Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2072/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2072 della Commissione del 27 settembre 2023 che abroga i dazi antidumping sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio

Pubblicato: 27/09/2023 In vigore dal: 27/09/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2072 della Commissione del 27 settembre 2023 che abroga i dazi antidumping sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2072 of 27 September 2023 repealing the anti-dumping duties on imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia imposed by Council Implementing Regulation (EU) No 1194/2013

Testo normativo

28.9.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239/23 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2072 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2023 che abroga i dazi antidumping sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («regolamento iniziale») ( 2 ) . Tale regolamento è entrato in vigore il 27 novembre 2013. (2) Il 15 settembre 2016 il Tribunale dell’Unione europea («Tribunale») ha pronunciato sentenze nelle cause T-80/14 ( 3 ) , da T-111/14 a T-121/14 ( 4 ) e T-139/14 ( 5 ) («sentenze») annullando gli articoli 1 e 2 del regolamento iniziale nella misura in cui essi si applicano ai ricorrenti in tali cause («produttori esportatori interessati») ( 6 ) . Il Consiglio dell’Unione europea aveva inizialmente impugnato le sentenze, ma in seguito al ritiro dei suoi ricorsi con decisione del Consiglio del 2018, le sentenze sono divenute definitive e vincolanti a decorrere dalla data della loro pronuncia. (3) Il 26 ottobre 2016 l’organo di conciliazione dell’OMC («DSB») ha adottato la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell’organo d’appello («relazioni sull’Argentina»), nella controversia «Unione europea - misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina» (DS473) ( 7 ) . Dalle relazioni è emerso, tra l’altro, che l’adeguamento dei costi effettuato dall’UE al momento di istituire dazi antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina non era compatibile con il diritto dell’OMC. (4) Il 18 settembre 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 che attua le conclusioni del DSB nella controversia DS473 e modifica il regolamento iniziale per quanto riguarda le importazioni dall’Argentina («regolamento di modifica») ( 8 ) . (5) Il 28 febbraio 2018 il DSB ha adottato inoltre la relazione del panel nella controversia «Unione europea - misure antidumping sul biodiesel originario dell’Indonesia» (DS480) («relazione sull’Indonesia») ( 9 ) . Né l’Indonesia né l’UE hanno presentato ricorso contro tale relazione, la cui conclusione principale era simile a quella formulata nella controversia DS473, in particolare il fatto che l’adeguamento dei costi effettuato dall’UE per quanto riguarda le importazioni dall’Indonesia non era compatibile con il diritto dell’OMC. (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 ( 10 ) , la Commissione ha chiuso i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 la Commissione ha dato istruzione alle autorità doganali di procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi pagati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 sulle importazioni di biodiesel dall’Argentina e dall’Indonesia e dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 2 di tale regolamento, nella misura in cui detti dazi si riferivano a importazioni di biodiesel venduto per l’esportazione nell’Unione dai produttori esportatori di Argentina e Indonesia che avevano impugnato con successo il regolamento iniziale dinanzi al Tribunale ( 11 ) . Per contro, la Commissione ha constatato che i dazi antidumping versati da altre società erano stati legalmente riscossi a norma del diritto dell’Unione e non erano oggetto di sgravio o rimborso. Il rimborso o lo sgravio doveva essere chiesto alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa doganale applicabile. (8) Il 22 giugno 2023 la Corte di giustizia ha stabilito, nella causa C-268/22 VITOL/Belgische Staat ( 12 ) relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio) ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, è invalido. In particolare, la Corte di giustizia ha osservato che occorre trarre tutte le conseguenze dalle constatazioni effettuate tanto dal Tribunale quanto dalla Commissione stessa a seguito della riapertura, nel maggio 2018, dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia ( 13 ) . (9) Ai sensi dell’articolo 266 TFUE, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta. (10) La Commissione ha ricordato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato, è stato abrogato a decorrere dal 20 ottobre 2018 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570. Tuttavia, la sentenza nella causa C-268/22 ha l’effetto di invalidare il regolamento iniziale, quale modificato nel 2017, erga omnes ed ex tunc . In altre parole, la sentenza è applicabile a tutte le parti e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato, è considerato invalido dal giorno della sua entrata in vigore nei confronti di tutte le parti. (11) La Commissione ha ritenuto che gli errori riscontrati dalla Corte non possono essere sanati, cosicché la corretta applicazione delle norme non poteva giustificare la reistituzione delle misure. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, dovrebbe essere abrogato interamente con effetto a decorrere dal 27 novembre 2013. Si procede inoltre al rimborso o allo sgravio dei dazi definitivi versati e dei dazi provvisori riscossi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato, in conformità alla normativa doganale applicabile. Ne consegue, in particolare, che tutti gli operatori che hanno versato tali dazi possono, in linea di principio, chiederne il rimborso solo se e nella misura in cui non sia scaduto il termine di tre anni previsto a tal fine dall’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione. Il fatto che il regolamento (UE) n. 1194/2013 sia stato dichiarato invalido (anche con effetto erga omnes ) non costituirebbe un caso fortuito o di forza maggiore tale da consentire una proroga di tale periodo a norma dell’articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale dell’Unione. (12) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   I dazi antidumping sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, sono abrogati a decorrere dal 27 novembre 2013. 2.   Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping pagati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, in conformità alla normativa doganale applicabile. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia ( GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2 ). ( 3 ) Causa T-80/14, PT Musim Mas/Consiglio . ( 4 ) Causa T-111/14 Unitec Bio SA/Consiglio dell’Unione europea , cause da T-112/14 a T-116/14 e T-119/14, Molinos Río de la Plata SA e a./Consiglio dell’Unione europea , causa T-117/14, Cargill SACI/Consiglio dell’Unione europea , causa T-118/14, LDC Argentina SA/Consiglio dell’Unione europea , causa T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Consiglio dell’Unione europea , causa T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio dell’Unione europea . ( 5 ) Causa T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiglio dell’Unione europea . ( 6 ) I produttori esportatori argentini Unitec Bio SA, Molinos Rio de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI, Louis Dreyfus Commodities SA (LDC Argentina SA) e i produttori esportatori indonesiani PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas). ( 7 ) OMC, relazione dell’organo d’appello, AB-2016-4, WT/DS473/AB/R, 6 ottobre 2016, e OMC, relazione del panel, WT/DS473/R, 29 marzo 2016. ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia ( GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9 ). ( 9 ) OMC, relazione del panel, WT/DS480/R, 25 gennaio 2018. ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 ( GU L 262 del 19.10.2018, pag. 40 ). ( 11 ) Cfr. precedente nota 6. ( 12 ) Sentenza del 22 giugno 2023, causa C-268/22, VITOL , non pubblicata, ECLI:EU:C:2023:508. ( 13 ) Ibidem , punto 71. ( 14 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 | ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ).

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