Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2153 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese e riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese
Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle viti senza capocchia importate dalla Cina secondo il Regolamento UE 2025/2153?
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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2153 della Commissione, entrato in vigore il 22 ottobre 2025, istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica Popolare Cinese. L'inchiesta è stata avviata il 17 ottobre 2024 su denuncia dell'European Industrial Fasteners Institute (EIFI) e ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. I dazi variano a seconda del produttore esportatore: Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd. è soggetta al 54,7%, il Gruppo Brother al 57,1%, il Gruppo Chinafar al 72,3%, mentre le altre società che hanno collaborato sono soggette al 59,8% e tutte le altre società al 72,3% del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione. Questi dazi sono stati calcolati confrontando il valore normale (determinato sulla base dei costi di produzione in un paese rappresentativo, la Thailandia) con i prezzi all'esportazione effettivi dei produttori cinesi, riscontrando significative pratiche di dumping. Il regolamento dispone inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori precedentemente istituiti e applica i dazi definitivi alle importazioni registrate durante il procedimento.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2153 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese e riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2153 of 22 October 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of screws without heads originating in the People’s Republic of China, and levying the definitive anti-dumping duty on the registered imports of screws without heads originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2153
23.10.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2153 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese e riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 17 ottobre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di viti senza capocchia («viti») originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 2 settembre 2024 dall'European Industrial Fasteners Institute («denunciante» o «EIFI»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di viti senza capocchia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/141 della Commissione
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
In conformità all'articolo 19
bis
del regolamento di base, il 19 maggio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono pervenute osservazioni sull'esattezza dei calcoli.
(5)
Il 16 giugno 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1189 della Commissione
(
4
)
, («regolamento provvisorio»).
1.4.
Fase successiva della procedura
(6)
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, le seguenti parti hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio:
—
i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd. («Junyue»), il gruppo Chinafar («Chinafar») e il gruppo Brother;
—
l'importatore Pretec AB;
—
l'importatore Kohlhage Fasteners GmbH and Co. («Kohlhage»);
—
l'associazione di fornitori di acciaio Eurofer;
—
l'European Fastener Distributors Association («EFDA»);
—
l'European Industrial Fasteners Institute («EIFI» o «denunciante»).
(7)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si è svolta un'audizione con l'importatore Pretec AB.
(8)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(9)
La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si è svolta un'audizione con l'EIFI e con l'EFDA.
1.5.
Argomentazioni in merito all'apertura
(10)
Non sono pervenute osservazioni in merito all'apertura. È stata pertanto confermata la conclusione di cui al considerando 6 del regolamento provvisorio.
1.6.
Campionamento
(11)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'EIFI ha affermato che non tutti i produttori esportatori cinesi che si erano manifestati nell'esercizio di campionamento erano effettivamente produttori di viti senza capocchia.
(12)
Sebbene avesse già escluso dall'elenco allegato al regolamento provvisorio alcune delle società che si erano manifestate e che non erano risultate effettivi produttori esportatori, la Commissione ha svolto ulteriori controlli in risposta alle osservazioni dell'EIFI. La Commissione ha chiesto a tutte le società cinesi che hanno collaborato di fornire la propria licenza commerciale e il proprio statuto e, se necessario, ulteriori elementi di prova del fatto di essere effettivamente produttori esportatori del prodotto in esame. Alle società che non hanno risposto è stato comunicato che la Commissione considerava la mancanza di risposta come omessa collaborazione a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. L'elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato è stato riveduto di conseguenza.
(13)
Non sono pervenute ulteriori osservazioni concernenti il campionamento. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 7 a 16 del regolamento provvisorio.
1.7.
Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(14)
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(15)
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l'acciaio inossidabile, indipendentemente dalla resistenza alla trazione, ad esclusione di tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate.
(16)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con i codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48 .
2.1.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(17)
Un importatore, Pretec AB, ha affermato che le barre strutturali per infrastrutture galvanizzate a caldo della lunghezza di 5,8 metri dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta, in quanto costituiscono un prodotto distinto, per i motivi seguenti:
—
caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche distinte rispetto ad altre viti, in particolare in ragione dello spessore della zincatura (45-215 μm) ottenuta tramite galvanizzazione a caldo, che fornisce una resistenza alla corrosione superiore rispetto alla placcatura tramite procedimento elettrolitico (5-20 μm) ed è essenziale per i climi nordici;
—
le barre strutturali per infrastrutture della lunghezza di 5,8 metri sono particolarmente adatte per grandi progetti infrastrutturali (ad esempio ponti, edifici) che richiedono una durabilità a lungo termine, a differenza delle viti più piccole utilizzate nelle applicazioni domestiche o industriali;
—
nessun produttore dell'Unione è in grado di fornire barre strutturali per infrastrutture galvanizzate a caldo della lunghezza di 5,8 metri, richieste sui mercati nordici (categorie di corrosività C3-C5), che devono necessariamente essere importate.
(18)
La Commissione ha osservato che, in effetti, per quanto riguarda le differenze chimiche e fisiche, mediante la galvanizzazione a caldo si ottiene una zincatura di spessore superiore (45-215 μm) rispetto alla placcatura tramite procedimento elettrolitico (5-20 μm). Si è tuttavia ritenuto che lo spessore della galvanizzazione e la lunghezza delle barre strutturali per infrastrutture riguardino un'applicazione specifica di un prodotto che rientra nella stessa definizione del prodotto, e non di un prodotto diverso.
(19)
Per quanto riguarda le argomentazioni in merito agli aspetti tecnici e all'uso finale, la Commissione ha constatato che le barre strutturali per infrastrutture erano utilizzate negli stessi settori delle altre viti senza capocchia, in particolare nel settore delle costruzioni, e che pertanto in tale settore erano in concorrenza diretta con altre viti senza capocchia.
(20)
Gli elementi di prova forniti dall'EIFI dimostrano inoltre che l'Unione possiede le capacità per effettuare la zincatura di una quantità compresa tra 100 000 e 300 000 MT/anno e per produrre tra 50 000 e 150 000 MT/anno di barre di lunghezza fino a 6 metri. La Commissione ha constatato che esistono altri metodi di produzione per proteggere l'acciaio dalla corrosione, in particolare nei climi nordici.
(21)
La richiesta di escludere le barre strutturali per infrastrutture galvanizzate a caldo della lunghezza di 5,8 metri è stata pertanto respinta.
(22)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Pretec ha comunicato che la Commissione non aveva adeguatamente preso in considerazione l'intera portata degli elementi di prova scientifici, tecnici e normativi forniti da Pretec a sostegno della natura distinta delle barre strutturali per infrastrutture e che la Commissione dovrebbe pertanto riconsiderare e accogliere la richiesta di Pretec di escluderle. L'assenza di alternative valide nell'Unione e la logica errata alla base della classificazione del prodotto giustificano ulteriormente l'esclusione delle barre strutturali per infrastrutture dall'ambito di applicazione.
(23)
In particolare, Pretec ha affermato che:
—
vi sono distinzioni scientifiche e tecniche fattuali, come la galvanizzazione a caldo delle barre strutturali per infrastrutture, che crea un legame metallurgico tra zinco e acciaio formando un rivestimento in lega durevole con doppia protezione dalla corrosione (catodica e in quanto barriera) che la placcatura elettrolitica non può replicare. Questo processo altera sostanzialmente le proprietà dell'acciaio, rendendo le barre strutturali per infrastrutture distinte, a livello strutturale e funzionale, rispetto ad altri prodotti rivestiti. Le barre strutturali per infrastrutture utilizzate nelle infrastrutture nordiche devono soddisfare norme tecniche rigorose (ad esempio EN ISO 898-1) per quanto riguarda la resistenza agli urti (27 joule a -20
o
C) e la resistenza alla corrosione in ambienti critici (classi di corrosività C3-C5), che non sono soddisfatte dalle alternative elettrolitiche;
—
le barre strutturali per infrastrutture sono contemplate da norme specifiche e rientrano nella specificità del mercato, in quanto sono disciplinate da norme ISO distinte (ad esempio ISO 10684, 1461) per la protezione dalla corrosione e le proprietà meccaniche, a differenza delle norme relative alle piccole viti o alla placcatura elettrolitica cui si fa riferimento nella denuncia. Inoltre per i progetti infrastrutturali nordici (ad esempio ponti, gallerie) sono necessarie barre strutturali per infrastrutture galvanizzate a caldo o in acciaio inossidabile, a motivo di specifiche tecniche vincolanti da parte di entità statali (ad esempio Vattenfall, Svenska Kraftnät) e di quadri industriali come AMA Anläggning. Le alternative elettrolitiche sono esplicitamente escluse da questi progetti;
—
le barre strutturali per infrastrutture non sono intercambiabili con viti senza capocchia più piccole a motivo delle differenze in termini di dimensioni, capacità portante e requisiti tecnici. Sono in concorrenza con le barre strutturali per infrastrutture in acciaio inossidabile (escluse dall'inchiesta), non con i prodotti elettrolitici;
—
nonostante le affermazioni dell'industria dell'Unione, secondo cui la capacità produttiva dell'Unione è sufficiente, nessun fornitore dell'Unione è in grado di produrre barre strutturali per infrastrutture galvanizzate a caldo conformi alle norme ISO per quanto riguarda la lunghezza, la funzionalità e la resistenza alla corrosione. I riscontri di mercato, tra cui le pregresse importazioni di Pretec nel corso di 20 anni e le conferme del fornitore, convalidano questa lacuna tecnica e commerciale;
—
la Commissione non ha affrontato i fattori critici che definiscono l'unicità delle barre strutturali per infrastrutture, quali la legatura metallurgica, la qualità dell'acciaio e la conformità alle norme ISO/EN. Essa ha inoltre erroneamente equiparato le barre strutturali per infrastrutture ad altri prodotti basati su codici doganali condivisi, ignorandone le specifiche e gli usi finali distinti.
(24)
La Commissione ha osservato che, nel definire il prodotto oggetto dell'inchiesta, la denuncia considerava esplicitamente i rivestimenti per la protezione contro la corrosione, compresa la galvanizzazione a caldo, come pertinenti per i prodotti utilizzati nelle costruzioni all'aperto, i ponti e le strutture industriali esposti ad ambienti critici come l'umidità, il sale e i fenomeni meteorologici estremi. La denuncia ha inoltre riconosciuto che le barre strutturali per infrastrutture, nonostante il loro specifico processo di galvanizzazione, sono allineate sotto il profilo funzionale e tecnico ai prodotti oggetto della presente inchiesta.
(25)
La Commissione ha sottolineato che la denuncia comprendeva diverse norme (ISO, EN, DIN) che definiscono le specifiche meccaniche e materiali delle viti in acciaio, tra cui la norma ISO 898, che disciplina le proprietà meccaniche dell'acciaio. Sebbene Pretec abbia evidenziato, in relazione alle barre strutturali per infrastrutture, le norme ISO (quali ISO 10684 e ISO 1461), tali norme non stabiliscono una categoria di prodotti distinta. Da una norma ISO distinta si evince semplicemente che le barre strutturali per infrastrutture possono rappresentare una variante non standardizzata di viti senza capocchia, non un prodotto fondamentalmente diverso ai fini della presente inchiesta. La Commissione ha inoltre osservato che l'assegnamento fatto da Pretec sui requisiti tecnici, quali la resistenza agli urti (27 joule a -20
o
C) e la conformità alle classi di corrosività C3-C5, è in linea con l'ambito più ampio dell'inchiesta, in quanto tali criteri sono coerenti con i principi generali di resistenza alla corrosione e di prestazione meccanica delineati nella denuncia.
(26)
La definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta comprendeva barre filettate e viti senza capocchia, tra cui quelle progettate per applicazioni specializzate, a condizione che presentino caratteristiche fisiche, tecniche e funzionali sovrapposte. L'esistenza di specifiche tecniche vincolanti per progetti specifici (ad esempio AMA Anläggning, requisiti di Vattenfall e Svenska Kraftnät) non ha escluso l'intercambiabilità delle barre strutturali per infrastrutture con altre viti senza capocchia, quando soddisfano criteri di prestazione equivalenti. La Commissione ha inoltre osservato che, sebbene le barre strutturali per infrastrutture possano competere con i prodotti di acciaio inossidabile in determinate applicazioni, la denuncia affronta esplicitamente tale concorrenza e l'esclusione dell'acciaio inossidabile dall'inchiesta non giustifica l'esclusione delle barre strutturali per infrastrutture.
(27)
La Commissione ha riconosciuto l'argomentazione di Pretec, secondo cui le barre strutturali per infrastrutture non sono intercambiabili con viti senza capocchia più piccole, a motivo delle differenze in termini di dimensioni, capacità portante e requisiti tecnici. Tuttavia le viti, indipendentemente dalle dimensioni, spesso rispettano principi ingegneristici standard e possono essere utilizzate per funzioni meccaniche simili (ad esempio capacità portante e fissaggio) in tutte le applicazioni, se soddisfano adeguati criteri di resistenza e sicurezza. La Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che le specifiche tecniche delle barre strutturali per infrastrutture le rendano categoricamente non intercambiabili con altri prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione. Inoltre, mentre Pretec ha affermato che i produttori dell'Unione non hanno la capacità di fornire barre strutturali per infrastrutture conformi alle norme ISO, gli allegati della denuncia e ulteriori comunicazioni hanno confermato l'esistenza di una capacità produttiva dell'Unione per barre filettate galvanizzate a caldo conformi alle norme ISO e di lunghezza maggiore.
(28)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che la richiesta di Pretec di escludere le barre strutturali per infrastrutture dall'ambito della presente inchiesta è priva di fondamento ed è pertanto respinta. La definizione del prodotto, quale definita nella denuncia e nei suoi allegati
(
5
)
, comprende le barre strutturali per infrastrutture, a motivo della sovrapposizione delle loro caratteristiche tecniche, funzionali e normative con quelle di altre viti senza capocchia.
(29)
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, l'EIFI ha chiesto alla Commissione di includere nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta le barre filettate importate con il codice TARIC 7308 90 98 90
(
6
)
e utilizzate per le gabbie di ancoraggio, poiché queste ultime erano state classificate in modo errato. Secondo l'EIFI, una classificazione errata consentirebbe di importare indebitamente barre filettate cinesi e comprometterebbe le misure antidumping. Stando a quanto affermato dall'EIFI, una gabbia di ancoraggio è costituita principalmente da bulloni ad alta resistenza (classificati con il codice TARIC 7318 15 48 90), da due piastre di acciaio (piastre di fondazione e di distribuzione), dadi, rondelle e altri componenti minori, che attualmente sono importati non assemblati. L'uso del codice 7308 90 98 90 per classificare le gabbie di ancoraggio realizzate con barre filettate sarebbe quindi errato, in quanto le barre menzionate nella descrizione del codice non sono elementi di collegamento (come le barre filettate), bensì semplici barre non filettate.
(30)
La definizione del prodotto è stata indicata nell'avviso di apertura. Le gabbie di ancoraggio non erano oggetto della denuncia e pertanto l'industria dell'Unione non ha fornito elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio che giustificassero un'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(31)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, l'EIFI ha affermato che i dazi dovrebbero essere applicati proporzionalmente alla quota di barre filettate incluse nei prodotti importati con il codice NC 7308 90 98 (gabbie di ancoraggio), in quanto tali barre filettate rientrano nell'ambito dell'inchiesta. L'EIFI ha chiarito che le gabbie di ancoraggio, composte principalmente da barre filettate, devono essere classificate con il codice NC 7308 90 98 nelle informazioni tariffarie vincolanti esistenti
(
7
)
. Di conseguenza, la parte ha fornito elementi di prova del fatto che le barre filettate rappresentano la maggior parte del peso e del valore della gabbia di ancoraggio.
(32)
In alternativa, l'EIFI ha sostenuto che la Commissione avrebbe commesso un errore respingendo la richiesta di ampliare la definizione del prodotto per includere il codice NC 7308 90 98 , che dovrebbe pertanto essere integrato nelle misure antidumping. A sostegno di quanto sopra esposto, la parte ha citato l'inchiesta antidumping su sacchi e sacchetti
(
8
)
, in cui prodotti classificati con i codici NC inizialmente non considerati nel pertinente avviso di apertura sono stati successivamente inclusi nell'ambito di applicazione del procedimento.
(33)
Le barre filettate assemblate nelle gabbie di ancoraggio non sono state definite nell'ambito della denuncia come prodotti oggetto della presente inchiesta. In quanto tale, l'industria dell'Unione non ha presentato alcun elemento di prova del dumping o del pregiudizio sufficiente a giustificare l'apertura di un'inchiesta sulle barre filettate assemblate nelle gabbie di ancoraggio. Inoltre tutte le parti interessate erano tenute a presentare informazioni relative alla definizione del prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura. Non è stata presentata alcuna richiesta entro il termine previsto e non sono stati forniti elementi di prova attestanti che le barre filettate nelle gabbie di ancoraggio dovrebbero rientrare nella descrizione del prodotto contenuta nella denuncia. Di conseguenza, tali barre filettate non sono state incluse nell'ambito dell'inchiesta e non sono state raccolte e analizzate informazioni che le riguardavano (compresi i volumi e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, le quote di mercato, tutti gli altri indicatori di pregiudizio pertinenti, l'uso a valle e la situazione di tali utilizzatori ecc.). Mentre la parte ha fatto riferimento all'inchiesta su sacchi e sacchetti
(
9
)
, in cui prodotti inizialmente non considerati sono stati successivamente inclusi a motivo della conformità alla descrizione del prodotto, il presente caso è risultato diverso. Nella presente inchiesta, le barre filettate nelle gabbie di ancoraggio non corrispondevano alla descrizione del prodotto fornita nella denuncia e pertanto non rientravano nell'ambito della presente inchiesta. L'argomentazione della parte è stata pertanto respinta.
(34)
Un importatore (Kohlhage) ha chiesto alla Commissione di tener conto della distinzione tra i diversi prodotti e metodi di produzione, sostenendo che alcuni prodotti richiedono fasi supplementari, come la trafilatura, la formatura a freddo del bullone, la filettatura parziale del bullone, la lavorazione del bullone in base a caratteristiche personalizzate e la placcatura con ferro-zinco. Si tratta di prodotti che, pur essendo classificati con lo stesso codice doganale, sono fabbricati a costi notevolmente più elevati rispetto alle barre e ai tiranti filettati oggetto dell'inchiesta. L'importatore ha affermato che tali prodotti dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto, sostenendo che la Commissione non ha fornito un calcolo comparativo o elementi di prova dell'esistenza del dumping per questi tipi distinti di prodotto.
(35)
Il fatto che un prodotto possa essere fabbricato utilizzando processi di lavorazione diversi non è intrinsecamente pertinente ai fini della definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. In questo caso, le ulteriori fasi di produzione citate dall'importatore erano già indicate nella denuncia iniziale. L'inchiesta ha inoltre confermato che i prodotti importati presentano caratteristiche fisiche e tecniche e impieghi finali di base simili. Le caratteristiche specifiche che distinguono i prodotti oggetto dell'inchiesta (ad esempio rivestimento e altre varianti) sono già prese in considerazione nei tipi di prodotto indicati dai produttori esportatori inseriti nel campione, per i quali sono calcolati i margini di dumping.
(36)
Inoltre la Commissione ha effettuato un confronto tra tipi di prodotto a livello di numero di controllo del prodotto (NCP), considerando le caratteristiche principali per tipo di prodotto, e avrebbe quindi tenuto conto delle differenze tra i vari tipi di prodotto in termini di costo e di prezzo.
(37)
Non vi è pertanto alcuna giustificazione per escludere dall'inchiesta i tipi di prodotto fabbricati a costi notevolmente più elevati. Di conseguenza, questa argomentazione è stata respinta.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(38)
La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla procedura per la determinazione del valore normale nel caso di specie a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(39)
Le risultanze provvisorie della Commissione di cui ai considerando da 32 a 44 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.
3.1.1.
Esistenza di distorsioni significative
(40)
In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui al punto 3.2.1 del regolamento provvisorio.
3.1.2.
Paese rappresentativo
(41)
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, il gruppo Chinafar, Junyue, il gruppo Brother e l'EFDA hanno ribadito che, come paese rappresentativo, avrebbe dovuto essere scelta la Malaysia anziché la Thailandia, sostenendo che i) i dati malesi sulle importazioni erano più affidabili di quelli thailandesi e ii) le società malesi individuate erano più affidabili e rappresentative rispetto a quelle della Thailandia. Le argomentazioni dettagliate sono esposte ai punti da 3.1.3 a 3.1.8.
(42)
Il gruppo Brother e l'EFDA hanno inoltre affermato che, se la Commissione avesse effettuato una valutazione del livello di protezione ambientale, la Thailandia avrebbe evidenziato risultati meno favorevoli rispetto a quelli della Malaysia.
(43)
Avendo la Commissione selezionato la Thailandia come paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario effettuare tale valutazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
(44)
Sulla base di quanto precede, sono pertanto confermate le risultanze provvisorie della Commissione di cui ai considerando da 90 a 149.
3.1.3.
Materie prime
(45)
Per quanto riguarda la qualità dei dati sulle importazioni dei fattori produttivi, il gruppo Chinafar, Junyue, il gruppo Brother e l'EFDA hanno ribadito le stesse argomentazioni presentate dopo la pubblicazione delle due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale, sostenendo che i dati prontamente disponibili sulle importazioni in base al codice SA per la Thailandia non erano di qualità superiore rispetto a quelli della Malaysia e che, quale paese rappresentativo, avrebbe dovuto invece essere scelta la Malaysia. Le parti non hanno presentato nuovi elementi di prova né argomentazioni a sostegno delle loro argomentazioni, pertanto i motivi e le conclusioni di cui ai considerando da 97 a 145 del regolamento provvisorio sono stati confermati e le osservazioni sono state respinte.
(46)
Il gruppo Brother e Junyue hanno osservato che il paese rappresentativo non dovrebbe essere selezionato sulla base del fatto che si tratta del maggiore paese importatore dei principali fattori produttivi in termini quantitativi tra tutti i potenziali paesi.
(47)
La Commissione ha basato la sua selezione del paese rappresentativo su una valutazione equilibrata dell'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili per le principali materie prime, che è stata descritta ai considerando da 106 a 109 del regolamento provvisorio. La Commissione non ha preso in considerazione solo il volume delle importazioni in termini assoluti, ma anche l'esistenza di importazioni dalla Cina e dai paesi che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
10
)
e la loro incidenza sul prezzo medio all'importazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(48)
Secondo quanto inoltre affermato dal gruppo Brother, il fatto che il prezzo all'importazione delle materie prime da altre fonti in un paese fosse simile al prezzo all'importazione dalla Cina non significa di per sé che tale prezzo sia influenzato dalle importazioni cinesi. Poiché tutti questi fattori produttivi sono materie prime in acciaio ampiamente commercializzate sul mercato mondiale, è normale che i prezzi all'importazione nei vari paesi o regioni siano simili e comparabili.
(49)
Per evitare l'incidenza delle distorsioni cinesi su un potenziale paese rappresentativo, la Commissione ha esaminato i possibili effetti delle importazioni cinesi sul potenziale paese rappresentativo. Uno degli elementi presi in considerazione è la somiglianza dei prezzi all'importazione da fonti diverse dalla Cina. Non si tratta tuttavia di un criterio autonomo, ma che deve essere considerato in combinazione con tutti gli altri dati del caso. La Commissione ha respinto l'argomentazione.
(50)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Brother e Junyue hanno ribadito che la scelta del paese rappresentativo da parte della Commissione si basava su una lettura selettiva delle statistiche relative alle importazioni e su un assegnamento eccessivo fatto sul criterio riguardante il volume delle importazioni. Tale argomentazione è già stata trattata ai considerando da 47 a 49 e non sono stati presentati nuovi argomenti né nuovi elementi di prova. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(51)
Il gruppo Chinafar ha sostenuto che nella selezione del paese rappresentativo avrebbe dovuto essere considerato in primo luogo il fattore produttivo importato con il codice SA 7213 91 , in quanto si trattava della principale materia prima utilizzata nella produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Il gruppo Chinafar ha affermato che la Malaysia avrebbe dovuto essere utilizzata come paese rappresentativo, poiché le importazioni dalla Cina con il codice SA 7213 91 rappresentavano il 30 % delle importazioni totali della Thailandia di tale fattore produttivo, mentre costituivano solo il 9 % delle importazioni totali della Malaysia.
(52)
Come indicato al considerando 126 del regolamento provvisorio, per il codice SA 7213 91 le importazioni totali da fonti esenti da distorsioni erano significative in tutti e tre i paesi inizialmente selezionati, con i maggiori quantitativi assoluti di importazioni da paesi diversi dalla Cina e da paesi che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 assorbiti dalla Thailandia. Per tale codice SA il prezzo medio all'importazione da altre fonti, sia in Thailandia che in Turchia, era superiore di circa il 2 % rispetto al prezzo all'importazione dalla Cina e dai paesi che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755, mentre il prezzo medio all'importazione da altre fonti in Malaysia era inferiore del 5 % rispetto al prezzo praticato dalla Cina e dai paesi che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755.
(53)
Sulla base del volume significativo di importazioni da fonti esenti da distorsioni e dell'impatto limitato delle importazioni dalla Cina e dai paesi che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 sul prezzo medio all'importazione, la Commissione ha ritenuto affidabile e rappresentativo il valore di riferimento presentato dalla Thailandia per tale fattore produttivo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(54)
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, il gruppo Chinafar, Junyue, il gruppo Brother e l'EFDA hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui, qualora la Thailandia fosse mantenuta come paese rappresentativo, la Malaysia dovrebbe essere utilizzata come paese di riferimento per alcune delle materie prime e, in ogni caso, le importazioni in Thailandia di origine giapponese dovrebbero essere escluse, in quanto si tratta di prodotti speciali per il settore automobilistico che non sono rappresentativi ai fini della costruzione del valore normale del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(55)
Il gruppo Brother e l'EFDA hanno sostenuto che i prezzi all'importazione in Thailandia dei fattori produttivi classificabili con i codici SA 7213 99 e 7214 99 non erano attendibili, a causa della presenza di un'ampia quota di importazioni dal Giappone a prezzi elevati; pertanto come paese di riferimento dovrebbe essere usata la Malaysia, o in alternativa la Turchia. Il gruppo Brother ha inoltre affermato che il prezzo all'importazione per il codice SA 7213 99 era notevolmente superiore a quello per il codice SA 7213 91 , nonostante i due fattori produttivi differissero solo per il diametro della sezione trasversale delle barre, ed era significativamente superiore a quello per il codice SA 7227 90 , che era un acciaio legato. Sulla base delle conoscenze industriali comuni, l'acciaio legato sarebbe di norma più costoso dell'acciaio non legato. il gruppo Brother e l'EFDA sono giunti a conclusioni simili per il codice SA 7214 99 rispetto al codice SA 7228 30 .
(56)
In primo luogo, la Commissione ha già spiegato ai considerando da 132 a 134 del regolamento provvisorio perché non ha ritenuto opportuno escludere le importazioni di origine giapponese dal calcolo del valore di riferimento. Anche se alcuni dei produttori esportatori inseriti nel campione potrebbero non aver prodotto o venduto viti di qualità speciale, la Commissione ha confermato la sua conclusione provvisoria secondo cui nessuna delle parti ha fornito elementi di prova in merito all'entità delle importazioni giapponesi in Thailandia di materie prime destinate alla produzione di viti non standard per settori specializzati che giustifichino l'esclusione di tali importazioni dai valori di riferimento per le materie prime.
(57)
In secondo luogo, la Commissione ha osservato che i prezzi dei diversi codici SA non potevano essere considerati direttamente comparabili, a causa del mix di prodotti presenti all'interno di tali codici. A titolo di esempio, la differenza in termini di prezzo all'importazione tra il codice SA 7213 91 e il codice 7213 99 non riguardava soltanto il diametro della sezione trasversale, ma era anche attribuibile a un tenore di carbonio più elevato e alla presenza di elementi di lega nel codice SA 7213 99 .
(58)
Il fatto che, nell'ambito di un codice doganale, alcune materie prime fossero di qualità migliore e quindi più costose non era sufficiente a mettere in discussione l'affidabilità del valore di riferimento.
(59)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Brother, Junyue e l'EFDA hanno ribadito che i valori di riferimento per determinate materie prime di acciaio erano influenzati dai prezzi elevati delle importazioni dal Giappone in Thailandia destinate alla produzione di viti di qualità speciale non standard per settori specializzati.
(60)
Essi hanno sostenuto che quanto sopra era corroborato dalle statistiche divulgate dalla Commissione stessa, da cui si evince che una parte significativa di queste materie prime originarie del Giappone presentava livelli di prezzo notevolmente superiori a quelli di altri paesi, e dalla presenza significativa di produttori di elementi di fissaggio di proprietà giapponese in Thailandia.
(61)
Il gruppo Brother ha inoltre affermato che i produttori esportatori cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta non richiedevano queste materie prime estremamente costose, in quanto non fornivano specificamente applicazioni di alta gamma, come quelle dell'industria automobilistica o del settore del petrolio e del gas.
(62)
La Commissione ha già esposto ai considerando da 132 a 134 del regolamento provvisorio i motivi per cui ha deciso di includere le importazioni giapponesi nel calcolo dei valori di riferimento per le materie prime e al riguardo non sono stati presentati nuovi argomenti o elementi di prova. La Commissione ha infatti constatato che sia le viti standard che quelle di qualità speciale potevano essere utilizzate in settori specializzati, in particolare quello automobilistico, e in ogni caso l'inchiesta ha riguardato sia le viti standard che quelle non standard. Inoltre, sebbene fossero disponibili statistiche sulle importazioni complessive dal Giappone, non sono stati presentati elementi di prova sostanziali circa la presenza specifica di acciaio di grado speciale in viti standard o non standard.
(63)
La Commissione ha inoltre osservato che diversi produttori esportatori cinesi che hanno presentato la propria licenza commerciale e lo statuto societario prevedevano nel rispettivo ambito di attività la produzione di elementi di fissaggio per il settore automobilistico. Analogamente, tra i produttori esportatori inseriti nel campione era prevista la produzione di barre filettate ad alta resistenza per settori specializzati, quali giacimenti petroliferi e oleodotti offshore, attrezzature e manutenzione navali nonché ingegneria edile.
(64)
Il gruppo Brother ha contestato l'affermazione della Commissione secondo cui la differenza in termini di prezzo all'importazione tra i codici SA 7213 91 e 7213 99 non riguardava soltanto il diametro della sezione trasversale, ma era anche attribuibile a un tenore di carbonio più elevato e alla presenza di elementi di lega nel codice SA 7213 99 .
(65)
Il gruppo Brother ha sostenuto che, se il presunto tenore di carbonio o gli elementi di lega fossero effettivamente presenti e responsabili del prezzo notevolmente più elevato del mix di prodotti di cui al codice 7213 99 , tale elemento renderebbe di per sé il mix di prodotti non rappresentativo del tipo di materiale tipicamente utilizzato dai produttori cinesi.
(66)
La risultanza della Commissione era basata sugli elementi di prova raccolti durante le visite di verifica presso le sedi dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, e più specificamente sui certificati relativi all'acciaio, indicanti la composizione chimica delle diverse materie prime utilizzate dai produttori esportatori cinesi. Dall'analisi dei certificati è emerso che vi erano differenze tra le materie prime di acciaio in termini di tenore di carbonio e presenza di elementi di lega.
(67)
In assenza di altre osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 153 a 163 del regolamento provvisorio.
3.1.4.
Lavoro (manodopera)
(68)
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Chinafar ha ribadito la propria argomentazione secondo cui il valore di riferimento per il lavoro dovrebbe essere calcolato sulla base del costo annuo del lavoro nel paese rappresentativo diviso per il numero di ore di lavoro annuali di Chinafar e non nel paese rappresentativo.
(69)
Al considerando 169 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato la logica alla base del calcolo del valore di riferimento del lavoro e il motivo per cui ha respinto l'approccio proposto da Chinafar. Chinafar non ha tuttavia fornito ulteriori argomentazioni o elementi di prova a sostegno della propria argomentazione. L'argomentazione è pertanto respinta.
(70)
In assenza di altre osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 165 a 169 del regolamento provvisorio.
3.1.5.
Elettricità
(71)
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, il gruppo Brother e l'EFDA hanno sostenuto che il costo esente da distorsioni dell'energia elettrica era stato calcolato in modo errato. Le parti hanno affermato che la Commissione aveva i) erroneamente applicato un onere di adeguamento energetico come indice di adeguamento al rialzo anziché aggiungere il suo valore assoluto all'onere di base, ii) erroneamente classificato il periodo a tariffa forfettaria come periodo di picco e iii) conteggiato due volte gli oneri di servizio e i corrispettivi di potenza.
(72)
Dopo aver valutato le argomentazioni, la Commissione ne ha accolto due, ossia quelle riguardanti i) l'applicazione di un onere di adeguamento energetico e iii) il doppio conteggio degli oneri di servizio e dei corrispettivi di potenza. Di conseguenza, la Commissione ha rivisto il valore di riferimento per l'energia elettrica.
(73)
La Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui la classificazione del periodo a tariffa forfettaria come periodo tariffario di picco era errata. In effetti, i produttori cinesi hanno dichiarato il loro consumo di energia elettrica in cinque diverse categorie tariffarie: generale, forfettaria, di picco, bassa e alta. Tuttavia nel paese rappresentativo esistono solo due diverse categorie tariffarie per l'energia elettrica a seconda del momento del consumo: per le ore di picco e le ore fuori picco. Nella sua classificazione, la Commissione ha osservato che la tariffa forfettaria media indicata dai produttori cinesi si avvicinava di più alle tariffe per le ore di picco e quindi ha utilizzato le tariffe per le ore di picco nel paese rappresentativo come valore di riferimento per il consumo espresso come categoria generale, forfettaria, di picco e alta, mentre ha utilizzato la tariffa per le ore fuori picco come valore di riferimento per i consumi espresso come categoria bassa. Il gruppo Brother non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno dell'affermazione secondo cui il consumo forfettario dovrebbe essere considerato come consumo fuori picco anziché come consumo di picco. Si è pertanto ritenuto più opportuno classificare la tariffa forfettaria come tariffa per le ore di picco.
3.1.6.
Gas naturale
(74)
In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui al considerando 175 del regolamento provvisorio.
3.1.7.
Sottoprodotti
(75)
In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui al considerando 176 del regolamento provvisorio.
3.1.8.
SGAV e profitti
(76)
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, il gruppo Chinafar, Junyue, il gruppo Brother e l'EFDA hanno ribadito che le società malesi individuate erano più affidabili e rappresentative rispetto a quelle della Thailandia.
(77)
Per quanto riguarda la rappresentatività delle società malesi, la Commissione ha già illustrato ai considerando 143 e 144 del regolamento provvisorio il motivo per cui non ha ritenuto che due delle tre società malesi presentassero valori di riferimento più affidabili e rappresentativi rispetto alle società thailandesi.
(78)
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, il gruppo Brother, Junyue e il gruppo Chinafar hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel considerare non idonea la società malese Tong Herr Fasteners Co. Sdn. Bhd. («Tong Herr»). Secondo Junyue, il conto economico di Tong Herr dimostrava che nel 2024 la società era redditizia, mentre il gruppo Brother ha affermato che la Commissione poteva basarsi solo su uno dei due esercizi finanziari che riguardavano il periodo dell'inchiesta.
(79)
La Commissione ha osservato che Junyue ha presentato il conto economico di Tong Herr Resources Bhd., anziché quello relativo a Tong Herr, il ramo del gruppo che fabbrica elementi di fissaggio. Di conseguenza, tali informazioni non hanno potuto essere utilizzate come elementi di prova per dimostrare che nel 2024 la divisione era redditizia.
(80)
L'argomentazione secondo cui le società malesi individuate erano più affidabili e rappresentative rispetto a quelle della Thailandia è stata pertanto respinta.
(81)
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, il gruppo Chinafar, Junyue, il gruppo Brother e l'EFDA hanno affermato che il valore di riferimento thailandese per le SGAV e i profitti era irragionevolmente elevato in quanto la Commissione si è basata solo su due società, Sanwa Iron (Thailand) Company Ltd. e Thai Meira Co, Ltd, e perché tale campione era influenzato dall'eccessivo margine di profitto di quest'ultima, che non era rappresentativo del normale livello di profitto nel settore manifatturiero degli elementi di fissaggio.
(82)
Il gruppo Chinafar e Junyue hanno ribadito le osservazioni formulate nella fase provvisoria, secondo cui tale profitto elevato, non rappresentativo, era legato al modello commerciale di Thai Meira, che era incentrato sulla fabbricazione di elementi di fissaggio speciali e di alta gamma. Secondo le parti, soltanto una piccola parte della produzione di Thai Meira era rappresentata dalle viti senza capocchia, per cui la società era inadeguata per il calcolo del valore di riferimento per le SGAV e i profitti.
(83)
In primo luogo, la Commissione ha già spiegato al considerando 139 del regolamento provvisorio che non vi erano elementi di prova che dimostrassero che la redditività delle vendite in settori specializzati era superiore a quella delle vendite in altri settori.
(84)
In secondo luogo, la Commissione non ha potuto individuare alcuna società che producesse esclusivamente il prodotto oggetto dell'inchiesta e di conseguenza ha dovuto ricorrere a società che fabbricavano una gamma più ampia di prodotti, tra cui il prodotto oggetto dell'inchiesta. Ciò vale per Thai Meira e per tutti gli altri produttori thailandesi e malesi. Il fatto che Thai Meira fabbricasse prodotti diversi dal prodotto oggetto dell'inchiesta non ne pregiudicava l'idoneità come società rappresentativa per la determinazione di un valore di riferimento per i profitti e le SGAV. L'argomentazione è stata respinta.
(85)
Il gruppo Chinafar ha osservato che la società thailandese S.J. Screws Co. Ltd. è stata considerata una società rappresentativa in una precedente inchiesta antidumping relativa a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, che è un prodotto simile al prodotto in esame.
(86)
Il periodo dell'inchiesta relativa a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina era compreso tra il 1
o
luglio 2019 e il 30 giugno 2020. Le risultanze relative a tale caso riguardano un periodo precedente a quello in esame nella presente inchiesta. Nella presente inchiesta la Commissione ha riscontrato che S.J. Screws Co. Ltd. non era un produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta ma piuttosto un operatore commerciale e quindi non poteva essere preso in considerazione per la determinazione di un valore di riferimento per le SGAV e i profitti.
(87)
il gruppo Chinafar, Junyue, il gruppo Brother e l'EFDA hanno affermato che la Commissione dovrebbe almeno di inserire un maggior numero di società thailandesi nell'insieme di società utilizzato per il calcolo delle SGAV e dei profitti al fine di aumentarne la rappresentatività e l'affidabilità.
(88)
Junyue ha presentato informazioni prontamente disponibili su ulteriori 19 società thailandesi ottenute dalla banca dati «data warehouse» del ministero thailandese per lo Sviluppo delle imprese
(
11
)
, che ha fornito informazioni pubblicamente disponibili sulle società thailandesi.
(89)
Il gruppo Brother e l'EFDA hanno proposto di includere due ulteriori società: il gruppo Tycoon Worldwide e Thaisin Metal Industries Co., Ltd.
(90)
L'EFDA e il gruppo Chinafar hanno chiesto alla Commissione di riprendere in considerazione le cinque società già individuate al considerando 140 del regolamento provvisorio, contestando la decisione della Commissione di escludere tali società in quanto avevano un livello basso di profitto. A loro avviso, questa decisione era arbitraria e ingiustificata.
(91)
Dopo aver analizzato i dati finanziari prontamente disponibili delle società proposte dagli esportatori cinesi, la Commissione ha accolto l'argomentazione per quanto riguarda l'inserimento di un maggior numero di società thailandesi nell'insieme di società da utilizzare per il calcolo delle SGAV e dei profitti. Di conseguenza, la Commissione ha incluso tre ulteriori società, Thaisin Metal Industries Co., Ltd., Boonsan Fastener Limited Partnership, Yahata Fastener Thai Co., Ltd., che soddisfacevano gli stessi criteri utilizzati per selezionare Sanwa Iron (Thailand) Company Ltd. e Thai Meira Co, Ltd.
(92)
La Commissione non ha preso in considerazione le altre società proposte da Junyue per i motivi seguenti:
1)
nella banca dati Orbis erano individuate quali operatori commerciali all'ingrosso e al dettaglio
(
12
)
;
2)
la media ponderata dei loro profitti nel corso degli anni 2023 e 2024 ha evidenziato una perdita o un'assenza di profitti
(
13
)
;
3)
tali società evidenziavano livelli di SGAV anormali (dal 58 % all'89 %)
(
14
)
;
4)
sulla base dei rispettivi siti web, non hanno fabbricato il prodotto oggetto dell'inchiesta
(
15
)
.
(93)
La Commissione ha confermato la decisione di non includere Tycoon Worldwide Group, poiché la media ponderata dei suoi profitti negli anni 2023 e 2024 evidenziava una perdita.
(94)
La Commissione ha confermato la sua decisione di escludere le cinque società di cui al considerando 140 del regolamento provvisorio, sulla base del basso livello del loro profitto (che oscillava tra lo 0,35 % e l'1,31 %), che non è stato considerato un congruo livello di profitti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, in quanto si trattava di società che operavano quasi in pareggio.
(95)
Di conseguenza le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, sono aumentate dall'8 % al 9,6 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, sono diminuiti, passando dal 21,2 % al 14,8 %.
(96)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Brother e Junyue hanno ribadito l'argomentazione secondo cui le società malesi individuate erano più affidabili e rappresentative di quelle della Thailandia. Entrambi hanno espresso disaccordo in merito alla decisione della Commissione di considerare non idonea Tong Herr. Il gruppo Brother ha presentato il conto economico 2024 di questa società, che evidenzia un utile medio ponderato positivo per il 2023 e il 2024. Secondo quanto inoltre affermato da Junyue, nella sua analisi la Commissione ha completamente ignorato le altre due società malesi, Chin Well e Sanwa Iron (Malaysia).
(97)
La Commissione ha constatato che il conto economico di Tong Herr nel 2023 e nel 2024 includeva un certo importo di altri redditi, segnatamente di redditi diversi dai ricavi da vendite. In base alla prassi della Commissione, questa componente di reddito non viene considerata nel calcolo dei tassi di profitti e SGAV. L'esclusione degli altri redditi dal calcolo si tradurrebbe in una perdita per entrambi gli anni.
(98)
La Commissione ha esposto, al considerando 144 del regolamento provvisorio, i motivi per cui non ha ritenuto Chin Well più affidabile e rappresentativa per determinare i tassi di SGAV e profitti rispetto alle società thailandesi.
(99)
Sebbene Sanwa Iron (Malaysia) possa essere considerata una società adeguata, la Commissione ha concluso che il più ampio bacino di società thailandesi di cui al considerando 91 abbia fornito un insieme di dati più affidabile e rappresentativo rispetto alle società malesi.
(100)
Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(101)
Il gruppo Brother e l'EFDA hanno espresso disaccordo in merito alla decisione della Commissione di escludere alcune società in quanto non producevano il prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali società fabbricavano prodotti appartenenti alla categoria più ampia degli elementi di fissaggio; inoltre nessuna delle società selezionate produceva esclusivamente il prodotto oggetto dell'inchiesta, bensì anche un'ampia gamma di prodotti.
(102)
Junyue ha altresì sostenuto che l'esclusione di talune società su base individuale era priva di fondamento. Le osservazioni di Junyue comunicate nella fase provvisoria si basavano su dati aggregati che rappresentavano l'industria thailandese degli elementi di fissaggio nel suo complesso. Junyue ha argomentato che qualsiasi anomalia, come i bassi livelli di profitto o i tassi di SGAV eccessivamente elevati, era compensata dall'aggregazione dei dati.
(103)
In aggiunta, Junyue ha sostenuto che la Commissione non ha fornito una giustificazione adeguata per escludere le società sulla base della banca dati Orbis o dei loro siti web, in quanto il documento generale di divulgazione delle informazioni non conteneva elementi di prova a sostegno di tale decisione.
(104)
In primo luogo, la Commissione ha osservato che l'utilizzo di dati aggregati dell'industria non ha eliminato la necessità di effettuare una valutazione individuale della situazione produttiva e finanziaria specifica di ciascuna società rispetto al prodotto oggetto dell'inchiesta, in quanto tali dati erano disponibili. Tale valutazione individuale era essenziale per determinare se una società fosse idonea a essere inclusa nel bacino di società per la determinazione dei tassi di profitti e SGAV.
(105)
In secondo luogo, le informazioni provenienti dalla banca dati Orbis erano prontamente disponibili e dati analoghi potevano essere ottenuti anche dalla banca dati thailandese prontamente disponibile «data warehouse». Inoltre anche le informazioni ottenute dai siti web
(
16
)
in relazione alle società escluse dalla selezione, in base al considerando 92, punto 4), del presente regolamento, erano prontamente disponibili e non hanno condotto a conclusioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Per quanto riguarda la società Mongkol Fasteners & Parts Co., Ltd.
(
17
)
, la Commissione non ha potuto concludere, sulla base delle informazioni disponibili, che si trattasse di un effettivo produttore.
(106)
La Commissione ha pertanto concluso che le parti interessate avevano accesso ai necessari elementi di prova. Inoltre Junyue non ha addotto alcun argomento che potesse modificare le conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 91 a 95.
(107)
Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
3.2.
Prezzo all'esportazione
(108)
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, l'EIFI ha presentato osservazioni in cui si dichiarava d'accordo con la metodologia applicata dalla Commissione per stabilire i margini di dumping. L'EIFI ha tuttavia anche sostenuto che dopo il periodo dell'inchiesta i prezzi all'esportazione del produttore esportatore cinese sono diminuiti e ha chiesto di valutare nuovamente i margini di dumping utilizzando i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta.
(109)
La Commissione non concorda con questo parere. Come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta deve riguardare tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti devono essere esaminati simultaneamente e, ai fini di una conclusione rappresentativa, deve essere scelto un periodo dell'inchiesta. Il terzo comma dello stesso articolo precisa inoltre che le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non dovrebbero, di norma, essere prese in considerazione. È inoltre opportuno osservare che i prezzi variano normalmente verso l'alto o verso il basso dopo il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, le variazioni dei prezzi non sono di per sé sufficienti a giustificare l'esame dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta. In assenza di motivi particolari per cui in questo caso la Commissione dovrebbe discostarsi dalla norma generale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e tenere conto dei dati successivi al periodo dell'inchiesta, la richiesta dell'EIFI è stata ritenuta ingiustificata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(110)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, l'EIFI ha ribadito le sue osservazioni, sostenendo che i dazi antidumping proposti non riflettono il livello di dumping e dovrebbero essere rivalutati sulla base dei volumi e dei prezzi delle importazioni da un periodo successivo al periodo dell'inchiesta. L'EIFI ha inoltre affermato che la Commissione non ha rispettato l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, in quanto non ha valutato i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta per la determinazione del livello dei dazi antidumping.
(111)
La Commissione non ha concordato con questo punto di vista per i motivi già illustrati al considerando 109. Inoltre il livello di dumping è stabilito individualmente per ciascun produttore esportatore oggetto dell'inchiesta, confrontando il suo valore normale individuale con i suoi prezzi all'esportazione. Pertanto le informazioni presentate dall'EIFI in merito alle fluttuazioni generali dei prezzi all'esportazione, che non contemplavano informazioni dettagliate sui prezzi all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione, né tanto meno i loro valori normali, durante il periodo successivo all'inchiesta, sarebbero in ogni caso insufficienti al fine di rivalutare i loro margini di dumping. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
3.3.
Confronto
(112)
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Junyue ha ribadito la sua argomentazione secondo cui il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il tasso di SGAV comporta un confronto non equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, in quanto la Commissione non ha applicato adeguamenti nel tasso di SGAV costruito detraendo le spese bancarie, il costo del credito, il nolo marittimo e l'assicurazione marittima, mentre ha detratto tali costi dal calcolo del prezzo all'esportazione di Junyue. Anche Chinafar ha sostenuto questa osservazione con argomentazioni simili.
(113)
Sebbene Junyue abbia anche spiegato il motivo per cui non condivideva il ragionamento esposto dalla Commissione ai considerando da 190 a 194 del regolamento provvisorio, né Junyue né Chinafar hanno fornito ulteriori elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni; in particolare, non vi erano elementi di prova a dimostrazione del fatto che le SGAV delle società thailandesi interessate comprendessero le spese di trasporto per la consegna ai clienti.
(114)
La Commissione ha ribadito che il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione unitamente agli importi delle SGAV e dei profitti, che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. Tali argomentazioni sono respinte e sono confermati i considerando 188 e da 193 a 197 del regolamento provvisorio.
(115)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Junyue ha ribadito l'argomentazione relativa al confronto tra il suo valore normale e il prezzo all'esportazione. Junyue ha inoltre sostenuto che alla Commissione dovrebbe incombere l'onere di dimostrare che i valori di riferimento costruiti per il valore normale sono stabiliti allo stadio commerciale franco fabbrica. Questa argomentazione era stata già sostanzialmente formulata a seguito della seconda nota ed esaminata ai considerando da 190 a 194 del regolamento provvisorio e non sono stati presentati nuovi argomenti o elementi di prova. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
3.4.
Margini di dumping
(116)
Come descritto ai considerando 72 e 91, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate la Commissione ha sottoposto a revisione i margini di dumping.
(117)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
54,7
Gruppo Brother:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd.
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd.
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd
57,1
Gruppo Chinafar:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd.
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd.
72,3
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
59,8
Tutte le altre società
72,3
(118)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping per i produttori esportatori inseriti nel campione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.
(119)
Come indicato al considerando 203 del regolamento provvisorio, si è registrato un alto livello di collaborazione. Su tale base la Commissione ha ritenuto adeguato fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(120)
Non sono pervenute osservazioni riguardo alla definizione dell'industria dell'Unione e alla produzione dell'Unione. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando 205-206 del regolamento provvisorio.
4.2.
Consumo dell'Unione
(121)
Non sono pervenute osservazioni concernenti il consumo dell'Unione. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 207 a 209 del regolamento provvisorio.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(122)
Non sono pervenute osservazioni riguardo al volume e alla quota di mercato delle importazioni dal paese interessato. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 210 a 213 del regolamento provvisorio.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato: undercutting dei prezzi e contrazione dei prezzi
(123)
Il gruppo Chinafar ha sostenuto che il basso utilizzo degli impianti delle società inserite nel campione ha gonfiato artificialmente i costi unitari di produzione (a causa della ripartizione dei costi fissi) e ha determinato margini di underselling sproporzionatamente elevati. Chinafar ha pertanto chiesto di ricalcolare l'utilizzo degli impianti conformemente alle metodologie standard del settore per tener conto di tali preoccupazioni.
(124)
La Commissione ha osservato che i margini di underselling si basano sui dati delle tre società inserite nel campione, in cui i costi fissi rappresentano meno del 30 % dei costi di produzione totali. Una simile percentuale dei costi fissi sui costi totali di produzione può perfino essere considerata bassa rispetto agli standard e ai dati del settore relativi al prodotto in esame. L'argomentazione secondo cui il basso utilizzo degli impianti «gonfia artificialmente» i costi era pertanto infondata, in quanto la ripartizione dei costi fissi utilizzata per calcolare i margini di underselling rimane entro parametri accettabili. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(125)
Non sono pervenute altre osservazioni riguardanti i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'undercutting dei prezzi e la contrazione dei prezzi. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 214 a 219 del regolamento provvisorio.
4.4.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
(126)
Non sono pervenute osservazioni in merito alla situazione economica dell'industria dell'Unione. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 220 a 254 del regolamento provvisorio.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(127)
Un importatore, Kohlhage, ha sostenuto che l'industria dell'Unione si trova ad affrontare sfide dovute a pressioni esterne (tensioni geopolitiche, sanzioni e ostacoli commerciali) e insuccessi politici a livello interno (insufficienti misure di aumento della produttività), che hanno determinato un aumento dell'inflazione e dei costi di produzione. L'importatore ha sostenuto che i dazi antidumping sul prodotto non risolverebbero questi problemi di natura sistemica e potrebbero ridurre ulteriormente la produttività nei settori dipendenti dalle importazioni, aggravando l'inflazione.
(128)
Tuttavia, come indicato al considerando 274 del regolamento provvisorio, l'argomentazione secondo cui le misure antidumping ostacolano la capacità dell'industria dell'Unione di adeguare i prezzi agli aumenti dei costi è infondata. Se le importazioni oggetto di dumping non esercitassero una pressione al ribasso sui prezzi, l'industria dell'Unione potrebbe rispondere in modo indipendente alle condizioni del mercato. L'argomentazione non conteneva ulteriori elementi di prova per dimostrare in che modo i dazi antidumping peggiorerebbero la produttività o l'inflazione nei settori a valle. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(129)
Non sono pervenute ulteriori osservazioni concernenti il nesso di causalità. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 255 a 275 del regolamento provvisorio.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
6.1.
Margine di pregiudizio
(130)
L'EIFI ha affermato che il livello dei dazi non era adeguato per affrontare la gravità del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e non aveva arginato l'aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping, che dopo l'apertura dell'inchiesta avevano continuato a esercitare pressioni sull'industria dell'Unione, come dimostrato dalla tendenza al rialzo dei volumi delle importazioni e dalla tendenza al ribasso dei prezzi medi all'importazione. L'EIFI ha pertanto chiesto una nuova valutazione del livello dei dazi per tenere pienamente conto di tali cambiamenti intervenuti dopo il periodo dell'inchiesta e per aggiornare il calcolo del dumping confrontando i prezzi CIF e i prezzi offerti dalla Cina nel periodo successivo a quello dell'inchiesta con il valore normale costruito, al fine di determinare se il margine di dumping calcolato per il periodo dell'inchiesta rimanga appropriato in condizioni di mercato più recenti.
(131)
Come affermato dalla stessa EIFI, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non dovrebbero di norma essere prese in considerazione. La mera fluttuazione dei volumi e dei prezzi delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta non costituiva una circostanza tale da rendere manifestamente inadeguato il dazio antidumping proposto, soprattutto perché l'aumento dei volumi delle importazioni dalla Cina anche dopo il periodo dell'inchiesta è stato valutato ai fini della riscossione retroattiva dei dazi definitivi, come indicato al punto 8.3.
(132)
La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(133)
Non sono pervenute ulteriori osservazioni concernenti il livello delle misure. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 276 a 284 del regolamento provvisorio.
(134)
Il livello finale del margine di dumping e il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:
Società
Margine antidumping definitivo (in %)
Margine di pregiudizio definitivo (in %)
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
54,7
196
Gruppo Brother:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd.
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd.
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd
57,1
211
Gruppo Chinafar:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd.
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd.
72,3
237
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
59,8
212
Tutte le altre società
72,3
237
(135)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni, come indicato al considerando 118.
(136)
Come indicato al considerando 203 del regolamento provvisorio, si è registrato un alto livello di collaborazione. Su tale base la Commissione ha ritenuto adeguato fissare il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, rispettivamente con il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio più elevato.
(137)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, l'EIFI ha sostenuto che 17 società elencate nell'allegato non avrebbero dovuto essere considerate come società che hanno collaborato, in quanto hanno fornito in ritardo o in modo incompleto i documenti supplementari richiesti dalla Commissione il 19 giugno 2025.
(138)
La Commissione ha esaminato le osservazioni e rilevato che, sebbene alcune di esse siano pervenute dopo il termine inizialmente fissato del 26 giugno 2025, i ritardi o le carenze non erano così significativi da ritenere che tali società non abbiano collaborato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(139)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, altri tre produttori esportatori cinesi hanno fornito i documenti supplementari richiesti. La Commissione ha esaminato le comunicazioni e ha deciso di inserire le società nell'allegato. La Commissione ha pubblicato l'allegato modificato il 16 settembre 2025. Non sono pervenute osservazioni.
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(140)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Società
Margine antidumping definitivo (in %)
Margine di pregiudizio definitivo (in %)
Dazio antidumping definitivo (in %)
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
54,7
196
54,7
Gruppo Brother:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd.
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd.
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd
57,1
211
57,1
Gruppo Chinafar:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd.
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd.
72,3
237
72,3
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
59,8
212
59,8
Tutte le altre società
72,3
237
72,3
7.
INTERESSE DELL'UNIONE
7.1.
Interesse dei fornitori dell'Unione, degli importatori indipendenti e degli utilizzatori
(141)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'European Steel Association (Associazione europea dell'acciaio, Eurofer), che rappresenta i fornitori di vergelle di acciaio utilizzate come substrato nella produzione di viti, ha sostenuto l'istituzione delle misure.
(142)
L'EIFI ha inoltre presentato diverse lettere di varie entità appartenenti alle industrie a monte e a valle a sostegno dell'istituzione di misure.
(143)
Un importatore, Pretec AB, ha sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping danneggerebbe gli importatori e gli utilizzatori finali nordici a causa della mancanza di alternative nell'Unione per le barre strutturali per infrastrutture galvanizzate a caldo della lunghezza di 5,8 metri, in quanto determinerebbe un aumento dei costi e metterebbe a rischio i progetti infrastrutturali.
(144)
La Commissione ha osservato che le importazioni da paesi terzi non cinesi rappresentavano già il 13 % del mercato durante il periodo dell'inchiesta, e che le misure antidumping mirano a ripristinare una concorrenza leale, non a vietare le importazioni cinesi, garantendo comunque la disponibilità di alternative. Inoltre, come indicato al considerando 19, gli elementi di prova presentati dall'EIFI hanno confermato che i produttori dell'Unione hanno la capacità di produrre barre strutturali per infrastrutture galvanizzate a caldo di lunghezza fino a 6 metri, nonché di effettuare zincature e altri metodi di protezione dalla corrosione, contraddicendo direttamente le affermazioni di Pretec in merito alla mancanza di disponibilità. Questi fattori dimostrano l'esistenza di alternative valide, attenuando le potenziali perturbazioni del mercato.
7.2.
Conclusioni sull'interesse dell'Unione
(145)
Non sono pervenute altre osservazioni in merito all'interesse dell'Unione. Sono state pertanto confermate le conclusioni relative all'interesse dell'Unione di cui al regolamento provvisorio.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(146)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
(147)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
54,7
Gruppo Brother:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd.
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd.
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd
57,1
Gruppo Chinafar:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd.
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd.
72,3
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
59,8
Tutte le altre società
72,3
(148)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(149)
Una società può chiedere l'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione
(
18
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(150)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(151)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(152)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere l'aliquota o le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(153)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.
(154)
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.
8.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(155)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
8.3.
Retroattività
(156)
Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(157)
Nella fase definitiva dell'inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(158)
I criteri in base ai quali stabilire se possano essere riscossi dazi durante il periodo di registrazione sono stabiliti all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(159)
La condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base è soddisfatta, in quanto le importazioni sono state registrate ai sensi del regolamento di registrazione e pertanto a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
(160)
Agli importatori è stata data la possibilità di presentare osservazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base in seguito alla pubblicazione del regolamento di registrazione e alla pubblicazione del regolamento provvisorio.
(161)
Nessuna delle parti interessate si è opposta alla registrazione. Sono tuttavia pervenute osservazioni dall'EFDA e dall'EIFI in merito alla possibile applicazione retroattiva dei dazi. L'EIFI ha espresso il proprio consenso alla riscossione dei dazi durante il periodo di registrazione.
(162)
A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base, occorre che il prodotto sia «stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato». Nel caso in esame la Commissione ritiene che gli importatori siano, oppure dovrebbero essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato, sin dalla data di apertura dell'inchiesta.
(163)
In effetti, l'avviso di apertura e la versione non riservata della denuncia contenevano una serie di dichiarazioni ed elementi di prova che corroboravano e indicavano la portata del dumping e il pregiudizio presunto, ad esempio ai punti 3 e 4 dell'avviso di apertura e ai punti B e C.5 della versione non riservata della denuncia. La Commissione ha quindi ritenuto che gli importatori e gli utilizzatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del pregiudizio presunto.
(164)
L'EFDA ha tuttavia sostenuto che gli importatori dell'Unione non avevano alcun dato storico su cui basare l'applicazione retroattiva delle misure antidumping sulle viti senza capocchia, poiché per le merci in questione i tempi intercorrenti tra l'ordinazione e la consegna del prodotto in esame corrispondono di norma un periodo fino a sei mesi. Ad esempio, le importazioni arrivate in Europa tra gennaio e marzo 2025 erano state ordinate sin dal luglio 2024, prima dell'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha osservato che nessun elemento di prova comprovato, presente nel fascicolo della presente inchiesta, ha confermato che i tempi intercorrenti tra l'ordinazione e la consegna corrispondessero a un periodo fino a sei mesi per tali importazioni, il che rende l'argomentazione speculativa e non suffragata da dati fattuali. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(165)
Inoltre, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta», si deve rilevare «un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore» dei dazi definitivi.
(166)
Dall'analisi della Commissione è emerso un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base.
(167)
Ai fini di tale analisi, la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta con i volumi e i prezzi medi mensili delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta (nel periodo compreso tra novembre 2024 e giugno 2025), operando una distinzione tra i) i primi mesi interi successivi all'apertura dell'inchiesta fino all'ultimo mese intero in cui è avvenuta la registrazione (da novembre 2024 a gennaio 2025) e ii) i primi mesi interi successivi all'apertura dell'inchiesta fino all'ultimo mese intero in cui sono state adottate le misure provvisorie (da novembre 2024 a giugno 2025).
Tabella 1
Importazioni di viti senza capocchia dalla Cina
Media delle tonnellate per mese
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
Periodo dell'inchiesta (da luglio 2023 a giugno 2024)
9 360
1 213
Periodo dell'inchiesta (da novembre 2023 a gennaio 2024)
8 768
1 141
Periodo dell'inchiesta (da novembre 2023 a giugno 2024)
8 978
1 199
Periodo dell'inchiesta (da febbraio a giugno 2024)
9 105
1 233
Periodo successivo all'inchiesta (da novembre 2024 a gennaio 2025)
13 458
1 109
Periodo successivo all'inchiesta (da novembre 2024 a giugno 2025)
13 427
1 104
Periodo successivo all'inchiesta (da febbraio a giugno 2025)
13 408
1 101
Fonte:
banca dati Surveillance 3
(
)
.
(168)
Il volume medio mensile delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta è stato di 9 360 tonnellate. Il volume medio mensile delle importazioni dalla Cina nel periodo compreso tra il primo mese intero dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura dell'inchiesta nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
e l'ultimo mese intero in cui è avvenuta la registrazione (da novembre 2024 a gennaio 2025) è stato pari a 13 458 tonnellate, ossia il 44 % in più rispetto al periodo dell'inchiesta. Se si confrontano le importazioni successive al periodo dell'inchiesta con quelle degli stessi mesi del periodo dell'inchiesta (ossia da novembre 2023 a gennaio 2024, con un volume medio mensile delle importazioni di 8 768 tonnellate), onde evitare differenze in termini di stagionalità, la variazione della media mensile risulta persino più elevata, ossia pari a un incremento del 53 %.
(169)
Lo stesso andamento si può osservare confrontando le importazioni durante il periodo dell'inchiesta con il periodo successivo all'apertura del caso fino all'intero ultimo mese in cui sono state adottate le misure provvisorie.
(170)
Il volume medio mensile delle importazioni dalla Cina nel periodo compreso tra il primo mese intero dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura dell'inchiesta nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
e l'ultimo mese intero precedente all'istituzione delle misure provvisorie (da novembre 2024 a giugno 2025) è stato pari a 13 427 tonnellate, ossia il 43 % in più rispetto al periodo dell'inchiesta. Se si confrontano le importazioni successive al periodo dell'inchiesta con quelle degli stessi mesi del periodo dell'inchiesta (ossia da novembre 2023 a giugno 2024, con un volume medio mensile delle importazioni di 8 978 tonnellate), l'aumento della media mensile risulta pari al 50 %.
(171)
La Commissione ha pertanto concluso che si è verificato un sostanziale aumento dei volumi delle importazioni successivamente all'apertura.
(172)
L'EFDA ha sostenuto che l'aumento dei volumi delle importazioni osservato nei primi mesi del 2025, segnatamente in gennaio e febbraio, è in linea con i normali andamenti stagionali dell'industria, in quanto le imprese generalmente riducono i livelli delle scorte in novembre e dicembre per la gestione delle scorte di fine anno e successivamente le ricostituiscono nei primi mesi dell'anno. Tale fluttuazione non è collegata all'inchiesta antidumping e riflette piuttosto un comportamento abituale del mercato. La Commissione ha tuttavia respinto l'argomentazione, in quanto sono stati messi a confronto periodi identici del periodo dell'inchiesta e del periodo ad essa successivo, in particolare i primi mesi di ogni anno, e pertanto nel confronto si è tenuto conto degli effetti stagionali.
(173)
L'EFDA ha affermato che nel periodo dell'inchiesta si sono registrati volumi di importazione insolitamente bassi a causa dell'eccesso di scorte post-pandemia presenti nei depositi dell'Unione, dovuto a perturbazioni della catena di approvvigionamento e a ritardi nelle spedizioni che hanno determinato un accumulo di scorte. Il successivo aumento delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta riflette non tanto una tendenza anomala quanto una correzione del mercato che ha riportato le scorte ai livelli abituali. La Commissione ha respinto l'argomentazione poiché, come osservato al considerando 212 del regolamento provvisorio, rispetto al 2023 durante il periodo dell'inchiesta i volumi delle importazioni sono aumentati, benché la domanda nell'Unione sia rimasta bassa durante lo stesso periodo.
(174)
Inoltre la Commissione ha osservato che il prezzo medio delle importazioni è diminuito in seguito all'apertura dell'inchiesta. Comparando i) i primi mesi interi successivi all'apertura dell'inchiesta fino all'ultimo mese intero in cui è avvenuta la registrazione con il prezzo medio durante il periodo dell'inchiesta, si registra un calo dell'8,6 % del prezzo, passato da 1 213 EUR/tonnellata a 1 109 EUR/tonnellata, mentre se si confronta ii) i primi mesi interi successivi all'apertura dell'inchiesta fino all'ultimo mese intero in cui sono state adottate le misure provvisorie con il prezzo medio nel periodo dell'inchiesta, si rileva una diminuzione del 9 % del prezzo (da 1 213 EUR/tonnellata a 1 104 EUR/tonnellata).
(175)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha potuto concludere che l'aumento delle importazioni potesse compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base.
(176)
La Commissione ha pertanto concluso che tutte le condizioni per la riscossione retroattiva sono soddisfatte. È pertanto opportuno riscuotere un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame, che era stato sottoposto a registrazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/141.
(177)
Il livello del dazio da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere fissato al livello del dazio definitivo incluso nell'articolo 1, paragrafo 2.
(178)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, l'EFDA, sostenuta da Junyue e dal gruppo Chinafar, ha contestato l'applicazione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base, sostenendo che le condizioni per l'istituzione retroattiva non erano soddisfatte in quanto non vi erano elementi di prova dell'esistenza di un dumping per il prodotto oggetto dell'inchiesta durante un periodo prolungato. Pertanto gli importatori non erano a conoscenza del presunto dumping né della portata del pregiudizio asserito, in particolare data l'esplicita esclusione del prodotto dalla precedente inchiesta antidumping relativa a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio
(
19
)
.
(179)
L'EFDA ha sottolineato che la maggior parte degli importatori è costituita da piccole e medie imprese («PMI») con una capacità limitata di valutare in modo indipendente i rischi di dumping. Tali entità operano tipicamente sulla base dell'ipotesi che i prodotti importati siano a prezzi equi e sarebbe irragionevole attendersi che le PMI adottino proattivamente misure precauzionali contro il dumping per prodotti precedentemente non soggetti a controllo antidumping e li penalizzino. L'impennata delle importazioni a seguito dell'apertura dell'inchiesta è principalmente da ricondurre ai tempi della catena di approvvigionamento intercorrenti tra l'ordinazione e la consegna, che arrivano fino a otto mesi tra l'emissione dell'ordine e lo sdoganamento, piuttosto che all'elusione intenzionale. Essi hanno pertanto sostenuto che le importazioni nell'Unione che hanno avuto luogo da gennaio a marzo 2025 erano da ricondurre a ordinazioni emesse già nel periodo da maggio a luglio 2024. Hanno osservato che i tempi intercorrenti tra l'ordinazione e la consegna dovrebbero essere presi in considerazione nell'analizzare la necessità dell'applicazione retroattiva dei dazi in altre inchieste
(
20
)
.
(180)
L'EFDA ha inoltre evidenziato che i volumi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno iniziato a diminuire dal febbraio 2025, il che indica un ritorno alla normalità dei flussi commerciali. Parallelamente, i prezzi all'importazione sono costantemente aumentati, a indicazione del fatto che il mercato si sta riassestando in modo naturale. Secondo quanto sostenuto, tali sviluppi avrebbero ulteriormente compromesso la giustificazione per i dazi retroattivi.
(181)
L'EIFI ha contestato l'argomentazione relativa alla tempistica di sei mesi intercorrenti tra l'emissione dell'ordinazione e lo sdoganamento, fornendo informazioni su tempi di consegna più brevi nel 2024. Ha sostenuto che il divario di 153 giorni tra l'apertura dell'inchiesta (17 ottobre 2024) e l'inizio dell'applicazione retroattiva del dazio antidumping (19 marzo 2025) era dovuto al fatto che le ordinazioni relative alle importazioni soggette a dazi sono state emesse dopo l'apertura dell'inchiesta, quando gli importatori erano a conoscenza del presunto dumping e del pregiudizio. L'EIFI ha sottolineato che l'andamento delle importazioni ha registrato un forte aumento delle importazioni cinesi di viti senza capocchia a partire dal luglio 2024 (12 694-22 584 tonnellate/mese) rispetto ai livelli precedenti al luglio 2023 (6 510-11 449 tonnellate/mese). Questa tendenza indicava la consapevolezza del mercato in merito all'imminente denuncia antidumping: gli importatori anticipavano infatti le spedizioni per evitare i dazi. L'EIFI ha inoltre asserito che gli importatori hanno consapevolmente assunto il rischio di dazi retroattivi e ora cercano di eludere la responsabilità indicando tempi speculativi tra l'ordinazione e la consegna.
(182)
L'EIFI ha inoltre contestato le affermazioni secondo cui l'impennata delle importazioni cinesi nel periodo 2024-2025 ha rispecchiato gli adeguamenti delle scorte successivamente alla pandemia o gli andamenti stagionali, sostenendo che tale impennata derivava dall'anticipazione da parte del mercato della denuncia antidumping. L'aumento del 109 % su base annua nel primo trimestre del 2025 e il marcato calo dei prezzi (da 1 302 EUR/tonnellata nel 2023 a 1 093 EUR/tonnellata entro la metà del 2025) erano in contrasto con le asserzioni relative a un comportamento temporaneo o ciclico. L'EIFI ha evidenziato che l'impennata e l'andamento dei prezzi erano correlati all'imminente inchiesta, invalidando le spiegazioni alternative e sottolineando la necessità di dazi retroattivi per far fronte alle importazioni predatorie.
(183)
La Commissione ha ricordato che l'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base si riferisce alle «importazioni» e non alle «ordinazioni» che potrebbero gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare. Tali importazioni devono essere sottoposte a valutazione riguardo ai tempi, al volume e alla possibilità di compromettere l'effetto riparatore dei dazi antidumping. L'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), fa leva sulla consapevolezza dell'importatore in merito al dumping, ma sottolinea che i dazi retroattivi non sono punitivi. Il loro scopo è invece quello di preservare l'efficacia delle misure antidumping affrontando le importazioni che, nel complesso, rischiano di comprometterne l'impatto riparatore. La valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), privilegia l'effetto oggettivo dei volumi delle importazioni e delle dinamiche di mercato rispetto alle intenzioni soggettive dei singoli importatori o ai tempi intercorrenti tra l'ordinazione e la consegna.
(
21
)
(184)
Nella presente inchiesta la Commissione ha riconosciuto che possono essere trascorsi diversi mesi tra l'ordinazione e la data di importazione. Essa ha esaminato gli elementi di prova presentati dalle parti in merito ai tempi della catena di approvvigionamento intercorrenti tra l'ordinazione e la consegna per il prodotto oggetto dell'inchiesta, ma li ha ampiamente respinti in quanto privi di fondamento o incompleti. Tra le principali carenze figurano le ordinazioni e/o le corrispondenti fatture mancanti, seguite in alcuni casi dalla documentazione doganale. Inoltre alcuni importatori che hanno fornito informazioni non hanno collaborato alla presente inchiesta, non comunicando i rispettivi volumi totali delle importazioni nell'Unione. Di conseguenza, le informazioni presentate dagli importatori che hanno collaborato rappresentavano meno del 5 % delle importazioni totali del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto la Commissione ha ritenuto che i dati, oltre a essere sostanzialmente irrilevanti alla luce dei princìpi richiamati al considerando 183, non fossero sufficientemente rappresentativi per presumere che tutti gli altri importatori si trovassero in una situazione simile.
(185)
Alla luce della sua analisi relativa al sostanziale aumento delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha ritenuto che, sebbene alcune delle consegne effettuate da novembre 2024 a febbraio 2025 potessero essere in parte ricondotte a ordinazioni precedenti all'inchiesta emesse prima di ottobre 2024, tale spiegazione non fosse sufficiente a giustificare la forte impennata delle importazioni, che da febbraio a giugno 2025 hanno registrato un aumento del 47 % rispetto allo stesso periodo del 2024. In aggiunta, la Commissione ha osservato un calo dell'11 % nel prezzo medio all'importazione del prodotto tra febbraio e giugno 2025 rispetto a febbraio e giugno 2024: una tendenza incompatibile con l'affermazione dell'EFDA riguardo alla normalizzazione del mercato. Questo calo dei prezzi, in combinazione con l'impennata dei volumi delle importazioni, ha direttamente compromesso l'argomentazione delle parti secondo cui i flussi commerciali si erano riassestati in modo naturale dopo febbraio 2025.
(186)
Inoltre l'affermazione dell'EFDA secondo cui le importazioni effettuate nell'Unione nel periodo gennaio-marzo 2025 erano da ricondurre a ordinazioni emesse già nel periodo maggio-luglio 2024 è stata ritenuta errata in seguito all'analisi del prezzo medio all'importazione. Se l'argomentazione fosse corretta, il prezzo medio all'importazione nel periodo gennaio-marzo 2025 (1 057 EUR/tonnellata) avrebbe dovuto allinearsi alla fascia di prezzo di maggio-luglio 2024 (1 218 EUR/tonnellata) o del periodo precedente, mentre era invece inferiore del 13 %.
(187)
La Commissione ha respinto l'argomentazione delle parti relativa all'esclusione del prodotto oggetto dell'inchiesta dall'inchiesta antidumping precedente relativa a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, in quanto irrilevante ai fini dell'attuale procedimento. Secondo la prassi consolidata e a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base, ciascuna inchiesta è limitata alla definizione del prodotto definita nella denuncia. L'assenza di elementi quali viti o bulloni nella denuncia precedente non ha inficiato la validità dell'inchiesta in corso, in quanto la portata di qualsiasi procedimento è determinata unicamente dalle asserzioni e dagli elementi di prova specifici presentati nella denuncia in questione. Secondo quanto inoltre sottolineato dalla Commissione, le industrie che producono viti senza capocchia e quelle che producono altri elementi di fissaggio in ferro o acciaio sono distinte in termini di processi di produzione, funzioni di mercato e pregiudizio. L'assegnamento fatto dalle parti sulla precedente esclusione è pertanto errato, in quanto sono state accorpate inchieste indipendenti con definizioni del prodotto diverse. Tale argomentazione è stata di conseguenza respinta, in quanto non suffragata da elementi di fatto e di diritto.
(188)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'applicazione retroattiva dei dazi è giustificata, poiché gli elementi di prova hanno evidenziato che l'impennata delle importazioni e le tempistiche delle consegne non potevano essere riconciliate con i tempi intercorrenti tra l'ordinazione e la consegna e che erano soddisfatte le condizioni per l'imposizione retroattiva ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base.
(189)
A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, l'applicazione retroattiva del dazio è riscossa a decorrere dal 19 marzo 2025.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(190)
A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
22
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(191)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l'acciaio inossidabile, indipendentemente dalla resistenza alla trazione, ad esclusione di tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, attualmente classificati con i codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Codice addizionale TARIC
Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.
54,7
89ML
Gruppo Brother:
—
Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd.
—
Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd.
—
Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd
57,1
89MM
Gruppo Chinafar:
—
Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd.
—
Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd.
72,3
89MN
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
59,8
Cfr. l'allegato
Tutte le altre società
72,3
8 999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che le tonnellate di viti senza capocchia vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese
.
Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1189, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l'acciaio inossidabile, indipendentemente dalla resistenza alla trazione, ad esclusione di tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, attualmente classificati con i codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48 e originari della Repubblica popolare cinese, registrati con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/141 alle aliquote definite all'articolo 1, paragrafo 2. Il dazio è applicabile a decorrere dal 19 marzo 2025.
Articolo 4
L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell'inchiesta (dal 1
o
luglio 2023 al 30 giugno 2024);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2024/6209, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6209/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/141 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/141, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/141/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1189 della Commissione, del 13 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di viti senza capocchia originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1189, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1189/oj
).
(
5
)
Fascicolo TRON n. t24.008386 del 9.10.2024.
(
6
)
Codice TARIC 7308 90 98 90
«Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere,
barre
, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni».
(
7
)
Riferimento ITV: ESBTIESBTI2024SOL550, all'indirizzo
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Screen=0&europaPath=europa&logoPath=europa%2fecl%2fimages%2flogo&Lang=it
.
(
8
)
Regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio (
GU L 276 del 9.10.1997, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1950/oj
) e regolamento (CE) n. 2003/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 284 del 16.10.1997, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2003/oj
).
(
9
)
GU L 276 del 9.10.1997, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1950/oj
.
(
10
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
).
(
11
)
https://datawarehouse.dbd.go.th/index
(ultima consultazione: 23 luglio 2025).
(
12
)
Bangkok Fastener and Supply Co., Ltd., Bee Fastener Co., Ltd., Clarendon Specialty Fasteners e S. J. Screwthai Company Limited.
(
13
)
Hitech Fastener Manufacture (Thailandia) Co. Ltd., Mkt Fastener (Thailand) Company Limited, Tong Heer Fasteners (Thailand) Company Limited, Ty Union Fasteners Company Limited e Bangkok Fastening Company Limited.
(
14
)
IT Fasteners Limited Partnership, S.K.M. Fasteners Co., Ltd.
(
15
)
Taiyo Fastener (Thailand) Co., Ltd, Topy Fasteners (Thailand) Ltd., Sangthong Salakphan Company Limited, Thai Mangkol Fasteners Company Limited e Mongkol Fasteners & Parts Co., Ltd.
(
16
)
https://www.topy.co.th/
(ultima consultazione: 16 settembre 2025);
https://www.xn--72ca6basbt6cwa6f4b1a8owe.com/
(ultima consultazione: 16 settembre 2025);
https://www.thaimongkol.com
(ultima consultazione: 16 settembre 2025);
https://th.nc-net.com/company/101653/
(ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(
17
)
บริษัท มงคลฟาสเทนเนอร์สแอนด์พาร์ทส จำกัด | Ban Bo Thong | Facebook
(ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(
18
)
Email:
TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu
; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
*1
)
Estratto del 7.7.2025.
(
19
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj
).
(
20
)
Ad es. nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 della Commissione, dell'8 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/45, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/45/oj
).
(
21
)
In merito a tale punto la Commissione si riferisce alla sentenza dell'8 maggio 2019,
Stemcor London Ltd e Samac Steel Supplies Ltd/Commissione
, causa T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310.
(
22
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione
Nome
Codice addizionale TARIC
ANHUI GOODLINK FASTENER CO., Ltd.
89MO
CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd.
89MP
CHANGZHOU MIKI HARDWARE TECHNOLOGY CO., Ltd.
89MQ
Cixi Jinmao Fastener Co., Ltd.
89MR
Eagle Metalware Co., Ltd.
89MT
EVERGREEN (ZHEJIANG) INTELLIGENT MANUFACTURING CO., Ltd.
89MW
FASTWELL METAL PRODUCTS CO., Ltd.
89MX
HAI YAN MACHINERY CO., Ltd.
89MZ
Haining Xinxing Fasteners Co., Ltd.
89NB
Haining Zhongheng Metal Products Co., Ltd.
89NC
HAIYAN LONGCHENG STANDARD PARTS CO., Ltd.
89ND
HAIYAN BOLT CO., Ltd.
89NE
Haiyan C&F Fittings Co., Ltd.
89NF
Haiyan Jiamei Hardware Manufacturing and Tech. Co., Ltd.
89NG
HAIYAN JINNIU FASTENERS CO., Ltd.
89NH
HAIYAN LONGSHENG HARDWARE CO., Ltd.
89NI
Haiyan Wancheng Fasteners Co., Ltd.
89NJ
Haiyan Wandefu Precision Hardware Co., Ltd.
89NK
Haiyan Xingang Standard Parts Co., Ltd.
89NL
Haiyan Xinyuan Technology Co., Ltd.
89NN
Haiyan Xinyue Electrical Appliances Co., Ltd.
89NO
HAIYAN YINGJIE FASTENER CO., Ltd.
89NP
Haiyan Yuanzhong Hardware Co., Ltd.
89NR
Handan Changfa Fastener Manufacturing Co., Ltd.
89NS
Handan City Daoning Fastener Manufacturing Co., Ltd.
89NT
Handan Haosheng Fastener Co., Ltd.
89NV
HANDAN MINGXIN METAL PRODUCTS CO., Ltd.
89NX
HANDAN TONGHE FASTENER MANUFACTURE CO., Ltd.
89NY
Handan Xiaojun Fastener Manufacturing Co., Ltd.
89NZ
Handan Xingbang Fastener Co., Ltd.
89OA
Handan Yaofeng Fastener Manufacturing Co., Ltd.
89OB
Handan Yongnian Hongji Machinery Parts Co., Ltd.
89OC
Handan Zhonglong Fastener Manufacturing Co., Ltd.
89OD
Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
89OE
Hebei Fuao Fastener Manufacturing Co., Ltd
89OF
Hebei Goodfix Industrial Co., Ltd.
89OG
HEBEI YUETONG FASTENERS MANUFACTURING CO., Ltd.
89OI
Jiangsu Hengyue Hardware Co., Ltd.
89OJ
JIANGSU LIRUNYOU MACHINERY TECHNOLOGY CO., Ltd.
89OK
JIASHAN SANXIN FASTENER Co., Ltd.
89OM
Jiashan Tianyang Fastener Co., Ltd
89ON
JIASHAN WEIJIE HARDWARE CO., Ltd.
89OO
Jiaxing Aerotec Precision Co., Ltd.
89OP
JIAXING BROTHER UNITED FASTENER CO., Ltd.
89OQ
JIAXING CHUANGLI HARDWARE CO., Ltd.
89OR
JIAXING EXCELLENT FASTENER CO., Ltd.
89OS
JIAXING GOOD METAL TECHNOLOGY CO., Ltd.
89OT
JIAXING HONGJIAN TECHNOLOGY CO., Ltd.
89OU
JIAXING JIAWEI MACHINERY TECHNOLOGY COMPANY, Ltd.
89OV
JIAXING JINYU FASTENER FACTORY, Ltd.
89OW
Jiaxing Jiuli Precision Manufacturing Co., Ltd.
89OX
Jiaxing Julong Hardware Technology Co., Ltd.
89OY
JIAXING KINFAST HARDWARE CO., Ltd.
89OZ
JIAXING LONGFIX FASTENERS CO., Ltd.
89PA
JIASHAN PAILONG METAL PRODUCTS CO., LTD.
89XE
JIAXING RISEN HARDWARE CO., Ltd.
89PC
JIAXING SUNFAST METAL CO., Ltd.
89PD
JIAXING YIDA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., Ltd.
89PE
Jinan Star Fastener Co., Ltd.
89PF
JOYSTART AUTOMOTIVE PARTS CO., Ltd.
89PG
Langxi Longwei Metal Technology Co., Ltd.
89PH
Langxi Mingfeng Fasteners Co.,Ltd
89XF
Lianyungang Jinyu Hardware Co., Ltd.
89PI
LIANYUNGANG PINGXIN FASTENER COMPANY LIMITED
89PJ
Lianyungang Xincheng hardware Co., Ltd.
89PK
LYG Dragonscrew Co., Ltd.
89PL
MIANXUAN FASTENERS CO., Ltd.
89PM
NEDSCHROEF FASTENERS (KUNSHAN) CO., Ltd.
89PN
Ningbo Da Zhi Machine Technology CO., Ltd.
89PO
Ningbo Jinding Fastening Piece CO., Ltd.
89PR
NINGBO LEMNA PRODUCT TECHNOLOGY CO., Ltd.
89PS
Ningbo Sardis Hardware Products Co., Ltd.
89PT
NINGBO YINZHOU HAIYUN METAL PRODUCTS CO., Ltd.
89PV
Ningbo Zhenghai Yongding Fastener Co., Ltd.
89PW
NINGBO ZHENHAI DINGLI FASTENER SCREW CO., Ltd.
89PX
Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd.
89PY
OK TECH CO., Ltd.
89PZ
PINGHU DRAGON FASTENER CO., Ltd.
89QA
QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP.
89QC
Qingdao Super Star Tools Co., Ltd.
89QD
QINGDAO VANKU INDUSTRY GROUP
89QE
QINGDAO XINHUA HARDWARE PRODUCTS CO., Ltd.
89QF
SHANGHAI FIRM METAL CO., Ltd.
89QG
Shanghai Kingpluse Industry Co., Ltd.
89QH
Shanghai Moutain Industries Co., Ltd.
89QJ
SHANGHAI ROMAX HARDWARE CO., Ltd.
89QK
SHANGRAO CITY YIWEN FASTENER CO., LIMITED
89QL
Suzhou YNK Fastener Co., Ltd.
89QM
T&Y Hardware Industry Co., Ltd.
89QN
TAISHAN DONYI HARDWARE CO., Ltd.
89QO
TANDL INDUSTRY CO., Ltd.
89QP
Xingtai Mindu Industrial Co. Ltd.
89QQ
Yongnian Country Tianbang Fasteners Co., Ltd.
89QR
Zhejiang Cooper Turner Beck Green Energy Co., Ltd.
89QT
Zhejiang Donghe Machinery Technology Corporation Limited
89QV
ZHEJIANG EXCELLENT INDUSTRIES CO., Ltd.
89QW
Zhejiang Haixun Precision Technology Co., Ltd.
89QX
ZHEJIANG HYSTRON AUTO PARTS CO., Ltd.
89QY
ZHEJIANG NEW SHENGDA FASTENER CO., Ltd.
89QZ
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2153/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 2153/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento UE 2025/2153 riguarda i dazi antidumping, le misure commerciali difensive dell'Unione europea e il dumping su importazioni dalla Cina. Importatori, distributori e produttori europei di elementi di fissaggio devono considerare questi dazi nel calcolo dei costi di approvvigionamento, nella determinazione dei prezzi di vendita e nella valutazione della competitività rispetto ai fornitori cinesi. Il regolamento si applica ai codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48, interessando operatori commerciali, spedizionieri doganali e consulenti del commercio estero che gestiscono importazioni da paesi terzi.
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