Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2146/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2146 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a n

Pubblicato: 22/10/2025 In vigore dal: 22/10/2025 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni di biciclette dalla Cina e dai paesi transhipper secondo il Regolamento UE 2025/2146?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2146 della Commissione, entrato in vigore il 22 ottobre 2025, istituisce dazi antidumping definitivi sulle biciclette importate dalla Repubblica Popolare Cinese, con aliquote che variano dallo 0% al 48,5% a seconda del produttore. Questi dazi sono stati estesi anche alle biciclette spedite da Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Tunisia, Cambogia, Pakistan e Filippine, indipendentemente dalla loro dichiarata origine, al fine di contrastare le pratiche di transhipment e elusione. La normativa si applica a biciclette e velocipedi senza motore classificati con codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70. Il provvedimento è stato adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure precedenti, durante il quale la Commissione ha accertato un margine di dumping medio ponderato del 488% e ha ritenuto sussistente il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure, considerando la notevole capacità produttiva inutilizzata in Cina (oltre 100 milioni di pezzi annui) e l'attrattività del mercato dell'Unione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2146 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2146 of 22 October 2025 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People’s Republic of China as extended to imports of bicycles consigned from Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Tunisia, Cambodia, Pakistan and the Philippines, whether declared as originating in these countries or not, following an expiry r

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2146 23.10.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2146 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 ( 2 ) («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato»). (2) A seguito dello svolgimento di un’inchiesta antielusione, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio ( 3 ) l’applicazione di tale dazio è stata estesa alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Cina. Il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione ( 4 ) ha introdotto un «regime di esenzione» per alcune parti di biciclette. Dal 1993 sono stati pubblicati riesami in previsione della scadenza nel 2000, nel 2011 e nel 2019 ( 5 ) . (3) I dazi antidumping attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione ( 6 ) , del 28 agosto 2019, compresi tra lo 0 % e il 48,5 % («misure in vigore»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore è denominata in appresso la «precedente inchiesta di riesame» o l’«ultimo riesame in previsione della scadenza». (4) Nel 2013 le misure in vigore sono state estese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia ( 7 ) . (5) Nel 2015 le misure in vigore sono state ulteriormente estese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine ( 8 ) . 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (6) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 9 ) , la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (7) La domanda di riesame è stata presentata il 24 maggio 2024 dall’Associazione europea dei produttori di biciclette («European Bicycle Manufacturers Association», «EBMA» o «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di biciclette ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio di persistenza del dumping e la persistenza e/o il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (8) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 29 agosto 2024 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 10 ) («avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (9) L’inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (10) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti e le autorità cinesi, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare. (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.6. Campionamento (12) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. 1.6.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (13) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione finale sulla base della rappresentatività in termini di quantità della produzione e delle vendite. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che diversi produttori dell’Unione subappaltavano l’intero processo produttivo o una sua parte a società che operavano nel quadro di contratti in conto lavorazione («aziende a contratto»). Il campione era costituito da quattro produttori dell’Unione. La Commissione ha inoltre chiesto la collaborazione delle relative aziende a contratto, sia collegate che indipendenti, per la fornitura di dati per gli indicatori microeconomici. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano circa il 40 % della produzione stimata dell’Unione. (14) Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione. 1.6.2. Campionamento degli importatori (15) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (16) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e pertanto non è stato selezionato alcun campione. 1.6.3. Campionamento dei produttori in Cina (17) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti in Cina a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la missione della Repubblica popolare cinese a individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (18) Due produttori della Cina hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Le importazioni totali di questi due produttori esportatori rappresentavano meno del 15 % delle importazioni totali di biciclette dalla Cina nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha ritenuto che questo modesto volume di importazioni non fosse rappresentativo del totale delle importazioni di biciclette dalla Cina. (19) La Commissione ha pertanto informato le autorità cinesi che, dato il basso livello di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda le conclusioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore. (20) A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili, in particolare le informazioni contenute nella domanda di riesame. 1.6.4. Risposte al questionario (21) La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online ( 11 ) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (22) Sono pervenute risposte al questionario dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e dalle rispettive aziende a contratto. 1.6.5. Verifica (23) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza del dumping e il rischio di persistenza e/o di reiterazione del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: produttori dell’Unione e aziende a contratto: — Denver srl, Italia — Tekno Bike S.A.S. — Andos Bike srl — Boschero Serena D.I. — Decathlon Produzione Italia srl, Italia — Telai Olagnero srl — Madirom Prod srl, Romania — Sports Mechanical Workshop — ZPG GmbH & Co KG, Germania — Pending System GmbH & Co KG — Sport Equipment Bike GmbH & Co KG — ZPG s.r.o, Repubblica ceca — AVW GmbH & Co KG 1.6.6. Fase successiva della procedura (24) Il 27 agosto 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (25) Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (26) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), privi di motore, attualmente classificati con i codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 e 8712 00 70 99) («prodotto oggetto del riesame»). 2.2. Prodotto in esame (27) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese. (28) Le misure sono state estese alle importazioni del prodotto oggetto del riesame spedito dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, nonché dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi. 2.3. Prodotto simile (29) Come stabilito nei precedenti riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno cinese; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (30) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. RICHIESTA DI MODIFICA DEL NOME (31) Il 10 luglio 2024 la società Oyama Technology (Jiangsu) Co. Ltd, con il codice addizionale TARIC ( 12 ) B773, soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping dello 0 %, ha chiesto una modifica del nome, informando la Commissione che il governo locale di Taicang aveva deciso di utilizzare i terreni di Taicang occupati in quel momento dalla società. (32) La società aveva pertanto dovuto trasferirsi in un’altra città (Nantong), con conseguente cambiamento del nome in Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd. (33) Si tratta della seconda richiesta di modifica del nome pervenuta da Oyama, a cui nel 2022 è già stata concessa una modifica del nome da Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd a Oyama Technology (Jiangsu) Co. Ltd., attuata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/57 della Commissione ( 13 ) . (34) La società ha presentato una copia dell’avviso di revoca dei diritti d’uso dei terreni ( 14 ) . (35) In seguito alla modifica del nome ( 15 ) , il 10 luglio 2024 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicabile sotto il nome precedente. (36) La Commissione ha esaminato le informazioni contenute nel fascicolo e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata il 6 gennaio 2022 presso le autorità competenti (ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato della città di Nantong) e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società o a modifiche della struttura che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione. (37) Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione. (38) Alla luce delle considerazioni di cui al considerando precedente, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 affinché rispecchi il cambiamento di nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC B773, e fissare la data in cui prende effetto la modifica del nome al 10 luglio 2024. 4. DUMPING 4.1. Osservazioni preliminari (39) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di biciclette dalla Cina sono proseguite, sebbene a livelli inferiori rispetto all’inchiesta iniziale. Secondo Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di biciclette dalla Cina rappresentavano una quota del mercato dell’Unione pari al 6 % circa, rispetto al 30,2 % registrato durante l’inchiesta iniziale e al 4,1 % durante il precedente riesame in previsione della scadenza. Nell’arco di 30 anni di misure, la quota di mercato cinese è diminuita costantemente, stabilizzandosi intorno al 4-6 % nel periodo in esame. (40) Come indicato al considerando 18, all’esercizio di campionamento hanno risposto solo due produttori della Cina, la cui quota cumulativa di importazioni totali di biciclette dalla Cina nell’Unione non è stata considerata rappresentativa. La Commissione ha pertanto informato le autorità cinesi che, data la collaborazione insufficiente, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni riguardanti la Cina. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. (41) A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili. 4.2. Dumping 4.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, per le importazioni dei prodotti oggetto del riesame originari della Cina (42) Dati i sufficienti elementi di prova disponibili all’apertura dell’inchiesta, tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la Cina, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (43) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della Cina («governo della RPC»). Nell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (44) Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina. (45) Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base. (46) Il 16 maggio 2025 la Commissione ha informato le parti interessate, con una nota, in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale («nota»). In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella produzione di biciclette. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato la Serbia come paese rappresentativo appropriato. (47) Nella nota la Commissione ha spiegato di aver consultato la banca dati Orbis ( 16 ) e altre fonti per individuare i dati finanziari prontamente disponibili delle società che producono biciclette in Turchia, indicato come paese rappresentativo appropriato dal richiedente. Tuttavia le informazioni disponibili non consentivano di calcolare le spese generali e amministrative di vendita («SGAV») o i profitti per nessuna società turca. La Turchia non è stata pertanto presa in considerazione come potenziale paese rappresentativo. (48) Il prodotto oggetto del riesame è fabbricato in diversi altri paesi a reddito medio-alto, quali Brasile, Messico, Malaysia, India e Thailandia. Analogamente a quanto osservato per la Turchia, per nessuno di questi paesi la Commissione ha potuto reperire dati finanziari prontamente disponibili per le società che producono biciclette. (49) La Commissione ha trovato dati finanziari prontamente disponibili solo per tre società produttrici di biciclette in Serbia, un altro paese a reddito medio-alto. (50) La Serbia è stata pertanto considerata il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati finanziari recenti e prontamente disponibili di tre produttori serbi di biciclette (Venera Bike, Cassini Wheels d.o.o. e Velo Partner d.o.o. Krusevac). (51) La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla nota, ad eccezione di un’osservazione relativa a un errore materiale nei codici doganali (’NC’) per alcuni fattori produttivi. 4.2.2. Valore normale (52) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, « [i]l valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore ». (53) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, qualora « sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni » e « comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti » (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (54) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, come stabilito al considerando 18, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 4.2.2.1. Esistenza di distorsioni significative (55) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se nella RPC esistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, che rendano inopportuno l’utilizzo dei prezzi e dei costi praticati sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato i seguenti elementi probatori relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l’esistenza di distorsioni significative. (56) In primo luogo, gli elementi di prova contenuti nella domanda comprendevano gli elementi seguenti che indicano l’esistenza di distorsioni significative. — Nel settore cinese delle biciclette esistono un controllo e un intervento pubblici sostanziali, e ciò ha avuto come effetto quello di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato. Il settore cinese delle biciclette è stato caratterizzato da un livello elevato di proprietà statale, influenza statale e/o sovvenzioni statali, e diversi importanti produttori di biciclette hanno stretti legami con le amministrazioni centrali, regionali o locali, direttamente o tramite associazioni. In particolare, il governo cinese esercita il controllo e la supervisione attraverso la China Bicycle Association («CBA»), che è sotto la supervisione del China National Light Industry Council («CNLIC»), l’ex ministero dell’Industria leggera. La domanda conteneva elementi di prova dell’esistenza di stretti legami del consiglio di amministrazione della CBA con il governo della RPC, in quanto l’attuale presidente del consiglio di amministrazione della CBA era stato prima vice segretario generale del CNLIC ( 17 ) . — Inoltre molti produttori cinesi di biciclette, tra cui Shanghai Phoenix, Flying Pigeon e Shanghai Forever, sono imprese di proprietà dello Stato. Il governo della RPC e il PCC formulano e supervisionano l’attuazione delle politiche economiche generali da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato e partecipano al loro processo decisionale operativo. Inoltre, stando alla domanda, anche i produttori privati di biciclette sono soggetti a supervisione strategica e orientamento e devono essenzialmente condurre la propria attività in linea con le norme applicabili alle imprese di proprietà dello Stato e con gli orientamenti del partito ( 18 ) . — Il rispetto degli orientamenti dello Stato è garantito anche attraverso legami personali. Nel consiglio di amministrazione delle imprese cinesi, sia statali che private, devono essere presenti rappresentanti del partito comunista cinese («PCC»). Ad esempio, l’attuale presidente di Shanghai Phoenix ha stretti legami con il PCC e ha ricoperto diverse cariche nei comitati locali di partito, così come in imprese di gestione delle zone industriali e in imprese per lo sviluppo industriale. Anche altri direttori, autorità di vigilanza e alti dirigenti di Shanghai Phoenix hanno legami con il PCC. Connessioni analoghe sono riscontrabili in relazione a Shanghai Forever ( 19 ) . (57) L’economia cinese, compreso il settore delle biciclette, è determinata in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Tali politiche favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo. Il governo della RPC promuove l’industria cinese delle biciclette, in particolare attraverso i seguenti strumenti nazionali, regionali e locali: — il quattordicesimo piano quinquennale per le biciclette e le biciclette elettriche, che gestisce lo sviluppo del settore delle biciclette attraverso, tra l’altro, riforme centralizzate, con una particolare attenzione al miglioramento della qualità e dell’efficienza. Il piano persegue inoltre il mantenimento di un forte volume di esportazioni di biciclette e il rafforzamento delle quote di mercato internazionali detenute dai produttori cinesi di biciclette. Esso incoraggia l’integrazione industriale attraverso fusioni e ristrutturazioni di imprese per creare «giganti nazionali» come Fushida, Phoenix XDS, Golden Wheel, Merida e Giant ( 20 ) . La sua attuazione è coordinata a livello regionale con la partecipazione di 10 regioni e province. Tianjin è stata nominata capitale industriale per la produzione di biciclette e biciclette elettriche. A tale riguardo, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera a Tianjin considera il settore delle biciclette un settore redditizio che deve essere sviluppato con vigore. Il piano per Tianjin si concentra anche su altri settori correlati, tra cui le lamiere in lega di alluminio e l’acciaio di fascia alta per alcune parti di biciclette ( 21 ) ; — analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo delle industrie caratteristiche nella provincia di Hebei e il piano d’azione per lo sviluppo di cluster industriali strategici della moderna industria leggera e del settore tessile nella provincia di Guangdong individuano l’industria delle biciclette come un settore chiave dei prodotti di consumo e prevedono investimenti e sostegno per le imprese produttrici di biciclette situate nelle province ( 22 ) ; — il quattordicesimo piano quinquennale generale, che definisce il quadro generale per un sostegno e sovvenzioni forti da parte dello Stato, sottolineando il ruolo dell’innovazione tecnologica nello sviluppo economico della RPC. L’industria cinese delle parti di biciclette è specificamente menzionata come un’industria incoraggiata ( 23 ) ; — la strategia Made in China 2025 e la decisione n. 40 del Consiglio di Stato riguardante la promulgazione e l’attuazione delle «disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale» («decisione n. 40»). Entrambi i piani delineano i compiti strategici da realizzare in relazione al sostegno pubblico e agli investimenti a favore delle industrie incoraggiate. Le industrie delle biciclette, delle biciclette elettriche e delle parti di biciclette sono state elencate come industrie incoraggiate in vari repertori adottati dal governo della RPC, quali il repertorio delle industrie incoraggiate per gli investimenti esteri nella Cina centrale e occidentale (versione 2020), il repertorio delle industrie incoraggiate per gli investimenti esteri (versione del 2020) e il repertorio di riferimento per l’adeguamento della struttura industriale ( 24 ) ; — i pareri orientativi del 2022 sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dell’industria leggera, in cui sono definite diverse misure di sostegno per l’industria cinese delle biciclette, delle biciclette elettriche e delle parti di biciclette ( 25 ) . (58) La domanda faceva inoltre riferimento alla conferenza nazionale cinese sull’innovazione e lo sviluppo delle tecnologie dell’industria leggera tenutasi a Pechino il 26 settembre 2021, durante la quale sono stati discussi il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale per l’industria leggera ( 26 ) . (59) Nella RPC i costi relativi essenzialmente ai fattori produttivi delle biciclette sono distorti a causa di interventi di politica pubblica. Si può pertanto affermare che il governo della RPC esercita un’influenza significativa sulla fissazione e sull’andamento dei prezzi e che i prezzi cinesi non sono determinati dalle forze di mercato. Nella domanda si sosteneva l’esistenza di distorsioni sistemiche nei settori seguenti: acciaio e alluminio (che sono materie prime essenziali nell’industria delle biciclette) ( 27 ) , pneumatici ( 28 ) e prodotti chimici ( 29 ) . Inoltre vi si sosteneva che i prezzi dell’energia sono distorti a causa dell’intervento significativo e sistematico del governo della RPC nel mercato cinese dell’energia elettrica ( 30 ) . Analogamente, anche i costi dei terreni e dei salari sono soggetti a distorsioni significative dovute agli interventi del governo della RPC ( 31 ) . (60) L’accesso ai finanziamenti e al capitale è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. Il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla posizione forte delle banche statali, che sono strettamente legate allo Stato non solo attraverso la proprietà ma anche tramite relazioni personali. Le banche attuano politiche pubbliche e quindi operano secondo le esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e seguendo gli orientamenti delle politiche industriali dello Stato (comprese le norme che dirigono i finanziamenti verso settori che il governo della RPC ha designato come incoraggiati o altrimenti importanti). I rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti e gli oneri finanziari per i prestiti sono mantenuti artificiosamente bassi per stimolare la crescita degli investimenti ( 32 ) . (61) Infine in Cina il diritto fallimentare cinese non funziona correttamente, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato di insolvenza. Il sistema fallimentare cinese è caratterizzato da una sua sistematica applicazione insufficiente e risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la protezione dei diritti di creditori e debitori ( 33 ) . (62) Alla luce di quanto precede, nella domanda si concludeva che esistono numerosi elementi di prova del fatto che l’industria cinese delle biciclette sia soggetta a interventi del governo della RPC che hanno determinato distorsioni significative nel settore. Di conseguenza il valore normale e il margine di dumping dovrebbero essere stabiliti con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, anziché all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base ( 34 ) . (63) In secondo luogo, nell’ambito di recenti inchieste relative ai settori dell’alluminio ( 35 ) e dell’acciaio ( 36 ) in Cina, che costituiscono le principali materie prime per la produzione del prodotto oggetto del riesame, la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (64) In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ( 37 ) . (65) In particolare la Commissione ha concluso che nei settori dell’alluminio e dell’acciaio non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 38 ) , ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 39 ) . La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano avviate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 40 ) . (66) La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina ( 41 ) . Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nei settori dell’alluminio e dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 42 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per le imprese in Cina ( 43 ) . (67) In terzo luogo, nel più recente riesame in previsione della scadenza relativo al prodotto oggetto del riesame la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo in Cina in generale e/o nel settore interessato in particolare, tali da inficiare tale conclusione. (68) In quarto luogo, ulteriori elementi di prova disponibili nella relazione sulle distorsioni significative nell’economia della Cina ( 44 ) , elaborato dalla Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, hanno evidenziato l’esistenza di distorsioni significative anche durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (69) In quinto luogo, nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. (70) In considerazione di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. (71) Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva. 4.2.3. Paese rappresentativo 4.2.3.1. Osservazioni generali (72) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale ( 45 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 46 ) ; — disponibilità di dati pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (73) Come spiegato al considerando 46, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota»). Nella nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Serbia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. 4.2.3.2. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina (74) Nella prima nota la Commissione ha individuato la Serbia come uno dei paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classifica entrambi come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove si svolgeva notoriamente la produzione del prodotto oggetto del riesame. Come spiegato al considerando 51, non sono pervenute osservazioni. 4.2.3.3. Disponibilità di dati pertinenti nel paese rappresentativo (75) Nella nota la Commissione ha indicato che per la Serbia sono prontamente disponibili i dati finanziari relativi ai produttori del prodotto oggetto del riesame nonché i dati sulle importazioni di materie prime pertinenti, sull’energia e sul lavoro. (76) La Commissione ha pertanto eseguito ricerche nella banca dati Orbis Bureau van Dijk per verificare la disponibilità dei dati finanziari delle imprese produttrici in Serbia ( 47 ) . Tra i paesi con un livello di sviluppo analogo a quello della Cina, sono stati reperiti dati recenti e prontamente disponibili solo per tre produttori serbi: Venera Bike, Cassini Wheels d.o.o. e Velo Partner d.o.o. Krusevac. I bilanci più recenti di queste società coprivano l’esercizio chiuso nel 2023. La Serbia disponeva inoltre di dati sui fattori produttivi, sull’energia elettrica e sul costo del lavoro. (77) Con la nota la Commissione ha informato le parti interessate della propria intenzione di utilizzare la Serbia come paese rappresentativo appropriato e i dati delle società Venera Bike, Cassini Wheels d.o.o. e Velo Partner d.o.o. Krusevac, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. (78) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Serbia come paese rappresentativo e di Venera Bike, Cassini Wheels d.o.o. e Velo Partner d.o.o. Krusevac come produttori del paese rappresentativo. (79) Non sono pervenute osservazioni. 4.2.3.4. Livello di protezione sociale e ambientale (80) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Serbia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 4.2.3.5. Conclusioni (81) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Serbia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 4.2.4. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (82) Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame sulla base delle informazioni presentate dal richiedente che riflettono il processo di fabbricazione seguito nell’Unione. La Commissione ha inoltre dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato le banche dati Global Trade Atlas («GTA») ( 48 ) e MacMap ( 49 ) per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che si sarebbe avvalsa delle statistiche nazionali per stabilire il costo esente da distorsioni del lavoro, dell’energia elettrica e del gas. (83) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota. La Commissione ha ricevuto un’osservazione dall’EBMA in merito a un errore materiale sui codici NC associati a tre fattori produttivi. La Commissione ha modificato di conseguenza l’elenco di cui alla tabella 1. (84) L’elenco dei fattori produttivi presentato nella nota era basato sulle informazioni fornite dal richiedente e dai due produttori esportatori che si sono manifestati all’apertura (cfr. considerando 18), utilizzando il modulo indicato al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura. A causa della collaborazione non rappresentativa e del fatto che nessuna società ha risposto al questionario, la Commissione non è stata in grado di individuare e verificare il consumo di una serie di materiali. Per questo motivo la Commissione ha deciso di utilizzare l’elenco dei materiali forniti dal richiedente, che indicava anche il consumo per ciascun fattore produttivo. (85) Rispetto all’elenco dei materiali presentato nella nota, l’elenco riveduto riportato nella tabella 1 comprende la voce «mozzi», ma esclude le voci «ruota», «lucchetti» e «cartoni da imballaggio». (86) Inoltre, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi e del peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di fabbricazione, queste voci sono state raggruppate sotto la voce «materiali di consumo». Tali materiali di consumo comprendevano anche la voce «altre parti» inclusa nella nota. La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. 4.2.5. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni 4.2.5.1. Fattori produttivi (87) Considerando tutte le informazioni tratte dalla domanda e le informazioni successive analizzate dalla Commissione, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti. Tabella 1 Fattori produttivi delle biciclette Fattore produttivo Codice delle merci in Cina Fonte di informazioni Valore esente da distorsioni (in CNY) Unità di misura Materie prime Telai 87149110 GTA ( 50 ) /MacMap ( 51 ) 3 028,65 Pezzo Forcelle 87149130 GTA/MacMap 598,27 Pezzo Cerchioni 87149210 GTA/MacMap 53,16 Pezzo Raggi 87149290 GTA/MacMap 67,82 Kg Freni 87149420, 87149490 GTA/MacMap 216,71 Kg Selle 871495 GTA/MacMap 79,30 Kg Pedali 87149610 GTA/MacMap 168,66 Paia Pedaliere 87149630 GTA/MacMap 104,73 Kg Cambi 87149950 GTA/MacMap 158,88 Kg Mozzi 871493 GTA/MacMap 120,81 Kg Pneumatici 401150 GTA/MacMap 36,08 Pezzo Camere d’aria 401320 GTA/MacMap 10,28 Pezzo Catene a rulli 73151110 GTA/MacMap 163,86 Kg Luci a batteria 851210 GTA/MacMap 342,78 Kg Materiali di consumo Calcolati Calcolati 1 231,42 Pezzo Sottoprodotti/scarti Tubi in lega 760820 GTA/MacMap –0,52 Kg Energia Energia elettrica n/d Eurostat 1,42 kWh Gas n/d Eurostat 0,44 kWh Lavoro (manodopera) Costo del lavoro n/d Eurostat 82,57 ETP/ora 4.2.5.2. Materie prime (88) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nella banca dati del GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Data la natura del presente riesame e il livello di dumping riscontrato, i costi di trasporto non sono stati aggiunti al prezzo. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 52 ) . (89) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in quanto al considerando 55 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (90) Sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame, una serie di fattori produttivi rappresentava una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nella fabbricazione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 86. (91) Di norma tali prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei costi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della risultanza di cui al considerando 107, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e, di conseguenza, il margine di dumping. 4.2.5.3. Lavoro (manodopera) (92) Eurostat pubblica informazioni dettagliate su stipendi e salari in diversi settori economici della Serbia. La Commissione ha utilizzato gli ultimi dati disponibili relativi al 2020 per il costo medio del lavoro nel settore «Industria, edilizia e servizi (esclusa la pubblica amministrazione, la difesa, la sicurezza sociale obbligatoria)» in Serbia, stabilito in equivalenti a tempo pieno all’ora ( 53 ) . La Commissione ha aggiornato tali dati fino alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame, utilizzando l’indice trimestrale del costo del lavoro ( 54 ) pubblicato da Eurostat. 4.2.5.4. Energia elettrica (93) Il prezzo dell’energia elettrica applicato alle imprese (utilizzatori industriali) in Serbia è pubblicato da Eurostat ( 55 ) . La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi al consumo dell’energia elettrica per l’utenza non domestica (compresi gli utilizzatori industriali) ( 56 ) in Serbia, relativi al periodo dell’inchiesta di riesame. 4.2.5.5. Gas naturale (94) Il prezzo del gas naturale applicato alle imprese (utilizzatori industriali) in Serbia è pubblicato da Eurostat ( 57 ) . La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi al consumo del gas naturale per l’utenza non domestica in Serbia ( 58 ) relativi al periodo dell’inchiesta di riesame. 4.2.5.6. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (95) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (96) Al fine di stabilire i valori esenti da distorsioni delle spese generali di produzione, e data la collaborazione insufficiente da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della fabbricazione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di fabbricazione e dei costi del lavoro per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione. 4.2.6. Calcolo del valore normale (97) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (98) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore produttivo (materiali e lavoro) per la fabbricazione di biciclette. La Commissione ha moltiplicato i tassi di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in Serbia, come descritto alla sezione 4.2.3. (99) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 95 a 96. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei bilanci di Bike, Velo Partner Doo Krusevac e Casini Wheels Doo per l’anno 2023, come riportati nei rendiconti finanziari certificati delle società ( 59 ) (cfr. considerando 50). Le SGAV e i profitti sono stati calcolati come media ponderata delle tre società. (100) La Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito: — le spese generali di produzione, che rappresentavano in totale lo 0,02 % dei costi diretti di fabbricazione; — le SGAV e gli altri costi, che rappresentavano il 12,7 % dei costi delle merci vendute; e — i profitti, che ammontavano all’8,5 % del costo delle merci vendute, sono stati applicati al totale dei costi di fabbricazione esenti da distorsioni. (101) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. 4.2.7. Prezzo all’esportazione (102) Data l’insufficiente collaborazione da parte dei produttori della Cina, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati a livello CIF di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Il prezzo CIF è stato pertanto ridotto di un importo per il nolo marittimo e il trasporto interno nel paese esportatore ( 60 ) . (103) Di norma, anche l’assicurazione dovrebbe essere detratta dal prezzo CIF all’esportazione. Tuttavia, in considerazione della risultanza di cui al considerando 107, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto dell’assicurazione marittima non erano necessari. Tali adeguamenti determinerebbero unicamente una diminuzione dei costi all’esportazione con un conseguente aumento del margine di dumping. 4.2.8. Confronto (104) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione calcolato a livello franco fabbrica come determinato sopra. A causa dell’insufficiente collaborazione di cui al considerando 41, il confronto non è stato effettuato per tipo di prodotto. (105) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, onde garantire un confronto equo la Commissione ha adeguato il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Di conseguenza sono stati applicati adeguamenti per il nolo marittimo e il trasporto interno nel paese esportatore ( 61 ) . 4.2.9. Margine di dumping (106) La Commissione ha confrontato il valore normale con il prezzo medio all’esportazione del prodotto oggetto del riesame, a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (107) Su tale base la media ponderata dei margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era del 488 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 5. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING (108) Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina e attrattiva del mercato dell’Unione. 5.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina (109) Per quanto riguarda la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, a causa dell’insufficiente collaborazione dei produttori cinesi, è stato necessario basare le risultanze sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. (110) Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che la normale capacità produttiva cinese di biciclette nel 2023 è stimata pari a circa 150 milioni di pezzi ( 62 ) , un valore notevolmente superiore alla capacità produttiva stimata nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza (117 milioni di pezzi) ( 63 ) . Il richiedente ha inoltre stimato le vendite sul mercato interno in Cina pari a 11 milioni di pezzi l’anno e le esportazioni cinesi pari a circa 38 milioni di pezzi l’anno ( 64 ) . La capacità inutilizzata risulta pertanto superiore a 100 milioni di pezzi all’anno. (111) La capacità produttiva in Cina (150 milioni di pezzi l’anno) è più di 15 volte superiore al consumo dell’Unione (8,7 milioni di unità nel periodo dell’inchiesta di riesame) e oltre 20 volte la produzione dell’Unione nello stesso periodo (7 milioni di unità nel periodo dell’inchiesta di riesame). Analogamente, la capacità inutilizzata (leggermente superiore a 100 milioni di pezzi all’anno) supera di oltre 10 volte il consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. (112) Inoltre, come già accertato nel precedente riesame in previsione della scadenza ( 65 ) e confermato durante l’inchiesta, la produzione di biciclette consiste essenzialmente in un’operazione di assemblaggio e potrebbe essere facilmente incrementata aumentando la quantità di personale. A tale riguardo, i produttori cinesi potrebbero creare rapidamente nuova capacità assumendo nuovo personale e la produzione di biciclette aumenterebbe rapidamente. (113) La Commissione ha infine ritenuto che né la domanda interna cinese né la domanda mondiale saranno in grado di assorbire la notevole capacità inutilizzata disponibile in Cina. (114) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori cinesi dispongono di una capacità inutilizzata sufficiente per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 5.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (115) Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha preso in considerazione l’attrattiva del mercato dell’Unione per quanto riguarda i prezzi. Il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi. (116) In termini di dimensioni, nonostante il calo del consumo di biciclette registrato sul mercato dell’Unione, la domanda dell’Unione del prodotto è rimasta significativa e ha rappresentato circa il 6,5 % del mercato mondiale, pari a circa 139 milioni di pezzi all’anno ( 66 ) . (117) Inoltre importanti mercati come il Regno Unito, l’Argentina o il Messico hanno istituito misure sulle importazioni di biciclette dalla Cina ( 67 ) . Pertanto, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell’Unione risulta ancora più attraente. (118) In termini di prezzi, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sulla base dei dati relativi alle esportazioni del GTA, il prezzo di vendita delle biciclette cinesi nell’UE (89,06 EUR al pezzo, espresso a livello FOB) era superiore a quello praticato nel resto del mondo (51,87 EUR al pezzo, espresso a livello FOB). (119) Il mercato dell’Unione continua pertanto ad essere attraente in termini di prezzi per i produttori cinesi. 5.3. Conclusioni (120) Sulla base di quanto precede e alla luce della notevole capacità inutilizzata in Cina e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione conclude che l’abrogazione delle misure implica il rischio della persistenza del dumping, con l’ingresso di esportazioni oggetto di dumping nel mercato dell’Unione in quantità consistenti. 6. PREGIUDIZIO 6.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (121) Nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da più di 400 produttori dell’Unione. Come indicato nell’ultimo riesame in previsione della scadenza, alcuni di essi subappaltavano l’intero processo produttivo o una sua parte a società terze che operavano nel quadro di contratti in conto lavorazione («aziende a contratto»). I produttori e le aziende a contratto costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (122) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 7 milioni di pezzi. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza e la risposta al questionario inviato all’associazione EBMA. (123) Come indicato al considerando 13, è stato selezionato un campione di quattro produttori dell’Unione e le relative aziende a contratto che rappresentano oltre il 40 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 6.2. Consumo dell’Unione (124) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base dei dati presentati dall’EBMA. (125) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in pezzi) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Consumo totale dell’Unione 15 117 145 13 045 448 10 290 947 8 770 986 Indice 100 86 68 58 Fonte: EBMA. (126) Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito di oltre il 40 %. Il calo del consumo è dovuto principalmente allo spostamento della domanda verso le biciclette elettriche, ma anche al calo della domanda dopo la fine del periodo della pandemia. 6.3. Importazioni dalla Repubblica popolare cinese 6.3.1. Quantitativo e quota di mercato delle importazioni dalla Cina (127) La Commissione ha stabilito il quantitativo delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al consumo totale dell’Unione di cui alla tabella 2. (128) Le importazioni nell’Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantitativo delle importazioni (in pezzi) e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Quantitativo di tutte le importazioni dalla Cina (in pezzi) 1 012 596 857 598 531 610 569 442 Indice 100 85 52 56 Quota di mercato 6,7  % 6,6  % 5,2  % 6,5  % Indice 100 98 77 97 Quantitativo delle importazioni dalla Cina con dazio pagato (in pezzi) 572 260 348 640 233 520 293 624 Indice 100 61 41 51 Quota di mercato 3,8  % 2,7  % 2,3  % 3,4  % Indice 100 71 60 88 Quantitativo delle importazioni dalla Cina da società con dazio dello 0 % o escluse dal dazio antidumping 359 651 412 856 251 460 255 648 Indice 100 115 70 71 Quota di mercato 2,4  % 3,2  % 2,5  % 2,9  % Indice 100 133 103 122 Fonte: Eurostat, banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6 ( ) . (129) Il quantitativo delle importazioni dalla Cina è diminuito, in quanto anche il consumo sul mercato dell’Unione è calato. La quota di mercato cinese è tuttavia rimasta stabile durante il periodo in esame. Due dei produttori esportatori cinesi sono soggetti a un dazio dello 0 % e un terzo produttore esportatore cinese è stato escluso dal dazio antidumping in vigore. Le esportazioni effettuate da questi tre produttori rappresentavano meno della metà di tutte le importazioni del prodotto oggetto del riesame durante il periodo in esame. Nell’inchiesta di riesame tali importazioni rappresentavano il 46,5 % del quantitativo in pezzi importato nell’Unione, ossia il 3,0 % della quota di mercato. 6.3.2. Prezzi delle importazioni dalla Cina e undercutting dei prezzi (130) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati di Eurostat, in quanto in questo caso la collaborazione dei produttori cinesi era insufficiente. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito confrontando tali prezzi Eurostat con i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (131) La media dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla Cina ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (in EUR/pezzo) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzi all’importazione di tutte le importazioni dalla Cina 108 168 157 164 Indice 100 156 146 152 Prezzi all’importazione delle importazioni con dazio pagato dalla Cina 42 62 55 43 Indice 100 148 130 102 Prezzi all’importazione di società con dazio dello 0 % o escluse dal dazio antidumping 240 294 291 299 Indice 100 123 121 125 Fonte: Eurostat, banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6. (132) I dati sulle importazioni forniti da Eurostat non consentono un’analisi dettagliata dei tipi di biciclette importate dalla Cina e pertanto il mix di prodotti tra biciclette per adulti, biciclette per bambini più piccoli, mountain bike e così via si perde all’interno dei dati. L’aumento dei prezzi potrebbe riflettere variazioni del mix di prodotti come pure l’inflazione a livello mondiale. (133) In ogni caso il prezzo all’importazione delle società soggette al dazio dello 0 % o escluse dal dazio antidumping è risultato notevolmente superiore a quello delle società soggette al dazio. È tuttavia opportuno osservare che anche per queste importazioni il mix di prodotti non è noto. (134) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica, e il prezzo medio delle importazioni dalla Cina ricavato da Eurostat, stabilito a livello CIF (costo, assicurazione e nolo), compreso il dazio antidumping. (135) Il confronto dei prezzi è stato effettuato allo stesso stadio commerciale. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. È emerso un margine medio di undercutting del 50 % per le importazioni dalla Cina sul mercato dell’Unione, incluso il pagamento del dazio antidumping. (136) È opportuno rilevare che i prezzi delle importazioni effettuate da società con un dazio dello 0 % o escluse dal dazio antidumping sono comunque notevolmente inferiori (del 36 %) rispetto al prezzo praticato dai produttori dell’Unione. Ciò dimostra che nel periodo dell’inchiesta di riesame tutte le importazioni cinesi presentavano prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e che l’industria dell’Unione necessita di protezione. 6.4. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina (137) Le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente da Cambogia, Bangladesh e Taiwan. (138) Il quantitativo delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Cambogia Quantitativo (pezzi) 1 020 571 1 202 115 816 017 454 628 Indice 100 118 80 45 Quota di mercato 7  % 9  % 8  % 5  % Prezzo medio (in EUR/pezzo) 274 337 356 398 Indice 100 123 130 145 Bangladesh Quantitativo (pezzi) 594 738 666 854 451 026 338 373 Indice 100 112 76 57 Quota di mercato 4  % 5  % 4  % 4  % Prezzo medio (in EUR/pezzo) 148 211 185 176 Indice 100 143 125 119 Taiwan Quantitativo (pezzi) 536 138 462 676 372 502 271 584 Indice 100 86 69 51 Quota di mercato 4  % 4  % 4  % 3  % Prezzo medio (in EUR/pezzo) 506 666 901 1 051 Indice 100 132 178 208 Altri paesi terzi (esclusi Cina, Cambogia, Bangladesh, Taiwan) Quantitativo (pezzi) 2 580 066 2 027 667 1 291 454 1 004 981 Indice 100 79 50 39 Quota di mercato 17  % 16  % 13  % 11  % Prezzo medio (in EUR/pezzo) 117 176 185 209 Indice 100 151 158 179 Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina Quantitativo (pezzi) 4 731 513 4 359 312 2 930 999 2 069 566 Indice 100 91 60 46 Quota di mercato 31  % 33  % 28  % 24  % Prezzo medio (in EUR/pezzo) 199 278 323 356 Indice 100 140 163 179 Fonte: Eurostat, EBMA. (139) Nel periodo in esame tutte le importazioni da altri paesi terzi hanno registrato una diminuzione. Tuttavia il livello dei prezzi variava notevolmente tra i diversi paesi. È probabile che l’andamento dei prezzi nel corso degli anni sia collegato al mix di prodotti importati, in quanto il prezzo è espresso per pezzo indipendentemente dal tipo di bicicletta. Mentre le importazioni taiwanesi e cambogiane sembravano essersi spostate verso biciclette di fascia superiore, il prezzo all’importazione dal Bangladesh e da altri paesi terzi è rimasto relativamente basso e più in linea con i prezzi cinesi. (140) Le importazioni da tutti i paesi terzi, ad eccezione di Taiwan, presentano prezzi inferiori al prezzo dell’industria dell’Unione. In tutti i casi tuttavia i prezzi all’importazione da questi paesi rimangono più elevati di quelli dalla Cina. 6.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 6.5.1. Osservazioni generali (141) L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso la valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (142) Per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (143) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dall’associazione di produttori dell’Unione EBMA. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. (144) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati, macroeconomici e microeconomici, sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (145) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (146) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 6.5.2. Indicatori macroeconomici 6.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (147) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Produzione (in pezzi) 11 362 000 10 093 000 7 221 000 6 994 497 Indice 100 89 64 62 Capacità produttiva 13 204 619 15 455 843 15 179 327 12 512 930 Indice 100 117 115 95 Utilizzo degli impianti (%) 86 65 48 56 Fonte: risposta al questionario relativo agli indicatori macroeconomici dell’associazione di produttori dell’Unione. (148) Nel corso del periodo la produzione in pezzi dell’Unione ha registrato una drastica riduzione. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame la produzione è risultata inferiore di quasi il 40 % rispetto al 2021. Tale calo ha seguito la tendenza del consumo, legato al passaggio alle biciclette elettriche e al calo della domanda dopo la fine del periodo della pandemia, come indicato al considerando 126. (149) Nel periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta relativamente stabile. Rispetto all’anno di riferimento 2021, si è registrato un lieve aumento nel 2022 e nel 2023, seguito da un calo nel periodo dell’inchiesta di riesame. (150) L’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione si è ridotto di 30 punti percentuali nel corso del periodo. Poiché la capacità dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, la diminuzione dell’utilizzo degli impianti può essere spiegata dalla tendenza al ribasso dei quantitativi di produzione nell’Unione. 6.5.2.2. Quantitativo delle vendite e quota di mercato (151) Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Quantitativo delle vendite (in pezzi) e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Vendite sul mercato dell’Unione (in pezzi) 9 373 036 7 828 538 6 828 338 6 131 978 Indice 100 84 73 65 Quota di mercato 62  % 60  % 66  % 70  % Indice 100 97 107 113 Fonte: risposta al questionario relativo agli indicatori macroeconomici dell’associazione di produttori dell’Unione. (152) Nel corso del periodo in esame l’industria dell’Unione ha registrato un calo delle vendite sul mercato dell’Unione pari al 35 %; tuttavia, poiché nello stesso periodo il calo del consumo è stato ancora più marcato, la sua quota di mercato è aumentata del 13 %, raggiungendo il 70 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. 6.5.2.3. Crescita (153) Dato il calo del consumo e della produzione dell’Unione, la Commissione ha riscontrato nel periodo in esame una crescita unicamente in termini di quota di mercato. 6.5.2.4. Occupazione e produttività (154) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Numero di dipendenti 9 858 10 485 9 945 8 469 Indice 100 106 101 86 Produttività (pezzi/dipendente) 1 153 963 726 826 Indice 100 84 63 72 Fonte: risposta al questionario relativo agli indicatori macroeconomici dell’associazione di produttori dell’Unione. (155) L’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere un livello costante di occupazione durante il periodo in esame e ha anche registrato un calo della produttività. Il mix di prodotti può tuttavia fare una grande differenza in termini di produttività, in quanto in un giorno possono essere fabbricate molte più biciclette per bambini che mountain bike di fascia alta. 6.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (156) I margini di dumping stabiliti durante il periodo dell’inchiesta di riesame per le importazioni dalla Cina erano significativi. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso fortemente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni cinesi. (157) Pertanto, a causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori della Cina, l’industria dell’Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. 6.5.3. Indicatori microeconomici 6.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (158) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/pezzo) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione 307 368 554 537 Indice 100 120 180 175 Costo unitario di produzione 153 193 274 268 Indice 100 127 179 176 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (159) La gamma di prodotti dei produttori dell’Unione inseriti nel campione cambia da stagione a stagione, per cui è stato difficile eseguire confronti tra un anno e l’altro in termini di prezzi. I dati hanno tuttavia dimostrato che i prezzi di vendita all’anno sono rimasti superiori al costo unitario di produzione nello stesso anno. È opportuno osservare che il costo unitario di produzione fornito riguarda tutti i produttori dell’Unione inseriti nel campione, comprese le aziende a contratto, mentre il prezzo di vendita unitario è stato indicato solo per i produttori dell’Unione inseriti nel campione che effettuano vendite dirette ad acquirenti indipendenti. 6.5.3.2. Costo del lavoro (160) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 22 160 19 120 21 309 20 551 Indice 100 86 96 93 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (161) Per quanto riguarda i produttori dell’Unione inseriti nel campione, il costo del lavoro è rimasto stabile ed è persino leggermente diminuito nel campione durante il periodo in esame. 6.5.3.3. Scorte (162) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Scorte finali (in pezzi) 113 888 165 442 213 805 137 905 Indice 100 145 188 121 Scorte finali in percentuale della produzione 4  % 6  % 11  % 8  % Indice 100 169 309 211 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (163) Le scorte di biciclette finite dei produttori dell’Unione inseriti nel campione non sono state considerate un indicatore affidabile, in quanto alcuni operatori che producono nel quadro di un contratto in conto lavorazione non detengono presso di sé scorte. L’indicatore riflette pertanto soltanto le società che vendono utilizzando il proprio nome. Tuttavia il livello delle scorte finali in percentuale della produzione è raddoppiato nel periodo in esame, registrando un aumento del livello delle scorte. 6.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (164) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 4  % 3  % 3  % 2  % Indice 100 95 80 53 Flusso di cassa (in EUR) –18 446 738 –19 355 298 1 643 383 19 482 385 Indice – 100 – 105 9 106 Investimenti (in EUR) 7 355 498 7 729 029 3 043 340 2 317 929 Indice 100 105 41 32 Utile sul capitale investito 45  % 43  % 38  % 26  % Indice 100 96 84 57 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (165) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (166) Tuttavia l’indicatore considerava solo due dei quattro produttori dell’Unione inseriti nel campione che avevano effettuato vendite a parti indipendenti. I produttori inseriti nel campione che producono nel quadro di un contratto in conto lavorazione non avevano effettuato vendite a parti indipendenti e la prima vendita indipendente sarebbe stata la vendita al dettaglio di ciascuna bicicletta al cliente finale. (167) Nel periodo in esame la redditività si è dimezzata, passando dal 4 % al 2 %. Tale declino è una dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione non è stata in grado di realizzare un buon profitto nel periodo in esame, in un contesto aggravato dal calo del consumo e delle vendite. (168) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto, che partiva da un livello molto basso nel 2021, ha registrato un andamento positivo durante il periodo in esame. (169) Sebbene inizialmente i produttori inseriti nel campione fossero in grado di effettuare investimenti, compresi nuovi impianti di produzione del marchio per l’assemblaggio di tutti i tipi di biciclette, il livello degli investimenti ha registrato un drastico calo dopo il 2022. (170) L’utile sul capitale investito mostra il profitto generato dai produttori dell’Unione inseriti nel campione in rapporto al valore contabile netto dei loro investimenti. Pur restando positivo per tutto il periodo in esame, l’utile ha seguito l’andamento negativo della redditività e dei quantitativi delle vendite. 6.6. Conclusioni sul pregiudizio (171) Sebbene in un contesto di calo del consumo del mercato le importazioni dalla Cina abbiano registrato una diminuzione del 44 %, nel corso del periodo in esame la sua quota di mercato è rimasta stabilmente elevata (6,5 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame), mentre le importazioni da tutti gli altri paesi terzi sono diminuite in modo più marcato, determinando un calo della loro quota di mercato di 7 punti percentuali nel periodo in esame. (172) I prezzi delle importazioni dalla Cina erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e hanno dunque esercitato una pressione sui prezzi sul mercato dell’Unione. (173) Di conseguenza nel periodo in esame la maggior parte degli indicatori del pregiudizio ha registrato un andamento negativo. (174) Nel periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita. Tale riduzione è attribuibile a un calo del consumo del 42 % registrato sul mercato dell’Unione. Complessivamente nel periodo in esame la produzione ha subito una flessione del 38 % mentre le vendite hanno registrato una diminuzione del 35 %. (175) Poiché il calo del consumo è stato superiore alla riduzione delle vendite dell’industria dell’Unione, nel periodo in esame quest’ultima ha potuto aumentare la propria quota di mercato di 8 punti percentuali, portandola al 70 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. (176) Dagli indicatori è tuttavia anche emerso che i profitti sono rimasti bassi, tra il 2 % e il 4 %, in quanto gli aumenti dei prezzi sono stati accompagnati da aumenti dei costi. Anche l’utile sul capitale investito è diminuito drasticamente, così come la produttività. L’occupazione ha seguito la stessa tendenza negativa, registrando un calo del 14 %. (177) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 7. NESSO DI CAUSALITÀ (178) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dalla Cina abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. (179) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Tali fattori comprendono il calo della domanda durante il periodo in esame e le importazioni da altri paesi. 7.1. Effetti delle importazioni dalla Cina (180) La Commissione ha esaminato se esistesse un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (181) Nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina è rimasta stabile a circa il 3 %, nonostante le misure antidumping in vigore e il forte calo del consumo registrato nell’Unione (42 %). (182) I prezzi delle importazioni di biciclette oggetto di dumping dalla Cina sono aumentati del 48 % dal 2021 al 2022, per poi scendere al livello del 2021 durante il periodo in esame, mentre i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati del 75 %. Si tratta tuttavia di un dato che deve essere soppesato tenendo conto dell’aumento dei costi del 76 % dell’industria dell’Unione. Ciò ha dimostrato che le importazioni cinesi sono state in grado di essere ancora più competitive di prima. (183) I prezzi di dumping cinesi sono rimasti estremamente bassi riuscendo a restare notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. L’undercutting dei prezzi era presente sia per le importazioni cinesi su cui era pagato un dazio antidumping sia per le importazioni soggette a un dazio dello 0 % o escluse dalle misure, causando quindi una pressione sui prezzi sul mercato dell’Unione. 7.2. Effetti di altri fattori (184) Dall’analisi del pregiudizio è emerso che, nonostante le misure antidumping in vigore e il calo del consumo dell’Unione, la quota di mercato delle importazioni cinesi oggetto di dumping e delle importazioni soggette a un dazio dello 0 % o non soggette a dazio nell’Unione è stata mantenuta a livelli di forte undercutting dei prezzi. Tali circostanze hanno coinciso con il deterioramento degli indicatori di risultato economico dell’industria dell’Unione, quali un calo della redditività e dell’utile sul capitale investito. (185) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. 7.2.1. Importazioni da paesi terzi (186) Il quantitativo delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è stato significativo, ma, come indicato al considerando 138, ha registrato un calo notevole, pari a 7 punti percentuali, nel periodo in esame. (187) Tali importazioni sono state effettuate in parte a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, in particolare per quanto riguarda i prezzi dal Bangladesh, che hanno seguito il livello dei prezzi delle importazioni cinesi. (188) Pertanto, seppur in calo nel periodo in esame, tali importazioni potrebbe aver contribuito alla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, senza tuttavia attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio e le esportazioni cinesi. 7.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (189) Nel periodo in esame il quantitativo delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Quantitativo delle esportazioni a parti indipendenti (pezzi) 18 772 19 222 19 409 16 228 Indice 100 103 104 87 Prezzo medio (in EUR/pezzo) 613 692 969 1 130 Indice 100 113 158 184 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (190) L’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è rimasto stabile fino al 2023, ma dal 2023 al periodo dell’inchiesta di riesame ha registrato un calo significativo pari a 17 punti percentuali. Come per le vendite sul mercato dell’Unione, il prezzo medio delle vendite all’esportazione è aumentato in linea con la crescita del costo di produzione. (191) I quantitativi esportati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione sono limitati e rappresentano circa il 2 % delle loro vendite sul mercato dell’Unione e pertanto non hanno potuto incidere in modo significativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione. 7.2.3. Domanda di biciclette dell’Unione (192) La domanda di biciclette dell’Unione, illustrata al considerando 125, ha evidenziato una chiara e netta tendenza al ribasso. Questa tendenza al ribasso è stata causata da un maggiore interesse per le biciclette elettriche, da un lato, e da un calo della domanda dopo la fine del periodo della pandemia, dall’altro. Ciononostante il mercato dell’Unione è rimasto uno dei maggiori mercati a livello mondiale. (193) La Commissione ha ritenuto che la riduzione della domanda abbia contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, sebbene quest’ultima sia stata in grado di acquisire una certa quota di tale mercato in declino. La riduzione della domanda non ha pertanto attenuato il nesso di causalità tra le esportazioni cinesi verso l’Unione e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 7.3. Conclusioni sul nesso di causalità (194) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Tuttavia anche altri fattori, in particolare il calo del consumo e le importazioni da altri paesi terzi, potrebbero aver contribuito alla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto deciso di valutare ulteriormente il rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure. 8. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO (195) La Commissione ha concluso al considerando 194 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha esaminato i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e il loro impatto sull’industria dell’Unione, l’attrattiva del mercato dell’Unione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina e le pratiche di elusione. 8.1. Livello dei prezzi delle importazioni senza misure antidumping (196) I prezzi medi all’importazione nell’Unione dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono stati notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 135, durante il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi cinesi sono stati inferiori del 50 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, incluso il pagamento dei dazi antidumping. (197) In caso di scadenza delle misure, il livello dell’undercutting dei prezzi salirebbe al 65 %. (198) I prezzi potrebbero essere perfino inferiori, dato che aumenterebbe la concorrenza tra le importazioni cinesi attualmente soggette a un dazio antidumping e quelle che attualmente non pagano alcun dazio. (199) La Commissione ha pertanto concluso che, in assenza di misure antidumping in vigore, i prezzi sul mercato dell’Unione potrebbero diminuire, causando così un pregiudizio all’industria dell’Unione. 8.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (200) Come indicato nei considerando da 115 a 119, il mercato dell’Unione è rimasto attraente per gli esportatori cinesi, il che suggerisce che in assenza di dazi le esportazioni verso l’Unione aumenterebbero, causando un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. 8.3. Capacità produttiva e capacità inutilizzata (201) Come indicato ai considerando da 109 a 114, tutti gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno dimostrato che la Cina ha la capacità di rifornire il mercato dell’Unione e dispone di capacità inutilizzata da impiegare per aumentare l’offerta verso l’Unione a prezzi di dumping che causerebbero un pregiudizio. 8.4. Elusione (202) Dall’istituzione delle misure nel 1993 la Commissione ha condotto inchieste antielusione sulle spedizioni di biciclette nell’Unione ed ha esteso le misure come segue: — parti di biciclette importate dalla Cina — biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia — biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine ( 68 ) . (203) Tale elusione ricorrente da diversi paesi terzi era una chiara dimostrazione dell’interesse delle società cinesi a rifornire il mercato dell’Unione. 8.5. Conclusioni (204) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli e il rischio di persistenza del pregiudizio notevole. 9. INTERESSE DELL’UNIONE (205) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei grossisti, dei dettaglianti e dei consumatori. (206) Le misure sono in vigore dal 1993 e in ogni riesame in previsione della scadenza la Commissione ha constatato che la proroga delle misure non era contraria all’interesse dell’Unione. 9.1. Interesse dell’industria dell’Unione (207) L’EBMA rappresentava più della metà circa dell’industria dell’Unione. Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione si trova ancora in una situazione di fragilità. In caso di scadenza delle misure, la situazione dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe rapidamente sfociando in perdite a breve termine e nella graduale scomparsa dell’intera industria nel lungo termine. (208) Una parte significativa della produzione dell’Unione è subappaltata a imprese che hanno effettuato investimenti significativi nel prodotto oggetto del riesame durante il periodo in esame. Considerando che le aziende a contratto dipendono fortemente dal livello di attività dei loro partner commerciali, in caso di abrogazione delle misure peggiorerebbe rapidamente anche la loro situazione economica. (209) Alla luce di quanto precede, si è concluso che il mantenimento delle misure sulle importazioni dalla Cina sia nell’interesse dell’industria dell’Unione in quanto consentirebbe di stabilizzarne ulteriormente la posizione sul mercato garantendo l’occupazione. 9.2. Interesse degli importatori indipendenti (210) La Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a partecipare all’inchiesta e ha contattato tutti gli importatori noti. Come nell’ultima inchiesta di riesame, nessuno di loro si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all’inchiesta. (211) L’obiettivo delle misure antidumping non è impedire le importazioni, ma ripristinare un commercio equo e garantire che le importazioni non siano effettuate a prezzi di dumping e pregiudizievoli. (212) Dall’inchiesta è emerso che un volume significativo delle importazioni, pari a oltre il 14 % della quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame, proveniva da paesi non soggetti a misure antidumping. (213) Le statistiche di Eurostat e i dati presentati alla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base mostrano inoltre che le importazioni entrano nell’Unione attraverso società esenti dall’estensione delle misure, il che consente agli importatori di accedere alle importazioni da tali paesi nel modo seguente: Tabella 14 Importazioni da altri paesi terzi Paese Quota di mercato Importazioni da società esenti Indonesia 1  % 97  % Sri Lanka 1  % 99  % Tunisia 1  % 86  % Cambogia 8  % 100  % Filippine < 1  % 98  % (214) Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che gli importatori potessero ancora rifornirsi di biciclette da un ampio ventaglio di paesi. 9.3. Interesse degli utilizzatori (215) La Commissione ha invitato tutti gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame a presentare osservazioni. Nessun utilizzatore o associazione di consumatori si è manifestato o ha collaborato all’inchiesta. (216) Nell’attuale inchiesta non vi sono elementi indicanti che le misure in vigore hanno avuto effetti negativi sugli utilizzatori. (217) Su tale base la Commissione conferma che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto negativo sostanziale sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. 9.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (218) In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di biciclette originari della Cina. 10. MISURE ANTIDUMPING (219) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla reiterazione del dumping, alla reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, le misure antidumping sulle biciclette originarie della Cina dovrebbero essere mantenute. (220) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali ed esenzioni dalle estensioni delle misure dopo le inchieste antielusione. (221) L’applicazione di dazi antidumping individuali o esenzioni è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina». (222) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali e le esenzioni, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio o dell’esenzione sia giustificata conformemente al diritto doganale. (223) Nel caso di un aumento significativo del quantitativo delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (224) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (225) Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 69 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (226) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale hanno potuto presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni. (227) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. (228) Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione in detto periodo e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. (229) In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 70 ) , qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (230) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati con i codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 e 8712 00 70 99) originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd 19,2  % B772 Oyama Technology (Nantong) Co. Ltd 0  % B773 Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd 0  % B774 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese tranne Giant (China) Co. Ltd. — Codice addizionale TARIC C329 48,5  % B999 3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come previsto al paragrafo 2, è esteso anche alle importazioni delle stesse biciclette e di altri velocipedi spediti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91), a eccezione di quelli fabbricati dalle società sotto elencate: Paese Società Codice addizionale TARIC Indonesia P.T. Insera Sena B765 PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle) B766 P.T. Terang Dunia Internusa (United Bike) B767 Sri Lanka Asiabike Industrial Limited B768 BSH Ventures (Private) Limited B769 Samson Bikes (Pvt) Ltd B770 Tunisia Euro Cycles SA B771 Look Design System SA C206 4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come previsto al paragrafo 2, è esteso anche alle importazioni delle stesse biciclette e di altri velocipedi spediti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 20 e 8712 00 70 92), a eccezione di quelli fabbricati dalle società sotto elencate: Paese Società Codice addizionale TARIC Cambogia A and J (Cambodia) Co., Ltd C035 Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd C036 Speedtech Industrial Co. Ltd C037 Bestway Industrial Co. Ltd C037 Filippine Procycle Industrial Inc C038 5.   È mantenuta l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Il dazio antidumping definitivo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 71/97 è il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento. 6.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping indicate per le società menzionate al paragrafo 2 e le esenzioni dall’estensione delle misure stabilita a seguito di inchieste antielusione di cui ai paragrafi 3 e 4 sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell’organismo che rilascia tale fattura identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (quantitativo) di (biciclette) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 7.   L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1 o ottobre 1990 e il 30 settembre 1991 («periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 8.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, come modificato dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/57, è così modificato: «Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd B773» è sostituito da: «Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd B773». 2.   A decorrere dal 10 luglio 2024 il codice addizionale TARIC B773, precedentemente attribuito a Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd, si applica a Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd. 3.   Si procede al rimborso o allo sgravio, in conformità della normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda Oyama Technology (Jiangsu) Co. Ltd a partire dal 10 luglio 2024. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell’8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio ( GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2474/oj . ( 3 ) Regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ( GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55 , ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1997/71/oj ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ( GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17 , ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj ). ( 5 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=1532 . ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ( GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1379/oj ). ( 7 ) GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1 . ( 8 ) GU L 122 del 19.5.2015, pag. 4 . ( 9 ) GU C, C/2023/1260, 1.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1260/oj . ( 10 ) GU C, C/2024/6091, 29.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5292/oj . ( 11 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2746 . ( 12 ) Tariffa integrata dell’Unione europea. ( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/57 della Commissione, del 14 gennaio 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ( GU L 10 del 17.1.2022, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/57/oj ). ( 14 ) Ufficio per la pianificazione e le risorse naturali di Taicang, Avviso di revoca dei diritti d’uso di terreni TZGS (2022) n. 152, 25 novembre 2022. ( 15 ) Avviso di approvazione della modifica delle informazioni registrate di società a partecipazione straniera da parte dell’ufficio per la supervisione del mercato di Nantong, società a partecipazione straniera — registrazione delle modifiche (2022) n. 01060001 del 6 gennaio 2022. ( 16 ) https://login.bvdinfo.com/R1/Orbis . ( 17 ) Cfr. pagg. 14-15 della domanda (versione consultabile). ( 18 ) Cfr. pag. 15 della domanda (versione consultabile). ( 19 ) Cfr. pagg. 15-16 della domanda (versione consultabile). ( 20 ) Cfr. pagg. 16-17 e allegato 28 della domanda (versione consultabile). ( 21 ) Cfr. pagg. 19-20 e allegato 31 della domanda (versione consultabile). ( 22 ) Cfr. pag. 20 della domanda (versione consultabile). ( 23 ) Pagina 16 e allegato 21 della domanda (versione consultabile). ( 24 ) Cfr. pagg. 17-18 della domanda (versione consultabile). ( 25 ) Cfr. pag. 19 della domanda (versione consultabile). ( 26 ) Cfr. pagina 18 e allegato 29 della domanda (versione consultabile). ( 27 ) Cfr. pag. 20 della domanda (versione consultabile). ( 28 ) Cfr. pag. 21 della domanda (versione consultabile). ( 29 ) Cfr. pag. 21 della domanda (versione consultabile). ( 30 ) Cfr. pagg. 21-22 della domanda (versione consultabile). ( 31 ) Cfr. pag. 22 della domanda (versione consultabile). ( 32 ) Cfr. pagg. 23-24 della domanda (versione consultabile). ( 33 ) Cfr. pag. 24 della domanda (versione consultabile). ( 34 ) Cfr. pag. 24 della domanda (versione consultabile). ( 35 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2024/2661, 15.10.2024 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2661/oj) ; regolamento di esecuzione (UE) 2023/112 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 18 del 19.1.2023, pag. 66 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/112/oj ). ( 36 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell’11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell’11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj . ( 37 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, considerando 70, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112 della Commissione, del 18 gennaio 2023, considerando 70. Cfr. anche regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 208. ( 38 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, considerando da 45 a 52, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112 della Commissione, del 18 gennaio 2023, considerando 45. Cfr. anche regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 192. ( 39 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, considerando da 53 a 55, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112 della Commissione, del 18 gennaio 2023, considerando da 46 a 50. Cfr. anche regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando da 66 a 68; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando da 193 a 194. ( 40 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, considerando da 56 a 63, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112 della Commissione, del 18 gennaio 2023, considerando da 51 a 63. Cfr. anche regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando da 61 a 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando da 195 a 201. ( 41 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, considerando 64, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112 della Commissione, del 18 gennaio 2023, considerando 64. Cfr. anche regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 202. ( 42 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, considerando 65, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112 della Commissione, del 18 gennaio 2023, considerando 65. Cfr. anche regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 203. ( 43 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, considerando 66, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112 della Commissione, del 18 gennaio 2023, considerando 66. Cfr. anche regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 73; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 204. ( 44 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final). ( 45 ) Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 46 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 47 ) https://login.bvdinfo.com/R0/Orbis . ( 48 ) https://connect.ihsmarkit.com/ . ( 49 ) Market Access Map, Centro internazionale per il commercio, www.macmap.org (MacMap). ( 50 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm . ( 51 ) Market Access Map, Centro internazionale per il commercio, www.macmap.org (MacMap). ( 52 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). ( 53 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/lc_ncostot_r2__custom_15374782 . ( 54 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teilm140__custom_15596385/default/table?lang=en . ( 55 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205__custom_15374727/default/table . ( 56 ) Consumo da 500 MWh a 1 999 MWh — fascia IC, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/nrg_pc_205__custom_15374727 . ( 57 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_203__custom_15374756/default/table . ( 58 ) Consumo da 10 000 GJ a 99 999 GJ — fascia I3. ( 59 ) Fonte: Orbis, https://login.bvdinfo.com/R1/Orbis . ( 60 ) Fonte: domanda di riesame. Allegato 14. ( 61 ) Fonte: domanda di riesame. Allegato 14. ( 62 ) Fonte: domanda di riesame, sezione 5.2, allegato 8. ( 63 ) Regolamento (UE) 2019/1379, considerando 44. ( 64 ) Fonte: domanda di riesame, sezione 5.2, allegati 8 e 9. ( 65 ) Regolamento (UE) 2019/1379, considerando 189. ( 66 ) https://www.statista.com/study/147067/bicycles-market-data-and-analysis/ . ( 67 ) Il Regno Unito ha mantenuto le misure iniziali dell’UE del 48,5 %. L’Argentina ha misure in vigore dal 1995 e nel 2015 il Messico ha istituito misure sulle biciclette per bambini provenienti dalla Cina. Cfr. domanda di riesame, allegato 11, estratto dalla banca dati dell’OMC. ( *1 ) Si noti che i dati della banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, che consentono la ripartizione tra i produttori esportatori cinesi che sono soggetti a dazi e quelli che non lo sono non corrispondono esattamente ai dati di Eurostat. ( 68 ) Una cronologia completa del caso è disponibile sul sito web della DG TRADE https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=1532 . ( 69 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 70 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2146/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/2146 rappresenta lo strumento principale di difesa commerciale dell'Unione europea contro il dumping nel settore ciclistico, applicando dazi antidumping su importazioni dalla Cina e da paesi transhipper. Importatori, distributori e produttori dell'Unione devono considerare l'articolo 2, paragrafo 6 bis del Regolamento (UE) 2016/1036 sulla determinazione del valore normale mediante paesi rappresentativi, il margine di dumping calcolato con metodologia costruttiva, e le estensioni delle misure ai paesi di transhipment per evitare l'elusione dei dazi.

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