Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1724/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1724 della Commissione, dell’8 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India

Pubblicato: 08/08/2025 In vigore dal: 08/08/2025 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea utilizza per determinare il valore normale nelle inchieste antidumping quando rileva distorsioni significative nell'economia del paese esportatore?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/1724 stabilisce come calcolare il "valore normale" del carbonato di bario importato dalla Cina e dall'India per verificare se c'è dumping. Quando la Commissione accerta che nel paese esportatore esistono distorsioni significative (come controllo statale dell'economia, interferenze nei prezzi, mercati finanziari distorti), non può usare i prezzi praticati localmente. Invece, deve costruire un valore normale basato su costi di produzione "esenti da distorsioni" utilizzando un paese rappresentativo appropriato con sviluppo economico simile. Nel caso della Cina, la Commissione ha identificato la Turchia come paese rappresentativo, utilizzando i dati di importazione turchi e i costi di società turche (Sisecam e Alkim) per stabilire prezzi di riferimento per materie prime, energia e lavoro. Questo meccanismo protegge i produttori europei da prezzi artificialmente bassi derivanti da economie pianificate o controllate dallo Stato.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1724 della Commissione, dell’8 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1724 of 8 August 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of barium carbonate originating in the People`s Republic of China and India

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1724 11.8.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1724 DELLA COMMISSIONE dell’8 agosto 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 20 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India («paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 5 novembre 2024 da Kandelium Group GmbH («denunciante» o «Kandelium»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di carbonato di bario ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/482 della Commissione ( 2 ) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Parti interessate (4) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta il denunciante, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi e indiane, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate, e li ha invitati a partecipare. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Osservazioni in merito all’apertura (6) Non sono pervenute osservazioni in merito all’apertura. 1.5. Campionamento (7) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell’Unione (8) Essendovi un unico produttore noto dell’Unione, Kandelium Group GmbH, che rappresenta il 100 % della produzione dell’Unione, non è stato necessario ricorrere al campionamento. Campionamento degli importatori indipendenti (9) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (10) Sette società hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere incluse nel campione; tuttavia, tre di esse non erano importatori indipendenti bensì utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta e una di esse era tanto un importatore quanto un utilizzatore. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori indipendenti sulla base del volume delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta e della rivendita sul mercato dell’Unione. Tuttavia uno dei tre importatori inseriti nel campione non ha risposto al questionario degli importatori entro i termini stabiliti. Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese (11) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC») a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (12) Tre produttori esportatori della Cina hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni sul campione. Campionamento dei produttori esportatori in India (13) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell’India a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione dell’India presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (14) All’apertura dell’inchiesta vi era un solo produttore esportatore noto alla Commissione in India. Il produttore esportatore ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. Non si sono manifestati altri produttori esportatori. La Commissione ha pertanto ritenuto che non fosse necessario selezionare un campione e ha proposto che l’unico produttore esportatore fosse oggetto dell’inchiesta. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, il produttore esportatore noto e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito a tale decisione. Non è pervenuta alcuna osservazione. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (15) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (16) Inoltre, nella denuncia, il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti della possibile esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella Repubblica popolare cinese riguardanti il prodotto oggetto dell’inchiesta. Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, una delle materie prime per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, il diossido di carbonio, che rappresenta almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’esportazione. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate anche distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Cina le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC. (17) I questionari per i produttori esportatori, il produttore dell’Unione, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori sono stati messi a disposizione online ( 3 ) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (18) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell’Unione — Kandelium Group GmbH, Bad Hönningen, Germania Importatori — L’Aprochimide SRL, Muggiò, Italia — Kimpe SAS, Tolosa, Francia Utilizzatori — Kimpe SAS, Tolosa, Francia — Esmalglass S.A., Villareal, Spagna — Younexa S.A, Vall d’Alba, Spagna — Fritta S.A., Onda, Spagna Produttori esportatori cinesi — Guizhou Redstar Developing CO., LTD., Anshun City, Cina («Redstar») e — Guizhou Redstar Developing Import & Export Co., Ltd., Guiyang City, Cina — Hubei Jingshan Chutian Barium Salts Co., Ltd., Jingshan, Cina («Chutian») Produttore esportatore dell’India — Vishnu Barium Private Limited, Hyderabad, India. 1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (19) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (20) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato con il codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (21) Il carbonato di bario è un composto inorganico, avente la formula chimica BaCO 3 , utilizzato in un’ampia serie di applicazioni, ad esempio nell’industria del vetro e della ceramica. Nel processo di produzione del vetro, il carbonato di bario migliora la proprietà ottica del vetro, rendendolo più brillante. Nell’industria della ceramica, il carbonato di bario consente di creare superfici smaltate più lisce e uniformi. 2.2. Prodotto in esame (22) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC e dell’India, attualmente classificato con il codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10) («prodotto in esame»). 2.3. Prodotto simile (23) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e dell’India; e — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (24) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (25) Non sono pervenute osservazioni in merito alla definizione del prodotto. 3. DUMPING 3.1. Cina 3.1.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (26) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (27) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di carbonato di bario. Due produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (28) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Non è pervenuta alcuna risposta al questionario dal governo della RPC. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. (29) Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, e ha fatto riferimento alla Turchia quale possibile paese terzo rappresentativo appropriato. (30) L’11 aprile 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare la Turchia e il Messico. Alla Commissione sono pervenute osservazioni sulla prima nota dai produttori esportatori Redstar e Chutian e dal denunciante. Tali osservazioni sono state debitamente analizzate nella seconda nota. (31) Il 15 maggio 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per le società Türkiye şişe ve cam fabrikalari A.Ş («Sisecam») e Alkim Alkali Kimya A.Ş. («Alkim»), produttori in Turchia. (32) Alla Commissione sono pervenute osservazioni sulla seconda nota dai produttori esportatori Redstar e Chutian e dal denunciante. Tali osservazioni sono state trattate nel rispettivo punto della sezione 3.1.4. (33) A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.1.3. 3.1.2. Valore normale (34) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». (35) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (36) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.1.2.1.   Esistenza di distorsioni significative (37) In recenti inchieste concernenti il settore chimico nella RPC ( 4 ) la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (38) In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che provoca una distorsione nell’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ( 5 ) . In particolare la Commissione ha concluso che nel settore chimico non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 6 ) ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 7 ) . La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 8 ) . La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di attribuzione dei diritti di uso dei terreni nella RPC ( 9 ) . Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 10 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale degli attori societari nella RPC ( 11 ) . (39) Come in precedenti inchieste relative al settore chimico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha esaminato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale ( 12 ) (« relazione »), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come già riscontrato nel corso delle sue precedenti inchieste condotte a tale proposito. (40) Nella denuncia si sosteneva l’esistenza di distorsioni significative nel settore cinese del carbonato di bario. Si faceva riferimento alla relazione e, in particolare, al fatto che il sistema economico della RPC è un’«economia di mercato socialista», così come al ruolo attivo del partito comunista cinese («PCC») tanto nel settore pubblico quanto in quello privato nella RPC. (41) Più specificamente, nella denuncia è stato evidenziato quanto segue: — il mercato cinese dei prodotti chimici, compreso il settore del carbonato di bario, è soggetto a significative interferenze da parte del governo della RPC ( 13 ) ; — il mercato cinese delle sostanze chimiche, compreso il carbonato di bario, è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento del governo della RPC. Ad esempio il maggiore produttore di carbonato di bario in Cina, che rappresenta circa il 44 % della produzione totale di carbonato di bario cinese, Redstar, è di proprietà dello Stato. Inoltre, nel contesto della precedente inchiesta antidumping relativa alle importazioni di carbonato di bario dalla Cina ( 14 ) , la Commissione ha riscontrato che i consigli di amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato che producono carbonato di bario erano costituiti interamente o prevalentemente da amministratori nominati dal governo della RPC ( 15 ) ; — il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che consentono loro di esercitare un’influenza e un controllo costanti sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. In generale, il governo della RPC formula e supervisiona attivamente l’attuazione delle politiche economiche generali da parte delle singole società e partecipa al processo decisionale operativo attraverso la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di proprietà dello Stato e di cellule del partito nelle società, nonché definendo la struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato. Lo status particolare delle imprese di proprietà dello Stato nel contesto dell’economia cinese comporta una serie di vantaggi economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai fattori produttivi pertinenti, compresi i finanziamenti. Inoltre, in ragione del livello elevato di intervento pubblico nell’industria chimica e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato rispetto alla produzione complessiva, anche i produttori privati di carbonato di bario non possono operare a condizioni di mercato. Di conseguenza è probabile che tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore chimico siano soggette alla supervisione strategica e all’orientamento da parte del governo della RPC ( 16 ) ; — tramite la presenza statale in seno ai produttori di sostanze chimiche in Cina, il governo della RPC è in grado di interferire nei prezzi e nei costi di tali società. La denuncia ha fatto riferimento al capitolo 5 della relazione e ha sostenuto che, dato che tali risultanze si applicano più in generale all’economia cinese, le stesse sarebbero pertinenti per il settore del carbonato di bario in Cina e per i suoi fornitori di fattori produttivi ( 17 ) ; — si registra l’esistenza di politiche o misure pubbliche applicabili all’industria cinese del carbonato di bario che favoriscono in modo discriminatorio fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Specificamente, l’industria chimica, compresa la produzione di carbonato di bario, è considerata un settore chiave dal governo della RPC, come spiegato nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale («quattordicesimo piano quinquennale»). Altri piani o altre misure che forniscono sostegno all’industria cinese del carbonato di bario comprendono, tra l’altro, il parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell’industria petrolchimica e chimica durante il quattordicesimo piano quinquennale ( 18 ) ; — si registra l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale in Cina, con conseguenti distorsioni derivanti dal mantenimento in attività di imprese insolventi e dalla mancata fornitura di terreni a condizioni di mercato. A tale proposito, la denuncia ha fatto riferimento al capitolo 9 della relazione e ha sostenuto che, in considerazione del fatto che tali risultanze si applicano più in generale all’economia cinese, esse sarebbero pertinenti per l’industria chimica, compresa la produzione di carbonato di bario, in Cina ( 19 ) ; — in Cina i costi salariali sono distorti dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell’esercizio dei loro diritti all’organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva. La denuncia ha fatto riferimento al capitolo 13 della relazione e ha sostenuto che il settore chimico, compresa l’industria del carbonato di bario, è influenzata direttamente e indirettamente da distorsioni dei costi salariali ( 20 ) ; — l’accesso degli attori societari in Cina al capitale è soggetto a varie distorsioni. Il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche che sono imprese di proprietà dello Stato, le quali nel concedere l’accesso ai finanziamenti tengono conto di criteri diversi dalla redditività economica del progetto. I rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti e gli oneri finanziari per i prestiti sono mantenuti artificiosamente bassi per stimolare la crescita degli investimenti. Nella denuncia è stato asserito che, nonostante i passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da significative questioni e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Tali distorsioni incidono sulle condizioni di mercato in Cina in generale, anche nel settore chimico e quindi anche nella produzione di carbonato di bario ( 21 ) . (42) In conclusione, secondo la denuncia i prezzi o i costi, ivi compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la denuncia non è opportuno utilizzare nel presente caso i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. (43) La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. (44) A tale riguardo la Commissione ha innanzitutto valutato se il settore del carbonato di bario nella RPC sia in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità cinesi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Il settore del prodotto in esame è servito tanto da società private, quali Guizhou Hongtai Barium Industry Co., Ltd. ( 22 ) , Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Co., Ltd. ( 23 ) o Zaozhuang Yongli Chemical Co., Ltd. ( 24 ) , quanto da imprese di proprietà dello Stato quali il gruppo Sinochem ( 25 ) . Non è stato possibile stabilire il rapporto esatto tra produttori privati e produttori di proprietà dello Stato sul mercato del carbonato di bario. La Commissione ha tuttavia constatato che almeno un produttore è direttamente controllato dallo Stato, ossia Redstar ( 26 ) , che è effettivamente controllato dalla Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato dell’amministrazione comunale popolare di Qingdao ( 27 ) attraverso la società holding di proprietà dello Stato Qingdao Redstar Chemical Group Co., Ltd. ( 28 ) . Inoltre il gruppo Sinochem ( 29 ) è un’impresa centrale controllata dalla Commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato («SASAC» – State Asset Supervision and Administration Commission ) ( 30 ) e agisce in veste di operatore commerciale nel settore del carbonato di bario ( 31 ) . (45) Inoltre gli interventi del PCC nelle decisioni operative sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private ( 32 ) e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina. (46) Inoltre la legge sulla promozione del settore privato impone alle organizzazioni economiche private e ai loro operatori di sostenere la leadership del partito comunista cinese, aderire al sistema socialista con caratteristiche cinesi e partecipare attivamente alla costruzione di un potere socialista moderno ( 33 ) . (47) Dall’inchiesta è emerso che l’associazione nazionale di categoria che comprende il settore chimico è la CPCIF (China Petrochemical and Chemical Industry Federation). La CPCIF aderisce alla leadership generale del PCC, svolge attività di partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni di partito ( 34 ) . Inoltre l’autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili ( 35 ) e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CPCIF figurano l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche ( 36 ) . (48) Il gruppo Sinochem è membro della CPCIF ( 37 ) . (49) Più specificamente, l’associazione nazionale di categoria che rappresenta i produttori di carbonato di bario è la China Inorganic Salts Industry Association («CISIA») ( 38 ) . L’articolo 3 dello statuto della CISIA prevede che l’associazione deve aderire alla leadership generale del Partito comunista ( 39 ) . Inoltre impone all’associazione di accettare l’orientamento commerciale, la supervisione e la gestione dei dipartimenti del ministero degli Affari civili e della gestione industriale ( 40 ) . L’articolo 36 stabilisce altresì le condizioni per poter fungere da presidente, vicepresidente e segretario generale della CISIA, tra cui figurano aderire alla leadership del partito comunista cinese, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi, attuare con risolutezza la linea, i principi e le politiche del partito e possedere buone qualità politiche ( 41 ) . (50) Qingdao Redstar Chemical Group Co., Ltd. occupa la posizione di amministratore delegato della CISIA ( 42 ) . (51) Tanto le società pubbliche quanto quelle private nel settore chimico sono soggette a supervisione strategica e a orientamento. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore chimico e petrolchimico confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal quattordicesimo piano quinquennale e dalle prospettive per il 2035, secondo cui il governo della RPC intende accelerare la trasformazione e il potenziamento di settori chiave come i prodotti chimici ( 43 ) . (52) A tal fine il governo della RPC intende sostenere le organizzazioni economiche private affinché partecipino alle principali strategie nazionali e ai grandi progetti; nonché sostenere le organizzazioni economiche private affinché investano e avviino imprese nelle industrie strategiche emergenti, nelle industrie future e in altri settori, incoraggino la trasformazione tecnologica, così come la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali ( 44 ) . (53) Più specificamente il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimiche e chimiche durante il quattordicesimo piano quinquennale ( 45 ) («parere orientativo») stabilisce altresì che il governo della RPC accelererà la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali, svilupperà vigorosamente nuovi materiali chimici e prodotti della chimica fine e promuoverà la transizione della Cina da grande paese petrolchimico e chimico a forte potenza petrolchimica e chimica. Tale parere prevede altresì che entro il 2025 la concentrazione della produzione di prodotti chimici di base sarà ulteriormente migliorata e il tasso di utilizzo degli impianti supererà l’80 %, così come che la sicurezza dell’approvvigionamento di etilene equivalente sarà notevolmente rafforzata e la sicurezza dell’approvvigionamento di nuovi materiali chimici raggiungerà più del 75 % ( 46 ) . Inoltre il governo della RPC intende promuovere l’adeguamento della struttura industriale, ossia rafforzare le misure specifiche e regolamentare scientificamente le dimensioni dell’industria ( 47 ) . (54) L’industria del carbonato di bario è inoltre menzionata tra le « industrie soggette a restrizioni » nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale ( 48 ) , mentre le unità di produzione aventi la capacità di una sola linea inferiore a 20 000 tonnellate/anno di carbonato di bario di tipo normale figurano tra le « industrie obsolete » ( 49 ) da eliminare. (55) Inoltre alcuni documenti strategici cinesi riguardano anche i fattori produttivi utilizzati per produrre carbonato di bario, compreso il carbone. Ad esempio il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che la Cina deve promuovere l’uso pulito ed efficiente del carbone e processi brevi per la trasformazione del carbone in prodotti chimici ( 50 ) . (56) Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore del carbonato di bario sono riscontrabili a livello provinciale, ad esempio nel quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica volto a promuovere a tutto tondo il potenziamento delle fondazioni industriali e la modernizzazione della catena industriale, accelerare l’eliminazione della capacità produttiva arretrata e inefficiente e promuovere lo sviluppo dei prodotti chimici verso la funzionalizzazione, il perfezionamento e la differenziazione. Tale piano intende altresì orientare le imprese verso fusioni e riorganizzazioni, ottimizzare l’assegnazione delle risorse e la struttura della catena industriale e migliorare l’efficienza e la redditività della produzione ( 51 ) e, più specificamente, controllare l’aumento e l’ottimizzazione delle scorte e creare e costruire cluster moderni dell’industria chimica del carbone nel sud della provincia di Shandong a Zaozhuang. Detto piano mira altresì a sfruttare appieno i vantaggi dell’industria chimica del carbone di base, ridurre la capacità produttiva dell’industria chimica del carbone tradizionale e accelerare lo sviluppo e la produzione a valle di prodotti chimici fini a base di carbone ( 52 ) . Zaozhuang Yongli Chemical Co., Ltd. è situata a Zaozhuang ( 53 ) . (57) Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale di Guizhou sullo sviluppo economico e sociale e sulle prospettive per il 2035 stabilisce che la provincia intende ricercare e sviluppare attivamente processi e tecnologie nuovi per l’industria chimica del bario, concentrarsi sullo sviluppo del tipo per uso elettronico, del tipo per uso come reagente, del tipo farmaceutico e di altri prodotti a base di sale di bario, nonché aumentare l’utilizzo globale delle risorse di scarto del sale di bario ( 54 ) . (58) Allo stesso modo, il quattordicesimo piano quinquennale di Guizhou sullo sviluppo di cluster di industrie strategiche ed emergenti impone di adoperarsi per creare un cluster caratteristico dell’industria dei nuovi materiali incentrato sui materiali chimici a base di sale di bario, così come di accelerare il miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’industria ( 55 ) . (59) Redstar e Guizhou Hongtai Barium Industry Co., Ltd. hanno entrambe sede a Guizhou. (60) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale in seno alle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha constatato che il presidente di Redstar agisce altresì in veste di segretario del comitato di partito e presidente di Qingdao Redstar Chemical Group Co., Ltd. ( 56 ) . (61) Dall’inchiesta è emerso altresì che Guizhou Hongtai Barium Industry Co., Ltd. garantisce che sessioni di formazione in merito al partito siano erogate al suo personale dal vicesegretario del comitato di lavoro del partito dell’organizzazione non sociale della contea ( 57 ) . Inoltre la società è situata nel parco industriale della contea di Tianzhu ( 58 ) e il presidente della società di investimento industriale della contea di Tianzhu, di proprietà dello Stato, che gestisce tale parco agisce anche in veste di segretario della sezione di partito ( 59 ) . (62) Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sinochem riveste l’incarico di segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio di amministrazione svolgono le funzioni di vicesegretari del comitato di partito ( 60 ) . Inoltre il gruppo Sinochem si presenta come una società che aderisce agli orientamenti del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, rafforza efficacemente la leadership generale del partito sull’impresa, approfondisce l’edificazione del partito e dà piena attuazione al ruolo delle organizzazioni del partito a tutti i livelli ( 61 ) . (63) Non è stato possibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra tutti i produttori cinesi di carbonato di bario e il PCC. Tuttavia, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore del settore chimico, la Commissione ha ritenuto che le informazioni accertate nelle recenti inchieste relative al settore chimico, come indicato al considerando 38, siano pertinenti anche per il prodotto oggetto dell’inchiesta. (64) Nel settore del carbonato di bario inoltre esistono politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha individuato diversi documenti che dimostrano che l’industria del carbonato di bario beneficia degli orientamenti e dell’intervento del governo nel settore chimico, dato che il carbonato di bario rappresenta un sottosettore del settore chimico. (65) L’industria chimica è costantemente considerata un settore chiave dal governo della RPC ( 62 ) . Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti riguardanti i prodotti chimici, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale, il governo della RPC ha previsto per l’industria chimica interventi di ottimizzazione e ammodernamento ( 63 ) . (66) Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che il governo della RPC ottimizzerà la struttura organizzativa, ossia renderà le principali imprese più grandi e più forti, spingerà le imprese ad accelerare le fusioni e le riorganizzazioni transregionali e interproprietarie, ad aumentare la concentrazione industriale e a condurre operazioni internazionali. Nei settori chimico, petrolchimico, siderurgico, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e in altri settori, svilupperà inoltre un gruppo di imprese leader nella catena industriale aventi una posizione dominante a livello ecologico e una competitività di base ( 64 ) . (67) Inoltre, secondo la comunicazione sulla promozione dello sviluppo sano dell’industria chimica moderna del carbone, il governo della RPC intende rafforzare ulteriormente gli orientamenti in materia di pianificazione, ottimizzare la configurazione industriale e promuovere l’attuazione accelerata della trasformazione delle tecnologie avanzate e delle attrezzature, nonché l’ammodernamento di progetti moderni esistenti nel settore chimico del carbone ( 65 ) . (68) Più specificamente, l’inchiesta ha portato altresì a riscontrare elementi di prova degli orientamenti e dell’intervento del governo della RPC a livello locale, come nel caso di Guizhou, dove negli ultimi anni, la contea di Tianzhu si è concentrata strettamente sull’obiettivo di costruire un’importante base della chimica fine incentrata sul sale di bario a livello nazionale e un cluster industriale del sale di bario di livello pari a 10 miliardi di CNY, ha attuato profondamente il piano di raddoppio dell’industria del sale di bario e si è concentrata sulla costruzione di un sistema industriale intensivo, di fascia alta, verde, intelligente e moderno del sale di bario e ha promosso pienamente lo sviluppo di alta qualità della nuova industrializzazione di Tianzhu. Sulla base della dotazione di risorse di baritina, la contea di Tianzhu aderisce alla costruzione della leadership del partito, si adopera per creare un parco chimico provinciale e una zona di sviluppo economico provinciale e pianifica attivamente lo sviluppo del parco in questione ( 66 ) . (69) Inoltre, nel 2022, il parco industriale di Tianzhu ha stilato un elenco di 20 progetti di investimento, incentrati sull’industria leader del sale di bario, focalizzati sulle catene industriali a monte e a valle dei sali di bario. Attualmente il parco ha riunito oltre 90 imprese chiave quali Guizhou Hongtai Barium Industry Co., Ltd. ( 67 ) . (70) Il governo della RPC interviene anche a monte nella catena industriale, organizzando la fornitura di baritina, un fattore produttivo fondamentale per la produzione di carbonato di bario: secondo il principio che prevede di «integrare alcune società, potenziarne alcune e ritirarne altre», dall’ottobre del 2023, la contea di Tianzhu ha integrato 17 imprese ottenendone sette e Tianzhu Chemical Mining è una di esse ( 68 ) . Tianzhu Chemical Mining è un fornitore chiave di Guizhou Hongtai Barium Industry Co., Ltd. ( 69 ) . (71) Analogamente, a Hubei, il comune di Jingshan ha inserito Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Co., Ltd. come società appartenente alla categoria dei «piccoli giganti» ( 70 ) . Il governo della RPC definisce «piccoli giganti» le società come le nuove élite delle piccole e medie imprese cinesi attive nella produzione manifatturiera, specializzate in un mercato di nicchia e in tecnologie all’avanguardia e intende incrementare il sostegno a favore dei «piccoli giganti» nel periodo 2024-2026, prestando particolare attenzione alle principali catene industriali, alle industrie strategiche emergenti e ad altri settori. I fondi allocati saranno utilizzati per incoraggiare tali imprese ad affrontare le sfide tecnologiche, realizzare prodotti nuovi, sviluppare le capacità di sostegno per la catena industriale e aiutare le amministrazioni locali a coltivare i «piccoli giganti» ( 71 ) . (72) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato. (73) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore chimico a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. (74) Inoltre il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato anche dalle distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 38. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) ( 72 ) . (75) Nella presente inchiesta non sono stati inoltre forniti elementi di prova attestanti che il settore del carbonato di bario non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Anche il parere orientativo menzionato in precedenza, che impone di migliorare le politiche di sostegno, rafforzare il coordinamento tra le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione e di esportazione e le politiche industriali al fine di rendere pienamente funzionante la piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza e promuovere il collegamento tra imprese e banche ( 73 ) , esemplifica molto bene questo tipo di intervento governativo. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (76) La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/si procurano questi fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (77) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo di per sé prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (78) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dei terreni, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. 3.1.2.2.   Argomentazioni presentate dalle parti interessate (79) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base al caso di specie. (80) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito alle distorsioni significative che incidono sull’industria del carbonato di bario nella RPC da Redstar nella sua risposta al questionario per i produttori esportatori e nelle sue osservazioni sulla prima nota della Commissione in merito alle fonti per la determinazione del valore normale. (81) La società ha sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base non dovrebbe essere applicato nella presente inchiesta, in quanto l’industria cinese del carbonato di bario opera in condizioni orientate al mercato. Redstar ha inoltre chiesto alla Commissione di accettare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno indicati dalla società, che è una società quotata in borsa. Secondo Redstar, i prezzi e i costi delle materie prime e dell’energia comunicati per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono basati sul mercato ed esenti da distorsioni. Tale società ha sottolineato che la Commissione ha il diritto di utilizzare i costi della società registrati sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base «nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate». La società ha infine sostenuto che, qualora la Commissione constati l’esistenza di distorsioni significative, occorre effettuare una valutazione individuale per Guizhou Redstar, come indicato all’articolo 2, paragrafo 6 bis , terzo comma, del regolamento di base. (82) Come analizzato in dettaglio nella sezione 3.1.2.1, nel contesto dell’inchiesta la Commissione ha riscontrato elementi di prova effettivi dell’esistenza di distorsioni significative che incidono sull’industria del carbonato di bario in Cina. Per questo motivo l’uso del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base per stabilire il valore normale è giustificato. Nessuno di tali elementi di prova è stato confutato in modo efficace da Redstar. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione della società secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base non si applicherebbe alla presente inchiesta. (83) Per quanto riguarda l’argomentazione della società secondo cui la valutazione delle distorsioni significative dovrebbe essere eseguita individualmente per ciascun produttore esportatore inserito nel campione, la Commissione ha rammentato che una volta stabilito che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore, il valore normale è costruito per ciascun produttore esportatore utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato, secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. Sebbene sia corretto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), consenta l’utilizzo dei costi registrati sul mercato interno qualora sia positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, nella presente inchiesta i costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta non sono stati positivamente accertati essere esenti da distorsioni dai produttori esportatori in questione o da qualsiasi altra parte interessata. L’argomentazione della società è stata pertanto respinta. 3.1.2.3.   Conclusioni (84) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel presente caso per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva. 3.1.3. Paese rappresentativo 3.1.3.1.   Osservazioni generali (85) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 74 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese; — l’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (86) Come illustrato ai considerando 30 e 31, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale («note»). Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. 3.1.3.2.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC (87) Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha spiegato che il prodotto oggetto dell’inchiesta sembra essere fabbricato soltanto in paesi che non presentano un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC conformemente ai criteri indicati al considerando 85. (88) Poiché tutti i paesi in cui si produce il prodotto oggetto dell’inchiesta presentano un livello di sviluppo economico diverso da quello della RPC, la Commissione ha preso in considerazione la produzione di un prodotto nella stessa categoria generale e nel medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta. (89) Successivamente la Commissione ha individuato la Turchia e il Messico come paesi: i) nei quali era nota la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale (rispettivamente: sali inorganici e carbonato di stronzio) e allo stesso settore (chimico); e ii) che presentano un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, ossia sono tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. (90) A seguito della prima nota Kandelium ha affermato nelle proprie osservazioni che entrambi i paesi rappresentano una scelta adeguata, Chutian non ha espresso il proprio parere sulla selezione, mentre Redstar ha asserito che i dati della Turchia mostrano una disponibilità e un’affidabilità migliori rispetto a quelli del Messico. 3.1.3.3.   Esistenza di dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo (91) Per i due paesi considerati (Messico e Turchia), la Commissione ha ulteriormente verificato l’esistenza di dati prontamente disponibili, compresi i dati sulle importazioni dei fattori produttivi e i dati finanziari dei produttori pertinenti di tali potenziali paesi rappresentativi. (92) Dall’analisi della Commissione è emerso che per la Turchia erano disponibili dati sui volumi rappresentativi esenti da distorsioni del principale fattore produttivo per la produzione di carbonato di bario (minerale di baritina grezzo, non trasformato), rispetto al Messico. Per la Turchia erano inoltre disponibili dati societari (per due società) dai quali emergevano importi ragionevoli per i profitti e per le SGAV per una parte sostanziale del periodo dell’inchiesta. Inoltre le importazioni turche di minerale di baritina non sono state sostanzialmente interessate da importazioni dalla RPC o da uno dei paesi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 75 ) . (93) La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe utilizzato la Turchia e la produzione di sali inorganici (solfati), un prodotto simile al prodotto oggetto dell’inchiesta, al fine di stabilire un paese rappresentativo appropriato per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (94) Per quanto riguarda i produttori turchi e la disponibilità dei loro dati, la Commissione ha individuato due produttori di solfato, Sisecam e Alkim, per i quali erano disponibili risultati finanziari che evidenziano un congruo importo di profitti e SGAV per il 2024, periodo che si sovrappone per tre trimestri al periodo dell’inchiesta. (95) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della propria intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato e i dati relativi a profitti e SGAV di Sisecam (per il segmento chimico) e Alkim del 2024, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di stabilire costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. 3.1.3.4.   Livello di protezione sociale e ambientale (96) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.1.3.5.   Conclusioni (97) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.1.4. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (98) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (99) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati sulle importazioni della banca dati Global Trade Atlas («GTA») relativi alla Turchia per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. (100) Inoltre, per quanto riguarda il carbone termico bituminoso, nella seconda nota la Commissione ha stabilito che saranno utilizzati i prezzi medi del Fondo monetario internazionale (FMI) nel periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda il CO 2 liquefatto, in assenza di dati affidabili e rappresentativi sulle importazioni dalla Turchia, la Commissione ha dichiarato che avrebbe fatto ricorso ai prezzi all’importazione del GTA per il CO 2 liquefatto proveniente dall’India (principale esportatore) in tutti i paesi del mondo come parametro di riferimento. (101) La Commissione ha dichiarato altresì che avrebbe utilizzato i dati dell’Istituto turco di statistica ( 76 ) e dell’autorità di regolamentazione del mercato dell’energia ( 77 ) per stabilire rispettivamente i costi del lavoro e quelli dell’energia esenti da distorsioni. (102) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime (3 %-5 %) e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime, utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti in Turchia. (103) In seguito alla seconda nota Kandelium ha sostenuto che i valori di riferimento internazionali non rispecchiano accuratamente i costi effettivi sostenuti dai produttori in Turchia e che i dati utilizzati dovrebbero somigliare ai costi effettivamente sostenuti dai produttori nel paese rappresentativo. In tale contesto Kandelium ha sostenuto che i prezzi del carbone termico bituminoso (per il quale è stato utilizzato il parametro di riferimento dell’FMI) dovrebbero riflettere i prezzi CIF, compresi i costi di trasporto e assicurazione, piuttosto che i prezzi FOB. Secondo Kandelium, soltanto il prezzo CIF fornisce un valore di riferimento adeguato per i prezzi praticati nel paese rappresentativo. (104) Come indicato nelle note, è in effetti prassi della Commissione individuare innanzitutto il costo corrispondente in un paese rappresentativo appropriato. Qualora nelle statistiche nazionali o sulle importazioni del paese rappresentativo non fosse disponibile un valore di riferimento rappresentativo per un particolare fattore produttivo (come per il carbone termico bituminoso nel caso di specie), la Commissione può utilizzare prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni. Ciò è esplicitamente previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), secondo trattino. Qualora siano utilizzati tali altri valori di riferimento, la Commissione non determina tuttavia più il prezzo di tale fattore produttivo praticato nel paese rappresentativo dai produttori nazionali (nel caso di specie la Turchia) e pertanto non è tenuta a stabilire il prezzo CIF per tale valore di riferimento. Alla luce di quanto precede, l’argomentazione di Kandelium è stata respinta. 3.1.4.1.   Fattori produttivi (105) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi del carbonato di bario Fattore produttivo Codice SA del prodotto Altri codici della nomenclatura utilizzati nel paese interessato Valore esente da distorsioni in CNY Unità di misura Materie prime Minerale di baritina grezzo 2511 10/251110000011 0,941 kg Carbone di antracite 2701 11/270111000011 1,105 kg CO 2 liquido 2811 21/2811210000, 28112100090 1,331 kg Carbon fossile bituminoso 2701 12/270112000010 897,11 tm Lavoro (manodopera) Lavoro (manodopera) [N/D] [47,68 -62,75 ] ETP Energia Carbon fossile bituminoso 2701 12/270112000010 897,11 tm Energia elettrica [N/D] 0,75 kWh Sottoprodotti Zolfo 2503 00/25030010, 25030090013, 25030090018 0,73 kg Materie prime (106) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime (diverse dal carbon fossile bituminoso, per il quale è utilizzato il parametro di riferimento del FMI) consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. (107) Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 ( 78 ) . (108) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 84 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. (109) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra le materie prime del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. (110) A seguito della seconda nota Chutian ha asserito che l’uso dei dati del GTA sulle importazioni turche per determinare il valore del minerale di baritina grezzo è inadeguato e che si dovrebbero piuttosto utilizzare i prezzi all’esportazione del minerale di baritina indiano. Più specificamente, Chutian ha sostenuto che i prezzi all’importazione turchi non sono rappresentativi dei normali prezzi del minerale di baritina, in quanto riguardano principalmente un costoso minerale di baritina di alta qualità destinato a soddisfare le esigenze delle industrie del gas e del petrolio, piuttosto che il consumo generale. Secondo Chutian, invece, l’India non produce minerale di baritina di alta qualità e le esportazioni indiane sono costituite da minerale di baritina di qualità bassa e media, che sono della stessa qualità di quello utilizzato da Chutian nella sua produzione. (111) È indiscutibile che la maggior parte della domanda di minerale di baritina in Turchia (nonché in numerosi altri paesi con operazioni di perforazione) proviene dalle industrie petrolifere e di perforazione e che parte di tale domanda è soddisfatta da importazioni da paesi terzi. Tuttavia, sulla base del GTA, anche la grande maggioranza delle esportazioni indiane è destinata verso paesi produttori di petrolio e gas in Medio Oriente e negli Stati Uniti e il mercato interno indiano della baritina serve in modo predominante l’industria petrolifera e del gas. Ciò significa che la gamma di prodotti del minerale di baritina indiana non è sostanzialmente diverso dal minerale di baritina importato in Turchia. L’argomentazione secondo cui i prezzi indiani e i tipi di minerale di baritina sono più rappresentativi del minerale di baritina utilizzato dai produttori cinesi rispetto al minerale importato in Turchia non può pertanto essere accolta come valida. Inoltre Chutian non ha fornito alcun elemento di prova sostanziale a sostegno delle proprie affermazioni e, in ogni caso, i prezzi delle importazioni turche di minerale di baritina sono coerenti con le informazioni di mercato sui prezzi indiani ( 79 ) . L’argomentazione di Chutian è stata pertanto respinta. (112) Redstar ha inoltre suggerito che il prezzo di riferimento adeguato per la baritina dovrebbe invece essere basato sui prezzi all’importazione della baritina indiana. Secondo Redstar, i prezzi indiani sarebbero più rappresentativi, in quanto l’India rimane uno dei principali esportatori di baritina a livello mondiale e l’utilizzo dei prezzi delle importazioni indiane riflette il reale stadio commerciale determinato dal mercato in un contesto concorrenziale in termini prezzi e di volumi elevati. Secondo Redstar, optare per i prezzi indiani all’importazione di minerale di baritina sarebbe coerente anche con l’uso delle statistiche indiane sui prezzi del CO 2 nel caso di specie, al fine di affrontare le discrepanze tra i fattori produttivi utilizzati dai produttori cinesi e i materiali in Turchia il cui prezzo sarebbe utilizzato come valore di riferimento. In tale contesto, Redstar ha asserito che, in termini di geologia e tipi, le baritine cinesi sono più comparabili a quelle indiane piuttosto che ai depositi di baritina turchi o alla combinazione di tipi e qualità di depositi coperti dalle importazioni turche di cui al GTA. (113) L’argomentazione di Redstar ha dovuto essere respinta per i motivi di seguito citati. Innanzitutto, il Marocco, che secondo la sola Redstar è anche uno dei principali esportatori a livello mondiale, rappresenta la quota maggiore delle importazioni turche di minerale di baritina con quantitativi di importazioni rappresentativi (quasi 80 000 tonnellate). Secondo la metrica suggerita da Redstar, la scelta dei prezzi all’importazione del GTA per la Turchia non è quindi meno rappresentativa della scelta dei prezzi indiani. È stato altresì ricordato che la Turchia è stata selezionata come paese rappresentativo ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base e della costruzione del valore normale nel caso di specie. Dato che i dati del GTA sui prezzi all’importazione di minerale di baritina in Turchia sono prontamente disponibili, la condizione di cui sopra è soddisfatta. La Commissione cercherebbe di individuare altri parametri di riferimento adeguati soltanto in assenza di adeguati valori di riferimento turchi. A differenza del caso del CO 2 , per il quale non è stato possibile trovare un valore di riferimento adeguato e rappresentativo in Turchia, per le statistiche sulle importazioni di baritina con un livello elevato di granularità dei dati (che consenta alla Commissione di isolare i dati relativi al minerale in forma grezza e non trasformata, come utilizzata dai produttori esportatori), è stato possibile individuare una natura esente da distorsioni e con quantità e livelli di prezzo rappresentativi. Per quanto riguarda il confronto basato sulla geologia e sui tipi, le tipologie di depositi turchi sono irrilevanti ai fini della determinazione del valore di riferimento per il minerale di baritina, in quanto i dati provengono esclusivamente dal GTA per le importazioni e pertanto non rispecchiano i prezzi della produzione interna turca, ma piuttosto i prezzi determinati dalla concorrenza di tale produzione interna con le importazioni internazionali. Inoltre, sebbene i dati sulle importazioni possano riguardare qualità e tipi, in Turchia sono stati importati in Turchia quantitativi rappresentativi esenti da distorsioni di minerale di baritina sufficienti a garantire che la media finale attenui l’impatto di eventuali valori anomali. Nella misura in cui i quantitativi importati del minerale di baritina sono rappresentativi e non sussistono altre circostanze specifiche che li rendano inadatti (circostanza che non si verifica nel caso di specie), non vi è alcuna ragione obiettiva per escludere tali statistiche dall’uso. In ogni caso, i prezzi delle importazioni turche di minerale di baritina sono coerenti con le informazioni di mercato sui prezzi indiani ( 80 ) . Le argomentazioni di Redstar non hanno quindi potuto essere accolte. (114) In risposta alla seconda nota Chutian ha sostenuto che, pur utilizzando CO 2 di tipo industriale, le statistiche sul CO 2 utilizzate dalla Commissione sembrano mescolare i prezzi del CO 2 industriale e di quello per uso alimentare. Chutian ha inoltre sostenuto che i costi proposti per il CO 2 sono esagerati a causa dell’inclusione degli elevati costi di trasporto associati alle bombole in acciaio (Chutian acquista invece CO 2 in autocarri). Chutian ha pertanto chiesto alla Commissione di adeguare i prezzi del CO 2 al fine di eliminare tali costi aggiuntivi e distorsioni. Si osserva che, in linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, in assenza di un valore di riferimento affidabile in Turchia, la Commissione ha utilizzato i dati sulle importazioni del GTA per il CO 2 indiano (principale esportatore di CO 2 , in altra forma liquefatta), che sono prontamente disponibili. La Commissione ha cercato di garantire che le statistiche riguardino il CO 2 nella forma utilizzata dai produttori esportatori e ha debitamente verificato l’esistenza di quantitativi rappresentativi di CO 2 importati sufficienti e rappresentativi esenti da distorsioni, in modo che la media finale risultante riduca automaticamente l’impatto di eventuali prezzi anomali all’estremità inferiore e superiore dell’intervallo, rispecchiando in tal modo anche modi di trasporto potenzialmente diversi. Di conseguenza, non vi è alcuna ragione obiettiva per escludere le statistiche del GTA utilizzate per il CO 2 . Inoltre Chutian non ha dimostrato che il parametro di riferimento stabilito per il CO 2 comprende (e in quale misura) diversi tipi e mezzi di trasporto (bombole o autocarri) e in che misura i prezzi dei due tipi sarebbero diversi. L’argomentazione di Chutian è stata pertanto respinta. (115) Oltre al parametro di riferimento per il CO2, Kandelium ha sostenuto che il prezzo medio globale all’importazione di CO2 liquido indiano non è rappresentativo dei costi che sarebbero sostenuti dai produttori turchi (data la lunga distanza che li separa dall’India), in ragione delle brevi rotte di trasporto terrestre verso i maggiori importatori (che sono per lo più paesi vicini). Di conseguenza Kandelium ha suggerito di basare il prezzo del CO2 su paesi nei quali è necessario spedire il CO2 liquido, quali la Thailandia o gli Stati Uniti. Si ricorda che nel caso di specie la Commissione ha applicato criteri oggettivi e trasparenti per stabilire i costi di riferimento per il CO2 liquefatto utilizzando le importazioni di CO2 liquefatto indiano a livello mondiale. In assenza di prezzi rappresentativi del CO2 liquefatto in Turchia, la Commissione ha fatto ricorso a un parametro di riferimento alternativo adeguato conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. Il valore di riferimento alternativo utilizzato non è tuttavia collegato alla Turchia o ai produttori turchi in alcun modo sostanziale tale da giustificare la necessità di tenere conto della distanza tra l’India e la Turchia. Il fatto che i maggiori importatori di CO2 siano paesi confinanti con l’India non fa che confermare le conclusioni della Commissione tratte nella prima nota, secondo cui la produzione e il consumo di CO2 liquefatto sono più regionalizzati (in ragione, tra l’altro, delle attrezzature specializzate necessarie e dei sistemi di sicurezza applicati) e il commercio mondiale di CO2 è pertanto limitato. È stato pertanto ragionevole utilizzare i prezzi indiani per individuare costi rappresentativi dei costi del CO 2 dei produttori cinesi. (116) Kandelium ha inoltre osservato, oltre alla seconda nota, che non è stato fatto alcun riferimento al gas naturale come fattore produttivo e ha sostenuto che la Commissione dovrebbe includere un prezzo adeguato per il gas naturale nel suo calcolo del valore normale, in quanto si tratta di una fonte di energia importante e quindi costituente parte del costo di produzione. È stato osservato che la Commissione ha debitamente preso in considerazione e rispecchiato nella costruzione del valore normale tutti i fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori (classificati come materiali grezzi o fonti di energia), fatta eccezione per i materiali di consumo. Inoltre i dati sui fattori produttivi sono stati debitamente comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione, controllati e verificati di conseguenza durante le verifiche in loco e il gas naturale non è stato indicato dai produttori esportatori come fattore di produzione né come fonte di energia. Lavoro (manodopera) (117) Per quanto riguarda il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche pubblicate dall’Istituto turco di statistica ( 81 ) al fine di determinare il costo orario medio del lavoro in Turchia utilizzando le informazioni dettagliate sui salari nel settore produttivo per «Fabbricazione di prodotti chimici» codice NACE 20 per l’anno 2022 secondo la classificazione NACE Rev.2. Il valore medio mensile del 2022 è stato debitamente adeguato per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice del costo orario del lavoro pubblicato dall’Istituto turco di statistica ( 82 ) per adattarlo al periodo dell’inchiesta (T4 2023-T3 2024) ed è stato debitamente adeguato alla classe dimensionale della società in termini di numero di dipendenti. (118) In seguito alla seconda nota, Redstar ha sostenuto che il valore di riferimento orario del lavoro proposto dalla Commissione, ricavato dai dati dell’Istituto turco di statistica (TurkStat) per il 2022, non è rappresentativo del periodo dell’inchiesta a causa di disallineamenti temporali e di un marcato squilibrio dell’inflazione. Redstar ha proposto di utilizzare i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulle retribuzioni per i percettori di salario minimo in Turchia per il 2024 come parametro di riferimento neutro e pertinente per l’industria. Inoltre Redstar ha contestato la differenziazione dei costi del lavoro basata sulle dimensioni, affermando che non era in linea con le realtà della produzione chimica e che i salari previsti dai contratti collettivi non erano parimenti applicabili a Redstar. Innanzitutto, nell’applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la Commissione non considera il costo del lavoro come sostenuto dai produttori esportatori (comprese considerazioni quali la mancata applicazione di criteri basati sulle dimensioni o l’assenza di contratti collettivi), in quanto il settore del carbonato di bario è influenzato dalle distorsioni dei costi salariali di cui al considerando 38. Inoltre, a differenza delle statistiche dell’OCSE proposte da Redstar, il costo del lavoro desunto da TurkStat fornisce dati settoriali più precisi. Inoltre la banca dati dell’OCSE include soltanto i salari minimi in Turchia (rispetto ai salari medi indicati in TurkStat), il che compromette ulteriormente la rappresentatività e l’adeguatezza del suo utilizzo. Infine, il fatto che i dati di TurkStat siano disponibili per il 2022 e siano ulteriormente adeguati per tenere conto dell’inflazione per rispecchiare adeguatamente il deprezzamento della lira turca tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta non rende questo valore di riferimento meno affidabile o inappropriato per l’uso. La proposta di Redstar di utilizzare le statistiche dell’OCSE è stata pertanto respinta. Energia elettrica (119) La Commissione ha utilizzato le tariffe dell’energia elettrica basate sulle bollette dell’energia elettrica pubblicate dall’autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (EMRA – Energy Market Regulatory Authority ) ( 83 ) nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale espressi in kuruș/KWh per il settore industriale relativi al periodo dal quarto trimestre 2023 al terzo trimestre 2024, ossia il periodo dell’inchiesta. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (120) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (121) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. (122) Al fine di stabilire un importo congruo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2024 relativi alle società Sisecam (nel segmento chimico) e Alkim, estratti dai rispettivi siti web ( 84 ) della società e comunicati con la seconda nota. (123) In risposta alla seconda nota, Chutian ha contestato l’uso dei dati relativi ai profitti e alle SGAV del produttore di solfato di cromo (Sisecam), sostenendo che i processi di produzione non sono comparabili in termini di percorsi tecnici, materie prime e attrezzature e che l’utilizzo dei dati relativi a tale produttore produrrebbe risultati distorti. Innanzitutto, è pacifico che il solfato di cromo è un prodotto chimico, quindi appartenente alla stessa categoria generale di prodotti del carbonato di bario. In secondo luogo, come indicato anche nella denuncia e contrariamente a quanto sostenuto da Chutian, vi sono analogie nella produzione dei due prodotti in termini di fasi di produzione (ad esempio lisciviazione ed essiccazione) e di fattori produttivi primari utilizzati (materie prime contenenti metalli) in entrambi i casi. Chutian non ha altresì spiegato in che modo la presunta differenza nel metodo di produzione abbia inciso sui costi generali e di vendita, che non sono influenzati dai costi di produzione. In ogni caso, le differenze descritte da Chutian non sono tali da inficiare la conclusione della Commissione secondo cui il solfato di cromo rientra nella stessa categoria generale di prodotti del carbonato di bario. Inoltre, e in ogni caso, né nella sua risposta alla prima nota, né in quella alla seconda nota, Chutian ha fornito dettagli su eventuali produttori rappresentativi di altri prodotti alternativi. L’argomentazione di Chutian è stata pertanto respinta. (124) Nella sua risposta alla seconda nota Kandelium ha inoltre sostenuto che i dati finanziari di Alkim non sono stati utilizzati per il calcolo delle SGAV. Kandelium ha asserito che, mentre il processo di produzione di Alkim utilizza minerali naturali e comporta reazioni chimiche minime o nulle, il processo di produzione di Sisecam (l’altro produttore rappresentativo individuato nel caso di specie) è molto più complesso e comporta molteplici reazioni chimiche. È stato rilevato che tanto Alkim quanto Sisecam fabbricano prodotti chimici e più specificamente sali inorganici appartenenti alla stessa categoria generale di prodotti. La complessità del processo di produzione e il numero di reazioni chimiche nel corso della produzione costituiscono soltanto uno degli aspetti accessori alla valutazione della Commissione ai fini della determinazione della somiglianza dei prodotti e non sono di per sé idonei a invalidare la scelta, da parte della Commissione, dei prodotti rappresentativi e dei produttori nel caso di specie. Ciò vale a maggior ragione quando si tratta delle SGAV che non sono influenzate dai costi di produzione. (125) Inoltre, a seguito della seconda nota, Chutian ha sostenuto che i dati relativi a profitti e SGAV di Sisecam non dovrebbero essere presi in considerazione in quanto sono elevati in maniera anomala rispetto ai dati di Alkim. Con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, Chutian ha sostenuto che il fatto che un altro produttore (Alkim) presenti profitti e SGAV decisamente inferiori dovrebbe portare a concludere che i profitti e le SGAV di Sisecam sono anormalmente elevati. Innanzitutto, l’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base è utilizzato nel contesto della costruzione del valore normale nei casi che non comportano distorsioni significative e il riferimento di Chutian è pertanto errato. Contrariamente a quanto sostenuto da Chutian, la Commissione non è tenuta a utilizzare soltanto i dati delle società rientranti in una o più serie di dati. Va inoltre osservato che il livello delle SGAV di Sisecam nel 2024 era paragonabile ai livelli del 2023 e pertanto non può essere considerato straordinario o anormale per tale specifica società. L’argomentazione di Chutian è stata pertanto respinta. (126) Chutian ha infine sostenuto che, se le informazioni finanziarie di più società sono ritenute adeguate per la costruzione del valore normale, ai dati relativi a profitti e SGAV dovrebbe essere accordato un uguale peso e i valori risultanti non dovrebbero essere basati su una media ponderata. È prassi costante della Commissione applicare la media ponderata delle SGAV e degli importi dei profitti per i produttori rappresentativi, al fine di garantire che le dimensioni, il fatturato e quindi l’impatto economico e finanziario di un determinato produttore nel paese rappresentativo siano debitamente presi in considerazione dalla Commissione ai fini della determinazione di SGAV e profitti ragionevoli. 3.1.5. Calcolo del valore normale (127) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (128) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.1.4.1. (129) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione di cui al considerando 121, SGAV e profitti, che, secondo la Commissione, determinerebbero importi «congrui» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), ultimo comma, del regolamento di base. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei bilanci di Sisecam e Alkim, come illustrato al considerando 122. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute, calcolate come media ponderata per entrambe le società e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 22,5 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute, calcolati come media ponderata per entrambe le società e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 9,9 %. (130) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.1.6. Prezzo all’esportazione (131) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato ad acquirenti indipendenti nell’Unione, senza disporre di importatori collegati e soggetti equivalenti nell’Unione, e il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.1.7. Confronto (132) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.1.7.1.   Adeguamenti apportati al valore normale (133) Come spiegato al considerando 127, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. La Commissione ha altresì effettuato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base per tenere conto della differenza nelle imposte indirette tra le vendite all’esportazione dalla Cina verso l’Unione e il valore normale in caso di esclusione dell’IVA. 3.1.7.2.   Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (134) Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, nonché costi accessori (135) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie. 3.1.8. Margini di dumping (136) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (137) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio Guizhou Redstar Developing CO., LTD. 83,9  %. Hubei Jingshan Chutian Barium Salts Co., Ltd. 72,6  %. (138) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione. (139) Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 78,2 %. (140) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base a Eurostat. (141) Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito oltre il 95 % circa importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato. (142) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti per le altre società che hanno collaborato e tutte le altre importazioni originarie della Cina: Società Margine di dumping provvisorio Guizhou Redstar Developing CO., LTD. 83,9  %. Hubei Jingshan Chutian Barium Salts Co., Ltd. 72,6  %. Altre società che hanno collaborato 78,2  % Tutte le altre importazioni originarie della Cina 83,9  % 3.2. India 3.2.1. Valore normale (143) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno dei produttori esportatori che hanno collaborato fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Alla luce di quanto precede, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte del solo produttore esportatore sono risultate rappresentative. (144) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per il produttore esportatore con vendite rappresentative sul mercato interno. La Commissione ha stabilito che in India esisteva un solo tipo di prodotto e che il tipo di prodotto venduto sul mercato interno era comparabile al tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione. (145) La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. (146) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se: (a) il volume delle vendite del prodotto effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite; e (b) la media ponderata del prezzo di vendita del prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione. (147) Nel presente caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno del prodotto durante il periodo dell’inchiesta. (148) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno unicamente per le vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se: (a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o (b) la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione. (149) Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che meno dell’80 % di tali vendite era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. 3.2.2. Prezzo all’esportazione (150) Poiché il solo produttore esportatore ha esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.2.3. Confronto (151) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.2.3.1.   Adeguamenti apportati al valore normale (152) Al fine di riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto e trasporto sul mercato interno. (153) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi di credito, spese di imballaggio, commissioni e altri sconti. 3.2.3.2.   Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (154) Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico all’esportazione. (155) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito, spese bancarie e spese di imballaggio. 3.2.4. Margine di dumping (156) Per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (157) Su tale base il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, calcolato per il produttore esportatore ammonta al 4,6 %. (158) Il livello di collaborazione nel caso dell’India è alto, perché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato hanno costituito il 100 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello dell’unica società che ha collaborato. (159) Di conseguenza, il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente: Società Margine di dumping provvisorio Vishnu Barium Private Limited 4,6 % Tutte le altre importazioni originarie dell’India 4,6 % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (160) Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da un produttore dell’Unione. Tale produttore costituisce l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (161) Sulla base della risposta al questionario da parte dell’industria dell’Unione, la produzione totale di quest’ultima durante il periodo dell’inchiesta è ammontata a 18 000-22 000 tonnellate. (162) Dato che nell’Unione esiste un solo produttore, gli indicatori di pregiudizio e i calcoli del margine di undercutting e di underselling sono presentati sotto forma di intervalli di valori al fine di preservare la riservatezza a norma dell’articolo 19 del regolamento di base. 4.2. Consumo dell’Unione (163) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base delle risposte dell’industria dell’Unione al questionario e di dati Eurostat. (164) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Consumo totale dell’Unione 80 000 -85 000 75 000 -80 000 55 000 -60 000 50 000 -55 000 Indice 100 96 69 65 Fonte : risposta al questionario, Eurostat. (165) Il consumo dell’Unione è diminuito nel periodo in esame, facendo registrare un netto calo tra il 2022 e il 2023. In generale il consumo dell’Unione è sceso del 35 % nel corso del periodo in esame. Tale calo è stato determinato principalmente dalla contrazione della domanda nel settore delle costruzioni, dove il carbonato di bario è ampiamente utilizzato (ad esempio nella fabbricazione di mattoni in argilla o fritte e smalti per la ceramica). 4.3. Importazioni dai paesi interessati 4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati (166) La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni del prodotto originario dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. (167) Il margine di dumping determinato in relazione alle importazioni dalla Cina e dall’India era superiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nel periodo dell’inchiesta le quote di mercato erano pari al 40 %-55 % per la Cina e al 20 %-35 % per l’India. (168) Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’India e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile dell’Unione erano analoghe. Più specificamente, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con il carbonato di bario prodotto nell’Unione. Il livello significativo di importazioni caratterizzate da una strategia di fissazione dei prezzi simile e un livello di prezzo simile mostrano un effetto congiunto e simultaneo sull’industria dell’Unione. I produttori esportatori dei paesi interessati vendono volumi notevoli di carbonato di bario sul mercato dell’Unione, come indicato nella tabella 3. Inoltre a questo proposito, si osserva che il carbonato di bario è generalmente un prodotto comparabile indipendentemente dalla sua origine e che il carbonato di bario proveniente dai paesi interessati condivide sostanzialmente le medesime caratteristiche del carbonato di bario prodotto nell’UE. Le importazioni dai paesi interessati erano inoltre tutte effettuate a prezzi di vendita inferiori a quelli dell’industria dell’Unione secondo un tasso significativo e hanno seguito andamenti dei prezzi ampiamente simili per tutto il periodo in esame. (169) Pertanto tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni dalla Cina e dall’India sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio. 4.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati (170) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell’Unione (cfr. tabella 2). (171) Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantitativi di importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Cina Volume delle importazioni 41 229 37 293 28 912 26 186 Indice 100 90 70 64 Quota di mercato (in %) 40 -55 40 -55 40 -55 40 -55 Indice 100 94 101 98 India Volume delle importazioni 12 343 12 667 12 525 13 033 Indice 100 94 101 98 Quota di mercato (in %) 10 -25 10 -25 15 -30 20 -35 Indice 100 106 146 163 Tutti i paesi interessati Volume delle importazioni 53 572 49 960 41 437 39 219 Indice 100 93 77 73 Quota di mercato (in %) 55 -70 55 -70 65 -80 65 -80 Indice 100 97 111 113 Fonte : risposte del produttore dell’Unione al questionario ed Eurostat. (172) Nonostante un calo della domanda del 35 % nel periodo in esame rilevato nella tabella 2, nello stesso periodo i volumi delle importazioni provenienti tanto dalla Cina quanto dall’India sono diminuiti cumulativamente soltanto del 27 %. Tale calo è attribuibile principalmente alla Cina, il cui volume delle importazioni è diminuito del 36 %, ma la cui quota di mercato è rimasta piuttosto stabile nel periodo in esame. I volumi delle importazioni dall’India sono invece diminuiti soltanto del 2 %, mentre la loro quota di mercato è aumentata notevolmente del 63 % nel periodo in esame. Complessivamente la quota di mercato della Cina e dell’India è aumentata del 13 % nel periodo in esame. 4.4. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati, undercutting e contrazione dei prezzi (173) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base della risposta al questionario fornita dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, dall’unico produttore esportatore indiano e dal produttore dell’Unione, nonché delle risposte degli importatori indipendenti (per i costi successivi all’importazione). (174) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellate) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Cina Prezzo medio 589 856 522 565 Indice 100 145 89 96 India Prezzo medio 510 795 522 558 Indice 100 156 102 109 Tutti i paesi interessati Prezzo medio 571 841 522 563 Indice 100 147 91 99 Fonte : Eurostat (175) Il prezzo medio delle importazioni cinesi è dapprima aumentato nel 2022, raggiungendo il valore di 856 EUR/tonnellata (da 589 EUR/tonnellata nel 2021), per poi diminuire bruscamente, scendendo a 522 EUR/tonnellata nel 2023, e salire quindi a 565 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio delle importazioni indiane ha seguito un andamento analogo. Tali importazioni sono aumentate nettamente nel 2022, raggiungendo il valore di 795 EUR/tonnellata (da 510 EUR/tonnellata nel 2021), sono quindi diminuite bruscamente a 522 EUR/tonnellata nel 2023, per poi salire a 563 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso, i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati del 9 %, mentre quelli indiani sono leggermente diminuiti dell’1 %. (176) In media, il prezzo unitario delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è diminuito dell’1 % durante il periodo in esame. Tuttavia, nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono stati costantemente inferiori ai prezzi di vendita registrati nell’Unione, come indicato nelle tabelle 4 e 8. (177) I prezzi all’importazione di cui alla tabella 4 sono espressi in termini CIF. Tuttavia, se si aggiungono i dazi all’importazione del 5 % e i precedenti dazi antidumping residui (ossia 56,4 EUR/tonnellata) ai prezzi cinesi nel 2021 e nei primi tre trimestri del 2022, il prezzo medio all’importazione risultante sarebbe pari a 678 EUR/tonnellata per il 2021 e a 946 EUR/tonnellata per il 2022. Aggiungendo i dazi all’importazione e i dazi antidumping, i prezzi allo sbarco cinesi erano superiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione nel 2021 e rientravano nell’intervallo dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione nel 2022 (cfr. tabella 8). (178) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando: (1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dal produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e (2) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi e indiani inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. (179) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico del produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. È emerso un margine di undercutting medio ponderato pari al 35 %-45 % per le importazioni cinesi e al 30 %-40 % per le importazioni indiane. Cumulativamente, è stato registrato un undercutting medio ponderato pari al 35 %-45 % per i produttori inseriti nel campione in Cina e India. (180) La pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping ha inoltre causato una notevole contrazione dei prezzi, come dimostrato dal fatto che l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi allo stesso ritmo dei costi, in particolare dopo il 2022. In effetti, come indicato nella tabella 8, il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato dell’89 % durante il periodo in esame, mentre i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono aumentati del 64 %. Tale aumento insufficiente dei prezzi ha comportato una perdita significativa dei volumi di vendita e della quota di mercato e un forte calo della redditività. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (181) In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (182) Come indicato al considerando 8, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non si è fatto ricorso al campionamento. Pertanto per la determinazione del pregiudizio, la Commissione non ha operato alcuna distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici o microeconomici, essendovi un unico produttore noto dell’Unione. 4.5.1.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (183) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Quantitativi di produzione (in tonnellate) 25 000 -29 000 34 000 -38 000 16 000 -20 000 18 000 -22 000 Indice 100 136 67 76 Capacità produttiva (in tonnellate) 50 000 -70 000 50 000 -70 000 50 000 -70 000 50 000 -70 000 Indice 100 100 100 100 Utilizzo degli impianti (in %) 40 -50 50 -60 25 -35 25 -35 Indice 100 136 67 76 Fonte : risposta al questionario (184) Sebbene la capacità sia rimasta costante durante tutto il periodo in esame, la produzione ha registrato un marcato aumento nel 2022 (36 %), seguito da un drastico calo nel 2023 (51 %) e da un leggero aumento nel periodo dell’inchiesta (9 %). Da tale tendenza emerge che la produzione è diminuita dopo la scadenza, il 29 settembre 2022, delle misure antidumping dell’UE sulle importazioni di carbonato di bario provenienti dalla Cina. In effetti, tra il 2011 e il 2022, periodo in cui erano in vigore le misure, la produzione del produttore dell’Unione è aumentata del 36 %, sebbene nello stesso periodo il consumo dell’UE sia diminuito del 4 %. Dal 2022 al periodo dell’inchiesta, in un contesto di calo della domanda (del 35 %), la produzione dell’UE è diminuita del 44 %, in linea con i volumi delle vendite anch’essi diminuiti durante lo stesso periodo, come risulta dalla tabella 6. (185) In ragione della stabilità della capacità e del calo della produzione, l’utilizzo degli impianti è diminuito del 24 % nel periodo in esame. La capacità produttiva non è un fattore menzionato all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, ma è un parametro necessario ai fini della determinazione dell’utilizzo degli impianti. 4.5.1.2.   Quantitativi di vendita e quota di mercato (186) Nel periodo in esame i quantitativi di vendita e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Quantitativi di vendita e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Quantitativi totali di vendita sul mercato dell’Unione (in tonnellate) 25 000 -30 000 25 000 -30 000 12 000 -22 000 10 000 -20 000 Indice 100 103 54 49 Quota di mercato (in %) 30 -40 30 -40 20 -30 20 -30 Indice 100 106 79 76 Fonte: risposta al questionario (187) La quantità totale delle vendite effettuate dal produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’UE è aumentata del 3 % tra il 2021 e il 2022. Tale lieve aumento, come spiegato al considerando 184, si è verificato in un contesto di calo dei consumi nello stesso anno (4 %) e mentre le misure antidumping nei confronti della Cina erano in vigore fino al settembre 2022. Dopo il 2022 i volumi delle vendite del produttore dell’Unione sul mercato dell’Unione sono calati drasticamente del 47 % nel 2023 e di un ulteriore 9 % nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso le vendite totali del produttore dell’Unione nell’UE sono diminuite del 51 % durante il periodo in esame. (188) Tale tendenza si rispecchia nell’evoluzione della quota di mercato del produttore dell’Unione, che è aumentata del 6 % tra il 2021 e il 2022 ed è diminuita del 30 % tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta. 4.5.1.3.   Occupazione e produttività (189) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Numero di dipendenti 40 -50 60 -70 50 -60 50 -60 Indice 100 141 122 116 Produttività (in unità/dipendente) 500 -600 500 -600 250 -350 300 -400 Indice 100 96 55 66 Fonte: risposta al questionario (190) L’occupazione è aumentata del 41 % tra il 2021 e il 2022, seguita da un calo del 14 % nel 2023 e di un ulteriore 5 % nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso l’occupazione è aumentata del 16 % nel periodo in esame. L’aumento iniziale del numero di membri del personale è stato determinato da una specifica circostanza societaria a seguito della separazione di Kandelium dal gruppo Solvay nel 2021. In ragione di tale cambiamento aziendale, Kandelium ha dovuto assumere dipendenti propri per compiti amministrativi e orizzontali dell’impresa, attività precedentemente svolte dai dipendenti di Solvay in tutte le sue controllate. Il lieve calo dell’occupazione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta è stato collegato al peggioramento della situazione del mercato e dei risultati del produttore dell’Unione. (191) La produttività è diminuita leggermente del 4 % tra il 2021 e il 2022, dato che il marcato aumento dell’organico (41 %) è stato parzialmente compensato dall’aumento della produzione (36 %). Nel periodo successivo, tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta, la produttività è diminuita del 30 %. 4.5.1.4.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (192) Tutti i margini di dumping erano superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati. (193) Il carbonato di bario è già stato oggetto di inchieste antidumping. Nel 2005 sono stati istituiti dazi antidumping sulle importazioni di carbonato di bario dalla Cina. Tali dazi sono stati prorogati da ultimo nel settembre 2017 per ulteriori cinque anni a seguito di un riesame in previsione della scadenza ( 85 ) . Dato che successivamente non è stata presentata alcuna domanda di riesame in previsione della scadenza, le misure sono scadute il 29 settembre 2022. (194) La situazione dell’industria dell’Unione è stata influenzata dai dazi antidumping in vigore sulle importazioni dalla Cina nel 2021 e nel 2022. Di conseguenza, nel primo anno e nella maggior parte del secondo anno del periodo in esame, l’industria dell’Unione è stata protetta contro le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. 4.5.1.5.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (195) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dal produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata) 550 -650 900 -1 000 1 000 -1 100 1 000 -1 100 Indice 100 154 177 164 Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata) 600 -700 900 -1 000 1 000 -1 100 1 200 -1 300 Indice 100 143 168 189 Fonte : risposta al questionario (196) Il prezzo medio unitario di vendita nell’Unione è aumentato bruscamente tra il 2021 e il 2022 (54 %), ha continuato ad aumentare tra il 2022 e il 2023 (14 %) ed è diminuito tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta (-7 %). Tale tendenza è il risultato di forze opposte. Da un lato, l’aumento generale del costo delle materie prime tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta, compresa l’energia, ha inciso in modo significativo sui costi di produzione. In effetti, nel 2022 anche i prezzi cinesi e indiani sono stati particolarmente elevati, come indicato nella tabella 2. Dall’altro, è stata registrata una pressione a ridurre i prezzi in ragione della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni a basso costo provenienti dalla Cina e dall’India in un mercato in contrazione. La situazione si è deteriorata ancora di più nel periodo dell’inchiesta, quando il produttore dell’Unione non è stato in grado di assorbire l’aumento dei costi di produzione. Ciò ha determinato una situazione di depressione dei prezzi di vendita del produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, che sono stati inferiori al suo costo di produzione. (197) Il costo di produzione è aumentato costantemente nel periodo in esame (89 %) e in particolare tra il 2021 e il 2022 (43 %). Tanto i costi delle materie prime quanto quelli dell’energia sono aumentati nel periodo in esame, soprattutto dopo il 2022. Inoltre, a seguito della scissione di Kandelium dal gruppo Solvay nel 2021 di cui al considerando 190, il produttore dell’Unione ha effettuato una serie di investimenti e ha assunto nuovo personale amministrativo e orizzontale, circostanze queste che hanno ulteriormente aumentato i suoi costi di produzione nel corso di tali anni. (198) Nel periodo in esame i prezzi di vendita sono aumentati del 64 %, tuttavia tale aumento è stato superato dall’aumento dei costi di produzione (89 %) nello stesso periodo. 4.5.1.6.   Costo del lavoro (199) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro del produttore dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 80 000 -85 000 87 000 -92 000 90 000 -95 000 100 000 -105 000 Indice 100 109 114 123 Fonte : risposta al questionario (200) Nel periodo in esame il costo unitario del lavoro è aumentato costantemente. L’aumento del costo del lavoro osservato è stato dovuto all’inflazione nello stesso periodo (media del 5 % l’anno) e al fatto che il produttore dell’Unione ha dovuto assumere nuovo personale amministrativo e orizzontale dopo la sua separazione dal gruppo Solvay nel 2021, come indicato in precedenza. I salari di tali dipendenti sono stati superiori al salario medio dei dipendenti direttamente coinvolti nella produzione. 4.5.1.7.   Scorte (201) Nel periodo in esame i livelli delle scorte del produttore dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Scorte finali (in tonnellate) 4 000 -5 000 5 000 -6 000 3 000 -4 000 9 000 -10 000 Indice 100 124 85 198 Scorte finali in percentuale della produzione 17 16 22 44 Fonte: risposta al questionario (202) I livelli delle scorte sono pressoché raddoppiati nel periodo in esame, in particolare nel periodo dell’inchiesta, quando hanno raggiunto il 44 % del volume di produzione. I livelli delle scorte sono rimasti relativamente stabili tra il 2021 e il 2023, con un aumento nel 2022 e un successivo calo nel 2023. Tuttavia, durante il periodo dell’inchiesta, i livelli delle scorte sono aumentati notevolmente, una circostanza questa che indica un accumulo anormalmente elevato. Tale aumento è imputabile principalmente all’impatto delle importazioni oggetto di dumping dopo la fine del 2022, che ha determinato un calo dei volumi delle vendite, una perdita di quota di mercato e, di conseguenza, un aumento dei livelli delle scorte. Inoltre, dopo il cambiamento di proprietà del produttore dell’Unione, la società ha modificato i propri sistemi di rendicontazione e ciò ha determinato una conseguente rivalutazione delle scorte. (203) Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (204) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito del produttore dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) (-)5 - 5 0 - 10 (-)20 – (-)30 (-)25 – (-)35 Flusso di cassa (in EUR) 3 500 000 -4 000 000 500 000 -1 000 000 (-)4 500 000 -(-)5 000 000 (-)12 000 000 -(-)12 500 000 Indice 100 17 - 119 - 304 Investimenti (in EUR) 150 000 -200 000 250 000 -300 000 650 000 -700 000 1 450 000 -1 500 000 Indice 100 144 353 762 Utile sul capitale investito (in %) (-)5 - 5 20 - 30 (-)60 – (-)70 (-)60 – (-)70 Indice - 100 4 096 -10 552 -9 782 Fonte : risposta al questionario (205) La Commissione ha stabilito la redditività del produttore dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Il produttore dell’Unione si trovava in una situazione di pareggio nel 2021 ed è stato redditizio nel 2022, quando le misure antidumping nei confronti delle importazioni oggetto di dumping di carbonato di bario dalla Cina erano ancora in vigore. Dopo la scadenza di tali misure nel settembre 2022, il produttore dell’Unione ha subito perdite significative nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Ciò è dovuto all’aumento del costo di produzione nel corso del periodo e una riduzione dei prezzi dall’India e dalla Cina. Di conseguenza il produttore dell’Unione non è stato in grado di recuperare pienamente l’aumento dei costi aumentando i propri prezzi. (206) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità del produttore dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa si è ridotto nel 2021 e nel 2022 ed è diventato negativo nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Ciò è stato influenzato principalmente dall’andamento della redditività descritto al considerando 204 e delle scorte finali di cui al considerando 201. L’evoluzione del flusso di cassa è stata influenzata anche da alcuni adeguamenti dei conti sottoposti a revisione contabile del produttore dell’Unione, relativi ad alcune rivalutazioni delle scorte e a una ridistribuzione dei costi dopo che il produttore dell’Unione ha modificato il suo sistema di rendicontazione durante il periodo dell’inchiesta. Il flusso di cassa è diminuito costantemente e rapidamente tra il 2021 e il 2023, principalmente in ragione di un calo della redditività. (207) Contrariamente a tutti gli altri indicatori osservati, gli investimenti sono aumentati costantemente nel corso del periodo. La motivazione di tale aumento non rispecchia alcun risultato positivo nel corso del periodo. In effetti, ciò è dovuto esclusivamente a un investimento una tantum, la cui attuazione era dovuta da tempo, legato a misure in materia di salute, sicurezza e ambiente, che erano state tenute in sospeso negli anni precedenti la scissione del produttore dell’Unione dal gruppo Solvay. Tali investimenti erano essenziali e indipendenti dall’evoluzione generale delle attività del produttore dell’Unione. (208) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. In ragione dell’impennata degli investimenti nel corso del periodo e della contrazione della redditività, l’utile sul capitale investito è diminuito notevolmente nel corso del periodo. Conclusioni sul pregiudizio (209) Tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta, in un contesto di forte contrazione della domanda (-35 %), anche il volume delle importazioni dall’India e dalla Cina è diminuito, tuttavia in misura minore (- 27%), il che ha determinato un aumento del 13 % della loro quota di mercato cumulativa nell’UE nel periodo in esame, a scapito dell’industria dell’Unione, che ha perso il 24 % del mercato dell’UE. Tali importazioni sono entrate nell’UE a prezzi che sono rimasti stabili (per la Cina) o che sono solo leggermente aumentati (per l’India), in un contesto di aumento significativo dei costi di produzione e di inflazione elevata. Di conseguenza nel periodo in esame i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’India sono stati inferiori ai prezzi dell’Unione. (210) Gli unici indicatori che hanno mostrato una tendenza positiva sono stati l’occupazione, i costi dell’occupazione e gli investimenti nel periodo in esame. Tuttavia l’evoluzione di tali indicatori è stata dovuta alla scissione del produttore dell’Unione dal gruppo Solvay nel 2021. (211) Tutti gli altri indicatori mostrano chiaramente un andamento negativo nel periodo in esame, in particolare a partire dal settembre 2022, quando sono scadute le precedenti misure antidumping sulle importazioni di carbonato di bario provenienti dalla Cina. Le vendite complessive dell’industria dell’Unione sono infatti diminuite nel corso del periodo a un ritmo più elevato rispetto al calo del consumo. Tale tendenza si è riflessa anche nel calo dei volumi di produzione e nell’aumento delle scorte. Parallelamente, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia dopo il 2022, il costo di produzione è aumentato drasticamente. Allo stesso tempo, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’India non ha consentito all’industria dell’Unione di adeguare i suoi prezzi per coprire persino i costi di produzione, determinando gravi perdite nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Il deterioramento della redditività si è riflesso anche in valori negativi per il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito nel corso del periodo. Tali sviluppi negativi hanno inciso sulla capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali, ostacolandone così la crescita. (212) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (213) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali fattori sono le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni del produttore dell’Unione e il calo del consumo dell’Unione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (214) Sebbene il volume delle importazioni dai paesi interessati sia diminuito durante il periodo in esame, in un contesto di forte calo del consumo dell’Unione, ciò ha comportato un aumento del 13 % della quota di mercato combinata delle importazioni dai paesi interessati. Contemporaneamente la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 24 %. (215) Nei primi due anni del periodo in esame (nel 2021 e nel 2022) l’industria dell’Unione è sembrata riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. In tali anni la pandemia di COVID-19 ha portato a una crisi globale delle catene di approvvigionamento che ha colpito anche il mercato del carbonato di bario. In tale periodo la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 36 %, in un contesto di calo della domanda del 4 %. Nel 2022 la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata del 6 %, mentre la quota di mercato dei paesi interessati è diminuita del 3 %. In tale periodo, nonostante un notevole aumento dei costi di produzione, l’industria dell’Unione è riuscita a conseguire un profitto modesto. Tali circostanze favorevoli sono mutate dopo che le misure antidumping sulle importazioni di carbonato di bario dalla Cina sono scadute nel settembre 2022 e le importazioni dalla Cina e dall’India sono entrate nell’UE a prezzi notevolmente inferiori all’ulteriore aumento del costo di produzione dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non è stata in grado di adeguare al rialzo i propri prezzi di vendita al fine di coprire l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Al fine di attenuare le perdite in termini di volumi di produzione e di quota di mercato, il produttore dell’Unione è stato costretto a ridurre i prezzi a scapito della loro redditività nel periodo dell’inchiesta. Pertanto le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati hanno causato una notevole depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. (216) Kimpe ha sostenuto che l’evoluzione dei prezzi cinesi e indiani nel periodo in esame è stata fortemente influenzata dall’instabilità politica nella zona del Mar Rosso, che ha comportato un aumento dei prezzi nel 2022 e in misura minore nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, con una conseguente riduzione dei prezzi. Kimpe sostiene che è stato il ritorno ai normali prezzi del trasporto a determinare un calo dei prezzi all’importazione del carbonato di bario dalla Cina e non la scadenza delle misure antidumping sul carbonato di bario originario della Cina. (217) Sebbene la Commissione ritenga che la variazione dei prezzi del trasporto avrebbe potuto avere un impatto sui prezzi delle importazioni cinesi e indiane, tali prezzi sono rimasti ancora molto bassi e notevolmente inferiori ai costi di produzione dell’industria dell’Unione in ogni anno del periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni dai paesi interessati hanno ridotto in misura significativa i prezzi dell’industria dell’Unione e hanno impedito aumenti dei prezzi che altrimenti si sarebbero verificati al fine di coprire l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. (218) Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume che di prezzi. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (219) Nel periodo in esame i quantitativi di importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Paesi terzi Quantità (in tonnellate) 43 19 2 6 Indice 100 45 5 15 Quota di mercato (in %) 0 0 0 0 Prezzo medio 1 565 9 442 12 965 5 322 Indice 100 603 829 340 Fonte: Eurostat (220) Le importazioni da paesi terzi sono state trascurabili durante il periodo in esame e hanno rappresentato una quota di mercato pari a pressoché lo 0 % tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta. La Commissione non ritiene che l’evoluzione delle importazioni da paesi terzi inciderebbe in alcun modo sulla valutazione del nesso di causalità nel caso di specie. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (221) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni del produttore dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Andamento delle esportazioni del produttore dell’Unione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume delle esportazioni (in tonnellate) 5 500 -6 000 6 000 -6 500 4 000 -4 500 4 500 - 5 000 Indice 100 107 78 90 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 600 -700 1 000 -1 100 1 000 -1 100 1 100 -1 200 Indice 100 156 159 179 Fonte : risposta al questionario (222) I risultati dell’industria dell’Unione sul mercato terzo hanno registrato un andamento più positivo rispetto a quello rilevato sul mercato dell’Unione. Le sue esportazioni sono aumentate del 7 % tra il 2021 e il 2022, sono diminuite del 27 % nel 2023 e infine sono nuovamente aumentate del 16 % nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso, il volume delle vendite verso paesi terzi è diminuito del 10 % nel periodo in esame, una diminuzione molto più contenuta rispetto al drastico calo delle vendite sul mercato dell’UE. (223) Il prezzo medio delle esportazioni ad acquirenti indipendenti al di fuori dell’UE è aumentato ogni anno nel periodo in esame, dal 2021 al periodo dell’inchiesta. Inoltre, fatta eccezione per il 2023, il prezzo all’esportazione è stato superiore ai prezzi praticati sul mercato interno ed è stato superiore al costo di produzione in tutti gli anni, fatta eccezione per il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, anche nel periodo dell’inchiesta, i prezzi all’esportazione sono stati superiori del 16 % rispetto ai prezzi sul mercato interno e pertanto le vendite all’esportazione hanno contribuito in misura minore alle perdite del produttore dell’Unione. (224) In considerazione di quanto sopra, l’andamento delle esportazioni non è stato in grado di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.2.3. Calo dei consumi dell’UE (225) Come indicato al considerando 165, il consumo dell’Unione è diminuito costantemente tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta (un calo complessivo del 35 %) a causa della riduzione della domanda di carbonato di bario. La Commissione rileva che, nonostante la tendenza al ribasso della domanda, l’industria dell’Unione è stata ancora in grado di raggiungere un pareggio nel 2021 e di godere di una redditività debole, sebbene positiva nel 2022, mantenendo nel contempo la propria quota di mercato. Tuttavia, a partire dal 2023, l’industria dell’Unione ha iniziato a perdere quote di mercato sul mercato dell’Unione (la sua quota di mercato è diminuita del 24 % nel periodo in esame), mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi e indiane è aumentata del 13 % nel periodo in esame. In un mercato che registra un declino, dove il consumo è gradualmente diminuito nel periodo in esame, i produttori esportatori cinesi e indiani sono riusciti ad aumentare la loro quota di mercato in ragione dei loro prezzi bassi e non equi, mentre nel contempo l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato. Ciò significa che i produttori esportatori cinesi e indiani hanno acquisito clienti che, in condizioni di concorrenza normali, avrebbero probabilmente acquistato carbonato di bario dall’industria dell’Unione. (226) La contrazione della domanda, associata alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi e indiane di cui al considerando 180, ha inoltre impedito all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi per coprire l’aumento dei costi di produzione. L’aumento dei costi (89 % nel periodo in esame) è stato dovuto, tra l’altro, all’aumento dei costi dell’energia nello stesso periodo. La Commissione ha pertanto concluso che il calo del consumo nel mercato dell’UE non è stato tale da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.2.4. Costo di produzione e investimenti (227) Durante il periodo in esame il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato dell’89 % in ragione di un notevole aumento dei costi delle materie prime (baritina e coke di petrolio) e di un aumento notevole dei prezzi dell’energia nel 2022 a seguito della guerra in Ucraina. Inoltre un calo della produzione nel periodo in esame ha comportato un aumento dei costi fissi per tonnellata di produzione. (228) A tale proposito la Commissione ha rilevato che l’aumento dei costi di produzione e, in particolare, delle materie prime avrebbe dovuto colpire in misura analoga altri operatori del mercato, in considerazione del fatto che l’industria dell’Unione si approvvigiona per quanto concerne la maggior parte della sua materia prima principale, la baritina, dall’esterno dell’Unione. Di conseguenza tale aumento dei costi non è stato un elemento che avrebbe dovuto essere specifico soltanto per l’industria dell’Unione, anche se detto aumento si è rispecchiato nel prezzo delle importazioni dalla Cina e dall’India soltanto nel 2022, ma non nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, quando i prezzi all’importazione sono diminuiti notevolmente. (229) Di fatto, nel 2022, nonostante l’aumento dei costi di produzione e il fatto che i prezzi dell’energia hanno raggiunto i livelli più elevati, l’industria dell’Unione è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita al fine di assorbire l’aumento del costo unitario di produzione e ha conseguito la redditività più elevata nel periodo in esame, contemporaneamente al momento in cui i prezzi delle importazioni cinesi e indiane sono stati i più elevati nel periodo in esame. (230) Tuttavia, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, quando i prezzi delle importazioni cinesi e indiane sono diminuiti di circa il 50 %, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi per rispecchiare l’aumento dei costi e ha piuttosto persino dovuto diminuire i prezzi durante il periodo dell’inchiesta. Allo stesso tempo l’industria dell’Unione è stata in grado di vendere i suoi prodotti a prezzi più elevati sui mercati di esportazione rispetto a quanto registrato nel mercato dell’Unione (fatta eccezione per il 2023); una circostanza questa che suggerisce altresì una maggiore pressione sui prezzi sul mercato dell’Unione. Ciò dimostra che è stato a causa delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti da Cina e India che l’industria dell’Unione non è stata in grado di adeguare i propri prezzi al fine di coprire i suoi costi crescenti. L’industria dell’Unione è stata costretta in effetti a diminuire i prezzi a causa della contrazione dei prezzi dovuta alle importazioni oggetto di dumping, che ha comportato ulteriori perdite, un calo dei quantitativi di vendita e un aumento delle scorte. (231) Come illustrato al considerando 207, i maggiori investimenti dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame avrebbero dovuto essere effettuati da tempo, sono stati effettuati al fine di assicurare il rispetto di norme in materia di salute, sicurezza e ambiente e sono stati necessari ai fini del mantenimento in essere della produzione esistente. (232) La Commissione ha pertanto concluso che l’aumento del costo di produzione non ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Analogamente non si può ritenere che gli investimenti richiesti per legge o necessari per mantenere la sicurezza della produzione abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (233) È stato stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, da un lato, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, dall’altro. Vi è stata una coincidenza temporale tra l’aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping e il peggioramento dei risultati dell’industria dell’Unione, visibili in particolare a partire dal 2022. In effetti, in un contesto di contrazione della domanda, l’aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping ha ostacolato la capacità dell’industria dell’Unione di fissare prezzi tali da assorbire l’aumento dei costi di produzione. Tale situazione ha comportato una situazione di perdita per il produttore dell’Unione nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta. (234) La Commissione ha esaminato altri possibili fattori che possono avere inciso sulla situazione dell’industria dell’Unione. La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tali fattori sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. (235) L’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha attenuato il nesso di causalità. I volumi delle vendite all’esportazione sono diminuiti notevolmente meno delle vendite dell’Unione e i loro prezzi sono stati notevolmente superiori ai prezzi praticati sul mercato interno nel corso del periodo in esame. In conclusione, l’andamento relativamente migliore dell’industria dell’Unione nei mercati di esportazione, rispetto alla situazione sul mercato interno dell’UE, non ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (236) È indiscutibile che nel periodo in esame l’industria dell’Unione si sia trovata ad affrontare numerose sfide, in particolare la diminuzione della domanda e l’aumento dei costi di produzione. Tuttavia, se non vi fosse stata la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di trasferire gli aumenti dei costi e di rispondere adeguatamente all’evoluzione delle condizioni di mercato. In effetti, durante tutto il periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dall’India e dalla Cina sono stati inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Come rilevato in precedenza, le importazioni oggetto di dumping hanno impedito al produttore dell’Unione di aumentare i prezzi per trasferire gli aumenti dei costi. (237) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato o interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste in particolare in una riduzione della quota di mercato, della produzione, dell’utilizzo degli impianti di produzione, della redditività, delle scorte finali e del flusso di cassa. Inoltre, come illustrato al considerando 205, l’industria dell’Unione ha subito gravi perdite a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. 6. LIVELLO DELLE MISURE (238) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se dazi inferiori ai margini di dumping fossero sufficienti per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. (239) Nel presente caso il denunciante ha rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, in relazione alla Cina. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione in Cina fosse superiore al loro margine di pregiudizio (cfr. considerando 247 e 248). 6.1. Margine di pregiudizio (240) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies , del regolamento di base. (241) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dai paesi interessati, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (242) Il profitto del produttore dell’Unione è stato prossimo allo zero o negativo in tutto il periodo in esame, fatta eccezione per il 2022, quando i prezzi a livello mondiale sono aumentati notevolmente per un solo anno. Tenendo conto della redditività degli anni antecedenti il periodo in esame, la Commissione ha stabilito il profitto di riferimento per determinare il prezzo non pregiudizievole al 6 %, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Inoltre il produttore dell’Unione non presentato una richiesta motivata per la perdita di investimenti o costi di ricerca e sviluppo e innovazione. Alla luce di tali fatti, per stabilire il prezzo non pregiudizievole, la Commissione ha fatto ricorso all’uso del profitto di riferimento minimo del 6 % che è stato sommato al costo di produzione effettivo dell’industria dell’Unione. (243) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies , del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo supplementare pari a 20-100 EUR/t che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole. (244) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di [1 200-1 500] per unità di misura del prodotto simile dell’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 242) al costo di produzione dell’unico produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies (cfr. considerando 243), in relazione ad ogni tipo. (245) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che hanno collaborato e dell’unico produttore esportatore indiano che ha collaborato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dal produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione. (246) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni» originarie dei rispettivi paesi interessati è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni. Paese Società Margine di dumping (in %) Margine di pregiudizio (in %) Repubblica popolare cinese Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. 83,9 133,5 Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd 72,6 130,8 India Vishnu Barium Private Limited 4,6 114,7 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione per la Cina (247) Come spiegato nell’avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, nell’inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. (248) Tuttavia, dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto. 6.3. Conclusioni sul livello delle misure (249) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Repubblica popolare cinese Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. 83,9  % Repubblica popolare cinese Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd 72,6  % India Vishnu Barium Private Limited 4,6  % Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato 78,2  % Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 83,9  % India Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 4,6  % 7. INTERESSE DELL’UNIONE (250) Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (251) Come illustrato al considerando 8, l’industria dell’Unione è costituita da un produttore che ha fabbricato il prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta. (252) La produzione di carbonato di bario nell’UE è fondamentale per la base industriale dell’Unione. Il carbonato di bario è un ingrediente fondamentale per la produzione di un’ampia serie di vetri per usi speciali, quali vetro per uso farmaceutico, per uso ottico, vetro riflettente, vetro borosilicato e cristallo. Inoltre si tratta di un ingrediente essenziale per smalti e fritte nell’industria ceramica nonché per la produzione di mattoni in argilla. Il carbonato di bario è altresì una materia prima fondamentale per produrre magneti permanenti a basso consumo energetico. (253) Nel complesso, l’istituzione di misure comporterebbe probabilmente un aumento del volume delle vendite da parte del produttore dell’Unione, ma anche la possibilità per il produttore di fissare prezzi che consentano di coprire pienamente il suo costo di produzione e di conseguire profitti sani. Di conseguenza le misure contribuirebbero a un migliore utilizzo degli impianti e a una ripresa dei margini operativi e dei profitti. Il miglioramento dei risultati porterebbe a sua volta a livelli sostenuti di investimenti e occupazione nonché alla promozione di un’innovazione continua. (254) In assenza di misure, il futuro della produzione di carbonato di bario nell’Unione sarebbe compromesso. Il calo dei tassi di utilizzo degli impianti porterebbe a operazioni a costi fissi elevati non sostenibili così come a riduzioni degli investimenti, con conseguenti potenziali perdite di posti di lavoro, una circostanza questa che a sua volta renderebbe il produttore dell’Unione ancora meno capace di competere con le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. (255) In ultima analisi, in assenza dell’istituzione di misure, l’UE potrebbe dover optare per la cessazione della produzione di questo importante materiale. Ciò comporterebbe una dipendenza dalle importazioni di carbonato di bario per l’industria a valle dell’Unione, nonché fonti di approvvigionamento molto limitate. (256) La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione istituire dazi antidumping. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti (257) Kimpe e L’Aprochimide, entrambi importatori indipendenti, hanno collaborato alla presente inchiesta e hanno fornito una risposta al questionario. Si è manifestato anche un altro importatore indipendente, Europea de materias primas. Tuttavia quest’ultimo non ha risposto al questionario entro il termine supplementare fissato dalla Commissione. (258) L’istituzione di misure inciderebbe sul prezzo d’acquisto del carbonato di bario per gli importatori. Gli importatori che non sono in grado di negoziare un contratto con una clausola di adeguamento in caso di istituzione di misure antidumping potrebbero subire una perdita temporanea per le operazioni di vendita già negoziate a un prezzo che non tiene conto dei dazi antidumping. Tuttavia, tenuto conto della quota limitata di carbonato di bario nel contesto delle attività degli importatori che hanno collaborato e della loro sana redditività, la Commissione ritiene che le misure avrebbero un impatto limitato su di essi. (259) La Commissione ha pertanto concluso che non sarebbe contrario all’interesse dell’industria dell’Unione istituire dazi antidumping. 7.3. Interesse degli utilizzatori (260) Alla presente inchiesta hanno partecipato quattro utilizzatori e un’associazione di utilizzatori che si sono tutti opposti all’istituzione di dazi. Kimpe SAS («Kimpe»), Esmalglass S.A («Esmalglass»), Younexa S.A («Younexa») e Fritta S.A («Fritta») hanno fornitor risposte al questionario. L’associazione nazionale spagnola dei fabbricanti di fritte, smalti e colori ceramici (Asociation Nacional de Fabricantes de Firtas, Esmaltes y Colores Cerámicos – «ANFFECC») ha presentato osservazioni in merito all’interesse dell’Unione. (261) Uno degli utilizzatori, Kimpe, produce bario liquido. Gli altri tre utilizzatori sono collegati tra loro e producono fritte e smalti per piastrelle di ceramica. 7.3.1. Produttori di bario liquido (262) Kimpe, oltre alla sua attività di importatore, trasforma anche carbonato di bario per produrre bario liquido o un impasto semiliquido (una miscela composta al 70 % da carbonato di bario in polvere, acqua e alcuni additivi) utilizzato nella produzione di mattoni e piastrelle di argilla. Per quanto concerne questa attività, Kimpe è un utilizzatore nel contesto della presente inchiesta. (263) Kimpe si è opposta all’istituzione di misure e ha sostenuto che l’istituzione di dazi sarebbe contraria all’interesse dell’Unione in quanto avrebbe un impatto negativo sulla sua attività e su quella dei suoi clienti che acquistano bario liquido, ossia i produttori di mattoni e piastrelle di argilla. (264) Kimpe ha inoltre sostenuto che i tipi di carbonato di bario prodotti dall’industria dell’Unione, da un lato, e importati dalla Cina e dall’India, dall’altro, non erano tecnicamente simili. Secondo Kimpe, gran parte del mercato delle applicazioni per mattoni e tegole utilizza da 20 anni il carbonato di bario soltanto in forma liquida, che costituisce la tecnologia standard in questo segmento e non tornerebbe a utilizzare nuovamente il carbonato di bario in polvere. Secondo Kimpe, l’industria dell’Unione offre carbonato di bario soltanto in polvere e in forma granulare e pertanto non esiste una concorrenza diretta tra il carbonato di bario liquido e il carbonato di bario prodotto dall’industria dell’Unione. (265) Innanzitutto, la Commissione osserva che il carbonato di bario liquido non si qualifica come prodotto in esame e non è pertanto oggetto della presente inchiesta. In effetti il carbonato di bario liquido è un prodotto a valle del carbonato di bario in polvere. (266) Per quanto concerne l’impatto dei dazi sugli utilizzatori che producono carbonato di bario liquido, dalla risposta al questionario fornita da Kimpe è emerso che il carbonato di bario rappresentava l’80 %-100 % del suo costo di produzione. Le misure nei confronti delle importazioni di carbonato di bario provenienti dalla Cina e dall’India avrebbero pertanto un impatto significativo su tale utilizzatore. Tuttavia, data la quantità marginale di carbonato di bario utilizzata nella produzione di mattoni, un aumento dei prezzi dovuto all’istituzione di dazi non inciderebbe probabilmente sulla domanda di carbonato di bario nel settore dei mattoni e pertanto non inciderebbe in modo sostanziale sui volumi di vendita di Kimpe. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che Kimpe ha registrato buoni profitti nel periodo dell’inchiesta e nell’anno precedente. (267) Kimpe ha affermato che Kandelium produce carbonato di bario sotto forma di granuli attraverso un processo di calcinazione, che è più costoso rispetto alla pressatura utilizzata in Cina. Kimpe ha sostenuto che il bario granulato, ottenuto mediante il metodo con pressatura o calcinazione, presentava le stesse caratteristiche chimiche, ma il processo mediante calcinazione determinava un aumento del costo di produzione. Kimpe ha affermato altresì che il carbonato di bario calcinato presentava un livello di durezza tale che ne facilitava la rottura durante il trasporto o il versamento e generava quindi polveri che lo rendevano non adatto all’uso da parte dei produttori di bario liquido. (268) Come concluso al considerando 23, il carbonato di bario importato dalla Cina e dall’India e il carbonato di bario prodotto nell’Unione presentano le medesime caratteristiche. Il bario calcinato potrebbe non essere la prima scelta per diversi utilizzatori, in considerazione del suo prezzo più elevato e delle sue caratteristiche fisiche, ma è particolarmente adatto alla produzione di determinati prodotti in vetro e cristallo. (269) Alla luce delle risultanze dell’inchiesta riepilogate al considerando 266, la Commissione ha concluso che l’istituzione dei dazi non inciderebbe in modo significativo sull’utilizzatore di bario liquido che ha collaborato. 7.3.2. Produttori di fritte e smalti per piastrelle di ceramica (270) Esmalglass, Younexa e Fritta, sono produttori spagnoli di fritte e smalti per piastrelle di ceramica. Essi si sono opposti all’istituzione di misure. (271) L’inchiesta ha confermato che il carbonato di bario rappresentava meno del 10 % del costo di produzione degli utilizzatori dell’industria delle fritte e degli smalti che hanno collaborato. Tali utilizzatori presentavano una buona redditività superiore al 15 % sui prodotti che utilizzano carbonato di bario. (272) Sulla base delle risposte verificate fornite nel questionario di tali utilizzatori, la Commissione ha stimato che l’impatto complessivo dei dazi sul costo di produzione di tali utilizzatori sarebbe relativamente limitato anche qualora non fossero in grado di trasferire l’aumento dei prezzi ai loro clienti. (273) L’ANFFECC ha asserito che per taluni prodotti il carbonato di bario rappresenta fino al 40 % del costo di produzione, senza tuttavia fornire elementi di prova a sostegno di tale affermazione. (274) L’ANFFECC ha sostenuto altresì che, in caso di istituzione di misure, a causa dei loro bassi margini di profitto, i produttori europei di fritte e smalti sarebbero costretti a delocalizzare in paesi in cui non sono in vigore misure antidumping sul carbonato di bario. Tale argomentazione non è stata suffragata da elementi di prova e la Commissione non ha potuto verificarla. (275) L’ANFFECC ha inoltre sostenuto che Kandelium era assente dal mercato spagnolo da diversi anni e che i produttori di fritte e smalti in Spagna si basavano interamente sulle importazioni. L’ANFFECC ha sostenuto che i prezzi più elevati di Kandelium rispetto ai prezzi internazionali erano dovuto a un livello di servizio più elevato, che tuttavia non era necessario per la maggior parte degli utilizzatori in Spagna. (276) L’ANFFECC ha inoltre asserito che potenziali misure antidumping rafforzerebbero ancora di più la posizione monopolistica di Kandelium nell’Unione. (277) L’ANFFECC ha inoltre affermato che la sopravvivenza di Kandelium non dipendeva soltanto dalla produzione di carbonato di bario, in quanto il produttore dell’Unione fabbrica anche carbonato di stronzio. (278) Tutti gli utilizzatori e l’ANFFECC hanno sostenuto che il produttore dell’Unione disponeva di una capacità produttiva limitata in relazione al carbonato di bario in quanto disponeva di un’unica linea di produzione dedicata alla fabbricazione di due prodotti: il carbonato di bario e il carbonato di stronzio. (279) Kandelium ha contestato le argomentazioni di cui ai considerando da 275 a 278. Detta società ha asserito di disporre di una capacità produttiva sufficiente, tanto in termini di capacità tecnica quanto da un punto di vista normativo, per soddisfare la domanda dell’UE e ha affermato di disporre di contatti regolari con clienti spagnoli. Kandelium ha aggiunto che durante la pandemia di COVID-19 e la crisi globale delle catene di approvvigionamento nel 2021 e nel 2022 la stessa era stata in grado di coprire tempestivamente le carenze di approvvigionamento provenienti dalla Cina e dall’India. A tale riguardo la Commissione ha constatato che il consumo dell’Unione era stato inferiore alla capacità produttiva dell’industria dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Inoltre le importazioni dai paesi interessati detenevano una quota di mercato significativa del [65 %-80 %] nel periodo dell’inchiesta e tali importazioni possono continuare a entrare nel mercato dell’Unione a condizioni eque dopo l’istituzione di misure antidumping. La Commissione ha pertanto concluso che non vi è alcun rischio di carenza di offerta. (280) Inoltre, qualora l’industria dell’Unione cessasse la produzione di carbonato di bario a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina e dall’India, il mercato dell’Unione dipenderebbe interamente dalle importazioni. Attualmente gli utilizzatori possono contare su tre principali fonti di approvvigionamento di carbonato di bario (UE, Cina e India), mentre in assenza di misure potrebbero dipendere esclusivamente da Cina e India. Ciò comporterebbe una conseguente perdita di concorrenza, una minore diversificazione dell’approvvigionamento e comporterebbe gravi rischi in caso di perturbazioni degli scambi, come osservato ad esempio durante la pandemia di COVID-19. (281) La Commissione ha pertanto concluso che non sarebbe contrario all’interesse dell’industria dell’Unione istituire dazi antidumping. 7.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (282) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di carbonato di bario originarie della Cina e dell’India. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (283) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (284) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Repubblica popolare cinese Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. 83,9  % Repubblica popolare cinese Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd 72,6  % India Vishnu Barium Private Limited 4,6  % Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato 78,2  % Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 83,9  % India Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 4,6  % (285) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (286) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». (287) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (288) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame (se del caso, può essere indicata una percentuale, sebbene non sia consigliabile), tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. 9. REGISTRAZIONE (289) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (290) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta. (291) In questa fase del procedimento non è stata presa/non può essere presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (292) Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (293) Non sono pervenute osservazioni sull’esattezza dei calcoli. 11. DISPOSIZIONI FINALI (294) Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (295) Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato con il codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese e dell’India. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Guizhou Redstar Developing CO., LTD. 83,9  % 89SE Repubblica popolare cinese Hubei Jingshan Chutian Barium Salts Co., Ltd. 72,6  %. 89SF Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 78,2  % Cfr. allegato. Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 83,9  % 8999 India Vishnu Barium Private Limited 4,6  % 89SH India Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 4,6  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/482. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’Unione europea non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/482 della Commissione, del 14 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India ( GU L, 2025/482, 17.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/482/oj ). ( 3 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2765 . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio , ( GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 100 del 13.4.2023, pag. 16 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 85 del 12.3.2016, pag. 154 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 161 e 162; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 89 e 90; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 70. ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 103 a 113; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 46 a 50; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 , considerando 49. ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 114 a 122; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 51 a 55; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 50 a 54. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall’organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stato segnalato che cellule del partito erano presenti nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, quindi anche ai produttori del prodotto oggetto del riesame e ai fornitori dei loro fattori produttivi. ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 123 a 133; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 64 a 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 55 a 63. ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 134 a 138; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 66 a 69; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 64. ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 139 a 142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 71 e 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 65. ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 143 a 152; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 72 a 81; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 66. ( 12 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» (SWD(2024) 91 final del 10 aprile 2024) disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it , come pure la versione precedente del documento: documento di lavoro dei servizi della Commissione «on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» (SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017), disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it . ( 13 ) Cfr. pag. 19 della denuncia (versione consultabile). ( 14 ) Regolamento (CE) n. 145/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 27 del 29.1.2005, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/145/oj ), considerando da 24 a 29. ( 15 ) Cfr. pag. 20 della denuncia (versione consultabile). ( 16 ) Cfr. pagg. 19-20 della denuncia (versione consultabile). ( 17 ) Cfr. pagg. 20-21 della denuncia (versione consultabile). ( 18 ) Cfr. pagg. 21-22 della denuncia (versione consultabile). ( 19 ) Cfr. pagg. 22-23 della denuncia (versione consultabile). ( 20 ) Cfr. pag. 23 della denuncia (versione consultabile). ( 21 ) Cfr. pagg. 23-25 della denuncia (versione consultabile). ( 22 ) Cfr.: https://www.hota.cn/Home.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 23 ) Cfr.: https://www.jingyan.com/intro/1.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 24 ) Cfr.: http://lylchem.com/English/about.asp (consultato il 12 maggio 2025). ( 25 ) Cfr.: https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/qygk/jj/A031002001001Gone1.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 26 ) Cfr.: http://www.redstarchem.com/intro/4.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 27 ) Cfr. relazione annuale 2024 di Guizhou Redstar Developing Co., Ltd., pag. 116, disponibile all’indirizzo: https://file.finance.qq.com/finance/hs/pdf/2025/04/26/1223321234.PDF (consultato il 12 maggio 2025). ( 28 ) Cfr.: http://www.redstarchem.com/about.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 29 ) Cfr.: http://www.sinochemhx.com/shxschina/ywgl/zycp/A074003001Gone1.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 30 ) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 31 ) Cfr.: http://www.hhxj.chemchina.com/s/22260-63719-185778.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 32 ) Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. anche relazione, capitolo 3, pagg. da 47 a 50. ( 33 ) Cfr. articolo 5 della legge sulla promozione del settore privato, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202504/content_7022018.htm (consultato il 13 maggio 2025). ( 34 ) Cfr. statuto della CPCIF, articolo 3, disponibile all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultato il 12 maggio 2025). ( 35 ) Ibidem. ( 36 ) Cfr. statuto della CPCIF, articolo 36, disponibile all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultato il 12 maggio 2025). ( 37 ) Cfr.: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010 (consultato il 12 maggio 2025). ( 38 ) Cfr.: https://www.cisia.org/ (consultato il 12 maggio 2025). ( 39 ) Cfr. statuto della CISIA, articoli 3 e 36, disponibile all’indirizzo: https://www.cisia.org/site/content/62346.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 40 ) Ibidem. ( 41 ) Ibidem. ( 42 ) Cfr.: https://www.cisia.org/site/content/6621.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 43 ) Cfr. la sezione III.8.3 del quattordicesimo piano quinquennale e le prospettive per il 2035, disponibili all’indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consultato il 12 maggio 2025). ( 44 ) Cfr. articolo 16 della legge sulla promozione del settore privato, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202504/content_7022018.htm (consultato il 13 maggio 2025). ( 45 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consultato il 12 maggio 2025). ( 46 ) Ibidem, sezione I.3. ( 47 ) Ibidem, sezione III.4. ( 48 ) Cfr. pag. 87, disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf (consultato il 12 maggio 2025). ( 49 ) Cfr. pag. 111, disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf (consultato il 12 maggio 2025). ( 50 ) Cfr. pag. 8, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/5665166/files/90c1c79a00b44c67b59c29392476c862.pdf (consultato il 12 maggio 2025). ( 51 ) Cfr. sezione II.2.4, disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consultato il 12 maggio 2025). ( 52 ) Ibidem, cfr. sezione III.1.4. ( 53 ) Cfr.: http://lylchem.com/English/index.asp# (consultato il 12 maggio 2025). ( 54 ) Cfr. sezione VI.1, disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202105/P020210508614699466849.pdf (consultato il 12 maggio 2025). ( 55 ) Cfr. sezione IV.3 https://fgw.guizhou.gov.cn/ztzl/sswgh_5643328/202109/P020220524636540764870.pdf (consultato il 13 maggio 2025). ( 56 ) Cfr.: https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600367&Pcode=30038417&Name=%B8%DF%D4%C2%B7%C9 (consultato il 12 maggio 2025). ( 57 ) Cfr.: https://www.hota.cn/djgzinfo/1608303981866827776.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 58 ) Cfr.: https://www.hota.cn/Home.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 59 ) Cfr.: http://www.tzxgt.cn/news/56.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 60 ) Cfr.: https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/zlzz/ds/A031002002002Gone1.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 61 ) Cfr.: https://www.sinochem.com/sinochem/dzyjj/dj11/A031007001Gone1.html (consultato il 12 maggio 2025). ( 62 ) Relazione, parte III, capitolo 16. ( 63 ) Ibidem, sezione 16.3. ( 64 ) Cfr. sezione IV.1.3, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (consultato il 12 maggio 2025). ( 65 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6894869.htm (consultato il 13 maggio 2025). ( 66 ) Cfr.: https://www.tianzhu.gov.cn/zwgk/zdlygk/gyfz/202305/t20230525_79896343.html (consultato il 13 maggio 2025). ( 67 ) Ibidem. ( 68 ) Cfr.: http://gz.news.cn/20241119/b6ef61a4240944419d65127fb59b8e4b/c.html (consultato il 13 maggio 2025). ( 69 ) Ibidem. ( 70 ) Cfr.: https://www.hb.chinanews.com.cn/news/2022/0105/369027.html (consultato il 13 maggio 2025). ( 71 ) Cfr.: https://english.www.gov.cn/news/202406/19/content_WS6672c84ac6d0868f4e8e8531.html#:~:text=China%20will%20scale%20up%20support,of%20Industry%20and%20Information%20Technology (consultato il 13 maggio 2025). ( 72 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 153 a 157; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 82 a 84; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 67. ( 73 ) Cfr. sezione VIII.16, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consultato il 13 maggio 2025). ( 74 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 75 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017 ( GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/749/oj ). ( 76 ) http://www.turkstat.gov.tr/ . ( 77 ) EMRA | Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (epdk.gov.tr) = > Press releases = > selezionare «Electricity, electricity market board decisions». ( 78 ) Regolamento (UE) 2015/755, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 79 ) Cfr. https://www.imarcgroup.com/barite-pricing-report (consultato da ultimo il 6 giugno 2025). ( 80 ) Cfr. https://www.imarcgroup.com/barite-pricing-report (consultato da ultimo il 6 giugno 2025). ( 81 ) Il costo del lavoro è disponibile all’indirizzo: http://www.turkstat.gov.tr/ . ( 82 ) https://data.tuik.gov.tr . ( 83 ) EMRA | Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (epdk.gov.tr) = > Press releases = > selezionare «Electricity, electricity market board decisions». ( 84 ) https://www.alkim.com.tr/files/file/dosya-Vb5yp4tsYm0EUPq-2024.pdf (consultato da ultimo il 22 maggio 2025) e https://www.sisecam.com/en/s-investor-relations/Documents/Annual%20Reports/SCAM_FRAE_2024_MTB_uyg_23.pdf (consultato da ultimo il 22 maggio 2025). ( 85 ) GU L 250 del 28.9.2017, pag. 34 . ALLEGATO Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inseriti nel campione: Paese Nome Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Guizhou Hongtai Barium Industry Co., Ltd 89SG ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1724/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1724/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2016/1036 sulla difesa antidumping è il fondamento normativo per queste inchieste. I concetti chiave includono: valore normale, dumping, distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 6bis, paese rappresentativo, prezzi esenti da distorsioni, SGAV (spese generali amministrative e di vendita), e dazio antidumping provvisorio. Commercialisti e consulenti che seguono le imprese esportatrici devono comprendere come la Commissione applica il test delle distorsioni significative per determinare se usare prezzi interni o costruire valori normali alternativi basati su paesi terzi.

Normative correlate

Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199