Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2158 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichi
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2158 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2158 of 17 October 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2022/1478 extending the definitive countervailing duty imposed by Implementing Regulation (EU) 2020/776, on imports of certain woven and/or stitched glass fibre fabrics originating in the People’s Republic of China and Egypt to imports of certain woven and/or stitched glass fibre fabrics consigned from Turkey, whether declared as originating in Turkey
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2158
18.10.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2158 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2023
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
1.
MISURE IN VIGORE
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione
(
2
)
la Commissione ha istituto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto
(2)
A seguito di inchieste antielusione, tali misure sono state estese con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 della Commissione
(
3
)
alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Turchia, ad eccezione di quelli prodotti da Saertex Turkey Tekstil Ltd Şti, Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş. e Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi/Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi.
2.
PROCEDURA
2.1.
Apertura
(3)
La Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS («richiedente»), un produttore della Turchia, ed è limitata all’esame della possibilità di concedere al richiedente un’esenzione dalle misure in vigore.
(4)
Esaminati gli elementi di prova presentati dal richiedente e dopo consultazione degli Stati membri, nonché dopo aver dato la possibilità all’industria dell’Unione di presentare osservazioni, il 4 luglio 2023 la Commissione ha aperto d’ufficio un riesame intermedio parziale mediante la pubblicazione di un avviso di apertura del procedimento nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
4
)
.
2.2.
Prodotto oggetto del riesame
(5)
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m
2
, attualmente classificate con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019610081, 7019610084, 7019620081, 7019620084, 7019630081, 7019630084, 7019640081, 7019640084, 7019650081, 7019650084, 7019660081, 7019660084, 7019691081, 7019691084, 7019699081, 7019699084, 7019900081 e 7019900084) spedite dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Turchia (codici TARIC 7019610083, 7019620083, 7019630083, 7019640083, 7019650083, 7019660083, 7019691083, 7019699083 e 7019900083).
(6)
Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato per rafforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell’industria dei materiali compositi.
2.3.
Periodo dell’inchiesta di riesame
(7)
L’inchiesta di riesame riguardava il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2019 e il 30 giugno 2023 («periodo dell’inchiesta di riesame»).
2.4.
Inchiesta
(8)
La Commissione ha comunicato ufficialmente l’apertura del riesame al richiedente e ai rappresentanti del governo della Turchia. Le parti interessate sono state invitate a comunicare osservazioni e informate della possibilità di chiedere un’audizione. Non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso.
(9)
La Commissione ha chiesto al richiedente di compilare un questionario al fine di ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta. Il richiedente ha risposto al questionario entro il termine stabilito.
(10)
La Commissione ha in seguito effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente in luglio 2023. La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni necessarie.
3.
RISULTANZE
(11)
L’inchiesta ha confermato che il richiedente è un produttore effettivo del prodotto oggetto del riesame e che non era collegato a nessun esportatore o produttore cinese soggetto alle misure compensative vigenti. L’inchiesta ha inoltre confermato che il richiedente era in grado di produrre l’intera quantità esportata nell’Unione e che non ha legami commerciali con produttori esportatori cinesi o egiziani per quanto riguarda la produzione del prodotto oggetto del riesame.
(12)
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il richiedente soddisfaceva le condizioni per beneficiare di un’esenzione.
4.
MODIFICA DELL’ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN’ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE
(13)
Alla luce delle risultanze di cui sopra la Commissione ha concluso che il richiedente dovrebbe essere aggiunto all’elenco delle società esentate dalle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478.
(14)
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dell’intenzione della Commissione di esentare Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS dalle misure compensative in vigore.
(15)
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(16)
Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 è sostituita dalla seguente:
«Paese
Società
Codice addizionale TARIC
Turchia
Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti.
C115
Turchia
Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş.
C116
Turchia
Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi
C117
Turchia
Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS
899G»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (
GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 della Commissione, del 6 settembre 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (
GU L 233 dell’8.9.2022, pag. 18
).
(
4
)
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, estese alle importazioni spedite dalla Turchia, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie della Turchia (
GU C 236 del 4.7.2023, pag. 7
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2158/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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