Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981 della Commissione, del 7 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981 della Commissione, del 7 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1981 of 7 October 2025 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1981
8.10.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1981 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerato quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1072/2012
(
2
)
, la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC»).
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013
(
3
)
, il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932
(
4
)
, la Commissione ha modificato la definizione del prodotto contenuta nelle misure iniziali, con l’esclusione delle importazioni di macinini per condimenti o spezie in ceramica e delle loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, macinini per caffè in ceramica, affilacoltelli in ceramica, affilatrici in ceramica, utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane in seguito a un riesame intermedio parziale della definizione del prodotto.
(4)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
(
5
)
, la Commissione ha nuovamente istituito le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»).
(5)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131
(
6
)
, la Commissione ha modificato le misure in vigore a seguito di un’inchiesta antielusione, estendendo l’aliquota del dazio residuo del 36,1 % alle importazioni dichiarate da 33 società che beneficiavano in precedenza di aliquote del dazio ridotte e abrogando i rispettivi codici addizionali TARIC.
(6)
Le aliquote individuali del dazio antidumping attualmente in vigore sono comprese tra il 13,1 % e il 18,3 %. A tutti produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato all’inchiesta che ha portato alle misure iniziali («inchiesta iniziale») è stato applicato un dazio del 17,9 % e tutte le altre società sono soggette al dazio residuo del 36,1 % («misure iniziali»).
1.2.
Domanda di riesame in previsione della scadenza
(7)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza
(
7
)
, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(8)
La domanda di riesame è stata presentata il 14 aprile 2024 da Cerame Unie / The European Federation of Ceramic Table and Ornamentalware («FEPF») e una singola società ceca («richiedenti») per conto dell’industria dell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
1.3.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(9)
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 12 luglio 2024 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
8
)
(«avviso di apertura»).
(10)
Il 19 dicembre 2024 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale concernente le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale riesame intermedio parziale è stato chiesto da Cerame-Unie/The European Federation of Ceramic Table and Ornamentalware («FEPF») e la sua portata è limitata all’esame del dumping.
(11)
La China Chamber of Commerce for Exports and Imports of Light Industrial Products and Art Crafts («CCCLA») ha presentato osservazioni all’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. La CCCLA ha richiamato l’attenzione sulla durata dell’applicazione delle misure iniziali, dal momento che sono state istituite per la prima volta nel 2012. Secondo il parere della CCCLA quindi l’industria dell’Unione aveva già beneficiato della protezione del mercato per quasi 12 anni e, qualora il presente riesame in previsione della scadenza dovesse portare a una proroga delle misure per un ulteriore periodo di cinque anni, ciò si tradurrebbe in quasi 18 anni di costante protezione del mercato dell’Unione dalle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica cinesi. La CCCLA ha fatto riferimento all’articolo 11.3 dell’accordo antidumping dell’OMC, che stabilisce che le misure antidumping dovrebbero essere revocate dopo cinque anni, a meno che non vi siano elementi di prova che ne suggeriscano il mantenimento, e ha affermato che una proroga delle misure nei confronti delle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina avrebbe semplicemente uno scopo protezionistico e sarebbe ingiustificata, illegale e dannosa per il mercato dell’Unione nel suo complesso.
(12)
La CCCLA ha inoltre sostenuto che la situazione dell’industria dell’Unione è solida, come confermato dal regolamento che ha istituito le misure provvisorie, dal regolamento di proroga delle misure e dalla presente domanda di inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che dimostrano che dal 2008 l’industria dell’Unione, ad eccezione del 2010, seguito da una crisi economica su vasta scala nell’UE, è stata redditizia a un tasso compreso tra il 2 % e il 5 %. Non esiste pertanto alcun pregiudizio che debba essere contrastato.
(13)
Tale argomentazione ha dovuto essere respinta. La Commissione ricorda che l’articolo 11.3 dell’accordo antidumping dell’OMC e l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base consentono un’eccezione alla regola della scadenza quinquennale qualora sia accertato in un riesame che la scadenza comporterebbe il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.
(14)
Per quanto riguarda la situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha osservato che lo scopo delle misure antidumping è eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping in termini di distorsioni degli scambi e ripristinare una concorrenza effettiva, generando un effetto positivo sulla situazione dell’industria dell’Unione. Anche se l’industria dell’Unione non avesse subito un pregiudizio notevole nel periodo oggetto della domanda, occorrerebbe valutare se il pregiudizio derivante dalle importazioni cinesi possa reiterarsi in caso di scadenza delle misure. L’avviso di apertura asseriva inoltre al punto 4.2 che secondo i richiedenti sussisteva il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio causato dalla RPC. A tale proposito i richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare un aumento considerevole del livello attuale delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame provenienti dal paese interessato e arrecare ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(15)
All’atto dell’apertura la CCCLA ha chiesto alla Commissione di respingere l’argomentazione dei richiedenti sulle presunte distorsioni significative e di accettare i prezzi e i costi sul mercato interno indicati dagli esportatori cinesi che hanno collaborato. A sostegno di tale richiesta, la CCCLA ha inoltre affermato quanto segue:
a)
i richiedenti si sono basati in larga misura sul documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale
(
9
)
. Poiché la relazione è stata elaborata dalla Commissione con lo scopo specifico di agevolare la presentazione di denunce in materia di difesa commerciale da parte delle industrie dell’Unione, non può essere considerata imparziale né obiettiva;
b)
l’affermazione dei richiedenti secondo cui le menzioni dell’industria leggera cinese contenute nel quattordicesimo piano quinquennale sono sufficienti per dimostrare l’esistenza di distorsioni significative è errata, in quanto tutti i piani quinquennali sono semplicemente documenti orientativi privi di forza vincolante. Inoltre la Commissione ha pubblicato piani analoghi, come la «nuova strategia industriale»
(
10
)
, che mira a guidare lo sviluppo futuro delle industrie dell’UE;
c)
l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, al quale si sono riferiti i richiedenti, appare incompatibile con l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. Su questo punto specifico, la CCCLA ha fornito tre argomentazioni:
i)
l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC non menziona il concetto di «distorsioni significative», ma fornisce piuttosto un metodo di calcolo alternativo per i valori normali. Tale metodo di calcolo alternativo si applica quando non esistono «vendite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore» o «a causa della particolare situazione di mercato o del basso volume delle vendite sul mercato interno del paese esportatore», entrambe circostanze che non corrispondono al concetto di «distorsioni significative»;
ii)
l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC consente solo di utilizzare «il costo di produzione nel paese d’origine maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti» per costruire il valore normale e non prende in considerazione la possibilità di utilizzare dati provenienti da un paese rappresentativo appropriato o prezzi internazionali;
iii)
l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC prevede che i costi siano calcolati sulla base di documenti contabili tenuti dai produttori esportatori, purché siano ragionevoli e conformi ai principi contabili internazionali. L’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base contraddice tale posizione consentendo alla Commissione di non tenere conto dei costi di produzione e di vendita nel paese esportatore e di utilizzare i dati provenienti da un paese terzo.
(16)
Infine la CCCLA ha fatto riferimento alla giurisprudenza dell’OMC
(
11
)
(
12
)
che stabilisce che le autorità incaricate dell’inchiesta devono utilizzare i costi del prodotto effettivamente sostenuti dai produttori o dagli esportatori per il calcolo dei valori normali costruiti. La parte ha sostenuto altresì che la giurisprudenza dell’OMC corrobora la sua affermazione secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base appare incompatibile con gli articoli 2.2 e 2.2.1.1, dell’accordo antidumping dell’OMC.
(17)
La Commissione ha ricordato che la sua relazione costituisce un elemento di prova inserito nel fascicolo dell’inchiesta di cui la Commissione può avvalersi per accertare l’esistenza di distorsioni significative, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera c), del regolamento di base. La relazione è stata pubblicata il 21 dicembre 2017 e aggiornata il 10 aprile 2024, dopo aver offerto a tutti (non solo alle parti di una particolare inchiesta antidumping) la possibilità di presentare osservazioni nonché confutare e integrare gli elementi di prova ivi contenuti. La Commissione finora non ha ricevuto contributi sulla relazione che ne mettano in discussione l’obiettività. La stessa CCCLA inoltre non ha fornito elementi specifici a confutazione degli elementi di prova o delle conclusioni giuridiche contenuti nella relazione. Non è stato quindi dimostrato il motivo della presunta mancanza di obiettività della relazione, e l’argomentazione secondo cui l’inchiesta non si poteva basare sulla relazione è stata pertanto respinta.
(18)
L’affermazione secondo cui i piani quinquennali sono semplicemente documenti orientativi è già smentita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale menzionato sopra.
(19)
Anticipando tale argomentazione, la relazione considera che «il fatto che i piani quinquennali (o le strategie generali) non abbiano uno status definito con precisione all’interno dell’ordinamento giuridico cinese non […] mette in discussione il loro carattere vincolante che emerge da altri atti legislativi, come la legge organica dei congressi popolari locali e dei governi popolari locali della RPC. Tale legge obbliga inequivocabilmente dette autorità ad attuare i piani quinquennali […]. Alla luce di quanto precede, è evidente che il tema dell’attuazione e del riferimento ai piani di livello superiore è affrontato con determinazione in tutti i piani a tutti i livelli, spesso nella parte introduttiva o nei capitoli finali dei rispettivi piani quinquennali e in altri documenti di pianificazione. Ciò non si può ridurre a un semplice discorso aspirazionale, dal momento che l’attuazione dei piani è imposta dalla legge, compresa la Costituzione. L’attuazione e il conseguimento degli obiettivi fissati da vari piani sono inoltre regolarmente monitorati e valutati […]»
(
13
)
.
(20)
Per quanto riguarda la lettera c) e le altre argomentazioni concernenti la conformità della costruzione del valore normale alla giurisprudenza dell’OMC, la Commissione ha osservato che, nel caso di specie, la Commissione aveva applicato le norme pertinenti di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Secondo la Commissione le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base sono pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza. Di fatto, l’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Come chiarito esplicitamente dall’organo d’appello nella controversia DS473
(
14
)
, la legislazione dell’OMC permette l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. La Commissione ha ricordato a tale proposito che una volta accertato che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è calcolato in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. La stessa disposizione del regolamento di base consente altresì l’utilizzo di costi sul mercato interno, nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. In tale contesto, i produttori esportatori hanno avuto la possibilità di fornire elementi di prova del fatto che i loro costi individuali erano esenti da distorsioni. Non sono stati tuttavia presentati elementi di prova positivi riguardo al fatto che i fattori produttivi dei singoli produttori esportatori siano esenti da distorsioni.
(21)
Per quanto riguarda la costruzione del valore normale proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza, la CCCLA ha sostenuto che, divulgando la struttura dei costi e i prezzi in intervalli di valori, i richiedenti violavano il diritto di difesa della CCCLA e non rispettavano la prassi dell’OMC. La CCCLA ha inoltre affermato che il livello di SGAV e di profitti riscontrato dai richiedenti dimostrava che il valore normale costruito stabilito nella domanda di riesame in previsione della scadenza non può essere confrontato con il prezzo delle vendite dei produttori/esportatori cinesi.
(22)
La CCCLA ha anche osservato che, mentre in inchieste precedenti i richiedenti hanno suddiviso il prodotto in esame in diversi tipi di prodotto per il calcolo del valore normale costruito, nel presente procedimento hanno utilizzato un approccio semplificato e valori aggregati, con il risultato di un valore normale costruito non rappresentativo. A sostegno di tale argomentazione, la CCCLA ha inoltre affermato quanto segue:
a)
la complessità del numero di controllo del prodotto («NCP») della Commissione utilizzato nell’inchiesta iniziale e nelle prime inchieste di riesame evidenzia il fatto che un confronto basato sul mix aggregato di prodotti singoli era privo di significato da un punto di vista economico;
b)
il sito Internet del produttore individuato dai richiedenti nel paese rappresentativo per il calcolo delle SGAV e dei margini di profitto indicava un’ampia gamma di prodotti che non possono essere oggettivamente raggruppati per stabilire un unico valore normale costruito.
(23)
La CCCLA ha pertanto definito inaccettabile l’approccio dei richiedenti, sostenendo che i dati utilizzati nella sezione della domanda di riesame relativa alla valutazione del margine di dumping non avrebbero dovuto essere accettati dalla Commissione.
(24)
Per quanto riguarda il diritto di difesa della CCCLA, la Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova e i riassunti non riservati dei dati trasmessi in via riservata, essenziali affinché le parti interessate esercitassero il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. Tali riassunti erano pertanto sufficientemente particolareggiati affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato potesse essere adeguatamente compresa a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base.
(25)
Si rammenta altresì che l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base e l’articolo 6, paragrafo 5, dell’accordo antidumping dell’OMC consentono la protezione di informazioni di natura riservata nelle circostanze in cui la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita. Le informazioni trasmesse in via riservata rientrano in tali categorie. L’indicazione tra parentesi dei dati numerici pertinenti è stata dunque considerata adeguata e sufficiente per garantire il diritto alla difesa delle parti interessate. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(26)
Per quanto riguarda il livello di SGAV e di profitti utilizzato per la costruzione del valore normale nella domanda di riesame in previsione della scadenza, la CCCLA non ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui renderebbe non rappresentativo il confronto tra il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione del prodotto in esame dalla Cina. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(27)
Per quanto riguarda infine le affermazioni secondo cui l’utilizzo di un unico tipo di prodotto per il calcolo del valore normale del prodotto in esame nella denuncia era intollerabile e non avrebbe dovuto essere accettato dalla Commissione, si ricorda che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta. In tale contesto, la Commissione ha ricordato alla CCCLA che i denuncianti non sono soggetti allo stesso grado di rilevanza della prova della Commissione nel corso di un’inchiesta. I richiedenti inoltre non possono essere tenuti a utilizzare informazioni di cui non dispongono. Nel caso di specie la Commissione ha analizzato in modo approfondito la domanda di riesame in previsione della scadenza e ha confermato che esistevano elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
1.4.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(28)
L’inchiesta relativa alla persistenza del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).
(29)
La CCCLA ha criticato la scelta del periodo in esame e del periodo dell’inchiesta di riesame, in quanto non soddisferebbe lo standard giuridico prescritto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base e comporterebbe notevoli distorsioni delle potenziali risultanze, spingendole verso determinazioni positive in merito al dumping e alla reiterazione del pregiudizio a causa di due fattori principali.
(30)
In primo luogo, il periodo dell’inchiesta di riesame fissato dal primo al quarto trimestre del 2023 sarebbe distante in misura inaccettabile, dato che la domanda di inchiesta di riesame è stata presentata il 27 maggio 2024 e il procedimento è stato avviato il 12 luglio. Inoltre l’utilizzo del 2020 come parametro di riferimento per analizzare l’andamento delle importazioni e la situazione attuale dell’industria dell’Unione produrrebbe un quadro distorto a causa del pesante impatto delle misure amministrative adottate in risposta alla pandemia nel 2020 e impedirebbe un esame obiettivo del caso sulla base di prove positive. La CCCLA ha concluso che i richiedenti avrebbero dovuto essere invitati a presentare nuovamente la domanda sulla base di un periodo in esame non distorto, ossia a partire dal 1
o
gennaio 2019, escluso l’anno 2020, con la data di fine il più vicina possibile alla data di apertura.
(31)
Nel determinare il periodo dell’inchiesta, l’approccio generale della Commissione è in linea con l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base (applicabile ai riesami a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base), il quale stabilisce che «viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’avvio del procedimento». Nel presente riesame, a differenza di un caso normale, si è dovuto tenere conto di circostanze eccezionali in considerazione della composizione dell’industria dell’Unione, che è altamente frammentata, con una percentuale molto elevata di PMI. Al fine di garantire l’accesso a questo strumento di difesa commerciale per un’industria così diversificata e frammentata, la Commissione ha utilizzato l’ultimo anno civile completo precedente quello in cui è stata aperta l’inchiesta. È prassi comune che per le piccole e medie imprese l’esercizio contabile corrisponda all’anno civile. Facendo coincidere il periodo dell’inchiesta di riesame con l’anno civile e di conseguenza con l’esercizio contabile, come indicato nell’articolo 6, paragrafo 9, ultima frase, del regolamento di base, la Commissione ha cercato di ridurre l’onere a carico delle PMI per fornire informazioni nell’inchiesta. L’argomentazione della CCCLA è stata pertanto respinta.
1.4.1.
Parti interessate
(32)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all’inchiesta. In particolare, ha informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza le parti seguenti: i richiedenti, i produttori noti dell’Unione e le loro associazioni pertinenti, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori indipendenti noti dell’Unione e le autorità della RPC.
(33)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(34)
Insieme alla domanda di riesame del 14 aprile 2024, la Commissione ha ricevuto una richiesta di anonimato da sei produttori dell’Unione che sostengono la domanda di riesame in previsione della scadenza. Tutti coloro che hanno fatto richiesta di anonimato hanno addotto motivazioni per non rivelare la propria identità. Le società hanno espresso timori di ritorsioni da parte dei loro clienti in Cina, nonché indirettamente da parte di concorrenti cinesi attraverso i clienti e i distributori che hanno in comune nell’Unione europea e in altre parti del mondo. Per evitare il rischio di ritorsioni da parte di attori privati cinesi, che potrebbero avere gravi ripercussioni negative sulle loro attività commerciali, le società hanno chiesto alla Commissione di mantenere riservata la loro identità.
(35)
La Commissione ha valutato tali richieste e gli elementi di prova forniti. La Commissione ha concluso che effettivamente l’asserito rischio di ritorsioni esiste e su tale base ha concesso un trattamento riservato all’identità delle società in questione
(
15
)
.
1.4.2.
Campionamento
(36)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
1.4.2.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(37)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei volumi di produzione del prodotto simile, delle dimensioni, dell’ubicazione geografica all’interno dell’Unione e del segmento di prodotto dei produttori. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione situati in tre Stati membri, tra cui Portogallo e Romania
(
16
)
, e riguardava tutti i principali tipi di prodotto. Uno di questi tre produttori era una piccola e media impresa (PMI
(
17
)
). Il campione provvisorio rappresentava il [19-24] % del volume totale di produzione stimato e il [41-52] % delle vendite totali stimate del prodotto simile nell’Unione nel 2023.
(38)
In seguito all’istituzione del campione provvisorio, la PMI selezionata ha informato la Commissione che a causa di circostanze organizzative e finanziarie le risultava oggettivamente impossibile partecipare all’inchiesta in qualità di produttore dell’Unione inserito nel campione. Dopo aver esaminato le argomentazioni sollevate nelle osservazioni ricevute da Cerame-Unie / FEPF, la Commissione ha modificato il proprio campione provvisorio per includere un’altra PMI al fine di mantenere un campione rappresentativo
(
18
)
. Il campione finale risultante quindi comprendeva tre produttori dell’Unione situati in tre Stati membri, tra cui Portogallo e Romania, di cui uno era una PMI, e riguardava tutti i principali tipi di prodotto
(
19
)
. Tale campione rappresentava il [16-21] % della produzione totale stimata dell’UE e il [35-46] % del volume totale stimato delle vendite dell’UE del prodotto simile sul mercato dell’Unione nel 2023.
(39)
La CCCLA ha presentato osservazioni sul campione dell’industria dell’Unione e ha espresso preoccupazioni in merito a potenziali strategie di autoselezione all’interno dell’industria dell’Unione, come dimostrato dal rifiuto di collaborare della suddetta PMI con il pretesto di circostanze organizzative e finanziarie anziché per aspetti sostanziali del campione (ossia volumi di produzione, mix di prodotti, dimensioni dell’impresa, ambito geografico). Tale pratica potrebbe essere ripetuta con l’obiettivo di includere nel campione della Commissione società con risultati inferiori alla media dell’intera industria dell’Unione, falsando così la determinazione del pregiudizio. In tale contesto, la CCCLA ha fatto riferimento alla relazione dell’organo d’appello nella controversia
Comunità europee – Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina (articolo 21.5)
che affermerebbe che l’autorità incaricata dell’inchiesta non definisce l’industria nazionale in modo tale da includere, esclusivamente o prevalentemente, produttori che si ritengono danneggiati da importazioni asseritamente oggetto di dumping
(
20
)
.
(40)
A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione deve selezionare un campione statisticamente valido sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione e, in caso di omessa collaborazione di una delle entità inserite nel campione che possa incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base può essere selezionato un nuovo campione. Il campione riveduto era molto simile al campione iniziale in termini di copertura della produzione e delle vendite. Secondo quanto disposto inoltre dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la selezione definitiva delle parti a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione e non alle parti interessate. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
1.4.2.2.
Campionamento degli importatori
(41)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(42)
La Commissione non ha ricevuto da alcun importatore indipendente una risposta contenente le informazioni richieste nell’allegato dell’avviso di apertura entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Pertanto non è stato selezionato un campione di importatori indipendenti.
1.4.2.3.
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(43)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(44)
Centouno (101) produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Tali produttori esportatori cinesi che hanno collaborato rappresentavano complessivamente circa il 21 % delle importazioni totali dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta di riesame e circa l’8 % della produzione e della capacità produttiva totali in Cina. Dopo aver esaminato le informazioni fornite dai produttori esportatori cinesi, la Commissione ha deciso di limitare l’inchiesta a un numero adeguato di produttori esportatori, utilizzando un campione conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. L’8 agosto 2024 la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume di vendite nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. I tre gruppi inseriti nel campione rappresentavano circa il 21 % dei volumi totali delle importazioni dalla Cina e circa l’8 % della produzione totale in Cina durante il periodo dell’inchiesta di riesame
(
21
)
.
1.5.
Risposte al questionario
(45)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito risposte al questionario.
(46)
La Commissione ha inviato questionari ai tre gruppi di produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e al governo della RPC, ai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione e a Cerame-Unie/FEPF.
(47)
Solo uno dei produttori esportatori cinesi ha fornito una risposta completa al questionario. Anche i tre produttori dell’Unione inseriti nel campione e Cerame-Unie/FEPF hanno fornito risposte complete al questionario.
(48)
L’unico produttore esportatore che ha fornito una risposta completa al questionario rappresentava circa [1-2] % del volume totale delle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica dalla RPC nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta di riesame. I servizi della Commissione hanno ritenuto che un livello così basso di importazioni non avrebbe fornito informazioni sufficienti per valutare il prezzo all’esportazione e l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame e non poteva essere considerato rappresentativo delle importazioni totali dalla Repubblica popolare cinese. In considerazione del livello insufficiente di collaborazione, la Commissione ha informato le parti interessate che avrebbe potuto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come previsto dall’articolo 18 del regolamento di base
(
22
)
.
(49)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 presso le sedi dei produttori/delle associazioni dell’Unione che seguono:
—
SC Apulum SA, Romania
—
Ria Stone - Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA, Portogallo
—
Società anonima 7 (PMI, cfr. considerando 50)
—
Cerame-Unie/FEPF.
1.5.1.
Richieste di riservatezza
(50)
Analogamente alle richieste presentate dai produttori dell’Unione che hanno espresso sostegno al momento dell’apertura, come indicato al considerando 35, entrambe le PMI, una selezionata per il campione preliminare e l’altra selezionata per il campione finale, hanno chiesto che le loro identità fossero mantenute riservate per timore di ritorsioni da parte di acquirenti o concorrenti interessati dalla presente inchiesta, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. A seguito di un esame individuale dei rispettivi meriti, la Commissione ha ritenuto giustificate tutte le richieste di riservatezza e ha accettato che l’identità di tali società non fosse divulgata
(
23
)
. La Commissione ha anche ritenuto che non fosse opportuno rendere noti i nomi dello Stato membro o degli Stati membri dove sono ubicate le PMI, poiché anche in tal caso si potrebbe svelare l’identità delle società interessate.
(51)
La CCCLA ha affermato che la mancata divulgazione delle identità dei produttori dell’Unione che hanno sostenuto la domanda di inchiesta o hanno collaborato accettando di essere inseriti nel campione costituiva una grave violazione dei diritti di difesa di altre parti interessate. In primo luogo, la CCCLA ha sostenuto che, se l’identità di alcuni produttori dell’Unione inseriti nel campione, anche preliminare, non viene divulgata, le parti interessate non possono presentare osservazioni significative sulla rappresentatività di tale campione. In secondo luogo, le risultanze della Commissione relative al pregiudizio comprendono sempre un’analisi di taluni «indicatori microeconomici», che si riferiscono esclusivamente ai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Se tali produttori restano anonimi durante tutto il procedimento, le parti interessate non sarebbero in grado di verificare o commentare la validità delle risultanze della Commissione sul pregiudizio. In terzo luogo, in vista di una corretta determinazione del margine di pregiudizio, se la Commissione non svela l’identità di un produttore dell’Unione inserito nel campione, alle parti interessate sarebbe impedito anche di verificare se tale produttore fabbrichi prodotti di marca o generici.
(52)
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la tutela dei diritti di difesa deve conciliarsi, ove necessario, con l’obbligo di rispettare le informazioni riservate, sancito in modo specifico dall’articolo 19 del regolamento di base, anche se quest’obbligo non può svuotare del loro contenuto essenziale i diritti della difesa
(
24
)
. Tale conciliazione consente il ricevimento di riassunti non riservati di tali informazioni (ad esempio sotto forma di intervalli di valori e/o di elementi indicizzati). Tuttavia occorre sempre garantire che, anche in forma sintetica, le informazioni non comportino la divulgazione di segreti commerciali.
(53)
Ai fini della conciliazione indicata nella giurisprudenza sopra citata, la Commissione ha garantito, per tutta la durata dell’inchiesta in corso, la possibilità di verificare e trattare tutte le questioni pertinenti nei fascicoli consultabili dalle parti interessate. Tali fascicoli comprendevano note sulla selezione del campione e sulla sua rappresentatività, informazioni pubbliche fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione, ivi compresi intervalli di valori e/o informazioni indicizzate e altre comunicazioni pertinenti con tali società e loro rappresentanti, ad esempio sulla percentuale di prodotti di marca fabbricati dalle diverse società inserite nel campione. Nella scelta delle società inserite nel campione o nella determinazione del pregiudizio da parte della Commissione non sono state utilizzate informazioni diverse da quelle di cui è stata divulgata una versione pubblica alle parti interessate. La divulgazione dell’identità di tali società non avrebbe pertanto fornito alle parti interessate informazioni aggiuntive pertinenti per verificare la correttezza delle risultanze della Commissione. La Commissione ha quindi ritenuto che le informazioni fornite nei documenti divulgati alle parti interessate fossero sufficienti per garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate, mentre la divulgazione delle identità dei produttori dell’Unione avrebbe probabilmente causato loro un danno economico irreparabile e sproporzionato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(54)
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 a seguito di un riesame della definizione del prodotto avviato il 12 aprile 2017
(
25
)
, ossia oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 6911 10 00 , ex 6912 00 21 , ex 6912 00 23 , ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame» o «oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica»).
(55)
Gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica possono essere di porcellana (anche porcellana fine/bone china), terracotta comune, grès, terracotta fine o altri materiali. Il prodotto finale in ceramica dipende dal tipo e dalla composizione delle principali materie prime, quali argilla, caolino, feldspato e quarzo.
(56)
Gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica sono commercializzati secondo diverse modalità che si sono evolute nel tempo. Si tratta di oggetti impiegati in contesti molto diversi, come abitazioni private, alberghi, ristoranti o istituti di cura, e destinati principalmente a venire a contatto con prodotti alimentari.
2.2.
Prodotto in esame
(57)
Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese attualmente classificato con i codici NC 6911 10 00 , ex 6912 00 21 , ex 6912 00 23 , ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10).
2.3.
Prodotto simile
(58)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(59)
Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, per le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC
(60)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, tendenti a dimostrare l’esistenza nella RPC di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno aprire l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(61)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in merito ai fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.
(62)
Per ottenere le informazioni che riteneva necessarie ai fini dell’inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC.
(63)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha anche invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(64)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto dover selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(65)
Il 6 giugno 2025 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo
(
26
)
(«nota del 6 giugno») invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione potrebbe utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera e), secondo trattino, del regolamento di base. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza aggiornate, ove disponibili, combinate con altre fonti di informazioni disponibili ritenute appropriate in base ai criteri pertinenti di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati dai produttori esportatori nella produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato tre potenziali paesi rappresentativi: Brasile, Thailandia e Turchia, e ha concluso che, in quella fase, la Turchia era il paese rappresentativo più appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
(66)
La Commissione ha dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dai richiedenti.
(67)
Il presente regolamento prende in esame tali osservazioni nella sezione 5.1.2.
3.2.
Fase successiva della procedura
(68)
Il 1
o
agosto 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
(69)
Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
3.3.
Valore normale
(70)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(71)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» («spese generali, amministrative e di vendita» di seguito denominate «SGAV»).
(72)
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.4.
Esistenza di distorsioni significative
(73)
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se nella Repubblica popolare cinese («RPC») esistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, che rendano inopportuno l’utilizzo dei prezzi e dei costi praticati sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato i seguenti elementi probatori relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l’esistenza di distorsioni significative.
(74)
In primo luogo, le prove contenute nella domanda comprendevano gli elementi seguenti che indicano l’esistenza di distorsioni significative.
(75)
Nella domanda i richiedenti hanno evidenziato, quale caratteristica importante della «
economia di mercato socialista
», il ruolo attivo di guida del partito comunista cinese («PCC») sia nel settore pubblico che in quello privato dell’economia. I richiedenti hanno inoltre sottolineato l’esistenza di distorsioni sistemiche trasversali in Cina e hanno analizzato gli interventi pubblici a vari livelli dell’economia, in particolare nel settore della ceramica e nel mercato degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica.
(76)
Nella domanda si osservava inoltre che il settore della ceramica cinese, compreso il mercato del prodotto oggetto del riesame, è servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità cinesi. A tale riguardo i richiedenti hanno rilevato l’interferenza del governo della Cina («governo della RPC») nell’economia attraverso stretti legami con enti pubblici e privati e hanno affermato che gli obiettivi strategici del governo della RPC sono conseguiti attraverso diverse misure, tra cui i piani economici nazionali.
(77)
La domanda citava in particolare il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo per il periodo 2016-2020 – il piano di sviluppo dell’industria leggera – e i relativi pareri orientativi, che mirano a rafforzare e migliorare le politiche di sostegno fiscale e finanziario per il settore e a incoraggiare le amministrazioni locali a perseguire gli obiettivi fissati per il settore anche a livello provinciale e comunale
(
27
)
. I richiedenti hanno osservato che, data la sua importanza all’interno dell’industria leggera cinese, l’industria della ceramica è costantemente soggetta alla supervisione strategica e agli orientamenti del governo della RPC per garantire il rispetto di tali piani. Il piano di lavoro per la crescita costante dell’industria leggera (2023-2024), che comprende anche il settore della ceramica, rappresenta un altro documento strategico messo in atto dal governo della RPC per guidare il funzionamento del settore, attraverso l’adozione di «misure più potenti […] per rafforzare lo slancio dello sviluppo, ottimizzare la struttura economica e promuovere la continua ripresa dell’economia»
(
28
)
.
(78)
Nella domanda si osserva inoltre che la presenza dello Stato nelle imprese gli consente di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi del prodotto oggetto del riesame. I richiedenti hanno ribadito le conclusioni della Commissione nel primo riesame in previsione della scadenza, in particolare per quanto riguarda la continua ingerenza cinese attraverso la creazione di cellule del PCC in imprese statali e private. I richiedenti hanno fatto riferimento alla presenza del PCC in società quali Great Wall Group e Guandong Sitong, con membri del PCC in posizioni dirigenziali. La domanda inoltre evidenziava l’inclusione delle materie prime ceramiche nei piani provinciali, ad esempio nel piano globale per le risorse minerarie di Jiangxi (2016-2020) e nel piano generale provinciale delle risorse minerarie del Guangdong (2021-2025).
(79)
I richiedenti hanno sottolineato inoltre l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Sono evidenziate le risultanze di precedenti inchieste antidumping, in cui la Commissione ha stabilito che le risorse sono assegnate a settori designati come strategici, o comunque importanti dal punto di vista economico, compreso il settore della ceramica, e ha ricordato che il governo della RPC ha attuato una «
strategia di sviluppo di cluster industriali
» per fornire infrastrutture strategiche e strutture specializzate. I richiedenti hanno pertanto concluso che lo Stato cinese assegna risorse al settore della ceramica cinese, imponendo nel contempo alle società di aderire alle politiche statali che influenzano le forze del libero mercato in tale settore.
(80)
La domanda esaminava anche la mancanza e l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale nel settore della ceramica e nel mercato del prodotto oggetto del riesame. I richiedenti hanno rilevato l’importante ruolo del governo della RPC nelle procedure di insolvenza, compreso il fatto che il tribunale popolare cinese è subordinato al governo cinese. Il tribunale in seguito deve dare l’autorizzazione preventiva a decidere se accettare o respingere le domande delle società quotate. Per quanto riguarda il diritto patrimoniale in Cina, i richiedenti hanno indicato che tutti i terreni sono di proprietà dello Stato e pertanto la loro assegnazione dipende esclusivamente dal governo della RPC. Sono inoltre ribadite le risultanze del primo riesame in previsione della scadenza, in cui la Commissione ha stabilito che, nonostante l’esistenza di disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente, tali disposizioni sono regolarmente disattese.
(81)
La domanda sottolineava infine che i costi salariali sono soggetti a distorsioni in Cina, in particolare nel settore della ceramica e nel mercato del prodotto oggetto del riesame. Tali distorsioni sono già state accertate nel primo riesame in previsione della scadenza e i richiedenti non hanno riscontrato elementi di prova del fatto che il settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica sia protetto dalle distorsioni dei costi salariali.
(82)
In secondo luogo, in una recente inchiesta concernente il settore della ceramica nella RPC
(
29
)
, la Commissione ha riscontrato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In tale inchiesta la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato
(
30
)
. La Commissione ha concluso in particolare che nel settore della ceramica non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
31
)
, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
32
)
. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse siano indirizzate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato
(
33
)
. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC
(
34
)
. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore della ceramica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino del regolamento di base
(
35
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC
(
36
)
.
(83)
In terzo luogo, nel primo riesame in previsione della scadenza concernente il prodotto oggetto del riesame
(
37
)
la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo nella RPC, in generale e/o nel settore interessato in particolare, tali da incidere su detta conclusione.
(84)
In quarto luogo, ulteriori elementi di prova disponibili nella relazione sulle distorsioni significative nell’economia della Cina («relazione»)
(
38
)
, elaborata dalla Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera c), del regolamento di base e citata in precedenza, hanno evidenziato l’esistenza di distorsioni significative anche durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(85)
In quinto luogo, nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.
(86)
In considerazione di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(87)
Al momento della divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha esortato la Commissione ad accettare i prezzi e i costi sul mercato interno dichiarati dagli esportatori cinesi che hanno collaborato e a revocare la sua decisione in merito alle distorsioni significative. A sostegno di tale argomentazione, la CCCLA ha inoltre affermato quanto segue:
a)
la Commissione si è basata in larga misura sul documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale
(
39
)
. Poiché la relazione è stata elaborata dalla Commissione con lo scopo specifico di agevolare la presentazione di denunce in materia di difesa commerciale da parte delle industrie dell’Unione, non può essere considerata imparziale né obiettiva;
b)
la considerazione secondo cui le menzioni dell’industria leggera cinese contenute nel quattordicesimo piano quinquennale sono sufficienti per dimostrare l’esistenza di distorsioni significative è errata, in quanto tutti i piani quinquennali sono semplicemente documenti orientativi privi di forza vincolante. Inoltre la Commissione ha pubblicato piani analoghi, come la «nuova strategia industriale»
(
40
)
, che mira a guidare lo sviluppo futuro delle industrie dell’UE.
(88)
La Commissione rimanda le parti interessate alla valutazione di cui ai considerando da 17 a 19. Su tale base, e poiché la CCCLA non ha fornito nuovi elementi di prova, l’argomentazione è stata respinta.
3.5.
Paese rappresentativo
3.5.1.
Osservazioni generali
(89)
Avendo accertato che i prezzi e/o i costi nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica in Cina sono soggetti a distorsioni significative, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha calcolato il valore normale in base ai costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(90)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
41
)
;
—
produzione del prodotto in esame in quel paese;
—
disponibilità di dati pubblici pertinenti in quel paese;
—
nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(91)
Come spiegato al considerando 65, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale, ossia la nota del 6 giugno. In tale nota sono descritti i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella stessa nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(92)
Sia la CCCLA che i richiedenti hanno presentato osservazioni.
3.5.2.
Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
(93)
Brasile, Thailandia e Turchia sono tutti classificati come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, nel senso che sono tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto».
(94)
Non sono pervenute osservazioni riguardo alla selezione dei paesi individuati nella nota.
3.5.3.
Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo e disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
(95)
Praticamente tutti i paesi del mondo producono una certa quantità del prodotto oggetto del riesame. In seguito all’analisi dei dati disponibili, e in particolare dei dati di Global Trade Atlas
(
42
)
(«GTA») e Orbis Bureau van Dijk
(
43
)
(«Orbis»), la Commissione ha individuato il Brasile, la Thailandia e la Turchia come possibili paesi rappresentativi ai fini della presente inchiesta.
(96)
La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi a tutti i fattori produttivi nei tre potenziali paesi rappresentativi e ha rilevato quanto segue:
a)
in base alla banca dati GTA, tutti i tre paesi importano la maggior parte delle materie prime in quantitativi rappresentativi. Per una serie di elementi (quali sabbia silicea e quarzo, pigmenti e gesso) che nel loro insieme rappresentano circa il 20 % del costo di produzione di un produttore integrato, la Turchia ha importato quantitativi notevolmente più elevati rispetto al Brasile e alla Thailandia;
b)
le importazioni dalla Cina inoltre rappresentavano una quota significativa delle importazioni della Thailandia, pari a circa il 37 % del quantitativo complessivo importato, mentre le importazioni cinesi in Brasile e in Turchia erano trascurabili (cfr. tabella 1). Confrontando Brasile e Turchia non è stata riscontrata alcuna differenza in termini di percentuale delle importazioni dalla Cina rispetto al resto del mondo. A livello di codici SA, la Commissione ha notato che il Brasile presentava una percentuale più elevata di importazioni cinesi per quattro codici SA rispetto alla Turchia (cfr. tabella 1);
c)
analizzando le importazioni dal resto del mondo in termini di quantitativi effettivi importati, la Turchia ha importato quantitativi di caolino (la principale materia prima in termini di quantità) oltre 10 volte superiori e quantitativi di pigmento 4 volte superiori dal resto del mondo rispetto al Brasile. Per quanto riguarda l’ossido di zinco, le importazioni del Brasile sono 5 volte superiori rispetto alla Turchia.
Tabella 1
Quantitativi importati di fattori produttivi al livello SA6
BR Brasile
TH Thailandia
TR Turchia
Esportazioni cinesi/Resto del mondo
Resto del mondo
Cina
Resto del mondo
Cina
Resto del mondo
Cina
BR
TR
SA6 250510
2 601 958
401 951
72 265 007
59 221 466
858 671 767
144 634
15,4 %
0,0 %
SA6 2507
32 746 822
703 040
56 878 756
26 337 539
347 859 951
7 528 703
2,1 %
2,2 %
SA6 250810
80 378 719
1 466 098
111 787 710
35 005 923
7 955 919
681 033
1,8 %
8,6 %
SA6 250840
2 874 548
16 020
6 661 046
8 773 721
37 745 100
12 245
0,6 %
0,0 %
SA6 251010
1 310 945 933
0
6
304
578 086 691
1
0,0 %
0,0 %
SA6 252020
115 687 408
262 590
2 467 564
269 126
6 009 528
279 780
0,2 %
4,7 %
SA6 252910
1 685 879
0
38 178 349
633 002
42 969 410
606
0,0 %
0,0 %
SA6 253090
10 073 661
1 113 725
6 953 917
51 919 252
39 815 431
5 204 569
11,1 %
13,1 %
SA6 2817
12 978 710
21 349
7 107 747
1 854 908
2 171 753
40 501
0,2 %
1,9 %
SA6 283990
792 579
1 202 836
2 226 616
1 690 047
2 035 626
249 824
151,8 %
12,3 %
SA6 320710
1 866 880
2 991 261
5 937 003
1 939 579
20 878 965
1 670 139
160,2 %
8,0 %
SA6 320720
3 806 035
186 814
1 157 317
1 207 973
6 987 437
505 222
4,9 %
7,2 %
SA6 320740
14 727 116
91 346
8 220 802
809 321
17 036 899
41 459
0,6 %
0,2 %
SA6 490810
7 618 063
24 376
8 785 294
3 764 630
34 399 981
343 159
0,3 %
1,0 %
SA6 691110
6 329
43 714
10 657
302 096
923
82
690,7 %
8,9 %
SA6 320619
4 274 417
259 859
419 855
2 323 835
3 606 543
29 615 341
6,1 %
821,2 %
SA6 760310
471 296
105 000
195 286
33 202
1 362 822
18 519
22,3 %
1,4 %
Quota complessiva delle importazioni dalla Cina
0,55 %
37,33 %
2,26 %
(97)
Il produttore individuato in Turchia ha reso pubblicamente disponibili i suoi recenti rendiconti finanziari sottoposti a audit, diversamente dalle società individuate in Brasile e in Thailandia. I rendiconti finanziari, pur non essendo un prerequisito per questo tipo di analisi, rappresentano comunque un vantaggio, in quanto consentono alla Commissione di accertare che siano utilizzati i dati più adeguati e che siano esclusi gli effetti di eventuali eventi straordinari.
(98)
La Turchia dispone di informazioni dettagliate accessibili al pubblico sul costo del lavoro nel paese, oltre a dettagli sulle ore lavorate nel settore pertinente (settore dei minerali non metallici, ivi compresa la produzione di ceramica, vetro, cemento e calce). I dati della Turchia comprendono i pagamenti previdenziali e altre spese relative al costo del lavoro a carico delle imprese. Il costo del lavoro è un fattore importante nel caso in esame, in quanto rappresenta in media dal 45 % al 55 % del costo totale di produzione.
(99)
Al momento dell’apertura la CCCLA ha sostenuto che la selezione della Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso comporterebbe margini di dumping artificialmente gonfiati. La CCCLA osserva che i prezzi dell’energia sono aumentati notevolmente in Turchia nel corso del 2023, in una misura che non si è registrata in Cina, il che dimostrerebbe che i costi dell’energia, tra i principali fattori di costo, erano soggetti a gravi shock economici. Tale argomentazione è stata ribadita nel corso di un’audizione in una fase successiva.
(100)
La Commissione tiene a sottolineare che, sebbene l’energia sia effettivamente un fattore importante nella fabbricazione di oggetti per il servizio da tavola in ceramica, non è di gran lunga il principale fattore di costo, rappresentato dalla manodopera. La CCCLA ha anche fornito dati giustificativi sui prezzi dell’energia elettrica a sostegno della sua argomentazione, ma l’energia elettrica costituisce una piccola parte del mix energetico impiegato nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, che a causa dell’insufficiente collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, ha dovuto basarsi sui dati disponibili. Di fatto i costi dell’energia sono determinati dai prezzi del gas naturale, che sono aumentati in misura significativa nel 2022, ma erano già in calo all’inizio del periodo dell’inchiesta di riesame
(
44
)
.
(101)
Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui i prezzi dell’energia dovrebbero essere considerati distorti perché la Cina non ha subito aumenti simili e per tale motivo la Turchia non soddisfa la condizione di adeguatezza per essere scelta come paese rappresentativo, la Commissione osserva che, in considerazione dell’esistenza accertata di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, l’evoluzione dei prezzi in Cina non è pertinente per la valutazione di distorsioni nei potenziali paesi rappresentativi. L’osservazione è stata pertanto respinta.
(102)
Sulla base dell’effetto combinato di tutti questi fattori, la Commissione ha valutato che la Turchia fosse il paese rappresentativo più appropriato per la presente inchiesta. Nella nota del 6 giugno, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo e le ha invitate a presentare le loro osservazioni.
(103)
I richiedenti hanno accolto con favore la scelta del paese rappresentativo, osservando che, dei tre possibili paesi rappresentativi, la Turchia importava i maggiori quantitativi delle principali materie prime necessarie per fabbricare il prodotto in esame, pur presentando una quota minima di importazioni dalla Cina. I richiedenti hanno aggiunto che, di tutti e tre i possibili paesi rappresentativi, la Turchia disponeva della serie più completa di informazioni relative al lavoro, nonché rendiconti finanziari sottoposti a audit prontamente disponibili.
3.5.4.
Livello di protezione sociale e ambientale
(104)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Colombia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.5.5.
Conclusioni relative al paese rappresentativo
(105)
Alla luce dell’analisi che precede e dei dati disponibili nel fascicolo, la Commissione ha utilizzato i dati della Turchia e della società turca Kutahya Porselen Sanayii A.S. per stabilire i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.6.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(106)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(107)
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato le informazioni fornite dall’Istituto di statistica turco («Turkstat»)
(
45
)
sul lavoro e le informazioni pubblicate dall’autorità di regolamentazione del mercato dell’energia della Turchia
(
46
)
per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro e dell’energia. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe utilizzato i dati finanziari della società turca Kutahya Porselen Sanayii A.S per SGAV e profitti disponibili nei suoi bilanci certificati pubblicati sul suo sito web.
(108)
Considerando tutte le informazioni basate sulla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, sono stati individuati i fattori produttivi seguenti e le rispettive fonti:
Tabella 2
Fattori produttivi per gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica
Fattore produttivo
Codice di classificazione turco
Fonte dei dati
Unità di misura
Costo unitario
Materie prime
Sabbie silicee e sabbie quarzose, naturali
2505 10
Global Trade Atlas
(
47
)
(«GTA»)
kg
0,40 CNY/kg
Caolino (e altre argille caoliniche)
250700200011, 250700200018, 250700800011, 250700800012
GTA
kg
1,74 CNY/kg
Bentonite, anche calcinata
250810000011, 250810000012
GTA
kg
2,35 CNY/kg
Ball clay (argilla)
2508 40
GTA
kg
1,33 CNY/kg
Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche: non macinati
251010009011, 251010009012
GTA
kg
0,99 CNY/kg
Materiali a base di gesso per stampi
2520 20 00 10, 252020009019
GTA
kg
4,66 CNY/kg
Feldspato
252910000011, 252910000012, 252910000019
GTA
kg
1,05 CNY/kg
Materie minerali non nominate né comprese altrove
2530 90 30 , 2530 90 40 , 2530 90 50 , 2530 90 70
GTA
kg
14,37 CNY/kg
Ossido di zinco; perossido di zinco
2817 00 00 10, 2817 00 00 90
GTA
kg
22,01 CNY/kg
Silicati; silicati di metalli alcalini del commercio, non di sodio
2839 90 00 10, 2839 90 00 20, 283990009012, 283990009013, 283990009015
GTA
kg
9,12 CNY/kg
Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio
3206 19
GTA
kg
23,51 CNY/kg
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati e preparazioni simili
3207 10
GTA
kg
49,83 CNY/kg
Preparazioni vetrificabili
3207 20 10 , 320720900011, 320720900019
GTA
kg
12,18 CNY/kg
Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
3207 40 40 , 3207 40 85
GTA
kg
9,54 CNY/kg
Carta floreale
4908 10
GTA
kg
505,88 CNY/kg
Oggetti per il servizio da tavola e da cucina, di porcellana
691110000011, 691110000012, 691110000019
GTA
kg
38,30 CNY/kg
Polveri di alluminio a struttura non lamellare
7603 10
GTA
kg
28,9 CNY/kg
Energia
Energia elettrica
N/D
Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia della Turchia
(
48
)
kWh
0,93 CNY/kWh
Gas naturale
N/D
Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia della Turchia
(
49
)
m
3
3,40 CNY/m
3
Lavoro (manodopera)
Costo del lavoro nel settore manifatturiero
N/D
Istituto di statistica turco
(
50
)
ora
59,96 CNY/ora
Altro
Acqua
N/D
Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia
(
51
)
m
3
1,63 CNY/m
3
3.6.1.
Materie prime
(109)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni per le materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA. Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni per le materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione avrebbe di norma aggiunto al prezzo all’importazione il dazio all’importazione del paese rappresentativo e una stima dei costi di trasporto. In questo caso tuttavia, poiché come spiegato al considerando 146 i margini di dumping erano già talmente elevati da confermare l’esistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, un aumento del margine di dumping in conseguenza di tale adeguamento non è rilevante ai fini dell’esito del presente riesame.
(110)
Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
52
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.4 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.
3.6.2.
Lavoro (manodopera)
(111)
L’istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha fatto riferimento ai salari dichiarati nel settore manifatturiero per il 2022, per l’attività economica C.23 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi)
(
53
)
secondo la classificazione NACE Rev. 2
(
54
)
, ossia le statistiche più recenti disponibili. I valori sono stati opportunamente adeguati in funzione dell’inflazione, utilizzando l’indice dei prezzi alla produzione pubblicato dall’istituto di statistica turco
(
55
)
. Il costo orario medio del lavoro per ETP
(
56
)
ammontava a 59,96 CNY per ora lavorativa
(
57
)
.
3.6.3.
Energia elettrica
(112)
La Commissione intende utilizzare le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica pubblicate dall’autorità turca di regolamentazione del mercato dell’energia (EMRA)
(
58
)
nei suoi comunicati stampa periodici riguardanti le tabelle tariffarie basate sulle bollette dell’energia elettrica, pubblicate con cadenza trimestrale o semestrale
(
59
)
. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica ad uso industriale espressi in Kuruș/kWh per il settore industriale con riferimento al periodo dell’inchiesta di riesame (2023), ossia 0,93 CNY/kWh.
3.6.4.
Gas naturale
(113)
La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas per gli utilizzatori industriali in Turchia pubblicato dall’autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (EMRA)
(
60
)
nella sua relazione settoriale 2023 sul mercato del gas naturale
(
61
)
. La Commissione intende utilizzare i dati relativi ai prezzi del gas ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in TRY/m
3
con riferimento al periodo dell’inchiesta di riesame. Il costo unitario applicabile è stimato a 3,40 CNY/m
3
(
62
)
.
(114)
Nelle osservazioni alla nota del 6 giugno, i richiedenti hanno osservato che il link alla fonte fornito per i prezzi del gas non funzionava. La Commissione ha aggiornato il link, che ora è accessibile.
3.6.5.
Acqua
(115)
La Commissione intende utilizzare i prezzi applicabili per l’acqua ad uso industriale pubblicati dall’Ufficio investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia sulla base di fonti dell’amministrazione delle risorse idriche e delle reti fognarie di Istanbul, di Eskișehir e di Antalya
(
63
)
. La Commissione intende utilizzare i dati della regione di Eskisehir, poiché la società turca utilizzata per l’importo di SGAV e profitti si trova in questa regione. Il costo unitario applicabile è stimato a 1,63 CNY/m
3
(
64
)
.
3.7.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(116)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), secondo comma, del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(117)
Il livello delle spese generali di produzione è stato adeguato al livello dei valori di riferimento calcolati sopra sulla base delle informazioni utilizzate nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.
(118)
Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari della società turca Kutahya Porselen Sanayi A.S. Più precisamente, la Commissione ha utilizzato i dati relativi a SGAV e profitti riportati nei bilanci certificati della società per l’esercizio 2023. In base alle informazioni societarie disponibili, la maggior parte dell’attività commerciale riguardava il prodotto in esame. I bilanci sono stati rettificati dalla società secondo i principi stabiliti dall’International Accounting Standard Board (IASB), che impongono alle società turche di applicare adeguamenti all’inflazione nei loro bilanci. La percentuale di SGAV e profitti è stata corretta al livello franco fabbrica mediante la deduzione dei costi di imballaggio e trasporto dal totale delle SGAV e dal fatturato.
3.8.
Calcolo del valore normale
(119)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(120)
Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le due fasi descritte in appresso. La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. A tal fine, e a causa dell’insufficiente livello di collaborazione, la Commissione ha moltiplicato i tassi di utilizzazione osservati nel precedente riesame in previsione della scadenza relativi a materiali, manodopera, energia elettrica e acqua per i costi esenti da distorsioni per unità di prodotto osservati nel paese rappresentativo, ossia in Turchia.
(121)
Successivamente la Commissione ha applicato il suddetto margine per le spese generali, nonché le SGAV e i profitti di Kutahya Porselen Sanayi A.S., ai costi di produzione di cui sopra.
(122)
Al costo di produzione esente da distorsioni sono stati pertanto aggiunti gli elementi seguenti:
a)
un livello di consumo generale pari al 15,65 % del costo di produzione e aggiunto alla somma dei costi di produzione;
b)
SGAV pari al 35,97 % del costo del venduto applicate alla somma dei costi di produzione;
c)
un profitto pari al 17,74 % del costo del venduto applicato ai costi di produzione.
3.9.
Prezzo all’esportazione
(123)
In assenza di una collaborazione sufficiente, la Commissione ha calcolato il prezzo all’esportazione in base alle statistiche sulle importazioni disponibili presso Eurostat, adeguate al livello franco fabbrica in modo da rappresentare il prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il costo del trasporto interno stimati nella domanda di riesame in previsione della scadenza.
(124)
All’apertura dell’inchiesta, la CCCLA ha sostenuto che, a causa della complessità e dell’ampia varietà dei tipi di prodotto rientranti nella definizione del prodotto in esame, che sono combinati nelle statistiche commerciali ufficiali, i prezzi riportati nelle statistiche commerciali ufficiali non costituiscono un’ipotesi adeguata di quale potrebbe essere il margine di dumping.
(125)
La Commissione ha ricordato alla CCCLA che l’insufficiente collaborazione da parte dei produttori esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta della RPC non ha consentito alcuna differenziazione per NCP nella costruzione del valore normale. Di conseguenza la Commissione non ha potuto che calcolare il margine di dumping sulla base del confronto tra le medie, per le quali il livello di specificazione delle statistiche commerciali ufficiali utilizzato era del tutto ragionevole. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(126)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha sostenuto che i prezzi riportati negli strumenti delle statistiche commerciali (ad esempio Eurostat) non operano distinzioni in base all’NCP e pertanto i prezzi comunicati «non costituiscono un’ipotesi adeguata di quale potrebbe essere il margine di dumping».
(127)
Ceramie-Unie ha sottolineato che la Commissione si è basata su tale metodo solo a causa dell’insufficiente collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi. La Commissione ha contattato centouno (101) produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi, di cui solo uno ha fornito una risposta completa al questionario.
(128)
Questo singolo produttore esportatore ha fornito circa l’[1-2 %] del volume totale delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(129)
Come stabilito correttamente dalla Commissione, un livello così basso di importazioni non poteva essere considerato rappresentativo delle importazioni totali dalla Cina.
(130)
Ceramie-Unie ha sottolineato che l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base è inequivocabile: in caso di omessa collaborazione «l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole» alla parte. Pertanto il calcolo del margine di dumping effettuato dalla Commissione sulla base del confronto tra le medie è perfettamente ragionevole ed entro i limiti del diritto dell’Unione, date le circostanze del caso.
(131)
Nello svolgimento di tale analisi Ceramie-Unie sottolinea le risultanze della Commissione secondo cui il margine di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame è risultato «superiore al 100 %». La Commissione ha inoltre osservato che tale margine di dumping era «notevolmente sottovalutato, in quanto il valore normale non è stato adeguato per tenere conto del trasporto e dei dazi doganali sul prezzo all’importazione delle materie prime (cfr. considerando 106) e il prezzo all’esportazione non è stato adeguato per tenere conto dei rimborsi IVA (cfr. considerando (125)]».
(132)
Alla luce di quanto precede, Ceramie-Unie ha sottolineato che i dati che dimostrano la persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame confermano la necessità di prorogare il mantenimento delle misure antidumping.
(133)
Al momento della divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha insistito sulla sua argomentazione secondo cui i prezzi riportati negli strumenti delle statistiche commerciali (ad esempio Eurostat) non operano distinzioni in base all’NCP e pertanto i prezzi comunicati «non costituiscono un’ipotesi adeguata di quale potrebbe essere il margine di dumping». Poiché non sono state presentate nuove informazioni né elementi di prova a sostegno dell’argomentazione, la Commissione rinvia tutte le parti alla sua precedente valutazione della questione, di cui anche al considerando 125.
3.10.
Confronto
(134)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.11.
Adeguamenti apportati al valore normale
(135)
Come spiegato ai considerando da 119 a 122, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale.
(136)
La questione dell’eventuale adeguamento del valore normale per tenere conto dei rimborsi dell’IVA sulle esportazioni non è stata esaminata, in quanto, come sarà dimostrato nella sezione seguente, i margini di dumping già accertati durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono sufficientemente elevati (oltre il 100 %) da confermare il rischio di persistenza del dumping. Un aumento del margine di dumping in conseguenza dell’adeguamento IVA non è pertanto rilevante ai fini dell’esito del presente riesame, in quanto non sarebbe in contrasto con tale conclusione.
3.12.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(137)
Come spiegato al considerando 123, per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: costi di nolo marittimo e di assicurazione e costo del trasporto interno stimati nella domanda di riesame in previsione della scadenza.
3.13.
Margine di dumping
(138)
Su questa base, la media ponderata dei margini di dumping espressa come percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, erano superiori al 100 %. Va notato che il margine di dumping ottenuto era notevolmente sottovalutato, in quanto il valore normale non è stato adeguato per tenere conto del trasporto e dei dazi doganali sul prezzo all’importazione delle materie prime (cfr. considerando 109) e il prezzo all’esportazione non è stato adeguato per tenere conto dei rimborsi IVA (cfr. considerando 136).
(139)
Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(140)
Al momento della divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha manifestato sorpresa per il livello di dumping accertato e ha affermato che era il risultato di prezzi di riferimento gonfiati e del rapporto eccessivo tra SGAV e profitti, ritenendo inappropriata la scelta di Kütahya Porselen. A tale proposito la CCCLA ha confrontato i prezzi delle materie prime nel precedente riesame in previsione della scadenza e nella presente inchiesta, rilevando un aumento generalizzato. La CCCLA ha fatto riferimento al fatto che il costo del lavoro è uno dei principali fattori di costo della produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica e ha suggerito che l’aumento del costo del lavoro tra il precedente riesame in previsione della scadenza e la presente inchiesta non riflette l’effettivo aumento del costo del lavoro in Cina.
(141)
La Commissione ha osservato che, come indicato nell’allegato II della nota sui fattori produttivi del 6 giugno, i prezzi all’importazione in Turchia erano in linea con i prezzi delle importazioni in Brasile e Thailandia. La Commissione ha inoltre sottolineato che non tutti i fattori produttivi hanno lo stesso peso nella struttura dei costi del prodotto oggetto dell’inchiesta. A tale riguardo, l’uso di materiali a base di gesso per stampi, citati dalla CCCLA perché sono aumentati di prezzo di 37 volte, è minimo e praticamente non ha inciso sul calcolo. La principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta inoltre è il caolino, per il quale il prezzo di riferimento utilizzato è ancora coerente con quello del Brasile e della Thailandia.
(142)
Per quanto riguarda il livello di SGAV e profitti utilizzato nella costruzione del valore normale, la Commissione ha osservato che le SGAV e i profitti riportati nelle relazioni di audit di Kütahya Porselen sono in linea con i livelli del settore in generale (NACE C-234) comunicati dal governo turco.
(143)
Infine, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui gli aumenti del costo del lavoro non sono rappresentativi della situazione in Cina, la Commissione ha osservato che, secondo le fonti disponibili, il costo del lavoro in Turchia è aumentato in conseguenza dei recenti aumenti del salario minimo applicati dal governo turco, nell’intento di ripristinare il potere d’acquisto dei cittadini turchi. Ciò significa che il governo turco mirava a riportare il costo del lavoro a un livello commisurato al livello di sviluppo economico complessivo del paese, simile a quello della Cina. Alla luce di quanto precede, non vi è motivo di ritenere che l’aumento del costo del lavoro fosse esagerato. Inoltre l’andamento del costo del lavoro in Cina, che è risultato interessato da distorsioni significative riscontrate nella presente inchiesta, è irrilevante.
(144)
Nella prima nota sui fattori produttivi inoltre la Commissione ha invitato tutte le parti a suggerire altri paesi rappresentativi appropriati, ma la CCCLA non ha avanzato alcun suggerimento. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha respinto le argomentazioni della CCCLA.
3.14.
Rischio di persistenza o reiterazione del dumping dalla RPC
(145)
Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. La Commissione ha pertanto analizzato i seguenti elementi aggiuntivi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, la politica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi in altri mercati e l’attrattiva del mercato dell’Unione.
3.14.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC
(146)
La Cina è il maggior esportatore mondiale di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica e possiede migliaia di produttori attivi
(
65
)
. Negli allegati della domanda di riesame in previsione della scadenza, i richiedenti hanno presentato fonti indicanti che la Cina disponeva di una capacità produttiva giornaliera di 87,03 miliardi di pezzi di ceramica di uso quotidiano durante il periodo dell’inchiesta di riesame, con una capacità inutilizzata del 18,7 %
(
66
)
. La capacità produttiva di ceramica di uso quotidiano è aumentata costantemente dall’ultimo riesame, pur mantenendo un livello stabile di utilizzo degli impianti, pari a circa l’81 %. Ciò ha consentito un aumento della capacità inutilizzata da 12,9 miliardi di pezzi nel 2019 a oltre 16 miliardi di pezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Con una capacità produttiva inutilizzata di tale entità, la Cina da sola potrebbe coprire più volte il consumo totale dell’Unione, stimato a circa 491 264 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. considerando 162). Il problema della sovraccapacità era riconosciuto nei rendiconti finanziari di alcuni grandi produttori cinesi
(
67
)
, nonché in diverse informazioni di mercato
(
68
)
(
69
)
.
(147)
Dall’istituzione delle misure, le esportazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica sono affluite nell’Unione in grandi quantità, coprendo ancora quasi il 60 % del consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, come spiegato in maggior dettaglio nella sezione 4.3.1. Questo dimostra altresì che i produttori esportatori cinesi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica hanno solide relazioni commerciali con i propri acquirenti nell’Unione.
(148)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Cina era uno dei maggiori produttori mondiali di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica e disponeva di una consistente capacità inutilizzata che, agevolata dalle solide relazioni commerciali esistenti, potrebbe essere facilmente esportata nell’Unione in volumi ancora maggiori in caso di abrogazione delle misure.
3.14.2.
Esportazioni in paesi terzi
(149)
Secondo il GTA, la Cina
(
70
)
esportava 2 094 958 tonnellate, per un valore di 53 393 909 510 CNY o un valore cif medio di 25,48 CNY/kg.
(150)
La Commissione ha confrontato i prezzi medi all’esportazione a livello cif dei principali mercati di esportazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica dalla Cina, come indicato nella banca dati del GTA, con il prezzo all’esportazione nell’Unione allo stesso stadio commerciale. È emerso che i prezzi all’esportazione cinesi verso i principali mercati di esportazione (Stati Uniti, Russia) sono simili o inferiori a quelli verso l’UE, il che rafforza l’attrattiva del mercato dell’Unione per gli esportatori cinesi del prodotto in esame.
3.14.3.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(151)
L’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Come già accennato al considerando 148, a seguito dell’istituzione delle misure antidumping nel 2012 le esportazioni cinesi del prodotto in esame hanno continuato ad affluire nell’Unione in quantità significative. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, le esportazioni cinesi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica nell’Unione hanno rappresentato quasi il 60 % del consumo dell’Unione (cfr. considerando 182). Questo dimostra chiaramente che l’Unione è rimasta un mercato interessante e importante per gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica cinesi.
(152)
Le informazioni di mercato fornite dai richiedenti e le relazioni delle società indicano inoltre che la crescita del mercato nazionale degli oggetti in ceramica per uso quotidiano sta rallentando. Dato che la capacità produttiva e la produzione giornaliera continuano a crescere, le imprese subiranno maggiori pressioni per incrementare i loro volumi di esportazione e aumenterà l’attrattiva del mercato dell’Unione.
(153)
Infine in altri paesi terzi sono in vigore misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica cinesi, che evidenziano lo stesso tipo di politiche dei prezzi osservate nell’Unione
(
71
)
. A causa di queste misure di difesa commerciale, per i produttori esportatori cinesi sarà più difficile esportare verso questi mercati e aumenterà ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione, verso il quale possono essere riorientate le esportazioni.
3.14.4.
Politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi
(154)
Un altro elemento a dimostrazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione è la strategia di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi. I prezzi all’esportazione del prodotto in esame applicati dai produttori esportatori cinesi sono notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Di fatto i prezzi delle importazioni cinesi sono i più bassi sul mercato dell’Unione. I pochi paesi terzi che esportano a prezzi inferiori rappresentano solo una frazione delle importazioni totali nell’Unione, con un potenziale di crescita che non è paragonabile alla dimensione degli impianti di produzione nella RPC. È pertanto ragionevole aspettarsi che le importazioni cinesi entreranno nel mercato dell’Unione a prezzi inferiori in caso di scadenza delle misure, anche tenendo conto dell’importo degli attuali dazi antidumping.
(155)
In realtà durante il periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dalla Cina è aumentato del 17 %. Nonostante tale aumento, resta comunque inferiore del 18 % rispetto alla media dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Senza i dazi antidumping, la differenza ammonterebbe al 38 % (cfr. considerando 170).
3.15.
Conclusione sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping
(156)
Le importazioni dalla Cina del prodotto in esame hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre constatato che la RPC era il maggior produttore ed esportatore mondiale di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica e disponeva di consistenti capacità inutilizzate.
(157)
La Commissione ha anche rilevato che la politica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati terzi corrobora la risultanza di un rischio di persistenza o reiterazione del dumping verso l’Unione, in caso di scadenza delle misure.
(158)
La Commissione infine ha stabilito che il mercato dell’Unione è rimasto un mercato interessante per i produttori esportatori cinesi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica anche dopo l’istituzione delle misure.
(159)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che l’abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento delle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica dalla RPC nell’Unione a prezzi di dumping.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Produzione dell’Unione e industria dell’Unione
(160)
Nel periodo dell’inchiesta di riesame, il prodotto simile era fabbricato nell’Unione da oltre 140 produttori noti. La produzione è concentrata in Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca e Romania. Sulla base delle risposte al questionario verificate presentate dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e da Cerame-Unie / FEPF, la produzione totale dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame è ammontata a 226 147 tonnellate. I produttori dell’Unione che rappresentano la produzione totale dell’Unione costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
4.2.
Consumo dell’Unione
(161)
Il consumo dell’Unione è stato determinato sulla base delle statistiche Eurostat sulle importazioni e dei volumi di vendita dell’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione indicati da Cerame-Unie / FEPF, nonché delle informazioni fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione, che sono state debitamente verificate.
(162)
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
2020
2021
2022
PIR
Consumo dell’Unione (tonnellate)
399 085
459 741
555 832
491 264
Indice (2020 = 100)
100
115
139
123
Fonte:
Eurostat, risposta al questionario verificata di Cerame-Unie / FEPF.
(163)
Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 23 %, a causa dell’attuale effetto post-COVID di rinnovato interesse dei consumatori europei per gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. È aumentato costantemente dal 2020 al 2022, quando ha raggiunto un picco di 555 832 tonnellate, per poi scendere a 491 264 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame.
4.3.
Importazioni nell’Unione originarie della RPC
4.3.1.
Volume e quota di mercato
(164)
Sulla base dei dati Eurostat e dei dati macroeconomici forniti da Cerame-Unie / FEPF, il volume delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi medi delle importazioni del prodotto in esame hanno registrano il seguente andamento:
Tabella 4
Importazioni dalla RPC
2020
2021
2022
PIR
Volume delle importazioni (tonnellate)
226 033
270 662
318 598
285 513
Indice (2020 = 100)
100
120
141
126
Quota di mercato (%)
56,6 %
58,9 %
57,3 %
58,1 %
Fonte:
Eurostat, risposta al questionario verificata di Cerame-Unie / FEPF.
(165)
Mentre erano in vigore le misure antidumping, il volume totale delle importazioni dalla RPC è aumentato del 26 % durante il periodo in esame. Ha seguito costantemente l’aumento del consumo dell’Unione fino al 2022, scendendo a 285 513 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel contesto di un mercato in crescita, la quota delle importazioni cinesi sul consumo totale dell’Unione (cfr. tabella 3) è aumentata a spese dell’industria dell’Unione, raggiungendo il 58,1 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
4.3.2.
Prezzo delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(166)
Nel periodo in esame, il prezzo delle importazioni dalla RPC nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Importazioni dalla RPC
2020
2021
2022
PIR
Prezzi medi all’importazione (EUR/tonnellata)
1 871
2 155
2 668
2 188
Indice (2020 = 100)
100
115
143
117
Fonte:
Eurostat.
(167)
Nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 17 %, da 1 871 EUR/tonnellata a 2 188 EUR/tonnellata. Poiché si tratta del prezzo medio all’importazione per tonnellata di tutte le importazioni del prodotto in esame, la tendenza potrebbe risentire di ulteriori importazioni.
(168)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante l’inchiesta di riesame confrontando:
i)
la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e Tali prezzi sono stati ponderati in base alla quota del segmento pertinente a cui si riferivano (ossia grandi società e PMI, cfr. considerando 179), e
ii)
al prezzo all’importazione (cif frontiera dell’Unione) ricavato dai dati Eurostat. I prezzi cif sono stati quindi corretti al rialzo per tenere conto dei costi successivi all’importazione, vale a dire costi di sdoganamento, movimentazione e carico sulla base delle informazioni della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, dei dazi doganali convenzionali e dei dazi antidumping.
(169)
Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In base al metodo di cui sopra, il confronto ha dimostrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi delle importazioni del prodotto in esame erano inferiori del 18 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Non considerando i dazi antidumping, l’undercutting sarebbe ammontato al 38 %.
(170)
Nelle sue osservazioni sul trattamento anonimo riservato dalla Commissione ad alcuni produttori dell’Unione inseriti nel campione e non inseriti nel campione (cfr. considerando 51), la CCCLA ha anche affermato che i produttori cinesi vendono solo prodotti generici, mentre i produttori dell’Unione vendono prodotti di fascia alta e di marca. Il confronto tra prodotti potenzialmente di marca fabbricati nell’UE e prodotti generici fabbricati in Cina quindi porterebbe inevitabilmente a un calcolo gonfiato dell’undercutting.
(171)
Dall’inchiesta è emerso tuttavia che i produttori dell’Unione inseriti nel campione, che rappresentavano una quota significativa del volume delle vendite dell’Unione nel periodo in esame, non hanno praticamente venduto prodotti di marca. Un eventuale impatto sul calcolo dell’undercutting sarebbe molto limitato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
4.4.
Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
(172)
Il volume aggregato delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica da altri paesi terzi diversi dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Paese
2020
2021
2022
PIR
Turchia
Volume (tonnellate)
17 177
22 139
33 228
21 546
Indice (2020 = 100)
100
129
193
125
Quota di mercato (%)
4,3
4,8
6,0
4,4
Indice (2020 = 100)
100
112
139
102
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
2 095
2 250
2 798
3 465
Indice (2020 = 100)
100
107
134
165
Thailandia
Volume (tonnellate)
10 500
11 184
15 190
12 626
Indice (2020 = 100)
100
107
145
120
Quota di mercato (%)
2,6
2,4
2,7
2,6
Indice (2020 = 100)
100
92
104
98
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
5 152
5 209
5 986
5 639
Indice (2020 = 100)
100
101
116
109
Regno Unito
Volume (tonnellate)
9 705
4 082
6 695
7 074
Indice (2020 = 100)
100
42
69
73
Quota di mercato (%)
2,4
0,9
1,2
1,4
Indice (2020 = 100)
100
37
50
59
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
5 823
8 263
8 225
8 499
Indice (2020 = 100)
100
142
141
146
Bangladesh
Volume (tonnellate)
3 776
4 931
5 875
6 433
Indice (2020 = 100)
100
131
156
170
Quota di mercato (%)
0,9
1,1
1,1
1,3
Indice (2020 = 100)
100
113
112
138
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
3 384
3 999
4 444
3 751
Indice (2020 = 100)
100
118
131
111
Emirati arabi uniti
Volume (tonnellate)
471
652
5 286
6 532
Indice (2020 = 100)
100
138
1 122
1 387
Quota di mercato (%)
0,1
0,1
1,0
1,3
Indice (2020 = 100)
100
120
806
1 126
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
2 687
2 996
3 375
3 606
Indice (2020 = 100)
100
111
126
134
Altri
Volume (tonnellate)
12 824
15 969
20 085
15 590
Indice (2020 = 100)
100
125
157
122
Quota di mercato (%)
3,2
3,5
3,6
3,2
Indice (2020 = 100)
100
108
112
99
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
3 874
4 168
4 640
4 675
Indice (2020 = 100)
100
108
120
121
Totali
Volume (tonnellate)
54 454
58 958
86 359
69 802
Indice (2020 = 100)
100
108
159
128
Quota di mercato (%)
13,6
12,8
15,5
14,2
Indice (2020 = 100)
100
94
114
104
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
3 733
4 094
4 389
4 223
Indice (2020 = 100)
100
110
118
113
Fonte:
Eurostat.
(173)
Nel periodo dell’inchiesta di riesame sono state importate da paesi terzi, esclusa la Cina, 69 802 tonnellate di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. I principali esportatori del prodotto in esame nell’Unione sono stati la Turchia e la Thailandia, rispettivamente con il 4,4 % e il 2,6 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il volume totale delle importazioni da paesi terzi rappresentava tuttavia solo il 14,2 % del mercato dell’Unione, in leggero aumento rispetto al 13,6 % registrato all’inizio del periodo in esame. Si può pertanto concludere che la Cina era di gran lunga il maggiore esportatore del prodotto oggetto del riesame nell’UE durante il periodo in esame, con oltre il quadruplo del volume totale delle importazioni di tutti gli altri paesi terzi considerati nel loro insieme nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(174)
I prezzi medi all’importazione di altri paesi terzi erano costantemente e notevolmente superiori al prezzo medio all’importazione cinese durante il periodo in esame.
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
(175)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(176)
Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati al livello dell’intera industria dell’Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni verificate fornite da Cerame-Unie / FEPF, sulle risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione e sulle statistiche sulle importazioni.
(177)
L’analisi degli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale, salari e costo di produzione) è stata condotta al livello dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di visite di verifica in loco.
(178)
L’industria dell’Unione è fortemente frammentata e può essere suddivisa sostanzialmente in due segmenti: PMI e grandi società. Per alcuni indicatori microeconomici (prezzi di vendita, flusso di cassa, investimenti, salario medio per dipendente, scorte, redditività e costo di produzione) i risultati delle società inserite nel campione sono stati ponderati in funzione della quota del segmento di appartenenza della società interessata. Come nell’inchiesta iniziale e nell’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza, a tale scopo è stato utilizzato il peso specifico in termini di volumi di produzione di ciascun segmento sul totale del settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica (42 % PMI, 58 % grandi società). In questo modo è stato possibile tenere conto adeguatamente della situazione delle imprese più piccole, onde prevenire uno squilibrio nell’analisi complessiva del pregiudizio a causa dei risultati delle grandi società.
4.5.1.
Indicatori macroeconomici
4.5.1.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(179)
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
2020
2021
2022
PIR
Volume di produzione (in tonnellate)
199 487
228 747
245 278
226 147
Indice (2020 = 100)
100
115
123
113
Capacità produttiva (in tonnellate)
307 470
320 896
327 575
330 260
Indice (2020 = 100)
100
104
107
107
Utilizzo degli impianti (%)
73
82
76
68
Indice (2020 = 100)
100
112
104
93
Fonte:
risposta al questionario verificata di Cerame-Unie / FEPF.
(180)
Ne consegue che, in linea con il crescente consumo dell’Unione durante il periodo in esame, si è registrato un aumento del volume di produzione (del 13 %). Per quanto riguarda il consumo, ha raggiunto un picco nel 2022 ed è diminuito nel periodo dell’inchiesta di riesame. Grazie agli incrementi di efficienza dovuti agli investimenti in attrezzature di produzione (cfr. considerando 194), la capacità produttiva è aumentata del 7 %. Nonostante un mercato in crescita, a causa degli elevati volumi delle importazioni cinesi tuttavia l’utilizzo degli impianti è diminuito nel periodo in esame, passando dal 73 % al 68 %.
4.5.1.2.
Volume delle vendite e quota di mercato nell’Unione
(181)
Nel periodo in esame, le vendite nell’Unione effettuate dall’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
2020
2021
2022
PIR
Volume delle vendite (tonnellate)
118 599
130 121
150 875
135 950
Indice (2020 = 100)
100
110
127
115
Quota di mercato (% del consumo dell’Unione)
29,7
28,3
27,1
27,7
Fonte:
risposta al questionario verificata di Cerame-Unie / FEPF.
(182)
Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione hanno seguito l’andamento del consumo e sono aumentate nel 2021 e nel 2022, raggiungendo un picco di 150 875 tonnellate. Per quanto riguarda il consumo, i volumi delle vendite sono nuovamente diminuiti durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso sono aumentati solo del 15 % nel periodo in esame. Allo stesso tempo tuttavia la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 29,7 % al 27,7 %, in quanto l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare della crescita del mercato dell’Unione e ha perso vendite a vantaggio delle importazioni cinesi oggetto di dumping.
4.5.1.3.
Occupazione e produttività
(183)
Nel periodo in esame, il livello di occupazione e la produttività nell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 9
2020
2021
2022
PIR
Numero di dipendenti (equivalente a tempo pieno)
19 496
19 907
21 685
22 007
Indice (2020 = 100)
100
102
111
113
Produttività (tonnellate/addetto)
102
11,5
11,3
10,3
Indice (2020 = 100)
100
112
111
100
Fonte:
risposta al questionario verificata di Cerame-Unie / FEPF.
(184)
In linea con l’aumento della produzione dell’industria dell’Unione, l’occupazione è salita del 13 % durante tutto il periodo in esame. La produttività della forza lavoro dei produttori dell’Unione, misurata come produzione annua (tonnellate) per addetto, si è mantenuta stabile durante il periodo in esame.
4.5.1.4.
Crescita
(185)
Durante il periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 13 %, mentre il volume delle vendite nell’Unione è aumentato del 15 % in risposta al crescente consumo dell’Unione. L’industria dell’Unione non è stata in grado di beneficiare dell’aumento del 23 % del consumo dell’Unione a causa delle importazioni cinesi oggetto di dumping e dunque non è stata in grado di sfruttare appieno la maggiore capacità produttiva dei suoi impianti di produzione, ottenuta grazie agli incrementi di efficienza derivanti dagli investimenti.
4.5.1.5.
Entità del dumping
(186)
Il dumping è proseguito in maniera significativa durante il periodo dell’inchiesta di riesame, come illustrato nella sezione 3. Va notato che i produttori cinesi applicavano prezzi di vendita notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.
(187)
Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione non ha potuto trarre pieno vantaggio dall’aumento del consumo dell’Unione, che non è stato seguito nella stessa misura dalla produzione e dalle vendite dell’industria dell’Unione. Nonostante l’aumento della produzione e delle vendite inoltre le quote di mercato dei produttori dell’Unione sono addirittura diminuite nel periodo in esame. Per contro, il volume delle importazioni dalla RPC è cresciuto a un ritmo maggiore rispetto al consumo dell’Unione, acquisendo crescenti quote di mercato nello stesso periodo. La Commissione ha pertanto concluso che, in presenza delle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione di fatto non è stata in grado di acquisire uno spazio economico più ampio in un mercato dell’Unione in crescita.
4.5.2.
Indicatori microeconomici
4.5.2.1.
Prezzi di vendita medi unitari nell’Unione e costo di produzione
(188)
Nel periodo in esame, i prezzi di vendita medi unitari praticati ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo unitario medio di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
2020
2021
2022
PIR
Prezzo di vendita medio unitario ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)
3 154
3 257
3 812
3 925
Indice (2020 = 100)
100
103
121
124
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
3 587
3 514
4 482
4 149
Indice (2020 = 100)
100
98
125
116
Fonte:
risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(189)
Nel periodo in esame i prezzi dell’industria dell’Unione sono rimasti complessivamente costanti nel 2020 e nel 2021. Sono aumentati a partire dal 2022, a seguito dell’aumento dei costi di produzione, dovuto ai maggiori costi dell’energia e all’inflazione. I prezzi dell’industria dell’Unione comunque sono stati complessivamente inferiori al costo di produzione durante l’intero periodo in esame a causa della costante pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi.
4.5.2.2.
Scorte
(190)
Nel periodo in esame, i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
2020
2021
2022
PIR
Scorte (tonnellate)
1 409
1 342
1 732
2 610
Indice (2020 = 100)
100
95
123
185
Fonte:
risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(191)
Il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione è aumentato in termini assoluti dell’85 % nel periodo in esame. La forte tendenza al rialzo, in particolare tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta di riesame, è fonte di preoccupazione dato che l’industria opera normalmente sulla base degli ordini, come rilevato nell’inchiesta iniziale e confermato per i produttori dell’Unione inseriti nel campione nella presente inchiesta di riesame.
4.5.2.3.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale e salari
Tabella 12
2020
2021
2022
PIR
Redditività (%)
-7,9
-1,9
-8,6
-6,2
Flusso di cassa (in EUR)
4 454 901
4 836 800
538 686
163 925
Indice (2020 = 100)
100
109
12
4
Investimenti (in EUR)
550 853
1 248 391
1 263 537
3 242 161
Indice (2020 = 100)
100
227
229
589
Utile sul capitale investito (attivi netti) (%)
-25,1
-15,0
-27,4
-14,3
Indice (2020=-100)
-
100
-
60
-
109
-
57
Costo del lavoro annuo per dipendente (in EUR)
19 638
22 459
23 765
24 516
Indice (2020 = 100)
100
114
121
125
Fonte:
risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(192)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è stata costantemente in perdita, con un progressivo calo da -7,9 % a -6,2 %. Tale livello era comunque inferiore al basso livello di redditività raggiunto nell’inchiesta iniziale (3,5 %), e quindi ben al di sotto del profitto di riferimento considerato accettabile nell’inchiesta iniziale (6,0 %).
(193)
Durante il periodo in esame il flusso di cassa dell’industria dell’Unione è sceso quasi a zero. Per contro, nel contempo il livello degli investimenti è aumentato del 489 %. Va tuttavia osservato che tali investimenti sono stati finanziati principalmente da fondi di sostegno pubblico concessi per attenuare l’impatto della crisi COVID-19 nel 2020 e nel 2021 e del forte aumento dei costi dell’energia nel 2022. Queste sovvenzioni statali una tantum, vincolate all’ammodernamento delle attrezzature di produzione, hanno consentito alle imprese di migliorare notevolmente i loro impianti di produzione, come dimostra l’aumento della produzione.
(194)
Durante il periodo in esame l’utile sul capitale investito, definito come profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è stato costantemente negativo.
4.5.2.4.
Costo del lavoro
Tabella 13
2020
2021
2022
PIR
Costo del lavoro annuo per dipendente (in EUR)
19 638
22 459
23 765
24 516
Indice (2020 = 100)
100
114
121
125
Fonte:
risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(195)
Nello stesso periodo, i livelli salariali medi sono aumentati del 25 %, a un tasso superiore rispetto all’aumento complessivo del costo unitario di produzione.
4.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(196)
L’analisi del pregiudizio mostra che la situazione dell’industria dell’Unione si è deteriorata durante il periodo in esame, nonostante gli sforzi compiuti per tenere il passo con l’aumento del consumo. Sebbene la capacità produttiva e i volumi di produzione siano aumentati in linea con i volumi delle vendite, non è stato possibile mantenere le quote di mercato. Di fronte all’incremento dei costi di produzione, in particolare dell’energia, l’industria dell’Unione è stata incapace di aumentare adeguatamente i propri prezzi di vendita. Ciò è dipeso in gran parte dai prezzi bassi delle importazioni cinesi che, nonostante le misure in vigore, erano notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
(197)
È pertanto evidente che l’industria dell’Unione non è stata in grado di riprendersi dal pregiudizio subito in passato durante il periodo in esame. Il persistere di volumi significativi di importazioni dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, che erano già inferiori al costo di produzione, ha nuovamente messo l’industria dell’Unione in una situazione pregiudizievole.
(198)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Ceramie-Unie ha sottolineato che il 2 aprile 2025 l’amministrazione statunitense ha annunciato un aumento generale delle tariffe per la maggior parte dei partner commerciali. Nel caso delle merci cinesi, i dazi statunitensi ammontavano inizialmente al 67 %. Sebbene tale valore percentuale sia stato ridotto mediante negoziati, la Cina è attualmente soggetta a un’aliquota tariffaria totale del 55 % (non ancora in vigore). Poiché la Commissione ha constatato che gli Stati Uniti sono uno dei principali mercati di esportazione della Cina del prodotto in esame, se l’aliquota tariffaria statunitense fosse effettivamente applicata ne conseguirebbero esportazioni ancora più massicce dalla Cina verso l’Unione, con il risultato di un ulteriore pregiudizio per i produttori di oggetti per il servizio da tavola in ceramica dell’Unione. Ceramie-Unie ha pertanto sostenuto che le cosiddette tariffe reciproche degli Stati Uniti potrebbero avere l’effetto di rafforzare ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione per gli esportatori cinesi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, in particolare in considerazione delle notevoli capacità inutilizzate dell’industria cinese degli oggetti per il servizio da tavola.
(199)
La Commissione ha esaminato tale argomentazione e ha convenuto che, in effetti, l’istituzione di tali tariffe potrebbe aumentare l’attrattiva del mercato dell’Unione.
(200)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha contestato le conclusioni della Commissione sul pregiudizio, sostenendo che il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio osservato durante il periodo dell’inchiesta di riesame non è suffragato da elementi di prova positivi.
(201)
Secondo la CCCLA, le risultanze della Commissione sul pregiudizio si basano quasi interamente sull’indicatore della redditività, mentre diversi indicatori macroeconomici fondamentali – tra cui consumo, produzione, volume delle vendite, occupazione e investimenti dell’Unione – hanno evidenziato un miglioramento nel periodo in esame.
(202)
La CCCLA ha inoltre affermato che le cause principali del calo della redditività sono anche alcuni indicatori microeconomici, quali il costo unitario di produzione, gli investimenti e il costo del lavoro, e non le importazioni cinesi.
(203)
Tale argomentazione ha dovuto essere respinta. È vero che, a seguito dell’aumento del consumo dell’Unione, il volume della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato in virtù dell’effetto post-COVID in atto e, al fine di beneficiare del rinnovato interesse dei consumatori europei, l’industria dell’Unione ha investito in una maggiore capacità. Come spiegato tuttavia al considerando 183, malgrado tali sforzi l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare della crescita del mercato dell’Unione e ha perso quote di mercato a vantaggio delle importazioni cinesi, come dimostrato dall’aumento delle scorte e dal calo dell’utilizzo degli impianti.
(204)
Per quanto riguarda gli indicatori microeconomici, la Commissione concorda sul fatto che l’aumento del costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione non può essere attribuito agli effetti delle importazioni dalla Cina. Come riconosciuto tuttavia dalla stessa CCCLA nelle sue osservazioni, il prezzo medio dell’industria dell’Unione è rimasto al di sotto dei suoi costi durante l’intero periodo in esame. Come spiegato al considerando 189, la costante pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping non ha consentito all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi a un livello sostenibile per coprire l’aumento dei costi, come il lavoro e l’energia, e recuperare gli investimenti effettuati. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(205)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito all’impatto delle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono le importazioni da altri paesi terzi e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(206)
Il volume delle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica dalla RPC è aumentato del 26 % nel periodo in esame, raggiungendo una quota di mercato del 58,1 % nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Allo stesso tempo le vendite dell’industria dell’Unione, sebbene in aumento, hanno perso quote di mercato a favore delle importazioni cinesi. Il prezzo medio delle importazioni dalla Cina è rimasto costante e notevolmente inferiore ai prezzi e ai costi dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame. I prezzi medi all’importazione erano inferiori del 18 % ai prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione. Senza i dazi antidumping, la differenza ammonterebbe al 38 % (cfr. considerando 169).
(207)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina erano significative ed esercitavano una pressione al ribasso sui prezzi e sui volumi delle vendite dell’industria dell’Unione, determinando così il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(208)
La Commissione ha inoltre ritenuto che vi fosse una chiara coincidenza temporale tra l’andamento al rialzo delle importazioni cinesi e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(209)
Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato solo marginalmente nel periodo in esame, come indicato al considerando 173. Si tratta di importazioni provenienti principalmente dalla Turchia (quota di mercato del 4,4 % nel periodo dell’inchiesta di riesame), dalla Thailandia (2,6 %), dal Regno Unito (1,4 %), dal Bangladesh (1,3 %) e dagli Emirati arabi uniti (1,3 %).
(210)
Nel caso della Turchia e degli Emirati arabi uniti, tali importazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei produttori dell’Unione durante tutto il periodo in esame, benché ben al di sopra dei prezzi cinesi. Solo durante il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi all’importazione del Bangladesh sono stati inferiori ai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione, ma sempre superiori ai prezzi delle importazioni cinesi durante il periodo in esame. Le importazioni da altri paesi, al contrario, erano effettuate a prezzi molto più elevati rispetto ai prezzi dei produttori dell’Unione.
(211)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i prezzi osservati per la Turchia, gli Emirati arabi uniti e il Bangladesh, che erano inferiori ai prezzi medi dell’industria dell’Unione, avrebbero potuto contribuire al pregiudizio. Dati i volumi modesti di tali importazioni tuttavia tali effetti sarebbero stati limitati.
(212)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha sostenuto che la Commissione non ha analizzato adeguatamente l’effetto delle importazioni da altri paesi terzi in quanto, a suo parere, anche i fornitori di volumi ridotti possono influenzare i prezzi di mercato, in particolare nei segmenti di nicchia o nei sottomercati geografici. La CCCLA non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua argomentazione, che è stata pertanto respinta.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(213)
Nel periodo in esame le esportazioni dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 14
2020
2021
2022
PIR
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
74 978
96 920
87 517
81 059
Indice (2020 = 100)
100
129
117
108
Fonte:
risposte al questionario verificate di Cerame-Unie / FEPF.
(214)
Le vendite all’esportazione rappresentavano circa il 40 % delle vendite totali dei produttori dell’Unione. Nel 2021 si è registrato un aumento significativo delle vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione, pari al 29 %, ma i dati di crescita erano inferiori a quelli relativi al mercato dell’Unione nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. tabella 8, rispettivamente 2022: 27 %, PIR: 15 %). Nel complesso, durante il periodo in esame le vendite all’esportazione sono aumentate dell’8 % rispetto al 15 % sul mercato dell’Unione. L’insufficiente utilizzo degli impianti (cfr. tabella 7) e l’aumento dei livelli delle scorte (cfr. tabella 10) inoltre indicano l’assenza di un riorientamento verso le vendite all’esportazione durante tale periodo. Si è pertanto concluso che l’andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio subito.
(215)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCLA ha affermato che l’aumento delle esportazioni dell’industria dell’Unione contraddice la conclusione della Commissione in merito a un’industria indebolita, le cui difficoltà sono dovute principalmente alla concorrenza delle importazioni dalla Cina. La Commissione non concorda con questa analisi. Come spiegato nel considerando precedente, durante il periodo in esame le vendite all’esportazione sono aumentate in misura molto inferiore rispetto alle vendite sul mercato dell’Unione, ossia dell’8 % rispetto al 15 %. L’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione quindi non ha interrotto il nesso di causalità.
5.2.3.
Aumento dei costi dell’energia
(216)
L’aumento dei costi dell’energia dovuto alla guerra in Ucraina ha inciso sui costi di produzione. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame però tale tendenza si è invertita. Ciononostante l’industria dell’Unione non è stata comunque in grado di mantenere la propria quota di mercato, né di aumentare i prezzi di vendita al di sopra dei costi di produzione, a causa della pressione sui prezzi e sui volumi esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(217)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(218)
Gli altri fattori individuati, quali le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione e l’aumento dei costi dell’energia, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio.
6.
RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO
(219)
Come stabilito nella sezione 3, le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame ed è stato riscontrato un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi esaminato il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
(220)
Al fine di stabilire il rischio di persistenza del pregiudizio sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e le capacità inutilizzate nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione, compresa l’esistenza di misure antidumping o compensative sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica in altri paesi terzi, la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi e gli effetti sulla situazione dell’industria dell’Unione.
6.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzate nella RPC
(221)
La RPC è di gran lunga il maggior esportatore mondiale di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Essa fornisce circa il 65 % del totale delle esportazioni mondiali
(
72
)
. L’UE è il secondo mercato di esportazione della RPC, sulla base del valore totale esportato durante il periodo dell’inchiesta di riesame
(
73
)
.
(222)
Come spiegato ai considerando da 146 a 148, i produttori della RPC dispongono di notevoli capacità produttive che superano ampiamente il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
6.2.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(223)
Come indicato nei considerando da 151 a 153, l’aumento dei livelli di consumo nel mercato dell’Unione e l’istituzione di misure sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina in mercati terzi hanno contribuito all’attrattiva del mercato dell’Unione.
(224)
Il fatto che la quota di mercato delle importazioni cinesi sia aumentata durante il periodo in esame, e che le importazioni siano significative anche con le misure in vigore, conferma che i produttori esportatori cinesi considerano attraente il mercato dell’Unione e continueranno a vendere sul mercato dell’Unione.
6.3.
Politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi
(225)
Dato che la strategia di fissazione dei prezzi dei produttori cinesi, sintetizzata al considerando 154, comporta prezzi inferiori sui principali mercati delle importazioni cinesi, si può ragionevolmente prevedere che le importazioni cinesi entreranno nel mercato dell’Unione a prezzi inferiori in caso di scadenza delle misure.
(226)
Considerando le elevate capacità inutilizzate nella RPC, il rallentamento del mercato interno cinese, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi sintetizzata nei considerando 154 e 155, è probabile che volumi significativi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica a basso prezzo sarebbero disponibili per la vendita/il riorientamento verso l’Unione già a breve termine in caso di scadenza delle misure, come dimostrato dal livello di undercutting riscontrato senza tenere conto dei dazi antidumping, ossia il 38 % (cfr. considerando 169), che è l’indicazione più probabile della politica dei prezzi degli esportatori di cinesi in assenza delle misure.
6.4.
Conclusioni
(227)
Alla luce delle risultanze di cui sopra, in particolare la notevole capacità inutilizzata nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione, i livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la loro probabile incidenza sull’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della persistenza del pregiudizio notevole.
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Introduzione
(228)
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure non sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, ossia quelli dell’industria dell’Unione, da un lato, e quelli degli importatori e di altre parti, dall’altro.
(229)
La Commissione ha ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che quindi analizza una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, consente inoltre di valutare un eventuale impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.
(230)
Su questa base è stato valutato se, nonostante le conclusioni circa il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, esistano motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell’interesse dell’Unione mantenere le misure in questo caso specifico.
7.2.
Interesse dell’industria dell’Unione
(231)
L’inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio di un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione. La situazione dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe ulteriormente in termini di volumi e prezzi, con la conseguenza di un forte calo della redditività. D’altro canto, il mantenimento delle misure consentirebbe all’industria dell’Unione di riprendersi dal pregiudizio causato in passato dalle importazioni oggetto di dumping e di sfruttare il suo potenziale su un mercato dell’Unione non influenzato da pratiche commerciali sleali.
(232)
La CCCLA ha affermato, e ribadito in seguito alla divulgazione delle informazioni, che le importazioni dalla Cina esercitano alcuni effetti complementari sulla produzione dell’Unione, risultanti in una mescolanza di interessi all’interno dell’industria dell’Unione. La proroga delle misure quindi non sembrerebbe nell’interesse dei produttori dell’UE, dato che i loro indicatori economici (importazioni, produzione, vendite sul mercato interno e all’esportazione) evidenziano una situazione solida. Sempre secondo la CCCLA, alcuni produttori dell’UE non fabbricano tutti i tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, il che significa che tali prodotti devono essere importati da paesi terzi, compresa la Cina. I dazi antidumping hanno aumentato il prezzo dei prodotti provenienti dai produttori cinesi, con un costante effetto negativo su tali produttori dell’UE.
(233)
L’analisi del pregiudizio nella sezione 4 (considerando da 160 a 197) ha tuttavia dimostrato che di fatto l’industria dell’Unione ha continuato a subire gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC, nonostante le misure. In effetti l’industria dell’Unione ha registrato un calo della quota di mercato durante il periodo in esame e non è stata in grado di aumentare i prezzi di vendita a livelli remunerativi. Inoltre l’affermazione contraria della CCCLA di cui sopra mancava di elementi di prova documentati che potessero essere ulteriormente analizzati, per cui la Commissione ha respinto tale argomentazione.
(234)
Sulla base di quanto precede, si è concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore è nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.3.
Interesse degli importatori indipendenti
(235)
Nella fase di apertura della presente inchiesta, sono stati contattati e invitati a collaborare 51 importatori indipendenti noti. Nessuno si è manifestato nella fase di campionamento. Solo un importatore in una fase successiva ha trasmesso spontaneamente alcune informazioni limitate sulle importazioni, senza sollevare obiezioni alla possibile proroga delle misure attuali.
(236)
Sulla base di quanto precede e in linea con le conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza, che hanno rivelato buoni margini di profitto degli importatori del prodotto in esame
(
74
)
, si è concluso che il mantenimento delle misure esistenti non avrebbe effetti negativi rilevanti per l’attività degli importatori indipendenti del prodotto in esame.
7.4.
Interesse dei consumatori (famiglie)
(237)
Come nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, nessuna delle parti che rappresentano gli interessi degli utilizzatori finali, come le associazioni di consumatori, si è manifestata né ha collaborato in qualche modo all’inchiesta. Vista la persistente assenza di collaborazione da parte degli utilizzatori nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha ritenuto che le sue risultanze nell’inchiesta iniziale siano ancora valide e che il mantenimento delle misure non incida negativamente sui consumatori, come le famiglie, o almeno non in misura significativa.
(238)
La CCCLA ha affermato, e ribadito in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, che, poiché gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica sono prodotti finali, i dazi antidumping colpirebbero direttamente i consumatori dell’Unione, in mancanza di un’industria intermedia che ne assorba i costi.
(239)
Cerame-Unie/FEPF ha risposto all’argomentazione di cui sopra affermando che, nonostante le misure antidumping attualmente in vigore, le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica dalla Cina hanno continuato a entrare nell’Unione in grandi quantità e a prezzi molto bassi.
(240)
Secondo la Commissione è alquanto improbabile che l’abrogazione delle misure comporti una riduzione dei prezzi per l’intero importo dei dazi. Anche in un improbabile scenario in cui i prezzi al consumo diminuiscano in misura corrispondente all’intero importo degli attuali dazi antidumping, il costo annuo per i consumatori si ridurrebbe di meno di 1 EUR
(
75
)
. Poiché non si può ritenere che le misure abbiano esercitato un impatto significativo sui consumatori, la Commissione ha respinto queste argomentazioni.
7.5.
Bilanciamento degli interessi
(241)
Nel bilanciare i diversi interessi concorrenti nell’Unione, la Commissione ha dedicato particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping in termini di distorsione degli scambi e di garantire un’effettiva concorrenza leale. Da un lato, il mantenimento delle misure tutelerebbe un’importante industria dell’Unione, che comprende molte piccole e medie imprese, dal rischio di persistenza del pregiudizio. Dall’altro, la valutazione della situazione di importatori e utilizzatori, sulla base delle informazioni disponibili a causa della mancanza di collaborazione, dimostra che il mantenimento delle misure evidentemente non avrebbe un impatto negativo sproporzionato su di essi.
7.6.
Conclusioni
(242)
La Commissione ha pertanto concluso che non esistono validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina originari della RPC.
8.
MISURE ANTIDUMPING
(243)
In considerazione di quanto precede, le misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese dovrebbero essere mantenute.
(244)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina».
(245)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(246)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(247)
Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(248)
Una società può chiedere l’applicazione di aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione
(
76
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(249)
Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale comunicazione.
(250)
Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione in detto periodo e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
(251)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
77
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(252)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00 , ex 6912 00 21 , ex 6912 00 23 , ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10), e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio (%)
Codice aggiuntivo TARIC
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd.; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd.; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd.
18,3
B349
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd.
13,1
B350
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;
Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd.;
Shandong Silver Phoenix Co., Ltd.;
Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd.;
Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd.;
Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd.; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd.; Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.
17,6
B352
Società elencate nell’allegato
17,9
Tutte le altre società
36,1
B999
3. L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri dei documenti seguenti:
a)
se l’importatore acquista direttamente dal produttore esportatore cinese, la dichiarazione di importazione deve essere accompagnata da una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue(«dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all’esportazione»): «
Il sottoscritto certifica che il (volume) degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società»;
b)
se l’importatore acquista da un operatore commerciale o da un’altra persona giuridica interposta, situata o meno nella Cina continentale, la dichiarazione di importazione deve essere accompagnata da una fattura commerciale valida del fabbricante intestata all’operatore commerciale, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del fabbricante che emette la fattura intestata all’operatore commerciale per questa transazione, identificato con nome e funzione, formulata come segue («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all’esportazione»): «
Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume in kg) di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduto all’operatore commerciale (nome dell’operatore commerciale) (paese dell’operatore commerciale) e oggetto della presente fattura è stato fabbricato dalla nostra società (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/1173 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventiva (
GU L 259 del 10.8.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1173/oj
).
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1072/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 318 del 15.11.2012, pag. 28
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1072/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/412/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 273 del 24.10.2017, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1932/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (
GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1198/oj
), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/571 della Commissione del 24 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, e che stabilisce il rimborso dei dazi riscossi (
GU L 132 del 27.4.2020, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/571/oj
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/2019/2131/oj
).
(
7
)
GU C, C/2023/182, 16.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/182/oj
.
(
8
)
GU C, C/2024/7456, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7456/oj
.
(
9
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale del 10 aprile 2024 [SWD (2024) 91 final].
(
10
)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2021) 350 final], disponibile all’indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0350
.
(
11
)
DS473 Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina.
(
12
)
DS494 Unione europea — Metodologie di adeguamento dei costi e alcune misure antidumping sulle importazioni dalla Russia — (Seconda denuncia).
(
13
)
Registro dei documenti della Commissione — [SWD(2024) 91
] pag. da 96 a 99.
(
14
)
Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina — AB-2016-4 — Relazione dell’organo d’appello, punto 6.198.
(
15
)
Nota al fascicolo del 12 luglio 2024, n. t24.005770 (disponibile nel fascicolo pubblico).
(
16
)
Per motivi di riservatezza, lo Stato membro della PMI non può essere divulgato. Cfr. considerando da 50 a 53.
(
17
)
Le PMI sono definite come indicato nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (
GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj
).
(
18
)
Nota al fascicolo del 29 luglio 2024, n. t24.006490 (disponibile nel fascicolo pubblico).
(
19
)
Per motivi di riservatezza, lo Stato membro della PMI non può essere divulgato. Cfr. considerando da 50 a 53.
(
20
)
Relazione dell’organo d’appello,
CE – Elementi di fissaggio (Cina) (articolo 21.5 – Cina)
, punto 5.319.
(
21
)
I tre gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione erano Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd., Photo Usa Electronic Graphic Inc., e Liling Kaiwei Ceramic Co. Ltd.
(
22
)
Nota al fascicolo del 16 settembre 2024, n. t24.007850 (disponibile nel fascicolo pubblico).
(
23
)
Nota al fascicolo del 12 luglio 2024, n. t24.005770 e nota al fascicolo del 18 luglio 2024, n. t24.006100 (disponibili nel fascicolo pubblico).
(
24
)
Sentenza della Corte del 20 marzo 1985, causa C-264/82
Timex/Consiglio e Commissione
, ECLI:ECLI:EU:C:1985:119, punto 24; sentenza del 28 settembre 2023,
Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd./Commissione
, C-123/21 P, ECLI:EU:C:2023:708, punto 168.
(
25
)
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
(
GU C 117 del 12.4.2017, pag. 12
).
(
26
)
Nota al fascicolo del 6 giugno 2025, n. t25.006231 (disponibile nel fascicolo pubblico).
(
27
)
Consiglio di Stato cinese - Guiding Opinions of Five Departments on Promoting High-Quality Development of Light Industry; disponibile all’indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/19/content_5696665.htm
(consultato il 25 giugno 2025).
(
28
)
Ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione - Interpretation of Work Plan for the Steady Growth of Light Industry (2023-2024); disponibile all’indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6895224.htm
(consultato il 25 giugno 2025).
(
29
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, (
GU L, 2024/493, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/493/oj
).
(
30
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando da 99 a 137.
(
31
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 104.
(
32
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 135.
(
33
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 108.
(
34
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 127.
(
35
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 128.
(
36
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, considerando 129.
(
37
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.
(
38
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 10 aprile 2024 [SWD (2024) 91 final].
(
39
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale del 10 aprile 2024 [SWD (2024) 91 final].
(
40
)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2021) 350 final], disponibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-2020_it.pdf
.
(
41
)
Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
(consultato il 27 giugno 2025).
(
42
)
Disponibili all’indirizzo:
International Import Export Trade Data: Global Trade Atlas | S&P Global
.
(
43
)
Disponibili all’indirizzo:
https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies
.
(
44
)
Fonte:
Statistics | Eurostat
.
(
45
)
Istituto di statistica turco,
TÜİK - Veri Portalı (tuik.gov.tr)
.
(
46
)
Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia della Turchia,
EMRA | Energy Market Regulatory Authority (epdk.gov.tr)
.
(
47
)
http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
.
(
48
)
EMRA | Energy Market Regulatory Authority (epdk.gov.tr)
.
(
49
)
EMRA | Energy Market Regulatory Authority
.
(
50
)
TÜİK - Veri Portalı (tuik.gov.tr)
.
(
51
)
https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx
.
(
52
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
53
)
http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090
(ultima consultazione: 11 giugno 2025).
(
54
)
Si tratta di una classificazione statistica delle attività economiche utilizzata da Eurostat,
KS-RA-07-015-EN.PDF
(ultima consultazione: 29 giugno 2025).
(
55
)
TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr)
e
TÜİK - Veri Portalı (tuik.gov.tr)
.
(
56
)
Occupazione a tempo pieno.
(
57
)
TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr)
e
TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr)
.
(
58
)
https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-39/kurul-kararlari-
.
(
59
)
EMRA | Energy Market Regulatory Authority
.
(
60
)
https://www.epdk.gov.tr/Anasayfa/Anasayfa
.
(
61
)
EPDK | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
.
(
62
)
EPDK | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
.
(
63
)
https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx
.
(
64
)
https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx
.
(
65
)
THINK!DESK — Market Distortions in the Chinese Tableware Ceramics Industry Update Report 2024 (6), di cui all’allegato 3 del fascicolo pubblico della domanda di riesame in previsione della scadenza.
(
66
)
Hangzhou Zhongjing Zhisheng Market Research — 2024 Report on Daily Ceramics Market in China, pagg. 32-36, di cui all’allegato 5 del fascicolo pubblico della domanda di riesame in previsione della scadenza.
(
67
)
Ad esempio nella relazione finanziaria 2022 del gruppo Sitong, pag. 47, di cui all’allegato 5 del fascicolo pubblico della domanda di riesame in previsione della scadenza.
(
68
)
THINK!DESK - Market Distortions in the Chinese Tableware Ceramics Industry Update Report 2024 (Part 2), di cui all’allegato 3 del fascicolo pubblico della domanda di riesame in previsione della scadenza.
(
69
)
Hangzhou Zhongjing Zhisheng Market Research — 2024 Report on Daily Ceramics Market in China, di cui all’allegato 5 del fascicolo pubblico della domanda di riesame in previsione della scadenza.
(
70
)
Esportazioni totali della Cina escluse le esportazioni verso l’Unione secondo il codice nazionale 6911 10 19 e il codice nazionale 6912 00 10 .
(
71
)
Tra cui misure antidumping adottate da Brasile, India, Messico e Regno Unito. Cfr.: sito Internet dell’OMC per le relazioni semestrali dai vari paesi a norma dell’articolo 16.4 dell’accordo antidumping.
(
72
)
Tableware and kitchenware of porcelain or china in China | The Observatory of Economic Complexity
.
(
73
)
Sulla base di statistiche estratte dal GTA.
(
74
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, considerando 277.
(
75
)
Questo calcolo è stato effettuato durante l’inchiesta iniziale, in base a volumi e valori delle importazioni, dazi antidumping e numero di famiglie nell’Unione in quel momento. Cfr. considerando 217 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013.
(
76
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
77
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Amaida Ceramic Product Co., Ltd.
B357
Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.
B358
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.
B359
Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.
B361
Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.
B363
Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.
B364
Beiliu Windview Industries Ltd.
B365
Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.
B366
Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.
B367
Chao An Huadayu Craftwork Factory
B368
Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty
B369
Chao’an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.
B370
Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.
B371
Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd
B372
Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory
B373
Chao’an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.
B374
Guangdong Baodayi Porcelain Co., Ltd.
B375
Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,
B376
Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.
B377
Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.
B378
Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.
B379
Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.
B380
Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.
B381
Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.
B382
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.
B383
Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.
B384
Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.
B385
Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.
B386
Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.
B387
Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd
B388
Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.
B389
Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.
B390
Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.
B391
Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.
B392
Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.
B393
Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.
B394
Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.
B395
Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.
B396
Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.
B397
Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No 2
B398
Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.
B399
Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.
B400
Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory
B401
Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.
B402
Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory
B403
Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory
B404
Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.
B405
Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.
B406
Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.
B407
Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.
B408
Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.
B409
Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.
B410
Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.
B411
Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.
B412
Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.
B413
Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.
B414
Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.
B415
Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.
B416
Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.
B417
Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.
B418
Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.
B419
Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.
B420
Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.
B421
Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.
B422
Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.
B423
Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.
B424
Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.
B425
Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.
B426
Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.
B427
Chaozhou Jencymic Co., Ltd.
B428
Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.
B429
Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.
B430
Chaozhou JiaHui Ceramic Factory
B431
Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.
B432
Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.
B433
Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.
B434
Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.
B435
Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.
B436
Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.
B437
Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd
B438
Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.
B439
Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.
B440
Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.
B441
Chaozhou King’s Porcelain Industry Co., Ltd.
B442
Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.
B443
Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.
B444
Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.
B445
Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.
B447
ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.
B448
Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.
B449
Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.
B450
Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.
B451
Chaozhou MBB Porcelain Factory
B452
Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company
B453
Chaozhou New Power Co., Ltd.
B454
Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.
B455
Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.
B456
Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.
B457
Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.
B458
Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.
B459
Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.
B460
Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.
B461
Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.
B462
Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.
B463
Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.
B464
Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.
B465
Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.
B466
Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.
B467
Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.
B468
Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.
B469
Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.
B470
Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.
B471
Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.
B472
Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd
B473
Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.
B474
Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.
B475
Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.
B476
Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.
B477
Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.
B478
Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.
B479
Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.
B480
Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.
B481
Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.
B482
Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.
B483
Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.
B485
Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.
B486
Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.
B487
Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.
B488
Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.
B489
Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.
B490
Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.
B491
Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.
B493
Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.
B494
Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.
B495
Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.
B496
Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.
B497
Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory
B498
Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.
B499
Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.
B500
Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.
B501
Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.
B502
Dapu Taoyuan Porcelain Factory
B503
Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua
B504
De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.
B505
Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.
B506
Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.
B507
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.
B508
Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.
B509
Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.
B510
Dongguan Kennex Ceramic Ltd.
B511
Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.
B512
Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.
B513
Excellent Porcelain Co., Ltd.
B515
Fair-Link Limited (Xiamen)
B516
Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.
B518
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. (‘Yuhang’)
B519
Foshan Metart Company Limited
B520
Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.
B521
Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.
B522
Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.
B523
Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.
B524
Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.
B525
Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.
B526
Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.
B527
Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.
B528
Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.
B529
Luzerne (Fujian) Group Co., Ltd.
B530
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.
B531
Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.
B532
Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.
B533
Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.
B534
Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.
B535
Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.
B536
Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.
B537
Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.
B538
Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.
B539
Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.
B540
Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.
B541
Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.
B542
Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.
B544
Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.
B545
Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory
B546
Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.
B547
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.
B549
Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.
B550
Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.
B551
Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.
B552
Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.
B553
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.
B554
Fujian Jiamei Group Corporation
B555
Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.
B557
Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling Corporation
B558
Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.
B559
Fujian Dehua S&M Arts Co., Ltd., e Fujian Taigu Ceramics Co., Ltd.
B560
Fung Lin Wah Group
B561
Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.
B562
Global Housewares Factory
B563
Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.
B564
Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.
B565
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.
B566
Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.
B567
Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.
B568
Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.
B569
Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd
B570
Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.
B571
Guangdong Sitong Group Co., Ltd.
B572
GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd
B574
Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.
B575
Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd
B576
Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd
B577
Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.
B578
Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.
B580
Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.
B581
Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.
B582
Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.
B584
Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.
B585
Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd
B586
Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.
B587
Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.
B589
Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.
B590
Haofa Ceramics Co., Ltd., Dehua Fujian
B591
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.
B592
Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.
B593
Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd
B594
Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China
B595
Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China
B596
Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.
B597
Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.
B598
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.
B599
Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.
B600
Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd
B601
Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd
B603
Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.
B604
Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.
B605
Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.
B606
Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd
B607
Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.
B608
Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd
B609
Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co., Ltd.
B611
Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.
B612
Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.
B613
Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.
B614
Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.
B615
Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.
B616
Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.
B617
Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.
B618
Junior Star Ent’s Co., Ltd.
B620
K&T Ceramics International Co., Ltd.
B621
Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.
B622
Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China
B623
Kilncraft Ceramics Ltd.
B624
Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.
B625
Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd
B626
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.
B627
Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.
B628
Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.
B629
Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd
B630
Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd
B631
Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd
B632
Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.
B633
Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.
B634
Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd
B635
Liling Minghui Ceramics Factory
B636
Liling Pengxing Ceramic Factory
B637
Liling Quanhu Industries General Company
B638
Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.
B640
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.
B641
Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.
B642
Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd
B643
Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.
B644
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd
B645
Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.
B646
Liling Yonghe Porcelain Factory
B647
Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.
B648
Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd
B649
Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.
B650
Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.
B651
Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.
B652
Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.
B653
Liveon Industrial Co., Ltd.
B654
Long Da Bone China Co., Ltd.
B655
Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.
B657
Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.
B658
Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.
B659
Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.
B660
Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.
B661
Photo USA Electronic Graphic Inc.
B662
Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.
B663
Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.
B664
Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.
B665
Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.
B666
Quanzhou Hongsheng Group Corporation
B667
Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.
B668
Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.
B669
Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.
B670
Raoping Bright Future Porcelain Factory (‘RBF’)
B671
Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory
B672
Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.
B673
Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory
B674
Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY
B675
Red Star Ceramics Limited
B676
Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.
B677
Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.
B679
Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.
B680
Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.
B681
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.
B682
Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.
B683
Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.
B684
Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.
B685
Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. («SBF»)
B686
Shenzhen Ehome Enterprise Ltd
B688
Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.
B689
Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.
B690
Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd
B691
Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.
B694
Shenzhen Hiker Housewares Ltd.
B695
Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd
B696
Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.
B697
Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.
B698
Shenzhen SMF Investment Co., Ltd
B699
Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.
B700
Shenzhen Topchoice Industries Limited
B701
Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.
B702
Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.
B703
Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.
B704
Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.
B705
Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian
B706
Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.
B707
Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China
B708
Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.
B709
Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.
B710
Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd
B711
Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.
B713
Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.
B714
Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.
B715
Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.
B716
Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.
B717
Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.
B718
Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.
B719
Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.
B720
Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.
B721
Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.
B722
Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.
B723
Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.
B725
Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.
B726
Tangshan Yida Industrial Corp.
B727
Tao Yuan Porcelain Factory
B728
Teammann Co., Ltd.
B729
The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.
B730
The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong
B731
Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. («Tienshan»)
B732
Topking Industry (China) Ltd.
B733
Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.
B734
Weiye Ceramics Co., Ltd.
B735
Winpat Industrial Co., Ltd.
B736
Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.
B737
Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.
B738
Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan
B739
Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.
B740
Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.
B741
Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.
B743
Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.
B744
Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.
B745
Yiyang Red Star Ceramics Ltd.
B746
China Yong Feng Yuan Co., Ltd.
B747
Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.
B748
Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.
B749
Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.
B750
Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China
B753
Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. («Xuanhua Yici»)
B754
Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.
B755
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory
B756
Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.
B757
Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.
B758
Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.
B760
Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.
B761
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.
B762
Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited
B763
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.
B957
Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.
B958
Jing He Ceramics Co., Ltd
B959
Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd
C303
Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd
C304
Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd
C305
Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd
C306
Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd
C485
Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China and Kerun Ceramics Manufactory Ltd.
C551
Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd.
C550
Liling Yuanmei Ceramic Co., Ltd.
C556
Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd.
C608
Liling Taichang Ceramics Co., Ltd
C685
Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd
C764
Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd
C879
Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd
899C
Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd
899D
Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd.
C932
Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd.
C933
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1981/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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