Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1723/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1723 della Commissione, del 6 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 06/08/2025 In vigore dal: 06/08/2025 Documento ufficiale

Quali sono i motivi per cui la Commissione europea ha imposto dazi antidumping provvisori sul granturco dolce in scatola originario della Cina?

Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea ha istituito dazi antidumping provvisori sul granturco dolce preparato o conservato proveniente dalla Repubblica popolare cinese a seguito di un'inchiesta avviata il 9 dicembre 2024 su denuncia dell'Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD). L'inchiesta ha accertato l'esistenza di dumping, ossia la pratica di esportare prodotti a prezzi inferiori al loro valore normale, causando pregiudizio notevole all'industria dell'Unione europea. La Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping (UE) 2016/1036, ritenendo che in Cina esistessero distorsioni significative nel mercato dovute a interventi pubblici sostanziali, rendendo inappropriato l'utilizzo dei prezzi interni cinesi per determinare il valore normale. Di conseguenza, il valore normale è stato calcolato sulla base di prezzi di riferimento esenti da distorsioni provenienti dalla Malaysia, paese rappresentativo scelto dalla Commissione. Le misure provvisorie sono state adottate per proteggere i produttori dell'Unione mentre proseguiva l'inchiesta definitiva.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1723 della Commissione, del 6 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1723 of 6 August 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels, originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1723 7.8.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1723 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 9 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di granturco dolce originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «RPC» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 25 ottobre 2024 dall’Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/309 della Commissione, del 14 febbraio 2025 («regolamento di registrazione») ( 3 ) , la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Parti interessate (4) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli operatori commerciali noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. In seguito all’apertura, si è svolta un’audizione con la Federazione europea del commercio di frutta secca, noci commestibili, ortofrutticoli trasformati e prodotti della pesca trasformati («FRUCOM») e le associazioni nazionali aderenti Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. («Waren-Verein») e Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en Aanverwante Artikelen («NZV»), nonché i rappresentanti di diversi membri importatori. 1.4. Osservazioni in merito all’apertura (6) La Commissione ha ricevuto osservazioni sull’apertura dalla China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products («CFNA») e da Waren-Verein. (7) La CFNA ha criticato il fatto che il periodo dell’inchiesta della denuncia non sia stato aggiornato in prossimità della data di presentazione. L’associazione ha sostenuto che potrebbe presentare un quadro del pregiudizio diverso rispetto al periodo dell’inchiesta indicato nell’inchiesta, a causa di cambiamenti significativi nel mercato dell’UE a partire dal secondo trimestre del 2024 e fino alla fine del 2024. La CFNA ha osservato inoltre che la Thailandia e la RPC sono gli unici grandi produttori ed esportatori di granturco dolce e le quote di mercato thailandesi potrebbero essere assorbite dalle importazioni dalla RPC se le importazioni dalla Thailandia sono limitate da misure antidumping. La CFNA ha sostenuto altresì che l’aumento delle importazioni dalla RPC nel 2022 è stato probabilmente causato da sviluppi imprevisti, quali 1) catastrofi naturali e inondazioni in Thailandia che hanno ridotto la produzione di granturco e la relativa offerta; 2) un cattivo raccolto in Europa dovuto alle condizioni climatiche secche, in particolare in Francia; e 3) la guerra in Ucraina, che potrebbe aver aumentato i costi energetici dei produttori di granturco dolce e ridotto l’offerta di granturco dolce. Secondo la CFNA inoltre nel 2022 l’andamento delle vendite all’esportazione dalla RPC è cambiato a causa di un ordine di grandi dimensioni effettuato da Lidl. A suo parere, il cattivo raccolto in Europa può aver inciso sull’offerta di granturco dolce in Europa e acquirenti come Lidl potrebbero aver accumulato scorte per evitare carenze di approvvigionamento. (8) La Commissione ricorda alla CFNA che il periodo dell’inchiesta è stato definito in linea con l’articolo 6 del regolamento di base, e riguarda un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’avvio del procedimento. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (9) Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui l’aumento della quota di mercato delle importazioni dalla RPC era dovuto all’istituzione di misure antidumping sulle importazioni dalla Thailandia, la Commissione ricorda alla CFNA che tali misure sono in vigore dal 2009. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (10) La CFNA non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’affermazione secondo cui il cambiamento nell’andamento delle esportazioni era dovuto solo a un ordine importante del dettagliante Lidl. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (11) La CFNA ha inoltre sostenuto che la denuncia non dimostrava il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e ha affermato che l’aumento delle importazioni dalla RPC non ha avuto alcun impatto negativo sull’andamento del denunciante in termini di produzione, capacità, utilizzo degli impianti, scorte e prezzi di vendita. (12) Secondo la valutazione della Commissione sulle informazioni fornite nella denuncia, esistevano elementi di prova sufficienti dell’esistenza di un pregiudizio notevole che giustificavano l’apertura dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (13) La CFNA ha inoltre affermato che le importazioni dalla RPC non sono l’unica causa del pregiudizio subito dal denunciante e ha fatto riferimento ai fattori descritti al considerando 6. La CFNA ha ricordato l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di proteine di soia originarie della RPC ( 4 ) , in cui la Commissione ha constatato che la concomitanza di un aumento dei prezzi con gli scarsi risultati finanziari dell’industria dell’Unione indicava la volatilità del mercato delle materie prime ed era una delle principali cause del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, che annullava il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La CFNA ha rivendicato l’esistenza di una situazione analoga nella presente inchiesta. (14) Secondo il parere della Commissione, nessuna delle altre possibili spiegazioni di cui sopra confuta la conclusione secondo cui la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova relativi al pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping che giustificavano l’apertura di un procedimento antidumping. (15) Waren-Verein ha chiesto di prorogare il periodo in esame per valutare l’effetto dei raccolti scarsi nel 2020. L’associazione ha chiesto di prendere in considerazione anche altri effetti una tantum, come il nolo e le condizioni valutarie favorevoli alle decisioni di acquisto. (16) La denuncia ha analizzato il nesso di causalità positivo tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione esaminando l’andamento dei volumi delle importazioni, i prezzi di vendita dell’Unione durante il periodo in esame e i principali indicatori di pregiudizio nel periodo in esame. È stato possibile dimostrare un nesso positivo, evidenziando nel contempo che nessun altro fattore ha attenuato il nesso di causalità. In questa fase la Commissione ha ritenuto ragionevoli gli elementi di prova contenuti nella denuncia relativi al nesso di causalità e rimanda al punto 5 sul nesso di causalità. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (17) La CFNA infine ha chiesto alla Commissione di applicare la regola del dazio inferiore a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo la CFNA la denuncia non presentava elementi di prova specifici in merito all’esistenza di distorsioni relative alle materie prime. (18) Il denunciante ha fornito elementi di prova credibili e pertinenti del fatto che all’apertura erano soddisfatti tutti i requisiti giuridici per derogare alla regola del dazio inferiore, compresi gli elementi di prova relativi alle distorsioni sul mercato dell’acciaio nella RPC che potrebbero incidere sul prezzo delle lattine di acciaio. In questa fase la Commissione ha ritenuto ragionevoli gli elementi di prova contenuti nella denuncia relativi alle distorsioni relative alle materie prime. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (19) Waren-Verein ha criticato la data scelta per l’apertura del procedimento, che limitava la possibilità per le parti interessate di partecipare all’inchiesta. (20) I servizi della Commissione non hanno alcuna influenza sulla decisione dell’industria dell’Unione in merito a quando presentare una denuncia. Una volta presentata una denuncia, la Commissione è giuridicamente tenuta a prendere una decisione sul caso e a informare le parti interessate entro 45 giorni, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale in caso di apertura di un’inchiesta o informando l’industria dell’Unione in caso di rigetto della denuncia. (21) Per quanto riguarda la selezione del campione di produttori esportatori, Waren-Verein ha chiesto di selezionare gli esportatori su base rappresentativa. (22) La Commissione ha sottolineato che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione selezionato dovrebbe essere statisticamente valido sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure basarsi sul massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. (23) Waren-Verein ha chiesto di limitare la selezione del prodotto oggetto dell’inchiesta al codice TARIC 2005 80 00 , mentre il codice TARIC 2001 90 30 10 non dovrebbe essere incluso. (24) La Commissione ha osservato che non sono stati forniti ulteriori elementi di prova per giustificare la richiesta di esclusione del prodotto. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (25) Waren-Verein ha rilevato l’impatto negativo del nolo e dei tassi di cambio sui prezzi dei prodotti e ha chiesto di tenerne conto nel calcolo del valore normale. Waren-Verein ha anche messo in dubbio la comparabilità dei prezzi dei prodotti che rientrano nella descrizione del prodotto, ma che variano per dimensioni, consumatori finali, imballaggio o condizioni di consegna. (26) Per quanto riguarda le questioni sollevate sulla comparabilità dei prezzi, la Commissione ha rassicurato Waren-Verein precisando che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, il confronto tra i prezzi all’esportazione e il valore normale è effettuato allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se necessario, possono essere effettuati adeguamenti per tenere conto delle differenze relative alle caratteristiche fisiche, alle condizioni di trasporto e di nolo, all’imballaggio, alla conversione valutaria e ad altri fattori. (27) Waren-Verein ha chiesto di prendere in considerazione gli interessi dei consumatori e degli operatori commerciali durante l’inchiesta. L’associazione ha affermato che, in caso di istituzione di dazi antidumping, probabilmente i prezzi del granturco dolce aumenteranno a svantaggio dei consumatori. Considerando futuri raccolti scarsi e altri eventi imprevisti nell’UE che incidono sulle importazioni, secondo l’associazione non dovrebbero essere istituite misure. L’associazione ha anche affermato che i produttori di granturco dolce dell’UE sono sufficientemente forti dal punto di vista economico e non hanno bisogno di essere protetti da misure antidumping. (28) La Commissione ricorda a Waren-Verein che la valutazione dell’interesse dell’Unione è effettuata nell’ambito dell’inchiesta e non in fase di denuncia. Le opinioni di tutte le parti sono pertanto valutate nel punto 7 del presente regolamento. 1.5. Campionamento (29) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell’Unione (30) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’UE durante il periodo dell’inchiesta. Il campione era costituito da due produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano più del [29-38] % del volume totale di produzione stimato e più del [39-48] % delle vendite totali stimate nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni sul campione. Il campione dell’industria dell’Unione è stato pertanto confermato. Campionamento degli importatori indipendenti (31) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (32) Sei importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due importatori indipendenti sulla base del massimo volume di importazioni del prodotto in esame nell’Unione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Uno degli importatori inseriti nel campione ha informato la Commissione che non desiderava più collaborare e non avrebbe risposto al questionario. La Commissione ha quindi deciso di sostituire tale importatore con un altro importatore. Le parti interessate sono state di conseguenza informate della modifica. Non sono pervenute osservazioni sul campione modificato. Campionamento dei produttori esportatori (33) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la missione della Cina a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (34) Ventitré società del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inserite nel campione. Due di queste società, di cui una non era un produttore esportatore, erano collegate. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni sulla selezione del campione e la Commissione lo ha confermato. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (35) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (36) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Cina le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC. (37) La Commissione ha inviato questionari al denunciante, ai produttori dell’Unione, ai produttori esportatori e agli importatori noti. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online ( 5 ) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (38) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell’Unione — Bonduelle Europe Long Life, Francia e Bonduelle Central Europe, Ungheria — Dawtona Sp z o.o., Polonia Importatori — Otto Franck Import GmbH & Co. KG, Augsburg, Germania Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese Sunflower Group — Sun Flower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Industry Co., Ltd, Ganzhou City, Cina Tongfa Group — Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina — Fujian Tongfa Foods Group Co., Ltd, Xiamen City, Cina. (39) In aggiunta la Commissione ha verificato il questionario relativo ai macroindicatori presentato dal denunciante AETMD a Parigi, in Francia. 1.7. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base (40) La Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come descritto al punto 3.2.1. (41) Al Sunflower Group è stato parzialmente applicato l’articolo 18 per questioni relative alle informazioni fornite in merito al calcolo dei prezzi CIF e dei costi del credito pertinenti per le risultanze sui prezzi all’esportazione come descritto al punto 3.3. (42) Anche al Tongfa Group è stato parzialmente applicato l’articolo 18 per questioni relative alle informazioni fornite in merito al calcolo dei prezzi CIF pertinenti per le risultanze sui prezzi all’esportazione come descritto al punto 3.4. Inoltre l’articolo 18 è stato applicato anche per determinare l’input delle ore di lavoro per il calcolo del lavoro come fattore di produzione, come descritto al punto 3.2.3.1. 1.8. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (43) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (44) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e da granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006 , attualmente classificato con i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (45) Il granturco dolce è utilizzato per il consumo umano. Il prodotto è solitamente presentato in scatola, ma anche in vetro, tetrapack o sacchetti. 2.2. Prodotto in esame (46) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC («prodotto in esame»). 2.3. Prodotto simile (47) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (48) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (49) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (50) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato (granturco dolce). Quattordici produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (51) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. (52) Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. (53) Il 12 marzo 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare la Colombia, la Malaysia, il Messico, la Serbia, la Thailandia e la Turchia come paesi rappresentativi appropriati. (54) Il 6 giugno 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando la Malaysia come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Fraser and Neave Holdings BHD, un produttore del paese rappresentativo. (55) La Commissione ha concluso che la Colombia, la Serbia e la Turchia non dovrebbero essere considerate paesi rappresentativi, in particolare a causa della mancanza di dati finanziari pertinenti e pubblicamente disponibili riguardanti le società che fabbricano il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o prodotti analoghi. Anche la Thailandia non sembra essere un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), in quanto i prezzi delle importazioni di granturco dolce fresco in Thailandia sono influenzati da distorsioni dovute al quantitativo di importazioni dalla Cina. (56) La Commissione non ha proposto il Messico come paese rappresentativo a causa dell’assenza di dati sulle importazioni di granturco dolce fresco, che è il principale fattore produttivo che rappresenta circa il 50 % del costo totale di fabbricazione. (57) La Commissione ha osservato che la Malaysia fornirebbe un valore di riferimento adeguato per i fattori produttivi più importanti (granturco dolce fresco e lattine). La Commissione ha rilevato la disponibilità di un prezzo all’importazione adeguato per il granturco dolce fresco, in virtù dei bassi quantitativi di importazioni dalla RPC. Per quanto riguarda le lattine, sebbene il 78 % dei quantitativi provenisse dalla RPC, la Commissione ha rilevato una notevole differenza di prezzo tra le lattine originarie della RPC e quelle provenienti da altre fonti (rispettivamente circa 14 CNY per kg e 28 CNY per kg). In assenza di elementi di prova del fatto che il prezzo delle lattine da altre fonti era distorto, la Commissione ha pertanto proposto di utilizzare tale prezzo come valore di riferimento. Le importazioni di lattine da altre fonti non sono risultate influenzate dai prezzi cinesi e i quantitativi e i prezzi del resto delle importazioni sono rimasti rappresentativi. Inoltre le informazioni di Fraser and Neave Holdings BHD erano particolarmente adatte come fonte di dati su SGAV e profitti, in quanto la relazione annuale del 2024 riguardava il periodo dell’inchiesta (30 ottobre 2023 - settembre 2024). (58) La Commissione ha pertanto deciso in via provvisoria di scegliere la Malaysia come paese rappresentativo più appropriato. Le osservazioni formulate dalle parti interessate in merito alla prima e alla seconda nota, in particolare per quanto riguarda la scelta del paese rappresentativo, sono discusse al punto 3.2.2. 3.2. Valore normale (59) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, « il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore ». (60) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[ q ] ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni » e « comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti » (le « spese generali, amministrative e di vendita » sono di seguito denominate «SGAV»). (61) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (62) L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che «[ p ] er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato». (63) Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. (64) È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (65) L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base stabilisce che «[ s ] e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore ». (66) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese riguardante la Cina («relazione») ( 6 ) che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in determinati settori (ad esempio il settore dell’acciaio). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta all’atto dell’apertura. (67) Il denunciante ha affermato che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base e che, di conseguenza, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. (68) A sostegno di tale posizione, il denunciante ha fatto riferimento agli elementi di prova contenuti nella relazione, in particolare per quanto riguarda le distorsioni nei settori chiave della produzione, quali terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera, nonché le materie prime essenziali nella produzione di granturco dolce conservato, come l’acciaio e l’alluminio. Il denunciante ha rivendicato l’esistenza di distorsioni significative per quanto riguarda tutti i punti elencati all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (69) Nello specifico, il denunciante ha affermato che il governo della RPC esercita controllo, supervisione e orientamento sull’industria cinese del granturco dolce conservato, che è parte integrante dell’industria degli alimenti in scatola. Il denunciante ha elencato diverse misure politiche che si traducono in quanto segue: adesione dei produttori cinesi all’ideologia del partito comunista cinese («PCC»); perseguimento di un approccio orientato all’esportazione, in particolare attraverso l’iniziativa «Nuova via della seta» (Belt and Road Initiative – «BRI»); settore caratterizzato da un forte consolidamento con la presenza di pochi operatori del mercato; sostegno pubblico ai produttori cinesi. (70) Tra le principali misure politiche nazionali volte a conseguire gli obiettivi menzionati, il denunciante ha rilevato quanto segue: — il quattordicesimo piano quinquennale nazionale, che mira a sostenere, consolidare e rafforzare i prodotti agricoli e le capacità produttive ( 7 ) ; — il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria cinese degli alimenti in scatola, che sottolinea l’importanza di una politica di esportazione stabile e la necessità di migliorare la competitività internazionale del settore e che prevede incentivi per l’industria degli alimenti in scatola per conseguire gli obiettivi elencati ( 8 ) ; — i pareri del comitato centrale del PCC e del Consiglio di Stato sulla promozione globale delle principali opere di rilancio rurale nel 2023, concernenti la modernizzazione delle zone agricole e rurali ( 9 ) ; — il piano d’azione speciale triennale (2021-2023) della China Canned Food Industry Association («CCFIA»), con l’obiettivo di migliorare la cooperazione tra i produttori dell’industria conserviera ( 10 ) . (71) Tra le misure politiche provinciali e comunali a sostegno dell’industria degli alimenti in scatola, il denunciante ha rilevato quanto segue: — a Guandong, il piano di sviluppo dell’industria di trasformazione dei prodotti agricoli (2018-2025), che mira a costruire e ottimizzare gli impianti di trasformazione primaria e a garantire il sostegno a diversi progetti ( 11 ) ; — a Heilongjiang, il piano d’azione triennale (2023-2025) per accelerare lo sviluppo di alta qualità dell’industria di trasformazione dei prodotti agricoli, anch’esso inteso a migliorare il sistema industriale di trasformazione dei prodotti agricoli ( 12 ) , nonché la relativa comunicazione dell’emissione del piano d’azione triennale (2023-2025) per accelerare lo sviluppo di alta qualità del settore della trasformazione dei prodotti agricoli (comunicazione dell’Ufficio generale) ( 13 ) e la comunicazione dell’emissione di diverse politiche a sostegno dello sviluppo di alta qualità del settore della trasformazione intensiva dei prodotti agricoli ( 14 ) ; — nel comune di Suiha (Heilongjiang), i pareri di attuazione sull’accelerazione dello sviluppo di alta qualità dell’industria di trasformazione dei prodotti agricoli (2023-2025), in cui si afferma che le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli, tra cui l’industria di trasformazione del granturco, dovrebbero beneficiare di un maggiore sostegno politico, anche attraverso l’uso di servizi finanziari innovativi ( 15 ) . (72) Il denunciante ha inoltre osservato che il governo della RPC mantiene il controllo sull’economia anche attraverso la sua presenza in imprese di proprietà dello Stato e in società private, attraverso comitati del PCC all’interno delle società e mediante nomine di dirigenti chiave, che di solito non sono solo membri del PCC ma occupano anche posizioni di alto livello nella gerarchia del PCC ( 16 ) . Il denunciante lo ha illustrato con esempi specifici di produttori del settore, tra cui: — Hangzhou Wahaha Group Co. Ltd., il cui fondatore e presidente era un rappresentante del PCC al Congresso di Zhejiang ( 17 ) ; — Huanlejia Food Group: il presidente e direttore generale, costantemente definito « politico comunista » nella documentazione obbligatoria della società ( 18 ) ; — Hebei Yaxiong Modern Agriculture Co. Ltd.: l’azionista di controllo è stato membro del comitato provinciale di Hebei della Conferenza consultiva politica del popolo cinese e della Federazione dell’industria e del commercio di Hebei, nonché presidente della Camera di commercio dell’industria vegetale ( 19 ) . (73) Il denunciante ha inoltre affermato che le distorsioni nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta derivano dall’intervento del governo della RPC nei settori a monte, in particolare quelli del granturco grezzo e dell’acciaio. (74) Per quanto riguarda l’industria del granturco grezzo, il denunciante ha osservato che la stragrande maggioranza degli esportatori di granturco è costituita da imprese di proprietà dello Stato che, secondo il denunciante, sono veicoli del governo della RPC per conseguire i suoi obiettivi strategici e beneficiano del relativo sostegno pubblico. (75) Per quanto riguarda il settore dell’acciaio, il denunciante ha osservato che la maggior parte dei produttori di acciaio in Cina sono imprese di proprietà dello Stato e ha fatto riferimento a precedenti inchieste in cui la Commissione ha stabilito l’esistenza di distorsioni all’interno del settore ( 20 ) . (76) In conclusione il denunciante ha sostenuto che nel settore del granturco dolce sono presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. 3.2.1.1. Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina (77) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla « proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all’intera popolazione e alla collettività dei lavoratori » ( 21 ) . (78) L’economia pubblica è la « forza trainante dell’economia nazionale » e lo Stato ha il mandato di garantirne « il consolidamento e la crescita » ( 22 ) . Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. (79) Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne permette lo sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 23 ) . (80) Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. (81) A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. (82) Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, «[ i ] l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese » è stata inserita una seconda frase, che recita: «[ l ] ’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese » ( 24 ) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. (83) Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (84) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 25 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (85) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. (86) I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione. (87) I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). (88) Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani ( 26 ) . (89) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto ( 27 ) . (90) Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC ( 28 ) . (91) In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 29 ) . (92) Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi di politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale ( 30 ) . (93) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ( 31 ) . 3.2.1.2. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione (94) In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. (95) Il granturco dolce è principalmente prodotto da società private, quali Sunflower Food Industry Xinfeng Co. Ltd. ( 32 ) , Zhangzhou Tongfa Food Industry Co. Ltd. ( 33 ) o Runfeng Food Co. Ltd. ( 34 ) . Il settore degli alimenti in scatola è servito anche da società parzialmente di proprietà statale come Hangzhou Wahaha Group ( 35 ) , di proprietà dello Stato per il 46 % ( 36 ) . (96) Gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono tuttavia diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private ( 37 ) e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. Di fatto l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato fino a che punto le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme in Cina. (97) Inoltre il settore del granturco dolce è soggetto a varie politiche governative, come le politiche fondamentali del 2022 annunciate dal ministero delle Finanze e dal ministero dell’Agricoltura e degli affari rurali: «[s] viluppare in modo integrato l’industria agricola ; coordinare la progettazione e la costruzione di una serie di parchi industriali agricoli moderni a livello nazionale, distretti industriali specializzati e vantaggiosi e comuni agro-industriali forti; concentrarsi sulla garanzia della sicurezza alimentare nazionale e dell’approvvigionamento efficace di importanti prodotti agricoli, con particolare attenzione al riso, al frumento, al granturco, […] costruire un moderno sistema industriale rurale basato su cittadine industriali forti, di cui i parchi industriali siano il motore e i cluster industriali la colonna portante, con configurazioni a livello di province, contee e città, e garantire la promozione coordinata di punti, linee e aree, al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dello sviluppo industriale nel suo complesso » ( 38 ) . (98) Analogamente il quattordicesimo piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell’agricoltura e delle zone rurali stabilisce gli obiettivi seguenti: «[c] reazione di una cintura industriale per la sicurezza alimentare a livello nazionale: [s] ulla base della produzione e dell’offerta di riso, frumento, granturco, soia, ecc., coordinare lo schema dello sviluppo delle capacità a livello di produzione, trasformazione, stoccaggio e circolazione e creare cinture industriali per la sicurezza alimentare […]» ( 39 ) . (99) Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di settore ( 40 ) . (100) Ad esempio il settore degli alimenti in scatola rientra nel China National Light Industry Council («CNLIC») ( 41 ) . Secondo l’articolo 2 del suo statuto ( 42 ) lo scopo del CNLIC è « studiare e attuare in modo approfondito lo spirito della serie di importanti discorsi del segretario generale Xi Jinping ». L’articolo 3 inoltre stabilisce che «[i] l Consiglio aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese e, conformemente alle disposizioni della Costituzione del partito comunista cinese, istituisce l’organizzazione del partito comunista cinese, svolge le attività del partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito » ( 43 ) . (101) Il CNLIC fornisce orientamenti al settore ( 44 ) e alla CCFIA ( 45 ) , in particolare per quanto riguarda le attività di edificazione del partito e l’elaborazione delle politiche. Nel 2022 il Consiglio ha raccomandato che la CCFIA « si attenga agli orientamenti dell’edificazione del partito, guidi l’industria ad ascoltare e seguire senza riserve il partito » e che « incoraggi le imprese a sviluppare nuove varietà sulla base [...] di conserve di ortaggi » e « sviluppi, rafforzi e sostenga le imprese, sviluppando cluster dell’industria conserviera » ( 46 ) . (102) Di conseguenza, a norma dell’articolo 4 dello statuto della CCFIA ( 47 ) , l’associazione « aderisce alla leadership generale del [PCC] , stabilisce l’organizzazione del [PCC] conformemente alle disposizioni della Costituzione del [PCC] […] , svolge attività di partito e stabilisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni del partito. L’autorità di registrazione e di gestione di tale associazione è il ministero degli Affari civili della Repubblica popolare cinese e l’autorità capofila per l’edificazione del partito è il comitato di partito della commissione del Consiglio di Stato per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato ». L’associazione inoltre « accetta l’orientamento, la supervisione e la gestione commerciali » del ministero degli Affari civili e del comitato di partito della commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato ( 48 ) . L’articolo 24 dello statuto della CCFIA prevede altresì che il presidente, il vicepresidente e il segretario generale dell’associazione «[a] deriscano alla linea, ai principi e alle politiche del partito e possiedano buone qualità politiche » ( 49 ) . Sunflower Food Industry Xinfeng Co. Ltd. ( 50 ) , Zhangzhou Tongfa Food Industry Co. Ltd. e Runfeng Food Co. Ltd. ( 51 ) sono tutti membri della CCFIA ( 52 ) . (103) Di conseguenza persino i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. 3.2.1.3. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (104) Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. (105) Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC ( 53 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. (106) Risulta che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ( 54 ) , anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ( 55 ) . (107) Già nel 2018 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 73 % dei 2,57 milioni circa di società private, associata a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola nelle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società ( 56 ) . Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. (108) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («Orientamenti») ( 57 ) , che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. (109) La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[ o ] ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo »; e la sezione III.6 recita: «[ o ] ccorre intensificare l’edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri ». Gli orientamenti sottolineano dunque e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato ( 58 ) . (110) Sebbene non sia stato possibile stabilire sovrapposizioni sistematiche tra le posizioni dirigenziali e l’iscrizione/l’esercizio di funzioni all’interno del PCC tra i produttori del prodotto in esame, l’inchiesta ha confermato l’interferenza diretta del PCC nella loro gestione. A titolo di esempio, il comitato di lavoro del partito e la sezione generale del partito della Camera di commercio del distretto di Pancheng Street, ubicata nella zona di Nanjing Jiangbei ( 59 ) , dove ha sede una controllata di Runfeng Food Co., descrivono il proprio lavoro come «[s] trettamente incentrato sulla linea principale di edificazione del partito che guida l’operato della Camera di commercio, [...] adottando molteplici misure per promuovere la profonda integrazione dell’edificazione del partito e del lavoro della Camera di commercio . [...] Nel servire le imprese, la sezione generale del partito della Camera di commercio organizza regolarmente simposi e visite » di servizio alle imprese, in presenza fisica « per aiutarle ad ampliarsi e rafforzarsi, e, sempre nel processo di assistenza alle imprese, ha avviato con successo molti progetti [...] e ha incoraggiato Jiangsu Runfeng Food Co., Ltd. a investire nella costruzione di un centro dimostrativo globale di selezione dei prodotti agricoli » ( 60 ) . (111) La legge sulla promozione dell’economia del settore privato (« legge sull’economia privata ») stabilisce che « le organizzazioni economiche private e i loro operatori sostengono la leadership del [ PCC ] [...] aderiscono al sistema socialista con caratteristiche cinesi e partecipano attivamente alla costruzione di una potenza socialista moderna » ( 61 ) . (112) La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 62 ) . La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore del granturco dolce e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi. 3.2.1.4. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (113) L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. (114) Nel complesso il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ( 63 ) . (115) La legge sull’economia privata stabilisce inoltre che «[l] o Stato rafforza la costruzione di un gruppo di operatori di organizzazioni economiche private, rafforza l’orientamento ideologico e politico e valorizza il loro ruolo determinante nello sviluppo economico e sociale ; [...] guida gli operatori di organizzazioni economiche private affinché pratichino i valori socialisti fondamentali, siano patriottici e dedicati, [...] diventino convinti costruttori del socialismo con caratteristiche cinesi e promotori di una modernizzazione di stile cinese » e che « le organizzazioni economiche private e i loro operatori [...] accettano la supervisione pubblica e sociale quando svolgono attività di produzione e di gestione » ( 64 ) . (116) Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame. (117) Le politiche fondamentali del 2022 del ministero delle Finanze e del ministero dell’Agricoltura e degli affari rurali di cui sopra (cfr. considerando 97) contengono anche la disposizione seguente, che influenza il funzionamento del settore: «[l] o Stato continuerà ad attuare politiche quali le sovvenzioni ai produttori di granturco e di soia, le sovvenzioni per il riso e gli incentivi per le grandi contee produttrici di cereali, in modo da consolidare l’efficacia delle riforme strutturali sul versante dell’offerta nel settore agricolo e garantire la sicurezza alimentare nazionale ». Il documento inoltre prevede «[p] remi per le principali contee produttrici di sementi; l’ampliamento della portata del sostegno alle principali contee produttrici di sementi di riso, frumento, granturco […] , e la promozione della trasformazione e del miglioramento dell’industria delle sementi » ( 65 ) . (118) Il quattordicesimo piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell’agricoltura e delle zone rurali ( 66 ) mira a «[ m ] igliorare le politiche di sostegno alla produzione di cereali ; stabilizzare le sovvenzioni a favore dei produttori di cereali, migliorare la politica del prezzo minimo di acquisto per il riso e il frumento e la politica di sovvenzioni per i produttori di granturco e soia; migliorare il meccanismo di compensazione degli interessi per le principali zone cerealicole e il sistema della politica di sostegno per le principali contee produttrici di cereali » ( 67 ) . Secondo il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle coltivazioni a livello nazionale ( 68 ) , «[d] urante il periodo del quattordicesimo [piano quinquennale] valuteremo un potenziale ampliamento, aumenteremo la capacità produttiva, ottimizzeremo la struttura, promuoveremo lo sviluppo diversificato e miglioreremo le capacità in termini di garanzia dell’approvvigionamento » ( 69 ) . (119) Inoltre « al fine di attuare le decisioni e gli orientamenti del partito e del governo ( 70 ) », la CCFIA ha pubblicato il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria cinese degli alimenti in scatola ( 71 ) , fissando obiettivi quantitativi quali « costruire tre basi dimostrative per materie prime di alta qualità per gli alimenti in scatola, creare cinque unità dimostrative dell’innovazione, coltivare un nuovo cluster nazionale dell’industria degli alimenti in scatola, coltivare dieci marchi influenti con elevata reputazione », nonché obiettivi qualitativi quali « sviluppare attivamente varietà alimentari in scatola quali gli ortaggi [e] orientare le aree agricole [...] per sviluppare colture e varietà ecologiche e di alta qualità [...] e creare cluster industriali corrispondenti » ( 72 ) . (120) A livello provinciale Jiangxi ha pubblicato il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo di un’industria manifatturiera di alta qualità, con l’obiettivo di « ampliare ed espandere ulteriormente la filiera dell’industria alimentare e aumentare il valore aggiunto dei prodotti [affinché] nel 2025 la dimensione dell’industria di trasformazione alimentare della provincia raggiunga 850 miliardi di CNY . [...] Nel settore delle conserve di frutta e verdura, [intendiamo] costruire basi per la trasformazione di ortaggi e frutta [...] nonché ampliare e rafforzare il cluster di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli nella regione sudorientale di Fujian » ( 73 ) . (121) Sunflower Food Industry Xinfeng Co. Ltd. ha sede nella provincia di Jiangxi e Zhangzhou Tongfa Food Industry Co. Ltd. è ubicata nella provincia di Fujian. (122) Inoltre la provincia di Heilongjiang, nel suo quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale e prospettive per il 2035, mira a «[e] spandere moderatamente le colture alimentari ad alto rendimento come il granturco [...] e a costruire una base nazionale di produzione di cereali di alta qualità per il granturco e la soia » ( 74 ) . (123) Più specificamente per il settore del prodotto in esame, Heilongjiang ha pubblicato un piano di sviluppo per l’industria di trasformazione del granturco (2021-2025) ( 75 ) , in base al quale la provincia intende « coltivare e creare un gruppo di imprese leader e portanti guidate da imprese del valore di 10 miliardi [di CNY], in modo da fornire il sostegno principale per la costruzione di un moderno sistema industriale di trasformazione del granturco » e per «[p] romuovere la trasformazione e il potenziamento delle imprese affinché diventino migliori e più forti, [...] [p] romuovere le imprese di trasformazione del granturco per accelerare la trasformazione tecnologica, adottare tecnologie e processi avanzati e applicabili, eliminare le vecchie attrezzature, introdurre e acquistare attrezzature e linee di produzione avanzate e rafforzare la competitività di base » ( 76 ) . (124) Inoltre nel 2024 Shandong ha varato un « progetto pilota » volto a promuovere, ammodernare e sviluppare l’industria del granturco ( 77 ) , fornendo un importante sostegno fiscale a favore delle attività di ricerca e sviluppo. (125) Analogamente Jilin ha adottato politiche preferenziali specifiche a favore dell’industria del prodotto in esame. Secondo una relazione pubblicata sul suo sito web, l’ufficio tributario provinciale di Jilin « formula e adegua l’elenco delle prestazioni strategiche e l’elenco delle tematiche che richiedono una risposta rapida. Le imprese hanno bisogno e la fiscalità risponde. Per quanto riguarda l’ammodernamento dell’industria, sono disponibili strumenti politici sufficienti » ( 78 ) . (126) Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte. (127) In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. 3.2.1.5. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (128) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente. (129) Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, esercitando spesso un’influenza diretta sull’esito dei procedimenti ( 79 ) . (130) In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni ( 80 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 81 ) . Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici ( 82 ) . (131) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore chimico, e pertanto al settore del granturco dolce. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. (132) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame. 3.2.1.6. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (133) In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell’esercizio dei loro diritti all’organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’OIL, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ( 83 ) . (134) Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 84 ) . Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. (135) Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 85 ) . Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina. (136) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore del granturco dolce non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro cinese). 3.2.1.7. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato (137) L’accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni. (138) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 86 ) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 87 ) e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. (139) In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 88 ) . Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. (140) Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione ( 89 ) . Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come i soggetti « rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale », e in particolare come « rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti » ( 90 ) . (141) Ad esempio, Sunflower Food Industry Xinfeng Co. Ltd., sotto la supervisione dell’ufficio finanziario del comune di Ganzhou, ha firmato un accordo di cooperazione con la filiale di Ganzhou della banca di proprietà dello Stato Jiujiang Bank « per sostenere l’impresa nell’espandere le sue dimensioni commerciali, aumentare la sua quota di mercato e contribuire allo sviluppo dell’impresa » ( 91 ) . (142) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo ( 92 ) . Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 93 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. (143) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (144) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell’ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ( 94 ) . Recentemente i media ufficiali della Cina hanno riferito che il PCC ha invitato a « orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti » ( 95 ) . Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. (145) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (146) In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (147) Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. 3.2.1.8. Natura sistemica delle distorsioni descritte (148) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione. (149) La Commissione ha rammentato che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono state descritte in dettaglio sopra, in particolare al punto 3.2.1.1. La Commissione ha rilevato che l’assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di granturco dolce sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un’incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame. (150) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. (151) Di fatto gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (152) Nella presente inchiesta né governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. 3.2.2. Paese rappresentativo Osservazioni generali (153) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 96 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese; — l’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (154) Come precedentemente illustrato ai considerando 53 e 54, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC (155) Nella prima nota la Commissione ha individuato la Colombia, la Malaysia, il Messico, la Serbia, la Thailandia e la Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. (156) L’AETMD ha sostenuto che per la Colombia, la Malaysia, la Serbia, la Thailandia o la Turchia la prima nota della Commissione indicava che non tutti i dati relativi ai fattori produttivi e di vendita erano disponibili. Ha inoltre affermato che i prezzi e i costi dei fattori produttivi e di vendita erano distorti. L’associazione ha pertanto sostenuto l’uso del Messico come paese rappresentativo. (157) La CFNA ha sostenuto che la Malaysia era un paese rappresentativo adeguato in quanto erano disponibili dati per una società appartenente alla stessa categoria generale del prodotto in esame, vale a dire la produzione e la vendita di prodotti alimentari confezionati, compresi alimenti e bevande in scatola. La CFNA ha inoltre sostenuto che la Thailandia, la Colombia e la Turchia dovrebbero essere escluse dai paesi rappresentativi suggeriti a causa degli elevati quantitativi di importazioni di granturco dolce fresco dalla Cina. La CFNA ha inoltre affermato che il Messico dovrebbe essere escluso in quanto non importava grandi quantitativi di lattine. Esistenza di dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo (158) Nella prima nota la Commissione ha rilevato che per i paesi individuati come produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia Colombia, Malaysia, Messico, Serbia, Thailandia e Turchia, la disponibilità di dati doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari prontamente disponibili dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. (159) Per la Colombia, la Serbia e la Turchia non sono stati individuati dati finanziari prontamente disponibili. (160) Per la Malaysia è stato osservato che una società (Fraser and Neave Holdings BHD) disponeva di dati finanziari prontamente disponibili per l’intero periodo dell’inchiesta. (161) Per il Messico è stato osservato che i dati finanziari di una società (Grupo Herdez) per il 2023 erano prontamente disponibili. (162) Per la Thailandia è stato osservato che i dati finanziari di due società (Chin Huay PCL e Sunsweet PCL) per il 2023 erano prontamente disponibili. (163) Osservazioni sulla prima nota sono pervenute da CFNA e AETMD. (164) La CFNA ha sostenuto che la Malaysia era un paese rappresentativo adeguato in quanto erano disponibili dati per una società appartenente alla stessa categoria generale del prodotto in esame, vale a dire la produzione e la vendita di prodotti alimentari confezionati, compresi alimenti e bevande in scatola. (165) Nella seconda nota la Commissione ha convenuto con le parti interessate che la Colombia, la Serbia e la Turchia non dovrebbero essere considerate ancora un paese rappresentativo, nella fase provvisoria, a causa della mancanza di dati finanziari prontamente disponibili. (166) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato e la società Fraser and Neave Holdings BHD, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di stabilire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. (167) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Malaysia come paese rappresentativo e di Fraser and Neave Holdings BHD come produttore nel paese rappresentativo. (168) Tongfa Group si è opposto all’utilizzo della società proposta per i dati relativi alle SGAV e ai profitti (Fraser and Neave Holdings BHD), in quanto tale società non fabbrica il prodotto oggetto dell’inchiesta. In sua vece Tongfa Group ha proposto un produttore di granturco dolce in Thailandia. La Commissione ha osservato che tale proposta era contraria all’opinione espressa sulla prima nota, quando Tongfa Group aveva indicato Fraser and Neave Holdings BHD come società idonea nel paese rappresentativo. (169) La Commissione non ha potuto accettare tale argomentazione poiché la Thailandia è già stata respinta come paese rappresentativo adeguato. Fraser and Neave Holdings BHD inoltre fabbrica prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta, vale a dire prodotti alimentari e bevande, compresi i prodotti in scatola. (170) Per la Malaysia è stato osservato che oltre il 70 % delle importazioni di lattine e meno del 15 % delle importazioni di granturco dolce fresco provenivano dalla RPC. (171) Per il Messico è stato osservato che nel GTA non erano registrate importazioni di granturco dolce fresco. Per quanto riguarda le lattine, meno del 20 % proveniva dalla RPC. (172) Per la Thailandia è stato osservato che quasi tutte le importazioni di granturco dolce fresco e oltre la metà delle importazioni di lattine provenivano dalla RPC. (173) L’AETMD ha sostenuto che per la Malaysia e la Thailandia la prima nota della Commissione indicava che non erano disponibili tutti i dati relativi ai fattori produttivi e di vendita. Ha inoltre affermato che i prezzi e i costi dei fattori produttivi e di vendita erano distorti a causa dell’influenza delle importazioni cinesi. L’associazione ha pertanto sostenuto l’uso del Messico come paese rappresentativo. (174) La CFNA ha sostenuto che la Thailandia, la Colombia e la Turchia dovrebbero essere escluse dai paesi rappresentativi suggeriti a causa degli elevati quantitativi di importazioni di granturco dolce fresco dalla Cina. La CFNA ha inoltre affermato che il Messico dovrebbe essere escluso in quanto non importava grandi quantitativi di lattine. (175) Nella seconda nota la Commissione ha osservato che la Thailandia non dovrebbe essere considerata ancora un paese rappresentativo nella fase provvisoria, a causa dei grandi quantitativi di importazioni dalla Cina di granturco dolce fresco e lattine, che rappresentano circa il 75 % del costo di fabbricazione. (176) La Commissione ha inoltre affermato che il Messico non dovrebbe essere considerato ancora un paese rappresentativo a causa della mancanza di importazioni in Messico della principale materia prima (granturco dolce fresco). (177) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre osservato che non vi erano elementi di prova del fatto che i prezzi delle importazioni in Malaysia di lattine dalla Cina avevano influito sui prezzi di altre importazioni. Inoltre meno del 15 % delle importazioni di granturco dolce fresco proveniva dalla Cina. (178) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di stabilire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. (179) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Malaysia come paese rappresentativo. (180) A seguito della pubblicazione della seconda nota l’AETMD ha fornito dati sulle esportazioni di granturco dolce fresco dagli USA al Messico. L’associazione ha sostenuto che, alla luce di tali dati, la Commissione dovrebbe utilizzare il Messico come paese rappresentativo anziché la Malaysia. Nella sua confutazione la CFNA ha sottolineato che tali informazioni erano dati sulle esportazioni, il che significa che erano necessari costi aggiuntivi per portare i prezzi a un livello CIF Messico dazio corrisposto. La CFNA ha anche contestato il valore di tali dati, sottolineando che i quantitativi in questione erano limitati e pertanto i prezzi non erano rappresentativi. (181) La Commissione ha osservato che il prezzo di tali esportazioni era così elevato che non era chiaro se un fattore di distorsione incidesse su tali prezzi o persino se il prodotto esportato fosse comparabile al prodotto oggetto dell’inchiesta. (182) La CFNA ha rilevato l’esistenza di una discrepanza nella seconda nota in relazione alla fonte delle lattine da utilizzare, in quanto la nota suggerisce di utilizzare il Messico come fonte, mentre il paese rappresentativo era la Malaysia. Secondo la CFNA era stato commesso un errore. Tale osservazione è stata accolta, poiché il riferimento al Messico era effettivamente un errore. (183) La CFNA ha formulato un’ulteriore osservazione in merito all’uso della Malaysia come fonte per le lattine, suggerendo di utilizzare il prezzo medio dei codici 7310 21 91 e 7310 21 99 . Tale osservazione è stata tuttavia respinta, in quanto il codice 7310 21 91 riguarda lattine di latta e il codice 7310 21 99 si riferisce a lattine di materiali diversi dalla latta. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare esclusivamente il codice 7310 21 91 , come indicato nella tabella 1. (184) La CFNA e Tongfa Group hanno inoltre affermato che il quantitativo di lattine importato dal Messico era troppo esiguo in termini assoluti e pertanto il suo prezzo all’importazione non era rappresentativo. Tali parti non hanno però specificato a quale codice si riferisse la loro osservazione. La Commissione ha osservato che il Messico non importava lattine con codice 7310 21 91 . (185) A seguito della pubblicazione della seconda nota e di un riesame delle osservazioni formulate dalle parti interessate, la Commissione ha concluso che la Malaysia rimaneva la fonte più appropriata per stabilire costi esenti da distorsioni. Ciò era dovuto in gran parte alla disponibilità di valori di riferimento esenti da distorsioni per i principali fattori produttivi (granturco dolce fresco e lattine). Inoltre perdurava la mancanza di adeguati dati rappresentativi ed esenti da distorsioni per il granturco dolce fresco e le lattine in Messico. Livello di protezione sociale e ambientale (186) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Malaysia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.2.1. Conclusioni (187) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Malaysia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (188) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (189) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni di alcuni fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che si sarebbe avvalsa delle statistiche nazionali malesi per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro ( 97 ) ( 98 ) ( 99 ) e dell’energia ( 100 ) ( 101 ) . (190) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. 3.2.3.1. Fattori produttivi (191) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi del prodotto oggetto dell’inchiesta Fattore produttivo Codice della merce Valore esente da distorsioni (CNY) Unità di misura Materie prime Granturco dolce fresco 0709 99 10 1,68 kg Lattine 7310 21 91 28,13 kg Materiali di consumo Lavoro (manodopera) Lavoro (manodopera) N/P 39 Ore lavorate Energia Gas naturale N/P 1,79 m 3 Energia elettrica N/P 0,548 kWh Biomassa 4401 39 3,65 kg (192) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato i costi sostenuti dai produttori esportatori inseriti nel campione come percentuale dei costi diretti di produzione. Il metodo utilizzato è debitamente illustrato al considerando 202. Materie prime (193) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 102 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2.1 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. (194) Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 190. (195) Sono stati aggiunti, se del caso, i dazi applicabili all’importazione dei fattori produttivi in Malaysia. (196) La Commissione ha aggiunto una percentuale ai prezzi all’importazione per coprire il trasporto dei fattori produttivi dalla frontiera al produttore esportatore che ha collaborato al fine di ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. Tale aggiunta era equivalente alla percentuale effettiva dei costi di consegna delle materie prime di ciascun produttore esportatore inserito nel campione. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, tale metodo potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime alla consegna presso lo stabilimento della società. Lavoro (manodopera) (197) Il dipartimento di statistica della Malesia ( 103 ) pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici in Malaysia. Le sue relazioni indicano salari e stipendi mensili nel settore manifatturiero. Il valore medio mensile nel periodo dell’inchiesta è stato debitamente adeguato per tenere conto di altri contributi, aggiungendo i contributi del fondo di previdenza per i dipendenti (EPF) (13 %), i contributi dell’organizzazione di sicurezza sociale (SOCSO) (1,75 %), i contributi del sistema di assicurazione per l’occupazione (EIS) (0,2 %) e i contributi del fondo per lo sviluppo delle risorse umane (HRDF) (1 %) ( 104 ) ( 105 ) . Energia elettrica (198) La Commissione ha utilizzato le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica pubblicate da Tenaga Nasional Berhad ( 106 ) . La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo «Tariff E2 – Medium Voltage Peak/Off-Peak Industrial Tariff» per l’utilizzo di punta in kWh, 0,355 RM per kWh (0,548 CNY per kWh). Gas naturale (199) Il prezzo del gas naturale per gli utilizzatori industriali in Malaysia è pubblicato dalla commissione malese per l’energia (Suruhanjaya Tenaga) ( 107 ) . La Commissione ha utilizzato i dati disponibili più recenti e li ha indicizzati all’inflazione per riflettere il prezzo del periodo dell’inchiesta. (200) La Commissione ha pertanto utilizzato i dati dei prezzi medi del gas industriale relativi al periodo dell’inchiesta, vale a dire 1,79 CNY/m 3 . Spese generali di produzione, SGAV e profitti (201) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (202) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. (203) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Fraser and Neave Holdings BHD estratti dalla sua relazione annuale 2024 (escluso il trasporto) riguardanti il periodo dell’inchiesta. Calcolo (204) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (205) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.3. (206) Per quanto riguarda Sunflower Group, durante la visita di verifica è stata fornita una versione riveduta dei tassi di consumo per tipo di prodotto. (207) Per quanto riguarda Tongfa Group, durante la visita di verifica è stato discusso il metodo utilizzato per attribuire le ore di lavoro consumate al prodotto oggetto dell’inchiesta. È stato spiegato che nel periodo dell’inchiesta Tongfa Group ha realizzato molti prodotti in scatola. Il metodo utilizzato per attribuire i tassi di consumo di ore di lavoro al prodotto oggetto dell’inchiesta rispetto ad altri prodotti è stato contestato durante la visita di verifica della Commissione in quanto era supportato unicamente da dati contenuti in fogli di calcolo che non costituivano un sistema verificabile, in quanto non potevano essere confrontati con i registri di altre società. Il gruppo incaricato del caso ha inoltre chiesto perché Tongfa Group non abbia utilizzato, per il lavoro, lo stesso criterio di ripartizione utilizzato per altri fattori produttivi (ad esempio l’energia), ossia la quota del volume del prodotto oggetto dell’inchiesta nel volume della produzione totale della società. La Commissione ha pertanto inviato una lettera a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per informare Tongfa Group della sua proposta di basare il consumo di ore di lavoro sui dati disponibili. (208) Tongfa Group ha risposto affermando di aver collaborato all’inchiesta al meglio delle sue capacità per quanto riguarda la questione del lavoro e tutti gli aspetti dell’inchiesta. La società desiderava essere considerata una parte che ha collaborato pienamente. (209) La Commissione, pur considerando ancora Tongfa una parte che ha collaborato alla presente inchiesta, sostiene che si dovrebbe applicare l’articolo 18, dato che tale società non ha fornito le informazioni necessarie in relazione al calcolo delle ore di lavoro. Di conseguenza le ore di lavoro dovrebbero essere calcolate utilizzando i dati disponibili. In questa fase, le ore di lavoro consumate sono state pertanto calcolate utilizzando un coefficiente di ripartizione tra la quantità di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta e le quantità totali di produzione di tutti i prodotti. (210) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e l’ammortamento, come indicato al considerando 203. Essi sono stati determinati sulla base dei bilanci di Fraser and Neave Holdings BHD, come spiegato al punto 3.2.2. (211) La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione e gli ammortamenti al costo di fabbricazione esente da distorsioni in modo da ottenere i costi di produzione esenti da distorsioni. Come spiegato al considerando 192, ciò rappresentava in totale circa il 6 % dei costi diretti di produzione di ciascuna società inserita nel campione. Il calcolo delle percentuali di spese generali è stato comunicato a ciascuna società inserita nel campione. (212) Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le percentuali di SGAV e profitti di Fraser and Neave Holdings BHD. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 17 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 19 %. (213) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. 3.3. Prezzo all’esportazione (214) Per quanto riguarda Sunflower Group, il produttore esportatore esportava nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione o tramite operatori commerciali indipendenti al di fuori dell’Unione. (215) Per quanto riguarda Tongfa Group, il produttore (Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd. — in appresso «ZT») vendeva il prodotto in esame dapprima a un operatore commerciale collegato (Fujian Tongfa Foods Group Co., Ltd. — in appresso «FT»). FT poi vendeva nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione o tramite operatori commerciali indipendenti al di fuori dell’Unione. (216) Il prezzo all’esportazione per entrambi i gruppi era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.4. Confronto (217) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato più avanti, se del caso, il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale (218) Come spiegato al considerando 210, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV (escluso il trasporto) e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. 3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (219) Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto interno, movimentazione e carico e delle spese accessorie. (220) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito, spese bancarie e imballaggio. (221) Per quanto riguarda Tongfa Group, poiché tutte le vendite nell’Unione erano effettuate tramite un operatore commerciale collegato in Cina (FT), è stato effettuato un adeguamento del prezzo all’esportazione per coprire le SGAV e i profitti dell’operatore commerciale collegato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. La fonte e il livello di tali tariffe sono stati comunicati alla parte interessata. (222) Per quanto riguarda Sunflower Group, durante la verifica è stato discusso il metodo utilizzato per calcolare i costi del credito. La società applicava i tassi di interesse del sistema di scambi cinese ( 108 ) . Durante la verifica, il gruppo incaricato del caso ha sottolineato che tali tassi di interesse non erano appropriati in quanto non corrispondevano al tasso di interesse applicato dalle banche commerciali per i prestiti commerciali. Il gruppo incaricato del caso ha pertanto chiesto alla società di rivedere il livello del tasso di interesse per il calcolo dei costi del credito. Sunflower Group tuttavia non ha fornito le necessarie informazioni modificate in relazione ai tassi di interesse. (223) La Commissione ha pertanto inviato una lettera a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per informare Sunflower Group della sua proposta di basare i costi del credito sui dati disponibili. (224) Sunflower Group ha replicato affermando di aver utilizzato i tassi a sua disposizione al momento e che gli eventuali tassi alternativi utilizzati dalla Commissione dovrebbero ragionevolmente riflettere la situazione relativa alle transazioni commerciali internazionali. (225) La Commissione ha quindi confermato che, per quanto riguarda il calcolo dei costi del credito, si dovrebbe applicare l’articolo 18, per cui i costi del credito dovrebbero essere calcolati utilizzando i dati disponibili. I costi del credito sono stati pertanto calcolati utilizzando i tassi della Bank of China. Tali tassi riflettevano più ragionevolmente i tassi applicabili ai prestiti commerciali. (226) Per quanto riguarda entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione, le esportazioni verso l’Unione erano effettuate su base FOB. La metodologia utilizzata per calcolare i prezzi CIF, aggiungendo nolo marittimo e assicurazione, è stata pertanto discussa nel corso della verifica. Si è constatato che entrambe le società avevano notevolmente sottostimato le tariffe di nolo marittimo. Il gruppo incaricato del caso ha pertanto chiesto alla società di rivedere il livello delle tariffe di nolo per il calcolo dei prezzi CIF. I produttori esportatori inseriti nel campione tuttavia non hanno fornito le necessarie informazioni modificate sulle tariffe di nolo marittimo, né i prezzi CIF stimati. (227) La Commissione ha pertanto inviato una lettera a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per informare entrambi i gruppi della sua proposta di basare le tariffe di nolo marittimo sui dati disponibili, in quanto i dati forniti erano falsi o fuorvianti e dato che, in ogni caso, la società non aveva fornito le informazioni necessarie entro i termini fissati dalla Commissione. (228) Sunflower Group ha risposto affermando di aver acquisito da un cliente le tariffe utilizzate, che coprivano un periodo di 15 giorni nel luglio 2024. Sunflower Group ha pertanto contestato il fatto che le informazioni fossero false o fuorvianti. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che le tariffe di nolo nel periodo dell’inchiesta hanno registrato notevoli fluttuazioni e nel periodo di 15 giorni di luglio 2024 le tariffe di nolo marittimo erano molto elevate. La Commissione ha ritenuto inappropriato utilizzare tali tariffe di nolo marittimo per l’intero periodo dell’inchiesta e ha constatato che era fuorviante da parte di Sunflower Group presentare tali informazioni sostenendo che tali tariffe dovrebbero essere applicate all’intero periodo dell’inchiesta. (229) Tongfa Group ha risposto alla lettera ex articolo 18 affermando di aver collaborato al meglio delle sue capacità e di non ritenere che le informazioni fornite fossero false o fuorvianti. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che i dati forniti erano esatti solo per circa il 70 % delle vendite a peso netto nell’Unione. Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha sottolineato che per il restante 30 % delle vendite l’approccio adottato non teneva conto della data della spedizione e che, di conseguenza, l’approccio adottato per tali vendite era chiaramente inesatto. Era pertanto opportuno ricalcolare le tariffe di nolo per il 30 % delle vendite nell’Unione. (230) Sunflower Group ha proposto alla Commissione di utilizzare i costi effettivi di nolo marittimo sostenuti dai produttori esportatori in altre inchieste antidumping. Tale argomentazione tuttavia è stata respinta in quanto le tariffe di nolo marittimo utilizzate dalla Commissione riguardavano il prodotto in esame e dunque erano più accurate. (231) La Commissione ha pertanto confermato che per quanto riguarda il calcolo dei prezzi CIF si dovrebbe applicare l’articolo 18, per cui le tariffe di nolo marittimo dovrebbero essere calcolate utilizzando i dati disponibili. Tali tariffe di nolo marittimo erano calcolate utilizzando le informazioni mensili medie di quattro clienti dei produttori esportatori inseriti nel campione. Tali tariffe di nolo marittimo erano ritenute appropriate poiché si riferivano alle esportazioni del prodotto in esame dalla Cina nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. (232) Le tariffe in questione sono state comunicate ai produttori inseriti nel campione. 3.5. Margini di dumping (233) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (234) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio Sunflower Group: — Sun Flower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Industry Co., Ltd, Ganzhou City, Cina 42,4  % Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina 54,3  % Altre società che hanno collaborato 48,1  % Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 54,3  % (235) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inseriti nel campione, senza tenere conto dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli o minimi. Come spiegato ai considerando da 40 a 42, la Commissione ha applicato l’articolo 18 a un numero limitato di questioni relative ai dati forniti da ciascuno dei produttori esportatori inseriti nel campione e per la maggior parte ha rivisto i dati delle società anziché sostituirli con altri dati. L’applicazione dell’articolo 18 non ha avuto un impatto rilevante sul calcolo del valore normale. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per le altre società che hanno collaborato sulla base dei margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione. (236) Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 48,1 %. (237) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base a Eurostat. (238) Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito oltre il 90 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Unità di misura (239) Le statistiche sulle importazioni sono riportate in Eurostat (Comext) in peso netto, corrispondente al peso relativo alla granella di granturco dolce e al liquido. Il peso netto è pertanto utilizzato come unità di misura nella presente inchiesta. 4.2. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (240) Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 11 produttori e gruppi di produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (241) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 259 400 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali le informazioni dirette fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e dai produttori dell’Unione che sostengono la denuncia. Come precisato al considerando 30, i due produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il [29-38] % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.3. Consumo dell’Unione (242) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base dei volumi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e dei dati sulle importazioni forniti da Eurostat. (243) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate/peso netto) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Consumo totale dell’Unione (in tonnellate/peso netto) 299 021 307 619 295 208 272 245 Indice 100 103 99 91 Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e da Eurostat (Comext). (244) Il consumo totale dell’Unione è aumentato del 3 % tra il 2021 e il 2022, passando da circa 299 020 tonnellate nel 2021 a circa 327 620 tonnellate nel 2022. Tra il 2022 e il 2023 il consumo è diminuito di 4 punti percentuali, fino a circa 295 208 tonnellate. Alla fine del periodo dell’inchiesta il consumo è ulteriormente diminuito di 8 punti percentuali, scendendo a 272 245 tonnellate. 4.4. Importazioni dal paese interessato 4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (245) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat (Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base ai dati di Eurostat disponibili. (246) Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantità delle importazioni (in tonnellate/peso netto) e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Quantità delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate/peso netto) 6 484 17 712 46 631 40 052 Indice 100 273 719 618 Quota di mercato in % 2 6 16 15 Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e da Eurostat (Comext). (247) Il volume delle importazioni dalla Cina ha evidenziato un forte aumento nel periodo in esame. Tra il 2021 e il 2022 le importazioni sono aumentate del 173 %, passando da circa 6 500 tonnellate a 17 710 tonnellate, ma tra il 2022 e il 2023 hanno registrato un’impennata di 446 punti percentuali, fino a 46 631 tonnellate. Alla fine del periodo dell’inchiesta le importazioni si sono leggermente ridotte a circa 40 050 tonnellate, rimanendo a un livello molto consistente. (248) La quota di mercato delle importazioni dalla Cina ha registrato un andamento analogo a quello del volume delle importazioni, con un netto aumento dal 2 % nel 2021 al 15 % nel periodo dell’inchiesta. 4.5. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (249) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base degli EUR per tonnellata (peso netto) indicati nelle statistiche di Eurostat (Comext). L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base dei prezzi CIF per i produttori esportatori inseriti nel campione e delle risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (250) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (in tonnellate/peso netto) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio dal paese interessato 1 164 1 570 1 285 1 192 Indice 100 135 110 102 Fonte: Eurostat (Comext). (251) Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC ha registrato un aumento del 35 % tra il 2021 e il 2022, passando da 1 164 EUR per tonnellata a 1 570 EUR per tonnellata. Tali prezzi tuttavia sono diminuiti di 25 punti percentuali nel 2023. Nel periodo dell’inchiesta i prezzi erano superiori solo del 2 % rispetto al 2021. Come indicato nella tabella 8, nel complesso i prezzi all’importazione sono rimasti sostanzialmente inferiori rispetto ai prezzi dell’Unione. (252) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando: 1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e 2) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali, del dazio convenzionale e dei costi successivi all’importazione. (253) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un significativo margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 7,2 % e il 28,6 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione. (254) Gli adeguamenti del prezzo all’esportazione descritti al punto 3.4.2 si applicano anche ai prezzi CIF utilizzati nei calcoli dell’undercutting. (255) In ogni caso, indipendentemente dalle risultanze relative all’undercutting, la Commissione ha constatato che le importazioni dalla Cina hanno provocato una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, in particolare attraverso il meccanismo della gara d’appalto, come spiegato al punto 4.6.4, e hanno causato un calo significativo del volume delle vendite e della quota di mercato dei produttori dell’Unione. 4.6. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.6.1. Osservazioni generali (256) In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (257) Come indicato al considerando 30, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (258) Il mercato del granturco dolce è caratterizzato dall’esistenza di due canali di vendita, che sono la vendita del prodotto con il marchio proprio del produttore e con il marchio del rivenditore. Le vendite con il marchio del rivenditore comportano prezzi di vendita più bassi, sono in concorrenza diretta con le importazioni dalla Cina, subiscono una notevole pressione sui prezzi e rappresentavano circa il 70 % delle vendite nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e il [35-55] % per i produttori dell’Unione inseriti nel campione. Le vendite di prodotti a marchio proprio implicano generalmente costi di vendita più elevati, destinati segnatamente alla commercializzazione e alla pubblicità, e comportano anche prezzi di vendita più elevati. Gli elementi di prova raccolti dalla Commissione indicano l’esistenza di una pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni anche in relazione a questo secondo canale di vendita. In sostanza gli elementi di prova raccolti dalla Commissione indicavano l’esistenza di un pregiudizio causato dal prodotto in esame nel suo complesso, indipendentemente dal canale di vendita. (259) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario presentata dal denunciante, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (260) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (261) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.6.2. Indicatori macroeconomici 4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (262) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Quantitativi di produzione (in tonnellate) 368 786 319 410 375 541 333 973 Indice 100 87 102 91 Capacità produttiva (in tonnellate) 436 428 449 694 463 575 471 406 Indice 100 103 106 108 Utilizzo degli impianti (in %) 85 71 81 71 Indice 100 84 96 84 Fonte: questionario relativo ai macroindicatori verificato. (263) Il volume di produzione è diminuito del 13 % tra il 2021 e il 2022, passando da circa 368 790 tonnellate a 319 410 tonnellate. Questo sviluppo può essere collegato al cattivo raccolto di granturco dolce descritto al considerando 313, che ha comportato un calo dei volumi di produzione. Nel 2023 il volume di produzione è aumentato di 15 punti percentuali, fino a circa 375 540 tonnellate, in ripresa rispetto al cattivo raccolto nell’Unione. Durante il periodo dell’inchiesta però la quantità di produzione è nuovamente diminuita in misura significativa di 11 punti percentuali fino a circa 333 970 tonnellate, in corrispondenza dell’aumento delle importazioni cinesi. Nel complesso il volume di produzione è diminuito del 9 % nel periodo in esame. (264) La capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha evidenziato un aumento costante dell’8 % nel periodo in esame in virtù degli investimenti decisi prima dell’aumento delle importazioni cinesi. Tra il 2021 e il 2022 la capacità è aumentata del 3 %, per poi aumentare ulteriormente di 3 punti percentuali nel 2022 e di altri 2 punti percentuali durante il periodo dell’inchiesta. (265) L’utilizzo degli impianti ha seguito l’andamento dei quantitativi di produzione. Tra il 2021 e il 2022 è sceso dall’85 % al 71 %, per poi aumentare fino all’81 %. Durante il periodo dell’inchiesta l’utilizzo degli impianti è nuovamente sceso al 71 %. 4.6.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato (266) Nel periodo in esame i quantitativi di vendita e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Quantitativi di vendita e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume delle vendite dell’Unione ad acquirenti indipendenti (in tonnellate) 284 883 279 277 241 039 225 854 Indice 100 98 85 79 Quota di mercato dell’industria dell’Unione (in %) 95 91 82 83 Indice 100 96 86 88 Fonte: questionario relativo ai macroindicatori verificato. (267) Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite dell’Unione ha registrato un drastico calo, pari al 21 %. Tra il 2021 e il 2022 il volume delle vendite è diminuito del 2 %, da circa 284 880 tonnellate a circa 279 280 tonnellate. Nel 2023 le vendite sono diminuite notevolmente, di 13 punti percentuali, fino a circa 241 040 tonnellate. Nel corso dell’inchiesta le vendite sono diminuite di altri 6 punti percentuali, attestandosi a circa 225 850 tonnellate. (268) In termini di quota di mercato, le vendite dell’Unione sono scese dal 95 % nel 2021 al 91 % nel 2022, registrando un calo del 4 %. Nel 2023 la quota di mercato è diminuita notevolmente, attestandosi all’82 %, con un calo del 14 % rispetto al 2021. Durante il periodo dell’inchiesta, la quota di mercato è leggermente aumentata di 1 punto percentuale, raggiungendo l’83 %. (269) Il calo del volume delle vendite nel 2022 può essere collegato al cattivo raccolto di cui al considerando 313 e alla riduzione del volume di produzione riportata nella tabella 5. Il calo principale del volume delle vendite dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta tuttavia è stato dovuto alla penetrazione sul mercato delle importazioni cinesi a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, come indicato al considerando 253. (270) L’andamento della quota di mercato nel periodo in esame è stato influenzato dagli stessi fattori e la maggiore perdita di quota di mercato nel 2023 ha coinciso con l’aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi. 4.6.2.3. Crescita (271) Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha perso 12 punti percentuali di quota di mercato a causa delle importazioni dalla Cina. I volumi delle vendite hanno subito un calo significativo del 21 %. La principale perdita di quota di mercato può essere attribuita alle importazioni dalla Cina, poiché ha coinciso con la crescita della quota di mercato cinese, che è aumentata notevolmente dal 2 % al 15 % nel periodo in esame, superando la riduzione del consumo dell’Unione, sceso del 9 %. L’industria dell’Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita in termini di volumi di produzione e delle vendite, nonostante l’espansione della capacità produttiva. 4.6.2.4. Occupazione e produttività (272) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Numero di dipendenti 3 648 3 449 3 658 3 456 Indice 100 95 100 95 Produttività (in tonnellate/dipendente) 101 93 103 97 Indice 100 92 102 96 Fonte: questionario relativo ai macroindicatori verificato. (273) L’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuita del 5 %, passando da circa 3 460 dipendenti a tempo pieno («ETP») nel 2021 a 3 456 ETP durante il periodo dell’inchiesta. Tale andamento segue in larga misura la tendenza della capacità produttiva indicata nella tabella 5. (274) Poiché i dati relativi alla produzione e all’occupazione sono strettamente correlati, la produttività in termini di tonnellate per dipendente è in linea con l’andamento del volume di produzione indicato nella tabella 5. 4.6.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (275) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. (276) Il granturco dolce è stato oggetto di una precedente inchiesta antidumping. Misure antidumping definitive sulle importazioni dalla Thailandia sono state istituite nel 2007 ( 109 ) e prorogate in seguito a riesami in previsione della scadenza nel 2013 ( 110 ) e nel 2019 ( 111 ) . In seguito all’istituzione delle misure, l’industria dell’Unione è stata in grado di recuperare, almeno in parte, il suo livello di redditività e di quota di mercato. 4.6.3. Indicatori microeconomici 4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (277) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata) [1 302 -2 028 ] [1 473 -2 294 ] [1 754 -2 732 ] [1 843 -2 870 ] Indice 100 113 135 142 Costo unitario medio del costo delle merci vendute (in EUR/tonnellata) [1 146 -1 784 ] [1 323 -2 059 ] [1 590 -2 476 ] [1 655 -2 577 ] Indice 100 115 139 144 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (278) Il prezzo medio di vendita ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 42 % nel corso del periodo in esame. Tra il 2021 e il 2022 il prezzo medio di vendita è aumentato del 13 %, passando da [1 302-2 028] EUR/tonnellata a [1 473-2 294] EUR/tonnellata. Nel 2023 il prezzo medio di vendita è aumentato di altri 22 punti percentuali, fino a [1 754-2 732] EUR/tonnellata. Nel periodo dell’inchiesta il prezzo medio di vendita è aumentato di altri 7 punti percentuali, fino a [1 843-2 870] EUR/tonnellata. (279) Questa apparente tendenza positiva dei prezzi medi di vendita va vista nel contesto di un notevole aumento dei costi, in particolare dei costi delle materie prime legati al granturco dolce, alle lattine e all’energia. Nonostante gli aumenti dei prezzi di vendita, i produttori dell’Unione inseriti nel campione non sono stati in grado di aumentare i prezzi a livelli sufficienti, pienamente in linea con gli aumenti dei costi. (280) Il costo unitario medio del costo delle merci vendute è aumentato del 15 % tra il 2021 e il 2022, da [1 146-1 784] EUR/tonnellata a [1 323-2 059] EUR/tonnellata. Nel 2023 il costo è aumentato ancora a [1 590-2 476] EUR/tonnellata, segnando un ulteriore aumento di 24 punti percentuali rispetto al 2022. Durante il periodo dell’inchiesta il costo unitario medio per tonnellata è aumentato di 5 punti percentuali, a [1 655-2 577] EUR/tonnellata. Di conseguenza durante il periodo in esame i prezzi medi all’importazione di cui al considerando 250 sono rimasti costantemente al di sotto del costo unitario medio del costo delle merci vendute. 4.6.3.2. Costo del lavoro (281) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) [29 702 -46 250 ] [34 296 -53 404 ] [30 203 -47 030 ] [33 281 -51 823 ] Indice 100 115 102 112 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (282) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 15 % nel 2022, per poi scendere del 13 % nel 2023. Durante il periodo dell’inchiesta, il costo medio del lavoro per dipendente è nuovamente aumentato del 12 %. L’aumento del costo medio del lavoro era collegato agli aumenti dei salari minimi dovuti all’inflazione. 4.6.3.3. Scorte (283) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Scorte finali (in tonnellate) [72 917 -113 542 ] [70 300 -109 467 ] [89 648 -139 596 ] [112 712 -175 509 ] Indice 100 96 123 155 Scorta finale in percentuale della produzione (in %) [143 -222 ] [150 -234 ] [274 -427 ] [355 -553 ] Indice 100 105 192 249 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (284) Tra il 2021 e il 2022 le scorte finali dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sono diminuite del 4 %, da [72 917-113 542] a [70 300-109 467] tonnellate. Nel 2023 tuttavia le scorte finali hanno registrato un notevole aumento di 27 punti percentuali, fino a [89 648-139 596] tonnellate, con un aumento ancora maggiore di altri 32 punti percentuali rispetto al 2021, a [112 712-175 509] tonnellate. (285) La riduzione del livello delle scorte nel 2022 può essere collegata al cattivo raccolto nell’Unione. Mentre l’aumento del livello delle scorte può essere riferito a un effetto stagionale alla fine dell’anno civile, l’impennata delle scorte nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta è stata un chiaro effetto dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, per cui i produttori dell’Unione non sono stati in grado di vendere i loro prodotti. 4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (286) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) [8 -13 ] [7 -11 ] [7 -10 ] [7 -11 ] Indice 100 85 78 85 Flusso di cassa (in EUR) [8 548 316 - 13 310 950 ] [–7 179 488 - –11 179 489 ] [–26 396 595 - –41 103 270 ] [– 299 781 - – 466 801 ] Indice 100 –84 – 309 –4 Investimenti netti (in EUR) [5 084 019 - 7 916 544 ] [9 363 438 - 14 580 211 ] [14 746 664 - 22 962 663 ] [12 310 955 - 19 169 915 ] Indice 100 184 290 242 Utile sul capitale investito (in %) [17 -27 ] [15 -23 ] [14 -21 ] [13 -20 ] Indice 100 88 79 76 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (287) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (288) Durante il periodo in esame, la redditività è diminuita del 15 %. (289) Pur mantenendosi redditizia, l’industria dell’Unione è rimasta costantemente al di sotto del profitto di riferimento del 14 % durante il periodo in esame. L’andamento della redditività dovrebbe essere considerato alla luce del calo significativo dei volumi delle vendite, della produzione, dell’utilizzo degli impianti e dell’occupazione, nonché del notevole aumento dei livelli delle scorte, dell’effetto ritardato delle gare d’appalto e della durata annuale dei contratti. In sostanza l’industria dell’Unione è stata in grado di mantenere un livello di redditività positivo, ma a scapito dei volumi delle vendite. (290) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Tra il 2021 e il 2022 il flusso di cassa è diminuito drasticamente del 184 %. Nel 2023 il flusso di cassa è diminuito ulteriormente di 225 punti percentuali. Durante il periodo dell’inchiesta il flusso di cassa è tornato quasi allo stesso livello del 2021. (291) Nel periodo in esame i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno continuato a investire, come dimostrano le cifre relative agli investimenti di cui sopra. Gli investimenti sono aumentati dell’84 %, da [5 084 019-7 916 544] EUR nel 2021 a [9 363 438-14 580 211] EUR nel 2022. Nel 2023 gli investimenti sono aumentati del 96 %, fino a [14 746 664-22 962 663] EUR. Durante il periodo dell’inchiesta, gli investimenti sono aumentati del 38 %, fino a [12 310 955-19 169 915] EUR. Gli investimenti sono serviti all’espansione della capacità produttiva, come descritto nella tabella 5, e alla sostituzione delle attrezzature. Nel complesso, l’industria è ad alta intensità di capitale e necessita di ingenti investimenti negli impianti di produzione. L’industria dell’Unione è stata in grado di ottenere il capitale necessario. In caso di mancata istituzione delle misure tuttavia saranno a rischio non solo gli investimenti futuri, ma anche il futuro dei piani di produzione esistenti. (292) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tra il 2021 e il 2022 è diminuito del 12 %, passando dal [17-27] % al [15-23] %. Nel 2023 l’utile sul capitale investito è ulteriormente diminuito del 9 %, attestandosi al [14-21] %. Durante il periodo dell’inchiesta l’utile sul capitale investito ha registrato un ulteriore calo del 3 %, attestandosi al [13-20] %. 4.6.4. Analisi delle gare d’appalto (293) I prodotti con il marchio del rivenditore rappresentavano circa il 70 % delle vendite totali di granturco dolce nell’Unione durante il periodo in esame e circa il [35-55] % delle vendite dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. Tutto il granturco dolce con il marchio del rivenditore è venduto nell’Unione mediante procedure di gara. Durante la procedura di gara i produttori dell’Unione competono indirettamente con i produttori esportatori cinesi che vendono i loro prodotti tramite importatori. Al fine di ottenere le necessarie informazioni sul mercato del granturco dolce, la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate sulle gare d’appalto ai produttori e agli importatori dell’Unione inseriti nel campione. Le informazioni richieste riguardavano le caratteristiche delle gare l’appalto, quali la procedura, la tempistica e altre caratteristiche pertinenti. (294) Dall’inchiesta è emerso che le gare d’appalto possono essere organizzate in diverse forme, ad esempio su piattaforme online o tramite comunicazioni per posta elettronica, telefono o di persona, a seconda del modello commerciale e di vendita delle parti negoziali. I negoziati di gara si svolgono tra maggio e agosto di un determinato anno per le vendite relative all’anno successivo ai negoziati. (295) La procedura di gara si svolge in diverse fasi. In primo luogo, i produttori di granturco dolce dell’Unione chiedono informazioni ai dettaglianti in merito alla loro necessità di prodotti a marchio proprio del produttore e marchio del rivenditore. I dettaglianti rispondono con le loro esigenze in termini di volume. Un dettagliante può anche avviare discussioni nell’ambito della gara d’appalto, chiedendo dettagli sui volumi disponibili che i produttori possono vendere ai dettaglianti. Solitamente i dettaglianti avviano discussioni simultaneamente con più produttori, compresi produttori dell’Unione e di paesi terzi. In una seconda fase, i produttori di granturco dolce rispondono alla richiesta del dettagliante con offerte di volumi e prezzi corrispondenti. In terzo luogo, il dettagliante e i produttori di granturco dolce dell’Unione o gli importatori dell’UE avviano negoziati, generalmente incentrati sul prezzo del granturco dolce. Per quanto riguarda il granturco dolce a marchio proprio, i dettaglianti generalmente negoziano il prezzo ma non il volume. In quarto luogo, il dettagliante decide in merito alla ripartizione dei volumi tra i diversi produttori e fornitori di granturco dolce e le parti concludono l’accordo di vendita per l’anno successivo. In quinto luogo, una volta conclusi i negoziati, i produttori di granturco dolce dell’Unione e di paesi terzi forniscono il volume concordato per tutto il periodo settembre-agosto ai prezzi negoziati. (296) Le importazioni cinesi incidono sui negoziati di gara in quanto ostacolano la capacità di negoziare prezzi equi e riducono il numero di gare d’appalto vinte. Di conseguenza i produttori dell’Unione hanno dovuto ridurre i volumi di produzione e l’industria è soggetta a costi fissi elevati che sono rimasti invariati, con un conseguente aumento dei costi fissi unitari. Le importazioni cinesi hanno inciso indirettamente anche sulle vendite del prodotto a marchio proprio, considerando che i consumatori tendono a essere sensibili ai prezzi e preferiscono acquistare il prodotto più economico con il marchio del rivenditore se il divario di prezzo rispetto ai prodotti a marchio proprio è significativo. Le informazioni presentate dal produttore dell’Unione hanno confermato anche una diminuzione significativa del tasso di gare d’appalto vinte da quest’ultimo. (297) Data la natura delle gare d’appalto e del ciclo di produzione e di vendita del granturco dolce, occorre prendere in considerazione anche l’effetto ritardato delle importazioni. Tenuto conto del fatto che le gare sono negoziate per l’anno successivo, a partire da settembre, l’effetto sui volumi e sui prezzi di vendita si sentirà solo nell’anno successivo. Pertanto l’effetto della pressione sui prezzi esercitata dai prezzi cinesi durante il periodo dell’inchiesta non è ancora del tutto visibile, poiché la loro evoluzione continuerà dopo il periodo in esame. Come descritto al considerando 289, i livelli delle scorte sono aumentati significativamente a scapito dei volumi delle vendite. 4.7. Conclusioni sul pregiudizio (298) Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione si è verificato in un mercato con una domanda in leggera diminuzione. Nel periodo in esame il consumo è diminuito del 9 %, ma la quota di mercato dell’industria dell’Unione si è ridotta in misura maggiore, passando dal 95 % nel 2021 all’83 % durante il periodo in esame. Ciò era legato alla pressione sui prezzi generata dalle importazioni cinesi, con un notevole undercutting dei prezzi e, in ogni caso, una contrazione dei prezzi, considerando che le importazioni cinesi sono rimaste costantemente al di sotto dei costi unitari medi dei costi delle merci vendute. Tale contrazione dei prezzi ha impedito all’industria dell’Unione di adeguare pienamente i propri prezzi di vendita agli aumenti dei prezzi delle materie prime, comportando una riduzione del profitto, che nel periodo in esame è rimasto costantemente al di sotto del profitto di riferimento, associata a una notevole diminuzione del volume delle vendite. (299) Sebbene l’andamento dei prezzi di vendita abbia evidenziato una tendenza positiva durante il periodo in esame, con un aumento del 42 %, tale evoluzione era collegata al notevole aumento dei prezzi delle principali materie prime. Gli aumenti dei prezzi di vendita non hanno comunque consentito di coprire pienamente gli aumenti dei prezzi delle materie prime, che si sono tradotti nell’aumento del 44 % del costo unitario medio dei costi delle merci vendute e hanno determinato un calo dei quantitativi di vendita pari al 21 %. (300) La maggior parte degli indicatori ha evidenziato una tendenza negativa, con un calo dei profitti del 21 % e un calo del flusso di cassa di –104 %. Le vendite e i volumi di produzione, nonché l’utilizzo degli impianti sono diminuiti notevolmente durante il periodo dell’inchiesta, indicando un pregiudizio in termini di volume. Le scorte finali di prodotti finiti hanno risentito delle importazioni cinesi e sono aumentate in misura significativa, con la conseguenza di un impatto negativo sul flusso di cassa e di un consistente aumento dei costi fissi. I prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti costantemente al di sotto del livello dei prezzi medi di vendita e dei costi unitari medi dei costi delle merci vendute dell’industria dell’Unione. L’andamento dei prezzi delle importazioni cinesi alla luce dei crescenti quantitativi e degli indicatori di pregiudizio negativi ha dimostrato una chiara pressione sui prezzi. (301) Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è riuscita a effettuare investimenti per espandere le capacità produttive. Mentre le decisioni di effettuare tali investimenti sono state adottate prima dell’aumento delle importazioni cinesi, gli investimenti futuri potrebbero essere a rischio in caso di mancata istituzione di misure. (302) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (303) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori noti sono i seguenti: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni, riduzione dei consumi e altri fattori, tra cui il cattivo raccolto di granturco dolce nell’UE nel 2022, le inondazioni in Thailandia e l’impatto della guerra in Ucraina sui costi delle materie prime e dell’energia. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (304) Come indicato nella tabella 3, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina è aumentato in misura significativa, passando da circa 6 480 tonnellate nel 2021 a 40 050 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. In termini di quota di mercato, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina sono aumentate dal 2 % nel 2021 al 15 % nel periodo dell’inchiesta. (305) Il prezzo medio delle importazioni cinesi è sempre stato notevolmente inferiore al prezzo medio e al costo unitario medio del costo delle merci vendute dell’industria dell’Unione. Tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta, i prezzi medi delle importazioni cinesi sono diminuiti notevolmente del 33 %, mentre l’undercutting è stato confermato al considerando 253. (306) Tali osservazioni hanno coinciso con una diminuzione del 12 % della quota di mercato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame, dal 95 % nel 2021 all’83 %. Tale calo ha superato il calo del consumo del 9 % nel periodo in esame. (307) Le importazioni cinesi hanno esercitato un notevole effetto negativo sui volumi delle vendite dell’industria dell’Unione, che sono diminuiti in modo significativo nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, come descritto al considerando 266. Il volume di produzione è diminuito di 9 punti percentuali durante il periodo dell’inchiesta. Nel contempo, il tasso di gare d’appalto con esito positivo per l’industria dell’Unione è notevolmente diminuito, mentre le scorte (in termini assoluti, e anche in termini di produzione e di vendite) sono aumentate in misura sostanziale. Tali tendenze, in particolare quelle relative ai volumi delle vendite e alle quote di mercato, possono essere collegate a un pregiudizio in termini di volume causato dalle importazioni cinesi. (308) Come spiegato al considerando 255, nel 2023 le importazioni dalla Cina hanno causato una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione. Tale contrazione dei prezzi ha fatto sì che, mentre il costo unitario dei produttori dell’Unione è aumentato di oltre il 30 % nel 2022 e di un ulteriore 13 % nel 2023 a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, i produttori dell’Unione non siano stati in grado di adeguare pienamente i loro prezzi di vendita all’aumento dei prezzi delle materie prime. A causa di questa contrazione dei prezzi, la redditività è diminuita nel periodo in esame. Pur rimanendo positivo, il profitto è rimasto al di sotto del profitto di riferimento nel periodo in esame. La concomitanza tra il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione e la presenza significativa di importazioni oggetto di dumping dalla Cina, a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione e che hanno determinato una flessione dei livelli dei prezzi sul mercato dell’UE, conferma un nesso di causalità tra i due eventi. (309) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (310) Nel periodo in esame i quantitativi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Thailandia Volume (in tonnellate) 4 345 4 863 3 293 3 638 Indice 100 112 76 84 Quota di mercato (in %) 1,4 1,5 1,1 1,3 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 115 1 392 1 186 1 264 Indice 100 125 106 113 Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato Volume (in tonnellate) 7 654 10 630 7 538 6 339 Indice 100 139 98 83 Quota di mercato (in %) 2,4 3,2 2,4 2,2 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 206 1 952 1 874 1 498 Indice 100 162 155 124 Fonte: Eurostat (Comext). (311) Le importazioni dalla Thailandia sono soggette a misure antidumping, come indicato al considerando 276. Nel periodo in esame, il livello delle importazioni è leggermente diminuito, da 4 345 tonnellate nel 2021 a 3 640 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. Di conseguenza la quota di mercato è scesa dall’1,4 % all’1,3 % ed è rimasta a un livello complessivamente basso. Sebbene i livelli dei prezzi delle importazioni dalla Thailandia fossero inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, le importazioni thailandesi non sono state in grado di acquisire ulteriori quote di mercato. L’impatto è stato pertanto considerato limitato, se non trascurabile, e la Commissione ha quindi concluso che tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. (312) La Commissione ha ritenuto che le importazioni da altri paesi terzi fossero a livelli molto bassi durante tutto il periodo in esame. Nel periodo in esame la quota di mercato di tutti gli altri paesi terzi è diminuita, passando dal 2,4 % nel 2021 al 2,2 % nel periodo dell’inchiesta. Il livello medio dei prezzi è rimasto al di sotto del livello dei prezzi dell’industria dell’Unione, sebbene sia aumentato del 24 % nel periodo in esame. Pur non potendo escludere che tali importazioni abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, dato il loro volume modesto e stabile la Commissione ha ritenuto minimo il loro impatto e ha pertanto concluso che tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. 5.2.2. Bassa resa di granturco dolce nell’UE nel 2022 (313) Nelle loro osservazioni in merito all’inchiesta, la CFNA e l’importatore indipendente Otto Frank hanno ritenuto che la bassa resa delle colture di granturco dolce dell’UE nel 2022, causata dalla siccità, abbia contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (314) Otto Frank ha osservato che la bassa resa delle colture di granturco dolce dell’UE nel 2022, causata dalla siccità diffusa, è stata il principale fattore che ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Secondo la spiegazione dell’importatore, a causa di questo cattivo raccolto nel 2022 la produzione di mais dell’UE, compreso il granturco dolce, è diminuita del 28,9 % rispetto all’anno precedente, scendendo del 24,3 % al di sotto della media quinquennale ( 112 ) . Di conseguenza i prezzi delle materie prime sono stati soggetti a forti aumenti ( 113 ) . Secondo Otto Frank, a seguito dell’aumento delle stime dei prezzi e dei rischi di forniture insufficienti dall’industria dell’Unione, alcuni dettaglianti dell’UE hanno deciso di modificare la loro strategia di approvvigionamento acquistando granturco dolce dalla Cina anziché dai produttori dell’Unione. L’importatore ha affermato che un’annata agraria negativa esercita un impatto anche sull’anno di produzione successivo, poiché i produttori devono eseguire i contratti della stagione precedente senza disporre di eccedenze. Di conseguenza alla chiusura dei contratti per il 2023 e il 2024 i dettaglianti hanno esitato a tornare a rifornirsi dai produttori dell’Unione, a causa dell’incertezza circa la resa dei raccolti del 2023, del perdurare dei prezzi elevati delle materie prime e delle precedenti forniture dalla Cina, che hanno impedito una carenza di approvvigionamento. L’importatore ha osservato tuttavia che a seguito di un calo dei prezzi delle materie prime verso la fine del 2023 e di una ripresa della resa dei raccolti nel 2023 e nel 2024 i clienti hanno ricominciato ad acquistare granturco dolce prodotto nell’UE e secondo l’importatore l’aumento delle importazioni cinesi è stato uno spostamento temporaneo. (315) La CFNA ha affermato che l’improvviso cambiamento delle importazioni dalla Cina nel 2022 era dovuto a un ordine di grandi dimensioni di Lidl, che ha assorbito circa il 60 % delle esportazioni totali della Cina. (316) La Commissione ha osservato che la CFNA non ha specificato ulteriormente tale affermazione, né fornito alcun elemento di prova a sostegno. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (317) L’analisi del volume di produzione di cui al considerando 262 ha evidenziato un calo del volume di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione per il 2022. Nell’anno successivo tuttavia il volume di produzione è tornato a un livello normale, mentre le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nell’Unione a prezzi di dumping. La bassa resa del granturco dolce, benché non si possa escludere che abbia contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, essendo limitata a un solo anno del periodo in esame si è ritenuto che non abbia attenuato il nesso di causalità al punto da renderlo non reale o non sostanziale. 5.2.3. Inondazioni in Thailandia (318) La CFNA ha affermato che una carenza di approvvigionamento causata da inondazioni in Thailandia rappresentava un’altra causa di pregiudizio. (319) La Commissione ha osservato che la CFNA non ha fornito ulteriori dettagli né elementi di prova a sostegno di tale affermazione. (320) Benché la Thailandia sia stata effettivamente colpita da gravi inondazioni nel 2022, con un impatto negativo sul settore agricolo e in particolare sulla produzione di riso ( 114 ) , le statistiche sulle importazioni di cui alla tabella 12 recanti il livello delle importazioni di granturco dolce originarie di paesi terzi hanno dimostrato che il livello delle importazioni di granturco dolce dalla Thailandia non ha subito ripercussioni negative. Al contrario, le importazioni dalla Thailandia sono aumentate tra il 2021 e il 2022, passando da 4 345 tonnellate a 4 863 tonnellate, pari a un aumento del 12 %. La Commissione non ha pertanto ritenuto che le inondazioni in Thailandia fossero una causa di pregiudizio per l’industria dell’Unione. 5.2.4. Calo del consumo (321) Come descritto al considerando 243, il consumo dell’Unione è aumentato del 3 % tra il 2021 e il 2022, seguito da un calo significativo del 9 % nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2021. Nel contempo le importazioni cinesi sono aumentate in modo significativo, passando dal 6 % nel 2022 al 16 % nel 2023, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 91 % all’82 %. (322) Sebbene il calo del consumo possa aver contribuito a una riduzione della produzione e delle vendite a causa del calo della domanda, la Commissione ha osservato che la riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione ha coinciso con l’aumento della quota di mercato delle esportazioni cinesi. Secondo la Commissione quindi il calo del consumo non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole al punto da renderlo non reale o non sostanziale. 5.2.5. Costi delle materie prime e dell’energia (323) La CFNA ha osservato che la guerra in Ucraina può aver posto sfide ai produttori dell’Unione sotto forma di maggiori costi dell’energia e di problemi di sicurezza dell’approvvigionamento. (324) Come indicato al considerando 280, il costo unitario medio del costo delle merci vendute è aumentato di oltre il 30 % nel 2022 e di un ulteriore 5 % nel 2023, principalmente a causa degli aumenti dei prezzi delle principali materie prime come l’energia, le lattine e il granturco dolce. Tuttavia data la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi in linea con l’aumento dei costi e di rimanere redditizia. (325) Pur non potendo escludere che gli aumenti dei prezzi delle materie prime abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che ciò non abbia attenuato il nesso di causalità al punto da renderlo non reale o non sostanziale. 5.3. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (326) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume delle esportazioni (in tonnellate) [51 698 -80 502 ] [46 673 -72 677 ] [36 129 -56 260 ] [35 794 -55 738 ] Indice 100 90 70 69 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) [1 285 -2 003 ] [1 466 -2 285 ] [1 671 -2 603 ] [1 786 -2 782 ] Indice 100 114 130 139 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (327) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione è diminuito del 31 %. Nello stesso periodo i prezzi di vendita di tali esportazioni sono aumentati del 39 %. (328) Tenuto conto del fatto che i volumi delle esportazioni rappresentano solo il 10 % circa delle vendite dell’Unione e che l’andamento dei volumi delle vendite e dei prezzi di vendita era simile alla tendenza osservata per le vendite dell’industria dell’Unione nell’Unione, è evidente che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non costituisce un elemento chiave nella valutazione globale della situazione economica dell’industria dell’Unione. (329) La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, né è stato in grado di attenuare il nesso di causalità per quanto riguarda le importazioni dalla Cina. 5.4. Conclusioni sul nesso di causalità (330) La Commissione ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina. L’aumento delle importazioni cinesi nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta ha coinciso con il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Il forte aumento della quota di mercato cinese ha comportato un notevole calo delle vendite dei produttori dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta e un calo dei volumi di produzione nel periodo dell’inchiesta. Nel contempo i livelli delle scorte sono aumentati drasticamente e il tasso di gare d’appalto con esito positivo è diminuito. La tendenza di questi indicatori di volume ha evidenziato un chiaro pregiudizio in termini di volume. Le importazioni cinesi erano effettuate a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Pur mantenendosi positiva, la redditività è rimasta al di sotto del profitto di riferimento. (331) Altri fattori esaminati sono stati le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, le inondazioni in Thailandia, il calo del consumo dell’Unione e un cattivo raccolto di granturco dolce nel 2022. (332) La Commissione ha pertanto distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Nessuno dei fattori, considerati singolarmente o collettivamente, ha influito sulla situazione dell’industria dell’Unione in misura sufficiente a mettere in discussione la conclusione secondo cui le importazioni cinesi erano la causa di un pregiudizio notevole. (333) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio riguarda principalmente la perdita di volumi in termini di vendite e volumi di produzione, l’utilizzo degli impianti e l’aumento dei livelli delle scorte. Nel contempo l’industria dell’Unione ha risentito dei prezzi bassi delle importazioni, che erano inferiori ai prezzi di vendita dell’Unione e hanno ridotto il livello di redditività, che è rimasto costantemente al di sotto del profitto di riferimento. 6. LIVELLO DELLE MISURE (334) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. (335) Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In questa fase dell’inchiesta la Commissione non ha adottato alcuna decisione in merito alle distorsioni relative alle materie prime, che sarà adottata nella fase definitiva dell’inchiesta. 6.1. Margine di underselling (336) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. (337) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (338) In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Il profitto base è stato stabilito con riferimento alla redditività dell’industria dell’Unione ritenuta possibile in assenza delle importazioni cinesi oggetto di dumping. Tale margine di profitto è stato calcolato al 14 % Tale livello di redditività è già stato confermato nella precedente inchiesta antidumping concernente le importazioni dalla Thailandia ( 115 ) . (339) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. (340) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di underselling confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione. (341) Gli adeguamenti del prezzo all’esportazione descritti al punto 3.4.2 si applicano anche ai prezzi CIF utilizzati nei calcoli dell’underselling. (342) Il livello di underselling per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie della Cina» è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. considerando 234). Paese Società Margine di dumping (in %) Margine di pregiudizio (in %) Cina Sunflower Group: — Sun Flower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Industry Co., Ltd, Ganzhou City, Cina 42,4 37,5 Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina 54,3 81,8 Altre società che hanno collaborato 48,1 61,2 Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 54,3 81,8 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione (343) Come spiegato nell’avviso di apertura, il denunciante ha fornito nella denuncia elementi di prova sufficienti a dimostrare che nel paese interessato esistono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda il prodotto in esame. Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, le scatole in acciaio per conserve, che rappresentano ciascuno almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame, sono soggette a IVA all’esportazione nel paese interessato. (344) La Commissione continuerà a indagare sulle presunte distorsioni per effettuare la valutazione del livello appropriato delle misure in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base nella fase definitiva dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che è opportuno determinare l’importo dei dazi provvisori in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. (345) Per quanto riguarda Sunflower Group, il dazio antidumping provvisorio è pertanto fissato al livello del margine di underselling. (346) Per quanto riguarda Tongfa Group, il dazio antidumping provvisorio è pertanto fissato al livello del margine di dumping. 6.3. Conclusioni sul livello delle misure (347) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Cina Sunflower Group: — Sun Flower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Industry Co., Ltd, Ganzhou City, Cina 37,5  % Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina 54,3  % Altre società che hanno collaborato 48,1  % Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 54,3  % 7. INTERESSE DELL’UNIONE (348) Avendo deciso in questa fase di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei grossisti, dei dettaglianti, degli utilizzatori, dei consumatori e degli agricoltori. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (349) L’industria dell’Unione è composta da 11 produttori o gruppi di produttori, con circa 3 460 dipendenti (ETP). I produttori sono distribuiti in tutta l’Unione con diversi produttori situati in Ungheria e in Francia. (350) Alla luce delle risultanze relative al pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione, l’istituzione di misure consentirebbe all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi di vendita e di migliorare la sua redditività in linea con gli aumenti dei costi, mantenendo un livello competitivo sul proprio mercato. L’industria dell’Unione sarebbe anche in grado di recuperare la quota di mercato perduta, aumentando i quantitativi di produzione e di vendita sul mercato dell’Unione. A causa dell’aumento delle importazioni cinesi, i produttori dell’Unione non sono stati in grado di vendere il loro volume di produzione, accumulando un livello elevato di scorte nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. L’istituzione di misure consentirebbe all’industria dell’Unione di attingere ai livelli delle scorte esistenti per ridurre i costi fissi. (351) Con tutta probabilità l’assenza di misure avrebbe ulteriori effetti negativi notevoli sull’industria dell’Unione, in termini di calo delle vendite e dei volumi di produzione, nonché di ulteriori aumenti dei livelli delle scorte. Un’ulteriore contrazione dei prezzi comporterebbe un nuovo deterioramento finanziario della sua situazione economica in termini di redditività e investimenti futuri, mettendo a repentaglio il suo futuro e l’occupazione. (352) Si è pertanto concluso che le misure provvisorie sono nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali (353) Alla data dell’apertura sono stati contattati 20 importatori indipendenti, operatori commerciali e dettaglianti. Come descritto al considerando 32, sei importatori e operatori commerciali indipendenti hanno fornito le informazioni richieste. È stato selezionato un campione di due importatori indipendenti, uno dei quali ha fornito una risposta al questionario che è stata verificata. L’importatore che ha collaborato rappresentava circa il [17-27] % delle importazioni di granturco dolce durante il periodo dell’inchiesta. Si è svolta un’audizione con le associazioni di importatori FRUCOM e Waren-Verein. (354) Secondo l’importatore che ha collaborato i prodotti di granturco dolce originari della RPC scompariranno dal mercato in caso di istituzione delle misure. L’importatore ha sostenuto che a breve termine gli importatori perderanno competitività in relazione alle vendite di granturco dolce di paesi terzi e a causa della mancanza di fonti alternative di approvvigionamento dai mercati di altri paesi terzi. Il fatturato e i profitti risulteranno pertanto ridotti, con un potenziale impatto sul livello di occupazione. (355) Considerando che il granturco dolce rappresentava una quota relativamente limitata del fatturato dell’importatore che ha collaborato e tenuto conto del fatto che il numero di ETP direttamente collegati al granturco dolce è relativamente limitato, si ritiene che gli importatori non sarebbero colpiti in modo sproporzionato dall’istituzione delle misure. La Commissione ha inoltre ritenuto che, per i futuri contratti di vendita, l’importatore sarà in grado di trasferire almeno in parte gli aumenti di prezzo ai propri clienti. (356) L’importatore che ha collaborato ha sottolineato la potenziale minaccia esistenziale posta dalla riscossione retroattiva dei dazi antidumping. (357) Come descritto al considerando 387, in questa fase dell’inchiesta non può essere presa alcuna decisione in merito alla riscossione retroattiva dei dazi. (358) Qualora non vengano istituite misure, gli importatori proseguiranno la loro attività di importazione di granturco dolce dalla RPC per venderlo a dettaglianti, al settore della ristorazione o ad altri utilizzatori. 7.3. Interesse dei dettaglianti e dei consumatori (359) Alla data dell’inchiesta la Commissione ha contattato diversi rivenditori di granturco dolce. Non è stata ottenuta alcuna collaborazione. Date le caratteristiche specifiche del mercato del granturco dolce, anche i consumatori privati e altri utilizzatori di granturco dolce, come le imprese di ristorazione, risentono delle misure. (360) In caso di istituzione delle misure, i dettaglianti e gli altri utilizzatori dovranno sostenere costi di acquisto più elevati per il granturco dolce a causa delle misure. (361) L’importatore che ha collaborato ha criticato il fatto che i prezzi medi di acquisto praticati dai dettaglianti comporteranno aumenti di prezzo per i consumatori privati. Secondo l’importatore inoltre il settore della ristorazione sarà influenzato negativamente anche dagli aumenti dei prezzi dovuti alla pressione sui prezzi causata dai maggiori costi e prezzi dei prodotti alimentari e dalla minore disponibilità dei clienti a spendere per mangiare fuori casa. Considerando che il granturco dolce in scatola per la ristorazione è prodotto solo in volumi limitati nell’UE, l’offerta principale continuerà a provenire dalla RPC a prezzi più elevati. (362) In assenza di misure, i dettaglianti, i consumatori privati e gli altri utilizzatori beneficeranno probabilmente di prezzi più bassi. (363) Secondo la Commissione il granturco dolce rappresentava una quota molto limitata del carrello della spesa dei consumatori. È probabile che l’eventuale incidenza dell’istituzione di dazi antidumping sulla situazione finanziaria di un consumatore medio sia trascurabile. (364) Alla luce dell’omessa collaborazione dei dettaglianti e degli altri utilizzatori e considerato che il granturco dolce rappresenta solo una percentuale marginale delle loro vendite e occupa uno spazio di vendita limitato nei negozi al dettaglio, si è concluso in via provvisoria che essi non risentiranno in modo sostanziale delle misure proposte. 7.4. Interesse dei fornitori (365) Come indicato al considerando 280, le principali materie prime del granturco dolce sono il granturco dolce grezzo e le lattine. In seguito all’apertura dell’inchiesta, si è manifestata un’associazione di produttori di lattine. La denuncia è stata sostenuta anche da associazioni di agricoltori. (366) In caso di istituzione delle misure, i fornitori di granturco dolce saranno in grado di mantenere la loro attività. (367) In assenza di misure, è probabile che i fornitori ne risentano qualora i produttori di granturco dolce dell’Unione debbano ridurre il loro volume di produzione. Considerando che gli agricoltori e i produttori di lattine sono strettamente legati al settore del granturco dolce, è molto probabile che una riduzione della produzione di granturco dolce nell’Unione incida anche sull’attività dei fornitori. (368) L’importatore che ha collaborato ha criticato il fatto che, in caso di istituzione delle misure, non sarà garantito che in particolare i principali operatori del mercato trasferiranno i loro profitti aggiuntivi. (369) La Commissione ha ritenuto che i fornitori subiranno un impatto più significativo in caso di mancata istituzione delle misure, in quanto perderebbero una certa quota della loro attività. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (370) Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che l’istituzione di misure non dovrebbe incidere negativamente sui fornitori. 7.5. Riduzione della concorrenza sul mercato dell’Unione e rischio di carenze di approvvigionamento (371) Nella sua risposta al questionario, l’importatore che ha collaborato Otto Frank ha criticato la presenza di una concorrenza limitata in caso di istituzione delle misure a causa del basso numero di produttori dell’UE, mettendo in guardia contro una situazione di oligopolio sul mercato. L’importatore ha inoltre avvertito che, in caso di future basse rese delle colture, la disponibilità di granturco dolce nell’Unione non può essere garantita. (372) L’importatore che ha collaborato ha inoltre osservato che, oltre alla Cina, nessun altro paese terzo è in grado di soddisfare lo standard di qualità e la competitività di prezzo richiesti dal mercato europeo. (373) Secondo la Commissione l’istituzione di misure non impedirà l’accesso nell’Unione delle importazioni oggetto delle misure, ma ha piuttosto lo scopo di eliminare l’impatto della distorsione delle condizioni di mercato derivante dalla presenza di importazioni oggetto di dumping. (374) Durante il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione era composta da 11 produttori o gruppi di produttori. Come indicato al considerando 262, durante il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione operava ben al di sotto della piena capacità. Si ritiene pertanto che l’industria dell’Unione sarà in grado di aumentare il proprio volume di produzione prima di raggiungere eventuali vincoli di capacità. I produttori dell’Unione hanno inoltre accumulato un livello considerevole di scorte di granturco dolce a causa delle importazioni dalla Cina, anch’esse disponibili per la vendita. (375) L’importatore che ha collaborato ha osservato che, oltre alla Cina, nessun altro paese terzo è in grado di soddisfare lo standard di qualità e la competitività di prezzo richiesti dal mercato europeo. (376) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, delle quote di mercato e del numero di fornitori indipendenti del prodotto in esame, le argomentazioni di cui sopra in merito alla concorrenza sono respinte. 7.6. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (377) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di granturco dolce originario della RPC. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (378) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (379) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di granturco dolce originario della Cina, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping al considerando 342. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. (380) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Cina Sunflower Group: — Sun Flower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Industry Co., Ltd, Ganzhou City, Cina 37,5  % Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina 54,3  % Altre società che hanno collaborato 48,1  % Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 54,3  % (381) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (382) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». (383) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (384) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. 9. REGISTRAZIONE (385) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (386) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. (387) In questa fase del procedimento non può essere presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (388) Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (389) Sia Sunflower group che Tongfa group hanno formulato osservazioni. Alla luce delle osservazioni di Sunflower group in merito all’esattezza dei calcoli per i costi dei materiali di consumo e del trasporto nazionale ai fini della determinazione del valore normale, la Commissione ha rivisto i propri calcoli del dumping per entrambi i gruppi. Altre osservazioni di entrambi i gruppi riguardavano il metodo utilizzato per i calcoli del dumping e saranno pertanto esaminate, se del caso, nella fase definitiva dell’inchiesta. 11. DISPOSIZIONI FINALI (390) Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (391) Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e di granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006 , attualmente classificato con i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Sunflower Group: — Sun Flower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Industry Co., Ltd, Ganzhou City, Cina 37,5  % 89SJ Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina 54,3  % 89SK Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 48,1  % Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 54,3  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Cina. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/309 della Commissione,. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/7407, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7407/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/309 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/309, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/309/oj ). ( 4 ) Decisione 2012/343/UE della Commissione, del 27 giugno 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 168 del 28.6.2012, pag. 38 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/343/oj ), considerando da 161 a 167. ( 5 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2762 . ( 6 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione « On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations », del 10 aprile 2024 (SWD(2024)91 final). ( 7 ) Georgetown University Center for Security and Emerging Technology, «Translation: Outline of the People’s Republic of China 14th Five-Year Plan for National Economic and Social Development and Long-Range Objectives for 2035», 13 maggio 2021. ( 8 ) China Canned Food Industry Association, «Outline of FYP14 for the Development of China’s Canned Food Industry». ( 9 ) Governo della RPC, «Opinions of the Central Committee of the Communist Party of China and the State Council on Comprehensively Promoting Key Works of Rural Revitalization in 2023», 13 febbraio 2023. ( 10 ) China Canned Food Industry Association, «Three-Year Special Action Plan (2021-2023)», 7 settembre 2021. ( 11 ) Governo della RPC, «Guangdong Province Agricultural Products Processing Industry Development Plan (2018-2025)», Yue Nong [2018] n. 195, 30 agosto 2018. ( 12 ) Governo della RPC, «General Office of the People’s Government of Heilongjiang Province on the issuance of Heilongjiang Province to speed up the promotion of high quality of agricultural products processing industry Notice of Three-Year Action Plan for Development (2023-2025)». ( 13 ) Governo della RPC, «Notice from the General Office of the People’s Government of Heilongjiang Province on the issuance of the three-year action plan (2023-2025) for accelerating the high-quality development of the agricultural product processing industry in Heilongjiang Province», regolamento [2023] n. 3, 25 giugno 2023. ( 14 ) Governo della RPC, «Notice from the General Office of the People’s Government of Heilongjiang Province on the issuance of several policies and measures to support the high-quality development of the intensive processing industry of agricultural products in Heilongjiang Province», regolamenti governativi [2023] n. 4, 25 giugno 2023. ( 15 ) Governo della RPC, «Implementation Opinions of the Suihua Municipal People’s Government Office on Accelerating the High-Quality Development of the Agricultural Products Processing Industry (2023-2025)», Suizheng Banfa [2023] n. 24, 31 agosto 2023. ( 16 ) Relazione — capitolo 3, pag. 55. ( 17 ) 36 Krypton, «Reviewing Zong Qinghou’s ten major life nodes», 25 febbraio 2024. ( 18 ) Huanlejia, «Relazione annuale 2022», aprile 2023, pag. 8. ( 19 ) Hebei Yaxiong Modern Agriculture Co. Ltd., «Public Transfer Instructions (draft declaration)», giugno 2017, pagg. 30, 43. ( 20 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile, considerando 75, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/802/oj ; Regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell’11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, considerando 58, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj . ( 21 ) Relazione — capitolo 2, pag. 7. ( 22 ) Relazione — capitolo 2, pagg. 7-8. ( 23 ) Relazione — capitolo 2, pagg. 10 e 18. ( 24 ) Cfr. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.html (consultato il 10 giugno 2025). ( 25 ) Relazione — capitolo 2, pagg. 29-30. ( 26 ) Relazione — capitolo 4, pagg. 57 92. ( 27 ) Relazione — capitolo 6, pagg. 149-150. ( 28 ) Relazione — capitolo 6, pagg. 153-171. ( 29 ) Relazione — capitolo 7, pagg. 204-205. ( 30 ) Relazione — capitolo 8, pagg. 207-208 e 242-243. ( 31 ) Relazione — capitolo 2, pagg. 19-24, capitolo 4, pagg. 69 e 99-100, capitolo 5, pagg. 130-131. ( 32 ) Cfr. http://en.tyhsp.cn/ (consultato il 10 giugno 2025). ( 33 ) Cfr. http://www.tfacan.com/page-10500.html (consultato il 10 giugno 2025). ( 34 ) Cfr. http://www.jsrunfeng.cn/ (consultato il 10 giugno 2025). ( 35 ) Cfr. https://www.wahaha.com.cn/#/Introduce (consultato il 10 giugno 2025). ( 36 ) Cfr. http://www.21jingji.com/article/20240718/herald/8041aff7549aaa03487bacb1128aa14f.html (consultato il 10 giugno 2025). ( 37 ) Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese. Cfr. relazione — capitolo 3, pagg. 47-50. ( 38 ) Cfr. http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm , paragrafo 20 (consultato il 10 giugno 2025). ( 39 ) Cfr. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm , sezione II.6, riquadro 2 (consultato il 10 giugno 2025). ( 40 ) Relazione — capitolo 2, pagg. 24-27. ( 41 ) Cfr. http://www.cnlic.org.cn/index.html (consultato l’11 giugno 2025). ( 42 ) Cfr. http://www.cnlic.org.cn/footers/footer-zc.html (consultato l’11 giugno 2025). ( 43 ) Ibidem. ( 44 ) Cfr. http://www.cnlic.org.cn/LingDaoHuoDong/202206/t20220630_64680.html (consultato l’11 giugno 2025). ( 45 ) Cfr. http://www.topcanchina.com (consultato il 10 giugno 2025). ( 46 ) Cfr. http://www.cnlic.org.cn/LingDaoHuoDong/202206/t20220630_64680.html (consultato l’11 giugno 2025). ( 47 ) Cfr. http://www.topcanchina.com/xhjj/4095 (consultato il 10 giugno 2025). ( 48 ) Ibidem. ( 49 ) Ibidem. ( 50 ) Cfr. http://www.topcanchina.com/myxrhqy/16113 (consultato il 10 giugno 2025). ( 51 ) Cfr. http://www.topcanchina.com/myxrhqy/16123 (consultato il 10 giugno 2025). ( 52 ) Cfr. http://www.topcanchina.com/xhhydw/11568 (consultato il 10 giugno 2025). ( 53 ) Relazione — capitolo 3, pag. 40. ( 54 ) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. — « Xi’s Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster »; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19. ( 55 ) Relazione — capitolo 3, pag. 41. ( 56 ) Cfr. https://merics.org/en/comment/who-ccp-chinas-communist-party-infographics (consultato il 10 giugno 2025). ( 57 ) Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era, cfr. al seguente indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 10 giugno 2025). ( 58 ) Financial Times (2020) — « Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise », cfr. al seguente indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 10 giugno 2025). ( 59 ) Cfr. https://njna.nanjing.gov.cn/jd/pcjd/jdgk/201807/t20180724_502337.html (consultato il 19 giugno 2025). ( 60 ) Cfr. http://js.news.cn/20250108/60bd844f35d747b3917cfe5131c0a677/c.html (consultato l’11 giugno 2025). ( 61 ) Cfr. articolo 5 della legge sull’economia privata, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202504/content_7022018.htm (consultato il 12 giugno 2025). ( 62 ) Relazione — capitolo 14, punti da 14.1 a 14.3. ( 63 ) Relazione — capitolo 4, pagg. 56-57 e 99-100. ( 64 ) Cfr. articoli 5 e 6 della legge sull’economia privata. ( 65 ) Cfr. http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm , paragrafi 6 e 15 (consultato il 10 giugno 2025). ( 66 ) Cfr. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm (consultato il 10 giugno 2025). ( 67 ) Ibidem, sezione II.1. ( 68 ) Cfr. http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/202201/t20220113_6386808.htm (consultato il 18 ottobre 2024). ( 69 ) Ibidem, sezione III.1.3. ( 70 ) Cfr. https://dsynews.com.cn/shipin/2023/03/31/17765.shtml (consultato il 10 giugno 2025). ( 71 ) Ibidem. ( 72 ) Ibidem. ( 73 ) Cfr. https://gxt.fujian.gov.cn/jdhy/zxzcfg/sjzcfg/202107/t20210707_5641856.htm (consultato il 12 giugno 2025). ( 74 ) Cfr. sezione III.2, disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202106/P020210628416237004949.pdf (consultato il 12 giugno 2025). ( 75 ) Cfr. piano di sviluppo di Heilongjiang per l’industria di trasformazione del granturco (2021-2025), pubblicato nel giugno 2021. ( 76 ) Ibidem, sezione III.1. ( 77 ) Cfr. https://www.sohu.com/a/756699103_121769698 (consultato il 12 giugno 2025). ( 78 ) Cfr. http://jilin.chinatax.gov.cn/art/2023/11/6/art_334_710476.html (consultato il 12 giugno 2025). ( 79 ) Relazione — capitolo 6, pagg. 171-179. ( 80 ) Relazione — capitolo 9, pagg. 260-261. ( 81 ) Relazione — capitolo 9, pagg. 257-260. ( 82 ) Relazione — capitolo 9, pagg. 252-254. ( 83 ) Relazione — capitolo 13, pagg. 360-361 e 364-370. ( 84 ) Relazione — capitolo 13, pag. 366. ( 85 ) Relazione — capitolo 13, pagg. 370-373. ( 86 ) Relazione — capitolo 6, pagg. 137-140. ( 87 ) Relazione — capitolo 6, pagg. 146-149. ( 88 ) Relazione — capitolo 6, pag. 149. ( 89 ) Cfr. il documento « Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022) », pubblicato il 28 agosto 2020 dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC» — commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa); disponibile all’indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 21 ottobre 2024). Il piano dispone di « attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «[ r ] enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […] . Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza ». ( 90 ) Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali, pubblicata dalla CBIRC il 15 dicembre 2020, disponibile all’indirizzo: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultato il 12 giugno 2025). ( 91 ) Cfr. http://www.gzjrw.com.cn/Item/396372.aspx (consultato il 12 giugno 2025). ( 92 ) Relazione — capitolo 6, pagg. 157-158. ( 93 ) Relazione — capitolo 6, pagg. 150-152, 156-160 e 165-171. ( 94 ) OCSE(2019), « OECD Economic Surveys: China 2019 », pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, cfr. all’indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 12 giugno 2025). ( 95 ) Cfr. http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 12 giugno 2025). ( 96 ) Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 97 ) http://www.dosm.gov.my/uploads/release-content/file_20241108110530.pdf . ( 98 ) https://www.rippling.com/country-hiring/malaysia-employees . ( 99 ) https://www.mida.gov.my/setting-up-content/human-resources-development-fund/ . ( 100 ) https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 . ( 101 ) https://www.st.gov.my/ . ( 102 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 103 ) http://www.dosm.gov.my/uploads/release-content/file_20241108110530.pdf . ( 104 ) https://www.rippling.com/country-hiring/malaysia-employees . ( 105 ) https://www.mida.gov.my/setting-up-content/human-resources-development-fund/ . ( 106 ) https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 . ( 107 ) https://www.st.gov.my/ . ( 108 ) Fonte: www.chinamoney.com.cn/ . ( 109 ) Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia ( GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/682/oj ). ( 110 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/875/oj ). ( 111 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ( GU L 310 del 2.12.2019, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1996/oj ). ( 112 ) https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-03/cmo-16-3-2023-summary_en.pdf . ( 113 ) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:F4_Developments_of_output_price_indices_for_cereals_(2015_%3D_100,_EU,_2015-2023).png . ( 114 ) https://www.world-grain.com/articles/17685-thailands-rice-crop-hurt-by-flooding . ( 115 ) Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia ( GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/682/oj ). ALLEGATO Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inseriti nel campione Paese Nome Codice addizionale TARIC RPC Anshan N&M Foods Co., Ltd. 89SL Fujian Golden Promise Food Technology Co., Ltd. 89SM Fujian Haishan Foods Co., Ltd. 89SN Fujian Lucheng Food Co., Ltd. 89SO Fujian Xingguang Foods Co., Ltd. 89SP Fujian Yuxing Fruit & Vegetable Foodstuff Development Co., Ltd. 89SQ Guangdong Zhicheng Food Co., Ltd 89SR Guilin Risheng Foods Co., Ltd 89SS HEBEI PENGDA FOOD CO., LTD 89ST Hebei Shuangsheng Agricultural Technology Co., Ltd. 89SU HEZE SANQING FOOD CO., LTD. 89SV Jieyang Chengfeng Industrial Co., Ltd. 89SW Jieyang Yuxiu Industrial Co., Ltd. 89SX Nanjing County Xingguang Canned Food Co., Ltd. 89SY SHANDONG SANGONGJU FOOD CO., LTD. 89SZ XINFENG RUNFENG FOODS CO., LTD. 89TA Zhangzhou Gangchang Canned Foods Co., Ltd. 89TB Zhangzhou Jiawei Foods Co., Ltd. 89TC Zhangzhou Tianbaolong Food Co., Ltd. 89TD Zhangzhou Xiangcheng Shunxing Canned Food Co., Ltd. 89TE ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1723/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il regolamento antidumping UE 2016/1036 disciplina le inchieste su dumping e pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, applicando il meccanismo dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, per paesi con distorsioni significative di mercato. Commercialisti e consulenti doganali consultano questa normativa per comprendere il calcolo del valore normale, l'identificazione di paesi rappresentativi, e l'applicazione di dazi compensativi su importazioni da paesi con economie non di mercato, come la Cina, dove interventi pubblici sostanziali distorcono prezzi e costi di produzione.

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