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Regolamento UE 1883/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1883 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia

Pubblicato: 12/09/2025 In vigore dal: 12/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1883 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1883 of 12 September 2025 correcting Implementing Regulation (EU) 2019/2092 imposing a definitive countervailing duty on imports of biodiesel originating in Indonesia

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1883 15.9.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1883 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2025 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 («regolamento iniziale») ( 2 ) , la Commissione europea ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia. (2) Il prodotto in esame, quale descritto nella sezione 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione ( 3 ) e confermato al considerando 27 del regolamento iniziale, è costituito da «esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile» e comprende pertanto i carburanti sostenibili per l’aviazione («SAF») che sono esteri idrotrattati e acidi grassi. I SAF nell’ambito del processo HEFA ( 4 ) e l’olio vegetale idrotrattato (HVO) sono idrocarburi paraffinici e presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base. (3) Benché le misure compensative siano istituite in base alla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, a fini di chiarezza e per garantire la corretta applicazione dei dazi compensativi si ritiene opportuno modificare il regolamento iniziale al fine di includervi, all’articolo 1, paragrafo 1, i codici NC ex 2710 19 11 , ex 2710 19 15 , ex 2710 19 21 , ex 2710 19 25 ed ex 2710 19 29 e i corrispondenti codici TARIC, relativi ai SAF. (4) La presente modifica non ha alcuna incidenza sulla definizione del prodotto delle misure in vigore. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 21), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 33), ex 2710 19 11 (codice TARIC 2710 19 11 10), ex 2710 19 15 (codice TARIC 2710 19 15 10), ex 2710 19 21 (codice TARIC 2710 19 21 10), ex 2710 19 25 (codice TARIC 2710 19 25 10), ex 2710 19 29 (codice TARIC 2710 19 29 10), ex 2710 19 42 (codici TARIC 2710 19 42 21 e 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codici TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 e 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 e 3824 99 92 17), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 33) e originari dell’Indonesia.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia ( GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione, del 12 agosto 2019, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia ( GU L 212 del 13.8.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1344/oj ). ( 4 ) Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (esteri idrolavorati e acidi grassi). ( 5 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1883/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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