Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2148/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2148 della Commissione, del 23 ottobre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia

Pubblicato: 23/10/2025 In vigore dal: 23/10/2025 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della rettifica apportata dal Regolamento UE 2025/2148 al precedente regolamento antidumping sulle piastrelle di ceramica?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2148 corregge il Regolamento UE 2023/265, che aveva istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle di ceramica provenienti dall'India e dalla Turchia. La rettifica riguarda esclusivamente la correzione dei nomi di due produttori esportatori turchi appartenenti al gruppo Bien & Qua, che erano stati scritti in modo errato nel regolamento originario. I nomi corretti sono "Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş." e "Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.", a cui si applica il dazio antidumping individuale del 4,8%. La modifica è stata richiesta dal gruppo stesso nel luglio 2025, dopo aver verificato la documentazione presentata durante l'inchiesta iniziale. Sebbene il regolamento sia entrato in vigore il 24 ottobre 2025, la rettifica ha effetto retroattivo a partire dall'11 febbraio 2023, data di entrata in vigore del regolamento originario, al fine di garantire l'applicazione corretta dei dazi alle imprese interessate.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2148 della Commissione, del 23 ottobre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2148 of 23 October 2025 correcting Commission Implementing Regulation (EU) 2023/265 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ceramic tiles originating in India and Türkiye

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2148 24.10.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2148 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2025 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione ( 2 ) , («regolamento iniziale»), la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia. (2) Nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione dei dazi antidumping definitivi si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. (3) Nel luglio 2025 il gruppo Bien & Qua, un gruppo di produttori esportatori della Turchia inclusi nel campione i cui prodotti sono stati assoggettati al dazio antidumping individuale del 4,8 %, ha portato all’attenzione della Commissione il fatto che i nomi dei produttori esportatori appartenenti al gruppo che figuravano nel regolamento iniziale erano errati. A seguito di una nuova analisi dei documenti già presentati dal gruppo durante l’inchiesta iniziale, vale a dire il suo statuto, è stato confermato che i nomi delle parti sono stati scritti in modo errato nel regolamento iniziale. (4) In considerazione di quanto precede, si ritiene necessario modificare retroattivamente il regolamento iniziale a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore al fine di rispecchiare i nomi corretti dei produttori esportatori interessati, ossia «Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.» e «Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.». (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 è così modificato: «Turchia Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş.; Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş. 4,8 % C901» è sostituito da «Turchia Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.; Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. 4,8 % C901». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dall’11 febbraio 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia ( GU L 41 del 10.2.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/265/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2148/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/2148 si applica alle misure antidumping, ai dazi doganali e alle importazioni di merci da paesi terzi, interessando direttamente gli importatori e i produttori esportatori di piastrelle di ceramica. Commercialisti e consulenti doganali devono consultare questa normativa per verificare l'identificazione corretta dei soggetti assoggettati a dazi antidumping, la classificazione tariffaria e l'applicazione delle aliquote di dazio nelle dichiarazioni doganali e nelle operazioni di import-export.

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