Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1866 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1866 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1866 of 12 September 2025 correcting Implementing Regulation (EU) 2025/261 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1866
15.9.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1866 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2025
recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Con il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 («regolamento iniziale»), la Commissione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese
(
2
)
.
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/826 della Commissione
(
3
)
, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale è stato sostituito al fine di aggiungere codici addizionali TARIC ai codici NC 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 21 , 2710 19 25 e 2710 19 29 .
(3)
I suddetti codici addizionali TARIC sono stati ora sostituiti da codici TARIC.
(4)
In considerazione di quanto precede, si ritiene necessario modificare il regolamento iniziale per riflettere i nuovi codici TARIC all’articolo 1, paragrafo 1.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 21), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 33), ex 2710 19 42 (codici TARIC 2710 19 42 21 e 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codici TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 e 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 e 3824 99 92 17), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 33), esclusi i carburanti sostenibili per l’aviazione che soddisfano i requisiti di cui alla specifica standard ASTM D7566-22 per il carburante per turbine aeronautiche contenente idrocarburi sintetizzati, attualmente classificati con i codici NC ex 2710 19 42 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 44 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 46 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 19 47 (codice addizionale TARIC 89FT), ex 2710 20 11 (codice addizionale TARIC 89FT) ed ex 2710 20 16 (codice addizionale TARIC 89FT) e originari della Repubblica popolare cinese.
1
bis
. Al fine di monitorare le importazioni di carburanti sostenibili per l’aviazione, oltre ai codici di cui al paragrafo 1, che erano esclusi dall’ambito di applicazione della misura, sono soggetti a monitoraggio i codici TARIC seguenti: codice TARIC 2710 19 11 10, codice TARIC 2710 19 15 10, codice TARIC 2710 19 21 10, codice TARIC 2710 19 25 10 e codice TARIC 2710 19 29 10.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/261, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/826 della Commissione, del 29 aprile 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/826, 30.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/826/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1866/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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