sono diminuiti del 3,5 % nel 2016. Nel PIR il livello dei prezzi è aumentato del 46 %. Tuttavia, questo andamento globale dovrebbe essere valutato sulla base della quantità molto esigua di importazioni durante il PIR, che non può essere considerata rappresentativa del livello dei prezzi in assenza di misure. (77) Data la mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e la mancanza di fonti alternative d'informazione, non è stato possibile calcolare alcun margine di sottoquotazione durante il PIR. 4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC (78) Le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente dall'India. Sono stati importati anche piccoli quantitativi da Egitto, Giappone, Israele, Serbia, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan e Ucraina. (79) Il volume aggregato, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dagli altri paesi terzi nell'Unione sono indicati nella tabella 4. Tabella 4 Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC 2014 2015 2016 PIR Importazioni, indice (2014 = 100) 100 121 122 149 Quota di mercato 3,8 % 5,0 % 5,0 % 6,3 % Prezzo medio, indice (2014 = 100) 100 140 165 148 Fonte: informazioni fornite dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura; banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6; risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione. (80) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato considerevolmente, nel complesso del 49 %. (81) Dato che il consumo totale dell'Unione è diminuito nel corso del periodo in esame, tale aumento si è tradotto in un aumento della loro quota di mercato nello stesso periodo, che è passata dal 3,8 % nel 2014 al 6,3 % nel PIR. (82) Come spiegato nel considerando 29, i dati statistici disponibili non erano adeguati per stabilire i prezzi all'esportazione nell'Unione. Per questo motivo è stato possibile stabilire, come per le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC, soltanto l'andamento dei prezzi per le importazioni da altri paesi terzi. Durante il periodo in esame il prezzo medio del prodotto importato da altri paesi terzi è aumentato costantemente. L'aumento più marcato è avvenuto nel 2015, quando i prezzi sono saliti del 40 %. Nel 2016 i prezzi sono aumentati ulteriormente del 17,5 %, mentre nel PIR sono diminuiti di nuovo del 10,3 %. Nel complesso i prezzi sono aumentati del 48 % nel periodo in esame. 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione 4.5.1. Osservazioni generali (83) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i pertinenti fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. (84) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha fatto una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base ai dati presentati dal richiedente, che sono stati sottoposti a controlli incrociati con le informazioni fornite da vari produttori dell'Unione nella fase di preapertura e le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Gli indicatori microeconomici sono stati valutati dalla Commissione in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e verificate successivamente. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. Va notato che, come indicato al considerando 61, i produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano una quota rilevante della produzione dell'Unione. (85) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping. (86) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario medio, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali. (87) Come specificato al considerando 63, dato che due delle tre società inserite nel campione sono collegate, nella tabella 5 i dati sono indicati in forma indicizzata, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità all'articolo 19 del regolamento di base. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell'Unione (88) La tabella 5 indica la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione nel corso del periodo in esame: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell'Unione nel settore dei meccanismi a leva per raccoglitori 2014 2015 2016 PIR Produzione, indice (2014 = 100) 100 97 102 102 Capacità produttiva, indice (2014 = 100) 100 100 100 100 Utilizzo degli impianti, indice (2014 = 100) 100 97 102 102 Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario. (89) Il volume della produzione totale dell'Unione è aumentato solo leggermente nel periodo in esame, raggiungendo un livello più elevato del 2 % nel PIR. (90) La capacità produttiva dell'Unione è rimasta stabile durante il periodo in esame. (91) Il tasso di utilizzo degli impianti dell'Unione ha quindi seguito l'andamento del volume di produzione durante il periodo in esame. Esso è aumentato complessivamente del 2 % nel periodo in esame, in seguito all'aumento del 2 % del volume di produzione. 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato dell'Unione (92) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato l'andamento illustrato nella tabella 6. Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato dell'industria dell'Unione nel settore dei meccanismi a leva per raccoglitori 2014 2015 2016 PIR Volume delle vendite, indice (2014 = 100) 100 91 95 91 Quota di mercato 91,9 % 92,3 % 94,3 % 93,6 % Indice (2014 = 100) 100 100 103 102 Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario. (93) Mentre il volume di produzione dei produttori dell'Unione è rimasto relativamente stabile, come indicato nella tabella 5, il volume delle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 9 % nel periodo in esame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione, tuttavia, è aumentata del 2 %, principalmente a causa del calo del consumo nell'Unione e della riduzione delle importazioni dalla RPC. 4.5.2.3. Crescita (94) Durante il periodo in esame la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 2 % mentre, come indicato nei considerando 70 e 93, il consumo dell'Unione e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono diminuiti rispettivamente dell'11 % e del 9 %. Tale aumento della produzione è riconducibile all'aumento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione. 4.5.2.4. Occupazione e produttività (95) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 7 Occupazione e produttività dell'industria dell'Unione nel settore dei meccanismi a leva per raccoglitori 2014 2015 2016 PIR Numero di dipendenti, indice (2014 = 100) 100 97 99 102 Produttività, indice (2014 = 100) 100 101 103 100 Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario. (96) Nel corso del periodo in esame il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è aumentato leggermente del 2 %, mentre la produttività è rimasta stabile. 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (97) Come spiegato nel considerando 31, non è stato possibile accertare l'esistenza di pratiche di dumping. L'inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di una reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping. (98) Nel precedente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione ha mostrato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Durante il periodo esaminato nell'attuale inchiesta il processo di ripresa è continuato, come dimostra il fatto che i principali indicatori di pregiudizio abbiano avuto un andamento positivo per l'industria dell'Unione. Un calo della domanda sul mercato dell'Unione, che ha causato un calo del consumo dell'11 % nel periodo in esame (cfr. tabella 1), è stato inoltre compensato da un aumento delle vendite all'esportazione, come indicato al considerando 94. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (99) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno avuto l'andamento indicato di seguito. Tabella 8 Prezzi medi di vendita e costi unitari nell'Unione 2014 2015 2016 PIR Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione, indice (2014 = 100) 100 97 96 95 Costo unitario di produzione nell'Unione, indice (2014 = 100) 100 97 93 96 Fonte: risposte verificate al questionario. (100) Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 5 % nel corso del periodo in esame. (101) Nello stesso periodo il costo medio unitario di produzione è diminuito del 4 %. 4.5.3.2. Costo del lavoro (102) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha avuto l'andamento illustrato nella tabella 9. Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente dell'industria di meccanismi a leva per raccoglitori dell'Unione 2014 2015 2016 PIR Costo medio del lavoro per dipendente, indice (2014 = 100) 100 99 102 104 Fonte: risposte verificate al questionario. (103) Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione è aumentato complessivamente del 4 % nel periodo in esame. 4.5.3.3. Scorte (104) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione hanno avuto l'andamento illustrato nella tabella 10. Tabella 10 Scorte di meccanismi a leva per raccoglitori dell'industria dell'Unione 2014 2015 2016 PIR Scorte finali, indice (2014 = 100) 100 109 111 185 Scorte finali in percentuale della produzione 7,4 % 8,3 % 8,1 % 13,5 % Indice (2014 = 100) 100 112 108 182 Fonte: risposte verificate al questionario. (105) Il livello delle scorte è aumentato dell'8 % fino al 2016 e dell'82 % durante il periodo in esame. Secondo l'industria dell'Unione questo forte aumento delle scorte alla fine del periodo in esame è un effetto delle vendite stagionali che si è verificato solo per il fatto che il PIR termina in luglio, dato che normalmente le vendite di meccanismi a leva per raccoglitori raggiungono il loro apice in dicembre, mentre la produzione rimane stabile durante tutto l'anno. 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali (106) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno avuto l'andamento indicato di seguito. Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2014 2015 2016 PIR Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti, indice (2014 = 100) 100 105 134 90 Flusso di cassa, indice (2014 = 100) 100 107 120 42 Investimenti, indice (2014 = 100) 100 87 91 103 Utile sul capitale investito 42 % 47 % 63 % 36 % Indice (2014 = 100) 100 113 151 87 Fonte: risposte verificate al questionario. (107) La redditività dell'industria dell'Unione è aumentata del 34 % nel corso dei primi due anni ed è diminuita nettamente durante il PIR. Essa è calata complessivamente del 10 % nel periodo in esame, ma è rimasta superiore al profitto di riferimento del 5 %, come stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza. (108) Il flusso di cassa è aumentato del 20 % dal 2014 al 2016 ed è calato nettamente nel PIR. Complessivamente ha subito un calo del 58 % nel periodo in esame. (109) Gli investimenti dell'industria dell'Unione nella produzione del prodotto simile sono diminuiti del 13 % nel 2015, poi sono aumentati di nuovo leggermente del 4 % nel 2016 e hanno avuto un ulteriore aumento del 12 % durante il PIR. Ciò rappresenta un modesto aumento del 3 % nel corso del periodo in esame. (110) L'utile sul capitale investito misura i guadagni o le perdite generati da un investimento in relazione all'importo investito. Nel periodo in esame esso era inizialmente del 42 % e nel giro di due anni è aumentato del 51 % nel 2016. Durante il PIR l'utile sul capitale investito si è tuttavia ridotto a un livello inferiore a quello dell'inizio del periodo in esame, rimanendo comunque pari al 36 %. 4.5.4. Conclusioni relative al pregiudizio (111) Dall'inchiesta è emerso che nel periodo in esame, grazie all'applicazione dei dazi antidumping, l'industria dell'Unione è stata in grado di riprendersi dal pregiudizio subito in precedenza. Gli indicatori di pregiudizio come la produzione, l'utilizzo degli impianti e la quota di mercato hanno tutti registrato un andamento positivo e la redditività è rimasta superiore al profitto di riferimento nel corso di tutto il periodo. Ciò ha consentito all'industria dell'Unione di investire in misure di incremento della produttività e di ridurre il costo di produzione unitario, mentre il costo medio del lavoro è aumentato. (112) Nel periodo in esame le importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori hanno avuto solo un impatto limitato sulla situazione dell'industria dell'Unione. Grazie alle misure in vigore, la loro quota di mercato è rimasta bassa durante tutto il periodo. Le importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori sono tuttavia rimaste presenti nel mercato dell'Unione, fuorché durante il PIR, il che dimostra un interesse continuo. (113) La Commissione conclude pertanto che l'industria dell'Unione ha beneficiato dell'applicazione delle misure antidumping, dato che ha continuato a riprendersi dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli. 4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio 4.6.1. Osservazioni preliminari (114) Come indicato nel considerando 31, non è stato possibile accertare l'esistenza di pratiche di dumping. È stato comunque stabilito che esisteva un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping (cfr. considerando 60). (115) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha quindi esaminato il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC. (116) Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata disponibili nella RPC, ii) il possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure, iii) le pratiche dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi, iv) l'attrattiva del mercato dell'Unione e v) l'incidenza delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. 4.6.1.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata disponibili nella RPC (117) Come spiegato nei considerando 52 e 53, nella RPC i produttori dispongono di una considerevole capacità produttiva e, di conseguenza, di una capacità inutilizzata che supera nettamente il consumo totale dell'Unione nel PIR. (118) Inoltre non sono stati riscontrati elementi che possano indicare un aumento significativo della domanda interna di meccanismi a leva per raccoglitori nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo in un prossimo futuro. In considerazione del calo del consumo di meccanismi a leva per raccoglitori registrato nell'Unione durante il periodo in esame, la Commissione ha concluso che in Cina o in altri mercati di paesi terzi la domanda interna non poteva assorbire la capacità inutilizzata disponibile. 4.6.1.2. Possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi (119) Come indicato nel considerando 47, non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi. Per questo motivo i prezzi all'esportazione dalla RPC verso i paesi terzi indicati nella domanda di riesame sono risultati essere la base più appropriata per calcolare il possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi. (120) Il livello dei prezzi di tali esportazioni è stato anche considerato una stima ragionevole per il possibile livello dei prezzi futuri praticati nell'Unione in caso di scadenza delle misure. (121) Come spiegato nei considerando 42 e 48, nel PIR i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi erano inferiori del 22,1-32,2 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Anche i margini di sottoquotazione sono risultati compresi tra il 8,9 % e il 17,8 %. (122) In base a ciò è stato concluso che, se le misure antidumping dovessero essere abrogate, le importazioni dalla Cina eserciteranno molto probabilmente una forte pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione. 4.6.1.3. Attrattiva del mercato dell'Unione (123) Come indicato nei considerando da 55 a 57, il mercato dell'Unione è il maggior mercato unico per i meccanismi a leva per raccoglitori e, in aggiunta, i prezzi sono interessanti per i produttori cinesi. Non esistono altri grandi mercati d'esportazione che possano assorbire l'eccesso di capacità cinese, dato che i meccanismi a leva per raccoglitori sono utilizzati solo in un numero limitato di mercati. Per questi motivi i produttori esportatori cinesi sono fortemente incentivati a dirigere le loro esportazioni verso l'Unione, dove potrebbero praticare prezzi più elevati e al tempo stesso notevolmente inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. In aggiunta, avrebbero un incentivo ad esportare almeno una parte delle loro capacità inutilizzate a prezzi bassi nel mercato dell'Unione. (124) Si conclude pertanto che i produttori esportatori della RPC hanno le capacità e l'incentivo per aumentare considerevolmente il volume delle esportazioni di meccanismi a leva per raccoglitori verso l'Unione a prezzi di dumping e notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, qualora le misure antidumping dovessero scadere. 4.6.2. Incidenza sull'industria dell'Unione (125) Un aumento delle importazioni a basso prezzo eserciterebbe una notevole pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, sensibile alle variazioni di prezzo. Nell'ipotesi che essa mantenga i suoi prezzi al livello attuale, l'industria dell'Unione non sarà in grado di mantenere il volume delle vendite e la sua quota di mercato di fronte alle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina. In caso di scadenza della misure è molto probabile che la quota di mercato cinese aumenti rapidamente e ciò avverrebbe con ogni probabilità a spese dell'industria dell'Unione. La perdita del volume delle vendite causerebbe una riduzione del tasso di utilizzo e un aumento del costo medio di produzione. Ciò determinerebbe un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e un calo della sua redditività, che in tutto il periodo in esame era superiore al profitto di riferimento, ma tra il 2016 e il PIR era diminuita di oltre il 40 %. In tale scenario qualsiasi aumento di costo provocherebbe a breve termine un calo della redditività al di sotto del profitto di riferimento, il che renderebbe vani gli sforzi di ripresa compiuti in precedenza dall'industria dell'Unione, che finora è stata in grado di mantenere il livello di investimenti richiesto per rimanere competitiva. (126) Tuttavia, se l'industria dell'Unione dovesse decidere di ridurre il livello dei prezzi nel tentativo di mantenere il volume delle vendite e la quota di mercato, il deterioramento della sua situazione finanziaria sarebbe quasi immediato. Se l'industria dell'Unione dovesse ridurre i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione dell'8,9 %, il livello di sottoquotazione più basso accertato (cfr. il considerando 121), al fine di adeguarsi ai prezzi dei prodotti cinesi importati, essa inizierebbe infatti ad accumulare perdite immediatamente. (127) In tale scenario, inoltre, la scadenza delle misure rischia di avere un'incidenza negativa diretta sull'industria dell'Unione, poiché causerebbe direttamente una situazione di perdita. A medio termine la situazione non sarebbe sostenibile e determinerebbe la chiusura degli stabilimenti di produzione e, alla fin fine, la scomparsa dell'industria dell'Unione. Va notato che già durante il periodo in esame il numero di produttori dell'Unione si è ridotto da sei a tre. (128) Si può pertanto concludere che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure in vigore comporti una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori e che la situazione economica dell'industria dell'Unione possa peggiorare facendole subire un pregiudizio notevole. (129) Il fatto che le importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori entrino attualmente nel mercato dell'Unione in quantità molto inferiori rispetto al periodo che ha preceduto l'istituzione delle misure dimostra che gli attuali dazi antidumping sono riusciti a ristabilire condizioni concorrenziali non distorte tra gli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame e l'industria dell'Unione. Tuttavia, come stabilito nei considerando 128 e 130, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure comporti la reiterazione del pregiudizio. 4.6.3. Conclusione (130) La Commissione conclude che l'abrogazione delle misure comporterebbe molto probabilmente un aumento significativo delle importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori oggetto di dumping, i cui prezzi sarebbero inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e finirebbero per ricreare la situazione pregiudizievole subita dall'industria dell'Unione all'epoca in cui le misure sono state istituite per la prima volta. Di conseguenza la redditività dell'industria dell'Unione sarebbe gravemente compromessa. 5. INTERESSE DELL'UNIONE (131) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. (132) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. (133) Si ricorda che nel precedente riesame in previsione della scadenza l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, il quale analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, consente inoltre di valutare qualsiasi incidenza negativa indebita delle attuali misure antidumping sulle parti interessate. (134) Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni riguardo al rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, vi siano motivi validi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo specifico caso. 5.1. Interesse dell'industria dell'Unione (135) L'inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. Essa causerebbe a breve termine un calo della redditività e persino una situazione deficitaria dell'industria dell'Unione ed avrebbe anche un'incidenza negativa su altri fattori di pregiudizio come il volume di produzione, il tasso di utilizzo degli impianti, gli investimenti e l'occupazione. A lungo termine tale situazione non sarà sostenibile e costringerà i produttori dell'Unione a cessare le proprie attività nel mercato dell'Unione. (136) In passato l'industria dell'Unione ha dimostrato di essere redditizia, con risultati economici e finanziari positivi. Nell'assenza quasi totale di importazioni oggetto di dumping dalla Cina, essa è riuscita a rimanere redditizia con un margine di profitto superiore al profitto di riferimento. (137) Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione. 5.2. Interesse degli importatori (138) Come indicato nel considerando 16, nessun importatore ha collaborato alla presente inchiesta né ha fornito le informazioni richieste. Si ricorda che nelle inchieste precedenti è stato accertato che l'incidenza dell'istituzione delle misure sugli importatori non sarebbe stata significativa. In mancanza di prove contrarie è quindi possibile confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. 5.3. Interesse degli utilizzatori (139) Gli importatori di meccanismi a leva per raccoglitori sono normalmente anche utilizzatori di tali meccanismi, poiché li importano per produrre raccoglitori di documenti. Come indicato nel considerando 15, al momento dell'apertura del procedimento sono stati contattati 26 importatori/utilizzatori noti, ma nessuno ha risposto al modulo di campionamento o ha presentato osservazioni. (140) Dall'inchiesta precedente è emerso che il costo dei meccanismi a leva rappresentava solo una percentuale molto esigua del prezzo al dettaglio dei raccoglitori di documenti e quindi l'impatto di (eventuali) dazi non è stato considerato significativo. (141) L'inchiesta ha inoltre rivelato che probabilmente, in mancanza di misure nei confronti delle importazioni in dumping, l'industria dell'Unione perderebbe gran parte della sua presenza sul mercato e potrebbe, a lungo termine, anche scomparire. Ciò causerebbe certamente la dipendenza dei produttori di raccoglitori di documenti dalle importazioni e una notevole riduzione della concorrenza sul mercato dell'Unione. (142) È quindi possibile concludere che le misure nei confronti dei meccanismi a leva per raccoglitori non sono contrarie all'interesse generale dell'Unione. 5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione (143) La Commissione conclude pertanto che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC. 6. MISURE ANTIDUMPING 6.1. Misure (144) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare osservazioni su tali informazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. (145) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia ( 10 ) , è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, dato che le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non fissano tale tasso di interesse e l'applicazione delle norme nazionali comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici, a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento. (146) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere sulle misure previste dal presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori, attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305100050) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, è la seguente: Fabbricante Dazio antidumping Codice addizionale TARIC DongGuan Humen Nanzha World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd. 27,1 % A729 Tutte le altre società 47,4 % A999 Articolo 2 1.   Salvo diverse indicazioni, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali. 2.   Gli interessi di mora da versare in caso di un rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1136/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 205 del 27.7.2006, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012 del Consiglio, del 30 agosto 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 238 del 4.9.2012, pag. 5 ). ( 5 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping ( GU C 466 del 14.12.2016, pag. 20 ). ( 6 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese ( GU C 290 dell'1.9.2017, pag. 3 ). ( 7 ) Considerando 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012. ( 8 ) Considerando 41 del regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012. ( 9 ) http://www.portalecreditori.it/procedura?id=6rKz4dlB2Y; consultato il 16 agosto 2018. ( 10 ) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017 nella causa C-365/15, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.

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