Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2081/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2081 della Commissione, del 17 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 17/10/2025 In vigore dal: 17/10/2025 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle suole in acciaio importate dalla Cina secondo il Regolamento UE 2025/2081?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2081 della Commissione, del 17 ottobre 2025, istituisce un dazio antidumping definitivo del 62,5% sulle importazioni di suole in acciaio (STS) originarie della Repubblica Popolare Cinese. Questo dazio si applica a tutte le importazioni di STS dalla Cina, indipendentemente dal produttore esportatore. La misura è stata adottata a seguito di un'inchiesta antidumping avviata il 23 agosto 2024 su denuncia della società Duferco Travi e Profilati S.p.A., che rappresentava l'industria dell'Unione. L'inchiesta ha accertato che i produttori cinesi praticavano dumping, vendendo le STS a prezzi inferiori al valore normale, causando un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Il dazio definitivo è stato fissato al livello del margine di dumping accertato (62,5%), calcolato come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione. Le importazioni di STS dalla Cina rimangono consentite, ma sono soggette al pagamento di questo dazio, che aumenta il costo di acquisto per gli importatori e gli utilizzatori finali nell'UE.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2081 della Commissione, del 17 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2081 of 17 October 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of steel track shoes originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2081 20.10.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2081 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 23 agosto 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di suole in acciaio («STS») originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») ( 2 ) . (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 12 luglio 2024 da Duferco Travi e Profilati S.p.A. («Duferco» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di STS ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2721 della Commissione, del 24 ottobre 2024 («regolamento di registrazione») ( 3 ) , la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di STS originarie della RPC. 1.3. Misure provvisorie (4) In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 25 marzo 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione («comunicazione preventiva»). Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono pervenute osservazioni in ordine all’esattezza dei calcoli. Due parti interessate, Liebherr-Werk Ehingen GmbH («Liebherr»), un importatore di suole in acciaio, e Italtractor ITM S.p.A. («Italtractor»), un produttore dell’Unione e importatore di STS, hanno presentato osservazioni in merito a questioni diverse dall’esattezza dei calcoli. Tali osservazioni, che riguardavano la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta, sono ulteriormente esaminate al considerando 25 e ai considerando successivi. (5) Il 22 aprile 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di STS originarie della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, del 16 aprile 2025 («regolamento provvisorio») ( 4 ) . 1.4. Fase successiva della procedura (6) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), gli importatori Liebherr, Linser Industrie Service GmbH («Linser») e Italtractor, nonché gli esportatori AsiaTrak (Tianjin) Ltd. e Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co. Ltd., che fanno entrambi parte del gruppo Caterpillar, USCO SpA («USCO»), un importatore di STS, e il gruppo Astrak, costituito da cinque importatori dell’Unione («Astrak»), hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Ha presentato osservazioni anche l’importatore di suole in acciaio indicato al considerando 7, Verhoeven Grondverzetmachines B.V. («Verhoeven»). (7) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Verhoeven ha contestato il fatto che nella denuncia Duferco si fosse identificato come l’unico rappresentante dell’industria dell’Unione e ha osservato che, pur occupandosi dell’importazione di STS da molti anni, non era stato contattato dal denunciante prima della presentazione della denuncia. (8) Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base, per industria dell’Unione si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nell’Unione o una loro proporzione maggioritaria. Gli importatori non fanno pertanto parte dell’industria dell’Unione. Inoltre l’industria dell’Unione denunciante non ha alcun obbligo di informare le parti interessate dell’esistenza di tale denuncia, che è messa a disposizione di tutte le parti interessate il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (9) Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l’opportunità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con due importatori di STS, Liebherr e Verhoeven. (10) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (11) La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di STS originarie della RPC («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. (12) Le osservazioni a seguito della divulgazione finale delle informazioni sono pervenute il 25 luglio 2025. (13) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si è svolta un’audizione con l’importatore Astrak. 1.5. Campionamento (14) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Verhoeven, un importatore indipendente, ha osservato che il suo fornitore cinese di STS, benché si fosse reso disponibile a collaborare, non era stato contattato dalla Commissione per partecipare all’inchiesta. Verhoeven ha inoltre affermato che tale produttore aveva presentato la documentazione, ma non era mai stato formalmente coinvolto come parte interessata nella fase attiva dell’inchiesta. Per contro, secondo Verhoeven, erano state contattate altre tre parti, che però successivamente non avevano collaborato. (15) La Commissione ha rilevato di non aver potuto valutare tali argomentazioni, in quanto Verhoeven non aveva precisato a quali società si riferiva. La Commissione ha osservato di aver informato tutti i produttori esportatori noti in merito all’apertura di una nuova inchiesta sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal denunciante. Prima dell’apertura la Commissione ha inoltre chiesto al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») di fornire i dati di eventuali altri produttori di STS in Cina. Il governo della RPC non ha tuttavia fornito informazioni in merito ad altri produttori. Nell’avviso di apertura si invitavano tutte le parti interessate a collaborare e a fornire alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta. Tutti i produttori esportatori cinesi di STS che si sono manifestati in seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura sono stati accettati come parti interessate. Le informazioni fornite dai produttori esportatori nella fase di campionamento sono state prese nella dovuta considerazione e hanno costituito la base per la selezione del campione di produttori esportatori. Nessuno dei produttori esportatori non inseriti nel campione ha chiesto un esame individuale. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (16) Astrak ha affermato di non essere stato menzionato nella denuncia in qualità di importatore/utilizzatore noto e di non essere stato informato circa l’apertura dell’inchiesta e pertanto di non avere avuto la possibilità di collaborare sin dall’inizio dell’inchiesta. (17) Come indicato al considerando 4 del regolamento provvisorio, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. A tale riguardo, è irrilevante se la società sia stata menzionata o meno nella denuncia e pertanto tale argomentazione è stata respinta. (18) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti il campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori indipendenti e dei produttori esportatori dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 6 a 11 del regolamento provvisorio. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (19) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Caterpillar ha affermato che i produttori esportatori cinesi avevano difficoltà pratiche a rispondere al questionario, in quanto fornivano STS ad altre società in Cina, tra cui il gruppo Caterpillar, che a sua volta produceva gruppi di cingoli e gruppi di cingoli completi. Di conseguenza, tali produttori esportatori cinesi non erano in grado di fornire informazioni dettagliate sui prezzi all’esportazione e sui volumi. Le affermazioni del gruppo Caterpillar si fondavano sulle risposte presentate da alcuni produttori esportatori cinesi in relazione a ulteriori domande della Commissione in merito alle informazioni fornite nei moduli di campionamento ( 5 ) . In tali risposte i produttori esportatori cinesi interessati informavano la Commissione di non essere in grado di stabilire se le STS vendute sul mercato interno fossero riesportate nel mercato dell’Unione. (20) Tuttavia nessuno dei produttori esportatori cinesi di STS ha segnalato alla Commissione difficoltà pratiche nel rispondere al questionario come motivo della propria omessa collaborazione. Caterpillar ha tratto conclusioni da varie informazioni contenute nel fascicolo pubblico, che erano estrapolate dal contesto. La Commissione ha espresso disaccordo con il gruppo Caterpillar e ha ritenuto prive di fondamento le affermazioni relative a difficoltà pratiche nel rispondere al questionario. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (21) In assenza di altre osservazioni al riguardo, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 12 a 22 del regolamento provvisorio. 1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (22) In assenza di osservazioni relative al periodo dell’inchiesta («PI») e al periodo in esame, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 23 del regolamento provvisorio. 1.8. Esame individuale (23) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Komatsu Machinery Manufacturing (Shandong) Co., Ltd. («Komatsu») ha affermato di non acquistare le STS esclusivamente dalla Cina, ma anche dal Giappone, e ha chiesto di chiarire se ciò abbia inciso sul rigetto della domanda di esame individuale. (24) La Commissione ha ritenuto che l’elemento aggiuntivo non incidesse sulla conclusione secondo cui la richiesta di esame individuale non poteva essere accolta. (25) In assenza di altre osservazioni al riguardo, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 24 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (26) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, diverse parti si sono manifestate chiedendo alla Commissione di escludere alcuni tipi di prodotto dall’ambito della presente inchiesta. (27) Liebherr, un importatore e utilizzatore di un tipo specifico di STS ottenute da colata, si è manifestato chiedendo di escludere tali prodotti dalla definizione, in quanto presentano notevoli differenze in termini di caratteristiche fisiche e tecniche e hanno usi finali diversi rispetto ai prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione, con cui non sono in concorrenza. Sono inoltre fabbricate utilizzando processi di produzione completamente diversi. (28) La parte in questione ha comunicato che il prodotto da essa importato è utilizzato negli escavatori per attività di estrazione mineraria e nelle gru cingolate, che necessitano di specifiche piastre d’appoggio (suole in acciaio) in acciaio colato, anziché delle suole fabbricate dal produttore dell’Unione denunciante, che sono realizzate a partire da profilati in acciaio laminato. Le STS ottenute da colata importate da Liebherr sono specificamente progettate per sopportare il carico elevato di gru cingolate e di escavatori per attività di estrazione mineraria e pertanto sono notevolmente più grandi e più pesanti rispetto alle STS prodotte dall’industria dell’Unione. Le STS ottenute da colata importate da Liebherr e il prodotto fabbricato dall’industria dell’Unione non sarebbero pertanto intercambiabili. (29) Il denunciante si è opposto all’esclusione delle STS ottenute da colata, innanzitutto in ragione del fatto che la richiesta era stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione di osservazioni sulla definizione del prodotto dell’inchiesta, come indicato nell’avviso di apertura, e che, prima di presentare la richiesta, la società non aveva collaborato all’inchiesta. Secondo il denunciante, che si è richiamato alla prassi precedente, tale richiesta tardiva non dovrebbe essere accolta dalla Commissione, in quanto in tal modo si consentirebbe alle parti di partecipare a un’inchiesta in maniera selettiva, compromettendo così il principio di equità e parità di trattamento delle parti interessate. Il denunciante ha inoltre affermato che le informazioni fornite erano incoerenti. (30) Il denunciante ha altresì sostenuto che l’argomentazione di Liebherr non era suffragata da alcun elemento di prova obiettivo e verificabile. In particolare, ha contestato la pertinenza del parere tecnico di TÜV SÜD Autoservice GmbH fornito da Liebherr, in quanto a suo dire non dimostrava che il prodotto importato da Liebherr si differenzia in termini funzionali o commerciali dalle STS prodotte e vendute dal produttore dell’Unione denunciante. (31) In sostanza, il denunciante ha affermato che il tipo di prodotto importato da Liebherr rientrava nella definizione del prodotto di cui all’avviso di apertura e che aveva le stesse caratteristiche tecniche e fisiche di base e gli stessi usi finali di base del prodotto oggetto dell’inchiesta, vale a dire rendere possibile il movimento e il supporto di veicoli cingolati (ossia fornire un sostegno strutturale e facilitare il movimento di veicoli cingolati). Il denunciante ha sostenuto che i prodotti importati da Liebherr presentavano solo lievi differenze in termini di dimensioni e metodo di produzione, ma erano essenzialmente fabbricati nello stesso ambito industriale (ossia il settore delle macchine movimento terra) e pertanto erano funzionalmente intercambiabili con il prodotto fabbricato nell’Unione. Il fatto che le STS importate da Liebherr siano realizzate su misura sarebbe irrilevante, a meno che le differenze introdotte non alterino le caratteristiche essenziali dei prodotti. Inoltre se due prodotti condividono caratteristiche tecniche fondamentali e sono fabbricati nello stesso ambito industriale, per ritenere che rientrino nella stessa definizione del prodotto non sarebbe necessaria una perfetta sostituibilità reciproca. A sostegno di tali argomentazioni il denunciante ha fatto riferimento alla giurisprudenza ( 6 ) e a una precedente inchiesta relativa alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature originari della RPC ( 7 ) . (32) Il denunciante ha inoltre affermato che le STS sono sempre fabbricate e assemblate per essere utilizzate su una macchina movimento terra specifica. Duferco ha altresì spiegato che la società raccoglierebbe e archivierebbe in modo sistematico tutte le specifiche tecniche pertinenti per ciascun tipo di macchine movimento terra; inoltre, per rimanere competitiva, adatterebbe il proprio processo di produzione e le operazioni di finitura per personalizzare le STS prodotte. In tal modo la società sarebbe in grado di produrre diverse migliaia di configurazioni distinte di STS progettate per essere compatibili con praticamente tutte le macchine movimento terra attualmente in uso nell’Unione. Secondo il denunciante inoltre gli altri due produttori dell’Unione disporrebbero delle capacità tecnologiche, delle infrastrutture industriali e delle competenze necessarie per produrre STS ottenute da colata che sarebbero sotto il profilo funzionale equivalenti a quelle di cui era stata chiesta l’esclusione. (33) In aggiunta, secondo quanto sostenuto dal denunciante, il semplice fatto che le STS ottenute da colata siano realizzate utilizzando un processo di produzione diverso non costituirebbe una base valida per escluderle dalla definizione del prodotto, a meno che tale processo non comporti una differenza sostanziale nei prodotti, il che tuttavia non ricorre nel caso di specie. A tale riguardo, il denunciante ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa Brosmann ( 8 ) . Pur riconoscendo che i diversi processi di produzione possono influenzare determinate possibilità di progettazione o le strutture di fissazione dei prezzi delle STS prodotte, secondo il denunciante tali distinzioni sarebbero pertinenti solo quando danno luogo a un prodotto distinto in termini funzionali o commerciali. Nel caso di specie tuttavia le differenze fisiche e tecniche sarebbero di natura minore e non tali da mettere sostanzialmente in discussione il fatto che si tratta comunque di STS progettate per essere montate su cingoli a catena, il che costituisce la caratteristica distintiva del prodotto oggetto dell’inchiesta. (34) Infine, secondo quanto sostenuto dal denunciante facendo riferimento alla prassi precedente ( 9 ) , il fatto che l’industria dell’Unione non producesse determinati tipi di prodotto non costituisce un motivo valido per escluderli dalla definizione del prodotto, in quanto tale assenza di produzione potrebbe essere di per sé una conseguenza del dumping pregiudizievole. In ogni caso ha affermato che uno dei produttori dell’Unione, Italtractor, produrrebbe STS ottenute da colata nell’Unione. (35) La Commissione ha ritenuto che, sebbene sia pervenuta oltre il termine stabilito nell’avviso di apertura, la richiesta di escludere alcune STS ottenute da colata sia stata presentata prima della comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento di base. Al considerando 35 del regolamento provvisorio la Commissione ha tuttavia constatato di non aver potuto esaminare tale richiesta in tempo utile per l’istituzione di misure provvisorie, ma si è comunque impegnata a esaminare ulteriormente l’argomentazione e a prendere una decisione nella fase definitiva dell’inchiesta. La Commissione ha quindi ritenuto, in linea con la prassi consolidata, che in questo caso specifico vi fosse tempo sufficiente per analizzare la richiesta; pertanto l’argomentazione del denunciante a tale riguardo è stata respinta. (36) In sostanza, l’inchiesta ha dimostrato che, pur rientrando nell’attuale descrizione del prodotto, le STS ottenute da colata importate da Liebherr presentano notevoli differenze fisiche e tecniche rispetto al prodotto fabbricato dal produttore dell’Unione denunciante e sono utilizzate in applicazioni specifiche diverse. In particolare, rispetto al processo di stampaggio/laminazione, il processo di colata offre una maggiore flessibilità di progettazione, che consente una diversa distribuzione e ottimizzazione delle sollecitazioni. Di conseguenza, le STS ottenute da colata offrono proprietà meccaniche che non sempre possono essere conseguite mediante stampaggio, in particolare quando la distribuzione del peso, le cavità interne e la presenza di geometrie complesse resistenti alle sollecitazioni sono fondamentali, come nel caso di applicazioni ad alte prestazioni quali le gru per il sollevamento di carichi pesanti. I prodotti del denunciante sono invece fabbricati tagliando a misura i profilati in acciaio stampati/laminati e hanno pertanto una struttura molto più semplice e uniforme. Inoltre una caratteristica fondamentale dei prodotti del denunciante è la presenza di denti, di cui i prodotti importati da Liebherr sono privi, in quanto non sono importanti per gli usi specifici cui essi sono destinati. (37) Si è ritenuto che i prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione presentino caratteristiche tecniche e fisiche fondamentali diverse da quelle dei prodotti importati da Liebherr. (38) Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, l’inchiesta ha rivelato che questo tipo di STS non è attualmente prodotto dall’industria dell’Unione, né può esserlo nell’immediato futuro. Per quanto riguarda il denunciante, ciò richiederebbe ingenti investimenti la cui realizzazione nel breve o medio termine appare assai improbabile. Oltretutto il denunciante non ha sostenuto di essere in grado di produrre questo tipo di STS, né ha fornito elementi di prova al riguardo. Pertanto il fascicolo dell’inchiesta non conteneva elementi di prova del fatto che il denunciante avesse intenzione di produrre questo tipo di prodotto nell’immediato futuro. Nel caso di Italtractor, un produttore dell’Unione che non ha sostenuto la denuncia, l’inchiesta ha dimostrato che, benché producesse alcuni tipi di STS ottenute da colata, il tipo da questi fabbricato non era in concorrenza con i prodotti fabbricati dai produttori esportatori cinesi (come il prodotto importato da Liebherr). Anche in questo caso, il fascicolo dell’inchiesta non ha portato alla luce informazioni o elementi di prova del fatto che Italtractor sarebbe in grado di produrre questo tipo di prodotto e che potrebbe produrlo nell’immediato futuro. Lo stesso vale per il terzo produttore dell’Unione, che ha fornito una dichiarazione precisando, contrariamente a quanto affermato dal denunciante, di non essere attualmente in possesso di tecnologia di colata per la produzione di suole in acciaio ottenute per colata e di non essere pertanto in grado di fabbricare il tipo di prodotto importato da Liebherr. (39) Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui il semplice fatto che l’industria dell’Unione non produceva questo tipo di STS potrebbe costituire di per sé una conseguenza del dumping pregiudizievole causato dalle importazioni cinesi, non è stato presentato alcun elemento di prova per suffragarla. Ad esempio, il produttore dell’Unione denunciante non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto di avere prodotto tale tipo di STS in passato e di averne dovuto interrompere la produzione a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Oltretutto non disponeva dei macchinari e del processo di produzione adeguati per iniziare a produrre STS ottenute da colata nell’immediato futuro. L’aver affermato di produrre diverse migliaia di configurazioni distinte di STS non inficia il fatto che fabbricasse le STS in questione a partire da profilati in acciaio laminato e non mediante colata e che non producesse il prodotto specifico importato da Liebherr. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (40) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le STS ottenute da colata importate da Liebherr dovrebbero essere escluse dall’ambito della presente inchiesta. Il tipo di prodotto da escludere consiste di suole in acciaio con una lunghezza superiore a 380 mm, un’altezza di 140 mm e un peso di 118 kg, prive di denti di qualsiasi forma di dimensione pari o superiore a 1 mm. (41) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Italtractor ha chiesto l’esclusione delle STS ottenute da stampaggio, in quanto non possono essere prodotte dal denunciante a causa delle loro presunte diverse caratteristiche tecniche derivanti da un processo di produzione differente. Italtractor ha affermato che le STS ottenute da stampaggio avevano una forma finale con denti curvi, mentre i denti prodotti dal denunciante erano diritti. Italtractor ha inoltre sostenuto che le STS ottenute da stampaggio avevano una maggiore flessibilità progettuale, che consentiva variazioni di altezza lungo la lunghezza delle STS, garantendo una distribuzione ottimizzata dell’acciaio e resistenza alla flessione. Italtractor ha altresì affermato che l’esclusione di questo tipo di prodotto seguiva la stessa logica dell’esclusione delle STS ottenute da colata e avrebbe potuto essere dedotta dalle sue precedenti osservazioni. (42) La richiesta è tuttavia pervenuta in una fase molto avanzata dell’inchiesta. Sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta, la Commissione ha constatato che le STS ottenute da stampaggio hanno lo stesso uso o un uso simile di altri tipi del prodotto in esame, il che non giustificherebbe un’esclusione del prodotto. In effetti, il denunciante produceva una varietà di tipi diversi di STS utilizzate in varie macchine movimento terra. In questa fase avanzata dell’inchiesta la Commissione non è stata in grado di stabilire se le STS ottenute da stampaggio si differenziassero effettivamente sotto il profilo tecnico da quelle prodotte dal denunciante in misura tale da costituire un prodotto differente utilizzato in applicazioni diverse. Oltre a ciò, nel mercato dell’Unione era presente un terzo produttore che non ha collaborato, ma la Commissione non è stata in grado di verificare se producesse STS ottenute da stampaggio e quindi se vi fossero altri fornitori di tale tipo di STS nel mercato dell’Unione. Anche nel caso in cui nell’Unione non siano prodotte, le STS ottenute da stampaggio rientrano chiaramente nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio. Italtractor non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che le STS ottenute da stampaggio non siano in concorrenza con le STS prodotte dall’industria dell’Unione. Le STS ottenute da stampaggio costituiscono pertanto un tipo di STS che può in qualche misura sostituire le STS prodotte dall’industria dell’Unione e pertanto tra i due prodotti esiste un certo grado di concorrenza e pressione concorrenziale. Ne consegue che la richiesta di esclusione del prodotto presentata da Italtractor non solo era impossibile da verificare in questa fase dell’inchiesta, ma era anche priva di fondamento. (43) Si osserva peraltro che ciascuna richiesta di esclusione dalla definizione del prodotto deve essere esaminata nella sua specificità e nella fattispecie concreta e che le conclusioni formulate in relazione a un tipo di prodotto non possono essere recepite nella richiesta di esclusione di altri tipi di prodotto. In questa fase avanzata dell’inchiesta, la Commissione non è in grado di valutare ulteriormente la fondatezza della richiesta di esclusione. La Commissione osserva che le precedenti comunicazioni di Italtractor non contenevano alcuna richiesta di esclusione del prodotto. Tali richieste devono essere chiare e fornire informazioni e prove complete atte a dimostrare che un’esclusione è possibile e giustificata. Non ci si può attendere dalla Commissione la «deduzione» che dichiarazioni generali contrarie all’istituzione di misure su determinati tipi di prodotto corrispondano a richieste di esclusione di prodotti. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (44) Linser, un importatore e utilizzatore di STS, ha chiesto l’esclusione di un tipo specifico di STS importato dalla Cina, ossia STS con estremità ricurve, in quanto le STS prodotte dall’industria dell’Unione presentavano alcuni svantaggi tecnici rispetto alle STS importate dalla Cina. Tale società non ha suffragato la propria richiesta con elementi di prova sufficienti. In particolare, l’inchiesta non ha potuto confermare che tali prodotti non fossero o non potessero essere fabbricati dall’industria dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (45) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Linser ha ribadito la richiesta di escludere le STS con estremità ricurve, in quanto non possono essere prodotte dall’industria dell’Unione. (46) Tuttavia, non essendo stati presentati ulteriori elementi di prova concreti, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 25 a 28 del regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (47) USCO, un importatore e utilizzatore di STS, ha chiesto l’esclusione di STS con soprassuole in gomma, in quanto non sono prodotte nel mercato dell’Unione. La società ha affermato che il prodotto era costituito da una struttura in acciaio rivestita di gomma, e che l’acciaio contenuto nel prodotto rappresentava meno del 15 % del suo valore complessivo. (48) Il denunciante ha osservato, come indicato al considerando 29, che tale richiesta è stata presentata oltre il termine indicato nell’avviso di apertura e che, prima di presentarla, la società non aveva collaborato nel corso dell’inchiesta. Il denunciante ha inoltre affermato che il prodotto importato da USCO rientra nella definizione del prodotto e, nonostante lievi differenze tecniche o fisiche, è intercambiabile dal punto di vista commerciale con i prodotti fabbricati nell’Unione. Come indicato al considerando 31, il denunciante ha sostenuto che una perfetta sostituibilità reciproca non è di per sé necessaria e che i prodotti possono comunque rientrare nella stessa definizione del prodotto. Ha inoltre affermato, seguendo lo stesso ragionamento esposto ai considerando da 31 a 34, che le STS con soprassuole in gomma hanno gli stessi usi finali e le stesse applicazioni principali di base. (49) La Commissione ha ritenuto che USCO non abbia fornito alcun elemento di prova a sostegno della propria argomentazione. In particolare, la descrizione del prodotto include esplicitamente le STS con soprassuole in gomma nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta e non è stato necessario affrontare in dettaglio le argomentazioni presentate dal denunciante. (50) Anche due controllate cinesi del gruppo Caterpillar, che sono esportatori di gruppi di cingoli e di STS (ma che non sono produttori di STS), hanno chiesto l’esclusione delle STS da loro esportate nell’Unione (come prodotto a sé stante o incorporato in gruppi di cingoli). Le società Caterpillar hanno affermato che le STS in questione sono realizzate su misura in base a loro rigorose specifiche tecniche. Hanno inoltre affermato che la produzione di tali STS richiede attrezzature specifiche, che richiedono investimenti significativi (0,5-1,5 milioni di EUR per ciascun prodotto) e che attualmente l’industria dell’Unione non possiede. (51) Il denunciante si è opposto a tale richiesta sostenendo, analogamente a quanto esposto ai considerando da 29 a 34, che i prodotti esportati dal gruppo Caterpillar presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche di base e gli stessi usi finali di base del prodotto fabbricato nell’Unione. Il semplice fatto che siano fabbricati utilizzando un altro processo di produzione o che non siano perfettamente intercambiabili con il prodotto fabbricato nell’Unione non è un motivo valido per escludere tali tipi di prodotto dalla definizione del prodotto, purché non rientrino in categorie di prodotti fondamentalmente diverse. Il denunciante ha aggiunto che la produzione su misura è una pratica standard nelle catene di approvvigionamento industriali e non implica automaticamente che il prodotto in questione sia diverso sotto il profilo funzionale e commerciale dagli altri prodotti della stessa famiglia. (52) La Commissione ha ritenuto che il gruppo Caterpillar non abbia suffragato la propria argomentazione con elementi di prova sufficienti e non abbia dimostrato che il prodotto da esso esportato non sia intercambiabile con il prodotto fabbricato nell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta e non è stato necessario affrontare in dettaglio le argomentazioni presentate dal produttore dell’Unione autore della denuncia. (53) Secondo quanto affermato da Astrak, le STS che importa sono principalmente destinate al mercato post-vendita, mentre le STS prodotte e vendute dal denunciante sono destinate al mercato dei costruttori di apparecchiature originali (OEM). Avrebbero pertanto usi finali diversi e non dovrebbero essere considerate prodotti simili. Tale società non ha fornito elementi di prova del fatto che i prodotti da essa importati presentassero caratteristiche tecniche, fisiche o chimiche significativamente diverse rispetto al prodotto oggetto dell’inchiesta e non ha neanche illustrato in che misura i prodotti fossero utilizzati in applicazioni diverse. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (54) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Astrak ha osservato che l’unico produttore dell’UE, Duferco, non è in grado di fabbricare tutti i tipi di prodotto che saranno soggetti al dazio, comprese le suole ricurve o dotate di alette, o le suole con rivestimento in gomma. (55) L’importatore non ha tuttavia fornito ulteriori elementi a sostegno di tale argomentazione, che è stata pertanto respinta. (56) In assenza di altre osservazioni riguardanti il prodotto oggetto dell’inchiesta, il prodotto in esame, il prodotto simile e la definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 25 a 35 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (57) Non sono pervenute osservazioni in merito alla procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e pertanto sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 36 a 40 del regolamento provvisorio. 3.2. Valore normale (58) Non sono pervenute osservazioni in merito alle risultanze di cui ai considerando da 41 a 43 del regolamento provvisorio, che sono pertanto confermate. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (59) Non sono pervenute osservazioni in merito all’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e pertanto sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 44 a 86 del regolamento provvisorio. 3.2.2. Paese rappresentativo (60) Non sono pervenute osservazioni in merito alle risultanze di cui ai considerando da 87 a 101 del regolamento provvisorio, che sono pertanto confermate. 3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni Gas naturale (61) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Caterpillar ha affermato che il valore di riferimento per il gas in Turchia utilizzato nel calcolo del valore normale era troppo elevato rispetto ai prezzi del gas nel suo impianto di produzione in Francia. (62) La Commissione ha osservato innanzitutto che tale argomentazione è stata addotta ben oltre la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulla nota unica al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale, che era il 25 novembre 2024. In ogni caso, la Commissione ha anche rilevato che, come indicato al considerando 110 del regolamento provvisorio, il valore di riferimento per il gas era basato sull’Istituto turco di statistica e rispecchiava il prezzo del gas per gli utilizzatori industriali. Il prezzo del gas utilizzato costituiva pertanto un valore di riferimento ragionevole e affidabile per i prezzi pagati da un produttore in Turchia. A parte ritenere che i prezzi fossero troppo elevati rispetto ai prezzi del gas in Francia, il gruppo Caterpillar non ha spiegato perché o in quale misura il valore di riferimento per il gas non sarebbe corretto. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (63) Il gruppo Caterpillar ha altresì affermato che i prezzi del gas utilizzati non erano attendibili e avevano determinato una sovrastima del valore normale, in quanto l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno utilizzato per aggiornare i prezzi al periodo dell’inchiesta non rifletteva l’andamento effettivo dei prezzi del gas in Turchia. Al fine di mostrare l’andamento dei prezzi del gas in Turchia, il gruppo Caterpillar ha fornito una relazione di PriceWaterhouseCoopers («PwC») ( 10 ) . (64) Il denunciante ha contestato tale affermazione, sottolineando come l’attendibilità e l’obiettività dei dati provenienti dall’Istituto turco di statistica fossero confermate nella prassi consolidata della Commissione. Secondo il denunciante i dati forniti dal gruppo Caterpillar, ossia la relazione PwC, non si basano su dati primari, ma provengono da fonti di terzi non specificate. PwC, in quanto società di consulenza privata, non avrebbe lo stesso livello di accesso alle serie di dati nazionali verificate, e la relazione prodotta non avrebbe la stessa autorità istituzionale. Non vi sarebbe pertanto motivo di considerare i risultati della relazione PwC più ragionevoli rispetto alle statistiche nazionali ufficiali presentate da una fonte governativa. (65) Come indicato al considerando 51, l’argomentazione del gruppo Caterpillar è stata addotta ben oltre la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulla nota unica al fascicolo relativo alle fonti per la determinazione del valore normale, che era il 25 novembre 2024. In ogni caso, la Commissione ha fatto ricorso all’indicizzazione perché l’Istituto turco di statistica ha smesso di pubblicare i prezzi del gas nel 2022 e l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno è stato considerato il più appropriato per tale indicizzazione. I dati sui prezzi del gas presentati dal gruppo Caterpillar non riguardavano il periodo dell’inchiesta e non potevano pertanto essere considerati più accurati di quelli indicati nell’indice dei prezzi alla produzione. Peraltro, per una delle fonti della relazione PwC (la borsa dell’energia di Istanbul – EPİAŞ o EXIST), il prezzo di riferimento interno è un prezzo generale risultante da una media ponderata dei prezzi. Pertanto, al contrario del valore di riferimento indicato dall’Istituto turco di statistica, non si tratta di un prezzo specifico per un operatore industriale. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (66) Il gruppo Caterpillar ha chiesto alla Commissione di fornire il livello delle spese generali di produzione utilizzate per la produzione di STS. (67) La Commissione ha ritenuto che la richiesta fosse giustificata e ha reso disponibile nel fascicolo pubblico il livello delle spese generali di produzione su cui si è basata. (68) Non essendo pervenute altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze di cui ai considerando da 102 a 119 del regolamento provvisorio. 3.3. Prezzo all’esportazione (69) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Caterpillar ha contestato la determinazione dei prezzi all’esportazione sulla base di una serie di fatture per la fornitura di dieci tipi di STS, emesse da cinque produttori esportatori nei confronti di utilizzatori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, come indicato nella denuncia. Il gruppo ha affermato che i dettagli completi di tali offerte e fatture non erano stati messi a disposizione delle parti interessate, che non erano state quindi in grado di presentare osservazioni sulla rappresentatività di tali offerte e/o fatture od osservazioni di altro genere. Secondo il gruppo Caterpillar, tali elementi di prova non avrebbero dovuto in ogni caso essere utilizzati e i prezzi all’esportazione avrebbero dovuto invece basarsi sulle informazioni fornite dalle autorità doganali di due Stati membri sui volumi delle importazioni di STS. A tale riguardo, il gruppo Caterpillar ha chiesto che alle parti interessate fosse comunicata una sintesi non riservata dei dati forniti dalle autorità doganali. (70) Contrariamente a quanto sostenuto dal gruppo Caterpillar, i dettagli delle offerte e/o delle fatture dei produttori esportatori cinesi sono stati resi disponibili nel fascicolo non riservato e l’argomentazione secondo cui tali informazioni non sono state divulgate è stata pertanto respinta. Per quanto riguarda le informazioni fornite dalle autorità doganali, la Commissione ha informato il gruppo Caterpillar che le risposte delle autorità doganali erano per loro natura riservate e non potevano essere sintetizzate. Le risposte non hanno consentito alla Commissione di determinare il volume o i prezzi delle importazioni ai fini dell’inchiesta. L’argomentazione secondo cui i prezzi all’esportazione avrebbero dovuto basarsi sulle informazioni fornite dalle autorità doganali nazionali è stata pertanto respinta. (71) Non sono pervenute altre osservazioni in merito alla determinazione del prezzo all’esportazione e la Commissione ha pertanto confermato le risultanze di cui al considerando 120 del regolamento provvisorio. 3.4. Confronto (72) Non sono pervenute osservazioni in merito al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione; la Commissione ha pertanto confermato le risultanze di cui ai considerando da 121 a 124 del regolamento provvisorio. 3.5. Margine di dumping (73) In assenza di osservazioni sul calcolo del margine di dumping, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando da 125 a 127 del regolamento provvisorio. (74) I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo (%) Tutte le importazioni originarie del paese interessato 62,5 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (75) In assenza di osservazioni relative alla definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato la propria conclusione di cui ai considerando 128 e 129 del regolamento provvisorio. 4.2. Consumo dell’Unione (76) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Caterpillar ha criticato il fatto che la determinazione del consumo dell’Unione si basasse interamente sulla metodologia e sui dati forniti dal denunciante. Secondo il gruppo, la metodologia utilizzata per il calcolo del consumo dell’Unione non era stata adeguatamente verificata e la Commissione non aveva chiesto il parere di altre parti sulle ipotesi formulate dal denunciante. Il gruppo Caterpillar ha contestato alcune ipotesi riguardanti la percentuale di escavatori nelle macchine cingolate e la frequenza di sostituzione delle STS e ha fornito ipotesi diverse da quelle del denunciante. (77) Le informazioni in base alle quali la Commissione ha determinato il consumo totale di STS nell’Unione sono state incluse nella versione non riservata della denuncia e rese disponibili nel fascicolo non riservato a partire dal giorno dell’apertura dell’inchiesta. Tutte le parti che si sono registrate come parti interessate hanno avuto accesso al fascicolo e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha inoltre comunicato nel regolamento provvisorio la metodologia per determinare il consumo di STS nell’Unione e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. L’argomentazione secondo cui la Commissione non ha chiesto il parere delle parti interessate è pertanto respinta. (78) Il gruppo Caterpillar non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno delle proprie ipotesi e non ha dimostrato che esse sarebbero più appropriate di quelle utilizzate dal denunciante. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (79) In assenza di altre osservazioni per quanto riguarda il consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando da 130 a 133 del regolamento provvisorio. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (80) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Caterpillar, come già indicato al considerando 69, ha chiesto alla Commissione di fornire una sintesi non riservata delle informazioni ricevute dalle autorità doganali di due Stati membri in merito ai volumi delle importazioni di STS. Come indicato al considerando 70, le risposte delle autorità doganali erano per loro natura riservate e non potevano essere sintetizzate. Le risposte non hanno consentito alla Commissione di determinare i volumi o i prezzi all’importazione ai fini dell’inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (81) In assenza di altre osservazioni in relazione al volume e alla quota di mercato delle importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni riportate ai considerando da 134 a 137 del regolamento provvisorio. 4.4. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (82) Come indicato al considerando 69, in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Caterpillar ha sostenuto che la Commissione non aveva divulgato le informazioni contenute nella denuncia in base alle quali aveva stabilito i prezzi all’importazione di STS. Tali informazioni consistevano in una serie di fatture e offerte di cinque produttori esportatori cinesi di STS. Come indicato al considerando 70, tali informazioni erano incluse nel fascicolo non riservato dell’inchiesta e l’argomentazione è stata pertanto respinta. (83) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Caterpillar ha altresì sostenuto che i prezzi all’importazione dovrebbero basarsi sulle informazioni ricevute dalle autorità doganali, come indicato al considerando 69, che sarebbero una base migliore rispetto alla serie di fatture incluse nella denuncia. Ha inoltre sostenuto che tali informazioni dovrebbero essere divulgate in forma sintetica alle parti interessate. (84) Come indicato ai considerando 70 e 80, le informazioni fornite dalle autorità doganali in questione erano per loro natura riservate e non potevano essere sintetizzate. In ogni caso non è stato possibile stabilire il volume e i prezzi all’importazione di STS sulla base di tali informazioni, che quindi non sono state utilizzate per determinare il prezzo all’importazione. (85) Le argomentazioni formulate dal gruppo Caterpillar a tale riguardo sono state pertanto respinte. (86) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti i prezzi delle importazioni dal paese interessato e l’undercutting dei prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 138 a 143 del regolamento provvisorio. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione (87) In assenza di osservazioni relative alla situazione economica dell’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 144 a 177 del regolamento provvisorio. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (88) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato nella fase provvisoria se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono i seguenti: le importazioni da paesi terzi e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (89) In assenza di osservazioni relative agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 179 a 181 del regolamento provvisorio. 5.2. Effetti di altri fattori (90) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Italtractor ha affermato che il calo delle vendite, del volume di produzione e dell’occupazione è stato causato da una contrazione globale dei settori dell’edilizia e dell’agricoltura e solo in parte dalle importazioni dalla Cina [e dalla Repubblica di Corea («Corea»)]. (91) Tale società non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di questa affermazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, nel periodo in esame il consumo di STS nell’Unione è aumentato del 3 %, il che non indica una contrazione della domanda sul mercato dell’Unione. Durante questo periodo la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 23 %, passando dal 49 % nel 2021 al 59 % nel periodo dell’inchiesta (ossia in misura pari a 10 punti percentuali). Tale aumento è avvenuto a scapito dell’industria dell’Unione, che ha perso una quota di mercato del 42 % (dal 31 % nel 2021 al 18 % nel periodo dell’inchiesta) (ossia 13 punti percentuali). L’argomentazione secondo cui il pregiudizio è stato causato da una contrazione della domanda nell’industria dell’Unione è stata pertanto respinta. (92) Come indicato nella tabella 12 del regolamento provvisorio, nel periodo in esame le importazioni dalla Corea presentavano livelli molto bassi rispetto alle importazioni cinesi e le quote di mercato sono rimaste relativamente stabili (tra il 3 % e il 5 %). Il prezzo medio all’importazione dalla Corea ha registrato una tendenza al rialzo (+ 20 % durante il periodo in esame) ed è rimasto superiore al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione per tutto il periodo in esame. Le importazioni di STS coreane non hanno pertanto causato alcun pregiudizio all’industria dell’Unione. L’argomentazione secondo cui il pregiudizio è stato in parte causato dalle importazioni di STS dalla Corea è stata pertanto respinta. (93) Astrak ha sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato non tanto dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina quanto da un calo del mercato OEM nell’Unione. Tale argomentazione non è stata corroborata dai dati dell’inchiesta. Come indicato nelle tabelle 3 e 6 del regolamento provvisorio, le importazioni cinesi hanno conquistato una quota di mercato significativa (+10 punti percentuali) a scapito dell’industria dell’Unione, la cui quota di mercato si è ridotta in modo significativo (-13 punti percentuali) durante il periodo in esame, mentre nello stesso periodo il consumo dell’Unione è cresciuto del 3 % (tabella 2 del regolamento provvisorio). Si ricorda che nel periodo in esame i prezzi all’importazione sono diminuiti (tabella 4 del regolamento provvisorio), registrando un notevole undercutting (del 28,8 %) rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione (considerando 143 del regolamento provvisorio). Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (94) Astrak ha inoltre affermato che la perdita di posti di lavoro è dovuta all’investimento in macchinari che hanno sostituito la forza lavoro e non alle importazioni cinesi. Questa affermazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova. Come stabilito al considerando 172 del regolamento provvisorio, durante il periodo in esame il livello degli investimenti è rimasto complessivamente basso e gli investimenti effettuati sono serviti principalmente per migliorare l’efficienza e per mantenere gli impianti esistenti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (95) Astrak ha altresì affermato che i prezzi cinesi erano in linea con l’andamento dei prezzi mondiali dell’acciaio e del costo dell’energia in Cina. I livelli delle scorte erano una conseguenza del calo della domanda sul mercato OEM. Anche in questo caso, tali affermazioni non erano corroborate da elementi di prova. Per quanto riguarda i costi, la Commissione ha stabilito che l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita in linea con l’aumento dei costi a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (96) In assenza di altre argomentazioni sul nesso di causalità, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 182 a 191 del regolamento provvisorio. 6. LIVELLO DELLE MISURE (97) In assenza di osservazioni relative al livello delle misure, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 192 a 202 del regolamento provvisorio. (98) In base alla valutazione di cui sopra, è opportuno fissare i dazi antidumping definitivi come segue, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Paese Società Margine di dumping (%) Margine di pregiudizio (%) Dazio antidumping definitivo (%) Cina Tutte le importazioni originarie del paese interessato 62,5 63,8 62,5 7. INTERESSE DELL’UNIONE (99) In seguito alla comunicazione preventiva, alla divulgazione provvisoria delle informazioni e alla pubblicazione del regolamento provvisorio, varie parti interessate si sono manifestate per presentare osservazioni riguardanti l’interesse dell’Unione. La Commissione ha tenuto conto di tali argomentazioni e le ha valutate in dettaglio nel prosieguo del testo. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (100) In seguito alla comunicazione preventiva e alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Italtractor ha affermato che l’istituzione di misure andrebbe a vantaggio delle importazioni coreane piuttosto che dell’industria dell’Unione. Secondo Italtractor, le importazioni coreane, su cui non sarà applicato alcun dazio, si indirizzeranno verso i clienti dell’Unione a scapito delle sue vendite di STS sul mercato dell’Unione. Italtractor ha fornito alcune informazioni relative alla propria produzione, nonché agli acquisti presso il denunciante e alle sue importazioni dalla Cina. Ha inoltre fornito informazioni sulle rivendite di STS. (101) Si ricorda in primo luogo che Italtractor non ha collaborato in qualità di produttore dell’Unione, né di importatore di STS, compilando il questionario destinato a tali parti. Le informazioni fornite in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni erano molto limitate e non potevano più essere verificate. Inoltre non suffragavano le argomentazioni formulate. Per quanto riguarda le importazioni di STS coreane, come indicato al considerando 92, tali importazioni sono rimaste a livelli bassi e a prezzi superiori al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione durante tutto il periodo in esame. Le importazioni coreane non hanno pertanto causato alcun pregiudizio all’industria dell’Unione durante il periodo in esame. (102) Come indicato al considerando 205 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che il dazio avrebbe come conseguenza un aumento dei livelli dei prezzi delle importazioni cinesi e quindi consentirebbe all’industria dell’Unione di liberarsi dalla contrazione dei prezzi causata da tali importazioni. L’argomentazione secondo cui l’industria dell’Unione non trarrebbe vantaggio dall’istituzione di misure è stata pertanto respinta. (103) In assenza di ulteriori osservazioni relative all’interesse dell’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 205 a 208 del regolamento provvisorio. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali (104) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un importatore, Verhoeven, ha affermato che l’istituzione di dazi determinerebbe un’inflazione dei prezzi, ossia in un aumento del prezzo di acquisto delle STS per gli importatori, con conseguenze dirette sui loro margini e sul prezzo finale per i loro clienti nell’UE. Tale argomentazione non era suffragata da alcun elemento di prova. Verhoeven non ha collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario e si è manifestato solo in una fase molto avanzata dell’inchiesta. Non ha fornito dati a sostegno delle proprie argomentazioni, che sono state pertanto respinte. (105) In assenza di altre osservazioni relative all’interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 209 a 212 del regolamento provvisorio. 7.3. Interesse degli utilizzatori (106) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Caterpillar ha sostenuto che l’interesse dei produttori dei gruppi di cingoli e dei gruppi di cingoli completi non è stato preso in considerazione nel regolamento provvisorio. Ha affermato che le risultanze non tenevano conto degli effetti negativi dell’istituzione di dazi su tali utilizzatori e sull’industria delle macchine movimento terra. Secondo il gruppo, i dazi comporterebbero un aumento dei prezzi per i gruppi di cingoli e i gruppi di cingoli completi che inciderebbe negativamente sulla domanda di tali prodotti nell’Unione, nonché sui mercati (di esportazione) di paesi terzi. L’istituzione dei dazi non sarebbe pertanto nell’interesse generale dell’Unione. (107) Il gruppo Caterpillar non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Nessuno dei produttori di gruppi di cingoli o di gruppi di cingoli completi ha collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario. La Commissione non è stata pertanto in grado di determinare l’eventuale impatto potenziale del dazio sui volumi di rivendita o sui prezzi dei gruppi di cingoli e dei gruppi di cingoli completi nell’Unione o nei paesi terzi, né l’eventuale incidenza sulla redditività delle società. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (108) Astrak ha affermato che le misure determineranno forti aumenti dei prezzi sul mercato dell’Unione che incideranno in modo sproporzionato sugli utilizzatori. L’argomentazione non era suffragata da alcun elemento di prova ed è stata pertanto respinta. (109) In assenza di ulteriori osservazioni relative all’interesse degli utilizzatori, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 213 a 216 del regolamento provvisorio. 7.4. Approvvigionamento sul mercato dell’Unione (110) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, uno degli importatori, Verhoeven, ha affermato che il denunciante non sarebbe disposto e/o non sarebbe in grado di fornire tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli che devono essere fabbricati secondo requisiti specifici. Ha inoltre dichiarato che in precedenza il denunciante si era rifiutato di fornire STS. La parte ha inoltre affermato che la capacità produttiva del denunciante non può soddisfare l’intera domanda nell’Unione e che, se fossero istituiti dazi antidumping, l’offerta di STS nell’Unione risulterebbe limitata e i tempi di consegna si allungherebbero, a scapito degli acquirenti nell’Unione. A suo avviso, avendo una capacità produttiva limitata, il denunciante darebbe priorità alla consegna di «volumi standard», a scapito degli acquirenti nell’Unione che dipendono da prodotti specializzati e personalizzati. Analogamente, Astrak ha affermato che in passato il denunciante si era rifiutato di rifornirlo, o aveva applicato tempi di consegna lunghi e prezzi elevati, e che si sarebbero verificate carenze di offerta sul mercato dell’Unione. (111) Nessuna di queste affermazioni era suffragata da elementi di prova sufficienti e la Commissione le ha pertanto respinte. In ogni caso, l’obiettivo dei dazi antidumping non è quello di chiudere il mercato dell’Unione alle importazioni da paesi terzi, bensì di ripristinare condizioni di parità. Nel caso di specie, le STS sono esportate nell’Unione da diversi altri paesi terzi e tali esportazioni potranno ancora entrare nell’Unione senza essere soggette a dazi antidumping. Tutte le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. (112) In assenza di altre osservazioni in merito all’approvvigionamento sul mercato dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 217 a 219 del regolamento provvisorio. 7.5. Altre argomentazioni (113) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Italtractor ha sostenuto che il denunciante è l’unico produttore dell’Unione di profilati in acciaio nell’Unione utilizzati nella produzione di STS e che l’istituzione di misure creerà un monopolio sul mercato dell’Unione. Ciò darebbe al denunciante la possibilità di aumentare i propri prezzi di vendita a scapito degli acquirenti nell’Unione. Analogamente, Verhoeven e Astrak hanno affermato che il denunciante deteneva un monopolio (de facto) nell’Unione e che le misure potrebbero creare una situazione di mercato sleale, in quanto elimineranno la concorrenza dei mercati di altri paesi terzi. Astrak ha affermato che il denunciante ha abusato della sua posizione sul mercato dell’Unione, creando un contesto economico insicuro per il cliente finale; inoltre, facendo riferimento alla giurisprudenza precedente, ha affermato che la Commissione aveva il dovere di valutare tale aspetto a norma dell’articolo 21 del regolamento di base. (114) Nessuna di tali argomentazioni era suffragata da elementi di prova. L’inchiesta ha dimostrato che sul mercato dell’Unione sono presenti altri due produttori dell’Unione e che vi sono state importazioni nell’Unione da una serie di altri paesi terzi, quali Turchia, Corea e India, che complessivamente nel periodo dell’inchiesta rappresentavano una quota di mercato del 23 %. Pertanto l’argomentazione secondo cui l’istituzione di misure consentirebbe al denunciante di avere il monopolio nell’Unione determinando una situazione di mercato sleale è stata respinta. (115) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Astrak e Italtractor hanno ribadito la loro argomentazione in merito alla possibile creazione di un monopolio a motivo delle misure e del possibile configurarsi di una situazione di mercato sleale. (116) Astrak non ha fornito ulteriori elementi di prova sostanziali a sostegno della propria argomentazione, che è stata pertanto respinta. (117) Italtractor ha contestato il fatto che la sua affermazione non fosse stata suffragata da elementi di prova sufficienti, ricordando gli elementi di prova quantitativi forniti in relazione alle STS acquistate dal denunciante e sostenendo che altre parti interessate hanno presentato argomentazioni analoghe. (118) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Italtractor ha fornito informazioni sulla propria produzione, sulle proprie importazioni e vendite di STS, nonché sugli acquisti di profilati in acciaio. Italtractor ha affermato che il denunciante è integrato verticalmente, ossia produce profilati in acciaio che costituiscono un fattore produttivo essenziale delle STS. Italtractor ha osservato che il denunciante utilizza i profilati in acciaio nel proprio processo di produzione e li vende anche a terzi come Italtractor, con i quali è al tempo stesso in concorrenza nella vendita di STS sul mercato dell’Unione. A sostegno della sua argomentazione, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni Italtractor ha fornito informazioni sui prezzi di acquisto dei profilati in acciaio e dati relativi ai costi delle STS. (119) Le informazioni fornite da Italtractor in seguito alla divulgazione provvisoria e finale delle informazioni non hanno suffragato le sue argomentazioni e non hanno potuto inficiare le risultanze della Commissione di cui al considerando 114. Il semplice fatto che i fattori produttivi provenienti da fornitori diversi abbiano prezzi differenti e che tali prezzi possano aumentare (o diminuire) a seconda del fornitore non avvalora, di per sé, l’affermazione di una potenziale posizione monopolistica del denunciante. Quanto alla presunta posizione monopolistica di Duferco in merito alle STS, non è stato possibile trarre conclusioni specifiche sulla base delle informazioni fornite riguardo agli acquisti e alle importazioni di STS. Inoltre Italtractor non ha mai collaborato pienamente all’inchiesta, quantomeno non in misura tale da consentire alla Commissione di verificare i dati forniti. Le argomentazioni presentate al riguardo sono state pertanto respinte. (120) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Verhoeven ha inoltre sostenuto che le misure sarebbero contrarie all’interesse generale dell’Unione in quanto sarebbero in contrasto con i principi di un mercato aperto, equo e competitivo. Tuttavia le misure antidumping mirano a contrastare le pratiche commerciali sleali e a ripristinare condizioni di parità nell’Unione. Non sono pertanto in contraddizione con un mercato aperto, equo e competitivo. La presente inchiesta ha accertato l’esistenza di pratiche di dumping significative in relazione alle importazioni cinesi, che stanno arrecando un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Non vi erano motivi di interesse dell’Unione per astenersi dall’istituzione delle misure. L’istituzione di misure è pertanto giustificata a norma del regolamento di base. L’inchiesta ha inoltre evidenziato che il mercato dell’Unione è un mercato aperto in cui le importazioni entrano nell’Unione da diversi mercati di altri paesi terzi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (121) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la stessa parte ha altresì sostenuto che il denunciante utilizzerebbe in modo improprio lo strumento antidumping per eliminare la concorrenza e proteggere il mercato dell’Unione dalla concorrenza. Per i motivi di cui al considerando 120, tale argomentazione è stata respinta. Il denunciante ha peraltro presentato alla Commissione una denuncia ben documentata, contenente sufficienti elementi di prova prima facie ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, in base ai quali la Commissione ha deciso che l’apertura della presente inchiesta era giustificata. (122) Verhoeven ha infine affermato che il denunciante stesso esporterebbe prodotti siderurgici verso i mercati di paesi terzi, applicando in tal modo due pesi e due misure. Tuttavia il fatto che un produttore dell’Unione esporti verso altri paesi terzi è irrilevante e non è in contraddizione con la richiesta di protezione dalle pratiche commerciali sleali nell’Unione. L’esportazione verso altri paesi terzi non incide in alcun modo sul diritto del denunciante di presentare una denuncia con la quale chiede l’apertura di un’inchiesta antidumping nell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (123) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Liebherr ha sostenuto che la Commissione dovrebbe concedergli un’esenzione giustificata dall’uso finale per quanto riguarda le importazioni dalla Cina di STS ottenute da colata. Poiché la Commissione ha concluso, come indicato ai considerando da 27 a 40, che detti prodotti non dovrebbero essere inclusi nella definizione del prodotto, tale argomentazione è risultata superflua. 7.6. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (124) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti l’interesse dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 220 a 222 del regolamento provvisorio. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (125) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (126) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese Società Dazio antidumping definitivo (%) Cina Tutte le importazioni originarie del paese interessato 62,5 (127) L’aliquota antidumping specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta e rispecchia pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta. Tale aliquota si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato. (128) Come spiegato al considerando 227 del regolamento provvisorio, poiché le STS vendute come parte di prodotti assemblati, quali i gruppi di cingoli o i gruppi di cingoli completi, rientrano nella definizione del prodotto, i dazi istituiti su tali prodotti assemblati importati nell’Unione dal paese interessato dovrebbero riflettere solo il valore delle STS. La Commissione ha stabilito in via provvisoria una percentuale media del valore corrispondente alle STS incorporate nei prodotti assemblati, pari al 55 % del valore di un gruppo di cingoli e al 50 % del valore di un gruppo di cingoli completo. (129) Diverse parti hanno sostenuto che tali percentuali erano state sovrastimate e hanno chiesto che fossero riesaminate. Una delle parti, il gruppo Caterpillar, ha affermato che non dovrebbe essere riscosso alcun dazio sulle STS incorporate nel prodotto assemblato. Nello specifico, secondo il gruppo Caterpillar la Commissione non può istituire dazi antidumping sui gruppi di cingoli e sui gruppi di cingoli completi, ma soltanto sulle STS a sé stanti, in quanto la Commissione non ha esaminato l’impatto delle importazioni sui produttori dell’Unione di gruppi di cingoli e di gruppi di cingoli completi e non ha considerato i produttori cinesi di gruppi di cingoli e di gruppi di cingoli completi come produttori esportatori ai fini dell’inchiesta. A sostegno della propria argomentazione, il gruppo Caterpillar ha fatto riferimento alla relazione del panel dell’OMC relativa alla causa CE – Salmone (Norvegia) ( 11 ) e alla sentenza del Tribunale nella causa JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio ( 12 ) . (130) Il denunciante ha espresso disaccordo con il parere del gruppo Caterpillar secondo cui i dazi antidumping non possono essere istituiti sui gruppi di cingoli e sui gruppi di cingoli completi, sottolineando che le STS assemblate in cingoli a catena, compresi i gruppi di cingoli e i gruppi di cingoli completi, sono state incluse nella definizione del prodotto. Il denunciante ha inoltre contestato l’interpretazione del gruppo Caterpillar della sentenza del Tribunale nella causa JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio , in quanto tale sentenza riguardava l’estensione della definizione del prodotto a seguito di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e pertanto non è pertinente nel caso di specie. Il denunciante ha inoltre osservato che i dazi non sono istituiti sul prodotto assemblato nel suo complesso, bensì sulla componente STS dei prodotti assemblati. (131) In risposta alle argomentazioni formulate in merito al valore delle STS incorporate nei prodotti assemblati, il denunciante ha osservato che esse non erano suffragate da alcun elemento di prova e che dovrebbero pertanto essere respinte. Il denunciante ha inoltre contestato il fatto che il livello dei dazi provvisori fosse «sproporzionato», in quanto costituiva il risultato di calcoli oggettivi basati sugli elementi di prova raccolti durante l’inchiesta. Infine, il denunciante ha suggerito che, in alternativa alle percentuali stabilite in via provvisoria, al momento dell’importazione dei prodotti assemblati gli importatori dovrebbero dichiarare il valore delle STS e presentare alle autorità doganali una fattura in cui sia indicato il valore delle STS, accompagnata da una dichiarazione che confermi l’esattezza di tale valore. In caso di inadempienza, l’applicazione del dazio antidumping dovrebbe basarsi sulle soglie specificate nel regolamento provvisorio. (132) La Commissione ha ritenuto che i prodotti assemblati in quanto tali non rientrino effettivamente nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta e che i dazi antidumping non siano applicati su tali prodotti assemblati, ma solo sulle STS incorporate nel prodotto assemblato e importato nell’Unione. Tale considerazione è in linea con la prassi della Commissione in casi precedenti in cui il prodotto in esame era importato nell’Unione come prodotto assemblato ( 13 ) . (133) La Commissione ha inoltre ritenuto che i riferimenti alla relazione del panel dell’OMC relativa alla causa CE – Salmone (Norvegia) e alla sentenza del Tribunale nella causa JSC Kirovo–Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio non siano pertinenti nel caso di specie. La relazione del panel CE – Salmone (Norvegia) riguardava la definizione di industria interna ( 14 ) . La sentenza Kirovo riguardava la questione dell’estensione della definizione del prodotto al fine di contrastare l’elusione. Entrambi i casi attengono pertanto a questioni giuridiche diverse e non erano pertinenti per stabilire le modalità di applicazione del dazio antidumping nella presente inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (134) Per quanto riguarda la percentuale del valore delle STS nei prodotti assemblati, la Commissione ha riesaminato le informazioni disponibili dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni e ha ritenuto più opportuno, al fine di garantire che i dazi antidumping siano applicati solo alle STS, che il valore delle STS sia indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica per le importazioni di prodotti assemblati. (135) Al fine di garantire l’efficacia delle misure, la Commissione ha tuttavia ritenuto di fissare una soglia al di sotto della quale la percentuale del valore delle STS sul valore totale di un prodotto assemblato non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini dell’applicazione del dazio. La soglia è fissata alla percentuale più bassa indicata dalle parti interessate nel contesto della presente inchiesta, ossia al 31 % del valore totale di un cingolo a catena assemblato. (136) La disposizione non dovrebbe tuttavia applicarsi alle importazioni di gruppi di cingoli o di gruppi di cingoli completi, dato che le STS vendute come parte di componenti più grandi di un gruppo di cingoli completo, come i sottocarri o le macchine cingolate complete, non rientrano nella definizione del prodotto in quanto rappresentano solo una frazione relativamente piccola del valore complessivo di tali componenti di maggiori dimensioni. (137) La Commissione ha respinto la richiesta del denunciante di applicare il dazio antidumping sulla base delle soglie specificate nel regolamento provvisorio in caso di inadempienza da parte degli importatori. In effetti, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie le dichiarazioni di importazione forniscano una base più accurata per determinare il dazio da pagare, mentre la soglia minima basata sulle informazioni fornite dalle parti interessate risponde anche alla preoccupazione di una possibile inadempienza da parte degli importatori. (138) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, due società del gruppo Caterpillar hanno ribadito le loro osservazioni in merito all’applicazione del dazio ai gruppi di cingoli e ai gruppi di cingoli completi. Il produttore esportatore ha affermato che in questo caso l’approccio non è suffragato dalla precedente prassi della Commissione relativa ai «prodotti assemblati». Il gruppo Caterpillar ha fatto riferimento al caso relativo alle torri eoliche in acciaio ( 15 ) , in cui la Commissione ha valutato il dumping e il pregiudizio per il «prodotto assemblato» dopo aver esaminato nel dettaglio i costi di produzione di tutti i componenti, e in cui i dazi erano stati applicati al prodotto, anche assemblato. Il gruppo Caterpillar ha ripetutamente criticato l’approccio di istituire un dazio sui «prodotti assemblati» senza tenere conto dei costi di produzione di tutti gli altri componenti oltre all’unico componente soggetto a dazio e senza valutare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione di tali prodotti assemblati. Secondo il produttore esportatore, tale approccio era incompatibile con il regolamento antidumping di base. (139) Per quanto riguarda la sentenza Kirovo , pur convenendo che la causa riguardava l’estensione di un dazio antidumping esistente nell’ambito di un riesame, il gruppo Caterpillar ha ripetutamente affermato che il principio si applica comunque all’inchiesta. Secondo il gruppo, il principio su cui si è basato il Tribunale nella sentenza Kirovo è del tutto pertinente e si applica al caso di specie così come ai riesami per un’eventuale estensione. Il gruppo Caterpillar ha inoltre ritenuto che nel caso in esame fosse stato commesso lo stesso errore descritto nella relazione del panel dell’OMC nella causa CE – Salmone (Norvegia) , in quanto non era stato esaminato il pregiudizio o l’assenza di pregiudizio subito dalla parte dell’industria dell’Unione che produce gruppi di cingoli o gruppi di cingoli completi. (140) Il gruppo Caterpillar ha ribadito la richiesta di escludere dal dazio i gruppi di cingoli o i gruppi di cingoli completi. Nel caso in cui la Commissione dovesse comunque procedere all’applicazione del dazio sui gruppi di cingoli e sui gruppi di cingoli completi, l’esportatore ha chiesto di migliorarne l’applicazione. In primo luogo, l’esportatore ha ritenuto che il minimo del 31 % non sia giustificato, considerando che ai gruppi di cingoli sono collegati molti prodotti di cui le STS rappresentano una percentuale minore. Secondo l’esportatore, gli operatori dovrebbero poter beneficiare di una percentuale inferiore al 31 % se ciò rappresenta il valore effettivo delle STS. Il gruppo Caterpillar ha inoltre sostenuto che l’esclusione di tale beneficio sarebbe incompatibile con il principio generale di diritto dell’Unione della parità di trattamento, in virtù del quale situazioni analoghe non devono essere trattate in maniera diversa ( 16 ) . In secondo luogo, il gruppo Caterpillar ha argomentato che una percentuale fissa, come il 31 %, qualora debba essere fissata, dovrebbe essere utilizzata come livello standard, ossia una percentuale che si applica se il valore effettivo non è dichiarato, e non come livello minimo. Il produttore esportatore ha espresso preoccupazioni in merito all’applicazione pratica, che si risolverebbero con l’uso di una percentuale fissa adeguata. (141) La Commissione ha sottolineato che gli attuali dazi antidumping non sono applicabili ai prodotti assemblati, ma solo alle STS incorporate nei prodotti assemblati. La Commissione non concorda con l’argomentazione del gruppo Caterpillar secondo cui, nell’inchiesta relativa alle torri eoliche in acciaio, la Commissione ha valutato il dumping e il pregiudizio per il prodotto assemblato dopo aver esaminato nel dettaglio i costi di produzione di tutti i componenti, mentre nel caso di specie si propone di istituire un dazio sui prodotti assemblati senza tener conto dei costi di produzione di tutti gli altri componenti che si aggiungono all’unico componente soggetto a dazio (nel caso di specie le STS). La definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta relativa alle torri eoliche in acciaio era limitata alle torri eoliche in acciaio, anche assemblate, ma, soprattutto, anche se importate come parte di una turbina eolica. In altre parole, la turbina eolica è un ulteriore prodotto assemblato che incorpora una torre eolica in acciaio. Al momento dell’importazione nell’Unione di una turbina eolica assemblata, il dazio antidumping relativo alle torri eoliche in acciaio si applicherà alla turbina eolica solo per quanto riguarda il valore della torre eolica in acciaio incorporata nella turbina eolica, sulla base del valore dichiarato nella fattura commerciale presentata alle autorità doganali degli Stati membri ( 17 ) . Non è inoltre corretto affermare che, nell’inchiesta relativa alle torri eoliche in acciaio, la Commissione ha valutato il dumping e il pregiudizio per un prodotto assemblato che incorpora la torre eolica in acciaio (ossia la turbina eolica) e che ha esaminato i costi di produzione di tutti i componenti di tale turbina. Dal regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di torri eoliche in acciaio dalla RPC emerge chiaramente che la valutazione era limitata alle torri eoliche in acciaio in quanto tali e non alle turbine eoliche in generale ( 18 ) . (142) Analogamente, nella presente inchiesta la Commissione ha esaminato le STS, che possono essere successivamente assemblate in componenti più grandi come i gruppi di cingoli e gruppi di cingoli completi. Pertanto, alla luce delle risultanze della presente inchiesta, si propone di istituire dazi antidumping sulle STS. Nel caso in cui tali STS siano incorporate in un ulteriore prodotto assemblato, come i gruppi di cingoli e i gruppi di cingoli completi, il dazio antidumping relativo alle STS si applicherà al valore di tali STS incorporate (e non al gruppo di cingoli (completo)). La Commissione ha altresì ritenuto che le considerazioni di cui sopra rispondessero anche alle argomentazioni formulate dal gruppo Caterpillar in merito alla differenza tra gruppi di cingoli (completi) e singole suole in acciaio. In particolare, tali differenze non sono pertinenti nel caso di specie, in quanto il dazio antidumping non è applicato ai gruppi di cingoli e ai gruppi di cingoli completi nel loro complesso, ma solo nella misura del valore delle STS incorporate in tali prodotti, come spiegato in precedenza. Alla luce di quanto precede, la richiesta è stata respinta. (143) Per quanto riguarda la sentenza Kirovo e la relazione del panel dell’OMC relativa alla causa CE – Salmone , la Commissione ha osservato che il gruppo Caterpillar non ha spiegato per quale motivo le risultanze pertinenti sarebbero applicabili in un contesto giuridico e fattuale completamente diverso. La Commissione ha confermato la conclusione del regolamento provvisorio, secondo cui entrambi i riferimenti sono irrilevanti ai fini dell’inchiesta e le argomentazioni sono state respinte. (144) La Commissione ha fissato la soglia alla percentuale più bassa indicata dalle parti interessate, compreso il gruppo Caterpillar, come media calcolata. Inoltre il gruppo Caterpillar non ha mai collaborato in modo completo tanto da consentire alla Commissione di verificare i dati su cui si basa nelle sue osservazioni. Tale percentuale è stata considerata rappresentativa e utilizzata per garantire l’efficacia della misura. Poiché le società non hanno fornito ulteriori elementi di prova sostanziali, l’argomentazione è stata respinta. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (145) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. 8.3. Retroattività (146) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. (147) Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi. (148) Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il mese successivo all’apertura dell’inchiesta (vale a dire settembre 2024) e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie (ossia marzo 2025). Dal confronto tra i due periodi emerge una diminuzione significativa (di circa l’80 %) nella media mensile delle importazioni. (149) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi non erano soddisfatte. (150) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Verhoeven ha chiesto che i dazi non siano riscossi retroattivamente, in quanto ciò comporterebbe un onere finanziario straordinario e irreparabile per la sua società. Alla luce delle conclusioni di cui al considerando precedente, vale a dire che le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi non erano soddisfatte, tale argomentazione era superflua. 9. DISPOSIZIONI FINALI (151) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (152) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con una lunghezza massima di 3 000 mm, utilizzate sulle macchine attualmente classificate alle voci 8426 , 8429 o 8430 , o sui trasportatori a nastro attualmente classificati alla voce 8428 , originarie della Repubblica popolare cinese. Il prodotto interessato dal dazio antidumping definitivo è attualmente classificato con i codici NC ex 8431 39 00 , ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 (codici TARIC 8431 39 00 22, 8431 39 00 39, 8431 49 20 10, 8431 49 20 29, 8431 49 80 10 e 8431 49 80 29). 2.   Sono escluse dal dazio definitivo le suole in acciaio con una lunghezza superiore a 380 mm, un’altezza di 140 mm e un peso di 118 kg, prive di denti di qualsiasi forma di dimensione pari o superiore a 1 mm, attualmente classificate con i codici NC ex 8431 39 00 , ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 (codici TARIC 8431 39 00 15, 8431 39 00 27, 8431 49 20 05, 8431 49 20 20, 8431 49 80 05 e 8431 49 80 20). 3.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 62,5 %. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Ove sia presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un cingolo a catena di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originario della Repubblica popolare cinese, il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, delle suole in acciaio assemblate nel cingolo a catena di cui all’articolo 1, paragrafo 1, deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione. Se il prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, delle suole in acciaio è inferiore al 31 % del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del cingolo a catena assemblato, o se il prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, delle suole in acciaio assemblate nel cingolo a catena non è indicato nella dichiarazione, i dazi antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 3, si applicano a un importo pari al 31 % del prezzo del cingolo a catena assemblato. 2.   Alle autorità doganali degli Stati membri deve essere presentata una fattura commerciale valida. Tale fattura deve contenere informazioni sufficientemente dettagliate per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di valutare l’esattezza del prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dichiarato per le suole in acciaio di cui all’articolo 1, paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dichiarato per le suole in acciaio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, importate come parte di un cingolo a catena di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Articolo 3 Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/780, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. L’esclusione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, si applica anche al dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/780. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/5264, 23.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5264/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2721 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/2721, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2721/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, del 16 aprile 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/780, 22.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/780/oj ). ( 5 ) t24.007987, t24.007990 e t24.007986. ( 6 ) Causa T-394/13, Photo USA Electronic Graphic, Inc./Consiglio , ECLI:EU:T:2014:964, punto 48. ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/804/oj ), considerando 27. ( 8 ) Causa T-401/06, Brosmann Footwear e altri/Consiglio , ECLI:EU:T:2010:67, punto 135. ( 9 ) Regolamento (CE) n. 393/2009 del Consiglio, dell’11 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 119 del 14.5.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/393/oj ), considerando 18. ( 10 ) PwC, Overview of the Turkish Electricity Market , settembre 2023, pagg. 75 e 76, disponibile all’indirizzo: https://www.pwc.com.tr/overview-of-the-turkish-electricity-market . ( 11 ) Relazione del panel dell’OMC del 2008, CE – Salmone (Norvegia) , punto 7.115 e nota 289. ( 12 ) Causa T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio , ECLI:EU:T:2008:327, punti da 61 a 63. ( 13 ) Cfr., ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2239/oj ). ( 14 ) L’UE non aveva considerato gli sfilettatori di salmone parte dell’industria interna, mentre la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta comprendeva i filetti di salmone. ( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239. ( 16 ) Cfr., ad esempio, i prodotti per trattori, come bulldozers e caricatori, e la media per gli escavatori. Cfr. ad esempio la causa C-127/07, Arcelor Atlantique e Lorraine e altri , ECLI:EU:C:2008:728, punto 23; la causa C-264/18 P. M. e a./Ministerraad ., ECLI:EU:C:2019:472, punto 28; la causa C-220/17 Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin , ECLI:EU:C:2019:76, punto 36. Il principio di non discriminazione è parimenti sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ( 17 ) Articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239. ( 18 ) Cfr. ad esempio il considerando 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione concernente la definizione del prodotto, nonché i considerando 230 e successivi che descrivono i fattori produttivi delle torri eoliche in acciaio (e non delle turbine eoliche). Cfr. anche il considerando 434, in cui i produttori di torri eoliche in acciaio sono descritti come produttori dell’Unione che vendono torri eoliche in acciaio ai produttori di turbine eoliche, che assemblano le torri eoliche in acciaio con una turbina eolica completa e che nell’inchiesta sono stati pertanto considerati utilizzatori. ( 19 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2081/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/2081 riguarda il dazio antidumping su suole in acciaio dalla Cina, applicabile a tutte le importazioni indipendentemente dal produttore. Commercialisti e consulenti doganali devono considerare l'applicazione del 62,5% sul valore CIF, il margine di dumping accertato, e la procedura di riscossione definitiva del dazio provvisorio. Importatori e operatori commerciali devono verificare la classificazione doganale delle STS, il calcolo della base imponibile, e gli obblighi di dichiarazione doganale secondo il Codice doganale dell'Unione.

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