Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1693 Della Commissione del 9 ottobre 2019 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
Quali sono i dazi antidumping provvisori applicati alle ruote in acciaio importate dalla Cina e su quali basi la Commissione europea ha deciso di applicarli?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2019/1693 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica Popolare Cinese. La Commissione europea ha aperto un'inchiesta nel febbraio 2019 su denuncia dell'Associazione dei fabbricanti europei di ruote (EUWA), che rappresentava oltre il 25% della produzione totale dell'Unione. L'inchiesta ha accertato l'esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese, in particolare nel settore siderurgico (materia prima principale delle ruote), dovute a interventi pubblici sostanziali: proprietà statale di imprese chiave, controllo del Partito Comunista sulle decisioni aziendali, sistema di pianificazione industriale vincolante, accesso preferenziale ai finanziamenti per imprese di Stato, e sovraccapacità produttiva non corretta dal mercato. Per questo motivo, la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento UE 2016/1036, calcolando il valore normale non sui prezzi cinesi (distorti) ma su prezzi di riferimento esenti da distorsioni provenienti da un paese rappresentativo (il Brasile). Il dazio provvisorio è stato imposto sulla base di un campione di tre produttori esportatori cinesi, anche se successivamente ridotto a uno solo a causa della mancata collaborazione di alcuni soggetti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1693 Della Commissione del 9 ottobre 2019 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1693 of 9 October 2019 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of steel road wheels originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
10.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 259/15
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1693 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2019
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 15 febbraio 2019, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«l’avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha avviato l’inchiesta in seguito a una denuncia, presentata il 3 gennaio 2019, dall’Associazione dei fabbricanti europei di ruote («EUWA» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di ruote in acciaio. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e di conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)
A seguito dell’avviso di apertura, la Commissione ha ricevuto una serie di domande e osservazioni relative alla definizione del prodotto in esame. A tale riguardo, nell’avviso che modifica l’avviso di apertura
(
3
)
, la Commissione ha chiarito la definizione del prodotto.
(4)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5
bis
, del regolamento di base, la Commissione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che taluni requisiti non sono soddisfatti, registra le importazioni oggetto di un’inchiesta di antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva. Uno di questi requisiti, come indicato all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta. Secondo i dati Eurostat, nei primi quattro mesi successivi all’apertura dell’inchiesta (ossia da marzo 2019 a giugno 2019), le importazioni in chilogrammi di ruote in acciaio dalla RPC hanno subito un calo del 72 % rispetto allo stesso periodo del 2018 e del 74 % in relazione alla media di quattro mesi durante il periodo dell’inchiesta (2018 - cfr. considerando 23). La Commissione osserva inoltre che, secondo la banca dati Surveillance 2, i volumi delle importazioni del prodotto in esame mostrano un analogo forte calo nelle importazioni. La Commissione non ha pertanto assoggettato a registrazione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5
bis
, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame in quanto la seconda condizione sostanziale dell’articolo 10, paragrafo 4, ovvero un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, non è stata soddisfatta.
1.2.
Parti interessate
(5)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(6)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.3.
Campionamento
(7)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
1.3.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(8)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base delle informazioni a sua disposizione in fase di apertura. Esso è stato determinato in base al volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione, situati in tre diversi Stati membri, rappresentavano più del 35 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’UE. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Solo la EUWA ha presentato osservazioni e ha chiesto l’inclusione di un’ulteriore società al fine di migliorare la rappresentatività del campione. A seguito di tali osservazioni, la Commissione ha deciso di aggiungere una società. Tuttavia, il produttore dell’Unione si è rifiutato di collaborare all’inchiesta. È stato pertanto confermato il campione provvisorio costituito da tre produttori dell’Unione. Esso è rappresentativo dell’industria dell’Unione.
(9)
I produttori dell’UE inclusi nel campione, nonché gli altri produttori dell’Unione coinvolti nell’inchiesta hanno richiesto alla Commissione di mantenere la riservatezza della loro identità per tutta la durata del procedimento, a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, per timore di ritorsioni da parte di alcuni clienti. La Commissione, in base alla debita motivazione della richiesta, ha accettato di concedere l’anonimato ai produttori dell’Unione.
1.3.2.
Campionamento degli importatori
(10)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(11)
Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste. Visto il loro numero esiguo, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.
1.3.3.
Campionamento dei produttori esportatori nella RPC
(12)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori nella RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(13)
Ventisette società del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere incluse nel campione. La Commissione ha ritenuto che venti produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori erano idonei a essere inseriti nel campione. Sette produttori hanno riferito di non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e non sono stati pertanto ritenuti idonei a essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione è stato selezionato sulla base dei volumi maggiori di esportazioni nell’Unione ma anche facendo attenzione a far confluire in esso tutti i tipi di ruote in acciaio (ruote in acciaio utilizzate per autovetture e a fini commerciali).
(14)
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.
(15)
Successivamente, una delle società incluse nel campione si è rifiutata di collaborare ed è stata sostituita dal secondo maggiore produttore esportatore.
(16)
A seguito della visita di verifica, date le carenze significative delle informazioni fornite da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha deciso di non tenere conto di tali informazioni a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base
(
4
)
.
(17)
Inoltre, a motivo dell’esclusione di taluni tipi di prodotti dall’ambito della presente inchiesta, come indicato alla sezione 2.3, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione che ha collaborato è risultato non essere più oggetto della stessa.
(18)
Per effetto di quanto sopra, il campione è stato ridotto a una sola società, che rappresenta circa il 20 % delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Tenuto conto del grado di omessa collaborazione del campione e del tempo insufficiente per selezionarne uno nuovo, la Commissione ha provvisoriamente deciso, sulla base dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base, di applicare le pertinenti disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base.
1.4.
Esame individuale
(19)
Inizialmente, dieci dei produttori esportatori che avevano riconsegnato il modulo di campionamento avevano richiesto l’esame individuale, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell’apertura dell’inchiesta. Quando ha annunciato il campione inoltre, la Commissione ha informato i produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente. Tuttavia, nessuna delle società ha successivamente risposto al questionario. Pertanto, non sono stati concessi esami individuali.
1.5.
Risposte al questionario e visite di verifica
(20)
La Commissione ha inviato un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC»). I questionari per i produttori, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori dell’Unione sono stati resi disponibili online
(
5
)
il giorno dell’apertura.
(21)
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e dai tre produttori esportatori inclusi nel campione. Un importatore indipendente ha inviato alla Commissione una risposta al questionario che tuttavia si è rivelata incompleta; alla richiesta di completarla, la parte ha interrotto la collaborazione all’inchiesta. Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC.
(22)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti parti:
Produttori dell’Unione
—
Società C, Unione europea;
—
Società E, Unione europea;
—
Società H, Unione europea.
Associazione dei produttori dell’Unione:
—
EUWA, Bruxelles, Belgio;
Produttori esportatori della RPC
—
Gruppo Hangtong:
—
Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co., Ltd. (produttore), Taizhou, Cina;
—
Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co., Ltd. (operatore commerciale), Ningbo, Cina;
—
Ningbo Wheelsky Company Limited (operatore commerciale off-shore), Ningbo, Cina;
—
Gruppo Xingmin:
—
Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd. (produttore esportatore), Longkou, Cina;
—
Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd. (produttore), Tangshan, Cina;
—
Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd. (produttore), Xianning, Cina.
1.6.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(23)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
1.7.
Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(24)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(25)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione delle ruote in acciaio. Ventitré produttori esportatori hanno presentato le informazioni pertinenti.
(26)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta da quest’ultimo. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(27)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Un produttore esportatore ha presentato osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative.
(28)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(29)
Il 6 marzo 2019, la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo (la «nota del 6 marzo 2019»)
(
6
)
, invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera e), secondo trattino, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l’energia e la manodopera impiegati nella produzione del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori. Inoltre sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi: Argentina, Brasile, Colombia, Malaysia, Messico, Russia, Sudafrica, Tailandia e Turchia.
(30)
La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da uno dei produttori esportatori e dal denunciante. Il governo della RPC non ha presentato alcuna osservazione.
(31)
In una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 16 aprile 2019 («la nota del 16 aprile 2019»)
(
7
)
, la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute riguardanti la nota del 6 marzo 2019. La Commissione ha inoltre stabilito l’elenco dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, il Brasile era il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. In quella fase, non è stato possibile determinare un elenco definitivo dei codici SA in base ai quali classificare i fattori produttivi. Vista l’assenza di importazioni effettuate in Brasile nell’ambito di alcuni dei possibili codici SA, la Commissione ha concluso che, se necessario in quella fase, la Turchia e il Sud Africa potevano essere considerati paesi rappresentativi appropriati. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni soltanto dal denunciante. Il presente regolamento riguarda tali osservazioni.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto in esame
(32)
Il prodotto in esame, modificato dall’avviso di cui al considerando 3, sono ruote in acciaio, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per
—
trattori stradali;
—
autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci;
—
autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori);
—
rimorchi, semirimorchi, caravan e veicoli simili, a propulsione non meccanica;
originarie della RPC, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097) («il prodotto in esame»).
(33)
Sono esclusi i seguenti prodotti:
—
ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10;
—
ruote per quad da strada;
—
parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio;
—
ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale].
2.2.
Prodotto simile
(34)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame;
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Brasile, utilizzato come paese rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base; nonché
—
il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(35)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.3.
Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(36)
Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha chiesto di escludere dalla definizione del prodotto le ruote in acciaio progettate specificamente per rimorchi per autovetture e caravan classificate sotto il codice NC 8716 90 90 e con diametro del cerchio pari o inferiore a 16 pollici, in quanto non fabbricate nell’Unione e dotate di caratteristiche tecniche di base diverse rispetto agli altri prodotti contemplati dalla descrizione del prodotto.
(37)
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la società in questione ha sostenuto che le specifiche per le ruote dei rimorchi per autovetture e caravan, in particolare per quanto riguarda la forza (dunque anche il collaudo), sono inferiori a quelle delle ruote per autovetture. Per essere vendute nell’Unione, inoltre, tali ruote devono rispettare particolari specifiche relative ai requisiti di carico maggiore e velocità minore. Il che comporterebbe anche l’impossibilità di vendere legalmente e utilizzare come ruota in acciaio per autovettura una ruota in acciaio per caravan o rimorchio per autovettura. La società ha anche indicato che le ruote in acciaio per caravan o rimorchi utilizzati dalle autovetture vanno classificate sotto il codice NC 8716 90 90 mentre quelle per le autovetture sotto la voce 8708.
(38)
Nel corso dell’indagine, la Commissione ha ricevuto altre osservazioni relative alla possibile esclusione dall’ambito dell’inchiesta delle ruote per rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, il cui diametro del cerchio risulta inferiore ai 16 pollici. L’avviso di apertura esclude esplicitamente le «ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale]». Tuttavia, le ruote in acciaio per veicoli a propulsione non meccanica, come i rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, rientravano inizialmente nella descrizione del prodotto. È stato sostenuto che, come le ruote in acciaio per caravan e rimorchi utilizzati dalle autovetture, tali ruote hanno caratteristiche tecniche diverse e non sono intercambiabili con gli altri prodotti che rientrano nella descrizione del prodotto.
(39)
Il 24 giugno 2019, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo invitando tutte le parti interessate a presentare osservazioni sulle suddette richieste relative alla descrizione del prodotto. Il denunciante, tre produttori esportatori e un importatore dell’Unione hanno presentato osservazioni in merito a detta nota. Tutte le parti hanno sostenuto la richiesta di esclusione del prodotto sintetizzata ai considerando 36 e 38.
2.4.
Conclusione sul prodotto in esame
(40)
Dall’inchiesta è emerso che le ruote di cui ai considerando 36 e 38 hanno un diametro limitato di 16 pollici o meno e presentano caratteristiche tecniche diverse da quelle degli altri tipi di ruote della definizione del prodotto, poiché non sono destinate ai veicoli a motore e non possono essere montate su di essi. Pertanto, la Commissione ha provvisoriamente concluso che tali prodotti debbano essere esclusi.
(41)
A seguito dell’esclusione descritta al considerando 40, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, che produceva ed esportava nell’Unione solo i tipi di prodotto esclusi, non può essere più considerato produttore esportatore del prodotto in esame.
(42)
Pertanto, il prodotto in esame è provvisoriamente definito come ruote in acciaio, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per
—
trattori stradali;
—
autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci;
—
autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori);
—
rimorchi o semi-rimorchi, a propulsione non meccanica, di trattori stradali;
originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097) («il prodotto in esame»).
Sono esclusi i seguenti prodotti:
—
ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10;
—
ruote per quad da strada;
—
parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio;
—
ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale];
—
ruote per rimorchi per autovetture, caravan, rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, con diametro non superiore ai 16 pollici.
3.
DUMPING
3.1.
Osservazioni preliminari
(43)
Come indicato al considerando 17, sono rimasti nel campione, e successivamente verificati, solo due produttori esportatori.
(44)
Per quanto riguarda una delle società, la Commissione ha deciso di ricorrere alle disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, e non ha tenuto conto delle informazioni fornite. Questa decisione è motivata dal fatto che i dati relativi alle vendite all’esportazione non sono stati considerati attendibili poiché non è stato possibile conciliarli con i conti verificati della società. Di conseguenza, la Commissione non ha ricevuto le informazioni necessarie per stabilire un margine di dumping per la società.
(45)
A norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la parte interessata è stata informata circa il motivo per cui la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni fornite e ha avuto la possibilità di dare ulteriori spiegazioni.
(46)
La società ha presentato osservazioni sull’intenzione della Commissione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base e ha avuto un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale come da sua richiesta. Essendo i dati respinti e le osservazioni presentate nella comunicazione e nella successiva audizione della società di natura riservata e specifici della stessa, i dettagli delle risultanze della Commissione in merito sono stati resi noti alla società in questione mediante divulgazione provvisoria separata delle informazioni.
(47)
Poiché le osservazioni formulate dalla società nella comunicazione e l’audizione con il consigliere auditore non hanno modificato i dati accertati durante la visita di verifica presso i locali della società né le sue conclusioni, la Commissione ha provvisoriamente confermato l’uso dei dati disponibili relativi al produttore esportatore in questione.
(48)
Pertanto, la descrizione del calcolo del margine di dumping di seguito si riferisce alla sola società rimanente nel campione.
3.2.
Valore normale
(49)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(50)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «
qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
»
, e
«
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
». Come spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
3.2.1.1.
Introduzione
(51)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, «
per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori
:
—
il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
—
l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
—
l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
la distorsione dei costi salariali;
—
l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
(52)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui al medesimo articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi del paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali della configurazione economica e amministrativa del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non sono il risultato del libero gioco delle forze di mercato.
(53)
L’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera c), del regolamento di base prevede che «
se la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore
».
(54)
A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione»)
(
8
)
, che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta in fase di apertura. La denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura.
(55)
La denuncia conteneva informazioni aggiornate sulla sovraccapacità nella produzione di acciaio, che costituisce la materia prima principale per la fabbricazione del prodotto in esame e rappresenta oltre il 60 % dei costi di fabbricazione. Essa faceva riferimento a una relazione della camera di commercio dell’Unione europea in Cina
(
9
)
secondo cui la RPC non era riuscita a mantenere la promessa di ridurre la capacità produttiva portandola a livelli più realistici. Tale situazione è da ricondurre specificamente ai seguenti elementi:
—
la volontà di una parte delle regioni di essere auto-sufficienti, con conseguente ulteriore sovraccapacità a livello nazionale;
—
l’esistenza di imprese di Stato che non operano secondo logiche profitti/perdite;
—
il pacchetto di stimoli del governo della RPC che ha incoraggiato le acciaierie di grandi dimensioni ad aumentare la capacità e ha reso quelle di piccole e medie dimensioni nuovamente redditizie;
—
la fornitura di energia sovvenzionata da parte dei governi regionali
(
10
)
.
(56)
Il denunciante ha inoltre affermato che la domanda interna cinese non potrebbe sostenere gli elevati livelli di produzione dell’acciaio. A tal fine, la denuncia faceva riferimento alla World Steel Association, l’associazione mondiale dei produttori siderurgici, secondo cui i volumi di produzione mensili della RPC, nell’ottobre 2018, erano aumentati del 9,1 % rispetto all’ottobre 2017, mentre negli altri 64 paesi membri dell’associazione l’aumento medio era stato solo del 5,8 %.
(57)
La denuncia conteneva informazioni secondo le quali l’aumento della produzione di acciaio nella RPC, associato a una riduzione delle esportazioni dovuta alle misure di difesa commerciale imposte di recente dall’Unione europea e dagli Stati Uniti, potrebbe essere la causa di un calo dei prezzi dell’acciaio.
(58)
Infine, la denuncia faceva riferimento a ulteriori pratiche in grado di incidere sui prezzi delle materie prime:
—
nella RPC, i costi delle materie prime e dell’energia non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale;
—
il mercato cinese dell’acciaio è ancora servito in ampia misura da imprese che sono di proprietà e operano sotto il controllo e la supervisione strategica del governo della RPC;
—
nella RPC, non vi è ancora un’applicazione adeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
i costi salariali sono distorti in quanto non sono il risultato delle normali forze del mercato o della negoziazione tra società e forza lavoro.
(59)
Come indicato ai considerando 26 e 27, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova esistenti inclusi nel fascicolo, tra cui la relazione, e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante relativi all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base al caso di specie.
(60)
Solo uno dei produttori esportatori ha fornito osservazioni in merito, sostenendo che il calcolo del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, è incompatibile con gli accordi OMC, tra cui il protocollo di adesione della Cina all’OMC («protocollo») e l’accordo antidumping.
(61)
A tale riguardo, il produttore esportatore ha sostenuto che dopo la scadenza della sezione 15 del protocollo, l’UE non dovrebbe discostarsi dal metodo standard per la determinazione del valore normale, che consiste nell’utilizzare solo i prezzi e i costi praticati sul mercato interno del paese esportatore, salvo diversamente ammesso dall’accordo antidumping. Alla luce di quanto precede, l’UE dovrebbe attenersi al metodo standard a norma dell’articolo 2 dell’accordo antidumping. La parte interessata ha dichiarato altresì che, nell’accordo antidumping, il concetto di distorsioni significative è addirittura assente. In mancanza di una base giuridica nell’accordo antidumping o nel GATT 1994 per tale azione specifica, le risultanze relative all’esistenza di distorsioni significative e, di conseguenza, la costruzione del valore normale non sono conformi agli articoli 1, 2, 6.1 e 18.1 dell’accordo antidumping.
(62)
Ai fini della presente inchiesta la Commissione ha concluso nel considerando 112 che è opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. La Commissione non concorda con le osservazioni presentate dalla parte interessata secondo cui non dovrebbe essere applicato l’articolo 2, paragrafo 6
bis
. Al contrario, la Commissione ritiene che l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, sia applicabile e debba essere applicato nelle circostanze del caso di specie. Inoltre, ritiene che tale disposizione sia coerente con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC. La Commissione ritiene che, come chiarito nel caso DS473 UE-biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. Infine, nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina che non sono ancora scadute continuano a essere applicabili nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda l’uso di una metodologia che non sia basata su un rigoroso confronto con i prezzi o i costi cinesi.
(63)
Il produttore esportatore ha inoltre obiettato che il denunciante non ha fornito elementi di prova circa distorsioni significative nel mercato delle ruote in acciaio in sé ma, piuttosto, ha basato le sue affermazioni relative alle distorsioni sulla situazione del mercato cinese dell’acciaio.
(64)
La Commissione ha rilevato che qualsiasi osservazione sulla situazione del mercato cinese dell’acciaio è pertinente per il prodotto in esame in quanto, essendo esso di acciaio, può essere considerato parte del settore siderurgico. L’acciaio rappresenta infatti più del 60 % dei costi di produzione del prodotto in esame. Inoltre, la principale materia prima utilizzata nella fabbricazione delle ruote in acciaio è l’acciaio laminato a caldo, il cui costo rappresentava più del 50 % dei costi di produzione totali, che viene anche prodotto nel mercato siderurgico cinese e per il quale sono state confermate le risultanze relative alle distorsioni in precedenti inchieste in materia di difesa commerciale
(
11
)
.
(65)
La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Per farlo la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti disponibili al pubblico. L’analisi ha comportato l’esame dei sostanziali interventi pubblici nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto in esame.
3.2.1.2.
Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC
(66)
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «
economia di mercato socialista
». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «
proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori
». L’economia di Stato è considerata la «
forza trainante dell’economia nazionale
» e lo Stato ha il mandato di «
garantirne il consolidamento e la crescita
»
(
12
)
. Di conseguenza, la configurazione generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma richiede espressamente tali interventi. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese è un esempio emblematico di ciò: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne consente lo sviluppo parallelamente alla proprietà dello Stato
(
13
)
.
(67)
Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista viene sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (legale, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, «[i]
l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese
» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]’
aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese
»
(
14
)
. Ciò illustra il controllo indiscusso e crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.
(68)
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un mercato libero
(
15
)
. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
(69)
Innanzitutto, a livello di controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è disciplinata da un complesso sistema di pianificazione industriale che ha ripercussioni su tutte le attività economiche all’interno del paese. L’insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati che statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.1.5)
(
16
)
.
(70)
In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.1.8)
(
17
)
. Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC
(
18
)
.
(71)
In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali
(
19
)
. Analogamente, nel settore degli investimenti, il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla finalità e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti e gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale
(
20
)
.
(72)
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi governativi. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e impediscono un’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato
(
21
)
.
3.2.1.3.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione
(73)
Nella RPC, le imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.
(74)
Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di Stato e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.2.1.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di Stato
(
22
)
. In cambio, le imprese statali godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori di produzione, tra cui i finanziamenti
(
23
)
.
(75)
Nello specifico, nel settore siderurgico persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi 10 produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di Stato
(
24
)
. Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025
(
25
)
. Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell’aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica
(
26
)
. Tale concentrazione potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di Stato poco performanti
(
27
)
.
(76)
In ragione dell’elevato livello di intervento del governo nel settore siderurgico e della quota elevata di imprese di Stato in tale settore, i produttori di acciaio di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. In effetti, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore siderurgico sono soggette altresì agli orientamenti e alla supervisione in termini di politiche, come indicato nella sezione 3.2.1.5.
(77)
Sebbene in Cina i produttori di ruote in acciaio siano principalmente società private, il controllo e gli interventi dello Stato sul mercato della principale materia prima, l’acciaio laminato a caldo, non sono esclusi dal quadro generale sopra descritto.
(78)
È stato constatato che i produttori di ruote in acciaio verificati hanno acquistato l’acciaio laminato a caldo sia da imprese di Stato sia da fornitori privati. Tuttavia, alla luce delle risultanze di numerose inchieste antisovvenzioni relative ai prodotti di acciaio laminati a caldo o altri prodotti di acciaio che utilizzano l’acciaio laminato a caldo quale materia prima, la più recente delle quali è un’inchiesta relativa all’acciaio a rivestimento organico
(
28
)
, la forma di proprietà del produttore di acciaio piatto laminato a caldo non è rilevante ai fini delle risultanze sulle distorsioni.
(79)
Nell’inchiesta relativa all’acciaio a rivestimento organico summenzionata, la Commissione ha stabilito che le imprese di Stato che fornivano ai produttori di acciaio a rivestimento organico l’acciaio laminato a caldo sono organismi pubblici ai sensi della prova istituita dall’organo di appello dell’OMC, dato che esse svolgono funzioni governative e quindi esercitano poteri pubblici. La Commissione ha inoltre stabilito che i produttori privati di acciaio laminato a caldo nella RPC ricevono incarichi e ordini dal governo della RPC a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento antisovvenzioni di base
(
29
)
, e agiscono pertanto con le stesse modalità delle imprese di Stato del settore siderurgico. Infine, è stato constatato che i prezzi dell’acciaio laminato a caldo nella RPC hanno subito distorsioni. Ciò è dovuto alla forte predominanza delle imprese di Stato nel mercato dell’acciaio laminato a caldo nella RPC e al fatto che i prezzi dei fornitori privati erano allineati ai prezzi delle imprese di Stato.
(80)
La maggior parte delle società produttrici di automobili è inoltre ancora di proprietà (parziale) dello Stato. Poiché la partecipazione azionaria straniera è stata limitata a partire dal 1994, i produttori stranieri di automobili hanno costituito joint venture con grandi imprese di Stato
(
30
)
.
(81)
In considerazione di quanto precede si è concluso che il mercato delle ruote in acciaio nella RPC è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento del governo della RPC.
3.2.1.4.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(82)
Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire con la determinazione di prezzi e costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da una parte il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, può essere considerato come una conseguenza dei diritti di proprietà corrispondenti,
(
31
)
dall’altra le cellule del PCC nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un altro canale importante tramite cui lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in goni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC
(
32
)
), e la società deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione di partito. Sembra che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016 il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito
(
33
)
. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società
(
34
)
. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di ruote in acciaio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(83)
Per quanto riguarda in particolare il settore siderurgico, come già evidenziato, molti dei grandi produttori di acciaio (compresi i produttori di acciaio laminato a caldo) sono di proprietà dello Stato. Taluni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020»
(
35
)
come esempi dei risultati conseguiti dal dodicesimo periodo di pianificazione quinquennale (come ad esempio Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel ecc.). Talvolta, nei documenti pubblici delle imprese di Stato che producono acciaio a rivestimento organico viene sottolineato il legame con il governo della RPC. Ad esempio, nella sua relazione semestrale del 2016, Baoshan Iron & Steel (o Baosteel) ha dichiarato che «la società si è impegnata a soddisfare il tredicesimo piano quinquennale regionale e ha conseguito un ampio consenso presso le amministrazioni locali in termini di condivisione delle risorse, collegamento delle industrie urbane e sviluppo del contesto ecologico»
(
36
)
. Nella recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
(
37
)
, la Commissione ha stabilito che tre dei quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano imprese di Stato. In tutti e tre i gruppi i presidenti del consiglio di amministrazione o il presidente agivano anche in veste di segretario del comitato del partito dell’organizzazione del PCC del gruppo.
(84)
L’intervento del governo della RPC è presente anche nell’industria automobilistica. Ad esempio, la relazione annuale 2018 di SAIC Motor, un’impresa automobilistica di Stato, afferma che «grazie all’ampia promozione dei governi cinesi e all’instancabile impegno delle imprese automobilistiche, la Cina si è elevata a maggiore mercato globale delle auto a «nuove energie», con l’uso di nuove tecnologie di punta in forte sviluppo a livello globale e a nuovi modelli come i veicoli intelligenti e connessi e la mobilità condivisa, assumendo così un ruolo di leader nel delineare la nuova era dell’industria automobilistica mondiale
(
38
)
».
(85)
La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.1.8) nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi hanno inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato delle ruote in acciaio
(
39
)
. Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese, ivi compreso in quelle di proprietà dello Stato, nel settore siderurgico, automobilistico e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.
3.2.1.5.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(86)
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Complessivamente, invece di essere allocate in linea con le forze del mercato, il sistema di pianificazione nella RPC determina l’indirizzamento delle risorse verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti
(
40
)
.
(87)
L’industria siderurgica, compresa la produzione di ruote in acciaio, è considerata dal governo della RPC un settore chiave
(
41
)
. Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale»
(
42
)
. I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore
(
43
)
.
(88)
Il tredicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale
(
44
)
prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta
(
45
)
. Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durabilità e dell’affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità
(
46
)
.
(89)
Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)»
(
47
)
(«il repertorio») elenca i settori del ferro e dell’acciaio come settori incoraggiati. L’applicabilità del repertorio è stata confermata dalla recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC
(
48
)
.
(90)
Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità con un’ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l’altro: la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l’eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore (incluso quello delle ruote in acciaio)
(
49
)
. L’attuale problema di sovraccapacità è probabilmente l’esemplificazione più palese delle conseguenze delle politiche del governo della RPC e delle conseguenti distorsioni.
(91)
Per quanto riguarda l’industria automobilistica, la politica in materia di sviluppo del settore prevedeva una limitazione della partecipazione azionaria straniera in joint venture per la fabbricazione di automobili, che era ancora in vigore durante il periodo dell’inchiesta. Pertanto, anche i clienti dei produttori delle ruote in acciaio sono stati soggetti a misure che operano una discriminazione a favore dei produttori nazionali.
(92)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figurano la produzione di acciaio laminato a caldo in quanto materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto in esame come pure le ruote in acciaio, in quanto parte del settore siderurgico incentivato. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente.
3.2.1.6.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(93)
Conformemente alle informazioni di cui al fascicolo, il sistema cinese in materia di fallimenti fornisce risultati inadeguati nel conseguimento dei propri obiettivi principali, come ad esempio la risoluzione equa della liquidazione di crediti e debiti e la salvaguardia di diritti e interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono soggette a una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Inoltre il ruolo dello Stato nelle procedure concorsuali rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l’esito della procedura
(
50
)
.
(94)
Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti di uso di terreni nella RPC
(
51
)
. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. Tuttavia, in genere tali disposizioni non sono rispettate e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a prezzi inferiori a quelli di mercato
(
52
)
. Inoltre quando assegnano i terreni, spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra i quali l’attuazione dei piani economici
(
53
)
.
(95)
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di ruote in acciaio sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore siderurgico e più specificamente all’acciaio laminato a caldo (quale principale fattore di produzione utilizzato per la fabbricazione del prodotto in esame) nonché alle ruote in acciaio come parte del settore siderurgico. La Commissione ha stabilito in particolare che i produttori di acciaio laminato a caldo
(
54
)
hanno beneficiato della concessione di diritti d’uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato.
(96)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore delle ruote in acciaio, anche in relazione al prodotto in esame.
3.2.1.7.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(97)
Non è possibile che nella RPC si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva
(
55
)
. Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori rimane rudimentale
(
56
)
. Inoltre, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma di prestazioni di previdenza sociale e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza, i lavoratori non residenti si trovano in una situazione di impiego vulnerabile e hanno un reddito inferiore rispetto a chi è regolarmente registrato come residente
(
57
)
. Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali nella RPC.
(98)
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che il settore siderurgico, compreso quello della produzione di ruote in acciaio e acciaio laminato a caldo, non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Le ruote in acciaio e le parti in acciaio laminato a caldo del settore siderurgico subiscono quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto in esame o della materia prima per la sua produzione) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).
3.2.1.8.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.
(99)
L’accesso al capitale per gli attori aziendali nella RPC è soggetto a varie distorsioni.
(100)
Innanzitutto il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali
(
58
)
che, per concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di Stato non finanziarie, le banche rimangono connesse allo Stato non soltanto a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante le relazioni personali (i dirigenti di alto livello dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati dal PCC)
(
59
)
e, proprio come avviene per le imprese di Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche del governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato
(
60
)
. Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti
(
61
)
.
(101)
Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.
(102)
Inoltre, i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi
(
62
)
.
(103)
Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti
(
63
)
. Quanto illustrato si traduce in una tendenza a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, quindi la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
(104)
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti, che ha comportato un uso eccessivo degli investimenti di capitale con rendimenti degli investimenti sempre più bassi. Ciò è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
(105)
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all’intervento del governo. Infatti, la quota dei prestiti al tasso di riferimento o ad un tasso inferiore rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essere aumentato, dato che tale quota è cresciuta considerevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d’interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.
(106)
La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza dell’investimento di capitali senza alcuna contrazione del credito, che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
(107)
In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da significative distorsioni derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.
(108)
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che il settore siderurgico, compreso quello della produzione di ruote in acciaio e acciaio laminato a caldo, non è sottoposto agli interventi governativi nel sistema finanziario di cui sopra. La Commissione ha inoltre accertato che l’acciaio laminato a caldo utilizzato come materia prima
(
64
)
ha beneficiato di prestiti agevolati che costituiscono sovvenzioni. Pertanto, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.
3.2.1.9.
La natura sistemica delle distorsioni descritte
(109)
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.2.1.1 a 3.2.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.2.1.6 a 3.2.1.8 e nella parte B della relazione.
(110)
La Commissione rammenta che, per produrre ruote in acciaio, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tutti i fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione provengono dalla RPC. Quando i produttori di ruote in acciaio acquistano/appaltano i fattori di produzione, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione di capitale. Essi sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(111)
Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno delle ruote in acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi governativi descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo. Nel contesto della presente inchiesta le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrano il contrario.
3.2.1.10.
Conclusioni
(112)
Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.2.1.2. a 3.2.1.9., che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore siderurgico e nell’industria automobilistica è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie.
(113)
Di conseguenza la Commissione ha proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.
3.2.2.
Paese rappresentativo
3.2.2.1.
Osservazioni generali
(114)
Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:
—
un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
65
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese
(
66
)
;
—
la disponibilità di dati pubblici pertinenti in tale paese;
—
nel caso di più paesi rappresentativi, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(115)
Come spiegato ai considerando dal 29 al 31, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale.
3.2.2.2.
Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC
(116)
Nella nota del 6 marzo 2019, la Commissione ha individuato i nove paesi seguenti: Argentina, Brasile, Colombia, Malaysia, Messico, Russia, Sud Africa, Thailandia e Turchia, considerati dalla Banca Mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, ossia tutti classificati come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.
(117)
Nella comunicazione dell’11 marzo 2019, il denunciante ha chiesto che il Messico non venisse scelto quale paese rappresentativo in quanto i produttori messicani rifornivano solo l’area NAFTA. Il denunciante non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova che dimostri come la destinazione dei beni prodotti possa incidere sulla scelta del paese rappresentativo e quali effetti ciò avrebbe sulla rappresentatività dei fattori produttivi rilevanti. La richiesta è stata dunque respinta.
(118)
In una nota del 16 aprile 2019, la Commissione ha rilevato che, nel periodo dell’inchiesta, l’Argentina è stata classificata come paese a reddito alto. La Commissione ha pertanto concluso che solo otto dei paesi inizialmente identificati come a reddito medio-alto potevano essere considerati ai fini della scelta del paese rappresentativo.
(119)
Successivamente alla nota del 16 aprile 2019, non sono state ricevute ulteriori osservazioni relative al livello di sviluppo economico.
3.2.2.3.
La produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta nel paese rappresentativo e la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
(120)
Nella nota del 6 marzo 2019, la Commissione ha indicato di aver riscontrato la produzione del prodotto in esame riesame in Argentina, Brasile, Colombia, Malaysia, Messico, Russia, Sud Africa, Thailandia e Turchia.
(121)
La Commissione ha inoltre riscontrato la mancanza di dati finanziari pubblicamente disponibili relativi alla produzione di ruote in acciaio in Argentina. Nella comunicazione dell’11 marzo 2019 il denunciante ha confermato che il produttore in Argentina non era più in attività. Per questo motivo, nonché per il motivo di cui al considerando 118, la Commissione non ha considerato l’Argentina quale possibile paese rappresentativo.
(122)
La Commissione ha inoltre osservato che i dati finanziari rilevanti per il periodo dell’inchiesta non erano disponibili per nessun produttore dei paesi considerati al momento della pubblicazione della nota del 6 marzo 2019.
(123)
Nella sua comunicazione del 18 marzo 2019, un produttore esportatore ha affermato l’opportunità di scegliere l’India quale paese rappresentativo. Secondo tale società, vi erano almeno due produttori del particolare tipo di prodotto fabbricato da tale produttore esportatore. La società ha inoltre affermato che il reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato dalla Banca Mondiale per classificare i paesi non era un indicatore appropriato per valutare il livello di sviluppo economico di un paese in quanto l’RNL pro capite non riassume adeguatamente il livello di sviluppo di un paese né misura il benessere. La società ha suggerito invece l’uso del PIL.
(124)
A tale riguardo, la Commissione ha osservato che il regolamento di base stabilisce che il paese rappresentativo deve avere un livello di sviluppo simile a quello del paese esportatore. Esso, tuttavia, non contiene ulteriori requisiti per la scelta del paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha deciso che la fonte opportuna per queste informazioni è la banca dati della Banca Mondiale. Tale banca dati ha permesso alla Commissione di disporre di un numero sufficiente di potenziali paesi rappresentativi appropriati con un livello di sviluppo simile per scegliere la fonte più adatta di costi e prezzi esenti da distorsioni. Si tratta inoltre di una graduatoria basata su un criterio oggettivo e utilizzata in modo coerente in tutti i casi in cui la determinazione del valore normale si basa sulle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, che garantisce l’uniformità e la parità di trattamento in procedimenti diversi. Il reddito nazionale lordo è utilizzato dalla Banca mondiale nella classificazione delle economie in gruppi di reddito in quanto segue la metodologia della sua politica operativa in materia di prestiti. Poiché riconosce tutti i redditi che confluiscono in un’economia nazionale, indipendentemente dalla loro origine, esso riflette adeguatamente l’insieme delle attività economiche all’interno di un paese.
(125)
Allo stesso tempo, la Commissione ha osservato che l’India è stata inclusa nell’elenco dei paesi a «basso e medio reddito» nella graduatoria della Banca mondiale, e non si trova quindi a un livello di sviluppo simile a quello della Cina. Di conseguenza, l’India non può essere considerata un paese rappresentativo appropriato per la Cina. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(126)
Nelle loro osservazioni alla nota del 6 marzo 2019, l’EUWA e un produttore esportatore hanno formulato diverse argomentazioni circa l’esistenza della produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in alcuni dei paesi considerati, la disponibilità di dati finanziari che potrebbero essere sufficientemente pertinenti per i paesi considerati nel caso di conti annuali consolidati di gruppi internazionali e la disponibilità di dati finanziari per il periodo dell’inchiesta.
(127)
La Commissione ha esaminato tali affermazioni e, nella nota del 16 aprile, ha concluso che Colombia, Malaysia, Messico, Russia e Thailandia non potevano più essere considerate per la scelta del paese rappresentativo poiché non erano disponibili dati finanziari relativi ai produttori in Colombia, Malaysia, Russia e Thailandia per il periodo dell’inchiesta. Inoltre, i dati finanziari consolidati disponibili per il produttore in Messico riguardavano un gruppo di società ubicate e attive in diversi paesi, mentre il contributo della produzione e delle vendite in Messico ai risultati finanziari non era identificabile. In via preliminare la Commissione ha inoltre riscontrato che uno dei produttori brasiliani produceva solo ruote in alluminio e, pertanto, non poteva essere considerato per il calcolo di SGAV e profitti.
(128)
Nella nota del 16 aprile 2019, la Commissione ha osservato che i dati finanziari per il periodo dell’inchiesta erano immediatamente disponibili per un gruppo internazionale attivo in Brasile e Turchia (e in altri paesi). La relativa relazione annuale conteneva informazioni sui risultati consolidati del gruppo ma anche informazioni dettagliate sui singoli risultati della società madre ubicata in Brasile, che produceva anche ruote in acciaio, e informazioni meno dettagliate sui risultati delle due società controllate attive in Turchia. Le informazioni sulle società controllate in Turchia si limitavano ai ricavi netti delle vendite, ai costi di vendita, alle spese di esercizio, all’imposta sul reddito e al profitto e non hanno consentito pertanto di valutare la rilevanza dei costi inclusi nelle spese di funzionamento.
(129)
Nella nota del 16 aprile 2019, la Commissione ha inoltre rilevato che si poteva ragionevolmente prevedere che il produttore sudafricano avrebbe pubblicato la sua relazione annuale per il periodo dell’inchiesta in tempo utile per il calcolo. Sebbene il produttore sudafricano appartenesse ad un gruppo internazionale, la Commissione poteva potenzialmente accettare i dati finanziari consolidati come rilevanti per il produttore sudafricano, in quanto la quota del fatturato generato in Sudafrica sul fatturato totale del gruppo non era trascurabile.
(130)
Nonostante quanto precede, i dati disponibili per il produttore brasiliano di cui al considerando 128 sono stati considerati i più completi ai fini della determinazione delle SGAV rappresentative e del profitto.
(131)
Nelle osservazioni sulla nota del 16 aprile 2019, il denunciante ha ribadito la sua preferenza per la Turchia come paese rappresentativo ma non si è opposto alla risultanza della Commissione secondo cui il Brasile poteva essere utilizzato come paese rappresentativo.
(132)
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato in termini di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta e di disponibilità e qualità dei dati finanziari per il periodo dell’inchiesta, come esposto al considerando 128.
(133)
In seguito alle visite di verifica presso le sedi dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, durante le quali la Commissione ha stabilito l’elenco definitivo delle materie prime e dei corrispondenti codici SA o tariffari, è stato possibile confermare che il Brasile ha fornito la serie più completa di dati per la definizione di prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni, necessari per la costruzione del valore normale.
3.2.2.4.
Livello di protezione sociale e ambientale
(134)
Avendo stabilito che il Brasile era il paese rappresentativo più appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.2.2.5.
Conclusioni
(135)
Alla luce della precedente analisi, il Brasile ha soddisfatto tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, il Brasile presenta una produzione sostanziale del prodotto oggetto dell’inchiesta e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti durante il periodo dell’inchiesta.
3.2.3.
Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni
(136)
Nella nota del 6 marzo 2019, Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, le statistiche dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), le statistiche nazionali per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e altre fonti a seconda del paese rappresentativo selezionato per stabilire i costi dell’energia (come energia elettrica, gas naturale e acqua) esenti da distorsioni.
(137)
Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2019, un produttore esportatore ha sostenuto che il Brasile non dovrebbe essere considerato un paese rappresentativo appropriato a causa delle restrizioni all’esportazione in Brasile di prodotti laminati piatti indicate nell’inventario OCSE sulle restrizioni all’esportazione di materie prime industriali
(
67
)
, che possono potenzialmente influenzare non solo il prezzo praticato sul mercato interno, ma anche il prezzo all’importazione di tali fattori produttivi. A tale riguardo, il produttore esportatore ha osservato in particolare che l’acciaio laminato a caldo è la principale materia prima, che rappresenta il 40-60 % del costo totale di produzione.
(138)
La Commissione ha esaminato l’esistenza delle restrizioni all’esportazione in Brasile e, nella nota del 16 aprile 2019, ha confermato che le esportazioni di taluni prodotti piatti di acciaio erano soggette ad autorizzazione all’esportazione ai sensi della legge n. 9.112 del 10 ottobre 1995
(
68
)
relativa alle esportazioni di beni sensibili e servizi connessi. In tale fase, la Commissione ha osservato che i produttori esportatori inclusi nel campione non utilizzavano nella loro produzione prodotti laminati piatti classificati con i codici SA soggetti alle restrizioni all’esportazione in Brasile.
(139)
In seguito alle visite di verifica, la Commissione ha tuttavia rilevato che i prodotti laminati piatti classificati con uno dei codici SA soggetti alla restrizione all’esportazione di cui al considerando 138, vale a dire la sottovoce SA 7228 70 («profilati»), sono stati di fatto utilizzati dal solo produttore esportatore esaminato per la fabbricazione del prodotto in esame.
(140)
La Commissione ha pertanto deciso di sostituire i costi distorti di quel particolare fattore di produzione con un valore di riferimento internazionale anziché un prezzo all’importazione in Brasile. Tale valore di riferimento è illustrato al considerando 158.
(141)
Nella sua comunicazione del 18 marzo 2019, un produttore esportatore ha affermato che i materiali di consumo non dovevano essere inclusi nei fattori produttivi ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, in quanto l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), dello stesso regolamento fa riferimento alle materie prime e all’energia e non comprende i materiali di consumo.
(142)
Nella nota del 16 aprile 2019, la Commissione ha ritenuto che i materiali di consumo rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, in quanto tale disposizione riguarda la totalità dei costi di produzione e vendita necessari per il calcolo del valore normale, senza esclusioni di sorta. Per contro, l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, chiarisce il concetto di «distorsioni significative» che fa scattare l’uso delle disposizioni per la determinazione del valore normale contenute nell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base ma, in questo diverso contesto, menziona i prezzi e i costi dichiarati (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli delle materie prime e dell’energia). La Commissione ha pertanto ritenuto che tutti i costi di produzione e vendita, compresi quelli dei materiali di consumo e indipendentemente dalla loro quota nel costo di produzione totale dovevano essere dichiarati dai produttori esportatori e presi in considerazione per il calcolo del valore normale. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(143)
Nella nota del 16 aprile 2019, sulla base della decisione di utilizzare il Brasile quale paese rappresentativo, la Commissione ha informato le parti interessate dell’intenzione di utilizzare il GTA per stabilire i costi esenti da distorsioni dei fattori produttivi, le statistiche dell’ILO e altre fonti pubblicamente disponibili
(
69
)
per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni, e le tariffe applicate dai fornitori di energia elettrica, gas naturale e acqua brasiliani selezionati per stabilire i costi esenti da distorsioni di questi tipi di energia.
(144)
La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, per stabilire SGAV e profitti esenti da distorsioni, avrebbe utilizzato i dati finanziari del gruppo Iochpe Maxion, in particolare della società madre con sede in Brasile, per il quale erano disponibili dati dettagliati nel
bilancio individuale e consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e relazione del revisore indipendente
(
70
)
del gruppo.
(145)
A seguito della nota del 16 aprile 2019, la Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni relative alle fonti per i costi e i valori di riferimento esenti da distorsioni. Pertanto, le fonti elencate ai considerando 143 e 144 sono state provvisoriamente confermate.
3.2.4.
Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.2.4.1.
Fattori produttivi
(146)
Come già indicato al considerando 29, nella nota del 6 marzo 2019, la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati nella produzione del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori.
(147)
La Commissione non ha ricevuto osservazioni circa l’elenco di fattori produttivi né a seguito della nota del 6 marzo 2019 né di quella del 16 aprile 2019.
(148)
Nella nota del 16 aprile 2019, sulla base delle informazioni ricevute dalle parti interessate, la Commissione ha stabilito un elenco di 60 possibili codici SA corrispondenti ai fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame.
(149)
La Commissione ha quindi stabilito un elenco definitivo di fattori produttivi e dei corrispondenti codici SA in seguito alle visite di verifica presso i locali dei produttori esportatori inclusi nel campione.
(150)
Tenendo conto di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici SA, ove applicabili:
Tabella 1
Fattore produttivo
Codice della classificazione tariffaria del Brasile
Valore esente da distorsioni
Materie prime
Prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, non decapati, di larghezza pari o superiore a 600 mm e spessore
—
superiore a 10 mm;
7208 36
4,91 CNY/kg
—
4,75 mm ma non superiore a 10 mm;
7208 37 00
4,86 CNY/kg
—
3 mm ma inferiore a 4,75 mm;
7208 38
4,89 CNY/kg
—
inferiore a 3 mm
7208 39
4,57 CNY/kg
Profilato d’acciaio
—
Profilat
[N.D.]
5,06 CNY/kg
Pitture
—
a base di poliesteri;
3208 10
42,87 CNY/kg
—
a base di polimeri acrilici o vinilici;
3208 20
42,12 CNY/kg
—
altre;
3208 90
54,65 CNY/kg
—
resine epossidiche
3907 30
28,70 CNY/kg
Fili per saldatura
—
fili di acciai al carbonio;
7217 30
12,51 CNY/kg
—
fili di acciai silico-manganese;
7229 20 00
9,73 CNY/kg
—
fili di acciai legati, altri
7229 90 00
21,74 CNY/kg
Valvole
8481 30 00
10,30 CNY/pz
Gas
—
propano, liquefatto;
2711 12
3,73 CNY/kg
—
argo;
2804 21
N.D. (cfr. considerando 153 e 154)
—
azoto;
2804 30 00
10,86 CNY/m
3
—
ossigeno;
2804 40 00
6,69 CNY/m
3
—
diossido di carbonio
2811 21 00
24,76 CNY/kg
Altre sostanze chimiche
—
acido cloridrico;
2806 10
1,68 CNY/kg
—
soda caustica;
2815 12 00
2,41 CNY/kg
—
carbonato di disodio;
2836 20
1,45 CNY/kg
—
acido lattico;
2918 11 00
21,22 CNY/kg
—
idrogenocarbonato di sodio;
3402 19 00
15,03 CNY/kg
—
preparazioni lubrificanti;
3403 19 00
44,54 CNY/kg
—
preparazioni per il decapaggio;
3810 10
66,46 CNY/kg
—
diluente;
3814 00
40,26 CNY/kg
—
nitrato di sodio;
3815 90
74,48 CNY/kg
—
poliacrilammide
3906 90
17,74 CNY/kg
Lavoro
Costo del lavoro nel settore manifatturiero
[N.D.]
34,53 CNY/ora
Energia
Energia elettrica
[N.D.]
0,69 – 1,01 CNY/kWh
Gas naturale
[N.D.]
3,42 – 4,03 CNY/m
3
Acqua
[N.D.]
181,92 CNY/mese o 35,41 – 70,67 CNY/ton
Pellet di legno
4401 31 00
0,65 CNY/kg
Sottoprodotto/scarti
Cascami di acciaio in torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature,
spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti
7204 41 00
1,70 CNY/kg
a) Materie prime e cascami
(151)
Nel corso delle visite di verifica, la Commissione ha verificato le materie prime utilizzate e i cascami di acciaio generati dalla fabbricazione del prodotto in esame.
(152)
Per tutte le materie prime ad eccezione dei profilati d’acciaio, in assenza di informazioni sul mercato del paese rappresentativo, la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione. È stato determinato un prezzo all’importazione nel paese rappresentativo calcolato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusa la RPC. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 112 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b) del regolamento di base. Poiché non vi sono elementi di prova che dimostrino che le distorsioni non incidono anche sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidono sui prezzi all’esportazione. Sembra, di fatto, che i prezzi all’importazione di molte delle materie prime esportate dalla RPC in Brasile siano inferiori a quelli di altre importazioni. Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, oscillando tra il 40 % e il 100 % dei volumi totali importati in Brasile.
(153)
La Commissione ha constatato che i volumi delle importazioni di argo in Brasile erano trascurabili e pertanto il valore di riferimento non poteva essere considerato affidabile. Per quanto riguarda i cascami di acciaio, la Commissione ha rilevato che il prezzo all’importazione in Brasile era considerevolmente superiore al prezzo all’importazione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e pertanto è stato anch’esso considerato non affidabile.
(154)
Poiché i costi effettivi dell’argon sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato rappresentavano una quota trascurabile dei costi totali delle materie prime (meno dello 0,005 %) nel periodo dell’inchiesta, ed erano privi di incidenza sui calcoli del margine di dumping indipendentemente dalla fonte utilizzata per sostituirli, la Commissione ha deciso di includere tali costi nelle spese generali di produzione.
(155)
Al fine di determinare il prezzo esente da distorsioni dei cascami di acciaio, la Commissione si è rivolta alle statistiche brasiliane sulle esportazioni. Per il calcolo del prezzo all’esportazione dei cascami di acciaio, si applicano di conseguenza le disposizioni di cui al considerando 153. La Commissione ha inoltre osservato l’assenza di esportazioni di cascami di acciaio dal Brasile alla RPC.
(156)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, consegnate all’ingresso dello stabilimento del produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha aggiunto le spese di trasporto internazionale e di assicurazione
(
71
)
, ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo e aggiunto le spese di trasporto nazionale al prezzo all’importazione. Le spese di trasporto nazionale e internazionale di tutte le materie prime, nonché le spese di assicurazione sono state stimate sulla base dei dati verificati forniti dal produttore esportatore che ha collaborato.
(157)
Laddove per determinare il prezzo esente da distorsioni di una materia prima è stato utilizzato il prezzo all’esportazione
(
72
)
, non sono state apportate ulteriori rettifiche rispetto i dati provenienti dal GTA. La Commissione ha ritenuto che le spese tra un fornitore brasiliano e un porto internazionale rappresentassero le spese tra tale fornitore e un cliente brasiliano. Il prezzo proveniente dal GTA poteva dunque essere accettato quale prezzo di una materia prima consegnata all’ingresso dello stabilimento del produttore esportatore.
(158)
Per i motivi illustrati ai considerando da 138 a 141, la Commissione si è servita di un valore di riferimento internazionale per determinare i costi esenti da distorsioni dei profilati d’acciaio. Il valore di riferimento internazionale esente da distorsioni utilizzato è il prezzo franco fabbrica latinoamericano dei profilati e delle travi strutturali
(
73
)
. Tale valore è stato considerato esente da distorsioni in quanto, poiché basato su una media aritmetica dei valori di transazione rilevati in Brasile e in Messico, si è ritenuto che riflettesse le condizioni di mercato concorrenziali nel settore. Tale parametro ha evidenziato prezzi compresi tra 4,55 CNY/kg e 5,61 CNY/kg durante il periodo dell’inchiesta.
(159)
Per alcune materie prime, il produttore esportatore che ha collaborato non è stato in grado di determinare nei propri registri il volume di consumo. I costi effettivi di tali materie prime rappresentavano una quota trascurabile dei costi effettivi totali di fabbricazione, inferiore allo 0,5 %. Come spiegato al considerando 170, tali costi sono stati inclusi nelle spese generali di produzione.
b) Lavoro
(160)
Per stabilire il valore di riferimento dei costi del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell’ILO, unitamente a informazioni pubblicamente disponibili sui costi del lavoro supplementari sostenuti da un datore di lavoro in Brasile.
(161)
Le statistiche dell’ILO
(
74
)
hanno fornito dati sul numero medio di ore di lavoro settimanali effettivamente svolte per dipendente e sulle retribuzioni mensili del personale impiegato nel settore manifatturiero durante il periodo dell’inchiesta. A partire da questi dati, la Commissione ha calcolato una retribuzione oraria per il settore manifatturiero, alla quale sono stati aggiunti i costi supplementari relativi al lavoro
(
75
)
(contributi previdenziali e di disoccupazione sostenuti dal datore di lavoro).
c) Energia elettrica
(162)
Il prezzo dell’energia elettrica applicato da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società brasiliana EDP, era immediatamente disponibile
(
76
)
. Le informazioni erano abbastanza dettagliate da poter identificare il prezzo dell’energia elettrica e quello per l’uso del sistema di distribuzione (modalidade tarifaria azul) corrisposti dagli utenti industriali.
(163)
Occorre sottolineare che, in Brasile, l’autorità di regolamentazione Agência Nacional de Energia Elétrica
(
77
)
(«ANEEL») obbliga i fornitori di energia elettrica a incrementare le loro tariffe di una data percentuale per regolare il consumo di energia elettrica nel paese. ANEEL si avvale di un sistema di bandierine
(
78
)
(verde, gialla, rossa 1, rossa 2) per segnalare se il prezzo dell’energia elettrica rimane invariato rispetto a quello proposto dal fornitore (verde) o subisce aumenti pari a 0,010 BRL/kWh (bandierina gialla), 0,030 BRL/kWh (bandierina rossa 1), oppure 0,050 BRL/kWh (bandierina rossa 2). Le bandierine vengono pubblicate da ANEEL su base mensile e, per il periodo dell’inchiesta, erano immediatamente disponibili sul sito web di EDP Brasil
(
79
)
. Al momento di determinare i costi esenti da distorsioni dell’energia elettrica, la Commissione ha tenuto conto delle bandierine applicate durante il periodo dell’inchiesta e ha adeguato i prezzi di conseguenza.
(164)
I costi dell’energia elettrica esenti da distorsioni riportati nella tabella 1 sono forniti sotto forma di intervallo poiché ai singoli consumatori si applicano tariffe diverse a seconda del loro consumo.
d) Gas naturale e pellet di legno
(165)
Per produrre calore, i produttori esportatori hanno utilizzato gas naturale o pellet di legno. Il prezzo medio del gas naturale per gli utenti industriali in Brasile durante il periodo dell’inchiesta era immediatamente disponibile in una pubblicazione mensile del ministero dell’Energia e delle miniere
(
80
)
. I costi esenti da distorsioni del pellet di legno sono stati stabiliti sulla base del prezzo all’importazione in Brasile, come spiegato al considerando 153.
(166)
I costi del gas naturale esenti da distorsioni riportati nella tabella 1 sono forniti sotto forma di intervallo poiché ai singoli consumatori si applicano tariffe diverse a seconda del loro consumo.
e) Acqua
(167)
La tariffa dell’acqua applicata dalla società Sabesp, responsabile della fornitura idrica e della raccolta e del trattamento delle acque reflue nello Stato di San Paolo, era immediatamente disponibile. Dalle informazioni sono emersi dati precisi sulle tariffe
(
81
)
applicabili agli utenti industriali nel 2018 per diverse sottoregioni e comuni dello Stato di San Paolo
(
82
)
. La Commissione ha basato la sua determinazione dei costi esenti da distorsioni per l’acqua e la raccolta di acque reflue sulla tariffa applicabile ai clienti industriali nell’area metropolitana durante il periodo dell’inchiesta.
(168)
I costi dell’acqua esenti da distorsioni riportati nella tabella 1 sono forniti sotto forma di intervallo poiché ai singoli consumatori si applicano tariffe diverse a seconda del loro consumo.
3.2.4.2.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(169)
Alle spese generali di produzione sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato sono stati sommati i costi delle materie prime per le quali il volume dei consumi non poteva essere individuato nei registri del produttore esportatore e il costo dell’argo, come spiegato ai considerando 154 e 155; tali spese generali di produzione sono state successivamente espresse come quota dei costi di produzione effettivamente sostenuti dal produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(170)
Per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari della società madre con sede in Brasile del gruppo Iochpe Maxion, poiché la società madre è ubicata in Brasile e produce il prodotto in esame
(
83
)
, come anticipato nella nota del 16 aprile 2019.
(171)
Nel calcolo delle SGAV, la Commissione ha ignorato la voce «quota di utile (perdita) delle società controllate», in quanto tale costo (o entrata) non si riferiva al prodotto in esame ma era specifica della struttura internazionale del gruppo. Nel 2018, la società madre ha ricevuto una quota dei profitti delle controllate. L’adeguamento ha comportato una percentuale più elevata di SGAV ma una percentuale inferiore di profitti. In totale, non vi sono state ripercussioni sul livello di SGAV e profitti considerati congiuntamente.
3.2.4.3.
Calcolo del valore normale
(172)
Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso.
(173)
Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. I costi unitari esenti da distorsioni sono poi stati applicati al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato.
(174)
Successivamente, la Commissione ha incrementato i costi di fabbricazione aggiungendo le spese generali di fabbricazione determinate secondo la modalità descritta al considerando 170, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni.
(175)
Infine, ai costi di produzione stabiliti secondo quanto descritto al considerando 175, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti della società madre del gruppo Iochpe Maxion, come spiegato ai considerando 171 e 172.
(176)
Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’11,21 %.
(177)
I profitti, espressi come percentuale dei costi dei beni venduti e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 5,06 %.
(178)
In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. Poiché nel campione rimaneva un solo produttore esportatore, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto solo per tale produttore esportatore.
3.3.
Prezzo all’esportazione
(179)
Il produttore esportatore in questione ha esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all’esportazione era quindi il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.4.
Confronto
(180)
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione del produttore esportatore che ha collaborato, a livello franco fabbrica.
(181)
Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti, basati sui dati effettivi della società che ha collaborato, per le spese di movimentazione e di trasporto interno, i costi di imballaggio, i costi di credito e gli oneri bancari.
3.4.1.
Margine di dumping
(182)
Per il produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(183)
Su tale base, il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd
69,4
Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.
69,4
Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.
69,4
(184)
Come spiegato al considerando 18, a fronte dell’omessa collaborazione di due produttori esportatori inclusi nel campione e dell’esclusione di un altro produttore esportatore a causa del ridimensionamento della descrizione del prodotto, il campione è stato ridotto a una sola società, ovvero il gruppo Xingmin. Non è stato dunque possibile stabilire il margine di dumping medio ponderato per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato in conformità all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tenendo conto del grado di omessa collaborazione nel campione e del tempo insufficiente per selezionarne uno nuovo in questa fase della procedura, la Commissione ha deciso di applicare i migliori dati disponibili relativamente al campione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, e dell’articolo 18 del regolamento di base.
(185)
Su tale base, la Commissione ha deciso in via eccezionale di fissare, per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato, il margine di dumping allo stesso livello dell’unico produttore esportatore incluso nel campione rimasto. Essa ha ritenuto, infatti, che il fallimento del campione sia stato causato anche dall’esclusione di alcuni tipi di prodotto che, con la conseguente esclusione di uno dei due produttori esportatori che hanno collaborato rimasti nel campione, ha avuto un impatto diretto sul campione. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che la società rimanente nel campione rappresentava circa il 20 % delle importazioni del prodotto in esame ed esportava nell’Unione una vasta gamma di tipi di prodotto.
(186)
Per tutti gli altri produttori esportatori, la Commissione ha deciso di basare il margine di dumping residuo sul livello corrispondente al margine di dumping medio ponderato riscontrato nella società inclusa nel campione per gli otto tipi di prodotto con i margini di dumping individuali più elevati. Il volume delle esportazioni di tali tipi di prodotto rappresentava circa il 29 % del volume totale esportato nell’Unione dalla società in questione, dato considerato sufficientemente rappresentativo.
(187)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd
69,4
Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.
69,4
Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.
69,4
Altre società che hanno collaborato
69,4
Tutte le altre società
80,1
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione
(188)
Durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 11 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’"industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(189)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata pari a circa 35 milioni di ruote in acciaio. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base delle risposte verificate dell’EUWA al questionario, ha effettuato controlli incrociati e, se del caso, l’ha aggiornata con le risposte verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario. Come indicato al considerando 8, il campione era composto di tre produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 35 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
4.2.
Mercato e consumo dell’Unione
(190)
Il mercato delle ruote in acciaio comprende vari tipi di prodotto, principalmente dipendenti dal tipo di veicolo su cui sono montati. Tali tipi di prodotto variano per lo più in termini di dimensioni: le dimensioni più piccole sono destinate alle autovetture e le dimensioni con diametro più ampio sono destinate ad autocarri pesanti e agli autoveicoli per usi speciali. Questi tipi di prodotto sono comunemente classificati dall’industria in due categorie: ruote per autovetture (per veicoli con un massimo di 8 posti) e ruote commerciali (tutti gli altri). Tutti questi tipi diversi condividono le stesse caratteristiche fisiche di base e le stesse applicazioni e sono pertanto considerati un unico prodotto ai fini della presente inchiesta.
(191)
L’inchiesta ha stabilito che sia i produttori della Cina sia quelli dell’Unione sono attivi sia nel segmento delle ruote per autovetture sia in quello delle ruote commerciali. Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante, circa il 45 % delle importazioni cinesi durante il PI era costituito da ruote per autovetture e il 55 % da ruote commerciali. Nell’Unione circa il 65 % delle vendite riguarda le ruote per autovetture e il 35 % le ruote commerciali.
(192)
Le ruote in acciaio sono vendute nell’Unione attraverso due canali di distribuzione principali: direttamente ai costruttori di automobili (
original equipment manufacturer
— OEM) o a società indipendenti che sviluppano e attribuiscono i marchi alle ruote in acciaio, che vengono successivamente vendute a grossisti o a dettaglianti. Anche se i costruttori di automobili esigono specifiche piuttosto rigide, tutte le ruote hanno le stesse caratteristiche o caratteristiche comparabili indipendentemente dal rispettivo canale di distribuzione e, in ultima analisi, tutti i tipi di ruote in acciaio costituiscono un unico tipo omogeneo. Vi sono soprattutto chiare interconnessioni tra i due canali di distribuzione dato che i prezzi di un canale di distribuzione possono esercitare pressioni sull’altro.
(193)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di volumi di vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, con l’aggiunta delle importazioni da tutti i paesi terzi.
(194)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione
2015
2016
2017
PI
Consumo totale dell’Unione
(migliaia di unità)
38 554
38 523
40 161
39 387
Indice
100
100
104
102
Fonte:
EUWA, produttori inclusi nel campione
(195)
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 2 %.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
(196)
I codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 comprendono una gamma più ampia di prodotti rispetto alle ruote in acciaio. Inoltre, l’unica unità di misura disponibile in Eurostat è il peso, che potrebbe impedire un’adeguata comparabilità dei dati tra le varie fonti di importazione, tenuto conto dei diversi tipi di ruote in acciaio (con un’ampia gamma di diametri con peso diverso) e del mix di prodotti potenzialmente diverso e/o variabile (ruote per autovetture e ruote per veicoli commerciali, comprese, tra l’altro, le ruote da trattori e da rimorchi). Nella denuncia, l’EUWA ha sollevato tale questione e ha fornito, oltre alle cifre indicate nella denuncia, le proprie stime dei volumi delle importazioni dalla Cina, dalla Turchia e da altri paesi, che sono state verificate dalla Commissione. Su tale base, la Commissione ha informato le parti interessate e ha consentito loro di presentare osservazioni sulle varie fonti di dati, comprese le stime dei volumi delle importazioni fornite dall’EUWA nel corso dell’inchiesta, nonché il volume e i prezzi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat. Nessuna delle parti ha sollevato obiezioni circa le stime dei volumi delle importazioni, che sono state quindi considerate la migliore fonte di informazioni disponibile. Sebbene l’EUWA abbia sollevato dubbi circa il livello dei prezzi fornito da Eurostat, in mancanza di un’altra fonte di informazioni disponibile, la Commissione si è basata sui dati Eurostat per stabilire quanto meno l’andamento dei prezzi. La Commissione ha tuttavia utilizzato i prezzi ricevuti dalle parti incluse nel campione per confrontarne i livelli al fine di stabilire la sottoquotazione dei prezzi e il margine di pregiudizio.
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
(197)
La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione.
(198)
Le importazioni nell’Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni e quota di mercato
2015
2016
2017
PI
Volume delle importazioni dalla RPC
(migliaia di unità)
1 007
1 257
1 963
2 093
Indice
100
125
195
208
Quota di mercato
2,6 %
3,3 %
4,9 %
5,3 %
Indice
100
125
187
204
Fonte:
EUWA
(199)
Nel periodo in esame, le importazioni dalla RPC e la sua quota di mercato sono raddoppiate. Le importazioni sono passate da circa 1 milione a 2 milioni di unità, pari a un incremento della quota di mercato dal 2,6 % al 5,3 % nel periodo dell’inchiesta. Le importazioni dalla RPC ammontavano a circa il 25 % del totale delle importazioni durante il PI. Va osservato che, sulla base dei dati disponibili, le importazioni cinesi hanno riguardato sia le ruote per autovetture che le ruote commerciali e che sono aumentate per entrambi i tipi, anche se l’aumento è stato molto più marcato per i tipi di ruote per autovetture.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)
(200)
Come spiegato ai considerando 196, la Commissione ha stabilito l’andamento dei prezzi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat, come comunicato alle parti dalla Commissione nel corso dell’inchiesta. Si ricorda che, sebbene i dati di Eurostat non abbiano fornito un quadro preciso del livello assoluto delle importazioni (e quindi dei prezzi unitari), si è trattato tuttavia dell’unica fonte di informazioni disponibile e in grado di stabilire quanto meno l’andamento dei prezzi. I dati riportati di seguito sono stati pertanto considerati in tale contesto e quindi non sono stati utilizzati per confrontare i livelli dei prezzi.
(201)
Il prezzo delle importazioni nell’Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi all’importazione (EUR/kg)
2015
2016
2017
PI
RPC
2,04
1,90
1,85
1,90
Indice
100
93
91
93
Fonte:
Eurostat.
(202)
I prezzi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti in media del 7 % nel periodo in esame.
(203)
La Commissione ha inoltre determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
—
la media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni del produttore cinese incluso nel campione che ha collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione
(
84
)
, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione; nonché
—
la media ponderata dei prezzi di vendita corrispondenti, per tipo di prodotto, dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica.
(204)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti, ove necessario, e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato ha evidenziato una notevole sottoquotazione compresa tra l’8,7 % e il 42,6 % con una media ponderata del margine del 26,2 % per l’esportatore che ha collaborato.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(205)
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(206)
Come indicato al considerando 8, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.
(207)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate dell’EUWA al questionario. Tali dati si riferivano a tutti i produttori dell’Unione, ma sono stati aggiornati, ove necessario, in seguito alle verifiche presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(208)
Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività e l’entità dei margini di dumping.
(209)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo medio del lavoro, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(210)
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2015
2016
2017
PI
Volume di produzione
(migliaia di unità)
36 399
35 252
36 860
34 999
Indice
100
97
101
96
Capacità produttiva
(migliaia di unità)
52 050
52 226
52 744
52 289
Indice
100
100
101
100
Utilizzo degli impianti
69,9 %
67,5 %
69,9 %
66,9 %
Indice
100
97
100
96
Fonte:
EUWA, produttori inclusi nel campione
(211)
La produzione totale dell’industria dell’Unione ha fluttuato ma è diminuita del 4 % nel corso del periodo in esame. Poiché la capacità produttiva è stata mantenuta quasi allo stesso livello durante il periodo in esame, l’utilizzo degli impianti è sceso dal 69,9 % al 66,9 %.
4.4.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(212)
Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume delle vendite e quota di mercato
2015
2016
2017
PI
Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (migliaia di unità)
32 731
32 299
32 581
31 451
Indice
100
99
100
96
Quota di mercato
84,9 %
83,8 %
81,1 %
79,8 %
Indice
100
99
96
94
Fonte: EUWA,
produttori inclusi nel campione
(213)
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è calato del 4 % nel corso del periodo in esame, mentre le importazioni dalla Cina sono raddoppiate. Di conseguenza, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 6 % (dall’84,9 % al 79,8 %) nel corso del periodo in esame.
4.4.2.3.
Crescita
(214)
I dati di cui sopra relativi alla produzione, al volume delle vendite e alla quota di mercato dimostrano che, nel periodo in esame, l’industria dell’Unione non è stata in grado di crescere, né in termini assoluti né in relazione al consumo.
4.4.2.4.
Occupazione e produttività
(215)
L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2015
2016
2017
PI
Numero di dipendenti
2 970
2 949
2 947
2 985
Indice
100
99
99
100
Produttività (migliaia di unità/dipendente)
12,3
12,0
12,4
11,6
Indice
100
98
102
95
Fonte: EUWA,
produttori inclusi nel campione
(216)
Nel corso del periodo in esame, l’occupazione nell’Unione è rimasta stabile. In effetti, la crescita dei consumi non ha potuto essere accompagnata da una crescita analoga dell’occupazione, per via della contrazione delle vendite e dei volumi di produzione. Poiché la produzione ha subito un calo del 4 %, la produttività dell’industria dell’Unione si è ridotta del 5 % durante il periodo in esame.
4.4.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(217)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’impatto dell’entità dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione è stato sostanziale, considerando il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC.
(218)
Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(219)
Nel periodo in esame, la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita medi nell’Unione (EUR)
2015
2016
2017
PI
Prezzo medio unitario di vendita franco fabbrica nell’Unione praticato ad acquirenti indipendenti
15,3
15,8
18,0
18,4
Indice
100
104
118
121
Costo unitario di produzione
14,4
14,3
17,1
18,5
Indice
100
99
118
128
Fonte:
produttori inclusi nel campione
(220)
Mentre il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 28 % durante il periodo in esame, soprattutto per via di un forte aumento del costo dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, materia prima fondamentale, il prezzo di vendita medio unitario dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è cresciuto solo del 21 % durante il PI. Ciò dimostra la forte contrazione dei prezzi causata dal marcato aumento delle importazioni del prodotto in esame. Come verrà spiegato più avanti alla sezione 4.4.3.4, ciò ha avuto un impatto significativo sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, che ha iniziato a registrare perdite durante il periodo dell’inchiesta.
4.4.3.2.
Costo del lavoro
(221)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costi medi del lavoro per dipendente (EUR)
2015
2016
2017
PI
Costi medi del lavoro per dipendente
51 975
48 466
51 577
53 484
Indice
100
93
99
103
Fonte:
produttori inclusi nel campione
(222)
Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta, i costi medi del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono aumentati del 3 %. Il costo del lavoro è aumentato soprattutto nel 2017 a causa di una modifica giuridica nello Stato membro di uno dei produttori inclusi nel campione.
4.4.3.3.
Scorte
(223)
I livelli di scorte dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:
Tabella 10
Scorte
2015
2016
2017
PI
Scorte finali (migliaia di unità)
2 327
1 845
2 155
1 631
Indice
100
79
93
70
Scorte finali in percentuale della produzione
6,4 %
5,2 %
5,8 %
4,7 %
Indice
100
82
91
73
Fonte: EUWA, produttori inclusi nel campione
(224)
Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio rilevante, poiché la produzione di ruote in acciaio avviene in larga misura su ordinazione; le scorte di un dato momento sono principalmente costituite da merce venduta non ancora consegnata. L’andamento delle scorte è quindi indicato soltanto a titolo informativo.
(225)
Le scorte finali sono diminuite complessivamente del 30 % nel periodo in esame. Le scorte finali come percentuale della produzione hanno registrato un lieve calo, passando dal 6,4 % del 2015 al 4,7 % durante il periodo dell’inchiesta, pari al 27 %.
4.4.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(226)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2015
2016
2017
PI
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)
2,3 %
7,1 %
3,5 %
-1,1 %
Indice
100
309
153
-49
Flusso di cassa (EUR)
7,9 %
11,9 %
4,3 %
6,1 %
Indice
100
151
54
78
Investimenti (000 EUR)
7 326
6 830
9 990
13 713
Indice
100
93
136
187
Utile sul capitale investito
16,1 %
48,6 %
24,7 %
-5,5 %
Indice
100
301
153
-34
Fonte:
produttori inclusi nel campione
(227)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame, la redditività è stata irregolare ma ha seguito, in generale, un andamento al ribasso a partire dal 2016 fino a raggiungere valori negativi durante il periodo dell’inchiesta
(228)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame, l’andamento del flusso di cassa netto si è sviluppato in negativo, anche se il deterioramento, in particolare alla fine del PI, è stato meno marcato rispetto all’andamento della redditività.
(229)
Nel periodo in esame, gli investimenti sono aumentati dell’87 %. Quasi la metà degli investimenti riguardava la manutenzione della linea di produzione. Tuttavia, vi sono stati anche notevoli investimenti in nuove capacità, in linea con il previsto aumento della domanda nei prossimi anni di ruote di diametro maggiore, che richiedono una maggiore capacità di lavorazione e verniciatura.
(230)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’andamento è stato negativo nel periodo in esame, nonostante l’aumento degli investimenti totali nel 2016, in linea con gli andamenti precedentemente descritti per quanto riguarda la redditività e il flusso di cassa.
4.4.4.
Conclusioni relative al pregiudizio
(231)
Durante il periodo in esame, i prezzi di vendita sono aumentati del 21 %, non abbastanza da coprire l’aumento dei costi di produzione (28 %) durante il periodo dell’inchiesta. Il livello di profitto dell’industria dell’Unione pari al 2,3 % del 2015 si è trasformato in perdite (-1,1 %). Questa tendenza si è tradotta in una diminuzione analoga del flusso di cassa (-22 %) e dell’utile sul capitale investito (-134 %).
(232)
Durante il periodo in esame, il livello di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 4 %, così come il volume delle vendite, e la quota di mercato è passata dall’84,9 % al 79,8 %, mentre i consumi sono aumentati del 2 %. Occorre sottolineare che, nello stesso periodo, la Cina è riuscita a raddoppiare la sua quota di mercato. Questi sviluppi hanno reso l’industria dell’Unione vulnerabile.
(233)
Pochissimi fra gli indicatori esaminati hanno mostrato, durante il periodo in esame, un andamento positivo. Gli investimenti sono aumentati dell’87 %, sebbene gli stessi riguardino soprattutto la sostituzione e l’aggiornamento di macchinari. Le scorte sono inoltre diminuite durante tutto il periodo in esame ma, poiché la maggior parte del prodotto è fabbricato in funzione della domanda, in questo caso la diminuzione delle scorte non può essere considerata un andamento positivo.
(234)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(235)
In conformità all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha garantito che qualsiasi pregiudizio possibile causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC non è stato attribuito alle importazioni oggetto di dumping. Tali fattori sono le importazioni dai paesi tersi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e l’andamento dei costi delle materie prime.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(236)
Durante il periodo in esame, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 108 %, determinando inoltre il raddoppiamento della quota di mercato. L’aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC ha rappresentato la maggior parte della riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione. Inoltre, i prezzi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti in media del 7 % e, sulla base delle migliori informazioni disponibili, durante periodo dell’inchiesta, erano inferiori del 26,2 % in media rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. I prezzi bassi delle importazioni dalla RPC hanno anche portato a una notevole contrazione dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta, inducendo l’industria dell’Unione a realizzare perdite poiché non era in grado di innalzare i prezzi al di sopra dei costi di produzione.
(237)
L’analisi degli indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 186 a 211 mostra un peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione che coincide con un aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, a prezzi inferiori rispetto ai prezzi dell’Unione. L’industria dell’Unione ha perso quote di mercato a vantaggio di importazioni cinesi con prezzi di dumping più bassi e alcuni produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno anche confermato che - come già stabilito nel contesto dell’inchiesta sulle ruote di alluminio
(
85
)
- i costruttori di automobili si servono ancora delle offerte cinesi come riferimento per fare pressione al ribasso sui prezzi. Ciò ha esercitato una notevole pressione sui prezzi dell’Unione, che non sono stati in grado di trasferire gli aumenti dei costi. Si è constatato infatti che i fattori principali da considerare sono costituiti, in questo caso, dall’aumento delle importazioni e dai prezzi sostanzialmente bassi. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC ha provocato la contrazione dei prezzi per l’industria dell’Unione. In particolare, nel 2017 e durante il periodo dell’inchiesta, quando i costi unitari di produzione erano in aumento per via del maggiore prezzo dell’acciaio, l’industria dell’Unione non ha potuto trasferire completamente tale aumento dei costi ai prezzi di vendita. Ciò ha provocato il deterioramento degli indicatori di rendimento dell’industria dell’Unione, con conseguenti perdite nel periodo dell’inchiesta.
(238)
Su tale base, si è giunti alla conclusione che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni dai paesi terzi
(239)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni dai paesi terzi
Paese
2015
2016
2017
PI
Turchia
Volume (migliaia di unità)
3 433
3 450
3 557
3 793
Indice
100
100
104
110
Quota di mercato
8,9 %
9,0 %
8,9 %
9,6 %
Indice
100
101
100
108
Prezzo medio (per kg)
2,11
1,98
2,00
1,96
Indice
100
94
95
93
Altri paesi
Volume (migliaia di unità)
1 383
1 517
2 050
2 050
Indice
100
110
148
148
Quota di mercato
3,6 %
3,9 %
5,1 %
5,2 %
Indice
100
110
142
145
Prezzo medio (per kg)
2,85
2,69
2,77
2,85
Indice
100
94
97
100
Fonte: EUWA per i volumi, Eurostat per l’andamento dei prezzi
(240)
Anche se le importazioni dalla Turchia sono aumentate durante il PI, il loro sviluppo è stato molto meno marcato rispetto alle importazioni cinesi.
(241)
In termini di volume, le importazioni dalla Turchia sono aumentate di 360 mila unità durante il PI, mentre la Cina ha raddoppiato le sue importazioni nell’Unione, che nello stesso periodo sono aumentate di un milione di unità. Di conseguenza, le quote di mercato cinesi sono aumentate di 2,7 punti percentuali (dal 2,6 % al 5,3 %), mentre l’aumento della Turchia è rimasto più modesto (+ 0.7 punti percentuali). Come indicato in precedenza, i dati di Eurostat non consentono di stabilire una base precisa per il confronto dei prezzi. Nella sua denuncia, l’EUWA ha tuttavia fornito dati che dimostrano che, sulla base di 6 tipi di ruote rappresentative, i prezzi turchi erano notevolmente superiori a quelli cinesi, vale a dire in media circa il 25 % più elevati, il che è paragonabile al margine di sottoquotazione stabilito nel considerando 204.Tenuto conto di ciò e in base agli elementi di prova disponibili, non si può ritenere che le importazioni dalla Turchia siano effettuate a prezzi pregiudizievoli.
(242)
Le importazioni dagli altri paesi considerati nel loro insieme sono aumentate del 48 % nel periodo in esame, mentre la loro quota di mercato è passata dal 3,6 % al 5,2 %. Nonostante ciò, e sulla base delle sole informazioni disponibili, i prezzi degli altri paesi terzi sono risultati circa il 50 % superiori rispetto ai prezzi cinesi di dumping.
(243)
Si è pertanto giunti alla conclusione provvisoria che le importazioni dai paesi terzi diversi dalla RPC non sono state in grado di spezzare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(244)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione
2015
2016
2017
PI
Volume delle esportazioni (migliaia di unità)
1 003
1 156
1 401
1 371
Indice
100
115
140
137
Prezzo medio (EUR/unità)
16,2
16,0
19,3
17,4
Indice
100
99
119
108
Quota di mercato delle esportazioni
3,0 %
3,5 %
4,1 %
4,2 %
Indice
100
116
139
140
Fonte:
EUWA (volume), produttori inclusi nel campione (prezzi)
(245)
Nel periodo in esame, la quota delle esportazioni dell’industria dell’Unione rappresentava meno del 3 % della produzione totale. Dunque, anche se le esportazioni sono aumentate del 40 %, ossia di circa 300 mila unità, esse rappresentano solo una piccola parte del calo della produzione. L’Unione è rimasta il principale mercato dell’industria dell’Unione, che nel periodo dell’inchiesta rappresentava il 95,8 % delle sue vendite, le quali sono diminuite sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato durante il periodo in esame.
(246)
Si conclude pertanto che, semmai, tali vendite all’esportazione hanno leggermente mitigato il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping.
(247)
Si è pertanto concluso in via provvisoria che le esportazioni dell’industria dell’Unione non hanno contribuito al pregiudizio subito dalla stessa.
5.2.3.
Il prezzo dell’acciaio
(248)
Nella denuncia si faceva riferimento al fatto che, nel periodo in esame, il prezzo dell’acciaio nell’Unione era aumentato notevolmente, come confermato durante le verifiche in loco presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione, Di fatto, il prezzo medio di acquisto degli arrotolati laminati a caldo da parte dei produttori inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 14
Costo medio degli arrotolati laminati a caldo per produrre una ruota
2015
2016
2017
PI
Indice
100
98
122
133
Fonte:
produttori inclusi nel campione
(249)
Nel corso del periodo in esame, il costo medio degli arrotolati laminati a caldo necessari per produrre una ruota è aumentato del 33 %. Gli arrotolati laminati a caldo rappresentano circa il 50 % del costo di produzione. In circostanze normali, l’industria avrebbe trasferito tale aumento dei costi sugli acquirenti, specie in caso di redditività bassa. Nelle circostanze attuali, caratterizzate da volumi elevati e crescenti di importazioni cinesi a prezzi anormalmente bassi, l’industria dell’Unione non era nella posizione di poter adeguare di conseguenza i suoi prezzi di vendita.
(250)
Si è pertanto concluso in via provvisoria che l’aumento del costo della materia prima non è stato causa di pregiudizio ma lo è stato piuttosto il fatto che, come indicato al considerando 249, l’industria dell’Unione non abbia potuto riflettere tale aumento nei suoi prezzi a causa delle importazioni cinesi oggetto di dumping, con conseguente calo della redditività.
5.3.
Conclusione sul nesso di causalità
(251)
Nel periodo in esame, i volumi delle importazioni dalla RPC e la relativa quota di mercato hanno registrato un forte aumento mentre i prezzi della RPC sono calati in media del 9 %. Ancora più importante è il fatto che i prezzi delle importazioni della RPC oggetto di dumping sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’Unione per questo prodotto sensibile ai prezzi. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC ha inoltre indebolito i volumi e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame, ma è stata particolarmente nociva nel 2017 e nel periodo dell’inchiesta, quando i costi erano in aumento. Tale pressione ha provocato gravi perdite a livello di produzione, vendite e redditività durante il periodo dell’inchiesta.
(252)
Sulla base dell’analisi di cui ai considerando da 236 a 250, la Commissione ha concluso che, in questa fase, nessuno degli altri fattori, considerati individualmente o nel loro insieme, attenua il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
6.
INTERESSE DELL’UNIONE
(253)
In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e di altri operatori economici pertinenti.
6.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(254)
L’inchiesta ha mostrato che l’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio notevole a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping, caratterizzate da prezzi inferiori, che hanno condotto a una contrazione dei prezzi e che hanno provocato una contrazione notevole della quota di mercato e causato perdite nel corso del periodo dell’inchiesta, come specificato nelle sezioni 4 e 5.
(255)
Si prevede che l’industria dell’Unione benefici di eventuali misure, che con ogni probabilità ostacolerebbero un ulteriore aumento delle importazioni dalla Cina a prezzi molto bassi. Qualora le misure non venissero istituite, si prevede che tali importazioni continuino e addirittura aumentino, causando un ulteriore pregiudizio all’industria dell’UE.
6.2.
Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti
(256)
All’apertura dell’inchiesta, sono stati contattati 72 importatori, utilizzatori e relative associazioni.
(257)
Solo due importatori hanno risposto compilando il questionario per il campionamento. Alla fine, tuttavia, entrambi hanno rifiutato di collaborare ulteriormente all’inchiesta e la Commissione non ha potuto pertanto ottenere la collaborazione degli importatori.
(258)
La Commissione ha inviato questionari ai due gruppi di costruttori di autoveicoli che si erano manifestati a seguito dell’apertura dell’inchiesta, ma nessuno di essi ha presentato comunicazioni o risposto al questionario.
(259)
Dall’inchiesta è emerso che, per i produttori di autoveicoli, l’impatto delle misure sulle ruote in acciaio è limitato. Tale conclusione deriva dalla stima effettuata da un produttore dell’Unione incluso nel campione secondo cui un set completo di ruote in acciaio rappresenta circa lo 0,6 % del costo di produzione di un’autovettura di piccole dimensioni o lo 0,7 % di quello di un autocarro
(
86
)
. Non vi sono informazioni disponibili che dimostrino che le misure avrebbero un’incidenza negativa considerevole sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo delle misure sull’industria dell’Unione. Nell’ultima inchiesta effettuata su un prodotto simile
(
87
)
si era giunti alla medesima conclusione.
6.3.
Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione
(260)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell’inchiesta non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.
7.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(261)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
7.1.
Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)
(262)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha innanzitutto stabilito l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(263)
In questo caso, il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l’Unione è parte e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, e di ottenere profitti ragionevoli («profitto di riferimento»).
(264)
L’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base stabilisce il profitto di riferimento minimo al 6 %. Conformemente a tale articolo, per stabilire il profitto di riferimento, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dalla RPC, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, i costi per la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.
(265)
Come mostrato nella tabella 3, le importazioni provenienti dalla RPC sono aumentate costantemente per tutto il periodo in esame. Nessuno degli anni considerati è dunque adatto a fornire un profitto di riferimento in linea con l’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base. Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha dichiarato di aver rinunciato a investimenti o a costi di R&S e innovazione. Alla luce di quanto sopra, per stabilire il prezzo non pregiudizievole, la Commissione ha fatto ricorso all’uso del profitto di riferimento minimo del 6 % che è stato sommato al costo di produzione effettivo dell’industria dell’Unione.
(266)
In assenza di dichiarazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, in merito ai costi attuali o futuri derivanti da accordi e protocolli ambientali multilaterali o dalle convenzioni dell’ILO elencate, non sono stati aggiunti ulteriori costi al prezzo non pregiudizievole così stabilito.
(267)
La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all’importazione del produttore esportatore della RPC che ha collaborato, incluso nel campione, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione sul mercato dell’UE durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all’importazione. Il margine di sottoquotazione è risultato pari al 50,3 %.
(268)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» elencate nell’allegato 1 è stato pari alla media del campione, ovvero al 50,3 %.
(269)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per «tutte le altre società» viene definito, in linea con la metodologia utilizzata per stabilire il margine di dumping residuo secondo quanto spiegato al considerando 185, calcolando la media ponderata del margine di sottoquotazione riscontrato nella società inclusa nel campione per gli otto tipi di prodotto con i margini di sottoquotazione più elevati. Tali tipi di prodotto rappresentavano il 15 % delle importazioni provenienti dall’esportatore cinese che ha collaborato. Il margine di sottoquotazione residuo è risultato pari al 66,4 %.
7.2.
Misure provvisorie
(270)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(271)
Dovrebbero essere istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della RPC, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping, tenendo conto anche delle circostanze descritte ai considerando 18 e 184. L’importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
(272)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Margine di dumping (%)
Margine di pregiudizio (%)
Dazio antidumping provvisorio (%)
Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd
69,4
50,3
50,3
Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.
69,4
50,3
50,3
Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.
69,4
50,3
50,3
Altre società che hanno collaborato
69,4
50,3
50,3
Tutte le altre società
80,1
66,4
66,4
(273)
Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio sono applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualunque altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(274)
Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione
(
88
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, viene pubblicato un avviso relativo alla modifica della denominazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(275)
Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(276)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(277)
Le statistiche relative alle ruote in acciaio sono di frequente espresse in numero di pezzi. Tale unità statistica supplementare non esiste però per le ruote in acciaio nella nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
(
89
)
. Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di pezzi. È opportuno indicare i pezzi per i codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095, e 8716909097
8.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(278)
Conformemente all’articolo 19
bis
del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
(279)
Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(280)
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro 15 giorni e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro 5 giorni.
(281)
I risultati dell’inchiesta relativi all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisori e possono essere modificati nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per:
1)
trattori stradali;
2)
autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci;
3)
autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori);
4)
rimorchi o semi-rimorchi, a propulsione non meccanica, di trattori stradali;
originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99, ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097) («il prodotto in esame»).
Sono esclusi i seguenti prodotti:
1)
ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10;
2)
ruote per quad da strada;
3)
parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio;
4)
ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale];
5)
ruote per rimorchi per autovetture, caravan, rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, con diametro massimo del cerchio di 16 pollici.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice TARIC aggiuntivo
Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd
50,3
C508
Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.
50,3
C509
Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.
50,3
C510
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I
50,3
Cfr. allegato I
Tutte le altre società
66,4
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «
Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.
6. Salvo diverse indicazioni, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono richiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono richiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C 60 del 15.2.2019, pag. 19
).
(
3
)
Avviso che modifica l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C 111 del 25.3.2019, pag. 52
).
(
4
)
Cfr. la sezione 3.1 del regolamento.
(
5
)
Consultabili all’indirizzo http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2383 (ultima consultazione: 15 luglio 2019).
(
6
)
N. t19.001009.
(
7
)
N. t19.001778.
(
8
)
Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations
(Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (in prosieguo «la relazione»).
(
9
)
Cfr. pag. 15 e allegato 14 della denuncia.
(
10
)
Overcapacity in China - An Impediment to the Party’s Reform Agenda
(Sovraccapacità in Cina - Un ostacolo al programma di riforma del partito), Camera di commercio dell’Unione europea in Cina, pag. 19 (allegato 14 della denuncia).
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
), regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5
) e regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39
).
(
12
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.
(
13
)
Relazione – capitolo 2, pag. 10.
(
14
)
Consultabile all’indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019).
(
15
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.
(
16
)
Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.
(
17
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.
(
18
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.
(
19
)
Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.
(
20
)
Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.
(
21
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; capitolo 4, pagg. 50 e 84; capitolo 5, pagg. 108-109.
(
22
)
Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.
(
23
)
Relazione – capitolo 5, pagg. 104-9.
(
24
)
Relazione – capitolo 14, pag. 358. il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(
25
)
Consultabile all’indirizzo www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 12 settembre 2019), https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e.
(ultima consultazione: 15 luglio 2019) e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 11 settembre 2019).
(
26
)
Consultabile all’indirizzo http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 12 settembre 2019) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 12 settembre 2019).
(
27
)
Come accaduto ad esempio nel caso della fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita del gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr.: https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 11 settembre 2019).
(
28
)
GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39
.
(
29
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
.
(
30
)
PwC Automotive Industry Bluebook
(Bluebook PwC dell’industria automobilistica) (Edizione 2017)
China Automotive Market:
Witnessing the Transformation
, (Il mercato automobilistico cinese: come si sta trasformando) pag. 36, consultabile all’indirizzo: https://www.pwccn.com/en/automotive/pwc-auto-industry-blue-book.pdf (ultima consultazione 21 agosto 2019);
J.D. Power China Market Insight – Chinàs Five Year Plan
(Approfondimento di J.D. Power sul mercato cinese - il piano quinquennale della Cina), consultabile all’indirizzo https://www.jdpower.com/sites/default/files/china_five_year_plan.pdf (ultima consultazione 21 agosto 2019).
(
31
)
Relazione – capitolo 5, pagg. 100-1.
(
32
)
Relazione – capitolo 2, pag. 26.
(
33
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 31-2.
(
34
)
Consultabile all’indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019).
(
35
)
Il testo completo del piano è disponibile (in cinese) sul sito web del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione: http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (ultima consultazione: 16 luglio 2019).
(
36
)
Consultabile all’indirizzo http://tv.baosteel.com/ir/pdf/report/600019_2016_2e.pdf (ultima consultazione: 15 luglio 2019).
(
37
)
Cfr. considerando 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
(
38
)
SAIC Motor Annual Report 2018
(Relazione annuale SAIC Motor), pag. 24, consultabile all’indirizzo https://www.saicmotor.com/english/images/investor_relations/annual_report/2019/7/10/FCA72DB2F082468293A9E76A81E5DFE2.pdf (ultima consultazione 21 agosto 2019).
(
39
)
Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.
(
40
)
Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42 e 83.
(
41
)
Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.
(
42
)
Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(
43
)
Relazione, capitolo 14, pag. 347.
(
44
)
The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China
(Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica popolare cinese) (2016-2020), consultabile all’indirizzo http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf (ultima consultazione: 15 luglio 2019).
(
45
)
Relazione – capitolo 14, pag. 349.
(
46
)
Relazione – capitolo 14, pag. 352.
(
47
)
Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.
(
48
)
Cfr. considerando 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
(
49
)
Relazione – capitolo 14, pagg. 375–376.
(
50
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.
(
51
)
Relazione – capitolo 9, pag. 216.
(
52
)
Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.
(
53
)
Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.
(
54
)
Cfr. considerando da 281 a 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
(
55
)
Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.
(
56
)
Relazione – capitolo 13, pag. 336.
(
57
)
Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.
(
58
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.
(
59
)
Relazione – capitolo 6, pag. 119.
(
60
)
Relazione – capitolo 6, pag. 120.
(
61
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(
62
)
Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «
R
esolving Chinàs Corporate Debt Problem
», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.
(
63
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(
64
)
Cfr. considerando da 83 a 244 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
(
65
)
Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, consultabili all’indirizzo https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (ultima consultazione: 15 luglio 2019).
(
66
)
In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(
67
)
Disponibile all’indirizzo:
https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (ultima consultazione: 3 luglio 2019).
(
68
)
Consultabile all’indirizzo http://portal.siscomex.gov.br/legislacao/legislacao/mais-legislacoes/mcti (ultima consultazione: 3 luglio 2019).
(
69
)
Ad esempio, cfr. https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/ o https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (ultima consultazione: 3 luglio 2019).
(
70
)
Disponibile all’indirizzo:
https://www.iochpe.com.br/Download.aspx?Arquivo=Es93IRz+hvwnExFo7bRkrA== (ultima consultazione: 4 luglio 2019).
(
71
)
Le importazioni brasiliane sono riportate a livello fob nel GTA.
(
72
)
Le esportazioni brasiliane sono riportate a livello fob nel GTA.
(
73
)
Consultabili all’indirizzo http://www.meps.co.uk/L.AmerPrice.htm (ultima consultazione: 29 agosto 2019). il prodotto è descritto come segue: Profilati e travi - Travi a H 240 mm x 240 mm - ad eccezione di USA e Canada: travi a flange piane 10 pollici x 10 pollici e Cina: travi a H 300 mm x 300 mm (consultabile all’indirizzo http://www.meps.co.uk/definitions.htm) (ultima consultazione 29 agosto 2019).
(
74
)
Consultabile all’indirizzo https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=518377340582818&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=o8k2wnnrz_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Do8k2wnnrz_1%26_afrLoop%3D518377340582818%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Do8k2wnnrz_54 (ultima consultazione: 4 luglio 2019).
(
75
)
Disponibile all’indirizzo https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (ultima consultazione: 4 luglio 2019).
(
76
)
Consultabile all’indirizzo http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a) (ultima consultazione: 10 aprile 2019).
(
77
)
Consultabile all’indirizzo http://www.aneel.gov.br/a-aneel (ultima consultazione: 10 aprile 2019).
(
78
)
Consultabile all’indirizzo http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias (ultima consultazione: 10 aprile 2019).
(
79
)
Consultabile all’indirizzo http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria (ultima consultazione: 10 aprile 2019).
(
80
)
Boletim mensal de acompanhamento da indústria de gás natural, consultabile all’indirizzo http://www.mme.gov.br/documents/1138769/0/Boletim_Gas_Natural_nr_142_DEZ_18.pdf/49912e53-03ee-47cc-a45e-7ffa093ff777 (ultima consultazione: 16 luglio 2019).
(
81
)
Consultabile all’indirizzo http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=183 (ultima consultazione: 10 aprile 2019).
(
82
)
Per esempio, l’area metropolitana http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/comunicado_06_2018.pdf (ultima consultazione: 10 aprile 2019).
(
83
)
Cfr. nota del 16 aprile 2019 (n. t19.001778).
(
84
)
Come menzionato al considerando 180, il produttore esportatore in questione ha esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all’esportazione utilizzato per i calcoli della sottoquotazione dei prezzi, era quindi il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto all’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(
85
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2010 della Commissione, del 10 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 117 dell’11.5.2017, pag. 64
), considerando 133.
(
86
)
I dettagli relativi al calcolo sono contenuti nella versione a diffusione limitata della relazione investigativa relativa alla Società H.
(
87
)
Regolamento (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1
), considerando da 250 a 268.
(
88
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
89
)
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
.
ALLEGATO I
Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione
Nome
Codice TARIC aggiuntivo
Dongfeng Automobile Chassis System CO., LTD. (anche denominata «Dongfeng Automotive Wheel Co., Ltd.»)
Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd.
Hangzhou Xingjie Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.
Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd.
Jining Junda Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Nantong Tuenz Corporate Co., Ltd.
Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd.
Shandong Zhengshang Wheel Technology Co., Ltd.
Shandong Zhengyu Wheel Group Co., Ltd.
Xiamen Sunrise Group Co., Ltd.
Yantai Leeway Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd.
Zhejiang Jingu Co., Ltd.
Zhejiang Fengchi Mechanical Co., Ltd.
Zhengxing Wheel Group Co., Ltd.
Zhenjiang R&D Auto Parts Co., Ltd.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1693/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento UE 2019/1693 applica dazi antidumping su ruote in acciaio dalla Cina utilizzando l'articolo 2, paragrafo 6bis per contrastare distorsioni significative nel mercato cinese. Commercialisti e consulenti doganali devono conoscere il concetto di "economia di mercato socialista" cinese, l'intervento pubblico sostanziale, la proprietà statale di imprese strategiche, il sistema di pianificazione industriale vincolante, e l'uso di paesi rappresentativi per determinare il valore normale quando i prezzi interni sono distorti. Questo regolamento è rilevante per importatori di ruote in acciaio, produttori europei concorrenti, e operatori che devono valutare l'impatto dei dazi sulla catena di approvvigionamento automobilistica.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.