Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1890/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 della Commissione, del 18 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 18/09/2025 In vigore dal: 18/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 della Commissione, del 18 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1890 of 18 September 2025 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of threaded tube or pipe cast fittings, of malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron originating in the People’s Republic of China and Thailand following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1890 19.9.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1890 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 ( 2 ) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati con i codici NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307 19 90 10), originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e della Thailandia («inchiesta iniziale»). (2) Il dazio, basato sul livello di eliminazione del dumping, oscillava tra il 14,9 % e il 57,8 %. L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». (3) Il 12 giugno 2013 il produttore esportatore cinese Jinan Meide Castings Co., Ltd («Jinan Meide») ha presentato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento del regolamento (UE) n. 430/2013 nella parte in cui si applicava al ricorrente. Il 30 giugno 2016 nella sua sentenza il Tribunale ha constatato che i diritti di difesa di Jinan Meide erano stati violati e ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, fabbricati da Jinan Meide. (4) A seguito della sentenza di cui sopra, mediante notifica del 28 ottobre 2016 ( 3 ) la Commissione europea («Commissione») ha riaperto l'inchiesta antidumping riguardante gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, fabbricati da Jinan Meide. (5) Il 28 giugno 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 ( 4 ) , la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo del 39,2 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC, fabbricati da Jinan Meide. (6) Il 25 novembre 2015 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale, a seguito della domanda presentata da Metpro Limited, in relazione a taluni tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia al fine di determinare se essi rientrassero nell'ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili. La Commissione ha chiuso tale riesame intermedio parziale il 18 luglio 2016, con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1176 ( 5 ) , in seguito al ritiro della domanda da parte del richiedente. (7) Il 23 maggio 2017 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale, a seguito della domanda presentata da Hebei Yulong Casting Co., Ltd, in relazione a taluni tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia al fine di determinare se essi rientrassero nell'ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili. In seguito al ritiro della domanda da parte del richiedente, l'11 gennaio 2018 ( 6 ) la Commissione ha chiuso tale riesame intermedio parziale con la decisione di esecuzione (UE) 2018/52. (8) Il 12 luglio 2018 la Corte di giustizia dell'Unione europea ( 7 ) ha deciso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) non corrispondono al concetto di «ghisa malleabile», come definito nella sottovoce della NC 7307 19 10 . La Corte ha concluso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua della NC 7307 19 90 (come altri articoli di altri tipi di ferro). (9) Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 ( 8 ) recante modifica dei riferimenti ai codici TARIC al fine di allinearli alle conclusioni della Corte. Dato che le misure antidumping sono istituite in base alla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, tale modifica non ha avuto alcun impatto sulla definizione del prodotto delle misure attuali. (10) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione ( 9 ) , la Commissione europea ha istituito nuovamente misure antidumping definitive sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»). (11) Jinan Meide ha impugnato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 dinanzi al Tribunale. Il 20 settembre 2019 il Tribunale ha emesso la propria sentenza nella causa T-650/17 ( 10 ) relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146. (12) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1210 ( 11 ) , la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo del 36,0 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC, fabbricati da Jinan Meide. (13) Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2023/2202 ( 12 ) la Commissione ha deciso di escludere dall'ambito di applicazione delle misure antidumping i prodotti seguenti: — componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13; — cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio; — raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale con guarnizioni di tenuta in gomma dotati di un foro di uscita; — tappi scanalati in ghisa sferoidale da utilizzare su tubi scanalati in acciaio dotati di un'uscita filettata; — riduzioni concentriche scanalate in ghisa sferoidale dotate di un'estremità filettata; — raccordi a T ridotti scanalati in ghisa sferoidale dotati di un'estremità filettata; e — collari di riparazione in ghisa sferoidale senza uscite filettate utilizzati per sigillare un foro in un tubo. (14) I dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni dalla Cina sono compresi tra il 24,6 % e il 57,8 % e sulle importazioni dalla Thailandia tra il 14,9 % e il 15,5 %. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (15) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 13 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (16) La domanda di riesame è stata presentata il 25 aprile 2024 dal comitato ad hoc di difesa dell'industria degli accessori per tubi di ghisa malleabile dell'Unione europea («richiedente»), per conto dell'industria dell'Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (17) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 24 luglio 2024 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Cina e della Thailandia («paesi interessati») sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 14 ) («avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame (18) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (19) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza i richiedenti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti stabiliti in Cina e in Thailandia, le autorità della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e gli importatori noti, nonché gli utilizzatori e gli operatori commerciali, invitandoli a partecipare. (20) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione. 1.6. Campionamento (21) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell'Unione (22) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della rappresentatività in termini di dimensioni della produzione e del volume delle vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (23) Il campione era costituito da due produttori dell'Unione che rappresentavano circa il 70 % del volume totale stimato della produzione dell'Unione e del volume delle vendite del prodotto simile nell'Unione. Il campione garantiva altresì una buona distribuzione geografica. (24) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non è pervenuta alcuna osservazione. La Commissione ha pertanto concluso che il campione era rappresentativo dell'industria dell'Unione. Campionamento degli importatori (25) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. (26) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste o ha accettato di essere inserito nel campione. In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. Campionamento dei produttori in Cina (27) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori in Cina di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. (28) Nessun produttore della Cina ha fornito le informazioni richieste o ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto ritenuto che nessun produttore della Cina abbia collaborato all'inchiesta. Campionamento dei produttori in Thailandia (29) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori in Thailandia di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Thailandia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. (30) Nessun produttore della Thailandia ha fornito le informazioni richieste o ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto ritenuto che nessun produttore della Thailandia abbia collaborato all'inchiesta. 1.7. Risposte al questionario (31) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Alla Commissione non è pervenuta alcuna risposta a tale questionario. Di conseguenza non vi è stata collaborazione da parte del governo della RPC. (32) La Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione inseriti nel campione di compilare i questionari, che la stessa ha reso disponibili sul proprio sito web il giorno dell'apertura. (33) I due produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno risposto al questionario: Berg Montana Fittings EAD e Georg Fischer Fittings GmbH. 1.8. Verifica (34) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell'Unione — Berg Montana Fittings EAD, Bulgaria — Georg Fischer Fittings GmbH, Austria 1.9. Fase successiva della procedura (35) Il 10 luglio 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (36) La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente, il quale concorda con le sue risultanze. Non sono pervenute altre osservazioni o richieste di audizione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (37) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20) («prodotto oggetto del riesame»). (38) Sono esclusi i prodotti seguenti: componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13; cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio; raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale con guarnizioni di tenuta in gomma dotati di un foro di uscita; tappi scanalati in ghisa sferoidale da utilizzare su tubi scanalati in acciaio dotati di un'uscita filettata; riduzioni concentriche scanalate in ghisa sferoidale dotate di un'estremità filettata; raccordi a T ridotti scanalati in ghisa sferoidale dotati di un'estremità filettata; collari di riparazione in ghisa sferoidale senza uscite filettate utilizzati per sigillare un foro in un tubo. (39) Esso è fabbricato a partire dalle seguenti materie prime principali: rottami metallici, coke/elettricità/gas, sabbia (modellatura) e zinco (galvanizzazione). La prima fase del processo di fabbricazione consiste nella fusione di rottami metallici. Seguono la modellatura e la fusione delle varie forme che sono poi separate in singoli pezzi. I prodotti sono poi sottoposti a lunghi processi di ricottura per divenire malleabili e permetterne l'uso in applicazioni che richiedono ad esempio resistenza a vibrazioni o urti e a rapide variazioni di temperatura. Successivamente, gli accessori possono essere galvanizzati. A seguire si effettuano la filettatura e altre lavorazioni. (40) Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato in un'ampia serie di applicazioni, ad esempio per collegare due o più tubi, collegare un tubo a un apparecchio, deviare un flusso liquido o chiudere un tubo. Gli accessori fusi per tubi filettati sono usati soprattutto in impianti a gas, idrici e di riscaldamento di edifici, residenziali e non, ma anche nelle tubature delle raffinerie di petrolio. Tali accessori hanno svariate forme: molto comuni sono i raccordi ad angolo retto, a «T», di accoppiamento, d'incrocio e di congiunzione. Possono essere prodotti in forma sia galvanizzata che non. 2.2. Prodotto in esame (41) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina e della Thailandia. 2.3. Prodotto simile (42) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto oggetto del riesame; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e della Thailandia; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. (43) Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Cina 3.1.1. Osservazioni preliminari (44) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di accessori per tubi in ghisa malleabile dalla Cina hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione. (45) Secondo Eurostat, nonché stando alle informazioni fornite dall'industria dell'Unione, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di accessori per tubi in ghisa malleabile dalla Cina detenevano una quota del mercato dell'Unione pari al 19 % circa, rispetto al 47 % registrato durante l'inchiesta iniziale e al 21 % rilevato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. (46) Come indicato ai considerando 28 e 30, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della Cina che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda le conclusioni relative alla Cina. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. (47) Di conseguenza, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le risultanze relative al rischio di persistenza del dumping per quanto concerne la Cina sono state basate sui dati disponibili, ossia sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle statistiche raccolte e su altre fonti pubbliche individuate, se del caso. 3.1.2. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina (48) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la Cina, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (49) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. La Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a trasmettere le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (50) Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative in Cina. (51) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. Nella domanda di riesame il richiedente si è avvalso del Brasile come paese rappresentativo. (52) La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base. (53) Il 10 febbraio 2025 la Commissione ha pubblicato una nota volta a informare le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. (54) In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato la Thailandia come paese rappresentativo appropriato. (55) La Commissione ha altresì informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati disponibili di tre società thailandesi redditizie. (56) Alla Commissione sono pervenute osservazioni in merito alla nota da parte del richiedente, nelle quali ha affermato di accettare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato. 3.1.3. Valore normale (57) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, « il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore ». (58) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[ q ] ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni » e « comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti » (le « spese generali, amministrative e di vendita » sono di seguito denominate «SGAV»). (59) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 3.1.3.1. Esistenza di distorsioni significative (60) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se in Cina esistano distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base che rendano inopportuno l'uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato gli elementi di prova indicati di seguito, relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l'esistenza di distorsioni significative. (61) Innanzitutto, gli elementi di prova contenuti nella domanda hanno compreso gli elementi illustrati di seguito che indicano l'esistenza di distorsioni significative. (62) Il richiedente ha sostenuto che il mercato cinese del prodotto oggetto del riesame è servito da imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità cinesi. Il richiedente ha rilevato l'esistenza di una proprietà statale nel settore siderurgico, in particolare attraverso gli stretti legami tra le imprese e il partito comunista cinese (PCC). Tale proprietà è particolarmente evidente nel settore degli accessori per tubi in ghisa malleabile, attraverso gli orientamenti forniti nel contesto degli obiettivi dell'associazione dei produttori siderurgici cinesi (CISA – China Iron and Steel Association ) ( 15 ) . (63) Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto della CISA, l'associazione « deve servire le imprese, il settore e il governo […] e deve adoperarsi per garantire l'attuazione di un ruolo di collegamento tra il governo e le imprese ». Inoltre l'articolo 24 prevede che la CISA « svolga qualsiasi altra mansione affidatale dal governo e dall'amministrazione competente », mentre l'articolo 26 stabilisce che la CISA « si attiene scrupolosamente alla linea, agli orientamenti, alle politiche e alla governance politica del partito ». (64) Il richiedente ha asserito altresì che la presenza dello Stato cinese in seno ai produttori di accessori per tubi in ghisa malleabile consente allo Stato di interferire nella determinazione di prezzi e costi. Il richiedente ha sostenuto che ciò vale tanto per le imprese di proprietà dello Stato quanto per le società private. In effetti, il richiedente ha rilevato l'obbligo costituzionale, ai sensi dell'articolo 33 della costituzione della Repubblica popolare cinese, secondo cui «[l] e organizzazioni di livello primario del partito in seno a soggetti del settore non pubblico devono attuare i principi e le politiche del partito, guidano e vigilano sul rispetto, da parte delle loro imprese, delle leggi e dei regolamenti statali ». L'articolo 19 del diritto societario cinese sottolinea l'obbligo per le società di « assicurare le condizioni necessarie per le attività del partito » e l'obbligo di designare, all'interno della società, « un'organizzazione del partito comunista cinese [...] affinché svolga le attività del partito ». (65) Nella domanda di riesame il richiedente ha rilevato una marcata presenza dello Stato nel settore siderurgico a livello tanto nazionale quanto comunale. Il richiedente ha menzionato la recente inchiesta antidumping sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio dalla Cina ( 16 ) , nel contesto della quale la Commissione ha citato il piano d'azione siderurgico per il 2022 del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, in cui diversi enti municipali sono incaricati di « individuare e guidare gli istituti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie, e al tempo stesso […] erogare sovvenzioni sotto forma di sconti sui tassi di interesse ». Il richiedente ha rilevato che tale presenza dello Stato nelle società siderurgiche si rispecchia altresì in quelle del settore degli accessori per tubi in ghisa malleabile. (66) Il richiedente ha dichiarato che le autorità cinesi mantengono in essere politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori o che influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Il richiedente ha rilevato che il settore siderurgico in Cina è soggetto a numerosi piani nazionali e comunali, in particolare per quanto concerne l'ottimizzazione e lo sviluppo dell'industria siderurgica e l'ammodernamento a livello della catena di approvvigionamento. (67) Il richiedente sottolinea altresì l'assenza o un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale. Secondo il richiedente ciò risulta chiaramente dall'influenza esercitata dal governo della RPC nelle procedure di insolvenza. Data la subordinazione degli organi giurisdizionali al governo della RPC, numerose imprese insolventi beneficiano di piani di ristrutturazione derivanti da garanzie statali di fatto concesse alle imprese di proprietà dello Stato. Inoltre il richiedente ha fatto riferimento alla mancanza di trasparenza delle norme in materia di fornitura e acquisizione di terreni. (68) Per quanto concerne il settore siderurgico, e in particolare i produttori di accessori per tubi in ghisa malleabile, il richiedente ha sottolineato la conclusione del precedente riesame in previsione della scadenza, nel quale era stata accertata l'esistenza di distorsioni in quanto « vi era un'attuazione discriminatoria o un'applicazione inadeguata delle leggi in materia di fallimenti e di proprietà nel settore siderurgico, anche per quanto concerne il prodotto oggetto del riesame ». (69) La richiesta ha sottolineato che i costi salariali sono distorti in Cina e in particolare nel settore degli accessori per tubi in ghisa malleabile. A tale proposito il richiedente ha osservato quanto stabilito nel primo riesame in previsione della scadenza ( 17 ) : « Il settore degli accessori fusi per tubi subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC) ». Secondo il richiedente, la situazione non è cambiata per quanto riguarda le distorsioni dei costi salariali e ha confermato che sono ancora presenti distorsioni significative di tali costi, sia direttamente che indirettamente, nel settore degli accessori fusi per tubi. (70) In secondo luogo, nell'ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico in Cina ( 18 ) , la Commissione ha riscontrato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che ha per effetto di falsare l'efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato ( 19 ) . (71) In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 20 ) , ma che il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 21 ) . (72) La Commissione ha rilevato inoltre che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi generano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano canalizzate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 22 ) . (73) La Commissione ha concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d'insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni in Cina ( 23 ) . (74) La Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 24 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese in Cina ( 25 ) . (75) Nel più recente riesame in previsione della scadenza relativo al prodotto oggetto del riesame ( 26 ) la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo in Cina in generale e/o nel settore interessato in particolare, tali da inficiare detta conclusione. (76) Ulteriori elementi di prova disponibili nella relazione sulle distorsioni significative nell'economia della Cina (« relazione ») ( 27 ) , elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, hanno evidenziato l'esistenza di distorsioni significative anche durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (77) Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC o i produttori non hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. (78) Alla luce di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. (79) Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. (80) Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. 3.1.3.2. Paese rappresentativo Osservazioni generali (81) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale ( 28 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese ( 29 ) ; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza andrebbe accordata, se del caso, a paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (82) Come illustrato al considerando 53, il 10 febbraio 2025 la Commissione ha pubblicato una nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. Mediante tale nota le parti interessate sono state informate dell'intenzione di utilizzare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina (83) Nella nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato l'Argentina, il Brasile, la Turchia e la Thailandia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classificava cioè come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che avesse luogo la produzione del prodotto oggetto del riesame. Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo (84) Nella nota la Commissione ha analizzato la disponibilità di dati pubblici pertinenti nei quattro possibili paesi rappresentativi come illustrato di seguito. (85) Per l'Argentina non vi erano dati finanziari prontamente disponibili per l'unico produttore noto di accessori per tubi in ghisa malleabile e l'Argentina non importava rottami di acciaio, la principale materia prima. (86) Per la Turchia, l'unico produttore noto di accessori per tubi in ghisa malleabile non era redditizio nel 2023. (87) Tanto per la Thailandia quanto per il Brasile, la Commissione ha riscontrato dati relativi a produttori di entrambi i paesi, specificamente tre società thailandesi e una in Brasile. Tuttavia le società thailandesi erano produttori di accessori per tubi in ghisa malleabile, mentre la società brasiliana era un grande gruppo con informazioni finanziarie consolidate. (88) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla propria intenzione di utilizzare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato e i tre fabbricanti thailandesi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. Livello di protezione sociale e ambientale (89) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. Conclusioni (90) Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Thailandia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.1.3.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (91) Nella nota la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La nota illustra altresì le fonti che la Commissione utilizzerebbe per altri fattori produttivi, che sono illustrate di seguito. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni Fattori produttivi (92) In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione si è basata sul richiedente per specificare i fattori produttivi utilizzati nella produzione di accessori per tubi in ghisa malleabile. (93) Considerate tutte le informazioni basate sulla richiesta, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti: Tabella 1 Fattori produttivi Fattore produttivo Codice della merce Fonte Unità di misura Costo unitario in EUR Materie prime Rottami di acciaio 7204 41 00 09 GTA tonnellate 227,68 Zinco 7901 11 GTA tonnellate 2 416,61 Ferrosilicio 7202 21 GTA tonnellate 1 414,83 Ferromanganese 7202 11 GTA tonnellate 887,52 Sabbia 2505 10 GTA tonnellate 121,61 Bentonite 2508 10 GTA tonnellate 159,00 Resina 3909 40 GTA tonnellate 3 593,49 Graniglie per granigliatura ( 30 ) 7205 10 GTA tonnellate 2 045,53 Energia Elettricità Autorità provinciale thailandese per l'energia elettrica kWh 0,23 Gas naturale Ufficio per la pianificazione e la politica energetica del Ministero dell'Energia della Thailandia m 3 0,36 Lavoro (manodopera) Costo del lavoro Banca di Thailandia ora 2,35 (94) Il richiedente ha indicato che le materie prime utilizzate per la produzione di accessori per tubi in ghisa malleabile sono cambiate rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. Nei considerando 134 e 135 del precedente riesame in previsione della scadenza la Commissione aveva riscontrato che il maggiore produttore cinese produceva accessori per tubi in ghisa malleabile in un forno a cupola denominato «cubilotto», che utilizza coke per fondere le materie prime. Il richiedente ha tuttavia riscontrato informazioni secondo cui durante il periodo dell'inchiesta di riesame i due maggiori produttori cinesi hanno utilizzato forni elettrici per fabbricare il prodotto oggetto del riesame che utilizza materie prime diverse nel processo di riscaldamento. Materie prime (95) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione in Thailandia indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione. Il prezzo all'importazione in Thailandia è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina e i paesi che non sono membri dell'OMC e che sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 31 ) . (96) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina in Thailandia in quanto ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (97) In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (98) Per quanto riguarda i dazi all'importazione, la Commissione ha osservato che la Thailandia importava le materie prime pertinenti da numerosi paesi, con aliquote dei dazi all'importazione variabili e differenze significative in termini di quantitativi. Sebbene in un riesame in previsione della scadenza non sia necessario calcolare un margine di dumping esatto, quanto piuttosto stabilire il rischio di persistenza del dumping, la Commissione ha preso in considerazione i dazi all'importazione estratti dal GTA per ciascun paese d'origine. Lavoro (manodopera) (99) La Commissione ha utilizzato gli ultimi dati pubblicamente disponibili della Banca di Thailandia per i salari medi in Thailandia durante il periodo dell'inchiesta di riesame ( 32 ) . Tali dati sono stati adeguati al fine di includere gli oneri sociali ( 33 ) . Infine il costo annuo totale del lavoro è stato diviso per il numero di ore dell'anno (ossia otto ore al giorno, moltiplicato per cinque giorni lavorativi settimanali e per il numero di settimane in un anno). Elettricità (100) La Commissione ha utilizzato i prezzi dell'elettricità per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente, espressa in kWh, pubblicata dall'autorità provinciale thailandese per l'energia elettrica ( 34 ) . Tale onere energetico è rimasto invariato dal 2018 ed è aggiornato su base mensile utilizzando lo strumento denominato «Ft surcharge» (Ft sovrapprezzo). Gli oneri per l'energia elettrica fatturati per ciascun mese sono pertanto calcolati come segue: — un onere di base per l'energia elettrica, secondo le tariffe di cui sopra e rimasto costante nel corso degli anni, più/meno; — un onere di adeguamento dell'energia (Ft), periodicamente aggiornato dalla Commissione thailandese di regolamentazione dell'energia elettrica (ERC) ( 35 ) . (101) Nel calcolare il parametro di riferimento, la Commissione ha aggiunto l'onere medio adeguato per l'energia all'onere di base per l'energia elettrica per il periodo dell'inchiesta di riesame. Gas naturale (102) Per stabilire il valore di riferimento per il gas, la Commissione ha utilizzato i prezzi del gas per le imprese (utenti industriali) in Thailandia pubblicati dall'ufficio per la politica e la pianificazione energetica del ministero dell'Energia ( 36 ) . I prezzi variavano in base al volume di consumo. La Commissione ha utilizzato i prezzi corrispondenti della tabella 7.2-4: consumo finale di energia pro capite. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento i dati più recenti relativi al 2023. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (103) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (104) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto. 3.1.3.4.   Calcolo del valore normale (105) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato un valore normale medio a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (106) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di accessori per tubi in ghisa malleabile. (107) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione di cui sopra, oltre alle SGAV e ai profitti. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei bilanci di tre produttori thailandesi di accessori per tubi in ghisa malleabile per il 2023, come riportati nei conti delle società interessate: — Siam Fittings Co., Ltd.; — BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd.; — Thai Malleable Iron and Steel Co., Ltd. (108) La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito: — le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente l'11 % dei costi diretti di produzione; — le SGAV e gli altri costi, che rappresentavano il 19,1 % dei costi delle merci vendute; e — i profitti, che ammontavano al 32,4 % del costo delle merci vendute. (109) Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale su base franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. 3.1.4. Prezzo all'esportazione (110) In assenza di collaborazione da parte dei produttori della Cina, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Il prezzo CIF indicato da Eurostat è stato ridotto di una stima del costo del nolo marittimo e dell'assicurazione e del costo del trasporto interno, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. 3.1.5. Confronto (111) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica come indicato sopra. (112) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non sono stati applicati adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. 3.1.6. Margine di dumping (113) Per le importazioni dalla Cina sono stati calcolati margini di dumping pari al 65 %. 3.2. Thailandia 3.2.1. Osservazioni preliminari (114) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di accessori per tubi in ghisa malleabile dalla Thailandia hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione. (115) Secondo Eurostat, nonché stando alle informazioni fornite dall'industria dell'Unione, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di accessori per tubi in ghisa malleabile dalla Thailandia detenevano una quota del mercato dell'Unione pari al 4 % circa, rispetto al 5,2 % registrato durante l'inchiesta iniziale e al 5 % rilevato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. (116) Come indicato ai considerando 28 e 30, nessuno dei produttori thailandesi ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della Thailandia che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda le conclusioni relative alla Thailandia. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. (117) Di conseguenza, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le risultanze relative al rischio di persistenza del dumping per quanto concerne la Thailandia sono state basate sui dati disponibili, ossia sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle statistiche raccolte e su altre fonti pubbliche individuate, se del caso. 3.2.2. Valore normale (118) Nessun produttore thailandese di accessori per tubi in ghisa malleabile ha collaborato all'inchiesta e pertanto il valore normale è stato basato sulle informazioni sui prezzi praticati sul mercato interno thailandese contenute nella domanda di riesame e aggiornate dal richiedente per coprire il periodo dell'inchiesta di riesame. (119) Dalle informazioni fornite dal richiedente è emerso che tali vendite sul mercato interno sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e sono state quindi utilizzate come fonte del valore normale. 3.2.3. Prezzo all'esportazione (120) In assenza di collaborazione da parte dei produttori della Thailandia, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Il prezzo CIF indicato da Eurostat è stato ridotto di una stima del costo del nolo marittimo e dell'assicurazione e del costo del trasporto interno, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. 3.2.4. Confronto (121) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica come indicato sopra. (122) In assenza di collaborazione da parte dei produttori thailandesi, non sono stati applicati adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. 3.2.5. Margine di dumping (123) Per le importazioni dalla Thailandia sono stati calcolati margini di dumping pari al 70 %. 4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING 4.1. Cina (124) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, oltre a constatare l'esistenza di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza del dumping dalla Cina in caso di abrogazione delle misure. (125) Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: — la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina; — l'attrattiva del mercato dell'Unione; e — il rapporto tra i prezzi nell'Unione e in Cina. (126) A seguito dell'omessa collaborazione dei produttori della Cina, l'esame si è basato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ovvero le informazioni fornite nella domanda di riesame e le informazioni provenienti da altre fonti indipendenti, quali statistiche ufficiali sulle importazioni e informazioni ottenute durante l'inchiesta iniziale e il precedente riesame in previsione della scadenza. 4.1.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina (127) La domanda non conteneva informazioni sull'esatta produzione e sull'esatta capacità inutilizzata del prodotto oggetto del riesame in Cina ( 37 ) . Nel corso del precedente riesame in previsione della scadenza era stato constatato che il mercato cinese è frammentato e presenta numerosi piccoli produttori e una serie di produttori di grandi dimensioni. La domanda ha tuttavia fornito informazioni basate su informazioni pubblicamente disponibili. In particolare, ha indicato che Jinan Meide Casting Co. Ltd. ha aumentato la propria capacità produttiva nel 2022 e produce oltre 150 000 tonnellate l'anno. La domanda ha indicato altresì che il gruppo Jianzhi, uno dei principali produttori cinesi, dispone da solo di una capacità produttiva annua di oltre 400 000 tonnellate di accessori per tubi in ghisa malleabile ( 38 ) . (128) La domanda ha fatto altresì riferimento a un'inchiesta antidumping argentina del 2022 sulle importazioni di accessori per tubi in ghisa malleabile dalla Cina e dal Brasile, che avrebbe stabilito che la Cina dispone di una capacità produttiva annua di 500 000 tonnellate per gli accessori per tubi in ghisa malleabile. (129) Secondo la domanda di riesame, il consumo interno cinese sarebbe ampiamente inferiore alla capacità produttiva cinese, come confermato nell'inchiesta antidumping condotta dall'Argentina. (130) Nel contesto del precedente riesame in previsione della scadenza è stato confermato che in Cina esisteva un eccesso di capacità notevole. Non vi sono state indicazioni di un aumento significativo della domanda interna, né di mercati di paesi terzi capaci di assorbire tale eccedenza rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. Analogamente, non vi sono stati elementi di prova circa il fatto che le capacità produttive in Cina siano diminuite. (131) La Commissione ha pertanto concluso, sulla base dei dati disponibili, che in Cina esiste una capacità inutilizzata che potrebbe essere impiegata per rifornire il mercato dell'Unione a prezzi oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure. 4.1.2. Attrattiva del mercato dell'Unione (132) Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha preso in considerazione l'attrattiva del mercato dell'Unione per quanto riguarda i prezzi. (133) Nonostante i dazi antidumping in vigore, nel periodo dell'inchiesta di riesame la Cina ha continuato ad esportare nell'Unione, detenendo una quota di mercato del 19 %, a dimostrazione del fatto che l'Unione è rimasta un mercato interessante e una destinazione di esportazione attraente per la Cina. (134) Alla luce delle risultanze relative al dumping dalla Cina e del fatto che le importazioni stanno ancora entrando nel mercato dell'Unione, la Commissione ha ritenuto che il mercato dell'Unione abbia continuato a essere attraente per i produttori cinesi e che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni oggetto di dumping nell'Unione aumenterebbero. 4.1.3. Rapporto tra i prezzi nell'Unione e in Cina (135) Come indicato al considerando 166, la Commissione ha constatato che le importazioni dalla Cina hanno continuato a essere effettuate a prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione, una circostanza questa che indica che il livello dei prezzi nell'Unione è stato attraente per i produttori esportatori cinesi, anche in presenza delle misure antidumping in vigore. 4.1.4. Conclusioni (136) Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso che, in caso di scadenza delle misure, è altamente probabile che i produttori cinesi esportino nell'Unione quantitativi significativi del prodotto in esame a prezzi di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure è molto elevato. 4.2. Thailandia (137) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, oltre a constatare l'esistenza di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza di tale dumping in caso di abrogazione delle misure. (138) Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: — capacità produttiva e capacità inutilizzata in Thailandia; — l'attrattiva del mercato dell'Unione; e — il rapporto tra i prezzi nell'Unione e in Thailandia. (139) A seguito dell'omessa collaborazione dei produttori della Thailandia, l'esame si è basato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ovvero le informazioni fornite nella domanda di riesame e le informazioni provenienti da altre fonti indipendenti, quali statistiche ufficiali sulle importazioni e informazioni ottenute durante l'inchiesta iniziale e il precedente riesame in previsione della scadenza. 4.2.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Thailandia (140) La domanda non ha fornito informazioni specifiche sulla produzione e sulla capacità inutilizzata del prodotto oggetto del riesame in Thailandia. Tuttavia, in essa, il richiedente ha rilevato che gli esportatori thailandesi sono rimasti fortemente dipendenti dal mercato dell'Unione per le esportazioni e che la sua quota di mercato è aumentata nel periodo in esame a prezzi di undercutting. (141) Nel contesto del precedente riesame in previsione della scadenza è stato confermato che in Thailandia esisteva un eccesso di capacità notevole. Non vi sono state indicazioni di un aumento significativo della domanda interna, né di mercati di paesi terzi capaci di assorbire tale eccedenza rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. Analogamente, non vi sono stati elementi di prova circa il fatto che le capacità produttive in Thailandia siano diminuite. (142) La Commissione ha pertanto concluso che in Thailandia esiste una capacità inutilizzata che potrebbe essere impiegata per rifornire il mercato dell'Unione a prezzi oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure. 4.2.2. Attrattiva del mercato dell'Unione (143) Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha preso in considerazione l'attrattiva del mercato dell'Unione per quanto riguarda i prezzi. (144) Nonostante i dazi antidumping in vigore, nel periodo dell'inchiesta di riesame la Thailandia ha continuato ad esportare nell'Unione, detenendo una quota di mercato del 4 %, a dimostrazione del fatto che l'Unione è rimasta un mercato interessante e una destinazione di esportazione attraente. (145) Alla luce delle risultanze relative al dumping dalla Thailandia e del fatto che le importazioni stanno ancora entrando nel mercato dell'Unione, la Commissione ha ritenuto che il mercato dell'Unione abbia continuato a essere attraente per i produttori thailandesi e che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni thailandesi oggetto di dumping nell'Unione aumenterebbero. 4.2.3. Rapporto tra i prezzi nell'Unione e in Thailandia (146) Come indicato al considerando 166, la Commissione ha constatato che le importazioni dalla Thailandia hanno continuato a essere effettuate a prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione, una circostanza questa che indica che il livello dei prezzi nell'Unione è stato attraente per i produttori esportatori thailandesi, anche in presenza delle misure antidumping in vigore. 4.2.4. Conclusioni (147) Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni thailandesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso che, in caso di scadenza delle misure, è altamente probabile che i produttori thailandesi esportino nell'Unione quantitativi significativi del prodotto in esame a prezzi di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure è molto elevato. 5. PREGIUDIZIO 5.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (148) Nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da cinque produttori dell'Unione. La domanda di riesame ha indicato che uno dei produttori, Odlewnia Zawiercie S.A., si limitava a trasformare gli accessori per tubi non filettati importati aggiungendo la filettatura e non doveva pertanto essere considerato parte dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (149) Dato che gli accessori per tubi non filettati non fanno parte del prodotto oggetto del riesame e rientrano in un codice TARIC diverso, la Commissione ha ritenuto che la filettatura di tali prodotti fosse una fase di produzione che costituisce la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame e che pertanto Odlewnia Zawiercie S.A. facesse parte dell'industria dell'Unione ai fini della presente inchiesta. (150) La Commissione ha concluso che le cinque società costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (151) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata pari a circa 20 774 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati forniti dal richiedente e dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Sono stati inseriti nel campione due produttori dell'Unione, che è stato constatato rappresentavano circa il 60 % del volume totale verificato della produzione e delle vendite dell'UE del prodotto simile. (152) Occorre osservare che la Commissione ha contattato Odlewnia Zawiercie S.A. per fornire i dati della società relativi agli indicatori macroeconomici di cui alla sezione 5.5.2, ma che la società ha deciso di non collaborare alla presente inchiesta. I dati relativi a tale società sono stati pertanto basati sulle stime fornite dal richiedente nel contesto del questionario sui macroindicatori. 5.2. Consumo dell'Unione (153) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e le importazioni del prodotto in esame, come indicato da Eurostat. Le informazioni si sono basate sulla risposta al questionario sui macroindicatori fornita dal richiedente e sui dati ufficiali di Eurostat. (154) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell'Unione (in tonnellate) 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Consumo totale dell'Unione 35 688 32 667 27 911 28 005 Indice 100 92 78 78 Fonte: risposta al questionario ed Eurostat. (155) Il consumo totale dell'Unione del prodotto in esame ha registrato un notevole calo tra il 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Nel 2022 il consumo dell'Unione è diminuito dell'8 % rispetto all'anno precedente. Nel 2023, anno in cui l'economia dell'Unione ha registrato una crescita più lenta rispetto al 2022, il consumo dell'Unione è diminuito ulteriormente di 14 punti percentuali, mentre nel periodo dell'inchiesta di riesame non si sono verificate variazioni sostanziali. 5.3. Importazioni dai paesi interessati 5.3.1. Quantitativi e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati (156) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al volume delle importazioni e al consumo totale dell'Unione. (157) Le importazioni nell'Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantitativo delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Quantitativo delle importazioni dalla Cina 6 397 7 261 5 335 5 420 Indice 100 114 83 85 Quota di mercato 18  % 22  % 19  % 19  % Quantitativo delle importazioni dalla Thailandia 1 127 1 406 1 118 1 239 Indice 100 125 99 110 Quota di mercato 3  % 4  % 4  % 4  % Fonte: Eurostat. (158) Per quanto concerne le importazioni dalla Cina, nel 2022 tali importazioni sono aumentate del 14 % rispetto al 2021, anche se nello stesso periodo il consumo dell'Unione è diminuito dell'8 %. Per lo stesso anno la quota di mercato della Cina è salita al 22 %, una circostanza questa che indica un'ulteriore penetrazione significativa nel mercato dell'Unione. Tuttavia, nel 2023, anno in cui il consumo dell'Unione è calato di 14 punti percentuali, le importazioni cinesi sono diminuite di 26 punti percentuali. Ciò nonostante, nel 2023, la quota di mercato della Cina è rimasta relativamente elevata, attestandosi al 19 %. Nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni dalla Cina sono leggermente aumentate attestandosi a 5 420 tonnellate, registrando un aumento marginale rispetto al 2023, mentre la quota di mercato è rimasta costante al 19 %, una circostanza questa che indica una stabilità della presenza relativa cinese sul mercato. (159) Per quanto concerne le importazioni dalla Thailandia, nel 2022 è stato registrato un aumento significativo del 25 % rispetto all'anno precedente. Anche la quota di mercato delle importazioni thailandesi è aumentata, passando dal 3 % al 4 % nel medesimo periodo. Nel 2023, analogamente a quanto constatato per le importazioni cinesi, le importazioni thailandesi hanno registrato una diminuzione di 26 punti percentuali, tornando su livelli prossimi ai livelli del 2021. La quota di mercato è rimasta invariata al 4 %, una circostanza questa indicante la resilienza della presenza thailandese sul mercato nonostante un calo del consumo nel periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni thailandesi sono aumentate di 11 punti percentuali rispetto al 2023, a fronte di una quota di mercato invariata al 4 %. 5.3.2. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi (160) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte al questionario dei produttori esportatori inseriti nel campione e dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (161) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellate) 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Cina 2 488 3 200 2 796 2 912 Indice 100 129 112 117 Thailandia 2 512 2 698 2 540 2 485 Indice 100 107 101 99 Fonte: Eurostat. (162) I prezzi delle importazioni dalla Cina hanno fatto registrare un aumento del 29 % tra il 2021 e il 2022, seguito da un calo di 17 punti percentuali nel 2023 e da un aumento di 5 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente, la tendenza evidenzia una certa volatilità con un picco dei prezzi nel 2022. Per il periodo in esame i prezzi all'importazione dalla Cina sono aumentati del 17 %. (163) Al contrario, i prezzi delle importazioni dalla Thailandia hanno fatto registrare un andamento più stabile, conseguendo un modesto aumento nel 2022, seguito da diminuzioni nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. Per il periodo in esame i prezzi dalla Thailandia sono diminuiti dell'1 %. (164) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando: — la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; e — la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla Cina e dalla Thailandia stabiliti a livello CIF (costo, assicurazione e nolo), compreso il dazio antidumping, includendo gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. (165) Il confronto dei prezzi è stato effettuato utilizzando i dati forniti dall'industria dell'Unione allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. (166) Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È emerso un undercutting significativo delle importazioni tanto dalla Cina (26 %) quanto dalla Thailandia (48 %) sul mercato dell'Unione. 5.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina e dalla Thailandia (167) Le importazioni di accessori per tubi in ghisa malleabile da paesi diversi dalla Cina e dalla Thailandia sono provenute principalmente da Indonesia e Brasile. (168) Il quantitativo delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di accessori per tubi in ghisa malleabile da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Indonesia Quantitativo (tonnellate) 1 391 2 233 1 451 2 012 Quota di mercato 3,9  % 6,8  % 5,2  % 7,2  % Prezzo medio (EUR/tonnellata) 2 467 4 105 2 837 2 783 Brasile Quantitativo (tonnellate) 525 431 405 523 Quota di mercato 1,5  % 1,3  % 1,4  % 1,9  % Prezzo medio (EUR/tonnellata) 3 215 4 051 5 720 5 119 Altri paesi terzi eccetto Cina e Thailandia Quantitativo (tonnellate) 515 679 692 835 Quota di mercato 1,4  % 2,1  % 2,5  % 3  % Prezzo medio (EUR/tonnellata) 3 062 4 476 3 961 3 776 Totale di tutti i paesi eccetto Cina e Thailandia Quantitativo (tonnellate) 2 432 3 343 2 548 3 370 Quota di mercato 6,8  % 10,2  % 9,1  % 12  % Prezzo medio (EUR/tonnellata) 2 755 4 173 3 600 3 391 Fonte: risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. (169) Per quanto concerne le importazioni dall'Indonesia, dai dati emerge una tendenza complessivamente volatile ma al rialzo. I quantitativi importati dall'Indonesia hanno fatto registrare un aumento significativo nel 2022, passando da 1 391 tonnellate nel 2021 a 2 233 tonnellate, per poi scendere a 1 451 tonnellate nel 2023. Nonostante tali fluttuazioni, la quota di mercato dell'Indonesia è aumentata in maniera costante, raggiungendo il 7,2 % durante il periodo del riesame. Il prezzo medio per tonnellata delle importazioni dall'Indonesia ha fatto registrare una variabilità notevole, con un picco di 4 105 EUR nel 2022, seguito da un calo a 2 837 EUR nel 2023, per poi stabilizzarsi a 2 783 EUR durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (170) Per quanto concerne le importazioni dal Brasile, dai dati emerge un graduale calo dei quantitativi importati, passati da 525 tonnellate nel 2021 a 405 tonnellate nel 2023, con una leggera ripresa a 523 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nonostante la riduzione del volume, la quota di mercato del Brasile ha fatto registrare un lieve aumento, passando dall'1,5 % nel 2021 all'1,9 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Una tendenza degna di nota per il Brasile è l'aumento significativo del prezzo medio per tonnellata, che è salito a 5 720 EUR nel 2023, prima di scendere leggermente a 5 119 EUR durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (171) Dai dati sulle importazioni per altri paesi, esclusi Indonesia e Brasile, nonché Cina e Thailandia, è emerso un aumento costante sia dei quantitativi che della quota di mercato delle importazioni nel periodo in questione. I quantitativi importati sono aumentati costantemente, passando da 515 tonnellate nel 2021 a 835 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, determinando un conseguente aumento della quota di mercato, passata dall'1,4 % al 3 %. Il prezzo medio per tonnellata ha registrato una diminuzione, passando da 4 476 EUR nel 2022 a 3 776 EUR durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 5.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione 5.5.1. Osservazioni generali (172) L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. (173) Come indicato al considerando 22, per valutare la situazione economica dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. (174) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati verificati contenuti nella risposta al questionario sui macroindicatori fornita dal richiedente. (175) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. (176) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (177) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 5.5.2. Indicatori macroeconomici 5.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (178) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Quantitativi di produzione (in tonnellate) 29 432 25 166 22 151 20 774 Indice 100 86 75 71 Capacità produttiva (in tonnellate) 61 500 61 500 61 500 61 500 Indice 100 100 100 100 Utilizzo degli impianti (in %) 48  % 41  % 36  % 34  % Fonte: risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. (179) Per quanto concerne i quantitativi di produzione dei produttori dell'Unione, dai dati è emerso un calo costante tra il 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame. A partire da 29 432 tonnellate nel 2021, la produzione è scesa a 25 166 tonnellate nel 2022, ossia facendo registrare un calo del 14 %. Tale tendenza al ribasso è proseguita nel 2023, con un'ulteriore riduzione della produzione a 22 151 tonnellate (ossia una diminuzione di 9 punti percentuali rispetto al 2022) e successivamente a 20 774 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, facendo registrare un calo complessivo del 29 % rispetto ai livelli del 2021. (180) Durante tutto questo periodo la capacità produttiva è rimasta costante a 61 500 tonnellate. Di conseguenza, anche l'utilizzo degli impianti è diminuito nel corso degli anni. Tale dato è iniziato attestandosi al 48 % nel 2021, è sceso al 41 % nel 2022 e poi ulteriormente al 36 % nel 2023 e ha raggiunto il 34 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La riduzione dell'utilizzo degli impianti ha rispecchiato il calo dei quantitativi di produzione rispetto a una capacità produttiva invariata. 5.5.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato (181) Nel periodo in esame i quantitativi di vendita e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Quantitativi di vendita e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Quantitativi totali di vendite sul mercato dell'Unione 25 804 20 723 18 963 18 036 Indice 100 80 73 70 Quota di mercato 72  % 63  % 68  % 64  % Fonte: risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. (182) Per quanto concerne il volume delle vendite dell'industria dell'Unione, dai dati emerge un calo costante tra il 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, con una riduzione totale del 30 % nel corso del periodo in esame. Tale riduzione è notevolmente più rapida rispetto al calo del consumo, diminuito del 22 % nel medesimo periodo. Allo stesso tempo la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 72 % nel 2021 al 64 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ossia facendo registrare un calo di 8 punti percentuali. 5.5.2.3. Crescita (183) In un contesto di calo del consumo l'industria dell'Unione ha perso non solo volumi di vendita nell'Unione, ma anche quote di mercato, mentre al contrario le importazioni cinesi e thailandesi hanno aumentato le loro quote di mercato nell'Unione durante il periodo in esame. 5.5.2.4. Occupazione e produttività (184) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Numero di dipendenti 1 226 1 217 1 133 1 039 Indice 100 99 92 85 Produttività (tonnellate/dipendente) 24 21 20 20 Indice 100 86 81 83 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (185) Per quanto concerne l'occupazione, si registra un'evidente tendenza al calo del numero di occupati tra il 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, con una riduzione totale pari a circa il 15 % rispetto al 2021. Rispetto ai 1 226 dipendenti del 2021, nel periodo dell'inchiesta di riesame la forza lavoro è stata ridotta a 1 039 dipendenti. (186) Inoltre dai dati è emerso che la produttività misurata in tonnellate per dipendente ha registrato un calo significativo durante il periodo in esame, diminuendo complessivamente del 17 %. Segnatamente, nel periodo dell'inchiesta di riesame, la produttività è scesa a 20 tonnellate per dipendente rispetto a 24 tonnellate per dipendente nel 2021. 5.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (187) I margini di dumping cinesi e thailandesi sono stati notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dalla Cina e dalla Thailandia, l'effetto dell'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione. (188) Inoltre, a causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori della Cina e della Thailandia, l'industria dell'Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. 5.5.3. Indicatori microeconomici 5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (189) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo [4 100 -4 300 ] [5 100 -5 300 ] [5 600 -5 800 ] [5 600 -5 800 ] Indice 100 122 135 136 Costo di produzione unitario [4 300 -4 500 ] [5 500 -5 700 ] [5 750 -5 950 ] [5 800 -6 000 ] Indice 100 128 134 135 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (190) L'evoluzione dei prezzi di vendita medi unitari nell'Unione tra il 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame ha mostrato un'evidente tendenza al rialzo. A partire da [4 100 EUR-4 300 EUR] nel 2021, i prezzi sono aumentati notevolmente nel 2022, attestandosi a [5 100 EUR-5 300 EUR] e hanno continuato ad aumentare nel 2023 fino a raggiungere [5 600 EUR-5 800 EUR], registrando un leggero aumento ulteriore durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, i prezzi di vendita medi unitari sono aumentati del 36 % durante il periodo in esame. (191) In linea con l'andamento dei prezzi di vendita dell'Unione, anche il costo unitario di produzione ha fatto registrare un aumento significativo nel medesimo periodo. I costi sono aumentati del 28 % nel 2022 e di ulteriori 6 punti percentuali nel 2023, per poi crescere ulteriormente marginalmente durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso i costi di produzione sono aumentati del 35 % nel periodo in esame. 5.5.3.2. Costo del lavoro (192) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) [36 000 -37 000 ] [38 000 -39 000 ] [43 000 -44 000 ] [47 000 -48 000 ] Indice 100 106 119 131 Fonte: risposta al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (193) Per quanto concerne i costi del lavoro, dai dati emerge una costante tendenza al rialzo del costo medio del lavoro per dipendente nel corso del periodo compreso tra il 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame. A partire da [36 000 EUR-37 000 EUR] nel 2021, i costi sono aumentati del 6 % nel 2022 e successivamente hanno registrato un aumento significativo di 13 punti percentuali nel 2023, raggiungendo infine [47 000 EUR-48 000 EUR] durante il periodo di riesame. Nel periodo in esame i costi del lavoro sono aumentati del 31 %. 5.5.3.3. Scorte (194) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Scorte finali (in tonnellate) [2 500 -2 800 ] [3 300 -3 600 ] [3 000 -3 300 ] [3 100 -3 400 ] Indice 100 130 119 123 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (195) Per quanto concerne i dati relativi alle scorte finali, dai dati è emerso un andamento fluttuante dei livelli delle scorte finali nel periodo compreso tra il 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Nel 2022 è stato rilevato un aumento delle scorte finali, cresciute del 30 % rispetto al 2021. Tuttavia, nel 2023, è stata registrata una riduzione di 11 punti percentuali, seguita da una ripresa di 4 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame. 5.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (196) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) [–1  % -1  %] [–4  % - –2 %] [–4  % - –2 %] [–3  % - –1 %] Indice 100 –3 313 –3 525 –3 088 Flusso di cassa (in EUR) [4 700 000 -5 000 000 ] [–4 350 000  - –4 050 000 ] [6 600 000 -6 900 000 ] [5 000 000 -5 300 000 ] Indice 100 –87 139 106 Investimenti (in EUR) [3 750 000 -3 850 000 ] [3 750 000 -3 850 000 ] [3 700 000 -3 800 000 ] [4 100 000 -4 200 000 ] Indice 100 100 98 109 Utile sul capitale investito [14  %-18  %] [14  %-18  %] [–4  % - –2 %] [–3  % -1  %] Indice 100 99 –13 –4 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (197) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (198) I dati consentono di rilevare tendenze difficili in termini di redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito tra il 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame. La redditività è iniziata intorno al pareggio nel 2021, ma è peggiorata nel 2022, attestandosi al [–4 % - –2 %] e si è mantenuta allo stesso livello nel 2023, prima di migliorare leggermente durante il periodo dell'inchiesta di riesame fino a un livello pari al [– 3 % - –1 %], comunque in perdita. Dagli indici negativi associati alla redditività emerge un peggioramento dei risultati rispetto al 2021. (199) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha fatto registrare fluttuazioni significative durante il periodo in esame: nel 2022 è sceso a un importo negativo pari a [–4 350 000 EUR - –4 050 000 EUR], rispecchiando flussi finanziari in uscita significativi rispetto al 2021. Tuttavia, nel 2023, il flusso di cassa netto ha fatto registrare una ripresa sostanziale, attestandosi a [6 600 000 EUR-6 900 000 EUR], prima di stabilizzarsi durante il periodo dell'inchiesta di riesame a [5 000 000 EUR-5 300 000 EUR]. (200) Gli importi degli investimenti sono rimasti relativamente stabili nel corso degli anni, attestandosi a [3 750 000 EUR-3 850 000 EUR] nel 2021 e hanno subito lievi fluttuazioni, fino ad aumentare fino a raggiungere [4 100 000 EUR-4 200 000 EUR] durante il periodo dell'inchiesta di riesame, un andamento questo che indica un moderato aumento dell'attività di investimento del 9 % durante il periodo in esame. È stato constatato che tali investimenti hanno riguardato principalmente il rispetto della legislazione in materia di lavoro e ambiente. (201) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale dato ha mostrato un inizio positivo nel 2021, attestandosi al [14 % - 18 %]; che si è mantenuto costante nel 2022; per poi calare drasticamente nel 2023 al [–4 % - –2 %] e stabilizzarsi nel periodo dell'inchiesta di riesame al [–3 % - 1 %], rispecchiando una netta riduzione degli utili sugli investimenti nonostante i livelli costanti degli investimenti. Nel complesso i dati hanno evidenziato l'instabilità finanziaria, con periodi prolungati di non redditività, fluttuazioni del flusso di cassa, investimenti costanti e un calo dell'utile sul capitale investito, una circostanza questa indicante che i produttori dell'Unione hanno dovuto affrontare notevoli sfide a livello operativo durante tutto il periodo in esame. 5.6. Conclusioni sul pregiudizio (202) La maggior parte degli indicatori del pregiudizio ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. (203) La produzione dell'industria dell'Unione è diminuita nel periodo in esame. Tale riduzione è attribuibile a un calo delle vendite sul mercato dell'Unione. Complessivamente la produzione è diminuita del 29 %, mentre le vendite sono calate del 30 % nel periodo in esame. Tale calo si è tradotto in una perdita di quota di mercato, che è scesa dal 72 % nel 2021 al 64 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, dati questi che rappresentano un calo complessivo di 8 punti percentuali. Nel periodo in esame tale perdita di quota di mercato è andata a vantaggio delle importazioni dalla Cina e dalla Thailandia. (204) L'industria dell'Unione non è stata in grado di compensare la perdita di volumi di vendita sul mercato dell'Unione attraverso un aumento delle esportazioni, dato che queste ultime sono diminuite del 20 % nel periodo in esame. (205) La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta stabile nel periodo in esame. L'utilizzo degli impianti di produzione è diminuito del 29 % nel periodo in esame, in linea con una riduzione equivalente della produzione. (206) L'occupazione è diminuita del 15 % nel corso del periodo in esame. La produttività si è evoluta in linea con i cambiamenti registrati nella produzione e nell'occupazione, ossia ha registrato un calo pari a 17 % durante il periodo in esame. (207) Il costo di produzione medio è aumentato notevolmente nel 2022 (del 28 % rispetto al 2021) e ha raggiunto un picco nel periodo dell'inchiesta di riesame (del 35 % rispetto al 2021). (208) Il prezzo medio dei produttori dell'Unione è aumentato del 36 % nel periodo in esame, al fine di far fronte all'aumento dei costi di produzione. (209) La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita nel periodo in esame, registrando un calo notevole nel 2022 e nel 2023 e migliorando leggermente nel periodo dell'inchiesta di riesame, con indici negativi che indicano un peggioramento dei risultati rispetto al 2021. (210) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame nonostante le misure antidumping in vigore. 6. NESSO DI CAUSALITÀ (211) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali fattori sono: le importazioni da paesi diversi dalla Cina e dalla Thailandia, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, il calo del consumo e l'aumento dei costi. 6.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (212) La Commissione ha esaminato se esistesse un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Durante il periodo in esame la quota di mercato delle importazioni del prodotto simile oggetto di dumping dalla Cina e dalla Thailandia è aumentata. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato della Cina è stata pari al 19 % rispetto al 18 % del 2021; mentre la quota di mercato della Thailandia è stata pari al 4 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 3 % nel 2021. Tale aumento si è verificato nonostante le misure antidumping in vigore e il notevole calo del 22 % del consumo nell'Unione. (213) Il quantitativo assoluto delle importazioni cinesi è diminuito del 15 %, ossia è sceso a un livello inferiore rispetto al calo del consumo dell'Unione. Il quantitativo assoluto delle importazioni thailandesi è aumentato del 10 %. Allo stesso tempo, il quantitativo delle vendite dei produttori dell'Unione è diminuito del 30 % nonostante le misure antidumping in vigore. (214) I prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina sono aumentati del 17 % durante il periodo in esame, mentre nello stesso periodo i prezzi delle importazioni dalla Thailandia hanno registrato un calo dell'1 %. Di contro, li prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono aumentati del 36 % durante il periodo in esame. 6.2. Effetti di altri fattori (215) Dall'analisi del pregiudizio è emerso che le importazioni cinesi e thailandesi nell'Unione hanno aumentato la loro quota di mercato nonostante le misure antidumping in vigore e il calo del consumo dell'Unione. Tali circostanze hanno coinciso con il deterioramento degli indicatori di prestazione finanziaria dell'industria dell'Unione, quali un calo della redditività, che ha comportato perdite significative durante il periodo in esame. La crescita della quota di mercato delle importazioni cinesi e thailandesi è avvenuta a scapito dell'industria dell'Unione, la quale ha perso volume di vendite e quote di mercato. (216) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. (217) Il mercato dell'Unione ha registrato una contrazione del 22 % durante il periodo in esame, imputabile al rallentamento della crescita economica e ai prezzi elevati dell'energia. Tuttavia la quota di mercato dei produttori dell'Unione è diminuita in modo sproporzionato rispetto ai guadagni realizzati dalle importazioni cinesi, thailandesi e di altro tipo. (218) Oltretutto i produttori dell'Unione hanno dovuto far fronte a un aumento significativo del 35 % dei costi di produzione. Sebbene siano riusciti ad aumentare proporzionalmente i loro prezzi di vendita, non sono stati in grado di coprire i costi per la maggior parte del periodo in esame. (219) Oltre all'aumento delle importazioni dalla Cina e dalla Thailandia, tali circostanze sono state causate principalmente dalle importazioni da altri paesi terzi, in particolare dall'Indonesia, che sono aumentate in modo significativo durante il periodo in esame (dal 3,9 % al 7,2 % in termini di quota di mercato) a prezzi di undercutting. (220) Inoltre, nel periodo in esame, l'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato una riduzione del 20 %. Dato che le vendite all'esportazione hanno rappresentato soltanto il 9 % delle loro vendite totali, la riduzione delle esportazioni ha avuto un impatto negativo ma limitato sul pregiudizio subito dall'industria. (221) Per questo motivo la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Thailandia hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame; tuttavia anche altri fattori, in particolare le importazioni dall'Indonesia e il deterioramento dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, potrebbero avere avuto ripercussioni sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto deciso di valutare ulteriormente il rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Thailandia in caso di scadenza delle misure. 7. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO (222) La Commissione ha concluso al considerando 210 che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Thailandia in caso di scadenza delle misure. (223) A tale proposito la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti: — capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina e in Thailandia; e — l'attrattiva del mercato dell'Unione. 7.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina e in Thailandia (224) Come indicato nelle sezioni 4.1.1 e 4.2.1, la Commissione si è basata sulle informazioni contenute nella domanda e nel precedente riesame in previsione della scadenza e ha constatato che tanto la Cina quanto la Thailandia disponevano di capacità produttive significative che potrebbero essere dirette verso il mercato dell'Unione con quantitativi persino maggiori a prezzi di dumping in caso di cessazione delle misure antidumping. 7.2. Attrattiva del mercato dell'Unione (225) Come indicato nelle sezioni 4.1.2 e 4.2.2, la Commissione ha concluso che, a causa della persistente presenza di importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Thailandia e dell'aumento della loro quota di mercato nel mercato dell'Unione durante il periodo in esame, il mercato dell'Unione rimane attraente per i produttori della Cina e della Thailandia. 7.3. Undercutting (226) I prezzi medi all'importazione nell'Unione dalla Cina e dalla Thailandia durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono stati notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 166, durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi cinesi e thailandesi sono stati inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, rispettivamente pari al 26 % e al 48 %, incluso il versamento dei dazi antidumping. (227) In caso di scadenza delle misure, il livello di undercutting salirebbe al 47 % per le importazioni cinesi e al 55 % per le importazioni thailandesi. 7.4. Conclusioni (228) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la revoca delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Thailandia a prezzi pregiudizievoli, circostanza questa che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza la sostenibilità dell'industria dell'Unione sarebbe seriamente a rischio. 8. INTERESSE DELL'UNIONE (229) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 8.1. Interesse dell'industria dell'Unione (230) Dall'inchiesta è emerso che in caso di scadenza delle misure, le ripercussioni sull'industria dell'Unione sarebbero probabilmente negative. La situazione dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe rapidamente con un abbassamento dei volumi di vendita e dei prezzi di vendita, determinando un notevole calo della redditività. Il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di sfruttare appieno il proprio potenziale sul mercato dell'Unione che offre parità di condizioni. (231) Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione. 8.2. Interesse degli importatori indipendenti (232) La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti noti e li ha invitati a collaborare alla presente inchiesta. Non ha collaborato alcun importatore. (233) Nell'inchiesta iniziale era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli importatori, eventuali conseguenze negative sugli importatori derivanti dall'istituzione di misure, anche qualora esistenti, non sarebbero sproporzionate. (234) Nell'inchiesta attuale, così come è avvenuto in occasione del precedente riesame in previsione della scadenza, non vi sono elementi di prova a disposizione della Commissione a sostegno del contrario e si può quindi confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto negativo sostanziale sulla situazione finanziaria degli importatori e che il mantenimento delle misure non li penalizzerebbe indebitamente. 8.3. Interesse degli utilizzatori (235) La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori noti nel contesto della presente inchiesta e li ha invitati a collaborare. Non ha cooperato alcun utilizzatore. (236) Nella presente inchiesta non vi sono elementi di prova che dimostrano che le misure in vigore hanno avuto effetti negativi sugli utilizzatori. La quota del prodotto oggetto del riesame rispetto ai costi totali della nuova costruzione o installazione è limitata. (237) Su tale base la Commissione conferma che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. 8.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione (238) In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, non vi sarebbero motivi validi per ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Cina e della Thailandia. 9. MISURE ANTIDUMPING (239) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla persistenza del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping relative agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Cina e della Thailandia. (240) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali ed esenzioni dalle estensioni delle misure dopo le inchieste antielusione. (241) L'applicazione di dazi antidumping individuali o di esenzioni è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni». (242) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali e le esenzioni, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. (243) Anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio o dell'esenzione sia giustificata conformemente al diritto doganale. (244) Nel caso di un aumento significativo della quantità delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (245) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e della Thailandia e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (246) Una società può chiedere l'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 39 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un regolamento relativo al cambiamento di nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (247) Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. Non è pervenuta alcuna osservazione. (248) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che ha esportato il prodotto in esame nell'Unione in detto periodo e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione. (249) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 40 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso degli interessi da pagare è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (250) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20) originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. Sono esclusi i prodotti seguenti: componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13; cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio; raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale con guarnizioni di tenuta in gomma dotati di un foro di uscita; tappi scanalati in ghisa sferoidale da utilizzare su tubi scanalati in acciaio dotati di un'uscita filettata; riduzioni concentriche scanalate in ghisa sferoidale dotate di un'estremità filettata; raccordi a T ridotti scanalati in ghisa sferoidale dotati di un'estremità filettata; collari di riparazione in ghisa sferoidale senza uscite filettate utilizzati per sigillare un foro in un tubo. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Cina Hebei Jianzhi Casting Group Ltd 57,8  % B335 Jinan Meide Casting Co., Ltd 36,0  % B336 Qingdao Madison Industrial Co., Ltd 24,6  % B337 Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 41,1  % Tutte le altre importazioni originarie della Cina 57,8 % B999 Thailandia BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd 15,5  % B347 Siam Fittings Co., Ltd 14,9  % B348 Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia 15,5  % B999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che la (quantità) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Cina o della Thailandia nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Cina o della Thailandia o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia ( GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/430/oj ). ( 3 ) GU C 398 del 28.10.2016, pag. 57 . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd ( GU L 166 del 29.6.2017, pag. 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1146/oj ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1176 della Commissione, del 18 luglio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia ( GU L 193 del 19.7.2016, pag. 115 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1176/oj ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/52 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia ( GU L 7 del 12.1.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/52/oj ). ( 7 ) Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2018, Profit Europe NV/Belgische Staat , C-397/17 e C-398/17, ECLI:EU:C:2018:564. ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia ( GU L 44 del 15.2.2019, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/262/oj ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione, del 24 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 197 del 25.7.2019, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1259/oj ). ( 10 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea , T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644. ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1210 della Commissione, del 19 agosto 2020, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in seguito alla sentenza del Tribunale nel caso T-650/17 ( GU L 274 del 21.8.2020, pag. 20 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1210/oj ). ( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2202 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia ( GU L, 2023/2202, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2202/oj ). ( 13 ) GU C, C/2023/387, 25.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/387/oj . ( 14 ) GU C, C/2024/4656, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4656/oj . ( 15 ) Cfr.: https://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/index.html . ( 16 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia ( GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj ). ( 17 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259, considerando 90. ( 18 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia ( http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese ( http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ( http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj ). ( 19 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 208. ( 20 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 192. ( 21 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando da 66 a 68; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 193 e 194. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla legislazione cinese, può essere considerato riflettere i diritti di proprietà corrispondenti, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire con le decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in seno a ogni società occorre creare un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito. Sembra che in passato tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia almeno dal 2016 il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di Stato facendone una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stato riferito che cellule del partito esistevano nel 70 % di circa 1,86 milioni di società di proprietà privata, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. ( 22 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando da 61 a 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando da 195 a 201. ( 23 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell'11 luglio 2023, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 202. ( 24 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 203. ( 25 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 73; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 204. ( 26 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259. ( 27 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (SWD(2024) 91 final del 10 aprile 2024). ( 28 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 29 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 30 ) «Graniglie per granigliatura» è il termine industriale per le graniglie utilizzate nel processo di granigliatura. ( 31 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 32 ) https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG , in particolare il salario medio classificato per branca di attività economica (ISIC Rev. 4) per il settore manifatturiero durante il periodo dell'inchiesta. I dati sono stati quindi adeguati al fine di includere il 5,2 % degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e un ulteriore 5 % degli oneri sociali per i dipendenti (fonte: https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/thailand ). ( 33 ) https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/thailand/ . ( 34 ) Autorità provinciale per l'energia elettrica, dati di maggio 2023, tariffa per fasce orarie - grandi imprese di servizi generali, livello di tensione inferiore a 22 kV ( https://www.pea.co.th/sites/default/files/documents/tariff/EN_Electricity_Tariffs_May_2023.pdf ). ( 35 ) https://www.mea.or.th/en/our-services/tariff-calculation/latestft . ( 36 ) Ministero dell'Energia — Ufficio per la pianificazione e la politica energetica (tabella 7.2-4) https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static . ( 37 ) Cfr. sezione 5.1 della domanda. ( 38 ) https://www.jianzhipipefitting.com/about-us/ , consultato il 3 giugno 2025. ( 39 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 40 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ( GU L 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ALLEGATO Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione Nome della società Codice addizionale TARIC Hebei XinJia Casting Co., Ltd B338 Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd B339 Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd B340 China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd B341 Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd B342 Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd B343 Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd B344 Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd B345 Taigu Tongde Casting Co., Ltd B346 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1890/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1890/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199