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Regolamento UE 2149/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2149 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita

Pubblicato: 24/10/2025 In vigore dal: 24/10/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2025/2149 riguardo alla modifica dei dazi antidumping sul glicole monoetilenico?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2149 modifica il precedente Regolamento UE 2021/1976 che istituiva dazi antidumping definitivi sulle importazioni di glicole monoetilenico dagli Stati Uniti e dall'Arabia Saudita. La modifica riguarda specificamente la sostituzione del nome del produttore americano: Equistar Chemicals, LP viene sostituito da INEOS Americas LLC, società che ha acquisito l'attività e l'impianto di produzione a partire dal 1° maggio 2024. Questo cambio di denominazione non comporta alcuna variazione dell'aliquota del dazio antidumping applicabile, che rimane al 10,3% per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione europea ha verificato che l'acquisizione non ha creato nuovi rapporti con altri gruppi di produttori esportatori non sottoposti a inchiesta, confermando così la continuità della posizione tariffaria. Il codice addizionale TARIC C682, precedentemente attribuito a Equistar Chemicals, LP, si applica ora a INEOS Americas LLC con effetto retroattivo dal 1° maggio 2024, data dell'acquisizione effettiva. È inoltre previsto il rimborso o lo sgravio dei dazi pagati in eccesso dal 1° maggio 2024 rispetto all'aliquota antidumping stabilita.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2149 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2149 of 24 October 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2021/1976 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of mono ethylene glycol originating in the United States of America and the Kingdom of Saudi Arabia

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2149 27.10.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2149 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Le importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione ( 2 ) . (2) Il 12 dicembre 2024 INEOS Americas LLC («INEOS Americas») ha informato le autorità del Belgio di aver acquisito, a decorrere dal 1 o maggio 2024, l’attività relativa al glicole monoetilenico, compreso l’impianto di produzione, di Equistar Chemicals, LP (codice addizionale TARIC ( 3 ) C682) e che pertanto nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 il nome di Equistar Chemicals, LP avrebbe dovuto essere sostituito da INEOS Americas. La società è soggetta al dazio antidumping del 10,3 % previsto per le società che hanno collaborato non inserite nel campione degli Stati Uniti d’America. (3) INEOS Americas ha chiesto di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio antidumping a essa applicata sotto il nome precedente. (4) Il 24 dicembre 2024 le autorità del Belgio hanno trasmesso la richiesta alla Commissione. (5) La Commissione ha inviato un questionario a INEOS Americas, ha esaminato le informazioni fornite, ha richiesto ulteriori chiarimenti e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti il 1 o maggio 2024 e che non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di produttori esportatori che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione. (6) Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976, in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione. (7) La modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dal 1 o maggio 2024, data in cui l’acquisizione è divenuta effettiva ed è stata registrata presso le autorità competenti. (8) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C682. (9) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva modificare il nome Equistar Chemicals, LP in INEOS Americas («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 è così modificato: «Stati Uniti d’America Equistar Chemicals, LP C682» è sostituito da: «Stati Uniti d’America INEOS Americas LLC C682» 2.   Il codice addizionale TARIC C682 precedentemente attribuito a Equistar Chemicals, LP si applica a INEOS Americas LLC a decorrere dal 1 o maggio 2024. Si procede al rimborso o allo sgravio, in conformità alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato a decorrere dal 1 o maggio 2024 sulle importazioni di prodotti fabbricati da INEOS Americas LLC in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 per quanto riguarda Equistar Chemicals, LP. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione del 12 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita ( GU L 402 del 15.11.2021, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1976/oj ). ( 3 ) Tariffa integrata dell’Unione europea. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2149/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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