Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 della Commissione, del 14 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan
Quali sono i margini di dumping provvisori applicati alle importazioni di resine ABS dalla Corea e da Taiwan secondo il Regolamento UE 2025/1739?
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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 della Commissione europea istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan. Per la Corea, i margini di dumping provvisori variano dal 3,7% per LG Chem al 5,8% per Lotte Chemical Corporation, con un margine del 4,3% per altre società che hanno collaborato e del 5,8% per tutte le altre importazioni. Per Taiwan, i margini sono più elevati: 10,8% per il gruppo Chimei Corporation/Grand Pacific Petrochemical Corporation e 21,7% per Formosa Chemicals & Fibre Corporation, applicato anche a tutte le altre importazioni taiwanesi. Questi margini sono calcolati come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. La Commissione ha determinato tali margini confrontando il valore normale (prezzo praticato sul mercato interno dei paesi esportatori) con il prezzo all'esportazione verso l'UE, effettuando opportuni adeguamenti per garantire un confronto equo. I dazi si applicano a tutte le resine ABS indipendentemente dal colore o dalle proprietà fisiche, purché lo stirene sia predominante nel copolimero, escludendo solo l'ABS trasparente (MABS) e la polvere secca.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 della Commissione, del 14 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1739 of 14 August 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Resins originating in the Republic of Korea and Taiwan
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1739
18.8.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1739 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2025
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 19 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea («Corea») e di Taiwan («paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 novembre 2024 da INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA e Trinseo Europe GmbH («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/412 della Commissione («regolamento di registrazione»)
(
3
)
, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente i denuncianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità taiwanesi e coreane nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Osservazioni in merito all’apertura
(6)
Alla Commissione sono pervenute osservazioni sull’apertura da parte del governo della Repubblica di Corea e di LG Chem.
(7)
Nelle sue osservazioni sull’apertura
(
4
)
, LG Chem ha affermato che il livello di riservatezza concesso ai denuncianti nella denuncia era incompatibile con l’articolo 6.5.1 dell’accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) («accordo antidumping dell’OMC») e con la giurisprudenza corrispondente. Detta società ha specificato che la completa espunzione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato libero dell’Unione violava i suoi diritti di difesa, in quanto la stessa non poteva confrontare tali prezzi con i prezzi coreani e rispondere quindi adeguatamente alle asserzioni concernenti il pregiudizio.
(8)
A seguito delle osservazioni di LG Chem, la Commissione ha chiesto all’industria dell’Unione di integrare le informazioni mancanti nella versione non riservata della denuncia. L’industria dell’Unione ha fornito le informazioni richieste.
(9)
LG Chem ha contestato le asserzioni di dumping contenute nella denuncia, sostenendo che le argomentazioni relative alle vendite non remunerative di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene («ABS») sul mercato interno coreano si basavano su informazioni finanziarie inesatte e non rispecchiavano i profitti operativi e netti positivi della società. LG Chem ha inoltre sostenuto che anche il calcolo dei costi e dei margini di profitto di cui alla denuncia era errato, in quanto si basava su dati provenienti da società indipendenti e prodotti non correlati e non teneva conto delle differenze nella struttura dei costi e nei prezzi tra i prodotti standard e premium a base di ABS. LG Chem ha asserito che i dati di cui alla denuncia sui prezzi delle materie prime non erano attendibili, in quanto non rispecchiavano la qualità e il costo effettivi delle materie prime utilizzate dai produttori coreani di ABS. I produttori esportatori non hanno fornito elementi di prova tali da mettere in discussione l’esattezza delle informazioni fornite dal denunciante. La Commissione non ha riscontrato alcun motivo per non considerare la denuncia sufficiente a giustificare l’apertura di un’inchiesta. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(10)
LG Chem ha sostenuto che la denuncia non forniva elementi di prova dell’esistenza di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, per i motivi seguenti:
a)
il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito tra il 2021 e il 2022, mentre il prezzo all’importazione di ABS dalla Corea è aumentato. Analogamente, i volumi di produzione dell’industria dell’Unione sono aumentati tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta (PI) della denuncia;
b)
i livelli di occupazione sono stabili con fluttuazioni trascurabili;
c)
l’aumento del costo di produzione non è stato un evento globale in quanto non ha interessato la parte allo stesso modo dei produttori dell’Unione.
(11)
La Commissione ricorda che una risultanza prima facie di un pregiudizio notevole richiede un esame, tra l’altro, dei fattori significativi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base. L’articolo 5 del regolamento di base non prescrive specificamente che tutti i fattori di pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 5, debbano presentare un deterioramento per poter stabilire un pregiudizio notevole. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza delle importazioni sull’industria dell’Unione quale risulta da (non necessariamente tutti) i fattori e gli indicatori attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione, quali quelli elencati all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base.
(12)
Non tutti i fattori devono pertanto indicare un deterioramento perché si accerti un pregiudizio notevole. Anche l’esistenza di altri fattori che possono avere un’incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione non implica necessariamente che l’effetto delle importazioni oggetto di dumping su tale industria non sia notevole.
(13)
La Commissione ha ritenuto che la denuncia fornisse elementi di prova sufficienti dell’esistenza di un pregiudizio notevole, dimostrando che, in una situazione di calo del consumo dell’Unione, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate in termini assoluti e relativi e, al contrario, il volume della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione e la sua redditività sono diminuiti nel periodo in esame.
(14)
Inoltre il governo della Repubblica di Corea e LG Chem hanno sostenuto che l’aumento delle importazioni di ABS dalla Corea era dovuto alla qualità del prodotto e non al dumping. A tale proposito, il governo della Repubblica di Corea ha affermato che le importazioni di ABS dalla Corea sono aumentate anche in ragione della carenza del prodotto sul mercato dell’Unione causata dagli eventi di forza maggiore verificatisi nel 2021. Entrambe le parti hanno inoltre asserito che il presunto pregiudizio è stato causato dall’impennata dei prezzi dell’energia nell’Unione.
(15)
La Commissione ha ritenuto che le parti non abbiano fornito alcun elemento di prova a sostegno delle affermazioni secondo cui l’aumento delle importazioni di ABS dalla Corea era stato dovuto alla qualità del prodotto e a eventi di forza maggiore a breve termine verificatisi nel 2021. Inoltre la Commissione ha constatato che la denuncia affrontava in maniera sufficiente la questione dell’aumento del costo dell’energia nella fase di denuncia.
(16)
Di conseguenza le argomentazioni relative all’analisi del pregiudizio e al nesso di causalità incluse nella denuncia di cui ai considerando 10 e 14 sono state respinte.
1.5.
Campionamento
(17)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(18)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base delle vendite e della gamma di prodotti. Tale campione era costituito da due produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il [38-48] % del volume delle vendite del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni al riguardo. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.
Campionamento degli importatori indipendenti
(19)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(20)
Sei importatori indipendenti hanno contattato la Commissione per quanto concerne il campionamento. Tuttavia soltanto quattro di essi hanno fornito le informazioni richieste. Gli stessi hanno altresì acconsentito a essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.
Campionamento dei produttori esportatori della Corea
(21)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica di Corea presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(22)
Tre produttori esportatori della Repubblica di Corea hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tali produttori esportatori rappresentavano oltre il 90 % delle importazioni coreane, in termini di tonnellate, durante il periodo dell’inchiesta. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due società sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tali società rappresentano in tonnellate il [75-85] % del volume totale delle esportazioni dalla Repubblica di Corea nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito al campionamento.
Campionamento dei produttori esportatori di Taiwan
(23)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori di Taiwan a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto all’ufficio di rappresentanza di Taipei presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(24)
Tre produttori esportatori taiwanesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inseriti nel campione. Tali parti hanno rappresentato il 100 % delle importazioni taiwanesi durante l’inchiesta. La Commissione ha ritenuto che due dei tre produttori esportatori fossero collegati e facessero parte del medesimo gruppo. La Commissione ha deciso di esaminare tale gruppo (il gruppo Chimei Corporation/Grand Pacific Petrochemical Corporation) e l’ulteriore produttore esportatore, che rappresentavano il 100 % delle importazioni da Taiwan.
(25)
I produttori esportatori taiwanesi Chimei Corporation e Grand Pacific Petrochemical Corporation hanno contestato la decisione nella misura in cui considerava le due parti come parti collegate. Chimei Corporation e Grand Pacific Petrochemical Corporation hanno dichiarato di essere parti indipendenti in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato a Taiwan sulla base dell’assenza di partecipazioni azionarie reciproche o di membri del consiglio di amministrazione, dirigenti o dipendenti in comune.
(26)
La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che le parti potessero essere considerate indipendenti ai fini della presente inchiesta. Come riconosciuto dalle stesse Chimei Corporation e Grand Pacific Petrochemical Corporation, tali società detengono un’impresa comune in Cina e sono pertanto parti collegate alla luce dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
5
)
. Il fatto che la loro impresa comune abbia sede in Cina o che tale impresa non abbia venduto il prodotto oggetto dell’inchiesta all’Unione è irrilevante ai fini dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera g). La Commissione ha quindi confermato la propria decisione iniziale.
(27)
Nonostante quanto precede, data la sproporzione tra Chimei Corporation e Grand Pacific Petrochemical Corporation in termini di volumi del prodotto oggetto dell’inchiesta esportato nell’UE durante il PI, su richiesta di Grand Pacific Petrochemical Corporation, la Commissione ha esentato la stessa dal presentare una risposta al questionario e ha informato la parte che il margine di dumping calcolato per Chimei Corporation sarebbe stato applicato anche ad essa. Grand Pacific Petrochemical Corporation è d’accordo con tale proposta.
1.6.
Esame individuale
(28)
Un produttore esportatore della Corea ha richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. In questa fase dell’inchiesta la Commissione non ha adottato alcuna decisione in merito alle richieste di esame individuale. La Commissione deciderà se concedere un esame individuale nella fase definitiva dell’inchiesta.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(29)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e tutti gli importatori indipendenti che hanno collaborato. Gli stessi questionari, compresi quelli per gli utilizzatori, sono stati messi a disposizione online
(
6
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre inviato ai denuncianti un questionario di richiesta dei macroindicatori dell’industria dell’Unione.
(30)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
produttori dell’Unione:
—
INEOS Styrolution Europe GmbH, Francoforte sul Meno, Germania («Ineos»);
—
Trinseo Netherlands BV, verificata presso i locali di Trinseo Europe GmbH, Pfäffikon, Svizzera («Trinseo»);
utilizzatori:
—
LEGO Systems A/S, Billund, Danimarca («LEGO»);
produttori esportatori della Repubblica di Corea:
—
LLG Chem, Ltd., Seoul, Corea («LG Chem»);
—
Lotte Chemical Corporation, Seoul, Corea («Lotte»)
importatori collegati dei produttori esportatori coreani:
—
LG Chem Europe GmbH, Francoforte sul Meno, Germania;
—
LOTTE Chemical Hungary Ltd., Kornye, Ungheria;
produttori esportatori di Taiwan:
—
Chimei Corporation e il suo partner del contratto in conto lavorazione/l’operatore commerciale collegato, Tainan City, Taiwan;
—
Grand Pacific Petrochemical Corporation, con sede a Taipei, Taiwan;
—
Formosa Chemicals & Fibre Corporation, stabilimento di Hsinkang, stabilimento di Mailiao e sede a Taipei, Taiwan.
1.8.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(31)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(32)
Nell’avviso di apertura il prodotto oggetto dell’inchiesta è definito come resine di acrilonitrile-butadiene-stirene, un copolimero termoplastico costituito da acrilonitrile, butadiene e stirene in proporzioni diverse, indipendentemente dal colore o da qualsiasi altra proprietà fisica o meccanica, anche ulteriormente trasformato o trattato per conferire specifiche proprietà fisiche aggiuntive, con il numero CAS (
Chemical Abstracts Service
) 9003-56-9.
(33)
L’ABS può essere prodotto mediante due processi di polimerizzazione: il processo di emulsione e quello di produzione in massa. I processi differiscono per quanto riguarda le materie prime e le tecnologie utilizzate. Solitamente il prodotto finale assume la forma di pellet e, senza l’aggiunta di pigmenti, è di colore biancastro/giallastro.
(34)
Il processo di emulsione utilizza come materie prime lo stirene, l’acrilonitrile e il butadiene. Il butadiene viene inizialmente polimerizzato in acqua. Tale processo determina la formazione di un lattice di gomma, ossia particelle di gomma disciolte in acqua. Nella seconda fase, lo stirene e l’acrilonitrile vengono polimerizzati nella soluzione di lattice di gomma. Il prodotto ottenuto in questa fase non è considerato un prodotto finito in ragione del suo tenore elevato di butadiene, che lo rende inadatto all’uso industriale. In forma solida è descritto come polvere secca, polvere di gomma o concentrato di gomma innestata. Parallelamente alla produzione di polvere secca, lo stirene e l’acrilonitrile vengono polimerizzati per produrre un copolimero di stirene-acrilonitrile («SAN»). Al fine di ottenere l’ABS (prodotto finito), la polvere secca viene miscelata con il copolimero di stirene-acrilonitrile. In quest’ultimo passaggio di miscelazione è possibile aggiungere alla miscela pigmenti, additivi o altri (co)polimeri per adattarne le proprietà. Il composto così ottenuto viene infine essiccato e pellettizzato.
(35)
Il processo di produzione in massa è più recente e consente una produzione continua di ABS. Questo processo utilizza come materie prime lo stirene, l’acrilonitrile e la gomma polibutadiene. La gomma polibutadiene viene innanzitutto macinata in un laminatoio e poi disciolta nello stirene. Il composto viene quindi ulteriormente miscelato con sostanze chimiche e acrilonitrile. La reazione di polimerizzazione in massa è effettuata in presenza di un solvente. Alla fine della catena di reazione, i monomeri, che non si sono polimerizzati, e i composti a basso punto di ebollizione vengono rimossi dal polimero. I pigmenti, gli additivi o altri (co)polimeri possono essere miscelati prima che l’ABS sia destinato alla pellettizzazione.
(36)
L’ABS è utilizzato in un’ampia serie di applicazioni, ad esempio nel settore automobilistico (paraurti dei veicoli, elementi decorativi, ecc.), degli elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, ecc.), dell’elettronica (tastiere, mouse, telecomandi, gusci di telefoni, ecc.), dei mobili, dell’edilizia (tubi rigidi e flessibili da costruzione), dei dispositivi medici e dei giocattoli (mattoncini LEGO, ecc.).
(37)
A seconda dell’applicazione e del processo utilizzato per fabbricare i prodotti a valle, gli utilizzatori possono preferire l’ABS prodotto mediante processi di produzione tramite emulsione o in massa. L’ABS prodotto attraverso il processo di emulsione offre una superficie più brillante ai prodotti a valle. L’ABS prodotto a seguito di un processo di produzione in massa contiene particelle di gomma più grandi e dà quindi luogo a una superficie opaca. I prodotti a valle sono solitamente fabbricati mediante estrusione o formatura mediante iniezione. Nel processo di estrusione, la brillantezza della superficie dipende dal processo utilizzato per produrre l’ABS, ossia superficie lucida per l’ABS prodotto mediante emulsione e superficie opaca per l’ABS prodotto in massa. Nella formatura a iniezione, la superficie dipende dallo stampo, ossia l’ABS prodotto in massa può anche dare luogo a una superficie lucida.
(38)
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha riscontrato pratiche diverse da parte dei produttori, tanto nell’Unione quanto nei paesi interessati, per quanto concerne l’uso del numero di registro CAS
(
7
)
. Quando l’ABS è stato prodotto come composto di polvere secca e SAN, alcuni produttori lo hanno presentato con un numero CAS, ossia 9003-56-9, mentre altri hanno utilizzato due numeri CAS, ossia 9003-56-9 per la polvere secca e 9003-54-7 per il SAN. Al fine di evitare potenziali malintesi derivanti da tali pratiche divergenti, la Commissione ha deciso di eliminare il riferimento a un numero CAS dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(39)
Di conseguenza il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da resine di acrilonitrile-butadiene-stirene, un copolimero termoplastico costituito da acrilonitrile, butadiene e stirene in proporzioni diverse, indipendentemente dal colore o da qualsiasi altra proprietà fisica o meccanica, anche ulteriormente trasformato o trattato per conferire specifiche proprietà fisiche aggiuntive («prodotto oggetto dell’inchiesta» o «ABS»).
2.2.
Prodotto in esame
(40)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica di Corea e di Taiwan, attualmente classificato con il codice NC 3903 30 00 («prodotto in esame»).
2.3.
Prodotto simile
(41)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(42)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
2.4.1.
Delucidazioni sulla definizione del prodotto
(43)
Diversi produttori esportatori hanno chiesto di chiarire se i prodotti seguenti rientrino nell’ambito della presente inchiesta:
—
polvere secca;
—
composti di ABS (descritti anche come miscele o mescole);
—
ABS ritardante di fiamma;
—
ABS trasparente;
—
ABS rinforzato con fibra di vetro.
(44)
A tale proposito, la Commissione desidera chiarire che i copolimeri o i composti costituiti unicamente da acrilonitrile, butadiene e stirene rientrano nell’ambito della presente inchiesta, a condizione che lo stirene sia predominante in tale copolimero o miscela. Tali copolimeri o composti sono denominati ABS nel contesto della presente inchiesta.
(45)
Come illustrato al considerando 34, la polvere secca è un prodotto semifinito. Sebbene contenga già tutti e tre i comonomeri, il butadiene è predominante e pertanto non soddisfa la condizione relativa al tenore di stirene di cui al considerando 44. Di conseguenza, la polvere secca non rientra nell’ambito di applicazione della presente inchiesta.
(46)
Inoltre i composti di ABS (quali definiti al considerando 44) con altri (co)polimeri e/o additivi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pigmenti, agenti antistatici, stabilizzanti UV, sostanze ritardanti di fiamma, fibre di vetro, rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento a condizione che l’ABS sia predominante nel composto.
(47)
Di conseguenza l’ABS ritardante di fiamma e l’ABS rinforzato con fibra di vetro rientrano nell’ambito di applicazione della presente inchiesta, in quanto tali tipi di prodotto sono fabbricati come composti nei quali il tenore di ABS è predominante. Al contrario, gli ABS trasparenti non sono oggetto della presente inchiesta. L’ABS trasparente è prodotto come un composto di ABS e metacrilato di metile, il cosiddetto MABS. L’ABS non è predominante in tale composto e pertanto quest’ultimo non rientra nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta.
(48)
Infine i copolimeri costituiti da acrilonitrile, butadiene, stirene e altri comonomeri rientrano nell’ambito della presente inchiesta purché l’acrilonitrile, il butadiene e lo stirene siano predominanti nel copolimero.
2.4.2.
Richieste di esclusione dalla definizione del prodotto
(49)
Nella propria risposta al questionario Chimei ha chiesto che l’ABS ritardante di fiamma fosse escluso dall’ambito di applicazione della presente inchiesta trattandosi di un prodotto presumibilmente non fabbricato nell’Unione.
(50)
Contrariamente a quanto asserito da tale società, l’ABS ritardante di fiamma è fabbricato da produttori dell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(51)
Chimei e LEGO hanno sostenuto che l’ABS con tenori attribuiti mediante bilancio di massa dovrebbe essere escluso. Tali parti sostengono che l’ABS bilanciato in massa è notevolmente più costoso a causa del premio verde pagato dal cliente. In alternativa, LEGO ha suggerito che i dazi antidumping non dovrebbero essere riscossi soltanto sui tenori attribuiti mediante bilancio di massa o, quanto meno, ai fini di un confronto equo, l’ABS bilanciato in massa dovrebbe essere riconosciuto ai fini di un confronto equo.
(52)
L’ABS con tenore bilanciato in termini di massa è un ABS prodotto a partire da fattori produttivi circolari (riciclati meccanicamente o chimicamente) o da materie prime biologiche, ad esempio olio da cucina usato. Si tratta in effetti di un prodotto più costoso dell’ABS fabbricato a partire da fattori produttivi non circolari o di origine fossile. Il premio verde può raggiungere fino al 100 % del prezzo dell’ABS non circolare o a base fossile. L’ABS con tenore bilanciato in termini di massa presenta tuttavia le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi di base degli ABS fabbricati a partire da fattori produttivi non circolari o di origine fossile e pertanto è in concorrenza con gli ABS standard. Né Chimei né Lego hanno fornito elementi di prova contrari. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta di esclusione.
(53)
L’istituzione di dazi antidumping sul tenore di ABS di origine non circolare o fossile non può essere attuata nella pratica. Il premio verde è negoziato tra il produttore di ABS e il suo cliente ed è incluso direttamente nel prezzo. Non può essere individuato sulla fattura o su altri documenti che accompagnano l’operazione di importazione e, pertanto, il valore del premio verde non può essere stabilito ai fini della determinazione del valore in dogana. Di conseguenza la Commissione ha respinto la richiesta di LEGO di riscuotere i dazi antidumping unicamente sul tenore non circolare o fossile dell’ABS.
(54)
La Commissione ha tuttavia tenuto debitamente conto del fatto che alcuni tipi di prodotto contengono ABS con tenore bilanciato in termini di massa ai fini di un confronto equo nel contesto della determinazione dei margini di dumping e di pregiudizio.
3.
DUMPING
3.1.
Repubblica di Corea
3.1.1.
Valore normale
(55)
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato inserito nel campione fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore inserito nel campione erano rappresentative.
(56)
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.
(57)
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore inserito nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell’Unione fossero rappresentative, in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che non più di un terzo dei tipi di prodotto non erano rappresentativi per i produttori esportatori inseriti nel campione.
(58)
La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(59)
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
a)
il volume delle vendite del tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e
b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(60)
Nel presente caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il PI.
(61)
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI se:
a)
il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
b)
la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
(62)
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che il 64 % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato pertanto calcolato, per la maggior parte delle operazioni, come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il PI e, in parte, come media ponderata delle sole vendite remunerative.
(63)
In alcuni casi, quando nel corso di normali operazioni commerciali le vendite di un tipo di prodotto simile sono state insufficienti, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale. In altri casi in cui non sono state effettuate vendite di un tipo di prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha cercato fonti alternative per i prezzi nel corso di normali operazioni commerciali. Dato che non vi sono state vendite sul mercato interno di un altro produttore inserito nel campione né è stato possibile divulgare in modo significativo il prezzo di vendita praticato sul mercato interno da tale altro produttore inserito nel campione per detto tipo di prodotto senza violare la riservatezza di tale produttore, e dato che non erano disponibili altre fonti di prezzi per tipi di prodotto particolari, la Commissione ha costruito il valore normale per i tipi di prodotto pertinenti conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
(64)
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:
a)
la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI; e
b)
la media ponderata dei profitti dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato, realizzati con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI.
(65)
Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.
3.1.2.
Prezzo all’esportazione
(66)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come importatori.
(67)
Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(68)
Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti al prezzo al fine di tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV e i profitti (pari al [9-12] %), ottenuti dai due importatori indipendenti che hanno collaborato e hanno fornito le informazioni richieste.
3.1.3.
Confronto
(69)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.1.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale
(70)
Per le vendite dei tipi di prodotto per i quali il valore normale è stato costruito, come spiegato al considerando 64, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(71)
Per le vendite di tipi di prodotto per i quali sono state effettuate vendite nel corso di normali operazioni commerciali, al fine di riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto e imballaggio. Inoltre sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto dei costi del credito. La Commissione non ha riscontrato alcun motivo per applicare altri adeguamenti al valore normale.
(72)
LG Chem ha chiesto un adeguamento per quanto concerne il processo di produzione e le differenze in termini di caratteristiche del prodotto. Inoltre detta società ha chiesto un adeguamento per l’assistenza tecnica. La Commissione ha respinto gli adeguamenti richiesti da LG Chem. Per quanto riguarda l’adeguamento per le differenze nel processo di produzione, la società non ha fornito elementi di prova del fatto che tali differenze abbiano inciso in qualche modo sui prezzi o sulla loro comparabilità. A seguito della modifica del numero di controllo del prodotto («NCP»), eventuali differenze aventi un impatto significativo sul prezzo si rispecchiano nell’NCP modificato; di conseguenza gli adeguamenti per le differenze nelle caratteristiche fisiche sono diventati trascurabili in quanto tali differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità si sono riflesse nell’NCP. Infine gli adeguamenti per i servizi di assistenza tecnica sono stati respinti, in quanto la società non ha fornito elementi di prova del fatto che tali servizi siano stati appaltati e inclusi nel prezzo di vendita.
(73)
Lotte ha chiesto un adeguamento sulla restituzione dei dazi, ma la società non è stata in grado di assegnare al prodotto oggetto dell’inchiesta quantitativi specifici di materie prime importate, di conseguenza tale argomentazione è stata respinta.
3.1.3.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(74)
Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori.
(75)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie.
(76)
Un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento per le vendite effettuate tramite un importatore collegato che sono state consegnate direttamente dalla Corea all’acquirente indipendente nell’Unione, in quanto il dipartimento vendite in Corea svolge tutte le funzioni di vendita. Per questi motivi, la società ha sostenuto che l’importatore collegato non sostiene tali costi e che il prezzo dovrebbe essere adeguato di conseguenza. L’argomentazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova ed è stata pertanto respinta.
(77)
Una piccola parte delle esportazioni di un produttore esportatore è stata venduta a un utilizzatore collegato nell’Unione per fabbricare altri beni nei quali il prodotto in esame rappresenta una parte ridotta del costo di produzione. Per tali quantitativi sarebbe impossibile stabilire un prezzo all’esportazione attendibile basato sulle vendite del prodotto finale al primo acquirente indipendente. Tali quantitativi sono stati pertanto presi in considerazione nei calcoli utilizzando il prezzo all’esportazione stabilito per le vendite dirette dei tipi di prodotto simili.
(78)
Un produttore esportatore esporta il prodotto oggetto dell’inchiesta alla sua società collegata nell’Unione che effettua un ulteriore processo per venderlo ad acquirenti indipendenti. Per tali vendite è stato detratto un ulteriore adeguamento dal prezzo praticato al primo acquirente indipendente. La Commissione ha detratto i costi della trasformazione/combinazione degli ABS importati che ha avuto luogo presso gli stabilimenti della società nell’Unione. Tale prezzo adeguato è stato utilizzato per confrontare i prodotti simili all’ABS come fattore produttivo importato dalla Corea da parte della società collegata.
3.1.4.
Margini di dumping
(79)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(80)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
LG Chem
3,7
Lotte Chemical Corporation
5,8
(81)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.
(82)
Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 4,3 %.
(83)
Per tutti gli altri produttori esportatori della Corea la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il PI, stabilite in base ai dati Eurostat sulle importazioni.
(84)
Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il [75-85 %] circa delle importazioni totali durante il PI. Su tale base la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società inserita nel campione che ha collaborato, esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato.
(85)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
LG Chem
3,7
Lotte Chemical Corporation
5,8
Altre società che hanno collaborato
4,3
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
5,8
3.2.
Taiwan
3.2.1.
Valore normale
(86)
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore che ha collaborato sono risultate rappresentative.
(87)
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione.
(88)
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell’Unione fossero rappresentative, in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno di pochi tipi di prodotto non erano rappresentative per i produttori esportatori inseriti nel campione.
(89)
La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(90)
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
a)
il volume delle vendite del tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e
b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(91)
Nel presente caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il PI.
(92)
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI se:
a)
il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
b)
la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
(93)
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che oltre il 99 % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato pertanto calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il PI (in generale) o come media ponderata delle sole vendite remunerative (in alcuni casi).
(94)
Il metodo illustrato nel considerando che precede è stato applicato anche alle vendite sul mercato interno effettuate dal produttore esportatore che ha collaborato e che ha registrato poche vendite tramite un soggetto di trasformazione collegato.
(95)
Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, le vendite di un tipo di prodotto simile sono state insufficienti oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Nei casi in cui non sono state effettuate vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto simile, la Commissione ha cercato fonti alternative per i prezzi nel corso di normali operazioni commerciali. In definitiva il valore normale è stato costruito dato che il prezzo di vendita sul mercato interno di un altro produttore inserito nel campione per quel tipo di prodotto non poteva essere divulgato in modo significativo senza violare la riservatezza di tale produttore. La Commissione non era a conoscenza di altre fonti potenziali di prezzi dei tipi di prodotto pertinenti nel corso di normali operazioni commerciali.
(96)
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:
a)
la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI; e
b)
la media ponderata dei profitti dei produttori esportatori che hanno collaborato, realizzati con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI.
(97)
Per i tipi di prodotto trasformati e venduti sul mercato interno da una parte collegata a uno dei produttori esportatori che hanno collaborato, la verifica delle normali operazioni commerciali ha preso in considerazione il costo di produzione, le SGAV e il profitto del soggetto collegato.
(98)
Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.
3.2.2.
Prezzo all’esportazione
(99)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.2.3.
Confronto
(100)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.2.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale
(101)
Al fine di riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica, laddove richiesto e giustificato dai produttori esportatori inseriti nel campione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto e/o di imballaggio.
(102)
Quando il valore normale è stato stabilito sulla base dei costi di produzione e degli importi relativi a SGAV e profitti ragionevoli per tale stadio commerciale, non sono stati necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(103)
Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato e che ha registrato poche vendite sul mercato interno tramite una parte collegata ha chiesto un adeguamento per le SGAV e i profitti per tale parte collegata e per le sue operazioni. In ogni caso, alla luce delle informazioni contenute nel fascicolo, la Commissione non ha potuto ritenere che il partner del contratto in conto lavorazione/l’operatore commerciale taiwanese collegato al produttore esportatore che ha collaborato svolgesse funzioni analoghe a quelle di un agente che agisce sulla base di commissioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.3.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(104)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, laddove richiesto e giustificato dai produttori esportatori inseriti nel campione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio, movimentazione e carico.
(105)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie.
3.2.4.
Margini di dumping
(106)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(107)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
Chimei Corporation
Grand Pacific Petrochemical Corporation
10,8
Formosa Chemicals & Fibre Corporation
21,7
(108)
Dato che la collaborazione è stata del 100 %, non è stato necessario calcolare una media ponderata del margine di dumping che sarebbe stato normalmente applicato alle società che hanno collaborato non inserite nel campione.
(109)
Per tutti gli altri produttori esportatori a Taiwan la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori.
(110)
Il livello di collaborazione nel caso di specie è elevato, dato che le esportazioni dei produttori esportatori inseriti nel campione hanno costituito la totalità delle importazioni totali durante il PI. Su tale base la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato.
Società
Margine di dumping provvisorio (%)
Chimei Corporation
Grand Pacific Petrochemical Corporation
10,8
Formosa Chemicals & Fibre Corporation
21,7
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan
21,7
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(111)
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da quattro produttori dell’Unione. Inoltre, durante l’inchiesta, cinque produttori di ABS riciclato si sono manifestati attraverso la loro associazione Plastics Recyclers Europe. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(112)
Le informazioni fornite dai produttori di ABS riciclato sono state limitate ai volumi di produzione nel 2022, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Considerando la loro quota trascurabile rispetto alla produzione totale di ABS nell’Unione (circa l’1,5 %), la Commissione ha ritenuto che la mancanza di informazioni complete da parte dei riciclatori non abbia inciso sulle risultanze relative al pregiudizio.
(113)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 500 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale dato sulla scorta di tutte le informazioni disponibili relative all’industria dell’Unione, quali i volumi di produzione verificati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, i volumi di produzione verificati dei produttori dell’Unione non inseriti nel campione e i volumi di produzione dei riciclatori. Come indicato al considerando 18, i produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il [38-48] % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
(114)
Oltre ai produttori e ai riciclatori di ABS, la denuncia ha analizzato ulteriormente il ruolo dei miscelatori, che si rifornivano di prodotti provenienti da produttori dell’Unione e dei paesi interessati e li miscelavano con additivi per migliorare determinate proprietà degli ABS oppure li trasformavano in prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente inchiesta.
(115)
La Commissione ha contattato tutti i miscelatori noti prima dell’apertura dell’inchiesta. Tuttavia nessuno dei miscelatori noti ha risposto alle richieste di informazioni della Commissione. In una fase successiva dell’inchiesta, un miscelatore, Romira GmbH, si è registrato come parte interessata nel contesto dell’inchiesta. Tale società ha dichiarato di essere un produttore di ABS e ha fornito alcune spiegazioni iniziali. Non ha tuttavia presentato ulteriori osservazioni, né ha fornito dati che consentissero alla Commissione di trarre conclusioni circa la natura delle attività di Romira in relazione alla presente inchiesta.
(116)
La Commissione ha constatato che, dal punto di vista chimico e tecnico, la fase principale finale della produzione di ABS consiste nel completamento del processo di polimerizzazione. Inoltre il valore aggiunto della fase di miscelazione tende a essere piuttosto limitato, pari al 7 %-10 % del costo di produzione. In questa fase la Commissione ha pertanto concluso che i miscelatori non costituiscono parte dell’industria dell’Unione.
4.2.
Consumo dell’Unione
(117)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di quanto segue:
—
volumi delle vendite verificati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione;
—
volumi delle vendite verificati dei produttori dell’Unione non inseriti nel campione;
—
volumi delle importazioni dai paesi interessati e da tutti gli altri paesi terzi, registrate nella banca dati Comext di Eurostat.
(118)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2020
2021
2022
2023
PI
Consumo totale dell’Unione
650 396
769 005
685 536
612 054
608 440
Indice (2020=100)
100
118
105
94
94
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione, produttori dell’Unione non inseriti nel campione, Eurostat (banca dati Comext).
(119)
Il consumo dell’Unione è temporaneamente aumentato nel 2021 soltanto per continuare a diminuire nel resto del periodo in esame. Alla fine del periodo dell’inchiesta è stato inferiore del 16 % rispetto all’inizio del periodo in esame.
4.3.
Importazioni dai paesi interessati
4.3.1.
Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(120)
La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni del prodotto originario dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
(121)
Il margine di dumping determinato in relazione alle importazioni dalla Corea e da Taiwan era superiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nel periodo dell’inchiesta le quote di mercato erano rispettivamente del 25,2 % e del 5,9 %.
(122)
Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Corea e da Taiwan e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile erano analoghe. Nello specifico, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con gli ABS fabbricati nell’Unione, in quanto venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili.
(123)
Pertanto tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni dalla Corea e da Taiwan sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.
4.3.2.
Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(124)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base di dati registrati nella banca dati Comext di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell’Unione, come stabilito nella sezione 4.2.
(125)
Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
2020
2021
2022
2023
PI
Corea
Volume delle importazioni
96 913
113 173
139 473
139 494
153 608
Indice (2020=100)
100
117
144
144
159
Quota di mercato (%)
14,9
14,7
20,3
22,8
25,2
Indice (2020=100)
100
99
137
153
169
Taiwan
Volume delle importazioni
27 118
59 010
60 996
42 046
36 071
Indice (2020=100)
100
218
225
155
133
Quota di mercato (%)
4,2
7,7
8,9
6,9
5,9
Indice (2020=100)
100
184
213
165
142
Paesi interessati
Volume delle importazioni
124 031
172 183
200 469
181 540
189 680
Indice (2020=100)
100
139
162
146
153
Quota di mercato (%)
19,1
22,4
29,2
29,7
31,2
Indice (2020=100)
100
117
153
156
163
Fonte:
Eurostat.
(126)
Le importazioni complessive dai paesi hanno registrato una forte crescita continua, passando da 124 000 tonnellate a quasi 190 000 tonnellate nel periodo in esame. Pur avendo raggiunto un picco di 200 000 tonnellate nel 2022, alla fine del periodo in esame tali importazioni sono state comunque superiori del 53 % rispetto all’inizio del periodo in esame.
(127)
La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è aumentata costantemente, passando dal 19 % al 31 % nel periodo in esame. Tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta hanno guadagnato una quota di mercato pari a 12 punti percentuali, ossia il 63 %.
4.4.
Prezzi delle importazioni dai paesi interessati: undercutting e contrazione dei prezzi
(128)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle informazioni verificate fornite dai produttori esportatori dei paesi interessati inseriti nel campione e dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(129)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
2020
2021
2022
2023
PI
Corea
Prezzo medio
1 483
2 195
2 641
1 976
1 946
Indice (2020=100)
100
148
178
133
131
Taiwan
Prezzo medio
1 503
2 322
2 463
1 732
1 716
Indice (2020=100)
100
155
164
115
114
Paesi interessati
Prezzo medio
1 488
2 239
2 587
1 920
1 903
Indice (2020=100)
100
151
174
129
128
Fonte:
Eurostat.
(130)
I prezzi all’importazione dai paesi interessati sono aumentati in media del 28 % nel periodo in esame. Ciò è stato dovuto principalmente all’aumento dei prezzi delle importazioni coreane (+ 31 %), mentre il prezzo delle importazioni da Taiwan è cresciuto soltanto del 14 %. L’aumento eccezionalmente brusco dei prezzi nel 2021 e nel 2022 è stato causato da eventi occorsi nel contesto dell’economia mondiale. La ripresa economica successiva alla pandemia del 2021 ha fatto registrare una ripresa dei flussi commerciali mondiali e quindi una domanda crescente di trasporto marittimo, che ha portato a un aumento dei costi del nolo marittimo. Tale situazione è proseguita all’inizio del 2022
(
8
)
. Alla fine del 2021 e per tutto il 2022 gli effetti dell’aumento dei costi del trasporto marittimo sono stati associati alla crisi energetica globale causata dalla crescente domanda di carburante a seguito della ripresa economica successiva alla pandemia, ma principalmente alle conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina iniziata con l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022
(
9
)
.
(131)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
a)
la media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori coreani e taiwanesi che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione; e
b)
la media ponderata dei prezzi di vendita corrispondenti per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica.
(132)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta.
(133)
Dal confronto di cui sopra è emerso un margine di undercutting medio ponderato sul mercato dell’Unione compreso tra il 30,4 % e il 30,9 % per la Corea e tra il 20,9 % e il 29,9 % per Taiwan.
(134)
Inoltre e indipendentemente dalle risultanze relative all’undercutting significativo, la Commissione ha constatato che, a causa della contrazione dei prezzi dovuta ai volumi e ai prezzi delle importazioni dalla Corea e da Taiwan, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi a un livello tale da generare profitti congrui. A partire dal 2022 e durante il resto del periodo in esame, il prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati è stato inferiore al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione (cfr. tabella 7).
(135)
La contrazione dei prezzi rilevata a livello macro è stata ulteriormente confermata a livello di società. I livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati determinati per tipo di prodotto, tenendo pertanto conto di eventuali differenze tra il mix di prodotti importati e le vendite sul mercato interno dell’industria dell’Unione. Nel periodo dell’inchiesta, le importazioni dai produttori esportatori inseriti nel campione sono state vendute sottocosto rispetto ai prezzi di vendita sul mercato interno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione nella misura del 62,9 %-66,6 % per la Corea e del 51,7 %-67,8 % per Taiwan (per maggiori dettagli cfr. sezione 6.1).
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(136)
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(137)
Come indicato al considerando 18, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(138)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario macroeconomico presentate dai quattro produttori di ABS dell’Unione, da un lato, e da Plastics Recyclers Europe per conto dei produttori dell’Unione di ABS riciclato, dall’altro. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(139)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(140)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(141)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
2023
PI
Volume di produzione (in tonnellate)
612 662
699 863
559 573
484 265
516 576
Indice (2020=100)
100
114
91
79
84
Capacità produttiva (in tonnellate)
938 836
988 768
1 018 768
1 018 768
1 018 768
Indice (2020=100)
100
105
109
109
109
Utilizzo degli impianti (%)
65
71
54
47
50
Indice (2020=100)
100
108
83
72
76
Fonte
:
produttori dell’Unione, Plastics Recyclers Europe.
(142)
Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 14 % nel 2021. È poi diminuito tra il 2021 e il 2023, per poi riprendersi leggermente nel periodo dell’inchiesta. Alla fine del periodo in esame, i volumi di produzione erano scesi del 16 % rispetto al livello del 2020.
(143)
La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è leggermente aumentata nel 2021 e nel 2022 in seguito al completamento di progetti di investimento avviati ben prima del periodo in esame. Durante il periodo in esame la capacità produttiva è aumentata complessivamente del 9 %.
(144)
In considerazione delle capacità supplementari e del calo della produzione, anche l’utilizzo degli impianti è diminuito, passando dal 65 % nel 2020 al 50 % nel periodo dell’inchiesta, con un aumento temporaneo al 71 % nel 2021.
4.5.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato
(145)
Nel periodo in esame i quantitativi di vendita e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
2023
PI
Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
470 601
543 562
444 662
389 192
381 884
Indice (2020=100)
100
116
94
83
81
Quota di mercato (%)
72,4
70,7
64,9
63,6
62,8
Indice (2020=100)
100
98
90
88
87
Fonte:
Produttori dell’Unione.
(146)
Nel 2021 il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 16 %. Successivamente ha tuttavia registrato una continua diminuzione e alla fine del periodo in esame l’industria dell’Unione aveva perso il 19 % del proprio volume delle vendite del 2020.
(147)
Il volume delle vendite è diminuito in misura maggiore rispetto al consumo (19 % rispetto al 6 %) e, di conseguenza, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa, passando dal 72 % nel 2020 a meno del 63 % nel periodo dell’inchiesta.
4.5.2.3. Crescita
(148)
Il 2021 è stato caratterizzato da una ripresa economica a livello mondiale successiva alla pandemia. Tale circostanza si è rispecchiata anche sul mercato dell’Unione, dove il consumo di ABS è aumentato temporaneamente, il che ha consentito all’industria dell’Unione di crescere in termini di produzione e vendite. In seguito tuttavia la situazione si è invertita.
(149)
Durante il periodo in esame il consumo è diminuito notevolmente. L’industria dell’Unione ha tuttavia perso più del doppio dei volumi delle vendite rispetto al calo del consumo. Ciò ha comportato una perdita di quota di mercato pari a quasi 10 punti percentuali.
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(150)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
2023
PI
Numero di dipendenti
908
927
942
930
920
Indice (2020=100)
100
102
104
102
101
Produttività (in tonnellate/dipendente)
675
755
586
513
553
Indice (2020=100)
100
112
87
76
82
Fonte:
Produttori dell’Unione.
(151)
L’occupazione nell’industria dell’Unione dell’ABS è rimasta piuttosto stabile nel periodo in esame, facendo registrare soltanto un lieve aumento del 2 % nel 2021 e del 4 % nel 2022. Tale crescita dell’occupazione può essere attribuita alla diffusione di capacità produttive supplementari nel 2021 e nel 2022.
(152)
L’aumento temporaneo dei volumi di produzione nel 2021 ha determinato un aumento della produttività del 12 % nello stesso periodo. I volumi di produzione hanno tuttavia iniziato a diminuire dopo il 2021, una circostanza questa che si è tradotta in un calo della produttività tra il 2022 e la fine del periodo in esame, quando la stessa è scesa del 18 % al di sotto del livello del 2020.
(153)
In considerazione del declino del mercato, l’industria dell’Unione ha iniziato a ridurre l’occupazione a partire dal 2023. Nel periodo dell’inchiesta l’occupazione è stata leggermente superiore (+ 1 %) rispetto al 2020.
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(154)
Tutti i margini di dumping erano superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha avuto un’incidenza non trascurabile sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.
(155)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(156)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Prezzi di vendita nell’Unione
2020
2021
2022
2023
PI
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata)
[1 433 -1 587 ]
[2 230 -2 470 ]
[2 754 -3 050 ]
[2 167 -2 400 ]
[2 132 -2 361 ]
Indice (2020=100)
100
156
192
151
149
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
[1 307 -1 447 ]
[1 725 -1 911 ]
[2 485 -2 753 ]
[2 102 -2 328 ]
[2 089 -2 314 ]
Indice (2020=100)
100
132
190
161
160
Fonte
:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(157)
Tra il 2020 e il 2022 i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono aumentati del 92 %. Successivamente i prezzi di vendita sono diminuiti. Tuttavia, nel periodo dell’inchiesta, il prezzo medio unitario di vendita è stato ancora superiore di quasi il 50 % rispetto all’inizio del periodo in esame.
(158)
Il costo di produzione ha seguito un andamento analogo. È aumentato del 90 % tra il 2020 e il 2022 e successivamente è diminuito, ma in misura inferiore rispetto al prezzo medio unitario di vendita. Nel periodo dell’inchiesta il costo di produzione è stato superiore del 60 % rispetto al 2020.
(159)
Nel 2021 il prezzo di vendita di ABS dell’industria dell’Unione è aumentato molto più del costo. La differenza tra il prezzo di vendita e il costo di produzione ha raggiunto quasi 550 EUR/tonnellata in tale periodo. Successivamente il costo di produzione è aumentato in modo esponenziale e nel periodo dell’inchiesta il prezzo medio di vendita ha superato il costo medio soltanto di circa 50 EUR/tonnellata.
4.5.3.2. Costo del lavoro
(160)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
2023
PI
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
[120 424 - 133 373 ]
[133 411 - 147 756 ]
[132 245 - 146 465 ]
[120 676 - 133 652 ]
[117 673 -130 326 ]
Indice
100
111
110
100
98
Fonte
:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(161)
Nel 2021 e nel 2022 il costo medio del lavoro per dipendente è temporaneamente aumentato rispettivamente dell’11 % e del 10 %. È rimasto tuttavia stabile nel resto del periodo in esame, facendo registrare un lieve calo nel periodo dell’inchiesta.
4.5.3.3. Scorte
(162)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Scorte
2020
2021
2022
2023
PI
Scorte finali (in tonnellate)
[21 435 - 23 740 ]
[22 626 - 25 059 ]
[17 778 - 19 690 ]
[14 771 - 16 359 ]
[17 696 -19 598 ]
Indice (2020=100)
100
106
83
69
83
Scorte finali in percentuale della produzione
9,1
8,2
8,6
7,5
8,7
Indice (2020=100)
100
90
94
82
96
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(163)
Il volume delle scorte finali ha seguito l’andamento della produzione. È aumentato nel 2021, ma è diminuito nel resto del periodo in esame.
(164)
L’industria dell’Unione ha reagito alla riduzione del volume delle vendite diminuendo il volume di produzione. Di conseguenza la quota delle scorte finali sul volume di produzione è rimasta piuttosto stabile (7,5 %-9 %) durante l’intero periodo in esame.
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(165)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
2023
PI
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
[8,8 -9,8 ]
[21,4 -23,7 ]
[9,5 -10,5 ]
[3,2 -3,5 ]
[2,0 -2,2 ]
Indice (2020=100)
100
242
107
36
22
Flusso di cassa (in EUR)
[57 906 617 - 64 133 135 ]
[116 728 213 - 129 279 633 ]
[56 910 215 - 63 029 593 ]
[28 405 472 -31 459 823 ]
[8 229 799 - 9 114 724 ]
Indice (2020=100)
100
202
98
49
14
Investimenti (in EUR)
[4 441 317 - 4 918 878 ]
[6 604 016 - 7 314 125 ]
[11 057 695 - 12 246 694 ]
[5 366 849 - 5 943 929 ]
[4 855 409 - 5 377 496 ]
Indice (2020=100)
100
149
249
121
109
Utile sul capitale investito (%)
29
92
40
13
4,0
Indice (2020=100)
100
311
136
45
13
Fonte
:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(166)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività è aumentata nel 2021, anno in cui la situazione economica del settore nell’Unione è stata eccezionalmente favorevole. Con l’elevata domanda e i prezzi all’importazione influenzati dai prezzi elevati del nolo marittimo nel 2021 (cfr. considerando 131), l’industria dell’Unione è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita sul mercato dell’Unione e di generare un profitto del [21,4-23,7] %. Sebbene sia proseguito nella prima metà del 2022, l’aumento del costo del nolo marittimo è stato accompagnato da un aumento del costo dell’energia, compreso il costo del petrolio e del gas (cfr. considerando 131), che rappresentano le materie prime principali per la produzione dei monomeri che costituiscono l’ABS. Di conseguenza nel 2022 la redditività si è più che dimezzata rispetto al 2021, sebbene il prezzo di vendita sia rimasto piuttosto elevato. Successivamente, la redditività ha continuato a diminuire notevolmente, raggiungendo il [3,2-3,5] % nel 2023 e il [2,0-2,2] % nel periodo dell’inchiesta.
(167)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto è stata simile a quella della redditività. Nel 2021 il flusso di cassa netto è temporaneamente aumentato. Nel resto del periodo in esame è diminuito e nel periodo dell’inchiesta il flusso di cassa netto ha raggiunto soltanto il 14 % del livello del 2020.
(168)
Gli investimenti dell’industria dell’Unione hanno oscillato tra 4,4 milioni di EUR e 5,9 milioni di EUR nel 2020, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Gli investimenti sono aumentati significativamente nel 2022 (oltre [6,6-7,3] milioni di EUR) e in particolare nel 2022 ([11-12,2] milioni di EUR).
(169)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. La significativa riduzione della redditività si è rispecchiata anche nel calo dell’utile sul capitale investito. Nel 2021 è aumentato temporaneamente fino al 92 %. Nel periodo dell’inchiesta, tuttavia, ha raggiunto soltanto il livello del 4 %.
(170)
Da quanto precede consegue che la capacità dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di ottenere capitali è stata influenzata negativamente dal calo della redditività e del flusso di cassa netto.
4.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(171)
Il mercato dell’Unione ha registrato una notevole ripresa in seguito alla pandemia di COVID-19 nel 2021, ma ha subito un forte calo a partire dal 2022. Nel periodo in esame, tuttavia, l’industria dell’Unione ha perso vendite secondo un ritmo nettamente superiore al calo del consumo dell’Unione. Ciò ha comportato una riduzione significativa della quota di mercato dell’industria dell’Unione, che è passata dal 72,4 % al 62,8 %. I volumi di produzione dell’industria dell’Unione sono diminuiti (- 16 %) in linea con i volumi delle vendite (- 19 %).
(172)
Oltre al pregiudizio in termini di volume, la Commissione ha stabilito anche il pregiudizio relativo ai prezzi. Mentre l’industria dell’Unione è stata in grado di conseguire buoni profitti nei primi tre anni del periodo in esame, ciò non è avvenuto nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, quando la sua redditività è scesa a livelli molto bassi. L’andamento degli altri indicatori finanziari (flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito) è stato altrettanto negativo a partire dal 2022 o dal 2023.
(173)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(174)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali fattori sono illustrati di seguito. importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, consumo, costo di produzione, capacità produttiva dell’industria dell’Unione, carenza di approvvigionamento sul mercato dell’Unione, preferenze degli utilizzatori, qualità del prodotto e servizi post-vendita.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(175)
I volumi cumulati delle importazioni dai paesi interessati sono aumentati del 53 % (cfr. tabella 2), mentre il consumo nell’Unione è diminuito del 6 % (cfr. tabella 1). Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato dei paesi interessati di 12 punti percentuali, essendo passata dal 19 % al 31 %. Allo stesso tempo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di quasi 10 punti percentuali, passando dal 72 % al 63 %.
(176)
I prezzi medi delle importazioni dalla Corea e da Taiwan sono stati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta i prezzi sono stati inferiori a quelli dell’industria dell’Unione secondo valori compresi tra il 20,9 % e il 30,9 %. Tali prezzi all’importazione hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione, motivo per cui l’industria dell’Unione non è stata in grado di realizzare profitti sani. Nel periodo dell’inchiesta i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione superavano solo di poco il costo di produzione.
(177)
Lotte ha sostenuto che le importazioni di ABS dalla Corea sono aumentate soltanto perché il 2020, un anno interessato dalla pandemia di COVID-19, è stato utilizzato come anno di base per la valutazione delle tendenze. La società ha sostenuto che nel periodo in esame le importazioni dalla Corea si sono semplicemente riprese tornando ai livelli antecedenti la pandemia.
(178)
Analogamente, LEGO ha sostenuto che l’aumento delle importazioni da Taiwan può essere rilevato soltanto perché il periodo in esame inizia nel 2020, un anno che ha subito il rallentamento economico dovuto alla pandemia. Detta parte ha insistito sul fatto che, come inizio del periodo in esame, si sarebbe dovuto utilizzare il 2021.
(179)
Il 2020 è stato infatti caratterizzato da una generale riduzione dell’attività economica dovuta alla pandemia di COVID-19, che ha interessato non soltanto l’industria dell’Unione ma anche le importazioni. Al contrario, il 2021 non può essere considerato rappresentativo della normale attività economica sul mercato dell’Unione dell’ABS in ragione della significativa ripresa economica successiva alla pandemia. In tale contesto, anche qualora si dovesse ignorare l’aumento assoluto delle importazioni, dall’evoluzione della quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati emerge chiaramente che tali quote sono cresciute in modo sproporzionato rispetto alle dimensioni del mercato dell’Unione. Inoltre diversi indicatori di pregiudizio (volumi di produzione e delle vendite, quota di mercato, redditività, flusso di cassa, utile sul capitale investito) registrano un andamento negativo nel periodo dell’inchiesta anche rispetto all’anno della pandemia del 2020. Ciò non fa che confermare l’impatto pregiudizievole dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea e da Taiwan. L’argomentazione secondo cui il 2020 non è appropriato da utilizzare come anno di riferimento del periodo di analisi è stata pertanto respinta.
(180)
LG Chem ha sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è stato causato dalle importazioni dalla Corea per i motivi seguenti:
a)
il volume di produzione dell’industria dell’Unione ha registrato il calo maggiore tra il 2021 e il 2022, quando i prezzi all’importazione di ABS coreani sono aumentati;
b)
al contrario, nonostante un lieve calo dei prezzi delle importazioni coreane tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta (della denuncia), il volume di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato;
c)
la redditività dell’industria dell’Unione ha continuato a diminuire tra il 2022 e il 2023, quando le importazioni di ABS dalla Corea sono rimaste stabili.
(181)
Occorre rilevare che le risultanze della Commissione relative al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si basano sull’analisi delle tendenze rilevabili durante l’intero periodo in esame. Le variazioni individuali degli indicatori economici tra i singoli anni non forniscono un quadro sufficientemente rappresentativo degli effetti delle importazioni dai paesi interessati sulla situazione economica dell’industria dell’Unione. La Commissione non contesta il fatto che i prezzi delle importazioni dai paesi interessati siano aumentati nel periodo in esame. Tuttavia i loro livelli sono stati sempre, e in misura crescente, inferiori ai livelli di prezzo raggiunti dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tali prezzi bassi, associati ai volumi elevati delle importazioni dalla Corea e da Taiwan, hanno ridotto i prezzi sul mercato dell’Unione e non hanno più consentito all’industria dell’Unione di conseguire buoni profitti nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Per quanto concerne i volumi di produzione nel periodo dell’inchiesta, la Commissione ha constatato che, contrariamente ai dati relativi al periodo dell’inchiesta oggetto della denuncia, i volumi di produzione sono leggermente diminuiti. L’argomentazione di LG Chem è stata pertanto respinta.
(182)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume che di prezzi.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(183)
Nel periodo in esame i quantitativi di importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Importazioni da paesi terzi
Paese
Indicatore
2020
2021
2022
2023
PI
Stati Uniti
Volume (in tonnellate)
11 180
14 715
6 952
11 191
11 758
Indice (2020=100)
100
132
62
100
105
Quota di mercato (%)
1,7
1,9
1,0
1,8
1,9
Prezzo medio
2 006
2 103
3 492
2 862
2 434
Indice (2020=100)
100
105
174
143
121
Cina
Volume (in tonnellate)
862
2 156
1 967
4 565
7 109
Indice (2020=100)
100
250
228
529
824
Quota di mercato (%)
0,1
0,3
0,3
0,7
1,2
Prezzo medio
2 224
3 366
3 226
1 965
1 893
Indice (2020=100)
100
151
145
88
85
Arabia Saudita
Volume (in tonnellate)
4 481
4 950
4 965
6 341
5 704
Indice (2020=100)
100
110
111
141
127
Quota di mercato (%)
0,7
0,6
0,7
1,0
0,9
Prezzo medio
1 024
1 966
1 996
1 342
1 421
Indice (2020=100)
100
192
195
131
139
Altri paesi terzi
Volume (in tonnellate)
39 240
31 439
26 521
19 225
12 305
Indice (2020=100)
100
80
68
49
31
Quota di mercato (%)
6,0
4,1
3,9
3,1
2,0
Prezzo medio
1 424
2 269
2 512
2 084
2 258
Indice (2020=100)
100
159
176
146
159
Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati
Volume (in tonnellate)
55 764
53 260
40 405
41 322
36 876
Indice (2020=100)
100
96
72
74
66
Quota di mercato (%)
8,6
6,9
5,9
6,8
6,1
Prezzo medio
1 498
2 239
2 598
1 965
1 937
Indice (2020=100)
100
149
173
131
129
Fonte:
Eurostat (banca dati Comext).
(184)
Le importazioni dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita sono rimaste piuttosto stabili per la maggior parte del periodo in esame, con una quota di mercato compresa tra l’1,0 % e l’1,9 % per gli Stati Uniti e tra lo 0,6 % e l’1,0 % per l’Arabia saudita, ma senza variazioni significative tra l’inizio e la fine del periodo in esame. Le importazioni dalla Cina sono aumentate notevolmente nel periodo in esame, passando dallo 0,1 all’1,2 % in termini di quota di mercato. I prezzi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 15 % durante l’intero periodo in esame, raggiungendo 1 893 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta.
(185)
Le importazioni totali dai paesi terzi (compresi quelli citati singolarmente) sono tuttavia diminuite di quasi 20 000 tonnellate, il che ha portato a un calo della loro quota di mercato di 2,5 punti percentuali, essendo passata dall’8,6 % nel 2020 al 6,1 % nel periodo dell’inchiesta.
(186)
Su tale base la Commissione ha concluso che, sebbene le importazioni da altri paesi terzi non abbiano arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione, dati i volumi e i prezzi di quest’ultima, le importazioni cinesi potrebbero aver contribuito in misura limitata al pregiudizio. Tuttavia tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(187)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
2020
2021
2022
2023
PI
Volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione (in tonnellate)
123 832
147 064
116 518
93 235
123 558
Indice (2020=100)
100
119
94
75
100
Prezzo medio dei produttori dell’Unione (in EUR/tonnellata)
1 666
2 276
2 922
2 357
2 325
Indice (2020=100)
100
137
175
142
140
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(188)
I volumi delle vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione hanno subito fluttuazioni durante il periodo in esame, ma si sono attestati su livelli simili nel periodo dell’inchiesta rispetto al primo anno del periodo in esame. I volumi delle vendite all’esportazione hanno raggiunto il loro livello più basso nel 2023, quando sono stati inferiori del 25 % rispetto ai volumi delle vendite all’esportazione del 2020 e del periodo dell’inchiesta.
(189)
In termini relativi, tuttavia, le vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione sono aumentate. Sebbene i volumi delle vendite all’esportazione non abbiano rappresentato più di un quarto dei volumi delle vendite dell’Unione nel 2020, nel periodo dell’inchiesta si sono avvicinati a un terzo del volume delle vendite dell’Unione.
(190)
Inoltre, durante il periodo in esame, i prezzi medi di vendita all’esportazione sono stati molto simili e, nella maggior parte degli anni, sono stati leggermente superiori ai prezzi di vendita dell’Unione.
(191)
Su tale base la Commissione ha concluso che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.
5.2.3.
Consumo
(192)
Il consumo sul mercato dell’Unione è diminuito durante il periodo in esame, fatta eccezione per il 2021, anno della ripresa economica successiva alla pandemia di COVID. Tuttavia, mentre il consumo è diminuito di 40 000 tonnellate nel periodo in esame, le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono diminuite del doppio. Allo stesso tempo, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di 65 000 tonnellate, anche in un mercato in contrazione.
(193)
Il calo del consumo può quindi aver contribuito al pregiudizio, ma soltanto in misura limitata, in quanto i volumi delle vendite persi nei paesi interessati sono superiori al calo del consumo e i prezzi di tali importazioni supplementari hanno determinato una contrazione dei prezzi che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere.
5.2.4.
Costo di produzione
(194)
Il governo della Repubblica di Corea, LG Chem e Lotte hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione dovrebbe essere attribuito all’aumento del costo di produzione, in particolare all’elevato costo dell’energia sul mercato dell’Unione. Lotte ha asserito altresì che l’aumento del costo di produzione è stato causato anche dal costo insolitamente elevato del nolo marittimo che l’industria dell’Unione ha dovuto sostenere nell’importazione di materie prime.
(195)
In effetti il costo di produzione dell’industria dell’Unione è complessivamente aumentato nel periodo in esame, raggiungendo il valore massimo nel 2022, in linea con la crisi energetica mondiale causata dalla ripresa economica successiva alla pandemia e dalle conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina
(
10
)
. L’aumento globale del costo dell’energia e del costo del petrolio e del gas naturale, che sono le materie prime principali utilizzate per produrre i monomeri di acrilonitrile, butadiene e stirene, ha tuttavia interessato non soltanto i produttori dell’Unione, ma anche i produttori dei paesi interessati.
(196)
In effetti le variazioni del mix di approvvigionamento energetico a seguito delle sanzioni economiche nei confronti della Russia potrebbero aver amplificato l’aumento del costo dell’energia per i produttori dell’Unione e quindi contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tuttavia, in condizioni di concorrenza leale, i produttori dell’Unione sarebbero stati in grado di rispecchiare tale aumento dei costi nei loro prezzi di vendita. Ciò è stato tuttavia impedito dalla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati.
(197)
Il costo del nolo marittimo dall’Asia è stato insolitamente elevato soltanto nel 2021 e nel 2022
(
11
)
. Tale circostanza ha tuttavia inciso non soltanto sui prezzi delle materie prime importate, ma anche sui prezzi delle importazioni di ABS dai paesi interessati. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte (Lotte), i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno acquistato la maggior parte delle materie prime principali in Europa, ossia non sono stati influenzati dal costo del nolo marittimo dall’Asia.
(198)
Considerando che: a) la crisi energetica del 2022 ha colpito il costo dell’energia a livello mondiale; b) l’aumento dei costi di nolo marittimo nel 2021 e nel 2022 potrebbe aver influenzato soltanto marginalmente il costo delle materie prime utilizzate dai produttori dell’Unione inseriti nel campione; e c) in assenza di concorrenza sleale, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di recuperare il costo di produzione e di conseguire profitti ragionevoli, la Commissione ha concluso che l’effetto dell’aumento del costo di produzione non è stato tale da attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati.
5.2.5.
Aumento della capacità produttiva dell’industria dell’Unione
(199)
LG Chem ha sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle sue inefficienze. In particolare, detta parte ha rilevato che i produttori dell’Unione hanno aumentato la loro capacità produttiva nonostante il calo del consumo dell’Unione.
(200)
L’aumento della capacità del 9 % nel 2021 e nel 2022 è stato il risultato di progetti in corso molto prima del calo del consumo dell’Unione. Tali progetti non sono stati realizzati dalle società inserite nel campione, ossia i microindicatori pertinenti (costo di produzione, redditività, utile sul capitale investito) non sono stati influenzati dall’aumento della capacità produttiva. L’unico indicatore di pregiudizio interessato è l’utilizzo degli impianti, che è sceso dal 65 % nel 2020 al 50 % nel periodo dell’inchiesta (con un aumento temporaneo al 71 % nel 2021). L’utilizzo degli impianti sarebbe diminuito anche con una capacità produttiva invariata (livello del 2020). Anziché raggiungere soltanto il 50 % nel periodo dell’inchiesta, sarebbe sceso al 54 % (con un aumento temporaneo al 75 % nel 2021).
(201)
Di conseguenza le risultanze relative al pregiudizio di cui alla sezione 4 non sono state di fatto influenzate dall’aumento della capacità produttiva. Su tale base la Commissione ha concluso che l’aumento della capacità produttiva non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.6.
Carenza di offerta sul mercato dell’Unione
(202)
Il governo della Repubblica di Corea, LG Chem e Lotte hanno sostenuto che l’aumento delle importazioni dalla Corea non ha arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. Tale aumento ha costituito piuttosto una risposta alla carenza di offerta sul mercato dell’Unione. A tale riguardo le parti hanno sottolineato che due produttori dell’Unione hanno dichiarato un caso di forza maggiore nel 2021.
(203)
La Commissione ha riconosciuto che due produttori dell’Unione hanno dichiarato eventi di forza maggiore nel 2021. Nel febbraio 2021 Ineos (il soggetto inserito nel campione in Germania) ha registrato una carenza di approvvigionamento di acrilonitrile
(
12
)
. Nel settembre 2021 Versalis ha subito un guasto a un forno
(
13
)
. Di conseguenza tali società hanno ridotto la loro produzione per la durata della causa di forza maggiore, che in entrambi i casi è stata pari a 2-5 mesi.
(204)
Tali eventi avrebbero potuto avere un effetto negativo sui volumi di produzione e delle vendite, potenzialmente anche sulla redditività dei produttori dell’Unione interessati dalle perturbazioni. Tuttavia tali eventi si sono verificati soltanto presso due stabilimenti e non contemporaneamente, e hanno quindi offerto ai produttori dell’Unione non interessati dalle perturbazioni l’opportunità di aumentare la loro produzione e le loro vendite. Dato che i periodi di riferimento (2021, potenzialmente inizio 2022) mostrano una situazione economica eccezionalmente positiva dell’industria dell’Unione, è improbabile che gli eventi di forza maggiore abbiano inciso negativamente sui risultati dell’industria dell’Unione nel suo complesso. Infine, data la loro natura a breve termine, gli eventi di forza maggiore non hanno potuto spiegare la tendenza a lungo termine della crescita delle importazioni dai paesi interessati.
(205)
Di conseguenza la Commissione ha concluso che gli eventi di forza maggiore non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.7.
Preferenze degli utilizzatori, qualità dei prodotti e servizi post-vendita
(206)
Il governo della Repubblica di Corea, LG Chem e Lotte hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalla sua incapacità di soddisfare le preferenze degli utilizzatori e il fabbisogno di tipi specifici di ABS, quali l’ABS prodotto mediante emulsione, l’ABS ritardante di fiamma, nonché da una qualità insufficiente del prodotto e dall’inadeguatezza dei servizi post-vendita, in particolare per quanto riguarda l’ABS prodotto mediante emulsione, in relazione al quale la qualità del prodotto e i servizi post-vendita rappresentano fattori decisivi anziché il prezzo.
(207)
La Commissione ha rilevato che l’ABS prodotto mediante emulsione, nonché l’ABS ritardante di fiamma, sono prodotti dall’industria dell’Unione, sebbene i tipi ritardanti di fiamma siano fabbricati secondo quantitativi inferiori.
(208)
Le parti che hanno asserito che l’industria dell’Unione non possedeva una qualità del prodotto sufficiente e forniva servizi post-vendita inadeguati non hanno presentato alcun elemento di prova a sostegno delle loro argomentazioni. Al contrario, la Commissione ha constatato che l’industria dell’Unione è rimasta il fornitore principale di ABS per gli utilizzatori di ABS prodotto mediante emulsione aventi requisiti di qualità elevati. Di conseguenza la qualità del prodotto e i servizi post-vendita dell’industria dell’Unione non avrebbero potuto costituire un motivo della perdita di quota di mercato.
(209)
Su tale base la Commissione ha concluso che i fattori di cui al considerando 206 non avrebbero potuto in nessun modo contribuire al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(210)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha constatato che le importazioni da paesi terzi (diversi dalla Cina), l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, il consumo, la capacità produttiva dell’industria dell’Unione, la carenza di offerta sul mercato dell’Unione e le preferenze degli utilizzatori, la qualità del prodotto e i servizi post-vendita non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Al contrario, essa ha riscontrato che gli effetti delle importazioni dalla Cina e dell’aumento del costo di produzione dell’industria dell’Unione sull’andamento negativo della situazione economica dell’industria dell’Unione, da soli o congiuntamente, avrebbero potuto essere solo limitati.
(211)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente in particolare per quanto concerne il volume di produzione e quello delle vendite, la quota di mercato, la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(212)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(213)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.
(214)
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dai paesi interessati, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(215)
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. I due produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno fornito un calcolo della redditività del prodotto oggetto dell’inchiesta per i dieci anni antecedenti l’apertura della presente inchiesta. La Commissione ha verificato i dati e ha stabilito il profitto di base come media ponderata dei profitti realizzati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione prima dell’aumento delle importazioni dai paesi oggetto dell’inchiesta, ossia nel periodo dal 2017 al 2019. Tale margine di profitto è stato calcolato al [12,0-12,8] %.
(216)
Un produttore dell’Unione inserito nel campione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, R&S e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni e ha concluso che la documentazione e le comunicazioni interne fornite dimostravano che la società non aveva effettuato determinati investimenti a causa della situazione presente sul mercato dell’Unione. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dal produttore dell’Unione inserito nel campione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, è stata pari allo [0,1-0,5] %.
(217)
Detta percentuale è stata aggiunta al profitto di base di cui al considerando 216, il che ha portato a un profitto di riferimento pari al [12,1-13,3] % per i tipi di prodotto fabbricati da tale produttore dell’Unione inserito nel campione.
(218)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Soltanto un produttore dell’Unione inserito nel campione ha fornito elementi di prova del fatto di aver sostenuto costi di conformità, quali i dati interni e la relazione di audit sui costi di conformità. Sulla base degli elementi di prova disponibili, suffragati dagli strumenti di comunicazione e dalle previsioni delle società, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo di [12-15] EUR/tonnellata, che si è rispecchiato nel prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 220 per i tipi di prodotto fabbricati da tale produttore dell’Unione inserito nel campione.
(219)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di 2 502 EUR/tonnellata in media per il prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 218) al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo.
(220)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione.
(221)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. considerando da 82 a 84 per la Corea e considerando 109 e 110 per Taiwan).
Paese
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (%)
Corea
LG Chem
3,7
66,6
Corea
Lotte Chemical Corporation
5,8
62,9
Corea
Altre società che hanno collaborato
4,3
64,8
Corea
Tutte le altre società
5,8
66,6
Taiwan
Chimei Corporation
Grand Pacific Petrochemical Corporation
10,8
51,7
Taiwan
Formosa Chemicals & Fibre Corporation
21,7
67,8
Taiwan
Tutte le altre società
21,7
67,8
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(222)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio (in %)
Corea
LG Chem
3,7
Corea
Lotte Chemical Corporation
5,8
Corea
Altre società che hanno collaborato
4,3
Corea
Tutte le altre società
5,8
Taiwan
Chimei Corporation
Grand Pacific Petrochemical Corporation
10,8
Taiwan
Formosa Chemicals & Fibre Corporation
21,7
Taiwan
Tutte le altre società
21,7
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(223)
Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(224)
Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole provocato dall’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping da Corea e Taiwan. Il pregiudizio si è concretizzato, in particolare, in un notevole calo dei volumi di produzione e delle vendite e in una continua erosione del suo margine di profitto, dovuta alla contrazione dei prezzi causata da tali importazioni. Se le misure antidumping non fossero istituite, l’industria dell’Unione subirebbe perdite che ne comprometterebbero ulteriormente la redditività. Al contrario, l’istituzione delle misure contribuirà a ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione e consentirà così all’industria dell’Unione di riprendersi.
(225)
La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(226)
Inizialmente quattro dei 20 importatori indipendenti noti hanno collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario. Soltanto due di essi hanno tuttavia fornito una cooperazione sufficiente. Gli altri due non hanno fornito determinate informazioni e/o elementi di prova giustificativi richiesti o non hanno risposto a richieste di correzioni e domande supplementari e/o hanno risposto con ritardi significativi oltre i termini stabiliti. Di conseguenza i loro dati sono stati presi in considerazione soltanto nella misura in cui hanno potuto essere considerati attendibili.
(227)
Altri tre importatori si sono registrati come parti interessate e hanno presentato osservazioni riguardanti principalmente gli interessi dei loro clienti, ossia gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali osservazioni sono state trattate nella sezione 7.3.
(228)
Infine diversi importatori hanno costituito una coalizione ad hoc per un mercato dell’UE aperto e competitivo dell’ABS, la quale ha presentato, anche a loro nome, osservazioni in merito all’interesse dell’Unione. Tali osservazioni sono state trattate nelle sezioni pertinenti del presente regolamento.
(229)
I quattro importatori indipendenti che hanno collaborato (parzialmente) hanno rappresentato il 28 % delle importazioni di ABS originarie dei paesi interessati. Taluni di essi non solo hanno importato ABS dai paesi interessati, ma facevano altresì parte dei canali di vendita dell’industria dell’Unione.
(230)
Gli importatori indipendenti hanno segnalato una redditività elevata del loro commercio di ABS (superiore al 10 %). Il commercio di ABS rappresentava una quota minore della loro attività complessiva, con meno del 10 % del loro fatturato generato da vendite di ABS, indipendentemente dalla loro origine.
(231)
Inoltre, considerando il livello delle misure, è improbabile che le importazioni dai paesi interessati scompaiano completamente. Infine, sul mercato dell’Unione sono disponibili altre fonti di ABS, ossia le importazioni da paesi terzi quali gli Stati Uniti, la Cina e l’Arabia Saudita.
(232)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che le misure non avranno effetti sproporzionatamente negativi sugli operatori commerciali e sugli importatori indipendenti.
7.3.
Interesse degli utilizzatori e dei consumatori
(233)
L’ABS è utilizzato in un’ampia serie di applicazioni (cfr. considerando 36). Tuttavia soltanto due utilizzatori hanno collaborato all’inchiesta: LEGO, produttore di giocattoli in Danimarca, e Valeo Vision, fornitore di parti di automobili avente sede in Francia. LEGO è uno dei maggiori utilizzatori individuali di ABS sul mercato dell’Unione e rappresenta il [5-10] % del consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.
(234)
Entrambe le società hanno acquistato quantitativi ingenti di ABS dall’industria dell’Unione, che sono stati integrati da importazioni dai paesi interessati. Inoltre la quota di ABS sul costo totale dei prodotti che utilizzano ABS è stata inferiore al 4 %. Infine entrambi gli utilizzatori hanno realizzato utili sani, ad esempio gli utili globali di LEGO hanno superato il 25 % a lungo termine
(
14
)
.
(235)
Alla luce delle risultanze di cui sopra e del livello delle misure proposte, la Commissione ha concluso che l’istituzione di misure antidumping non avrà effetti sproporzionatamente negativi sugli utilizzatori.
(236)
Il governo della Repubblica di Corea, LG Chem, Lotte, la coalizione ad hoc per un mercato dell’UE aperto e competitivo dell’ABS, cinque importatori
(
15
)
e due utilizzatori
(
16
)
hanno formulato osservazioni in merito all’interesse degli utilizzatori nell’Unione. Tali soggetti hanno sostenuto che l’istituzione di misure aumenterebbe i costi di produzione degli utilizzatori, limiterebbe la disponibilità di ABS sul mercato dell’Unione in generale, ridurrebbe l’accesso da parte degli utilizzatori a tipi specifici di ABS (ad esempio ABS prodotto mediante emulsione, ABS ritardante di fiamma) e ad ABS preventivamente approvati che soddisfano le esigenze specifiche degli utilizzatori e impedirebbe infine agli utilizzatori di beneficiare di un’assistenza tecnica e di servizi post-vendita di qualità elevata.
(237)
Per quanto riguarda il costo di produzione degli utilizzatori, la Commissione ha osservato che, considerando le risultanze relative ai due utilizzatori che hanno collaborato e il livello delle misure, è altamente improbabile che le misure abbiano un impatto sproporzionatamente negativo sugli utilizzatori. La capacità installata dei produttori dell’Unione supera attualmente la domanda nell’Unione. Nel caso di una ripresa della domanda in futuro, sarebbero disponibili anche le importazioni da paesi terzi anche se in misura limitata. I produttori dell’Unione offrono inoltre un’ampia serie di tipi di ABS, tra cui l’ABS prodotto mediante emulsione e l’ABS ritardante di fiamma, e nel fascicolo non vi sono elementi di prova circa il fatto che la qualità dei prodotti, dell’assistenza tecnica e dei servizi post-vendita offerti dall’industria dell’Unione sarebbe in alcun modo carente. Infine l’obiettivo delle misure non è impedire le importazioni di ABS dai paesi interessati, bensì ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione. A tale riguardo, e considerando il livello delle misure, è improbabile che i dazi antidumping blocchino l’accesso da parte degli utilizzatori ad ABS originari dei paesi interessati. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni.
(238)
Tenuto conto della quota limitata di ABS sul costo totale dei prodotti finali nell’industria dei giocattoli e automobilistica, l’effetto sul prezzo di vendita dei prodotti di consumo (giocattoli, automobili) sarà trascurabile.
7.4.
Altri fattori
(239)
Il governo della Repubblica di Corea ha ricordato gli investimenti dei produttori coreani di ABS nell’Unione e ha sostenuto che le misure metterebbero a repentaglio gli oltre 80 milioni di EUR di investimenti in fabbriche e attività di ricerca e sviluppo (mentre ulteriori investimenti sono in fase di esame), oltre 300 posti di lavoro creati nell’Unione e oltre 80 milioni di EUR di profitti reinvestiti in stabilimenti locali.
(240)
Contrariamente a quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l’istituzione di misure possa fungere da incentivo per i produttori esportatori aventi stabilimenti nell’Unione a espandere la loro presenza sul mercato dell’Unione attraverso filiali locali.
(241)
Il governo della Repubblica di Corea, LG Chem, Lotte, la coalizione ad hoc per un mercato dell’UE aperto e competitivo dell’ABS e tre importatori
(
17
)
hanno sottolineato che i produttori esportatori coreani hanno investito massicciamente nella produzione di prodotti sostenibili, ossia ABS con tenore bilanciato in termini di massa. La limitazione dell’accesso a tali prodotti potrebbe motivare gli utilizzatori a passare ad alternative aventi un’impronta di CO
2
più elevata, quali la poliammide o il policarbonato, il che impedirebbe in ultima analisi all’Unione di conseguire i suoi obiettivi del Green Deal europeo e dal realizzare la sua transizione verso un’economia circolare.
(242)
La Commissione concorda in merito all’importanza della transizione verso un’economia circolare e degli obiettivi verdi. Innanzitutto, senza ulteriori dettagli sul contributo dell’ABS con tenore bilanciato in termini di massa, e in particolare di tale tipo di ABS proveniente dai paesi interessati, alla riduzione delle emissioni di CO
2
(anche rispetto a prodotti alternativi), la Commissione non è stata in grado di esaminare l’impatto delle misure sugli obiettivi verdi dell’Unione. L’industria dell’Unione ha inoltre investito in soluzioni sostenibili e offre attualmente una serie di ABS bilanciati in massa, provenienti da fattori produttivi riciclati meccanicamente o chimicamente oppure utilizzando materie prime biologiche. Infine, come indicato in precedenza, l’obiettivo principale delle misure non è impedire in assoluto le importazioni dai paesi interessati, bensì ripristinare parità di condizioni sul mercato dell’Unione.
(243)
La Commissione ha pertanto concluso che le misure non avranno un effetto sproporzionatamente negativo sugli investimenti effettuati dai produttori esportatori dell’Unione e sugli obiettivi verdi dell’Unione, come indicato dalle parti e descritto ai considerando 240 e 242.
7.5.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(244)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di ABS originari della Corea e di Taiwan.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(245)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(246)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di ABS originario dei paesi interessati, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping (considerando 222). L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
(247)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio (in %)
Corea
LG Chem
3,7
Corea
Lotte Chemical Corporation
5,8
Corea
Altre società che hanno collaborato
4,3
Corea
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
5,8
Taiwan
Chimei Corporation
Grand Pacific Petrochemical Corporation
10,8
Taiwan
Formosa Chemicals & Fibre Corporation
21,7
Taiwan
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
21,7
(248)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(249)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato».
(250)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(251)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
9.
REGISTRAZIONE
(252)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(253)
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.
(254)
In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(255)
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.
(256)
Chimei, LG Chem e Lotte hanno presentato osservazioni sulla comunicazione preventiva che facevano riferimento al metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping. Poiché tali osservazioni non riguardavano direttamente l’esattezza dei calcoli, saranno affrontate, se del caso, nella fase definitiva dell’inchiesta.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(257)
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
(258)
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene, un copolimero termoplastico costituito da acrilonitrile, butadiene e stirene in proporzioni diverse, indipendentemente dal colore o da qualsiasi altra proprietà fisica o meccanica, anche ulteriormente trasformato o trattato per conferire specifiche proprietà fisiche aggiuntive, attualmente classificate con il codice NC 3903 30 00 e originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese di origine
Società
Dazio antidumping provvisorio (in %)
Codice addizionale TARIC
Repubblica di Corea
LG Chem
3,7
89UC
Repubblica di Corea
Lotte Chemical Corporation
5,8
89UD
Repubblica di Corea
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
4,3
Cfr. allegato
Repubblica di Corea
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
5,8
8999
Taiwan
Chimei Corporation
Grand Pacific Petrochemical Corporation
10,8
89UE
Taiwan
Formosa Chemicals & Fibre Corporation
21,7
89UF
Taiwan
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
21,7
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue:
«Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».
Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/412.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’Unione europea non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2024/7490, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7490/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/412 della Commissione, del 3 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan (
GU L, 2025/412, 4.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/412/oj
).
(
4
)
Doc. n. t25.001753.
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj
).
(
6
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2768
.
(
7
)
L’abbreviazione CAS fa riferimento al servizio commerciale di autenticazione. Il registro CAS è una banca dati delle sostanze chimiche divulgate. Un numero CAS è un identificatore numerico univoco assegnato alle sostanze chimiche all’interno del registro CAS che facilita l’identificazione precisa delle sostanze chimiche, in particolare a fini scientifici.
(
8
)
Banca centrale europea,
What is driving the recent surge in shipping cost?
disponibile all’indirizzo:
https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_01~8ecbf2b17c.it.html
(consultato da ultimo il: 5 luglio 2025).
(
9
)
Agenzia internazionale per l’energia,
Record prices, fuel shortages, rising poverty, slowing economies: the first energy crisis that’s truly global
, disponibile all’indirizzo:
https://www.iea.org/topics/global-energy-crisis
(consultato da ultimo il: 5 luglio 2025).
(
10
)
Agenzia internazionale per l’energia,
Record prices, fuel shortages, rising poverty, slowing economies: the first energy crisis that’s truly global
, disponibile all’indirizzo:
https://www.iea.org/topics/global-energy-crisis
(consultato da ultimo il: 5 luglio 2025).
(
11
)
Banca centrale europea,
What is driving the recent surge in shipping cost?
disponibile all’indirizzo:
https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_01~8ecbf2b17c.it.html
(consultato da ultimo il: 5 luglio 2025).
(
12
)
GC Intelligence,
Ineos Styrolution declares FM on ABS
, disponibile all’indirizzo:
https://gc-intelligence.com/2021/02/22/ineos-styrolution-declares-fm-on-abs/
(consultato da ultimo il: 7 luglio 2025).
(
13
)
GC Intelligence,
Versalis declared force majeure on ABS
, disponibile all’indirizzo:
https://gc-intelligence.com/2021/09/23/versalis-declared-force-majeure-on-abs/
(consultato da ultimo il: 7 luglio 2025).
(
14
)
Cfr. margine operativo nella sezione «Financial highlights of the LEGO Group»,
Annual report 2024
, pag. 18; disponibile all’indirizzo:
https://www.lego.com/cdn/cs/aboutus/assets/blt1cdf90a38318ef56/the_LEGO_Group_Annual_Report_2024.pdf
(consultato da ultimo il: 5 luglio 2025).
Annual report 2019
, pag. 10; disponibile all’indirizzo:
https://www.lego.com/cdn/cs/aboutus/assets/blt55a9aaa4253b2fa5/Annual_Report_2019_ENG.pdf.pdf
(consultato da ultimo il: 5 luglio 2025).
(
15
)
ALPHA MATIERES PLASTIQUES, Biesterfeld Group, De Monchy International BV, HROMATKA GROUP MANAGEMENT AG, Interpolimeri SpA.
(
16
)
LEGO, BSH Hausgeräte GmbH.
(
17
)
ALPHA MATIERES PLASTIQUES, Biesterfeld Group, HROMATKA GROUP MANAGEMENT AG.
ALLEGATO
Altri produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
Corea
KUMHO PETROCHEMICAL Co., Ltd.
89UG
INEOS Styrolution Korea Ltd.
89UH
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1739/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1739/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento UE 2025/1739 disciplina i dazi antidumping su resine ABS, margini di dumping, valore normale, prezzo all'esportazione e confronto equo secondo il regolamento di base (UE) 2016/1036. Importatori, produttori dell'Unione e operatori commerciali devono considerare questi margini per il calcolo dei dazi doganali, la classificazione tariffaria NC 3903 30 00, e le implicazioni sulla competitività nel mercato europeo delle materie plastiche.
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